A cura di Antonio Capalbi

  Camera dei Deputati - Legislazione XXI Seduta del  26.04.1902

Disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti GIANTURCO

“ordinamento del servizio degli uscieri giudiziari”

DISCUSSIONE CAMERA DEI DEPUTATI

 Presidente.

Do lettura dell’ordine del giorno….:” La Camera, approvando la prima parte del disegno di legge relativo al riordinamento del servizio degli ufficiali giudiziari; e riservando per ogni esame e giudizio sulla seconda parte del disegno di legge stesso, relativa alla istituzione di una cassa di previdenza per la pensione agli ufficiali stessi, confida che il Governo vorrà presentare un disegno di legge che provveda per le pensioni degli ufficiali giudiziari.”…….Ora dunque sulla prima parte….l’onorevole Guerci…..è iscritto a parlare contro.

 Guerci.

………..era giusto che…….ora si pensasse agli uscieri, o meglio ai cursori, come ora vi propone di chiamarli, con gentile pensiero, l’onorevole Pescetti.  ……Io non dirò…..che….questo progetto non sia che una vecchia tariffa rifritta, fatta passare come un piatto della giornata. Non dirò nemmeno che mi sembra assurdo determinare i proventi dei cursori (stando col Pescetti) sugli introiti degli atti civili, quando si sa, se la statistica non erra, che il numero degli atti civili va diminuendo di giorno in giorno….E va diminuendo…per quel senso pratico dell’italiano, che incomincia a capire che è meglio la tifoidea che avere a che fare con la giustizia del Paese. (si ride)………..

Si è pensato di provvedere per la vecchiaia di tutti i funzionari, dei bidelli, dei carabinieri, delle guardie di pubblica sicurezza: perché non provvedere anche ai poveri uscieri? Forse perché sono i più deboli? Ma allora sarebbe una iniquità!………Che diranno gli uscieri nel leggere questa legge dalla quale speravano di vedere assicurata la loro vecchiaia,….? Essi diranno che tutte le volte che si è discusso di loro non si è fatto nulla quando anche non se ne è peggiorata la condizione. Ricordo, per esempio, la legge Costa del 1897 per la quale gli uscieri vennero danneggiati a tutto vantaggio delle guardie comunali negli atti per la licenza dei beni immobili.

Per tutte queste ragioni non voterò la legge, se l’onorevole ministro non mi prometterà formalmente…che entro un determinato termine…sarà presentato un disegno di legge per assicurare la vecchiaia di questi poveri impiegati……

 Marinuzzi.

……Tolta da questo progetto la parte , che riguarda la previdenza, pare a me che quello che resta non valeva la pena fosse incluso in un disegno di legge da discutersi alla Camera…..Non resta adunque che prendere atto….sperando che ben presto questa parte importante del disegno di legge, relativa ad una classe benemerita di funzionari, sia portata innanzi alla Camera.

…..mi par necessario che sin da ora io levi la voce intorno ad una innovazione contenuta nell’articolo 12…..sotto una modestissima facoltà, che si dà agli uscieri, viene a creare fuori di ogni garanzia, fuori di ogni regolamento, una classe numerosissima di nuovi pubblici ufficiali, quali sarebbero i commessi di usciere……l’usciere, specialmente per gli atti poco importanti, quelli, che sono più avvisi, che notificazioni, ad esempio le citazioni dei testimoni, si giova dei suoi commessi. Firma l’usciere la relazione e ne assume la responsabilità, come il notaio nei casi di pochissima importanza, nei mandati alle liti, nelle locazioni di poco prezzo, manda il suo commesso in casa dei contraenti a far firmare l’atto. Questo non è assolutamente regolare; ma c’è la buona fede, c’è la forza di verità che sta nell’atto, e per cui nessuno lo attaccherà di falso. Ma che si voglia riconoscere che il commesso di usciere, non più a nome di questo, ma a nome proprio, possa notificare l’atto, mi pare cosa assolutamente eccessiva. Ben vero è che la legge, come è proposta, dice che questo si farebbe sotto la responsabilità dell’usciere….Sarà una responsabilità civile?..Ne risponderebbe nei casi ordinari: perché c’è il Codice civile che prevede i casi in cui s’incorre in questa responsabilità pel fatto di commessi, dipendenti, ecc. Sarà una responsabilità penale? Ma quando…. Questo commesso è riconosciuto con un decreto del presidente del tribunale cessa ogni responsabilità dell’usciere…………….quando si tratta di vere e proprie notificazioni, cioè, di atti pei quali si stabiliscono rapporti giuridici, pei quali nascono conseguenze o di decadenza di termini o di messa in mora, per i quali si possono avere perenzioni o prescrizioni, affidare la data certa di questi atti alla relazione di una persona la quale altre garanzie non ha fuori che la licenza elementare ed una autorizzazione del presidente del tribunale è cosa che assolutamente non entra non solo nell’animo di un modesto competente ed esercente la professione legale, ma nella mente di una qualunque persona di buon senso.

