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15 giugno 2013 > Luca < Rilevabilità intervenuta prescrizione del titolo esecutivo Qualora si chieda all'Ufficiale Giudiziario di dare corso ad esecuzione immobiliare in forza di un titolo esecutivo cambiario non onorato, munito dei suoi requisiti formali, ma prescritto, è l'Ufficiale Giudiziario a dover rilevare d'ufficio la prescrizione e, quindi, a dichiarare di non poter eseguire o egli deve comunque procedere con l'esecuzione, atteso che la prescrizione è rilevabile su istanza di parte e, comunque, dal giudice? Ed in tale eventualità ci si può rivalere contro l'Ufficiale che ha comunque eseguito, in forza di un titolo cambiario formalmente valido, ma prescritto? 15 giugno 2013 > Avv. Antonella < sanare notifica oltre 60° giorno. buongiorno. ho un quesito da sottoporVi. Ho eseguito una prima notifica a controparte di un ricorso per DI. la notifica è ritornata in studio per trasferimento della parte. ho iniziato a ricercare la nuova residenza. alla fine, finalmente, ho trovato il nuovo comune di residenza.dopo un pò di solleciti, finalmente mi hanno inviato il certificato di residenza. ho eseguito la notifica, ma 2 giorni dopo la scadenza del 60° giorno. volevo sapere. la prima notifica e la ricerca della nuova residenza possono sanare questa mancanza di notifica nei termini? grazie 15 giugno 2013 > Vincenzo < La competenza per la notifica del titolo esecutivo Buonasera a tutti, sono un avvocato di Vasto (Ch)e volevo sapere gentilmente se una sentenza esecutiva che viene notifica insieme al precetto può essere notificato da qualunque ufficio n.e.p. oppure deve essere necessariamente notificata dall'ufficio n.e.p. relativo al Tribunale che l'ha emessa ovvero da quello del luogo di destinazione dell'atto di precetto. Questo perché mi è capitato che un precetto pedissequo a sentenza sia stato notificato da un luogo che non corrisponde né a quello del Tribunale che ha emesso il titolo né a quello di residenza del debitore, al quale era destinato. Grazie mille. 15 giugno 2013 > Luca < Rilevabilità intervenuta prescrizione del titolo esecutivo Qualora si chieda all'Ufficiale Giudiziario di dare corso ad esecuzione immobiliare in forza di un titolo esecutivo cambiario non onorato, munito dei suoi requisiti formali, ma prescritto, è l'Ufficiale Giudiziario a dover rilevare d'ufficio la prescrizione e, quindi, a dichiarare di non poter eseguire o egli deve comunque procedere con l'esecuzione, atteso che la prescrizione è rilevabile su istanza di parte e, comunque, dal giudice? Ed in tale eventualità ci si può rivalere contro l'Ufficiale che ha comunque eseguito, in forza di un titolo cambiario formalmente valido, ma prescritto? 15 giugno 2013 > Avv.Maurizio < pignoramento presso terzi - dipendente militare Pregiatissimi, devo notificare un "presso terzi" a carico di un militare in servizio presso una caserma di Lecce. Oltre al militare debitore, a chi devo notificare perchè il terzo venga regolarmente citato? All'Ufficio amministrativo della Caserma? Al Ministero....? Grazie. 15 giugno 2013 > Marco < Pignoramento stipendio dipendente polizia penitenziariaDevo procedere ad un pignoramento presso terzi su uno stipendio di un agente di polizia penitenziaria. Le cose certe che so è che gli agenti di pol. penitenziaria fanno capo al ministero dela giustizia e sono diretti dal DAP (dipartimento per l'amministrazione penitenziaria. I loro stipendi credo siano erogati dal CED di Latina, ente privo di personalità giuridica. Vorrei sapere se a qualcuno è mai capitato un caso simile e come devo procedere. Grazie mille 15 giugno 2013 > Enrica < cartolina verde di notifica Ho scoperto oggi il Vs sito, complimenti, e vorrei porre il seguente quesito: può ritenersi rituale una notifica di atti giudiziari a mezzo posta quando la cartolina verde di avviso ricevimento viene contemporaneamente barrata sia alla voce " temporanea assenza del destinatario" e "irreperibilità del destinatario" ? Anticipatamente grazie 15 giugno 2013 > Silvano < di chi è la competenza? Vorrei sapere, di chi è la competenza, per l'inserimento di un estratto di un atto penale, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,(ex art. 155 c.p.p.notifica per pubblici annunzi )dell'Ufficiale Giudiziario o della cancelleria? 15/6/2013 < 2/6/2012 >Giovanni C. > modalità pignoramento titoli PAC. Chiedo lumi sulle modalità di pignoramento dei titoli PAC (titoli spettanti agli imprenditori agricoli costituenti diritti all'aiuto che risultano iscritti nel registro nazionale AGEA - ente pagatore - con un loro valore nominale). L'art. 3, comma 5-duodecies del d.l. 9 settembre 2005 n. 182 prevede l'impignorabilità delle somme dovute in forza del diritto europeo. Poiché la richiamata normativa si riferisce alle sole somme dovute e non ai titoli all'aiuto ritengo che questi siano pignorabili. Il problema è nella forma. Diretta? e quindi presso il debitore allegando copia del registro titoli? (ritengo sia quella più corretta) ovvero presso l?AGEA a Roma? e in caso di pignoramento diretto quali devono essere i successivi adempimenti (comunicazioni o trascrizioni sul registro?). Devo richiedere questo pignoramento su Cagliari, se qualcuno ha già avuto modo di effettuarlo ringrazio anticipatamente per l'aiuto. Risponde Avv. Pasquale. Ho eseguito im pignoramento diretto dei titoli con notifica sia ad agea, con richiesta di annotazione sul registro nazionale titoli, che presso il debitore. Il G.E. del Tribunale di Lucera, Sezione Distaccata di Rodi garganico, riservatosi sulla conseguente istanza di vendita, mi aha dichiarato estinta la procedura per ritenuta impignorabilità dei titoli, in quanto direttamente partecipi della impignorabilità delle somme. Stamane discuterò il reclamo al collegio proposto per la riforma di tale provvedimento.
15/6/2013 < 28 MAGGIO 2013 > 24 maggio 2013 > Luigi Raimondo < il destinatario dell'atto notificato ha diritto di fare inserire delle proprie dichiarazioni nella relata di notifica?? il destinatario dell'atto da notificare ha diritto di fare inserire delle proprie dichiarazioni nella relata di notifica?? se la relata di notifica è un atto pubblico ( art 2700 cc) :L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, ------nonché delle dichiarazioni delle parti------- e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Qualora l'ufficiale notificante si rifiuti ingiustificatamente di inserire in relata queste brevi attinenti dichiarazioni , la notifica è colpita da qualche forma di sanzione?? colui che risponderà gli chiedo umilmente di dare le norme o giurisprudenza/ dottrina................. e nata una contestazione in merito con un mio collega messo.. io dico che deve inserire il motivo del rifiuto lui dice che non è dovuto. Chi ha ragione?? in auspicio di divine grazie e di celesti favori.. cordialmente Risponde Felice Manfellotto Chi svolgente attività di pubblico ufficiale, nell'esercizio della funzione deve riportare, sempre, tutto quanto si svolge in sua presenza, ivi comprese le dichiarazioni del soggetto, dei soggetti destinatari, cui l'attività si riferisce. Nell'ipotesi di notifica, il destinatario ben può chiedere al notificatore di riportare sue dichiarazioni circa il rifiuto di ricevere l'atto così come il notificatore deve riportare, a richiesta del destinatario, l'ora in cui è avvenuta la notifica. Qualora il notificatore si rifiuta, bisogna procedere a proporre denuncia-querela nei suoi confronti per omissione di atti d'ufficio e per abuso nell'esercizio di pubblica funzione. Risponde2 Stefano Non sono d'accordo con la risposta precedente. Non vi è alcuna norma che imponga all'Ufficiale notificatore di inserire nella relazione di notificazione i motivi del rifiuto da parte del diretto destinatario di ricevere l'atto anche perché gli eventuali motivi di rifiuto non avrebbero alcun rilievo: l'atto si considererebbe in ogni caso come notificato a mani proprie come disposto dal 2° comma dell'art. 138 c.p.c. Non solo, come detto, non vi è alcuna norma che prevede l'obbligo di verbalizzare i motivi del rifiuto, ma addirittura l'art. 148 c.p.c. che indica gli elementi che devono essere esposti nella relazione di notificazione non menziona tra di essi l'eventuale motivo di rifiuto a ricevere l'atto addotto dal destinatario. Risposta3 Giovanni Silvagni L'art. 148 del c.p.c. stabilisce che "l'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta , apposta in calce all'originale ed alla copia dell'atto .La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità , nonchè il luogo della consegna , oppure le ricerche, anche anagrafiche , fatte dall'ufficiale giudiziario , i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario".All'art. 47 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. viene stabilito, inoltre, che deve essere inserita l'indicazione dell'ora nella quale la notificazione è stata eseguita, qualora la parte interessata lo richieda.La relata di notifica ha natura di atto pubblico e fa fede fino a querela di falso delle indicazioni in essa contenute. La relazione di notificazione non sembra possa essere considerata alla stregua di un vero e proprio processo verbale. 28 MAGGIO 2013 > 24 maggio 2013 > 2 aprile 2013 > Federica > PIGNORAMENTO - MANCANZA AVVISO EX ARTT. 492 E 518 buongiorno, avrei un quesito che spero possiate risolvere: qualora l'UG nell'esecuzione di un pignoramento NON provvedesse a rivolgere/affiggere invito e avviso ex artt. 492 e 518 cpc, cosa può fare il creditore procedente per contestare la mancanza? Opposizione agli atti esecutivi? Istanza al Presidente del Tribunale? Aiutatemi a risolvere la vexata quaestio grazie! Risponde Avv. Antonio Conte Non devi fare nulla, a meno di fare opposizione a...te stessa. Sarà l'esecutato che, eventualmente, dovrà fare opposizione a questo eventuale mancato adempimento da parte dell'U.G. Risponde Felice Manfellotto Nel caso di specie, basta chiedere al Funzionario UNEP di ottemperare all'adempimento. Ciò può realizzarsi sia mediante accesso diretto presso il domicilio del debitore che tramite notifica. 28 MAGGIO 2013 > 24 maggio 2013 > 16/5/2013 < 11 maggio 2013 > Roberto C. > Notifica ex art. 140 c.p.c. ed irreperibilità destinatario Il mio quesito in sintesi è il seguente:1) notifica del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; 2) ricezione dell'avviso di ricevimento con indicazione "mancata consegna del plico per irreperibilità" e plico con indicazione "destinatario risulta trasferito"; 3) apposizione della formula esecutiva da parte del giudice; 4) notifica precetto ex art. 143 c.p.c.; 5) rifiuto dell'U.G di notificare il pignoramento presso terzi per irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo (secondo l'Ufficiale Giudiziario avrei dovuto effettuare la notifica ex art. 143 c.p.c.). Quale il motivo di tale rifiuto, visto che la notifica è stata eseguita ex art. 140 c.p.c. e comunque il Giudice ha già dichiarato esecutivo il decreto? Cordiali saluti 1 Risponde Felice Manfellotto L'U.G.(Funzionario U.N.E.P) ha correttamente evidenziato che il decreto ingiuntivo non risulta notificato, atteso che l'operatore di recapito postale ha accertato il "trasferimento del destinatario" ovvero l'impossibilità di espletare le modalità previste ex art. 140 c.p.c. Ciò stante, il decreto ingiuntivo, previo accertamento anagrafico, doveva notificarsi ex art. 143 c.p.c se il destinatario avesse conservato la residenza nel luogo dove era stata effettuata la prima notifica ex art. 140 c.p.c o nella nuova residenza (se risultante dal certificato anagrafico, debitamente richiesto e rilasciato). Ha operato con diligenza e impedito di porre in essere un atto esecutivo (pignoramento ex art. 543 c.p.c e seguenti) che, a seguito di opposizione, sarebbe stato dichiarato nullo dal G.E. (Giudice dell'Esecuzione). 2. Avv. Antonio Conte Non concordo. Il D.I. è ormai stato dichiarato esecutivo dal Giudice competente e non spetta sindacare all'U.G. tale stato di fatto. Se successivamente il precetto è stato notificato ex art. 143 cpc, si potrà procedere tranquillamente a qualsiasi tipo di esecuzione forzata. Distinti saluti 3. Risponde Felice Manfellotto Mi spiace per lei che non condivide,anche se è un momento soggettivo che rispetto. Quanto sostiene è manifestamente insussistente atteso che il Giudice non doveva dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo "NON NOTIFICATO" e la cancelleria non doveva apporre la formula esecutiva (a meno che il d.i. non fosse stato dichiarato immediatamente esecutivo) ad un atto che contempla la notifica al destinatario affinchè si realizzi il momento dell'esercizio dell'opposizione ovvero quello intrinseco di non proporre opposizione. Per quanto riportato con il quesito di Roberto C., il decreto ingiuntivo non risulta notificato perchè l'operatore di recapito postale ha accertato "il trasferimento del destinatario", quindi "la mancata consegna per irreperibilità". Per concretizzarsi la notifica ex art. 140 c.p.c, l'operatore di recapito postale, qualora non può consegnare il plico al destinatario (annotando la mancata consegna per assenza del destinatario e delle persone abilitate per legge, in sua vece a ritirarlo, spedisce ulteriore avviso (CAD = Comunicazione di Avvenuto Deposito))specificando che il plico postale viene depositato nell'ufficio postale e può essere ritirato entro dieci giorni. Trascorsi i 10 giorni, se il plico non viene ritirato, viene restituito al mittente (avvocato, studio legale che rappresenta la parte istante) con la dicitura "compiuta giacenza" e la notifica si ritiene validamente compiuta. Mi pregio precisare, altresì, che l'U.G. (funzionario UNEP)non ha sindacato alcunchè ma ha semplicemente, legittimamente, rilevato (nel pieno esercizio delle sue funzioni)ex art. 479 c.p.c che il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) non è stato notificato. Nel caso di specie, la parte istante tramite avvocato, doveva chiedere al Giudice la rinnovazione della notifica del decreto ingiuntivo. Pertanto, legittima applicazione di quanto disposto dal legislatore. 4. Risponde Mario de Pasquale Direi che il collega non ha inteso contestare la legittimità dell'apposizione della formula esecutiva (chiaramente oggetto di possibile opposizione),ma il fatto che il titolo (esecutivo) non sia stato validamente notificato. Il controllo di legittimità formale del funzionario procedente comprende il controllo sulla validità della notifica del titolo e del precetto. Si potrebbe comunque sempre rinotificare il titolo e procedere, pur essendo esposti ad una, probabilmente vittoriosa, opposizione. 28 MAGGIO 2013 > Giorgia < Notifica (all'irreperibile) di due diversi precetti in base ad un unico originale Gentili UU.GG. mi sono imbattuta nel Vs. interessante ed esaustivo forum ed ho pensato di porVi un quesito che da qualche giorno mi attanaglia: dispongo di un'originale con formula ESECUTIVA, nonchè di DUE SOLE copie conformi alla prima originale, di una sentenza (materia: divorzio giudiziale) che attribuisce alla madre ed alla figlia differenti somme che deve corrispondere l'ex coniuge/padre alle due. Egli non ottempera ai propri obblighi economici: posso NOTIFICARE DUE DIVERSI PRECETTI (uno azionato per la madre con somma portata in precetto X, uno azionato per la figlia con somma precettata Y) sulla base del medesimo originale, riportando nel foglio finale sull'originale le due diverse relate di notifica e su ogni precetto la propria relata alla fine? A ciò si aggiunga che presso il proprio indirizzo di residenza il signore risulta "irreperibile", quindi tenterei una notifica a mani intanto... Grazie anticipatamente dell'attenzione riservata alla questione posta. Distinti saluti 28 MAGGIO 2013 > 16/6/2012 > 8/6/2012 > Avv. Anzalone < copia di sentenza, è titolo esecutivo? In data 5.6.12 ho richiesto all’ufficio Nep di Napoli l’esecuzione della notifica del pignoramento ex art. 543 cpc Mi è stato rifiutato il pignoramento in quanto la copia della sentenza notificata in mio possesso era copia conforme alla copia dell’originale della sentenza .... leggi tutto.;
La risposta di Giovanni Giorgio e Vincenzo Gattullo .... Leggi la risposta.
Risponde avv. Patrizia Alongi Segnalo che il Giudice Unico di Ischia con la sentenza n. 127/13 ha recentemente deciso che non possa integrare alcuna responsabilità dell'Ufficiale Giudiziario il fatto che lo stesso abbia iniziato uno sfratto privo dell'originale del titolo esecutivo, essendo in possesso soltanto con una copia, come contestatogli dal difensore dell'esecutato, presente all'accesso. Nella fattispecie, rileva il Giudice, l'Ufficiale Giudiziario in sede di accesso si è poi rifiutato di procedere, espressamente dando atto che "preso atto delle dichiarazioni delle parti ed atteso che solo in data odierna si è reso conto che in suo possesso vi era una copia del titolo esecutivo e non l'originale, così come previsto dalla legge in caso di messa in esecuzione di un titolo, ritiene chiudere il presente verbale e rimettere gli atti alla parte istante per gli accertamenti del caso". 24 maggio 2013 > Avv. Felice < debitore contro creditore e viceversa. Desidero sottoporre alla Vostra attenzione il seguente quesito. La mia cliente Angela stipula un compromesso con la società Gamma per l'acquisto di un appartamento in cui il venditore Gamma dichiara che non ci sono ipoteche. La mia cliente Angela versa, per bloccare la vendita un assegno senza data di euro 7000/00 a titolo di caparra. Davanti al notaio per la stipula la mia cliente scopre che sull'immobile gravano due ipoteche e pertanto decide di rinunciare all'acquisto chiedendo la restituzione dell'assegno in quanto il venditore aveva dichiarato il falso nel compromesso. La Gamma si rifiuta di restituire l'assegno. L' assegno viene messo all'incasso e protestato e successivamente viene notificato a mezzo posta atto di precetto. La mia cliente per varie ragioni ritira l'atto oltre un mese e presenta opposizione ma il tribunale di Pavia respinge l'opposizione perchè presentata in ritardo condannandola alle spese. Gamma procede ad un pignoramento immobiliare per un credito complessivo di circa 10000 euro(attualmente l'immobile è all'asta presso il Tribunale di Ancona, anche se la mia cliente continua a pagare il mutuo) Successivamente citiamo in giudizio Gamma la quale viene condannata ad un risarcimento di circa 19000 euro chiedendo la compensazione, ma viene rifiutata. Procedo al pignoramento a Milano ma i beni pignorati sono insufficiente ( valore circa 2000). A questo punto la mia cliente riceve un secondo precetto in relazione al protesto dell'assegno ( attualmente vive a Bologna). Cosa fare? La situazione è paradossale. Con il titolo esecutivo della mia cliente procedo ad un pignoramento presso terzi da notificare alla mia cliente stessa in qualità di terzo? .. e poi? come posso far cessare le procedure esecutive, in particolare quella immobiliare? Lo so è un caos, ma solo in Italia succedono queste cose. Cosa mi consigliate? 24 maggio 2013 > 11 maggio 2013 > Avv. Frances < Notifica pignoramento immobiliare E' valida la notifica a mani proprie effettuata (dall'U.G. competente per territorio)presso il luogo di lavoro ubicato sia fuori dal circondario di residenza del debitore, sia fuori dal circondario ove si trova l'immobile pignorato? Risponde Felice Manfellotto UG. La notifica è stata ritualmente eseguita ex art. 138 c.p.c "l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto". (comma così modificato dall'art. 174 - II comma d.lgs. 30 giugno 2003 N. 196 - con effetto dal 1° gennaio 2004). Se ciò non fosse stato possibile, l'U.G. avrebbe dovuto procedere nel comune di residenza ex art. 139, ricercandolo ( con le modalità conseguenziali) nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. E, nell'ipotesi in cui il destinatario non venisse trovato in detti luoghi l'U.G. dovrebbe comportarsi così come previsto dallo stesso art. 139 c.p.c comma II, III, IV, V e VI. 24 maggio 2013 > Avv. Giovanna 2 < Notifica ad una società con sede a Berlino salve. Ho notificato un atto di citazione per inadempimento contrattuale nei confronti di una società che ha sede a Berlino (Germania) e di un signore che risiede in Sicilia, nella qualità di capo progetto che ha incassato la somma dovuta alla società estera. L'atto è stato regoralmente notificato a questo signore, mentre la notifica alla società estera non è andata a buon fine in quanto risulta chiusa. Cosa posso fare? Posso proseguire il giudizio solo nei confronti di questo signore?? 24 maggio 2013 > Avv. Gaetano < sede notifica presso terzi salve devo notificare un pignoramento presso terzi per un portalettere di poste italiane spa....qual'è la sede della notifica? 24 maggio 2013 > Avv Giovanna1 > offerta a mezzo ufficiale giudiziario ai fini della riabilitazione Salve, dovrei fare un'offerta a mezzo ufficiale giudiziario al fine di richiedere la riabilitazione in seguito a condanna penale. La persona offesa è deceduta e l'offerta va fatta ai legittimi eredi. Vorrei un consiglio. Grazie 24 maggio 2013 > Avv. Concetta > rifiuto pignoramento. Salve. Ho notificato decreto ingiuntivo a un condominio al solo amministratore; ho quindi proceduto alla notifica del precetto, calcolando il debito per quote, diretta a tutti i condomini in forza del recente orientamento della Cassazione a Sezioni unite che esclude l'obbligazione solidale tra i condomini. Nessuna opposizione al precetto è stata fatta dai condomini in merito alla mancata personale notifica del titolo esecutivo che, invece, è stato ricevuto dal solo amministratore. Si può procedere al pignoramento ugualmente tenuto conto che la mancanza di notifica diretta del titolo esecutivo può essere fatta valere solo dalla parte con opposizione ex art. 617 cpc per la quale sono decorsi i termini? E' legittimo il rifiuto dell'Ufficiale Giudiziario di procedere al pignoramento? Grazie a tutti per il contributo comunque offerto. 24 maggio 2013 > Avv. Francesco Nola > pignoramento presso terzi Un mio cliente e' creditore di una x somma del sig.Pinco Pallino che a sua volta e' creditore di Mevio il quale possiede delle somme despositate in una banca del circondario. E' possibile notificare il pignoramento presso la Banca ,debitrice di Mevio?
11/5/2013 < 19/7/2012 < Francesca Vaccarella > notifica carabiniere.
Egr. U. G. ho notificato atto di precetto ad un carabiniere presso il suo Comando in provincia di Bolzano. Notifica a mezzo posta. Ora dovrei notificare il pignoramento presso il Comando aministartivo di Chieti.E' con la notifica del pignoramento che devo depositare anche un'altra copia per il PM o dovevo farlo già con il precetto? Non avendolo fatto c'è un modo per rimediare? Grazie Mille per la risposta Risponde Ernesto Lombardi La notificazione ad un carabiniere, come ad ogni appartenente alle Forze Armate è chiaramente disciplinata dall' art 146 c.p.c. e prevede, nel caso che la stessa non avvenga mediante consegna a mani proprie del destinatario - la rimessa per il tramite del Pubblico Ministero che ne cura la trasmissione al destinatario per via gerarchica ( attraverso i vari gradi della catena di comando da cui il militare dipende). La stessa norma disciplina la notificazione di un atto di pignoramento presso terzi che può essere, però, attuata solo se preceduta da una valida notificazione dell' atto di precett, e non mi sembra questo il caso. Si rischia, infatti, di vedersi opposto il precetto in quanto notificato in modo difforme dalla Legge. Buon lavoro.
11/5/2013 < 2 aprile 2013 > Teresa < Pignoramento e 143 cpc Sono entrata per caso su questo sito, cercando chiarimenti sulla notifica di un precetto tramite l'Art. 143. Sono creditrice di una somma e lo sono per sentenza passata in giudicato. Ho già fatto un tentativo di precetto e poi pignoramento, ma l'ufficiale giudiziario ha trovato il domicilio chiuso. In un secondo tentativo, il debitore risulta trasferito ma in realtà non lo è, (era ritornata la raccomandata con scritto trasferito) a distanza di tre giorni ho richiesto nel comune di residenza del debitore il certificato di residenza e risiede sempre in quel comune nessun trasferimento. Ho richiesto nuovamente la notifica tramite ufficiale giudiziario, il quale è andato nel luogo di residenza per notificare il precetto e si è sentito rispondere dalla compagna del debitore che si è trasferito. Sul citofono nessun cognome. Ho richiesto un nuovo certificato e l'esito è lo stesso il debitore è sempre lì. Il mio avvocato ha richiesto la notifica tramite l'Art. 143 che se ho capito bene permette di poter fare il successivo pignoramento. La mia domanda è questa: significa che l'ufficiale giudiziario andrà nella sede del debitore per effettuare il pignoramento e se la compagna apre e dice che il debitore si è trasferito la cosa finisce li ? non è possibile richiedere l'intervento delle forze dell'ordine?. Voglio dire ho vinto una causa e anche se la notifica del precetto e del pignoramento è onere del creditore, non capisco perchè basta che uno dica non c'è, si è trasferito e il debitore la passa liscia così! Non ha senso fare non so quanti precetti o pignoramenti (che hanno comunque un costo) se poi è così difficile mettere piede nella residenza del debitore. Che potere limitato è questo dell'ufficiale giudiziario ? Mi scuso per la rabbia, la lunghezza... ma già è difficile mettere le mani in tasca di chi si dichiara nullatenente e non lo è ... lavora tranquillamente in un negozio e in nero, non immaginavo lo fosse anche entrare nel luogo di residenza, quando si ha un qualcosa che ha riconosciuto un giudice. Vi sarei davvero grata se poteste chiarirmi quest'aspetto del pignoramento, cioè cosa succede dopo l'applicazione dell'Art.143 e se posso far intervenire le forze dell'ordine, sono ben accetti consigli in merito. Grazie ! cordiali saluti e buon lavoro. Risponde Giovanni L'art. 513 del c.p.c., al primo comma, recita testualmente : l'ufficiale giudiziario,munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro. Siamo certi che quella indicata da Teresa sia davvero la casa del debitore o un luogo a lui appartenente? Nel caso positivo, non vi è dubbio che l'ufficiale giudiziario possa eseguire il pignoramento. Ove così non fosse soccorre , a questo punto, il terzo comma, dello stesso articolo il quale stabilisce che il Presidente del Tribunale, o un giudice da lui dlegato, su ricorso del creditore può autorizzare con decreto, l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovino in luoghi appartenenti al debitore ma delle quali egli può direttamente disporre.Se è certo che il debitore ha la residenza il quel luogo e si può dimostrare che proprio in quel luogo abita, il tentativo di ottenere l'autorizzazione a pignorare cose determinate che non appartengono al debitore ma delle quali egli può direttamente disporre appare plausibile. E' evidente, dunque, che è necessaria la collaborazione fattiva del creditore se si vuole iniziare una procedura esecutiva che non sempre il Giudice dell'Esecuzione alla fine riterrà valida ed efficace. La forza pubblica, infine, può essere richiesta , soltanto, dall'ufficiale giudiziario ove occorra.
11 maggio 2013 > Jacopo Trojani < Pluralità parti vittoriose- condanna alle spese di lite- credito di ciascuna per l'intero o pro quota Un saluto a tutti; la fattispecie è in apparenza banale ma non riesco a trovare supporti normativi o di giurisprudenza; in sintesi: la sentenza condanna tizio e caio,in solido tra loro, a rifondere le spese di lite, diciamo per 3000 euro, in favore di tre distinti convenuti, sia pure assistiti in giudizio dal medesimo difensore;(liquidazione cumulativa consentita da cass. in favore di più parti assistite dal medesimo avvocato);dal lato passivo nessun dubbio sulla solidarietà, testualmente richiamata in sentenza (cfr. anche 97 cpc); dal lato attivo invece ? ciascuno dei tre convenuti vittoriosi è legittimato a richiedere il pagamento dell'intero (3000 euro) oppure, come mi pare di ricavare dai principi sulle obbl. solidali, in mancanza di una espressa previsione nel titolo (sentenza) ciascuno dei vittoriosi potrà richiedere solo la propria quota pari ad 1/3 dell'intero ? grazie in anticipo a chi vorrà replicare, un saluto, jacopo trojani 11 maggio 2013 > Giacomo < efficacia precetto Nel caso di un precetto notificato ex art.140, la cui raccomandata informativa è stata spedita il 31.12.2012 e il plico è stato depositato all'ufficio postale il 7.1.2013, da quando comincia a decorrere il termine di 90 giorni entro cui iniziare l'esecuzione? Grazie Risposta < dal 17/1 .. se per compiuta giacenza o in uno dei dieci giorni di giacenza se ritirata dal destinatario prima del 17/1. 11 maggio 2013 > Carlo Gr. < atto di precetto. Salve, ho questo quesito. Un mio cliente deve ricevere una cifra modesta da un debitore (6000 euro). Dopo il decreto ingiuntivo fatto un anno fa il debitore non è stato trovato al domicilio piu volte dall'U.G. e sono così trascorsi i 90 giorni di tempo per pignorare. Ad oggi ci siamo accorti che il debitore è proprietario di una autovettura del valore di circa 13000 euro. Stiamo procedendo alla nuova notifica dell'atto di precetto ma come fare per evitare che nei 10 giorni necessari per poter iniziare a pignorare il debitore non intesti la vettura a un'altra persona per evitare così il pignoramento? è possibile chiedere una ipoteca o nel caso faccia il passaggio dopo l'atto chiedere una revoca? saluti Risposta. Può fare istanza al Giudice per essere autorizzato ad eseguire il pignoramento immediatamente dopo la notifica del precetto (ex art. 482 cpc)
5 febbraio 2013 < Luca < pignoramento mobiliare con precetto Buongiorno, Vi pongo il mio dubbio sulla possibilità di passare un pignoramento sulla base di un precetto notificato ex art 143 al titolare di una sas. Pur sapendo di non ottenere in termini economici soddisfazione, al mio cliente diviene importante avere il verbale negativo di pignoramento per fini fiscali connessi alla certificazione di perdita. Qualcuno può darmi indicazioni ??? Risposta. Certo, non vedo il problema. Depositi pure l'atto presso l'UNEP. 5 febbraio 2013 <30 gennaio 2013 > Avv. Antonio V <Pignoramento presso terzi stipendio Polizia di Stato Buongiorno a tutti, vi chiedo aiuto per risolvere una questione riguardante un pignoramento presso terzi. Dovrei pignorare lo stipendio di un poliziotto (polizia di stato) ma non so dove notificarlo. Dopo varie ricerche non sono riuscito a capire se va notificato alla questura presso la quale presta servizio, al ministero degli interni, alla prefettura competente o al ministero del tesoro. Oppure esiste un ufficio della polizia che cura i pagamenti come per i carabinieri? Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto. Risponde Avv. Pierpaolo Greco ho affrontato il medesimo problema di recente: il Dipartimento che eroga la partita stipendiale degli agenti di polizia in servizio è il Comando Generale dell’Arma Carabinieri -Centro Nazionale Amministrativo- Ufficio Trattamento Economico del personale in attività di servizio, in persona del Dirigente p.t., con sede in Chieti al Viale Benedetto Croce n. 380 chiaramente dovrai anche domiciliarti a Chieti. Buon lavoro 5/2/2013 > Avvocato Giuseppe < Rinuncia al pignoramento mobiliare, obblighi del debitore? Salve a tutti, ho posto in essere un pignoramento mobiliare di un automobile, con tutte le spese di asporto connesse. L'autoveicolo si trova in un locale del creditore. Ciò detto, all'udienza successiva all'asporto, l'IVG ha effettuato visura dalla quale risulta che quest'automobile era sottoposta precedentemente a fermo amministrativo dall'Equitalia per un debito anteriore e quindi ho dovuto rinunciare al pignoramento. Ora mi chiedo e vi chiedo come devo fare per far sì che il debitore si venga a riprendere questa macchina?Qual'è la strada da seguire? Considerate che questa macchina occupa praticamente da 5 mesi un intero locale del creditore, il quale, oltre al danno di non aver recuperato il credito originario, la beffa di detenere un locale una macchina pignorata a quale ha dovuto per mio tramite rinunciare per i motivi esposti. Inoltre l'avvocato del debitore è scorretto e per niente collaborativo in nessun senso!Vi ringrazio sin d 'ora per l'attenzione. Risposta Non capisco perché ha rinunciato al pignoramento. Il fermo amministrativo non è un pignoramento. Le consiglio, al fine di liberarsi del mezzo, di: 1.riprocedere al pignoramento; 2. inviare a Equitalia copia del verbale; 3. Fare istanza di vendita. Se Equitalia non interviene recupera il credito, altrimenti lo recupera solo in parte ...in ogni caso è la strada più veloce per liberarsi del veicolo tenuto conto della non collaborazione del debitore. Una seconda via è l'offerta reale, ma è più complicata della prima ipotesi. 30 gennaio 2013 > Avv. Marco C. > ingiunzione e precetto di consegna, parziale pagamento e..... Salve alla community e complimentoni ai competenti e professionali UU.GG. che gestiscono il forum. Il mio caso è il seguente: ottengo, per un mio cliente, un decreto ingiuntivo di consegna in cui viene intimata al debitore la consegna di determinati beni mobili (di proprietà del mio assistito) o, in alternativa, il pagamento del corrispondente importo in danaro (ai sensi dell'art. 639 cpc). Notifico precetto di consegna/pagamento al debitore (ai sensi dell'art. 605 cpc) il quale, anziché restituire i beni, paga (a seguito di accordo di dilazione concordata)un importo pari al 60% del valore dei beni. Attualmente il debitore è inadempiente per il restante 40% in quanto non ha rispettato le scadenze concordate e vorrei azionare il decreto di consegna per il mancato pagamento del restante 40%. Chiedo ai signori UU.GG., quanto segue. E' possibile effettuare un pignoramento "parziale" dei beni indicati nel decreto e nel precetto di consegna con le modalità di cui all'art. 606 cpc? L'U.G., in possesso del decreto e del precetto di consegna, può a sua discrezione selezionare e pignorare una parte dei beni mobili indicati in precetto fino alla concorrenza del del credito residuo (=40%) per poi consegnarli direttamente al creditore istante? Ovvero l'UG dovrà procedere ai sensi dell'art. 513 ss. con la ben più macchinosa e lunga procedura dell'espropriazione mobiliare presso il debitore (=pignoramento di beni del debitore per valore corrispondente al credito residuo, vendita, assegnazione)? Grazie in anticipo per l'attenzione accordata. Saluti Risposta Non è facile dare una risposta. Le posso consigliare due strade: 1. restituire la somma, al netto delle spese, e procedere alla consegna di tutti beni oppure 2. in sede di esecuzione sollevare la questione ai sensi dell'art. 610 cpc ... 30 gennaio 2013 > Avv.Frances < più titoli unico pignoramento Disponendo il creditore di più titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore, può procedere ad un unico pignoramento cumulando il valore dei differenti crediti o deve necessariamente procedere al pignoramento sulla base di un solo titolo e poi intervenire in virtù degli altri? Grazie Risposta. No, è possibile redigere un solo precetto per la somma complessive e procedere ad un unico pignoramento. Oppure se ha già notificato diversi precetti anche in questo caso è possibile procedere ad un unico pignoramento. 5/2/2012 < 30 gennaio 2013 > Avv. Maurizio B. < competenza notifica pignoramento Buongiorno, ho un dubbio su quale UNEP dovrà curare una notifica di un pignoramento immobiliare. L'immobile è situato in un Comune nel circondario di competenza di una sezione distaccata di tribunale (ove non c'è la Cancelleria esecuzioni immobiliari). L'atto, per sicurezza che la notifica si perfezioni, deve essere notificato sia a un indirizzo nel Comune medesimo, sia a mezzo posta in altro Comune, del tutto estraneo (addirittura in altra Regione). Competente per l'espropriazione immobiliare sarà, quindi, il Tribunale (sede centrale) ma la notifica come dovrà essere effettuata? 1) a mani nel comune ove c'è l'immobile a cura dell'UNEP della sezione distaccata e a mezzo posta nell'altro Comune, sempre a cura dell'UNEP della sezione distaccata? 2) a mani a cura dell'UNEP della sezione distaccata e a mezzo posta dall'UNEP presso la sede centrale? 3) entrambe a mezzo posta dall'UNEP presso la sede centrale? Ho effettivamente un dubbio. Grazie e cordiali saluti. Risponde Giuseppe Landi Valide sia la prima che la terza ipotesi. Saluti
9 novembre 2012 > 7 novembre 2012 > Francesco Giampà < Diritti di notifica ricorso TAR concorso pubblico impiego Salve, nelle notifiche di ricorsi al TAR in materia di pubblico impiego (impugnazione graduatoria di un pubblico concorso), in tutti gli UNEP cui mi sono rivolto, non mi è mai stato richiesto il pagamento della notifica essendo l'atto afferente alla materia di lavoro e dunque esente. Ultimamente, però, un ufficio mi ha chiesto il pagamento delle notifiche. Tutto ciò nonostante le mie rimostranze al dirigente preposto (che adduceva a sua ragione l'esito di presunti controlli ministeriali). Ora vorrei sapere se la richiesta di pagamento delle notifiche di un ricorso al Tar in materia di pubblico impiego ha dei fondamenti normativi che la rendono legittima o meno. Eventualmente c'è un modo rapido per recuperare quanto ingiustamente pagato? Grazie anticipatamente e buon lavoro. Risponde Mariano Sframeli < Funzionario UNEP. Considerata la natura giuridica della controversia non è dubitabile la natura di controversia relativa a rapporti di lavoro pubblico che, in quanto tali, sono esenti ai sensi dell'art. 32 Testo Unico in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30/5/2002 n° 115. All'indirizzo "https://ispettorato.giustizia.it/index.php?option=com_docman2&task=doc_download&gid=2491" è comunque presente una circolare Ministeriale relativa al quesito richiesto. Saluti 5/2/2013< 9/11/2012 < 31 ottobre 2012 < Stefania > Sfratto e Forza Pubblica. Buongiorno, ho trovato molto interessante questo sito mentre cercavo di reperire in rete una soluzione al problema che mi affligge.Il problema è il seguente. Sono proprietaria di un appartamento che affittai a Caio con locazione 4+4; a seguito della sua morosità protrattasi ininterrottamente per ben quindici mensilità, ho ottenuto a mezzo del mio legale, nel giugno scorso, un'ordinanza di convalida di sfratto per morosità con esecuzione fissata per il mese di luglio; successivamente il mio legale ha notificato precetto e preavviso di rilascio, con primo accesso per il 23 ottobre 2012. A seguito del primo accesso, abbiamo appreso dall'Ufficiale Giudiziario incaricato dell'esecuzione che il conduttore Caio se ne era già andato da tempo, lasciando tuttavia nell'immobile locato la moglie Tizia(che io non ho mai visto e da cui si era nel frattempo separato di fatto) e la di lei madre Sempronia: queste ultime hanno riferito di non volersene andare per tutto il tempo possibile previsto dalla procedura e di essere in attesa di una misura di sostegno da parte dei servizi sociali; l'Ufficiale Giudiziario, ritenendo per tale procedura di doversi disporre l'intervento della Forza Pubblica, ha quindi fissato un secondo accesso per il prossimo febbraio 2013 e al contempo la forza pubblica per il novembre 2013. Sconcertata per la lungaggine e per il fatto che le due donne in questione, Tizia e Sempronia, non sono gli inquilini a cui in origine io affittai l'appartamento, ho chiesto chiarimenti all'Ufficiale Giudiziario il quale - spiegandomi che esiste una gradazione nell'esecuzione degli sfratti - mi ha detto che non era in suo potere farmi passare avanti a quanti, nelle mie stesse condizioni, avevano titoli antecedenti al mio e che a Firenze stanno ancora eseguendo gli sfratti del 2009: mi ha detto anche che l'unica alternativa sarebbe farsi autorizzare dal Giudice dell'Esecuzione un'"assegnazione anticipata della forza pubblica". Sottolineo che Caio ha smesso di pagare anche le bollette da quando se ne è andato di casa e che Tizia e Sempronia non le hanno mai pagate; la società distributrice dell'acqua mi ha detto che devo pagarle io, altrimenti saranno costretti a staccare la fornitura a tutto il condominio. Il quesito cui cerco risposta è il seguente: secondo voi, allegando che il reale conduttore risultante da contratto (Caio) se ne è andato di casa (collezionando peraltro un ulteriore sfratto in un altro quartiere della città) e che corro il rischio nelle more di dovermi ritrovare a pagare a fine 2013 circa 3/4.000 euro di bollette per utenze insolute, posso chiedere che il Giudice dell'Esecuzione mi fissi in anticipo sulla data originaria e in via prioritaria la forza pubblica e quante probabilità ho di ottenere un provvedimento positivo? In fondo si tratta di mandar via due persone, Tizia e Sempronia, che non risultano dal contratto e che io non ho mai acconsentito dimorassero nell'appartamento locato (anzi, di cui proprio non sospettavo neppure l'esistenza). Secondo la vostra esperienza esistono altre possibilità? Grazie infinite per l'attenzione. Risponde Diego Ferro UG Orbetello Mi par di capire che l'ufficiale giudiziario abbia fatto tutto quel che poteva, ma il problema è che la forza pubblica non sarà disponibile prima del novembre 2013. Nulla ti vieta di rivolgerti al giudice o al prefetto per chiedere un'anticipazione, ma bisognerà vedere se la otterrai. Quanto alle utenze, secondo me non sei tenuta a mantenere in vita i contratti che hai stipulato. Gli interessati all'erogazione dei servizi potranno, se vorranno, stipulare loro nuovi contratti con i fornitori. Potrai anche fare causa agli occupanti senza titolo per il risarcimento del danno (ma se sono nulla tenenti sarà tempo perso). Risponde Giuseppe Landi UG Monza Gentile Stefania, i tempi per la concessione della F.P., mi sembrano un tantino"biblici"; ma tant'e',mi rivolgerei al G.E., chiedendogli di anticipare i tempi. Per le bollette insolute,purtroppo,dovrai pagare e poi chiedere l'emissione di un titolo esecutivo contro il conduttore(tieni presente che il titolo puo' essere azionato per 10 anni). Saluti
9/11/2012 < 26 ottobre 2012 > Marcos > contratto di comodato d'uso di beni mobili Buongiorno vorrei sapere se a fronte di una richiesta di risarcimento danni non ancora quantificata da parte di un legale che me l'ha notificata tramite raccomandata, e io avendo solamente un assegno alimentare in quanto presumo vengo destituito a breve dalla polizia penitenziaria, avendo prodotto un contratto di comodato d'uso dei beni mobili per evitare un pignoramento degli stessi e intestandoli alla mia convivente, l'ufficiale giudiziario può ignorare tale contratto anche se registrato all'ufficio delle entrate? e poi posso mantenere la residenza con la mia convivente? grazia di cuore di una risposta o consiglio. Risponde Diego Ferro - UG Orbetello Il contratto di comodato non mette al riparo i beni dal pignoramento, perché, nella casa del debitore (per tale intendenosi non la casa di proprietà, ma quella in cui il debitore stabilmente vive), si presume che le cose ivi rinvenute appartengano a questi, salvo diritti dei terzi che, però, per far valere le loro ragioni, devono fornire la prova scritta del loro diritto (ma per tale si intende, per esempio, la fattura d'acquisto e non un contratto di comodato fatto con familiari e conviventi). Il terzo, dopo il pignoramento, può comunque proporre opposizione di terzo, vale a dire una vera e propria causa tra lui e il creditore e, in tale sede, se riesce a fornire la prova del suo diritto sui beni pignorati, può ottenerne lo svincolo. Nella causa di opposizione di terzo, però, la prova per testimoni è ammissibile solo se il diritto del terzo sul bene è reso verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore (621 cpc). Per tenere fuori la tua compagna da queste seccature dovresti cambiare residenza e andare effettivamente a vivere altrove, oppure pagare i debiti. 9/11/2012 <26 ottobre 2012 > Antonio UG > Esecuzione all'estero Se il debitore si trasferisce all'estero dopo aver ricevuto regolare notifica del decreto ingiuntivo in Italia e riceve notifica all'estero,in Europa,del precetto,può essere assoggettato ad atto di esecuzione,ad esempio Pignoramento Immobiliare o Presso Terzi,con Notifica da parte di Uff.Giudiziario italiano? L'esecutivita' del decreto,avvenuta in Italia,quando risiedeva nel nostro territorio,equivale a notifica rituale,oppure occorre rinotificare il Titolo?Grazie.... Risponde Diego Ferro Secondo me le notifiche di titolo e precetto sono regolari e, se l'esecuzione va fatta in Italia, perché gli immobili o il terzo sono in Italia, deve procedere l'ufficiale giudiziario italiano, esercitando egli il suo potere in Italia su immobili o su terzi debitori che ivi si trovano. Il fatto, poi, di dover notificare l'atto di pignoramento al debitore che si trova all'estero non modifica le cose, se non che, dovendo fare la notifica all'estero, si seguiranno le norme sulle notifiche internazionali.
9/11/2012 < 7 novembre 2012 > arch. Roberto Rosatelli <Obblighi di fare : art. 614 cpc procedura per spese di anticipazione al CTU Vorrei sapere quale è l'iter corretto per l'anticipazione di un acconto, in una procedura di obblighi di fare.Ero stato nominato CTU (2005)in una fase esecutiva di obblighi di fare per la demolizione di opere (abusive), dopo vari sopralluoghi e dopo avere redatto un progetto architettonico, ho chiesto ai sensi dell'art. 614 cpc un acconto alla parte procedente (rilasciando regolare fattura e d'accordo con il suo legale), la quale l'ha fatta vistare dapprima dall'U.G. e poi dal Giudice dell'esecuzione che avallava con decreto. La parte esecutata l'ha opposta e un giudice diverso da quello dell'esecuzione ha emesso una sentenza nella quale mi dà torto sostenendo che non dovevo essere pagato in quanto dovevo sottoporre preventivamente al G.E. la nota spese e poi se ritenuto congruo chiedere il pagamento. MI sa dire esattamente qual è la corretta procedura con riferimenti giurisprudenziali. Grazie Risponde Diego Ferro - UG Orbetello L'art. 614 cpc dice che al termine dell'esecuzione, o nel corso di essa, la parte istante presenta al giudice dell'esecuzione la nota delle spese anticipate vistata dall'ufficiale giudiziario, con domanda di decreto d'ingiunzione e, se il giudice dell'esecuzione riconosce giustificate le spese denunciate, emette decreto ingiuntivo. Quindi, se il giudice dell'esecuzione ha emesso il decreto ingiuntivo, evidentemente ha ritenuto congrue le spese, e dunque anche il tuo compenso. Tale valutazione può essere impugnata dal debitore con l'opposizione al decreto ingiuntivo, ed a questo punto il giudice dell'opposizione, se ritiene non congrue le spese, revocherà il decreto e lo sostituirà con sentenza con la quale dichiarerà qual è la somma congrua. Reputo però sbagliata la revoca del decreto per aver riscosso dal creditore prima della pronuncia del giudice dell'esecuzione, perché la norma parla chiaramente di spese anticipate, e non di spese da liquidare. Tuttavia la questione dovrebbe esserti estranea, perché tu hai concordato un prezzo col creditore ad impulso del quale hai agito, hai poi emesso fattura, hai infine riscosso, quindi la questione adesso riguarda solo creditore e debitore. Vale a dire che il creditore, se vuole recuperare la somma anticipata dal debitore, deve ottenere decreto ingiuntivo (e lo aveva ottenuto) e se poi il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo riforma il decreto per qualsiasi motivo, per esempio perché ritiene la spesa incongrua, è questione che riguarda le parti. Insomma, tu hai ricevuto un incarico, hai concordato un prezzo ritenuto congruo dal creditore e lo hai riscosso; se poi il creditore non riesce a recuperare dal debitore perché il giudice ritiene la somma pagata eccessiva, sarà tanto peggio per il creditore. Io la vedo così. 9 novembre 2012 > Gianni Esposito < Notifica convalida di sfratto 140 cpc Spett.le Forum, è stata eseguita la notifica della convalida di sfratto per morosità all'inquilino ai sensi dell'art.140 cpc, tuttavia il postino ha indicato sulla successiva RAR di avviso di deposito in comune, "trasferito". In effetti durante quei giorni il soggetto aveva liberato parzialmente l'immobile, provvedendo poi quasi quotidianente ad accedervi per traslocare qualche altra cosa. A oggi si è trasferito di fatto, ma non ha consegnato le chiavi al locatore. Mi chiedo se la notifica è valida o meno. Se qualora non risulta valida, essendo trascorso la data esecutiva come da convalida, se è possibile notificare insieme al precetto anche la convalida suddetta. Un saluto cordiale. 7 novembre 2012 > 31 ottobre 2012 < Avv. Antonio > Pignoramento presso terzi. Spett.le Forum, il caso è il seguente. Il mio cliente è debitore verso una Società nonché creditore di un Comune. Il creditore, pignora le somme che la mia vanta nei confronti dell'Ente.Succede questo però. La notifica del pignoramento al terzo avviene in data 24 ottobre, stesso giorno in cui l'Ente aveva disposto il mandato di pagamento alla mia cliente, che ha poi revocato ed io aver ottenuto dal Tribunale la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, concesso inaudita altera parte. Cosa succede, quindi, in presenza di questa contemporaneità dei fatti...? Era legittimato il Comune a revocare il mandato ovvero in quanto già emesso doveva darvi corso...? Grazie per la cortese e gentile risposta. Risponde Felice Manfellotto < UG Nola Il terzo pignorato si è comportato in conformità alla legge (art. 543 c.p.c e seguenti) quale destinatario dell'intimazione "di non disporre delle somme senza ordine del Giudice". All'udienza fissata, il Giudice dell'Esecuzione darà le disposizioni in merito. In tale occasione parte debitrice (come determinata nell'azionato decreto ingiuntivo) può far valere la sospensione dell'esecutività del provvedimento ingiuntivo. 26 ottobre 2012 > Daniele < attestazioni di credito siae e formula Il 01.10.2012 mi è stato notificato atto di precetto redatto in forza di una "attestazione di credito" emessa dalla siae ex art. 164 n.3 L.633/41. Ora, so bene che la norma in questione attribuisce espressamente a suddetti atti l'efficacia di titolo esecutivo ex art.474 c.p.c., mi chiedevo però, è chiedo a voi sicuramente più competenti, se il titolo di cui sopra, per avere l'efficacia che gli è propria, debba o non debba essere spedito in formula esecutiva come disposto ai sensi dell'art.475 c.p.c.. 26 ottobre 2012 > Ciro Nevola < art.6 d.lgs 165/2001 Sono un pensionato ex dirigente Unep, già in servizio quale C1S nel Tribunale di Treviglio ove la dotazione organica prevedeva anche la figura di un C2. La Cass. con sentenza 16292/2010 mi ha negato il diritto alle differenze retributive affermando " il principio secondo cui deve escludersi che in assenza di una determinazione dell'Amministrazione sull'organico del singolo ufficio, espressa mediante un atto soggetto alla disciplina pubblicistica (v. art. 6 del d.lgs 165/2001) dal quale emerga la presenza in esso della figura professionale dell'ufficiale giudiziario posizizone economica C2, possano essere individuate mansioni superiori corrispondenti alla posizione anzidetta". Delle due l'una : o l'estensore della sentenza è un negazionista oppure le piante organiche pubblicate il 15/8/2001 del B.U. n.15 Min. Giustizia sono state determinate in violazione dell'art. 6 d.lgs 165/2001. Qualcuno può illuminarmi? 26 ottobre 2012 > Marco < Come avviene la sostituzione di un Ufficiale Giudiziario? Propongo questo quesito tecnico, a cui non riesco a dare una risposta certa e precisa perchè non trovo nè testi di legge che se ne occupino espressamente nè soggetti che abbiano idea di come procedere. Che procedura deve essere seguita per chiedere e ottenere la riassegnazione ad un nuovo ufficiale giudiziario di una causa di esecuzione forzata per rilascio giunta alla fase dello sgombero del locale? Senza dubbio non valgono le cause di astensione e ricusazione che valgono per i magistrati. Ma dunque, quali sono le procedure in base alle quali un procedimento di esecuzione può, in itinere, essere riassegnato a diverso ufficiale giudiziario rispetto a colui che lo ha preso in carico automaticamente? Per "diverso ufficiale giudiziario" intendo diversa persona fisica. Qual è l'autorità competente ad emanare il provvedimento di sostituzione? Risponde Diego Ferro > UG Orbetello Secondo me, per "ricusare" un ufficiale giudiziario, bisogna rivolgersi al capo dell'ufficio, cioè al presidente del tribunale o della corte d'appello, a seconda dell'ufficio al quale l'ufficiale giudiziario è addetto. 26 ottobre 2012 > Giuseppe > pignoramento presso terzi ho notificato più precetti relativi a più decreti ingiuntivi ora devo fare il pignoramento presso terzi devo redigere un unico atto o tanti atti quanto sono i titoli notificati. i titoli fanno riferimento allo stesso debitore e allo stesso creditore. R. è sufficiente notificare un unico atto di pignoramento presso terzi. R. Deve notificare un unico atto di pignoramento presso terzi 26 ottobre 2012 > Leonardo > competenza ufficiale giudiziario ottenuto un provvedimento - descrizione beni materia brevetti- devo procedere alla sua esecuzione in varie città molte di competenza della corte di appello di bari ed alcune fuori regione chi è l'ufficiale giudiziario competente? grazie R. Ogni UG ha una competenza territoriale limitata. Pertanto per portare a termine il provvedimento dovrà rivolgersi a tutti gli ufficiali G. competenti territorialmente. 26 ottobre 2012 > Silvia > notifica precetto Devo notificare atto di precetto ma non conosco il luogo di residenza del debitore in quanto è domiciliato presso il procuratore e non ha mai fornito i dati di residenza. Posso notificarlo al procuratore costituito oppure la dizione "alla parte personalmente" ex art. 479 cpc non lascia spazio ad alternative? Se possibile avrei bisogna di riferimenti normativi o giurisprudenziali! grazie Risponde Vincenzo Gattullo. Deve notificare il precetto ex art. 143 e se non conosce neppure il luogo di nascita secondo il c. 2 dello stesso articolo c.p.c.. Cordialità 26 ottobre 2012 > Gabriele > Perenzione Se un pignoramento immobiliare è stato inviato per posta dall'ufficiale giudiziario in data 5 maggio 2012 ai sensi dell'art.149 cpc, e ritirato dal debitore il 9 maggio 2012 quale è il termine ultimo per proporre l'istanza di vendita affinchè la stessa non sia perenta? i novanta giorni per proporla si calcolano dal 5 maggio o dal 9 ? Grazie anticipatamente e cordiali saluti. In questo caso la notificazione si perfeziona il 9 maggio e, pertanto, da tale data decorrono i 90gg. 27 settembre 2012 > Raffaella < UG Per la notifica ai sensi dell'art140 cpc occorre l'avviso CAD fatto dal postino nel caso di deposito presso l'ufficio postale. Risposta. No, non occorre. Nell’ipotesi di notificazione ai sensi dell’articolo 140 ( o 660 o 157 CPP) non è l’agente postale che invia la seconda raccomandata bensì è l’Ufficiale Giudiziario che provvede all’invio della raccomandata, la quale ha il solo scopo di dare notizia al destinatario dell’avvenuto espletamento di tutte le formalità richieste dalla legge per il compimento della notificazione, che pertanto si è già perfezionata. Ovviamente, come prevedeva una circolare ministeriale di diversi anni fa, tenuto conto che l’agente postale non è n grado di distinguere i casi in cui il plico inoltrato dall’ufficiale giudiziario consista in una vera e propria notifica a mezzo posta, oppure sia la semplice spedizione che l’ufficiale giudiziario fa degli avvisi previsti dagli artt. 140 e 660 c.p.c. e 157 c.p.p., occorre che lo stesso Ufficiale Giudiziario indichi sulla busta che si tratta di "avviso ex art. 140 c.p.c.", oppure "avviso ex art. 157 c.p.p.". 7 settembre 2012 > Enrico Pucci < Nuova esecuzione in base allo stesso titolo esecutivo. Ho effettuato pignoramento mobiliare positivo sulla base di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo con pedissequo precetto; vorrei ora procedere a pignoramento preso terzi, ma al collega domiciliatario richiedono copia autentica del titolo e del precetto. Avendo effettuato io in proprio ex lege n.53/94 la notifica del titolo e del precetto,chi è che può autenticare il mio precetto, con la mia firma di attestazione di notifica ed il mio n. di registro? Ringrazio Risposta Se è stato eseguito un pignoramento mobiliare fruttuoso presumo che titolo e precetto sono depositati in cancelleria. Pertanto, nel caso in esame deve, ai sensi dell'art. 488 cpc:" Il Presidente del tribunale competente per l'esecuzione o il giudice dell'esecuzione stessa può autorizzare il creditore a depositare, in luogo dell'originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con obbligo di presentare l'originale a ogni richiesta del giudice". Ovviamente la copia conforme viene effettuata dal cancelliere che ha in custodia il fascicolo dell'esecuzione con gli originali degli atti. 7 settembre 2012 > Concetta Abbamondi< protesto cambiale per firma apocrifa Nel caso di cambiali protestate con firma falsa è possibile al presunto debitore ottenere la cancellazione del protesto con istanza alla Camera di Commercio allegando alla stessa, una dichiarazione della persona beneficiaria della cambiale che riconosce di aver apposto una firma falsa, senza dover ricorrere all'autorità giudiziaria ? Grazie Risposta Le modifiche apportate alla Legge 77/1955 dalla Legge 235/2000, hanno previsto, che, può essere presentata istanza di cancellazione da chiunque dimostri di aver subito un protesto illegittimo o erroneo, in questo caso è permessa la domanda di cancellazione anche per gli assegni oltre che per le tratte accettate ed i vaglia cambiari. Il Dirigente responsabile deve valutare in merito alla richiesta e alla documentazione allegata all’istanza, se ritiene motivata la richiesta, autorizza la cancellazione, se invece la documentazione non è ritenuta sufficiente o idonea a provare l’illegittimità o l’erroneità, la rigetta. L’interessato a cui è stata rigettata l’istanza può ricorrere al Giudice di Pace del luogo in cui risiede. (cfr. manuale i protesti cambiari e dell'assegno) Sulla base di tale normativa faccia ... un tentativo. 7 settembre 2012 > Daniele Vincenti < notifica 2 precetti Salve a seguito di una opp. decreto ingiuntivo il Giudice rigettandola ha confermato integralmente il decreto opposto in ogni sua parte e condannato l'opponente alle spese. Premetto che il d.i. non era provvisoriamente esecutivo. Il creditore ha poi notificato precetto su sentenza senza menzionare nel precetto il decreto ne la formula apposta. Inoltre ha notificato due copie del precetto su sentenza, una al debitore non personalmente ma presso lo studio dell'avvocato e l'altra al debitore personalmente. Vi chiedo: il precetto è nullo ex art. 654 c.p.c.? l'Uff. Giudiziario può rifiutarsi di eseguire il pignoramento per mancanza di un titolo valido? Grazie 7/9/2012 > 25/6/2012 > Marco Zacconi < Mancata notifica pignoramento presso terzi al debitore ed iscrizione a ruolo. Ho provveduto a caricare pignoramento presso terzi da notificarsi a mani sia al debitore quanto al datore. La notifica al terzo si è perfezionata nei termini, mentre la notifica al debitore non è stata effettuata dall'ufficiale in quanto, seppur munito di una copia del certificato di residenza, non ha inteso fare il 140 cpc (avendo avuto notizie che il debitore non abita più presso la sua residenza)senza un certificato in originale e di recentissima estrazione. Stante i tempi stretti dell'udienza, l'impossibilità del rispetto del termine di 10 giorni e la contestuale notizia che l'udienza sarebbe stata mandata d'ufficio al mese di settembre, ho creduto logico, onde preservare gli effetti del pignoramento (perfezionati nei confronti del terzo) iscrivere comunque a ruolo la procedura. Cosa mi consigliate di fare in vista dell'udienza di settembre? Io avrei pensato di rinotificare il pignoramento al debitore intimandogli di comparire alla prossima udienza specificando nell'atto di pignoramento che il pignoramento si è perfezionato nei confronti del terzo. E' ben voluto qualsiasi aiuto. Grazie Risponde Diego Ferro. Hai fatto bene a iscrivere a ruolo l'esecuzione. Se riuscirai a rinnovare la notifica al debitore in tempo utile per l'udienza di settembre, tanto meglio. In mancanza, all'udienza segnalerai al giudice che la notifica al debitore non si è perfezionata e chiederai termine per rinnovarla. Nel frattempo resta valido il pignoramento, così che il terzo non potrà disporre delle cose pignorate senza ordine del giudice. Risponde Giovanni Silvagni La notificazione ex art. 140 c.p.c. è eseguita dall'ufficiale giudiziario nelle ipotesi in cui non sia possibile consegnare la copia al destinatario per la sua momentanea assenza ed in mancanza delle persone idonee a ricevere l'atto in sua vece.Nel caso in cui il destinatario, pur mantenendo la residenza anagrafica in quel luogo, si sia trasferito altrove, senza lasciare il nuovo recapito, dopo aver effettuato tutte le ricerche possibili secondo l'ordinaria diligenza, non resta che procedere, nei suoi confronti, ex art. 143 c.p.c. Condizione necessaria affinchè si concreti il pignoramento presso terzi e possa essere depositato l'originale nella cancelleria del G.E., è l'avvenuta notificazione dell'atto di pignoramento al terzo, nei termini stabiliti. Nell'ipotesi di dichiarazione positiva,sarà il Giudice dell'Esecuzione a stabilire eventuali forme diverse da quelle previste dall'art. 143 c.p.c. per informare il debitore . 24/7 - 19 luglio 2012 > Laura Desiderio < 143 CPC. Un avvocato richiede la notifica ai sensi dell'art 143 c.p.c. secondo comma. Del destinatario non conosce nè luogo nè data di nascita, nè attuale residenza. Ha soltanto una visura camerale che riporta il nome e cognome. E' sufficiente una sua dichiarazione attestante le poche ricerche esperite (visura camerale e accertamento anagrafico presso il comune dove c'è l'immobile oggetto del contendere) per poter procedere ai sensi del 143 secondo comma? O deve fornire altra documentazione? Se si quale? Grazie a chiunque riesca a fornirmi delucidazioni. Risponde Angelo Cara Collega, le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c. non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario è trasferito per ignota destinazione. È richiesto anche che la condizione di ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto, che il mittente deve compiere usando l'ordinaria diligenza. Pertanto tenuto conto che spetta alla parte istante, dopo una relata negativa dell'UG, compiere tutte le indagini al fine di evitare la nullità della notificazione, a mio parere puoi tranquillamente notificare l'atto ai sensi dell'art. 143, secondo comma:" Se non sono noti né il luogo dell’ultima residenza né quello di nascita, l’Ufficiale Giudiziario consegna una copia dell’atto al pubblico ministero" 24/7 - 19/7/2012 <Giovanna De Simone < Cancellazione protesto di assegno Il mio assistito ha emesso un assegno per € 4.500.00 risultato poi senza provvista. E' stato elevato protesto e successivamente l'importo è stato pagato con rilascio di liberatoria. Il titolo non gli è stato consegnato dal creditore il quale dichiara di averlo perso. Come può, in questo caso, cancellare il protesto? Risponde Angelo. La legge attualmente non consente al traente di un assegno bancario protestato, che abbia pagato capitale, interessi, penale e spese nel termine di cui all’articolo 8 della legge n. 386 del 1990, di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti, a differenza di quanto invece previsto a favore di colui nei cui confronti sia stato levato protesto per mancato pagamento di una cambiale – tratta accettata o di un vaglia cambiario. Unica via percorribile per chi subisce un protesto di un assegno bancario è: 1. il ricorso alla procedura ex articolo 700 C.P.C. in caso di protesto erroneo o illegittimo 2. la RIABILITAZIONE ai sensi dell'articolo 17 della LEGGE 7 marzo 1996, n. 108. 3. Cancellazione su richiesta di chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente, nonché dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si è proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto. 4. Il ricorso al Giudice di Pace per protesto erroneo o illegittimo. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'assegno bancario, se ne può fare denuncia al trattario e chiedere l'ammortamento con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui l'assegno bancario. Per l’assegno bancario l’ammortamento può essere chiesto solo dal beneficiario dell’assegno (cioè da colui a favore del quale l’assegno è intestato). In caso di assegno bancario o postale emesso con la clausola “non trasferibile” non è prevista alcuna procedura di ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere, a proprie spese, un duplicato denunciando la perdita alla banca o alle poste e al traente (persona che ha emesso l’assegno). 19 luglio 2012 > Valeria Sellitto < Notifica ex art. 140 cpc La problematica che vi pongo all'attenzione mi comporta notevoli disagi. Viene emesso un decreto ingiuntivo dal Giudice di Pace di Campobasso, nei confronti di un debitore di Benevento; dopo aver notificato l'atto tramite l'UNEP di Campobasso, come da procedura, mi ritorna indietro con la dicitura "TRasferito". Riesco ad ottenre informazioni, solo telefoniche, dall'Ufficio Anagrafe di Benevento in cui mi comunicano che la residenza del debitore in realtà, è esatta e, lo stesso, non si è mai trasferito; ora, per effettuare la notifica con l'affissione presso la casa comunale devo recarmi obbligatoriamente all'UNEP di Benevento? visto che solo sullo stesso luogo possono effettuare la notifica a mani e poi l'affissione. Ma non ci sarebbe un' incompatibilità visto che l'atto è stato emanato dal Giudice di Pace di Campobasso?? Vi ringrazio per il supporto! Risposta Angelo La limitazione posta dal D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 107, comma 2, della competenza degli Ufficiali giudiziari agli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale essi sono addetti opera solo ove tali atti debbono essere notificati a persone residenti fuori dalla circoscrizione territoriale; qualora invece la notificazione degli atti medesimi debba essere eseguita a persone residenti e domiciliate entro la loro circoscrizione, tale restrizione della competenza non sussiste in quanto il citato articolo 106 dispone che l'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell'ambito territoriale ove ha sede l'ufficio cui è addetto. 19 luglio 2012 > 25/6/2012 < D'Alessandro Enza <ulteriore copia esecutiva (precisazione). Forse non è chiaro. Io ho consegnato all'UNEp la copia esecutiva e quella conforme all'esecutiva (da far recapitare al terzo pignorato) e gli ufficiali mi hanno perso entrambe, tanto quella esecutiva tanto quella conforme all'esecutiva 1. Risponde : FELICE MANFELLOTTO UG NOLA Per quanto ho inteso è andato smarrito l'originale dell'atto consegnato all'UNEP per la notifica. Pertanto osservo che se è stato smarrito l'originale consegnato all'UNEP per la notifica, la denuncia deve farla l'UNEP che ha ricevuto l'atto. Conseguenzialmente,mediante esibizione della denuncia, la cancelleria può rilasciare una seconda copia esecutiva. 2. Risponde Vincenzo Gattullo > UG Bari. La denuncia è necessaria per assicurare che il titolo smarrito non venga utilizzato per la richiesta di esecuzione. La denuncia spetta a chi ne ha interesse, quindi a Lei. 19/7/2012 < 25/6/2012 >Giovanni Giorgio < Esecuzione ex art. 12 D.lgs.n. 28/2010 Cari colleghi, vorrei sottoporre alla vs. attenzione una problematica di recente costituzione. Trattasi della procedura esecutiva che potrebbe istaurarsi ai sensi dell’art.12 c.2 del D.Lgs. n.28/2010. Il quesito che mi pongo è il seguente: l’omologazione del verbale di accordo, da parte del Presidente del Tribunale, deve essere fornita del “Comandiamo…” per potersi iniziare l’azione esecutiva? A mio modesto parere la risposta dovrebbe essere affermativa, in considerazione del fatto che l’art.475 cpc recita: “Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti…..”, e, per me, l’omologazione è un provvedimento dell’A.G. Alcuni colleghi da me interessati della questione sostengono che, trattandosi di titolo esecutivo per legge, non necessiterebbe della formula esecutiva. Vi ringrazio in anticipo per l’attenzione e vi saluto cordialmente. Risponde : FELICE MANFELLOTTO UG NOLA Il verbale omologato dev'essere fornito del c.d. "COMANDIAMO" per rivestire compiutamente la qualità di titolo esecutivo e per potersi dar luogo alle attività previste per legge nell'ipotesi di inadempimento. Diversamente rimane un atto tra le parti "sic et simpliciter", ancorchè omologato. 19/7/2012 < 25/6/2012 > Giacomo Amico < esenzione atti mediazione Gentili colleghi uff.giudiziari volevo porvi il seguente quesito: La domanda di mediazione, prevista in talune materie, da un recente normativa, è da considerarsi, in sede di ricezione Unep, atto esente dal pagamento di diritti, spese di trasferta e postali da parte dell'avvocato o parte privata che presente la relativa domanda con conseguente registrazione della richiesta di notifica su mod. A/ter) oppure è da ritenersi atto a pagamento per l'avvocato che ne chiede la notificazione con conseguente carico dell'atto sul mod. A? Grazie per la risposta che vorrete dare al quesito in questione. Risponde Vincenzo Gattullo. Secondo me è a pagamento poiché la legge sulla mediazione non fa riferimento all'esenzione dei diritti e delle spese di notifica e, tra l'altro, nessuna modifica in tal senso è stata apportata al T.U. sulle spese di giustizia. 25/6/2012 > avv. Mastronardi < 140 c.p.c. Se l'ufficiale giudiziario notifica ex art. 140 cpc, ovvero deposita l'atto presso la casa comunale e spedisce la raccomandata con avviso di ricevimento, è noto che la notifica si perfeziona dal ricevimento di tale comunicazione o trascorsi 10 giorni di compiuta giacenza. Ma cosa succede se il postino nel notificare la racc.del 140, pur essendo la residenza anagrafica non trovando nessuno in casa e non essendoci nome sul campanello, la rimanda indietro con la dicitura "irreperibile"? La notifica s'intende comunque perfezionata dopo i 10 giorni dalla spedizione o è irrimediabilmente nulla? Grazie Risponde : FELICE MANFELLOTTO UG NOLA La notifica non si è perfezionata pertanto bisogna procedere ad accertamento anagrafico e, qualora il destinatario dell'atto risulta conservare la residenza nel luogo (indicato nel certificato anagrafico) benchè di fatto non ci abita, previo nuovo accesso dell'U.G. o del Funzionario U.N.E.P (se trattasi di atto esecutivo) bisogna procedere ex art. 143 c.p.c a meno che non si conosce dove domicilia o dimora. 25/6/2012 > Avv. Monica Lotito < notifica precetto su assegno. consegno l'atto di precetto all'U.G. prima dei sei mesi prescritti sulla normativa della Legge Assegni. L'atto viene spedito per posta dopo la decorrenza dei sei mesi suddetti. La notifica va a buon fine, ma il debitore propone opposizione asserendo la prescrizione dell'azione cambiaria. Nel caso di notifica del precetto, è applicabile la regola generale di scissione dei termini di notifica?? Grazie
16/6/2012 < D'Alessandro Enza <ulteriore copia esecutiva. Ottengo un'ordinanza di assegnazioni di somme per crediti alimentari (mantenimento di figlio minore). ottengo una copia esecutiva ed una copia conforme all'esecutiva e la consegno all'UNEP per la notifica al terzo. L'atto si perde (è a mezzo posta e non torna la cartolina). l'unep mi fa l'attestazione che l'atto è smarrito e chiedo in cancelleria un'altra copia esecutiva ma dinnanzi al rifiuto faccio istanza al giudice che mi ha emesso l'ordinanza ma rigetta la richiesta dice che ha bisogno della denuncia di smarrimento da fare ai carabinieri. ma l'atto non l'ho perso io!!!! che fare???? Risponde Vincenzo Gattullo. Francamente non capisco i termini della questione. Se ad essere andata smarrita è la copia conforme alla copia esecutiva, quale remora ha il cancelliere a rilasciarne una ulteriore? Difatti la legge gli vieta di rilasciare più di una copia esecutiva(senza giustificato motivo) ma nulla dice circa le copie conformi. Quindi, se è la copia conforme ad essere andata smarrita, ritorni alla carica spiegando con chiarezza la questione. Cordialità 16/6/2012 > Avv.Mario Del Pennino < Rilascio di struttura alberghiera sulla base di un 700. Vi chiedo se sia possibile ricorrere all'incidente di esecuzione con conseguente sospensione del rilascio dell'immobile,dopo il primo accesso ,sulla base che colui il quale dovrebbe rilasciare l'albergo abbia fatto un contratto di fitto dell'albergo ad un terzo e che colui il quale dovrebbe rilasciare l'albergo non si fa trovare sul posto alla data del secondo accesso,il tutto e' finalizzato solo a permettere agli attuali proprietari dell'albergo di rispettare i contratti sottoscritti per la imminente stagione estiva e per non perdere dei posti di lavoro grazie 2/6/2002 > Avv. Marco Fabio < Notifica del precetto ex art. 140 c.p.c. e termini per il pignoramento Innanzi tutto, complimenti per l'utilissima rubrica; poi, ecco il quesito: atto di precetto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., l'Ufficiale Giudiziario esegue gli adempimenti (invio comunicazione, ecc.) il 15/02/2012 e l'avviso inviato per posta viene ricevuto dal debitore il 21/02/2012; secondo voi, i 90 giorni per il pignoramento da quando decorrono, dal 15/02 o dal 21/02? Risposta La notificazione effettuata nella forma prevista dall’articolo 140 del codice di procedura civile, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, si perfeziona - quindi è produttiva di effetti giuridici – non più con il completamento delle tre predette formalità, ma con il ricevimento della raccomandata informativa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. Nel suo caso la data da prendere in considerazione è il 21/2. 2/6/2012 > Paolo B <Trascrivibilità Atto di Citazione E' trascrivibile un atto di citazione per recupero somma, notificato in forza di una ricevuta/dichiarazione di debito da parte del convenuto, a carico di un immobile di quest'ultimo. Preciso che nella narrativa detti immobili non sono citati e la trascrizione servirebbe da garanzia del pagamento in caso di sentenza favorevole. 2/6/2012 > Maria Pia < Notifica sentenza Dubbio atroce..dovendo notificare una sentenza cosa si notifica la copia della sentenza con formula esecutiva conforme con il timbro blu (quindi non fotocopiandola come per l'atto di citazione) o l'originale della sentenza con formula esecutiva? Risposta. Devi fare molta attenzione perché se per errore fai notificare - consegna al destinatario - la copia della sentenza con formula esecutiva originale, l'altra copia che ti rimane in mano non è titolo esecutivo per una eventuale esecuzione forzata. Risponde Vincenzo Gattullo. La cancelleria rilascia UNA copia esecutiva per ciascun avente diritto( es. parte e procuratore per le spese) e tante copie conformi quanti sono i destinatari da raggiungere. Per essere più chiaro, la copia esecutiva contiene la formula datata e FIRMATA IN ORIGINALE dal cancelliere, mentre le copie conformi possono essere sia fotocopie di quella contenete la formula in originale con l'apposita certificazione di conformità all'originale(quello che ti viene rilasciato con la formula datata e firmata in originale), sia copia recante il solo timbro della formula e del cancelliere MA SENZA LA FIRMA, anche queste con l'apposita certificazione di conformità. Dunque, le copie da notificare al destinatario sono queste ultime due appena citate. 2/6/2012 > 12 aprile 2012 > Avv. Marina < precetto su assegno non trasferibile smarrito Mi accade questo. Versato in banca un assegno postale non trasferibile, ritorna impagato per mancanza fondi. Il titolo viene poi smarrito dalla banca e finalmente mi viene recapitata una denuncia di smarrimento del titolo presentata dall'istituo di credito alla AG. Mi si dice che sulla base della sola denuncia posso tutelare il credito. E' vero? Posso notificare atto di precetto sulla sola base della denuncia di smarrimento? Viceversa che potrei fare? grazie per le vostre considerazioni Risponde Giovanni Silvagni Ritengo che l'unica procedura da seguire in caso di smarrimento , sottrazione o distruzione del titolo sia quella dell'Ammortamento prevista dall'art. 2016 c.c. 2 giugno 2012 > Antonio R. > Pignoramento immobiliare non sottoscritto da difensore. Ho notificato tramite un UG un atto di pignoramento immobiliare e mi sono accorto che non sottoscritto l'atto. mi conviene rinotificare? Risposta Le conviene rinotificare l'atto. E' un atto nullo, comportando tale vizio anche l'invalidità della successiva ordinanza di vendita, in quanto atto collegato al pignoramento. Tale nullità, tuttavia, resta sanata, senza propagarsi alle successive fasi del processo di esecuzione, se non rilevata d'ufficio, ovvero non fatta valere col rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, prima della pronuncia dell'ordinanza di vendita, ovvero entro venti giorni dalla conoscenza legale che di tale ordinanza abbia avuto il debitore. 2 giugno 2012 > Saveri C. > precetto a pubblica amministrazione salve, devo notificare un titolo esecutivo e precetto a una pubblica amministrazione, quali sono i tempi? Risposta il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, né di porre in essere atti esecutivi, prima del termine di centoventi giorni - dalla notifica del titolo esecutivo - concesso alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici non economici per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conseguenti all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali, prima di detto termine al creditore non è neppure attribuito il diritto di intimare precetto, che costituisce atto preordinato all'esecuzione; tale "spatium deliberandi" costituisce, infatti, una sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, cosicché la notificazione di un atto di precetto in tale fase e la relativa intimazione ad effettuare il pagamento in un momento in cui l'amministrazione non è tenuta a procedere, deve ritenersi inutilmente effettuata. 2 giugno 2012 > Massimo G. < rinotifica del titolo esecutivo. Dopo aver notificato un decreto ingiuntivo privo di formula esecutiva e non opposto mi chiedo se devo rinotificare nuovamente il titolo unitamente al precetto? Risposta La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 654 cod. proc. civ., a norma della quale se il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo non è necessaria una nuova notificazione del medesimo, essendo sufficiente che nel precetto si indichino le parti e la data della notifica dell'ingiunzione e si menzioni il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, è volta a semplificare l'inizio del procedimento esecutivo, evitando una inutile duplicazione della notifica del titolo - già avvenuta ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione - ed integrandola se il titolo in quel momento non era ancora munito di esecutività.
