A cura di Antonio Capalbi

 Camera dei Deputati - Legislazione XXI - Seduta del  25.01.1901

Disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti GIANTURCO “ordinamento del servizio degli uscieri giudiziari”

RELAZIONE 

Signori,

E’ da tempo che il Ministero di grazia e giustizia per le insistenti lagnanze degli interessati ed in seguito ad indagini basate sopra a fatti e dati statistici, ha dovuto convincersi della non buona condizione degli uscieri giudiziari e della necessità di porre riparo ad uno stato di cose che non potrebbe più oltre continuare senza pericolo di perturbamento in un ramo importantissimo del pubblico servizio……..Per guisa che il Governo spesso è costretto di venir loro in aiuto sotto la forma umiliante dei sussidi. Vero è che ……alcuni uscieri che hanno saputo accattivarsi maggiore fiducia giungono a conseguire proventi assai notevoli; ma di fronte a questi pochi fortunati fanno doloroso contrasto i molti che, pur prestando l’opera loro negli stessi uffici, non guadagnano quanto basti alle più urgenti necessità della vita…….

Fu osservato che molti dei lamentati inconvenienti si sarebbero potuti eliminare, facendo degli uscieri una classe di impiegati a stipendio fisso e incamerando all’Erario i proventi che essi percepiscono. Ma siffatto provvedimento non si ravvisa attuabile né opportuno, ove si consideri che il cambiamento del sistema porterebbe anzitutto un aggravio notevole al bilancio dello Stato, non essendo presumibile che la somma derivante dai proventi possa essere sufficiente a coprire la spesa necessaria al pagamento degli stipendi, delle pensioni e delle indennità, tanto più che, tolto l’eccitamento dei maggiori compensi che gli uscieri ora ritraggono dal maggiore lavoro, occorrerebbe indubbiamente aumentarne il numero. Né di tale riforma si gioverebbe il servizio, poiché esso meglio e più speditamente procede, quando l’attività e la diligenza del funzionario siano stimolati dal personale vantaggio.

A raggiungere pertanto l’intento di migliorare la condizione economica degli uscieri altro mezzo non resta, se non quello di accrescere in equa misura i loro proventi……………

Con l’articolo 1°, facendo ragione a vive istanze da più parti pervenute, si è riconosciuta la convenienza di attribuire agli uscieri la proposta denominazione di Ufficiali giudiziari, perché più rispondente all’indole ed alla natura delle attribuzioni loro affidate, distinguendoli così dai portieri che in molti uffici, specialmente dell’Amministrazione centrale, sono qualificati con il nome di uscieri…………….

……il sistema attuale di reclutamento degli uscieri non presenta bastevoli garanzie di capacità e di onestà. Attualmente, infatti, non è richiesto agli aspiranti alcun requisito di studi e basta un semplice esame di abilitazione, di pochissima difficoltà, per essere iscritto nell’elenco dei candidati uscieri. Da ciò consegue che in ogni distretto vi ha sempre un numero esuberante di candidati, i quali debbono attendere parecchi anni la loro nomina. Ad evitare tali inconvenienti e per ottenere che gli aspiranti offrano le dovute garanzie di capacità e possano, senza troppo ritardo, conseguire la nomina, mi è sembrato opportuno sostituire al semplice esame di abilitazione quello di concorso sulle materie attinenti al servizio degli uscieri, e richiedere ai concorrenti, oltre ai consueti requisiti, un titolo di studio che faccia fede della necessaria cultura generale. E tale requisito di studio, tenuto conto della importanza delle funzioni e degli immediati vantaggi che gli approvati conseguono, mi è parso non dovesse essere inferiore alla licenza ginnasiale o di scuola tecnica………..

Riguardo al diritto di trasferta…....esso rappresenta un…….rimborso delle spese occorse per il trasporto e per il vitto……..

…….si è stabilito che gli uscieri debbano ripartire l’indennità di trasferta, allorché compiono diversi atti, soltanto quando li abbiano eseguiti a richiesta della stessa parte, adottando lo stesso principio anche per gli atti in materia penale…..D’altronde, se è giusto che quando una parte fa eseguire più atti non debba corrispondere all’usciere che una sola indennità di trasferta, sembra possa ammettersi  che quando l’usciere eseguisce più atti per incarico di persone diverse, ciascuna di queste debba soddisfare all’usciere l’indennità di trasferta fatta nel proprio interesse…….

In molti uffici si verifica lo sconcio che alcuni uscieri, per la maggiore operosità o per la maggiore fiducia che ispirano, percepiscono lauti guadagni, mentre altri, che pur non hanno demeriti, riscuotono proventi non bastevoli ai più urgenti bisogni della vita. Per distribuire in equa misura i proventi fra i diversi uscieri di uno stesso ufficio, si è stabilito l’obbligatorietà della comunione, prescrivendo però che ciascun usciere possa ritenere per sé un quarto dei diritti sull’atto che ha compiuto, e ciò come corrispettivo dell’opera prestata e della fiducia in lui riposta dalle parti, ed anche per evitare che i negligenti profittino interamente dell’attività dei loro colleghi. Per le indennità di trasferta che rappresentano una spesa effettivamente sostenuta si è disposto che esse restino escluse dalla comunione…..

Non di rado avviene che gli uscieri, specialmente quelli che hanno un maggior lavoro, debbono farsi aiutare da persone di loro fiducia per la copiatura degli atti e per i lavori interni di ufficio, e si valgono abusivamente delle persone medesime sia per assistere alle udienze che per notificare gli atti, contravvenendo così al disposto dell’art.182 dell’ordinamento giudiziario. Tali persone non sempre offrono le necessarie garanzie di capacità e moralità. Per togliere quindi ogni abuso in proposito si è disposto, con l’art.12, che gli ufficiali giudiziari possano bensì farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità e per gli atti e lavori suaccennati, da persone di loro fiducia, ma che queste debbano essere fornite della licenza delle scuole elementari ed essere autorizzate dal  presidente del tribunale…….Affinché poi questi commessi non abbiano a vantare titoli per la nomina ad usciere e chiedere compensi a carico dello Stato, si è aggiunta allo stesso articolo una esplicita disposizione in tal senso……

……io nutro fiducia che il presente disegno di legge meriterà l’approvazione della Camera, la quale ha tante volte manifestato i suoi voti in favore di questa modesta, ma benemerita classe di funzionari.


Per capire se il ruolo dell’ufficiale giudiziario diverrà sempre più importante nel prossimo futuro, ho pensato di guardare al passato. di Antonio Capalbi

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