….Si vuol dare ai commessi di uscieri una specie di riconoscimento legale, per permettere che assistano alle udienze in vece degli uscieri? Si faccia pure. Nella pratica, alle udienze assistono i portieri e non gli uscieri, perché non si sa che cosa sia la funzione dell’usciere in udienza……ma il riconoscere come pubblici ufficiali questi commessi, conduce ad istituire una nuova classe di persone, le quali naturalmente sentiranno destarsi i loro appetiti…..istituire un nuovo organismo, una nuova classe di persone, senza che la necessità lo consigli in nessun modo, non parmi che sia cosa ragionevole ed accettabile…….

 Pescetti.

Veramente dopo trentacinque anni di attesa, gli uscieri, che formano il proletariato dell’ordine giudiziario, si aspettavano dalla dignità della giustizia in Italia un progetto che avesse ben altro contenuto….Fino dal 1875 il ministro Vigliani preparò il primo progetto per una cassa di mutuo soccorso; fino dal 1885 una commissione nominata dal ministro Pessina formulò un disegno di legge completo…

…Con una disposizione aggiuntiva….chiedo alla Camera che agli uscieri si riconosca la qualità di impiegati civili dello Stato, riserbando soltanto di regolare con norme speciali il regime delle pensioni. E’ vero che l’usciere è come un essere anfibio, perché da un lato viene ad avere dallo Stato con la legge presente una somministrazione di paga in forma fissa, e dall’altro lato riscuote degli emolumenti in ragione degli atti che notifica: ma se nella retribuzione riscontriamo un carattere misto e complesso, non comprendo perché non si debba a questi funzionari riconoscere l’attributo e la dignità di impiegati civili dello Stato….E’ necessario integrare la figura dell’usciere giudiziario, perché le sue funzioni sono grandemente delicate. All’usciere si affida l’avvertimento solenne, che in ogni giudizio, civile o penale, si fa, perché il cittadino vada a sentire le ragioni che contro esso portano in tribunale; e quindi è necessario che l’usciere comprenda bene che questa chiamata non la si può affidare al primo ragazzo, alla prima donna che incontra, ma deve fare ogni sforzo per portarla alla conoscenza del cittadino; perché la giustizia non può essere bene amministrata, là dove manchi la ragione della difesa e del contraddittorio. Facciamo quindi che agli uscieri sia riconosciuta la qualità di impiegati dello Stato, e ravviveremo in loro col sentimento della dignità quella dell’importanza dell’ufficio.

Bisogna vincere questa trascuraggine che lo Stato italiano ha costantemente dimostrato verso di essi. Perché, dal decreto del 1865, col quale si toglieva agli uscieri ogni diritto per la notificazione degli atti penali e di quelli der il gratuito patrocinio, attraverso le leggi sulle opere pie e sul bollo, a terminare all’ultimo disegno per la notificazione dei titoli esecutivi nell’interesse delle esattorie, gli uscieri sono stato sottoposti ad un lavoro gratuito, sempre più grave. L’usciere non deve riscuotere dallo Stato, deve semplicemente segnare il suo diritto là nel protocollo; riscuotere, se l’intimato sarà solvibile, altrimenti avrà compiuto l’ufficio suo senza alcuna retribuzione. E’ dunque un vecchio sistema questo di far lavorare e di no pagare!……

