I PROTESTI CAMBIARI E DELL'ASSEGNO
Novità/NEWS
Prima pagina

Iscrizione AUGE

Forum

Attività libero professionali.

Comunicati e Rassegna stampa
Libreria AUGE

Circolari

Normative

Giurisprudenza

Contabilità
Lettere aperte e comunicati

Convegni

Notizie utili

Progetti di Legge

Link Associazioni

U.I.H.J. Paris
Altre Rubriche

I.N.P.D.A.P.

Scambi sede

I Contratti CCNL

Spese Giustizia

Contatti -email

Commenti

Iscrizione AUGE

Organico UNEP

La Storia dal 1895 ad oggi

 

Pagina aggiornata in data lunedì 01 dicembre 2014

Angelo > AUGE >   Invito i visitatori del sito a collaborare nell'inviare non solo quesiti, ma anche risposte/ opinioni perchè .... la giurisprudenza non la fanno solo le sentenze. Grazie di cuore! 

 

15 giugno 2013 > Luca < Rilevabilità intervenuta prescrizione del titolo esecutivo

Qualora si chieda all'Ufficiale Giudiziario di dare corso ad esecuzione immobiliare in forza di un titolo esecutivo cambiario non onorato, munito dei suoi requisiti formali, ma prescritto, è l'Ufficiale Giudiziario a dover rilevare d'ufficio la prescrizione e, quindi, a dichiarare di non poter eseguire o egli deve comunque procedere con l'esecuzione, atteso che la prescrizione è rilevabile su istanza di parte e, comunque, dal giudice?

Ed in tale eventualità ci si può rivalere contro l'Ufficiale che ha comunque eseguito, in forza di un titolo cambiario formalmente valido, ma prescritto?

Rispondi


15 giugno 2013 > Avv. Antonella < sanare notifica oltre 60° giorno.

buongiorno. ho un quesito da sottoporVi. Ho eseguito una prima notifica a controparte di un ricorso per DI. la notifica è ritornata in studio per trasferimento della parte. ho iniziato a ricercare la nuova residenza. alla fine, finalmente, ho trovato il nuovo comune di residenza.dopo un pò di solleciti, finalmente mi hanno inviato il certificato di residenza. ho eseguito la notifica, ma 2 giorni dopo la scadenza del 60° giorno. volevo sapere. la prima notifica e la ricerca della nuova residenza possono sanare questa mancanza di notifica nei termini? grazie

Rispondi


15 giugno 2013 > Vincenzo < La competenza per la notifica del titolo esecutivo

Buonasera a tutti,

sono un avvocato di Vasto (Ch)e volevo sapere gentilmente se una sentenza esecutiva che viene notifica insieme al precetto può essere notificato da qualunque ufficio n.e.p. oppure deve essere necessariamente notificata dall'ufficio n.e.p. relativo al Tribunale che l'ha emessa ovvero da quello del luogo di destinazione dell'atto di precetto.

Questo perché mi è capitato che un precetto pedissequo a sentenza sia stato notificato da un luogo che non corrisponde né a quello del Tribunale che ha emesso il titolo né a quello di residenza del debitore, al quale era destinato.

Grazie mille.

Rispondi


15 giugno 2013 > Luca < Rilevabilità intervenuta prescrizione del titolo esecutivo

Qualora si chieda all'Ufficiale Giudiziario di dare corso ad esecuzione immobiliare in forza di un titolo esecutivo cambiario non onorato, munito dei suoi requisiti formali, ma prescritto, è l'Ufficiale Giudiziario a dover rilevare d'ufficio la prescrizione e, quindi, a dichiarare di non poter eseguire o egli deve comunque procedere con l'esecuzione, atteso che la prescrizione è rilevabile su istanza di parte e, comunque, dal giudice?

Ed in tale eventualità ci si può rivalere contro l'Ufficiale che ha comunque eseguito, in forza di un titolo cambiario formalmente valido, ma prescritto?

Rispondi


15 giugno 2013 > Avv.Maurizio  < pignoramento presso terzi - dipendente militare

Pregiatissimi,

 devo notificare un "presso terzi" a carico di un militare in servizio presso una caserma di Lecce. Oltre al militare debitore, a chi devo notificare perchè il terzo venga regolarmente citato? All'Ufficio amministrativo della Caserma? Al Ministero....? Grazie.

Rispondi


15 giugno 2013 > Marco < Pignoramento stipendio dipendente polizia penitenziaria

Devo procedere ad un pignoramento presso terzi su uno stipendio di un agente di polizia penitenziaria. Le cose certe che so è che gli agenti di pol. penitenziaria fanno capo al ministero dela giustizia e sono diretti dal DAP (dipartimento per l'amministrazione penitenziaria.

I loro stipendi credo siano erogati dal CED di Latina, ente privo di personalità giuridica.

Vorrei sapere se a qualcuno è mai capitato un caso simile e come devo procedere.

Grazie mille

Rispondi


15 giugno 2013 > Enrica <  cartolina verde di notifica

Ho scoperto oggi il Vs sito, complimenti, e vorrei porre il seguente quesito: può ritenersi rituale una notifica di atti giudiziari a mezzo posta quando la cartolina verde di avviso ricevimento viene contemporaneamente barrata sia alla voce " temporanea assenza del destinatario" e "irreperibilità del destinatario" ? Anticipatamente grazie

Rispondi


15 giugno 2013 > Silvano < di chi è la competenza?

Vorrei sapere, di chi è la competenza, per l'inserimento di un estratto di un atto penale,  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,(ex art. 155 c.p.p.notifica per pubblici annunzi )dell'Ufficiale Giudiziario o della cancelleria?

Rispondi


15/6/2013 < 2/6/2012 >Giovanni C. > modalità pignoramento titoli PAC.

Chiedo lumi sulle modalità di pignoramento dei titoli PAC (titoli spettanti agli imprenditori agricoli costituenti diritti all'aiuto che risultano iscritti nel registro nazionale AGEA - ente pagatore - con un loro valore nominale). L'art. 3, comma 5-duodecies del d.l. 9 settembre 2005 n. 182 prevede l'impignorabilità delle somme dovute in forza del diritto europeo. Poiché la richiamata normativa si riferisce alle sole somme dovute e non ai titoli all'aiuto ritengo che questi siano pignorabili. Il problema è nella forma. Diretta? e quindi presso il debitore allegando copia del registro titoli? (ritengo sia quella più corretta) ovvero presso l?AGEA a Roma? e in caso di pignoramento diretto quali devono essere i successivi adempimenti (comunicazioni o trascrizioni sul registro?). Devo richiedere questo pignoramento su Cagliari, se qualcuno ha già avuto modo di effettuarlo ringrazio anticipatamente per l'aiuto.

Risponde Avv. Pasquale.

Ho eseguito im pignoramento diretto dei titoli con notifica sia ad agea, con richiesta di annotazione sul registro nazionale titoli, che presso il debitore. Il G.E. del Tribunale di Lucera, Sezione Distaccata di Rodi garganico, riservatosi sulla conseguente istanza di vendita, mi aha dichiarato estinta la procedura per ritenuta impignorabilità dei titoli, in quanto direttamente partecipi della impignorabilità delle somme.

Stamane discuterò il reclamo al collegio proposto per la riforma di tale provvedimento.

 

Rispondi


15/6/2013 < 28 MAGGIO 2013 > 24 maggio 2013 >  Luigi Raimondo < il destinatario dell'atto notificato ha diritto di fare inserire delle proprie dichiarazioni nella relata di notifica??

il destinatario dell'atto da notificare ha diritto di fare inserire delle proprie dichiarazioni nella relata di notifica??

se la relata di notifica è un atto pubblico ( art 2700 cc) :L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, ------nonché delle dichiarazioni delle parti------- e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Qualora l'ufficiale notificante si rifiuti ingiustificatamente di inserire in relata queste brevi  attinenti dichiarazioni , la notifica è colpita da qualche forma di sanzione??  colui che risponderà gli chiedo umilmente di dare le norme o giurisprudenza/ dottrina.................    e nata una contestazione in merito con un mio collega messo..  io dico che deve inserire il motivo del rifiuto  lui dice che non è dovuto. Chi ha ragione?? in auspicio di divine grazie e di celesti favori.. cordialmente

Risponde Felice Manfellotto

Chi svolgente attività di pubblico ufficiale, nell'esercizio della funzione deve riportare, sempre, tutto quanto si svolge in sua presenza, ivi comprese le dichiarazioni del soggetto, dei soggetti destinatari, cui l'attività si riferisce. Nell'ipotesi di notifica, il destinatario ben può chiedere al notificatore di riportare sue dichiarazioni circa il rifiuto di ricevere l'atto così come il notificatore deve riportare, a richiesta del destinatario, l'ora in cui è avvenuta la notifica. Qualora il notificatore si rifiuta, bisogna procedere a proporre denuncia-querela nei suoi confronti per omissione di atti d'ufficio e per abuso nell'esercizio di pubblica funzione.

Risponde2 Stefano

Non sono d'accordo con la risposta precedente.

Non vi è alcuna norma che imponga all'Ufficiale notificatore di inserire nella relazione di notificazione i motivi del rifiuto da parte del diretto destinatario di ricevere l'atto anche perché gli eventuali motivi di rifiuto non avrebbero alcun rilievo: l'atto si considererebbe in ogni caso come notificato a mani proprie come disposto dal 2° comma dell'art. 138 c.p.c.

Non solo, come detto, non vi è alcuna norma che prevede l'obbligo di verbalizzare i motivi del rifiuto, ma addirittura l'art. 148 c.p.c. che indica gli elementi che devono essere esposti nella relazione di notificazione non menziona tra di essi l'eventuale motivo di rifiuto a ricevere l'atto addotto dal destinatario.

Risposta3 Giovanni Silvagni

L'art. 148 del c.p.c. stabilisce che "l'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta , apposta in calce all'originale ed alla copia dell'atto .La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità , nonchè il luogo della consegna , oppure le ricerche, anche anagrafiche , fatte dall'ufficiale giudiziario , i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario".All'art. 47 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. viene stabilito, inoltre, che deve essere inserita l'indicazione dell'ora nella quale la notificazione è stata eseguita, qualora la parte interessata lo richieda.La relata di notifica ha natura di atto pubblico e fa fede fino a querela di falso delle indicazioni in essa contenute. La relazione di notificazione non sembra possa essere considerata alla stregua di un vero e proprio processo verbale.

Rispondi


28 MAGGIO 2013 > 24 maggio 2013 >  2 aprile 2013 > Federica > PIGNORAMENTO - MANCANZA AVVISO EX ARTT. 492 E 518

buongiorno, avrei un quesito che spero possiate risolvere: qualora l'UG nell'esecuzione di un pignoramento NON provvedesse a rivolgere/affiggere invito e avviso ex artt. 492 e 518 cpc, cosa può fare il creditore procedente per contestare la mancanza? Opposizione agli atti esecutivi? Istanza al Presidente del Tribunale? Aiutatemi a risolvere la vexata quaestio grazie!

Risponde Avv. Antonio Conte

Non devi fare nulla, a meno di fare opposizione a...te stessa.   Sarà l'esecutato che, eventualmente, dovrà fare opposizione a questo eventuale mancato adempimento da parte dell'U.G.

Risponde Felice Manfellotto

Nel caso di specie, basta chiedere al Funzionario UNEP di ottemperare all'adempimento. Ciò può realizzarsi sia mediante accesso diretto presso il domicilio del debitore che tramite notifica.

Rispondi


28 MAGGIO 2013 > 24 maggio 2013 >  16/5/2013 < 11 maggio 2013 > Roberto C. > Notifica ex art. 140 c.p.c. ed irreperibilità destinatario

Il mio quesito in sintesi è il seguente:1) notifica del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; 2) ricezione dell'avviso di ricevimento con indicazione "mancata consegna del plico per irreperibilità" e plico con indicazione "destinatario risulta trasferito"; 3) apposizione della formula esecutiva da parte del giudice; 4) notifica precetto ex art. 143 c.p.c.; 5) rifiuto dell'U.G di notificare il pignoramento presso terzi per irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo (secondo l'Ufficiale Giudiziario avrei dovuto effettuare la notifica ex art. 143 c.p.c.).

Quale il motivo di tale rifiuto, visto che la notifica è stata eseguita ex art. 140 c.p.c. e comunque il Giudice ha già dichiarato esecutivo il decreto?

Cordiali saluti

1 Risponde Felice Manfellotto

L'U.G.(Funzionario U.N.E.P) ha correttamente evidenziato che il decreto ingiuntivo non risulta notificato, atteso che l'operatore di recapito postale ha accertato il "trasferimento del destinatario" ovvero l'impossibilità di espletare le modalità previste ex art. 140 c.p.c.

Ciò stante, il decreto ingiuntivo, previo accertamento anagrafico, doveva notificarsi ex art. 143 c.p.c se il destinatario avesse conservato la residenza nel luogo dove era stata effettuata la prima notifica ex art. 140 c.p.c o nella nuova residenza (se risultante dal certificato anagrafico, debitamente richiesto e rilasciato). Ha operato con diligenza e impedito di porre in essere un atto esecutivo (pignoramento ex art. 543 c.p.c e

seguenti) che, a seguito di opposizione, sarebbe stato dichiarato nullo dal G.E. (Giudice dell'Esecuzione).

2. Avv. Antonio Conte

Non concordo. Il D.I. è ormai stato dichiarato esecutivo dal Giudice competente e non spetta sindacare all'U.G. tale stato di fatto. Se successivamente il precetto è stato notificato ex art. 143 cpc, si potrà procedere tranquillamente a qualsiasi tipo di esecuzione forzata. Distinti saluti

3. Risponde Felice Manfellotto

Mi spiace per lei che non condivide,anche se è un momento soggettivo che rispetto. Quanto sostiene è manifestamente insussistente atteso che il Giudice non doveva dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo "NON NOTIFICATO" e la cancelleria non doveva apporre la formula esecutiva (a meno che il d.i. non fosse stato dichiarato immediatamente esecutivo) ad un atto che contempla la notifica al destinatario affinchè si realizzi il momento dell'esercizio dell'opposizione ovvero quello intrinseco di non proporre opposizione. Per quanto riportato con il quesito di Roberto C., il decreto ingiuntivo non risulta notificato perchè l'operatore di recapito postale ha accertato "il trasferimento del destinatario", quindi "la mancata consegna per irreperibilità". Per concretizzarsi la notifica ex art. 140 c.p.c, l'operatore di recapito postale, qualora non può consegnare il plico al destinatario (annotando la mancata consegna per assenza del destinatario e delle persone abilitate per legge, in sua vece a ritirarlo, spedisce ulteriore avviso (CAD = Comunicazione di Avvenuto Deposito))specificando che il plico postale viene depositato nell'ufficio postale e può essere ritirato entro dieci giorni. Trascorsi i 10 giorni, se il plico non viene ritirato, viene restituito al mittente (avvocato, studio legale che rappresenta la parte istante) con la dicitura "compiuta giacenza" e la notifica si ritiene validamente compiuta. Mi pregio precisare, altresì, che l'U.G. (funzionario UNEP)non ha sindacato alcunchè ma ha semplicemente, legittimamente, rilevato (nel pieno esercizio delle sue funzioni)ex art. 479 c.p.c che il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) non è stato notificato. Nel caso di specie, la parte istante tramite avvocato, doveva chiedere al Giudice la rinnovazione della notifica del decreto ingiuntivo. Pertanto, legittima applicazione di quanto disposto dal legislatore.

4. Risponde Mario de Pasquale

Direi che il collega non ha inteso contestare la legittimità dell'apposizione della formula esecutiva (chiaramente oggetto di possibile opposizione),ma il fatto che il titolo (esecutivo) non sia stato validamente notificato. Il controllo di legittimità formale del funzionario procedente comprende il controllo sulla validità della notifica del titolo e del precetto. Si potrebbe comunque sempre rinotificare il titolo e procedere, pur essendo esposti ad una, probabilmente vittoriosa, opposizione.

Rispondi


28 MAGGIO 2013 > Giorgia < Notifica (all'irreperibile) di due diversi precetti in base ad un unico originale

Gentili UU.GG.

mi sono imbattuta nel Vs. interessante ed esaustivo forum ed ho pensato di porVi un quesito che da qualche giorno mi attanaglia: dispongo di un'originale  con formula ESECUTIVA, nonchè di DUE SOLE copie conformi alla prima originale, di una sentenza (materia: divorzio giudiziale) che attribuisce alla madre ed alla figlia differenti somme che deve corrispondere l'ex coniuge/padre alle due.

Egli non ottempera ai propri obblighi economici: posso  NOTIFICARE DUE DIVERSI PRECETTI (uno azionato per la madre con somma portata in precetto X, uno azionato per la figlia con somma precettata Y) sulla base del medesimo originale, riportando nel foglio finale sull'originale le due diverse relate di notifica e su ogni precetto la propria relata alla fine?

A ciò si aggiunga che presso il proprio indirizzo di residenza il signore risulta "irreperibile", quindi tenterei una notifica a mani intanto...

Grazie anticipatamente dell'attenzione riservata alla questione posta.

Distinti saluti

Rispondi


28 MAGGIO 2013 > 16/6/2012 > 8/6/2012 > Avv. Anzalone < copia di sentenza, è titolo esecutivo?

In data 5.6.12 ho richiesto all’ufficio Nep di Napoli l’esecuzione della notifica del pignoramento ex art. 543 cpc Mi è stato rifiutato il pignoramento  in quanto la copia della sentenza notificata  in mio possesso era copia conforme alla copia dell’originale della sentenza .... leggi tutto.;

 

La risposta di Giovanni Giorgio e Vincenzo Gattullo .... Leggi la risposta.

 

Risponde avv. Patrizia Alongi

Segnalo che il Giudice Unico di Ischia con la sentenza n. 127/13 ha recentemente deciso che non possa integrare alcuna responsabilità dell'Ufficiale Giudiziario il fatto che lo stesso abbia iniziato uno sfratto privo dell'originale del titolo esecutivo, essendo in possesso soltanto con una copia, come contestatogli dal difensore dell'esecutato, presente all'accesso.

Nella fattispecie, rileva il Giudice, l'Ufficiale Giudiziario in sede di accesso si è poi rifiutato di procedere, espressamente dando atto che "preso atto delle dichiarazioni delle parti ed atteso che solo in data odierna si è reso conto che in suo possesso vi era una copia del titolo esecutivo e non l'originale, così come previsto dalla legge in caso di messa in esecuzione di un titolo, ritiene chiudere il presente verbale e rimettere gli atti alla parte istante per gli accertamenti del caso".

Rispondi


24 maggio 2013 > Avv. Felice < debitore contro creditore e viceversa.

Desidero sottoporre alla Vostra attenzione il seguente quesito.

La mia cliente Angela stipula un compromesso con la società Gamma per l'acquisto di un appartamento in cui il venditore Gamma dichiara che non ci sono ipoteche. La mia cliente Angela versa, per bloccare la vendita un assegno senza data di euro 7000/00 a titolo di caparra.

Davanti al notaio per la stipula la mia cliente scopre che sull'immobile gravano due ipoteche e pertanto decide di rinunciare all'acquisto chiedendo la restituzione dell'assegno in quanto il venditore aveva dichiarato il falso nel compromesso.

La Gamma si rifiuta di restituire l'assegno.

L' assegno viene messo all'incasso e protestato e successivamente viene notificato a mezzo posta atto di precetto. La mia cliente per varie ragioni ritira l'atto oltre un mese e presenta opposizione ma il tribunale di Pavia respinge l'opposizione perchè presentata in ritardo condannandola alle spese.

Gamma procede ad un pignoramento immobiliare per un credito complessivo di circa 10000 euro(attualmente l'immobile è all'asta presso il Tribunale di Ancona, anche se la mia cliente continua a pagare il mutuo)

Successivamente citiamo in giudizio Gamma la quale viene condannata ad un risarcimento di circa 19000 euro chiedendo la compensazione, ma viene rifiutata. Procedo al pignoramento a Milano ma i beni pignorati sono insufficiente ( valore circa 2000).

A  questo punto la mia cliente riceve un secondo precetto in relazione al protesto dell'assegno ( attualmente vive a Bologna).

Cosa fare? La situazione è paradossale.

Con il titolo esecutivo della mia cliente procedo ad un pignoramento presso terzi da notificare alla mia cliente stessa in qualità di terzo?  .. e poi? come posso far cessare le procedure esecutive, in particolare quella immobiliare?

Lo so è un caos, ma solo in Italia succedono queste cose.

Cosa mi consigliate?

Rispondi


24 maggio 2013 >  11 maggio 2013 > Avv. Frances < Notifica pignoramento immobiliare

E' valida la notifica a mani proprie effettuata (dall'U.G. competente per territorio)presso il luogo di lavoro ubicato sia fuori dal circondario di residenza del debitore, sia fuori dal circondario ove si trova l'immobile pignorato?

Risponde Felice Manfellotto UG.

La notifica è stata ritualmente eseguita ex art. 138 c.p.c "l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto".

(comma così modificato dall'art. 174 - II comma d.lgs. 30 giugno 2003 N. 196 - con effetto dal 1° gennaio 2004).

 Se ciò non fosse stato possibile, l'U.G. avrebbe dovuto procedere nel comune di residenza ex art. 139, ricercandolo ( con le modalità conseguenziali) nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.  E, nell'ipotesi in cui il destinatario non venisse trovato in detti luoghi l'U.G. dovrebbe comportarsi così come previsto dallo stesso art. 139 c.p.c comma II, III, IV, V e VI.

Rispondi


24 maggio 2013 >  Avv. Giovanna 2 < Notifica ad una società con sede a Berlino

salve. Ho notificato un atto di citazione per inadempimento contrattuale nei confronti di una società che ha sede a Berlino (Germania) e di un signore che risiede in Sicilia, nella qualità di capo progetto che ha incassato la somma dovuta alla società estera. L'atto è stato regoralmente notificato a questo signore, mentre la notifica alla società estera non è andata a buon fine in quanto risulta chiusa. Cosa posso fare? Posso proseguire il giudizio solo nei confronti di questo signore??

Rispondi


24 maggio 2013 >  Avv. Gaetano < sede notifica presso terzi

salve devo notificare un pignoramento presso terzi per un portalettere di poste italiane spa....qual'è la sede della notifica?

Rispondi


24 maggio 2013 >  Avv Giovanna1 > offerta a mezzo ufficiale giudiziario ai fini della riabilitazione

Salve, dovrei fare un'offerta a mezzo ufficiale giudiziario al fine di richiedere la riabilitazione in seguito a condanna penale. La persona offesa è deceduta e l'offerta va fatta ai legittimi eredi.

Vorrei un consiglio. Grazie

Rispondi


24 maggio 2013 >  Avv. Concetta > rifiuto pignoramento.

Salve. Ho notificato decreto ingiuntivo a un condominio al solo amministratore; ho quindi proceduto alla notifica del precetto, calcolando il debito per quote, diretta a tutti i condomini in forza del recente orientamento della Cassazione a Sezioni unite che esclude l'obbligazione solidale tra i condomini. Nessuna opposizione al precetto è stata fatta dai condomini in merito alla mancata personale notifica del titolo esecutivo che, invece, è stato ricevuto dal solo amministratore.

Si può procedere al pignoramento ugualmente tenuto conto che la mancanza di notifica diretta del titolo esecutivo può essere fatta valere solo dalla parte con opposizione ex art. 617 cpc per la quale sono decorsi i termini?

E' legittimo il rifiuto dell'Ufficiale Giudiziario di procedere al pignoramento?

Grazie a tutti per il contributo comunque offerto.

Rispondi


24 maggio 2013 >  Avv. Francesco Nola > pignoramento presso terzi

Un mio cliente e' creditore di una x somma del sig.Pinco Pallino che a sua volta e' creditore di Mevio il quale possiede delle somme despositate in una banca del circondario.

E' possibile notificare il pignoramento presso la Banca ,debitrice di Mevio?

Rispondi

 


11/5/2013 < 19/7/2012 < Francesca  Vaccarella > notifica carabiniere.

 

Egr. U. G. ho notificato atto di precetto ad un carabiniere presso il suo Comando in provincia di Bolzano. Notifica a mezzo posta.

Ora dovrei notificare il pignoramento presso il Comando aministartivo di Chieti.E' con la notifica del pignoramento che devo depositare anche un'altra copia per il PM o dovevo farlo già con il precetto? Non avendolo fatto c'è un modo per rimediare?

Grazie Mille per la risposta

Risponde Ernesto Lombardi

La notificazione ad un carabiniere, come ad ogni appartenente alle Forze Armate è chiaramente disciplinata dall' art 146 c.p.c. e prevede, nel caso che la stessa non avvenga mediante consegna a mani proprie del destinatario

- la rimessa per il tramite del Pubblico Ministero che ne cura la trasmissione al destinatario per via gerarchica ( attraverso i vari gradi della catena di comando da cui il militare dipende).

La stessa norma disciplina la notificazione di un atto di pignoramento presso terzi che può essere, però, attuata solo se preceduta da una valida notificazione dell' atto di precett, e non mi sembra questo il caso.

Si rischia, infatti, di vedersi opposto il precetto in quanto notificato in modo difforme dalla Legge.

Buon lavoro.

 

Rispondi


11/5/2013 < 2 aprile 2013 > Teresa < Pignoramento e 143 cpc

Sono entrata per caso su questo sito, cercando chiarimenti sulla notifica di un precetto tramite l'Art. 143.

Sono creditrice di una somma e lo sono per sentenza passata in giudicato. Ho già fatto un tentativo di precetto e poi pignoramento, ma l'ufficiale giudiziario ha trovato il domicilio chiuso.

In un secondo tentativo, il debitore risulta trasferito ma in realtà non lo è, (era ritornata la raccomandata con scritto trasferito) a distanza di tre giorni ho richiesto nel comune di residenza del debitore il certificato di residenza e risiede sempre in quel comune nessun trasferimento. Ho richiesto nuovamente la notifica tramite ufficiale giudiziario, il quale è andato nel luogo di residenza per notificare il precetto e si è sentito rispondere dalla compagna del debitore che si è trasferito. Sul citofono nessun cognome. Ho richiesto un nuovo certificato e l'esito è lo stesso il debitore è sempre lì. Il mio avvocato ha richiesto la notifica tramite l'Art. 143 che se ho capito bene permette di poter fare il successivo pignoramento. La mia domanda è questa: significa che l'ufficiale giudiziario andrà nella sede del debitore per effettuare il pignoramento e se la compagna apre e dice che il debitore si è trasferito la cosa finisce li ? non è possibile richiedere l'intervento delle forze dell'ordine?. Voglio dire ho vinto una causa e anche se la notifica del precetto e del pignoramento è onere del creditore, non capisco perchè basta che uno dica non c'è, si è trasferito e il debitore la passa liscia così!

Non ha senso fare non so quanti precetti o pignoramenti (che hanno comunque un costo) se poi è così difficile mettere piede nella residenza del debitore. Che potere limitato è questo dell'ufficiale giudiziario ? Mi scuso per la rabbia, la lunghezza... ma già è difficile mettere le mani in tasca di chi si dichiara nullatenente e non lo è ... lavora tranquillamente in un negozio e in nero, non immaginavo lo fosse anche entrare nel luogo di residenza, quando si ha un qualcosa che ha riconosciuto un giudice. Vi sarei davvero grata se poteste chiarirmi quest'aspetto del pignoramento, cioè cosa succede dopo l'applicazione dell'Art.143 e se posso far intervenire le forze dell'ordine, sono ben accetti consigli in merito. Grazie ! cordiali saluti e buon lavoro.

Risponde Giovanni

L'art. 513 del c.p.c., al primo comma, recita testualmente : l'ufficiale giudiziario,munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.

Siamo certi che quella indicata da Teresa sia davvero la casa del debitore o un luogo a lui appartenente? Nel caso positivo, non vi è dubbio che l'ufficiale giudiziario possa eseguire il pignoramento. Ove così non fosse soccorre , a questo punto, il terzo comma, dello stesso articolo il quale stabilisce che il Presidente del Tribunale, o un giudice da lui dlegato, su ricorso del creditore può autorizzare con decreto, l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovino in luoghi appartenenti al debitore ma delle quali egli può direttamente disporre.Se è certo che il debitore ha la residenza il quel luogo e si può dimostrare che proprio in quel luogo abita, il tentativo di ottenere l'autorizzazione a pignorare cose determinate che non appartengono al debitore ma delle quali egli può direttamente disporre appare plausibile. 

E' evidente, dunque, che è necessaria la collaborazione fattiva del creditore se si vuole iniziare una procedura esecutiva che non sempre il Giudice dell'Esecuzione alla fine riterrà valida ed efficace.

La forza pubblica, infine, può essere richiesta , soltanto, dall'ufficiale giudiziario ove occorra.

 

Rispondi


11 maggio 2013 > Jacopo Trojani < Pluralità parti vittoriose- condanna alle spese di lite- credito di ciascuna per l'intero o pro quota

Un saluto a tutti;

la fattispecie è in apparenza banale ma non riesco a trovare supporti normativi o di giurisprudenza; in sintesi: la sentenza condanna tizio e caio,in solido tra loro, a rifondere le spese di lite, diciamo per 3000 euro, in favore di tre distinti convenuti, sia pure assistiti in giudizio dal medesimo difensore;(liquidazione cumulativa consentita da cass. in favore di più parti assistite dal medesimo avvocato);dal lato passivo nessun dubbio sulla solidarietà, testualmente richiamata in sentenza (cfr. anche 97 cpc); dal lato attivo invece ?

ciascuno dei tre convenuti vittoriosi è legittimato a richiedere il pagamento dell'intero (3000 euro) oppure, come mi pare di ricavare dai principi sulle obbl. solidali, in mancanza di una espressa previsione nel titolo (sentenza) ciascuno dei vittoriosi potrà richiedere solo la propria quota pari ad 1/3 dell'intero ?

grazie in anticipo a chi vorrà replicare, un saluto, jacopo trojani

Rispondi


11 maggio 2013 > Giacomo < efficacia precetto

Nel caso di un precetto notificato ex art.140, la cui raccomandata informativa è stata spedita il 31.12.2012 e il plico è stato depositato all'ufficio postale il 7.1.2013, da quando comincia a decorrere il termine di 90 giorni entro cui iniziare l'esecuzione?

Grazie

Rispondi

Risposta < dal 17/1 .. se per compiuta giacenza o in uno dei dieci giorni di giacenza se ritirata dal destinatario prima del 17/1.


11 maggio 2013 > Carlo Gr. < atto di precetto.

Salve, ho questo quesito. Un mio cliente deve ricevere una cifra modesta da un debitore (6000 euro). Dopo il decreto ingiuntivo fatto un anno fa il debitore non è stato trovato al domicilio piu volte dall'U.G. e sono così trascorsi i 90 giorni di tempo per pignorare. Ad oggi ci siamo accorti che il debitore è proprietario di una autovettura del valore di circa 13000 euro. Stiamo procedendo alla nuova notifica dell'atto di precetto ma come fare per evitare che nei 10 giorni necessari per poter iniziare a pignorare il debitore non intesti la vettura a un'altra persona per evitare così il pignoramento? è possibile chiedere una ipoteca o nel caso faccia il passaggio dopo l'atto chiedere una revoca? saluti

Rispondi

Risposta. Può fare istanza al Giudice per essere autorizzato ad eseguire il pignoramento immediatamente dopo la notifica del precetto (ex art. 482 cpc)


 

5 febbraio 2013 < Luca < pignoramento mobiliare con precetto

Buongiorno, Vi pongo il mio dubbio sulla possibilità di passare un pignoramento sulla base di un precetto notificato ex art 143 al titolare di una sas. Pur sapendo di non ottenere in termini economici soddisfazione, al mio cliente diviene importante avere il verbale negativo di pignoramento per fini fiscali connessi alla certificazione di perdita.

Qualcuno può darmi indicazioni ???

Risposta.

Certo, non vedo il problema. Depositi pure l'atto presso l'UNEP.

5 febbraio 2013 <30 gennaio 2013 > Avv. Antonio V <Pignoramento presso terzi stipendio Polizia di Stato

Buongiorno a tutti, vi chiedo aiuto per risolvere una questione riguardante un pignoramento presso terzi. Dovrei pignorare lo stipendio di un poliziotto (polizia di stato) ma non so dove notificarlo. Dopo varie ricerche non sono riuscito a capire se va notificato alla questura presso la quale presta servizio, al ministero degli interni, alla prefettura competente o al ministero del tesoro. Oppure esiste un ufficio della polizia che cura i pagamenti come per i carabinieri? Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto.

Risponde Avv. Pierpaolo Greco

ho affrontato il medesimo problema di recente: il Dipartimento che eroga la partita stipendiale degli agenti di polizia in servizio è il Comando Generale dell’Arma Carabinieri -Centro Nazionale Amministrativo- Ufficio Trattamento Economico del personale in attività di servizio, in persona del Dirigente p.t., con sede in Chieti al Viale Benedetto Croce n. 380 chiaramente dovrai anche domiciliarti a Chieti.

Buon lavoro

Rispondi


5/2/2013 > Avvocato Giuseppe < Rinuncia al pignoramento mobiliare, obblighi del debitore?

Salve a tutti, ho posto in essere un pignoramento mobiliare di un automobile, con tutte le spese di asporto connesse.

L'autoveicolo si trova in un locale del creditore.

Ciò detto, all'udienza successiva all'asporto, l'IVG ha effettuato visura dalla quale risulta che quest'automobile era sottoposta precedentemente a fermo amministrativo dall'Equitalia per un debito anteriore e quindi ho dovuto rinunciare al pignoramento.

Ora mi chiedo e vi chiedo come devo fare per far sì che il debitore si venga a riprendere questa macchina?Qual'è  la strada da seguire?

Considerate che questa macchina occupa praticamente da 5 mesi un intero locale del creditore, il quale, oltre al danno di non aver recuperato il credito originario, la beffa di detenere un locale una macchina pignorata a quale ha dovuto per mio tramite rinunciare per i motivi esposti. Inoltre l'avvocato del debitore è scorretto e per niente collaborativo in nessun senso!Vi ringrazio sin d 'ora per l'attenzione.

Risposta

Non capisco perché ha rinunciato al pignoramento. Il fermo amministrativo non è un pignoramento. Le consiglio, al fine di liberarsi del mezzo, di: 1.riprocedere al pignoramento; 2. inviare a Equitalia copia del verbale; 3. Fare istanza di vendita. Se Equitalia non interviene recupera il credito, altrimenti lo recupera solo in parte ...in ogni caso è la strada più veloce per liberarsi del veicolo tenuto conto della non collaborazione del debitore. Una seconda via è l'offerta reale, ma è più complicata della prima ipotesi.

 Rispondi

30 gennaio 2013 > Avv. Marco C. > ingiunzione e precetto di consegna, parziale pagamento e.....

Salve alla community e complimentoni ai competenti e professionali UU.GG. che gestiscono il forum.

 Il mio caso è il seguente: ottengo, per un mio cliente, un decreto ingiuntivo di consegna in cui viene intimata al debitore la consegna di determinati beni mobili (di proprietà del mio assistito) o, in alternativa, il pagamento del corrispondente importo in danaro (ai sensi dell'art. 639 cpc).