12 aprile 2012 > 16 MARZO 2012 > Giuseppa Saputo <
notifica ex art. 140 c.p.c. Risponde Vincenzo Gattullo L'addetto alla ricezione può certamente rifiutarsi. Proceda secondo le forme dell'art. 140 c.p.c.. Qui devo fare una considerazione. L'art. 139 c.p.c. menziona, tra i luoghi in cui può essere tentata la notifica, quello dove il destinatario esercita l'attività lavorativa. Ma, a mio stretto pare, non sarebbe possibile la notifica ex art. 140 c.p.c. perchè, non essendo il suo ufficio personale, non esiste una porta a lui direttamente riferibile e, quindi, verrebbe meno il dettato del 140 che prevede "affiggendo avviso del deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario", potendo interpretarsi la dicitura "ufficio o azienda del destinatario", come quello da lui creato e diretto e non quello dove questi presti la sua attività in qualità di dipendente.
E' uno dei non pochi casi di
lacunosità del nostro codice di procedura.
12 aprile 2012 > 16 MARZO 2012 > 9 marzo 2012 > Avvocato Raffaele Caccia
<Termini e adempimenti nella notifica per posta Risponde Vincenzo Gattullo
Salve. 2. Risponde Giovanni Silvagni.
Con Sentenza
della Corte Costituzionale n. 447/2002 è stata introdotta, di fatto, quella che,
comunemente, viene definita scissione temporale dei termini di notificazione per
il notificante e per il destinatario.L'art. 2, comma 1, lettera e) della
L.28/12/2005,n. 263, ha aggiunto all'art.149 c.p.c. , un terzo comma che
recependo le disposizioni della Sentenza 447/2002, stabilisce che "la notifica
si perfeziona , per il soggetto notificante al momento della consegna del plico
all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui lo stesso
ha legale conoscenza dell'atto".La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che
la prova dell'instaurazione del contraddittorio è data , soltanto, dall'avviso
di ricevimento. Questo, denominato mod. 23/L contiene una serie di elementi
identificativi dell'atto di cui è stata richiesta la notificazione a cominciare
dal nome ed indirizzo del destinatario, della data e del NUMERO DI RACCOMANDATA
di spedizione. Contiene, altresì, tre diverse ipotesi di consegna del plico: 1)
a domicilio- 2)mancata consegna a domicilio con le motivazioni che ne hanno
impedito la consegna e le attività svolte dall'agente postale- 3)ritiro presso
l'ufficio postale del plico non recapitato. Ed infine, in tutti i casi
prospettati, la data e la sottoscrizione del portalettere. Salvo casi
epressamente stabiliti dalla legge 890/1982 il mod. 23/L è recapitato in
raccomandazione alla parte che ha richiesto la notificazione. 12 aprile 2012 > Antonio Cesarini < Problema notifica. E' accaduto che io stesso in proprio, quale avvocato autorizzato, abbia notificato atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento emesso dal Giudice di pace all'indirizzo del Collega procuratore e domiciliatario dell'asserito creditore. Per sbaglio, ho scritto un numero civico errato della via dove doveva essere recapitato il plico. La notifica è tempestiva , compiuta con la consegna all'Ufficio Postale alcuni giorni prima della scadenza del termine per l'opposizione, ma, l'atto mi è stato reso il giorno dopo la scadenza di detto termine, per irreperibilità del destinatario al civico indicato ( la via è esatta ). Adesso ho tentato di avanzare istanza al Giudice di Pace per essere rimesso in termini, trattandosi di un errore certamente incolpevole. Chiedo di poter leggere opinioni e/o esperienze in proposito. Grazie mille
12 aprile 2012 > 16 MARZO 2012 >
9 marzo 2012 > Patrizia Mottola <
Decreto Ingiuntivo smarrito Risponde Vincenzo Gattullo
Chieda se è possibile
ricostruire l'atto(data di notifica e sue modalità). 2. Risponde Giovanni Silvagni.
La "ricostruzione" di un atto
appare difficilmente praticabile dal momento che l'eventuale,ulteriore copia
ottenuta dalla cancelleria recherà la data di effettivo rilascio che non è
compatibile con quella dell'avvenuta notificazione in quanto precedente. Diversa
invece è l'ipotesi di una attestazione da parte dell'ufficiale giudiziario che
ha eseguito la notifica circa lo smarrimento dell'atto a lui affidato ma questa
non potrà sostituire l'originale ai fini dell'apposizione della formula
esecutiva. 12 aprile 2012 > Luca Fiasconaro < Notifica ex l. 53/94 - Mancata consegna del plico per temporanea assenza destinatario Salve,ultimamente ho notificato a mezzo posta, ai sensi della l. 53/94, diversi decreti ingiuntivi, che in molti casi non sono stati consegnati ai destinatari per la loro temporanea assenza e mancanza delle persone abilitate a ricevere l'atto, e depositati presso gli uffici postali. Volevo innanzitutto sapere se il possesso della cartolina con la dichiarazione "atto non ritirato nel termine di 10 giorni" e di quella ulteriore relativa alla comunicazione di avvenuto deposito effettuata dall'agente postale, sono sufficienti per ritenere perfezionata la notifica e per intraprendere le successive azioni esecutive. Inoltre, nel caso in cui l'agente postale non abbia inviato la raccomandata di avvenuto deposito, la notifica può ugualmente dirsi perfezionata? E in caso negativo, quale soluzione adottare? Nel ringraziarvi anticipatamente, vi faccio i più sinceri complimenti per il forum, veramente utile. 12 aprile 2012 > Grazia Toma < UG < sfratto per finita locazione. La sospensione dello sfratto può essere invocata da un invalido al 100%, settantenne, che ha un reddito superiore ai 27.000,00 euro ? 12 aprile 2012 > Gaetana < efficacia ordinanza di assegnazione su retribuzione e tfr. Con O/A sono state assegnate al creditore procedente 1/5 delle somme dovute al debitore esecutato a titolo di retribuzione o altre indennità compreso il TFR., previa estinzione di precedenti pignoramenti. Nel frattempo il dipendente veniva collocato in pernsione, con trattamento erogato da altro ente. L'ordinanza di assegnazione è efficace e valida per il datore di lavoro per la sola parte del TFR e se si deve tener conto dei pignoramenti già gravanti sulla retribuzione e riassunti successivamente innanzi al nuovo Terzo pignorato, erogatore della pensione? Grazie
12 aprile 2012 > 16 MARZO 2012 > Mariaconcetta Catanzaro Risponde Agnese Romeo UG Lipari Col rito degli irreperibili:art.143 c.p.c. Risponde Vincenzo Gattullo La notifica deve essere regolarmente eseguita a norma degli artt. 138 e 139 c.p.c.. A seguito della impossibilità di eseguirla secondo queste forme, regolarmente attestate dall'ufficiale giudiziario, si procederà ai sensi dell'art. 143 c.p.c 3. Risponde Agostino Orlando. Ove non sia possibile eseguire la notifica perché non viene trovato il destinatario o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo 139 c.p.c., la notifica si effettua depositando esemplare o copia eguale dell'atto in busta sigillata nella sede del Comune dove la notificazione deve essere eseguita, affiggendo avviso del deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario e dando notizia allo stesso a mezzo lettera raccomandata A.R. E' opportuno sottolineare che questa forma di notifica può essere legittimamente effettuata solo nel caso che, non trovato il destinatario, l'atto venga rifiutato dai soggetti idonei a riceverlo in base alla legge (art. 139 c.p.c.) e non già a seguito del rifiuto del destinatario, ove venga reperito. La notificazione di un atto ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. può essere effettuata solamente dopo che l'ufficiale giudiziario si sia recato nei luoghi alternativamente indicati dall'articolo 139 c.p.c. (abitazione, ufficio, azienda) senza trovare il destinatario né altro soggetto idoneo a ricevere l'atto.
16 MARZO 2012 >
9 marzo 2012 > Biasi Alessandra <
Notifica precetto a cittadino italiano iscritto all'A.I.R.E. Risponde Vincenzo Gattullo
Salve.
16 MARZO 2012 >
9 marzo 2012 > Luciano Segalla <
Notifica in proprio ex L. 53/1994 di precetto su cambiale Risponde Vincenzo Gattullo
Può notificare ai sensi
della l. 53/94 in quanto la certificazione di conformità è già stata eseguita.
9 marzo 2012 > Silvia massa < notifica a
cittadino straniero Risponde Vincenzo Gattullo
Salve. 16 MARZO 2012 > Stefania Mauro <azione processuale esperibile Vorrei sapere gentilmente quale azione sia possibile esperire nei confronti del coniuge che non abbia contribuito al pagamento delle spese straordinarie sostenute per la minore.Difatti il verbale di separazione non è sufficiente a procedere con un pignoramento. Grazie.
9 marzo 2012 > Barbone Roberta UG < morte
del proprietario dell'immobile da sfrattare
9 marzo 2012 > Alessandro Muscia < pignoramento
presso terzi
9 marzo 2012 > Avv. Ornella Grappasonni <
integrazione pignoramento mobiliare Risposta. Ai sensi dell'art. 488 cpc ritiri i titoli, previa istanza al G.Es. e proceda a far integrare, tramite UG, il precedente pignoramento incapiente.
9 marzo 2012 > Avv. Gilberto Casalino <
risposta a: Melisenda Boccuti UG Eboli
16/3/2012 - 9 marzo 2012 > Stefano < pignoramenti
contemporanei Risposta. Dipende dalla sede dei terzi ... se la competenza territoriale è in capo ad un solo Tribunale può procedere contemporaneamente .
9 marzo 2012 > Angela Noccioli < notifica
decreto ingiuntivo a società sas e a socio accomandatario
16/3/2012 - 9 marzo 2012 > Giuseppe Mercurio <notifica
citazione a società in nome collettivo chiusa Risposta. le consiglio di citare tutti i soci e poi nell'eventualità di esito positivo procedere sul socio che le offre più garanzie di recuperare il credito.
9 marzo 2012 > avv.st. Sara Pala <
intimazione di pagamento ex art. 2796 c.c.
9 marzo 2012 > Carmela Palmieri <
PIGNORAMENTO TFR
16/3/2012 - 9 marzo 2012 > Avv. Marco Ciamei <
Pignoramento c/o terzi notificato a filiale sbagliata RISPOSTA. ... DIPENDE dall'esito che la banca le comunica - a mezzo raccomandata - entro i dieci giorni dalla notificazione. Ad ogni modo non capisco per quale ragione non provvede ad integrare la precedente notifica anche presso la filiale ove il debitore ha il conto corrente.
15 febbraio 2012 > Andrea Moretti < Esecuzione
forzata con atto ricevuto da notaio Risposta Tutto ciò è molto strano. Ad ogni modo: Il notaio, è vero, può rilasciare una sola copia con formula esecutiva "in originale", ma può al contrario rilasciare altra copia o più copie conformi (se sono più destinatari) certificando la conformità sia dell'atto che della formula esecutiva. Il titolo esecutivo è unico ed è quello con la formula esecutiva originale, mentre le copie conformi dell'atto e della F.E. possono essere utilizzate solo per uso notifica. In pratica, ripeto, non può essere rilasciata più di una copia in qualità di titolo esecutivo. idem per l'ufficiale giudiziario, il quale è autorizzato a certificare una fotocopia per uso notifica anche nel caso, ad esempio di una copia autentica di una sentenza rilasciata dalla cancelleria con formula esecutiva in originale. (Angelo)
15 febbraio 2012 > Nicola Duro <
Opposizione atto di precetto Risposta L’opposizione a precetto può configurare sia opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) sia agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) a seconda che il debitore contesti l’ammontare della somma con esso ingiunta ovvero ne chieda la nullità per vizi formali, e pertanto, se è accolta, nell’un caso persiste l’idoneità il precetto - sia pure per minore ammontare - a fungere da presupposto per l’esecuzione; nell’altro il precetto, fondato sul medesimo titolo esecutivo, deve esser rinnovato. Pertanto a mio parere può procedere sin da ora all'esecuzione forzata per la somma non contestata. (Angelo)
15 febbraio 2012 > Flavio < competenza
unep per un precetto Risposta Il precetto può essere notificato a mezzo posta o a mani dall'UNEP di Anzio, mentre il pignoramento presso terzi può essere notificato per entrambi i destinatari (Poste e debitore) dall'UNEP di Roma (ovviamente al debitore a mezzo posta).
Angelo
15 febbraio 2012 > Teresa < irreperibilità del
destinatario di un decreto ingiuntivo Risposta La relata di notifica a mezzo posta e relativa attestazione postale è la prova che ha dato impulso al procedimento notificatorio e quindi l'atto notificato oltre i 60 giorni non è inefficace: in virtù del principio della doppia data - Principio della scissione soggettiva del momento di perfezionamento del procedimento notificatorio - la notificazione si perfeziona per il notificante con l'avvio della relativa procedura, mentre gli effetti a carico del notificato si producono dal momento in cui lo stesso riceve l'atto. Occorre precisare che quando la notifica di un atto è vincolata da un termine di decadenza o prescrizione – per il notificante – oppure ad un termine a favore o a carico del destinatario, tali termini vanno calcolati al – per il notificante alla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario – o dal – per il destinatario dalla conoscenza legale - momento in cui la notificazione si perfeziona in virtù del principio della scissione soggettiva (indipendentemente dal numero di accessi) Tuttavia, occorre tener sempre presente che il perfezionamento della notificazione a favore del notificante è comunque condizionata dall’esito della notificazione al destinatario. Questo significa che se l'intero procedimento notificatorio ha esito negativo o viene dichiarata inesistente, il notificante decade da tale beneficio anticipato. Per quanto concerne la notifica ai sensi dell'art. 140, di competenza dell'UNEP di Rimini, ti consiglio di accertare se il debitore abita ancora all'indirizzo indicato negli atti al fine di valutare l'opportunità di notificare ai sensi dell'art. 143.
Angelo
14/1/2012 > 29 novembre 2011 < 9 novembre 2011 > avv.
Luca Geremia < rilascio copie conformi all'esecutive
1. Risponde Diego Ferro UG Orbetello L'art. 111 del DPR 1229 del 1959 (ordinamento deli ufficiali giudiziari) dice che l'ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti pubblici rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente, è autorizzato a fare le altre copie che deve consegnare alle parti. Sembrerebbe, dunque, che la risposta sia sì, ma perché non farsele fare dal cancelliere? 2. Risponde Giovanni Silvagni
La Suprema Corte di Cassazione ha,
più volte, affermato che competente al rilascio delle copie conformi
all'originale è , soltanto, il soggetto depositario dell'atto medesimo. Nel caso
in esame, il Cancelliere.
14/1/2012 > Maria Ventura <
sequestro preventivo
14/1/2012 > avv.Malaguti Maurizio <
pignoramento all'estero
14/1/2012 >Avv.Ornella Mazzeo <
prescrizione decreto liquidazione CTU 14/1/2012 > Francesca Natale < decreto ingiuntivo con attribuzione Il Tribunale di S. Maria C.V., come quello di Aversa, mi hanno fatto fare, dopo l'emissione del decreto ingiuntivo n°4 copie del decreto adducendo che v'è attribuzione al procuratore anticipatario al fine di creare un doppio titolo, uno per il cliente e dunque per la sorta ed uno per me difensore. Nel definire poi bonariamente un pagamento a Catania, nell'inviare i conteggi, uno per la sorta ed uno per le spese legali, mi contatta un collega chiedendomi come mai avessi chiesto diritti per doppie copie e doppie notifiche e di fronte alla mia spiegazione come ricevuta dalla cancelleria del Tribunale di zona, ho notato un certo scetticismo..credo giustamente. Leggo poi oggi una sentenza del GdP di Caserta che dice, come avevo già sentito, che va notificata una sola copia ed è il precetto ad essere fatto doppio, uno per la sorta ed uno per le spese legali. Mi chiedo: "In caso di pignoramento, se il decreto ingiuntivo lo deposito assieme al precetto x procedere al pignoramento relativo alla sorta, che titolo deposito per il pignoramento delle spese legali a mio nome?" ANNO 2011
29 novembre 2011 < 29 novembre
2011 < 9 novembre 2011 > Marco Fontana
< Esecuzione rilascio immobile in pendenza di ricorso. Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Da quel che scrivi pare che
l'ufficiale giudiziario abbia chiesto l'intervento del giudice ex art. 610
c.p.c. per superare difficoltà che non ammettono dilazione. Direi dunque che,
fino alla pronuncia del giudice, l'ufficiale giudiziario non possa riprendere
l'attività. Se il tuo cliente ha premura potresti chiedere al giudice
l'anticipazione dell'udienza.
29 novembre 2011 < 9 novembre 2011 > avv Silvio
Cenaro < inefficacia del precetto e...? Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Per l'attuazione dei
provvedimenti cautelati (669 duodecies cpc) la notifica del precetto non è
dovuta. Del resto se una attività è talmente urgente da richiedere un
procedimento cautelare ad hoc, talvolta addirittura inaudita altera parte per
non pregiudicare le ragioni del richiedente, la notifica dell'atto di precetto
potrebbe far perdere tempo in maniera tale da pregiudicare definitivamente il
risultato finale. 29 novembre 2011 < 9 novembre 2011 > Remus Marzio < Attuazione sequestro giudiziario azioni s.p.a. in mano a società con sede all'estero. Come si può dare attuazione a un sequestro giudiziario di partecipazioni azionarie di una s.p.a. con sede in Italia attualmente detenute da un'altra società, con sede all'estero (UE)? Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Secondo me applicando le
norme vigenti nel luogo in cui il sequestro va eseguito, perciò se i titoli da
sequestrate si trovano in Italia si applicherà l'art. 677 c.p.c., mentre se i
titoli si trovano all'estero si dovranno applicare le norme ivi vigenti, sicché
bisognerà in primo luogo sapere se il provvedimento di sequestro emesso dal
giudice italiano possa essere riconosciuto ed attuato all'estero in base alle
convenzioni internazionali, ai trattati, alle direttive o ai regolamenti
comunitari. Ove questo riconoscimento non fosse possibile, tutto il procedimento
andrebbe promosso all'estero.
29 novembre 2011 < 9 novembre 2011 > Maria Teresa
Persico < notificazione a cittadino costaricense Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Sai che è in Costarica, ma non è
possibile rintracciarlo con precisione. Procurati allora la prova di questa
impossibilità (ad esempio la lettera con la quale il consolato italiano in
Costarica ti dice che lì non esiste un'anagrafe e che rintracciare le persone è
come cercare un ago in un pagliaio) e poi chiedi una notifica ex art. 143
c.p.c., se conosci il luogo di ultima residenza in Italia o di nascita (in
Italia) del destinatario.
29 novembre 2011 < 9 novembre 2011 > Saverio
Casile < Esecuzione forzata contro ente locale Risponde Diego Ferro UG Orbetello
No. Le esecuzioni forzate
contro il Comune si fanno con un pignoramento presso terzi, dove per terzo si
intende la tesoreria, che, in taluni comuni, è una banca privata. Individua
dunque la tesoreria del comune debitore e procedi con un pignoramento presso
terzi (vedi DL 669/1996, conv in L. 30/1997)
29 novembre 2011 < 9 novembre 2011 > Avv.
Luigi Schito< unep territorialmente competente Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Se la notifica della
citazione la vuoi a mani è competente l'ufficiale giudiziario del luogo in cui
la notifica va fatta. Se la vuoi per posta è competente l'ufficiale giudiziario
del luogo in cui ha sede il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e presso
il quale va dunque instaurata la causa di opposizione (artt. 106 e 107 DPR
1229/1959).
29 novembre 2011 < 9 novembre 2011 > Avv. Cristina
< notifica del titolo esecutivo Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Puoi procedere direttamente con la
notifica dell'atto di precetto, richiamando la notifica del titolo esecutivo,
già avvenuta. Non è necessario rinotificare il titolo esecutivo ogni volta che
si vuole intraprendere una nuova esecuzione in base ad esso.
29 novembre 2011 <
26 ottobre 2011 >
FRANCESCO AVV. MANDARADONI< Trascrizione sequestro conservativo Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Mi sa che non puoi trascrivere
niente. Avresti potuto trascrivere la domanda giudiziale, qualora la
controversia avesse riguardato uno dei casi previsti dall'art. 2562 c.c., ma da
quel che scrivi non sembra il tuo caso. Avresti potuto iscrivere ipoteca
giudiziale se tu avessi avuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
(2818 cc), ma non ce l'hai. Che dire dunque? Ci hai provato: hai chiesto il
sequestro inaudita altera parte, ma non ti è stato concesso. L'impossibile non
lo puoi fare.
29 novembre 2011 <
26 ottobre 2011 > Avv.
Susanna Steri < Pignoramento presso terzi all'estero Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Per l'esecuzione forzata non conta
il luogo di residenza del debitore, ma quello in cui si trovano i beni, perciò
se il conto corrente, il libretto di deposito o quant'altro è aperto presso una
filiale italiana, potrai fare il pignoramento preso terzi in Italia.
29/11/2011 > 26 ottobre 2011 >
avv.Francesco <notifica pignoramento presso terzi Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Normalmente si fanno presso
la filiale in cui è instaurato il rapporto. Puoi fare due notifiche, di cui una
presso la sede centrale, purché entrambe si trovino nella stessa circoscrizione
territoriale del giudice dell'esecuzione. In caso contario sorgerebbero problemi
di competenza (perché nel caso del pignoramento presso terzi la competenza è del
giudice del luogo di residenza del terzo, ex art. 543 comma 2 n° 4 cpc).
29 novembre 2011 <
26 ottobre 2011 >
avv. Mariagrazia Caruso < precetto Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Sì. Con questo espediente puoi
espressamente rinunciare al primo precetto, errato, approfittandone per
correggere l'errore. In tal caso credo che la causa di opposizione al primo
precetto dovrebbe concludersi per la cessazione della materia del contendere e
forse puoi ottenere la compensazione delle spese legali.
29 novembre 2011 < 29 novembre
2011 <
26 ottobre 2011 >
Anna R. <Rinuncia esecuzione Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Nessuna norma ti impone di
notificare la tua rinuncia ad Equitalia, la quale, tra l'altro, forse non è
neanche intervenuta nell'esecuzione. Se il tuo obiettivo è evitare l'asporto, la
rinuncia che hai depositato è già sufficiente. Se vuoi evitare la crescita delle
spese, meno notifiche fai e meglio è, specie se queste non sono imposte dalla
legge. Tu sei responsabile della tua azione, non di quelle di Equitalia o di
altri creditori. Al limite, se ti può essere utile per cautelarti con il
debitore, puoi notificare a lui la tua rinuncia e, se già c'è e se non vi ha
provveduto d'ufficio la cancelleria, il provvedimento dichiarativo
dell'estinzione della procedura, in maniera tale che il debitore sappia che tu,
ottenuto il pagamento, ti sei prodigata per far cessare quanto prima gli effetti
del pignoramento.
29 novembre 2011 <
26 ottobre 2011 >
Avv. Giovanni Borsetto < notifica in Messico Risponde Diego Ferro UG Orbetello O ricominci tutto da capo, o instauri una causa autonoma con la società messicana, chiedendo poi la riunione con la causa già in corso. 29 novembre 2011 < 3/10/2011 > Alessandro Fontana<unico titolo più pignoramenti Ho consegnato all'ufficiale giudiziario il titolo al fine di eseguire il pignoramento mobiliare, che non è ancora stato eseguito. Ad oggi ho la necessità di utilizzare quello stesso titolo per eseguire un pingoramento mobiliare.come posso fare. grazie per l'aiuto Risponde Diego Ferro UG Orbetello
La gatta frettolosa fece i gattini
ciechi. I pignoramenti vanno fatti uno alla volta e quando un creditore ne
chiede uno deve essere convinto. Se vuoi rientrare in possesso velocemente del
titolo esecutivo e del precetto devi rinunciare alla richiesta di pignoramento
mobiliare. Altrimenti, se il pignoramento è già fatto, puoi solo chiedere al
giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a ritirare titolo e precetto in
originale. 29 novembre 2011 < 3/10/2011 > Maria Ventura < pignoramento presso terzi Salve, ho notificato sia al debitore che al terzo(banca) un pignoramento presso terzi, il debitore salda il debito ed io ancora non ho ricevuto la risposta della Banca nè ho iscritto a ruolo il pignoramento, in questo caso cosa devo fare per ottenere l'estinzione della procedura esecutiva e ritirare i titoli?grazie Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Deposita una rinuncia
all'esecuzione. 29 novembre 2011 < 3/10/2011 > Stefano Guzzini<Notifica obbligatoria presso la struttura territoriale dell'ente pubblico ex art. 14 D.L. 669/96. A norma dell'articolo di legge indicato in oggetto, dovrei procedere a notificare un atto giudiziario (precetto) "presso la struttura territoriale dell'ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati". Nella fattispecie, il soggetto privato interessato è residente a Milano, mentre il debitore destinatario della notifica dell'atto è il Ministero della Salute, con sede legale - ovviamente - a Roma. La struttura territoriale del Ministero sita nel comune di Milano quale è? L'A.S.L. di Milano città? Oppure è sufficiente notificare presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano presso cui il Ministero della Salute si domicilia di fatto, ex lege, in qualsiasi processo "milanese" in cui esso è parte in causa? Ringrazio fin d'ora l'U.G. con esperienza in merito o qualsiasi altro operatore del settore voglia darmi lumi. Stefano Risponde Diego Ferro UG Orbetello Non mi risulta che i precetti si notifichino presso l'avvocatura dello Stato (art. 11 RD 1611/1933).
29 novembre 2011 < 3/10/2011 >
Teresa Maddaluno < sequestro giudiziario Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Notifica un preavviso motivato di
anticipazione dell'accesso 29 novembre 2011 < 3/10/2011 > Avvocato Carosielli Franco < mancanza della formula "ho pignorato" nel'atto di pignoramento immobiliare...in relazione al questo su emarginato l'atto di pignoramento è inesistente o nullo oppure in ogni caso valido . Le opposizioni avverso tale atto sono quelle ricomprese nell'art.617 cpc ? Grazie Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Non è la dicitura "ho pignorato"
che deve essere necessariamente contenuta nel pignoramento, bensì la formula di
cui all'art. 492 c.p.c. di ingiunzione dell'ufficiale giudiziario, rivolta al
debitore, "di astenersi da qualunque atto diretto a sottarre alla garanzia del
credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i
frutti di essi". In mancanza di tale formula ci sono sentenze che dichiarano il
pignoramento inesistente, altre che lo dichiarano nullo, altre che lo dichiarano
solo irregolare.
29 novembre 2011 <
9 novembre 2011 > Erica Masciandaro <posso
notificare atto di precetto su assegni smarriti/rubati? Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Direi di no, perché se non
esibisci gli originali degli assegni all'ufficiale giudiziario questi non potrà
certificare, ex art. 480 cpc, di avere riscontrato che la trascrizione del
titolo (imposta dall'art. 55 RD 1736 del 1933) corrisponde all'originale. E
ancora: l'ufficiale giudiziario non potrà pignorare senza il titolo esecutivo in
originale (513 cpc). Ritengo, dunque, che dovrai instaurare la procedura di
ammortamento prevista dall'art. 2016 c.c.
L'ammortamento degli assegni è
disciplinato dagli articoli 69 e ss. del RD 1736/1933. In questo caso, se gli
assegni sono non trasferibili (e con la nuova disciplina lo sono quasi tutti),
ci si potrà avvalere dell'art. 73, il quale dispone: "nel caso di assegno
bancario emesso colla clausola <non trasferibile> non si fa luogo ad
ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere a proprie spese un
duplicato denunciando lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione al
trattario e al traente".
9 novembre 2011 >
26 ottobre 2011 >
Vanessa < unep competente per notifica Risponde Salvatore Tranchina UG Bari.
Gent.ma Vanessa,tutto
dipende da dove si trova il destinatario. Evitando di citare normative, in
pratica se il destinatario si trova a Vasto, competente è solo l'unep di Vasto
per la notifica da effettuarsi sia a mano che (eventualmente) a mezzo posta. Se
il destinatario si trova a Pescara competente per la notifica può essere l'unep
di Pescara (a mani) o l'unep di Vasto (a mezzo posta). Se il destinatario si
trova, per esempio, a Milano competente per la notifica è l'unep di Vasto (a
mezzo posta) o l'unep di Milano (a mani). Cordiali saluti.
9 novembre 2011 > Paolo
Callegari < Pignoramento stipendio Carabinieri
3/10/2011 >
8/2011 < Avv. Vincenzo
Manfredi< errato nome di battesimo del terzo pignorato Risponde Diego Ferro UG Orbetello Se stai proprio in ansia potresti notificare un semplice atto di rettifica per la correzione dell'errore materiale, fermo restando, però, che il pignoramento secondo me è già valido ed ha già prodotto i suoi effetti malgrado l'errore, perché il destinatario lo ha ricevuto e si è già dichiarato, non so se verbalmente o per iscritto, debitore, e immagino che già stia accantonando le somme pignorate. Del resto l'inquilino è lui e non può sorgere alcun ragionevole dubbio su eventuali scambi di persona. L'errore materiale, facilmente riconoscibile e commesso solo su uno degli elementi identificativi del destinatario, non inficia il pignoramento. Del resto, se io fossi il terzo pignorato, sapendo che su di me incombono gli obblighi del custode, mi guarderei bene dal non conservare le somme pignorate, col pretesto che il mio nome è stato indicato in modo erroneo, quando però è incontrovertibile che l'atto è destinato a me.
3/10/2011 > 8/2011 < Mirko Mantellini < Liberazione Immobili con Decreto di Trasferimento o Ordinanza ai
sensi del 560 c.p.c. Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Secondo me il titolo che può
utilizzare il custode per la liberazione dell'immobile è il provvedimento di cui
all'art. 560 cpc. La norma, infatti, dispone che tale provvedimento è titolo
esecutivo per il rilascio ed è eseguito, a cura del custode e anche
successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento, nell'interesse
dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, se questi non lo esentano. Il decreto
di trasferimento, che pure è titolo esecutivo per il rilascio ex art. 586 cpc, è
titolo di cui può avvalersi invece l'aggiudicatario, ove preferisca curare da sé
l'esecuzione per rilascio, esentando il custode. Dunque, posto che entrambi sono
titolo per il rilascio, è d'uopo che ognuno utilizzi il titolo esecutivo che gli
compete. Aggiungo che sarebbe meglio presentare preventivamente un'opposizione,
prima che il rilascio sia richiesto all'ufficiale giudiziario, poiché non si può
pretendere che questi tolga le castagne dal fuoco al debitore, ravvisando e
decidendo su vizi che devono essere fatti valere dalle parti e valutati dal
giudice nelle opportune sedi.
3/10/2011 >
8/2011 < Marco Ciampitti <
Sfratto per morosità Risponde Diego FerroUG Orbetello
Perché sprovvisto di tutela?
Va messo in esecuzione come tutti i provvedimenti di convalida di sfratto,
perciò bisognerà notificare titolo esecutivo, atto di precetto, preavviso di
rilascio e infine si potrà procedere materialmente allo sfratto. Non ravviso gli
estremi per il reato di cui all'art. 388 cp, in quanto qui si tratta solo di un
inadempimento ad un obbligo derivante da provvedimento dell'autorità
giudiziaria, ma non c'è nessuna mancata esecuzione DOLOSA prevista dall'articolo
in questione: non vi sono infatti atti simulati o fraudolenti, non vi sono
provvedimenti a tutela di minori o incapaci, non vi sono provvedimenti urgenti a
tutela della proprietà o del possesso (sequestro, denuncia di nuova opera ecc.),
non vi sono sottrazioni o distruzioni di beni pignorati e simili attività, non
vi sono ritardi o rifiuti del custode.
3/10/2011 >
9/2011 < Adele Pellegrino <
Luogo di notifica del precetto 1. Risponde Diego Ferro UG Orbetello Puoi senz'altro notificare da Taranto eleggendo domicilio in Taranto, ma così facendo rischi che eventuali opposizioni a precetto ti siano notificate presso la cancelleria del giudice competente su Grottaglie. L'art. 480 cpc, infatti, al terzo comma, stabilisce che il precetto deve contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione; in mancanza, le opposizioni a precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso. Dunque, per avere la notifica dell'opposizione a precetto presso il tuo studio di Taranto, dovresti poter dimostrare che in Taranto ci sono beni da pignorare e che perciò l'esecuzione è destinata ad esser fatta a Taranto (Cass. 7505/1999; Cass. 840/1997).
2. Risponde Melisenda Boccuti
UG Eboli 3. Avv. Maria Ventura
Salve collega, lei può
tranquillamente notificare il precetto dall'Unep di Taranto e domiciliarsi in
Grottaglie. Saluti. 14/9/2011 < Felice Manfellotto < Risposta a Antonio Caradonna. LA COMUNICAZIONE DELLA DATA DEL NUOVO ACCESSO, SUCCESSIVA A QUELLA FISSATA AI SENSI DELL'ART. 608 C.P.C QUALE INIZIO DELL'ATTIVITA' ESECUTIVA PER RILASCIO D'IMMOBILE, DEV'ESSERE COMPIUTA CON L'ACCESSO SUL LUOGO DELL'ESECUZIONE PREVIO VERBALE. IN TALE OCCASIONE L'UFFICIALE GIUDIZIARIO, IN ASSENZA DELLO SFRATTANDO, DI SUOI FAMILIARI CONVIVENTI O DI PERSONE ADDETTE ALLA CASA, PUO' LASCIARE UN AVVISO COMUNICANDO LA NUOVA DATA PER L'ESECUZIONE (PRASSI CONSOLIDATA DALL'UNEP DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO) VERBALIZZANDO IL TUTTO IVI COMPRESE LE ISTRUZIONI RICEVUTE (SCRITTE O VERBALI) DA PARTE ISTANTE ANCHE TRAMITE IL PROCURATORE LEGALE (COME DA MANDATO). CONSEGUENZIALMENTE, PER OGNI BUON FINE DI GIUSTIZIA,BUONA PRASSI PUO' RITENERSI NOTIFICARE DETTO VERBALE ALLO SFRATTANDO.TRATTASI DI BUONA PRASSI, NON DI OBBLIGO POSTO A CARICO DI PARTE ISTANTE, SICCHE' BEN PUO' FARSI A MENO DELLA NOTIFICA DEL VERBALE DI ACCESSO QUALORA E' STATO LASCIATO AVVISO D'USO PER LO SFRATTANDO ASSENTE.
1/9/2011 < 5/8/2011 >
16/7/2011 >
Antonio Caradonna > UG < verbale di sfratto e notifica Il quesito è:in presenza di una dichiarazione scritta ed aggiornata del legale del proprietario di un immobile da rilasciare,con cui si invita l'ufficiale giudiziario in modo inequivoco ad effettuare un rinvio dello sfratto,vista la pendenza di trattative tra le parti, è legittimo notificare all'esecutato-ad abundantiam..-il verbale di rinvio "d'ufficio"cioe' senza dover effettuare l'accesso?Grazie Risponde Giovanni Silvagni UG
L'art. 608 c.p.c. stabilisce che
l'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale
giudiziario comunica alla parte tenuta al rilascio il giorno e l'ora in cui
procederà "forzatamente". Ciò, anche, al fine di consentire l'eventuale
adempimento spontaneo entro il termine indicato ovvero di essre presente
all'immissione in possesso del creditore procedente.L'accesso, pertanto,a mio
parere appare necessario laddove la richiesta di rinvio dell'esecuzione sia ,
soltanto , unilaterale e non concordata con la parte tenuta al rilascio. Risponde Antonio Caradonna.
Grazie a Giovanni Silvagni per la
risposta al mio quesito.Peraltro segnalo che ,caso piuttosto frequente,la
richiesta esplicita di rinviare lo sfratto perviene dopo il primo accesso(quello
fissato col 608 e solo per il quale,a mio avviso,ha senso la tutela data allo
sfrattando di liberare spontaneamente o assistere alle operazioni..).Dopo il
secondo o terzo accesso,cioe',in cui lo sfrattando non si rinviene a casa ne' si
fa vivo sul luogo della esecuzione il proprietario,che magari ha fatto presente
per iscritto di voler differire il rilascio pendendo trattative con il
debitore,che senso ha recarsi ogni volta presso l'esecutato ?Non e' piu'
ragionevole notificargli il verbale di rinvio,che anzi lo tutelerebbe
maggiormente data la sua assenza ai sopralluoghi precedenti dell'UG ?
1/9/2011 <
16 luglio
2011 < 13 luglio
2011 > Avv. GIORGIO <pignoramento presso terzi Anche a mio parere il terzo ha sbagliato perchè se le cambiali sono state girate il terzo non è più debitore del suo debitore bensì di una ... "quarta" persona. Il mio consiglio è quello di verificare con il terzo la banca di appoggio ed eventualmente agire di conseguenza.
Risponde Giovanni Giorgio
Uff.le Giud.rio Acquaviva delle Fonti 2.. Risponde Gianni Firenze Sono d'accordo con Giovanni Giorgio: bisognerà vedere se le cambiali hanno data certa (assai difficile da provare) anteriore al pignoramento, nel qual caso male ha fatto il terzo a non aver precisato in sede di dichiarazione i tempi di pagamento(esigibilità) previsti per il pagamento del debito, ai fini dell'assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., ma qualche eccezione forse la potrebbe sollevare; se invece le cambiali non hanno data certa anteriore al pignoramento, il terzo non potrà certo eccepire la loro esistenza od il loro pagamento, e ciò anche ai sensi dell'art. 2917 c.c.; non concordo invece nella necessità di promuovere giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, dal momento che quest'ultimo si è dichiarato, ahilui, debitore, anche se senza precisare i tempi di esigibilità del debito 5/8/2011 >16/7/2011 < 30 giugno 2011 > Anna<pignoramento presso terzi - smarrimento cartolina di ritorno notifica atto al debitore
Buongiorno a tutti!
Risponde Riccardo Rossi
2. Risponde Giovanni Silvagni
UG
5/8/2011 < 13 luglio 2011 > Paolo Rigozzo < UG <
trattamento economico applicazioni
Risponde Giuseppe Iannella UG
5/8/2011> Avv.
Cosima Bitetti < notifica atto di citazione a
commercialista per responsabilità professionale
Risponde Avv. Luigi
Miglio
16 luglio 2011 > Avv. Giuseppe Pecce <
Pignoramento presso terzi Alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari (ex Direzione Provinciale del Tesoro).
16/7/2011 < 30 giugno 2011 >
Funzionario UNEP Roberta Barbone <
spese pegno conseguenti a dichiarazione ex art. 492 c.p.c. Risponde Felice Manfellotto UG Nola
Interpretando quanto dettato
dal legislatore in materia,appare corretta la procedura adottata. L'ufficio
N.E.P destinatario della documentazione, in copia, trasmessa a seguito della
dichiarazione di rito resa dal debitore,si sarebbe dovuto comportare come di
seguito:
13 luglio
2011 > Dario Mondino < compiti del proprietario nominato custode Risponde Laurino. Se i mobili come Lei scrive non sono di nessun valore la via più rapida è quella di fare un'istanza al giudice dell'esecuzione, allegando copia del verbale di sfratto, al fine di essere autorizzati a trasportare i predetti beni in una discarica o donare in beneficienza. al contrario se i beni hanno un valore la procedura è quella dell'offerta reale con successiva istanza vendita al G.E. (per un approfondimento sulle relative procedure vedi manuale dello sfratto ed. 2011)
30 giugno 2011 >
28 maggio 2011 > avv. Francesco Rizzo <
pignoramento azioni - rifiuto debitore azionista Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Se il debitore rifiuta di
dichiarare dove sono i suoi beni commette il reato di cui all'art. 388 c.p., con
conseguente possibilità di querela. Se le azioni sono andate smarrite e la
società ne emette di nuove in sostituzione, vai a pignorarle direttamente presso
la sede della società, prima che questa le consegni all'azionista.
30 giugno 2011 >
11 giugno 2011 > Giuseppe schifani <Estensione
automatica del pignoramento presso terzi anche al tfr Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Il momento in cui le somme
dovevano essere bloccate corrisponde a quello in cui al terzo è arrivata la
notifica del pignoramento. Se a quella data il TFR non era ancora stato erogato,
il terzo avrebbe dovuto trattenere la parte pignorata, essendo il TFR una
retribuzione differita, ma ciò sempre che l'atto di pignoramento non fosse
formulato in maniera equivoca e fuorviante (una generica intimazione di non
disporre di tutte le somme e di tutte le cose delle quali il terzo è debitore
secondo me non è né equivoca, né incompleta, né generica). Si ricordi che il
terzo, sulle cose pignorate, ha gli obblighi del custode (546 c.p.c.). Se però
questo tizio adesso è pensionato potresti intanto pignorare la pensione; per
litigare col terzo avrai tempo anche dopo.
30 giugno 2011 >
11 giugno 2011 >
Avvocato
Riccardo Rossi< pignoramento ente locale Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Altre forme di pignoramento non
esistono. Però la dichiarazione di impignorabilità dovrebbe valere solo per il
semestre in corso, mentre per il semestre successivo il tuo credito dovrebbe
avere la precedenza, altrimenti il Comune, con questa furbata, non pagherebbe
mai i propri debiti. In alternativa la soluzione credo che sia quella di
contestare la dichiarazione del terzo ed istruire la causa ex art. 548 c.p.c.
30 giugno 2011 >
1 giugno 2011 > Luca Di Placido
<Pignoramento mobiliare.
Risponde Avv. Stefano Adami Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Evidentemente l'ufficiale
giudiziario le prime due volte non ha trovato nessuno in casa perciò, presumendo
che il destinatario abitasse all'indirizzo, come risultava dal certificato di
residenza, ha notificato ex art. 140 c.p.c. Il postino che, invece, sapeva di
questo trasferimento, non consegnava l'avviso ex art. 140 c.p.c. a causa
dell'irreperibilità del destinatario. Quando l'ufficiale giudizario è andato la
terza volta evidentemente ha potuto parlare con qualcuno acquisendo informazioni
dalle quali è risultato che il debitore, ancorché anagraficamente residente, in
realtà era irreperibile. Ora, tenuto conto che il pignoramento può essere
eseguito nella casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti (513
c.p.c.), dovendo intendersi per casa del debitore il luogo in cui egli
effettivamente abita, indipendentemente da chi ne sia proprietario, se risulta
che il debitore non abita più lì il pignoramento non si può fare, a meno che tu
non ottenga, dal presidente del tribunale o da altro giudice da lui delegato,
l'autorizzazione a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi
appartenenti al debitore (513 c.p.c.). In alternativa si può pignorare ciò che
il terzo possessore (la moglie separata rimasta a casa) consente spontaneamente
di esibire, indicandolo come appartenente al debitore (513 c.pc.). Però ti
chiedo: vale la pena forzare la mano per pignorare a tutti i costi quel
miserabile divano e quello stravecchio televisore, che nessuno comprerà e che ti
faranno affrontare spese inutili, oltre tutto col concreto rischio che in sede
di opposizione di terzo emerga che il luogo in cui si è pignorato non è la casa
del debitore?
30 giugno 2011 >
11 giugno 2011 > Avv. Putignano
< Autovettura pignorata,
invenduta e non ritirata Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Io la vedo così: estinta la
procedura, tornando i beni invenduti nella piena disponibilità del debitore, è
questi l'avente diritto alla restituzione, e dunque è lui che deve venire a
prenderla. Se non lo fa, trattandosi di un bene evidentemente di poco o nessun
valore, si potrebbe presentare istanza al giudice affinché fissi un termine al
debitore per ritirare l'automobile, trascorso il quale questa può reputarsi
abbandonata, con conseguente autorizzazione a rottamarla. L'appropriazione pura
e semplice senza intervento del giudice, invece, mi pare illegittima. A mio
avviso sussiste responsabilità, per le spese di custodia e rottamazione, a
carico del creditore procedente che con la sua richiesta di affidamento ad un
terzo ha dato adito a spese per le quali l'incolpevole custode va tenuto
indenne. Per quest'ultimo, quindi, è secondo me consigliabile rivolgersi al
creditore per avere il pagamento dei diritti di custodia. Il creditore dovrà
così attivarsi o per far assegnare a sé la custodia (si porta via l'automobile
liberando così il custode) o per ottenere l'autorizzazione alla rottamazione.
30 giugno 2011 > 11 giugno 2011 > Mazzoni Anastasia < recesso socio snc
Sono un socio di una snc da anni inattiva. Come da
statuto per recedere e' necessario inviare una raccomandata con ricevuta di
ritorno agli altri soci n 2 .I soci pero' non ritirano le raccomandate Risponde Diego Ferro UG Orbetello Fagli una notifica tramite ufficiale giudiziario, ex art. 140 o 143 c.p.c. Può darsi inoltre che sia possibile ottenere lo scioglimento della società, per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale (art. 2272 c.c. n° 2). Risponde Danci < Consulente
Salve, per legge una
raccomandata non ritirata da esecuzione del contenuto il problema passa a chi
non la ritira che senza leggere il contenuto diventa automaticamente a
conoscenza del contenuto spero di essere stato chiaro.
11 giugno 2011 > Serena Morganti, praticante
avvocato < notifica al curatore fallimentare Risponde Diego Ferro. Direi di si.
11 giugno 2011 >
24 maggio 2011 > R.
Barbara < ho bisogno di un chiarimento... Risponde Avv. Riccardo Rossi
Deve prima impugnare per
difetto di veridicità il riconoscimento da parte della persona che le ha dato il
cognome, poi se ottenuta sentenza favorevole, esperire l'azione di accertamento
giudiziale di paternità nei confronti del padre biologico con eventuale
richiesta di danni
28 maggio 2011 > Olga Pugi <Esecuzione sfratto per
morosità immobile abbandonato
tenti con un provvedimento
d'urgenza.
28 maggio 2011 > 24 maggio 2011 > 13 maggio 2011 > 2/5/2011 > Anna Piccolo <
Pignoramento presso terzi 1. Risponde Diego Ferro UG Certo che si può, tanto più che il credito fatto valere è di natura alimentare. In tali casi persino gli stipendi sono pignorabili in misura superiore ad un quinto. Il diritto di usufrutto stesso, essendo cedibile, è anche pignorabile (ma io non l'ho mai visto fare, perché è molto improbabile che qualcuno se lo compri). I genitori hanno l'obbligo di mantenere i figli, anche se maggiorenni, finchè costoro non sono in grado di provvedere a sé stessi, venendo meno questo obbligo solo se la mancanza di autosufficienza dei figli è dovuta alla loro stessa negligenza.
2. Risponde Giovanni Giorgio UG 3. Risponde Diego Ferro UG
Attenzione: l'usufrutto
legale di cui all'art. 324 c.c. è una cosa diversa. Nel quesito si parla di
usufrutto semplice.
28 maggio 2011 >
24 maggio 2011 >
Giancarlo Iorizzo<escussione fideiussione Risponde Diego Ferro UG Sì, possono farlo. In base all'art. 1944 codice civile, infatti, nella fideiussione la regola generale è che il creditore può escutere il patrimonio del fideiussore anche senza aver preventivamente escusso quello del debitore principale, salvo patto contrario.