Finora questi lavoratori modesti, questi ricercatori delle parti, questi portatori degli ordini dell’autorità giudiziaria, sono stati chiamati uscieri. Questo nome deriva dalla legge francese. Ora gli uscieri si lamentano, e con ragione, di questo nome, che fa di loro quasi dei portieri. Modifichiamo dunque questo nome e diamo loro un nome che corrisponda alle loro funzioni; perché ho sempre imparato che i nomi sono fatti per indicare le cose, sono il manico delle idee e delle persone. (si ride)….Li volete chiamare ufficiali giudiziari?…li indicate con il nome generico, perché tali sono i cancellieri e tutti i funzionari della famiglia giudiziaria. E siccome la lingua nostra è così bella e ricca per tradizione latina, per puro linguaggio toscano il nome l’abbiamo ed è quello di cursori……l’unico nome registrato in tutti i vocabolari, di lingua e di giurisprudenza, e quello di cursori , che è bellissimo, perchè indica esattamente la funzione dell’usciere…..

 Pivano.

….Sono trent’anni che gli uscieri domandano un miglioramento della loro condizione…..certamente tutti sentiamo ora il bisogno di concedere questo miglioramento a questa parte umile ma necessaria della famiglia giudiziaria……era però difficile, non per il nome, ma per quel che riguarda il miglioramento morale e materiale. Al miglioramento morale il Ministro ha adeguatamente provveduto, elevando le condizioni di capacità e di moralità richieste per questi funzionari: perché quando si esigono più elevati requisiti per essere ammessi all’ufficio, si eleva l’intera classe nella pubblica estimazione.

Pel miglioramento materiale, che è quello maggiormente reclamato dagli uscieri, essi possono anche esser contenti, perché la loro condizione è resa sensibilmente migliore. Si poteva dare loro una stipendio fisso…..il sistema presentava maggiori difficoltà……sebbene, quando si stabilisce l’obbligo di segnare ogni atto in un repertorio debitamente controllato da un cancelliere, non sarebbe stato difficile fare delle medie e venire ad una soluzione pratica, che avrebbe anche accresciuta la dignità di questi ufficiali. Nè si dica…che….questi funzionari, retribuiti a stipendio, potrebbero non più sentire lo stimolo ad una più zelante attività. Poiché, basterebbe stabilire, oltre ad uno stipendio fisso, una partecipazione agli utili, in ragione degli atti compiuti, per vedere questa attività continuamente eccitata. Ciò non di meno accetto il sistema proposto dalla Commissione, che consiste nell’aumento degli emolumenti…….

Si è parlato dei commessi….Evidentemente il ministro e la Commissione hanno voluto rispettare certi usi esistenti in alcune Provincie: noi nelle Provincie dell’Alta Italia non abbiamo questi commessi dell’usciere; ma ad ogni modo credo, che si possano accettare, purchè servano elusivamente per la scritturazione in ufficio e per la notifica materiale di determinati atti, sotto la diretta responsabilità del titolare……

Poiché siamo sulla buona via di provvedere ai bisogni di questi modesti funzionari dello Stato, colgo l’occasione per ricordare…..il disegno di legge per i cancellieri, i quali meritano uguale trattamento ed uguale benevolenza……

 Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia.