Notifico precetto di consegna/pagamento al debitore (ai sensi dell'art. 605 cpc) il quale, anziché restituire i beni, paga (a seguito di accordo di dilazione concordata)un importo pari al 60% del valore dei beni.

Attualmente il debitore è inadempiente per il restante 40% in quanto non ha rispettato le scadenze concordate e vorrei azionare il decreto di consegna per il mancato pagamento del restante 40%.

Chiedo ai signori UU.GG., quanto segue.

 E' possibile effettuare un pignoramento "parziale" dei beni indicati nel decreto e nel precetto di consegna con le modalità di cui all'art. 606 cpc? L'U.G., in possesso del decreto e del precetto di consegna, può a sua discrezione selezionare e pignorare una parte dei beni mobili indicati in precetto fino alla concorrenza del del credito residuo (=40%) per poi consegnarli direttamente al creditore istante?

 Ovvero l'UG dovrà procedere ai sensi dell'art. 513 ss. con la ben più macchinosa e lunga procedura dell'espropriazione mobiliare presso il debitore (=pignoramento di beni del debitore per valore corrispondente al credito residuo, vendita, assegnazione)?

Grazie in anticipo per l'attenzione accordata. Saluti

Risposta

Non è facile dare una risposta. Le posso consigliare due strade:

1. restituire la somma, al netto delle spese, e procedere alla consegna di tutti beni oppure 2. in sede di esecuzione sollevare la questione ai sensi dell'art. 610 cpc ...

Rispondi


30 gennaio 2013 > Avv.Frances < più titoli unico pignoramento

Disponendo il creditore di più titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore, può procedere ad un unico pignoramento cumulando il valore dei differenti crediti o deve necessariamente procedere al pignoramento sulla base di un solo titolo e poi intervenire in virtù degli altri? Grazie

Risposta.

No, è possibile redigere un solo precetto per la somma complessive e procedere ad un unico pignoramento. Oppure se ha già notificato diversi precetti anche in questo caso è possibile procedere ad un unico pignoramento.

Rispondi


5/2/2012 < 30 gennaio 2013 > Avv. Maurizio B. < competenza notifica pignoramento

Buongiorno, ho un dubbio su quale UNEP dovrà curare una notifica di un pignoramento immobiliare.

 L'immobile è situato in un Comune nel circondario di competenza di una sezione distaccata di tribunale (ove non c'è la Cancelleria esecuzioni immobiliari).

 L'atto, per sicurezza che la notifica si perfezioni, deve essere notificato sia a un indirizzo nel Comune medesimo, sia a mezzo posta in altro Comune, del tutto estraneo (addirittura in altra Regione).

 Competente per l'espropriazione immobiliare sarà, quindi, il Tribunale (sede centrale) ma la notifica come dovrà essere effettuata?

 1) a mani nel comune ove c'è l'immobile a cura dell'UNEP della sezione distaccata e a mezzo posta nell'altro Comune, sempre a cura dell'UNEP della sezione distaccata?

2) a mani a cura dell'UNEP della sezione distaccata e a mezzo posta dall'UNEP presso la sede centrale?

3) entrambe a mezzo posta dall'UNEP presso la sede centrale?

 Ho effettivamente un dubbio.

 Grazie e cordiali saluti.

Risponde Giuseppe Landi

Valide sia la prima che la terza ipotesi.

Saluti

 

Rispondi


 

9 novembre 2012 > 7 novembre 2012 > Francesco Giampà < Diritti di notifica ricorso TAR concorso pubblico impiego

Salve, nelle notifiche di ricorsi al TAR in materia di pubblico impiego (impugnazione graduatoria di un pubblico concorso), in tutti gli UNEP cui mi sono rivolto, non mi è mai stato richiesto il pagamento della notifica essendo l'atto afferente alla materia di lavoro e dunque esente. Ultimamente, però, un ufficio mi ha chiesto il pagamento delle notifiche. Tutto ciò nonostante le mie rimostranze al dirigente preposto (che adduceva a sua ragione l'esito di presunti controlli ministeriali).

Ora vorrei sapere se la richiesta di pagamento delle notifiche di un ricorso al Tar in materia di pubblico impiego ha dei fondamenti normativi che la rendono legittima o meno. Eventualmente c'è un modo rapido per recuperare quanto ingiustamente pagato?

Grazie anticipatamente e buon lavoro.

Risponde Mariano Sframeli < Funzionario UNEP.

Considerata la natura giuridica della controversia non è dubitabile la natura di controversia relativa a rapporti di lavoro pubblico che, in quanto tali, sono esenti ai sensi dell'art. 32 Testo Unico in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30/5/2002 n° 115.

All'indirizzo "https://ispettorato.giustizia.it/index.php?option=com_docman2&task=doc_download&gid=2491" è comunque presente una circolare Ministeriale relativa al quesito richiesto. Saluti

Rispondi


5/2/2013< 9/11/2012 < 31 ottobre 2012 < Stefania > Sfratto e Forza Pubblica.

Buongiorno, ho trovato molto interessante questo sito mentre cercavo di reperire in rete una soluzione al problema che mi affligge.Il problema è il seguente.

Sono proprietaria di un appartamento che affittai a Caio con locazione 4+4; a seguito della sua morosità protrattasi ininterrottamente per ben quindici mensilità, ho ottenuto a mezzo del mio legale, nel giugno scorso, un'ordinanza di convalida di sfratto per morosità con esecuzione fissata per il mese di luglio; successivamente il mio legale ha notificato precetto e preavviso di rilascio, con primo accesso per il 23 ottobre 2012.

A seguito del primo accesso, abbiamo appreso dall'Ufficiale Giudiziario incaricato dell'esecuzione che il conduttore Caio se ne era già andato da tempo, lasciando tuttavia nell'immobile locato la moglie Tizia(che io non ho mai visto e da cui si era nel frattempo separato di fatto) e la di lei madre Sempronia: queste ultime hanno riferito di non volersene andare per tutto il tempo possibile previsto dalla procedura e di essere in attesa di una misura di sostegno da parte dei servizi sociali; l'Ufficiale Giudiziario, ritenendo per tale procedura di doversi disporre l'intervento della Forza Pubblica, ha quindi fissato un secondo accesso per il prossimo febbraio 2013 e al contempo la forza pubblica per il novembre 2013. Sconcertata per la lungaggine e per il fatto che le due donne in questione, Tizia e Sempronia, non sono gli inquilini a cui in origine io affittai l'appartamento, ho chiesto chiarimenti all'Ufficiale Giudiziario il quale - spiegandomi che esiste una gradazione nell'esecuzione degli sfratti - mi ha detto che non era in suo potere farmi passare avanti a quanti, nelle mie stesse condizioni, avevano titoli antecedenti al mio e che a Firenze stanno ancora eseguendo gli sfratti del 2009: mi ha detto anche che l'unica alternativa sarebbe farsi autorizzare dal Giudice dell'Esecuzione un'"assegnazione anticipata della forza pubblica".

Sottolineo che Caio ha smesso di pagare anche le bollette da quando se ne è andato di casa e che Tizia e Sempronia non le hanno mai pagate; la società distributrice dell'acqua mi ha detto che devo pagarle io, altrimenti saranno costretti a staccare la fornitura a tutto il condominio.

Il quesito cui cerco risposta è il seguente: secondo voi, allegando che il reale conduttore risultante da contratto (Caio) se ne è andato di casa (collezionando peraltro un ulteriore sfratto in un altro quartiere della città) e che corro il rischio nelle more di dovermi ritrovare a pagare a fine 2013 circa 3/4.000 euro di bollette per utenze insolute, posso chiedere che il Giudice dell'Esecuzione mi fissi in anticipo sulla data originaria e in via prioritaria la forza pubblica e quante probabilità ho di ottenere un provvedimento positivo? In fondo si tratta di mandar via due persone, Tizia e Sempronia, che non risultano dal contratto e che io non ho mai acconsentito dimorassero nell'appartamento locato (anzi, di cui proprio non sospettavo neppure l'esistenza).

Secondo la vostra esperienza esistono altre possibilità?

Grazie infinite per l'attenzione.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Mi par di capire che l'ufficiale giudiziario abbia fatto tutto quel che poteva, ma il problema è che la forza pubblica non sarà disponibile prima del novembre 2013. Nulla ti vieta di rivolgerti al giudice o al prefetto per chiedere un'anticipazione, ma bisognerà vedere se la otterrai. Quanto alle utenze, secondo me non sei tenuta a mantenere in vita i contratti che hai stipulato. Gli interessati all'erogazione dei servizi potranno, se vorranno, stipulare loro nuovi contratti con i fornitori. Potrai anche fare causa agli occupanti senza titolo per il risarcimento del danno (ma se sono nulla tenenti sarà tempo perso).

Risponde Giuseppe Landi UG Monza

Gentile Stefania,

i tempi per la concessione della F.P., mi sembrano un tantino"biblici"; ma tant'e',mi rivolgerei al G.E., chiedendogli di anticipare i tempi.

Per le bollette insolute,purtroppo,dovrai pagare e poi  chiedere l'emissione di un titolo esecutivo  contro il conduttore(tieni presente che il titolo puo' essere azionato per 10 anni).

Saluti

 

Rispondi


9/11/2012 < 26 ottobre 2012 > Marcos > contratto di comodato d'uso di beni mobili

Buongiorno vorrei sapere se a fronte di una richiesta di risarcimento danni non ancora quantificata da parte di un legale che me l'ha notificata tramite raccomandata, e io avendo solamente un assegno alimentare in quanto presumo vengo destituito a breve dalla polizia penitenziaria, avendo prodotto un contratto di comodato d'uso dei beni mobili per evitare un pignoramento degli stessi e intestandoli alla mia convivente, l'ufficiale giudiziario può ignorare tale contratto anche se registrato all'ufficio delle entrate? e poi posso mantenere la residenza con la mia convivente? grazia di cuore di una risposta o consiglio.

Risponde Diego Ferro - UG Orbetello

Il contratto di comodato non mette al riparo i beni dal pignoramento, perché, nella casa del debitore (per tale intendenosi non la casa di proprietà, ma quella in cui il debitore stabilmente vive), si presume che le cose ivi rinvenute appartengano a questi, salvo diritti dei terzi che, però, per far valere le loro ragioni, devono fornire la prova scritta del loro diritto (ma per tale si intende, per esempio, la fattura d'acquisto e non un contratto di comodato fatto con familiari e conviventi). Il terzo, dopo il pignoramento, può comunque proporre opposizione di terzo, vale a dire una vera e propria causa tra lui e il creditore e, in tale sede, se riesce a fornire la prova del suo diritto sui beni pignorati, può ottenerne lo svincolo. Nella causa di opposizione di terzo, però, la prova per testimoni è ammissibile solo se il diritto del terzo sul bene è reso verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore (621 cpc). Per tenere fuori la tua compagna da queste seccature dovresti cambiare residenza e andare effettivamente a vivere altrove, oppure pagare i debiti.

Rispondi


9/11/2012 <26 ottobre 2012 > Antonio UG > Esecuzione all'estero

Se il debitore si trasferisce all'estero dopo aver ricevuto regolare notifica del decreto ingiuntivo in Italia e riceve notifica all'estero,in Europa,del precetto,può essere assoggettato ad atto di esecuzione,ad esempio Pignoramento Immobiliare o Presso Terzi,con Notifica da parte di Uff.Giudiziario italiano? L'esecutivita' del decreto,avvenuta in Italia,quando risiedeva nel nostro territorio,equivale a notifica rituale,oppure occorre rinotificare il Titolo?Grazie....

Risponde Diego Ferro

Secondo me le notifiche di titolo e precetto sono regolari e, se l'esecuzione va fatta in Italia, perché gli immobili o il terzo sono in Italia, deve procedere l'ufficiale giudiziario italiano, esercitando egli il suo potere in Italia su immobili o su terzi debitori che ivi si trovano. Il fatto, poi, di dover notificare l'atto di pignoramento al debitore che si trova all'estero non modifica le cose, se non che, dovendo fare la notifica all'estero, si seguiranno le norme sulle notifiche internazionali.

 

Rispondi


9/11/2012 < 7 novembre 2012 > arch. Roberto Rosatelli <Obblighi di fare : art. 614 cpc procedura per  spese di anticipazione al CTU 

Vorrei sapere quale è l'iter corretto per l'anticipazione di un acconto, in una procedura di obblighi di fare.Ero stato nominato CTU (2005)in una fase esecutiva di obblighi di fare per la demolizione di opere (abusive), dopo vari sopralluoghi e dopo avere redatto un progetto architettonico, ho chiesto ai sensi dell'art. 614 cpc un acconto alla parte procedente (rilasciando regolare fattura e d'accordo con il suo legale), la quale l'ha fatta vistare dapprima dall'U.G. e poi dal Giudice dell'esecuzione che avallava con decreto.  La parte esecutata l'ha opposta e un giudice diverso da quello dell'esecuzione ha emesso una sentenza nella quale mi dà torto sostenendo che non dovevo essere pagato in quanto dovevo sottoporre preventivamente al G.E. la nota spese e poi se ritenuto congruo chiedere il pagamento. MI sa dire esattamente qual è la corretta procedura con riferimenti giurisprudenziali. Grazie 

Risponde Diego Ferro - UG Orbetello

L'art. 614 cpc dice che al termine dell'esecuzione, o nel corso di essa, la parte istante presenta al giudice dell'esecuzione la nota delle spese anticipate vistata dall'ufficiale giudiziario, con domanda di decreto d'ingiunzione e, se il giudice dell'esecuzione riconosce giustificate le spese denunciate, emette decreto ingiuntivo. Quindi, se il giudice dell'esecuzione ha emesso il decreto ingiuntivo, evidentemente ha ritenuto congrue le spese, e dunque anche il tuo compenso. Tale valutazione può essere impugnata dal debitore con l'opposizione al decreto ingiuntivo, ed a questo punto il giudice dell'opposizione, se ritiene non congrue le spese, revocherà il decreto e lo sostituirà con sentenza con la quale dichiarerà qual è la somma congrua. Reputo però sbagliata la revoca del decreto per aver riscosso dal creditore prima della pronuncia del giudice dell'esecuzione, perché la norma parla chiaramente di spese anticipate, e non di spese da liquidare. Tuttavia la questione dovrebbe esserti estranea, perché tu hai concordato un prezzo col creditore ad impulso del quale hai agito, hai poi emesso fattura, hai infine riscosso, quindi la questione adesso riguarda solo creditore e debitore. Vale a dire che il creditore, se vuole recuperare la somma anticipata dal debitore, deve ottenere decreto ingiuntivo (e lo aveva ottenuto) e se poi il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo riforma il decreto per qualsiasi motivo, per esempio perché ritiene la spesa incongrua, è questione che riguarda le parti. Insomma, tu hai ricevuto un incarico, hai concordato un prezzo ritenuto congruo dal creditore e lo hai riscosso; se poi il creditore non riesce a recuperare dal debitore perché il giudice ritiene la somma pagata eccessiva, sarà tanto peggio per il creditore. Io la vedo così.

Rispondi


9 novembre 2012 > Gianni Esposito < Notifica convalida di sfratto 140 cpc

Spett.le Forum, è stata eseguita la notifica della convalida di sfratto per morosità all'inquilino ai sensi dell'art.140 cpc, tuttavia il postino ha indicato sulla successiva RAR di avviso di deposito in comune, "trasferito".

In effetti durante quei giorni il soggetto aveva liberato parzialmente l'immobile, provvedendo poi quasi quotidianente ad accedervi per traslocare qualche altra cosa. A oggi si è trasferito di fatto, ma non ha consegnato le chiavi al locatore.

Mi chiedo se la notifica è valida o meno. Se qualora non risulta valida, essendo trascorso la data esecutiva come da convalida, se è possibile notificare insieme al precetto anche la convalida suddetta.

Un saluto cordiale.

Rispondi


7 novembre 2012 > 31 ottobre 2012 < Avv. Antonio > Pignoramento presso terzi.

Spett.le Forum, il caso è il seguente.

Il mio cliente è debitore verso una Società nonché creditore di un Comune. Il creditore, pignora le somme che la mia vanta nei confronti dell'Ente.Succede questo però.

La notifica del pignoramento al terzo avviene in data 24 ottobre, stesso giorno in cui l'Ente aveva disposto il mandato di pagamento alla mia cliente, che ha poi revocato ed io aver ottenuto dal Tribunale la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, concesso inaudita altera parte.

Cosa succede, quindi, in presenza di questa contemporaneità dei fatti...? Era legittimato il Comune a revocare il mandato ovvero in quanto già emesso doveva darvi corso...? Grazie per la cortese e gentile risposta.

Risponde Felice Manfellotto < UG Nola

Il terzo pignorato si è comportato in conformità alla legge (art. 543 c.p.c e seguenti) quale destinatario dell'intimazione "di non disporre delle somme senza ordine del Giudice". All'udienza fissata, il Giudice dell'Esecuzione darà le disposizioni in merito. In tale occasione parte debitrice (come determinata nell'azionato decreto ingiuntivo) può far valere la sospensione dell'esecutività del provvedimento ingiuntivo.

Rispondi


26 ottobre 2012 > Daniele < attestazioni di credito siae e formula

Il 01.10.2012 mi è stato notificato atto di precetto redatto in forza di una "attestazione di credito" emessa dalla siae ex art. 164 n.3 L.633/41. Ora, so bene che la norma in questione attribuisce espressamente a suddetti atti l'efficacia di titolo esecutivo ex art.474 c.p.c., mi chiedevo però, è chiedo a voi sicuramente più competenti, se il titolo di cui sopra, per avere l'efficacia che gli è propria, debba o non debba essere spedito in formula esecutiva come disposto ai sensi dell'art.475 c.p.c..

Rispondi


26 ottobre 2012 > Ciro Nevola <  art.6 d.lgs 165/2001

Sono un pensionato ex dirigente Unep, già in servizio quale C1S nel Tribunale di Treviglio ove la dotazione organica prevedeva anche la figura di un C2. La  Cass. con sentenza 16292/2010 mi ha negato il diritto alle differenze retributive affermando " il principio secondo cui deve escludersi che in assenza di una determinazione dell'Amministrazione sull'organico del singolo ufficio, espressa mediante un atto soggetto alla disciplina pubblicistica (v. art. 6 del d.lgs 165/2001) dal quale emerga la presenza in esso della figura professionale dell'ufficiale giudiziario posizizone economica C2, possano essere individuate mansioni superiori corrispondenti alla posizione anzidetta". Delle due l'una : o l'estensore della sentenza  è un negazionista oppure le piante organiche pubblicate il 15/8/2001 del B.U. n.15 Min. Giustizia sono state determinate in violazione dell'art. 6 d.lgs 165/2001. Qualcuno può illuminarmi?

Rispondi


26 ottobre 2012 > Marco < Come avviene la sostituzione di un Ufficiale Giudiziario?

Propongo questo quesito tecnico, a cui non riesco a dare una risposta certa e precisa perchè non trovo nè testi di legge che se ne occupino espressamente nè soggetti che abbiano idea di come procedere.

Che procedura deve essere seguita per chiedere e ottenere la riassegnazione ad un nuovo ufficiale giudiziario di una causa di esecuzione forzata per rilascio giunta alla fase dello sgombero del locale?

Senza dubbio non valgono le cause di astensione e ricusazione che valgono per i magistrati. Ma dunque, quali sono le procedure in base alle quali un procedimento di esecuzione può, in itinere, essere riassegnato a diverso ufficiale giudiziario rispetto a colui che lo ha preso in carico automaticamente?

Per "diverso ufficiale giudiziario" intendo diversa persona fisica.

Qual è l'autorità competente ad emanare il provvedimento di sostituzione?

Risponde Diego Ferro > UG Orbetello

Secondo me, per "ricusare" un ufficiale giudiziario, bisogna rivolgersi al capo dell'ufficio, cioè al presidente del tribunale o della corte d'appello, a seconda dell'ufficio al quale l'ufficiale giudiziario è addetto.

Rispondi


26 ottobre 2012 > Giuseppe > pignoramento presso terzi

ho notificato più precetti relativi a più decreti ingiuntivi ora devo fare il pignoramento presso terzi devo redigere un unico atto o tanti atti quanto sono i titoli notificati. i titoli fanno riferimento allo stesso debitore e allo stesso creditore.

R. è sufficiente notificare un unico atto di pignoramento presso terzi.

R. Deve notificare un unico atto di pignoramento presso terzi


26 ottobre 2012 > Leonardo > competenza ufficiale giudiziario

ottenuto un provvedimento - descrizione beni materia brevetti- devo procedere alla sua esecuzione in varie città molte di competenza della corte di appello di bari ed alcune fuori regione chi è l'ufficiale giudiziario competente?

grazie

R. Ogni UG ha una competenza territoriale limitata. Pertanto per portare a termine il provvedimento dovrà rivolgersi a tutti gli ufficiali G. competenti territorialmente.

Rispondi


26 ottobre 2012 > Silvia > notifica precetto

Devo notificare atto di precetto ma non conosco il luogo di residenza del debitore in quanto è domiciliato presso il procuratore e non ha mai fornito i dati di residenza. Posso notificarlo al procuratore costituito oppure la dizione "alla parte personalmente" ex art. 479 cpc non lascia spazio ad alternative? Se possibile avrei bisogna di riferimenti normativi o giurisprudenziali! grazie

Risponde Vincenzo Gattullo.

Deve notificare il precetto ex art. 143 e se non conosce neppure il luogo di nascita secondo il c. 2 dello stesso articolo c.p.c.. Cordialità

Rispondi


26 ottobre 2012 > Gabriele > Perenzione

Se un pignoramento immobiliare è stato inviato per posta dall'ufficiale giudiziario in data 5 maggio 2012 ai sensi dell'art.149 cpc, e ritirato dal debitore il 9 maggio 2012 quale è il termine ultimo per proporre l'istanza di vendita affinchè la stessa non sia perenta? i novanta giorni per proporla si calcolano dal 5 maggio o dal 9 ? Grazie anticipatamente e cordiali saluti.  

In questo caso la notificazione si perfeziona  il 9 maggio e, pertanto, da tale data decorrono i 90gg.

Rispondi


27 settembre 2012 > Raffaella < UG

Per la notifica ai sensi dell'art140 cpc occorre l'avviso CAD fatto dal postino nel caso di deposito presso l'ufficio postale.

Risposta.

No, non occorre. Nell’ipotesi di notificazione ai sensi dell’articolo 140 ( o 660 o 157 CPP) non è l’agente postale che invia la seconda raccomandata bensì è l’Ufficiale Giudiziario che provvede all’invio della raccomandata, la quale ha il solo scopo di dare notizia al destinatario dell’avvenuto espletamento di tutte le formalità richieste dalla legge per il compimento della notificazione, che pertanto si è già perfezionata. Ovviamente, come prevedeva una circolare ministeriale di diversi anni fa, tenuto conto che l’agente postale non è n grado di distinguere i casi in cui il plico inoltrato dall’ufficiale giudiziario consista in una vera e propria notifica a mezzo posta, oppure sia la semplice spedizione che l’ufficiale giudiziario fa degli avvisi previsti dagli artt.  140 e 660 c.p.c. e 157 c.p.p.,  occorre che lo stesso Ufficiale Giudiziario indichi sulla busta che si tratta di  "avviso ex art. 140 c.p.c.", oppure "avviso ex art. 157 c.p.p.".

Rispondi


7 settembre 2012 > Enrico Pucci < Nuova esecuzione in base allo stesso titolo esecutivo.

Ho effettuato pignoramento mobiliare positivo sulla base di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo con pedissequo precetto; vorrei ora procedere a pignoramento preso terzi, ma al collega domiciliatario richiedono copia autentica del titolo e del precetto.

Avendo effettuato io in proprio ex lege n.53/94   la notifica del titolo e del precetto,chi è che può autenticare il mio precetto, con la mia firma di attestazione di notifica ed il mio n. di registro?

Ringrazio

Risposta

Se è stato eseguito un pignoramento mobiliare fruttuoso presumo che titolo e precetto sono depositati in cancelleria. Pertanto, nel caso in esame deve, ai sensi dell'art. 488 cpc:" Il Presidente del tribunale competente per l'esecuzione o il giudice dell'esecuzione stessa può autorizzare il creditore a depositare, in luogo dell'originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con obbligo di presentare l'originale a ogni richiesta del giudice".

Ovviamente la copia conforme viene effettuata dal cancelliere che ha in custodia il fascicolo dell'esecuzione con gli originali degli atti.


7 settembre 2012 > Concetta Abbamondi< protesto cambiale per firma apocrifa

Nel caso di cambiali protestate con firma falsa è possibile al presunto debitore ottenere la cancellazione del protesto con istanza alla Camera di Commercio allegando alla stessa,  una dichiarazione della persona beneficiaria della cambiale che riconosce di aver apposto una firma falsa, senza dover ricorrere all'autorità giudiziaria ? Grazie

Risposta

Le modifiche apportate alla Legge 77/1955 dalla Legge 235/2000, hanno previsto, che, può essere presentata istanza di cancellazione da chiunque dimostri di aver subito un protesto illegittimo o erroneo, in questo caso è permessa la domanda di cancellazione anche per gli assegni oltre che per le tratte accettate ed i vaglia cambiari.

Il Dirigente responsabile deve valutare in merito alla richiesta e alla documentazione allegata all’istanza, se ritiene motivata la richiesta, autorizza la cancellazione, se invece la documentazione non è ritenuta sufficiente o idonea a provare l’illegittimità o l’erroneità, la rigetta.

L’interessato a cui è stata rigettata l’istanza può ricorrere al Giudice di Pace del luogo in cui risiede. (cfr. manuale i protesti cambiari e dell'assegno)

Sulla base di tale normativa faccia ... un tentativo.

Rispondi


7 settembre 2012 > Daniele Vincenti < notifica  2 precetti

Salve a seguito di una opp. decreto ingiuntivo il Giudice rigettandola  ha confermato integralmente il decreto opposto in ogni sua parte e condannato l'opponente alle spese. Premetto che il d.i. non era provvisoriamente esecutivo. Il creditore  ha poi notificato precetto su sentenza senza menzionare nel precetto il decreto ne la formula apposta. Inoltre ha notificato due copie del precetto su sentenza, una al debitore non personalmente ma  presso lo studio dell'avvocato e l'altra al debitore personalmente. Vi chiedo: il precetto è nullo ex art. 654 c.p.c.? l'Uff. Giudiziario può rifiutarsi di eseguire il pignoramento per mancanza di un titolo valido? Grazie

Rispondi


7/9/2012 > 25/6/2012 > Marco Zacconi < Mancata notifica pignoramento presso terzi al debitore ed iscrizione a ruolo.

Ho provveduto a caricare pignoramento presso terzi da notificarsi a mani sia al debitore quanto al datore. La notifica al terzo si è perfezionata nei termini, mentre la notifica al debitore non è stata effettuata dall'ufficiale in quanto, seppur munito di una copia del certificato di residenza, non ha inteso fare il 140 cpc (avendo avuto notizie che il debitore non abita più presso la sua residenza)senza un certificato in originale e di recentissima estrazione. Stante i tempi stretti dell'udienza, l'impossibilità del rispetto del termine di 10 giorni e la contestuale notizia che l'udienza sarebbe stata mandata d'ufficio al mese di settembre, ho creduto logico, onde preservare gli effetti del pignoramento (perfezionati nei confronti del terzo) iscrivere comunque a ruolo la procedura. Cosa mi consigliate di fare in vista dell'udienza di settembre? Io avrei pensato di rinotificare il pignoramento al debitore intimandogli di comparire alla prossima udienza specificando nell'atto di pignoramento che il pignoramento si è perfezionato nei confronti del terzo. E' ben voluto qualsiasi aiuto. Grazie

Risponde Diego Ferro.

Hai fatto bene a iscrivere a ruolo l'esecuzione. Se riuscirai a rinnovare la notifica al debitore in tempo utile per l'udienza di settembre, tanto meglio. In mancanza, all'udienza segnalerai al giudice che la notifica al debitore non si è perfezionata e chiederai termine per rinnovarla. Nel frattempo resta valido il pignoramento, così che il terzo non potrà disporre delle cose pignorate senza ordine del giudice.

Risponde Giovanni Silvagni

La notificazione ex art. 140 c.p.c. è eseguita dall'ufficiale giudiziario nelle ipotesi in cui non sia possibile consegnare la copia al destinatario per la sua momentanea assenza ed in mancanza delle persone idonee a ricevere l'atto in sua vece.Nel caso in cui il destinatario, pur mantenendo la residenza anagrafica in quel luogo, si sia trasferito altrove, senza lasciare il nuovo recapito, dopo aver effettuato tutte le ricerche possibili secondo l'ordinaria diligenza, non resta che procedere, nei suoi confronti, ex art. 143 c.p.c.

Condizione necessaria affinchè si concreti il pignoramento presso terzi e  possa essere depositato l'originale nella cancelleria del G.E., è l'avvenuta notificazione dell'atto di pignoramento al terzo, nei termini stabiliti. Nell'ipotesi di dichiarazione positiva,sarà il Giudice dell'Esecuzione a stabilire eventuali forme diverse da quelle previste dall'art. 143 c.p.c. per informare il debitore .     

Rispondi


24/7 - 19 luglio 2012 > Laura Desiderio < 143 CPC.

Un avvocato richiede la notifica ai sensi dell'art 143 c.p.c. secondo comma. Del destinatario non conosce  nè luogo nè  data di nascita, nè attuale residenza. Ha soltanto una visura camerale che riporta  il nome e cognome. E' sufficiente una sua dichiarazione attestante le poche ricerche esperite (visura camerale e accertamento anagrafico presso il comune dove c'è l'immobile oggetto del contendere) per poter procedere ai sensi del 143 secondo comma? O deve fornire altra documentazione? Se si quale? Grazie a chiunque riesca a fornirmi delucidazioni.

Risponde Angelo

Cara Collega,

le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c. non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario è trasferito per ignota destinazione. È richiesto anche che la condizione di ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto, che il mittente deve compiere usando l'ordinaria diligenza. Pertanto tenuto conto che spetta alla parte istante, dopo una relata negativa dell'UG, compiere tutte le indagini al fine di evitare la nullità della notificazione, a mio parere puoi tranquillamente notificare l'atto ai sensi dell'art. 143, secondo comma:" Se non sono noti né il luogo dell’ultima residenza né quello di nascita, l’Ufficiale Giudiziario consegna una copia dell’atto al pubblico ministero"

Rispondi


24/7 - 19/7/2012 <Giovanna De Simone < Cancellazione protesto di assegno

Il mio assistito ha emesso un assegno per € 4.500.00 risultato poi senza provvista. E' stato elevato protesto e successivamente l'importo è stato pagato con rilascio di liberatoria. Il titolo non gli è stato consegnato dal creditore il quale dichiara di averlo perso. Come può, in questo caso, cancellare il protesto?

Risponde Angelo.

La legge attualmente non consente al traente di un assegno bancario protestato, che abbia pagato capitale, interessi, penale e spese nel termine di cui all’articolo 8 della legge n. 386 del 1990, di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti, a differenza di quanto invece previsto a favore di colui nei cui confronti sia stato levato protesto per mancato pagamento di una  cambiale – tratta accettata o di un vaglia cambiario.

Unica via percorribile per chi subisce un protesto di un assegno bancario è:

1. il ricorso alla procedura ex articolo 700 C.P.C. in caso di protesto erroneo o illegittimo

2. la RIABILITAZIONE ai sensi dell'articolo 17 della LEGGE 7 marzo 1996, n. 108.

3. Cancellazione su richiesta di chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente, nonché dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si è proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto.

4. Il ricorso al Giudice di Pace per protesto erroneo o illegittimo.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'assegno bancario, se ne può fare denuncia al trattario e chiedere l'ammortamento con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui l'assegno bancario. Per l’assegno bancario l’ammortamento può essere chiesto solo dal beneficiario dell’assegno (cioè da colui a favore del quale l’assegno è intestato).

In caso di assegno bancario o postale emesso con la clausola “non trasferibile” non è prevista alcuna procedura di ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere, a proprie spese, un duplicato denunciando la perdita alla banca o alle poste e al traente (persona che ha emesso l’assegno).

Rispondi


19 luglio 2012 > Valeria Sellitto < Notifica ex art. 140 cpc

La problematica che vi pongo all'attenzione mi comporta notevoli disagi. Viene emesso un decreto ingiuntivo dal Giudice di Pace di Campobasso, nei confronti di un debitore di Benevento; dopo aver notificato l'atto tramite l'UNEP di Campobasso, come da procedura, mi ritorna indietro con la dicitura "TRasferito". Riesco ad ottenre informazioni, solo telefoniche, dall'Ufficio Anagrafe di Benevento in cui mi comunicano che la residenza del debitore in realtà, è esatta e, lo stesso, non si è mai trasferito; ora, per effettuare la notifica con l'affissione presso la casa comunale devo recarmi obbligatoriamente all'UNEP di Benevento? visto che solo sullo stesso luogo possono effettuare la notifica a mani e poi l'affissione. Ma non ci sarebbe un' incompatibilità visto che l'atto è stato emanato dal Giudice di Pace di Campobasso?? Vi ringrazio per il supporto!

Risposta Angelo

La limitazione posta dal D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 107, comma 2, della competenza degli Ufficiali giudiziari agli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale essi sono addetti opera solo ove tali atti debbono essere notificati a persone residenti fuori dalla circoscrizione territoriale; qualora invece la notificazione degli atti medesimi debba essere eseguita a persone residenti e domiciliate entro la loro circoscrizione, tale restrizione della competenza non sussiste in quanto il citato articolo 106 dispone che l'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell'ambito territoriale ove ha sede l'ufficio cui è addetto.


19 luglio 2012 > 25/6/2012 < D'Alessandro Enza <ulteriore copia esecutiva (precisazione).

Forse non è chiaro. Io ho consegnato all'UNEp la copia esecutiva e quella conforme all'esecutiva (da far recapitare al terzo pignorato) e gli ufficiali mi hanno perso entrambe, tanto quella esecutiva tanto quella conforme all'esecutiva

1. Risponde : FELICE MANFELLOTTO UG NOLA

Per quanto ho inteso è andato smarrito l'originale dell'atto consegnato all'UNEP per la notifica. Pertanto osservo che se è stato smarrito l'originale consegnato all'UNEP per la notifica, la denuncia deve farla l'UNEP che ha ricevuto l'atto. Conseguenzialmente,mediante esibizione della denuncia, la cancelleria può rilasciare una seconda copia esecutiva.

2. Risponde Vincenzo Gattullo > UG Bari.

La denuncia è necessaria per assicurare che il titolo smarrito non venga utilizzato per la richiesta di esecuzione.

La denuncia spetta a chi ne ha interesse, quindi a Lei.


19/7/2012 < 25/6/2012 >Giovanni Giorgio < Esecuzione ex art. 12 D.lgs.n. 28/2010

Cari colleghi, vorrei sottoporre alla vs. attenzione una problematica di recente costituzione. Trattasi  della procedura esecutiva che potrebbe istaurarsi ai sensi dell’art.12 c.2 del D.Lgs. n.28/2010. Il quesito che mi pongo è il seguente: l’omologazione del verbale di accordo, da parte del Presidente del Tribunale, deve essere fornita del “Comandiamo…” per potersi iniziare l’azione esecutiva? A mio modesto parere la risposta dovrebbe essere affermativa, in considerazione del fatto che l’art.475 cpc recita: “Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti…..”, e, per me, l’omologazione è un provvedimento dell’A.G.