24 maggio 2011 >
13/5/2011 >
Daniela Restivo < NOTIFICA ART. 140 C.P.C. E ISTANZA DI RIMESSIONE IN TERMINI
PER NOTIFICA PRECETTO
Risponde Salvatore Tranchina UG
24 maggio 2011 >
13/5/2011 >
Giuseppe Tapiglia < precetto esente Risponde Dr.Dario Rizzotto UG
L'esenzione dall'imposta di bollo
e registro e da ogni spesa,tassa o diritto di qualsiasi specie e natura è
espressamente prevista dall'art.46 della legge 374/91,e successive
modificazioni, per gli atti e provvedimenti relativi alle cause ovvero alle
attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma
di € 1033,00. 2. Risponde Salvatore Tranchina UG Soltanto i procedimenti innanzi il Giudice di Pace ed inferiori ad € 1033 sono esenti. Il precetto è esente soltanto in materia di lavoro,famiglia ed altro ed è a pagamento anche se fa riferimento ad un titolo emesso dal Giudice di Pace ed inferiore ad € 1033, trattandosi di atto stragiudiziale. Qualsiasi altro atto, anche se inferiore ad € 1033,e non facente riferimento al Giudice di Pace, è a pagamento. 3.Giovanni Giorgio UG
La legge n. 374/1991,
all’art. 46 recita: “Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle
attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma
di due milioni di lire sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni
spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.”
13/5/2011 >
avv. Rosa Agnello < giorno feriale per
l'esecuzione Risponde Felice Manfellotto UG
SI APPLICA L'ART.155 DEL
C.P.C, IV COMMA, CHE COSI' DISPONE:"SE IL GIORNO DI SCADENZA E' FESTIVO, LA
SCADENZA E' PROROGATA DI DIRITTO AL PRIMO GIORNO SEGUENTE NON FESTIVO".
24 maggio 2011 > 11 aprile 2011 > avv. Michele
Guitta < Notifica precetto verbale conciliazione cciaa Risponde Carmine Vespa UG
Il verbale conciliazione
cciaa è da considerarsi a tutti gli effetti di legge quale titolo esecutivo in
base a quanto statuito dalla L. 481/95 all’art. 2, comma 24, lett. b). Procedi
pure con l'atto di precetto.
13/5/2011 >
Dott. Monica Valente < deposito del fascicolo di parte
13 maggio 2011 > 18/4/2011 > Maria Ventura < verbale negativo
di pignoramento s.n.c.
Aiutatemi come posso fare per far sì che questo
adempia al suo debito? Risponde Diego Ferro Ufficiale Giudiziario Orbetello Mi sembra che le stai già tentando tutte, perciò se la società e i soci non hanno alcun bene e se non può sortire effetto neanche una querela per insolvenza fraudolenta quale strumento di pressione per indurre i debitori al pagamento, non ti resta che armarti di santa rassegnazione. 13 maggio 2011 > 18/4/2011 > Avv. Anna R. <Pignoramento auto già sottoposta a fermo amministrativo
ho scoperto che il mio debitore è proprietario di
un'autovettura facendo una visura al pra ma ho scoperto, altresì, che Equitalia
Esatri mi ha preceduto di poco disponendo il fermo amministrativo sulla stessa. Risponde Diego Ferro Ufficiale Giudiziario Orbetello Secondo me l'automobile, ancorché sottoposta a fermo amministrativo, è pignorabile dal privato, però su di essa l'erario ha privilegio, sicché il privato si soddisferà sul ricavato solo dopo il soddisfacimento dell'erario. Bisogna perciò valutare se l'automobile può essere venduta per una somma che copra le spese e il credito erariale. 13 maggio 2011 > 18/4/2011 > Girolamo Morelli < dichiarazione del terzo pignorato
Gent.mi Sigg.ri, Risponde Diego Ferro Ufficiale Giudiziario Orbetello La mia opinione è che se il tuo debito è cartolarizzato in cambiali, dovrai pagare a chi, alla scadenza, te le presenterà quale legittimo possessore (essendo le cambiali trasferibili con la girata non puoi sapere se te le presenterà il debitore esecutato o un altro soggetto). Se rifiuterai di pagare rischierai di subire protesti e pignoramenti. L'art. 1997 del codice civile stabilisce infatti che il pegno, il sequestro, il pignoramento e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo. Il creditore procedente che ti ha notificato l'atto di pignoramento presso terzi, perciò, se vorrà i soldi da te, dovrà consegnarti le cambiali, perché non puoi permetterti di pagare senza riaverle indietro, col rischio che altri te le ripresentino per l'incasso. Egli dovrà dunque pignorarle come si pignorano i beni mobili, cioè asportandole materialmente. Il giudice dell'esecuzione ti darà l'ordine di pagarle e tu le pagherai dietro loro riconsegna. Nel frattempo dovrai pagare a chi te le presenterà quale legittimo possessore, fosse anche il debitore esecutato (che sennò ti manda in protesto) a meno che, al momento del pagamento, non giunga lì sul posto l'ufficiale giudiziario a portare via la cambiale dalle mani del creditore cambiario (se ancora coincidente col debitore esecutato). Si veda anche Cass. 2917 del 1990, secondo la quale il pignoramento di un credito incorporato in un titolo cambiario che, anziché nella forma del pignoramento presso il debitore diretto con materiale acquisizione del medesimo, venga irritualmente eseguito nella forma del pignoramento presso terzi, cioè presso l'obbligato cambiario, è affetto da nullità radicale e insanabile.
13 maggio 2011 > 11 aprile 2011 > Stefano C.<
Notifica all'esecutata di intervento in procedura esecutiva c/o terzi Risponde Diego Ferro Ufficiale Giudiziario Orbetello Notifica il ricorso per intervento con copia autentica del verbale di udienza cucita di seguito ad esso.
13/5/2011 < 11 aprile 2011 > Danilo
Restuccia < Sfratto per finita locazione segue la proprietà dell'immobile Risponde Diego Ferro Ufficiale Giudiziario Orbetello L'acquirente dell'immobile subentra negli stessi diritti del venditore, perciò il titolo esecutivo per il rilascio ottenuto dal secondo è utilizzabile dal primo. Fai menzione di questa successione nell'atto di precetto, onde dare modo al debitore, se crede, di contestare la titolarità del tuo diritto. L'importante è che tu sia nel possesso materiale del titolo esecutivo. Aggiungo inoltre che procurarsi un nuovo titolo esecutivo, intestato al nuovo proprietario, comporterebbe un ingiustificato aumento delle spese.
13 maggio 2011 > 18/4/2011 > Riccardo Barbaro < Ingiunzione
fiscale a società in liquidazione Risponde Diego Ferro Ufficiale Giudiziario Orbetello Non vi sono preclusioni, perché la liquidazione volontaria non è una procedura concorsuale. Notifica pure al liquidatore.
13 maggio 2011 > 18/4/2011 > Guglielmo Sapientino <
Pignoramento contro S.a.s. Risponde Diego Ferro Ufficiale Giudiziario Orbetello Sì. Stai agendo nel modo più corretto.
2/5/2011 >Avv.
Maurizio Busin < modalità esecuzione sequestro giudiziario cambiali
2/5/2011 > 18/4/2011 > avv.Beatrice Bertini <
esecuzione mobiliare presso terzi (Banca terzo esecutato)
Risponde Dott. Maximilian Bevilacqua
2/5/2011 > Dott. Maximilian Bevilacqua
< efficacia precetto Grazie per il prezioso servizio che rendete. Dalla data di perfezionamento della notificazione per il destinatario. Se così non fosse, potrebbe verificarsi un paradosso di richiedere un pignoramento prima della notificazione del precetto ( ad esempio: notificazione dell'atto di precetto dopo 15 giorni dalla richiesta ed esecuzione dopo l'11.mo giorno). Ad ogni modo la sentenza della Corte Costituzionale, la n. 318/2009 ha chiarito che quando un adempimento deve essere compiuto entro un determinato termine a partire dalla data di perfezionamento della notificazione per il destinatario, in tal caso la notificazione deve intendersi perfezionata, per entrambe le parti, al momento della ricezione dell’atto da parte del destinatario.
2/5/2011 > Dr.ssa Diana Tazzini <
pignoramento presso terzi
2/5/2011 > Annarita
Bologna < decreto ingiuntivo - notifica canton ticino Consulti Le "Notifiche in Svizzera - dott. Giovanni De Filippo - Febbraio 2010 " e L' accordo bilaterale tra l' Italia e la Svizzera del 02.06.1988 - Giovanni de Filippo - Novembre 2010 dal sito http://www.scuolanazionalediprocedura.it/Albo.aspx
2/5/2011 > Avv. Mario
Barracco < Pignoramento auto già sottoposta a fermo amministrativo
2/5/2011 > Chiara
Costa > inefficacia decreto ingiuntivo Il procedimento notificatorio inizia con la prima consegna dell’atto nelle mani dell’Ufficiale Giudiziario e si conclude con la consegna, ricezione o conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario, indipendentemente se tra questi due eventi l’ufficiale giudiziario è intervenuto una o più volte. Inoltre, se l'ultima residenza del legale rappresentante è quella dell'ultimo accesso, previa una ricerca anagrafica, metta in "sicurezza" l'atto notificandolo ai sensi dell'art. 143 cpc (alla persona fisica che rappresenta la società)
11 aprile 2011 > 23/3/2011 < Giuseppe Scarpa < pignoramento
c/o terzi
Risponde Vincenzo
Gattullo 11 aprile 2011 > Francy <notifica a persone giuridiche ho notificato un atto di citazione ad una società srl. L'atto non è stato notificato perchè la società è sconosciuta al civico. Ho ripetuto la notifica allegando la visura camerale ma l'ufficale giudiziario ha ribadito nella relata che tale società risulta sconosciuta al civico. Premetto che nell'atto di citazione non era indicata la persona fisica che ha la rappresentanza legale della società. Se ripetessi la notifica riportando nella richiesta il nominativo del rappresentante legale p.t. la notifica così effettuata sarebbe valida o quale altra procedura dovrò applicare? Le consiglio di notificare direttamente alla persona fisica che rappresenta la società, anche se alcuni giudici (casi rari) ritengono nulla la notifica quando il legale rappresentante non è indicato nell'atto.
11 aprile 2011 > MORI
RAFFAELE < protestabilità assegno postale con traente e beneficiario coincidenti
11 aprile 2011 > 23/3/2011 < Pierpaolo Mottola < Pignoramento
Ministero della Salute
Risponde avv.Stilla Pasquale
11 aprile 2011 > Stefania
Delogu < Art.480 c.p.c. mancanza certificazione di conformità nel precetto su
cambiale. A mio parere deve essere il debitore ad eccepire proponendo opposizione nei termini di legge. Infatti la Suprema Corte in più occasioni ha affermato che: “ … poiché l’articolo 63 del R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669 non stabilisce che il precetto cambiario debba contenere la trascrizione integrale del titolo di credito, per la validità del precetto è sufficiente che esso indichi gli elementi essenziali idonei a fare individuare la cambiale o le cambiali poste in esecuzione. Del pari non è rilevante, ai fini della validità del precetto cambiario, la mancanza della certificazione, da parte dell’ufficiale giudiziario, della corrispondenza fra quanto indicato nel precetto e gli elementi della cambiale, in quanto tale certificazione è necessaria nei soli casi in cui sia richiesta la trascrizione integrale del titolo esecutivo.”
11 aprile 2011 > Giorgia
Camerata<pignoramento fondi ministeriali
11 aprile 2011 > Adriana
Giorgi < pignoramento cambiali
Le consiglio un pignoramento
presso terzi ... il terzo nella dichiarazione potrà chiarire, avendo le cambiali
in mano (quelle già pagate), se sono state girate o meno....e non da ultimo
citando anche (se è a conoscenza) la banca di appoggio.
11 aprile 2011 > Simona
Mazzucchelli < correzione errore materiale in decreto ingiuntivo ed esecuzione
A mio parere è sufficiente
indicare la correzione nell'atto di precetto ma, per sua tranquillità può
notificarlo contestualmente all'atto di precetto. 11 aprile 2011 > ANTONIO CESARINI <competenza territoriale
Devo avanzare un ricorso ex art.148 Codice Civile
contro un coniuge e genitore inadempiente agli obblighi di mantenimento.
11 aprile 2011 > Maria Teresa
Sabino < Detrazioni del 16% - 10% - 3% sui diritti
il 10% e 3% su tutti i
diritti, mentre per determinare la quota del 16% si devono escludere i diritti
relativi al servizio cambiario.
11 aprile 2011 > Avv. Paolo
Migliaccio < notifica atto di pignoramento presso terzi
11 aprile 2011 > avv. michela
banfi < fissazione udienza pignoramento presso terzo
L'importante è notificare il
pignoramento entro i 90 gg. Tenga conto che se non si tratta di pignoramento di
stipendi il terzo, anziché presentarsi in udienza ha la facoltà di poter
effettuare la dichiarazione entro dieci giorni dalla notificazione inviandole
una semplice raccomandata.
11 aprile 2011 > Avv Anna >
pignoramento presso terzi e successivo pignoramento mobiliare
Deve presentare atto di
rinuncia al GE e notificarlo per conoscenza all'INPS.
24/3/2011 > 7/3/2011 < Letizia Morganti <
Società srl > dichiarazione
residenza ed elezione domicilio ai sensi dell'art. 492 c.p.c. Risposta. Il decreto legislativo del 17 gennaio 2003, n. 6 disciplina all’articolo 2471 del Codice civile l’espropriazione della partecipazione nelle s.r.l. Rispetto alla previgente normativa la novità è rappresentata dalla nuova definizione dell’oggetto del pignoramento: “partecipazione e non più quota”. Tale nuova formulazione comporta anche una modifica della forma del pignoramento in quanto l’oggetto dell’espropriazione non è più considerato un credito (quota) verso terzi, ma diventa un “bene mobile immateriale” pignorabile nelle forme del pignoramento diretto. La nuova disciplina si basa sui seguenti momenti procedurali: 1. la notificazione dell’atto di pignoramento al debitore, contenente l’ingiunzione e gli altri elementi previsti dall’articolo 492 del Codice di Procedura Civile; 2. la notificazione dell’atto alla società; 3. l’iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio; (fonte: Manuale operativo del pignoramento ed. 2010)
24/3/2011 < 23/3/2011 < Antonio Cesarini < liquidazione
spese esecuzione mobiliare Se la procedura non è ancora estinta, ai sensi dell'art. 540-bis può chiedere al GE l'integrazione del pignoramento:Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell’ultimo comma dell’articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l’estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita.
24/3/20111 < 23 marzo 2011 > Alessia
>notifica decreto ingiuntivo rappresentante legale deceduto
Risponde Avv. Danilo
Petrelli
23 marzo 2011 >
01 marzo 2011 > Avv
Galati Domenico < copie esecutive ricorso conto ascendenti ex art. 148 c.c.
Risponde Avv.Renato Fiorentino
23 marzo 2011 > Michele
Cozzolino < Smarrimento assegno Devi presentare ricorso ex art.700 c.p.c. (provvedimenti di urgenza) al presidente del Tribunale competente.
23/3/2011 <
Massimo Migliorini <
Pignoramento presso terzi all'estero QUalcuno ha esperienza? Se sí, qual'é il Tribunale competente, posto che il terzo ha residenza e domicilio all'estero? Grazie
Purtroppo devi affidarti ad un
avvocato domiciliato nel paese estero e procedere esecutivamente secondo la
legislazione di quel paese.
7/3/2011 < 01 marzo 2011 > avv. Anna Maria Urbanelli < perenzione
precetto notificato ai sensi art. 143 c.p.c.
1. Risponde Francesco Centi < UG RUVO di Puglia <
2. Risponde Caristi Santina < UG Messina.
l'art. 143 c.p.c. così
dispone:"la notifica si ha per effettuata decorsi venti giorni dall'ultimo
adempimento". Pertanto il precetto si ha per notificato alla data del 16
dicembre 2010, quindi i novanta giorni di validità del precetto scadranno il
16.03.2011. 01 marzo 2011 > 8/2/2011 > Avv. Elisa Bartolucci > rinuncia al pignoramento mobiliare
Buongiorno! Risponde Dott. Francesco Filippone UG Campobasso
Si, il precetto è ancora
valido in quanto l'avvio dell'esecuzione forzata ha sospeso il decorso del
termine decadenziale di efficacia, di 90 giorni. 01 marzo 2011 > 8/2/2011 > Avv. Matteo Bettini
Sto procedendo esecutivamente nei confronti di una
ditta individuale. La stessa ha la sede legale presso l'abitazione dei genitori
del titolare il quale, invece, risiede ad altro indirizzo probabilmente in
affitto (cambio di residenza effettuato da poco). a questo punto Dovrei fare
domanda di pignoramento mobiliare. volevo sapere se anche in questo caso (ditta
individuale) vale il c.d. principio "casa del debitore e presunzione di
appartenenza". Cioè se i beni che vengono reperiti presso la sede legale (casa
dei genitori) si presumo di proprietà della debitrice salvo prova contraria. Risponde Dott. Francesco Filippone UG Campobasso
Si, anche nel caso
prospettato vale ugualmente la presunzione iuris tantum di appartenenza dei beni
al debitore. La regola, per cui si presume (fino a prova contraria) che i beni
presenti nel luogo ove è stato notificato il precetto siano di proprietà del
debitore, non subisce alcuna deroga.
01 marzo 2011 > 8/2/2011 > Maruska Santini <
custodia beni del conduttore Risponde Dott. Francesco Filippone UG Campobasso
La normativa sul rilascio
dei beni immobili prevede che l'ufficiale giudiziario debba nominare un custode
dei beni rinvenuti in sede di sfratto, il quale dovrà chiedere la liquidazione
dei compensi e spese al giudice per poter successivamente rivalersi, convertendo
i predetti beni mediante procedura di pignoramento mobiliare.
01 marzo 2011 > 8/2/2011 > Franca Turci
<pignoramento presso terzi 1. Risponde Dott. Francesco Filippone UG Campobasso Può ottenere le informazioni che le occorrono innanzitutto tramite l'interpello, che l'ufficiale giudiziario deve rivolgere al debitore incapiente, ai sensi dell'art.492, IV comma, cpc.
2. Risponde Raffaella
Follina
01 marzo 2011 > dicembre 2010 <
Avv. Aldo Quaini < Diritto di ritenzione Risponde Dott. Francesco Filippone UG Campobasso
Il diritto di ritenzione si
esercita de iure, ovvero senza necessità di alcuna autorizzazione o pronuncia
giurisprudenziale.
01 marzo 2011 > 6 DICEMBRE 2010 > avv. Roberta Rigante<notifica atto
di precetto su verbale di conciliazione corecom Risponde Dott. Francesco Filippone UG Campobasso
Trattandosi di titolo
stragiudiziale, che non sconta la tassazione mediante applicazione del
"contributo unificato", va tassato mediante imposizione di marche da bollo, su
originale e copia, come hanno correttamente fatto i colleghi dell'Ufficio NEP al
quale si è rivolta.
01 marzo 2011 > 6 DICEMBRE 2010 > Francesco Magnanelli UG > <Regio
Decreto n. 639 del 14/04/1910 Risponde Diego Ferro > UG Orbetello per la risposta .... clicca qui
01 marzo 2011 > 22 NOVEMBRE 2010 > Avv. Fabrizio Carducci
<liquidazione volontaria Risponde Dott. Francesco Filippone UG Campobasso
Assolutamente sì. La fase di
liquidazione forzata non preclude l'esperibilità delle azioni esecutive forzate,
né individuali né concorsuali. 01 marzo 2011 > 22 NOVEMBRE 2010 > Avv M. Laura Uleri <Assegnazione Bene Mobile Pignorato
Vorrei sapere come procedere nel seguente caso. Risponde Dott. Francesco Filippone UG Campobasso
L'ordinanza non va
notificata se è stata adottata in udienza, alla presenza del debitore.
01 marzo 2011 > 14/9 <
Avv. Maria Cristina Giarrocco <scaduti termini per notifica decreto ingiuntivo
29/1/2011 >
15 gennaio 2011 >Avv.
> Morganti Letizia <decreto ingiuntivo nei confronti di società debitrice
trasferita all'estero Risponde Diego Ferro UG Orbetello
L'art. 1944 cc dispone che il
fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del
debito, salvo che sia stata pattuita la preventiva escussione del debitore
principale, nel qual caso il fideiussore che sia convenuto dal creditore e
intenda valersi del beneficio d'escussione deve indicare i beni del debitore
principale da sottoporre ad esecuzione. L'art. 1950 cc, poi, stabilisce che il
fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale. Direi
dunque di leggere innanzi tutto il contratto, per verificare se è stato pattuito
il beneficio d'escussione e, se non è stato pattuito, potrai agire
tranquillamente contro il solo fideiussore il quale, se vorrà esercitare il
regresso contro il debitore principale, sarà lui a sobbarcarsi la fatica di
andarlo a cercare all'estero
29/1/2011 >
15 gennaio 2011 >
Nino Patti >UNEP >
Pignoramento autoveicolo Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Ancorché bene mobile
registrato, l'automobile è pur sempre un bene mobile, sicché, a mio avviso, la
forma corretta di pignoramento è quella del pignoramento mobiliare di cui agli
artt. 513 e ss cpc, con materiale individuazione del bene, descrizione,
fotografia e, se richiesto, asporto e affidamento ad un custode. Il processo
verbale di pignoramento, poi, dovrà essere trascritto, ex art. 2693 cc, ai fini
dell'opponibilità ai terzi. Là dove il legislatore ha consentito il pignoramento
di beni mobili registrati per mezzo della notifica di un atto di pignoramento e
successiva trascrizione, come per le navi, lo ha stabilito espressamente. Chi
vuole "prenotare" un'automobile nell'attesa di riuscire a trovarla
materialmente, forse può iscrivere ipoteca giudiziale. Suggerisco di informarsi
al PRA per sapere se ciò è possibile. Dalla lettura degli articoli 2808, 2810 e
2818 a me sembra di sì.
29/1/2011 >
22 dicembre 2010 >
Avv. Alessia Brenna < esecuzione nei confronti di una s.r.l. Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Per recuperare un credito
nei confronti di una srl che di fatto ha cessato l'attività e che è irreperibile
presso la sede si possono fare più tentativi: 1) si manda l'ufficiale
giudiziario a casa del legale rappresentante, ovviamente non per pignorare i
beni personali di questi, ma per costringerlo, ex art. 492 cpc, a dichiarare se
esistono ancora e dove sono i beni della società, se questa ha crediti da
riscuotere e se esiste ancora un capitale sociale. E' utile ricordare che i
liquidatori della società hanno delle responsabilità, anche verso i creditori,
come da artt. 2489 e 2491 cc, tenuto conto che il primo risultato da raggiungere
con la liquidazione è il soddisfacimento dei creditori, sicché, se i beni ed il
capitale sociali non esistono più, i liquidatori dovranno spiegare che ne hanno
fatto. 2) altra possibilità è quella di far fare, ex art. 492 cpc, un'ispezione
sulle scritture contabili della società per individuare beni e crediti; 3)
ulteriore possibilità è quella di reperire i bilanci e altra utile
documentazione in camera di commercio, che possa far capire se e dove la società
ha ancora beni, capitali o crediti.
29/1/2011 >
22 dicembre 2010 >
Mauro Urbano Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Non va divisa per due,
perché c'è scritto che liquida 4200 euro a favore di ciascuno di essi, dunque
ognuno deve avere 4200 euro. 29/1/2011 > 22 dicembre 2010 > Avv. F. Carducci <Società in liquidazione volontaria.
Buongiorno vorrei chiedere se posso procedere ad
esecuzione forzata nei confronti di una società in liquidazione volontaria. Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Io direi di sì, e anzi
sbrigati perché sennò va a finire che i beni spariscono. Non mi consta che vi
siano norme impeditive di azioni esecutive individuali sulla società in
liquidazione, poiché qui si parla di liquidazione volontaria e non di procedura
concorsuale, come il fallimento che, ex art. 51 l. fall., vieta azioni
individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nel fallimento. I
liquidatori, se agissero come si deve, dovrebbero liquidare i beni col fine
primiero di pagare i debiti, ma non sempre ciò accade.
29/1/2011 >
22 dicembre 2010 >
Avv. Mura < pignoramento impresa individuale Risponde Diego Ferro UG Orbetello Se si tratta di impresa individuale non ci sono né società, né soci, né beneficio d'escussione, perciò, col titolo che hai contro l'imprenditore e col precetto già notificato (se non è scaduto), puoi pignorare indifferentemente in tutti i luoghi appartenenti al debitore, casa o azienda che sia.
22 dicembre 2010 >
Bernardino Brunori < trascrizione sequestro conservativo Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Normalmente si usa il quadro
D per tutte le informazioni degne di rilievo che non trovano spazio negli altri
quadri. Per chi non è esperto è consigliabile far fare questi lavori alle
agenzie di visuristi che, in poco tempo e per un prezzo ragionevole, ottengono
il risultato evitandoci di ammattire. 22 dicembre 201
29/1/2011 > 6 DICEMBRE 2010 > Avv.Cicchetti
Maria Luisa < Notifica precetto a socio accomandante Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Secondo me non è mai
preferibile svegliarsi dopo il pignoramento, se si può agire prima, perché non
si sa mai il pignoramento dove e come può colpire e quanti danni può fare,
perciò direi di tentare prima con le buone per ottenere una formale rinuncia al
precetto da parte del creditore e, in mancanza, di fare senz'altro opposizione,
chiedendo anche la sospensione dell'esecutività del titolo (615 cpc) 29/1/2011 < 22 dicembre 2010 > Angela Anemolo < assegno erroneamente protestato e azione persecutoria della banca
è stato protestato in solo 4 gg. lavorativi dalla
negoziazione per errore ammesso dal direttore di una filiale di banca un assegno
respinto in prima presentazione in check truncation (procedura informatica che
per importi inferiori a 3.000 euro permette il pagamento in stanza di
compensazione se trovasi copertura sul cc di addebito; al contrario l'assegno
viene rinegoziato e inviato nei successivi materialmente dalla stanza alla banca
per il pagamento o la levata di protesto) di soli 660,00 euro a una azienda mia
cliente. Risponde Diego Ferro UG Orbetello
La mia banca è differente.
Scherzi a parte, direi che è difficile esprimere un parere sentendo una sola
campana, però, se ritieni che la banca abbia agito in mala fede e addirittura in
violazione di precisi obblighi contrattuali (come nel caso del mancato preavviso
nella revoca del fido), probabilmente esistono gli estremi per ottenere il
risarcimento del danno. Quanto alla via penale, temo che sia più improbabile
poterla utilmente percorrere, perciò, anziché farti prendere da furore
vendicativo, valuta bene se possono essere stati commessi dei reati, onde
evitare spreco di tempo, di energie e di danaro.
29/1/2011 > 22 NOVEMBRE 2010 > 19/10/2010 > 4/10/2010 < 27 settembre 2010 >De
Mattia Catia <pignoramento autoveicolo
Risponde Mauro Venezia UG Napoli
Nelle s.n.c normalmente vi è
confusione tra capitale sociale e quello personale, quindi nulla osta al
pignoramento sul capitale personale per debiti soc.ri e viceversa. Risponde Francesco Magnanelli - UG
No, la s.n.c. ha un
suo patrimonio che è distinto da quello dei singoli soci. Il g.e. non manderebbe
mai all'asta un veicolo intestato a soggetto diverso dal debitore. Il socio in
nome collettivo risponde dei debiti della società solo nel caso in cui questa
non abbia più beni. La società, viceversa, non può rispondere dei debiti dei
singoli soci. Risponde Diego Ferro - UG Orbetello Non si può. Il patrimonio della società è distinto da quello del socio. Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore (2305cc). Può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione (2270cc). La liquidazione coattiva della quota si può fare solo per le società semplici (2270cc). Risponde Mauro Venezia UG Napoli
Giusto per fare chiarezza:Il
codice si preoccupa di sgombrare il campo dalla confusione che potrebbe nascere
con il concetto giuridico di comunione affermato al titolo VII del libro III. In
quel caso la comunione è limitata al solo scopo di godimento della cosa comune. Risponde FELICE MANFELLOTTO UG Nola
L'autoveicolo essendo di proprietà
di una s.n.c, non può essere pignorato per il debito di uno dei soci. Cio' in
quanto, per le societa' di persone vige il principio dell'autonomia patrimoniale
ovvero il patrimonio della società è insensibile alle obbligazioni personali dei
soci ed intangibile da parte dei creditori di questi ultimi.
22 dicembre 2010 >
6 DICEMBRE 2010 > Avv. M. Talarico < anticipazione
esecuzione sfratto per morosità Risponde Giovanni Silvagni UG
Da quanto emerge nel
quesito, il termine concesso dal Giudice per il rilascio dell'immobile è di sei
mesi .Qualora alla data fissata il conduttore non dovesse lasciarlo libero e
sgombro di persone e cose , dopo la notifica del precetto, si potrà procedere ad
esecuzione forzata. L'Ufficiale Giudiziario dovrà essere munito , quindi, del
titolo esecutivo e del precetto per eseguire " forzatamente " ciò che ha
disposto il Giudice e che non sia stato già eseguito " spontaneamente " dalla
parte intimata. Non essendo trascorso il termine , pertanto, nessun intervento
forzoso dell'Ufficiale Giudiziario , sembra , possa essere richiesto.
22 dicembre 2010 >
6 DICEMBRE 2010 > Avv. Antonio
Cingari < notifica sfratto morosità Risponde Francesco Centi UG credo che sia possibile eseguire la notifica ex art.143 cpc proprio a causa della cancellazione da parte dell'anagrafe del comune di residenza. In ogni caso è possibile applicare l'art.140 cpc che indica come deposito di copia nel comune dove la notifica deve effettuarsi(non di residenza)
22 dicembre 2010 >
6 DICEMBRE 2010 > avv Michela borsini<errore
nel titolo Risponde Francesco Centi UG
credo che,purtoppo, si dovrà
ripetere la richiesta d'ingiunzione questa volta corretta. Infatti la notifica è
atto dell'Ufficiale Giudiziario che potrebbe anche errare nella relazione della
stessa,ma l'ingiunzione è funzione essenziale del Giudice che NON può essere
corretta se non dallo stesso. 22 dicembre 2010 > 6 DICEMBRE 2010 > Avv. Felicita Muretti < comodato d'uso e pignoramento. In presenza di un contratto di comodato d'uso registrato in data immediatamente successiva alla notifica del precetto, ma precedente alla richiesta di pignoramento, l'ufficiale giudiziario, (considerato che l'atto è palesemente finalizzato a sottrarre i beni all'azione del creditore)può comunque procedere con il pignoramento, o deve astenersi dal procedere.
Risponde Giovanni Giorgio
< UG
La data della scrittura
privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e
computabile riguardo ai terzi se non dal giorno in cui la scrittura è stata
registrata ... (art. 2704 c.c.)
22 dicembre 2010 >
avv. Gloriana La cesa < riabilitazione
titoli di credito
6 DICEMBRE 2010 > Avv. Fabio Panasiti< Notifica per
posta al portiere
6 DICEMBRE 2010 > Avv.Serino
Silvia < pignoramento mobiliare
6 DICEMBRE 2010 > Renato Pariota UG > ufficiali
giudiziari b3 e servizio di sportello 6 DICEMBRE 2010 > 22 NOVEMBRE 2010 > Avv. Alessia Cottone < notifica dello stesso precetto a due soggetti diversi. Devo eseguire un pignoramento presso terzi; il precetto è stato notificato alla sede legale della S.a.s. e ancora non è scaduto, ma il pignoramento lo devo eseguire nei confronti della socia accomandataria e non della sas. Quindi devo notificare un nuovo precetto alla residenza della socia accomandataria??e l'altro precetto aspetto che perda efficacia?? Risponde Diego Ferro UG Orbetello
A mio avviso devi fare
attenzione a due aspetti: 1) devi rispettare il beneficio d'escussione, cioè
devi escutere prima la società e poi, ma solo in caso di esito infruttuoso,
potrai escutere i soci illimitatamente responsabili (2304 cc, richiamato, per le
società in accomandita semplice, dall'art. 2315 cc); 2) prima di tentare il
pignoramento contro il socio, devi, secondo me, redigere un atto di precetto col
quale, oltre a dare atto del fallito tentativo di esecuzione contro la società,
devi intimare al socio personalmente il pagamento, minacciando contro di lui,
cioè contro il suo patrimonio personale, l'esecuzione forzata.
22 NOVEMBRE 2010 > 12 novembre
2010 > Daniele Bonagiusa (Praticante abilitato)<spese di messa in
sicurezza immobile esecutato Risponde Diego Ferro UG Orbetello Bel quesito, di difficile soluzione. Io direi che, nei confronti dei terzi per i danni cagionati dalla rovina dell'edificio, è responsabile il custode ex art. 2051 c.c. Ora, chi è il custode? O è il debitore esecutato, o è quello nominato dal giudice, che a questo punto non dovrebbe dormire sonni tranquilli, e dovrebbe chiedere istruzioni al giudice, per eventualmente fare i lavori di messa in sicurezza, con spese che il creditore procedente dovrebbe anticipare, salvo metterle in conto e rifarsi sul prezzo di vendita. C'è da chiedersi: l'immobile può essere venduto ad un prezzo che possa coprire anche queste spese? Il creditore è in grado di anticiparle? E' possibile trovare una ditta disposta a fare il lavoro, salvo riscuotere a bene venduto? In alternativa si può ritenere che sia responsabile il debitore esecutato, o anche lui, magari in solido col custode, ma il debitore esecutato ce li ha i soldi per fare i lavori? E gli possono, i soldi, essere tolti a forza in qualche maniera più rapida dell'esecuzione immobiliare già pendente? Che dire? Talvolta la vita è davvero complicata.
Provo a dirne un'altra.
Dovevo fare una esecuzione in un cantiere nel quale i lavori furono sospesi per
una frana. Il Comune ordinò alla ditta -proprietaria dei terreni- di mettere
l'area in sicurezza, ma siccome la ditta era senza soldi e non provvide, fu il
Comune a commissionare il lavoro anticipandone la spesa, salvo rivalersi sulla
ditta. Forse anche in questo caso si potrà agire così.
22 NOVEMBRE 2010 > 12 novembre 2010 > Giada >
Decreto ingiuntivo
richiesto (ed emesso) indicando sede dell'unità locale, anzichè sede legale Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Non è il caso di farsi
prendere dal panico, perché, con l'indicazione della esatta ragione sociale e,
soprattutto, della partita Iva, l'atto giudiziario contiene gli elementi
essenziali per individuare esattamente il debitore, senza rischio alcuno di
errore. E' inoltre possibile che la sede legale corrisponda allo studio di un
commercialista, mentre l'indirizzo indicato nelle fatture corrisponda alla sede
operativa. Rinotifica il decreto anche presso la sede legale e attendi l'esito.
Non vedo motivi di nullità.
22 NOVEMBRE 2010 > 12 novembre 2010 > Carmine De Francesco<Sfratto per
finita locazione
I contratti sono due, ognuno
col proprio oggetto, costituito da due diverse unità immobiliari. Non vedo
dunque perché un contratto non possa avere fine mentre l'altro prosegue anche
per decenni. Il proprietario potrà ottenere la convalida della licenza per
finita locazione dell'appartamento, indipendentemente dal perdurare in vita di
altri contratti riguardanti altre unità immobiliari. Se il giudice convaliderà
la licenza e il locatore promuoverà l'esecuzione per rilascio, l'ufficiale
giudiziario non potrà fare altro che eseguire.
22 NOVEMBRE 2010 > 6/11/2010 >Avv.
Anna <pignoramento presso terzi società americana
Risponde Diego Ferro UG Orbetello Il pignoramento presso terzi in America non lo possiamo fare, perché noi ufficiali giudiziari italiani non abbiamo l'autorità di pignorare all'estero, dunque non possiamo intimare, al terzo che si trova all'estero, alcunché. Inoltre, la competenza territoriale dell'esecuzione presso terzi è data dalla sede del terzo, perciò in Italia non vi sono né ufficiale giudiziario né giudice competenti, se il terzo sta all'estero. Infine osservo che il provvedimento di assegnazione del giudice non potrebbe essere speso come titolo esecutivo contro il terzo in America che si ostinasse a non versarti la somma assegnata dal giudice. Direi dunque di tentare il pignoramento presso lo stabilimento in Italia. Se il legale rappresentante di quello stabilimentio è lo stesso debitore, visto l'evidente conflitto di interessi, potresti chiedere al giudice di nominare un commissario straordinario col compito di esaminare la contabilità dell'impresa al fine di individuare crediti del debitore esecutato.
22 NOVEMBRE 2010 >
6/11/2010 >Francesco
Micelotta < causa di sfratto Risponde Diego Ferro > UG Orbetello
Se sei una persona fisica
che non ha l'obbligo di tenere scritture contabili, l'ordine di esibirle è
destinato a non produrre effetti. Ciò che, invece, è utile produrre in giudizio
sono i documenti, che potrai reperire presso la camera di commercio, comprovanti
la cessione d'azienda. Se vi è cessione di azienda può esserci una successione
nel contratto ex art. 2558 cc e, oltre a permanere la responsabilità
dell'alienante per i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, ex art.
2560 cc, risponde di tali debiti anche l'acquirente, se essi risultano dai libri
contabili obbligatori. Probabilmente il giudice vuole esaminare quei libri
contabili, cioè i libri dell'azienda cedente, che non so se sei in grado di
procurarti. Studiando bene la situazione successoria tra le due aziende dovrai
valutare se ti conviene agire solo contro l'acquirente, sia per il rilascio che
per il recupero dell'intero credito, o anche contro l'alienante per il recupero
di parte del credito. 22 NOVEMBRE 2010 > 12 novembre 2010 > Avv. Laura Tasquier <Notifica all'estero a cittadino di domicilio e/o resid. sconosciuta.
Ho già formulato questo quesito senza ricevere
risposta... lo ripropongo perchè la risoluzione della questione è diventata
veramente urgente e non ho trovato alcuna soluzione al mio problema: il giudice
tutelare mi ha ordinato - nell'interesse di un minore convivente in Italia con
la madre - di notificare il ricorso da me presentato per ottenere il rilascio di
passaporto, al padre del minore, che è di nazionalità francesce (nato a Parigi)
ma di cui si sconosce la residenza. Risponde Francesca Bibbò UG Chieti ... si notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ultima ipotesi:con consegna dell'atto al pubblico ministero (non inviandolo al'estero) Risponde Diego Ferro > UG Orbetello L'ufficiale giudiziario italiano non può andare in Francia ad eseguire una notifica ex art. 143, perciò l'unico suggerimento che mi viene in mente è di chiedere al giudice di ordinare una notifica -ex art. 151- in un modo diverso da quello stabilito dalla legge, vista l'eccezionalità del caso. Potresti informarti su cosa preveda la legge francese nel caso in cui di un soggetto sia noto solo il luogo di nascita, ed eventualmente farti autorizzare a notificare in Francia, tramite ufficiale giudiziario francese, in base a quel che prevede la legge francese.
22 NOVEMBRE 2010 > 12 novembre 2010 > Avv.
Oriana Laura <ASSEGNO NON PRESENTATO ALL'INCASSO
RISPONDE UMBERTO RAMUNNO UG TERNI Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Io direi che se l'assegno ha
i requisiti di forma per valere come tale, se è in regola con l'imposta di bollo
e se l'azione "cambiaria" non è prescritta, vale come titolo esecutivo. Quando
notificherai il precetto, chiedendo il pagamento dell'assegno, il debitore dovrà
pagare, salvo contestare la debenza delle spese legali, ove volesse sostenere
che, qualora l'assegno avesse seguito il suo regolare corso, sarebbe stato
pagato. Insomma, il debito esiste e l'assegno ne è la prova. Se la banca non lo
vuole pagare (nulla ti vieta di presentarlo all'incasso con ritardo, vedi solo
se ne vale la pena e se non rischi spese inutili) lo dovrà pagare il debitore.
Se il debitore lo pagherà, glielo restituirai. Al limite, prima di notificare il
precetto, puoi scrivere al debitore chiedendogli di pagare l'assegno e offrendo
di restituirglielo. 6/11/2010 >27 ottobre 2010 > Lucia Marinelli > notifica con formula esecutiva in copia è possibile?
salve, Risponde Diego ferro > UG Orbetello
Ai fini della notifica non è
indispensabile avere l'originale del titolo esecutivo, ma questo ti servirà
necessariamente per l'esecuzione forzata, perciò tanto vale chiederlo subito al
collega. Se questi lo ha già notificato in passato, non occorre notificarlo di
nuovo: sarà sufficiente notificare solo l'atto di precetto.
27 ottobre 2010 > 27 settembre 2010 > Rosa
Imperiale <notifica atto di citazione in Germania Grazie mille. Rosa Risponde Diego Ferro U.G. Orbetello
Fai come ho fatto io:
comprati il libro sulle notificazioni pubblicizzato in questo sito e vedrai che
la notifica all'estero non avrà più segreti, perché lì ci sono le istruzioni
dettagliate Stato per Stato. E poi, che diamine! La Germania fa parte
dell'unione europea, dove le notifiche transfrontaliere sono regolate da
apposito regolamento comunitario, perciò non ci sono particolari difficoltà;
basta avere il tempo necessario per fare tutta la trafila. E' quando si deve
notificare nel terzo mondo che nascono i veri problemi. 27 ottobre 2010 > 27 settembre 2010 > D.A.Robotto <notifica a sede secondaria in Italia (Genova) di atto giudiziario nei confronti di società estera (inglese) con sede secondaria in Italia
Buongiorno, Le chiedo se in presenza di una
società di capitale inglese con sede legale in Inghilterra e sede secondaria in
italia (ex art.2508 c.c.)e amministratori residenti in italia, ritiene regolare
e valida la notifica di un atto giudiziario relativo ad attività commerciale
intrapresa in italia da detta società, oppure è necessario notificare l'atto in
Inghilterra presso la sede legale con la relativa traduzione? Risponde Diego Ferro UG Orbetello Siccome l'art. 2508 cc impone alla società straniera di pubblicare nome, cognome, data e luogo di nascita delle persone che la rappresentano in Italia, devi notificare presso tali persone. Credo che il senso della norma sia di imporre alle società che vogliono operare in Italia di essere rappresentate da qualcuno che, in Italia, sia reperibile.
27 ottobre 2010 > 27 settembre 2010 >Arianna
Bisio <notifica a cittadino straniero
Risponde Diego Ferro UG Orbetello Prima di tutto assicurati che l'impiegato dell'anagrafe abbia digitato bene il nome del nigeriano. Se non risulterà iscritto, allora informati al PRA per capire come hanno potuto inserire dati incompatibili con quelli dell'anagrafe. Se fatte tutte le ricerche possibili non potrai rintracciare il destinatario, allora potrai fare il 143 con consegna al PM, perché residenza, dimora e domicilio non sono conosciuti, il procuratore non c'è e come luogo di nascita si conosce solo Nigeria, il che è troppo generico e dunque, di fatto, non si conosce nemmeno il luogo di nascita. Osservo però che la compagnia di assicurazione, che riscuote il premio da lui, probabilmente sa come rintracciarlo.
27 ottobre 2010 > 8/10/2010 < 4/10/2010 > Elena Pagni < Sfratto di immobile
contenente beni mobili sequestrati Risponde Bartolotti Vincenzo UG Imola ..la circostanza dell'esistenza di beni mobili vincolati per altro titolo non possono costituire ostacolo alla esecuzione di un provvedimento di rilascio . L'U.G. iniziata l'esecuzione e appresa la circostanza , in tale sede ufficiale e qualificata ,potrà chiedere al Giudice dell'Esecuzione i provvedimenti necessari . Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Ti scrivo cosa ho fatto io
in un caso analogo, poi vedi tu se potrai fare altrettanto. Dovevo sfrattare un
tipo che gestiva un ristorante dove avevo già pignorato tutto. Mi procurai,
dunque, per prima cosa il consenso del debitore a nominare custodi i vari
creditori procedenti, convocai questi ultimi per il giorno dello sfratto, li
nominai custodi -senza diritto al compenso- delle cose che avevo pignorato per
ognuno di loro e gliele feci portare via. Le cose che non vollero portare via le
affidai in custodia al proprietario del locale, riconoscendogli il diritto al
compenso, sì da incentivare i creditori a darsi da fare per trovare una diversa
collocazione per i "loro" beni, oppure a pagare per il disturbo. Poi ho dato
comunicazione di ciò al giudice delle esecuzioni pendenti, e non mi risulta che
questi abbia disposto diversamente da come ho fatto io in fase di rilascio.
Tutto ciò in applicazione dell'art. 609 cpc.
27 ottobre 2010 >
19/10/2010 < 4/10/2010 <
Nicola Roberti <
ritirare atto in giacenza Risponde Francesco Magnanelli - UG
Temo che lei non possa
ritirare l'atto. Il plico deve rimanere nell'ufficio postale, a disposizione del
destinatario, per sei mesi dalla data del deposito effettuato dal portalettere
(v. art. 8 legge 890 del 1982). Le suggerisco di far spirare il termine di
validità del precetto e, quindi, di rinotificare l'atto. Risponde Diego Ferro UG Orbetello
L'atto in giacenza non si può
ritirare. Se la notifica presso il legale rappresentante va a buon fine, ritengo
che l'atto raggiunga il suo scopo, perciò la società è messa in grado di
conoscerlo, dunque la prova di una preventiva notifica presso la sede è
superflua. Quel che davvero conterà, infatti, sarà rispettare il beneficio
d'escussione, ma questo riguarda solo la fase esecutiva. Un'altra possibilità
può essere quella di rinotificare il precetto presso la sede, con l'unico scopo
di procurarsi nuovamente la prova che ivi le notifiche sono impossibili. Altra
soluzione, se l'ufficiale giudiziario lo riterrà fattibile, potrebbe essere
quella di ricostruire l'originale perso, redigendovi relate di notifica uguali a
quelle dell'originale e facendole firmare (su quest'ultima soluzione attendo
eventuali smentite dai colleghi più esperti).
27 ottobre 2010 > 27 settembre 2010 >VITTORIO
ROSSO < NOTIFICA SFRATTO Risponde Diego Ferro - UG Orbetello
Chi ti ha nominato custode
giudiziario? C'è forse in corso un sequestro giudiziario di azienda? Se è così,
forse l'azienda la devi gestire proprio tu svolgendo le funzioni
dell'imprenditore, o forse devi assicurarti proprio tu che l'azienda faccia
fronte regolarmente alle sue obbligazioni. Il consiglio che ti posso dare è
quello di rivolgerti, per ogni difficoltà, al giudice che ti ha nominato, prima
che si dia la colpa a te se tutto va a scatafascio. Sarebbe imbarazzante se il
bar che ti è stato affidato in custodia si ritrovasse, al termine del tuo
mandato, chiuso per sfratto.
27 ottobre 2010 > Marina
Detillo < notifica postale di un verbale della polizia municipale 27 ottobre 2010 > Dott. Mario Sau < Pignoramento a detenuto ho notificato un precetto a un tizio c/o una casa circondariale. Adesso dovrei procedere con pignoramento, ma come si procede? Qualora il detenuto percepisse una retribuzione dall'amministrazione penitenziaria sarebbe possibile procedere ad un pignoramento presso terzi? Grazie per le risposte.
19/10/2010 > 4/10/2010 < 27
settembre 2010 >8 settembre 2010 > Avv. Enrico Gasparini < Notifica a società
dopo lo sfratto
Risponde avv. Maria Rita
Valeri
Risponde Gennaro Di Bari Risponde Mauro Venezia UG Napoli
Egr. Avv. l'art. 145 cpc le offre
l'alternativa di poter notificare presso la resid. del lrpt della società-solo
nel caso in cui non andasse a buon fine quest'ultima, sarà obbligato a
considerare la sede.Una volta not. il precetto, potrà risolvere il problema del
pign. procedendo sul capitale sociale, essendo la soc. soggetto di diritto e
come tale risponde delle obbligazioni contratte per nome della società, diversa
è la linea se si tratti di debiti relativi ai soci. Risponde Francesco Magnanelli - UG
A mio parere, la
notificazione ad una s.r.l. può essere effettuata direttamente al legale
rappresentante, anche senza esperire un previo tentativo c/o la sede legale,
come stabilito nell'art. 145 c.p.c. comma primo, secondo periodo.
19/10/2010 > 27/9/2010 > Anna Viterbo >
Art. 143 cpc sfratto
Risponde Francesco
Magnanelli - UG
19/10/2010 <
15/10/2010 <avv.
Frida Khalo < notifica PPT debitore non andata a buon fine nei termini Ho notificato nel termine di sei mesi previsto dalla legge un precetto su assegno bancario risultato senza provvista. Entro 90 giorni ho effettuato la notifica del PPT. Ora i termini sono scaduti e scopro che, mentre la notifica al terzo pignorato è andata a buon fine, quella al debitore no. infatti il plico mi è tornato indietro con la scritta sulla busta "irreperibile" e sulla cartolina "trasferito"(mah). Secondo voi, anzitutto perché non hanno proceduto ex art. 140 cpc? E, in secondo luogo, posso rinotificare al debitore, così considerando l'esecuzione comunque iniziata con la notifica al terzo, o sono decaduta? E se sono decaduta, è scaduto anche il termine di sei mesi per poter proporre direttamente esecuzione sulla base dell'assegno o la notifica del primo precetto entro i predetti termini ha sospeso e così posso rinotificare il precetto? Risponde Francesco Magnanelli - UG
L'esecuzione è
sicuramente iniziata e, probabilmente, il giudice, all'udienza di cui all'art.
543 (4) c.p.c., chiederà che venga rinnovata la notifica al debitore. Per quanto
riguarda la prima domanda, credo le convenga chiedere spiegazioni allo sportello
ove ha passato l'atto.
15/10/2010 < Avv.
Livia Esposito < opposizione agli atti esecutivi e nuovo pignoramento mobiliare
4/10/2010 > Avvocato > Davide Scenna <
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: TERMINI DI NOTIFICA PER IL DEBITORE E PER IL TERZO Risponde Bartolotti Vincenzo UG Imola ...occorre tener presente la norma processuale che prevede l'interruzione del termine di 90 giorni una volta iniziata l'esecuzione , anche ovviamente con la sola notifica al terzo , come nel Suo caso 27 settembre 2010 > 8 settembre 2010 > Roberta Scozzafava < CAMBIALE
Salve a tutti e grazie per il prezioso servizio. 1. Risponde Avv. Alice Sganga mi è capitato un caso simile qualche mese fa con degli assegni, il primo è risultato insoluto per difetto di provvista, nonostante il cliente abbia regolarizzato gli altri assegni in possesso non ancora incassati, non ho potuto precettare tutto, ma solo per il primo mi hanno accettato il precetto, mentre per gli altri ho chiesto emissione d.i. 2.Risponde Carlo.
il protesto occorre solo per
esperire l'azione di regresso.
3.Risponde Avv. Nicola
Bernardi 27 settembre 2010 >Avv. Emilio Scutti <Pignoramento contro Questura Buongiorno, nel ringraziarvi per la vostra pazienza vi espongo quanto segue. A seguito de una causa davanti al Tribunale civile di ..., 1 sezione il giudice condannava la Questura di ... al pagamento degli onorari di causa, notifichiamo la sentenza e successivamente l'atto di precetto, rispettando i 120 giorni. Ora dovremmo procedere al pignoramento presso terzi ma nei confronti di chi? Banca d'Italia, Prefettura? Grazie.
27/9/2010 > 8 settembre 2010 >
Antonino Patti > UG > rilascio d'immobile ed inventario dei beni
Risponde Gennaro Di
Bari Risponde Antonino Patti
Caro collega,
8 settembre 2010 > Anna Bersani < A.t.p. in corso di
causa: a chi notificare ricorso e decreto
8 settembre 2010 > avv.Silvana Piras < notifica
pign. presso terzi filiale banca
8 settembre 2010 > Avv. Maria Rita Valeri <
pignoramento Ministero Salute
8 settembre 2010 > Marco Rossi < Elezione domicilio
nel precetto e nell'atto di intervento 8 settembre 2010 > Adele di Giovanni < pignoramento presso terzi conto corrente.
Ringrazio anticipatamente per la
soluzione offerta ad un quesito per un caso ormai disperato... 8 settembre 2010 > 3 agosto 2010 > Tiziana Grillo<cessazione efficacia precetto Ho portato per la notifica un atto di pignoramento il 24.6.10 ( il precetto era stato notificato il 24.4). Fino ad oggi l'Ufficiale non ha provveduto alla notifica e sono decorsi i 90 gg.Il precetto è ancora valido visto che per il notificante la notifica si perfeziona al momento della consegna all'Ufficiale giudiziario ( Vedi sent.Corte Cost 28/04), oppure tale regola non viene applicata per il pignoramento ma solo per gli atti giudiziari? Risponde UG Sortino Carmelo
A mio avviso, l'esistenza
del doppio termine (uno per il notificante e uno per il notificato)in questi
casi non può valere. Per il soggetto notificato il precetto e perento e,
verosimilmente, egli uscirà vittorioso dall'eventuale opposizione che proporrà.
E' anche vero che non può esserci responsabilità professionale per l'avvocato
che ha comunque richiesto tempestivamente l'esecuzione, come pure non dovrebbe
esserci una condanna alle spese per l'incolpevoled notifiicante. Sull'operato
del collega che ha fatto scadere il precetto non commento. Invero, la situazione
di molti Uffici è disastrosa e il poco personale in servizio fa quello che può.
8 settembre 2010 > 3 agosto 2010 > Barbara Ciurlì < Decreto
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
Risponde UG Sortino Carmelo
3 agosto 2010 > Simona Napoli<Notifica per pubblici proclami.
Salve a tutti e grazie per l'eccellente servizio.
Il mio quesito riguarda una notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c..
Il 10 luglio il giudice presso il Trib. di Campobasso mi ha concesso la notifica
dell'atto di citazione per usucapione a condizione che, oltre agli adempimenti
previsti dal 3° comma del 150, provvedessi alla pubblicazione della citazione su
un quotidiano regionale una prima volta e una seconda volta a distanza di 10 gg.
l'una dall'altra. Il mio dubbio è: la pubblicazione sulla G.U. e sul quotidiano
possono indifferentemente essere eseguite anche durante il periodo feriale
oppure è necessario che avvengano al termine di esso e dunque dopo il 15
settembre? Ho ricevuto solo da poco il preventivo più favorevole del quotidiano
e la seconda pubblicazione cadrebbe sicuramente ad agosto, così come la
pubblicazione sulla G.U.. In pratica mi domando se al momento dell'iscrizione a
ruolo il giudice non eccepisca il fatto che gli adempimenti relativi alla
notifica per pubblici proclami siano avvenuti durante la feriale e li consideri
nulli. Visti i costi delle pubblicazioni sui quotidiani (il giudice ha preteso,
inoltre, che avvenissero per intero e non per estratto) non vorrei rischiare che
il cliente si veda invalidata l'intera procedura.Grazie mille per ogni risposta
o chiarimento e buon lavoro.
3 agosto 2010 > 7 luglio 2010 >
18 giugno 2010 <
Avv. Daniele
Fabriani < Notificazione titolo esecutivo e precetto Ministero della Salute
1. Risponde Avv. Giovanni Luca Scaminaci 2.Risponde Santina Caristi UG Messina
la sentenza va notificata al
Ministero della Salute presso l'Avvocatura dello Stato solo al fine della
decorrenza del termine breve per l'impugnazione. 3 agosto 2010 > POmata Alessia<Notifica Titolo Esecutivo Devo notificare decreto ingiuntivo di lavoro esecutivo unitamente a precetto.Gli ufficiali giudiziari possono apporre la conformità all'originale sulla copia, fatta uso notifica, della copia esecutiva come avviene per la convalida di sfratto?Perchè il cancelliere fa storie.Ma io non ho richiesto altra copia esecutiva, ho solo chiesto la conformità alla copia della copia esecutiva uso notifica.
3 agosto 2010 > Avv. Ilaria < è possibile
pignorare beni posti sotto sequestro dalla Procura della Repubblica?
3 agosto 2010 > Giuseppe Marcuccio <Esecuzione
decreto di confisca 3 agosto 2010 > Daniele Colangelo < Presso terzi a Poste Italiane
Scusatemi, sicuramente sarà una domanda per i più
ripetitiva, ma avrei necessità di sapere a chi devo notificare un pignoramente
pressi terzi di un conto bancoposta.
20 luglio 2010 > 7 luglio 2010 > Avv. Paola Zaccherini < cambiale
con data alterata non protestata
Risponde Tucci Raffaele
U.G. - U.N.E.P. - Bolzano
20 luglio 2010 > 7 luglio 2010 > 25 giugno 2010 <Avv.
Adele M. Pellegrino< Notifica sfratto per morosità a conduttore detenuto Risponde Battaglia Claudio UG Pontassieve. Proverei a notificare l'atto presso la residenza e presso la casa circondariale Risponde Felice Manfellotto UG Nola
Ad un soggetto detenuto,
ogni atto dev'essere notificato esclusivamente presso il luogo di detenzione. A
tal proposito esplicitamente il legislatore ha provveduto con l'art. 156 c.p.p. 20 luglio 2010 >Francesca Casetta <Pignoramento contro Poste Italiane
Buongiorno, 20 luglio 2010 >avv. Giovanni Sambo < pignoramento busta paga militare Guardia di Finanza Purtroppo devo pignorare (pign. presso terzi) la busta paga di un militare della G.d.F. che non paga gli alimenti alla moglie. Non l'ho mai fatto! Chi è il terzo? Direttamente il Ministero, una qualche tesoreria regionale, provinciale ... ? Grazie 20 luglio 2010 >Ilaria Surace >Notifica art. 143 Devo notificare un'istanza di fallimento la cui udienza è fissata per il 7/10/10, per cui il termine mi scade il 22/9/2010 (quindici giorni prima). Il problema è che devo notificare ai sensi dell'art. 143 c.p.c. al liquidatore perchè la sede sociale è sconosciuta all'indirizzo e il liquidatore è irreperibile anagraficamente (certificato fatto). Il problema è che la notifica ai sensi del 143 si considera compiuta dopo 20 giorni dall'affissione alla casa comunale, quindi se anche questo termine cade nella sospensione feriale, io che ho avuto le copie autentiche oggi dovrei fare una notifica urgente perchè scadrebbe il 18/7/2010 è corretto? Risposta urgente visti i tempi. Grazie 20 luglio 2010 > Luca Scetti <pignoramento opera dell'ingegno
Salve a tutti, sono nuovo e vi
faccio i complimenti per il sito e per il forum.
7 luglio 2010 > Avv. Elena Dell'Utri < Notifica
all'estero: la traduzione dell'atto va asseverata?
7 luglio 2010 > Avv. Carmela Corneli <pignoramento
presso terzi (cambiali)
7 luglio 2010 > Avv Luca Zenarolla < Notifica decreto
ingiuntivo. Cartolina che non ritorna.
7 luglio 2010 > Avv. Lanzarotto<pignoramento
veicolo
7 luglio 2010 > Avv. Agrifoglio < pignoramento
quote s.r.l.
25 giugno 2010 <Melisenda
Boccuti < UG < furto somme versate per conversione
21/6/2010 >18 giugno 2010 <
Massimo Sciarretta
< UG < apertura forzata domicilio debitore Risponde Giuseppe Marotta UG Rho
Credo che in questo caso
possa esserci d'aiuto il terzo comma dell'art.513 c.p.c. e chiedere all'avvocato
di farsi autorizzare dal Giudice ad accedere forzatamante in un luogo non
appartenente al debitore, ma di cui egli può direttamente disporre.
18 giugno 2010 < 5 giugno 2010 >
Antonio Rosa
<ufficio postale e competenza territoriale
1. Risponde Avv. Andrea Grana
2. Risponde Dott. Gerardo
Lascala UG
18 giugno 2010 < 5 giugno 2010 >
Pierluigi Ragonici <
Autentica fotocopia assegno
Risponde Avv.Alessandro
Zampaglione
18 giugno 2010 < 5 giugno 2010 >
Fabrizio Carducci
< notifica - irreperibilità del destinatario Risponde Dott. Gerardo Lascala UG
In caso di ritorno diretto
del piego la notifica non è avvenuta, quindi il pignoramento non potrà aver
luogo (la legge dispone che il titolo e il precetto devono essere notificati
prima dell'esecuzione, anche se c'è l'esenzione dei termini).
18 giugno 2010 <
Andrea Ferreri <
sequestro giudiziario - avviso ex art. 608 cpc 18 giugno 2010 <Avv. Francesca Scortecci<notifica a mani proprie del destinatario straniero che sarà in italia per un evento
Buongiorno,
5 giugno 2010 >
Federica
Villa<Rinnovazione notifica ricorso ex 696 bis cpc
5 giugno 2010 >
Francesco Lagonigro < Offerta reale e
rimborso somme offerte
17 maggio 2010 >
27/4/2010 > 17 aprile 2010 >
Avv.
Desimone Claudio>
pignoramento taxi e/o licenza taxi Risponde Avv. Marina Pignatti Collega mi pare di avere letto più volte nel forum che di fatto le licenze non sono pignorabili. Se scorri i quesiti dei mesi precedenti troverai senz'altro qualche riferimento utile circa il pignoramento ad esempio di licenze commerciali. Te lo dico perchè anche io avevo pensato di procedere con questo sistema e dopo avere consultato varie opinioni e autori ho capito che non era fattibile. Risponde Mauro Venezia UG Venezia.
Le licenze commerciali
rientrano nell'ampio genus delle autorizzazioni amministrative ossia
provvedimenti discrezionali che legittimano l'esercizio di diritti o poteri già
appartenenti alla sfera giuridica del destinatario (nella specie l'esercizio di
un'attività economica imprenditoriale) e di carattere personale essendo spesso
necessaria la presenza di requisiti tecnico-professionali o requisiti di
moralità per poter esercitare una data impresa. Esse sono manifestazioni in
concreto della volontà della P.A. nell'esercizio dei pubblici poteri e pertanto
non sono beni in senso economico e giuridico suscettibili di appropriazione o di
disposizione da parte dei privati nell'ambito dell'autonomia negoziale. Forse si
confonde la licenza con l'azienda, come complesso di beni organizzati necessari
all'esercizio dell'attività imprenditoriale, che invece può essere oggetto di
determinati rapporti giuridici o economici nella sua valutazione complessiva e
unitaria come nel caso di cessione o affitto e per la quale non è prevista nel
nostro ordinamento giuridico il pignoramento unitario in blocco. Oppure si
confonde la licenza con l'avviamento, altro componente astratto e immateriale
dell'azienda, che non può essere qualificato bene nel senso tecnico del termine.