……..Mi limito a brevi risposte…Certamente non è questa la riforma che io, al pari degli onorevoli colleghi, avrei vagheggiato; ma rammento a coloro che la reputano insufficiente che ebbi numerose, insistenti sollecitazioni, non solo nella Camera, ma anche di coloro che sono i migliori giudici della bontà di un disegno di legge, cioè da parte degli uscieri stessi……E di fronte a queste insistenze, io rinunciai a far prevalere le mie opinioni, e i miei convincimenti, i quali vorrebbero che, oltre a provvedere alle sorti dei più disagiati, si studiasse il modo di ripartir meglio e di compensare con maggior equità il lavoro e i profitti tra quelli che guadagnano molto e quelli che guadagnano poco o quasi nulla. Poiché in questo servizio avviene non di rado che vi sono uscieri che giungono a guadagnare fino a 9 mila lire, mentre altri appena arrivano ad averne ottocento….Non è giusto….E quindi i concetti di giustizia ed di umanità a cui faceva appello l’onorevole Guerci imporrebbero una riforma con criteri diversi da quelli da lui enunciati e svolti. Ma poiché lo studio di una radicale riforma condurrebbe ad ulteriori indugi e dovrebbe soprattutto collegarsi con quella dell’ordinamento giudiziario, che distribuendo meglio le circoscrizioni e gli uffici renderebbe possibile un minor personale anche negli uscieri, dando così modo di meglio retribuirli, riconosco anch’io che senza abbandonare il pensiero di dare a questo servizio un migliore assetto, convenga per ora accontentarsi di ottenere, almeno in parte, il miglioramento desiderato….

 Pozzi Domenico, relatore.

Onorevoli colleghi, dopo le parole dell’onorevole ministro, a nome della Commissione non ho che pochissime osservazioni a fare….Non mai come in questo caso è vera la massima, che il meglio è nemico del bene. Imperocché non pochi provvedimenti si contengono in questo disegno di legge, che giovano generalmente alla classe degli uscieri. Basterebbe ricordare che oggi l’usciere, il quale non ricava dai suoi proventi la somma minima di ottocento lire, non ha il diritto di avere dallo Stato un supplemento: la concessione di questo supplemento è rimessa alla facoltà del ministro, Invece il disegno di legge non solo riconosce nell’usciere il diritto a questo supplemento, ma ne eleva la misura portandolo da 800 a 1000, da 1000 a 1200, da 1200 a 1500. Io credo che basti questa osservazione per indurvi ad approvare il modesto disegno presentato dall’onorevole Granturco…..

 Presidente.

Allora passeremo alla discussione degli articoli.

 Interventi interessanti

 In relazione alla parificazione agli impiegati civili dello Stato

Art. 1. Cocco-Ortu. “Gli uscieri giudiziari hanno l’ufficio o la qualità che loro attribuisce l’ordinamento giudiziario; non v’è perciò una ragione per cui si debbano introdurre novità o fare mutamenti a questo riguardo. Inoltre quali conseguenze giuridiche e finanziarie sorgerebbero dall’emendamento proposto non è prevedibile in questo momento…”

In relazione ai requisiti per essere nominato usciere

Art. 2. Pivano. “..si dice che per essere nominato usciere è necessario aver conseguito la licenza ginnasiale o di scuola tecnica… Io aggiungerei anche la patente di segretario comunale o di maestro comunale. Abbiamo lamentato tante volte l’esuberanza di coloro che sono forniti di patente di segretario comunale o di maestro comunale, e che non trovano posti disponibili; e possiamo riparare a questo inconveniente, dando modo a costoro di entrare nella categoria degli uscieri. Si avrà così un vantaggio, tanto per gli uscieri, che per questa classe di spostati”

In relazione alla ripartizione delle somme

Art. 8. Negli uffici a cui sono addetti due o più ufficiali giudiziari, i proventi di tutti gli atti, prelevato un  quarto per l’ufficiale che li ha compiuti, debbono essere messi in comunione e ripartiti in quote uguali fra gli ufficiali stessi. Fra i proventi non sono comprese se non limitatamente ad una quinta parte le indennità di trasferta, che rimangono per gli altri quattro quinti a favore dell’ufficiale che l’ha eseguita. Le operazioni di prelevamento e di riparto si effettuano a cura degli interessati, salvo ricorso al cancelliere…ed al capo del Collegio od al Pretore per le risoluzioni definitive.(è approvato).

In relazione alle competenze

Art. 11. emendamento Pescetti. “I protesti di lettere di cambio o biglietti all’ordine che non superino le lire mille di capitale sono di esclusiva competenza degli uscieri”. Pescetti. “tende a dare agli uscieri una funzione che ad essi naturalmente spetta. E’ noto che i notari percepiscono per ogni protesto da 12 a 18 lire, mentre gli uscieri che li notificano percepiscono solo sette lire. Ora praticamente avviene, che i notari si mettono d’accordo con gli Istituti di credito, erigono il protesto accontentandosi del compenso di sette lire e gli Istituti di credito lucrano la differenza a danno dei debitori: ciò si fa dai principali Istituti a cominciare dal Banco di Napoli; ed è assolutamente biasimevole. Perciò io vorrei lasciare esclusivamente agli uscieri i protesti non superiori alle mille lire.”