Alcuni colleghi da me interessati della questione sostengono che, trattandosi di titolo esecutivo per legge, non necessiterebbe della formula esecutiva.

Vi ringrazio in anticipo per l’attenzione e vi saluto cordialmente.

Risponde : FELICE MANFELLOTTO UG NOLA

Il verbale omologato dev'essere fornito del c.d. "COMANDIAMO" per rivestire compiutamente la qualità di titolo esecutivo e per potersi dar luogo alle attività previste per legge nell'ipotesi di inadempimento. Diversamente rimane un atto tra le parti "sic et simpliciter", ancorchè omologato.

Rispondi


19/7/2012 < 25/6/2012 > Giacomo Amico < esenzione atti mediazione

Gentili  colleghi uff.giudiziari volevo porvi il seguente quesito: La domanda di mediazione, prevista in talune materie, da un recente normativa, è da considerarsi, in sede di ricezione Unep, atto esente dal pagamento di diritti, spese di trasferta e postali da parte dell'avvocato o parte privata che presente la relativa domanda con conseguente  registrazione della richiesta di notifica su mod. A/ter) oppure è da ritenersi atto a pagamento per l'avvocato che ne chiede la notificazione con conseguente carico dell'atto sul mod. A? Grazie per la risposta che vorrete dare al quesito in questione.

Risponde Vincenzo Gattullo.

Secondo me è a pagamento poiché la legge sulla mediazione non fa riferimento all'esenzione dei diritti e delle spese di notifica e, tra l'altro, nessuna modifica in tal senso è stata apportata al T.U. sulle spese di giustizia.

Rispondi


25/6/2012 > avv. Mastronardi < 140 c.p.c.

Se l'ufficiale giudiziario notifica ex art. 140 cpc, ovvero deposita l'atto presso la casa comunale e spedisce la raccomandata con avviso di ricevimento, è noto che la notifica si perfeziona dal ricevimento di tale comunicazione o trascorsi 10 giorni di compiuta giacenza. Ma cosa succede se il postino nel notificare la racc.del 140, pur essendo la residenza anagrafica non trovando nessuno in casa e non essendoci nome sul campanello, la rimanda indietro con la dicitura "irreperibile"? La notifica s'intende comunque perfezionata dopo i 10 giorni dalla spedizione o è irrimediabilmente nulla? Grazie

Rispondi

Risponde : FELICE MANFELLOTTO UG NOLA

La notifica non si è perfezionata pertanto bisogna procedere ad accertamento anagrafico e, qualora il destinatario dell'atto risulta conservare la residenza nel luogo (indicato nel certificato anagrafico) benchè di fatto non ci abita, previo nuovo accesso dell'U.G. o del Funzionario U.N.E.P (se trattasi di atto esecutivo) bisogna procedere ex art. 143 c.p.c a meno che non si conosce dove domicilia o dimora.

Rispondi


25/6/2012 > Avv. Monica Lotito < notifica precetto su assegno.

consegno l'atto di precetto all'U.G. prima dei sei mesi prescritti sulla normativa della Legge Assegni. L'atto viene spedito per posta dopo la decorrenza dei sei mesi suddetti. La notifica va a buon fine, ma il debitore propone opposizione asserendo la prescrizione dell'azione cambiaria. Nel caso di notifica del precetto, è applicabile la regola generale di scissione dei termini di notifica??

Grazie

Rispondi


 

16/6/2012 < D'Alessandro Enza <ulteriore copia esecutiva.

Ottengo un'ordinanza di assegnazioni di somme per crediti alimentari (mantenimento di figlio minore). ottengo una copia esecutiva ed una copia conforme all'esecutiva e la consegno all'UNEP per la notifica al terzo. L'atto si perde (è a mezzo posta e non torna la cartolina).

l'unep mi fa l'attestazione che l'atto è smarrito e chiedo in cancelleria un'altra copia esecutiva ma dinnanzi al rifiuto faccio istanza al giudice che mi ha emesso l'ordinanza ma rigetta la richiesta dice che ha bisogno della denuncia di smarrimento da fare ai carabinieri.

ma l'atto non l'ho perso io!!!! che fare????

Risponde Vincenzo Gattullo.

Francamente non capisco i termini della questione.

Se ad essere andata smarrita è la copia conforme alla copia esecutiva, quale remora ha il cancelliere a rilasciarne una ulteriore?

Difatti la legge gli vieta di rilasciare più di una copia esecutiva(senza giustificato motivo) ma nulla dice circa le copie conformi. Quindi, se è la copia conforme ad essere andata smarrita, ritorni alla carica spiegando con chiarezza la questione.

Cordialità

Rispondi


16/6/2012 > Avv.Mario Del Pennino < Rilascio di struttura alberghiera sulla base di un 700.

Vi chiedo se sia possibile ricorrere all'incidente di esecuzione  con conseguente sospensione del rilascio dell'immobile,dopo il primo accesso ,sulla base che colui il quale dovrebbe rilasciare l'albergo abbia fatto un contratto di fitto dell'albergo ad un terzo  e che  colui il quale dovrebbe rilasciare l'albergo non si fa trovare sul posto alla data del secondo accesso,il tutto e' finalizzato  solo a permettere agli attuali proprietari dell'albergo di rispettare i contratti sottoscritti per la imminente stagione estiva e per non perdere dei posti di lavoro grazie

Rispondi


2/6/2002 > Avv. Marco Fabio < Notifica del precetto ex art. 140 c.p.c. e termini per il pignoramento

Innanzi tutto, complimenti per l'utilissima rubrica; poi, ecco il quesito: atto di precetto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., l'Ufficiale Giudiziario esegue gli adempimenti (invio comunicazione, ecc.) il 15/02/2012 e l'avviso inviato per posta viene ricevuto dal debitore il 21/02/2012; secondo voi, i 90 giorni per il pignoramento da quando decorrono, dal 15/02 o dal 21/02?

Risposta

La notificazione effettuata nella forma prevista dall’articolo 140 del codice di procedura civile, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, si perfeziona - quindi è produttiva di effetti giuridici – non più con il completamento delle tre predette formalità, ma con il ricevimento della raccomandata informativa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. Nel suo caso la data da prendere in considerazione è il 21/2.


2/6/2012 >  Paolo B <Trascrivibilità Atto di Citazione

E' trascrivibile un atto di citazione per recupero somma, notificato in forza di una ricevuta/dichiarazione di debito da parte del convenuto, a carico di un immobile di quest'ultimo. Preciso che nella narrativa detti immobili non sono citati e la trascrizione servirebbe da garanzia del pagamento in caso di sentenza favorevole.

Rispondi


2/6/2012 > Maria Pia < Notifica sentenza

Dubbio atroce..dovendo notificare una sentenza cosa si notifica la copia della sentenza con formula esecutiva conforme con il timbro blu  (quindi non fotocopiandola come per l'atto di citazione) o l'originale della sentenza con formula esecutiva?

Risposta.

Devi fare molta attenzione perché se per errore fai notificare - consegna al destinatario - la copia della sentenza con formula esecutiva originale, l'altra copia che ti rimane in mano non è titolo esecutivo per una eventuale esecuzione forzata.

Risponde Vincenzo Gattullo.

La cancelleria rilascia UNA copia esecutiva per ciascun avente diritto( es. parte e procuratore per le spese) e tante copie conformi quanti sono i destinatari da raggiungere.

Per essere più chiaro, la copia esecutiva contiene la formula datata e FIRMATA IN ORIGINALE dal cancelliere, mentre le copie conformi possono essere sia fotocopie di quella contenete la formula in originale con l'apposita certificazione di conformità all'originale(quello che ti viene rilasciato con la formula datata e firmata in originale), sia copia recante il solo timbro della formula e del cancelliere MA SENZA LA FIRMA, anche queste con l'apposita certificazione di conformità.

Dunque, le copie da notificare al destinatario sono queste ultime due appena citate.


2/6/2012 > 12 aprile 2012 >  Avv. Marina < precetto su assegno non trasferibile smarrito

Mi accade questo. Versato in banca  un assegno postale non trasferibile, ritorna impagato per mancanza fondi.

Il titolo viene poi smarrito dalla banca e finalmente mi viene recapitata una denuncia di smarrimento del titolo presentata dall'istituo di credito alla AG.

Mi si dice che sulla base della sola denuncia posso tutelare il credito.

E' vero? Posso notificare atto di precetto sulla sola base della denuncia di smarrimento? Viceversa che potrei fare?

grazie per le vostre considerazioni

Risponde Giovanni Silvagni

Ritengo che l'unica procedura da seguire in caso di smarrimento , sottrazione o distruzione del titolo sia quella dell'Ammortamento prevista dall'art. 2016 c.c.

Rispondi


2 giugno 2012 > Antonio R. > Pignoramento immobiliare non sottoscritto da difensore.

Ho notificato tramite un UG un atto di pignoramento immobiliare e mi sono accorto che non sottoscritto l'atto. mi conviene rinotificare?

Risposta

Le conviene rinotificare l'atto. E' un atto nullo, comportando tale vizio anche l'invalidità della successiva ordinanza di vendita, in quanto atto collegato al pignoramento. Tale nullità, tuttavia, resta sanata, senza propagarsi alle successive fasi del processo di esecuzione, se non rilevata d'ufficio, ovvero non fatta valere col rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, prima della pronuncia dell'ordinanza di vendita, ovvero entro venti giorni dalla conoscenza legale che di tale ordinanza abbia avuto il debitore.


2 giugno 2012 > Saveri C. > precetto a pubblica amministrazione

salve,

devo notificare un titolo esecutivo e precetto a una pubblica amministrazione, quali sono i tempi?

 Risposta

il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, né di porre in essere atti esecutivi, prima del termine di centoventi giorni - dalla notifica del titolo esecutivo - concesso alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici non economici per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conseguenti all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali, prima di detto termine al creditore non è neppure attribuito il diritto di intimare precetto, che costituisce atto preordinato all'esecuzione; tale "spatium deliberandi" costituisce, infatti, una sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, cosicché la notificazione di un atto di precetto in tale fase e la relativa intimazione ad effettuare il pagamento in un momento in cui l'amministrazione non è tenuta a procedere, deve ritenersi inutilmente effettuata.


2 giugno 2012 > Massimo G. < rinotifica del titolo esecutivo.

Dopo aver notificato un decreto ingiuntivo privo di formula esecutiva e non opposto mi chiedo se devo rinotificare nuovamente il titolo unitamente al precetto?

Risposta

La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 654 cod. proc. civ., a norma della quale se il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo non è necessaria una nuova notificazione del medesimo, essendo sufficiente che nel precetto si indichino le parti e la data della notifica dell'ingiunzione e si menzioni il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, è volta a semplificare l'inizio del procedimento esecutivo, evitando una inutile duplicazione della notifica del titolo - già avvenuta ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione - ed integrandola se il titolo in quel momento non era ancora munito di esecutività.


12 aprile 2012 >  16 MARZO 2012 >  Giuseppa Saputo < notifica ex art. 140 c.p.c.
Salve,
dovrei notificare un decreto ingiuntivo ad un Vigile urbano, la notifica presso la residenza anagrafica, che è l'unica che conosco, non è andata a buon fine perché di fatto il debitore non abita lì.
Ho, quindi, tentato la notifica presso il comando dei vigili urbani dove svolge il servizio, ma l'addetto alla ricezione degli atti si è rifiutato di ricevere la notifica ed il debitore era fuori servizio. Mi dice l'Uff. Giud. che non può piantarsi lì ad aspettare il debitore quando verrà Vi chiedo, può l'ufficiale giudiziario effettuare la notifica ex art. 140 presso il comando dei vigili e può l'addetto alla ricezione rifiutarsi di accettare l'avviso. Grazie mille

Risponde Vincenzo Gattullo

L'addetto alla ricezione può certamente rifiutarsi.

Proceda secondo le forme dell'art. 140 c.p.c..

Qui devo fare una considerazione.

L'art. 139 c.p.c. menziona, tra i luoghi in cui può essere tentata la notifica, quello dove il destinatario esercita l'attività lavorativa. Ma, a mio stretto pare, non sarebbe possibile la notifica ex art. 140 c.p.c. perchè, non essendo il suo ufficio personale, non esiste una porta a lui direttamente riferibile e, quindi, verrebbe meno il dettato del 140 che prevede "affiggendo avviso del deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario", potendo interpretarsi la dicitura "ufficio o azienda del destinatario", come quello da lui creato e diretto e non quello dove questi presti la sua attività in qualità di dipendente.

E' uno dei non pochi casi di lacunosità del nostro codice di procedura.
Rispondi


12 aprile 2012 >  16 MARZO 2012 > 9 marzo 2012 > Avvocato Raffaele Caccia <Termini e adempimenti nella notifica per posta
Vorrei, cortesemente, sapere se è vero che l'Ufficiale Giudiziario ha tempo 15 giorni per effettuare gli adempimenti per la notifica per posta e, inoltre,se è corretto trascrivere sull'originale dell'atto da notificare solo le ultime quattro cifre del plico raccomandato e non il numero per intero.

Risponde Vincenzo Gattullo

Salve.
L'ordinamento dell'ufficiale giudiziario non prevede alcun termine per l'invio della notifica a mezzo posta(e della notifica in genere) salvo che questa sia richiesta con urgenza e fatti salvi i termini a comparire per il destinatario.
Inoltre, l'unico documento comprovante l'avvenuta consegna, è la ricevuta di ritorno. Per cui non assume alcuna rilevanza l'indicazione del numero di spedizione della raccomandata.
Cordialità.

2. Risponde Giovanni Silvagni.

Con Sentenza della Corte Costituzionale n. 447/2002 è stata introdotta, di fatto, quella che, comunemente, viene definita scissione temporale dei termini di notificazione per il notificante e per il destinatario.L'art. 2, comma 1, lettera e) della L.28/12/2005,n. 263, ha aggiunto all'art.149 c.p.c. , un terzo comma che recependo le disposizioni della Sentenza 447/2002, stabilisce che "la notifica si perfeziona , per il soggetto notificante al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui lo stesso ha legale conoscenza dell'atto".La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che la prova dell'instaurazione del contraddittorio è data , soltanto, dall'avviso di ricevimento. Questo, denominato mod. 23/L contiene una serie di elementi identificativi dell'atto di cui è stata richiesta la notificazione a cominciare dal nome ed indirizzo del destinatario, della data e del NUMERO DI RACCOMANDATA di spedizione. Contiene, altresì, tre diverse ipotesi di consegna del plico: 1) a domicilio- 2)mancata consegna a domicilio con le motivazioni che ne hanno impedito la consegna e le attività svolte dall'agente postale- 3)ritiro presso l'ufficio postale del plico non recapitato. Ed infine, in tutti i casi prospettati, la data e la sottoscrizione del portalettere. Salvo casi epressamente stabiliti dalla legge 890/1982 il mod. 23/L è recapitato in raccomandazione alla parte che ha richiesto la notificazione.
Rispondi


12 aprile 2012 >  Antonio Cesarini < Problema notifica.

E' accaduto che io stesso in proprio, quale avvocato autorizzato, abbia notificato atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento emesso dal Giudice di pace all'indirizzo del Collega procuratore e domiciliatario dell'asserito creditore.

Per sbaglio, ho scritto un numero civico errato della via dove doveva essere recapitato il plico.

La notifica è tempestiva , compiuta con la consegna all'Ufficio Postale alcuni giorni prima della scadenza del termine per l'opposizione, ma, l'atto mi è stato reso il giorno dopo la scadenza di detto termine, per irreperibilità del destinatario al civico indicato ( la via è esatta ).

Adesso ho tentato di avanzare istanza al Giudice di Pace per essere rimesso in termini, trattandosi di un errore certamente incolpevole. Chiedo di poter leggere opinioni e/o esperienze in proposito. Grazie mille

Rispondi


12 aprile 2012 >  16 MARZO 2012 > 9 marzo 2012 >  Patrizia Mottola <  Decreto Ingiuntivo smarrito
Situazione unica:decreto ingiuntivo depositato all'Unep per notifica a mani. La notifica avviene regolarmente dopo 6 gg. Torno circa 10 volte in 40 gg a ritirare il decreto notificato:dopo quasi due mesi in cui gli ufficiali dicono che al momento non è ancora stato messo a posto e quindi non è possibile riconsegnarlo...vengo a sapere che il decreto è "sparito". Sono in una terribile situazione in quanto la loro certificazione di avvenuta notifica (a buon fine) e quella del loro smarrimento, non credo mi possa dare la possibilità di chiedere ulteriore termine di rinotifica al giudice. La cosa bella è che sono fuori termine pur sapendo che è stato già notificato. Non vorrei ricorrere a esposti e/o denuncia,ma se qualcuno si è mai trovato in simil situazione,sarei grata se mi fosse fornita qualche indicazione. Il decreto non è stato opposto,avrei dovuto chiedere la formula esecutiva.

Risponde Vincenzo Gattullo

Chieda se è possibile ricostruire l'atto(data di notifica e sue modalità).
In caso di risposta affermativa, provveda a farsi rilasciare un'altra copia del decreto(non essendo esecutivo non c'è alcun problema) e lo consegni all'u.g. che ha eseguito la notifica il quale provvederà a rifare la relazione.

2. Risponde Giovanni Silvagni.

La "ricostruzione" di un atto appare difficilmente praticabile dal momento che  l'eventuale,ulteriore copia ottenuta dalla cancelleria recherà la data di effettivo rilascio che non è compatibile con quella dell'avvenuta notificazione in quanto precedente. Diversa invece è l'ipotesi di una attestazione da parte dell'ufficiale giudiziario che ha eseguito la notifica circa lo smarrimento dell'atto a lui affidato ma questa non potrà sostituire l'originale ai fini dell'apposizione della formula esecutiva.
Rispondi


12 aprile 2012 >  Luca Fiasconaro < Notifica ex l. 53/94 - Mancata consegna del plico per temporanea assenza destinatario

Salve,ultimamente ho notificato a mezzo posta, ai sensi della l. 53/94, diversi decreti ingiuntivi, che in molti casi non sono stati consegnati ai destinatari per la loro temporanea assenza e mancanza delle persone abilitate a ricevere l'atto, e depositati presso gli uffici postali.

Volevo innanzitutto sapere se il possesso della cartolina con la dichiarazione "atto non ritirato nel termine di 10 giorni" e di quella ulteriore relativa alla comunicazione di avvenuto deposito effettuata dall'agente postale, sono sufficienti per ritenere perfezionata la notifica e per intraprendere le successive azioni esecutive.

Inoltre, nel caso in cui l'agente postale non abbia inviato la raccomandata di avvenuto deposito, la notifica può ugualmente dirsi perfezionata? E in caso negativo, quale soluzione adottare?

Nel ringraziarvi anticipatamente, vi faccio i più sinceri complimenti per il forum, veramente utile.

Rispondi


12 aprile 2012 >  Grazia Toma < UG < sfratto per finita locazione.

La sospensione dello sfratto può essere invocata da un invalido al 100%, settantenne, che ha un reddito superiore ai 27.000,00 euro ?

Rispondi


12 aprile 2012 >  Gaetana < efficacia ordinanza di assegnazione su retribuzione e tfr.

Con O/A sono state assegnate al creditore procedente  1/5 delle somme dovute al debitore esecutato a titolo di retribuzione o altre indennità compreso il TFR., previa estinzione di precedenti pignoramenti. Nel frattempo il dipendente veniva collocato in pernsione, con trattamento erogato da altro ente. L'ordinanza di assegnazione è efficace e valida per il datore di lavoro per la sola parte del TFR e se si deve tener conto dei pignoramenti già gravanti sulla retribuzione e riassunti successivamente innanzi al nuovo Terzo pignorato, erogatore della pensione? Grazie

Rispondi


12 aprile 2012 >  16 MARZO 2012 > Mariaconcetta Catanzaro
Una cittadina straniera con regolare permesso di soggiorno vorrebbe separarsi dal marito (cittadino irregolare in Italia) con il quale ha contratto matrimonio in Italia, presso quale domicilio devo fare la notifica dell'atto di separazione giudiziale, considerando che questo signore è sparito? Non ha mai avuto la residenza in Italia

Risponde Agnese Romeo UG Lipari

Col rito degli irreperibili:art.143 c.p.c.

Risponde Vincenzo Gattullo

La notifica deve essere regolarmente eseguita a norma degli artt. 138 e 139 c.p.c..

A seguito della impossibilità di eseguirla secondo queste forme, regolarmente attestate dall'ufficiale giudiziario, si procederà ai sensi dell'art. 143 c.p.c

3. Risponde Agostino Orlando.

Ove non sia possibile eseguire la notifica perché non viene trovato il destinatario o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo 139 c.p.c., la notifica si effettua depositando esemplare o copia eguale dell'atto in busta sigillata nella sede del Comune dove la notificazione deve essere eseguita, affiggendo avviso del deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario e dando notizia allo stesso a mezzo lettera raccomandata A.R.

E' opportuno sottolineare che questa forma di notifica può essere legittimamente effettuata solo nel caso che, non trovato il destinatario, l'atto venga rifiutato dai soggetti idonei a riceverlo in base alla legge (art. 139 c.p.c.) e non già a seguito del rifiuto del destinatario, ove venga reperito.

La notificazione di un atto ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. può essere effettuata solamente dopo che l'ufficiale giudiziario si sia recato nei luoghi alternativamente indicati dall'articolo 139 c.p.c.

(abitazione, ufficio, azienda) senza trovare il destinatario né altro soggetto idoneo a ricevere l'atto.

Rispondi


16 MARZO 2012 > 9 marzo 2012 >  Biasi Alessandra <  Notifica precetto a cittadino italiano iscritto all'A.I.R.E.
Buonasera,
spero vivamente possiate aiutarmi.
Ho richiesto la notifica di una sentenza e pedissequo precetto ad un cittadino italiano, che nel corso del procedimento ha trasferito la sua residenza all'estero, mediante via consolare. L'atto mi è stato restituito in quanto trasmesso a mezzo posta dal consolato di Nizza a Mentone (ove risiede il soggetto) e non da lui ritirato. Mi è stato spiegato che In Francia non esiste la compiuta giacenza. Mi è stato detto, quindi, questa mattina dagli Ufficiali Giudiziari di Milano che potrei procedere alla notifica ex art. 142 C.p.c. 1° co. La domanda che pongo è se posso notificare il precetto unitamente alla sentenza al procuratore costituito in appello (sebbene il precetto vada notificato alla parte) non riuscendo a notificarlo in quanto se il soggetto in Francia non ritira si considera come non notificato l'atto o se devo procedere ex art. 142 C.p.c.

Risponde Vincenzo Gattullo

Salve.
Essendo conosciuto l'indirizzo provveda a notificare secondo il regolamento CE 1393/2007, seguendo le forme ordinarie(notifica tramite ufficiale giudiziario francese).

Rispondi


16 MARZO 2012 > 9 marzo 2012 >  Luciano Segalla <  Notifica in proprio ex L. 53/1994 di precetto su cambiale
Mi chiedevo se è possibile la notifica di un precetto su cambiale ai sensi della legge 53/1994.
Mi spiego meglio. Mi reco con il precetto e la cambiale dall'Ufficiale Giudiziario per farmi asseverare la conformità del titolo. Provvedo sempre attraverso Ufficiale Giudiziario ad una prima notifica a mani del precetto presso la sede della società,che non si perfeziona in quanto la società risulta trasferita. A questo punto ripeto la notifca nei confronti del l.r.p.t. della società residente fuori Roma, questa volta attraverso la notifica in proprio ex L.54/1994 che viene regolarmente ricevuta. Il dubbio è se la notifica così effettuata abbia validità.

Risponde Vincenzo Gattullo

Può notificare ai sensi della l. 53/94 in quanto la certificazione di conformità è già stata eseguita.
Rispondi


9 marzo 2012 >  Silvia massa < notifica a cittadino straniero
Vorrei porre questo quesito: cittadino americano residente all'estero con domicilio in Italia presso la casa delle vacanze.
A lui è stato notificato a mezzo posta un Decreto Ing, un pignoramento e successivamente si è proceduto con pignoramento presso terzi (banca).
Il suddetto non ha avuto conoscenza degli atti in quanto la controparte ha indicato il domicilio in Italia e ha effettuato le notifiche per posta..il pignoramento è andato a buon fine ma l'esecutato non ha mai avuto conoscenza della procedura! Cosa posso fare?

Risponde Vincenzo Gattullo

Salve.
A mio parere la notifica del titolo è affetta da nullità per non essere stata osservata la successione dei luoghi in cui deve essere tentata la notifica previsti nell'art. 139 c.p.c.
Tale successione è tassativa e non può essere derogata.
La nullità è sanabile "ex tunc" solo con l'opposizione.

 

Rispondi


16 MARZO 2012 >  Stefania Mauro <azione processuale esperibile

Vorrei sapere gentilmente quale azione sia possibile esperire nei confronti del coniuge che non abbia contribuito al pagamento delle spese straordinarie sostenute per la minore.Difatti il verbale di separazione non è sufficiente a procedere con un pignoramento. Grazie.

Rispondi


9 marzo 2012 >  Barbone Roberta UG < morte del proprietario dell'immobile da sfrattare
Dopo la notifica dell'atto di avviso ex art 608 c.p.c. l'inquilino mi ha riferito che il proprietario è deceduto anche se lo stesso è indicato quale istante degli atti di precetto e di avviso di rilascio. Al momento del primo accesso, dopo aver raccolto la dichiarazione dell'inquilino, dovrò rinviare l'esecuzione attendendo conferma della morte del proprietario da parte del suo avvocato o l'esecuzione è da considerarsi non eseguibile per mancanza di persona avente legittimazione attiva? Gli eredi dovranno poi rinotificare titolo e precetto? Vi ringrazio anticipatamente per le risposte. Ciao Roberta

Rispondi


9 marzo 2012 > Alessandro Muscia < pignoramento presso terzi
Buon pomeriggio, vorrei se possibile chiarimenti sul seguente quesito.
HO effettuato la procedura di pignoramento presso terzi al datore di lavoro del debitore ottenendo le somme richieste. Ora poiché il debitore continua a non pagare ne dovrei accodare un altro. Posso utilizzare lo stesso titolo con il precetto precedentemente notificato aggiungendo un altro precetto ed iniziare di nuovo la procedura? Grazie per la risposta

Rispondi


9 marzo 2012 >  Avv. Ornella Grappasonni <  integrazione pignoramento mobiliare
Quale legale del creditore ho fatto eseguire un pignoramento mobiliare dall'ufficiale giudiziario, con esito positivo, tuttavia le cose pignorate sono del tutto insufficienti. Nonostante il debitore abbia dichiarato di avere null'altro da pignorare in nessun luogo, da accertamenti da me fatti ho scoperto che l'esecutato è proprietario di un'auto antica. Vorrei sapere se per far integrare il pignoramento devo depositare un'apposito ricorso al giudice dell'esecuzione ovvero è sufficiente che io depositi il certificato del PRA affinchè l'ufficiale giudiziario possa incrementare i beni pignorati.

Risposta.

Ai sensi dell'art. 488 cpc ritiri i titoli, previa istanza al G.Es. e proceda a far integrare, tramite UG, il precedente pignoramento incapiente.

Rispondi


9 marzo 2012 > Avv. Gilberto Casalino < risposta a: Melisenda Boccuti UG Eboli
La violazione delle norme, che regolano la distribuzione sul territorio delle attribuzioni degli Ufficiali Giudiziari in merito alla notificazione degli atti, se riguardano un atto del processo, ridondano in nullità della sua notificazione.
Postulato che tali norme si debbano osservare anche per la notifica del precetto, la loro violazione dà luogo ad una nullità della sua notificazione (cfr. Cassazione civile sez. III, 20 febbraio 2007 n. 3963).

Rispondi


16/3/2012 - 9 marzo 2012 > Stefano <  pignoramenti contemporanei
Buonasera,
avrei la necessità di pignorare, contemporaneamente, due conti correnti cointestati ai due debitori e lo stipendio di uno di essi; è possibile o devo necessariamente procedere con un pignoramento per volta? non vorrei che, dopo il pignoramento del primo conto corrente, i debitori facessero "scomparire" il secondo conto. Grazie mille...

Risposta.

Dipende dalla sede dei terzi ... se la competenza territoriale è in capo ad un solo Tribunale può procedere contemporaneamente .

Rispondi


9 marzo 2012 > Angela Noccioli < notifica decreto ingiuntivo a società sas e a socio accomandatario
Buongiorno,
Premetto che la mia competenza in materia di diritto societario è limitata, ma mi si presenta questo caso.
Ho chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo verso una sas ed il suo socio accomandatario che, al momento dell'emissione del decreto, risultava da visura depositata attiva. In seguito alla notifica fatta sia alla società che al socio accomandatario ricevo lettera dall'avvocato della debitrice il quale mi riferisce che la società sua Assistita si è messa in liquidazione. Chiedo questo. Se al momento della mia notifica la società era già posta in liquidazione, la stessa è valida o devo rifarla al liquidatore?nel frattempo io ho ottenuto formula esecutiva sul decreto ingiuntivo non opposto. Se lo devo rinotificare al liquidatore posso farlo con formula?grazie

Rispondi


16/3/2012 - 9 marzo 2012 > Giuseppe Mercurio <notifica citazione a società in nome collettivo chiusa
salve dovrei notificare atto di citazione per risarcimento da inadempimento contrattuale fondato su sentenza, ad una società nome collettivo che oggi risulta chiusa. Posso notificare l'atto direttamente ad uno dei soci?
Grazie

Risposta.

le consiglio di citare tutti i soci e poi nell'eventualità di esito positivo procedere sul socio che le offre più garanzie di recuperare il credito.

Rispondi


9 marzo 2012 >  avv.st. Sara Pala <  intimazione di pagamento ex art. 2796 c.c.
Buonasera,mi sto occupando dell'esercizio del diritto di privilegio in relazione a degli autoveicoli da parte in un'officina meccanica quindi ex art. 2756 c.c. e quindi devo attivare la procedura ex art. 2796, Vorrei sapere se Vi è mai capitato e se a vostro avviso l'intimazione la posso notificare a mezzo posta da olbia presso la sede legale che si trova in toscana, a mio avviso si perchè il creditore e i mezzi si trovano ad olbia appunto. Vi chiedo cortesemente di darmi conferma e di fornirmi qualche elemento in più della predetta procedura visto che ho trovato veramente poco. Cordilità.

Rispondi


9 marzo 2012 >  Carmela Palmieri < PIGNORAMENTO TFR
Buongiorno,
non riesco a venire a capo della questione in oggetto, data l'opinione discorde di giudici e colleghi.
un mio cliente, debitore, si è visto pignorare l'intero tfr. Il terzo datore di lavoro sostiene infatti che il tfr deve essere pignorato per intero e non nei limiti del quinto, come i crediti da lavoro.
Sto valutando pèrtanto se, alla prossima udienza, proporre opposizione ex art. 615 2 comma o meno.
Mi si riferisce che a Roma l'orientamento è proprio quello che non prevede limiti al pignoramento.
Cordiali saluti

Rispondi


16/3/2012 - 9 marzo 2012 >  Avv. Marco Ciamei <  Pignoramento c/o terzi notificato a filiale sbagliata
Buongiorno.
Ho notificato atto di pignoramento presso terzi nei confronti sia del debitore che della banca.
Tuttavia, le informazioni di cui ero in possesso mi indicavano l'esistenza di un conto corrente, intestato al debitore, presso una filiale della banca situata in una provincia diversa da quella di residenza del debitore: l'informazione si è rivelata errata, quella filiale non ha alcun rapporto contrattuale con il debitore.
A questo punto rischio un'opposizione all'esecuzione? O il mio atto di pignoramento è nullo? O semplicemente è incapiente?

RISPOSTA.

... DIPENDE dall'esito che la banca le comunica - a mezzo raccomandata -  entro i dieci giorni dalla notificazione. Ad ogni modo non capisco per quale ragione non provvede ad integrare la precedente notifica anche presso la filiale ove il debitore ha il conto corrente.

Rispondi


15 febbraio 2012 > Andrea Moretti < Esecuzione forzata con atto ricevuto da notaio
Devo intraprendere un'azione esecutiva nei confronti di un soggetto che nel contesto di un atto pubblico ha assunto l'obbligo di corrispondere entro un termine una determinata somma di denaro alla controparte. Il termine è infruttuosamente scaduto. Rientrando l'atto pubblico nell'ambito della categoria dei titoli esecutivi di cui all'art. 474, n. 3) c.p.c., ho chiesto al notaio rogante il rilascio di due copie di quell'atto in forma esecutiva per poter intraprendere l'azione esecutiva. Due copie perché, come è normale, vanno portate all'Ufficiale Giudiziario il quale provvede a notificarne una al debitore e l'altra la restituisce al creditore con la relata di notifica. Mi sembrava tutto facile...ma il notaio mi dice che può rilasciarmi solo una copia in forma esecutiva. Pensavo allora che con quell'unica copia sarei potuto andare dall'Ufficiale Giudiziario il quale, presa visione, avrebbe potuto attestarmi la conformità su una copia fotostatica fatta da me. Ma anche l'Ufficiale giudiziario risponde che ciò non è possibile. Allora mi chiedo. Se l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo (in questo caso il titolo è l'atto notarile) al debitore e di tale titolo io posso ottenerne però solo una copia, come faccio poi a depositare il titolo esecutivo con la relata di notifica nella procedura esecutiva? Che senso ha prevedere che gli atti ricevuti da notaio sono titoli esecutivi se poi non posso utilizzarli per intraprendere un'azione esecutiva dal momento che il notaio può rilasciarmi solo una copia in forma esecutiva? C'è qualcuno che è in grado di aiutarmi? Grazie.

Risposta

Tutto ciò è molto strano.

Ad ogni modo:

Il notaio, è vero, può rilasciare una sola copia con formula esecutiva "in originale", ma può al contrario rilasciare altra copia o più copie conformi (se sono più destinatari) certificando la conformità sia dell'atto che della formula esecutiva. Il titolo esecutivo è unico ed è quello con la formula esecutiva originale, mentre le copie conformi dell'atto e della F.E. possono essere utilizzate solo per uso notifica.

In pratica, ripeto, non può essere rilasciata più di una copia in qualità di titolo esecutivo.

idem per l'ufficiale giudiziario, il quale è autorizzato a certificare una fotocopia per uso notifica anche nel caso, ad esempio di una copia autentica di una sentenza rilasciata dalla cancelleria con formula esecutiva in originale. (Angelo)

Rispondi


15 febbraio 2012 >  Nicola Duro < Opposizione atto di precetto
A seguito di decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo, ho regolarmente notificato atto di precetto. Avverso il suddetto atto è stato proposto Atto di citazione in opposizione a precetto, ex art. 615 co.1 c.p.c., (con la motivazione che la somma precettata è superiore a quella indicata nel titolo esecutivo),e contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Ho inviato una raccomandata, sia alla controparte, sia all'avvocato della stessa, dichiarando di voler procedere a rettifica dell'atto di precetto, rinunciando all'eccedente somma erroneamente richiesta e rinnovando l'invito a pagare il minor importo, realmente dovuto. Mi chiedo se adesso posso comunque proseguire l'azione esecutiva e procedere a pignoramento o devo necessariamente attendere la prima udienza, fissata nell'atto di citazione? A seguito della mia raccomandata, la causa di opposizione a precetto dovrebbe considerarsi conclusa - per la cessazione della materia del contendersi - o l'altra parte può andare avnti ed iscrivere ugualmente la causa a ruolo? Vi ringrazio in anticipo per le vostre risposte.