Alla luce di tali considerazioni la questione della pignorabilità della licenza
commerciale non appare plausibile o fondata. In pratica e detto in soldoni è
come se a un automobilista venissa pignorata la patente di giuda e non la
autovettura che usa per viaggiare.
17 maggio 2010 > 27/4/2010 > Avv. Luigi Cosentino < esecuzione
ministero salute Risponde Mauro Venezia UG Napoli
Il Giudice naturale nel PPT
è il GE del luogo dove risiede il terzo, per cui se il terzo nel pign.
c/Ministero della Salute ha sede in Rm, sarà il GE di Rm, per il debitore di
Bari notificherà col mezzo postale a nulla rileva che il titolo esecutivo sia
stato emesso a Bari e notificato con pedissequo precetto a Bari o in altro
luogo. 13 maggio 2010 >Avv Marina Pignatti . Grazie per la risposta Dott. Silvagni: in linea teorica è proprio la soluzione a cui ero arrivata. Ma ecco cosa in realtà è successo nella pratica. Il G.E. titolare dell'esecuzione non ha autorizzato il ritiro dalla cancelleria del precetto ma solo del titolo e quindi, visto che l'UG competente non ritiene legittimo pignorare senza l'originale del precetto, sarò costretta a notificare un nuovo precetto nonostante il primo sia ancora efficace.
13 maggio 2010 >10 maggio 2010 <
17 aprile 2010 > Avv
Michele Latino < Notifica
Decreto ingiuntivo a persona giuridica
Risponde Avv. Enrico Pucci 2. Risponde Dario Mascia < UG Pordenone. Il problema della notifica entro i sessanta giorni è stato superato dalla giurisprudenza (tra tutte: 21050/06 e 2421/06; quanto alla notifica a mani, è indispensabile procedere alla notifica ex 140 cpc nella residenza del legale rappresentante, dopo una conferma anagrafica della residenza stessa. 3. 13/5 > Risponde Avv Marina Pignatti .
Anche io procedo come
indicato dai nostri colleghi. Prima tento la notifica anche a mezzo posta presso
la sede di cui alla visura poi in caso di notifica negativa mando gli atti agli
Ufficiali Giudiziari del luogo di residenza del L.r.p.t. risultante
dall'anagrafe, insieme al certificato anagrafico stesso, e chiedo la notifica a
mani ex art. 140 cpc o addirittura ricorrendone i requisiti ex art. 143 cpc.
Purtroppo spesso i 60 giorni sono appena sufficienti.....in quel caso dimostrato
che ho tentato con massima diligenza di perfezionare la notifica provo a
richiedere una rimessione in termini. ciao e buon lavoro 13 maggio 2010 >Saverio Casile.UG. < Convenzione poste Cari colleghi fatemi sapere se i biglietti di cancelleria in materia di lavoro (A/TER)possono essere spediti in convenzione.Grazie e un caro saluto.
13 maggio 2010 >Avv. Elisa Miranda <Assegno con firma
falsa
13 maggio 2010 >avv.
Iervolino < pignoramento autoveicolo
10 maggio 2010 < 27/4/2010 > Avv.Marina >
perenzione precetto Risponde Giovanni Silvagni UG Cosenza.
Come espressamente recita
l'art. 481 c.p.c. il precetto diventa inefficace se nel termine di novanta
giorni dalla sua notificazione, non è iniziata l'esecuzione.Nel caso prospettato
l'esecuzione è iniziata nei termini stabiliti per cui il precetto è ancora
efficace .Sarebbe opportuno che la Cancelleria del Giudice dell'Esecuzione
attesti l'esistenza della procedura al fine di consentire all'Uff.Giud.
procedente di constatare tale circostanza ed eseguire un nuovo pignoramento. 10 maggio 2010 < Iolanda Minutillo < assegni recanti firme apocrife.
Sono stata vittima di una truffa... da parte di un
23enne...
10 maggio 2010 <
Ufficiale Giudiziario Mezzapelle Giuseppe < pignoramento ad un tabacchino
10/5/2010 < 2 aprile 2010 > Avv. Daniela Messina <beni mobili
lasciati in loco da sfrattato
Risponde Avv. Franco Franconi
10 maggio 2010 < Avv
Manuela
Montinaro <esecuzione ad ente pubblico senza moratoria
10 maggio 2010 <
Praticante> Corrado B.<presso terzi non notificato al debitore perchè trasferito
10 maggio 2010 <
Avv. Domenico Albarano < 143 c.p.c. e separazione consensuale
10 maggio 2010 < Avv.
Monica Vercelli < Notifica avvisso immissione in possesso del custode
giudiziario
10 maggio 2010 <
17 aprile
2010 > Avv.
Francesco Guarnaccia <
opposizione decreto ingiuntivo Risponde Dario Mascia < UG Pordenone.
Il motivo della opposizione
è risibile, ma è necessario, per una persona giuridica, indicare il nome del
legale rappresentante, o, in mancanza, l'indicazione del legale rappresentante
protempore; ciò è necessario anche per gli Enti. Trattandosi di una SNC è
comunque preferibile richiedere direttamente il decreto ingiuntivo contro i
soci, illimitatamente responsabili, e notificare loro presso la loro residenza
sia il decreto sia il precetto . Si evitano problemi nella fase esecutiva (
dato il beneficium excussionis nei confronti dei beni sociali in caso di
notifica alla sola persona giuridica)e si può procedere direttamente e
contemporaneamente anche contro i beni personali dei singoli soci.
10 maggio 2010 <
27/4/2010 > Avv.
Fabio Tommasi < Atto interpello ex art. 25 R.D. 1927 n. 1814 Risponde Dario Mascia < UG Pordenone.
se la notificazione
dell'atto ai sensi dell'art.140 cpc è stata effettuata dallo stesso ufficiale
giudiziario che ha steso il verbale di interpello, il problema della
sottoscrizione del verbale è superabile dalla sottoscrizione della
notificazione. E' superato se dal contesto della relazione si evince la natura
dell'atto notificato e l'identità tra il verbalizzante ed il notificatore.
27/4/2010 > Avv.
Poli > deposito presso casa comunale "distaccata"
27/4/2010 > 17 aprile 2010 > Avv. Simone Vallillo > Offerta reale in Germania
Salve, avrei un quesito da proporre:
Risponde Raffaele Preziuso
17 aprile 2010 > 2 aprile 2010 > Avv. Salvatore Florio < PPT
E'possibile pignorare il contributo fitto casa
erogato dal Comune in virtù di decreto ingiuntivo emesso a seguito di sfratto
per morosità. Risponde Avv. Michele Dinoia Il pignoramento è possibile e va notificato al Comune erogatore
Risponde Avv.
Antonio Rizzo
17 aprile 2010 >
Uff. Giud. Patti
Antonino < attività stragiudiziarle - inventario
17 aprile 2010 > Avv.
Michele Dinoia > Recupero
somme oggetto di sequestro revocato
7/4/2010 > 2 aprile 2010 >
Avv. Antonella Marangoni
>contratto di comodato
1. Risponde Avv. Sebastiano de Nigris de Maria 3. Salvatore Tranchina UG Bari. Spett. Avv. Lei non deve fare proprio nulla,in quanto l'onere della prova circa l'effettiva proprietà dei beni è a carico della parte opponente che, tramite documenti fiscali certi (fatture,contratti di acquisto, ecc) e non certo con semplici dichiarazioni (anche se l'atto di comodato è stato registrato)dovrà dimostrare che i beni non sono di proprietà del debitore e che non sia il solito atto redatto per frodare la legge e i terzi.
Cordiali saluti. 7/4/2010 > 2 aprile 2010 > Cecilia Lambertuzzi < pignoramento autoveicolo
Salve! Se l'ufficiale non riuscisse a reperire il
mezzo e redigesse verbale di pignoramento negativo, si potrebbe comunque
chiedere al Pra di iscrivere il pignoramento? Sicuramente la risposta sarà
negativa, ma allora esiste una procedura alternativa per eseguire il
pignoramento e riuscire a trascriverlo al Pra anche se l'accesso non fosse
possibile o bisogna rinunciare' Risponde Avv. Sebastiano de Nigris de Maria
L'alternativa é l'atto di
interpellanza previsto dall'art.25 del R.D. 1814/1927. Avendo un titolo valido
per l'iscrizione, dovrai notificare al debitore e per il tramite dell'ufficiale
giudiziario tale atto di interpellanza, con cui chiedi la consegna del foglio
complementare del veicolo, necessario per il compimento delle formalità inerenti
l'iscrizione o l'annotazione sul P.R.A. del privilegio. Qualora il debitore si
rifiuti di consegnare all'ufficiale giudiziario il foglio complementare, questi
deve dare atto del rifiuto; quindi con l'atto di interpellanza da cui risulti il
rifiuto di consegna, puoi chiedere al P.R.A. l'iscrizione; in tale caso, di
rifiuto di consegna, eseguirai l'iscrizione, l'ufficio informerà la prefettura
competente del rifiuto opposto dal titolare alla consegna, e la prefettura
provvederà al temporaneo ritiro del foglio complementare presso il titolare e lo
rimetterà all'ufficio che, eseguiti gli annotamenti, ne effettuerà la
restituzione al titolare.
2 aprile 2010 > Angelo Napoli UG UNEP Mistretta <
Pignoramento presso terzi agente di polizia
2 aprile 2010 > Avv. Matteo Magri < Prelazione della
Sopritendenza su beni da pignorare
Ritenete ammissibile, oggi, predisporre un
pignoramento immobiliare includendo anche il secondo immobile (quello vincolato,
ma unico libero da ipoteche e quindi più facilmente aggredibile)? 2 aprile 2010 > Arena Avv. Saverio Antonio<esenzione Raccomandata di messa in mora o Atto stragiudiziale prodromico a Procedura monitoria
Salve, ho portato all'UNEP di Messina Atti
stragiudiziali di diffida e messa in mora per crediti a me spettanti per Difese
d'Ufficio. Tali Atti sono necessariamente prodromici al Giudizio monitorio. Mi è
stato risposto che devo pagare il costo della Notifica (le spese della racc.).
Su questo punto non sono d'accordo in quanto la Normativa prevede la completa
esenzione dalle spese, oltre che dai bolli. Vi chiedo conferma di quanto
asserisco e, nell'eventualità vi sia Giurispudenza, di segnalarmela. Grazie.
2 aprile 2010 > Avv.
Fabio Filieri <Pignoramento immobiliare e quote
2 aprile 2010 > Avv. Gianluca
Macerata < notifica sfratto
per morosità
2 aprile 2010 > Avv. Sara Cavaliere <esecuzione
forzata nei confronti di un ente locale (terzo pignorato) 23 MARZO 2010 > 10 marzo 2010 > Paolo Gattafoni
Salve, spero che possiate rispondere alla mia
mail. Risponde Vincenzo Gattullo UG Bari.
Qualora l'originale
dell'appello rechi la firma del difensore munito di mandato e l'autenticazione
della sottoscrizione della parte che ha rilasciato la procura, l'eventuale
mancanza di firme nella copia notificata non spiega effetti invalidanti purché
la copia stessa contenga elementi idonei a evidenziare la provenienza dell'atto
dal difensore come, ad esempio, l'attestazione dell'ufficiale giudiziario che la
notifica è stata eseguita ad istanza del difensore.
23 MARZO 2010 > 10 marzo 2010 >Alessandro Marseglia <nullità decreto ingiuntivo 1.Risponde Avv. Stefania De Luca.
l'emissione del decreto
ingiuntivo nel periodo feriale non costituisce motivo di nullità del titolo.
Resta tuttavia sospesa la decorrenza dei termini per la notifica (i 600 gg
decorreranno dalla cessazione della sospensione feriale) così come nello stesso
periodo sono sospesi i termini per la eventuale opposizione 2. Risponde Stefania Selvaggi UG
Non credo possa profilarsi la
nullità dell'atto.
23 MARZO 2010 > 10 marzo 2010 > 19 gennaio 2010 > Avv. Govanni De nigris < pignoramento contro il ministero salute
Ho bisogno di un consiglio.
1. Risponde Avv. Luigi Occhiuto 2. Risponde Avv. Francesco Giorgino
Banca d'Italia, agenzia
provinciale del luogo in cui ha sede l'ufficio del ministero debitore, in
qualità di tesoriere del ministero della salute. ciao, vai tranquillo.
10 marzo 2010 > 25 febbraio 2010 > Alfonso Santoriello < UG >
Pignoramento di beni sottoposti a sequestro penale
Risponde Giovanni
Giorgio UG Acquaviva delle Fonti 10 marzo 2010 > 25 febbraio 2010 > Avv. Damiana Rusconi < notifica atto di appello
ho un dubbio.... la notifica dell'atto di appello
avverso un asentenza in materia bancaria va fatta al procuratore domiciliatario
( nel mio caso è anche difensore con mandato disgiunto per il primo grado )? Risponde Vincenzo Gattullo UG Bari
E' irrilevante che la notifica sia
richiesta alla parte presso il procuratore o al procuratore quale rappresentante
in giudizio della parte. Più volte la S.C. si è espressa in proposito.
Salve,
10 marzo 2010 > 25 febbraio 2010 > Avv MARCELLA ASTORRI < notifica titolo
esecutivo e precetto ad ente pubblico economico Risponde Vincenzo Gattullo UG Bari
Egregio avvocato, 10 marzo 2010 > 25 febbraio 2010 > Avv. Degli Esposti < 145 cpc
Buongiorno a tutti. Complimenti per il forum
davvero utile e ben fatto. Devo procedere nuovamente con la notifica del
precetto nei confronti di S.r.l.: la prima volta la notifica non è andata a buon
fine perchè la società risulta trasferita ed il legale rappresentante risulta
irreperibile alla sua residenza. Posso procedere direttamente con una notifica
ex 145 ultimo co. notificando ex art. 143 al legale rappresentante? Con quali
modalità? Risponde Vincenzo Gattullo UG Bari
Egregio avvocato, può
senz'altro procedere con una notifica ex art. 143 c.p.c. nei confronti del
legale rappresentante di una persona giuridica.
10 marzo 2010 > 10 febbraio 2010 > Giada Murgia
< Pignoramento di quota di beni immobili Risponde Dott.ssa Iulia Nigro UG Pisa
Gentile avvocato a mio
avviso in primis bisognerebbe accertarsi che il debitore abbia accettato
l'eredita di cui trattasi ed in caso positivo, potrà procedere all'atto di
pignoramento immobiliare, con la descrizione degli immobili nella percentuale
relativa alla proprietà dell'esecutato ( pro quota percentuale) fornendo tutte
le indicazioni del caso e sottoscrivendo la parte dell'atto di sua competenza.
Come di prassi seguirà la parte dell'ufficiale giudiziario con tutte le sue
fattispecie (ingiunzioni, inviti ed avvertimenti ex lege per il debitore). Spero
di aver esaurito quanto indicato. Saluti Dott.ssa Iulia Nigro
25 febbraio 2010 > 10 FEBBRAIO 2010 >Avv.
Divincenzo Girolamo < Notifica decreto ingiuntivo a impresa inattiva
Risponde Vincenzo Gattullo UG Bari
25 febbraio 2010 > 10 FEBBRAIO 2010 > Avv Mary Re < Pignoramento quote
s.r.l
Risponde Dott. Gerardo Lascala UG Rovereto
25 febbraio 2010 > Dott. Falchi < decreto
ingiuntivo su nota di credito 25 febbraio 2010 > Avv. Stefano Cristofano < Sfratto per morosità e minori
Salve a tutti. Sto per eseguire fuori dal mio foro
di appartenenza uno sfratto per morosità; l'appartamento è occupato da una donna
con una figlia minore di pochi anni. Con mia sorpresa, l'Ufficiale Giudiziario
del posto mi ha prospettato il fatto che, essendovi una minore, dovrà rivolgersi
al Giudice Tutelare. Poiché una presa di posizione del genere non mi è mai
capitata, né ho trovato altri cui sia capitata, qualcuno può darmi una
spiegazione per convincermi che non sia un modo, diciamo così, per evitare di
assumersi rsponsabilità? Mi sembra doveroso precisare che l'inquilina morosa non
è neanche comparsa dinanzi al giudice per la convalida.
10 febbraio 2010 >FRANCO
SAVARESE UG ALESSANDRIA 10 FEBBRAIO 2010 >2/2/2010 > Avv Luigi Azario < pignoramento presso terzi.
Buongiorno a tutti, Risponde Dott. Gerardo Lascala UG Rovereto.
Può procedere senz'altro con
un'unico atto da notificare alle varie filiali e all'esecutato. Per quello che
riguarda il titolo esecutivo e il precetto di solito l'ufficiale giudiziario li
restituisce dopo aver verificato la regolarità formale e la corrispondenza con
quanto indicato nell'atto di pignoramento, non c'e quindi necessità di fare
ulteriori copie. 10 FEBBRAIO 2010 > 2/2/2010 > Avv. Matteo Magri <D.i. provv. esecutivo e notifica della "prima copia esecutiva"
Abbiamo notificato un d.i. provvisoriamente
esecutivo unitamente al precetto. Risponde Dott. Gerardo Lascala UG Rovereto.
Ritengo che l'unica sia eseguire
un pignoramento presso terzi o immobiliare, 2/2/2010 < 19 gennaio 2010 > Avv Angela Parisi < Notifica residenza del convenuto.
Salve, complimenti per questo forum davvero
utile!!! Risponde Alberto Granieri Galilei UG Caltagirone
Certo. In pratica Lei può
richiedere la notificazione del Pignoramento all'Uff. Giud. competente a mani
nel luogo di residenza. Sarà poi cura dell'Ufficiale Giudiziario trasmettere gli
atti alla cancelleria competente (luogo in cui si trovano i beni). Io ho fatto
così diverse volte, senza che ci sia stato problema alcuno. La saluto
cordialmente
2/2/2010 > avv.
Antonella Borromeo <che fare se il debitore non si fa trovare alla
residenza/domicilio? 2/2/2010 < 25 gennaio 2010 > Avv. Anna Di Sipio < Pignoramento presso terzi dipendente amministrazione penitenziaria. Devo fare un pignoramento presso terzi ad un dipendente dell'Amministrazione Penitenziaria,vorrei sapere a chi va notificato l'atto di pignoramento presso terzi? All'Istituto Penitenziario presso il quale lavora l'agente, al Ministero della Giustizia o ad entrambi? In attesa della risposta ringrazio anticipatamente Risponde Agnese Romeo > UG Lipari
all'ente che eroga lo
stipendio (non ha specificato di che figura professionale si tratti, comunque
probabilmente il ministero, a meno che non si tratti di contrattisti per lavori
dati in appalto) e al dipendente. 2/2/2010 < 19 gennaio 2010 > Avv Quirico PEPE <pignoramento beni iscritti al PRA
Preliminarmente ringrazio per l'opportunità di
sottoporre alla Vostra attenzione il seguente quesito. Risponde Agnese Romeo < UG Lipari
Si esegue come un normale
pignoramento di beni mobili:nel senso che il verbale lo redigerà l'U.G., se ed
in quanto riesca a rinvenire l'autovettura. Pertanto, è sicuramente utile
allegare alla richiesta(da effettuarsi nelle forme che usate normalmente per la
richieste di pignoramento presso l'UNEP competente-da noi, ad
esempio,verbalmente, con contestuale deposito di titoli e denaro)il certificato
del PRA ed ogni notizia utile a rintracciare l'autoveicolo in questione (per
esempio, nei piccoli centri di solito si conoscono orari e parcheggi)
2/2/2010 <
19 gennaio 2010 > Avv. Paolo la Falce < Pignoramento
presso terzi. Risponde Agnese Romeo > UG Lipari
Se deve spostare la data
d'udienza deve rinotificare a tutti i destinatari
25 gennaio 2010 >Giovanni
Giorgio < UG Acquaviva delle Fonti < Risponde a
Avv.Maria
Giuditta Mazzoli < 140 c.p.c. (8/1/2010) 25 gennaio 2010 > 19 gennaio 2010 > Avv.Stefano Padoin <Società in liquidazione Ringrazio fin d'ora chi vorrà rispondere al seguente quesito: per poter pignorare i beni di società a responsabilità limitata in liquidazione, presenti presso la residenza del liquidatore non socio, si dovrà optare per l'espropriazione presso terzi, oppure per quella presso il debitore previa istanza ex art. 513, 3° comma c.p.c.? Risponde Cristiano Ragni UG Como
Gentile avvocato, 25 gennaio 2010 > 19 gennaio 2010 > Avvocato Sabrina Dei Rossi < notifica citazione testimoni di stranieri all'estero in un processo penale.
Quale difensore di un imputato in un processo
penale che si celebra presso la Corte d'Assise di Treviso, sono stata
autorizzata dal Presidente alla citazione di alcuni testimoni stranieri per
l'udienza del 09 febbraio e del 02 marzo 2010: una francese residente in
Francia, un'altra marocchina residente in Marocco ed uno sloveno residente in
Slovenia.
Risponde Giovanni de
Filippo UG Varese <Scuola Nazionale di Procedura 2. Risponde Cristiano Ragni UG Como
Gentile avvocato, 25 gennaio 2010 >19 gennaio 2010 > Avv.Serena Prati < notifica opposizione a di presso il domicilio reale salve. La mia collaboratrice, in mia assenza, ha notificato nei termini di legge una opposizione a decreto ingiuntivo presso il domicilio reale del debitore e non quello eletto. Da una ricerca di giurisprudenza la notifica risulta nulla e non inensistente, e pertanto posso richiedere in udienza di essere rimessa in termini per la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. Mi confermate che è la prassi? A qualcuno risulta che il Giudice possa negare la concessione dei termini per la nuova notifica? Grazie Serena Risponde Di Bari Gennaro UG Bari
Mentre il ricorso ex art.
414 c.p.c. va notificato al convenuto personalmente, il ricorso in opposizione a
decreto ingiuntivo deve essere notificato nel domicilio eletto, ed in mancanza
in cancelleria (art.170 c.p.c.). In difetto di notificazione il giudice fissa
un'altra udienza (art. 291 c.p.c.) assegnando un termine per la notifica; se
questa non è eseguita, il processo di opposizione si estingue (Cass.
n:194/1981). I vizi di notificazione della domanda introduttiva, rilevabili
d'ufficio, impongono la fissazione di nuova udienza e l'ordine di
rinotificazione ai sensi degli artt. 162 e 291 c.p.c. (Cass. 8.9.1986 n.5484)
25 gennaio 2010 > Avv. Nicola
di Napoli < impugnazione delibera consortile successiva a convocazione assemblea
con notifica per pubblici proclami
19 gennaio 2010 > Avv. Pasquale Lanza >società a scatole
cinesi.... 19 gennaio 2010 > Francesco Magnanelli UG Ringrazio tutti per le risposte come sempre utili e competenti. Saluto, in particolare e con immenso affetto, il collega Bruno Rosetti dell'Unep di Chioggia, un vecchio amico sempre presente nel mio cuore!
19/1/2010 > 8 gennaio 2010 > Avv. Gianmarco Pescosolido <
notifica alle poste per pignoramento presso terzi Risponde Mauro Venezia UG Napoli
Premesso che :Quod abundat non
vitiat- il ppt presso la sede locale ove si trovano i beni/soldi può essere
sufficiente al ppt. Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Notifica solo all'ufficio
periferico dove ci sono i soldi, altrimenti crei anche un problema di competenza
territoriale, che si individua in base alla sede del terzo. 19/1/2010 < 28 dicembre 2009 > 18 DICEMBRE 2009 > Avv Maria Beva < Pign. presso terzi.
salve, volevo sapere se è possibile effettuare con
la forma del pignoramento presso terzi l'aggio spettante al titolare (debitore)
di un tabacchi, appunto per l'aggio ad esso spettante dalla vendita di tabacchi
e lotto. inoltre come esercitare sequestro conservativo sull'attività per
scongiurare il pericolo di vendita da parte dell'altro coniuge (i coniugi si
stanno separando). Risponde Diego Ferro UG Orbetello Sul pignoramento presso terzi risponderei affermativamente, mentre sul farla in barba a un creditore privilegiato per crediti alimentari direi che non ci si può riuscire nemmeno con un sequestro conservativo, perché, quando poi il sequestro si converte in pignoramento, nel conflitto tra creditori i privilegiati prevalgono anche se tardivi. 19/1/2010 < Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Però, ripensandoci, a regola
dovrebbe essere il tabaccaio a riscuotere dai clienti e poi a dare i soldi allo
Stato, oppure a comprare dai Monopoli di Stato trattenendo il ricavato, dedotto
il costo d'acquisto, perciò è improbabile che lo Stato sia debitore del
tabaccaio.
8 gennaio 2010 > Dott. Paolo Quattrini <
pignoramento mobiliare - scrittura autenticata registrata
8 gennaio 2010 > 28 dicembre 2009 > Francesco
Magnanelli < UG Civitavecchia > Notifica in Svizzera Risponde Gennaro Di Bari UG Bari
Gentile collega,la notificazione
di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale tra la
Repubblica Italiana e la Repubblica Federale Svizzera é disciplinata dalla
Convenzione dell'Aja del 1965 e dalle disposizioni contenute nell’accordo
bilaterale tra l’Italia e la Svizzera del 2 giugno 1988 concernente la
trasmissione di atti giudiziali ed extragiudiziali e di commissioni rogatorie in
materia civile e commerciale. In virtù del principio di priorità dell'accordo
multilaterale rispetto a quello bilaterale, si applicheranno per la
notificazione le disposizioni contenute nella Convenzione dell’Aja del 15
novembre 1965.
2. Risponde Vincenzo
Gattullo
Entrambe le convenzioni sono
applicabili.
4. Risponde Bruno Rosetti
U.G. Chioggia
8 gennaio 2010 > 28 dicembre 2009 > Lorella Moro
< Competenza per l'accettazione degli atti Risponde Gennaro Di Bari UG Bari
Gentile Lorella Moro nella
situazione che hai rappresentato l’attività di ricezione atti andrà espletata da
un Ufficiale Giudiziario C1. 8 gennaio 2010 > 16/12/2009 < Avv. Manuela Ventura <Pignoramento a ditta individuale.
Ho chiesto un pignoramento mobiliare presso il Bar
gestito dalla debitrice. L'Ufficiale Giudiziario recatosi sul posto a redatto
verbale di pignoramento negativo in quanto tutte i beni mobili presenti nel
locale non sono di proprietà della debitrice titolare della ditta. Risponde Mauro Venezia
Gent.Avv. premesso che nella ditta
individuale vi è confusione tra il patrimonio personale e quello della
ditta-societario,quindi superato il limite del beneficium excussionis
(particolarmente vincolante x le società)ben può procedere ad espropriazione del
patrimonio personale presso la residenza del debitore o presso oltri luoghi a
lui appartenenti-non capisco il mortificante-?-Inoltre se l'esito del
pignoramento è stato negativo o insufficiente il debitore viene invitato ai
sensi dell'art.492 cpc dall'U.G. ad indicare ulteriori beni utilmente
pignorabili i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori,
avvertendolo della sanzione prevista dall'art. 388cp per la falsa o omessa
dichiarazione entro i successivi 15 gg.In queste ipotesi si può azionare un
nuovo pign. mobiliare o ppt 8 gennaio 2010 > 28 dicembre 2009 > Avv.Maria Giuditta Mazzoli < 140 c.p.c.
Ho richiesto notifica agli uff. giud con termine
al 30/11/2009.Quando ho ritirato l'atto risultava "non notificato perchè nome
sconosciuto".Mi sono presentata in udienza e al giudice ho esibito la relata e
allegata certificazione anagrafica che confermava la residenza all'indirizzo
indicato in relata. Il giudice ha concesso termine al 31/01/2010 per notifica ex
art. 140 cpc con udienza al 26/02/2010.
Risponde Antonio Maiello
UG Tribunale di Frattamaggiore 2. Risponde Mauro Venezia UG Napoli.
Gent.ma avv.esprimo la mia
meraviglia nella disposizione del Giudice, non certo x la concessione del
termine,ma per la disposizione così - sic et simpliciter - della not. ai sensi
dell'art. 140 cpc, in quanto la conservazione della residenza in quel luogo non
legittima l'U.G. a procedere ai sensi dell'art. 140 cpc, soprattutto se
l'accertamento del nominativo risulta sconosciuto o trasferito, bensì, legittima
invece altra forma di not. ossia quella prevista dall'art. 143 cpc,previa
produzione di certificazione anagrafica posteriore alla data della ralata
negativa (v. Cassazione in merito)e Sua specifica richiesta scritta. con
simpatia Gent.mo Avv. Maria Giuditta Mazzoli non è chiara la relata di notifica da Lei riportata. Se con la locuzione “nome sconosciuto” si è voluto significare che all’indirizzo NON risulta il destinatario, perché sconosciuto all’indirizzo, allora neanche il magistrato potrà ordinarmi di eseguire la notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c. Si dovrà procedere, invece, ai sensi dell’art. 143 c.p.c. 4. Risponde Giovanni de Filippo ug Varese < Scuola nazionale di procedura.
Le risultanze anagrafiche hanno un
valore presuntivo non assoluto. 5. Risponde Bruno Rossetti < UG Chioggia.
la notifica ai sensi
dell'art. 140 cpc può a mio avviso essere fatta solo dall'u.g. procedente dopo
aver verificato l'effettiva residenza, domicilio o dimora del notificando.in
questo caso l'u.g. ha correttamente omesso la notifica in quanto il soggetto pur
mantenendo la residenza anagrafica, di fatto non è reperibile a tale
indirizzo,apro anche una parentesi per quanto riguarda il compito dell'u.g. il
quale deve portare l'effettiva conoscenza degli atti giudiziari ai notificandi,
se tale procedura non può essere svolta per svariati motivi, l'unica procedura
prevista dopo una relazione negativa da parte di un u.g. è la notifica ai sensi
dell'art.143 cpc e non come concesso dal giudice mediante il deposito ai sensi
dell'art.140 cpc in quanto l'u.g. procedente non può contraddire una propria
omessa notifica(pena la querela di falso)ma non può nemmeno procedere alle
sucessive fasi richieste dal codice in quanto non può lascire l'avviso previsto
nella porta del notificando se questa non viene individuata. Pertanto l'unica
soluzione è la notifica ai sensi dell'art.143 cpc. 8 gennaio 2010 > avv. Felice Piccoli < notifica presso 'campo nomadi'
Buongiorno, devo notificare un atto in materia
civile a una persona nomade che in sede di convalida d'arresto (materia penale)
ha dichiarato di dimorare presso il campo nomadi di Pessano con Bornago ed ha
eletto domicilio presso il proprio avvocato. Non risulta residenza.
28 dicembre 2009 > 18 DICEMBRE
2009 > LANDI RAFFAELA UG < atto di interpello Risponde Filippo Li Causi UG Trapani.
L'art. 25 rd 1814 del 1927 è molto
esplicito in tal senso.
28 dicembre 2009 > 7/12/2009 >
dott.ssa Sandra Rossali >Precetto diritti di notifica Risponde Diego Ferro > UG Orbetello La procedura è corretta. In questo caso, infatti, non hai pagato per la notifica del decreto ingiuntivo perché, nei procedimenti di fronte al giudice di pace, vi è l'esenzione dalle spese se il valore della causa è inferiore a 1033,00 euro, ma il procedimento per ingiunzione si conclude con il deposito del decreto ingiuntivo, sicché l'atto di precetto, essendo l'atto preliminare del processo di esecuzione, esula dal procedimento monitorio già concluso e dunque non è esente. Quando, invece, notifichi un precetto su un procedimento esente non per valore (come in questo caso), ma per materia (come nel caso del credito alimentare o di lavoro), sono esenti anche il precetto ed il pignoramento. Risponde Francesco Magnanelli UG Civitavecchia Gen.ma Dott.ssa Rossali, la procedura è corretta. Il precetto si paga sempre a meno che non si tratti di credito alimentare o di lavoro, nei quali casi è totalmente esente. Cordiali saluti. 28 dicembre 2009 > 16/12/2009 < Paolo Di Rossi > Richiesta informazioni
Buongiorno, sono un neolaureando in
Giurisprudenza. Risponde Diego Ferro > UG Orbetello Falla contemporaneamente da ambo le parti e vediamo come vanno. Se entrambe risulteranno negative, avrai fatto tutto il possibile per rintracciare il destinatario, e ciò giustificherà una notifica ex art. 143 c.p.c., che io direi di fare, a quel punto, nel luogo dell'ultima residenza anagrafica nota.
28 dicembre 2009 > 18 DICEMBRE
2009 >
Avv. Menicucci < decreto
ingiuntivo per il pagamento di decimi residui di capitale sociale Risponde Diego Ferro UG Orbetello Io la vedo così: tu sei creditore nei confronti di una società, la quale a sua volta è creditrice nei confronti dei soci per le quote di capitale non versato, perciò, se hai già un titolo esecutivo contro la società, secondo me devi procedere con un pignoramento presso terzi, dove i terzi sono i soci e debitore esecutato è la società. Certo però se la società è creditrice nei confronti dei soci di soli 500 miserabili euro, a che serve questa esecuzione? 18 DICEMBRE 2009 > 16/12/2009 < 7/12/2009 < Alberto Romani UG Viareggio < Uso della forza pubblica nell'esecuzione dello sfratto.
Carissimo collega, ti ringrazio per i suggerimenti
di cui farò indubbiamente tesoro. Soprattutto quello relativo all'uso
fraudolento della bambina ed all'attivazione eventualmente della procura della
repubblica presso il tribunale dei minori. Risponde Mauro Venezia Caro collega, non solo possono, ma soprattutto - DEVONO - loro sono la forza fisica, mentre tu svolgi una professione intellettuale. con simpatia. 18/12 >Risponde Giovanni Silvagni UG Cosenza
Ai sensi dell'art. 608 c.p.c. ,
l'esecuzione ( FORZATA) inizia con la notifica del cosiddetto preavviso di
rilascio.Al secondo comma dello stesso articolo, vi è un esplicto rinvio, quando
occorre, ai poteri consentiti dall'art. 513 c.p.c.il quale prvede, fra l'altro,
che "quando è necessario vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi..
l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze,richiedendo, quando
occorre, l'assistenza della Forza pubblica . Tale assistenza non può,
evidentemente, limitarsi alla sola salvaguardia della persona dell'Ufficiale
Giudiziario ma, appare chiaro il fatto che trattandosi di una "esecuzione
forzata" ,in nome della legge, gli unici soggetti autorizzati ad usare lo
strumento della forza, ove indispensabile, appaiono, soltanto, gli agenti della
Forza Pubblica che fisicamente, ove reso necessario, dovranno " allontanare le
persone " che in qualche modo " disturbano l'esecuzione". Una diversa
intrepretazione della norma citata, renderebbe ineseguibile qualsiasi"
esecuzione forzata " 16/12/2009 < 15 ottobre 2009 > 14 Settembre 2009 > 2 settembre 2009 >Avv. Roberta Bellucci < Roma < pignoramento quote societarie.
Salve a tutti, Vi scrivo per aver delucidazioni in
merito a questa vicenda. Ho richiesto notifica di un Decreto Ingiuntivo ad una
srl in persona del legale rappresentante all'indirizzo a me noto e l'atto mi è
tornato indietro con la dicitura "compiuta giacenza". Ritenendo la notifica
regolare ho atteso il decorso del periodo di legge per eventuale opposizione, a
seguito del quale ho deciso di chiedere l'esecutorietà e, successivamente, di
notificare il precetto unitamente al decreto esecutivo. Risponde Diego Ferro UG Orbetello Mettiti l'animo in pace perché mi sa tanto che il credito non lo recuperi più, se la debitrice è una srl inattiva. Quanto alle notifiche, io direi che sono valide solo se, quando sono state fatte, la società non risultava ancora inattiva; se così fosse potresti chiedere, se il decreto fosse scaduto, una rimessione in termini (non so se la potrai ottenere) per ritentare la notifica a casa del legale rapp.te. Quanto al pignoramento delle quote sociali non vedo a cosa possa servire: meglio pignorare il capitale della società, se c'è ancora, o i suoi crediti, se ne ha. Le quote sociali normalmente si pignorano contro i soci per loro debiti personali, in quanto le quote rappresentando una frazione del capitale sociale.
15/10 > Risponde Avv,
Alessandro Di Matteo
16/12 > Agostino Orlando < UG
Cassino 16/12/2009 < Dott. Daniele < notifica pignoramento società sconosciuta. Salve, da verbale negativo redatto dall'UG riscontro che il pignoramento non è stato eseguito perchè la società risulta sconosciuta nonostante che da visura la società risulta ancora attiva. Come posso fare? grazie
16/12/2009 < 7/12/2009
>Avvocato Laura Rubisse <pignoramento crediti tributari Risponde Mauro Venezia
Gent.ma avv.La Cass. 3a sez.
civ. ritiene le impignorabilità delle entrate dell'amm.ne finanziaria frutto del
potere di imposizione tributaria da parte dei creditori della P.A.Tali risorse
infatti sono destinate a dotare la P.A. dei mezzi necessari a svolgere i propri
compiti istituzionali.(patrimonio indisponibile).
16/12/2009 >
30 novembre 2009 > Avv.
Susanna
Toschi < esecuzione sfratto e obbligo di dimora Risponde Mauro Venezia UG Napoli
Gent.ma avv. il titolo
esecutivo di sfratto ha efficacia erga omnes. Non so quale autorità penale sia
stata interpellata, penso che il magistrato addetto alla sorveglianza debba
disporre in merito, eventualmente concedendo un termine all'obbligato per
provvedervi o convertire l'obbligo di dimora in una pena alternativa, cmq se si
è dichiarato incompetente - sic ? - conviene attendere la decisione del G.E. 16/12/2009 < 30 novembre 2009 >Avv. Marco della Lunga < mancata esecuzione provvedimento di sequestro giudiziario.
Buon giorno, mi rivolgo a questo sito che
apprezzo per la competenza delle risposte che vengono date, poiché mi trovo in
una situazione piuttosto imbarazzante e non so come venirne a capo. Risponde Mauro Venezia
Una delle strade da poter
seguire per uscire dall'impasse riguarda la competenza della F.P. che
autonomamente può chiedere l'intervento degli assistenti sociali ai quali spetta
la valutazione dell'eventuale coinvolgimento del tribunale dei minori.
7/12/2009 < 30 novembre 2009 >
Avv. Gian Luigi Stano < Validità di titolo esecutivo nei confronti degli eredi Risponde Mauro Venezia UG Napoli
Premesso che sarebbe interessante
conoscere la data di emissione dell'A.B.
12/12/09 > Ah
dimenticavo, la not. agli eredi con queste modalità dev'essere eseguita entro
l'anno, altrimenti si esegue personalmente ai singoli eredi nei luoghi di cui
all'art. 139 cpc. 30 novembre 2009 >Praticante Alessandra Lauricella < rimessione in termini
Ho ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di
C.C. ditta individuale.La notifica non è andata a buon fine a causa del decesso
di C.C. Ora il decreto ingiuntivo è scaduto: la rimessione in termini deve
essere richiesta direttamente a carico degli eredi, oppure a carico di C.C. per
poi procedere alla notifica nei confronti degli eredi? 30 novembre 2009 > 24 novembre 2009 > Avv. Maria Pistone > notificazione a detenuto.
salve a tutti. Risponde Mauro Venezia UG Napoli
Gent.ma Avv. la Sent. C.Cass. del
17/09/98 (Rv. 518986) Risponde Giacomo Amico UG Asti Gentile avv.to richieda la notifica presso l'istituto di detenzione e se al momento dell'accesso dell'uff.giudiziario il destinatario risulterà ancora detenuto, la notifica a mani proprie colmerà ogni suo dubbio.
Risponde
Avv. Marcella Muzzu
16/12/2009 > 30/11/2009 >
24 novembre 2009 > dott.
Ferdinando Cuomo <Esecuzione ordinanza sfratto finita locazione nei confronti di
eredi Risponde Mauro Venezia UG Napoli
Egr. Dott. penso che il problema
possa essere risolto proprio nei termini del codice di cui all'art. 477 cpc da
Lei riportato,se il luogo della not. è lo stesso dell'ultimo domicilio del de
cuius, ove gli eredi si sono trasferiti occupando l'immobile,mi sembra di
capire; può not. gli atti collettivamente ed impersonalmente agli eredi con
not.ne anche atraverso la consegna degli atti ad uno di loro nel domicilio
suddetto. Risponde Vincenzo Gattullo UG Bari
ovviamente solo se il
decesso è avvenuto da un anno.
30/11/2009 > 24
novembre 2009 > Alberto Romani UG Viareggio < Uso della forza pubblica
nell'esecuzione dello sfratto. Risponde Mauro Venezia
Caro Collega, la situazione
è paradossale : l'uso fraudolento della bambina al solo fine di evitare lo
sfratto, avrebbe dovuto provocare da parte dei Pubblici Uff., previo invito ad
intervenire da rivolgere agli ass. sociali ( di loro competenza F.P.)una seria
valutazione di denucia alla procura C/O il Trib. dei minori, che a sua volta
avrebbe dovuto valutare l'esercizio legittimo o meno della patria potestà sul
minore.
24 novembre 2009 >
20 novembre 2009 > Avvocato Eva Del Sordo < Pignoramento autovettura in
comproprietà
Risponde Stefano Adami
Milano Risponde Giuseppe Marotta UG RHO
Gentile Avv. Del Sordo,
l'autovettura essendo un bene mobile registrato potrà essere pignorata anche
seguendo la forma del pignoramento immobiliare. Rediga l'atto come se volesse
pignorare un immobile, sostituendo quindi l'immobile con i dati del bene mobile
(targa, proprietario, ecc...) e lo presenti per la notifica unitamente alla
copia per uso trascrizione che provvederà poi a trasemettere all'ACI-PRA per
l'iscrizione del pignoramento; dopodichè notifichi l'avviso ai comproprietari.
24/11/2009 <
20 novembre 2009 > Avv. Luisa de
Cesare < pignoramento mobiliare Risponde Giuseppe Candura Unep Caltanissetta
Gentile Avvocato Risponde Mauro Venezia UG Napoli
Gent.Avv. l'art. 139 cpc
stabilisce una gerarchia logico-preferenziale in riferimento al luogo della not.
la priorità non è certo riservata ad un luogo fittizio, fatta eccezione x la
not., in quel luogo, a mani prorpire,(138).
24/11/2009 < 7
novembre 2009 > 31/10/2009 < Avv. Desimone < notifica ex art. 140 20 novembre 2009 > Marina Pignatti Ringrazio per le puntuali risposte: procederò senz'altro in questo modo, anche in futuro..peraltro, come segnalava possibile l'UG Sig. Di Bari al Sig. Magnanelli nel quesito 7 novembre, una volta rintracciato un indirizzo utile del destinatario italiano in Romania penso che chiederò la notifica diretta ai sensi dell'art. 14 del Reg. CE 1393/07, mediante semplice raccomandata, così superando ogni problema di traduzione dell'atto. Grazie e buon lavoro a tutti 19/11/2009 > Avv. Concetta di Bella < Sequestro giudiziario.
salve, ho ottenuto decreto per procedere al
sequestro giudiziario di somme su conto corrente bancario...dalla lettura del
combinato disposto dell'art. 677 e 605 c.p.c mi sono sorti molti dubbi sulla sua
esecuzione.... 19/11/2009 > 11/11/2009 > 27 ottobre 2009 > AVV. PIGNATTI < Ricerche AIRE. Gentili partecipanti del forum, un quesito sicuramente banale ma al quale non ho rinvenuto risposte nelle mie ricerche: come posso verificare l'iscrizione di un cittadino al registro degli italiani residenti all'estero? Nel mio caso trattasi del l.r.p.t. di una società cui devo notificare un decreto ingiuntivo. Dopo la notifica alla sede risultante da visura, non perfezionatasi causa "trasferimento" indicata sulla cartolina di ricevimento della notifica, ho verificato da visura il nominativo del legale rappresentante che appunto è soggetto italiano ma residente in Romania..a questo punto vorrei rintracciare un indirizzo "ufficiale" dello stesso appunto mediante verifica all'AIRE. Come posso procedere? Ringrazio anticipatamente per la risposta e mi congratulo per l'ottima iniziativa utile per tutti gli addetti del settore. 1. Risponde Giacomo Amico UG Asti. Gentile avv.to, un soggetto iscritto all'AIRE quale cittadino italiano residente all'estero, dovrebbe in genere aver lasciato un recapito estero(città, via e numero civico) al medesimo comune italiano in cui risulta iscritto all'Aire. Però, anche per esperienza personale, ho avuto modo di constatare che talvolta un soggetto pur essendo iscritto all'Aire, non ha lasciato alcuno recapito inteso come indirizzo ove può essere reperito all'estero. In tale caso, a mio parere, la procedura da seguire, non potendosi tentare una notifica all'estero per mancanza di un recapito ufficiale, è quella della notificazione ad irreperibile ex art.143 cpc mediante deposito di copia dell'atto giudiziario presso la casa comunale del comune italiano di nascita.
2. Risponde Avv. Stefano Adami
16/11/2009 > 7 novembre
2009 > Dott.ssa Valentina Angelini < Notifica estero
1 Risponde Giovanni de
Filippo UG Varese < Scuola Nazionale di Procedura Egr. Avv Angelici La informo che la via più semplice è eseguire la notifica ai sensi dell'art. 143 II°comma con consegna dell'atto al PM. Nell'eventualità che il giudice le richiedesse ulteriori accertamenti prima di procedere ai sensi del su indicato articolo, essendo la Francia appartenente all'UE, c'è la possibilità di richiedere la notificazione secondo forme particolari a richiesta della parte come previsto dal regolamento 1393/07. Spesso mi è capitato di consigliare questa via anche se non so quale esito abbia sortito. Essendo noto il luogo dell'ultima residenza si potrebbe comunque richiedere all'autorità procedente di eseguire la procedura descritta dal I° comma dell'articolo 143 cpc cioè il deposito dell'atto nella casa comunale. 3. Risponde La informo che la via più semplice è eseguire la notifica ai sensi dell'art. 143 II°comma con consegna dell'atto al PM. Nell'eventualità che il giudice le richiedesse ulteriori accertamenti prima di procedere ai sensi del su indicato articolo, essenndo la Francia appartenente all'UE, c'è la possibilità di richiedere la notificazione secondo forme particolari a richiesta della parte come previsto dal regolamento 1393/07. Spesso mi è capitato di consigliare questa via anche se non so quale esito abbia sortito. Essendo noto il luogo dell'ultima residenza si potrebbe comunque richiedere all'autorità procedente di eseguire la procedura descritta dal I° comma dell'articolo 143 cpc cioè il deposito dell'atto nella casa comunale.
16/11/2009 >
7 novembre 2009 > Giacomo
Amico UG Asti >Termine di efficacia ingiunzioni fiscali Risponde Vincenzo Gattullo UG Bari
a mio parere la riscossione a
norma della l. 603/72 fa riferimento al solo concessionario e, quindi, alla
riscossione tramite ruolo. 24/11/2009 > Alberto Romani UG Viareggio
A mio sommesso avviso il
termine è quello previsto dallo stesso R.D. che è di 180 gg. poi successivamente
modificato e portato a 90 gg., ma su ciò non c'è chiarezza. Domandato al
Presidente del Tribunale di riferimento come potermi comportare in materia verso
oltre 300 richieste di pignoramento su base di ingiunzione fiscale richieste con
urgenza!!! Il presidente mi ha scritto che per quanto gli è dato sapere non sono
tali ingiunzioni soggette a decadenza ma solo a prescrizione del diritto
azionato.
11 novembre 2009 >
Barbara Rinaldi UG Lanciano >assegnazione temporanea art.42 bis
11 novembre 2009 >
7 novembre 2009 >
Francesco Magnanelli UG Civitavecchia <Notifica in Germania Risponde Gennaro Di Bari UG Bari.
Gentile collega la notifica non
poteva essere rifiutata. Francesco Magnanelli UG Civitavecchia Carissimo Gennaro, ti scrivo, di seguito, la risposta testuale che ho ricevuto dall'autorità ricevente tedesca:"refusal of acceptance: the acceptor has been declined to accept the documents on the basis of language". Sono giunto ad una conclusione; nel dubbio, suggerirò alle parti richiedenti la notifica all'estero di tradurre sempre e comunque l'atto nella lingua ufficiale dello stato ricevente, anche nel caso di atto destinato a cittadino italiano. Fammi sapere che cosa ne pensi! Grazie.
7 novembre 2009 > 27 ottobre
2009 > Avv. Francesca Scortecci < richiesta copia in forma esecutiva ex art 476
cpc
Risponde Giacomo Amico UG Asti Con una attestazione dell'uff.giud. che rilevi il suo errore consistito nell'avere consegnato al debitore l'originale del titolo in luogo della copia, l'avv.procedente può rivolgersi al magistrato competente e chiedere il rilascio di altro originale. Risponde Mauro Venezia
IL CODICE DISPONE CHE NON PUO'
SPEDIRSI " SENZA GIUSTO MOTIVO" PIU' DI UNA COPIA IN FORMA ESECDUTIVA ALLA
STESSA PARTE : IL GIUSTO MOTIVO LO PUOI RAPPRESENTARE CON CERTIFICAZIONE
RILASCIATA DALL'UFFICIO COMPETENTE CHE HA NOT.ERRONEAMENTE L'ORIGINALE IN LUOGO
DELLA COPIA.CASI ANALOGHI IN MIA CONOSCENZA SONO STATI COSI' RISOLTI.
7 novembre 2009 > Barbara
Rinaldi UG Lanciano < applicazione art. 42 bis decreto legislativo 26 marzo 2001
7 novembre 2009 > 27 ottobre
2009 > Giuliana Corbascio < Messi del giudice di Pace Risponde Vincenzo Gattullo UG Bari
A mio parere no in quanto
l'art. 13 della L 21/11/1991 n. 374 dice chiaramente: "Alla notificazione di
tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi
comprese le decisioni in forma esecutiva e i relativi atti di precetto,
provvedono gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i messi
di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del
giudice di pace, fino a esaurimento del loro ruolo di appartenenza."
7 novembre 2009 > 31/10/2009 <
Avv. Desimone < notifica ex art. 140 Risponde Vincenzo Gattullo UG Bari
Eg. Avvocato. Risponde Mauro Venezia
-no- SE IL POSTINO HA COMPIUTO
TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE NELLA LEGGE: Risponde Gennaro Di Bari UG Bari.
SI'. E' la prima risposta,
quella buona per intenderci.
7 novembre 2009 > 15 ottobre
2009 > AVv CARLA VELARDO < notifica del decreto ingiuntivo al cedente o al
cessionario? Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Secondo me va notificato al
soggetto ingiunto esattamente individuato nel titolo. Vale a dire che se
l'ingiunzione del giudice è rivolta alla società Alfa, la notifica va fatta alla
società Alfa. Per agire contro la società Beta acquirente dell'azienda, invece,
devi ottenere un titolo espressamente rivolto contro di essa, dimostrando
l'esistenza della cessione e quindi il subingresso del nuovo soggetto nella
stessa situazione debitoria del primo. A me è capitato di notificare un decreto
ingiuntivo ad una società che ha rilevato un'azienda indebitata, e l'avvocato
del creditore ha agito esattamente così, ottenendo un decreto ingiuntivo contro
la nuova società, dopo aver esattamente illustrato e incontrovertibilmente
provato, col ricorso e i suoi allegati, la cessione di azienda.
7 novembre 2009 > 27 ottobre
2009 > Avv. Gabriella Cinquepalmi < Pignoramento di autovetture intestate alla
società debitrice Risponde Diego Ferro UG Orbetello Forse serve l'istanza per essere autorizzati a rientrare in possesso del titolo esecutivo in originale, attualmente depositato nel fascicolo dell'esecuzione già intrapresa? Oppure serve l'istanza per ottenere un certificato di pendenza della procedura esecutiva già promossa con lo stesso precetto, perché notificato oltre 90 giorni addietro? Oppure serve l'autorizzazione a pignorare beni che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore? Risponde Mauro Venezia UG Napoli
L'ARGOMENTO POTREBBE ESSERE
TRATTATO SOTTO DIVERSI ASPETTI CIRCA LE MODALITA' DI ESECUZIONE, PER ESEMPIO
QUELLO DELLA TRASCRIZIONE, SUL QUALE, PERO', NON ESSENDO TUTTI GLI UFFICI
UNIFORMATI NELL'ORIENTAMENTO, SORVOLIAMO.
(per favore non scrivere in
stampatello. ciao angelo)
Risponde Gennaro Di Bari UG Bari
Gent.ma Daniela,
27 ottobre 2009 > 15 ottobre
2009 > AVV Elena Ruffo > consegna del plico allo sportello
Risponde Giuseppe Marotta UG Rho. Non è chiaro cosa voglia intendere con consegna allo sportello, ciononostante se la notifica è diretta a una persona fisica occorre l'ulteriore raccomandata proprio perchè il plico contenente la notifica a mezzo del servizio postale non è stato consegnato al destinatario, persona fisica appunto e non giuridica. Risponde Mauro Venezia UG Venezia
La L.28/02/2008 n. 31 (pubblicata
sulla G.U. del 29/2/2008, in vigore dal 1/3/2008), di conversione del D.L.
31/12/2007 n. 248, ha introdotto le seguenti disposizioni: - art. 36 comma
2-quater: All’art. 7 della L . 20/11/1982, n.890, dopo il quinto comma, è
aggiunto il seguente: “ se il piego non viene consegnato personalmente al
destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo
dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata (CAN).
27 ottobre 2009 > 15 ottobre
2009 > Avv. Gianfranco De Corso <proroga sfratto Risponde Mauro Venezia UG Napoli
La sospensione dell'esecuzione
scatta in concreto a seguito della presentazione alla cancelleria del G.E.
procedente o all'U.G. procedente dell'autocertificazione redatta con le modalità
di cui agli artt. 21 e 38 del DPR 445/2000 attestante la sussistenza dei singoli
requisiti e sufficienti.
15 ottobre 2009 > Avv.
LORENZA B < novembre 2002 - UG Reggio Emilia - Pignoramento di quote latte
......
Buongiorno a tutti, avrei bisogno del Vostro
prezioso aiuto per risolvere un problema pratico. 15 ottobre 2009 > 2 Ottobre 2009 > 14 Settembre 2009 >Avv. Daniela Messina < esecuzione forzata presso Ministero della Giustizia
Buongiorno a tutti e ben tornati dalle vacanze (a
chi è già andato)! Risponde Alberto Monari UG Piacenza La legge 27 febbraio 2009, n. 14, pubblicata nella G.U. n. 49 del 28 febbraio 2009, ha convertito in legge il cosiddetto "milleproroghe". Nella fase di conversione sono state introdotte (art. 42, alcune importanti previsioni che riguardano il Fondo unico giustizia. Tra l'altro, viene stabilito che i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti e le altre attività intestate "Fondo unico giustizia" non sono soggette ad esecuzione forzata,come previsto per le somme incassate dagli agenti della riscossione e destinate ad essere riversate agli enti creditori. Ritengo, per esperienza diretta, che siano "pignorabili" tutte le altre somme di denaro detenute da Equitalia, non iscritte al FUG. La procedura è quella ordinaria del pignoramento presso terzi, ove il terzo è la sede provinciale di Equitalia e il "debitore" da notificare è la Avvocatura dello Stato distrettuale competente per territorio, in rappresentanza del Ministero della Giustizia (la Grazia è scomparsa dal settembre 1999...) 15/10 < Risponde Aldo Petrelli UG Lecce.
Non sono d'accordo con
quanto riferito dal collega Alberto Monari di Piacenza: infatti la normativa di
riferimento è quella dettata dalla LEGGE 13 novembre 2008, n. 181 (GU n. 268 del
15-11-2008)- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16-09-2008) recante
interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.
15 ottobre 2009 > 2
Ottobre 2009 > avv. Milani < notifica a società di persone Risponde Giuseppe Marotta UG Rho.
La notifica va fatta al
legale rappresentante accertato dalla visura camerale. Colui che dichiara di
essere il nuovo legale rappresentante dovrà, nel caso, opporsi al precetto
dimostrando con un atto certo di essere il nuovo legale rappresentante.
15/10/2009 > 2 Ottobre 2009 > avv.cristiana castelletti < notifica irreperibile all'estero (oman) caso:devo eseguire la notifica di un atto di citazione per annullamento di matrimonio civile contratto in italia tra una cittadina italiana e un cittadino omanita nato in oman ma di cui è sconosciuta la residenza. nel permesso di soggiorno risulta dichiato il domicilio presso la moglie italiana, ma non ha mai convissuto con la medesima. la notifica va effetuata ai sensi dell'art.142 primo o secondo comma cpc ? sempre agli irreperibili ex art 143cpc? grazie anticipatamente per la collaborazione cordialità Risponde Gennaro Di Bari < UG Bari
Nella guida al Regolamento
CE 1393/2007 si legge: Quando il destinatario straniero di un atto è
irreperibile in Italia e viene disposta dalla competente Autorità giudiziaria la
notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c., si raccomanda di indicare il luogo di
ultima residenza all’estero dell’interessato.
15/10/2009 < 2 Ottobre 2009 >
Avv. Francesco Orlando < Notifica art. 140 c.p.c. persone giuridiche Risponde GIOVANNI DE FILIPPO < UG Varese > Scuola nazionale di procedura AUGE
Il giudice ha perfettamente
ragione. Risponde Gennaro Di Bari < UG Bari
Gent. Avv. il novello 145 cpc
prevede la notifica al portiere dello stabile presso cui si trova la sede
dell’ente destinatario della notifica e la consegna di copia al legale
rappresentante o ad alcuno dei soggetti indicati al 1° co dell’art. 145, secondo
l’ordine di preferenza ivi indicato. 2 Ottobre 2009 > Marco Tappi < Roma Il caso è questo: Tizia consegna al padre un assegno bancario firmato ed in bianco per quanto concerne il beneficiario. il padre subisce il furto dell'assegno e denuncia alle autorità il relativo furto inviando altresì copia della denuncia alla banca presso la quale la figlia ha il conto corrente. Dopo qualche tempo Tizia viene protestata. La domanda che Vi pongo è questa: come può Tizia cancellare il proprio protesto trattandosi di assegno rubato, deve comunque chiedere la riabilitazione al Tribunale e successivamente la cancellazione alla Camera di commercio oppure esiste un'altra procedura? Grazie per la cortese attenzione. Marco Tappi 3/10/2009 > Risponde Amico Giacomo UG Asti
Il primo passo è la
presentazione di apposita istanza al Tribunale di competenza, volta ad ottenere
la riabilitazione del protestato. Condizioni per potere presentare tale domanda
sono: 1)che il titolo, nel caso in specie assegno, sia stato pagato 2)che si
possegga il titolo e la quietanza di pagamento 3)che sia trascorso più di un
anno dalla levata del protesto. 3/10/2009 > Risponde Amico Giacomo UG Asti Gentile avv.to, a mio parere, la mancata indicazione nella RELATA di notifica della sola residenza del legale rappresentante, non dovrebbe inficiare la validità della notifica medesima. La Cassazione ha anche ribadito in alcune pronunce che nella relata di notifica può anche essere omessa l'indicazione dell'indirizzo( Comune, via, numero civico) del destinatario, a condizione che il medesimo indirizzo, inteso come luogo di notificazione, sia desumibile dall'interno dell'atto giudiziario di cui si chiede la notifica. Cordiali saluti.
2 Ottobre 2009 > avv
Stefano Russo< Pignoramento di conto corrente
2 Ottobre 2009 > Dirigente
f.f.- Vivaldo Francesco D'angelo < attribuzione quota tassata delle trasferte su
servizio cambiario
Risposta
Caro Vivaldo nel tuo caso
non spetta il 50% a chi non partecipa al servizio. Così la circolare del 99
(clicca qui per leggere tutto)
...
Poiché risulta di tutta evidenza
che nel caso di specie, riguardante I'ufficioNEP di ...,sono soltanto due le
assistenti che svolgono» il servizio protesti, mentre il restante personale vi
ha espressamente rinunciato, e non sembra svolgere alcuna attività connessa con
tale servizio, ne discende che, mancando il presupposto fondamentale della
collaborazione, e anche in considerazione dell'impegno particolare in termini di
orario e di disponibilità che caratterizza il delicato servizio della levata dei
protesti, appare opportuno allo scrivente che coloro che non esplicano in alcun
modo tale servizio siano esclusi dalla ripartizione delle indennità di accesso
per i protesti. Risponde Aldo Petrelli UG Lecce
>
Riporto quanto chiarito in
una nota ministeriale in risposta ad un preciso quesito sull'argomento.
2 Ottobre 2009 > Avv
Paola Nigro < pignoramento presso terzi debitore p.a. 2 Ottobre 2009 > 14 Settembre 2009 > 2 settembre 2009 > Avv. Lucia Marinelli > Pesaro > 140 cpc
Salve e complimenti per il forum. Risponde Giacomo Amico UG Asti Nel caso in specie la notificazione non può considerarsi perfezionata atteso che, seppure siano state compiute le tre formalità previste dalla legge per la notifica ex art.140 cpc, il destinatario di fatto non è venuto a conoscenza dell'atto giudiziario, essendo ritornata al richiedente,causa trasferimento del notificando, la racc.ta spedita ex art.140 cpc. La procedura da seguire nel caso in specie è la seguente: procurarsi un certificato di residenza anagrafico aggiornato e se il destinatario risulta mantenere la residenza anagrafica allo stesso indirizzo in cui è stata tentata la notifica ex art.140 cpc, non andata a buon fine, si può richiedere la notificazione ex art.143 cpc. Risponde Mauro Venezia UG Napoli
La mancata ricezione della
raccomandata con AR nella notificazione ex art. 140 cpc" PERCHE'
TRASFERITO",verifica un’ipotesi di mancato perfezionamento della notificazione
secondo il meccanismo legale e/o di nullità ( più che per l’art. 160 cpc, ai
sensi dell’art. 156 c. 2 cpc per mancanza dei requisiti formali indispensabili
per il raggiungimento dello scopo. 2 Ottobre 2009 > 14 Settembre 2009 > Avv Alessandro Pucci < es. mobiliare Gentili colleghi, avrei un quesito da porvi: ho promosso una procedura esecutiva mobiliare nei confronti di una società srl. Dopo alcuni tentativi di vendita infruttuosi sono venuto a sapere che la merce pignorata è stata acquistata ma il ricavato è stato pari a sole € 20,00 (il debito era di € 1.500,00)!Stante che il Tribunale competente risulta essere appartenente ad un foro diverso da quello ove esercito , non ritengo proficuo ed economico per il cliente che il domiciliatario presenzi all'udienza di assegnazione della somma, in quanto la spesa sarebbe maggiore del ricavo! Mi chiedo però se in assenza di conferimento e liquidazione delle spese giudiziarie da parte del giudice potrò eventualmente richiedere la corresponsione di tali voci di spesa al debitore nel caso in cui il mio cliente volesse intraprendere successivo procedimento esecutivo! Risponde Diego Ferro UG Orbetello
l'art. 95 cpc stabilisce che
le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che
partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito
l'esecuzione, e la giurisprudenza chiarisce (cass. 4695/1999) che il presupposto
per porre le spese a carico del debitore esecutato è che l'esecuzione sia
fruttuosa. Dunque, se rinuncerai all'esecuzione, certamente non potrai porre le
spese a carico del debitore (cass. 10306/2000), ma, secondo me, neanche se ti
facessi assegnare i 20,00 euro renderesti fruttuosa l'esecuzione, perciò se io
fossi il giudice non ti liquiderei le spese. In effetti le esecuzioni forzate
inutili sono solo un intralcio per la giustizia.
