A cura di Antonio Capalbi
Camera dei Deputati - Legislazione XXI - Seduta del 28.06.1901
Disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti GIANTURCO
“ordinamento del servizio degli uscieri giudiziari”
RELAZIONE della commissione, PALBERTI presidente, POZZI DOMENICO relatore
Onorevoli Colleghi!
In esito alla crisi ministeriale avvenuta poco dopo la presentazione del disegno, il guardasigilli succeduto, interpellato, dichiarò che sulla prima parte, vale a dire sull’ordinamento del servizio degli uscieri, non ritirava il progetto……….
……..nessuno mette in forse il carattere grave e delicato delle funzioni degli uscieri, da esse dipendendo conseguenze gravissime e bene spesso non riversabili, specialmente in tema di esecuzione ed ancora nelle notificazioni in scadenza di termini perentori (art. 145,ultimo capoverso, c.p.c.). Ora è evidente come alla importanza della funzione debba corrispondere l’attitudine e la idoneità del funzionario, ancora dal lato della garanzia aprioristica di doverosa resistenza ai pericoli (di colpevoli omissioni specialmente) che da parte dell’usciere, e dall’esercizio del ministero dell’usciere, corrono i diritti e gli interessi legittimi dei cittadini. In una parola bene si può rigorosamente esigere dall’usciere legalità e correttezza; è una esigenza indeclinabile dell’Amministrazione della giustizia. Certa cosa è però, ed umana, che questo necessario e provvido rigorismo riuscirà tanto più giustificato, anche moralmente, allorquando le mancanze pur solamente alla correttezza da parte del funzionario, sia rilevata in tale che non possa allegare ad attenuazione della sua colpa le tentazioni nate dalla miseria e dalla fame. Una volta pertanto che così pericolosa condizione si accerta verificarsi in non pochi casi per gli uscieri giudiziari, sorge nell’interesse della società e della amministrazione della giustizia, prima ancora che se non nello stesso tempo, che nell’interesse di questa classe di funzionari, la necessità e la urgenza a provvedere onde così grave inconveniente non abbia a verificarsi, od abbia a cessare.(ndr: al sussidio governativo si sostituisce il diritto per l’usciere al supplemento consistente in annue lire 1000, 1200 e 1500 a seconda che si tratti di uscieri di pretura, di tribunale o di Corte)…….
…..In relazione alla comunione
obbligatoria di tre quarti dei proventi, escluse però le indennità di
trasferta, le quali rimangono a tutto favore dell’ufficiale che le ha
eseguite…….la Commissione….dissente alquanto relativamente alla totale
esclusione delle indennità di trasferta. Ed al riguardo la Commissione crede
opportuno proporre la modificazione relativa a che la esclusione delle indennità
di trasferta, quale la Commissione consente per la parte maggiore(quattro
quinti) non abbia ad ammettersi per una quinta parte; e ciò per quelle stesse
ragioni che consigliarono la comunione obbligatoria per tre quarti dei
proventi…..
La facoltà degli ufficiali giudiziari di valersi sotto
la loro responsabilità di
commessi….sembra…meritevole di approvazione….La esclusione della
sostituzione di commessi per gli atti più gravi, e specialmente per gli atti
esecutivi, parve pure meritevole di approvazione. Però la Commissione…..
ritiene….fino a quando si tratti di lavori interni d’ufficio, o della
assistenza alle udienze avanti ai pretori, si comprende come l’autorizzazione
presidenziale per la assunzione del commesso, non esiga alcuna esteriore
indicazione; ma quando si tratta della
notificazione degli atti in materia civile e penale…..sia
disposto che il commesso abbia ad indicare non solamente il nome
dell’ufficiale giudiziario dal quale venne assunto che esso commesso
sostituisce, e l’autorità giudiziaria alla quale il medesimo è addetto, ma
che il commesso abbia ad aggiungere ancora la indicazione del Decreto
presidenziale per cui esso venne autorizzato alle funzioni di ufficiale
giudiziario……….
……Onorevoli colleghi! La Commissione è persuasa che il disegno di legge in esame valga ad introdurre nell’ordinamento del servizio degli uscieri miglioramenti notevoli, che valgono a profitto della classe di questi ufficiali giudiziari, ed a profitto della buona amministrazione della giustizia….
Per capire se il ruolo dell’ufficiale giudiziario diverrà sempre più importante nel prossimo futuro, ho pensato di guardare al passato. di Antonio Capalbi
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