Risposta

L’opposizione a precetto può configurare sia opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) sia agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) a seconda che il debitore contesti l’ammontare della somma con esso ingiunta ovvero ne chieda la nullità per vizi formali, e pertanto, se è accolta, nell’un caso persiste l’idoneità il precetto - sia pure per minore ammontare - a fungere da presupposto per l’esecuzione; nell’altro il precetto, fondato sul medesimo titolo esecutivo, deve esser rinnovato. Pertanto a mio parere può procedere sin da ora all'esecuzione forzata per la somma non contestata. (Angelo)

Rispondi


15 febbraio 2012 > Flavio <  competenza unep per un precetto
buongiorno, cortesemente volevo sapere: sono il legale di un creditore che ha un decreto ingiuntivo esecutivo emesso dal gdp di anzio, il debitore si trova a nettuno, mentre il terzo che sono le Poste Italiane hanno sede legale a Roma e dovrò fare alle poste un p.p.t. ovviamente a Roma, posso notificare il precetto dall'unep di Roma, o devo andare all'unep di Anzio?

Risposta

Il precetto può essere notificato a mezzo posta o a mani dall'UNEP di Anzio, mentre il pignoramento presso terzi può essere notificato per entrambi i destinatari (Poste e debitore) dall'UNEP di Roma (ovviamente al debitore a mezzo posta).

Angelo
Rispondi


15 febbraio 2012 > Teresa < irreperibilità del destinatario di un decreto ingiuntivo
Salve, ho notificato un decreto ingiuntivo a mezzo posta (il destinatario è a Rimini) tramite l'UNEP di Lecce, sezione di Maglie, qualche giorno prima del trascorrere dei 60 giorni dopo i quali sarebbe divenuto inefficace ai sensi dell'art. 644 cpc.
Purtroppo la notifica non è andata a buon fine per irreperibilità del destinatario.
Come posso effettuare nuovamente la notifica e da quale UNEP? Dovrei seguire le modalità dell'art. 140 cpc, ma come dimostro che il decreto ingiuntivo non è inefficace perchè la notifica non andata a buon fine era precedente alla sua inefficacia? Come fa l'ufficiale giudiziario dell'UNEP di Lecce-Maglie ad effettuare la notifica ex art. 140?
Ringrazio anticipatamente chiunque mi voglia dare una risposta.

Risposta

La relata di notifica a mezzo posta e relativa attestazione postale è la prova che ha dato impulso al procedimento notificatorio e quindi l'atto notificato oltre i 60 giorni non è inefficace: in virtù del principio della doppia data - Principio della scissione soggettiva del momento di perfezionamento del procedimento notificatorio - la notificazione si perfeziona per il notificante con l'avvio della relativa procedura, mentre gli effetti a carico del notificato si producono dal momento in cui lo stesso riceve l'atto.

Occorre precisare che quando la notifica di un atto è vincolata da un termine di decadenza o prescrizione – per il notificante – oppure ad un termine a favore o a carico del destinatario, tali termini vanno calcolati al per il notificante alla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario – o dalper il destinatario dalla conoscenza legale -  momento in cui la notificazione si perfeziona in virtù del principio della scissione soggettiva (indipendentemente dal numero di accessi)

Tuttavia, occorre tener sempre presente che il perfezionamento della notificazione a favore del notificante è comunque condizionata dall’esito della notificazione al destinatario. Questo significa che se l'intero procedimento notificatorio ha esito negativo o viene dichiarata inesistente, il notificante decade da tale beneficio anticipato.

Per quanto concerne la notifica ai sensi dell'art. 140, di competenza dell'UNEP di Rimini, ti consiglio di accertare se il debitore abita ancora all'indirizzo indicato negli atti al fine di valutare l'opportunità di notificare ai sensi dell'art. 143.

Angelo
Rispondi


14/1/2012 > 29 novembre 2011 < 9 novembre 2011 >  avv. Luca Geremia < rilascio copie conformi all'esecutive
... dovendo procedere alla notifica di un decreto ingiuntivo, già esecutivo, ai 3 soci di una snc, posso farmi rilasciare le 3 copie conforme all'esecutiva, per uso notifica, dall'ufficiale giudizirio previo pagamento dei relativi diritti o necessità l'attestazione di conformità del cancelliere

1. Risponde Diego Ferro UG Orbetello

L'art. 111 del DPR 1229 del 1959 (ordinamento deli ufficiali giudiziari) dice che l'ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti pubblici rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente, è autorizzato a fare le altre copie che deve consegnare alle parti. Sembrerebbe, dunque, che la risposta sia sì, ma perché non farsele fare dal cancelliere?

2. Risponde Giovanni Silvagni

La Suprema Corte di Cassazione ha, più volte, affermato che competente al rilascio delle copie conformi all'originale è , soltanto, il soggetto depositario dell'atto medesimo. Nel caso in esame, il Cancelliere.
In realtà, l'Ufficiale Giudiziario al quale il D.P.R. 1229/59 affida il compito di rilasciare copie per la notifica, attesta che sono conformi all'originale , soltanto , se quest'ultimo è, sia pure temporaneamente, in suo possesso. Egli certifica di aver notificato copia conforme all'originale dell'atto che gli è pervenuto per la notifica.
Rispondi


14/1/2012 >  Maria Ventura < sequestro preventivo
Buonasera a tutti voi,volevo porvi il seguente quesito e spero che voi mi sappiate dare una risposta.Una mia cliente vanta un credito consistente nei confronti di una società, quest'ultima è stata sottoposta quest'anno a sequestro preventivo per reati di criminalità mafiosa e si trova in amministrazione giudiziaria.Nell'interesse della mia assistita, che vanta un credito nei confronti della società sottoposta a sequestro preventivo, ho notificato un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace e mi è stata fatta opposizione invocando il difetto di competenza per materia e funzionale del giudice della fase monitoria e che la tutela del terzo deve avvenire in sede di incidente di esecuzione innanzi al giudice delle misure di prevenzione che ha adottato il provvedimento ablativo.Ora mi domando,ma il creditore per vantare un credito non deve prima procurarsi un titolo? e l'unica procedura possibile non è quella civile,premettendo che la mia cliente ha solo delle fatture in possesso?Vi ringrazio anticipatamente.

Rispondi


14/1/2012 >  avv.Malaguti Maurizio <  pignoramento all'estero
Nel 2007 iscrivevo ipoteca su decreto ingiuntivo su alcuni beni immobili tutti in Italia di una debitrice italiana la quale nel 2008 riusciva però ad alienare parte di tali beni ipotecati ad una società avente sede in Svizzera.
Ho proceduto al pignoramento dei beni rimasti in Italia ma è risultato incapiente per cui ora utilizzando il medesimo decreto ingiuntivo vorrei pignorare i beni già da me ipotecati ed alienati alla società svizzera.
Posso farlo? E con quali modalità?
Grazie della risposta.

Rispondi

14/1/2012 >Avv.Ornella Mazzeo <  prescrizione decreto liquidazione CTU
E' stato notificato un decreto ingiuntivo per un decreto di liquidazione da parte di un CTU, il decreto di liquidazione è datato 9.5.2005,la prima messa in mora è stata fatta nel maggio 2011, in tale caso, secondo Voi, si applica la prescrzione presuntiva dei tre anni prevista per i compensi dei professionisti, oppure la prescrzione decorre dalla data di pubblicazione della sentenza?
Grazie.

Rispondi


14/1/2012 >  Francesca Natale <  decreto ingiuntivo con attribuzione

Il Tribunale di S. Maria C.V., come quello di Aversa, mi hanno fatto fare, dopo l'emissione del decreto ingiuntivo n°4 copie del decreto adducendo che v'è attribuzione al procuratore anticipatario al fine di creare un doppio titolo, uno per il cliente e dunque per la sorta ed uno per me difensore. Nel definire poi bonariamente un pagamento a Catania, nell'inviare i conteggi, uno per la sorta ed uno per le spese legali, mi contatta un collega chiedendomi come mai avessi chiesto diritti per doppie copie e doppie notifiche e di fronte alla mia spiegazione come ricevuta dalla cancelleria del Tribunale di zona, ho notato un certo scetticismo..credo giustamente. Leggo poi oggi una sentenza del GdP di Caserta che dice, come avevo già sentito, che va notificata una sola copia ed è il precetto ad essere fatto doppio, uno per la sorta ed uno per le spese legali. Mi chiedo: "In caso di pignoramento, se il decreto ingiuntivo lo deposito assieme al precetto x procedere al pignoramento relativo alla sorta, che titolo deposito per il pignoramento delle spese legali a mio nome?"

Rispondi


ANNO 2011

29 novembre 2011 < 29 novembre 2011 < 9 novembre 2011 > Marco Fontana <  Esecuzione rilascio immobile in pendenza di ricorso.
Buongiorno, al primo ingresso l'ufficiale giudiziario ha redatto verbale e ha rimandato gli atti al giudice dell'esecuzione. Le parti dovranno comparire in un udienza fissata a febbraio 2012. Non essendoci alcun provvedimento di sospensione dell'esecuzione intendo comunque chiedere all'ufficiale giudiziario di proseguire con l'esecuzione.
Posso? Ci sono termini legali entro i quali l'U.G. deve provvedere o è alla sua assoluta discrezione?
L'U.G. è tenuto a notificare alle parti la data del prossimo intervento? Grazie

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Da quel che scrivi pare che l'ufficiale giudiziario abbia chiesto l'intervento del giudice ex art. 610 c.p.c. per superare difficoltà che non ammettono dilazione. Direi dunque che, fino alla pronuncia del giudice, l'ufficiale giudiziario non possa riprendere l'attività. Se il tuo cliente ha premura potresti chiedere al giudice l'anticipazione dell'udienza.
Rispondi

29 novembre 2011 < 9 novembre 2011 > avv Silvio Cenaro < inefficacia del precetto e...?
Buongiorno. Ad un mio cliente è stato notificata un ordinanza possessoria e l'atto di precetto il 28 giugno 2011. ad oggi, l'esecuzione non è iniziata e pertanto sono trascorsi 90 giorni. cosa si può fare? l'ufficiale giudiziario può inviare il preavviso di rilascio immobile o è necessario un nuovo precetto? e se lo invia si può fare opposizione?

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Per l'attuazione dei provvedimenti cautelati (669 duodecies cpc) la notifica del precetto non è dovuta. Del resto se una attività è talmente urgente da richiedere un procedimento cautelare ad hoc, talvolta addirittura inaudita altera parte per non pregiudicare le ragioni del richiedente, la notifica dell'atto di precetto potrebbe far perdere tempo in maniera tale da pregiudicare definitivamente il risultato finale.
Rispondi

29 novembre 2011 < 9 novembre 2011 >  Remus Marzio < Attuazione sequestro giudiziario azioni s.p.a. in mano a società con sede all'estero.

Come si può dare attuazione a un sequestro giudiziario di partecipazioni azionarie di una s.p.a. con sede in Italia attualmente detenute da un'altra società, con sede all'estero (UE)?

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Secondo me applicando le norme vigenti nel luogo in cui il sequestro va eseguito, perciò se i titoli da sequestrate si trovano in Italia si applicherà l'art. 677 c.p.c., mentre se i titoli si trovano all'estero si dovranno applicare le norme ivi vigenti, sicché bisognerà in primo luogo sapere se il provvedimento di sequestro emesso dal giudice italiano possa essere riconosciuto ed attuato all'estero in base alle convenzioni internazionali, ai trattati, alle direttive o ai regolamenti comunitari. Ove questo riconoscimento non fosse possibile, tutto il procedimento andrebbe promosso all'estero.
Rispondi

29 novembre 2011 < 9 novembre 2011 > Maria Teresa Persico <  notificazione a cittadino costaricense
... devo notificare un atto di precetto in Costarica ad un cittadino italiano naturalizzato cittadino costaricense che ha perso la cittadinanza italiana. In Costarica, giusto quanto mi è stato riferito dal Consolato italiano in Costarica, non esiste l'anagrafe dei residenti, come posso fare? Grazie

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Sai che è in Costarica, ma non è possibile rintracciarlo con precisione. Procurati allora la prova di questa impossibilità (ad esempio la lettera con la quale il consolato italiano in Costarica ti dice che lì non esiste un'anagrafe e che rintracciare le persone è come cercare un ago in un pagliaio) e poi chiedi una notifica ex art. 143 c.p.c., se conosci il luogo di ultima residenza in Italia o di nascita (in Italia) del destinatario.
Rispondi

29 novembre 2011 < 9 novembre 2011 > Saverio Casile < Esecuzione forzata contro ente locale
Buongiorno a tutti .Vi sarei grato se potreste rispondere al seguente quesito:E' possibile procedere contro un ente locale (comune) con la forma del pignoramento mobiliare. Cordiali saluti.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

No. Le esecuzioni forzate contro il Comune si fanno con un pignoramento presso terzi, dove per terzo si intende la tesoreria, che, in taluni comuni, è una banca privata. Individua dunque la tesoreria del comune debitore e procedi con un pignoramento presso terzi (vedi DL 669/1996, conv in L. 30/1997)
Rispondi

29 novembre 2011 < 9 novembre 2011 >  Avv. Luigi Schito< unep territorialmente competente
... nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo qual'è l'UNEP territorialmente competente? E' quello che ha emesso il provvedimento monitorio o quello in cui è stato notificato il decreto ingiuntivo?

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Se la notifica della citazione la vuoi a mani è competente l'ufficiale giudiziario del luogo in cui la notifica va fatta. Se la vuoi per posta è competente l'ufficiale giudiziario del luogo in cui ha sede il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e presso il quale va dunque instaurata la causa di opposizione (artt. 106 e 107 DPR 1229/1959).
Rispondi

29 novembre 2011 < 9 novembre 2011 > Avv. Cristina < notifica del titolo esecutivo
... ho un titolo esecutivo per un sequestro giudiziario; l'ho notificato unitamente alla monitoria per dare avvio al fase esecutiva di rilascio del bene. Ora intendo attivare nuovamente il titolo ma questa volta per il pagamento delle spese legali che mi sono state liquidate nel dispositivo. Occorre una nuova notifica del titolo o posso procedere con il precetto richiamando quella vecchia? grazie

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Puoi procedere direttamente con la notifica dell'atto di precetto, richiamando la notifica del titolo esecutivo, già avvenuta. Non è necessario rinotificare il titolo esecutivo ogni volta che si vuole intraprendere una nuova esecuzione in base ad esso.
Rispondi

29 novembre 2011 < 26 ottobre 2011 > FRANCESCO AVV. MANDARADONI<  Trascrizione sequestro conservativo
Buongiorno a tutti, ho un problema che mi tormenta.
Ho depositato in corso di causa un sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. avente ad oggetto alcuni immobili della società debitrice della mia cliente.
Il Giudice - lo stesso adito nella causa di merito - ha emanato un provvedimento a mezzo del quale, anzichè disporre il sequestro inaudita altera parte o, quantomeno, autorizzare il sequestro in via provvisoria e fissare una udienza di comparizione delle parti, ha semplicemento fissato una futura udienza, dandomi termine per notificare atto e provvedimento alla controparte (peraltro contumace nel giudizio di merito!!) entro 15 giorni dall'udienza stessa.
Mi risulta che non posso trascrivere la domanda di sequestro ma, se ho ben capito, solo ed esclusivamente il provvedimento che lo concede.
Dunque, dovendo attendere l'udienza senza poter trascrivere alcunchè, come posso evitare che, ricevuta la notifica del ricorso per sequestro, la debitrice venda gli immobili o semplicemente trascriva in conservatoria i preliminari di vendita sino a questo momento già stipulati?
Se poteste darmi qualche buon consiglio, come sempre!!!
Grazie!

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Mi sa che non puoi trascrivere niente. Avresti potuto trascrivere la domanda giudiziale, qualora la controversia avesse riguardato uno dei casi previsti dall'art. 2562 c.c., ma da quel che scrivi non sembra il tuo caso. Avresti potuto iscrivere ipoteca giudiziale se tu avessi avuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (2818 cc), ma non ce l'hai. Che dire dunque? Ci hai provato: hai chiesto il sequestro inaudita altera parte, ma non ti è stato concesso. L'impossibile non lo puoi fare.
Rispondi

 

29 novembre 2011 < 26 ottobre 2011 >  Avv. Susanna Steri < Pignoramento presso terzi all'estero
Gentili Colleghi,
mi trovo in una situazione particolare e un po' complessa, che mi spinge a chiedere il Vostro consiglio.
Ho necessità di pignorare il conto corrente di un debitore italiano che è residente nel Principato di Monaco e che ha, in quel luogo, aperto un conto corrente bancario presso la BNP Paribas. Ovviamente, ove il debitore fosse stato residente in Italia, avendo compiutamente notificato il precetto, avrei potuto iniziare la fase esecutiva pignorando il conto corrente presso la sede italiana di tale banca. Ma in questa condizione? Mi sembra improbabile che la sola nazionalità del debitore fondi la competenza giurisdizionale di un Giudice italiano, magari a Milano, presso la sede centrale della BNP italiana. Temo quindi che dovrò cercare di rendere esecutivo il titolo anche nel Principato di Monaco, per poi aggredire con le regole procedurali del luogo il conto del debitore.
Tuttavia non sono sicura, e resto in attesa di Vostri consigli.
Grazie mille e complimenti per il servizio.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Per l'esecuzione forzata non conta il luogo di residenza del debitore, ma quello in cui si trovano i beni, perciò se il conto corrente, il libretto di deposito o quant'altro è aperto presso una filiale italiana, potrai fare il pignoramento preso terzi in Italia.
Rispondi

29/11/2011 > 26 ottobre 2011 > avv.Francesco <notifica pignoramento presso terzi
Buonasera,
devo notificare un pignoramento presso terzi ad una banca quale terza pignorata, la notifica deve essere effettuata solo presso la filiale in cui sono presenti le somme pignorande oppure anche presso la sede legale?Resto in attesa di risposta e ringrazio.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Normalmente si fanno presso la filiale in cui è instaurato il rapporto. Puoi fare due notifiche, di cui una presso la sede centrale, purché entrambe si trovino nella stessa circoscrizione territoriale del giudice dell'esecuzione. In caso contario sorgerebbero problemi di competenza (perché nel caso del pignoramento presso terzi la competenza è del giudice del luogo di residenza del terzo, ex art. 543 comma 2 n° 4 cpc).
Rispondi

29 novembre 2011 < 26 ottobre 2011 >  avv. Mariagrazia Caruso < precetto
Buonasera!
Poichè è stata proposta opposizione avverso il precetto, mi è possibile notificare ulteriore precetto per la stessa somma quale discendente dalla medesima sentenza ? Grazie

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Sì. Con questo espediente puoi espressamente rinunciare al primo precetto, errato, approfittandone per correggere l'errore. In tal caso credo che la causa di opposizione al primo precetto dovrebbe concludersi per la cessazione della materia del contendere e forse puoi ottenere la compensazione delle spese legali.
Rispondi

29 novembre 2011 < 29 novembre 2011 < 26 ottobre 2011 >  Anna R. <Rinuncia esecuzione
Dopo lunghe peripezie, a seguito di pignoramento mobiliare autovettura, sono riuscita ad ottenere il pagamento integrale da parte del debitore.
nella procedura era intervenuta anche equitalia (fermo amministrativo) la quale ha ricevuto anch'essa il pagamento del suo credito.
ora dovrei rinunciare, peraltro, per evitare l'asporto del bene quanto prima.
l'atto di rinuncia, ex art. 629 cpc, devo per forza notificarlo ad Equitalia oppure posso redigere l'atto e ad esempio,recarmi presso i loro uffici ed ottenere un timbro di depositato, protocollato, visto, etcc.... insomma avvalermi di forme equipollenti alla notifica?
tutto ciò per abbreviare i tempi ed evitare altre spese legali che nel corso degli anni sono lievitate.
grazie a chi vorrà rispondermi.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Nessuna norma ti impone di notificare la tua rinuncia ad Equitalia, la quale, tra l'altro, forse non è neanche intervenuta nell'esecuzione. Se il tuo obiettivo è evitare l'asporto, la rinuncia che hai depositato è già sufficiente. Se vuoi evitare la crescita delle spese, meno notifiche fai e meglio è, specie se queste non sono imposte dalla legge. Tu sei responsabile della tua azione, non di quelle di Equitalia o di altri creditori. Al limite, se ti può essere utile per cautelarti con il debitore, puoi notificare a lui la tua rinuncia e, se già c'è e se non vi ha provveduto d'ufficio la cancelleria, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione della procedura, in maniera tale che il debitore sappia che tu, ottenuto il pagamento, ti sei prodigata per far cessare quanto prima gli effetti del pignoramento.
Rispondi

29 novembre 2011 < 26 ottobre 2011 >  Avv. Giovanni Borsetto < notifica in Messico
Ho chiesto la notifica di atto di citazione per chiamata in causa di terzo.
Il terzo è società messicana e quindi:
atto di citazione in duplice copia con traduzione asseverata e postilla della procura della repubblica.
spedito dall'ufficiale giudiziario di Padova è stato restituito "non notificato" perchè l'autorità centrale messicana voleva tradotto in messicano il verbale di asseverazione, nonché la postilla della procura della repubblica.
Trattandosi di causa civile ex art. 702 c.p.c. il giudice non ha concesso la rimessione in termini ed ora cosa devo fare per citare la società messicana affinché risponda dei danni causati a cittadina italiana che si è ritrovata una lesione grave al volto causata dalla responsabilità della struttura alberghiera che la ospitava?
Grazie e cordiali saluti
Giovanni Borsetto

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

O ricominci tutto da capo, o instauri una causa autonoma con la società messicana, chiedendo poi la riunione con la causa già in corso.

Rispondi

29 novembre 2011 < 3/10/2011 >  Alessandro Fontana<unico titolo più pignoramenti

Ho consegnato all'ufficiale giudiziario il titolo al fine di eseguire il pignoramento mobiliare, che non è ancora stato eseguito. Ad oggi ho la necessità di utilizzare quello stesso titolo per eseguire un pingoramento mobiliare.come posso fare. grazie per l'aiuto

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

La gatta frettolosa fece i gattini ciechi. I pignoramenti vanno fatti uno alla volta e quando un creditore ne chiede uno deve essere convinto. Se vuoi rientrare in possesso velocemente del titolo esecutivo e del precetto devi rinunciare alla richiesta di pignoramento mobiliare. Altrimenti, se il pignoramento è già fatto, puoi solo chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a ritirare titolo e precetto in originale.
Rispondi

29 novembre 2011 < 3/10/2011 >  Maria Ventura < pignoramento presso terzi

Salve, ho notificato sia al debitore che al terzo(banca) un pignoramento presso terzi, il debitore salda il debito ed io ancora non ho ricevuto la risposta della Banca nè ho iscritto a ruolo il pignoramento, in questo caso cosa devo fare per ottenere l'estinzione della procedura esecutiva e ritirare i titoli?grazie

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Deposita una rinuncia all'esecuzione.
Rispondi

29 novembre 2011 < 3/10/2011 > Stefano Guzzini<Notifica obbligatoria presso la struttura territoriale dell'ente pubblico ex art. 14 D.L. 669/96.

A norma dell'articolo di legge indicato in oggetto, dovrei procedere a notificare un atto giudiziario (precetto) "presso la struttura territoriale dell'ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati". Nella fattispecie, il soggetto privato interessato è residente a Milano, mentre il debitore destinatario della notifica dell'atto è il Ministero della Salute, con sede legale - ovviamente - a Roma. La struttura territoriale del Ministero sita nel comune di Milano quale è? L'A.S.L. di Milano città? Oppure è sufficiente notificare presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano presso cui il Ministero della Salute si domicilia di fatto, ex lege, in qualsiasi processo "milanese" in cui esso è parte in causa? Ringrazio fin d'ora l'U.G. con esperienza in merito o qualsiasi altro operatore del settore voglia darmi lumi. Stefano

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Non mi risulta che i precetti si notifichino presso l'avvocatura dello Stato (art. 11 RD 1611/1933).

Rispondi

29 novembre 2011 < 3/10/2011 > Teresa Maddaluno < sequestro giudiziario
aiuto ho bisogno di aiuto..ho procrastinato un sequestro giudiziario di ramo di azienda perchè mi sono trovata in difficoltà più volte,ho fatto un rinvio al 12.10.2011 ed oggi 27.09.2011 la parte istante nonchè il custode giudiziario nominato dal giudice mi hanno fatto formale richiesta scritta di anticipare il sequestro e l'immissione in possesso del custode, non potendo lo stesso, in mancanza dell'attuazione del sequestro a provvedere ad alcuni compiti fondamentali. l'u.g. può in questi casi ed in quale modo anticipare l'attuazione pur essendoci un verbale di rinvio con tutte le parti presenti? nessuno sembra sapere nulla in proposito. grazie a tutti quelli che mi aiuteranno.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Notifica un preavviso motivato di anticipazione dell'accesso
Rispondi

29 novembre 2011 < 3/10/2011 > Avvocato Carosielli Franco <  mancanza della formula "ho pignorato" nel'atto di pignoramento immobiliare...in relazione al questo su emarginato l'atto di pignoramento è inesistente o nullo oppure in ogni caso valido . Le opposizioni avverso tale atto sono quelle ricomprese nell'art.617 cpc ? Grazie

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Non è la dicitura "ho pignorato" che deve essere necessariamente contenuta nel pignoramento, bensì la formula di cui all'art. 492 c.p.c. di ingiunzione dell'ufficiale giudiziario, rivolta al debitore, "di astenersi da qualunque atto diretto a sottarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi". In mancanza di tale formula ci sono sentenze che dichiarano il pignoramento inesistente, altre che lo dichiarano nullo, altre che lo dichiarano solo irregolare.
Rispondi

29 novembre 2011 < 9 novembre 2011 >  Erica Masciandaro <posso notificare atto di precetto su assegni smarriti/rubati?
Posso notificare un atto di precetto su assegni smarriti/rubati protestati per questa ragione? Mi sorge il dubbio perchè il protesto non è stato elevato per insolvenza.
Nel caso in cui io non possa agire con un atto di precetto quale altro strumento ho a disposizione per recuperare quelle somme? Grazie

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Direi di no, perché se non esibisci gli originali degli assegni all'ufficiale giudiziario questi non potrà certificare, ex art. 480 cpc, di avere riscontrato che la trascrizione del titolo (imposta dall'art. 55 RD 1736 del 1933) corrisponde all'originale. E ancora: l'ufficiale giudiziario non potrà pignorare senza il titolo esecutivo in originale (513 cpc). Ritengo, dunque, che dovrai instaurare la procedura di ammortamento prevista dall'art. 2016 c.c.
 

L'ammortamento degli assegni è disciplinato dagli articoli 69 e ss. del RD 1736/1933. In questo caso, se gli assegni sono non trasferibili (e con la nuova disciplina lo sono quasi tutti), ci si potrà avvalere dell'art. 73, il quale dispone: "nel caso di assegno bancario emesso colla clausola <non trasferibile> non si fa luogo ad ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere a proprie spese un duplicato denunciando lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione al trattario e al traente".
 

9 novembre 2011 > 26 ottobre 2011 > Vanessa < unep competente per notifica
salve a tutti, vi sarò grata se potrete risponedere al seguente quesito: può richiedersi la notifica di un titolo esecutivo(sentenza) emesso da un tribunale (nella specie Vasto) presso l'ufficio NEP di altro tribunale (nella specie Pescara)???vi ringrazio fin da ora e auguro buona serata.

Risponde Salvatore Tranchina UG Bari.

 Gent.ma Vanessa,tutto dipende da dove si trova il destinatario. Evitando di citare normative, in pratica se il destinatario si trova a Vasto, competente è solo l'unep di Vasto per la notifica da effettuarsi sia a mano che (eventualmente) a mezzo posta. Se il destinatario si trova a Pescara competente per la notifica può essere l'unep di Pescara (a mani) o l'unep di Vasto (a mezzo posta). Se il destinatario si trova, per esempio, a Milano competente per la notifica è l'unep di Vasto (a mezzo posta) o l'unep di Milano (a mani). Cordiali saluti.
Rispondi

 

9 novembre 2011 >  Paolo Callegari < Pignoramento stipendio Carabinieri
Buongiorno, dovrei pignorare lo stipendio ad un Carabiniere in servizio a Torino.
Il terzo è il Centro Amm.Naz. dell'Arma sito in Chieti o il Comando dell'Arma della Regione Piemonte? Non so a chi notificare...
Grazie infinite.

Per la risposta clicca qui.

Rispondi

 

3/10/2011 > 8/2011  < Avv. Vincenzo Manfredi< errato nome di battesimo del terzo pignorato
Salve, il quesito è il seguente: ho promosso un pignoramento presso terzi per vincolare il canone di locazione mensile dovuto al mio debitore dal suo inquilino. Il terzo pignorato mi ha comunicato che effettivamente corrisponde il canone mensile e che provvederà ad accantonarlo in attesa del provvedimento di assegnazione. Mi ha tuttavia informato che il suo nome di battesimo non è quello indicato nell'atto. L'udienza per la dichiarazione ex art. 547 cpc è stata d'ufficio rinviata a dicembre prossimo. Ritenete che il debitore possa proporre opposizione all'esecuzione oppure visto che il cognome è giusto ed il debitore si presenterà davanti al giudice per rendere la dichiarazione positiva la questione sarà cosi superata avendo l'atto raggiunto il suo scopo. Diversamente cosa mi conviene fare? Grazie anticipatamente per la risposta. Avv. Manfredi

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Se stai proprio in ansia potresti notificare un semplice atto di rettifica per la correzione dell'errore materiale, fermo restando, però, che il pignoramento secondo me è già valido ed ha già prodotto i suoi effetti malgrado l'errore, perché il destinatario lo ha ricevuto e si è già dichiarato, non so se verbalmente o per iscritto, debitore, e immagino che già stia accantonando le somme pignorate. Del resto l'inquilino è lui e non può sorgere alcun ragionevole dubbio su eventuali scambi di persona. L'errore materiale, facilmente riconoscibile e commesso solo su uno degli elementi identificativi del destinatario, non inficia il pignoramento. Del resto, se io fossi il terzo pignorato, sapendo che su di me incombono gli obblighi del custode, mi guarderei bene dal non conservare le somme pignorate, col pretesto che il mio nome è stato indicato in modo erroneo, quando però è incontrovertibile che l'atto è destinato a me.

Rispondi

3/10/2011 > 8/2011 <  Mirko Mantellini < Liberazione Immobili con Decreto di Trasferimento o Ordinanza ai sensi del 560 c.p.c.
In caso di vendita giudiziaria di immobile con precedente nomina del custode giudiziario IVG, lo stesso custode deve provvedere a liberare il cespite da persone e/o cose. Il titolo esecutivo deve essere un'ordinanza de G.E. ai sensi dell'art. 560 cpc, ma non può essere di sicuro il Decreto di Trasferimento! In caso in cui il GE sostenga che l'IVG debba eseguire il rilascio con titolo esecutivo il DDT (che non fa alcun riferimento ad "eseguire la liberazione" bensì a "rilasciare" l'immobile) è secondo voi titolato l'IVG ad eseguire tale ordine? Visto che alla notifica della significazione l'Ufficiale Giudiziario controllerà gli atti troverà una mancata nomina e/o riferimento all'IVG di procedere a tale liberazione? In sostanza: L'IVG può o non può procedere alla liberazione di un immobile venduto tramite asta giudiziaria utilizzando il DDT come titolo esecutivo?
Grazie

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Secondo me il titolo che può utilizzare il custode per la liberazione dell'immobile è il provvedimento di cui all'art. 560 cpc. La norma, infatti, dispone che tale provvedimento è titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito, a cura del custode e anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento, nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, se questi non lo esentano. Il decreto di trasferimento, che pure è titolo esecutivo per il rilascio ex art. 586 cpc, è titolo di cui può avvalersi invece l'aggiudicatario, ove preferisca curare da sé l'esecuzione per rilascio, esentando il custode. Dunque, posto che entrambi sono titolo per il rilascio, è d'uopo che ognuno utilizzi il titolo esecutivo che gli compete. Aggiungo che sarebbe meglio presentare preventivamente un'opposizione, prima che il rilascio sia richiesto all'ufficiale giudiziario, poiché non si può pretendere che questi tolga le castagne dal fuoco al debitore, ravvisando e decidendo su vizi che devono essere fatti valere dalle parti e valutati dal giudice nelle opportune sedi.
Rispondi

3/10/2011 > 8/2011 < Marco Ciampitti < Sfratto per morosità
intanto complimenti per il libro sullo sfratto, che ho appena terminato di leggere. Nel capitolo dedicato all'assistenza della forza pubblica si fa riferimento alla tutela penalistica dei provvedimenti giudiziari: a tal proposito è possibile che l'ordine di rilascio del giudice (nel mio caso scaduto il 29 luglio scorso) sia completamente sprovvisto di tutela? Posso invocare l'art. 388 cp sulla mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice?

Risponde Diego FerroUG Orbetello

Perché sprovvisto di tutela? Va messo in esecuzione come tutti i provvedimenti di convalida di sfratto, perciò bisognerà notificare titolo esecutivo, atto di precetto, preavviso di rilascio e infine si potrà procedere materialmente allo sfratto. Non ravviso gli estremi per il reato di cui all'art. 388 cp, in quanto qui si tratta solo di un inadempimento ad un obbligo derivante da provvedimento dell'autorità giudiziaria, ma non c'è nessuna mancata esecuzione DOLOSA prevista dall'articolo in questione: non vi sono infatti atti simulati o fraudolenti, non vi sono provvedimenti a tutela di minori o incapaci, non vi sono provvedimenti urgenti a tutela della proprietà o del possesso (sequestro, denuncia di nuova opera ecc.), non vi sono sottrazioni o distruzioni di beni pignorati e simili attività, non vi sono ritardi o rifiuti del custode.
Rispondi

3/10/2011 > 9/2011 < Adele Pellegrino <  Luogo di notifica del precetto
Buon pomeriggio a tutti! Dovrei iniziare l'esecuzione su Grottaglie (TA) e vorrei sapere se devo notificare il precetto da Grottaglie ed eleggere domicilio in Grottaglie, ovvero se posso tranquillamente notificare il precetto dall'UNEP di Taranto ed indicare nell'atto il mio domicilio professionale che è in Taranto.
Grazie anticipatamente.

1. Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Puoi senz'altro notificare da Taranto eleggendo domicilio in Taranto, ma così facendo rischi che eventuali opposizioni a precetto ti siano notificate presso la cancelleria del giudice competente su Grottaglie. L'art. 480 cpc, infatti, al terzo comma, stabilisce che il precetto deve contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione; in mancanza, le opposizioni a precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso. Dunque, per avere la notifica dell'opposizione a precetto presso il tuo studio di Taranto, dovresti poter dimostrare che in Taranto ci sono beni da pignorare e che perciò l'esecuzione è destinata ad esser fatta a Taranto (Cass. 7505/1999; Cass. 840/1997).