2 Ottobre 2009 > 14 Settembre
2009 >Avv. Cristina Antonietta Tomba <pignorabilita' della licenza commerciale Risponde Claudio Stasio UG Verona
Gent.ma avv. Tomba, Credo che la licenza commerciale non sia pignorabile perché, come mi fu spiegato, può essere ceduta solo a chi subentra nell'azienda e purché questi continui ad esercitarla nello stesso luogo; dunque la licenza non avrebbe una commerciabilità separata rispetto all'azienda. Non essendo, però, esperto in materia, invito chi ne sa di più a smentire o confermare quanto ho scritto. Per quel che riguarda il pignoramento del chiosco, direi che è possibile solo se questo può considerarsi un bene mobile, non incorporato nell'immobile sul quale è collocato. Ti posso suggerire di pignorare piuttosto l'incasso, magari nel giorno della festa della donna o nei giorni di commemorazione dei morti, quando si vendono più fiori. Attenzione però: l'incasso è da pignorare solo se si trovano somme significativamente superiori a 168,00 euro, importo della tassa di registrazione per l'assegnazione. Risponde Mauro Venezia UG Napoli
N.B. La seguente risposta,
già confermata da altro collega, il sottoscritto ripete e ribadisce
condividendola a pieno. 2 Ottobre 2009 > 14 Settembre 2009 >Giovanni Guastella <applicazione marche da bollo datate. Quale data deve riportare la marca da bollo rispetto alla data dell'Atto o del documento soggetto a bollo?. Risponde Diego Ferro UG Orbetello
io direi una data non
posteriore a quella in cui l'atto è venuto ad esistenza (ad es.: cambiale)
perché altrimenti sarebbe palese che l'atto non è in regola con l'imposta di
bollo fin dall'origine.
2 Ottobre 2009 > 14 Settembre
2009 > Avv.Francesco Catapano < Obbligazioni di fare (1217 c.c.) Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Certamente sì, con una
offerta per intimazione (1217 cc e 80 disp. att.; pag 324 del "Manuale operativo
dello sfratto", pubblicizzato in questo stesso sito.)
2 Ottobre 2009 >
2 settembre 2009 >Avv.
Lorenzo N. < Efficacia precetto dopo istanza di intervento Risponde Diego Ferro UG Orbetello La giurisprudenza ha più volte chiarito che non è necessario un nuovo atto di precetto quando, con quello notificato oltre 90 giorni addietro, si è iniziata una esecuzione e si intende poi promuoverne un'altra. Nel tuo caso, però, la situazione è un po' diversa, perché non hai promosso un'esecuzione, ma vi sei solo intervenuto. Al tuo posto, per evitare ogni rischio, notificherei un nuovo precetto. Quanto alla notifica per posta, ha la stessa efficacia della notifica a mani, anche nel pignoramento presso terzi, purché, ovviamente, vada a buon fine. Risponde Giovanni Silvagni UG Cosenza
L'intervento del creditore nel
processo di esecuzione, effettuato nei termini di efficacia dell'atto di
precetto sembra considerato ,unanimemente, atto esecutivo a tutti gli effetti.
L'art.527 c.p.c. prevede, inoltre, che il creditore pignorante ha facoltà
di indicare ai creditori intervenuti, all'udienza o con atto notificato,
l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili ed invitarli ad
estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad
anticipare le spese necessarie per l'estensione. Affinchè l'Ufficiale
Giudiziario posssa procedere al pignoramento, tuttavia, è necessario che la
Cancelleria del G. E. attesti l'esistenza della procedura esecutiva ovvero che
l'esecuzione è iniziata nel termine dei 90 giorni dalla notifica del precetto al
fine di consentire al creditore di di avvalersi del cumulo dei diversi mezzi di
espropriazione, come previsto dall'art.483 c.p.c. Risponde Mauro Venezia UG Napoli
La risposta si presenta
complessa ed articolata, in quanto non ho ben compreso il quesito: 2 Ottobre 2009 > 2 settembre 2009 > Avv. Daniela Fresia < Risoluzione affitto azienda, problemi esecuzione.
Buonasera, con ricorso ex art. 447 bis cpc, ho
richiesto la risoluzione del contratto di affitto di azienda per inadempimento
(mancato pagamento) e condanna al rilascio immediato dei locali. Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Ha ragione il "funzionario",
perché noi ufficiali giudiziari non possiamo porre in essere una esecuzione
forzata per un obbligo che non risulti chiaramente nel titolo, perciò ti
suggerisco di verificare se ci sono gli estremi per ottenere una correzione
della sentenza o per impugnarla.
14 Settembre 2009 >
2 settembre 2009 >Avv.
Vito Garofalo < pignoramento imbarcazione Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Se l'imbarcazione è un bene
mobile registrato si applicano le norme del codice della navigazione, che
prevedono un pignoramento da redigere per iscritto e da notificare. Se
l'imbarcazione fosse tipo un gommone, un pattino o una barca a remi, si
pignorerebbe come un qualsiasi bene mobile che, se fosse in possesso di un
terzo, potrebbe essere pignorato solo col consenso di questi o con
l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
14 Settembre 2009 >
2 settembre 2009 >Dott.
Alessandro Di Matteo <efficacia titolo Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Io direi che il titolo
esecutivo vale solo contro il soggetto -esattamente individuato-, che nel titolo
risulta tenuto alla prestazione indicata, perciò non vale contro nuovi eventuali
soggetti che si trovano adesso nel godimento degli stessi locali dove prima
operava la società debitrice. Osservo inoltre che se quest'ultima godeva, già in
passato, delle attrezzature avendole prese a noleggio, queste non potevano
essere pignorate neanche prima perché non appartenevano a lei.
14 Settembre 2009 >
2 settembre 2009 > Avv.
Alessandra Nardi <
Pignoramento notificato al terzo in giacenza Risponde Martone UG Napoli
Gentile Avvocato Nardi 2. Risponde Diego ferro UG Orbetello
Aspetta l'udienza: se il
terzo non si presenta chiedi al giudice l'autorizzazione a rinnovare la
notifica, e a quel punto estrai tre copie autentiche del pignoramento e del
verbale di udienza e poi fai la notifica alla società presso la sede legale e
alla persona fisica, a casa sua, nella sua qualità di legale rapp.te della
società.
14 Settembre 2009 > Avv. Maria
Cristina Giarrocco <scaduti termini per notifica decreto ingiuntivo 2 settembre 2009 > 29 luglio 2009 > Arianna Russo < Venezia < Errore un ufficiale giudiziario sbaglia nel verbale di pignoramento mobiliare indicando che viene sottoposta a pignoramento una certa quantità di merce precisamente indica 100 pedane di conserve, invece di 100 cassette di conserve, pignorando quindi un quantitativo di merce abnorme rispetto al credito. Nessuno si accorge dell'errore, solo in sede di vendita in loco il debitore verifica che sono state pignorate non 100 cassette ma 100 pedane!!!! il quantitativo è immediatamente venduto per un prezzo bassissimo con considerevole danno economico per il debitore, c'è responsabilità civile dell'ufficiale? Consideriamo che i termini per l'opp. agli atti esecutivi sono scaduti. Cosa si potrebbe fare per recuperare il danno arrecato ??? Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Secondo me il debitore
avrebbe dovuto svegliarsi prima, rilevando l'errore in fase di pignoramento o,
ove fosse stato assente, andando in cancelleria a leggere il verbale e poi
agendo per ottenere una rettifica o una nuova stima. Se avesse agito con più
diligenza e tempestività, avrebbe evitato il danno (1227c.c.), anche perché le
valutazioni fatte in fase di pignoramento dall'uffficiale giudiziario sono
sempre salvo migliore stima, che deve essere sollecitata dalla parte
interessata. Forse l'ultima spiaggia è data da una azione di arricchimento senza
causa contro l'acquirente, ma credo che anche questo tentativo difficilemnte
potrebbe essere coronato da successo.
2 settembre 2009 >
29 luglio 2009 > Avvocato Andrea Pavesi <dichiarazione art. 492 cpc e
pignoramento autoveicolo
Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Ritengo che debba essere
chiesto un nuovo accesso all'ufficiale giudiziario, che, recandosi nel luogo
dove il veicolo dovrebbe trovarsi, lo potrà materialmente sottrarre al debitore,
redigendo verbale di mancato reperimento del bene ove dovesse non trovarlo. A
quel punto sarà il creditore a presentare la querela di cui all'art. 388 c.p.,
ed in tal modo credo che sarebbe possibile chiedere l'intervento delle forze
dell'ordine per avere un aiuto nel rintracciare l'oggetto sottratto
all'esecuzione. Quanto alla trascrizione del pignoramento, chiederei al PRA se
un verbale di dichiarazione ex art. 492 c.p.c. è sufficiente. Aggiungo che in
casi simili, nei quali il debitore, rilasciando una dichiarazione veritiera,
dimostra di essere disposto a collaborare, io lo coinvolgo prima di mettermi
alla ricerca del bene dichiarato, in modo da ottenere ulteriore collaborazione,
sì da evitare malintesi e querele. Nel caso poi in cui il debitore, pur
espressamente contattato dall'ufficiale giudiziario, facesse venir meno la sua
collaborazione e sottraesse il bene, a maggior ragione potrebbe essere
querelato.
2 settembre 2009 >
29 luglio 2009 > Avv. Anna Urbanelli <Estensione pignoramento immobiliare Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Secondo me bisogna redigere,
notificare e trascrivere un nuovo atto di pignoramento per la quota da
aggiungere, dove si menzioni la pendenza della procedura -indicandone il numero
di ruolo- e l'autorizzazione all'estensione da parte del giudice. Sarà cura del
cancelliere inserire il nuovo atto di pignoramento, depositato dall'ufficiale
giudiziario, nel fascicolo dell'esecuzione pendente. Ritengo superflui nuovi
documenti ipocatastali e nuove perizie, perché nel fascicolo ci dovrebbero
essere già, sicché si tratterà solo di mettere in vendita una quota maggiore, il
cui valore dovrebbe essere agevolmente ricavato dalla perizia. All'udienza si
chiederà la vendita della ulteriore quota pignorata. 2 settembre 2009 > 29 luglio 2009 > Avv Carla Catania < notifica dovrei notificare un ricorso per decreto ingiuntivo ad una ditta individuale che da poco ha mutato ragione sociale. Come procedo? Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Io notificherei l'atto alla
persona fisica, semplicemente indicandola con nome, cognome e indirizzo. Nel
caso dell'impresa individuale, infatti, non mi risulta che vi sia autonomia
patrimoniale tra impresa e imprenditore (diversamente da quanto accade tra
società di persone e soci), perciò il debitore è la persona fisica,
indipendentemente da come abbia deciso di chiamare la sua ditta.
2 settembre 2009 >
15 LUGLIO 2009 >Avv. Jacopo Trojani <Furto titolo e precetto < a Giovanni de
Filippo UG Varese e Cristiano Ragno UG Como. Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Io il nuovo pignoramento lo
farei senza titolo solo previa autorizzazione del giudice del'esecuzione che
desse atto che il titolo, già depositato in cancelleria, è poi stato smarrito.
2 settembre 2009 >
29 luglio 2009 > Angelo Napoli > UG Mistretta > Invito alla dichiarazione
patrimoniale
Risponde Giovanni Silvagni UG
Cosenza Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Puoi anche farlo. Il vero
problema è che se il debitore non si presentasse a rendere la dichiarazione, ben
difficilmente potrebbe essere condannato per il reato di cui all'art. 388 c.p.,
mancando la prova certa che egli abbia avuto effettivamente notizia della
convocazione. Posso aggiungere che io adotto spesso il sistema dei biglietti in
cassetta, contenenti l'invito a contattarmi; in molti casi vengo chiamato e da
lì, di solito, faccio partire la trattativa -d'accordo con l'avvocato-, per un
pagamento spontaneo. 29 luglio 2009 > 10 giugno 2009 > Avv Falcone > Salerno ho un problema. devo notificare una sentenza per credito di lavoro: tfr. Il legale rappresentante della società è morto e la sede della società che risulta dalla visura camerale è inesistente. Come devo fare per la notifica. Risponde Gianni Rossi Dal tenore della Sua domanda immagino che la società debitrice sia una società di capitali. In questo caso riterrei che stante la morte e la mancata sostituzione del rappresentante legale, debba essere richiesta al Giudice (in questo caso riterrei il G.E.) la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. In caso invece di società di persone riterrei di richiedere la notifica nei confronti di tutti i soci e/o loro eredi.
29/7/2009 > 21 luglio 2009
>Michele Cicero Risponde Giovanni de Filippo
La competenza é del Tribunale nel
cui circondario si trovano le somme da pignorare. Di conseguenza anche la
competenza notificatoria è dell'Ufficiale giudiziario addetto all'UNEP di quel
Tribunale.Non é pertanto possibile richiedere la notifica dell'atto ad un UNEP
diverso da quello nella cui circoscrizione risiede il terzo (atteso che la
residenza o la sede del terzo dovrebbe essere il luogo in cui si trovano le
somme da sottoporre ad esecuzione).
29 luglio 2009 >
21 luglio 2009 >Martina
Tilati <Notifica non residenti in Italia e nate all'estero Risponde Gianni Rossi Consiglierei di risalire all'attuale indirizzo di residenza dalla residenza dichiarata all'atto di acquisto in conservatoria (o tra vivi o mortis causa, in questo caso successione) e poi sentire quel comune (italiano o straniero) se i debitor abitano sempre lì o sono emigrati altrove. Risponde Giovanni de Filippo
Ritengo (ed ho proceduto in
tal senso in casi analoghi) che la notifica possa essere validamente effettuata
mediante consegna di copia al P.M.,ai sensi dell'art.143,II comma, c.p.c. 29 luglio 2009 > Diego Giugliano < Tivoli < <pignoramento presso terzi dipendente ambascaiata estera.
Dovendo pignorare la retribuzione percepita da
soggetto straniero residente in Italia e dipendente da Ambasciata del proprio
paese in Italia (Roma), mi chiedo se devo considerare la notifica dell'atto di
pignoramento presso terzi come notifica all'estero.
21 luglio 2009 > 15 LUGLIO 2009
> Dott. Giovanni Nove < Notifica a mani per processi extra districtum Il mio quesito invece riguardava invece la notifica da parte di un ufficiale giudiziario extra districtum; ovvero per un procedimento che deve essere introitato dinanzi al Tribunale di Milano, può essere la notifica effettuata dall'UG del luogo di residenza del convenuto (ovviamente non è Milano) avendo la necessità che la stessa venga effettuata "a mani", per questioni relative alla perentorietà di termini entro i quali deve essere necessariamente fatta e che la notifica a posta invece non può garantire? Vi ringrazio fin d'ora per i preziosi consigli che saprete fornirmi. Risponde Dott. Gerardo Lascala UG Rovereto Premesso che la notifica "a mani" è la migliore soluzione per la certezza data dalla professionalità di chi la effettua, ormai il problema dei termini è stato superato dalle varie pronunzie giurisprudenziali nel senso che quando il richiedente ha richiesto tempestivamente la notifica (in termini) anche se l'atto giunge alla controparte successivamente allo spirare del termine, e cioè si hanno più effetti diversi dello stesso atto, uno per il richiedente e uno per il destinatario, almeno per quello che riguarda i termini processuali. 2. Risponde Giuseppe Marotta UG Rho
Certo, la notifica può
essere effettuata a mani dall'ufficiale giudiziario competente per il luogo ove
risiede il convenuto. Viceversa, se volesse effettuarla a mezzo del servizio
postale sarebbe competente solo l'ufficiale giudiziario in servizio presso la
Corte d'Appello di Milano, essendo la causa incardinata nel suddetto foro.
21 luglio 2009 > Avv.Giovanni
Bove <pignoramento stipendio insegnante 21 luglio 2009 >3 luglio 2009 >Avv. Luca Zuccotti < titolo esecutivo errore ragione sociale specifica partita iva.
Mi trovo alle prese con un decreto ingiuntivo
regolarmente notificato e passato in giudicato con un errore relativo alla
ragione sociale, ma con esatta partita iva atta ad indicare il debitore. Risponde Avv. Andrea Ricardi Torino
Perchè non provare con il
procedimento di correzione (287 c.p.c.) sulla base della sostanziale
equipollenza tra sentenza e decreto definitivi? In fin dei conti dai documenti
allegati ben si poteva comprendere l'esatta identità del debitore (s.r.l. o
s.p.a.) e quindi riterrei possibile utilizzare il procedimento che tiene fermo
il provvedimento definitivo. Cordialità Andrea Ricardi
21 luglio 2009 > Avv. Susanna
Mingolla <pignoramento stipendio ispettore di polizia
15 LUGLIO 2009 > 3 luglio 2009 > Avv Gennaro Cioffi < pignoramento dossier titoli. In seguito ad un pignoramento presso terzi la banca ha dichiarato che presso la sua filiale è in essere un deposito titoli intestato al debitore nel cui dossier sono custoditi titoli (azionari/obbligazionari) per un controvalore di ... Qualcuno mi sa dire se è corretta la forma del pignoramento presso terzi in questo caso? In caso negativo che tipo di pignoramento si dovrebbe fare, quello per i titoli azionari? Risponde Giovanni de Filippo UG Varese
Ritengo che sia corretta la
forma dell'espropriazione presso terzi,naturalmente se le azioni (come
normalmente si verifica) non sono state emesse e quindi non sono "incorporate".
15 LUGLIO 2009 >Avv. Francesco
Lagonigro <Pignoramento quote Srl Risponde Dott. Gerardo Lascala UG Rovereto
Anche se la società ha un
solo socio, ha una propria personalità giuridica, il patrimonio del socio (quote
sociali), rimane distinto da quello della società e non è quindi aggredibile con
un titolo valido nei confronti della sola società a r. l.
15 LUGLIO 2009 >4
aprile 2009 > 27 marzo 2009 > Avv. Adele Belluomo < Citazione notificata a
compagnia assicurativa con emissione can Risponde Gula Sebastiano < servizi postali.
Gentile avvocato mi permetto
di dare un piccolo contributo a questo sito, interessante che
ho scoperto da oggi, in effetti la can non deve essere emessa nel
caso che l'atto sia diretto a persone giuridiche: spa .srl. sapa, o ad
enti pubblici.pubbliche amministrazioni, autorità domiciliate per
la carica presso l'ufficio di apparteneza, es. Prefetto,Procuratore della
Repubblica,Questore, Sindaco ecc. Risponde Dott. Gerardo Lascala UG Rovereto
La competenza territoriale,
nel caso di pignoramento presso terzi non è quella della sede della ditta
esecutata, ma quelle del luogo ove si trovano i beni pignorati, per esempio dove
è la sede o la filiale di una banca dove la società debitrice intrattiene
rapporti bancari.
30 giugno 2009 < Avv. Jacopo
Trojani < Cumulo mezzi espropriazione e estensione pignoramento Risponde Giovanni de Filippo UG Varese Esistendo una procedura già pendente, ritengo che sia corretto agire in estensione del precedente pignoramento mobiliare,tenendo conto del valore attribuito ai beni già pignorati e fino a cautelare la somma precettata aumentata della metà. Risponde Cristiano Ragni UG Como.
Gentile avvocato, 30/6 < 25/6/2009 > >> 4 aprile 2009 > Avv Nadia Beltramo < precetto su cambiale non protestata
La mia cliente è in possesso di una cambiale scaduta, ma non protestata. 25/6 > Risponde Francesco Filippone < UG Campobasso
Egregio Avvocato, 30/6 > Risponde Giovanni de Filippo Se (come mi sembra di capire)nel riquadro della cambiale (o,meglio,del vaglia cambiario,poiché credo si tratti di un pagherò) é indicata la ragione sociale,mentre nel riquadro contenente la firma c'é la sola sottoscrizione del socio accomandatario senza alcun timbro della società (o comunque senza alcuna indicazione della qualità del socio),il protesto doveva essere levato comunque nei confronti della società,facendosi riferimento in ogni caso all'indicazione contenuta nel riquadro centrale. Tuttavia,come già opportunamente segnalato dal collega Francesco Filippone, l'azione cambiaria diretta può essere esercitata indipendentemente dalla levata del protesto nei confronti dell'obbligato principale. 30/6 Angelo
scusate ... posso anche sbagliarmi
ma credo che in questo caso occorre invece un decreto ingiuntivo in quanto, se
capisco bene, l'emittente è una persona fisica - anche se ai fini della
domiciliazione è indicata la società - e mancando il codice fiscale (o dati
anagrafici), requisito fondamentale, non vale come cambiale ma come prova
scritta. 25/6/2009 >>>> 24/6/2009 > Avv. Petrulli < Notifica sfratto per morosità ex art.140 c.p.c. Ho avviato un'azione di sfratto per morosità, non notificata a mani proprie per avere l'U.G. trovato il domicilio chiuso. E' stata attivita la procedura di cui agli artt. 140 e 660 c.p.c., ma le raccomandate a.r. non sono state recapitate per assenza del destinatario. Allora l'agente postale, che ha tentato il recapito, ha depositato l'avviso di tentato recapito presso l'agenzia postale preposta alla consegna e ha affisso avviso. Trascorsi 10 giorni dall'avvenuto deposito, gli avvisi mi sono stati restituiti ("compiuta giacenza"), con la dicitura "assente". Potendo provare che la residenza risulta esattamente individuata (sono in possesso del certificato di residenza rilasciato posteriormente al tentato recapito) e non ostando altri gravi motivi di assenza (ad es:. decesso, anche in questo caso posso provare con apposito certificato) si può ritenere che la "compiuta giacenza" realizza l'effetto di conoscibilità? Si può ritenere che la notifica abbia raggiunto il suo scopo? Risponde Francesco Magnanelli < Civitavecchia A mio parere, la notifica deve considerarsi perfettamente valida e giuridicamente perfezionata alla data di spedizione della raccomandata prevista dall'art. 140 c.p.c. Le consiglio, comunque, di allegare all'originale dell'atto i plichi che le sono stati restituiti con la dicitura "compiuta giacenza". Essi, infatti, rappresentano la conferma del corretto operato del collega ufficiale giudiziario. Qualora, invece, sui plichi vi fossero state le diciture "trasferito" o "sconosciuto", verosimilmente, il giudice non le avrebbe convalidato lo sfratto. La saluto cordialmente. Risponde Giovanni de Filippo > UG Varese
La notifica effettuata a
mezzo posta per "compiuta giacenza" é pienamente valida e produce lo stesso
effetto di conoscibilità da parte del destinatario.
25/6/2009 >>>>> 20 maggio 2009 > Dott. Chiara
Lagana < istanza di proroga ex art.6 L.431/98 Risponde Francesco Filippone > UG Campobasso
Il titolo manterrà la sua
efficacia esecutiva sino a che non interverrà la pronuncia del giudice.
L'aspettativa del provvedimento giudiziale non rappresenta assolutamente una
causa di sospensione.
25/9/2009 >>> 29 aprile
2009 > Avv. Mario Caso <Precetto e notifica Risponde Francesco Filippone > UG Campobasso
1) si;
24/6/2009 >
Carlo
D'Addario < notifica al possessore o detentore Risponde Francesco Filippone > UG Campobasso
Il titolo esecutivo per il
rilascio dell'immobile va notificato, come di regola, al solo debitore
esecutato. Anche in tal caso vale il brocardo "quod abundat non viziat" per cui
non guasta la notifica anche ad altri occupanti effettivamente l'immobile; tali
terzi potranno opporsi solo se titolari di titolo autonomo di detenzione
qualificata, da esibire all'ufficiale giudiziario in occasione del primo
incontro con il pubblico ufficiale. Ciò imporrà la sospensione dell'esecuzione
sino allo spirare del termine di efficacia del titolo autonomo di detenzione. 24/6/2009 >Massimiliano Benvenuti < risponde a precedenti quesiti su pignoramento negativo.
Seppur la giurisprudenza sopra citata risulti
pertinente (rif P. Catania 01.12.1982 e Cass. civ. n.20836/2006) occorre
rilevare che in dottrina la disputa è aperta e più di un autore ritiene che sia
idoneo ad interrompere il termine, ex art 481 c.p.c., anche il pignoramento
negativo, con salvezza dei successivi pignoramenti (su tutti Satta, in
"Commentario", volume terzo, pag. 117). Ciò che deve essere rilevato però, è che
non spetta all'Ufficiale Giudiziario un preliminare giudizio sulla validità o
meno del pignoramento. Tale denuncia, di nullità del pignoramento successivo
alla sopravvenuta inefficacia del precetto, integra infatti, un'opposizione agli
atti esecutivi (C.C. n.5939/1986) ed è rilevabile solo dalla parte interessata e
non d'uffcio, ex art 630, secondo comma, c.p.c.. L'U.G. quindi, è tenuto a
procedere al pignoramento anche in presenza di un precetto inefficace e non vi
si può opporre, mentre spetterà al pignorato procedere eventualmente ad
opposizione.
24/6/2009 > 20 maggio
2009 > Stefano Corsini <notifica decreto ingiuntivo a s.r.l. in liquidazione Risponde Mauro Venezia UG Napoli
L'ART. 145 CPC RICONOSCE
L'ALTERNATIVITA' DELLA NOT. PERTANTO BEN PUOI PROCEDERE ALLA RESIDENZA.
CONSIGLIEREI DI TENTARE LA NOT. PRIMA PRESSO LA SEDE LEGALE SOLTANTO
NELL'IPOTESI DOVERSI PROCEDERE AI SENSI DELL'ART. 143 CPC PRESSO LA RESIDENZA,
PER MAGGIORE SICUREZZA E TRANQUILLITA'. CON SIMPATIA DR VENEZIA 30/5/2009 < 20 maggio 2009 > Avv. Nicola Casuccio Devo notificare una citazione in Francia ma un Collega sostiene che, adesso, per la Francia non è più necessaria la traduzione asseverata. E' così? Grazie Risponde Francesco Magnanelli > UG Civitavecchia
Gent.mo Avvocato Casuccio, confermo quanto riferitole dal suo collega; la
traduzione dell'atto non deve essere giurata né legalizzata. Ricordi che per le
notifiche in Francia, è necessario pagare un contributo di euro 50 all'Ufficiale
Giudiziario francese e che ricevuta di detto pagamento dovrà essere presentata,
in uno con l'atto da notificare, all'Ufficiale Giudiziario italiano. Le
suggerisco, infine, di consultare l'atlante giudiziario europeo per le notifiche
nella UE al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm?countrySession=2&
. La saluto cordialmente.Francesco Magnanelli Risponde Avv. Stefano Adami
Devi presentare istanza con la quale chiedi al Giudice dell'Esecuzione di essere
autorizzata alla "sostituzione del titolo esecutivo". 29 aprile 2009 > Avv. Maria Trovato
Dovrei effettuare la notifica di una atto di citazione ad un cittadino italiano
residente all'estero -in Germania- iscritto all'Aire. Qual'è la procedura
corretta?
10/4/2009 < 4 aprile 2009 > dott. Domenico Sammarco <notifica sfratto per
finita locazione in caso di assenza di eredi Risponde Vincenzo Gattullo UG Bari
A mio parere deve ritenersi risolto ipso jure, il contratto nell'ipotesi di
decesso dell'affittuario e di mancanza di eredi e rapporti di coniugio del de
cuius. 10/4/2009 < 13 marzo 2009 > Avv. Daniela D'Onofrio < Notificazione
Ho fatto un'opposizione a decreto ingiuntivo,nell'atto, però
erroneamente,anziché scrivere il nome esatto della srl che ha proposto
ricorso per decreto ingiuntivo composto dal cognome del
rappresentante legale e da un numero, ho scritto solo il suddetto cognome.
Manco a farla apposta esiste un'altra srl denominata con lo stesso
cognome (senza numero però) ed ha lo stesso rappresentante legale.
Preciso che la notifica l'ho effettuata presso il domicilio eletto nell'atto,
cioè presso lo studio dell'avvocato che è legale anche dell'altra società.
Risponde Avv. Daniela Messina
4 aprile 2009 > 27 marzo 2009 > Avv. Adele
Belluomo < Citazione notificata a compagnia assicurativa con emissione can
1. Risponde Avv. Stefano Adami Milano
Egr. Avv. la L.20/11/82 n.890 novellata nell'art. 7 " Se il piego non viene
consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia
al destinatario medesimo dell'avvenuta not.ne dell'atto a mezzo di lettera
raccomandata".
27/3/09 > 13 marzo 2009 > Avv Simona De Luca Risponde Mauro Venezia UG Napoli
Egr.Avv. L'art.145 cpc relativamente alle not. alle Società disciplina
l'alternatività della not.nella sede indicata nell'art. 19 2 C. ovvero alla
persona fisica che rapp.ta l'ente qualora nell'atto da not. ne sia indicata la
qualità e risultino specificati residenza domicilio o dimora.qualora ciò non
fosse possibile la not. alla persona fisica indicata nell'atto che rapp.ta
l'ente può essere eseguita ai sensi degli artt. 140 o 143 cpc.( L. 1 Mar. 2006
n. 52). 27 marzo 2009 > 13 marzo 2009 > Avv. Fabrizio Carducci < Notificazione
Buongiorno ho un quesito da porvi. Risponde Giacomo Amico UG Asti A mio parere si tratta di una notifica valida, sempre che, tra il soggetto diverso dal debitore che abbia ritirato l'atto giudiziario ed il debitore stesso, esista un nesso rappresentato da un rapporto di servizio o lavoro. Altresì, aggiungo che non è necessaria la sottoscrizione del soggetto diverso ( tranne che si tratti di portiere o custode). Risponde Mauro Venezia UG Napoli
Egr, avv. preliminarmente dovrebbe distinguere se trattasi di lavoro pubblico o
privato.
27 marzo 2009 > 13 marzo 2009 > Avv Mario Rossi < esecuzione sfratto di immobile
destinato a clinica Risponde Giovanni Silvagni UG Cosenza.
La richiesta rivolta G.E. ai sensi dell'art.610 c.p.c. diretta a superare le
difficoltà di ordine materiale sorte nel corso dell'esecuzione forzata di
rilascio di immobile fa pensare all'ipotesi di trasferimento dei degenti in
altra struttura convenzionata , previo accordo con la Direzione Sanitaria della
stessa che abbia dato la propria disponibilità. Ma non sempre tali provvedimenti
sono risolutivi in quanto incontrano la resistenza non solo degli operatori
sanitari ma, sopratttutto, degli stessi degenti non disponibili ad essere
trasferiti in altri luoghi.
13 marzo 2009 > 25/2/2009 < Avv. Elio Massimo Iozzo<protesto assegno smarrito Risponde Umberto Ramunno UG Terni
Il beneficiario avendo smarrito l'assegno avrebbe dovuto far dichiarare
l'ammortamento del titolo del quale aveva denunciato la perdita di possesso.
13 marzo 2009 > 26/2/2009 < Avv. Flavio Nuti < pignoramento della licenza
commerciale di un ristorante Risponde Silvio Serino UG Benevento
Le licenze commerciali rientrano nell'ampio genus delle autorizzazioni
amministrative ossia provvedimenti discrezionali che legittimano l'esercizio di
diritti o poteri già appartenenti alla sfera giuridica del destinatario (nella
specie l'esercizio di un'attività economica imprenditoriale) e di
carattere personale essendo spesso necessaria la presenza di requisiti
tecnico-professionali o requisiti di moralità per poter esercitare una data
impresa. Esse sono manifestazioni in concreto della volontà della P.A.
nell'esercizio dei pubblici poteri e pertanto non sono beni in senso economico e
giuridico suscettibili di appropriazione o di disposizione da parte dei privati
nell'ambito dell'autonomia negoziale. Forse si confonde la licenza con
l'azienda, come complesso di beni organizzati necessari all'esercizio
dell'attività imprenditoriale, che invece può essere oggetto di determinati
rapporti giuridici o economici nella sua valutazione complessiva e unitaria come
nel caso di cessione o affitto e per la quale non è prevista nel nostro
ordinamento giuridico il pignoramento unitario in blocco. Oppure si confonde la
licenza con l'avviamento, altro componente astratto e immateriale dell'azienda,
che non può essere qualificato bene nel senso tecnico del termine. Alla luce di
tali considerazioni la questione della pignorabilità della licenza commerciale
non appare plausibile o fondata. In pratica e detto in soldoni è come se a un
automobilista venissa pignorata la patente di giuda e non la autovettura che usa
per viaggiare.
2 marzo 2009 < 26/2/2009 < Avv Andrea Carletti > Pignoramento mobiliare
Semplicemente, NO, xchè manca la prova della not. x il notificando( V. anche
Sent.C.Cost. 477/2002 ).
25/2/2009 < 19 febbraio 2008 >Antonio Cesarini, Avvocato sfortunato in Bergamo <
Richiesta informazioni anagrafe tributaria ed altre banche dati Risponde Mauro Venezia UG Napoli
Gent. Avv. esiste un documento-circolare esplicativa Ministeriale- di cui non
ritengo opportuno divulgarne gli estremi essendo interna- che chiarisce la
necessità di almeno due verbali di dom. chiuso x poter accedere all'anag.
tributaria. 25/2/2009 < 19 febbraio 2008 >Giacomo Amico UG Asti. Una notifica consegnata ad un familiare del destinatario non presso il luogo di residenza, dimora o domicilio di quest'ultimo, bensì in un altro luogo che non abbia alcuna attinenza con i luoghi ove per legge potrebbe essere eseguita, (es. notifica consegnata alla moglie del destinatario sulla pubblica via) è da ritenersi nulla o inesistente? Grazie Risponde Mauro Venezia UG Napoli
L'ipotesi della INESISTENZA giuridica della not. ricorre quando quest'ultima
manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dalla
normativa, tale cioè da impedire che possa essere assunta nel modello
legale della figura, mentre si ha NULLITA' allorchè la not. sia stata eseguita,
nei confronti del destinatario, mediante consegna in luogo o a soggetti diversi
da quelli stabiliti dalla Legge, ma che abbiano pur sempre un qualche
riferimento con il destinatario medesimo. 25/2/2009 < 19 febbraio 2008 >Felice Castiglia UG Vicenza <pignoramento immobiliare ex art 143. 1. Ciao, il pignoramento immobiliare ex art 143 cpc va eseguito entro i 90 giorni incluendo anche i 20 dal deposito?
2. ciao mi è stato chiesto di eseguire un pignoramento di quote di una srl che
ha la sede in un altro circondario posso farlo? chiedono di notificare l'atto
alla srl a mezzo posta e poi al debitore a mani Risponde Mauro Venezia UG Napoli
La not. ai sensi dell'art. 143 cpc si ha x eseguita nel ventesimo giorno
successivo al compimento delle formalità prescritte, poi decorrono i 10 gg del
precetto alla scadenza dei quali ed entro 90 gg dovrà eseguirsi il pignoramento. 19 febbraio 2008 > 5 febbraio 2008 > 28 gennaio 2008 > Avv. Uberto > La Spezia > Pignoramento autoveicolo Sono a richiedere gentilmente se si ritenga possibile l'esecuzione del pignoramento di un autoveicolo nelle forme dell'immobiliare attesa la difficoltà materiale dell'ufficiale a reperire il mezzo. Penserei in ogni caso di munirmi preventivamente di specifica autorizzazione da parte del giudice dell'esecuzione all'Ufficiale affinchè questo proceda in tal senso. Al tempo stesso chiederei, sempre al Giudice, di nominare custode IVG affinché lo stesso provveda al materiale rinvenimento del bene .Credete sia una via percorribile ? 1. Risponde Avv. Giuseppe Zirollo Egregio collega, non credo che possa utilizzare la procedura espropriativa immobiliare ex art. 513 cpc e ss. per un bene mobile registrato. Distinti saluti 2. Risponde Avv. Stefano Adami < Milano
Purtroppo non é possibile procedere nelle forme del pignoramento immobiliare;
bisogna invece eseguire un normale pignoramento mobiliare (da trascrivere, una
volta effettuato, al P.R.A.) previa individuazione "fisica" del veicolo. 19 febbraio 2008 >5 febbraio 2008 > Avv.Mariagrazia Caruso <notifica ex art. 143 c.p.c.
Salve! Ripetutamente il Tribunale di Catania mi ha dichiarato la nullità di una
notifica eseguita ex art. 143 c.p.c. "perchè non preceduta da informazioni
assunte sul luogo in ordine al luogo di trasferimento del destinatario". Risponde Volker R. Vasilico UG Brunico. Sulla relata deve risultare che l'interessato per esempio è trasferito senza lasciare indirizzo (se si tratta di notifica a mezzo del servizio postale) altrimenti l'uff. giuid. deve accertare e scrivere nella relazione di notifica, che l'interessato non risulta o non risulta più all'indirizzo indicato pur mantenendo ivi la residenza anagrafica. Risponde Giacomo Amico UG Asti.
Gentila avvocato, dalla sua domanda non si evince se la notifica ex art.143 cpc
di cui parla, sia stata o meno preceduta da una relata negativa. Comunque la
notificazione ex art.143 cpc 1 co, deve essere preceduta da una relata
negativa di notificazione da cui il notificando deve risultare irreperibile o
trasferito dall'indirizzo di ultima residenza anagrafica. Naturalmente maggiori
sono le informazioni negative che l'uff. giud. acquisisce in loco e certamente
maggiori sono le possibilità che l'autorità giudiziari valuti validamente la
notifica ex art.143 cpc. Sarebbe opportuno, quindi, che dalla relata negativa,
che deve precedere quella ex art.143 cpc, risulti ad es. l'avere assunto
informazioni all'indirizzo e presso i vicini sulla reperibilità altrove del
notificando,(in alcuni uffici unep gli ufficiali giudiziari sono solito anche
acquisire informazioni sulla reperibilità presso Polizia municipale, poste
locali e forze dell'ordine).
5 febbraio 2008 > 28 gennaio 2008 >Dott. Samuele Ranno > Catania < Notifica a
mezzo posta in Irlanda Risponde Francesca Bibbò UG Chieti
Credo che per gli atti da notificare trasmessi da un paese all'altro membro
della CE la traduzione non debba essere legalizzata in quanto tale formalità (o
altra equivalente, ad es. l'apostille) è stata esclusa dal Regolamento N°
1393/2007 (Art. 4, comma 4: "Gli atti e tutti i documenti trasmessi sono
esonerati dalla legalizzazione o da altre formalità equivalenti".
28 gennaio 2008 >
17/1/2009 < 13 gennaio 2009 >Giacomo Amico < UG > Compiuta giacenza presso
il domicilio- possibilità di nullità della notifica a mezzo posta. 1. Risponde Vincenzo Gattullo < UG Bari
Si, perchè a prescindere dal mezzo utilizzato(nella fattispecie il servizio
postale) i luoghi dove la notifica deve essere tentata seguono un ordine
tassativo e non derogabile; 2. Risponde Vincenzo Gattullo < UG Bari Non so se la sentenza a cui fai riferimento potrebbe essere questa della Cassazione Cass. civ. Sez. II, 02-10-2008, n. 24544 che recita:[...]Circa le forme ............. leggi tutto.
13 gennaio 2009 > Avv. Arturo Perugini <notifica a mezzo posta militari in
servizio 1. Risponde Francesca Bibbò < UG Chieti
ART 146 C.P.C.: Notificazione a militari in attività di servizio.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ ART . 7 DELLA L . 20/11/1982 N. 890 PER
NON AVER MAI RICEVUTO LA LETTERA RACCOMANDATA, NON ESSENDO STATO CONSEGNATO IL
PIEGO PERSONALMENTE AL DESTINATARIO. 17/1/2009 < 13 gennaio 2009 > Roberta Filisetti < Offerta Reale Buongiorno, in merito ad un offerta reale, ritenete possibile che la stessa possa essere fatta presso l'Avvocato del creditore stante il fatto che quest'ultimo ha eletto domicilio presso il professionista? Grazie Risponde Giovanni Silvagni < UG Cosenza
I requisiti per la validità dell'offerta reale e l'adempimento delle
obbligazioni si ricavano dal combinato disposto degli artt. 1208, e 1182 del c.
c. a mente dei quali l'offerta deve essere fatta alla persona del creditore o
nel suo domicilio tenuto conto del fatto che se il luogo nel quale la
prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi
e non può desumersi dalla natura della prestazione, occorre fare riferimento
alla diversa disciplina prevista per una cosa certa e determinata , per una
somma di danaro ovvero per tutti gli altri casi. ( art. 1182, 2° , 3° e 4°
comma)
31 dicembre 2008 >
23/12/2008 <Avv. Alessandro Friggione < notifica decreto ingiuntivo Grecia Risponde Gennaro Di Bari < UG Bari.
Gent.mo avv. Friggione ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Ce 1393/2007,come
dovrà indicare in relata, in vigore dal 13 novembre 2008, è possibile notificare
un atto giudiziario in Grecia direttamente al destinatario, così come era
permesso col Regolamento CE 1348/2000 ora abrogato.
23/12/2008 < 17 dicembre 2008 < Avv. Tiziana Lanzarotto > AUTO IN COMPROPRIETA' Risponde Avv. Stefano Adami < Milano
Per prima cosa é opportuno effettuare la trascrizione al P.R.A. dell'avvenuto
pignoramento. E' necessaria copia conforme all'originale del verbale di
pignoramento che viene rilasciata dalla Cancelleria o, prima ancora,
dall'Ufficiale Giudiziario che lo ha redatto. Bisogna poi recarsi all'Ufficio
Provinciale del P.R.A. con la suddetta copia conforme, compilare la nota di
trascrizione e versare quanto dovuto per bolli/tasse.
23/12/2008 > 17 dicembre 2008 <Avv. Fabrizio Carducci < notifica atto di
precetto presso la sede di lavoro Risponde Vincenzo Gattullo UG Bari
la SSC ha stabilito: In tema di notificazioni, l'art. 139 c.p.c., nel
prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e
nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha
l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo
da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguire la notifica presso
la casa di abitazione o presso la sede dell'impresa o presso l'ufficio, purché
si tratti, comunque, di luogo posto nel Comune in cui il destinatario ha la sua
residenza. Né il fatto che il destinatario eserciti la sua impresa in un
determinato luogo (anche all'estero) costituisce presunzione che nello stesso
luogo egli abbia stabilita la propria residenza, ben potendo i due luoghi -
quello della sede dell'impresa e quello della residenza - essere diversi.(Cass.
civ., Sez. II, 13/08/2004, n.15755) 2. Risponde Giacomo Amico > UG Asti
Gentile Avvocato, voglio anzitutto ricordarle che le notifiche da lei già
richieste ed eseguite alla residenza, anche se perfezionatesi con la compiuta
giacenze delle stesse in quanto mai ritirate dal destinatario o da altri
presso l'ufficio postale, sono notifiche pienamente valide in sede di processo
di cognizione o di esecuzione. 17/12/08 < 11/12/2008 < 1 dicembre 2008 <Sergio Pugliese < UG Mantova
Gent.le sito, vi sottopongo il seguente quesito. Risponde Vincenzo Gattullo UG Bari.
A mio parere no perchè l'ufficiale giudiziario rilascia copie degli atti da lui
redatti(normalmente rilasciamo la copia per uso trascrizione in cui si evince,
dalla relazione di notifica, che l'atto è stato regolarmente portato a
conoscenza del destinatario).
Caro collega, nonché amico, sono felice di poterti informare adeguatamente; al
riguardo, la risposta al tuo quesito la trovi leggendo contestualmente le
seguenti fonti: 1) art. 111 DPR n. 1229/1959 (Ordinamento UNEP); 2) nota
Ministero Giustizia Prot. n. 5/1138/03-1/RG del 21/12/2000; 3) la
Circolare Ministero Giustizia n. 14/94 (richiamata dalla nota ministeriale
predetta); 4) la sentenza della Corte di Cassazione n. 12516 del 1993,
pubblicata su Foro Italiano del 1995 pp.939-940 con interessante nota di
commento in calce alla pag.940; 5) art. 14 Legge n. 15 del 1968, rubricato
"Autenticazione di copie". Se vuoi risparmiarti il tempo e la fatica di leggere
(ed interpretare) sistematicamente tutte e cinque le fonti di cui sopra, e
confidi nella mia sintesi, ti comunico che la competenza al rilascio della copia
autentica per uso trascrizione dell'atto di citazione già notificato in proprio
dall'Avvocato (ex lege n.53/1994) non spetta a te Ufficiale Giudiziario, ma
spetta al Cancelliere al quale deve essere prodotto l'atto di citazione;la
competenza sarebbe stata dell'Ufficiale Giudiziario se ed in quanto la copia
autentica dell'atto di citazione ti fosse stata richiesta non per uso
trascrizione, ma per uso notifica (o per la prima volta, qualora l'Avvocato non
avesse notificato in proprio ex lege n. 53/1994), oppure per rinnovazione della
notificazione a mezzo di U.G.). P.S. : ti abbraccio affettuosamnete (per
qualsiasi informazione ulteriore o chiarimento conosci il mio numero di
cellulare).
17/12/08 > 11/12/2008 Avv. Claudia Avenia <firma illeggibile ricezione decreto
ingiuntivo a mezzo posta 1. Risponde Vincenzo Gattullo > UG Bari
Gentilissima avvocato,
Gentile avvocato, innanzitutto mi permetto di ricordarle che i 60 gg per la
notifica del decreto ingiuntivo decorrono non dalla data della sua emissione
bensì dalla data del suo deposito in cacelleria (Cass. n.7160 del 2001).
11/12/2008 < 1 dicembre 2008 < Avv. Stefano Adami < Dichiarazione del debitore
crediti presso terzi Risponde Ernesto Martone UG Napoli
Egregio Avvocato
1/12/2008 < 22 novembre 2008 > avv. Simona Redaelli < notifica presso terzi 140
cpc 1. Risponde Salvatore Tranchina < UG Bari Spett. Avv. il pignoramento c/o terzi è validamente effettuato con la notifica al terzo,essendo secondaria e priva di effetti pratici rilevanti la notifica al debitore se non nel senso di astenersi dal disporre i beni pignorati di cui,comunque,è responsabile il terzo.Cordialità. 2. Risponde Alberto Monari < UG Piacenza
Ritengo che il problema non sussista (o è mal posto) nel senso che l'esecuzione
del pignoramento presso terzi inizia nel momento della notificazione dell'atto
al terzo che avviene per buona prassi prima di tutto; è a questo punto che si
interrompe il termine dei 90 giorni dalla notifica del precetto per l'esecuzione
stessa. La successiva notifica al debitore può avvenire con le modalità più
diverse, sempre nel rispetto del termine di almeno 10 giorni precedenti
l'udienza di "dichiarazione di quantità" ex art.547 cpc.
Gent.Ma Avv. premesso che la not. ai sensi dell'art. 140 cpc produce i suoi
effetti dalla sped. della racc. e premesso che si tratta di una procedura C/O
terzi, risulta di primaria importanza il rispetto del termine nei confronti del
terzo.
4. Pietro Matranga < UG Palermo
1/12/2008 < 22 novembre 2008 > Avv. Maria Rosaria Iannelli < pignoramento
licenza commerciale
Gentile collega, mi trovo nella tua stessa situazione, in quanto la licenza
commerciale è l'unico bene di valore apprezzabile in possesso del soggetto
contro cui devo agire. la licenza è, secondo me, certamente pignorabile in
quanto bene suscettibile di valutazione economica. esso d'altro canto è
normalmente oggetto di cessione tra privati in caso di trasferimenti di
attività, con la particolarità che questa cessione dovrà essere comunque
formalizzata nei confronti del Comune che dovrà modificarne l'intestazione in
favore dell'acquirente / idem per l'eventuale aggiudicatario al termine della
procedura esecutiva.
1/12/2008 < 22 novembre 2008 > Avv. Michele Martoni < Sfratto e arresti
domiciliari Risponde Mauro Venezia UG Napoli
Gent.Le Avv., consiglio di informare il Magistrato di sorveglianza competente,
il quale inviterà lo sfrattando agli arresti domiciliari a comunicare nuovo
domicilio ove espiare gli arresti, qualora il detenuto non indicasse alcun luogo
alternativo, dovrebbe provvedere d'ufficio il Magistrato,che in
extremis,potrebbe disporre anche la revoca degli arresti domiciliari e la
traduzione in carcere. 2. Risponde Giacomo Amico < UG Asti
Gentile avvocato, a mio parere, nella fattispecie da lei esposta, è doverosa una
sospensione della procedura esecutiva da parte dell'uff.giud. procedente.
22 novembre 2008 > 18 novembre 2008 < Avv. Lorenza Macuzzi <Notifica ai
soggetti senza fissa dimora Risponde Giacomo AMico < UG Asti
Gentile avvocato, essendo l'indirizzo senza fissa dimora un indirizzo fittizio
(virtuale) attribuito dal comune ai soggetti che non hanno stabile dimora
(vedasi ad esempio i giostrai che spesso sono costretti a frequenti migrazioni
da un posto all'altro), io come uff. giud. ho sempre redatto una omessa notifica
trovandomi di fronte ad un indirizzo di fatto inesistente; successivamente e
sempre su richiesta dell'avv.to procedente, ho proceduto ad una notificazione ex
art. 143 cpc 1 co°, del resto la residenza attribuita dal comune ai
soggetti senza fissa dimora è pur sempre una residenza anagrafica!!. 18/11/2008 < 14 novembre 2008 > Avvocato Andrea Ricardi < Notificazione
Cari amici, mi trovo in una incresciosa situazione. Ho un titolo da eseguire
contro una signora che risulta risiedere in una dato luogo. 1. Risponde Tucci Raffaele U.G.Bolzano salve, è capitato anche a me un caso analogo. Secondo la mia interpretazione, a meno che la madre non dichiari il luogo(completo di indirizzo e nr. civico), ove il destinatario si sia trasferito(anche se stato estero), la notifica, in caso di rifiuto, va effettuata ai sensi art. 140 c.p.c., in quanto non si ha la certezza che il destinatario si sia trasferito effettivamente! Infatti la notifica si rimette solo nel caso in cui ci sia la presunzione che l'U.G. sia venuto a conoscenza del nuovo domicilio (completo) ove il destinatario e' reperibile!
2. Risponde Giacomo Amico UG Asti 3. Risponde Giuseppe Marotta UG Rho.
L'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto almeno chiedere l'indirizzo spagnolo alla
madre della ragazza. Credo che l'abbia fatto e che la madre abbia risposto di
non conoscerlo. 4. Risponde Alberto Monari UG Piacenza
Ritengo che l'avvocato abbia 2 possibilità: o deve "insistere" con l'Ufficiale
Giudiziario che, prendendo atto del dato anagrafico della residenza e non
potendo (a mio parere), sulla base delle sole dichiarazioni della rinvenuta,
attestare una irreperibilità del destinatario, deve/dovrebbe, in caso di rifiuto
del famigliare a ricevere la notifica, procedere ai sensi dell'art.140 cpc, 18 novembre 2008 < la questione è un pò complicata. Se ben interpreto la giurisprudenza in merito, il titolo emesso contro una sas, vale anche nei confronti del socio accomandatario. Ora, ho ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una sas. Dopo averlo notificato, ho eseguito un pignoramento negativo. Ora devo rivolgermi contro i soci. Perchè, come detto, il decreto l'ho chiesto solo nei confronti della sas, e quindi, il titolo ottennuto l'ho notificato solo nei confronti della sas ( mentre nei confronti del socio accomandatatio questo decreto non è mai stato notificato) mi domando: il titolo notificato nei confronti della sas, è scaduto nei confronti del socio accomandatario, oppure posso chiedere un'altra copia e notificarlo al socio accomandatario? Io credo che sia logico ritenere che il titolo notificato nei confronti della sas, si sia per così dire salvato dalla perdita di efficacia anche nei confronti del socio accomandatario, però vorrei avere il vostro conforto. Risponde Mauro Venezia UG Napoli Gent. Avv. a quanto pare è stato già rispettato il preventivo beneficium excussionis. Il titolo esec. formatosi nei confronti di soc. di persone regolare deve essere preventivamente not. al socio C/il quale si intende agire esec.te.
La mera conoscenza da parte del socio del titolo esecutivo allo stesso
consegnato in qualità di L.R. della soc. non costituisce not. del titolo nei
confronti del socio e la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi -
tempestivamente proposta nel termine dei 20 gg. dalla not. al socio dell'atto di
pign.to - non è idonea a sanare il vizio derivante dalla mancata notifica al
socio del titolo esecutivo. Ord. 1 Mar. 07 Trib. Pavia. Con simpatia
14 novembre 2008 > 11 novembre 2008 > Romano Eufemia < I vigili urbani possono
presenziare in uno sfratto? Risponde Giacomo Amico UG Asti
In forza della L. 07/03/86 n.65 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia
municipale), gli ufficiali ed agenti di polizia municipale hanno una triplice
competenza, limitata al territorio comunale, che si esplica in funzioni di
polizia stradale, giudiziaria e di pubblica sicurezza. 11 novembre 2008 > Francesca Bibbò < UNEP di Chieti Avendo subito vivaci proteste da parte di Avvocati che in materia di atti esenti erano costretti a pagare i CAN ed i CAD recapitati dai postini, ho sollecitato l'applicazione della circoare 16780/1999 di Poste Italiane diretta al Ministero. Da allora Poste provvede a fotocopiare gli avvisi di ricevimento che vengono allegati ai rendiconti giornalieri unitamente alle distinte ed addebitati in conto differito come avviene per lle spese postali ordinarie degli atti giudiziari non a pagamento. Allego copia della lettera.
7 novembre 2008 >Giuseppina Bucca < UG <
spese delle raccomandate cad e can Risponde Ernesto Martone UG
cara collega chiedo scusa per il quesito elementare, ma sono una praticante alle prime armi. vorrei sapere se il creditore di due debitori in solido, entrambi pensionati, può, nonostante l'ingente somma dovutagli, procedere al pignoraramento del quinto della pensione solo di uno dei due debitori, oppure se si può procedere ad un duplice pignoramento contemporaneo sino al raggiungimento della somma dovuta. grazie sin da ora per la risposta. Risponde Ernesto Martone > UG
Spero di esserle utile nel scriverle che in materia di pignorabilità delle
pensioni sono fondamentali 2 sentenze della Corte Costituzionale del 2002:
11 novembre 2008 > 7 novembre 2008 >Sebastiano De montis < decreto ingiuntivo e
art.140 c.p.c. Risponde Mauro Venezia UG Napoli
Gent. amico, premesso che la not. ai sensi dell'art. 140 cpc produce i suoi
effetti dalla sped. della racc. e premesso che l'art. 145 cpc prevede una
ipotesi di not. alternativa, ossia presso la società o la residenza, in
quest'ultimo caso non è possibile procedere nelle forme virtuali della not. se
prima non si procede presso la sede.Premesso ciò ricordo: risulta ormai presente
fra le norme generali sulle notificazioni degli atti il principio secondo il
quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il
notificante, deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il
destinatario.
11 novembre 2008 > 7 novembre 2008 > Avv. Patrizia Cerreti < un comodato
pretestuoso impedisce il pignoramento mobiliare ? 1. Risponde Giacomo Amico > UG Asti
Gentile avvocato, potrà sempre presentare una nuova richiesta di pignoramento
con invito scritto rivolto all'ufficiale giudiziario di procedervi nonostante i
beni risultino oggetto di comodato d'uso (registrato o non, atto pubblico o
privato) in favore dell'esecutato.
Gent.ma Avv.ssa Innanzitutto, personalmente non l'avrei mai telefonato, mi
dispice dirlo, in quanto è l'U.G. responsabile dei Suoi atti e non l'Avv. che
insiste in una procedura la cui regolarità è sotto la esclusiva responsabilità
civ.pen. e amm.va dell'U.G. che in questo caso controlla
preliminarmente,eventualmente il regime legele di comunione o separaz. dei beni,
che l'atto esibito possieda le caratteristiche legali, atti e documenti a
corredo che lo rendano legittimo eventualmente ad inibire le operazioni di
pign.to, oltretutto, in caso di legittimità di inibizione al pign.to vi è
l'invito a rendere la dichiarazione di cui all'art. 492 cpc, che supera
facilmente ogni dèfaillance, a cui l'esecutato deve sottostare pena la sanzione
prevista nell'art. 388 cp c 5, un'ulteriore alternativa è l'accesso all'anagrafe
tributario previa richiesta del creditore se il comodato fosse idoneo a fermare
l'esecuzione etc. etc. 3. Risponde Francesco Manganelli. Gent.mo Avvocato, avrei sicuramente eseguito il pignoramento senza neanche preoccuparmi di avvisarla per telefono, a condizione che il debitore fosse anagraficamente residente nel luogo dove si è svolta l'esecuzione. In tal caso, infatti, il pignoramento sarebbe stato assolutamente legittimo, anzi direi, doveroso! Non ho mai visto un giudice dell'esecuzione sospendere o annullare un pignoramento a causa di un contratto di comodato. Per presunzione di legge, i beni mobili presenti nell'abitazione appartengono a tutti i componenti del nucleo familiare che anagraficamente risiedono in quella abitazione. Questa è la ragione per la quale i debitori più scaltri, risiedono anagraficamente in luogo, spesso una bicocca disabitata, e di fatto dimorano in un altro. 4.Risponde Salvatore Tranchina UG Bari Scusi,se il debitore-esecutato ha dato in comodato alla moglie determinati beni (questo si evince dalla sua lettera)è chiaro che detti beni sono di proprietà del debitore-esecutato e quindi pignorabili senza problemi.Il problema potrebbe sorgere se i beni in loco sono di proprietà di terzi e dati in comodato al debitore-esecutato.Comunque,se all'atto di comodato non sono allegati documenti fiscali (fatture od altro) che diano prova certa circa la titolarità di altri dei beni e se l'atto di comodato non è debitamente registrato con data anteriore alla notifica del precetto,qui a Bari viene considerato come "carta straccia" sia dall'Uff. Giud. che dal Giudice dell'esecuzione in caso di opposizione all'esecuzione,in quanto è evidente il tentativo illegale e furbesco del debitore di sottrarsi alla esecuzione (e l'onere della prova circa la proprietà dei beni in caso di opposizione è a cura del debitore,che senza documenti fiscali nulla potrà dinanzi ad un magistrato intelligente).Cordialità. Salvatore Tranchina
11 novembre 2008 > 7 novembre
2008 >Avv. Angelo Cocozza < pignoramento autovettura Risponde Mauro Venezia UG Napoli
Gent.mo Avv. nello stesso quesito ci sono alcune precisazioni da apportare: 29 ottobre 2008 > Pietro Matranga < UG Palermo <<Chiarimento su: Pignoramento a mezzo posta: tempestivo se consegna all'UNEP entro 90 giorni?
Ringrazio il gentile collega Mauro Venezia per i complimenti fattimi che ritengo
di non meritare. Nel merito del suo quesito, rispondo che nell'ipotesi di
p.p.t., laddove fosse violato il termine dilatorio a comparire ( Es. se vi fosse
violazione al diritto di difesa art. 24 Cost.), previsto dall'art. 501 cpc o più
in generale per le notifiche a mezzo posta in cui fosse violato il termine
ordinario di cui all'art. 163-bis cpc occorre ricordare l'ultima parte dell'art.
149 c.p.c., comma III che recita: la notifica si perfeziona per il destinatario,
dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto. Quindi, in virtù
della citata norma ci sono DUE momenti perfezionativi della notifica a mezzo
posta: 29 ottobre 2008 < Avv dario Migliaccio > Napoli < Pignoramento mobiliare 1. Il quesito è il seguente: nei "luoghi appartenenti al debitore" di cui all'art. 513 c.p.c. può rientrare anche il luogo dove attualmente il debitore dimora (ne ho la certezza) senza che ciò risulti da nessun elemento esterno (nome sulla cassetta piuttosto che sul citofono)? O piuttosto, il pignoramento mobiliare presso il luogo dove il debitore attualmente dimora a dispetto della residenza ad oggi denunciata ma evidentemente fittizia, realizza l'ipotesi di cui al co. 3 dell'art. 513 c.p.c., ciò richiedendo specifica istanza al Presidente del Tribunale o ad un giudice delegato perchè venga autorizzato il pignoramento di cose determinate che non si trovino in luoghi appartenenti al debitore? Forse che l'ipotesi di cui al comma cit. si riferisce esclusivamente a beni del debitore presso terzi? Grazie e complimenti per l'ottimo servizio. 2. Nell'ipotesi di pignoramento mobiliare è sufficiente consegnare titolo e precetto all'ufficiale giudiziario che redigerà verbale con un proprio prestampato o è necessario consegnare anche un'atto/verbale redatto personalmente dal quale risultino nello specifico gli elementi del caso? In caso di risposta affermativa, potreste cortesemente indicarmi la formula, possibilmente aggiornata alla novella? Nel mio caso oltre a beni mobili intenderei pignorare presso il domicilio del debitore (e non la residenza: per inciso, questo comporta dei problemi particolari, posto che il precetto lo notificherò presso la residenza attuale ma fittizia?)anche degli autoveicoli. Al titolo, al precetto ed all'eventuale atto va allegata anche la visura PRA relativa ai veicoli, vero? L'ufficiale giud. ed il G.E competenti sono quelli del circondario dove si trovano i beni? Grazie e complimenti.
Risponde Maurizio Testa UG Napoli
14/11/08 < A rettifica di quanto enucleato nella mia risposta, preciso che l'
ufficiale giudiziario può rivolgere "richiesta ai soggetti gestori dell'
anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche","su richiesta del
creditore ANCHE SENZA autorizzazione del giudice dell' esecuzione (infatti
l'autorizzazione del Giudice è D'OBBLIGO solo in alcuni paesi europei come la
Francia). Saluti Maurizio Testa
29 ottobre 2008 < Avv. Vanacore Vincenzo <notifica citazione a convenuto
ristretto in carcere Risponde Giacomo Amico UG Asti.