Pozzi Domenico, relatore.”….grave è la modificazione che il collega Pescetti propone…con questa disposizione si toglie alla classe dei notari la competenza per atti che la legge ha attribuito e ai notari e agli uscieri, lasciando in facoltà delle parti di servirsi degli uni e degli altri a seconda che credano meglio. Sembra quindi alla Commissione, che l’emendamento proposto non sia attinente a questo disegno di legge e che inoltre venga a toccare altre leggi organiche….

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. “Ricordo solo che quando si discusse la legge con la quale si dava facoltà anche agli uscieri di notificare i protesti cambiari che prima era riservata ai notai, si sollevarono molte obbiezioni specialmente perché pareva che senza necessità si recasse un pregiudizio ai notai. Prevalse però il concetto che tale riforma era richiesta nell’interesse generale e soprattutto consigliata per lasciare alle parti piena libertà di scelta, secondochè lo consigliassero le circostanze, ovvero la fiducia nella persona dell’uno o dell’altro dei pubblici ufficiali della cui opera preferissero di valersi. Non credo quindi che sia il caso di fare nuove modificazioni”.

In relazione alla possibilità di valersi dell’opera dei commessi.

Art. 12. Pozzi Domenico, relatore. “Il dare agli uscieri la facoltà di delegare i commessi per le notifiche degli atti è cosa grave, che può incontrare non ingiuste opposizioni, quantunque l’articolo 145 c.p.c. faccia salvi i termini alle parti quando la nullità della notifica è imputabile all’usciere. Tuttavia la Commissione consente in questo, che, cioè, gli atti di notifica debbano essere fatti tutti personalmente dagli uscieri, e che, per i lavori interni di ufficio e per l’assistenza alle udienze, gli uscieri possano essere suppliti dai commessi; sempre s’intende con l’autorizzazione del capo del collegio…”

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. “…In quanto all’obbiezione, certamente degna di esame, circa i pericoli di riconoscere per legge questi commessi, conviene osservare che non solo non vedo tali pericoli, ma che reputo necessario ammetterli. Chiunque ha nozione esatta del modo in cui procede il servizio degli uscieri, non può disconoscere la necessità di stabilire, anche riguardo agli uscieri, una specie di alunnato da farsi da coloro che hanno superato l’esame di ammissione. Non si può infatti pretendere che ai tribunali o alle preture dove talora non vi sono addetti più di uno o due uscieri, i quali di frequente debbono allontanarsi dalla loro sede, o dall’ufficio per notificazioni spesso perentorie, siasi costretti a sospendere il servizio delle udienze per mancanza degli uscieri stessi. Dunque è assolutamente indispensabile adottare questo temperamento dell’incarico dato ai commessi con l’autorizzazione del presidente. Quindi rivolgo preghiera…nel senso di limitare l’incarico dei commessi alla sola assistenza alle udienze ed agli atti interni…..La disposizione legislativa in cui sono indicati con precisione gli atti che solo si possono compiere dai commessi, servirà anche di ammonimento agli uscieri medesimi perché non affidino ad altri l’adempimento dei doveri del proprio ufficio, ed iun pari tempo gioverà a togliere loro l’occasione di violare la legge, non mettendoli  nell’impossibilità di adempierli.”

In relazione alla ammissione al primo esame di concorso.