2. Risponde Melisenda Boccuti UG Eboli
Si può notificare l'atto di precetto per posta da qualsiasi ufficio n.e.p.(sempre che non vi sia allegata una sentenza o un decreto). Inoltre per l'esecuzione si può spedire l'atto di precetto notificato con il titolo per posta all'ufficio nep competente per zona con una lettera di accompagnamento e pagare in contrassegno...

3. Avv. Maria Ventura

Salve collega, lei può tranquillamente notificare il precetto dall'Unep di Taranto e domiciliarsi in Grottaglie. Saluti.
Rispondi

14/9/2011 <  Felice Manfellotto < Risposta a Antonio Caradonna.

LA COMUNICAZIONE DELLA DATA DEL NUOVO ACCESSO, SUCCESSIVA A QUELLA FISSATA AI SENSI DELL'ART. 608 C.P.C QUALE INIZIO DELL'ATTIVITA' ESECUTIVA PER RILASCIO D'IMMOBILE, DEV'ESSERE COMPIUTA CON L'ACCESSO SUL LUOGO DELL'ESECUZIONE PREVIO VERBALE. IN TALE OCCASIONE L'UFFICIALE GIUDIZIARIO, IN ASSENZA DELLO SFRATTANDO, DI SUOI FAMILIARI CONVIVENTI O DI PERSONE ADDETTE ALLA CASA, PUO' LASCIARE UN AVVISO COMUNICANDO LA NUOVA DATA PER L'ESECUZIONE (PRASSI CONSOLIDATA DALL'UNEP DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO) VERBALIZZANDO IL TUTTO IVI COMPRESE LE ISTRUZIONI RICEVUTE (SCRITTE O VERBALI) DA PARTE ISTANTE ANCHE TRAMITE IL PROCURATORE LEGALE (COME DA MANDATO). CONSEGUENZIALMENTE, PER OGNI BUON FINE DI GIUSTIZIA,BUONA PRASSI PUO' RITENERSI NOTIFICARE DETTO VERBALE ALLO SFRATTANDO.TRATTASI DI BUONA PRASSI, NON DI OBBLIGO POSTO A CARICO DI PARTE ISTANTE, SICCHE' BEN PUO' FARSI A MENO DELLA NOTIFICA DEL VERBALE DI ACCESSO QUALORA E' STATO LASCIATO AVVISO D'USO PER LO SFRATTANDO ASSENTE.

Rispondi

1/9/2011 < 5/8/2011 > 16/7/2011 >  Antonio Caradonna > UG < verbale di sfratto e notifica
Data la frequenza del caso e la varieta' di interpretazioni chiedo anche su questo forum un vostro parere.

Il quesito è:in presenza di una dichiarazione scritta ed aggiornata del legale del proprietario di un immobile da rilasciare,con cui si invita l'ufficiale giudiziario in modo inequivoco ad effettuare un rinvio dello sfratto,vista la pendenza di trattative tra le parti, è legittimo notificare all'esecutato-ad abundantiam..-il verbale di rinvio "d'ufficio"cioe' senza dover effettuare l'accesso?Grazie

Risponde Giovanni Silvagni UG

L'art. 608 c.p.c. stabilisce che l'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica alla parte tenuta al rilascio il giorno e l'ora in cui procederà "forzatamente". Ciò, anche, al fine di consentire l'eventuale adempimento spontaneo entro il termine indicato ovvero di essre presente all'immissione in possesso del creditore procedente.L'accesso, pertanto,a mio parere appare necessario laddove la richiesta di rinvio dell'esecuzione sia , soltanto , unilaterale e non concordata con la parte tenuta al rilascio.
Diversa, invece, è l'ipotesi di estinzione contemplata dall'art. 608 bis ove si prevede che la parte istante , prima della consegna o del rilascio abbia la possibilità di rinunciare all'esecuzione con atto da notificarsi all'esecutato e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario

Risponde Antonio Caradonna.

Grazie a Giovanni Silvagni per la risposta al mio quesito.Peraltro segnalo che ,caso piuttosto frequente,la richiesta esplicita di rinviare lo sfratto perviene dopo il primo accesso(quello fissato col 608 e solo per il quale,a mio avviso,ha senso la tutela data allo sfrattando di liberare spontaneamente o assistere alle operazioni..).Dopo il secondo o terzo accesso,cioe',in cui lo sfrattando non si rinviene a casa ne' si fa vivo sul luogo della esecuzione il proprietario,che magari ha fatto presente per iscritto di voler differire il rilascio pendendo trattative con il debitore,che senso ha recarsi ogni volta presso l'esecutato ?Non e' piu' ragionevole notificargli il verbale di rinvio,che anzi lo tutelerebbe maggiormente data la sua assenza ai sopralluoghi precedenti dell'UG ?
Rispondi

1/9/2011 < 16 luglio 2011 < 13 luglio 2011 > Avv. GIORGIO <pignoramento presso terzi
Ecco il mio quesito: all'udienza fissata per la dichiarazione, il terzo si dichiara debitore del mio debitore per la somma di XXX; io chiedo l'assegnazione della somma visto che per sorte - intervento - spese legali la somma è capiente.
Appena usciti il terzo mi dice che però al mio debitore ha rilasciato 40 cambiali di pari importo con scadenze a partire da Maggio 2011 (pagata) in poi.
Adesso il dubbio è questo; io adesso notifico la copia autentica dell'ordinanza del G.E. ma il terzo potrà pagare la mia cliente visto che ha rilasciato delle cambiali?
Un collega mi dice che il terzo ha sbagliato a riconoscersi debitore perché con il rilascio delle cambiali ha estinto l'obbligazione.
Io non sono d accordo perché la cambiale non è uno strumento di pagamento ma di credito e per me l'obbligazione non si è estinta.
Deve pagare un tot al mese e per meglio garantirsi il suo creditore le ha chiesto di emettere le cambiali.
Temo che mi faranno una opposizione per adesso dopo la notifica del titolo starò alla finestra.
Brancolo nel buio.
Grazie in anticipo.

Anche a mio parere il terzo ha sbagliato perchè se le cambiali sono state girate il terzo non è più debitore del suo debitore bensì di una ... "quarta" persona.

Il mio consiglio è quello di verificare con il terzo la banca di appoggio ed eventualmente agire di conseguenza.

Risponde Giovanni Giorgio Uff.le Giud.rio Acquaviva delle Fonti
A mio pare, al riguardo, bisogna tener conto dei tempi in cui si sono verificati gli eventi.
1^ ipotesi: Caio (terzo debitore dell'esecutato Tizio) regola il suo debito con l'emissione di pagherò cambiari in favore del suo creditore Tizio, prima della notifica dell'atto di pignoramento preso terzi; in questo caso non può considerarsi debitore (ai fini della procedura esecutiva) per aver regolato, comunque, la sua obbligazione prima della notifica dell'atto di pignoramento.
2^ ipotesi: se Caio (terzo debitore dell'esecutato Tizio), al momento della notifica dell'atto di pignoramento, non ha regolato con cambiali (o in altro modo) il suo debito nei confronti del suo creditore, ovvero dell'esecutato Tizio, non può disporre di tali somme e non può emettere (in pagamento) alcun pagherò cambiario o titolo similare, nè sottoscrivere transazioni con tale soggetto creditore, relativamente alla disponibilità delle somme che deve a quest'ultimo.
Sarebbe opportuno, a mio modesto avviso, l'accertamento specifico dell'obbligo del terzo, al fine di verificare le sue eventuali responsabilità o la sua buonafede, in ordine al regolamento contabile effettuato con l'esecutato.
E' un mio parere personale, non avendo riscontrato giurisprudenza al riguardo.
Grazie per l'attenzione

2.. Risponde Gianni Firenze

Sono d'accordo con Giovanni Giorgio: bisognerà vedere se le cambiali hanno data certa (assai difficile da provare) anteriore al pignoramento, nel qual caso male ha fatto il terzo a non aver precisato in sede di dichiarazione i tempi di pagamento(esigibilità) previsti per il pagamento del debito, ai fini dell'assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., ma qualche eccezione forse la potrebbe sollevare; se invece le cambiali non hanno data certa anteriore al pignoramento, il terzo non potrà certo eccepire la loro esistenza od il loro pagamento, e ciò anche ai sensi dell'art. 2917 c.c.; non concordo invece nella necessità di promuovere giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, dal momento che quest'ultimo si è dichiarato, ahilui, debitore, anche se senza precisare i tempi di esigibilità del debito

5/8/2011 >16/7/2011 < 30 giugno 2011 >   Anna<pignoramento presso terzi - smarrimento cartolina di ritorno notifica atto al debitore

Buongiorno a tutti!
Ringraziando anticipatamente per la risposta, vi chiedo una soluzione al mio problema.
Agli inizi di marzo ho portato alla notifica atto di pignoramento presso terzi. All'udienza fissata il terzo rende dichiarazione positiva, ma in quella sede, all'atto dell'assegnazione, ci si accorge che la cartolina di ritorno della notifica dell'atto al debitore non c'è! Pertanto il G.E rinvia per la verifica della notifica.
Bene di questa cartolina non si ha traccia, cosa devo fare? Posso notificare una copia conforme dell'atto di pignoramento e del verbale di causa al debitore o devo chiedere al giudice di autorizzarmi al ritiro dell'originale dell'atto di pignoramento e dei titoli e rinotificare tutto? E se il precetto a questo punto è scaduto che faccio?
Grazie

Risponde  Riccardo Rossi
Prova a fare una ricerca all'ufficio postale competente inviando un fax; ultimamente vi sono forti ritardi nella restituzione degli avvisi di ricevimento;può darsi che lo trovino e comunque,se è andato smarrito, ti rilasciano un duplicato.
In mancanza credo non vi sia altra strada che rinotificare al debitore il pp3 in copia conforme e il verbale d'udienza.

2. Risponde Giovanni Silvagni UG
L'art. 6 della legge 890/1982 recita , testualmente, : Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità. L'Amministrazione postale è , però, tenuta a rilasciare, senza spese, un duplicato ed a farlo

Rispondi

5/8/2011 < 13 luglio 2011 > Paolo Rigozzo < UG < trattamento economico applicazioni
ciao, vorrei sapere riguardo ad applicazione ad altro ufficio di funzionario unep, quali sono gli emolumenti spettanti per legge, preciso che il funzionario non operera' all'esterno, non svolgera' servizio di esecuzione e notificazione, neanche postale, si occupera'di contabita'per quanto sia possibile essendo applicato cinque giorni al mese, probabilmente anche consecutivi.Oltre ai diritti computabili che percepira', essendo questi minori sicuramente, di quelli del suo ufficio di appartenenza,cosa altro gli spetta? e per i giorni in cui sara' applicato avra' diritto a percepire anche nel proprio ufficio di sede tutte le trasferte?
Quando un funzionario va' in ispezione, ha diritto a percepire le trasferte reddito e rimborso spese ,dal suo ufficio di appartenenza?
E per quanto riguarda le ferie, se queste coincidono con i giorni di applicazione, qual'e' il trattamento economico trasfertizio sia nell'ufficio di sede che in quello di applicazione? grazie per la risposta, e tanti saluti a tutti.

Risponde Giuseppe Iannella UG
ciao paolo, solo oggi ho letto il tuo quesito e di getto ti rispondo per quanto reputo debba farsi e anche farei in prima persona,ci sentiremo poi telefonicamente; nella sede di applicazione,sempre rapportando ai 5 gg di presenza, percepirai i diritti che nel caso sicuramente non saranno computabili per cui sarà un extra in busta paga mentre per le trasferte salvo diversa intesa interna percepirai la tua quota parte reddito quale lavoratore interno sempre per i soli 5 gg di presenza; nella tua sede invece riguardo alle trasferte interne,stante i 5 gg di assenza per applicazione, verranno decurtati appunto dalla quota a te spettante quei cinque gg; in deroga a tutto questo può valere un diverso accordo interno che tenga conto di tali eventualità; il funzionario UNEP in ispezione ha diritto a partecipare al riparto interno della quota reddito trasferte perchè compito d'istituto previsto dall'art.120 del nostro ordinamento(si configura assistenza al magistrato); per le ferie vige sempre la presenza o meno in servizio per aver diritto al riparto ma in questo caso ogni ufficio ha un suo accordo

Rispondi

5/8/2011> Avv. Cosima Bitetti < notifica atto di citazione a commercialista per responsabilità professionale
Buoansera,
avrei bisogno di un vostro consiglio.
Devo notificare un atto di citazione ad un commercialista per responsabilità professionale.
Devo notificarlo allo studio oppure alla residenza?
Grazie per la collaborazione
Cordiali saluti

Risponde  Avv. Luigi Miglio
Non credo sia rilevante in questo caso l'indirizzo presso il quale l'atto sia da notificarsi: nel dubbio, peraltro, nulla vieta che la notifica sia effettuata ad entrambi gli indirizzi, il che dovrebbe eliminare ogni rischio.

Rispondi

16 luglio 2011 > Avv. Giuseppe Pecce < Pignoramento presso terzi
Salve, devo notificare un pignoramento presso terzi per credito derivante da omologa di separazione consensuale. Il debitore è insegnante elementare. Devo notificare alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari (ex Direzione Provinciale del Tesoro) oppure presso il Provveditorato scolastico? Grazie.

Alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari (ex Direzione Provinciale del Tesoro).

Rispondi

16/7/2011 < 30 giugno 2011 > Funzionario UNEP Roberta Barbone < spese pegno conseguenti a dichiarazione ex art. 492 c.p.c.
In seguito ad un pignoramento mobiliare negativo il debitore, nei 15 giorni successivi all'accesso, ha dichiarato di possedere dei beni mobili che si trovano nel circondario di un altro tribunale. Ho inviato copia del processo verbale ex art. 492 c.p.c. all'Ufficio NEP competente territorialmente mentre gli originali del verbale di pegno e di dichiarazione ex art. 492 quinto comma c.p.c. unitamente al titolo esecutivo e al precetto sono stati restituiti all'Avvocato istante. Successivamente l'UNEP presso il quale era stata inviata la copia del verbale mi ha inviato una r/r (dal mio ufficio restituita al mittente) in contrassegno per un importo superiore ai 50 euro, per le spese di esecuzione da loro sostenute. L'ufficiale giudiziario ricevente non avrebbe dovuto attendere l'incarico dalla parte istante con la consegna dei titoli e il deposito di  "una congrua somma" per le spese di pignoramento? Il pagamento di queste spese può essere richiesto ad un ufficiale giudiziario che non è parte? Come avrei dovuto comportarmi? Grazie Roberta

Risponde Felice Manfellotto UG Nola

Interpretando quanto dettato dal legislatore in materia,appare corretta la procedura adottata. L'ufficio N.E.P destinatario della documentazione, in copia, trasmessa a seguito della dichiarazione di rito resa dal debitore,si sarebbe dovuto comportare come di seguito:
1) attendere la richiesta di procedere all'attività esecutiva da parte del creditore, tramite l'avvocato al quale è stato conferito mandato, essendo attività a richiesta di parte istante che,ben, può non intendere svolgere;
2)imputare il pagamento della specifica alla parte istante.

Nell'ipotesi interpretativa volta a ritenere l'attività dell'ufficio N.E.P competente per territorio, tale a seguito della dichiarazione di rito ex art. 492 c.p.c e, pertanto conseguenziale alla richiesta originaria fatta,comportante il prosieguo dell'azione esecutiva senza ulteriore richiesta; ogni somma deve essere sempre posta a carico della parte creditrice.
A tal proposito l'ufficio N.E.P destinatario della prima richiesta deve, solo, preoccuparsi di chiedere, anche, il pagamento delle spettanze dell'ufficio N.E.P successivamente interessato e preoccuparsi di trasmetterle a detto.

Rispondi

13 luglio 2011 > Dario Mondino < compiti del proprietario nominato custode
Buongiorno,
5 anni fa, a seguito di uno sfratto divenuto esecutivo,sono stato nominato dall'Ufficiale Giudiziario custode dei beni mobili di proprietà dell'inquilino sfrattato e pertanto mi sono dovuto accollare le spese di sgombero e ricovero dei predetti beni mobili presso un altro luogo. A distanza di 5 anni, l'inquilino non si è fatto più vivo per recuperare i suoi beni mobili presenti nell'appartamento ( SI TRATTA DI BENI MOBILI DI NESSUN VALORE ECONOMICO)Come posso fare per disfarmi legittimamente di tali beni mobili? Ringrazio di cuore chi vorrà essermi di aiuto, non so proprio come comportarmi.....

Risponde Laurino.

Se i mobili come Lei scrive non sono di nessun valore la via più rapida è quella di fare un'istanza al giudice dell'esecuzione, allegando copia del verbale di sfratto, al fine di essere autorizzati a trasportare i predetti beni in una discarica o donare in beneficienza.

al contrario se i beni hanno un valore la procedura è quella dell'offerta reale con successiva istanza vendita al G.E. (per un approfondimento sulle relative procedure vedi manuale dello sfratto ed. 2011)

Rispondi

 

30 giugno 2011 > 28 maggio 2011 > avv. Francesco Rizzo < pignoramento azioni - rifiuto debitore azionista
Da tempo non riesco a risolvere la seguente situazione: il debitore, contro il quale vanto titolo esecutivo oggi passato in giudicato, risulta titolare solo di varie azioni non dematerializzate. Ho chiesto, e l'UG ha eseguito, pignoramento mobiliare; tuttavia, alla richiesta dell'UG, il debitore ha fatto verbalizzare: "nulla dichiaro in merito alle azioni". Da precisare che in precedenza il medesimo debitore aveva dichiarato di averle smarrite e, a seguito di ciò, avevo chiesto e ottenuto in via surrogatoria l'emissione dei duplicati da parte della società. Vorrei evitare di ripetere la procedura di volontaria giurisdizione e agire esecutivamente su quelle azioni che il debitore non esibisce, nè dice dove sono.  

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Se il debitore rifiuta di dichiarare dove sono i suoi beni commette il reato di cui all'art. 388 c.p., con conseguente possibilità di querela. Se le azioni sono andate smarrite e la società ne emette di nuove in sostituzione, vai a pignorarle direttamente presso la sede della società, prima che questa le consegni all'azionista.
 Rispondi

30 giugno 2011 > 11 giugno 2011 > Giuseppe schifani <Estensione automatica del pignoramento presso terzi anche al tfr
Salve, ho notificato un pignoramento presso terzi ad un'amministrazione dello stato per stipendi, emolumenti e somme di vario titolo di cui la stessa era debitrice nei confronti di una propria dipendente. Al momento in cui l'amministrazione ha reso la dichiarazione di terzo ex art.547 CPC (positiva) il proprio dipendente si era dimesso dal lavoro da circa due mesi. Gia' ritengo che ciò' comporti una mancanza da parte del terzo pignorato, ma al dipendente e' stato erogato il TFR per intero come se lo stesso non avesse mai subito il pignoramento dello stipendio, in realtà' avvenuto circa sei mesi prima del pensionamento con le conseguenze nei confronti del creditore procedente che sono facilmente immaginabili ...il mio quesito e' il seguente:per effetto di un ppt di somme, emolumenti ed altro... Indicato in modo generico marientrante nelle poste attive connesse al rapporto di lavoro, il ppt si estende anche al TFR, colpendolo in egual misura dei crediti di lavoro ? E poi vi e' responsabilità' della amministrazione per aver reso una dichiarazione falsa, dal momento che ha dichiarato che tizio era proprio dipendente anche se dimessosi mesi prima? Grazie anticipatamente della risposta e se possibile gradirei delle citazioni della giurisprudenza.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Il momento in cui le somme dovevano essere bloccate corrisponde a quello in cui al terzo è arrivata la notifica del pignoramento. Se a quella data il TFR non era ancora stato erogato, il terzo avrebbe dovuto trattenere la parte pignorata, essendo il TFR una retribuzione differita, ma ciò sempre che l'atto di pignoramento non fosse formulato in maniera equivoca e fuorviante (una generica intimazione di non disporre di tutte le somme e di tutte le cose delle quali il terzo è debitore secondo me non è né equivoca, né incompleta, né generica). Si ricordi che il terzo, sulle cose pignorate, ha gli obblighi del custode (546 c.p.c.). Se però questo tizio adesso è pensionato potresti intanto pignorare la pensione; per litigare col terzo avrai tempo anche dopo.
Rispondi

30 giugno 2011 > 11 giugno 2011 > Avvocato Riccardo Rossi< pignoramento ente locale
Ho effettuato un pignoramento per una piccola somma presso il tesoriere di un Comune; la banca che svolge il servizio di tesoreria ha reso dichiarazione ex art 547 c.p.c. vincolando le somme precettate aumentate della metà, tuttavia ha precisato che ai sensi dell'art 159 dlgs 267/2000 il Comune ha dichiarato impignorabile una certa somma( svariati milioni di euro) e il saldo contabile del Comune debitore non ha mai superato l'importo dichiarato impignorabile.
Deduco che è inutile coltivare la procedura poiché il Giudice dell'Esecuzione anche senza opposizione del debitore dovrebbe dichiarare l'impignorabilità delle somme.
Premesso che lo stesso art 159 dispone che  non è consentita altra modalità che il pignoramento presso il tesoriere dell'ente, quali altri beni dell'ente possono eventualmente essere staggiti?Altrimenti è evidente che il pignoramento presso la tesoreria è perfettamente inutile, visto che ben difficilmente il saldo dell'Ente sarà mai superiore all'importo dichiarato impignorabile dallo stesso Comune di semestre in semestre.   

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Altre forme di pignoramento non esistono. Però la dichiarazione di impignorabilità dovrebbe valere solo per il semestre in corso, mentre per il semestre successivo il tuo credito dovrebbe avere la precedenza, altrimenti il Comune, con questa furbata, non pagherebbe mai i propri debiti. In alternativa la soluzione credo che sia quella di contestare la dichiarazione del terzo ed istruire la causa ex art. 548 c.p.c.
     
Rispondi


30 giugno 2011 > 1 giugno 2011 > Luca Di Placido <Pignoramento mobiliare.
Sono in possesso di un titolo esecutivo ed in sede di precetto procedo alla notifica unitamente al certificato di residenza.
L'uff. Giud. notifica la 1^ volta ex art. 140 cpc, ma con l'invio della conseguente racc.ta il postino mi accerta che l'inquilino è irreperibile (ergo notifica non valida); procedo ad una seconda notifica ... stessa procedura!!! Contatto l'Uff. Giud. ed il Postino
e vengo a sapere, dal Postino, che aveva aperto alla porta la moglie del debitore dicendo che lo stesso non abitava più lì... non vi sto a dire le mie considerazioni... Il postino mi invita ad effettuare di nuovo la notifica garantendomi che avrebbe convalidato la cartolina dichiarato la temporanea irreperibilità dello stesso.
Procedo alla 3^ notifica (ovviamente con tutte le spese del caso) ed a questo punto come per magia l'Uff. Giud. mi notifica l'atto con un 143 cpc. (dichiarando semplicemente che si era trasferito).
Ora recandomi per il deposito del pignoramento mobiliare (con certificato di residenza e stato di famiglia) allo sportello
l'operatrice mi dice che il pignoramento non si può passare dato che l'interessato non abita più lì.  Ovviamente visto che questa pratica
appare sempre di più nebulosa ho insistito per far accettare la stessa ritenendo che il debitore abiti in quel luogo (dove di fatto risiede).  Ora mi chiedo ... l'Uff. Giud. per due volte ha  certificato la sua esistenza in loco 140 (girando la palla alla Posta) per poi negarla con il 143.  Tutto questo può arrestare l'esecuzione del pignoramento mobiliare??  Vi ringrazio per le eventuali risposte.

Risponde Avv. Stefano Adami
Senza entrare nel merito delle vicissitudini in merito alla notifica del precetto, appare evidente che con una notificazione ex art. 143 c.p.c. non é possibile eseguire un pignoramento mobiliare presso l'abitazione nella quale lo stesso Ufficiale Giudiziario che dovrebbe eseguirlo ha poco prima attestato che il debitore si é definitivamente trasferito in altro luogo (ignoto). Ritengo quindi che quanto affermato dall'addetta alla ricezione degli atti sia corretto e penso che, nonostante alla fine l'atto sia stato accettato, ben difficilmente l'Ufficiale Giudiziario eseguirà il pignoramento.
Per procedere con pignoramento mobiliare bisogna prima comprendere se il debitore abita ancora in loco e, in caso affermativo, far notificare di conseguenza l'atto di precetto (art. 138, 139 o 140, non 143 c.p.c.).

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Evidentemente l'ufficiale giudiziario le prime due volte non ha trovato nessuno in casa perciò, presumendo che il destinatario abitasse all'indirizzo, come risultava dal certificato di residenza, ha notificato ex art. 140 c.p.c. Il postino che, invece, sapeva di questo trasferimento, non consegnava l'avviso ex art. 140 c.p.c. a causa dell'irreperibilità del destinatario. Quando l'ufficiale giudizario è andato la terza volta evidentemente ha potuto parlare con qualcuno acquisendo informazioni dalle quali è risultato che il debitore, ancorché anagraficamente residente, in realtà era irreperibile. Ora, tenuto conto che il pignoramento può essere eseguito nella casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti (513 c.p.c.), dovendo intendersi per casa del debitore il luogo in cui egli effettivamente abita, indipendentemente da chi ne sia proprietario, se risulta che il debitore non abita più lì il pignoramento non si può fare, a meno che tu non ottenga, dal presidente del tribunale o da altro giudice da lui delegato, l'autorizzazione a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore (513 c.p.c.). In alternativa si può pignorare ciò che il terzo possessore (la moglie separata rimasta a casa) consente spontaneamente di esibire, indicandolo come appartenente al debitore (513 c.pc.). Però ti chiedo: vale la pena forzare la mano per pignorare a tutti i costi quel miserabile divano e quello stravecchio televisore, che nessuno comprerà e che ti faranno affrontare spese inutili, oltre tutto col concreto rischio che in sede di opposizione di terzo emerga che il luogo in cui si è pignorato non è la casa del debitore?
Rispondi


30 giugno 2011 > 11 giugno 2011 > Avv. Putignano < Autovettura pignorata, invenduta e non ritirata
Buonasera a tutti... il mio quesito, a cui l'ufficio giudiziario adito non ha saputo fornire alcuna risposta, è il seguente: pignorata l'autovettura al debitore, l'asta va deserta ed il creditore non chiede l'assegnazione, pertanto la procedura si estingue. L'auto rimane però dal custode in quanto il debitore, che è rimasto contumace nella procedura esecutiva,si disinteressa della sorte del suo veicolo. Chi deve rivolgere l'invito al debitore a ritirare l'auto? Il creditore o il custode? Ma soprattutto: se il debitore continua a disinteressarsi dell'autovettura, il custode può appropriarsene o procedere autonomamente alla rottamazione?
Grazie.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Io la vedo così: estinta la procedura, tornando i beni invenduti nella piena disponibilità del debitore, è questi l'avente diritto alla restituzione, e dunque è lui che deve venire a prenderla. Se non lo fa, trattandosi di un bene evidentemente di poco o nessun valore, si potrebbe presentare istanza al giudice affinché fissi un termine al debitore per ritirare l'automobile, trascorso il quale questa può reputarsi abbandonata, con conseguente autorizzazione a rottamarla. L'appropriazione pura e semplice senza intervento del giudice, invece, mi pare illegittima. A mio avviso sussiste responsabilità, per le spese di custodia e rottamazione, a carico del creditore procedente che con la sua richiesta di affidamento ad un terzo ha dato adito a spese per le quali l'incolpevole custode va tenuto indenne. Per quest'ultimo, quindi, è secondo me consigliabile rivolgersi al creditore per avere il pagamento dei diritti di custodia. Il creditore dovrà così attivarsi o per far assegnare a sé la custodia (si porta via l'automobile liberando così il custode) o per ottenere l'autorizzazione alla rottamazione. 
 
Rispondi


30 giugno 2011 > 11 giugno 2011 >   Mazzoni Anastasia < recesso socio snc

Sono un socio di una snc da anni inattiva. Come da statuto per recedere e' necessario inviare una raccomandata con ricevuta  di ritorno agli altri soci n 2 .I soci pero' non ritirano le raccomandate
e pertanto tornano indietro. Mi arrivano cartelle esattoriali relativi al diritto camerale ma non posso dare pubblicita' in camera di commercio poiche non posso dimostrare che i soci sono a conoscenza  della mia volonta di recedere dalla societa' di cui anche io faccio parte.Come posso uscire da questa società snc se i soci sono spariti e non
riesco a rintracciarli ? Grazie

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Fagli una notifica tramite ufficiale giudiziario, ex art. 140 o 143 c.p.c. Può darsi inoltre che sia possibile ottenere lo scioglimento della società, per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale (art. 2272 c.c. n° 2).

Risponde Danci < Consulente

Salve, per legge una raccomandata non ritirata da esecuzione del contenuto il problema passa a chi non la ritira che senza leggere il contenuto diventa automaticamente a conoscenza del contenuto spero di essere stato chiaro.
Ovvero chi non la ritira diventa contumace del contenuto quindi sarà facile dimostrare in camera di commercio che è stata inviata e non ritirata e quindi diventata esecutiva.

 
Rispondi


11 giugno 2011 > Serena Morganti, praticante avvocato < notifica al curatore fallimentare
Buongiorno a tutti, sono alle prese con la notifica di un Decreto ingiuntivo emanato dal giudice nei confronti di un s.r.l. dichiarata fallita pochi giorni prima della pronuncia del ddetto Decreto, o meglio, nel lasso di tempo tre il deposito in cancelleria del ricorso ed il decreto.
Ho trovato una sentenza di Casssazione secondo la quale la notifica del Decreto ingiuntivo, in questo caso, sebbene sia nullla potrebbe servire ad escludere la PRESUNZIONE DI ABBANDONO DEL TITOLO.
Ho allora deciso di procedere con la notifica. La mia domanda è la seguente: la notifica al Curatore si fa a mani proprie nel suo studio professionale? Grazie.

Risponde Diego Ferro.

Direi di si.

Rispondi

11 giugno 2011 > 24 maggio 2011 > R. Barbara < ho bisogno di un chiarimento...
Salve avrei bisogno di un consiglio..ho quasi 26 anni ma solo 8 anni fa ho scoperto di non essere figlia dell'uomo che mi ha dato il cognome..dopo aver fatto alcune ricerche sono riuscita a conoscere il mio vero padre sperando di poter aver dei rapporti padre figlia con il tempo ma cosi' non e' stato..a parte questo in questi 8 anni non sono mai riuscita a sepere la verita' sul perche' mi avesse abbandonata.adesso la mia domanda e' ho il diritto di sapere se questa persona e' davvero mio padre e sapere le motivazioni reali citando lui e mia madre in tribunale? posso richiedere il test del dna?e se lui si rifiutasse?
Distinti saluti

Risponde Avv. Riccardo Rossi

Deve prima impugnare per difetto di veridicità il riconoscimento da parte della persona che le ha dato il cognome, poi se ottenuta sentenza favorevole, esperire l'azione di accertamento giudiziale di paternità nei confronti del padre biologico con eventuale richiesta di danni  
Rispondi

 

28 maggio 2011 > Olga Pugi <Esecuzione sfratto per morosità immobile abbandonato
Buongiorno, volevo cortesemente sapere se c'è un modalità per ottenere l'esecuzione immediata o il più veloce possibile di uno sfratto per morosità nel caso in cui l'immobile, locato ad una società per i propri dipendenti, sia stato di fatto abbandonato da mesi.
Grazie per l'attenzione. Cordiali saluti

tenti con un provvedimento d'urgenza.
Rispondi

28 maggio 2011 > 24 maggio 2011 > 13 maggio 2011 > 2/5/2011 >  Anna Piccolo < Pignoramento presso terzi
Gentilissimi colleghi Vi pongo un quesito: il mio cliente è debitore della somma di € 8.000,00 per il mancato pagamento del mantenimento alla figlia maggiorenne. il sig. Tizio non ha proprietà immobiliari nè mobiliari e l'unica fonte di reddito pari ad € 4.200,00 annue deriva dal canoni di locazione in quanto usufruttuario di un immobile.
Ora vi chiedo il sig. Tizio può subire un pignoramento presso terzi anche se i suddetti canoni costituiscono l'unica e sola fonte di reddito? Grazie

1. Risponde Diego Ferro UG

Certo che si può, tanto più che il credito fatto valere è di natura alimentare. In tali casi persino gli stipendi sono pignorabili in misura superiore ad un quinto. Il diritto di usufrutto stesso, essendo cedibile, è anche pignorabile (ma io non l'ho mai visto fare, perché è molto improbabile che qualcuno se lo compri). I genitori hanno l'obbligo di mantenere i figli, anche se maggiorenni, finchè costoro non sono in grado di provvedere a sé stessi, venendo meno questo obbligo solo se la mancanza di autosufficienza dei figli è dovuta alla loro stessa negligenza.

2. Risponde Giovanni Giorgio UG
Art. 326 c.c. “Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti.
L'usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori.
L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.”
A parere del sottoscritto, quindi, è pignorabile soltanto il reddito derivante dall’esercizio dell’usufrutto (canoni di locazione, frutti pendenti, ecc…), ma non già il diritto, per sua natura subordinato a condizioni soggettive e/o temporali, trattandosi, peraltro, di bene immateriale.

3. Risponde Diego Ferro UG

Attenzione: l'usufrutto legale di cui all'art. 324 c.c. è una cosa diversa. Nel quesito si parla di usufrutto semplice.
Rispondi

28 maggio 2011 > 24 maggio 2011 > Giancarlo Iorizzo<escussione fideiussione
Chiedo scusa in anticipo per la scarsa attinenza del quesito ma sono davvero in cattive acque!
Ho posto fideiussione con il mio socio, sul conto corrente di una società SRL che ora palesa 59.000 euro di passivo
non essendo il socio patrimonializzato, la banca (senza essere passati a contenzioso) minaccia di escutere la fideiussione solo sulla mia persona, mettendo a sofferenza la mia posizione debitoria complessiva , sommando il mutuo (regolarmente pagato) e l'imposto garantito = 200.000+ 59.000= 259.000 da mettere a rientro o mi pignorano la casa....
possono farlo?
vi sono grato per qualsiasi suggerimento

Risponde Diego Ferro UG

Sì, possono farlo. In base all'art. 1944 codice civile, infatti, nella fideiussione la regola generale è che il creditore può escutere il patrimonio del fideiussore anche senza aver preventivamente escusso quello del debitore principale, salvo patto contrario.

Rispondi


24 maggio 2011 > 13/5/2011 > Daniela Restivo  < NOTIFICA ART. 140 C.P.C. E ISTANZA DI RIMESSIONE IN TERMINI PER NOTIFICA PRECETTO
Salve a tutti, vorrei proporvi un quesito.
In data 03.01.2011 provvedo a notificare un decreto ingiuntivo ad un'azienda agricolo in persona del legale rappresentante...presso la sede legale.
L'unep tramite posta competente notifica con il 140 c.p.c. deposito presso la casa comunale 17.01.2011.Premesso che entro 40 gg non  è stata proposta nessuna opposizione, di conseguenza richiedo al giudice di pace la definitiva esecutorietà per procedere alla notifica dell'atto di precetto. Il giudice trattiene l'atto diversi giorni e mi richiede una visura storica dell'azienda in oggetto. Nel frattempo decorrono i termini di 90 gg entro cui procedere alla notifica dell'atto di precetto a questo punto cosa mi consigliate di fare?
Istanza di rimessione in termini per procedere alla notifica dell'atto di precetto, o rinotifica del decreto ingiuntivo?
Sono ben liete di accogliere qualche suggerimento da chi ha piu' esperienza di me grazie.