L'Ufficiale giudiziario presso la residenza puo' acquisire informazioni anche in
ordine alla reperibilità del destinatario presso una qualsivoglia casa
circondariale. Se l'ufficiale giudiziario alla residenza acquisisce informazioni
da cui risulta che il notificando è detenuto presso una determinata casa
circondariale, redigerà una relata negativa e successivamente, sempre su
richiesta di parte istante, potrà essere tentata la notifica a mani proprie nel
luogo ove risulta detenuto. Risponde Mauro Venezia UG Napoli
Gent.Avv. La Corte di Cassazione-Sentenza n.9279 del 17/09/1998
(Rv.518986)Procedimento civile- notif.alla residenza,dimora, domicilio-not. a
soggetto detenuto-presso il comune di residenza nelle mani di persona di
famiglia-legittimità. 29 ottobre 2008 > Remo Gallo
Ringrazio L'avv Cassese. In effetti l'esecuzione "ad horas" significa in tempi
brevi. Però credo, e vedo che l'avv. Cassese è daccordo con me, il preavviso di
rilascio immobile che invia l'UG deve rispettare i 10 giorni. Volevo il parere,
quindi, anche di un U.G; ricordo che trattasi di un ordinanza di reintegra nel
possesso per cui il giudice adito ha disposto l'esecuzione ad horas e l'UG ha
inviato preavviso al debitore fissando la data di esecuzione non dando un
preavviso di 10 giorni, ma di 9.
25 ottobre 2008 > 21 ottobre 2008 < Avv.Alessia di Nunzio < Padova<esecuzione
sfratto Risponde Giovanni Giorgio < UG Acquaviva delle Fonti. Nella normativa vigente non è prevista la notifica all'esecutando della copia del verbale di rinvio dell'esecuzione di rilascio (attenzione, si parla di rinvio e non già di sospensione, perchè questa seconda circostanza è prerogativa soltanto dell'A.G.!!!). Sebbene la prassi di molti UNEP è orientata in senso differente, (ovviamente per rendere più agevole e meno ferraginose le operazioni), ritengo che, essendo iniziata l'esecuzione con la notifica dell'atto di preavviso, non si debba necessariamente notificare alcun atto successivo e/o intermedio sino al compimento. Ma qualora si effettuasse una notifica di qualsiasi verbale di rinvio, questo non comprometterebbe minimamente la procedura, anzi la renderebbe, diciamo così, meno traumatica nei confronti dell'esecutando e, forse, meno dispendiosa per il richiedente. Quanto sopra considerato, ha valore, ovviamente, soltanto se, al momento dell'accesso e del rinvio, non sia stato possibile informare l'esecutando o altri familiari presenti sul luogo del rilascio, per aver rinvenuto chiuso l'uscio. Nel corso della mia esperienza (riferibile ad oltre trenta anni), ho cercato generalmente di informare l'esecutando di ogni rinvio disposto per motivi di ordine pratico ed organizzativo, onde evitare l'apertura forzata; è chiaro, comunque, che è da tener conto, anche, sia della facile reperibilità di chi è tenuto al rilascio che di ogni altro elemento che non generi immotivate ed ingiustificate dilazioni. Risponde Giuseppe Marotta < UG Rho.
Gentile Avvocato, se l'avviso di sloggio è stato già notificato non occorre
notificarlo ancora. Per cui le consiglio di ripresentare i titoli esecutivi
all'ufficio unep almeno una decina di giorni prima della data prevista per il
nuovo accesso e nello stesso giorno chiedere all'ufficiale giudiziario
competente quanto tempo prevede per eseguire materialmente lo sloggio. 25 ottobre 2008 > 17 ottobre 2008 >Remo Gallo < Bari. Cosa significa "esecuzione ad horas"? che l'ufficile giudiziario incaricato può provvedere a fissare la data di esecuzione subito, inviare titolo esecutivo e preavviso di rilascio immobile al debitore ma senza rispettare gli almeno 10 giorni? complimenti per il sito Risponde Avv.Antonio Cassese.
significa che il Giudice adito non ha concesso alcun termine al conduttore da
sfrattare e lo sfratto, così, è immediatamente eseguibile. Ciò non significa,
però, che il precetto da notificare possa avere un termine inferiore ai canonici
dieci giorni.
25 ottobre 2008 > 21 ottobre 2008 <Avv. A. Bitetti < Altamura < pignoramento
socio accomandatario 2. Risponde Mauro Venezia > UG Napoli
Gent. Avv. Il titolo esec. formatosi nei confronti di soc. di persone regolare
deve essere preventivamente not. al socio C/il quale si intende agire esec.te. Secondo me col verbale di pignoramento negativo hai superato il beneficio di escussione. Non è necessario attendere la scadenza del precetto rivolto contro la società, mentre è necessario notificare il titolo esecutivo ed un nuovo precetto ai soci illimitatamente responsabili contro i quali intendi agire, perchè devi loro intimare l'adempimento e perché contro il loro personale patrimonio devi minacciare l'esecuzione forzata. Solo in tal modo i soci avranno la possibilità di pagare per evitare l'esecuzione forzata sui loro beni personali, oppure di fare opposizione a precetto ad esempio per disconoscere la loro qualità di soci illimitatamente responsabili. 3. Risponde Avv Dario Migliaccio Napoli.
Quanto al beneficium
excussionis, il debitore richiesto del pagamento di debiti sociali può opporre
il citato beneficio, domandando la preventiva escussione del patrimonio sociale,
se e soltanto se è in grado di indicare beni della società sui quali il
creditore possa agevolmente soddisfarsi; diversamente il beneficium excussionis
sarebbe uno strumento attraverso il quale il debitore compulsato potrebbe
evitare conseguenze sul suo patrimonio senza assumersi alcuna responsabilità. 25 ottobre 2008 > 21 ottobre 2008 <U.G. > GIACOMO AMICO < Asti
E' previsto da qualche normativa l'avviso alla commissione tributaria
provinciale e/o regionale di avvenuta notifica di una sentenza dei summenzionati
enti come del resto avviene per le sentenze civili prive della spedizione in
forma esecutiva? Risponde Diego Ferro > UG Orbetello
Art. 38, secondo comma, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n° 546
"disposizioni sul processo tributario": "le parti hanno l'onere di provvedere
direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma degli
articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile depositando, nei
successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale
notificato, nella segreteria [della commissione tributaria], che ne rilascia
ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio".
25 ottobre 2008 > 15 ottobre 2008 > Avv. Marco Borroni < Milano <opposizione
tardiva decreto ingiuntivo, notifica compiuta giacenza Risponde Diego Ferro > UG Orbetello
L'art. 650 cpc prevede che "l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto
il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuto tempestiva
conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza
maggiore[...]L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto
di esecuzione".
25 ottobre 2008 > 15 ottobre 2008 >Avv. Giovanni Migliaccio < Napoli < tra
precetti e pignoramenti, come procedere? Risponde Diego Ferro > UG Orbetello
Quando si chiede un pignoramento bisogna sempre consegnare titolo e precetto
all'ufficiale giudiziario, perché, nel caso del pignoramento mobiliare presso il
debitore, l'ufficiale giudiziario si deve recare sul posto munito di titolo e
precetto (513 cpc), e se il pignoramento sarà positivo titolo e precetto
dovranno essere depositati in cancelleria ex art. 518 cpc assieme al verbale di
pignoramento. Nel caso del pignoramento presso terzi (543 cpc) e immobiliare
(557 cpc), invece, il codice prevede che il deposito di titolo e precetto debba
essere fatto dal creditore pignorante, perciò in questi ultimi due casi può
essere più discutibile se è sufficiente esibire titolo e precetto all'ufficiale
giudiziario, o se bisogna onsegnarglieli (secondo alcuni bisogna comunque
consegnarli perché, ove il debitore volesse evitare il pignoramento versando
l'importo dovuto nelle mani dell'ufficiale giudiziario -494 cpc- titolo e
precetto dovrebbero poi essere depositati in cancelleria insieme al verbale di
pagamento; secondo altri, invece, il titolo in questo caso andrebbe consegnato
al debitore quale quietanza). 25 ottobre 2008 > 21 ottobre 2008 <U.G. > GIACOMO AMICO < Asti
Gradirei gentilmente una risposta sul seguente
quesito.
1. Risponde Maurizio Testa < UG Napoli 2. Risponde Diego Ferro > UG Orbetello
Vale la data del deposito. 3. Risponde Rosa Arena < Praticante Catania
Il termine dei 60 gg
decorre dalla data di deposito e dunque di pubblicazione del decreto ingiuntivo
(C.C.sez I, 31.10.07 n.2259; Cass. n.7160 del 2001;Cass. 10 agosto 1982 n.
4488). E' da quella data che il provvediemnto può dirsi giuridicamente esistente
(arg. ex art. 133 c.1, c.p.c.)"....se così non fosse il termine per la notifica
sarebbe accorciato del periodo tra la firma del decreto ed il suo deposito,
periodo in cui il decreto non è ancora conoscibile. Una tale interpretazione
della disposizione suddetta offrirebbe il fianco ad una censura di
incostituzionalità per ingiustificata disparità del trattamento (art. 3 Cost.) e
violazione del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), atteso che
il termine per la notifica risulterebbe in concreto differenziato in ragione
della maggiore o minore sollecitudine del deposito del decreto e che, al limite
(in caso di prolungato ritardo nel deposito dell'atto), potrebbe risultare
compromessa del tutto la possibilità della tempestiva notifica del
decreto"(Cass. n.7160 del 2001).
22 ottobre 2008 >
G.Franca Solinas < UG Sassari <pignoramento mobiliare presso le ASL o
Comuni Risponde Avv. Silvia > Augusta
... io ti consiglio di procedere con il giudizio di ottemperanza....e' più
efficace, spesso gli enti pagano prima dell'udienza per evitare la nomina del
commissario.
22 ottobre 2008 <Avv. Raffaele Caccia <E'
sanzionabile penalmente che vieta l'accesso a Ufficiale Giudiziario?
Risponde Maurizio Testa < UG Napoli
21 ottobre 2008 <17 ottobre 2008 >Avv. Michele
Arcangelo CALABRESE < Salerno <Pignoramento a mezzo posta: tempestivo se
consegna all'UNEP entro 90 giorni?
1. Risponde Pietro Matranga < UG Palermo 2. Risponde Mauro Venezia < UG Napoli
Egr.Avv. e Collega, nel
concordare totalmente con il collega di Palermo, porrei l'accento su alcuni
punti, es. nell'ipotesi di ppt, penso che la questione potrebbe subire una
riflessione ed una apertura di discussione la dove fosse violato il termine
dilatorio a comparire ( Es. se vi fosse violazione al diritto di difesa art. 24
Cost.), e in tutte le altre ipotesi in cui il destinatario dell'atto riceva
pregiudizi o limitazioni gravi, ai propri diritti, ma si tratterebbe di probatio
diabolica.
17 ottobre 2008 > Avv. Manuela Mora < Reggio Emilia < pignoramento provvigioni
agente di commercio Risponde Avv. Casu Stefano > Roma.
Cara collega, certamente le provvigioni degli agenti di commercio sono
pignorabili ed addirittura senza limiti in quanto non assimilabili agli stipendi
dei lavoratori dipendenti.Ti segnalo l'ordinanza n.381/2007 della Corte
Costituzionale.
17 ottobre 2008 >Giordano Antonio < UG Montecorvino Rovella < Cumulo esecuzione
forzata Ho eseguito un pignoramento mobiliare presso il debitore con esito positivo(valore dl credito maggiorato del 50%).
Data notifica precetto,7 maggio 2008... Circa il fatto che il PRECETTO sia perento?
L'avvocato sostiene di potersi procedere,sospendendosi,nel caso di specie il
termine dei 90 giorni.Cosa fare?
1. Risponde Giovanni Giorgio UG Acquaviva delle Fonti Risponde Mauro Venezia < UG Napoli
Caro Antonio, è pacifico il cumulo delle procedure esecutive,sta al G.E. dietro
ricorso in opposizione dell'esecutato disporne eventualmente la riduzione, in
genere questa ipotesi è difficilmente realizzabile tranne che ci siano
espropriazioni presso terzi di somme di denaro di cui il terzo ne abbia
dichiarato l'esistenza,che garantiscano il credito e in altre ipotesi simili.
17/10/2008 <15 ottobre 2008 > Avv. Marco della Lunga < Roma > validità notifica
ricorso lavoro a soggetto individuato con il cognome da coniuge seguito dal
cognome da nubile e nome proprio
Risponde Avv. Rosa Arena < Padova
8 ottobre 2008 > Avv. Giusi Mazza < Como <termini opposizione decreto ingiuntivo
da notificare all'estero Risponde Arena Rosa < Praticante Padova. L'art. 641 c.p.c. è inequivoco nel dire che se l'intimato risiede in altro stato estero non appartenente all'Unione Europea, il termine entro il quale l'ingiunzione deve essere eseguita o comunque entro il quale va proposta opposizione è di 60 gg e immagino che nel ricorso per decreto ingiuntivo il procuratore debba fare menzione della circostanza che l'intimato risiede all'estero. Quanto all'abbreviazione del termine, credo proprio che occorra una specifica istanza rivolta al Giudice il quale nel pronunciare il decreto darà seguito alla richiesta se riterrà sussistenti dei giusti motivi.
8 ottobre 2008 > Concetta D'Ostuni < UG Bari >Esecuzione sfratto 1. Risponde Gerardo Lascala < UNEP Rovereto L'art. 609 c.p.c. prevede per i mobili estranei all'esecuzione che l'ufficiale giudiziario può(non deve) disporre la custodia o il trasporto. L'inventario sommario o analitico dei beni non è previsto da alcuna specifica norma, ma è una consuetudine che contempera gli interessi delle due parti e tutela lo stesso ufficiale giudiziario, in quanto le attestazioni dell'ufficiale giudiziario sono contente in un'atto pubblico. A mio parere è sempre preferibile fare un'inventario subito, magari anche qualche fotografia, ma nessuna norma proibisce di farlo in un tempo successivo o di onerare delle operazioni lo stesso istante (o un ausiliario) 2. Risponde Gattullo Vincenzo < UG Bari
Come ben sai un'esecuzione non può essere interrotta. In questo caso deve
aggiungersi il fatto che nessuno ti garantisce che il proprietario/custode
sottragga dei beni non inventariati e ti esponga alle relative conseguenze
penali. 1 ottobre 2008 >22 settembre 2008 > Angela Torre < UG Nocera
Se, al momento dell' immissione in possesso del custode nell' immobile
pignorato, l'immobile stesso è occupato da un terzo senza titolo, l'ordinanza di
liberazione che ordina al debitore e, genericamente, "a qualunque occupante
degli immobili...non munito di titolo opponibile, di rilasciare...", costituisce
titolo per il rilascio anche nei confronti del terzo, ovvero, in tal caso, il
custode deve farsi autorizzare dal giudice dell' esecuzione ad agire per
ottenere titolo di rilascio nei confronti di quest' ultimo, ai sensi dell' art.
560, u.c., c.p.c., anche considerando che il terzo non ha avuto alcun precetto
e/o preavviso ? Risponde Mauro Venezia < UG Napoli
Cara Collega, spero di aver ben compreso il quesito: Premesso che il titolo
esecutivo sia munito di formula esecutiva, e che non ci troviamo nell'ambito di
procedure speciali o d'urgenza ove neanche necessita la spedizione in forma
esecutiva del titolo,e per le quali si omette la not. degli atti introduttivi,
il titolo ha efficacia erga-omnes, a maggior ragione nei confronti del terzo che
oltre ad occupare l'immobile senza titolo, chiaramente non è neanche legittimato
attivamente alla proposizione di alcun reclamo o opposizione. Considerando
l'efficacia generale del titolo, è sufficiente che gli atti introduttivi al
rilascio siano notificati innanzitutto ai destinatari dell'ordine contenuto nel
titolo stesso, visto che i terzi, ripeto, se ho ben capito, non hanno alcuna
legittimazione processuale.
1 ottobre 2008 > 6
settembre 2008 > G.Franca Solinas < UG Sassari <pignoramento mobiliare
presso le ASL o Comuni Risponde Giuseppe Mauro > UG Prato
Anche a me è capitato lo stesso problema. Per procedere a pignoramento nei
confronti della Pubblica Amministrazione si può usare solo la forma del
pignoramento presso terzi, individuando il terzo nella Tesoreria competente. 1 ottobre 2008 > 10 settembre 2008 > Avv. Flavia Querin < Portogruaro
Gentilmente, vorrei sapere in che modo posso pignorare la quota sociale di un
socio accomandante. Risponde Diego Ferro < UG Orbetello
Temo che la quota del socio accomandante sia impignorabile o, per lo meno, non
liquidabile coattivamente, perché l'art. 2305 cc stabilisce che il creditore
particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione
della quota del socio debitore, e perché l'art. 2322 cc dispone che la quota del
socio accomandante può essere ceduta, con effetto verso la società, con il
consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale. Risponde Diego Ferro > UG Orbetello
Facciamo il ragionamento inverso: se uno straniero volesse pignorare la quota di
una società italiana in forza di un titolo esecutivo formatosi all'estero, come
potrebbe fare? Dovrebbe agire in base a quanto previsto dal nostro diritto
processuale civile, in forza di un titolo esecutivo riconoscibile in Italia. Per
pignorare quote sociali in Romania, dunque, direi che è indispensabile
rapportarsi a quanto prevede l'ordinamento rumeno. Al tuo posto consulterei un
avvocato rumeno.
22 settembre 2008 > 6 settembre 2008 > Francesco P. > Genova < Notifiche
effettuate dalla PG
Risponde Giovanni Silvagni < UG Cosenza Risponde Dr. Mauro Venezia < UG Napoli
egr. Francesco P. il c.p.p. prevede che quando lo consigliano circostanze
particolari, il Giudice può prescrivere , anche d'ufficio, con decreto motivato
in calce all'atto, che la notificazione a persona diversa dall'imputato, sia
eseguita mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscono la conoscenza
dell'atto.
22 settembre 2008 > Avv. Dania Costant < Napoli < titolo esecutivo smarrito.
Risponde Diego Ferro UG Orbetello > Chiedi la spedizione di altra copia in forma
esecutiva ex art. 476 cpc
10 settembre 2008 > 3 luglio 2008 <Avv. Daniele Di Grazia < Catania < Beni
estranei all'esecuzione, che fare? Risponde Gianni > Firenze
Secondo me nessun problema, se il proprietario dei mobili-esecutato per il
rilascio si presenta: gli si possono consegnare tranquillamente facendosi
rilasciare una ricevuta ed avendo cura che la descrizione nella ricevuta
coincida con quella fatta dall'Ufficiale Giudiziario. Certo sarebbe meglio
(previo accordi) che il proprietario dei mobili ritirasse tutti i mobili, e non
solo una parte. Se invece nessuno si presenta, poiché generalmente chi ha
promosso l'esecuzione di rilascio è anche creditore di somme a vario titolo (ad
es., eventuali canoni di locazione non pagati, spese esecuzione di rilascio,
etc.) conviene, una volta ottenuto il titolo esecutivo per il pagamento delle
suddette somme, chiedere all'U.G. competente il pignoramento dei mobili
lasciati, previa autorizzazione del Giudice ex art. 513,co. 3, c.p.c. e poi
chiederne la vendita, che ne determinerà anche l'asporto (generalmente a cura
dell'Istituto Vendite Giudiziarie incaricato della vendita). Nessun problema per
le notifiche perchè se il nuovo indirizzo del proprietario dei mobili-esecutato
per il rilascio non fosse conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza
(informazioni presso l'anagrafe, presso ex vicini o presso parenti)le notifiche
potranno avvenire ai
Risponde Giovanni Silvagni < UG Cosenza
19 agosto 2008 > 29 luglio 2008 > Avv. Albertina Rolla < Milano > cancellazione
dal registro dei protesti in caso il creditore abbia smarrito l'assegno
protestato 1. Risponde Rosario Palazzo < Cancelliere Ivrea
In tale circostanza si rende necessario che venga specificato nell'atto di
quietanza del creditore che l'effetto e stato smarrito e lo stesso creditore
proceda a denunciare lo smarrimento del titolo. 19 agosto 2008 > 30 /7/2008 < 29 luglio 2008 >ANGELO DI LORENZO < UG Tione di Trento > titolo esecutivo: sentenza straniera. La sentenza straniera, emessa dalla corte di giustizia di Baia a Mare (Romania), regolarmente tradotta in lingua Italiana, per valere come titolo esecutivo a cosa dovrà essere sottoposta? Risponde Andrea Mascioli > UG Tivoli devi chiedere l'emissione di un titolo esecutivo europeo che però può rilasciare solamente il cancelliere del luogo dove è stato emesso il titolo cioè in Romania. 2.Risponde Gerardo Lascala > UG Rovereto.
il creditore è tenuto a fornire una copia autentica della decisione (nel tuo
caso della sentenza) e una copia autentica del certificato di titolo esecutivo
europeo, e per quest'ultimo unitamente a una trascrizione/traduzione in italiano
autenticata (traduzione in italiano asseverata in Italia o da persona abilitata
in uno degli stati membri)(Reg. n. 805/2004 gazzetta uff. dell'Unione Europea)
19 agosto 2008 > 29 luglio 2008 >Giuseppe di Matteo <trattamento fiscale
servizio protesti Risponde Martone Ernesto UG
l'attivita' di levata di protesti e'riconducibile a un rapporto di lavoro
autonomo se svolta da un notaio,che e' un libero professionista.
19 agosto 2008 > 25 luglio 2008 >Dario Fioravanti > Cancelliere >
Fermo >nota ministeriale su notifiche Risponde DR. Mauro Venezia > UG Napoli
Egr.Cancelliere,per quanto riguarda il risparmio che Lei giustamente auspica,
siamo ancora più avanti della not. a mani, infatti un D.L. del Governo,
stabilisce che dalla data fissata dallo stesso esecutivo, le notificazioni
dovranno essere eseguite con i sistemi informatici e teletrasmessi,anche a mezzo
telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa anche regolamentare,
con firme digitali depositate dei soggetti interessati, Giudici che emetteno il
provv. Cancellieri che lo notificano ed avv. che lo ricevono( naturalmente
parliamo dell'art.170 cpc).
19 agosto 2008 > 29 luglio 2008 >
25 luglio 2008 >Antonio Sellito < UG Nocera Inf. >omessa notifica del precetto 1. Risponde Mauro Venezia < UG Napoli
EGR.COLLEGA, LO STESSO ART.608 CPC AL 2° C. DISPONE: NEL GIORNO E NELL'ORA
STABILITI, L'U.G.MUNITO DI TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO.....SONO CURIOSO DI
CONOSCERE LA DIVERSA NORMATIVA E GIURISPRUDENZA CHE CHIEDI NEL QUESITO. 2. Risponde Tranchina Salvatore UG Bari.
L'esecuzione in oggetto è sempre quella tipica per rilascio di immobile,di cui
il titolo è il decreto di trasferimento (anzichè la sentenza o il provvedimento
di sfratto)che va precettato e successivamente preavvisato,non trattandosi di
alcun provvedimento d'urgenza che è diversamente ed esattamente disciplinato.
Cordialità.
30 luglio 2008 > 18 luglio 2008 >16 luglio
2008 >
11 luglio 2008 > Avv.Piero severo > Milano>
Per Laquidara.
Risponde dott. Francesco Laquidara Uff. Giud UNEP Roma Premesso che “…. il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’U.G. fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi” (art. 492 c.p.c.). Ne consegue che: 1) per i beni mobili l’U.G. li ricerca nella casa del debitore o luoghi a lui appartenenti, li individua, fa l’ingiunzione cioè il pignoramento, la stima, quindi nomina il custode;
2)
nel caso di mobili registrati, immobili e azioni societarie essendo beni
già individuati, per aversi pignoramento (il solo e mero pignoramento) bisogna
fare l’ingiunzione notificando l’atto di pignoramento, contenete l’ingiunzione e
la descrizione del bene che si intende sottoporre a pignoramento compresa la
nomina a custode (temporaneo, se si vuole) ovviamente del proprietario
dell'auto. A notifica avvenuta con la copia conforme si trascrive il
pignoramento dell’auto al PRA. Unico neo, ho già detto, è la mancata apprensione
del bene medesimo conseguentemente la descrizione delle condizioni
dell’autovettura e la valutazione. Ma ciò può avvenire in un momento successivo
in occasione, ove necessaria o richiesta, della surroga del custode e ricorrendo
altresì ai mezzi di rappresentazione fotografica. Saluti. Francesco
Intanto la ringrazio per la collaborazione, vedremo se i suoi colleghi
seguiranno il consiglio. Per l'apprensione del bene si potrebbe ad esempio
intimare al debitore di presentarsi presso l'Uffico UNEP con il mezzo e fare
come per la dichiarazione successiva del debitore in caso di altri beni? Cosa ne
dice? 30/7 < Risponde dott. Francesco Laquidara Uff. Giud UNEP Roma.
Mi scuso con l'avv. P. Severo, che mi ha nuovamente interpellato direttamente,
per il ritardo nella risposta, ma in questi giorni, per motivi
personali non ho avuto modo di collegarmi al sito. Aggiungo che, come
mia abitudine rispondo alla chiamata per
spirito di collaborazione, ma per il seguito vorrei evitare di personalizzare il
forum. Detto questo va chiarito e premesso
che quanto dico e ripeto ha valore relativo in quanto subordinato alla
giurisprudenza di ciascun foro oltre che alla prassi del locale UNEP.
Risposte= alla I^ domanda: si può intimare al debitore-custode di esibire
l’autovettura, ma il discorso è alquanto complesso (in termini di efficacia
dell’intimazione).
Alla II^ : su istanza di parte la surroga viene disposta con ordinanza del G.E.,
il quale con lo stesso provvedimento, se richiesto, nominerà oltre che il
custode chi (quasi sempre lo stesso U.G. che esegue la surroga)
deve descrivere e valutare il bene. Credo sia tutto. Implicitamente vi è la risposta per l’avv. Simona Siani di Roma.
29 luglio 2008 > Avv. Simona Siani < Roma < in risposta a Avv. Piero Severo
(18/7)
29 luglio 2008 >
25 luglio 2008 > Avv. Laura Grasselli > Padova > notifica al legale
rappresentante della società Risponde Mauro Venezia < UG Napoli Effettivamente il quesito che poni penso sia fondato, visto che l'opposizione ai sensi dell'art.617 cpc e' sempre dietro l'angolo. E' fondato, secondo me, alla luce della disposizione di cui all'art.145 cpc ..omissis.. ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati res.,dom. e dim.abituale. Non so se sei d'accordo con il seguente ragionamento:siccome l'art.145 cpc si riferisce, per quanto concerne la not.ne alla società genericamente al l.r.p.t. -l'indicazione della persona fisica che rappresenta l'ente fa riferimento all'attività' di not.ne (alternativa presso la res.....), tale attività di not.ne costituisce atto accessorio e integrante dell'atto principale,quindi x il principio di economia e di conservazione degli atti giudiziari potresti salvarti c/una ipotetica opposizione, l'unico limite opponibile e' costituito dal fatto che se si sceglie l'alternativa di notificare direttamente alla persona fisica c/o la residenza o.... non puoi procedere ai sensi dell'art.143 cpc se prima non tenti la not. presso la sede della società.Nell'augurio che l'eventuale G.E.. competente x l'opp.ne possa ragionare allo stesso modo, ti saluto cordialmente.
29 luglio 2008 >
25 luglio 2008 >Avv. Alberto Lo Russo < Verona <Errore compilazione busta Risponde Anastasia Esposito < UG Milano
Al fine di rientrare nel termine dell'opposizione s decreto ingiuntivo, non è
rilevante l'esito della notifica. La vigente normativa prevede, che il termine
s'interrompe il giorno della presentazione dell'atto all'Ufficiale Giudiziario.
Quindi, può star tranquillo......l'opposizione è salva!
29 luglio 2008 > 25
luglio 2008 >Dott. Garofalo > Roma >Notifica del precetto nella procedura di
sfratto
1. Risponde Avv. Manuela Marverti < Bologna 2. Risponde Mauro Venezia < UG Napoli La fissazione della data di esecuzione del provvedimento che dispone il rilascio dell’immobile locato, condiziona, ai sensi dell’art. 56 della legge sull’equo canone, solo l’inizio della esecuzione del provvedimento (e non il diritto del locatore alla esecuzione) e non deve necessariamente precedere, quindi, la notificazione del precetto, che, come è reso palese dall’art. 479 c.p.c., può essere impugnato con l’opposizione alla esecuzione, prima che questa sia iniziata, solo per contestare il diritto dell’istante di procedere alla esecuzione per l’inesistenza o invalidità del titolo esecutivo o la successiva modifica o estinzione del diritto. Ne consegue che, se l’esecuzione non è stata iniziata, il conduttore non può proporre opposizione al precetto solo perché non preceduto dalla fissazione della data dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile locato, cui può provvedersi anche in sede di esecuzione (e nei casi previsti dall’art. 12 della L. 25 marzo 1982, n. 94). * Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 1992, n. 11470. 3. Risponde Giovanni Giorgio < UG Acquaviva delle fonti
L'atto di precetto può essere notificato dopo la formulazione del titolo
esecutivo, cui cronologicamente deve seguire (anche in modo pedissequo).
Indispensabile è che il decimo giorno dalla notifica dello stesso non cada prima
della data fissata dal Giudice per il rilascio.
29 luglio 2008 >9 luglio 2008 > Avv. Giuseppe Scarpa > Sassari < pignoramento
beni coniuge Risponde Dario Fioravanti < UG Fermo.
A mio avviso si potrebbe tranquillamente procedere con il pignoramento dell'auto
per la quota di 1/2 dell'autovettura: primo perché l'auto, da quello che ho
capito, sarebbe oggetto di comunione ai sensi dell'art. 177 lett. a; secondo
perché, i beni della comunione rispondono, quando non vi sono beni personali del
coniuge su cui potersi soddisfare, quindi in via sussidiaria, anche delle
obbligazioni personali del singolo coniuge, fino al valore corrispondente alla
quota del coniuge obbligato (art. 189, 2° comma).
16/7/2008 > 11 luglio 2008 >Margherita Amodeo<Custode del bene nel pignoramento
mobiliare Risponde dott. Francesco Laquidara Uff. Giud UNEP Roma
Le risposte > Alla 1^ domanda: Si. può rifiutarsi. Alla 2^: Si
nomina altro custode asportando, se necessario, i beni da custodire altrove.
Alla 3^: lespese vengono anticipate dal creditore/parte istante; (forse) li
recupera in sede di riparto.
16 luglio 2008 > 11 luglio 2008 >Avv.Piero severo > Milano>Rilascio immobile
commeriale
Per poter eseguire lo sfratto (il rilascio) dell’immobile ad uso commerciale
l’O.R. deve essere formalmente completa. Trovando chiuso si ha offerta mancata
ed è necessario attivare la c.d. II^ fase dell’O.R. cioè il deposito della
9 luglio 2008 > Sabrina Mariotti < Monza >Pignoramento mobiliare Gentile Sabrina, trattandosi di un pignoramento mobiliare è sufficiente inviare all'UNEP di Torino, una accompagnatoria, il titolo e precetto ed una somma di denaro a titolo di deposito, per un importo concordato con l'UNEP di Torino. per quanto riguarda il modello di verbale di pignoramento non deve spedire nulla in quanto Torino, come in tutti gi uffici NEP sono già in possesso di tali modelli su cui redigere il processo verbale.
Rispondi
Gradirei conoscere l'opinione più condivisa e, se possibile, le prassi in uso
per l'esecuzione di un rilascio di un immobile disposto dal Giudice in forza di
un provvedimento ex art. 700 cpc. Non mi è chiaro se devo procedere come per
l'esecuzione di uno sfratto (notifica del precetto e del preavviso di sloggio)
oppure se è sufficiente che io esibisca all'Uff. Giud. la copia autentica del
provvedimento oppure ancora se devo introdurre - ai sensi dell'art. 669
duodecies cpc - richiesta al Giudice che ha emanato il provvedimento di
determinare le modalità di attuazione.
Risponde dott. Francesco Laquidara Uff. Giud UNEP Roma
Trattandosi di provv. di urgenza ex 700 cpc non è necessaria la notifica degli
atti preparatori di cui al 605 cpc e segg. Infine se si tratta di semplice
rilascio essendo state, le disposizioni, già impartite dal Giudice nel
provvedimento non è necessario ricorrere per farsi fissare le modalità. Ove
invece oltre al rilascio si debba procedere ad altre ed ulteriori attività
(es.innalzamento di parete divisoria e simili) solo in tal caso e soltanto
se manchino nel provvedimento, bisogna farsi determinare dal giudice le modalità
di attuazione . 3 luglio 2008 < 30 giugno 2008 >Avv. Stefano Casu di Roma é possibile effettuare tramite UNEP la notifica a mani di una disdetta del contratto di locazione al fine di evitare gli inconvenienti della raccomandata tramite posta?Grazie
Risponde dott. Francesco Laquidara Uff. Giud UNEP Roma
30 giugno 2008 > Avv. Luca Semproni <pignorabilità licenza commerciale Caro Angelo, poichè il Centro Amministrativo Nazionale dell'Arma dei Carabinieri è stato trasferito a Chieti da diversi anni, il mio ufficio è sempre alle prese con la particolare forma prevista per le notifiche dirette ai Carabinieri che sono Militari in servizio (ex art. 146 c.p.c) e trova qualche difficoltà circa la poca conoscenza della norma da parte dei legali. Ti prego di pubblicare l'avviso che invio in allegato che potrà essere sicuramente utile anche ai nostri utenti. Un caro saluto, Francesca Bibbò - Dirigente UNEP CHIETI
23/6/2008 > 21 giugno 2008 < Avvocato Bruno < Verona <pignoramento
indennità interprete Risponde dr. Francesco Laquidara > UG UNEP C.A. Roma
Se ho bene inteso e si tratta di pignoramento "degli" emolumenti dovuti
dalla P.A.(ufficio giudiziario) al tuo debitore per l'attività di interprete
devi agire contro la P.A. medesima notificando l'atto di pignoramento (con
relativa citazione a comparire davanti al giudice) a colui che ha la
rappresentanza esterna della P.A.: in tal caso il funzionario che emette
23/6/2008 > 21 giugno 2008 < Avv Massimiliano Pollavini < Milano < Termini
processuali - sospensione feriale Risponde dr. Francesco Laquidara > UG UNEP C.A. Roma
Se come sembra la causa non riguarda materia per la quale non si applica la
sospensione nel periodo feriale dei termini processuali di cui alla L. 742/69
la risposta più formalmente corretta è la C) (oltre che meno rischiosa). 21 giugno 2008 < Avv. Andrea Filippella > Milano < Trascrizione cambiale. A seguito di notifica di precetto cambiario la controparte ha fatto opposizione in quanto, secondo lui, non ho provveduto a trascrivere integralmente il titolo. Mi pare di aver letto da qualche parte che non è necessaria. E' cosi? Grazie e complimenti per l'ottimo servizio. Ai sensi dell'art. 480 cod. proc. civ., la trascrizione integrale del titolo esecutivo costituisce requisito di validità del precetto solo nei casi in cui essa sia richiesta dalla legge. Pertanto, poiché l'art. 63 del R.d. 14 dicembre 1933 n. 1669 non stabilisce che il precetto cambiario debba contenere la trascrizione integrale del titolo di credito, per la validità di questo precetto è sufficiente che esso indichi gli elementi essenziali idonei a fare individuare la cambiale o le cambiali poste in esecuzione. Del pari non è rilevante, ai fini della validità del precetto cambiario, la mancanza della certificazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, della corrispondenza fra quanto indicato nel precetto e gli elementi della cambiale, in quanto tale certificazione è necessaria nei soli casi in cui sia richiesta la trascrizione integrale del titolo esecutivo. giugno 2008 > Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini Locandina: "Informiamo tutti gli iscritti che mercoledì 25.6.2008 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nell'aula "Falcone Borsellino" del Tribunale di Rimini si terrà un incontro formativo, in materia di notifiche, procedure relative ed alternative per la razionalizzazione dell'attività professionale forense. Presente in qualità di relatore l'U.G. Arcangelo D'Aurora, Responsabile dei Servizi degli ufficiali giudiziari del distretto della Corte d'Appello di Bologna e Presidente AUGE, interverrà in qualità di relatore anche il Consigliere Tesoriere Avv. Paolo Santoro; coordinatore il consigliere Avv. Antonio Aluigi (referente per questo Ordine dell'evento in questione). La partecipazione è gratuita ed è stata accreditata per n. 3 crediti formativi. A breve, attraverso il nostro sito www.avvocati.rimini.it ,si potrà accedere per la relativa iscrizione.Cordiali saluti. La Segreteria"
17 giugno 2008 > 13 giugno 2008 > Avv.Giuseppe Scarpa > Sassari <Pignoramento
autovettura
Risponde dr. Francesco Laquidara > UG UNEP C.A. Roma Alla II^ domanda: in merito alle modalità di esecuzione del pignoramento di auto vi sono 2 scuole di pensiero: 1) l’U.G. si fa consegnare le chiavi dal debitore ripeto debitore quindi pignora, descrive le condizioni dell’auto, stima il valore, ingiunge e affida in custodia. 2) E’ minoritaria, ma alla quale aderisco (sebbene comporti il rischio di pignorare un bene incidentato, mal ridotto, introvabile) si esegue con la notifica dell’atto di pignoramento (come per l’immobiliare e il pignoramento di quote societarie) e successiva trascrizione (in questo caso) al PRA.
Per la III^ domanda la risposta è negativa: non può eseguirsi il presso terzi;
casomai presso il terzo, se ne ricorrono le ipotesi e seguendo il disposto del 3
co. del 513 cpc
13 giugno 2008 > 12 maggio 2008 > Avv. Alessandri Roma > inesistenza e nullità
della notifica Risponde Diego Ferro > UG Orbetello
Io direi che è inesistente perché è stata solo tentata, ma non effettuata,
perché in quel luogo il destinatario non c'era più. Per non far scadere il
decreto avresti potuto, come ho visto fare ad alcuni avvocati, chiedere la
rimessione in termini rappresentando al giudice che la prima notifica, pur
tempestivamente tentata, era andata buca non per tua colpa. In questa situazione
ti puoi forse ancora salvare avvalendoti del principio, oggi vigente, in base al
quale la notifica si reputa perfezionata, per il richiedente, al momento della
richiesta fatta all'ufficiale giudiziario e per il destinatario al momento della
ricezione dell'atto, sicché, avendo chiesto la prima notifica per tempo, non
saresti decaduto. Questo principio, però, secondo alcuni produce i suoi effetti
solo quando la notifica, tempestivamente richiesta ma tardivamente eseguita, va
poi a buon fine, cosa che, nel tuo caso, almeno relativamente alla prima delle
due notifiche, non è avvenuta. Auguri.
13 giugno 2008 > 7 giugno 2008 >Avv Enrica < Treviso > Pignoramento presso terzi
con terza in concordato preventivo Risponde Diego Ferro > UG Orbetello
Ragioniamo. Io direi che se otterrai una sentenza che accerta l'esistenza del
credito, nei confronti del terzo,in capo al tuo debitore, potrai agire contro il
terzo così come avrebbe potuto farlo il tuo debitore, perciò, se il terzo sarà
sottoposto a concordato preventivo, potrai intervenirvi venendo però colpito
dalla falcidia concordataria coì come lo sarebbe stato il tuo debitore, mentre
se il terzo sarà sottoposto a fallimento potrai insinuarti al passivo e
attendere di incassare le somme liquidate come avrebbe fatto il tuo debitore.
Vedi tu se il mio ragionamento ti sembra convincente. 13 giugno 2008 >
9 giugno 2008 > 4 giugno 2008 > Avv. Barbara Maffezzoni > Roma <procedura
esecutiva non andata a buon fine Risponde dr. Francesco Laquidara U.G. UNEP C.A. Roma
Non è chiaro se il precedente pignoramento immob. si sia concluso prima che
intervenisse il tuo. Per il noto principio della par condicio creditorum si può
intervenire nella procedura ai sensi dell’art. 564 cpc e partecipare al riparto
se intervenuti prima dell'ud. fissata per l'autorizz. alla vendita; o se non vi
sono altri beni da aggredire con pignoramento si può procedere con intervento
tardivo ai sensi dell’art. 565 cpc cercando di recuperare qualcosa. Si possono
pignorare le quote azionarie se si tratta di società di capitali.
Diversamente ed essendo la debitrice una società, se ne ricorre l’ipotesi,
quando ogni tentativo risulta vano procedere con istanza di
Gentile Dott. Laquidara, La ringrazio per la risposta fornitami in data 9 giugno
u.s.. Scusandomi anticipatamente per l'imprecisione nel formulare il mio
quesito, Le chiarisco che la procedura esecutiva iniziata dal nostro collega è
avvenuta successivamente ad altra, come scrittoLe nella mia corrispondenza
precedente (del 4 giugno 2008). 11 giugno 2008 > Orazio Melita > UNEP U.N.E.P Grammichele < Notifica Avvocati
Caro Angelo, mi sta capitando, sempre più spesso, nell'esaminare i titoli in
occasione della esecuzione, che gli avvocati si avvalgano della notifica ai
sensi della legge n. 53 del 21 gennaio 1994. R. per la circolare clicca qui. 11 giugno 2008 > 24 maggio 2008 > 12 maggio 2008 > Avv. Olivia Mammarella Tosè < Roma <pignorabilità capitale sociale di s r l.
... cerco disperatamente un suggerimento su come poter recuperare un credito da
lavoro dipendente di circa 15 mila euro nei confronti di una srl. 1. Risponde Giuseppe Marotta > UG Rho.
Non mi risulta che un capitale sociale non possa essere pignorato. Comunque: 2. Risponde avv Stefano Casu < Roma.
Purtroppo...per gli altri il recupero crediti nei confronti delle srl sta
diventando sempre più problematico. Pignorare il capitale sociale è possibile ma
difficilissimo sopratutto perchè nella strgrande maggioranza dei casi viene
versato ma poi subito utilizzato e perciò sul conto resta poco o niente. Un
tentativo possibile è quello di richiedere in camera di commercio l'atto
costitutivo e verificare se il notaio ha menzionato sull'atto la banca nella
quale è stata versata la somma obbligatoria per la costituzione. Indagini presso
l'Agenzia delle Entrate tramite UG potrebbe essere altra via In bocca al lupo!! 11 giugno 2008 > 24 maggio 2008 > Carlo Cozzani < UNEP Genova > offerte reali Le offerte reali o per intimazione sono di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari C1 ? Risponde Nicola Visconti < UNEP Bergamo.
Direi proprio di no: dopo la riforma le competenze esclusive degli uff. giud. c1
rimangono la contabilità e la dirigenza dell'unep.
11 giugno 2008 > 7 giugno 2008 > Dott. Enrico
Venturelli < Modena < esecuzione sfratto per morosità Risponde Anastasia Esposito UNEP Milano
Egr. dott. Venturelli, nel caso da lei prospettato è possibile l'applicazione
dell'art. 610 c.p.c.. Trattasi, infatti, di una difficoltà materiale
dell'esecuzione; pertanto, è possibile adire il Giudice dell'Esecuzione affinchè
determini le modalità della stessa. Per esperienza vissuta, Le dico che il
Giudice sicuramente disporrà la presenza di un medico della Asl territorialmente
competente.
9 giugno 2008 > 4 giugno 2008 > Avv. Piergiorgio Castelli < Verona >
pignorabililtà beni sequestrati
Risponde Dr. Filippo Li Causi UG Trapani. 9/6/2008 < 7 giugno 2008 > Filippo Li Causi < UG Trapani.
Mi è sorto un dubbio in ordine alla applicabilità dell'onorario notarile per la
seguente ipotesi in materia di offerta reale: 1. Risponde dr. Francesco Laquidara > UG UNEP Roma. Anche secondo me. L'atto di intimazione in parola per il combinato disposto degli artt. 1209 II co.c.c. e 75 disp. att. cc. è atto dell'U.G. Si notifica nelle forme previste per gli atti di citazione. Va applicato il tariffario notarile. Saluti Francesco.
2. Risponde Gerardo Lascala < UG Rovereto.
9 giugno 2008 > 7 giugno 2008 > Anastasia Esposito < UG Milano <Infortunio sul
lavoro dell'ufficiale giudiziario Risponde dr. Francesco Laquidara > UG UNEP Roma.
Cara collega ricevi tutta la mia solidarietà per l’accaduto. Purtroppo l’U.G.
(spesso per ignoranza od errore) non viene affatto considerato lavoratore, né è
minimamente tutelato. Ed invece Tu sei una lavoratrice del Pubblico Impiego,
come lo sono tutti gli UU.GG., così come disciplinato dal D. L.vo 165/01.
Attualmente la materia dell’infortunio è regolamentata dal Testo Unico approvato
con DPR 30/6/1965 n° 1124 in parte modificato con Legge 10/5/1982 n° 251 (c.d.
mini riforma dell'INAIL) e del D.L.vo 38/2000. Il tuo caso, credo, non rientri
nella fattispecie dell’infortunio in itinere, ma in quella dell’infortunio sul
lavoro. La differenza secondo dottrina e giurisprudenza è che: si parla di
infortunio in itinere (tralasciando particolari che qui non interessano) quando
è occorso lungo il percorso di andata e ritorno dall’abitazione al luogo di
lavoro. Mentre l'infortunio sul lavoro viene comunemente definito come " ogni
lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta. Credo sia il tuo
caso. Contesta per iscritto la risposta negativa ricevuta. Attenzione ai termini
e se del caso rivolgiti ad un buon avvocato del luogo per la tutela del tuo buon
diritto. Saluti. Francesco 9 giugno 2008 > Simona Torregrossa > UG Torino.
... desidero sapere se risulta che ci siano limiti alla pignorabilita' dell'
indennita' percepita dall'europarlamentare.
4 giugno 2008 > 1 giugno 2008 > Stefano Franco < Brindisi < stipendio. Risponde Giuseppe Marotta > UG Rho.
Assolutamente no. E' un tuo diritto avere l'accredito sullo stipendio ed è un
dovere del dirigente effettuarlo addebitando il costo alle spese d'ufficio. Fai
una ricerca su questo sito nella sezione circolari ce ne sicuramente una che
ribadisce quanto ti ho detto. 4/6/2008 > 1 giugno 2008 > Avv.Laura G. > Padova > notifica ex art. 140 c.p.c.
Ho un dubbio... E' stato notificato un precetto ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Sulla cartolina il postino ha scritto "trasferito" indicando il nuovo indirizzo,
che tuttavia non corrisponde all'attuale residenza. Risponde Giuseppe Marotta < UG Rho.
La notifica ai sensi dell'art 140 c.p.c. si perfeziona con l'invio della
raccomandata che avvisa il destinatario dell'avvenuto deposito. Le ultime
sentenze della cassazione hanno ribadito però che occorre comunque allegare
all'atto la ricevuta di ritorno inviata ai sensi dell'art.140 c.p.c., onde
verificare che il destinatario sia venuto effettivamente a conoscenza della
notifica. Nel tuo caso ciò non è avvenuto, in seguito al trasferimento del
destinatario. Per cui al di là dell'indirizzo indicato dall'agente postale ti
consiglio di richiedere un certificato di residenza al fine di notificare
all'indirizzo esatto, cioè quello risultante all'anagrafe del comune di
residenza e in caso di ulteriore esito negativo della notifica a quest'ultimo
indirizzo procedere alla notifica ex art.143 c.p.c. che disciplina la
irreperibilità del destinatario. L'ufficiale giudiziario depositerà quindi una
copia dell'atto nella casa comunale del luogo dell'ultima residenza conosciuta e
la notifica si perfezionerà dopoche siano trascorsi venti giorni dall'avvenuto
deposito. 4/6/2008 < 24 maggio 2008 > Anthony Ottaviani < Ascoli Piceno >Licenziamento illegittimo - Condanna al risarcimento in formula generica e Requisito di liquidità.
Per la Cassazione (Sezione Lavoro n. 14000 del 15 giugno 2007) la condanna al
risarcimento del danno in caso di licenziamento illegittimo costituisce titolo
per l’esecuzione forzata, anche quando non specifica in termini monetari
l’importo dovuto.
Risponde Avv. Riccardo Rossi 1 giugno 2008 > 24 maggio 2008 > Antonio Priori < provincia di Roma < Sfratto con assistenza forza pubblica. Chiedo cortesemente agli Ufficiali Giudiziari se è legittimo usare in qualità dI Forza Pubblica oltre ai carabinieri e polizia anche i VIGILI? 1. Risponde Chiara Forese > UG Lodi. E' possibile avvelersi dell'ausilio dei Vigili Urbani, oltrechè dei Carabinieri e della Polizia, per l'esecuzione di uno sfratto? Credo proprio di sì! Non vi è nulla in realtà che lo vieti. Diciamo che ogni Comune segue una propria linea e che molto dipende dal carico di lavoro, la disponibilità di volanti e gli accordi intercorsi tra le singole Forze e tra queste ultime e gli Ufficiali Giudiziari. A Lodi, città presso la quale presto servizio, noi Ufficiali Giudiziari ci avvaliamo dell'ausilio della Polizia, mentre nei restanti comuni del mandamento ci rivolgiamo alle rispettive stazioni dei Carabinieri. So comunque per certo ( conoscendo sia Ufficiali Giudiziari sia Vigili Urbani del posto) che a Milano gli sfratti vengono eseguiti mediante l'assistenza dei Vigili Urbani. Pertanto credo, come già detto, che il tutto sia da ricondurre alla disponibilità di volanti, al carico di lavoro ed agli accordi intercorrenti tra le varie unità di Forza Pubblica. Saluti! 2. Risponde Antonio Caradonna > UG Padova.
E' senz'altro legittimo e direi anche piu' comodo,specie nei piccoli
comuni.Tuttavia per esperienza personale ho verificato troppi vincoli
burocratici e tanti limiti (anche operativi)che mi hanno indotto ad optare
per la "tradizionale"Arma o per la volante della Polizia..
1 giugno 2008 >
24 maggio 2008 > Avv. Teresa Zammataro< Treviso <Notifiche atti giudiziari via
posta dopo il decreto "Mille proroghe"
Risponde Avv.Catia Letizi > Fano
1 giugno 2008 > 7 marzo 2008 > Dott. Marco Siniscalchi<contributo
unificato. Risponde Avv. Ercolano < Modena
il contributo unificato va pagato sia al momento del deposito della citazione
e/o ricorso ex art. 615, che successivamente, al momento della
introduzione del giudizio di merito.In entrambi i casi si paga l'importo
corrispondente al valore della causa di merito
1 giugno 2008 > 24 maggio 2008 > Patrizia Palma < UG Eboli <la sentenza
costitutiva è titolo per il rilascio? Risponde Dr. Mauro Venezia. UG Napoli
L'art.474 cpc dispone che l'esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù
di un titolo esecutivo:1)le sentenze i provvedimenti e gli altri atti ai quali
la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva - credo non riguardi il
tuo caso - Il G.E. di Napoli ha espresso addirittura l'orientamento secondo cui
gli atti previsti al n.1 e 3 del secondo comma dello stesso art.,
costituirebbero titolo esecutivo soltanto per l'espropriazione, se ricevuti da
notaio, e non certo per lo sfratto, come in esso disposto.
1 giugno 2008 > 24 maggio 2008 > Giuseppe Salvo < UG Porretta BO
>atto di interpellanza ex art. 25 RD n. 1814/1927 1. Risponde Tiziana Lucaselli UG Modena
In seguito alla richiesta di atto di interpellanza ai sensi del R.D. del 1927,
occorre che l'U.G. chieda alla parte debitrice i documenti necessari
(Certificato di proprietà) per il tempo necessario all'iscrizione di ipoteca,
per tale iscrizione è peraltro sufficiente anche un verbale negativo
dell'Ufficiale per: rifiuto alla consegna da parte del debitore della
documentazione richiesta, o anche per non aver rintracciato il debitore nei
diversi tentativi esperiti. 2. Risponde Giuseppe Marotta > UG Rho.
Devi redigere appunto un verbale di interpellanza da cui risulta che il debitore
viene invitato a consegnarti il certificato di proprietà e che un suo rifiuto
comporta l'iscrizione del credito privilegiato. Non devi effettuare il
pignoramento dell'autovettura, se non ti è stato richiesto. Il verbale di
interpellanza con la documentazione consegnata va restituito all'avvocato della
parte istante. Secondo quanto stabilito da una nota del Presidente della corte
d'Appello dell'Aquila tale attività può essere retribuita, analogamente alle
offerte reali e per intimazione,secondo quanto stabilito dal tariffario
notarile.
24 maggio 2008 > A.Valentini Camerino >protestabilità assegni emessi dopo
30.04.2008
24 maggio 2008 > 12 maggio 2008 > Avv. Costanza Genovese < Nocera I.
>notificazioni Risponde Diego Ferro > UG Orbetello.
Io iscriverei a ruolo la causa depositando la copia dell'atto di citazione,
nella quale comunque vi è la relata di notifica sottoscritta dall'ufficiale
giudiziario. Se poi il problema è dato dal fatto che la procura firmata dal
cliente è solo sull'originale, gliene farei firmare un'altra sulla copia,
atteso che, in base al secondo comma dell'art. 125 c.p.c., la procura al
difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla
notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte
rappresentata.
24 maggio 2008 > 12 maggio 2008 > Chiara Forese > UG > Lodi > Retribuzione
Uff.Giud. in maternità anticipata ed obbligatoria. Risponde Diego Ferro > UG Orbetello.
A me risulta che perdi solo le indennità di trasferta, mentre ti spettano la
percentuale e il FUA come se tu fossi presente in servizio. Alcune circolari
esplicative credo che tu possa trovarle in questo stesso sito.
24 maggio 2008 > Avv. Roberto Cancella < Bologna <problema emissione CAN 17 maggio 2008 >12 maggio 2008 > Avv. Maria Francone > Livorno >pignoramento mobiliare insufficiente Salve a tutti, mi è capitata una cosa assurda: ho richiesto il pignoramento mobiliare nei confronti di una ditta allegando agli atti visura PRA aggiornata da cui risulta il debitore proprietario di alcuni furgoni. Cionostante l'ufficiale giudiziario ha pignorato due strumenti di lavoro(lava moquettes il cui ricavato, se venduti sarebbe irrisorio!!). Poi mi ha riferito a voce che il debitore gli ha detto di non essere più proprietario di quei furgoni...In sostanza l'ufficiale g. senza farsi produrre un qualcosa che comprovasse ciò ha proceduto in quel modo. Come posso fare perché l'ufficiale G. ritorni e verifichi la proprietà o cessione dei furgoni??
Risponde Salvatore Franco < UG Ivrea
17 maggio 2008 >Avv. Antonio De Francesco > Roma > indennità di
avviamento
17 maggio 2008 > Rita di Meo UG Alghero < Pignoramento immobiliare ex art.143
cpc Non occorre l'autorizzazione del magistrato in quanto per la notifica di un atto di pignoramento immobiliare, quando il destinatario risiede nel territorio di competenza di altro ufficio NEP, è competente l'UNEP del luogo ove si trova l'immobile per la notifica a mezzo del servizio postale e l'UNEP ove risiede il destinatario per la notifica a mani. Pertanto Alghero è competente a notificare l'atto a mani nella forma del 143, ma dovrà trasmettere gli atti alla cancelleria dell'altro tribunale competente per la vendita.
17 maggio 2008 >12 maggio 2008 > Avv Vincenzo Basile >offerta reale di
contraente italiano residente nello Stato a cittadino italiano residente in
Germania Risponde Dr. Federico Castelnovi < Brescia
Egregio Avv. Basile,
17 maggio 2008 > 12 maggio 2008 > Salvatore Franco < UG Ivrea > Consegna di beni
mobili che si trovano presso una persona diversa dal debitore. Risponde Claudio Battaglia < UG Pontassieve
l'istante può chiedere al giudice dell'esecuzione una autorizzazione a procedere
nei confronti del terzo ex art. 513 cpc allegando alla richiesta una copia del
verbale con la dichiarazione resa dalla parte obbligata alla consegna...
12 maggio 2008 > 30 aprile 2008 >avv.Antonella Cucchiara <Palermo < un
pignoramento mobiliare negativo interrompe i termini di validità del precetto
(90 gg)?
1. Risponde Avv. Raffaella Di Mauro 2. Risponde Dr. Franco Scialpi.
I coleghi hanno ragione. Vi è giurisprudenza di merito e di legittimità. 3. Risponde Salvatore Franco < UG Ivrea. Ai sensi dell'art. 491 c.p.c. l'esecuzione inizia con il pignoramento, che a norma del successivo art. 492 c.p.c. consiste nell'ingiunzione che l'Ufficiale Giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi. E' evidente, pertanto, che in caso di pignoramento negativo, non essendo stati rinvenuti beni idonei a garantire il credito, l'esecuzione non è iniziata e se sono decorsi 90 giorni dalla notifica del precetto lo stesso è divenuto inefficace ai sensi dell'art. 481 c.p.c.. 4. Risponde Dr. Mauro venezia < UG Napoli.
Gent.ma Avv. preliminarmente bisogna distinguere che tra gli atti con i quali si
inizia l'esecuzione non si comprendono quelli che hanno natura
preparatoria,infatti l'esecuzione forzata inizia con il pignoramento
art.491cpc.Il carattere di 90 gg. per iniziare l'esecuzione ha natura
acceleratoria-perentoria o di decadenza, di modo che in nessun caso si può
superare tale misura massima.Acceleratorio vuol dire appunto, accelerare
l'espropriazione rispetto al termine di 90 gg.Per sospensione dell'efficacia del
precetto v.l'art.481 che dispone: se contro il precetto è proposta opposizione,
il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'art.627, vedi
anche opposizione al precetto art.615 cpc
12 maggio 2008 > 17 aprile 2008 > Avvocato Tarantino > Lecce > opposizione di
terzo all'esecuzione Risponde Amedeo Sperti UG Perugia
Egr. Avvocato Tarantino, il creditore pignorante può essere condannato alle
spese del giudizio di opposizione di terzo, a seguito dell'accoglimento
dell'opposizione di terzo, come nel caso concreto da Lei citato, per i seguenti
motivi, da considerarsi contestualmente: 12 maggio 2008 > 30 aprile 2008 >Dott. Stefano Della Rosa < Rimini
Salve, il mio quesito è questo:
1. Risponde Claudio Battaglia < UG Pontassieve FI 2. Risponde Dr. Franco Scialpi > UG Taranto Bisogna far intervenire il Magistrato penale (Giudice di sorveglianza e/o Giudice che ha messo il provvedimento) per imporre al detenuto d'indicare altra abitazione pena il ritorno in carcere. 3. Risponde Dr. Mauro Venezia > UG Napoli.
Gent.Le Dottore, consiglio di informare il Magistrato di sorveglianza
competente, il quale inviterà lo sfrattando agli arresti domiciliari a
comunicare nuovo domicilio ove espiare gli arresti, qualora il detenuto non
indicasse alcun luogo alternativo, dovrebbe provvedere d'ufficio il
Magistrato,che in sstremis,potrebbe disporre anche la revoca degli arresti
domiciliari e la traduzione in carcere.
12 maggio 2008 > Avv. Daniela Messina < Torino < pignoramento cavalli Risponde Chiara Forese UG Lodi
Gentile Avvocato,
12 maggio 2008 > 30 aprile 2008 >Avv. Anna Barbieri < sloggio, mancata nomina
del custode Risponde Mauro Venezia > UG Napoli
Ti consiglio prima di ricorrere al G.E. di attuare, se possibile, la procedura
per intimazione allo sfrattato affinchè ritiri tutti i beni rimasti in
loco, indicando data ed ora in cui sarai sul posto in sua attesa, qualora
lo,sfrattato, o persona da lui delegata, non si dovesse presentare, allora
ricorrerai al G.E. per chiedere l'autorizzazione al trasporto dei beni in una
pubblica discarica, in quanto tali xchè così stimati dall'U.G.
12 maggio 2008 > 30 aprile 2008 > Rossella Furiano < Napoli
Gent.ma Rossella, quando vi è errore sulla persona, destinatario dell'atto, ci
troviamo nel campo delle nullità, in questo caso la nullità dell'atto di
notificazione coinvolgerà tutti gli atti antecedenti e successivi se dipendenti
da esso: la not.ne è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la
persona alla quale deve essere consegnata la copia o se vi è incertezza assoluta
sulla persona a cui è fatta etc.(V.art.160 cpc)Tuttavia la nullità non può mai
essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato(v.art.156
cpc),nel tuo caso se per es. ci sarà costituzione in giudizio o altro atto
analogo.Al di fuori di queste ipotesi, per evitare procedure inutili-rischiose e
dannose, provvederei alla correzione dell'errore materiali in ricorso ed alla
rinnovazione della not.ne
12 maggio 2008 > 30 aprile 2008 >Avv. Francesco Ruccia > Crotone <preavviso di
rilascio immobile senza indicazione ora
L'art. 608 cpc prevede oltre alla data anche l'indicazione dell'ora, la mancanza
può essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi, art. 617 cpc.A te le
valutazioni del caso!!! 30 aprile 2008 > 21 aprile 2008 > Avv. Francesco Saverio Orlando < Pignoramento presso terzi. Devo recuperare un credito nei confronti di una dipendente dell'ASL. A questo proposito Vi sottopongo due quesiti: a) Chi citare come terzo per la dichiarazione?
b) Posso chiedere il pignoramento anche della liquidazione maturata?. 1. Risponde Gabriele Omini < Milano Citare il legale rappresentante pro tempore dell'ASL, si è possibile pignorare le somme già accantonate della liquidazione (sempre nella misura di 1/5) ma Le verranno consegnate al momento in cui il creditore riceverà dette somme.
2. Risponde Avv. Manuela Marverti 3. Samuele Fazzolari > Praticante > Bologna
Per esperienza simile (trattavasi di operatrice assistenziale di un'ASL) si è
provveduto a citare come terzo ai fini della dichiarazione la stessa ASL in
persona del Direttore pro-tempore dell'unità locale. Sarà lui, infatti, che -
sollecitato dall'atto di pignoramento notificatogli - azionerà tutte le
procedure interne per far verificare le sussitenza del credito vantato. 30 aprile 2008 > 11 aprile 2008 > Avv Fabio Milan > Roma < Mobili estranei all'esecuzione. In data 30 aprile l'UG dovrà eseguire uno sfratto a mio favore, ma sorge un problema ... so per certo che il conduttore non intende procedere allo sgombero dei mobili e il mio cliente non è intenzionato ad assumere la custodia nè a pagare un terzo in quanto economicamente non è in grado di farlo. Domanda: se nessuno dei due accetta la custodia è possibile l'immissione in possesso del mio cliente con esonero di responsabilità dei mobili lasciati incustoditi dal conduttore? Grazie e complimenti per il sito ... ottimo servizio. Risponde Nicola Visconti UG Bergamo
A mio parere non ci sono problemi per la immissione in possesso del
proprietario, in quanto, una volta perfezionato l'iter procedurale dello sfratto
è responsabilità ed onere dell'occupante l'immobile liberarlo dalle cose di sua
proprietà. Successivamente, se necessario, il proprietario potrà fare istanza al
giudice dell'esecuzione per trasportare altrove quello che resta nell'immobile,
chiedendo che le spese siano poste a carico dello sfrattato.