Art. 14. Di Stefano. “…Questo articolo riguarda…..quei candidati uscieri, che avendo già ottenuta l’abilitazione, in base alle leggi sinora in vigore, all’epoca della attuazione della presente legge, non sono stati ancora nominati….Ora dovendo provvedere con una disposizione transitoria mi sembra giusto che tutti coloro, i quali hanno ottenuta l’abilitazione nei precedenti concorsi,…debbano essere nominati senza subire un nuovo esame…..parificare i candidati uscieri, che ancora non hanno ottenuto le nomine ai loro colleghi, che le hanno ottenute, perché c’erano i posti vuoti…”

Cottafavi. “…Il regolamento sull’ordinamento generale giudiziario all’art.79 dispone, che l’aspirante, che ha sostenuto con buon successo l’esame, acquista non un vero titolo, mas una semplice abilitazione al posto di usciere…….Abilitazioni semplici per l’avvenire non se ne daranno più; ma non si comprende come la legge debba avere un effetto retroattivo e spogliare di un diritto chi già ne era investito.”

Pescetti. “La nostra proposta muove dal concetto, che ad assicurare il diritto di nomina, che è qualcosa più della semplice abilitazione, occorre oltre l’esame di abilitazione, la prestazione d’opera, per un certo periodo, presso gli uffici, ad <attestazione di idoneità decisa al servizio di usciere….”

Aguglia. “….che si stabilisca che coloro i quali, essendo stati dichiarati idonei all’ufficio di usciere, diano prova di avere, dopo quell’esame di abilitazione, fatta la pratica per un determinato tempo e cioè per tre anni, possano essere nominati uscieri senza ulteriore esame…”

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Qui ci troviamo di fronte ad interessi opposti: da una parte noi abbiamo una disposizione di legge la quale migliora la condizione degli uscieri, ma vuole che essi offrano maggiori garanzie di capacità e di attitudine a disimpegnare l’ufficio al quale sono chiamati…Intanto noi abbiamo circa 1500 abilitati all’ufficio di usciere i quali attendono da anni che si rendano vacanti i posti ai quali aspirano……..I precedenti legislativi, ci danno norma di quel che convien fare in simili casi. Quando nel 1890 si iniziò la riforma giudiziaria si aveva un numero stragrande di vicepretori……Il legislatore escogitò allora il temperamento di riservare a quei vicepretori un numero determinato di posti da conferirsi a quelli fra essi che avessero vinta la prova di un esame di concorso. A parte questi precedenti e le identiche ragioni che consigliano di imitarli, giova considerare che dei 1500 abilitati ai quali ho accennato, alcuni sono forniti dei titoli (ndr: di studio) voluti, altri… hanno prestato servizio presso gli uscieri, ma non pochi, e forse il numero maggiore, dopo aver dato l’esame si sono dedicati a varie professioni e mestieri attendendo che si facessero vacanti i posti di usciere….dobbiamo trattare (tutti) con la stessa misura…?

 

Presidente. “…..Il seguito di questa discussione è rimesso a martedì.”

Camera dei Deputati

Legislazione XXI

Seduta del  29.04.1902

Disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti GIANTURCO

“ordinamento del servizio degli uscieri giudiziari”

DISCUSSIONE CAMERA DEI DEPUTATI

Ancora in relazione al primo esame di concorso

Art. 14. Pozzo Marco. “….Evidentemente il nuovo testo dimostra, da una parte, che non si sa negare che gli abilitati hanno un diritto, od almeno una posizione di fatto, che deve essere rispettata, e dall’altra che vuolsi, per quanto possibile, eludere il diritto medesimo…..Essi (ndr: gli abilitati) hanno compiuto un tirocinio, si sono presentati all’esame e sono stati classificati, secondo il risultato di questo…..onde vi sono di quelli che sono alla vigilia della loro nomina. Ora, con quale giustizia  si potrebbe dire a costoro….:non potrete neppure essere ammessi ad un altro esame di concorso.

Se crediamo di prescrivere maggiori requisiti per la carica di usciere, sia pure; ma ciò per l’avvenire; per il passato, no certo.