Risponde Salvatore Tranchina UG
Scusi, decorrono i 90 giorni da cosa?  E' il precetto che si perime 90 giorni dopo la notifica, termine utile per potere richiedere una esecuzione forzata. Una volta ottenuta l'esecutorietà del titolo non ha vincoli temporali per potere notificare l'atto di precetto (salvo quelli,molto lunghi, di prescrizione). Cordiali saluti.

Rispondi


24 maggio 2011 > 13/5/2011 > Giuseppe Tapiglia < precetto esente
ho notificato un atto di precetto di valore inferiore ad € 1.000,00, tramite l'ufficiale Giudiziario di Vittoria (RG), il quale ha rifiustato la mia richiesta di esenzione sostenendo che in quanto atto che potrebbbe essere notificato dalla parte non può essere notificato in esenzione, mentro lo è se in materia di separazione o lavoro.
Mi sono stranizzato della richiesta in quanto dalla normativa vigente evinco un principio diverso, ovvero che il precetto come anche un eventuale pignoramento se inferiore a € 1.033,00 può beneficiare della esenzione nelle notifiche, confortato altresi dal fatto che l'ufficiale giudizioario di Gela segue questa interpretazione, non facendo pagare la notifica dei precetti di valore inferiore a € 1.033,00. Chiedo il Vs. parere, magari supportato da qualche riferimento normativo al fine di confrontarlo con il mio. Grazie in anticipo

Risponde Dr.Dario Rizzotto UG

L'esenzione dall'imposta di bollo e registro e da ogni spesa,tassa o diritto di qualsiasi specie e natura è espressamente prevista dall'art.46 della legge 374/91,e successive modificazioni, per gli atti e provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di € 1033,00.
L'atto di precetto è atto di parte che non contiene una domanda rivolta al giudice ma una intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo e pertanto non è atto strettamente giudiziale,essendo estraneo al processo cognitivo.Di conseguenza sono a carico della parte istante le spese di notifica a prescindere dall'importo per il quale si procede.
Mi sembra  pertanto molto strano l'operato del  collega che pone a carico dell'erario le spese di notifica di un precetto relativo ad un importo inferiore ad € 1.033,00 esponendosi al rischio di dover rispondere  di danno erariale.

2. Risponde Salvatore Tranchina UG

Soltanto i procedimenti innanzi il Giudice di Pace ed inferiori ad € 1033 sono esenti. Il precetto è esente soltanto in materia di lavoro,famiglia ed altro ed è a pagamento anche se fa riferimento ad un titolo emesso dal Giudice di Pace ed inferiore ad € 1033, trattandosi di atto stragiudiziale. Qualsiasi altro atto, anche se inferiore ad € 1033,e non facente riferimento al Giudice di Pace, è a pagamento.

3.Giovanni Giorgio UG

La legge n. 374/1991, all’art. 46 recita: “Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di due milioni di lire sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.”
La normativa successiva (v. L. 468/99 ed altro) non ha modificato il principio relativamente all’esenzione, ma ha aggiornato soltanto l’importo e quanto relativo alle impugnazioni degli atti.
Poiché l’atto di precetto non costituisce un provvedimento, ma un semplice atto di parte, come tale fruisce dell’esenzione non per il valore, ma soltanto (eventualmente) per la sua natura (p.e. cause di lavoro, separazione personale, cause penali, gratuito patrocinio, ecc.), prevista esplicitamente dalle norme ad essa riferibili.
In sostanza, le spese per la notifica dell'atto di precetto, redatto su decreto ingiuntivo o sentenza del G. di P., anche con l'intimazione inferiore ad euro 1.100,00, vanno corrisposte all'ufficio notificatore.

Rispondi


13/5/2011 > avv. Rosa Agnello < giorno feriale per l'esecuzione
Alla mia cliente è stata notificata un'intimazione a ricevere un immobile, solo che l'ufficiale giudiziario ha indicato come data della consegna il giorno 15/05/2011 che è domenica. Che cosa succede l'atto è nullo? la mia cliente non si deve presentare.
grazie e distinti saluti

Risponde Felice Manfellotto UG

SI APPLICA L'ART.155 DEL C.P.C, IV COMMA, CHE COSI' DISPONE:"SE IL GIORNO DI SCADENZA E' FESTIVO, LA SCADENZA E' PROROGATA DI DIRITTO AL PRIMO GIORNO SEGUENTE NON FESTIVO".
Rispondi


24 maggio 2011 > 11 aprile 2011 > avv. Michele Guitta < Notifica precetto verbale conciliazione cciaa
... poichè la compagnia telef x non ha ottemperato a quanto previsto dalla conciliazione, conclusa con sottoscrizione verbale che impegna pagamento somme, ho intenzione di notificare precetto su verbale (che dovrebbe essere titolo esecutivo) ed ovviare alle contestazioni che possono sollevarmi gli Uff. Giud.
Visto che il verbale è stato consegnato in doppio originale alle parti presenti, è necessario il rilascio di copia conforme e formula esecutiva. Nel verbale non si menziona alcunché in riferimento alla sua validità come tit. esec. Grazie

Risponde Carmine Vespa UG

Il verbale conciliazione cciaa è da considerarsi a tutti gli effetti di legge quale titolo esecutivo in base a quanto statuito dalla L. 481/95 all’art. 2, comma 24, lett. b). Procedi pure con l'atto di precetto.
Rispondi

13/5/2011 > Dott. Monica Valente < deposito del fascicolo di parte
Il mio quesito è il seguente: mi sono costituita in appello proponendo appello incidentale;la causa di primo grado prosegue per un giudizio di divisione; quando ho depositato l'atto di costituzione in appello mi sono riservata di depositare il fascicolo di parte di primo grado, ora come devo procedere? Grazie

Rispondi


13 maggio 2011 > 18/4/2011 > Maria Ventura < verbale negativo di pignoramento s.n.c.
Buongiorno cari colleghi,vi pongo un quesito ingarbugliato si tratta di una s.n.c. che ha contratto un debito di circa 40.000,00 €uro per la fornitura di carburante emettendo degli assegni che poi sono stati protestati,ho notificato il precetto e poi ho eseguito il pignoramento ma con esito negativo,infatti, dalle visure mobiliari e immobiliari sia la società che i soci non detengono assolutamente nulla, adesso ho avviato un'indagine anagrafica tributaria per capire che fine hanno fatto i beni precedentemente esistenti e capire se in realtà si è verificata una frode nei confronti dei creditori.

Aiutatemi come posso fare per far sì che questo adempia al suo debito?
Grazie.

Risponde Diego Ferro Ufficiale Giudiziario Orbetello

Mi sembra che le stai già tentando tutte, perciò se la società e i soci non hanno alcun bene e se non può sortire effetto neanche una querela per insolvenza fraudolenta quale strumento di pressione per indurre i debitori al pagamento, non ti resta che armarti di santa rassegnazione.

Rispondi


13 maggio 2011 >  18/4/2011 > Avv. Anna R. <Pignoramento auto già sottoposta  a fermo amministrativo

ho scoperto che il mio debitore è proprietario di un'autovettura facendo una visura al pra ma ho scoperto, altresì, che Equitalia Esatri mi ha preceduto di poco disponendo il fermo amministrativo sulla stessa.
tralasciando che il debitore, gira tranquillamente con l'auto senza farsi alcun problema, posso procedere con un pignoramento mobiliare?
equitalia recupererà la sua somma (peraltro irrisoria) dal ricavato della vendita, il resto andrà a me, giusto?
grazie mille

Risponde Diego Ferro Ufficiale Giudiziario Orbetello

Secondo me l'automobile, ancorché sottoposta a fermo amministrativo, è pignorabile dal privato, però su di essa l'erario ha privilegio, sicché il privato si soddisferà sul ricavato solo dopo il soddisfacimento dell'erario. Bisogna perciò valutare se l'automobile può essere venduta per una somma che copra le spese e il credito erariale.

Rispondi


13 maggio 2011 >  18/4/2011 > Girolamo Morelli < dichiarazione del terzo pignorato

Gent.mi Sigg.ri,
mi è stato notificato un pignoramento presso terzi (io sono il terzo pignorato) ed allo stato posseggo tre cambiali da pagare al debitore esecutato......
Devo rendere dichiarazione positiva in tal senso?
Devo sospendere il pagamento delle cambiali all'esecutato?
Aiuto please...
Grazie di cuore

Risponde Diego Ferro Ufficiale Giudiziario Orbetello

La mia opinione è che se il tuo debito è cartolarizzato in cambiali, dovrai pagare a chi, alla scadenza, te le presenterà quale legittimo possessore (essendo le cambiali trasferibili con la girata non puoi sapere se te le presenterà il debitore esecutato o un altro soggetto). Se rifiuterai di pagare rischierai di subire protesti e pignoramenti. L'art. 1997 del codice civile stabilisce infatti che il pegno, il sequestro, il pignoramento e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo. Il creditore procedente che ti ha notificato l'atto di pignoramento presso terzi, perciò, se vorrà i soldi da te, dovrà consegnarti le cambiali, perché non puoi permetterti di pagare senza riaverle indietro, col rischio che altri te le ripresentino per l'incasso. Egli dovrà dunque pignorarle come si pignorano i beni mobili, cioè asportandole materialmente. Il giudice dell'esecuzione ti darà l'ordine di pagarle e tu le pagherai dietro  loro riconsegna. Nel frattempo dovrai pagare a chi te le presenterà quale legittimo possessore, fosse anche il debitore esecutato (che sennò ti manda in protesto) a meno che, al momento del pagamento, non giunga lì sul posto l'ufficiale giudiziario a portare via la cambiale dalle mani del creditore cambiario (se ancora coincidente col debitore esecutato). Si veda anche Cass. 2917 del 1990, secondo la quale il pignoramento di un credito incorporato in un titolo cambiario che, anziché nella forma del pignoramento presso il debitore diretto con materiale acquisizione del medesimo, venga irritualmente eseguito nella forma del pignoramento presso terzi, cioè presso l'obbligato cambiario, è affetto da nullità radicale e insanabile.

Rispondi


13 maggio 2011 >  11 aprile 2011 > Stefano C.< Notifica all'esecutata di intervento in procedura esecutiva c/o terzi
Alla prima udienza di un pignoramento presso terzi sono intervenuto nella procedura esecutiva, in forza di decreto ingiuntivo passato in giudicato e munito di F.E., con istanza verbale formulata in udienza.
Il Giudice ha pertanto ammesso l'intervento, di cui ha dato atto nel verbale d'udienza, disponendo altresì la notifica a mia cura all'esecutata dell'intervento.
Al fine di adempiere all'onere prescritto, mi domandavo quale fosse la modalità da osservare ovvero:
1)notificare (solo?) copia conforme del verbale d'udienza 
2)redigere e notificare atto di intervento "a posteriori"
3)altro?
Ringrazio sin d'ora per le eventuali risposte.

Risponde Diego Ferro Ufficiale Giudiziario Orbetello

Notifica il ricorso per intervento con copia autentica del verbale di udienza cucita di seguito ad esso.


13/5/2011 < 11 aprile 2011 >   Danilo Restuccia < Sfratto per finita locazione segue la proprietà dell'immobile
Lo scorso dicembre 2010 è diventato esecutiva una convalida di sfratto per finita locazione ma nel mese di gennaio 2011 il proprietario ha venduto l'appartamento ad una società che ora mi chiede di eseguire quello sfratto (iniziato dal vecchio proprietario) contro l'inquilino.
Il titolo esecutivo ottenuto dal vecchio proprietario può essere fatto valere in esecuzione forzata dal nuovo proprietario dell'immobile? Basta dare atto del trasferimento della proprietà nell'atto di precetto o il nuovo proprietario deve iniziare un nuovo procedimento di sfratto per finita locazione?

Risponde Diego Ferro Ufficiale Giudiziario Orbetello

L'acquirente dell'immobile subentra negli stessi diritti del venditore, perciò il titolo esecutivo per il rilascio ottenuto dal secondo è utilizzabile dal primo. Fai menzione di questa successione nell'atto di precetto, onde dare modo al debitore, se crede, di contestare la titolarità del tuo diritto. L'importante è che tu sia nel possesso materiale del titolo esecutivo. Aggiungo inoltre che procurarsi un nuovo titolo esecutivo, intestato al nuovo proprietario, comporterebbe un ingiustificato aumento delle spese.


13 maggio 2011 >  18/4/2011 > Riccardo Barbaro < Ingiunzione fiscale a società in liquidazione
Sussiste qualche preclusione/condizione ad avviare la riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 ad una S.r.l. in liquidazione volontaria (così risulta da una visura camerale)? La notifica dell'ingiunzione può essere fatta al liquidatore presso la sede legale dell'azienda? Ringrazio per l'attenzione

Risponde Diego Ferro Ufficiale Giudiziario Orbetello

Non vi sono preclusioni, perché la liquidazione volontaria non è una procedura concorsuale. Notifica pure al liquidatore.

Rispondi


13 maggio 2011 >  18/4/2011 > Guglielmo Sapientino < Pignoramento contro S.a.s.
Ho notificato un precetto cambiario ad una S.a.s. intimando il pagamento sia alla società sia al socio accomandatario ex art. 2313 c.c.; nella notifica al socio mi sono attenuto alla residenza risultante da visura camerale ma mi è tornata indietro mentre la notifica alla sede della società è andata a buon fine.
Nelle more delle ricerche della residenza del socio, a Messina, si sta avvicinando la scadenza del termine per proporre pignoramento.
A questo punto, posso chiedere nel frattempo il pignoramento verso la società e dopo, in caso di esito negativo, notificare nuovo precetto al solo socio facendo menzione in esso del già esperito tentativo di accesso al pignoramento?

Risponde Diego Ferro Ufficiale Giudiziario Orbetello

Sì. Stai agendo nel modo più corretto.

Rispondi


2/5/2011 >Avv. Maurizio Busin < modalità esecuzione sequestro giudiziario cambiali
Buonasera,
vorrei sapere, cortesemente, come viene eseguito concretamente un provvedimento di sequestro giudiziario di cambiali già depositate presso la banca che ne curerà l'incasso.
L'Ufficiale Giudiziario si reca con il titolo (decreto inaudita altera parte od ordinanza, viceversa), presso la banca e chiede la consegna degli effetti per poi consegnarli al custode designato dal Giudice? Se si è chiesto che custode sia la stessa banca?
Grazie e cordiali saluti.
La procedura è quella indicata nel quesito. Per quanto concerne la nomina del custode spesso i giudici nominano il direttore della banca detentrice dei titoli, ma non si può escludere la nomina di un terzo per ragioni di imparzialità

Rispondi


2/5/2011 >  18/4/2011 > avv.Beatrice Bertini < esecuzione mobiliare presso terzi (Banca terzo esecutato)
Buonasera, sto predisponendo un atto di pignoramento presso terzi nei confronti di una Banca con sede legale e direzione generale a Sondrio (terzo esecutato), ma il mio debitore intrattiene un rapporto di conto corrente con un'agenzia di Milano della stessa Banca. Posso radicare il procedimento esecutivo avanti al Tribunale di Milano o devo necessariamente agire a Sondrio ? grazie

Risponde Dott. Maximilian Bevilacqua
normalmente il tribunale competente è quello del luogo ove risiede il terzo pignorato, tuttavia ove questo sia un istituto di credito (come nel tuo caso) anche il giudice del luogo ove ha sede l'agenzia che ha in carico il rapporto da dichiarare.

Rispondi


2/5/2011 >  Dott. Maximilian Bevilacqua < efficacia precetto
I 90 giorni per poter iniziare l'esecuzione decorrono dal momento in cui il notificante consegna il precetto all'ufficiale giudiziario o dal momento in cui il destinatario ha legale conoscenza dell'atto?

Grazie per il prezioso servizio che rendete.

Dalla data di perfezionamento della notificazione per il destinatario. Se così non fosse, potrebbe verificarsi un paradosso di richiedere un pignoramento prima della notificazione del precetto ( ad esempio: notificazione dell'atto di precetto dopo 15 giorni dalla richiesta ed esecuzione dopo l'11.mo giorno). Ad ogni modo la sentenza della Corte Costituzionale, la n. 318/2009 ha chiarito che quando un adempimento deve essere compiuto entro un determinato termine a partire dalla data di perfezionamento della notificazione per il destinatario, in tal caso la notificazione deve intendersi perfezionata, per entrambe le parti, al momento della ricezione dell’atto da parte del destinatario.

Rispondi


2/5/2011 >  Dr.ssa Diana Tazzini < pignoramento presso terzi
buongiorno a tutti, avrei la necessità di conoscere la procedura da eseguire per pignorare lo stipendio di un dipendente del Corpo di Polizia penitenziaria, a fronte di una sentenza di primo grado munita di formula esecutiva. Per completezza aggiungo che il credito vantato dal mio assistito è di natura privata.
ringrazio anticipatamente, Dr.ssa Diana Tazzini
Rispondi


2/5/2011 >    Annarita Bologna < decreto ingiuntivo - notifica canton ticino
Devo notificare un decreto ingiuntivo in svizzera precisamente nel Canton Ticino. So che la Svizzera ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 1965 per le notificazioni. Qual'è l'autorità centrale a cui richiedere la notifica.
Grazie 

Consulti Le "Notifiche in Svizzera - dott. Giovanni De Filippo - Febbraio 2010 " e L' accordo bilaterale tra l' Italia e la Svizzera del 02.06.1988 - Giovanni de Filippo - Novembre 2010 dal sito http://www.scuolanazionalediprocedura.it/Albo.aspx

Rispondi


2/5/2011 >  Avv. Mario Barracco < Pignoramento auto già sottoposta  a fermo amministrativo
VI PONGO IL MEDESIMO QUESITO POSTATO DALLA COLLEGA ANNA R. IN DATA 18.04.2011 MA RIMASTO SENZA RISPOSTA.
VI PREGO PERTANTO DI VOLEWR FARE CHIAREZZA SUL PUNTO
Rispondi


2/5/2011 >  Chiara Costa > inefficacia decreto ingiuntivo
Buongiorno, sono una praticante abilitata al patrocinio. Ho notificato un decreto ingiuntivo, ma la notifica non è andata a buon fine perchè la società non esercita in loco. Ho rinotificato al socio accomandatario, presso la sua residenza, come da visura camerale, ma anche in questo caso non è andata a buon fine, poichè il socio non risiede più lì. come posso fare a trovare la sua residenza???ed inoltre il termine di efficacia del decreto si è interrotto o devo riproporre il ricorso per d.i.
Grazie

Il procedimento notificatorio inizia con la prima consegna dell’atto nelle mani dell’Ufficiale Giudiziario  e si conclude con la consegna, ricezione o conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario, indipendentemente se tra questi due eventi l’ufficiale giudiziario è intervenuto una o più volte. Inoltre, se l'ultima residenza del legale rappresentante è quella dell'ultimo accesso, previa una ricerca anagrafica, metta in "sicurezza" l'atto notificandolo ai sensi dell'art. 143 cpc (alla persona fisica che rappresenta la società)

Rispondi


11 aprile 2011 > 23/3/2011 <   Giuseppe Scarpa < pignoramento c/o terzi
Dipendente del Genio Civile, dove effettuare il pignoramento della retribuzione? Dovrebbe essere un dipendente della Regione Sardegna...

Risponde Vincenzo Gattullo
Il Genio Civile è stato soppresso e sostituito dal Servizio Tecnico Regionale.
Essendo, quindi, un ufficio regionale, notificherai il PPT alla Regione, in persona del Presidente pro tempore della Giunta, nella sua sede.
Cordialità.

Rispondi

11 aprile 2011 > Francy <notifica a persone giuridiche

ho notificato un atto di citazione ad una società srl. L'atto non è stato notificato perchè la società è sconosciuta al civico. Ho ripetuto la notifica allegando la visura camerale ma l'ufficale giudiziario ha ribadito nella relata che tale società risulta sconosciuta al civico. Premetto che nell'atto di citazione non era indicata la persona fisica che ha la rappresentanza legale della società. Se ripetessi la notifica riportando nella richiesta il nominativo del rappresentante legale p.t. la notifica così effettuata sarebbe valida o quale altra procedura dovrò applicare?

Le consiglio di notificare direttamente alla persona fisica che rappresenta la società, anche se alcuni giudici (casi rari) ritengono nulla la notifica quando il legale rappresentante non è indicato nell'atto.

Rispondi

11 aprile 2011 >   MORI RAFFAELE < protestabilità assegno postale con traente e beneficiario coincidenti
Buongiorno a tutti, ho ricevuto risposte non univoche rispetto al quesito nel titolo. Qualcuno è in grado di darmi una risposta in merito? Un assegno postale emesso all'ordine di me stesso è eventualmente protestabile? Grazie in anticipo
Rispondi

11 aprile 2011 > 23/3/2011 < Pierpaolo Mottola < Pignoramento Ministero della Salute
Vi sembrerà strano. Ottenuta la sentenza munita di formula esecutiva contro il ministero della salute procedo ad effettuare pignoramento presso terzi nei confronti della Banca d'Italia tesoreria provinciale dello Stato presso la sede di Napoli ove svolgo il mio lavoro. Ebbene mi perviene una raccomandata con cui la Banca d'Italia mi comunica di non possedere fondi del ministero della salute.
Procedo quindi ad un pignoramento presso terzi presso la Banca d'Italia sede centrale di Roma, con l'ausilio di una collega, ed anche in questo caso mi perviene una raccomandata con cui la banca mii dice di non possedere fondi per conto del ministero della salute.
A questo punto mi rivolgo a tutti i colleghi italiani: dove posso prelevare le somme che il ministero della Salute deve in virtù del titolo esecutivo? Spero che qualcuno mi aiuti. Grazie.

Risponde avv.Stilla Pasquale
Ho lo stesso problema e nonostante abbia scritto alla Banca D'Italia rappresentando le mie perplessità su una impossibile disponibilità per conto del ministero a tutt'oggi la stessa non mi ha risposto.
Sto aspettando e forse dovrò escogitare qualche altro rimedio.

Rispondi

11 aprile 2011 > Stefania Delogu < Art.480 c.p.c. mancanza certificazione di conformità nel precetto su cambiale.
Gentili colleghi Vi chiedo se procedereste ad un pignoramento mobiliare fondato su cambiale debitamente trascritta nel precetto notificato al debitore, ma mancante della sottoscrizione della certificazione di conformità da parte dell'ufficiale giudiziario che ha effettuato la notifica. Poichè alcuni avvocati ritengono che sia legittimo procedere e anche la Cassazione, seppur con pronunce datate, sembra essere di questo avviso (Cass. n. 5531/1986 e n.5602/1986)vorrei sapere se è appunto il debitore a dover eccepire tale forma di nullità, avendo comunque egli stesso ricevuto l'atto. Vi ringrazio e saluto cordialmente.

A mio parere deve essere il debitore ad eccepire proponendo opposizione nei termini di legge. Infatti la Suprema Corte in più occasioni ha affermato che: “ … poiché l’articolo 63 del R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669 non stabilisce che il precetto cambiario debba contenere la trascrizione integrale del titolo di credito, per la validità del precetto è sufficiente che esso indichi gli elementi essenziali idonei a fare individuare la cambiale o le cambiali poste in esecuzione. Del pari non è rilevante, ai fini della validità del precetto cambiario, la mancanza della certificazione, da parte dell’ufficiale giudiziario, della corrispondenza fra quanto indicato nel precetto e gli elementi della cambiale, in quanto tale certificazione è necessaria nei soli casi in cui sia richiesta la trascrizione integrale del titolo esecutivo.”

Rispondi

11 aprile 2011 > Giorgia Camerata<pignoramento fondi ministeriali
Salve, il mio quesito è questo.
Devo pignorare il credito vantato da una società con sede in Alfa nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e relativo a fondi che quest'ultimo deve erogare per l'attuazione di un programma edilizio.
Qual è il Giudice competente? Roma, ove ha sede il ministero, o Alfa, dove ha sede il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. - Settore operativo di Alfa?
Grazie. Saluti. Giorgia Camerata
Rispondi


Rispondi

11 aprile 2011 >   Adriana Giorgi < pignoramento cambiali
buongiorno. vi ringrazio per l'attenzione.
la domanda è questa:
il mio cliente ha venduto un esercizio concordando il pagamento con cambiali. nel frattempo il debitore è deceduto lasciando 3 eredi che accettano l'eredità ma non pagano le cambiali che vanno in scadenza. ho notificato loro tutti i titoli e tre  precetti per ciascuna quota.
nel frattempo apprendo che il de cuius aveva a sua volta venduto altra attività ricevendo in pagamento delle cambiali che il terzo sta pagando agli eredi.
come posso pignorare tali cambiali? con pignoramento presso terzi intimando il pagamento a me o con pignoramento diretto per farmi consegnare le cambiali? e se gli eredi le avessero girate?
grazie.

Le consiglio un pignoramento presso terzi ... il terzo nella dichiarazione potrà chiarire, avendo le cambiali in mano (quelle già pagate), se sono state girate o meno....e non da ultimo citando anche (se è a conoscenza) la banca di appoggio.
Rispondi

11 aprile 2011 > Simona Mazzucchelli < correzione errore materiale in decreto ingiuntivo ed esecuzione
Solo dopo la notifica di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e precetto ho rilevato che dopo la locuzione "ingiunge" mancava l'indicazione del nome del debitore.
Il debitore non ha fatto opposizione ed il precetto è oramai scaduto.
A seguito di istanza, il Giudice ha corretto l'errore materiale disponendo che venisse annotato sul decreto. Il debitore, al quale ho notificato il decreto di fissazione dell'udienza,non si è presentato.
Ora, però, mi domando se il decreto è da considerarsi valido ab origine e se, quindi, dando atto nel nuovo precetto che il decreto è stato corretto, posso poi procedere all'esecuzione senza espormi ad una opposizione.
Qualcuno può darmi indicazioni utili ? Grazie.

A mio parere è sufficiente indicare la correzione nell'atto di precetto ma, per sua tranquillità può notificarlo contestualmente all'atto di precetto.
Rispondi

11 aprile 2011 > ANTONIO CESARINI <competenza territoriale

Devo avanzare un ricorso ex art.148 Codice Civile contro un coniuge e genitore inadempiente agli obblighi di mantenimento.
Questi risiede all'estero ed è iscritto all'A.I.R.E. : come determinare la competenza territoriale del Tribunale italiano? A mio parere si può adire qualsiasi Tribunale nel territorio dello Stato. Che ne pensate? Saluti cordiali e complimenti per l'interessantissimo Forum

Rispondi

11 aprile 2011 > Maria Teresa Sabino < Detrazioni del 16% - 10% - 3% sui diritti
Vorrei finalmente capire su quale cifra si effettuano le sopra indicate trattenute dato che, interpellati gli uffici della zona, ogniuno applica queste trattenute in maniera diversa. Vi ringrazio M.T. Sabino

il 10% e 3% su tutti i diritti, mentre per determinare la quota del 16% si devono escludere i diritti relativi al servizio cambiario.
Rispondi

11 aprile 2011 > Avv. Paolo Migliaccio  < notifica atto di pignoramento presso terzi
Salve, il quesito è il seguente: devo procedere alla notifica di un atto di pignoramento presso terzi (di seguito per brevità ppt) ad un debitore che risiede ad ostia mentre i terzi hanno sede, in parte ad ostia ed in parte a roma. Il punto è che se notifico dall'unep di roma, mi riferiscono che, per quanto riguarda ostia, notificheranno solo tramite il servizio postale (con la conseguenza che le notifiche andranno certamente negative in quanto ho verificato e non ci sono nominativi del debitore e del terzo nè sul citofono ne altrove). Potrei allora notificare da ostia a mani ai suddetti allegando certificato di residenza e visura camerale e, ai terzi a roma, mediante servizio postale (con minori probabilità di notifica negativa poiché trattasi di enti e/o banche) ma quì sorge il quesito: se notifico da ostia il ppt, l'Ufficiale Giudiziario appena termina le notifiche dovrebbe procedere all'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art 543 c.p.c.. Vorrei, pertanto, sapere se, essendo il giudizio radicato avanti al tribunale di roma, a detta iscrizione è giuridicamente tenuto o può rifiutarsi? e, sono a chiedere, se ci può essere una alternativa valida a quanto sopra?
Ringrazio dell'attenzione e attendo risposta all'indicata mail.
Cordiali saluti Avv. Paolo Migliaccio 
Rispondi

11 aprile 2011 > avv. michela banfi < fissazione udienza pignoramento presso terzo
Devo predisporre un pignoramento presso terzi e, per avere la certezza che il credito sussista al momento della dichiarazione, vorrei fissare l'udienza di comparizione ad oltre 90 giorni dalla notifica. Vorrei sapere se esiste un termine massimo entro il quale deve essere fissata l'udienza di comparizione del terzo. Grazie

L'importante è notificare il pignoramento entro i 90 gg. Tenga conto che se non si tratta di pignoramento di stipendi il terzo, anziché presentarsi in udienza ha la facoltà di poter effettuare la dichiarazione entro dieci giorni dalla notificazione inviandole una semplice raccomandata.
Rispondi

11 aprile 2011 > Avv Anna > pignoramento presso terzi e successivo pignoramento mobiliare
Buongiorno e complimenti per l'utilissimo forum.
 ho ottenuto un'ordinanza di assegnazione di somme relativamente ad una pensione che, solo dopo l'iscrizione a ruolo, ho scoperto essere di pochissimo superiore alla soglia minima per cui il G.E. mi ha assegnato -udite, udite- la somma di €.2,41.
orbene, vorrei rinunciarvi perchè ci metterei qualcosa tipo 30 anni per recuperare solo il capitale con il rischio del decesso del debitore.
 posso evitare di notificare l'ordinanza al debitore e all'inps,  ritirare il titolo esecutivo e procedere con un pignoramento mobiliare?
grazie mille

Deve presentare atto di rinuncia al GE e notificarlo per conoscenza all'INPS.
Rispondi

24/3/2011 > 7/3/2011 < Letizia Morganti < Società srl > dichiarazione residenza ed elezione domicilio ai sensi dell'art. 492 c.p.c.
Buongiorno a tutti, sono una praticante e mi trovo di fronte ad un atto di pignoramento presso terzi di quote societarie.
Nel caso di specie, il debitore esecutato è una s.r.l. che detiene quote di partecipazione al 10% in altra s.r.l.
La mia domanda è la seguente, essendo il debitore una s.r.l. l'invito al debitore di cui all'art. 492 c.p.c. co.2 a dichiarare residenza ed eleggere domicilio come si pone????

Risposta. Il decreto legislativo del 17 gennaio 2003, n. 6 disciplina all’articolo 2471 del Codice civile l’espropriazione della partecipazione nelle s.r.l. Rispetto alla previgente normativa la novità è rappresentata dalla nuova definizione dell’oggetto del pignoramento: “partecipazione e non più quota”. Tale nuova formulazione comporta anche una modifica della forma del pignoramento in quanto l’oggetto dell’espropriazione non è più considerato un credito (quota) verso terzi, ma diventa un “bene mobile immateriale” pignorabile nelle forme del pignoramento diretto.

La nuova disciplina si basa sui seguenti momenti procedurali:

1.   la notificazione dell’atto di pignoramento al debitore, contenente l’ingiunzione e gli altri elementi previsti dall’articolo 492 del Codice di Procedura Civile;

2.   la notificazione dell’atto alla società;

3.   l’iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio;

(fonte: Manuale operativo del pignoramento ed. 2010)

Rispondi

24/3/2011 < 23/3/2011 < Antonio Cesarini < liquidazione spese esecuzione mobiliare
il creditore procedente alla conclusione del procedimento esecutivo ( unico creditore ) parzialmente infruttuoso, ottiene la liquidazione delle spese di procedura. Il quesito è questo: il decreto del G.E. è titolo esecutivo e necessita di essere notificato previamente in forma esecutiva ( con formula esecutiva ) al debitore prima di ( o contestaulmente ) a atto di precetto ( tesi per la quale propondo io ); oppure, per reclamare le spese in una successiva diversa esecuzione sarà sufficiente richiamare la liquidazione delle spese direttamente nel precetto? Che ne pensate? Grazie a chi risponderà
Antonio

Se la procedura non è ancora estinta, ai sensi dell'art. 540-bis può chiedere al GE l'integrazione del pignoramento:Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell’ultimo comma dell’articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l’estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita.

Rispondi

 

24/3/20111 < 23 marzo 2011 >  Alessia >notifica decreto ingiuntivo rappresentante legale deceduto
A seguito di ricorso per decreto ingiuntivo il Giudice del lavoro ha emesso il decreto. Ho provveduto a notificarlo sia presso la sede legale della Società srl che risulta a tutti gli effetti chiusa e sia presso la residenza del legale rappresentante che risulta deceduto.la società non sia stata nè posta in liquidazione, nè sia fallita.Come fare per mandare a buon fine la notifica del decreto ingiuntivo?

Risponde Avv. Danilo Petrelli
Devi presentare un ricorso ex art. 78 cpc per la nomina di un curatore speciale  della società e poi, una volta nominato dal Presidente del Tribunale,  notificargli gli atti .

Rispondi

23 marzo 2011 >  01 marzo 2011 > Avv Galati Domenico < copie esecutive ricorso conto ascendenti ex art. 148 c.c.
Grande problema, al Tribunale di Velletri ottengo un provvedimento ex art. 148 c.c. che obbliga i nonni a corrispondere un importo per il mantenimento del nipote. in cancelleria avendo chiesto copie esecutive mi rispondono che non esistono per quel provvedimento e che rilasciano solo copie conformi. quindi notifico copia conforme e precetto, ma ieri al tribunale di Latina mi rispondono che per iniziare l'esecuzione serve la formula esecutiva, e che quindi non potevano passarmi l'esecuzione. dov'è l'inghippo? chi ha torto (Velletri Latina o io?)

Risponde Avv.Renato Fiorentino
Dovresti  prima notificare agli ascendeni il provvedimento e poi, decorsi inutilmente i termini per il reclamo, puoi richiedere alla cancelleria la formula esecutiva.

Rispondi

23 marzo 2011 >  Michele Cozzolino < Smarrimento assegno
Ho smarrito un assegno firmato l'ho denunciato e l'ho portato a conoscenza della banca. Mi hanno protestato e non posso avere piu' finanziamenti. Cosa posso fare per avere la cancellazione del protesto e ottenere di nuovo i finanziamenti?

Devi presentare ricorso ex art.700 c.p.c. (provvedimenti di urgenza) al presidente del Tribunale competente.

Rispondi

23/3/2011 < Massimo Migliorini < Pignoramento presso terzi all'estero
il mio cliente, creditore, é  a conoscenza del fatto che il debitore vanta dei crediti all'estero (unione europea) e sa esattamente chi é il creditore. Posso iniziare la procedura di pignoramento presso terzi in Italia e convocare il terzo (straniero) per rendere la dichiarazione?