30/4/2008 < 21 aprile > 17 aprile 2008 > Francesco Paolo Matranga >
UG Palermo > sfratto con assistenza Forza Pubblica e presenza di cani
nell'appartamento da liberare. 1. Risponde Dr. Mauro Venezia UG Napoli
Gent. Collega, per quanto concerne l'esistenza di animali durante le procedure
esecutive, ti consiglio di fare molta attenzione: Oggi come oggi, il caposaldo
giuridico della difesa dei diritti animali è costituito dall'Art. 727 del Codice
Penale dopo la modifica apportata dalla legge 22 novembre 1993 N. 473, il nuovo
Art. 727 è sicuramente più ampio e articolato di quello vecchio, prevede più
casi e pene severe,la condizione di maltrattamento o malnutrizione può essere
accertata e repressa da qualsiasi pubblico ufficiale o da un veterinario
dell'USSL o da una guardia zoofila dell'E.N.P.A. Onde evitare di cadere tu
stesso nelle fattispecie delle norme menzionati, ti consiglio, se non puoi
disporre diversamente, di avvalerti di una unità cinofila anche privata,
disponendolo a carico dell'istante. Rispetto ai beni mobili lasciati
dall'esecutando, l'U.G. può disporre la custodia sul posto anche a cura della
parte istante , se consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo, se i
beni sono pignorati o sequestrati l'U.G. avvisa il creditore-procedente x
l'eventuale sostituzione del custode, in genere la custodia del denaro,titoli di
credito e gli oggetti preziosi vengono custoditi nelle forme dei depositi
giudiziari o nei modi stabiliti dal G.E. Se dovessero verificarsi difficoltà che
non ammettono dilazioni, ciascuna parte può chiedere al G.E. i provv.ti
temporanei occorrenti (art.610 cpc.)L'immissione in possesso dell'istante sarà
consequenziale e temporale rispetto alle responsabilità che l'immesso intende
assumersi o meno,es. rispetto agli animali, alla custodia etc. 30/4 Risponde Felice Manfellotto UG Nola
Suppongo che la quaestio si riferisce all'ipotesi in cui l'estromettendo non è
presente nell'immobile. 4. Francesco Magnanelli UG Civitavecchia
A mio parere, qualora trovassi animali in casa, ti suggerirei di eseguire lo
sfratto solo a condizione che il proprietario si dichiari disponibile a
prenderli in custodia, con tutti gli oneri che ne derivano.
30 aprile 2008 >27 marzo 2008 >14 marzo 2008 > Avv. Luca T.> Roma > Pignoramento
condominio 1. Risponde Giovanni De Rosa UG Termoli Il titolo esecutivo emesso nei confronti del condominio è idoneo e consente di agire anche nei confronti dei singoli condomini. Vista la novella di diritto processuale civile ritengo che, qualsiasi azione esecutiva da effettuarsi nei confronti di un condomino vada preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto. Sia la notificazione che l'esecuzione vanno ovviamente effettuate presso la residenza del condomino anche se esso non risiede nel condominio esecutando.
2. Risponde Avv.Simone Geraci < Roma
3. Risponde Avv. Raffaella Di Mauro
30/4/2008 < 21 aprile 2008 > 17 aprile 2008 > Avv. Marco Rossi > Roma > Rifiuto
di notificare ai sensi dell'art. 143 c.p.c. 1. Risponde Giampiero Picchio < UG Milano
Egr.Avv.Marco Rossi 2 Risponde Umberto Ramunno < UG Terni
Nella relazione di notifica negativa descritta mi sembra di dover ravvisare un
briciolo di superficialità e di incompletezza laddove non vengono indicate
le eventuali obbligatorie ricerche del destinatario effettuate nel luogo
indicato (prime fra tutte ad esempio le informazioni raccolte presso i vicini e
gli inquilini dello stabile) atte ad accertare l'esistenza o meno in luogo del
destinatario. Appare alquanto insufficiente la semplice indicazione del mancato
rinvenimento del nominativo del destinatario sui citofoni o sulle cassette
postali e della mancanza di un portiere dello stabile.
3. Risponde Avv. Marco Rossi
Richieda la notifica a mezzo posta...qualora il postino non consegni il plico
perchè il destinatario si è trasferito senza lasciare nuovo recapito, con il
certificato di residenza potrà richiedere la notifica ex art. 143 cpc...
21 aprile < 17 aprile 2008 > Avv. Renato Costagliola < Milano < Relata negativa
o rifiuto? Risponde Dr. Mauro Venezia > UG Napoli
Gent.amico,eccetto i casi in cui è palese anche all'U.G. la legittimazione
attiva o passiva del notificando, in altri termini, i casi in cui il rifiuto
proviene da persona-legittimata-destinatario dell'atto(equivalenza ad
accettazione) o che il rifiuto provenga da persona-non
diretto-legittimo-destinatario dell'atto(art.140c.p.c.),il mio personale parere,
e modus operandi, è quello di non interpretare mai la relata di not.ne, ossia:
anzi non potuto not.; oppure omessa not. in quanto etc.etc., xchè, come nel suo
caso, potrebbero esistere atti e fatti sottostanti processuali e non, in
esclusiva conoscenza degli avvocati o giudici, o in loro esclusivo possesso, che
consentono di interpretare la relata di not.ne, cioè consentono di capire se il
notificando sia il legittimo destinatario dell'atto o meno, facendone discendere
le relative conseguenze. Concludo consigliando di limitarsi a recepire nella
relata di not. la qualità, la dichiarazione della persona rinvenuta dall'U.G. in
un dato luogo e tutti gli altri elementi storici utili, rappresentanti la realtà
di quel momento, lasciando l'interpretazione della stessa ad un giudice in
possesso di tutti gli strumenti ed elementi di fatto-luogo-tempo che gli
consentono di farlo, a differenza dell' U.G. che non essendo a conoscenza di
tali atti, è impossibilitato ad interpretare la stessa relata. Cordialità e
saluti
17 aprile 2008 > Avv. Antonio Ossi > Firenze > pignoramento veicolo presso terzi 1. nelle forme dell’espropriazione presso terzi - previsto dall’articolo 543 del codice di procedura civile – per le cose di proprietà del debitore che sono in possesso di terzi e delle quali non possa direttamente disporre; 2. con azione diretta dell’Ufficiale Giudiziario presso il terzo possessore quando quest’ultimo consente di esibire i beni del debitore 3. nelle forme del pignoramento mobiliare presso il debitore, e previa autorizzazione del presidente del Tribunale, quando determinati beni si trovano in luoghi non appartenenti al debitore ma delle quali questi possa direttamente disporne. ...segue... (tratto dal Manuale del pignoramento)
17 aprile 2008 > 4 aprile 2008 > Avv Angelica Coriandoli Foggia < opposizione
tardiva decorrenza del termine per proporla Risponde Mauro Venezia > UG Napoli
Premetto, se ho ben capito, che l'errore sta nella interpretazione della not.
avvenuta ai sensi dell'art.140 cpc? 5/4 aprile 2008 >Stefania Delogu < UG Tempio Pausania > TITOLO ESECUTIVO - COPIA Gentili colleghi, vorrei sapere se nel caso vi richiedano un pignoramento mobiliare consegnando come titolo una COPIA CONFORME della sentenza munita della formula esecutiva(c.d. copia ad uso notifica), avendo notificato il creditore l'originale rilasciato ai sensi dell'art. 475 cpc: sia LEGITTIMO ASTENERSI, dovendo l'UG accertare la regolarità formale del titolo esecutivo chiedendo all'istante di munirsi di una seconda copia in forma esecutiva,rilasciata ai sensi dell'art. 476 cpc (vista la ratio di questo articolo volta a garantire l'unicità del titolo stesso) OPPURE sia ILLEGITTIMO il rifiuto (come sostiene il creditore)essendo una eccezione rilevabile dal solo debitore in sede di opposizione agli atti esecutivi? RINGRAZIO E SALUTO Risponde Giovanni De Rosa > UG Termoli
La legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia
munito del titolo esecutivo (art.492 c.p.c.) il quale viene rilasciato in unico
esemplare(476 c.p.c. I comma).
4
APRILE 2007 > 7 marzo 2008 >
Avv. Angelo Manfredi<Trasformazione Società Risponde Avv. Elefante > Napoli.
Ritengo che sia sufficiente all'atto della richiesta di pignoramento allegare la
visura camerale da dove risulta che la srl. ha attuato una mera trasformazione
della propria forma societaria, precisando opportunamente nella predetta
richiesta che la debitrice da escutere e la spa...già srl... 2. Risponde Giovanni De Rosa UG Termoli.
Per poter esprimere un giudizio sul quesito posto bisognerebbe conoscere gli
atti. Tuttavia, ai fini dell'esecuzione forzata, ritengo che vadano tenuti
distinti i profili della soggettività giuridica da quelli della responsabilità
patrimoniale e appare chiaro che il nuovo soggetto giuridico(s.p.a.) risponde
patrimonialmente per le obbligazioni contratte dal vecchio soggetto
giuridico(s.r.l.)
5/4
aprile 2008 > Avv. Claudia Ugolini < notifica a mezzo posta: firma falsa
destinatario cartolina ritorno Risponde Giovanni De Rosa > UG Termoli
La natura della cartolina di avviso di ricevimento assume un valore parificabile
a quello di un atto pubblico in quanto il postino, sottoscrivendo il documento
dopo il ritiro autentica la firma del ricevente. Tale funzione certificativa
comporta che, per sostenere la mancata ricezione del documento o si
dimostra che il firmatario non era abilitato al ritiro oppure si procede con una
denuncia di querela di falso (come con tutti gli atti pubblici). 4 aprile 2008 > 27 marzo 2008 > Prat. Giovanni Vitali
Congratulazioni per il sito che trovo utilissimo non solo per la pratica ma
anche per lo studio.. Spero non tediarvi con la mia richiesta di delucidazioni
sulla procedura delle notificazioni. 1. Risponde Dr. Mauro Venezia UG Napoli.
La dichiarazione resa all'U.G. fa fede fino a prova contraria(Es.destinatario
rinvenuto in loco) o (querela di falso)il certificato anagrafico assume un
valore secondario rispetto all'accertamento reale dell'U.G. che se negativo, non
consente la not. ai sensi dell'art.140 cpc, bensì le conseguenti forme di not.ne
L'art. 140 cpc presuppone che ci sia corrispondenza tra le risultanze
anagrafiche e quelle di fatto, e prevede la notifica mediante deposito nella
casa comunale, affissione di avviso alla porta del destinatario e invio di
ulteriore avviso per posta, quando non sia possibile consegnare l'atto nelle
mani di qualcuno perché, nel momento in cui accede l'ufficiale giudiziario, non
c'è nessuno in casa, oppure chi c'è rifiuta l'atto (ma questo rifiuto non deve
provenire dal destinatario in persona, altrimenti la notifica si perfeziona ex
art. 138 II comma e nessun ulteriore adempimento è necesario: insomma il rifiuto
deve venire da un familiare convivente o altro possibile consegnatario). Il 143,
invece, presuppone che non vi sia corrispondenza tra le risultanze anagrafiche e
quelle di fatto, sicché, nel luogo dove il destinatario risulta residente, in
realtà costui è irreperibile. In questo caso grava sul richiedente l'onere di
fare tutte le ricerche suggerite dalla normale diligenza, così che, se anche le
ricerche avranno dato esito infruttuoso, si potrà notificare ex art. 143 col
mero deposito dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza conosciuta.
4
aprile 2008 >27 marzo 2008 > Avv. Laura G. > Padova < pignoramento socio
accomandatario 1. Risponde Giovanni De Rosa UG Termoli. L'esecuzione nei confronti del socio accomandario può essere effettuata previa escussione del patrimonio della società e previa notifica del titolo esecutivo e del precetto. 2. Risponde Diego Ferro > UG Orbetello
La mia opinione, già espressa in precedenti occasioni, è che per agire nel
rigoroso rispetto della normativa vigente si debba redigere, dopo il
pignoramento negativo contro la società, un apposito atto di precetto rivolto al
socio illimitatamente responsabile, col quale intimargli il pagamento e
minacciando, nei suoi confronti e dunque verso il suo personale patrimonio,
l'esecuzione forzata, sì da consentirgli di evitare il pignoramento pagando nel
termine assegnatogli, oppure di indicare beni societari da pignorare, oppure di
disconoscere la sua qualità di socio illimitatamente responsabile. 3. Risponde Dr Mauro Venezia UG Napoli
Il titolo esecutivo formatosi nei confronti della società di persone regolare
deve essere preventivamente notificato al socio c/il quale il creditore intende
procedere esecutivamente.La mera conoscenza da parte del socio del titolo
esecutivo allo stesso not. in qualità di LR della società, come normalmente si
usa procedere, non costituisce not. del titolo esecutivo nei confronti dello
stesso, nè la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi proposta nelle
forme e termini di legge da parte del socio esecutando è idonea a sanare il
vizio causato dalla mancata not. al socio, del titolo esecutivo. FONTE: Trib. di
Pavia 1 Mar. 2007
4
aprile 2008 > 1 marzo 2008 >
Avv. Giuseppe Cavallaro < inizio dell'esecuzione forzata Risponde Diego Ferro > UG Orbetello
Secondo me è cominciata il 14/3/2007. Il fatto che, durante il suo corso, sia
stato chiesto l'intervento del giudice ex art. 610 cpc, non influisce sulla data
di inizio, ma rappresenta solo una eventualità accidentale prevista dalla legge. 4 aprile 2008 > 14 marzo 2008 > Avv.Mary Morrone Cosenza Devo notificare un atto di precetto al Ministero dell'Istruzione...la notifica va effettuata presso la sede del Ministero, a Roma? Grazie. Risponde Diego Ferro > UG Orbetello
Stai attenta e leggi bene l'art. 144 cpc sulle notifiche alle amministrazioni
dello Stato, che rimanda alle leggi speciali sulla notificazione presso gli
uffici dell'avvocatura dello Stato.
4
aprile 2008 > 7 marzo 2008 >F. Neri < pignoramento presso ditta
individuale Risponde Diego Ferro > UG Orbetello
Nelle piccole realtà, quelle nelle quali io opero, non è infrequente tentare il
pignoramento presso tutte le banche e presso l'ufficio potale del paese,
partendo dalla logica presunzione che il debitore che risiede in un paese, se
vuole apripre un conto corrente, sceglierà l'ufficio postale o una banca locale.
Non è invece possibile fare un pignorametno presso terzi generico, perché il
terzo va sempre esattamente individuato, sia perché bisogna fargli la notifica,
sia perché il luogo della sua sede determina la competenza territoriale del
giudice dell'esecuzione e, di riflesso, anche quella dell'ufficiale giudiziario.
Una possibile strategia è quella di esortare il debitore ad indicare presso
quale banca ha il conto corrente dichiarandolo ex art. 492 cpc.
4
aprile 2008 > 7 marzo 2008 >Dott. Alessandro
Salamon < Notifica del decreto ingiuntivo, possibili nullità Risponde Avv. Jacopo Trojani < Roma
Pur a conoscenza del precedente orientamento della s.c., ritengo che abbia
ragione la controparte sulla base del nuovo testo dell'art.2495 c.c., a mente
del quale l'estinzione della società si verifica al momento della cancellazione. 4 aprile 2008 > 7 marzo 2008 > Avv. Mimmo Mazzilli < cumulo dei mezzi di espropriazione. gentili colleghi, nel caso volessi utilizzare diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge nei confronti di due debitori solidali in forza di due decreti ingiuntivi con formula esecutiva, dovrei depositare più titoli quanti sono i mezzi di espropriazione scelti o è sufficiente depositarne uno? attendo risposta , grazie 1. Risponde Diego Ferro > UG
Il titolo esecutivo in originale, normalmente, è soltanto uno, cioè in unico
esemplare (476 cpc), ed è il documento che legittima l'ufficiale giudiziario ad
andare a casa della gente a pignorare, usando, all'occorrenza, la forza. Se lo
utilizzi per effettuare un pignoramento, verrà necessariamente depositato nel
fascicolo dell'esecuzione, ma potrai chiedere al giudice di ritirarlo, previa
sostituzione con copia autentica, presentando apposita istanza nella quale
illustrerai la volontà di intraprendere ulteriori esecuzioni. 4 aprile 2008 > 27 marzo 2008 > Avv Alberto Fiorer non riesco a portare in tribunale l'ambasciatore di sede diplomatica in italia, che ha fatto fare dei lavori nella propria sede, come posso fare per risolvere il problema.. Risponde Diego Ferro > UG Orbetello
Prova a chiedere istruzioni al Ministero degli Esteri. 4 aprile 2008 > 14 marzo 2008 > 7/3/2008 > 23 febbraio 2008 > Avv. Roberta Perrero <Portogruaro (VE) <Notifica all'estero a cittadino straniero irreperibile.
Buongiorno a tutti. Qualcuno sa dirmi come si fa ad eseguire una notifica
all'estero a cittadino straniero irreperibile ? 1. Risponde Diego Ferro > UG
A me vengono in mente le seguenti soluzioni, che non so se sono giuste, ma spero
possano contribuire a sbloccare la situazione.
2. Risponde Maria Luisa Borgia 3. Risponde Andrea Mascioli
premetto che per la notificazione all'irreperibile secondo la novella dell'art
143 cpc non è più prevista l'affissione in nessun luogo, invece è rimasto
l'obbligo del deposito dell'atto in busta chiusa e sigillata nella casa comunale
dell'ultima residenza o del luogo di nascita ecc.., tutto ciò proprio per
ovviare ai problemi generati dalla legge sulla privacy.
27
marzo 2008 > Avv. Giulio Greco > Milano <Pignoramento su un bene e consegna e
rilascio 1. L'articolo citato si riferisce all'esecuzione forzata per consegna di beni mobili. Nel suo caso non vedo ostacoli per procedere alla reintegra in possesso. 27 marzo 2008 > avv. Alfredo D'amore< Bologna < decreto ingiuntivo notificato ai sensi dell'art. 143 cpc
Ho ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale in data 25.01.2008.
27/3/2008
> 14 marzo 2008 > Avv. Paolo Romano < brindisi > notifica 140 26/3 <Risponde Giovanni De Rosa UG Termoli
L'ufficiale giudiziario prima di effettuare la notificazione ex art. 140 c.p.c.
deve accertarsi che il destinatario abbia deciso di soddisfare all'indirizzo
indicato le proprie esigenze abitative e soprattutto deve verificare se
l'immobile sito all'indirizzo indicato non sia occupato da altri soggetti.
Infatti la residenza è una res facti per cui la risultanza anagrafica ha un
valore presuntivo che potrebbeno non essere sufficiente a giustificare
l'applicazione dell'art. 140 c.p.c. 26/3 > Risponde Avv.to Avv. Tiziana Brattoli < Monza
Secondo il Tribunale di Monza no (e credo anche in forza di una recente sentenza
della Cassazione di cui pero' non ricordo gli estremi). 27/3 > Risponde Umberto Ramunno UG Terni
La notifica ai sensi dell'art.140 c.p.c. si perfeziona al compimento delle
formalità previste ( deposito della copia presso la casa comunale, affisione di
avviso alla porta del destinatario, e spedizione di altro avviso al destinatario
a mezzo R.R.R.); è quindi evidente che formalmente la notifica si è perfezionata
al momento della spedizione dell'avviso, a nulla rilevando la mancata ricezione
dell'avviso stesso da parte del destinatario.
14
marzo 2008 > 7 marzo 2008 > Enrico <un assegno respinto insoluto perche'
smarrito e' automaticamente protestato?
Risponde Massimo Cozza< Genova < Presentatore del notaio ufficio protesti 14/3/2008 > 7 marzo 2008 > Francesco Savarese < UG <Sesto comma art. 7 legge 20 novembre n. 890.
Cari colleghi,
8 marzo 2008 >Avv. Ciano Santanocita 7/3/2008 < 15 febbraio 2008 > Avv. Giulia Marchiori > Vicenza <assegno insoluto non protestato. Salve, un mio cliente ha portato all'incasso un assegno che non è stato pagato, non è stato protestato ma gli è stato restituito come insoluto la banca infatti sostiene che il protesto riguarda i casi in cui vi sono più girate e in questo caso non ve ne erano pertanto l'assegno, secondo la banca, può considerarsi già un titolo esecutivo. Vi risulta? Secondo voi posso fare direttamente il precetto anche in essenza di protesto? grazie Giulia Marchiori Si è vero, per l'azione diretta non occorre il protesto, ma ... la motivazione della Banca per il mancato protesto "non regge" ... poteva essere protestato ...
2. Risponde Umberto Ramunno 7/3/2008 < 23 febbraio 2008 > avv. Corrado B. Milano < Sfratto.
All'atto dell'esecuzione dello sfratto per morosità, quando nessuno compaia per
il debitore intimato e nell'immobile liberato siano rinvenuti numerosi beni
mobili di proprietà dello stesso, come ci si regola per il loro smaltimento? se
la parte intimante lo sfratto non acconsente a custodirli ed il debitore
intimato è scomparso, cosa fa di solito l'UG? ne dispone il trasferimento? ma
dove? e soprattutto, a spese di chi? 1. Risponde Gianni
Sicuramente a spese del proprietario che promuove lo sfratto,che dovrà
anticipare le relative spese,salvo poi farsele liquidare dal GE con la procedura
ex art 611 c.p.c. In quanto al uogo, se non esiste una depositeria comunale,
anche presso una ditta di traslochi che fa il servizio custodia dei mobili.Però
consiglierei il proprietario richiedente lo sfratto di prenderle in custodia e
poi, poichè quasi sempre allo sfratto per morosità è abbinato il D.I. per i
canoni non corrisposti, di chiederne il pignoramento e, presentata l'istanza di
vendita, di farli poi successivamente asportare da chi sarà incaricato della
vendita.
Vedi le risposte ad analogo quesito del 7/1/2008 7/3/2008 > 1 marzo 2008 >Avvocato Gabriele Cesareo < notifica decreto ingiuntivo presso sede operativa piuttosto che sede legale della società.
Salve a tutti. Risponde MV Avvocato Napoli.
Se hai notificato il decreto presso la sede operativa e hai trovato la società
chiusa, significa probabilmente che è già troppo tardi per il recupero del
credito. Senza dubbio avresti dovuto notificare inizialmente il decreto ing.
presso la sede legale sempre se quest'ultima non corrisponde ad uno studio
commercialista (come spesso accade). In ogni caso credo che tu non abbia
sbagliato, anche perchè con il 140 cpc la notifica si è comunque perfezionata e
penso non abbia proposto opposizione nei termini. Pertanto procedi ancora cosi
notificando il precetto presso la sede operativa e inizia l'esecuzione con
pignoramento presso terzi (istituto di credito). Se vuoi procedere con istanza
di fallimento, considera le nuove condizioni di fallibilità e anche l'importo
del credito. Solo il contributo unificato per l'istanza di fallimento è molto
costoso. Cordialmente. 7/3/2008
< 1 marzo 2008 > Francesco G. > UG Arezzo > sequestro conservativo di cambiali Risponde Umberto Ramunno UG
Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme
stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. 7/3/2008
< 1 marzo 2008 >
26 febbraio 2008 > Anna Tulli < Avvocato Bologna > Esecuzione nei confronti di
s.a.s. cessata Risponde MV Avv. napoli. Procedi direttamente nei confronti del rappresentante legale della sas. Non importa se cancellata o in liquidazione. Devi notificare chiaramente ulteriore precetto a Lui solo se scaduto. Consiglio: procedi con pignoramento presso terzi (istituto di credito dove ha il conto corrente) in quanto più efficace e con più probabilità di successo. Cordialmente. 2. Risponde Diego Ferro.
Vedi la risposta ad analogo quesito del 15/12/2007 1 marzo 2008 >23 febbraio 2008 > Avv. Enrico Foresti < Milano <Pignoramento azienda municipalizzata rifiuti. Per conto di un cliente devo recuperare un credito di circa 40.000 euro da una società per la gestione dei rifiuti di un grosso comune. Ho ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, già notificato unitamente al precetto. Quali forme di pignoramento mi consigliereste? Non conosco le banche con le quali la società intrattiene rapporti di conto corrente, e ho dei dubbi circa la pignorabilità delle attrezzature. Pensavo quindi ad un pignoramento presso terzi notificato al Comune (che dovrebbe erogare somme alla municipalizzata). A quali altri terzi si potrebbe tentare la notifica del pignoramento? Grazie Risponde MV Avv napoli.
Se non sai con certezza presso quali terzi il tuo debitore possiede beni
da pignorare o verso i quali vanta crediti, procedi con cautela per evitare di
perdere tempo e denaro in procedure poco efficaci. Ti consiglio di chiedere
delle informazioni bancarie (ci sono delle aziende che attraverso delle visure
commerciali, descrivono anche gli appoggi bancari della società) per procedere
con pignoramenti presso terzi all'istituto di credito dove ha il conto corrente.
Lo strumento più efficace per recuperare il credito. Cordialmente
1 marzo 2008 > Francesco G. > UG Arezzo > sequestro conservativo di cambiali Risponde Umberto Ramunno UG
Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme
stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. Risponde Giovanni De Rosa
Le cambiali sono titoli all'ordine e pertanto per loro natura "circolano" e il
debitore nè ha probabilemte perso la disponibilità matgeriale e giuridica. Non
ritengo che il sequestro conservativo possa essere effettuato presso l'istituto
bancario in quanto tale luogo non è appartenente al debitore. Tuttavia ritengo
che il creditore possa richiedere che si proceda nei confronti del debitore con
il sequestro presso terzi (istituto bancario). 26
febbraio 2008 > 23 febbraio 2008 >Avv. Alessandra V. Dell'Anna < Lecce < Errore
del richiedente la notificazione nullità o inesistenza? Risponde Claudio Stasio UG Verona.
Gent.ma avv. Dell'Anna, 26 febbraio 2008 > 23 febbraio 2008 >Sergio Antonio Pugliese < UG Mantova < Luogo del Pignoramento.
Buongiorno colleghi del Forum, il quesito che Vi pongo è il seguente. 1. Risponde Claudio Stasio UG Verona.
Carissimo collega, o mi sfugge qualche particolare importante o ritengo che la
tua scelta sia errata. Non mi risulta, infatti, che, nella ricerca dei beni da
pignorare, vi sia una limitazione di tal fatta. L’art. 513 c.p.c. prevede che
l'ufficiale giudiziario può ricercare le cose da pignorare nella casa del
debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Non solo, quindi, nel concetto
di casa del debitore non vi è nessun riferimento alla residenza anagrafica o
alla sede legale (il concetto mi sembra più legato ad una relazione di fatto –
tra luogo e debitore - che abbia durata nel tempo) ma, in più, la ricerca dei
beni da pignorare è espressamente estesa agli ALTRI LUOGHI APPARTENENTI al
debitore. 2.Risponde S.D. UG Tempio Pausania.
Salve a tutti, (dico la mia in attesa di conferme dai colleghi più esperti):
ritengo preferibile procedere al pignoramento poichè i rapporti tra sede legale
e sedi operative sono meramente interni alla società ed è nostro onere
verificare la sola correttezza della notifica alla società debitrice nei luoghi
indicati dal codice. Nulla sembrerebbe impedire invece di effettuare
l'esecuzione presso le altre unità, diverse appunto dalla sede legale, da
intendersi - le prime - come "altri luoghi appartenenti al debitore" in
applicazione dell'art. 513 c.p.c. 1/3/2008 < 26/2/2008 > 23 febbraio 2008 >Avv. Ennio < Napoli < Notifica e privacy.
Buongiorno a tutti,
Risponde Francesco Magnanelli UG Manganelli. 2. Risponde Gianni
Se il luogo di lavoro si trova nello stesso comune di residenza, non c'è un
ordine preferenziale: "In tema di notificazioni, l'art. 139 c.p.c., nel
prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e
nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha
l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo
da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguire la notifica presso
la casa di abitazione o presso la sede dell'impresa o presso l'ufficio, purché
si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua
residenza. Né il fatto che il destinatario eserciti la sua impresa in un
determinato luogo (anche all'estero) costituisce presunzione che nello stesso
luogo egli abbia stabilita la propria residenza, ben potendo i due luoghi -
quello della sede dell'impresa e quello della residenza - essere diversi."(Cass.
civ., sez. II, 13 agosto 2004, n. 15755) 23 febbraio 2008 > 16 febbraio 2008 > Angelo < Offerta reale accettata. Cari colleghi per anni ho sempre applicato, come richiesto dall'agenzia delle entrate, la tassa di registrazione al 3% - minimo 168.00 euro - per le offerte reali accettate .... pochi giorni fa ho scoperto che in alcuni uffici invece si applica o a tassa fissa di 168 euro, indipendentemente dall'importo, o allo 0,50 per mille..... ditemi la vostra per capire se sbaglio .... grazie Risponde Claudio Stasio UG Verona
Caro Angelo, avendo avuto anch'io lo stesso dubbio, rivolsi quesito alla Agenzia
delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto. 23 febbraio 2008 > 30 gennaio 2008 > Avv Camilla Gecchele < Brescia
A seguito del pignoramento di un bene del debitore, che si trovava presso la
sede di una società creditrice, l'Ufficiale Giudiziario ha consegnato a
me,legale della società creditrice, un avviso d'ingiunzione per il debitore ai
sensi dell'art. 518 c.p.c..Mi interessava sapere come e in che modalità devo
provvedere alla notifica dello stesso. Risponde Diego Ferro > UG Orbetello
Potresti estrarre dalla cancelleria due copie autentiche del verbale di
pignoramento e notificarlo. 23
febbraio 2008 > 15 febbraio 2008 >Avv.
Nicola Caccavale > Caserta> Pignoramento presso terzi. Risponde Dott.Gaetano Amoroso ex dirigente Gli incarichi o supplenze a tempo determinato,per gli insegnanti,possono essere di tre specie :
a) incarichi o supplenze annuali fino al termine delle attività
didattiche (30 giugno); c) incarichi o supplenze per brevi periodi non rientranti, quindi, nelle fattispecie di cui sopra.
Orbene,nei casi indicati nelle lettere a) e b) l'ente pagatore e
quindi il terzo al quale andrebbe notificato l'atto, e' la Direzione
Provinciale del Tesoro. 23 febbraio 2008 > Gentili Colleghi,in caso di separazione consensule, dove viene stabilita la condivisione nella misura del 50% di spese mediche e scolastiche dei figli, laddove il coniuge non le paghi posso inviargli direttamente il precetto munito di titolo(decreto di omologa), o devo fare il D.I.??? Mandargli un precetto, avendo in mano degli scontrini non mi sembra una scelta percorribile..Voi cosa ne pensate???? 1. Risponde Avv. E.D.
Egregio collega, Ti confermo che devi depositare ricorso per decreto ingiuntivo
come statuito anche dalla sentenza della corte di cassazione n.1758/08. 2. Risponde Francesco Scialpi UG Taranto
Cassazione: il provvedimento che impone al genitore non affidatario di
contribuire alle spese per i figli non è titolo esecutivo 23 febbraio 2008 > 8 febbraio 2008 > 12 gennaio 2008 > Piras Franca < UG Lanusei. buongiorno a tutti, ho un quesito urgente da porvi: ai sensi dell'art. 111 D.P.R. 1229/1959, l'Ufficiale Giudiziario può fare la copia conforme per uso notifica di un decreto ingiuntivo o di una sentenza civile? 1. Risponde Diego Ferro UG Orbetello Secondo alcuni autorevoli colleghi ciò non è possibile perché l'originale della sentenza e del decreto ingiuntivo sono custoditi dal cancelliere, il quale dunque è l'unico soggetto legittimato a rilasciare copie autentiche. 2. < 23/2/08 < Risponde Dott.Gaetano Amoroso ex dirigente
La notifica delle copie degli atti di cui all'art. 111 del Ord. Uff. Giud. e'
stata da tempo risolta dalla suprema Corte la quale, condannando un ufficiale
giudiziario che si era rifiutato di fare una copia conforme di una sentenza
per la notifica ,ha statuito che l'ufficiale giudiziario e' autorizzato a
fare,ma solo per uso notifica,le copie conformi di tutti gli atti,sentenze e
decreti ingiuntivi compresi. 23
febbraio 2008 > 30 gennaio 2008 > Avv. Anna
Loddo <Quartu S.Elena<sussitenza di titolo esecutivo Risponde Diego Ferro > UG Orbetello
L'art. 499 c.p.c. dispone che possono intervenire nell'esecuzione i creditori
muniti di titolo esecutivo, ma aggiunge che possono intervenire anche quelli
che, pur non essendone muniti, vantavano, al momento del pignoramento, un
diritto di prelazione risultante da pubblici registri. In tal caso essi devono
notificare al debitore, entro 10 giorni dal deposito dell'atto di intervento,
copia del ricorso. il giudice deve poi fissare un'udienza nella quale il
debitore deve dichiarare quali debiti riconosce tra quelli di chi è intervenuto
pur essendo privo del titolo esecutivo. 15 febbraio 2008 > Francesca Bibbò > UG Chieti > Pignoramento presso terzi Carabiniere. Caro Angelo, poichè il Centro Amministrativo Nazionale dell'Arma dei Carabinieri è stato trasferito a Chieti da diversi anni, il mio ufficio è sempre alle prese con la particolare forma prevista per le notifiche dirette ai Carabinieri che sono Militari in servizio (ex art. 146 c.p.c) e trova qualche difficoltà circa la poca conoscenza della norma da parte dei legali. Ti prego di pubblicare l'avviso che invio in allegato che potrà essere sicuramente utile anche ai nostri utenti. Un caro saluto, Francesca Bibbò - Dirigente UNEP CHIETI 15 febbraio 2008 > Francesco Savarese < UG Alessandria
Ritengo opportuno comunicare a tutti i colleghi che ancora non lo sapessero,
che, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella finestra "edicola on line" (
sulla destra in basso), cliccando su "fiscooggi.it" del 15/02/2008 ( chi leggerà
questa nota nei prossimi giorni potrà accedervi cliccando sul bottone
"arretrati" posto in alto nella pagina) è presente un comunicato stampa, datato
14/02/2008, relativo ai chiarimenti dati dall'Agenzia ( come al solito con una
tempistica perfetta!) sull'esatto modo di indicare nell'F24 le addizionali
comunali da versare (sia quella a saldo 2007 che quella in acconto 2008). 15 febbraio 2008 >24 maggio 2007 > Avv.Riccardo Torlaschi < Pavia
Dovrei procedere ad esecuzione forzata contro il ministero della salute per
ottenere l'esecuzione di una sentenza che ha disposto la corresponsione
dell'indennizzo ex l 210/1992 ( per i contagiati da emotrasfusioni). Risponde Avv. Ivana Licitra
Mi è successa la stessa cosa, il ministero solitamente paga, dopo il precetto.
Le tabelle le puoi trovare in qualunque sito dedicato ai diritti del malato.
Fatto il precetto conviene chiamare il ministero e farsi passare il funzionario
che ha la pratica. il quale in soli nove mesi!!!!!!!!!!!!!! provvede a liquidare
La cosa bella è che le prime spese che liquida sono le spese legali perchè fanno
capo direttameente al ministero, l'indennizzo arretrato viene invece liquidato
sempre su richiesta del ministero dall'ufficio provinciale del tesoro. ciao 15 febbraio 2008 > 30 gennaio 2008 > avv. Antonello Introcaso Cari Colleghi, vorrei sapere se la notifica dell'atto di precetto unitamente alla sentenza emessa dal Giudice di Pace per un valore inferiore ad € 1.033,00 sia a pagamento o sia da considerarsi esente. Grazie dell'attenzione Risponde Dott. Francesca Pagano < Bologna
Salve Avv. 15 febbraio 2008 > 8 febbraio 2008 >LIVIA BATTISTINI < Bolzano < pignoramento quote srl. Forse qualcuno può aiutarmi a capire qualcosa sul pignoramento di quote di una srl. In pratica il creditore diventa titolare delle quote e quindi socio a tutti gli effetti? Oppure queste quote dovranno essere vendute per recuperare il credito? Tenete presente che le quote non hanno nessun valore come da perizia del tribunale. Grazie per l'eventuale risposta. Risponde Gerardo Lascala UG Rovereto
Le quote pignorate delle s.r.l. vengono vendute come gli altri beni mobili
all'asta secondo le regole generali, il creditore può anche chiederne
l'assegnazione dopo il primo esperimento d'asta, qualora rimangano invendute.
15
febbraio 2008 > 8 febbraio 2008 > 7 gennaio 2008 < Gattullo Vincenzo UG Bari <
avviso ex art. 112 DPR 1229/59 Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Provo ad azzardare una risposta. Secondo me la funzione dell'avviso al
cancelliere è quella di evitare che costui rilasci, indebitamente, il
certificato di passaggio in giudicato ex art. 124 att. c.p.c., perciò, siccome è
possibile che il richiedente ci passi l'atto di impugnazione l'ultimo giorno
utile e che la notifica venga effettuata oltre quel giorno, ma senza che il
richiedente decada, bisogna fare subito l'avviso al cancelliere, perché in tal
modo gli si fa sapere che il soccombente ha esercitato il suo diritto di
impugnare l'atto, e così si induce il cancelliere a non rilasciare il
certificato, perché l'impugnazione è comunque validamente proposta, anche se poi
la notifica avviene in ritardo. 15/2 Risponde Laura Biadi UG Orbetello
Sull' argomento vi segnalo: 15
febbraio 2008 > 8 febbraio 2008 >
Avv Luigi Micheli Lecce > Notifica sede legale di ditta individuale trasferita 1. Risponde Giuseppe Marotta > UG Rho. Per essere certo di evitare eventuali opposizioni notifichi l'atto sia presso la sede legale che presso la residenza del legale rappresentante. 2. Risponde Avv. Mauro Vitiello < Napoli Invia racc.ta a/r direttamente alla residenza della persona fisica (titolare della ditta individuale) responsabile illimitatamente con tutti i suoi beni. Cordialmente.
3. 1/3/2008 > Avv. Michele Barisciano 15/2/2008 > 8 febbraio 2008 > 12 gennaio 2008 > Marta Lucaroni < Patrocinatore legale < Perugia. Una cliente con contenziosi civili e penali pendenti, per esigenze familiari deve spostare la propria residenza presso l'abitazione del suocero dove andrà EFFETTIVAMENTE AD ABITARE, stipulando un contratto di comodato gratuito. Non è proprietario di alcun bene mobile, pertanto vorrei sapere come può evitare un eventuale pignoramento sui beni della famiglia del suocero. GRAZIE Risponde Gianni Firenze Per poter dimostrare la diversa proprietà dei mobili nella casa dove abita il debitore, occorre soddisfare due requisiti: la proprietà in capo a soggetto diverso dal debitore e l'affidamento, cioè in base a che titolo detti mobili, pur appartenendo a persona diversa dal debitore, si trovino nell'abitazione dal debitore.Per quanto riguarda la proprietà, se detti beni mobili sono effettivamente del suocero, egli dovrà avere un atto di proprietà (ad. es. compravendita da un terzo, fattura del negozio, etc.) di DATA CERTA ANTERIORE al pignoramento(la cosa migliore è che il suocero abbia un atto di compravendita con cui un terzo gli ha venduto i mobili, da descriversi dettagliatamente e da registrarsi presso l'Agenzia delle Entrate; infatti anche eventuali fatture o scontrini fiscali, pur avendo data certa ai fini fiscali, non ce l'hanno ai fini civilistici, e quindi dovranno essere sottoscritti da venditore ed acquirente e registrati;in alternativa alla costosa registrazione, purchè sottoscritti come sopra, se ne potrà fare fotocopia autenticata dal Comune o da altro pubblico ufficiale: la data dell'autenticazione dovrebbe costituire data certa). Per quanto riguarda l'affidamento se il suocero sarà effettivamente ed anagraficamente convivente con il debitore, l'affidamento si presume(dal fatto che il suocero abiti nella stessa abitazione); altrimenti se il debitore abitasse in una casa del suocero, ma dove lo stesso suocero non abita, ci vorrà un contratto di comodato registrato anteriormente al pignoramento con cui il suocero "affida" i mobili (sempre dettagliatamente descritti) a titolo di comodato gratuito al debitore. Solo così, in caso di pignoramento (ma mostrando i documenti registrati, molti ufficiali giudiziari si astengono dal pignorare) il suocero "terzo" potrà opporsi al pignoramento con ottime probabilità di successo. Risponde Francesco Magnanelli UG Civitavecchia
Ritengo che l'ufficiale giudiziario sia comunque tenuto ad effettuare il
pignoramento anche in presenza dei documenti sopra descritti; anzitutto perché
la proprietà dei beni mobili è trasferibile anche attraverso un accordo tra le
parti sancito da una semplice stretta di mano, il che potrebbe essere avvenuto
in data successiva all'acquisto con fattura intestata al comodante; in secondo
luogo perché ritengo che queste opposizioni debbano essere proposte avanti al
G.E. e non all'ufficiale giudiziario. 15/2/2008
> 8 febbraio 2008 > Avv. Giuseppina Oriente Brindisi > pignoramento quota
indivisa autovettura Risponde Avv. Paola Balestrero Genova Recentemente ho dovuto effettuare il pignoramento di un'autovettura: gli Ufficiali Giudiziari dell'unep c/o la CdA di Genova mi hanno detto che si procede come per un normale pignoramento mobiliare; sarà necessario allegare una visura PRA recente e successivamente indicare all'Ufficiale Giudiziario dove può reperire il mezzo e, se si vuole asportarlo, andare al pignoramento con il carro attrezzi. Risponde Francesco Magnanelli UG Civitavecchia Il problema, a mio avviso, è che lei pignorerebbe solo una quota di una vettura che, pertanto, andrebbe all'asta solo per la metà! Chi mai avrebbe interesse ad acquistare un veicolo del quale diverrebbe solo comproprietario, per giunta con un estraneo? Risponde Diego Ferro < UG Orbetello
Si vedano anche gli articoli 599, 600 e 601 c.p.c. 15/2/2008 < 8 febbraio 2008 > Mauro Cerberus < Avv. Napoli. Una considerazione forse banale: una società riceve un assegno bancario da un'altra società. Il creditore al momento di presentare l'assegno per l'incasso, viene a sapere che il debitore sicuramente non lo pagherà per mancanza di fondi e pertanto non lo mette all'incasso evitando il protesto e le spese. Vuole procedere legalmente! Qui scatta la considerazione: secondo il mio punto di vista, occorreva presentare comunque all'incasso l'assegno, facendolo protestare e di conseguenza agire direttamente con atto di precetto. In mancanza si dovrà obbligatoriamente chiedere decreto ingiuntivo e attendere tutta la procedura di ingiunzione (lenta!). Vero? R1. NO, il protesto serve solo per agire in via di regresso ... nel suo caso - azione diretta - l'assegno bancario è titolo esecutivo e quindi può notificare direttamente l'atto di precetto.
Risponde2. Avv. Mimmo Solimene < Bari Risponde3. Avv. Carlo Rossi < Roma.
Anche l'assegno protestato è un titolo esecutivo e puoi procedere notificando
l'atto di precetto su titolo di credito. Pertanto, si, è meglio che l'assegno
venga presentato per farlo protestare ed agire notificando atto di precetto.
Cordialmente. 8
febbraio 2008 > 30 gennaio 2008 > Antonio Tedesco < Avv Roma> R. a Francesco
Magnanelli Civitavecchia Risponde Francesco Magnanelli UG Civitavecchia
Le suggerirei di procedere nella forma del classico pignoramento mobiliare
fornendo l'ufficiale giudiziario procedente di una visura aggiornata del P.R.A.
Detta visura, scaricabile anche da internet sul sito
www.aci.it, consentirà all'ufficiale giudiziario di pignorare il veicolo
anche in assenza del debitore. 8 febbraio 2008 > Nino Patti < UG Alcamo > DMA
Cari colleghi, Risponde Francesco Savarese > UG Alessandria.
Caro Nino, 8
febbraio 2008 > 30 gennaio 2008 > Avv. Edoardo Palombi < Padova <Efficacia
precetto notificato ex art.143 c.p.c. Risponde Mauro Venezia < UG Napoli
Egr.Avv.l'art.143 ult.c.ritiene la notificazione eseguita nel 20° g. successivo
a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.Pertanto,stando ad una
interpretazione letterale dello stesso codice, non sarebbe necessario che Lei
rinnovasse la notifica del precetto. 8
febbraio 2008 > 30 gennaio 2008 > Marianna Mangone < Avv Roma<PPT competenza
sede distaccata Risponde Mauro Venezia < UG Napoli
Gent.ma Avv. nel PPT la competenza del Giudice naturale viene determinata dalla
residenza, o come in questo caso, dalla sede del terzo. 8
febbraio 2008 > 30 gennaio 2008 > Francesco Magnanelli ug Civitavecchia
<Citazione testimoniale Risponde Francesca Bibbò < UG Chieti ... per le cause instaurate prima dell'entrata in vigore della riforma il termine per la citazione testi è di tre giorni 8
febbraio 2008 > 30 gennaio 2008 > Avv. Lidia
sardella <comune di Fabriano Ancona<assegno
protestato
1. Risponde Avv. Lirio Montella Napoli
cara Lidia è impossibile che non ci sono le generalità del correntista perchè
per levare un protesto il notaio ha bisogno del nominativo e quindi le
generalità del firmatario dell'assegno le quali vengono inserite
nell'allungamento cartaceo incollato sull'assegno...ciao cordialmente 8 febbraio 2008 > 12 gennaio 2008 > Avv. Maria Grazia Corrias < Precetto per somma indeterminata. Un Ente previdenziale è stato condannato a pagare una rendita perpetua a favore di un mio cliente, infortunato al 100%. Poichè tarda a provvedere vorrei fare un precetto ma non conosco l'entità della somma liquidanda e non so come regolarmi. Qualche collega ha avuto un caso simile? Grazie per una risposta. Buon anno e buon lavoro a tutti! MG. Corrias Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Secondo me devi fare un precetto sulla base delle somme fino a questo momento
maturate e non pagate, perché non puoi sapere se e quando l'ente comincerà ad
adempiere spontaneamente, perciò non puoi intraprendere una esecuzione sulla
base di crediti futuri. Quando matureranno altre somme, se l'ente continuerà a
non pagare, agirai di conseguenza. 8/2/2008
< 19 gennaio 2008 >Avv Ezio Elefante < Napoli<Pignoramento avverso
debitori in solido Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Secondo me devi escutere prima uno e poi l'altro, perché l'ufficiale
giudiziario, ex art. 513 cpc, deve andare sul posto munito di titolo esecutivo e
di precetto, e se fa un pignoramento positivo deve depositare, ex art. 518 cpc,
processo verbale, titolo e precetto in cancelleria. A quel punto, però, non avrà
più titolo e precetto in mano per andare dal secondo debitore, perciò dovrai
chiedere al giudice dell'esecuzione l'autorizzazione a ritirare titolo e
precetto -previa sostituzione con copia autentica da lasciare nel fascicolo
dell'esecuzione- e ripassarli all'ufficiale giudiziario perché proceda col nuovo
pignoramento. 8
febbraio 2008 > 19 gennaio 2008 >Raffaele Fracchiolla <Albissola Marina
(SV)<Sfratto esecutivo Risponde Diego Ferro UG Orbetello
L'art. 610 del codice di procedura civile stabilisce che "se nel corso
dell'esecuzione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte
può chiedere al giudice dell'esecuzione, anche verbalmente, i provvedimenti
temporanei occorrenti". 30
gennaio 2008 > 19 gennaio 2008 >Avv Anna Maria Piredda < Sassari >
notifica ex 140 cpc Risponde Amedeo Sperti UNEP Perugia
Gent.ma Avv.ssa Anna Maria Piredda, la risposta alla Sua domanda è implicita nel
combinato disposto degli artt. 647 comma primo cpc e 153 comma primo disp. att.
cpc; infatti, il cancelliere non può rifiutarsi di rilasciare la copia del D.I.
in forma esecutiva quando il D.I. medesimo è forlmalmente perfetto, ossia
munito, nel caso concreto de quo, della dichiarazione giurisdizionale di
esecutorietà per mancata opposizione. In caso contrario (cioè, rifiuto del
cancelliere di apposizione della formula esecutiva in calce al D.I. dichiarato
esecutivo dal giudice ex art. 647 cpc), è applicabile per analogia il
procedimento sanzionatorio di cui al combinato disposto degli artt. 476 cpc e
154 disp. att. cpc. Ovviamente, il cancelliere ha il potere-dovere di rifiutare
legittimamente il rilascio della copia esecutiva del D.I. se il giudice non ha
emesso la dichiarazione giurisdizionale di esecutorietà; al riguardo, si deve
evidenziare che la mancata opposizione al D.I. entro il termine legale di 40 gg
non comporta automaticamente l'obbligo per il giudice di emettere la
dichiarazione giurisdizionale di esecutorietà,in quanto il giudice ha il
potere-dovere di rigettare l'istanza di esecutorietà, se ritiene di dovere
ordinare la rinnovazione della notificazione del D.I. "quando risulta o appare
probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto", così come
dispone il secondo periodo del primo comma art. 647 cpc. Certamente non è di
competenza del cancelliere la valutazione della regolarità/validità o meno della
notificazione del D.I., bensì del giudice, il quale, a seguito di tale
valutazione, decide se accogliere o rigettare l'istanza di esecutorietà del D.I.
per mancata opposizione. Spero di essere stato chiaro e di ausilio. U.G. Dott.
Amedeo SPERTI. 30 gennaio 2008 > 15 luglio 2007 > 13 febbraio 2007 >Avv. Alessandro Romito < pignoramento licenza tabacchi
mi trovo a dover eseguire pignoramento su una tabaccheria e mi domandavo: è
pignorabile la licenza di rivendita dei tabacchi? esistono forme particolari di
pignoramento ? su percentuali o che altro? 1. Risponde Avv Marco Mancuso > Milano
Egr. Collega, ho letto il Suo quesito sulla pignorabilità di una licenza di bar
ed è lo stesso problema che ho io.
2. Risponde avv. Claudia Melani 30
gennaio 2008 > 19 gennaio 2008 >Avv. Angela Gagliardi < S.Maria CV <
Pignoramento quote sas
Risponde Avv. Gianluca Sini 19 gennaio 2008 >12 gennaio 2008 > Avv. Mauro Vitiello < Roma < società s.n.c. Il mio cliente è creditore di una somma x nei confronti di una snc con 3 soci. Il credito è fondato su un assegno protestato a firma della società debitrice che attualmente è in liquidazione e ha chiuso l'attività. Ho notificato precetto su titolo di credito presso la residenza del liquidatore poco prima che scadesse il termine dell'azione di regresso (6 mesi). Poichè posso esperire l'azione di regresso anche verso l'altro socio, dovrei notificare atto di precetto presso la residenza di costui. Mi chiedevo: la prescrizione (6 mesi per l'azione di regresso) è stata interrotta notificando il primo atto di precetto presso la residenza del liquidatore? Posso notificare anche precetto presso altro socio nonstante sia scaduto il termine dell'azione di regresso? La legge sull'assegno stabilisce che l'interruzione della prescrizione non vale che contro colui rispetto al quale è stato compiuto l'atto interruttivo. In ogni caso la interpreto a mio vantaggio. Che dite??? Risponde Diego Ferro UG Orbetello
Ti invito a valutare la possibilità di seguire un'altra strada, che ti
suggerisco: esercita l'azione causale e chiedi, avvalendoti dell'assegno
bancario come prova scritta ex art.642 cpc, un decreto ingiuntivo
provvisoriamente esecutivo sia contro la Società che contro i soci, ed agisci
sulla base di questo nuovo titolo esecutivo. Verifica se in tal modo puoi
aggirare ogni possibile problema di prescrizione dell'azione di regresso, atteso
che il rapporto causale fondamentale di debito - credito, a prova del quale sono
prodotti in giudizio gli assegni bancari, è soggetto alla noramale prescrizione
ordinaria decennale (Cass. 308/1975). 19
gennaio 2008 > 12 gennaio 2008 > 7 gennaio
2008 < Avv Antonio Cesarini < pignoramento su autoveicolo Risponde Francesco Magnanelli UG Civitavecchia. Carissimo Avvocato, il vero problema nel pignoramento di un autoveicolo eseguito nelle forme di un pignoramento immobiliare risiede nella circostanza che nessun G.E. accetterà mai la sua istanza di vendita all'asta del veicolo pignorato. L'ufficiale giudiziario, infatti, notifica l'atto di pignoramento ma non può effettuare alcuna valutazione del veicolo e, men che meno, può fotografarlo o, almeno, descriverne lo stato e le condizioni. Inoltre, si procede a pignoramento di un bene che, in teoria, potrebbe non essere più nella materiale disponibilità del debitore. Sono certo, quindi, che il G.E. non potrà mai mandare all'asta un veicolo del quale ignora il valore, lo stato e la disponibilità in capo al debitore.
19/1/08 > Risponde Avv. Massimo Carrattieri > Bologna 19 gennaio 2008 > 24 novembre 2007 > 17 novembre 2007>9 novembre 2007 > Emanuele Pellegrini > Prat. Avvocato < Monza
Pongo un quesito forse banale che la ricerca giurisprudenziale non mi ha
confortato. Risponde Alessia Bramucci Il pignoramento precedente di un quinto dello stipendio non pregiudica un successivo pignoramento. Nel tuo caso il Giudice dell'esecuzione, dopo aver ascoltato la dichiarazione del terzo, emetterà un'ordinanza per mezzo della quale disporrà che, conclusi gli effetti del gravame precedente, il terzo dovrà versare un quinto dello stipendio di Tizio al creditore procedente tuo cliente. Dovrai semplicemente valutare se, considerato l'ammontare netto dello stipendio ed il precedente credito da soddisfare interamente, il tuo pignoramento sarà rinviato molto in là nel tempo. 24/11 > Risponde Gianni > Firenze scusate, ma a me sembra un falso problema: l'altro credito è una cessione (volontaria) del quinto, non un pignoramento; quindi non vedo perchè il nuovo pignoramento non possa colpire da subito un (ulteriore) quinto dello stipendio. 19/1/08 < Risponde Alessia Bramucci >
Non è affatto un falso problema. Ai dipendenti privati si applica l'art. 545 4°
comma c.p.c. che prevede che le somme dovute da privati a titolo di stipendio
sono pignorabili nella misura di un quinto, percentuale massima che può essere
esecutata. Pertanto il pignoramento in questione deve essere soddisfatto
successivamente alla precedente cessione del quinto e non può essere cumulato.
In tal modo eccederebbe la percentuale massima di pignorabilità prevista
dall'art. 545 c.p.c. 8/2/08 Risponde Gianni > Firenze
"In tema di limiti alla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi dei
pubblici dipendenti, quali risultanti dalle parziali declaratorie - di cui alle
sentenze della Corte costituzionale n. 89 del 1987 e n. 878 del 1988 - di
illegittimità costituzionale delle norme di previsione, qualora intervenga un
pignoramento contenuto entro tali limiti (del quinto) successivamente ad una
cessione di pari misura, regolarmente perfezionata e notificata, non è
illegittima la coesistenza ed il cumulo delle due cause riduttive dello
stipendio, non risultando superata la quota complessiva della metà dello
stipendio medesimo, posta dall'art. 68 del D.P.R. n. 180 del 1950 quale limite
assoluto per il concorso di cause siffatte."(Cass. civ., sez. III, 9 maggio
1994, n. 4488). Peraltro, trattandosi di rapporto di lavoro privato, v. anche
"La questione di costituzionalità dell'art. 68, comma 2, D.P.R. 5 gennaio 1950,
n. 180 - il quale dispone che qualora il sequestro od il pignoramento abbia
luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può
sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o
salario e la quota ceduta - con riferimento all'art. 3 della Costituzione, per
disparità di trattamento dell'impiego pubblico rispetto a quello privato per la
diversa e più favorevole disposizione dell'art. 545, commi 4 e 5, c.p.c., che
non consentirebbe il cumulo tra cessione e pignoramento, è manifestamente
infondata. Detta disparità di trattamento, infatti, non sussiste sia perché i
pignoramenti possono aggredire fino alla metà degli stipendi, allorché
concorrano fra essi, anche nel rapporto di lavoro privato, sia perché il cumulo
tra cessione e sequestro o pignoramento si inserisce in quella forma particolare
di «cessione degli stipendi e salari degli impiegati e salariati dello Stato» e
«degli impiegati e salariati non dipendenti dallo Stato» regolata dai precedenti
titoli II (art. 5 e 6 - 50 del D.P.R. n. 180 del 1950) e III (artt. 5 e 51 - 57
del citato D.P.R.), ESTRANEA AL RAPPORTO DI LA 12
gennaio 2008 > 7 gennaio 2008 < Francesco Magnanelli UG Civitavecchia < Notifica
di citazione per convalida di sfratto 1. Risponde Laura Biadi UG Orbetello Non sono in grado di riferire su alcuna sentenza o autorevole interpretazione riguardo al quesito sull' art. 660 c.p.c. Personalmente non ho mai considerato l' invio della raccomandata come momento perfezionativo della notifica, trattandosi di un ulteriore avviso che ho sempre effettuato anche in caso di notifica ai sensi dell' art. 139 III e IV co. e dell'art. 140 c.p.c. cercando di non inviare il "660" contestualmente alla raccomandata prescritta da tali articoli, ma il giorno dopo con lo scopo, almeno secondo me, allargare la possibilità di conoscenza dell' atto da parte del destinatario. In conclusione, trattandosi di materia molto delicata, la notifica si perfeziona compiuti gli adempimenti degli artt. 138 e segg.e l' avviso ai sensi dell' art. 660 è a tutela del destinatario. Ricambio gli Auguri, Buon anno a tutti gli U.G.
2. Risponde Gattullo Vincenzo 12 gennaio 2008 > 7 gennaio 2008 < Avv. Enzo Agostino Pescara.
Devo notificare atto di precetto al debitore che risiede in xxxxxx. il mio
studio si trova il altra provincia cmq della stessa regione e il mio cliente
risiede anch'esso nella mia provincia. 1. Risponde Avv. Paolo Bonini < Massa Per la notifica é competente sia l'ufficiale giudiziario della tua città, se essa avviene per posta, sia quello della città di residenza del debitore. L'elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza nel comune dove ha sede il giudice competente per l'esecuzione é imposta dall'art. 480 terzo comma c.p.c. 2.Risponde avv. Pierangelo Mazzucchelli < Brescia.
L'atto di precetto può essere notificato in ogni parte del territorio nazionale,
senza necessità di eleggere domicilio nel luogo di destinazione dell'atto
stesso. 3. Risponde Dott. Iulia Nigro UG Viareggio. Il precetto, in quanto atto di parte, può essere notificato presso qualunque sede UNEP. Non mi risulta essere necessaria per lo stesso eleggere domicilio, analogamente ad altri atti giudiziari, presso un corrispondente del luogo. Quindi ben può essere inviato, con il solito mezzo utilizzato da quasi tutti gli uffici NEP, anche per atti da notificare nella "sede", vale a dire il servizio postale. Per la richiesta di esecuzione, trovandosi i beni del debitore in altro comune, il pignoramento andrà richiesto all'ufficiale competente per territorio ove risiede il debitore. 4. Risponde Giuseppe Marotta < UG Rho.
E' competente per la notifica, essendo un atto di precetto, qualsiasi ufficiale
giudiziario se la notifica è richiesta a mezzo del servizio postale. Nel caso in
cui volesse notificare l'atto "a mani" è competente l'ufficiale giudiziario
della sezione distaccata del tribunale ove risiede il debitore. Può mantenere la
domiciliazione presso il suo studio. 7
gennaio 2008 < 28 dicembre 2007 < Avv. Carla Ferraro Napoli<Qual'è l'UNEP
competente per il ricorso per Cassazione 1. Risponde Gattullo Vincenzo UG Bari L. n.ro 55 del 20/01/1992 2. Risponde Francesca Bibbò - UG Chieti
COME CONFERMATO DALL CASSAZIONE SEZ. CIV. II SENT. 4035 DEL 21/02/2007 LA LEGGE
E' LA SEGUENTE LEGGE 20 gennaio 1992, n. 55 (in Gazz. Uff., 4 febbraio, n. 28).
-- Disposizioni in materia di notificazione dei controricorsi e dei ricorsi
incidentali dinanzi alla Corte di cassazione. Pubblicato in Gazz. Uff. del
04/02/1992 n. 28 7 gennaio 2008 < 3 gennaio 2008 >Jennifer Valentini > Avvocato Rimini.
Cari colleghi, in data 05.12.07 uff. giud. di Rimini ha effettuato lo sfratto
rimettendo il proprietario dell'immobile nel possesso dello stesso. All'interno
dell'immobile si rinvenivano macchinari e ciarpame privo di valore e pezzi di
materiale che vennero tutti inventariati. 1. Risponde Francesco Magnanelli UG Civitavecchia
Temo non esista un termine di legge entro il quale potersi liberare degli
oggetti rinvenuti nell'immobile dopo uno sfratto. Le consiglio, ove possibile,
di mettersi in contatto con lo sfrattato affinché: provveda personalmente
all'asporto; o, in alternativa, le rilasci una dichiarazione scritta di rinuncia
ai beni inventariati. Altrimenti, provi a rivolgere istanza al G.E. perché
autorizzi il suo cliente a sbarazzarsi dei beni rinvenuti. Extrema ratio, nonché
unica soluzione giuridica di mia conoscenza, è l'offerta per intimazione ex art.
1208 c.c.