Pozzi Domenico, relatore. La Commissione ha accettato di ristudiare d’accordo col ministro l’art.14.  …..Però fino da allora si notò non essere il caso di parlare di diritti acquisiti, ma di semplici aspettative….Quindi è soltanto in via di equità che si deve giudicare di questa condizione di cose…..Vi sono abilitati uscieri i quali hanno fatto l’esame e poi hanno esercitato tutt’altra professione che quella dell’usciere; vi sono di quelli i quali sono stati abilitati uscieri e poi hanno fatto il tirocinio in uffici di usciere; vi sono abilitati uscieri i quali hanno la licenza ginnasiale o tecnica e vi sono di quelli che non l’hanno. ….la nuova legge dà nuovi e maggiori diritti agli uscieri, e quindi non è a meravigliarsi che esiga dai medesimi maggiori requisiti. (interruzioni). Si, nuovi e maggiori diritti…….

La Commissione ….tentò di studiare il modo di rispettare il più che fosse possibile queste aspettative, che essa ama chiamare legittime, e che valgono a mantenere l’equilibrio tra le concessioni e le esigenze della nuova legge. Per arrivare a tale risultato non ci sono che due sistemi: o quello di disciplinare tutto a priori, tenendo conto di tutti i casi e di tutte le svariatissime contingenze; o l’altro, che fu già adottato ed ha una serie di precedenti (legge 08.6.1890) di stabilire i requisiti per fare l’usciere ed i diritti dell’usciere, lasciando poi alle disposizioni transitorie le norme per l’ammissione o meno di coloro i quali hanno una legittima aspettativa, tenendo conto delle condizioni molteplici e svariate di idoneità, di numero, di anzianità, di risultati statistici…..

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. …..la disposizione…non merita certo le censure che gli furono mosse dall’onorevole Pozzo Marco in nome del principio inviolabile della non retroattività delle leggi………Anche se a riguardo dei candidati uscieri non esistesse l’articolo dell’ordinamento giudiziario ricordato dal relatore, basterebbe per escludere che essi possano vantare alcun diritto, ricordare che l’abilitazione ottenuta produce solo l’effetto di dare al Governo la facoltà di poterli nominare…..convengo…che vi sono condizioni speciali gravi, degne di considerazione che il legislatore è sempre obbligato a tener presenti in una riforma che può toccare ed offendere le une (ndr: legittime aspettative) o gli altri (ndr: interessi rispettabili)….Il nodo della questione però  non è circa l’opportunità e sulla giustizia di un provvedimento, poiché su questo punto siamo tutti d’accordo. Ciò che importa…è raggiungere lo scopo…per avere insieme con i miglioramenti proposti un personale che risponda alle gravi, difficili e delicate funzioni che hanno gli ufficiali giudiziari nell’amministrazione della giustizia……….Gli stessi dubbi e le stesse incertezze si affacciarono quante volte si è dovuto discutere e deliberare nella Camera sopra materie analoghe; e perciò si ricorse sempre al metodo, suggerito oggi dal relatore..di dare cioè al Governo la facoltà di regolare tale materia con opportune disposizioni transitorie…

Granturco. …La legge del 1865 non richiedeva, per essere nominati uscieri, che questi due requisiti: avere l’età prescritta ed avere dato prova di capacità. Il regolamento generale giudiziario, che è venuto disciplinando le prove di capacità, all’art.179 dice tassativamente così:<<L’aspirante che sostiene con successo l’esame non acquista verun titolo, ma una semplice abilitazione al posto di usciere.>>Disguisachè coloro che oggi sono candidati uscieri a termine del diritto oggi vigente non hanno alcun titolo, ma una semplice abilitazione al posto di usciere….Se una nuova legge viene a mutare le condizioni di ordinamento del pubblico servizio, anche coloro che appartengono già alla pubblica amministrazione, o saranno altrimenti destinati o dovranno sottostare alle disposizioni generali che la nuova legge sancisca in questa materia. A maggior ragione l’abilitazione dei candidati al pubblico ufficio non conferisce alcun diritto acquisito….Ora mettiamo la questione nei suoi veri termini: ammettere il diritto acquisito, significa che la nuova legge non avrà attuazione e che non si procederà a concorso fino a quando non siano collocati tutti questi candidati uscieri….

Veda la Camera di considerare che è una materia estremamente delicata in cui occorrono indagini di fatto che ora non ci sono; in cui occorre tener conto delle diverse condizioni dei distretti, e pur non ammettendo la teoria del diritto acquisito sono d’accordo con coloro i quali dicono che vi sono ragioni di convenienza e di umanità da tutelare e rispettare…..Lasciamo al Governo la facoltà di rivedere queste tabelle, di coordinarle, di esaminarle con quella ponderazione che è necessaria..