QUalcuno ha esperienza? Se sí, qual'é il Tribunale competente, posto che il terzo ha residenza e domicilio all'estero? Grazie

Purtroppo devi affidarti ad un avvocato domiciliato nel paese estero e procedere esecutivamente secondo la legislazione di quel paese.
Rispondi

7/3/2011 < 01 marzo 2011 > avv. Anna Maria Urbanelli < perenzione precetto notificato ai sensi art. 143 c.p.c.
in data 26.11.2010 ho notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. atto di precetto al debitore. Vorrei sapere quando diviene inefficace tale precetto, ai sensi dell'art. 481 c.p.c.: 90 giorni dal 26.11.2010 (quindi il 24.02.2011)oppure i 90 giorni decorrono dopo i 20 giorni previsti dall'art. 143 c.p.c.? grazie per la risposta

1. Risponde Francesco Centi < UG RUVO di Puglia <
l'art.143 cpc è chiarissimo: la notifica avviene trascorsi venti giorni dal deposito
presso il comune di ultima residenza o di nascita.
Pertanto i 90 giorni decorrono dopo il ventesimo giorno.

2. Risponde Caristi Santina < UG Messina.

l'art. 143 c.p.c. così dispone:"la notifica si ha per effettuata decorsi venti giorni dall'ultimo adempimento". Pertanto il precetto si ha per notificato alla data del 16 dicembre 2010, quindi i novanta giorni di validità del precetto scadranno il 16.03.2011. 
 


01 marzo 2011 > 8/2/2011 > Avv. Elisa Bartolucci > rinuncia al pignoramento mobiliare

Buongiorno!
Avrei bisogno di un chiarimento: 3 anni fa' abbiamo iniziato una procedura esecutiva, decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento ed istanza di vendita. Nel frattempo sono state chieste numerose sospensioni della procedura perchè la debitrice ha iniziato piano piano a versare somme di denaro per saldare il debito quindi non si è mai proceduto alla vendita. Recentemente la debitrice ha smesso di versare somme di denaro così è stata richiesta la vendita dei beni pignorati per la minore somma residua. Il problema è che non è stato possibile accedere ai locali ove erano e sono sitati i beni in questione perchè il portone era chiuso a chiave ed in tanti mesi non siamo riusciti a reperire nemmeno un fabbro disponibile !!!!(località Reggio Calabria)non sto quindi a dirvi le spese legali come sono lievitate per effettuare tutti gli accessi, pagare il domiciliatario ecc. Ora pare che la debitrice sia titolare di un conto corrente e vorremmo quindi lasciar perdere il pignoramento mobiliare per iniziare invece un pignoramento c/o terzi appunto sul conto corrente...ma come si fa? dobbiamo rinunciare all'esecuzione in corso, ritirare i titoli ed iniziare una nuova procedura?il precetto è ancora valido?grazie per l'attenzione

Risponde Dott. Francesco Filippone UG Campobasso

Si, il precetto è ancora valido in quanto l'avvio dell'esecuzione forzata ha sospeso il decorso del termine decadenziale di efficacia, di 90 giorni.
Peraltro il creditore può avvalersi cumulativamente di più mezzi di espropriazione forzata, a mente dell'art.483 cpc, onde non è indispensabile la rinuncia alla procedura mobiliare intrapresa per avviare una procedura presso terzi.

Rispondi


01 marzo 2011 >  8/2/2011 > Avv. Matteo Bettini

Sto procedendo esecutivamente nei confronti di una ditta individuale. La stessa ha la sede legale presso l'abitazione dei genitori del titolare il quale, invece, risiede ad altro indirizzo probabilmente in affitto (cambio di residenza effettuato da poco). a questo punto Dovrei fare domanda di pignoramento mobiliare. volevo sapere se anche in questo caso (ditta individuale) vale il c.d. principio  "casa del debitore  e presunzione di appartenenza". Cioè se i beni che vengono reperiti presso la sede legale (casa dei genitori) si presumo di proprietà della debitrice salvo prova contraria.
Ringraziando anticipatamente aspetto confortante risposta e porgo distinti saluti.

Risponde Dott. Francesco Filippone UG Campobasso

Si, anche nel caso prospettato vale ugualmente la presunzione iuris tantum di appartenenza dei beni al debitore. La regola, per cui si presume (fino a prova contraria) che i beni presenti nel luogo ove è stato notificato il precetto siano di proprietà del debitore, non subisce alcuna deroga.
Rispondi


01 marzo 2011 > 8/2/2011 > Maruska Santini < custodia beni del conduttore
Salve,
ad oggi è stato risolto un contratto di locazione, ad uso abitativo.
Solo che dopo aver ricevuto tale comunicazione, il conduttore è scomparso, non pagando i canoni rimasti insoluti negli ultimi mesi e lasciando tutti i suoi effetti nell'abitazione.
Ad oggi il custode di questi beni dovrebbe essere il locatore, ma lo stesso per poter liberare l'appartamento deve poter riporre tali effetti da qualche parte.
Si precisa di aver contattato i genitori del conduttore i quali rifiutano la consegna, a questo punto il quesito è: per quanto tempo il locatore è custode dei beni del conduttore? perchè non è possibile che lo stesso debba farsi carico di questo ulteriore onere senza che vi sia un termine, soprattutto alla luce del fatto che tutto ciò comporta anche un aggravio dei costi totali sostenuti dal locatore.
Grazie

Risponde Dott. Francesco Filippone UG Campobasso

La normativa sul rilascio dei beni immobili prevede che l'ufficiale giudiziario debba nominare un custode dei beni rinvenuti in sede di sfratto, il quale dovrà chiedere la liquidazione dei compensi e spese al giudice per poter successivamente rivalersi, convertendo i predetti beni mediante procedura di pignoramento mobiliare.
Rispondi


01 marzo 2011 > 8/2/2011 > Franca Turci <pignoramento presso terzi
salve a tutti,
sono una praticante avvocato e studiando il pignoramento presso terzi, mi è sovvenuto un dubbio.
come faccio a sapere se il mio debitore è lavoratore dipendente, percipisce stipendi da terzi datori di lavoro o è titolare di pensioni?
posso rivolgermi all'INPS (o all'INPDAP se si tratta di pubblico impiego)per sapere se tizio è lavoratore subordinato e conoscere il nome o la ditta del datore di lavoro ovvero se percepisce pensioni? in quali limiti nel rispetto della privacy?
grazie

1. Risponde Dott. Francesco Filippone UG Campobasso

Può ottenere le informazioni che le occorrono innanzitutto tramite l'interpello, che l'ufficiale giudiziario deve rivolgere al debitore incapiente, ai sensi dell'art.492, IV comma, cpc.

2. Risponde Raffaella Follina
Credo sia impossibile (salvo conoscenze interne) avere la certezza se un dato soggetto abbia o meno la titolarità di pensioni o se è dipendente presso un'azienda. Infatti ad una tua eventuale richiesta in tal senso non sorge nessun obbligo di risposta per questi, anzi violerebbero la normativa sulla privacy.
L'unico modo per sapere se un terzo è effettivamente debitore nei confronti del tuo debitore è quello di procedere con la notifica di un atto di pignoramento presso terzi, e così sorge ex lege l'obbligo per il terzo di effettuare una dichiarazione positiva o negativa (a cui seguirà eventualmente azione di accertamento)della propria posizione debitoria.
In ipotesi di INPS dovrai procedere con la notifica all'ufficio INPS competente per territorio(si guarda la residenza).
Ciao!

Rispondi


01 marzo 2011 > dicembre 2010 < Avv.   Aldo Quaini < Diritto di ritenzione
Gentili Colleghi ed U.G.,
dovrei esercitare il diritto di ritenzione per la riparazione ad un'imbarcazione eseguita da un mio cliente.
Vorrei avere delucidazioni sulla procedura da eseguire e sul Tribunale competente. Grazie.

Risponde Dott. Francesco Filippone UG Campobasso

Il diritto di ritenzione si esercita de iure, ovvero senza necessità di alcuna autorizzazione o pronuncia giurisprudenziale.
Il caso da Lei prospettato è un'emblematica ipotesi in cui può esercitarsi, da parte del creditore, il diritto di ritenzione: il suo cliente avrà diritto a trattenere il bene sino a quando non sarà stato integralmente pagato per la prestazione riparativa svolta sull'imbarcazione.

Rispondi


01 marzo 2011 > 6 DICEMBRE 2010 > avv. Roberta Rigante<notifica atto di precetto su verbale di conciliazione corecom
Salve,devo notificare un atto di precetto su verbale di conciliazione Corecom.
Il verbale costituisce titolo esecutivo ex art. 2, comma 24, lettera b, legge n. 481/1995.
Io ho sempre notificato il precetto unitamente al verbale, pagando le sole spese di notifica.
Oggi, per la prima volta, mi hanno richiesto le marche da bollo sull'originale e la copia dell'atto perchè, pare, che la notifica dell'atto di precetto su verbale di conciliazione corecom debba considerarsi alla stregua della notifica di un atto stragiudiziale.
Io non sono d'accordo.
Sapete darmi delucidazioni in merito?
Grazie mille

Risponde Dott. Francesco Filippone UG Campobasso

Trattandosi di titolo stragiudiziale, che non sconta la tassazione mediante applicazione del "contributo unificato", va tassato mediante imposizione di marche da bollo, su originale e copia, come hanno correttamente fatto i colleghi dell'Ufficio NEP al quale si è rivolta.
Rispondi


01 marzo 2011 > 6 DICEMBRE 2010 > Francesco Magnanelli UG > <Regio Decreto n. 639 del 14/04/1910
Carissimi frequentatori del forum, vi prego di risolvere il seguente quesito; una volta notificata l'ingiunzione ai sensi del R.D. n. 639 14/10/1910, entro quanti giorni può essere eseguito il pignoramento? Ho letto attentamente il R.D. ma non v'è alcun riferimento al termine di efficacia dell'ingiunzione nè alcun richiamo ai 90 gg. del precetto previsti all'art. 481 c.p.c.
Grazie e buona giornata a tutti.

Risponde Diego Ferro > UG Orbetello

per la risposta .... clicca qui

Rispondi

01 marzo 2011 > 22 NOVEMBRE 2010 >   Avv. Fabrizio Carducci <liquidazione volontaria
Buongiorno vorrei chiedere se posso procedere ad esecuzione forzata nei confronti di una società in liquidazione volontaria.
Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società debitrice è stato notificato (oltre che emesso) precedentemente alla richiesta di liquidazione volontaria.
Posso procedere ad esecuzione?
In attesa di cortese risposta porgo i miei puù cordiali saluti.

Risponde Dott. Francesco Filippone UG Campobasso

Assolutamente sì. La fase di liquidazione forzata non preclude l'esperibilità delle azioni esecutive forzate, né individuali né concorsuali.
Rispondi


01 marzo 2011 > 22 NOVEMBRE 2010 > Avv M. Laura Uleri <Assegnazione Bene Mobile Pignorato

Vorrei sapere come procedere nel seguente caso.
Il G.E., dientro nostra richiesta, ha disposto con ordinanza, a totale soddisfazione del Credito,  l'assegnazione al creditore procedente del bene mobile pignorato (forno industriale). Con la medesima ordinanza ha, altresì, disposto la estinzione della procedura esecutiva e la restituzione dei titoli.
Il bene assegnato si trova presso l'azienda del debitore esecutato che è stato nominato come custode.
Come dobbiamo procedere per l'asporto? E' necessario notificare l'ordinanza di assegnazione al debitore e/o farsi assistere dall'ufficiale giudiziario o dalla forza pubblica?
Grazie per la risposta.

Risponde Dott. Francesco Filippone UG Campobasso

L'ordinanza non va notificata se è stata adottata in udienza, alla presenza del debitore.
L'ufficiale giudiziario è competente per l'esecuzione in forma specifica per consegna di bene mobile, ai sensi degli artt.605 e ss cpc, e si avvarrà dell'ausilio della forza pubblica per vincere le resistenze che si dovessero opporre alla sua azione.

Rispondi


01 marzo 2011 > 14/9 <  Avv. Maria Cristina Giarrocco <scaduti termini per notifica decreto ingiuntivo
buongiorno,
vorrei cortesemente sottoporvi il seguente quesito. Ho richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un debitore greco, ho però provveduto erroneamente alla notifica direttamente alla società estera senza effettuare la traduzione dell'atto in greco.(ho seplicemente notificato l'atto via posta direttamente al debitore)  Essendo trascorsi i 60 dall'emissione del decreto ingiuntivo posso reiterare vaslidamente la notifica o il decreto ingiuntivo è divenuto inesistente a causa dell'errato iter della notifica? (non ho predisposto le due copie, non ho inviato il plico al ministero della giustizia greco e non ho tradotto il decreto). Grazie per l'aiuto maria cristina giarrocco   
Risponde Dott. Francesco Filippone UG Campobasso

Il quesito attiene più ai compiti del cancelliere piuttosto che all'ufficiale giudiziario in quanto si tratta di esaminare le condizioni in cui è possibile la spedizione in forma esecutiva di un decreto ingiuntivo. In primis occorre ricordare che in caso di accoglimento della domanda, il pagamento dovrà avvenire entro 50 giorni per i debitori residenti in un altro stato dell'UE, ex art.641 comma II cpc.
La notifica all'estero dovrà avvenire entro 90 giorni, ex art.644 cpc.
Infine l'intimato potrà proporre opposizione tardiva se prova di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'ingiunzione per irregolarità della notifica, ex art.650 cpc.

Rispondi


29/1/2011 > 15 gennaio 2011 >Avv. > Morganti Letizia <decreto ingiuntivo nei confronti di società debitrice trasferita all'estero
Buongiorno, il quesito che ho da proporre è il seguente:
la Mia Assistita è una banca che ha concesso fidi alla società X srl a garanzia dei quali la società Y srl ha concesso fideiussione in favore della detta società X.
 Nel frattempo la società X si è resa debitrice della banca, debito che trae origine da saldo a debito del mese di novembre scorso.
Sempre la società X, come risulta dalle visure camerali, è stata cancellata per trasferimento della sede all'estero.
ora il mio dubbio è il seguente: il decreto ingiuntivo devo richiederlo e notificarlo solo alla società Y in qualità di garante fideiussore o anche alla società X debitrice? Se si, come?
Grazie per la cortese attenzione.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

L'art. 1944 cc dispone che il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito, salvo che sia stata pattuita la preventiva escussione del debitore principale, nel qual caso il fideiussore che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio d'escussione deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione. L'art. 1950 cc, poi, stabilisce che il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale. Direi dunque di leggere innanzi tutto il contratto, per verificare se è stato pattuito il beneficio d'escussione e, se non è stato pattuito, potrai agire tranquillamente contro il solo fideiussore il quale, se vorrà esercitare il regresso contro il debitore principale, sarà lui a sobbarcarsi la fatica di andarlo a cercare all'estero
Rispondi

29/1/2011 >  15 gennaio 2011 > Nino Patti >UNEP >  Pignoramento autoveicolo
Cari colleghi,
vorrei conoscere il Vs. modus operandi nel caso di pignoramento di autoveicolo: pignoramento mobiliare o forma del pignoramento immobiliare con notificazione dell'atto stesso al debitore proprietario del veicolo e poi copia per la sua trascrizione nel P.R.A.?
Grazie e distinti saluti.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Ancorché bene mobile registrato, l'automobile è pur sempre un bene mobile, sicché, a mio avviso, la forma corretta di pignoramento è quella del pignoramento mobiliare di cui agli artt. 513 e ss cpc, con materiale individuazione del bene, descrizione, fotografia e, se richiesto, asporto e affidamento ad un custode. Il processo verbale di pignoramento, poi, dovrà essere trascritto, ex art. 2693 cc, ai fini dell'opponibilità ai terzi. Là dove il legislatore ha consentito il pignoramento di beni mobili registrati per mezzo della notifica di un atto di pignoramento e successiva trascrizione, come per le navi, lo ha stabilito espressamente. Chi vuole "prenotare" un'automobile nell'attesa di riuscire a trovarla materialmente, forse può iscrivere ipoteca giudiziale. Suggerisco di informarsi al PRA per sapere se ciò è possibile. Dalla lettura degli articoli 2808, 2810 e 2818 a me sembra di sì.
Rispondi

29/1/2011 > 22 dicembre 2010 > Avv. Alessia Brenna < esecuzione nei confronti di una s.r.l.
Buon giorno.
Ho provveduto a notificare intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione alla sede legale della s.r.l. debitrice, nonché presso la residenza del legale rappresentante e amministratore unico. Nel primo caso la società presso la sede indicata risultava irreperibile mentre l'atto al legale rapp.te è stato notificato per compiuta giacenza.
Ebbene ora devo procedere ad esecuzione nei confronti della srl per il recupero dei canoni scaduti e delle mie spese. Come fare visto che alla sede della società (come da visura) non c'è nessuno?
Grazie e complimenti per l'utilità e la puntuale competenza.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Per recuperare un credito nei confronti di una srl che di fatto ha cessato l'attività e che è irreperibile presso la sede si possono fare più tentativi: 1) si manda l'ufficiale giudiziario a casa del legale rappresentante, ovviamente non per pignorare i beni personali di questi, ma per costringerlo, ex art. 492 cpc, a dichiarare se esistono ancora e dove sono i beni della società, se questa ha crediti da riscuotere e se esiste ancora un capitale sociale. E' utile ricordare che i liquidatori della società hanno delle responsabilità, anche verso i creditori, come da artt. 2489 e 2491 cc, tenuto conto che il primo risultato da raggiungere con la liquidazione è il soddisfacimento dei creditori, sicché, se i beni ed il capitale sociali non esistono più, i liquidatori dovranno spiegare che ne hanno fatto. 2) altra possibilità è quella di far fare, ex art. 492 cpc, un'ispezione sulle scritture contabili della società per individuare beni e crediti; 3) ulteriore possibilità è quella di reperire i bilanci e altra utile documentazione in camera di commercio, che possa far capire se e dove la società ha ancora beni, capitali o crediti.
Rispondi

29/1/2011 >  22 dicembre 2010 > Mauro Urbano
Vorrei un aiuto in merito a questo dispositivo:
"Il Giudice unico, definitivamente pronunciando, respinge la domanda come in atti proposta e condanna Tizio a rifondere a Caio e a Sempronio le spese legali, che si determinano complessivamente nella misura di euro 4,2oo,oo (di cui euro 15oo, oo per diritti ed euro 25oo,oo per onorari), oltre accessori di legge, in favore di ciascuno di essi."
La domanda è la seguente: Tizio deve rifondere a ciascuno dei convenuti euro 42oo,oo o la somma si deve dividere per due. Grazie mille a chi mi risponderà. Saluti.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Non va divisa per due, perché c'è scritto che liquida 4200 euro a favore di ciascuno di essi, dunque ognuno deve avere 4200 euro.
Rispondi

29/1/2011 > 22 dicembre 2010 > Avv. F. Carducci <Società in liquidazione volontaria.

Buongiorno vorrei chiedere se posso procedere ad esecuzione forzata nei confronti di una società in liquidazione volontaria.
Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società debitrice è stato notificato (oltre che emesso) precedentemente alla richiesta di liquidazione volontaria.
Posso procedere ad esecuzione?
In attesa di cortese risposta porgo i miei più cordiali saluti.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Io direi di sì, e anzi sbrigati perché sennò va a finire che i beni spariscono. Non mi consta che vi siano norme impeditive di azioni esecutive individuali sulla società in liquidazione, poiché qui si parla di liquidazione volontaria e non di procedura concorsuale, come il fallimento che, ex art. 51 l. fall., vieta azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nel fallimento. I liquidatori, se agissero come si deve, dovrebbero liquidare i beni col fine primiero di pagare i debiti, ma non sempre ciò accade.
Rispondi

29/1/2011 > 22 dicembre 2010 > Avv. Mura <   pignoramento impresa individuale
Buongiorno,vorrei ricevere una risposta al presente quesito: ho notificato ad una impresa individuale, presso la sua sede, decreto ingiuntivo e poi precetto. Purtroppo il pignoramento mobiliare, sempre presso tale sede, ha dato esito negativo. Ora vorrei eseguire pignoramento presso l'unico socio dell'impresa, ma mi domando se è necessario rinotificargli il titolo esecutivo o se è sufficiente la notifica, presso la sua abitazione, del precetto e poi del pignoramento. Grazie!!! Avv. Mura

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Se si tratta di impresa individuale non ci sono né società, né soci, né beneficio d'escussione, perciò, col titolo che hai contro l'imprenditore e col precetto già notificato (se non è scaduto), puoi pignorare indifferentemente in tutti i luoghi appartenenti al debitore, casa o azienda che sia.

Rispondi

22 dicembre 2010 >   Bernardino Brunori < trascrizione sequestro conservativo
Salve devo fare una trascrizione di un sequestro conservativo.
devo usare il programma nota.
il mio problema è come faccio ad indicare il sequestro fino alla concorrenza dell'importo di euro 100000? non trovo nessun campo dove indicare questo valore.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Normalmente si usa il quadro D per tutte le informazioni degne di rilievo che non trovano spazio negli altri quadri. Per chi non è esperto è consigliabile far fare questi lavori alle agenzie di visuristi che, in poco tempo e per un prezzo ragionevole, ottengono il risultato evitandoci di ammattire.
Rispondi

22 dicembre 201

29/1/2011 > 6 DICEMBRE 2010 > Avv.Cicchetti Maria  Luisa < Notifica  precetto a  socio accomandante
Se  viene  notificato  un precetto su sentenza  a  socio  accomandante , per tale motivo non responsabile,  è necessario fare  opposizione  a precetto ex  art. 615 c.p.c. dichiarando il difetto di legittimazione  passiva o è preferibile attendere   il primo atto di esecuzione e  fare  ricorso in opposizione ?
Grazie per  la  gentile attenzione. Luisa  Cicchetti

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Secondo me non è mai preferibile svegliarsi dopo il pignoramento, se si può agire prima, perché non si sa mai il pignoramento dove e come può colpire e quanti danni può fare, perciò direi di tentare prima con le buone per ottenere una formale rinuncia al precetto da parte del creditore e, in mancanza, di fare senz'altro opposizione, chiedendo anche la sospensione dell'esecutività del titolo (615 cpc)
Rispondi

29/1/2011 < 22 dicembre 2010 > Angela Anemolo < assegno erroneamente protestato e azione persecutoria della banca

è stato protestato in solo 4 gg. lavorativi dalla negoziazione per errore ammesso dal direttore di una filiale di banca un assegno respinto in prima presentazione in check truncation (procedura informatica che per importi inferiori a 3.000 euro permette il pagamento in stanza di compensazione se trovasi copertura sul cc di addebito; al contrario l'assegno viene rinegoziato e inviato nei successivi materialmente dalla stanza alla banca per il pagamento o la levata di protesto) di soli 660,00 euro a una azienda mia cliente.
da un riscontro che ho effettuato sulla prima documentazione che mi è stata messa a disposizione la banca in eccesso di zelo avrebbe solo dovuto effettuare un protesto parziale visto che a dire dello stesso direttore sul c.c vi era solo una somma che parzialmente copriva l'importo dell'assegno. va aggiunto che l'indomani al protesto il cliente ignaro di quanto fosse accaduto il giorno prima sul suo c.c effettuava un'ulteriore versamento che copriva abbondantemente la somma richiesta.
va aggiunto che 6 mesi prima il direttore della filiale della stessa banca seguito a una discussione sui costi del c/c lamentati dal cliente dopo aver contabilizzato un bonifico in entrata sul c/c ha revocato con un telegramma inviato alle 19,00 l'affidamento senza preavviso e in barba ad ogni regola deontologica, professionale e al mancato rispetto delle clausole contrattuali che se pur prevedevano il finanziamento a revoca, prevedevano altresì la clausola contrattuale del preavviso di 15 gg..
da quel momento non solo è iniziata un'azione che oggi alla luce anche degli ultimi episodi è da definirsi a tutti gli effetti persecutoria per quanto è accaduto in questi 6 mesi, ma l'azienda ha dovuto gestire improvvisamente una crisi di liquidità immediata non prevista e non programmata che l'ha messa in grave difficoltà sul mercato.
Non potrei raccontare tutto in un messaggio ma vi assicuro che con tutta probabilità senza una soluzione a breve i vs. colleghi interpellati sono convinti di scrivere un esposto alla procura oltre ad avviare azione di risarcimento danni.
gradirei risposte.
grazie.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

La mia banca è differente. Scherzi a parte, direi che è difficile esprimere un parere sentendo una sola campana, però, se ritieni che la banca abbia agito in mala fede e addirittura in violazione di precisi obblighi contrattuali (come nel caso del mancato preavviso nella revoca del fido), probabilmente esistono gli estremi per ottenere il risarcimento del danno. Quanto alla via penale, temo che sia più improbabile poterla utilmente percorrere, perciò, anziché farti prendere da furore vendicativo, valuta bene se possono essere stati commessi dei reati, onde evitare spreco di tempo, di energie e di danaro.
Rispondi


29/1/2011 > 22 NOVEMBRE 2010 > 19/10/2010 > 4/10/2010 < 27 settembre 2010 >De Mattia Catia <pignoramento autoveicolo
Il debito per cui si procede è per oneri condominiali e il pignoramento immobiliare è sproporzionato rispetto all'entità del debito.Un'auto risulta intestata ad una società in nome collettivo del debitore. E' possibile pignorarla per debiti " personali" del debitore.

Risponde Mauro Venezia UG Napoli

Nelle s.n.c normalmente vi è confusione tra capitale sociale e quello personale, quindi nulla osta al pignoramento sul capitale personale per debiti soc.ri e viceversa.
saluti

Risponde Francesco Magnanelli - UG

No, la s.n.c. ha un suo patrimonio che è distinto da quello dei singoli soci. Il g.e. non manderebbe mai all'asta un veicolo intestato a soggetto diverso dal debitore. Il socio in nome collettivo risponde dei debiti della società solo nel caso in cui questa non abbia più beni. La società, viceversa, non può rispondere dei debiti dei singoli soci.
Cordiali saluti.
Francesco Magnanelli

Risponde Diego Ferro - UG Orbetello

Non si può. Il patrimonio della società è distinto da quello del socio. Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore (2305cc). Può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione (2270cc). La liquidazione coattiva della quota si può fare solo per le società semplici (2270cc).

Risponde Mauro Venezia UG Napoli

Giusto per fare chiarezza:Il codice si preoccupa di sgombrare il campo dalla confusione che potrebbe nascere con il concetto giuridico di comunione affermato al titolo VII del libro III. In quel caso la comunione è limitata al solo scopo di godimento della cosa comune.
Esistono varie classificazioni di società, di cui la più importante è quella tra società di persone e società di capitali:
Le società di persone sono le seguenti:
• Società semplice (SS)
• Società in nome collettivo (Snc)
• Società in accomandita semplice (Sas)
Le società di capitali sono le seguenti:
• Società per azioni (SpA)
• Società a responsabilità limitata (Srl)
• Società in accomandita per azioni (Sapa)
• Società cooperativa (Soc. coop.va)IL CODICE COSI' RECITA-:
Le Società di persone sono caratterizzate dalle seguenti particolarità:
• La responsabilità dei soci è illimitata e solidale (tranne che per i soci accomandanti della Sas), cioè   rispondono dei debiti sociali anche con il loro patrimonio personale
• L’autonomia patrimoniale della società è imperfetta, cioè il patrimonio della società non è   completamente distinto da quello personale dei soci, perciò per i debiti sociali rispondono ambedue i patrimoni (della società e dei soci) e per i debiti personali del socio può rispondere anche la società.....HO INDICATO LE FONTI.....
con la solita simpatia DR MAURO VENEZIA

Risponde FELICE MANFELLOTTO UG Nola

L'autoveicolo essendo di proprietà di una s.n.c, non può essere pignorato per il debito di uno dei soci. Cio' in quanto, per le societa' di persone vige il principio dell'autonomia patrimoniale ovvero il patrimonio della società è insensibile alle obbligazioni personali dei soci ed intangibile da parte dei creditori di questi ultimi.
Il creditore personale del socio non può in alcun caso - nè nella società semplice nè nella collettiva - aggredire direttamente il patrimonio sociale per soddisfarsi; può,invece, far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio suo debitore (all'uopo un atto ex art.543 c.p.c) oppure compiere atti conservativi sulla quota allo stesso spettante nella liquidazione della società (prestando attenzione di verificare se trattasi di società in nome collettivo regolare o irregolare, essendo diversa la procedura per la liquidazione della quota del socio debitore).

Rispondi


22 dicembre 2010 > 6 DICEMBRE 2010 >   Avv. M. Talarico < anticipazione esecuzione sfratto per morosità
Salve, ho ottenuta la convalida giudiziale di sfratto per morosità di un immobile locato ad uso non abitativo, il giudice ha fissato la data dell'esecuzione a sei mesi, ma il conduttore, nel frattempo, ha già lasciato spontaneamente l'immobile. Volendo anticipare l'esecuzione dello sfratto rispetto alla data fissata dal giudice, qual è la procedura da seguire? E' necessaria l'assistenza dell'UG.?

Risponde Giovanni Silvagni UG

Da quanto emerge nel quesito, il termine concesso dal Giudice per il rilascio dell'immobile è di sei mesi .Qualora alla data fissata il conduttore non dovesse lasciarlo libero e sgombro di persone e cose , dopo la notifica del precetto, si potrà procedere ad esecuzione forzata. L'Ufficiale Giudiziario dovrà essere munito , quindi, del titolo esecutivo e del precetto per eseguire " forzatamente " ciò che ha disposto il Giudice e che non sia stato già eseguito " spontaneamente " dalla parte intimata. Non essendo trascorso il termine , pertanto, nessun intervento forzoso dell'Ufficiale Giudiziario , sembra , possa essere richiesto.
Qualora fosse ritenuto opportuno, tuttavia, si potrebbe ipotizzare un'attività di carattere stragiudiziale, ovvero un atto  di constatazione, con l'intervento dell'Ufficiale Giudiziario al solo scopo di certificare l'avvenuto rilascio spontaneo dell'immobile da parte del conduttore .

Rispondi


22 dicembre 2010 > 6 DICEMBRE 2010 > Avv. Antonio Cingari < notifica sfratto morosità
Spett.le Forum,
Devo notificare uno sfratto per morosità.
Il conduttore, extracomunitario, già residente nell'immobile, da una verifica all'anagrafe è stato cancellato.
Non si è in grado di sapere l'attuale residenza.
Nell'immobile locato pare che vi dimorano altre persone presumibilmente subinquilini ai quali il fratello del conduttore ha subaffittato l'immobile.
Chiedo come eseguire una notifica regolare dell'atto per non incorrere in una rinnovazione della intimazione di sfratto o, peggio ancora, che salti l'udienza di convalida.
Penso che non sia possibile stabilire termini di notifica troppo stretti (prossimi ai 20 giorni liberi) perchè temo che salti la notifica o che l'atto venga ritirato ma la notifica non sia regolare.
Grazie molte

Risponde Francesco Centi UG

credo che sia possibile eseguire la notifica ex art.143 cpc proprio a causa della cancellazione da parte dell'anagrafe del comune di residenza. In ogni caso è possibile applicare l'art.140 cpc che indica come deposito di copia nel comune dove la notifica deve effettuarsi(non di residenza)         

Rispondi


22 dicembre 2010 > 6 DICEMBRE 2010 > avv Michela borsini<errore nel titolo
ho ottenuto un decreto ingiuntivo non immediatamente esec. nei confronti di un debitore dal nome corretto X ma solo dopo la notifica mi sono accorta che nella parte del decreto il nominativo indicato è Y quindi sbagliato mentre la notifica è stata fatta correttamente ex art. 140 cpc (con certificato residenza) al nome corretto cioè X. I termini per l'opposizione sono scaduti però ora devo procedere a notificare il precetto. Chiaramente se indico il nome giusto X il precetto sarà indirizzato ad un soggetto diverso da quello destinatario del decreto cioè Y (anche se il decreto è stato notificato ad X). Come posso risolvere il problema senza rinotificare il tutto ovvero senza rinunciare al decreto? scusate spero di essere stata chiara.

Risponde Francesco Centi UG

credo che,purtoppo, si dovrà ripetere la richiesta d'ingiunzione questa volta corretta. Infatti la notifica è atto dell'Ufficiale Giudiziario che potrebbe anche errare nella relazione della stessa,ma l'ingiunzione è funzione essenziale del Giudice che NON può essere corretta se non dallo stesso.
Rispondi


22 dicembre 2010 > 6 DICEMBRE 2010 > Avv. Felicita Muretti < comodato d'uso e pignoramento.

In presenza di un contratto di comodato d'uso registrato in data immediatamente successiva alla notifica del precetto, ma  precedente alla richiesta di pignoramento, l'ufficiale giudiziario, (considerato che l'atto è palesemente finalizzato a sottrarre i beni all'azione del creditore)può comunque procedere con il pignoramento, o deve astenersi dal procedere.

Risponde Giovanni Giorgio < UG
L’ufficiale giudiziario incaricato di un pignoramento mobiliare, secondo il vigente c.p.c., è tenuto a ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e/o comunque nei luoghi a lui appartenenti. Sebbene da parte di qualche ufficio sia invalso l’uso contrario, nessuna norma autorizza l’ufficiale giudiziario (che non è il giudice!) a desistere d’esecuzione qualora gli venga esibito un atto convenzionale da parte di persone rinvenute in tali luoghi, siano essi debitori, familiari o altro; tanto perché l’ufficiale giudiziario non deve decidere sulle opposizioni all’esecuzione (che vengono regolamentate nello stesso codice e non certamente in sede di accesso). In particolare è da rilevare che l’atto per il quale si richiederebbe al pubblico ufficiale un’astensione potrebbe essere irregolare o inficiabile per diverse ragioni; per esempio: una delle parti contraenti potrebbe essere deceduta (chi sarebbe legittimata, in tal caso, a proporre l’opposizione?), o la documentazione posta a base dell’atto convenzionale potrebbe essere inidonea, o il presunto proprietario dei beni, una volta ceduti i mobili in comodato o in affitto o altro, potrebbe non essere interessato all’eventuale opposizione. E allora? In caso di mancato il pignoramento, a mio avviso, rimarrebbe certamente il rischio, per l’ufficiale giudiziario, di una probabile denuncia per omissione di atti d’ufficio.

Risponde Avv. Carlo Ingicco.

La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata ... (art. 2704 c.c.)
Rispondi


22 dicembre 2010 > avv. Gloriana La cesa < riabilitazione titoli di credito
salve, devo presentere un'istanza al presidente del tribunale per ottenere la riabilitazione di un mio assistito che, in un periodo di difficoltà, non ha pagato alcune cambiali poi protestate. bene, sono in possesso di tutti i titoli e delle relative liberatorie, purtroppo però di una cambiale pur risultante dal certificato della Camera di commercio non ho traccia, non so neppure a favore di chi fosse stata emessa per capire se è stata pagata e richiedere la liberatoria. la banca non ne ha traccia ed il notaio che ha provveduto a levare il protesto non è in grado di darmi questa informazione ... che faccio?
Rispondi

 

6 DICEMBRE 2010 > Avv. Fabio Panasiti< Notifica per posta al portiere
Sono domiciliatario per un pignoramento immobiliare. Il debitore, una società, risiede a ROMA.
E' stata fatta la notifica del pignoramento per posta.
Dopo un mese e mezzo finalmente sta arrivando il duplicato della ricevuta di ritorno.
l'atto è stato ritirato dal portiere.
La notifica è a tutti gli effetti valida?
deve essere compiuto qualche altro adempimento?
Infatti l'art. 7 legge 890/1982 prevede che in questo caso il destinatario venga avvisato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La mia domanda è: se questo secondo adempimento non viene effettuato come si può ovviare?
Se, invece l'adempimento viene effettuato, come si fa a verificare che la raccomandata sia stata realmente effettuata?