Non credo che il tuo cliente si possa sbarazzare delle cose affidategli in
custodia senza incorrere in alcuna responsabilità. Il fatto è che la persona
sfrattata ha diritto alla riconsegna delle sue cose, dunque è creditrice della
prestazione consistente nella consegna di beni mobili determinati. Se però non
collabora per riprenderseli, credo che, da un punto di vista strettamente
giuridico, lo strumento per liberare il tuo cliente dall'obbligo della consegna
e dalle inerenti responsabilità sia quello della messa in mora del creditore,
disciplinato dagli artt. 1206 e segenti c.c. Questa procedura, però, se da un
lato penso sia quella giuridicamente più adeguata e più sicura, dall'altro ha lo
svantaggio di essere lunga e costosa. 28
dicembre 2007 < 22 dicembre 2007 <
Dott.ssa Cristina Malachin < Verona Risponde Avv Carnesala < Ragusa
La compensazione vale solo per le spese del giudizio di opposizione; le spese
del D.I. rimangono integre. La registrazione, quale debito erariale è solidale e
potrai ripeterne, ma solo dopo il pagamento, la somma in danno del debitore. Ti
consiglio di contattare il collega di controparte, eventualmente conformale
messa in mora dell debitore e pagare la registrazione insieme. In caso
contrario, paga pure, poi chiedi D.I. esibendo copia della sentenza e copia del
pagamento e della essa in mora. 28
dicembre 2007 < 22 dicembre 2007 < Avv
Daniela Costa < Napoli ho incardinato presso il tribunale di napoli procedura per scioglimento di matrimonio;devo notificare, quindi,il relativo ricorso con pedissequo decreto di fissazione d'udienza al convenuto che, attualmente, è detenuto presso la casa circondariale di vallo della lucania;qual'è il modo migliore perchè si perfezioni la notifica? se faccio una notifica dall'u.n.e.p. di napoli con invio a mezzo posta può andare bene? ringrazio anticipatamente chi vorrà inviarmi suggerimenti e auguro a tutti buone feste. Risponde Ernesto Martone < UG Napoli
E' possibile notificare al detenuto a mezzo del servizio postale,in quanto
nessuna norma lo vieta, anche se sarebbe più opportuna la notifica a
mani,spedendo l'atto all'ufficiale giudiziario competente,con raccomandata con
ricevuta di ritorno 3/1/2008 > 28 dicembre 2007 < 9/11/2007 > 3 novembre 2007 > 29 ottobre 2007 > Avv Pastorino Francesco < Aosta
Buongiorno e complimenti vivissimi! 1. Risponde Mauro Venezia < UG Napoli
l'art.155 cpc al 3°C dispone: i gg festivi si computano nel termine; 2. Risponde Diego Ferro < UG Orbetello credo che la notifica sia tempestiva, perché la legge 742 del 1969 dice, all'art. 1, che se il decorso ha inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo, perciò, se la notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta il 4 settembre, il decorso del termine per presentare l'opposizione inizia dal 16 settembre. A questo punto, però, entra in gioco l'art. 155 cpc, in base al quale nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale. Il 16 settembre, insomma, va esluso dal computo non perché festivo (infatti l'art. 155 cpc dice che i giorni festivi si computano nel termine), ma perché è il giorno iniziale. 3. Risponde Gattullo Vincenzo UG Bari Se l'atto è stato depositato presso l'ufficiale giudiziario in un qualsiasi giorno fino al 26 ottobre, per il noto ed ormai consolidato principio costituzionale che il termine per il notificante si intende rispettato con, appunto, il deposito, l'opposizione è perfettamente nei termini.
4. < 28/12/2007 < risponde Diego Carestiato < Praticante Treviso 5. Risponde Diego Ferro < UG Orbetello< 3/1/2008> La questione, in effetti, è da sempre controversa e dibattuta: infatti la Corte di cassazione, con la sentenza 5508 del 7/6/1994,in contrasto anche con precedenti sentenze emesse dalla stessa corte a sezioni unite, aveva ritenuto che la notifica della sentenza durante il periodo della sospensione feriale ha l'effetto di differire l'inizio del termine breve di impugnazione alla fine del detto periodo, con la conseguenza che, nulla innovando tale norma sui criteri di computo dei termini quali risultano regolati dall'art. 155 cpc, il detto inizio coincide col giorno 16 settembre, ma il computo del termine così differito va compiuto a decorrere dal 17 settembre, secondo la regola per cui dies a quo non computatur in termino. Con la successiva sentenza della Cassazione a sezioni unite - quella del 28/3/1995 segnalata dal Dott. Carestiato- la Corte ha però poi deciso in senso opposto, risolvendo, si spera una volta per tutte, il contrasto. Ringrazio dunque il Dott. Carestiato per la segnalazione. 1/3/2008 6. Risponde Enrico Cavallin
In aderenza a quanto già richiamato dal collega Dott. Carestiato Diego del Foro
di Treviso, il quale, fine parere, rinvia correttamente "in appoggio" alla
sentenza Cass.sez. un., 28-03-1995, n. 3668, mi permetto di formulare mera
precisazione.
22 dicembre 2007 < Elio Scarpa Si la capisco, ma la competenza dell'UNEP di Pordenone nel suo caso è limitata solo a testimoni che risiedono nel territorio di competenza. Ai sensi degli artt. 106 e 107 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, l'ufficiale giudiziario è competente a notificare, per mezzo del servizio postale, atti del suo ministero a persone residenti, dimoranti o domiciliate nella sua circoscrizione territoriale, mentre può procedere a notifiche nei confronti di soggetti residenti altrove solo se l'atto si riferisce ad un procedimento che sia o possa essere di competenza del giudice al quale il notificante è addetto. Corte di Cassazione, sez. U,ordinanza n 6271 del 23 marzo 2005.
22 dicembre 2007 < Elisa
Miranda < Udine < Pignoramento quote srl
Il decreto legislativo del 17 gennaio 2003, n. 6 disciplina all’articolo 2471
del codice civile l’espropriazione della partecipazione nelle s.r.l. Rispetto
alla previgente normativa la novità è rappresentata dalla nuova definizione
dell’oggetto del pignoramento: “partecipazione e non più quota”. Tale nuova
formulazione comporta anche una modifica della forma del pignoramento in quanto
l’oggetto dell’espropriazione non è più considerato un credito – quota - verso
terzi, ma diventa un “bene mobile
immateriale” pignorabile nelle forme del pignoramento diretto.
La nuova disciplina si basa su tre momenti procedurali:
1.La notificazione dell’atto di pignoramento al debitore, contenente
l’ingiunzione e gli altri elementi previsti dall’articolo 492 del codice di
procedura civile;
2. la notificazione dell’atto alla società;
3. l’iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese presso la competente
camera di commercio;
4. l’annotazione del pignoramento nel libro dei soci da effettuarsi senza
indugio da parte degli amministratori.
Il pignoramento si considera perfezionato solo dopo l’iscrizione del
pignoramento nel registro delle imprese – definito anagrafe delle imprese - il
quale assolve la funzione di rendere inefficaci tutti atti di trasferimento
della partecipazione – ex quota – compiuti successivamente alla data di
iscrizione del pignoramento.
L’iscrizione nel libro dei soci invece regola l’efficacia del trasferimento
della quota rispetto all’esercizio dei diritti sociali.
A seguito del pignoramento, l’ordinanza del giudice che dispone la vendita della
partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore. Se la
partecipazione non è liberamente trasferibile e creditore, debitore e società
non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo
all'incanto; tale vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni
dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso
prezzo.... segue (Manuale del pignoramento)
22 dicembre 2007 < Avv. Francesco Lagonigro < Altamura Se il precetto è ancora valido può ripresentare istanza di pignoramento all'UG annotando a margine dell'atto di aver ricevuto un acconto pari a euro ...... . 15 dicembre 2007 < Fabrizio Fezza < Avvocato Nocera Inf. < Pignoramento mobiliare in presenza di sequestro disposto dal giudice.
Ho tra le mani un verbale di pignoramento mobiliare negativo del 22/11/06 in cui
l'Ufficiale Giudiziario, pur constatando la presenza di beni mobili e di merci
presso la sede della società pignorata, ha rilevato l'impignorabilità dei beni
mobili per la presenza di "sequestro ex art. 247 e ss. c.p.p. con verbale della
GdF del 02.12.03" e l'impignorabilità delle merci sulla base di mera
dichiarazione del legale rappresentante della società il quale affermava essere
le merci tenute in deposito per conto di terzi.
Gentile Avvocato e' molto probabile che quel verbale che ha tra le mani sia mio
e se non e' mio conosco perfettamente la situazione.Per ciò che concerne le
merci di quella società esistono vari e ripetuti contratti di lavorazione per
conto terzi e la società in parola risulta da atti scritti e non dalle
dichiarazioni del legale rappresentante lavorare merci di altre società.
15 dicembre 2007 > 2 dicembre 2007 > Avv Maria Luisa Borgia < Bologna <Messa in
mora ancora valida?
Risponde Avv. Anna Russo < San Remo 15 dicembre 2007 < 9 novembre 2007 > Avv Elena Angelini > Ferrara Salve! Ho notificato in data 26.08.07 decreto ingiuntivo a Sportass - Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi - (ente pubblico ) che è stato soppresso con la finanziaria del 2008. L'inps subentra nei rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale mentre l'inail a quelli relativi al ramo assicurativo. Cosa devo fare ? Risponde Gianni < anonimo
secondo me dipende dalla natura del credito: se il credito è di natura
previdenziale debitore sarà l'INPS, se il credito è di natura assicurativa,
debitore sarà l'INAIL 15 dicembre 2007 < 2 dicembre 2007 >Avv Molinari Massimiliano < Roma ... anzitutto, complimenti per il sito, vorrei se possibile risolvere un problema cui non riesco di venirne a capo! ho incardinato una procedura esecutiva immobiliare verso il debitore, ma l'anno scorso nei suoi confronti c'è stata una sentenza revocatoria...come posso procedere? incardinando una nuova procedura nei confronti del beneficiario della sentenza o altro? grazie a tutti per l'aiuto che saprete darmi!!! Risponde Diego Ferro < UG Orbetello
ritengo che il conflitto tra il tuo cliente che ha fatto pignorare l'immobile e
colui che ha vittoriosamente esperito l'azione revocatoria vada risolto dando
prevalenza a chi, dei due, ha trascritto per primo nei registri immobiliari:
così, se chi ha esperito l'azione revocatoria ha trascritto la domanda
giudiziale prima della trascrizione del tuo atto di pignoramento, deve prevalere
lui (2652 c.c.). 15 dicembre 2007 < 2 dicembre 2007 >Avv. Laura Articoletti < Roma
Buonasera, il mio assistito e' creditore nei confronti di una s.n.c i quali soci
sono in forte contrasto e che, prossimamente, verrà posta in liquidazione. Risponde Diego Ferro < UG Orbetello
se il tuo interesse è quello di evitare la messa in liquidazione della società
ed hai già in mano un titolo esecutivo, credo che la cosa migliore da fare sia
un pignoramento contro la società stessa, in modo da bloccare tutti i beni che
si riescono a reperire. A tal fine ti potrà tornare utile l'art. 492 c.p.c.,
nella parte in cui attribuisce all'ufficiale giudiziario il potere di chiedere
al debitore (in questo caso al legale rappresentante della società)dove si
trovano i beni utilmente pignorabili e dove si trovano le scritture contabili,
le quali, in base a quella stessa norma, potranno essere fatte analizzare da un
esperto ai fini della riceca dei beni costituenti patrimonio sociale e dei
crediti verso terzi ancora da incassare. Altrimenti, se ritieni di poterti
fidare dei liquidatori, puoi lasciare che la società si sciolga, tenendo conto
del fatto che l'art. 2280 c.c. prevede l'obbligo, per i liquidatori, di non
ripartire i beni sociali tra i soci finché non siano pagati i creditori della
società o non siano state accantonate le somme necessarie. Quanto a far sì che
il tuo cliente sia nominato liquidatore o divenga liquidatore di fatto, non ho
capito come conti di riuscirci.
Gent.Avv., la risposta al Suo quesito è contenuta negli artt. 2304 e 2305 C.C.
Secondo me il creditore della società, dopo aver inutilmente tentato di escutere
il patrimonio sociale (i dati oggi possono essere acquisiti tramite la procedura
di cui al nuovo testo dell'art. 492, co. 8, c.p.c.), può aggredire il patrimonio
dei singoli soci. Peraltro, escusso inutilmente il patrimonio sociale e posto
che la società sia stata già messa in liquidazione volontaria, possono essere
pignorate anche le quote dei soci (che però,se il patrimonio sociale non può
essere utilmente escusso e quindi non vale niente, non vedo che valore possano
avere), e solo allora il creditore potrà far nominare un custode diverso dal
liquidatore nominato dai soci della società, custode che dietro sollecitazione
dei creditori o su ordine del G.E. potrà procedere alla sostituzione del
liquidatore nominato dai soci. 15 dicembre 2007 <2 dicembre 2007 > 24 novembre 2007 > Isabella Manunza > Praticante > Cagliari. devo effettuare un pignoramento presso una sas la cui sede coincide con l'abitazione del socio accomandatario. l'ufficiale giudiziario potrà pignorare i beni che vi troverà, che evidentemente non saranno propriamente beni aziendali, o sarà da considerarsi come preventiva escussione dei beni sociali, con esito negativo, a cui, poi, far seguire nuovo pignoramento sui beni del socio accomandatario. grazie per sollecita risposta. Risponde Avv. Mauro Lobello Napoli I soci delle società di persona rispondono illimitatamente con tutti i loro beni presenti e futuri. Pertanto se la sede sociale corrisponde alla residenza, l'U.G. provvederà a pignorare i beni che troverà (computer, mobili ecc) indistintamente. Risponde Diego Ferro < UG Orbetello
Secondo me la giusta impostazione è la seguente: se il titolo esecutivo è contro
la società ed il precetto prevede un'intimazione di pagamento rivolta contro di
essa, minacciando l'esecuzione forzata in caso di inadempimento, è solo contro
la società che si può agire, in quanto i patrimoni della società e del socio
accomandatario non possono essere considerati un tutt'uno indistintamente,
perché vi osta, tra l'altro, l'art. 2304 c.c., che prevede l'illegittimità della
pretesa di pagamento dei creditori sociali dai singoli soci se prima non è
escusso il patrimonio sociale. Sicché il pignoramento negativo presso la sede
sociale, accompagnato dalla dichiarazione negativa ex art. 492 c.p.c. del legale
rappresentante della società, varrà a superare il beneficio di escussione. Per
agire contro il socio accomandatario, poi, a mio avviso è necessario redigere un
atto di precetto a lui espressamente rivolto, nel quale si menzioni
l'infruttuoso tentativo di pignoramento contro la società e nel quale si intimi
a lui personalmente di adempiere l'obbligazione, minacciando contro di lui
l'esecuzione forzata in caso di inadempimento. Le ragioni che possono indurre il
socio a pretendere il rispetto di questo iter sono molteplici: innanzi tutto può
scegliere di pagare per evitare il pignoramento contro di lui, oppure può
indicare quali sono i beni e i crediti sociali da pignorare, ed infine in tal
modo gli è data la possibilità di fare opposizione a precetto ad esempio per
disconoscere la sua qualità di socio responsabile o per qualsiasi altro motivo.
In questa mia convinzione sono supportato da Cass. 5884/1999, dalla quale si
possono ricavare i principi che ho espresso. 7/12/2007 <Avv. Roberta Rossetto < Pisa Salve, ho notificato un atto di pignoramento immob.( con intestazione del Tribunale del luogo in cui si trovano i beni immob) al debitore residente in una città i cui beni immob. sono in altra diversa città non di competenza del predetti U.G., cosa è successo? che l'u.G. che ha eseguito la notifica mi ha inviato il tutto nella cancelleria del Tribunale della residenza del debitore, ovviamente ho provato a richiedere la restituzione dei titoli esecutivi ma non mi sono stati restituiti. Dovendo procedere alla iscrizione a ruolo i 10 gg sono perentori?? e dove devo fare la iscrizione a ruolo?? grazie per la gentile risposta.
Gentile Roberta, presumo che il verbale di pignoramento è stato depositato
unitamente ai titoli dall'UG e quindi ... ritengo ... che la cancelleria
che ha sede nel luogo ove risiede il debitore, una volta accertata
l'incompetenza è tenuta d'ufficio ad inviare direttamente o tramite UG l'atto di
pignoramento imm. in originale - unitamente ai titoli allegati -
alla
cancelleria del Tribunale competente per la formazione del fascicolo
dell’esecuzione. 7/12/2007 < 2 dicembre 2007 > avv Mauro Solimene Napoli Su mio ricorso, viene emanato un decreto ingiuntivo con attribuzione al procuratore antistatario. Ho notificato pertanto due precetti, uno per la sorta e un altro per gli onorari. Ora devo procedere a pignoramento presso terzi. Posso notificare un unico pignoramento comprendendo entrambi i precetti o devo notificare due pignoramenti allo stesso istituto di credito? Grazie. No, è sufficiente nella premessa dell'atto di pignoramento presso terzi indicare entrambi i precetti e notificare un unico atto. 7/12/2007 < 2 dicembre 2007 > Avv Marco Rinaldi < Firenze Per una società srl è stato notificato un atto di richiesta di sequestro conservativo (su beni immobili) soltanto all'amministratore e non alla società in relazione ad un debito da parte di un socio della srl. Vorrei sapere se la notifica doveva essere fatta anche alla sede sociale della società oppure se non è obbligatoria. In caso di mancata notifica obbligatoria alla società l'atto di sequestro è nullo? Gradirei conoscere sentenze recenti su detto quesito.
L’articolo
145 del codice di procedura civile dispone che – articolo modificato dopo
l’entrata in vigore della legge 263/2005 -
la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede
oppure, alternativamente, a
norma degli articoli 138 - notificazioni in mani proprie
- 139 -
notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio -
e 141 - notificazione presso il domiciliatario -
alla persona fisica che rappresenta
l'ente. Pertanto La notifica è valida se quella
effettuata presso la residenza dell'amministratore è stata notificata a norma
degli art. 138, 139 o 141, ma non è valida se l'atto è stato notificato ai sensi
dell'art. 140 o 143 senza aver prima effettuato un tentativo presso la
sede della società.
2 dicembre 2007 > 24 novembre 2007 > Avv. Cristina Barro < Torino
Risponde1 Avv. Simona Poli (Latina) Risponde 2 Vincenzo Gattullo UG Bari
Posto e dato per scontato che si tratti di d.i. ordinario(non lavoro) vi è una
sentenza della Cass. civ., Sez. II, 04/06/1999, n.5447 la quale afferma: "Il
termine previsto dall'art. 644 c.p.c. entro il quale, a pena di inefficacia,
deve esser notificato il decreto ingiuntivo, è di natura processuale, sicchè,
non incidendo su situazioni giuridiche sostanziali delle parti, e non essendo
attinente alle controversie richiamate ed indicate dall'art. 3 stessa l. 7
ottobre 1969 n. 742, ai sensi dell'art. 1 della medesima, è soggetto a
sospensione nel periodo feriale". Risponde3 Claudio Stasio UG Verona
A mio avviso, il termine previsto dall'art. 644 c. p. c. per la notifica del
decreto ingiuntivo ha natura processuale e, quindi, è soggetto a sospensione nel
periodo feriale. 2 dicembre 2007 > 24 novembre 2007 > Emanuele Scalia < UG Sciacca.
L'art. 1 della legge cambiaria annovera tra gli elementi essenziali della
cambiale, la data d'emissione; in mancanza la cambiale non è più tale e diventa
un qualunque documento di riconoscimento di debito; Risponde Claudio Stasio UG Verona
Carissima collega,
24 novembre 2007 > Avv. Emanuela Ferrarini
Qualora un atto formato in Italia è da notificare in un paese membro dell’Unione
Europea, la trasmissione a mezzo degli organi designati è di esclusiva
competenza degli Ufficiali Giudiziari in quanto, tale professionista, è stato
designato organo mittente dallo Stato italiano. 24 novembre 2007 > Avv. Federica Stoehr < Genova ho scoperto che un debitore ha solamente un diritto di usufrutto su un immobile. Vorrei sapere se è possibile presentare istanza di pignoramento su tale diritto.
Si, Le confermo che tale diritto è pignorabile nelle forme del pignoramento
immobiliare. Personalmente ho già effettuato tale forma di pignoramento e
successivamente eseguito il rilascio forzato in base ad un decreto di
trasferimento. 24 novembre 2007 > 17 novembre 2007> Avv Tommaso Divincenzo < Barletta Il mio cliente è creditore personale di un socio di una s.n.c., composta di soli due soci, della quale è amministratore unitamente all'altro socio ( coniuge in regime di comunione di beni allorquando ha acquistato la quota societaria da altro socio). E' possibile effettuare il pignoramento della quota sociale, visto che il debitore non ha altri beni ? Grazie attendo Vs. cortese riscontro.
Risponde Giovanni Giorgio < UG Acquaviva delle Fonti
24 novembre 2007 > 24 agosto 2007 >Montisci Michela <UG Lanusei< Efficacia
precetto Risponde Gianni > Firenze
"Il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 481 c.p.c., entro cui
l'esecuzione deve essere iniziata per ovviare alla comminatoria di inefficacia
del precetto, è un termine di decadenza e non di prescrizione, attenendo
all'inattività processuale del creditore e non all'effetto sostanziale del
precetto. Ne consegue che, se entro il termine suddetto viene iniziata
l'esecuzione, esauritasi la funzione del termine di decadenza, è possibile
instaurare anche dopo il decorso dei novanta giorni ed in base all'unico
precetto altre procedure espropriative con il solo temperamento del divieto del
cumulo eccessivo."(Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2005, n. 11578)
24 novembre 2007 > 9 novembre 2007 > Martina Petri < Avv. Roma <Notifica della
sentenza in forma esecutiva Risponde Gianni > Firenze
Il titolo esecutivo "originale" può essere ritirato, previa autorizzazione del
GE, ai sensi dell'art. 488, co. 2, c.p.c. 17 novembre 2007> Avv. Anna maria Piredda < Sassari 140 alle società.
Partendo dal presupposto che " Nessuna notifica è impossibile", come posso
notificare ad una società un atto nel quale non è indicato il nome del legale
rapp.te, la sua residenza, domicilio e dimora abituale, se non posso effettuare
la notifica ai sensi del 1° comma del 145 cpc? Gentile Anna Maria, la mia non è solo un'opinione in considerazione che diversi giudici hanno dichiarato la nullità di notificazioni effettuate nella forma dell'art. 140 diretta a persone giuridiche. Non è per pubblicità, ma trattandosi di un argomento in cui non bastano poche frasi per chiarire il tutto, ti invito a leggere su questo argomento l'ampio approfondimento sul manuale delle notificazioni civile e all'estero.
...stralcio... Escludendo a priori la notificazione alle persone giuridiche
nella forma prevista dall’articolo 143, come ha ribadito la stessa Corte di
Cassazione a sezione unite..... la notificazione nella forma prevista dall’articolo 140 non può essere
applicata direttamente alla persona giuridica ogni qualvolta il notificante è
nelle possibilità e nei tempi di individuare la persona fisica che rappresenta
l’ente.
Dal tenore letterale della norma è evidente che il legislatore ha
volontariamente ignorato la forma della notificazione prevista dall’articolo 140
direttamente alle persone giuridiche, in quanto non occorrono particolari
indagini per individuare la persona fisica che rappresenta l’ente, tenuto conto
che la legge prevede obblighi ben precisi e tassativi sulla pubblicità che le
società sono tenute a rispettare in merito alla nomina o variazione del legale
rappresentante.(Angelo) 24/11/2007 > Vincenzo Gattullo > UG Bari
Aggiungo alle considerazioni precedenti una mia. 17 novembre 2007> 14 ottobre 2007 > 9 ottobre 2007 > Maria Luisa Borgia > Bologna Egregi. Vorrei sapere come comportarmi prima che tutto si prescriva. Ho lavorato per sei anni e mezzo presso una famiglia senza mai vedermi corrisposto tredicesime ecc. Uno dei datori di lavoro è deceduto ed il giudice del lavoro di Bologna ha sospeso il mio ricorso per questo motivo. Come posso fare richiesta al coniuge superstite, il quale se ne è andato a Bruxelles per escamotare? Posso interrompere la prescrizione senza ricorrere ad un legale non avendo i mezzi. Grazie tante Maria Luisa Risponde Diego Ferro > UG C1 Orbetello i fatti narrati sono un po' strani, perché se c'era già di mezzo il giudice del lavoro vuol dire che la causa era iniziata, perciò doveva esserci già un avvocato ad assisterti, il quale sa come si fa per riassumere la causa interrotta per morte di una delle parti. Se invece stavi in giudizio da sola, vuol dire che la causa non eccedeva i 129,11 euro di valore (art. 417 cpc), il che mi sembra impossibile, visto che parli di "tredicesima ecc.". Se invece non c'è di mezzo il giudice del lavoro, allora la causa devi instaurarla, perciò ti consiglio di affidarti ad un avvocato, magari facendotelo indicare da un sindacato. Sappi che le persone non abbienti, che non possono permettersi un avvocato, possono ottenere il patrocinio a spese dello stato, quando il loro reddito annuo non supera un certo limite (che mi pare sia di circa 9.000 euro, ma bisogna considerare anche i redditi delle persone che vivono sotto lo stesso tetto). Comunque l'avvocato ti saprà dire con esattezza se sei nelle condizioni di poter beneficiare del patrocinio a spese dello stato. Quanto all'interruzione della prescrizione, ti consiglio di affidarti, se non ad un avvocato, per lo meno ad un sindacato, perché se fai da sola rischi di sbagliare. Quanto al trasferimento a Bruxelles della tua controparte, non ci dovrebbero essere problemi, perché le raccomandate le puoi inviare anche lì, e le notifiche puoi farle fare lo stesso. C/Risposta Maria Luisa Borgia > Bologna
La ringrazio per la risposta, ma il vero problema che tutto ciò che lei mi
ha consigliato è stato fatto. 15/12/2007 < Risponde Diego Ferro > UG C1 Orbetello
quando, nel 1999, la raccomandta di messa in mora è stata recapitata, hai
interrotto la prescrizione. Da allora non hai più compiuto atti interruttivi,
perciò è iniziato a decorrere un nuovo periodo di prescrizione (2945 c.c.). Per
sapere se il diritto è prescritto bisogna capire se è un diritto al quale si
applica il termine decennale ordinario (2946 c.c.), oppure se è un diritto al
quale si applica un termine breve (2947 e ss. c.c.). Se qualcuno ti ha detto che
il diritto si è prescritto dopo un anno, forse il diritto di cui trattasi è uno
di quelli che si prescrive in un anno, come, ad esempio, un diritto in materia
di assicurazione (2952 c.c.) o un diritto alla provvigione del mediatore (2950
c.c.) ecc.. Se invece il tuo fosse un caso di prescrizione solo presuntiva (2954
e ss. c.c.), l'eventuale ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata
estinta determinerebbe un rigetto dell'eccezione di prescrizione (2959 c.c.).
Insomma, tutto dipende dal tipo di diritto che devi far valere e dal termine di
prescrizione che la legge prevede per esso.
9 novembre 2007 > 3 novembre 2007 > Avv. Maria Divenosa > Bisceglie Risponde Gattullo Vincenzo UG Bari
Ho trovato una sentenza che, anche se non si occupa in modo diretto del suo
problema, lo tratta indirettamente quando afferma:"Questa Corte, infatti, ha già
avuto occasione di affermare che l'indicazione della data di deliberazione della
sentenza non è (a differenza dell'indicazione della data di pubblicazione, che
ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica) elemento essenziale
dell'atto processuale, e la sua mancanza non integra, pertanto, gli estremi di
alcuna ipotesi di nullità deducibile con l'impugnazione.(Cass. sez. Lavoro Sent.
n. 9968 del 12/05/2005) Risponde Diego Ferro < UG Orbetello
...anche a me capita di notificare decreti ingiuntivi in cui l'unica data
risultante è quella di emissione, mentre manca il timbro di deposito. In tali
casi, per sapere se il decreto è scaduto ex art. 644 cpc, prendo in
considerazione l'unica data riportata nell'atto, dando per scontato che il
deposito, comunque, non può essere antecedente all'emissione. Del resto credo
che se il decreto è firmato sia dal giudice che dal cancelliere, evidentemente
emissione e deposito sono stati contestuali. Comunque sia ritengo che
l'omissione dell'indicazione del deposito non infici la validità dell'atto. Ciò
lo ricavo da Cass. 2084 del 1992 che, riferendosi al deposito della sentenza
(caso secondo me analogo al deposito del decreto ingiuntivo) tiene distinte la
pubblicazione mediante il deposito dalla certificazione di esso eseguita dal
cancelliere, attività estrinseca all'atto che non incide sulla sua esistenza e
regolarità, posto che la funzione autenticatrice assolta dalla firma del
cancelliere trova un efficace surrogato nell'annotazione nei registri di
cancelleria. Nello stesso senso è Cass. 7712 del 2001, secondo la quale
l'annotazione del deposito è formalità estrinseca alla sentenza, la cui mancanza
o incompletezza non ne determina la nullità. 9/11/2007 < 3 novembre 2007 > 23 ottobre 2007 > Laura Biadi > UG Orbetello Caro Angelo, vorrei sottoporre al Forum un argomento sul quale non ho trovato soluzione comune con il mio prezioso collega Dott. Diego Ferro. Vorrei sapere se, notificando ai sensi dell' art. 140 c.p.c. sulla relata della copia che si deposita alla Casa Comunale è obbligatorio attestare il numero della raccomandata e la data di spedizione dell' avviso. Pare che vi sia giurisprudenza che prescrive questa modalità che a me sembra stravolgere la tempistica dettata dal 140, esattamente come l' effettuare l' "affissione" prima di avere depositato l' atto. Ringrazio chi vorrà fornire opinioni e consigli... 1. Risponde Gattullo Vincenzo UG Bari
Esattamente come per l'"avviso da affiggere", l'atto va depositato prima della
spedizione della raccomandata. E' impossibile, quindi, apporre sulla copia
depositata il n.ro della raccomandata.
2.
Cara Laura ti confermo quanto scritto da Gattullo,
la successione preferenziale delle tre formalità
previste dall’articolo 140 C.P.C. sono chiare: è palese che non si
possa procedere alla affissione dell’avviso
contenente tutti gli elementi prescritti dall'articolo 48 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile o
inviare la notizia del deposito dell’atto per raccomandata se prima l’Ufficiale
Giudiziario non ha già provveduto a depositare l’atto nella casa comunale. La regola generale secondo cui occorre fare sempre riferimento alle risultanze della copia consegnata al destinatario si riferisce solo al caso di difformità tra la relata di notificazione redatta sull’originale e quella sulla copia dell’atto, come ad esempio la data, il consegnatario, ecc..(angelo) 9/11/2007 > Diego Ferro < UG Orbetello ma se, dopo il deposito in comune, bisogna tornare sul posto per affiggere l'avviso, si può prendere un'altra indennità di trasferta? Il mio timore è che un domani ci possa essere un rilievo in sede ispettiva e che perciò si debbano restituire le indennità prese. Risposta. La trasferta in caso di notificazione nella forma prevista dall'art. 140 spetta secondo il seguente criterio: 1. trasferta dall'ufficio al luogo di notifica calcolata su andata e ritorno, più la
2. trasferta calcolata sulla distanza tra il luogo di notifica ed il comune ....
andata e ritorno considerando che dopo il deposito occorre procedere
all'affissione dell'avviso, salvo che le operazioni di deposito e affissione
vengono eseguite in giorno diverso per, ad esempio, casa comunale chiusa. In
questo caso la trasferta2 per il deposito spetta dall'ufficio alla casa comunale
incrementata della doppia distanza tra la casa comunale ed il luogo di notifica
(affissione). 3 novembre 2007 > Dr.Riccardo Galli < Piacenza
Ho ricevuto incarico di notificare per conto di una Banca atto di precetto su
assegno impagato. L'obiettivo finale è pignorare i beni mobili siti presso la
sede della ditta individuale x, debitrice principale. Il punto è che l'assegno è
stato emesso dal fideiussore della suddetta ditta, ciò che, secondo il mio
parere, renderebbe possibile procedere esecutivamente solo nei confronti dello
stesso garante (verso cui si ha titolo esecutivo ex art. 55 legge assegni), non
anche verso la ditta in mancanza della previa acquisizione di idoneo titolo
esecutivo anche contro la medesima.
...
sono d'accordo con te: se
l'assegno è stato emesso dal fideiussore, quello è titolo esecutivo solo contro
di lui. Per agire contro la ditta devi procurarti un titolo esecutivo contro di
lei, come, ad esempio, un decreto ingiuntivo. 29 ottobre 2007 > 23 ottobre 2007 > Avv. Francesco Lagonigro < Altamura
Ho pignorato la quota di partecipazione ad una srl.
Risponde Giovanni Giorgio UG Acquaviva delle Fonti
29 ottobre 2007 >
23 ottobre 2007 > Avv Andrea Di Mauro < Catania < pignoramento contro INPS
Risponde Paolo Scarnati Avvocato Cosenza
23 ottobre 2007 > 3 settembre
2007 > Maria Cristina Adamo < Avvocato Palermo < Pignoramento presso terzi
in danno del Ministero della Salute Risponde Francesca > UG Puoi farlo se, avuto riguardo al luogo di residenza del creditore, la filiale più vicina della Banca d'Italia è quella di Palermo. Esamina l'art.14 DL 31/12/1996 n. 669 e ss. modifiche, è fondamentale in tale procedura. 14 ottobre 2007 > Diego Ferro > UG C1 Orbetello mi trovo a dover fronteggiare una situazione nella quale finora non sono riuscito a capire quale sia la soluzione giuridica più corretta e dunque quale comportamento devo adottare, sicché il parere di persone più esperte potrà essermi d'aiuto. Tempo addietro abbiamo pignorato un'automobile. Successivamente il creditore ha depositato un'istanza per la sostituzione del custode. Il Giudice l'ha accolta, attribuendo al custode il potere di asportare l'automobile ovunque l'avesse trovata e di portarla presso la sua officina, chiedendo all'occorrenza l'ausilio della forza pubblica. Il custode ha ottenuto la detenzione dell'automobile avvalendosi dei poteri che gli erano stati conferiti, ma, in seguito all'opposizione all'esecuzione del debitore, il giudice ha disposto di restituire l'automobile all'esecutato previo versamento di una cauzione. La cauzione è stata versata e l'automobile restituita. In seguito, quel provvedimento del giudice dell'esecuzione è stato annullato dal Collegio -chiamato a decidere in sede di reclamo- ed ora lo stesso giudice dell'esecuzione ha ordinato che l'automobile sia depositata presso il custode precedentemente nominato, senza però attribuirgli espressamente i poteri di asporto coattivo già conferitigli la prima volta. L'avvocato del creditore è venuto in ufficio a chiedere che si dia esecuzione all'ultimo provvedimento, in calce al quale ha ottenuto che fosse apposta la formula esecutiva. Come devo agire? Finora sono stato dell'avviso di qualificare la richiesta come un'esecuzione per consegna, perciò ho chiesto all'avvocato di notificare titolo esecutivo e precetto, ma non sono del tutto convinto di aver fatto bene, perché, dopo tutto, il bene è già sottoposto a pignoramento, perciò non so in che misura l'intervento dell'ufficiale giudiziario è legittimo e come deve esserne qualificata l'azione. E' davvero una esecuzione per consegna? Oppure devo considerarla una esecuzione di ordine del giudice ex art. 59 cpc? Ed in tal caso che tipo di verbale va redatto e quali sono i titoli che bi L'articolo 66 del cpc dispone che il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, può disporre in ogni tempo la sostituzione del custode. La sostituzione del custode è un caso non raro nel processo esecutivo. In questi casi il creditore procedente o lo stesso giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, ordina la sostituzione del custode in carica con altro custode. L'UG, sempre su richiesta della parte istante si reca nel luogo ove si trovano i beni pignorati - in compagnia del nuovo custode - e munito di una copia del verbale di pignoramento e dell'ordinanza, procede alla ricognizione dei beni elencati nel verbale di pig. dando atto che si è rinvenuta ogni cosa oppure che mancano tutte o in parte ecc..., .... quindi immette nel possesso il nuovo custode esonerando dall'incarico il precedente custode. Il verbale di ricognizione dovrà essere depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo dell'esecuzione.
Il titolo è costituito oltre che dal titolo esecutivo che ha legittimato
l'inizio dell'esecuzione forzata anche dall'ordinanza che ha disposto la surroga
del custode .... non occorre notificare nè l'ordinanza ancor meno un atto di
precetto trattandosi di un procedimento esecutivo in corso ....
13 ottobre 2007 > 8 ottobre 2007 > Avv.Erica Nardi<Sede della debitrice presso
il commercialista. Risponde Antonio Caradonna UG Padova A mio parere (e cosi' ci comportiamo presso il mio Unep)va redatto verbale di pignoramento infruttuoso,con contestuale avviso ex art.492(dichiarazione del debitore)lasciato al commercialista,meglio ancora se notificato al legale rappresentante della societa' debitrice o suo titolare.In alternativa(trattandosi di vera e propria incapienza)il legale istante potrebbe chiedere all'UG procedente le indagini patrimoniali. Risponde Mattia Della Vittoria Scarpati UG Ventimiglia
Egr. Avv. secondo il dettato dell'art. 518 cpc V° comma, l'U.G. deve consegnare
alla persona rinvenuta il prescritto avviso per il debitore non presente
contenente l'ingiunzione di cui all'art. 492 cpc e l'invito ad effettuare la
dichiarazione prevista al IV° comma dello stesso articolo,nei termini indicati
dall'articolo 388 c.p.
13 ottobre 2007 > 30 settembre 2007 > Avv. Marco Averardi < Roma < PPT
quote s.r.l. - decreto ingiuntivo
Risponde Giovanni Giorgio UG Acquaviva delle Fonti 13 ottobre 2007 > Avv. Laura Grasselli < Padova Ho un credito nei confronti di un socio di una s.r.l., invece che pignorare la quota ex art. 2741 c.c. posso pignorare solo gli utili e se sì come? Grazie Risponde Diego Ferro > UG C1 Orbetello
penso che debba essere fatto un normale pignoramento presso terzi, specificando
che si pignorano solo gli utili e non "tutte le somme e tutte le cose dovute e
debende", come si scrive di solito. Sarà poi il legale rappresentante della Srl
a dovere, in udienza, dichiarare, ex art. 547 cpc, se ci sono degli utili da
distribuire ed a quanto ammontano. Quanto a eventuali obblighi di trascrizione
presso la camera di commercio, invece, nulla so dire. 13 ottobre 2007 > Avv Stefania Ballarini < Roma
Salve a tutti, ho necessità di notificare a breve un decreto ingiuntivo ad una
s.r.l. Ho effettuato una prima richiesta di notifica presso la sede sociale ma
la società è risultata sconosciuta. Ho successivamente richiesto la notifica
presso la residenza del legale rappresentante che è risultato deceduto. A questo
punto con quali modalità può essere eseguita la notifica? Risponde Diego Ferro > UG C1 Orbetello
puoi provare a vedere se lo statuto della Società prevede dei criteri di
sostituzione del legale rappresentante in caso di morte, altrimenti, essendo la
tua una situazione caratterizzata da circostanze particolari, forse puoi
ottenere che il giudice prescriva, ex art. 151 cpc, che la notifica sia eseguita
in modo diverso da quello stabilito dalla legge. 13 ottobre 2007 > Avv. Paolo Corbani < Cremona
Buonasera a tutti e complimenti per l'ottimo forum. Risponde Diego Ferro > UG C1 Orbetello
La risposta è data dall'art. 77 disposizioni attuative del codice civile: il
deposito si esegue presso stabilimenti di pubblico deposito a norma delle leggi
speciali; se non esistono nel luogo in cui deve essere eseguita la prestazione,
o se ricorrono particolari ragioni, il tribunale in composizione monocraica, su
ricorso della parte interessata, può autorizzare con decreto il deposito presso
altro locale idoneo.
14 ottobre 2007 9 ottobre 2007 > Avv Claudio Cappabianca < Roma <notifica a
telecom italia spa Risponde Diego Ferro > UG C1 Orbetello
chi te lo fa fare? Che vantaggio ne trai? Credo che le notifiche sarebbero tutte
nulle, perché, ex art. 145 cpc, le notifiche alle persone giuridiche si eseguono
nella loro sede. Del resto ti posso informare che, nelle cause intraprese contro
la Telecom che vengono instaurate nel Foro nel quale opero, vedo che le
notifiche vengono richieste per posta presso la sede legale, che se non erro è a
Milano, e nessuno chiede di farle presso le sedi periferiche locali. 9 ottobre 2007 >avv Franco Stortoni < Fermo Il quesito è questo: è stato notificato un atto di precetto, senza essere precedentemente notificato il decreto ingiuntivo. A testimoniare, stranamente (rapporti di amicizia) è stato ammesso per controparte lo stesso ufficiale giudiziario che era tenuto a notificare il decreto ingiuntivo. Volevo porvi le seguenti domande: a) L'ufficiale giudiziario non dovrebbe poter testimoniare, visto che rientra nelle categorie previste ex. art. 246 c.p.c, visto che vi è da parte sua un interesse legittimo? (e se si cortesemente conoscete sentenze della cassazione o massime specifiche per questa situazione?) b) vi sono leggi nelle quali è prevista la responsabilità civile dell'ufficiale giudiziario in caso di mancata notifica e la possibilità che il creditore (che ha promosso decreto e precetto) possa proporre azione di risarcimento danni nei suoi confronti? Chiedo questo in modo da poter collegare l'art 246 con l'interesse legittimo ad evitare il risarcimento danni. Grazie mille! Risponde Diego Ferro > UG C1 Orbetello
francamente questa narrazione dei fatti mi lascia un poco perplesso, sicché
sarebbe opportuno qualche chiarimento. Se l'ufficiale giudiziario ha notificato
solo il precetto e non anche il decreto ingiuntivo, infatti, probabilmente è
perché gli è stato passato per la notifica solo il precetto e non anche il
decreto, perché, se questi due atti fossero stati passati per la notifica
insieme, il precetto avrebbe dovuto essere steso di seguito al decreto e a
questo materialmente congiunto, perciò non sarebbe stato possibile notificare
solo il secondo e non il primo. Sospetto quindi che l'errore sia stato commesso
da chi ha passato gli atti per la notifica, passando solo il precetto senza aver
mai passato il decreto. Se così fosse, il richiedente la notifica dovrebbe
rimproverare solo sé stesso per l'errore commesso, e non l'ufficiale
giudiziario, che si limita a notificare gli atti così come gli viene richiesto,
senza avere né il dovere né il potere di controllare se il richiedente ha
seguito il corretto iter passando gli atti nell'ordine cronologico e nel
rispetto dei tempi previsti dalla legge. Quanto al fatto che l'ufficiale
giudiziario sia stato chiamato a testimoniare, immagino che sia stata fatta
opposizione a precetto che abbia dato luogo ad una causa di cognizione, nella
quale l'opponente ha chiesto la testimonianza dell'ufficiale giudiziario ed il
giudice l'ha concessa. In tal caso l'ufficiale giudiziario, ove fosse citato
come testimone, non potrebbe esimersi dal comparire, perché la comparizione gli
sarebbe imposta dall'art. 255 cpc. Quanto alla sua incapacità a testimoniare ex
art. 246 cpc, la escludo, perché l'ufficiale giudiziario, nella causa di
opposizione a precetto, non ha un interesse che ne legittimerebbe la
partecipazione quale parte, ma comunque la sua incapacità a testimoniare deve
essere eccepita dalla parte sia prima che dopo la deposizione, e la decisione
sull'ammissibilità del teste spetta al giudice: il teste, insomma, non può
rifiutarsi di testimoniare adducendo la sua incapacità ex art. 8 ottobre 2007 > Avv.Jacopo Trojani < Notifica ex art 140 valore attestazione agente postale.
Tralascio le doverose e meritate congratulazioni per venire al quesito:in
sostanza, chiedo la notifica di citazione in limine del termine di prescrizione
del diritto della cliente, allegando certificazioni anagrafiche dei due
destinatari, con tanto di civico ed interno dell'edificio. Illustre Avvocato, secondo la mia opinione il termine di prescrizione con la prima richiesta di notifica effettuata nelle mani dell'UG è interrotto, ma la notificazione va perfezionata con una seconda richiesta di notifica - parte integrante del procedimento notificatorio non concluso - al fine di evitare che una eventuale nullità della prima notifica trascini anche il perfezionamento della notificazione per il suo cliente.
Per quanto riguarda le attestazioni dell'agente postale le confermo che esso
riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente
delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale
ai sensi della legge n. 890, gode della medesima forza certificatoria di cui è
dotata la relazione di una notificazione eseguita
direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata
attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e
agli altri fatti che l'agente postale sottoscrive.
Grazie alla persona che ha fornito la risposta al quesito da me posto. Per la
cronaca, ho già provveduto a richiedere il rinnovo della notifica, questa volta
andata a buon fine. 8 ottobre 2007 > 6 ottobre 2007 >Avv. Diana De Toni Salve, devo procedere al pignoramento di un C/C postale. Ho un dubbio: devo notificare alle poste presso la sede legale (ROMA) oppure è possibile anche presso un ufficio postale?Non so che pesci pigliare..ogni indicazione sarà preziosa. Grazie. 1Risponde Diego Ferro > UG C1 Orbetello Nel Foro dove opero io la prassi seguita dagli avvocati è quella di far notificare i pignoramenti presso terzi direttamente negli uffici periferici locali di Poste Italiane S.p.a., e finora non mi risulta che ci siano stati problemi. Idem quando il pignoramento colpisce conti correnti bancari: normalmente gli avvocati mi fanno notificare l'atto presso l'agenzia periferica che hanno individuato come tenutaria del conto, ed anche in tali casi non mi risulta che siano state sollevate eccezioni. 2Risponde Mattia Della Vittoria Scarpati < UG Ventimiglia Il pignoramento di un c/c postale segue lo stesso rito del pignoramento di un c/c bancario, ne consegue che nel Suo caso lo stesso va eseguito presso l'ufficio postale dove è instaurato il rapporto. Cordialità
8 ottobre 2007 < 6 ottobre 2007 >
1 ottobre 2007 > Avv. Loredana Marcantoni < san Benedetto Tr.
Risponde Lucaselli Tiziana < UG Modena
Risponde Mattia Della Vittoria Scarpati < UG Ventimiglia
3. Risponde Giovanni Giorgio < UG Acquaviva delle Fonti
8 ottobre 2007 < 9 giugno 2007 >avv Mario Salvati < Milano Risponde Lombardi Ernesto > UG Avellino
ritengo che l'avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica
del controricorso per cassazione debba essere indirizzata al controricorrente.Lo
stesso, al fine di provare l'attività processuale svolta, provvederà poi a
depositarla, unitamente all'originale del controricorso.
6 ottobre 2007 > Avv Antonio Arrigo < Palermo > il giudice vuole la visura
camerale Risponde Diego Ferro > UG C1 Orbetello
provi a chiedere alla Camera di Commercio un certificato attestante la non
iscrizione e si procuri qualsiasi altro documento che dimostri che la sede
legale dell'ente è quella presso la quale è stata fatta la notifica. Provi anche
a scaricare dal sito internet dell'ente la pagina dalla quale risulta
l'ubicazione della sede e la produca in giudizio. Forse al Giudice basterà.
6 ottobre 2007 > 1 ottobre
2007 > 25 settembre 2007 > Avv. Manuela Mora
Reggio Emilia< E' possibile pignorare una parte del capitale sociale srl? 1. Risponde Michele Pulvirenti < UG Gorizia.
Cara avvocatessa, è certamente possibile pignorare il capitale sociale di una
srl, essendo la stessa un debitore come gli altri anche se in forma societaria e
formando il capitale sociale parte del patrimonio della società.
2. Risponde Giuseppe Candura < UG Caltanissetta 6 ottobre 2007 >30 settembre 2007 >Cosimo Errico UG Brindisi Vorrei sapere cosa può fare chi non ha fatto ricorso o iniziato una causa per poter ottenere quello che hanno ottenuto i colleghi della Corte di Appello di Perugia. Grazie. Risponde Franco Scialpi UG Taranto.
Caro Errico, ho trasmesso fax dell'ordine del giorno al tuo ufficio.
1 ottobre 2007 > 30 settembre
2007 > 25 settembre 2007 > Avv.Renzo Bernardini < Roma < Omesso asporto
dei beni dopo l'eecuzione dello sfratto. Risponde Diego Ferro > UG C1 Orbetello
Secondo me sì, procurandosi un
decreto ingiuntivo per la consegna di cose mobili determinate ex art. 633 c.p.c.
o altro valido titolo (sentenza) per instaurare una esecuzione per consegna,
oppure agendo in via possessoria contro l'illegittimo spoglio. Non
escluderei inoltre che il creditore abbia commesso il reato di appropriazione
indebita ex art. 646 c.p., forse anche aggravato in base al secondo comma di
quella stessa norma per essere stato commesso su cose possedute a titolo di
deposito necessario. Secondo me il fatto che in sede di esecuzione per rilascio
fosse stato concordato un termine entro il quale l'esecutato avrebbe dovuto
provvedere all'asporto delle sue cose non consente al creditore di
appropriarsene, perché non mi risulta che il codice civile preveda, tra le cause
di acquisto della proprietà, "l'omesso asporto nel termine concordato". Osservo
infine che se il creditore intendesse rifarsi del suo credito rimasto
insoddisfatto, non potrebbe semplicemente appropriarsi dei beni che l'esecutato
ha lasciato sul posto, ma dovrebbe farli pignorare, nel qual caso potrebbe anche
trovarsi nella situazione di poter beneficiare del privilegio ex art. 2764 c.c.
egregio avvocato, 1 ottobre 2007 > 30 settembre 2007 >Avv Vincenzo Bellitti < Ferrara
In quali termini un contratto di comodato di beni mobili può paralizzare un
pignoramento mobiliare? Contratto registrato prima dell'accesso dell'Ufficiale
Giudiziario per il pignoramento?
egregio avvocato, " il contratto di locazione, che conferisce un mero diritto
personale di godimento e prescinde dalla sussistenza del diritto di proprietà
del locatore, non è di per sè idoneo, in mancanza di altre risultanze probatorie
o qualora esse siano contraddittorie, a provare il diritto di proprietà del
terzo opponente, proprietario dell'immobile, sui beni mobili pignorati nella
casa del debitore locatario e a vincere la presunzione di appartenenza a
debitore posta dall'art.621c.p.c."(cass.7564/94). "il principio secondo cui il
contratto di comodato dei beni pignorati nell'abitazione del debitore non è
sufficiente a vincere la presunzione di appartenenza di detti beni al debitore
medesimo presuppone che il terzo opponente intenda provare la proprietà dei beni
pignorati sulla base della semplice concessione in comodato dei beni stessi al
debitore e non è pertanto applicabile nel caso in cui l'opponente, attraverso il
contratto di comodato, miri invece a dimostrare non la proprietà dei beni mobili
pignorati, già provata mediante la produzione di un titolo diverso e idoneo, ma
l'affidamento dei mobili al debitore...e comprovare nel contempo l'insussistenza
nel debitore di un possesso idoneo a fargliene acquistare la proprietà"
(cass.2916/80). 30 settembre 2007 >Diego Ferro > UG C1 Orbetello
nel mio ufficio una collega al terzo mese di gravidanza è in interdizione dal
lavoro per maternità a rischio. Le spetta la percentuale? E come dovrò regolarmi
quando sarà nel periodo di astensione obbligatoria? Cfr. http://www.auge.it/pdf/perc3.pdf e http://www.auge.it/pdf_2007/ripartizione_percentuale.pdf 30 settembre 2007 > Antonio Caradonna > UG Padova E' possibile notificare al debitore assente dopo vari accessi l'invito a rendere la dichiarazione ex art.492 c.p.c.?E'possibile procedere alle indagini patrimoniali constatata la mancata presentazione in ufficio del debitore dopo detto invito ancorche'solo notificato,ovvero dopo due o piu' accessi "mancati"?Rivolgo i quesiti in particolare ai colleghi,considerata la ratio della novella del 2006 che e' diretta,in primis, a razionalizzare il processo esecutivo attraverso la collaborazione del debitore e comunque mirando ad un risultato:un pignoramento efficace e rapido. Risponde Michele Pulvirenti < UG Gorizia.
caro collega, in merito alla questione della dichiarazione del debitore e delle
richieste di indagini patrimoniali sono intervenute due circolari: la prima è la
n. 6/912/03/01 a firma renato pacileo, in risposta al quesito dell.u.g. di
lanciano dd. giugno 2006; la seconda, n. 6/381/035/ca del capo dip. claudio
castelli dd. giugno 14/03/07. 1)istanza del creditore procedente... 2)esibizione dei titoli; 3)verbali di pignoramento mancati, negativi o incapienti".
se per incapiente intendiamo parzialmente fruttuoso e per negativo totalmente
infruttuoso, per esclusione, mancato dovrebbe significare "porta chiusa". nella
circolare più recente però scompare il termine "mancato": "...si ritiene che ai
fini della ricerca delle cose da pignorare, la richiesta di accesso...possa
avvenire sulla base dei seguenti presupposti:1)istanza del creditore....2)
esibizione del titolo esecutivo.3) verbali di pignoramento negativi,
insufficienti per garantire il creditore procedente...".
30 settembre 2007 >
20 luglio 2007 >dario (ancona) < Cancelliere
La prassi di Orbetello e di Grosseto è di depositare solo l'originale dell'atto
di pignoramento anche quando i terzi sono più d'uno. Secondo me non si consegue
alcun vantaggio pratico aprendo più fascicoli quando il debitore è uno ed i
terzi sono più d'uno, ed inoltre non mi pare che ciò sia imposto da alcuna
norma. Quando i terzi sono più, penso che basti che ognuno di essi faccia la
dichiarazione ex art. 547 c.p.c., dopo di che si avrà cognizione del quantum
complessivo pignorato e si potrà procedere con i piani di riparto e le
assegnazioni. 25 settembre 2007 > 14 settembre 2007 > UNEP Empoli abbiamo necessità di trovare una circolare di qualche anno fa in cui si specifica che possiamo reperire la modulistica postale per le notifiche a mezzo posta, senza pagarla. Risponde Francesca Bibbò Ufficiale Giudiziario C1< UNEP CHIETI La richiesta di fornitura gratuita dei moduli postali è prevista dall'accordo quadro tra Ministero e Poste Italiane del 15/7/2004. Va inoltrata a mezzo fax 06-44711402 a POSTE ITALIAANE S.P.A. Sig. Nicola LANNUTTI C/O Roma S. Lorenzo - ROMA ed è limitata ai seguenti moduli: 1) Mod. 23L Avv. ricev. atti giudiziari (cod. W 8501)2) rulli etichetta AG per presentazione distinta (COD. w 8217)
Risponde Francesco Forino UG C1 Larino.
25 settembre 2007 >14 settembre 2007 > Avv Mostratisi < Pinerolo <
Risponde Avv. Gianpaolo Turco
25 settembre 2007 >24 agosto 2007 > Silvio Cenaro < Praticante Avvocato >
Cosenza<pignoramento di immobile indiviso soggetto a divisione Risponde Diego Ferro > UG C1 Orbetello
Secondo me il pignoramento è valido, perché colpisce la quota ideale di 1/6
dell'immobile e perché il creditore, col pignoramento, intanto si è tutelato.
Con la causa di divisione, poi, quel sesto sarà individuato nella sua concreta
entità, come parte in natura dell'immobile o come somma di danaro se l'immobile
sarà liquidato. A quel punto il pignoramento avrà un oggetto meglio determinato
e l'esecuzione potrà proseguire con la vendita o con l'assegnazione. Quanto alla
sospensione dell'esecuzione, ritengo che il G.E. debba dichiararla, una volta
prospettatatogli dalle parti che la causa di divisione è già in corso.
25 settembre 2007 >14 settembre 2007 > Alessandro Amato< Praticante avvocato
Torino Risponde Diego Ferro > UG C1 Orbetello
Se non ho capito male, il debitore è uno, mentre i creditori sono due, ed
entrambi si avvalgono dello stesso titolo esecutivo. Se è così, credo che tu
possa fare un unico pignoramento, specificando per ogni creditore l'entità del
proprio credito, ma valuta se è più comodo fare il pignoramento solo a favore di
uno e l'intervento nell'esecuzione, ovviamente tempestivo, per l'altro, alla
luce anche degli adempimenti che ti si prospettano, come la trascrizione del
pignoramento, dove devi indicare la quota pignorata a favore del creditore. Se
invece sono i debitori ad essere più di uno, è preferibile secondo me fare dei
distinti pignoramenti, in quanto per ognuno deve essere instaurata una distinta
esecuzione anche alla luce del fatto che ognuno ha o può avere dei diversi
creditori personali che possono intervenire e per i quali occorreranno appositi
piani di riparto. Infine, se sei solo praticante avvocato, assicurati di avere
il potere di patrocinare nell'espropriazione immobiliare: io credo di no, visto
che, se non erro, il patrocinio dei praticanti avvocati è limitato alle cause di
competenza dell'ex pretore. 25 settembre 2007 > 3 settembre 2007 > Bosco Marinella < Avvocato Torino <pignoramento bene sottoposto a fermo amministrativo Ho chiesto il pignoramento dell'incasso di un debitore esercente attività di vendita ambulante, ma l'UG ha preferito, una volta giunti sul posto, pignorare il furgone. Dopo aver ritirato copia del verbale, ho effettuato la visura PRA ed ho scoperto che tale furgone è solo in comproprietà del debitore e che su di esso è stato iscritto un provvedimento di fermo amministrativo. Posso chiedere la vendita giudiziale della quota di tale bene? Perchè l'UG preferisce non pignorare l'incasso? Grazie fin da ora per l'aiuto che saprete darmi. Risponde Diego Ferro > UG C1 Orbetello
considerato che per ottenere l'assegnazione della somma di danaro pignorata il
creditore paga l'imposta di registro nella misura minima di 168,00 euro, non
conviene pignorare denaro se non per importi significativamente superiori a
quella somma. Quanto alla vendita della quota, ritengo che si debba far
riferimento alle norme sull'espropriazione di beni indivisi, ed in particolare a
quanto prevede l'art. 600 cpc 25 settembre 2007 >14 settembre 2007 > Avv Guglielmo Angioni Milano.
Salve a tutti. Risponde Diego Ferro > UG C1 Orbetello
non ci sono forme particolari: valgono le regole dell'espropriazione mobiliare
presso il debitore, disciplinata dagli artt. 513 e ss. cpc. Casomai prima di
procedere procurati un certificato del PRA per assicurarti che l'automobile che
vuoi pignorare appartenga al debitore e che su di essa non ci siano ipoteche,
pignoramenti o altri vincoli. Se poi il debitore è sposato in regime di
comunione legale dei beni, accertati che l'automobile non ricada nella comunione
legale, nel qual caso potrai pignorare solo la quota a lui spettante. Se poi
vorrai opporre il pignoramento ai terzi, dovrai trascriverlo al PRA.
3 settembre 2007 > 3 agosto 2007 > 30 luglio 2007 >avv.Gerardina Trabace < Avv.
Parma < debito personale di un socio s.n.c
Risponde Barbara Zuffi< Praticante uff legale P.A.< Bologna
3 settembre 2007 > Sara Telese < Avvocato > Treviso>pignoramento contro
imprenditore individuale
Se il primo precetto non è ancora scaduto può utilizzarlo per richiedere il
pignoramento presso l'abitazione del titolare della ditta, allegando
eventualmente un certificato di residenza. In caso contrario può rinotificarlo
alternativamente ma, tenuto conto che l'esecuzione dovrà essere eseguita a
Treviso Le consiglio la notifica presso la residenza del debitore. 3 settembre 2007 >Attilio Ruopoli < Praticante > Nuoro < Mancanza del presunto valore di realizzo.
Salve e complimenti per il forum!
3 settembre 2007 >Sabrina Mariotti < Prativante < Notifica ex 143 cpc Ai fini della validità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. per le persone irreperibili, il giudice deve accertare in base alle prove dedotte se il notificante era in grado di conoscere, adottando la comune diligenza, il luogo in cui poteva essere effettuata la notificazione, fermo restando che la notificazione effettuata in assenza dei presupposti necessari per l'applicazione di tale disposizione è nulla, ma non è giuridicamente inesistente. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, che aveva escluso la nullità della notificazione di un decreto ingiuntivo, tentata una prima volta presso il domicilio del debitore con esito negativo, perché questi risultava trasferito altrove, e ripetuta venti giorni dopo ex art. 143 cod. proc. civ., dopo aver acquisito certificazione anagrafica che attestava ancora la residenza nella medesima città, non potendo l'ingiungente conoscere il luogo della nuova residenza, stabilita solo sei giorni prima della ripetizione della notifica). Corte di Cassazione, Sezione terza, sentenza n. 8955 del 18 aprile 2006.
3 settembre 2007 > 16 febbraio 2007 >Avv. Elena Ruffo < Verona Risponde Paolo Letrari < Avvocato Rovereto
Gentile Collega, mi sono trovato ad affrontare lo stesso problema ed ho pensato
di presentare l'atto per la notifica all'UNEP del luogo di residenza del
creditore in forza delle seguenti considerazioni:
3 settembre 2007 > 24 agosto 2007 >Manuela Mora < Avvocato Reggio Emilia <
pignoramento quote srl
<<
Confronta anche ...
Verbale di pignoramento di quote sociali di s.r.l. ..... a cura di Giovanni
Giorgio
3 settembre 2007 > 24 agosto 2007 > Pierpaolo Dore <UG Lanusei< trasferta Risponde Nicola Visconti < UG B3 > Bergamo.
Se le notifiche sono eseguite lo stesso giorno, la prima trasferta è calcolata
secondo la distanza dall'ufficio di appartenenza, mentre le successive si
determinano con riferimento alla distanza di volta in volta percorsa.
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luglio 2007 > Silvia Nardi > Praticante Avvocato < Firenze > 143 Risponde Angelo Il quesito non è ben chiaro ... provo a rispondere per ipotesi... Ritengo che il giudice ha rinviato ... forse perchè tra il termine di comparizione e la data di notifica al debitore non è stato tenuto conto della "vacazione" dei 20 giorni previsti dall'art. 143 .. o forse oltre alla relazione di notifica ai sensi del 143 mancava una prima relazione negativa dell'UG sulla irreperibilità del debitore ... nonchè le successive ricerche anche anagrafiche per dimostrare "l'ignoranza oggettiva" del creditore sulla nuova residenza del destinatario. Ad ogni modo presumo che il giudice ha disposto la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 cpc e pertanto occorre notificare l'atto al debitore, senza rinotificare l'atto di precetto in quanto l'esecuzione è già iniziata. Torna indietro Proponi un quesito Webmaster: Arcangelo D'Aurora (angelo) - © Tutti i diritti riservati. La riproduzione del materiale pubblicato è vietata se non è citata la fonte.Ogni contravvenzione sarà perseguita a norma di legge.
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