Landucci. …..ma ci sono anche degli uscieri abilitati ad vari anni, che sono sul punto di essere nominati. E come volete che questa categoria di persone, cui lo Stato ha dato la fiducia dell’avvenire, che oggi si trovano sul limitare di raggiungerlo, venga il legislatore a dire: questa vostra fiducia che avete conservato e che per voi era una cosa sicura, oggi non vale più nulla: dovete fare un altro esame, non solo, ma, se avete raggiunto una certa età, perdete ogni speranza?

…..alle disposizioni transitorie….bisognerebbe stabilire certi criteri direttivi…..

Riccio. ….La Commissione ed il Ministero oramai accettano che possano avere il posto (gli abilitati)  purché si trovino nelle condizioni di aver conseguita la licenza ginnasiale o di scuola tecnica….Confesso che non mi conforta molto: a me pare che a questa benedetta licenza ginnasiale si dia nel progetto attuale un’importanza maggiore di quella che ha in realtà, per le funzioni di usciere. Essa, a parer mio, non ha alcun valore per le funzioni che gli uscieri debbono compiere, tanto è vero che lo stesso disegno di legge vuole che chi ha avuto la licenza ginnasiale dia posteriormente l’esame di composizione italiana e di aritmetica. La licenza ginnasiale non farà mai un buon usciere…La sola osservazione seria che è stata fatta, sia dall’onorevole guardasigilli, sia dall’onorevole Granturco…è questa….Chi è abilitato da molti anni ed ha esercitato altri mestieri, non deve essere nominato ufficiale giudiziario senza esame….sta bene l’ammissione degli abilitati che hanno la licenza ginnasiale, sta bene l’ammissione degli abilitati che non hanno la licenza, ma hanno tre anni di esercizio e vincono il concorso; ma bisogna ammettere anche, senza concorso, coloro che hanno un numero sufficiente di anni di esercizio, dopo che furono abilitati…..Se dunque l’onorevole ministro mi dà affidamento che nel regolamento si adotteranno questi criteri, allora io sono disposto ad accettare la disposizione transitoria…..

Granturco.     Quali sono i temperamenti di equità da adottare?……se ne possono escogitare di ogni maniera; uno ne veniva adesso escogitato dall’onorevole Manna…: cioè di mettere la metà dei posti a concorso e l’altra metà riserbare ai candidati uscieri….

 Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Non rientro nella discussione di questo articolo, che si è prolungata anche troppo, ha dimostrato quanto sono molteplici i criteri ed i desideri dei veri oratori ed ha posto in chiaro sempre più, e se continuasse confermerebbe viemmeglio, la difficoltà di concretare in quest’ora una disposizione legislativa soddisfacente e che valga a contentare tutti….Non ho bisogno di dichiarare…che le disposizioni transitorie debbono essere ispirate a principi di equità e di giustizia: poiché nessun ministro potrebbe essere guidato da opposti sentimenti…….Essendosi infatti riconosciuto che mancano i dati e gli elementi di fatto necessari, non potrei a priori determinare in qual modo intenderei di provvedere. Ciò però non mi vieta di affermare sin d’ora che coloro i quali conseguiranno l’abilitazione accompagnata da un tirocinio, e quindi offrono garanzie di capacità equivalenti a quelle che si domandano col nuovo esame, meritino di essere specialmente considerati.

 Presidente. L’onorevole Aguglia propone questo capoverso: <<I commessi, previa l’autorizzazione presidenziale di cui all’art.12, potranno anche essere adibiti alla notificazione, tanto in materia civile che penale, degli avvisi e delle citazioni per biglietto, comprese quelle per i testimoni.>>.

Pongo a partito (ai voti) l’aggiunta….che costituirà un articolo a sé. (è approvato).


Per capire se il ruolo dell’ufficiale giudiziario diverrà sempre più importante nel prossimo futuro, ho pensato di guardare al passato. di Antonio Capalbi

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