A cura di Antonio Capalbi

 Senato del Regno - Legislazione XXI - Seduta del  23.05.1902

Disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti GIANTURCO

“ordinamento del servizio degli uscieri giudiziari”

RELAZIONE dell’Ufficio Centrale, VISCHI presidente, FROLA relatore

Signori Senatori,

……..necessità di…por fine ad uno stato anormale di cose.

Come giustamente si avvertiva nel disegno di legge presentato il 9 dicembre 1896 da ministro di grazia e giustizia Costa….la classe degli uscieri o ufficiali giudiziari che compie presso le diverse magistrature il triplice ufficio – di eseguire e provare con le rispettive relazioni la chiamata dei privati avanti al giudice o per rispondere di civile obbligazione o di penale imputazione o come testimoni o periti – di notificare le deliberazioni giudiziarie e dare vita legale alle comunicazioni fra le parti in causa – di procedere a richiesta di interessati alla esecuzione delle sentenze civili -, presta una opera nelle apparenze secondaria e modesta, ma nella sostanza assai importante per gli effetti che produce, e che per essere bene disimpegnata esige non solo prontezza e vigoria fisica, ma abilità, avvedutezza e precisione. Essi non hanno una vera e propria carriera perché non si giovano di promozioni o d’aumenti di sessennio: cominciano come uscieri e come uscieri finiscono; unico vantaggio, l’ottenuta e sperata residenza migliore. Ma, ciò che è grave, non hanno diritto a pensione…….

….La Commissione incaricata dell’esame del disegno sulle pensioni civili e militari fin dal 1884 proponeva….un disegno di legge con cui…..si estendesse ai medesimi il diritto a pensione…..

Il ministro Pessina nel 1885 nominava una commissione con l’incarico di studiare e proporre i possibili miglioramenti ed il senatore Auriti che ne era il presidente rassegnando il risultato degli studi fatti dalla medesima manifestava fin d’allora il voto: essere urgente che qualcosa si facesse, poiché la condizione degli uscieri giudiziari era realmente deplorevole.

Il ministro Calende nel maggio 1894 commetteva ad una commissione presieduta dal senatore Costa di riprendere in esame l’argomento e presentare le concrete proposte…..successivamente il Costa divenuto guardasigilli…presentava un disegno di legge con tre allegati, contenenti il primo lievi modificazioni alla tariffa civile, il secondo alla penale, il terzo l’ordinamento della Cassa di previdenza, che credeva ormai urgente istituire a prò degli uscieri giudiziari. L’attuale disegno di legge tiene conto delle precedenti relazioni e disegni di legge colla differenza però che limita i provvedimenti agli ordinamento del servizio, prescindendo da tutto quanto si riferisce alla Cassa  di previdenza per gli uscieri.

……pur riconoscendo che il disegno di legge è inspirato al concetto di migliorare colle guarentigie di maggiori requisiti e di più severe prove per l’ammissione il personale degli uscieri e di rialzarne insieme il prestigio e le condizioni economiche…..vi introdusse però alcune lievi modificazioni.

……I criteri che suggeriscono l’istituzione degli alunni uscieri sono dettati dalla necessità di dare agli uscieri in servizio un personale che li coadiuvi nell’adempimento del loro ufficio e di formare un nucleo di persone aspiranti a diventar uscieri che, prestando l’opera loro dopo l’ammissione e fino al momento di poter essere nominati, offrano garanzie di capacità, di operosità e di attitudine al buon disimpegno delle funzioni relative. Come osservava l’onorevole ministro Costa…l’attuale sistema di reclutamento degli uscieri non ha fatto buona prova (ndr: disegno di legge presentato nella seduta 9.12.1896.Legislatura XIX Camera dei deputati, 1^sesione 1895/96. Proposta di legge di iniziativa parlamentare, svolta e presa in considerazione nella tornata del 14.3.1900. Atti parlamentari n°196, Legislatura XX, 3^ sessione 1899/900). Esso è assai semplice, perché si concreta in ciò, che i cittadini i quali aspirano alla nomina di usciere, ove abbiano le condizioni di moralità e di istruzioni generale richieste, fanno l’esame di abilitazione che è di pochissima difficoltà, si fanno iscrivere nell’elenco dei candidati della Corte ove lo hanno dato e restano poi ad attendere che venga il giorno in cui la Commissione distrettuale, alla quale spettano le nomine arrivi al loro nome: ma intanto né prima dell’esame, né dopo di esso, è richiesta nessuna pratica speciale intorno alle molte volte non facili attribuzioni dell’usciere.

….La necessità quindi di porre riparo a tale stato di cose e di provvedervi in modo permanente e regolare si presenta evidente: il vostro Ufficio perciò in relazione a quanto sopra, vi propone disposizioni che l’alunnato contemplano, nulla innovando nelle altre norme che tendono a migliorare la condizione morale degli ufficiali giudiziari. Vi propone pure che gli alunni abilitati possano recare un aiuto agli ufficiali giudiziari, colla loro assegnazione come commessi per determinati lavori……….


Per capire se il ruolo dell’ufficiale giudiziario diverrà sempre più importante nel prossimo futuro, ho pensato di guardare al passato. di Antonio Capalbi

Camera dei Deputati - Legislazione XXI - Seduta del  25.01.1901

 Camera dei Deputati - Legislazione XXI - Seduta del  28.06.1901

  Camera dei Deputati - Legislazione XXI Seduta del  26.04.1902

Senato del Regno - Legislazione XXI Seduta del  06.12.1902


relazioni e discussioni a tema libero in un convegno virtuale