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Ordiniamo che la presente, munita del sigillo di Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1902

           VITTORIO EMANUELE.

  Visto, Il Guardasigilli :  Cocco-Ortu.


  Sono le ultime righe della Legge n° 528 sugli ufficiali giudiziari e tariffe relative ai loro atti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 dicembre 1902, n° 304.

E’ con questa legge che si stabilì la denominazione di ufficiali giudiziari per quei funzionari che fino ad allora venivano chiamati uscieri ed, andando a ritroso, apparitores al tempo della civiltà romana.

Vi è quindi un motivo, persistente nel tempo, che giustifica l’esistenza di questa categoria.

Ci sarà ancora nel prossimo futuro?

Non ho trovato un giudizio storico sull’argomento; non è dato leggere una qualche pubblicazione dottrinale. Se qualche lettore può smentirmi ne sarei lieto: ci faccia avere il materiale, gli saremo tutti grati.

Per capire, come è nostro auspicio, se il ruolo dell’ufficiale giudiziario diverrà sempre più importante nel prossimo futuro, ho pensato di guardare al passato.

E’ così che mi sono imbattuto nella citata legge che Vittorio Emanuele III,  per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D’ITALIA, promulgò nell’anno 1902.

I lavori parlamentari concernenti questa legge li reputo interessanti. Già nel leggere i nomi degli onorevoli si rimane affascinati. Granturco, Pozzi, Cocco-Ortu, Guerci, Pescetti, Aguglia, Frola, ecc., ecc.  non ci sono più, ma i loro interventi sugli ufficiali giudiziari vale la pena leggerli.

Una sintesi di questi resoconti parlamentari dei primi del novecento è stata da me inviata al sito internet dell’U.I.U.G. Chi vuole potrà consultarla.

La lettura di questi lavori, credetemi, suscita sì curiosità, ma potrà anche essere l’occasione di raccogliere idee da porre a base del nostro pensiero. Spero che molti di voi vogliano metter nero su bianco le osservazioni e le riflessioni che la lettura stimolerà.

Comunque tenete presente che questo tipo di contributo ci consentirà di esser maggiormente presenti.

Chi dovrà metter mano alla riforma dei codici leggerà anche il vostro pensiero poiché i nuovi mezzi di comunicazione hanno abbattuto moltissimi ostacoli. Tante porte si sono aperte e chi detiene il potere sa che la giustizia in Italia non è un affare privato o riconducibile alle sole esigenze dei magistrati e degli avvocati più influenti.

                                                                      Antonio Capalbi

                                                Presidente sezione Roma dell’UIUG


Per capire se il ruolo dell’ufficiale giudiziario diverrà sempre più importante nel prossimo futuro, ho pensato di guardare al passato. di Antonio Capalbi

Camera dei Deputati - Legislazione XXI - Seduta del  25.01.1901

 Camera dei Deputati - Legislazione XXI - Seduta del  28.06.1901

  Camera dei Deputati - Legislazione XXI Seduta del  26.04.1902

 Senato del Regno - Legislazione XXI - Seduta del  23.05.1902

Senato del Regno - Legislazione XXI Seduta del  06.12.1902


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