Rispondi

6 DICEMBRE 2010 > Avv.Serino Silvia < pignoramento mobiliare
Ho ottenuto un decreto ingiuntivo contro una ditta individuale alla quale ho anche provveduto a notificare il precetto, ora è arrivato il momento di procedere con il pignoramento, sede legale della ditta e residenza del titolare coincidono, considerata che tra la ditta e il suo titolare dovrebbe vigere il principio di confusione del patrimonio, posso pignoarare i beni personali del titolare della ditta? Grazie per la cortese attenzione

Rispondi

6 DICEMBRE 2010 > Renato Pariota UG > ufficiali giudiziari b3 e servizio di sportello
gli ufficiali giudiziari b3 possono rifiutarsi di effettuare il servizio di sportello? se no quali sono le condizioni? c'è una normativa in merito?
grazie.

Rispondi

6 DICEMBRE 2010 > 22 NOVEMBRE 2010 > Avv. Alessia Cottone < notifica dello stesso precetto a due soggetti diversi.

Devo eseguire un pignoramento presso terzi; il precetto è stato notificato alla sede legale della S.a.s. e ancora non è scaduto, ma il pignoramento lo devo eseguire nei confronti della socia accomandataria e non della sas. Quindi devo notificare un nuovo precetto alla residenza della socia accomandataria??e l'altro precetto aspetto che perda efficacia??

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

A mio avviso devi fare attenzione a due aspetti: 1) devi rispettare il beneficio d'escussione, cioè devi escutere prima la società e poi, ma solo in caso di esito infruttuoso, potrai escutere i soci illimitatamente responsabili (2304 cc, richiamato, per le società in accomandita semplice, dall'art. 2315 cc); 2) prima di tentare il pignoramento contro il socio, devi, secondo me, redigere un atto di precetto col quale, oltre a dare atto del fallito tentativo di esecuzione contro la società, devi intimare al socio personalmente il pagamento, minacciando contro di lui, cioè contro il suo patrimonio personale, l'esecuzione forzata.
Rispondi


22 NOVEMBRE 2010 > 12 novembre 2010 > Daniele Bonagiusa  (Praticante abilitato)<spese di messa in sicurezza immobile esecutato
Buongiorno a tutti!
Vi pongo un quesito: in una procedura esecutiva immobiliare, il bene pignorato è stato sottoposto ad ordinanza comunale di messa in sicurezza, ex art.54 d.lgs. 267/00. In seguito, ho provveduto a redigere istanza di vendita, e tra pochi giorni, si svolgerà udienza di comparizione dinanzi al G.E.
Allo stato attuale, a chi competono le mentovate spese di messa in sicurezza? 1)al debitore esecutato (il quale è ancora proprietario, e per scongiurare tale evenienza, ha già instaurato procedura di dismissione della proprietà di tale immobile);
2)Spese di procedura esecutiva ( e in quanto tali, andrebbero anticipate da parte creditrice procedente, mia assistita)
Faccio presente che la mia assistita ha già sostenuto gravose spese di procedura, e vorrei evitare un simile aggravio di spese.
In conclusione, su quale soggetto gravano le suesposte spese di messa in sicurezza?
Ringraziando della gentile collaborazione, porgo Cordiali saluti.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Bel quesito, di difficile soluzione. Io direi che, nei confronti dei terzi per i danni cagionati dalla rovina dell'edificio, è responsabile il custode ex art. 2051 c.c. Ora, chi è il custode? O è il debitore esecutato, o è quello nominato dal giudice, che a questo punto non dovrebbe dormire sonni tranquilli, e dovrebbe chiedere istruzioni al giudice, per eventualmente fare i lavori di messa in sicurezza, con spese che il creditore procedente dovrebbe anticipare, salvo metterle in conto e rifarsi sul prezzo di vendita. C'è da chiedersi: l'immobile può essere venduto ad un prezzo che possa coprire anche queste spese? Il creditore è in grado di anticiparle? E' possibile trovare una ditta disposta a fare il lavoro, salvo riscuotere a bene venduto? In alternativa si può ritenere che sia responsabile il debitore esecutato, o anche lui, magari in solido col custode, ma il debitore esecutato ce li ha i soldi per fare i lavori? E gli possono, i soldi, essere tolti a forza in qualche maniera più rapida dell'esecuzione immobiliare già pendente? Che dire? Talvolta la vita è davvero complicata.

 

Provo a dirne un'altra. Dovevo fare una esecuzione in un cantiere nel quale i lavori furono sospesi per una frana. Il Comune ordinò alla ditta -proprietaria dei terreni- di mettere l'area in sicurezza, ma siccome la ditta era senza soldi e non provvide, fu il Comune a commissionare il lavoro anticipandone la spesa, salvo rivalersi sulla ditta. Forse anche in questo caso si potrà agire così.
Rispondi


22 NOVEMBRE 2010 > 12 novembre 2010 > Giada > Decreto ingiuntivo richiesto (ed emesso) indicando sede dell'unità locale, anzichè sede legale
Vi prego di aiutarmi!
Visto che il credito per cui ho ottenuto il d.i. è altissimo, peraltro provvisoriamente esecutivo e rischio grosso con un cliente.
Ho provveduto alla redazione di un ricorso per d.i. contro una s.r.l., ho correttamente indicato la dicitura, partita iva e città, purtroppo però ho erroneamente indicato, come indirizzo quello della sua unità liocale invece della sede legale (mi sono lasciata fuorviare dalle fatture emesse, invece di fare una visura e verificare se quella era davvero la sede legale).
Ovviamente il Giudice ha emesso il D.I. in favore dell'unità locale da me indicata.
Ora, non è che il d.i. è nullo, perchè è stato emesso nei confronti della sede locale?
O che comunque rischio un opposizione della società perchè non ho indicato la sede legale?
I termini per la notifica non sono scaduti, e se rinotificassi il d.i. (con precetto) alla sede legale, anche se non è indicata nel provvedimento?
Grazie!

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Non è il caso di farsi prendere dal panico, perché, con l'indicazione della esatta ragione sociale e, soprattutto, della partita Iva, l'atto giudiziario contiene gli elementi essenziali per individuare esattamente il debitore, senza rischio alcuno di errore. E' inoltre possibile che la sede legale corrisponda allo studio di un commercialista, mentre l'indirizzo indicato nelle fatture corrisponda alla sede operativa. Rinotifica il decreto anche presso la sede legale e attendi l'esito. Non vedo motivi di nullità.
Rispondi


22 NOVEMBRE 2010 > 12 novembre 2010 > Carmine De Francesco<Sfratto per finita locazione
Abito in una villetta di 4 piani con unico ingresso, ho due distinti contratti di locazione, uno per uso abitativo ed uno per uso commerciale quest'ultimo intestato ad una società s.a.s di cui ne sono l'amministratore.Il contratto per uso abitativo giunto al suo termine di anni 8,non è stato rinnovato pertanto il locatore ha attivato tutte le forme legali per venirne in possesso.L'altro contratto ad uso commerciale, scade nel 2014, Vi chiedo può lU.G mettere in possesso del locatore l'immobile se parte di esso è concessa in locazione appunto con contratto non ancora venuto a scadere a soggetto giuridico diverso Sia pure la stessa persona?
Ringrazio per la Vostra collaborazione
Risponde Diego Ferro UG Orbetello

I contratti sono due, ognuno col proprio oggetto, costituito da due diverse unità immobiliari. Non vedo dunque perché un contratto non possa avere fine mentre l'altro prosegue anche per decenni. Il proprietario potrà ottenere la convalida della licenza per finita locazione dell'appartamento, indipendentemente dal perdurare in vita di altri contratti riguardanti altre unità immobiliari. Se il giudice convaliderà la licenza e il locatore promuoverà l'esecuzione per rilascio, l'ufficiale giudiziario non potrà fare altro che eseguire.
Rispondi


22 NOVEMBRE 2010 > 6/11/2010 >Avv. Anna <pignoramento presso terzi società americana
Buongiorno, ho scoperto che il mio debitore è rappresentante in Italia di una società con sede in america. quest'ultima ha un'unità locale a Milano. vorrei tentare un presso terzi, dello stipendio o di qualunque emolumento il mio debitore percepisca.
devo notificare per forza, con traduzione giurata ed asseverata, negli stati uniti (mi invieranno mai la dichiarazione ex 547 cpc? ) oppure posso notificare qui a Milano, anche se lui risulta essere l'unico rappresentante in italia?
grazie

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Il pignoramento presso terzi in America non lo possiamo fare, perché noi ufficiali giudiziari italiani non abbiamo l'autorità di pignorare all'estero, dunque non possiamo intimare, al terzo che si trova all'estero, alcunché. Inoltre, la competenza territoriale dell'esecuzione presso terzi è data dalla sede del terzo, perciò in Italia non vi sono né ufficiale giudiziario né giudice competenti, se il terzo sta all'estero. Infine osservo che il provvedimento di assegnazione del giudice non potrebbe essere speso come titolo esecutivo contro il terzo in America che si ostinasse a non versarti la somma assegnata dal giudice. Direi dunque di tentare il pignoramento presso lo stabilimento in Italia. Se il legale rappresentante di quello stabilimentio è lo stesso debitore, visto l'evidente conflitto di interessi, potresti chiedere al giudice di nominare un commissario straordinario col compito di esaminare la contabilità dell'impresa al fine di individuare crediti del debitore esecutato.

Rispondi


22 NOVEMBRE 2010 > 6/11/2010 >Francesco  Micelotta < causa di sfratto
Buongiorno,
Gradirei avere una Vs opinione su quanto mi sta accadendo. ho intentato causa di sfratto ad una impresa che detiene nel mio locale una attività di ristorazione a causa di una morosità che va da 10/2009 sino a 03/2010 data in cui il soggetto ha ceduto l'azienda ad altro cambiando denominazione sociale e a tutt'oggi risulta anch'esso moroso (10/2010), qindi un anno di morosità.
Il giudice nell'udienza tenutasi qualche giorno fa mi chiede di produrre le scritture contabili essendo io una persona fisica come posso. A me   pare che il giudice ha fatto una richiesta assurda per favorire il conduttore. Grazie

Risponde Diego Ferro > UG Orbetello

Se sei una persona fisica che non ha l'obbligo di tenere scritture contabili, l'ordine di esibirle è destinato a non produrre effetti. Ciò che, invece, è utile produrre in giudizio sono i documenti, che potrai reperire presso la camera di commercio, comprovanti la cessione d'azienda. Se vi è cessione di azienda può esserci una successione nel contratto ex art. 2558 cc e, oltre a permanere la responsabilità dell'alienante per i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, ex art. 2560 cc, risponde di tali debiti anche l'acquirente, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Probabilmente il giudice vuole esaminare quei libri contabili, cioè i libri dell'azienda cedente, che non so se sei in grado di procurarti. Studiando bene la situazione successoria tra le due aziende dovrai valutare se ti conviene agire solo contro l'acquirente, sia per il rilascio che per il recupero dell'intero credito, o anche contro l'alienante per il recupero di parte del credito.
Rispondi



22 NOVEMBRE 2010 > 12 novembre 2010 > Avv. Laura Tasquier <Notifica all'estero a cittadino di domicilio e/o resid. sconosciuta.

Ho già formulato questo quesito senza ricevere risposta... lo ripropongo perchè la risoluzione della questione è diventata veramente urgente e non ho trovato alcuna soluzione al mio problema: il giudice tutelare mi ha ordinato - nell'interesse di un minore convivente in Italia con la madre - di notificare il ricorso da me presentato per ottenere il rilascio di passaporto, al padre del minore,  che è di nazionalità francesce (nato a Parigi) ma di cui si sconosce la residenza.
 Poichè ho provato al Giudice di aver fatto tutte le ricerche per rinvenire l'indirizzo, il Giudice, a mio parere errando, mi ha ordinato di notificare ai sensi del 143 CpC.
 Gli Uff. Giudiziari tuttavia mi dicono che è impossibile notificare all'estero ai sensi del 143 (valutazione che anch'io condivido): Vi chiedo allora come posso notificare l'atto ad un  cittadino nato in Francia ma di residenza sconosciuta.
 Grazie. Laura Tasquier

Risponde Francesca Bibbò UG Chieti

... si notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ultima ipotesi:con consegna dell'atto al pubblico ministero (non inviandolo al'estero)

Risponde Diego Ferro > UG Orbetello

L'ufficiale giudiziario italiano non può andare in Francia ad eseguire una notifica ex art. 143, perciò l'unico suggerimento che mi viene in mente è di chiedere al giudice di ordinare una notifica -ex art. 151- in un modo diverso da quello stabilito dalla legge, vista l'eccezionalità del caso. Potresti informarti su cosa preveda la legge francese nel caso in cui di un soggetto sia noto solo il luogo di nascita, ed eventualmente farti autorizzare a notificare in Francia, tramite ufficiale giudiziario francese, in base a quel che prevede la legge francese.

Rispondi


22 NOVEMBRE 2010 > 12 novembre 2010 > Avv.  Oriana Laura <ASSEGNO NON PRESENTATO ALL'INCASSO
L'assegno non presentato all'incasso è un titolo esecutivo? é presupposto dell'azione che il portatore abbia presentato al trattario l'assegno per il pagamento, e cioè la presentazione dell'assegno in banca per agire contro il firmatario?

RISPONDE UMBERTO RAMUNNO UG TERNI
L'assegno, pur non presentato per l'incasso presso l'istituto trattario, ha valore di titolo esecutivo per il beneficiario nei confronti del traente(firmatario). In questo caso si ha l'azione diretta senza obbligo del protesto del titolo.
Solo per poter esercitare l'azione di regresso ( quella dei vari giratari tra di loro) è necessaria la costatazione del mancato pagamento certificata con l'atto di protesto redatto da ufficiale giudiziario, notaio o da una stanza di conpensazione.
Da ciò deriva la possibilità di procedere all'azione esecutiva (previa richiesta di pagamento del titolo con esito negativo attestato dal decorso infruttuoso del termine
assegnato al debitore nell'atto di precetto a lui notificato ).
E' inoltre opportuno precisare l'impossibilità di procedere all'esecuzione immediata senza l'osservanza del termine di cui all'art.482 c.p.c. in quanto, stante la possibilità di non avere in luogo la presenza del debitore all'atto del pignoramento, non si concretizzerebbe il presupposto del rifiuto del pagamento del titolo che si concretizzerebbe invece come già detto nel caso di mancato adempimento successivo alla richiesta effettuata  mediante la notifica di atto di precetto.
Nell'atto di precetto in virtù di titolo non presentato al debitore per il pagamento, in caso di adempimento da parte dell'intimato, non possono essere richieste spese giudiziarie e dell'atto di precetto.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Io direi che se l'assegno ha i requisiti di forma per valere come tale, se è in regola con l'imposta di bollo e se l'azione "cambiaria" non è prescritta, vale come titolo esecutivo. Quando notificherai il precetto, chiedendo il pagamento dell'assegno, il debitore dovrà pagare, salvo contestare la debenza delle spese legali, ove volesse sostenere che, qualora l'assegno avesse seguito il suo regolare corso, sarebbe stato pagato. Insomma, il debito esiste e l'assegno ne è la prova. Se la banca non lo vuole pagare (nulla ti vieta di presentarlo all'incasso con ritardo, vedi solo se ne vale la pena e se non rischi spese inutili) lo dovrà pagare il debitore. Se il debitore lo pagherà, glielo restituirai. Al limite, prima di notificare il precetto, puoi scrivere al debitore chiedendogli di pagare l'assegno e offrendo di restituirglielo.
Rispondi



6/11/2010 >27 ottobre 2010 > Lucia Marinelli > notifica  con formula esecutiva in copia è possibile?

salve,
devo notificare una separazione consensuale omologata con atto di precetto per procedere al recupero del mantenimento che un marito non corrisponde da mesi alla moglie.Siccome la stessa signora anni fa aveva chiesto tramite altro legale le copie del provvedimento in formula esecutiva alla cancelleria per poter procedere contro il marito, oggi la cancelleria a me rilascia solo fotocopie conformi in formula esecutiva non potendomi rilasciare ulteriore formula in originale.Allora mi chiedevo per poter eseguire correttamente la notifica ai fini dell'esecuzione devo andare a richiedere la copia del provvediemnto con la formula esecutiva in originale al collega precedente o posso notificare le copie conformi del provvediemnto con relativa formula in copia?Spero possiate chiarirmi il dubbio!Grazie.Lucia

Risponde Diego ferro > UG Orbetello

Ai fini della notifica non è indispensabile avere l'originale del titolo esecutivo, ma questo ti servirà necessariamente per l'esecuzione forzata, perciò tanto vale chiederlo subito al collega. Se questi lo ha già notificato in passato, non occorre notificarlo di nuovo: sarà sufficiente notificare solo l'atto di precetto.
Rispondi

 

 

27 ottobre 2010 > 27 settembre 2010 > Rosa Imperiale <notifica atto di citazione in Germania
E' la prima volta che mi imbatto in questa materia e, mi rendo conto, di brancolare nel buio. Nel 2009 ho notificato un atto di citazione ad italiani residenti, ormai da anni, in Germania. Le cartoline (gialle) sono "regolarmente" ritornate a me. L'attuale G.I. - nonostante la contumacia già in precedenza dichiarata da altro Giudice che lo precedeva - ha sollevato un problema: le cartoline non riportano né la data di ricezione né, in una in particolare, la firma del destinatario dell'atto. Prima di essere rimessa nei termini, il Giudice ha rinviato la causa affinché fornissi la prova che la notifica si è regolarmente perfezionata. Qualcuno può dirmi cosa devo fare?

Grazie mille. Rosa

Risponde Diego Ferro U.G. Orbetello

Fai come ho fatto io: comprati il libro sulle notificazioni pubblicizzato in questo sito e vedrai che la notifica all'estero non avrà più segreti, perché lì ci sono le istruzioni dettagliate Stato per Stato. E poi, che diamine! La Germania fa parte dell'unione europea, dove le notifiche transfrontaliere sono regolate da apposito regolamento comunitario, perciò non ci sono particolari difficoltà; basta avere il tempo necessario per fare tutta la trafila. E' quando si deve notificare nel terzo mondo che nascono i veri problemi.
Rispondi


27 ottobre 2010 > 27 settembre 2010 > D.A.Robotto <notifica a sede secondaria in Italia (Genova) di atto giudiziario nei confronti  di società estera (inglese) con sede secondaria in Italia

Buongiorno, Le chiedo se in presenza di una società di capitale inglese con sede legale in Inghilterra e sede secondaria in italia (ex art.2508 c.c.)e amministratori residenti in italia, ritiene regolare e valida la notifica di un atto giudiziario relativo ad attività commerciale intrapresa in italia da detta società, oppure è necessario notificare l'atto in Inghilterra presso la sede legale con la relativa traduzione?
Grazie per l'attenzione.Cordiali saluti.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Siccome l'art. 2508 cc impone alla società straniera di pubblicare nome, cognome, data e luogo di nascita delle persone che la rappresentano in Italia, devi notificare presso tali persone. Credo che il senso della norma sia di imporre alle società che vogliono operare in Italia di essere rappresentate da qualcuno che, in Italia, sia reperibile.

Rispondi


27 ottobre 2010 > 27 settembre 2010 >Arianna Bisio <notifica a cittadino straniero 
devo notificare un atto di citazione per risarcimento danni da circolazione stradale ad un soggetto nato in Nigeria e che dalla visura PRA (datata 2009)risulta risiedere a Torino. La notifica dell'atto non va a buon fine perchè il civico indicato risulta inesistente. Si richiede certificato di residenza al Comune di Torino il quale risponde "non reperito con le generalità segnalate dal 1971 ad oggi" Come devo muovermi? E' possibile la notifica ai sensi dell'art. 143 presso il PM? Grazie a chi vorrà rispondermi.   

Rispondi

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Prima di tutto assicurati che l'impiegato dell'anagrafe abbia digitato bene il nome del nigeriano. Se non risulterà iscritto, allora informati al PRA per capire come hanno potuto inserire dati incompatibili con quelli dell'anagrafe. Se fatte tutte le ricerche possibili non potrai rintracciare il destinatario, allora potrai fare il 143 con consegna al PM, perché residenza, dimora e domicilio non sono conosciuti, il procuratore non c'è e come luogo di nascita si conosce solo Nigeria, il che è troppo generico e dunque, di fatto, non si conosce nemmeno il luogo di nascita. Osservo però che la compagnia di assicurazione, che riscuote il premio da lui, probabilmente sa come rintracciarlo.


27 ottobre 2010 > 8/10/2010 < 4/10/2010 > Elena Pagni < Sfratto di immobile contenente beni mobili sequestrati
Salve a tutti.
Ho ottenuto il titolo per procedere ad uno sfratto per morosità. Ho notificato il precetto e non è stata ancora notificata la significazione. A questo punto però mi si presenta un problema: nell'immobile di cui vorrei rientrare in possesso son presenti beni mobili che sono stati oggetto di sequestro giudiziario. Come posso procedere con lo sfratto rientrando nel pieno possesso del fondo libero e  senza che il cliente si debba costituire custode? Posso chiedere lo spostamento dei beni in altro luogo individuato dal giudice (dell'esecuzione?) a spese del sequestrato o del sequestrante? Spero di essere stata chiara. Grazie in anticipo.

Risponde Bartolotti Vincenzo UG Imola

..la circostanza dell'esistenza di beni mobili vincolati per altro titolo non possono costituire ostacolo alla esecuzione di un provvedimento di rilascio . L'U.G. iniziata l'esecuzione e appresa la circostanza , in tale sede ufficiale e qualificata ,potrà chiedere al Giudice dell'Esecuzione i provvedimenti necessari .

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Ti scrivo cosa ho fatto io in un caso analogo, poi vedi tu se potrai fare altrettanto. Dovevo sfrattare un tipo che gestiva un ristorante dove avevo già pignorato tutto. Mi procurai, dunque, per prima cosa il consenso del debitore a nominare custodi i vari creditori procedenti, convocai questi ultimi per il giorno dello sfratto, li nominai custodi -senza diritto al compenso- delle cose che avevo pignorato per ognuno di loro e gliele feci portare via. Le cose che non vollero portare via le affidai in custodia al proprietario del locale, riconoscendogli il diritto al compenso, sì da incentivare i creditori a darsi da fare per trovare una diversa collocazione per i "loro" beni, oppure a pagare per il disturbo. Poi ho dato comunicazione di ciò al giudice delle esecuzioni pendenti, e non mi risulta che questi abbia disposto diversamente da come ho fatto io in fase di rilascio. Tutto ciò in applicazione dell'art. 609 cpc.
Rispondi


27 ottobre 2010 > 19/10/2010 < 4/10/2010 < Nicola Roberti < ritirare atto in giacenza
Ho notificato atto di precetto a una snc presso la sua sede- la notifica effettuata a mani non è andata a buon fine poichè la società risulta trasferita.
Successivamente ho rinotificato a mezzo posta l'atto di precetto al socio amministratore personalmente al suo indirizzo di residenza provvedendo a redigere la relata di seguito alla prima, senonchè l'ufficiale giudiziario sbagliando ha messo l'originale nella busta indirizzata al socio amministratore facendomi pervenire la copia. attuualmente l'atto è in giacenza alle poste. pertanto l'originale con la prova di notifica alla sede della società non è più in mio possesso.
Volevo sapere se iniziando un pignoramento personalmente al socio rischio un'opposizione all'esecuzione! oppure è possibile ritirare l'atto in giacenza!o se vi è altra soluzione

Risponde Francesco Magnanelli - UG

Temo che lei non possa ritirare l'atto. Il plico deve rimanere nell'ufficio postale, a disposizione del destinatario, per sei mesi dalla data del deposito effettuato dal portalettere (v. art. 8 legge 890 del 1982). Le suggerisco di far spirare il termine di validità del precetto e, quindi, di rinotificare l'atto.
La saluto cordialmente.
Francesco Magnanelli

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

L'atto in giacenza non si può ritirare. Se la notifica presso il legale rappresentante va a buon fine, ritengo che l'atto raggiunga il suo scopo, perciò la società è messa in grado di conoscerlo, dunque la prova di una preventiva notifica presso la sede è superflua. Quel che davvero conterà, infatti, sarà rispettare il beneficio d'escussione, ma questo riguarda solo la fase esecutiva. Un'altra possibilità può essere quella di rinotificare il precetto presso la sede, con l'unico scopo di procurarsi nuovamente la prova che ivi le notifiche sono impossibili. Altra soluzione, se l'ufficiale giudiziario lo riterrà fattibile, potrebbe essere quella di ricostruire l'originale perso, redigendovi relate di notifica uguali a quelle dell'originale e facendole firmare (su quest'ultima soluzione attendo eventuali smentite dai colleghi più esperti).
Rispondi


27 ottobre 2010 > 27 settembre 2010 >VITTORIO ROSSO < NOTIFICA SFRATTO
sono stato nominato custode giudiziario di un'azienda (bar) con compiti di controllo economico- contabile sugli amministraori dell'azienda.
la notifica da parte dell'ufficiale giudiziario dello sfratto dai locali, per mancato versamento dei canoni di locazione, deve essere anche eseguita a me come custode o è sufficiente che venga eseguita all'amministratore dell'azienda?

Risponde Diego Ferro - UG Orbetello

Chi ti ha nominato custode giudiziario? C'è forse in corso un sequestro giudiziario di azienda? Se è così, forse l'azienda la devi gestire proprio tu svolgendo le funzioni dell'imprenditore, o forse devi assicurarti proprio tu che l'azienda faccia fronte regolarmente alle sue obbligazioni. Il consiglio che ti posso dare è quello di rivolgerti, per ogni difficoltà, al giudice che ti ha nominato, prima che si dia la colpa a te se tutto va a scatafascio. Sarebbe imbarazzante se il bar che ti è stato affidato in custodia si ritrovasse, al termine del tuo mandato, chiuso per sfratto.
Rispondi


27 ottobre 2010 > Marina Detillo < notifica postale di un verbale della polizia municipale
Buonasera,
Il verbale di violazione amministrativa è stato inviato dalla polizia municipale tramite posta alla sede legale della società, ma il postino lo ha rimandato indietro segnalando che il destinatario era irreperibile. Il verbale è stato allora inviato al messo notificatore del comune dove risiede la legale rappresentante della società, che è lo stesso della sede legale. Il messo, vista l'impossibilità di notificare il verbale presso la sede legale,lo ha notificato presso l'indirizzo di residenza della legale rappresentante. Il problema è che quest'ultima notifica è stata fatta oltre 90 giorni dopo l'elevazione del verbale. Vi chiedo: è valida lo stesso la notifica? Concludo dicendo che la società ha in sempe comunicato l'indirizzo presso cui invece risultava irreperibile.
Grazie
Marina Detillo - Ufficio Commercio - Comune di Monfalcone


27 ottobre 2010 > Dott. Mario Sau < Pignoramento a detenuto

ho notificato un precetto a un tizio c/o una casa circondariale. Adesso dovrei procedere con pignoramento, ma come si procede? Qualora il detenuto percepisse una retribuzione dall'amministrazione penitenziaria sarebbe possibile procedere ad un pignoramento presso terzi? Grazie per le risposte.

Rispondi



19/10/2010 > 4/10/2010 < 27 settembre 2010 >8 settembre 2010 > Avv. Enrico Gasparini < Notifica a società dopo lo sfratto
Ho fatto eseguire uno sfratto nei confronti di una s.r.l. alla quale ora devo notificare un atto di precetto ma la sede legale risulta ancora presso l'immobile dalla quale è stata sfrattata in questo caso - specificando nell'atto di precetto quanto sopra - è sufficiente richiedere la notifica nei confronti del solo legale rappresentante p.t.
Grazie per la risposta

Risponde avv. Maria Rita Valeri
Gentile collega,
ho lo stesso problema, devo procedere ad un'esecuzione eni confronti del ministero dell'economia e delle finanze e vorrei agire contro il terzo Banca d'Italia. Non so, però, se ci sono somme pignorabili. Qualora dovessi risolvere il problema ti prego di avvisarmi. Farò io lo stesso al contrario.
grazie

Risponde Gennaro Di Bari
Egr. Avv. l'art. 145 c.p.c. risponde al nostro quesito. Per cui nel suo caso specifico DEVE notificare l'atto presso l'abitazione del legale rapp.te, nella qualità.
E' chiaro che troverà problemi nella esecuzione del pignoramento in quanto non potrà avvenire presso l'abitazione dello stesso.
Cordialmente

Risponde Mauro Venezia UG Napoli

Egr. Avv. l'art. 145 cpc le offre l'alternativa di poter notificare presso la resid. del lrpt della società-solo nel caso in cui non andasse a buon fine quest'ultima, sarà obbligato a considerare la sede.Una volta not. il precetto, potrà risolvere il problema del pign. procedendo sul capitale sociale, essendo la soc. soggetto di diritto e come tale risponde delle obbligazioni contratte per nome della società, diversa è la linea se si tratti di debiti relativi ai soci.
Saluti
Dr Mauro Venezia

Risponde Francesco Magnanelli - UG

A mio parere, la notificazione ad una s.r.l. può essere effettuata direttamente al legale rappresentante, anche senza esperire un previo tentativo c/o la sede legale, come stabilito nell'art. 145 c.p.c. comma primo, secondo periodo.
La saluto cordialmente.
Francesco Magnanelli

Rispondi

19/10/2010 > 27/9/2010 > Anna Viterbo > Art. 143 cpc sfratto
E' possibile notificare un atto di citazione per sfratto ai sensi del 143 cpc ai fini della convalida? Grazie

Risponde Francesco Magnanelli - UG
A Civitavecchia si, a condizione che si spedisca anche l'avviso di cui all'art. 660 c.p.c. da indirizzare all'ufficio del protocollo ove è stato depositato l'atto (sic!).Cordiali saluti.

Rispondi

19/10/2010 < 15/10/2010 <avv. Frida Khalo < notifica PPT debitore non andata a buon fine nei termini
Spero possiate aiutarmi.

Ho notificato nel termine di sei mesi previsto dalla legge un precetto su assegno bancario risultato senza provvista. Entro 90 giorni ho effettuato la notifica del PPT. Ora i termini sono scaduti e scopro che, mentre la notifica al terzo pignorato è andata a buon fine, quella al debitore no. infatti il plico mi è tornato indietro con la scritta sulla busta "irreperibile" e sulla cartolina "trasferito"(mah).

Secondo voi, anzitutto perché non hanno proceduto ex art. 140 cpc? E, in secondo luogo, posso rinotificare al debitore, così considerando l'esecuzione comunque iniziata con la notifica al terzo, o sono decaduta? E se sono decaduta, è scaduto anche il termine di sei mesi per poter proporre direttamente esecuzione sulla base dell'assegno o la notifica del primo precetto entro i predetti termini ha sospeso e così posso rinotificare il precetto?

Risponde Francesco Magnanelli - UG

L'esecuzione è sicuramente iniziata e, probabilmente, il giudice, all'udienza di cui all'art. 543 (4) c.p.c., chiederà che venga rinnovata la notifica al debitore. Per quanto riguarda la prima domanda, credo le convenga chiedere spiegazioni allo sportello ove ha passato l'atto.
La saluto cordialmente.
Francesco Magnanelli

Rispondi

15/10/2010 < Avv. Livia Esposito < opposizione agli atti esecutivi e nuovo pignoramento mobiliare
Buongiorno, avrei bisogno di alcuni urgenti chiarimenti. Riassumo la situazione:
1) ho notificato, contestualmente, in data 29 ottobre 2009, al debitore l’atto di precetto per il pagamento del credito, i titoli esecutivi, l’istanza per l’autorizzazione all’esecuzione immediata ai sensi dell’art. 482 c.p.c. con pedissequo decreto di autorizzazione all’immediata esecuzione rilasciato dal Presidente competente in data 22 ottobre 2009 e ho proceduto a pignorare presso la sede legale del debitore i beni mobili presenti;
2)purtroppo, il decreto di autorizzazione all’esecuzione immediata (con dispensa dall’osservanza del termine dilatorio di 10 giorni dalla notifica del precetto) pedissequo all’apposita istanza presentata, rilasciato in data 21-22.10.2009 dal Presidente della sezione preposta e competente per le esecuzioni, notificato al debitore dall’Ufficiale Giudiziario contestualmente ai titoli esecutivi e all’atto di precetto, NON veniva però trascritto nella copia da notificarsi;
3) con  ricorso ex art. 617, II comma, c.p.c. notificato in data 11 febbraio 2010,il debitore ha proposto opposizione avverso l’atto di precetto pedissequo ai titoli esecutivi, notificati contestualmente in data 29 ottobre 2009, nonché avverso il pignoramento mobiliare anch’esso notificato ed eseguito in pari data in forza del decreto di autorizzazione all’immediata esecuzione ai sensi dell’art. 482 c.p.c.sulla base di questo inadempimento e ha chiesto la nullità del pignoramento eseguito,
4) il Giudice dell’esecuzione, a scioglimento della riserva, in data 21-22 maggio 2010, ha ritenuto l'opposizione fondata, non risultando la trascrizione del decreto di autorizzazione nella copia notificata, ed ha sospeso l'esecuzione
5) temendo tale provvedimento, ho richiesto, immediatamente nelle more della decisione, la sostituzione dei titoli esecutivi e, una volta sciolta la riserva, ritenendo ancora valido ed efficace il precetto notificato in data 29.10.2009, ho provveduto ad eseguire un nuovo pignoramneto dei beni presso le sede ove erano custoditi.
Mi domandavo se i) alla luce del provvedimento del giudice - di sospensione dell'esecuzione del primo pignoramento del 29.10.2009 - quello successivo eseguito nel maggio 2010 sia valido ed efficace; ii) se il precetto era ancora efficace e valido (e dunque potevo eseguire il nuovo pignoramento dei beni); iii) se esiste giurisprudenza che mi permetta di non far dichiarare nullo il primo pignoramento eseguito a fronte del decreto di autorizzazione all'immediata esecuzione NON trascritto nella copia notificata.
Il debitore ha infatti iniziato il giudizio di merito.
In attesa di una risposta, ringrazio.

Rispondi

4/10/2010 > Avvocato > Davide Scenna < PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: TERMINI DI NOTIFICA PER IL DEBITORE E PER IL TERZO
Complimenti per l'ottimo livello del sito e degli interventi. Ho un dubbio che sicuramente potrete sciogliere. Il caso è questo: qualora la notifica del PPT al terzo pignorato avvenga entro i 90 giorni dalla notifica del precetto, mentre la notifica al debitore escutato avvenga oltre i 90 giorni, il pignoramento è valido ed efficace? I pareri sinora raccolti sono discordi. Per alcuni  una volta notificato al terzo, il pignoramento si intende iniziato e vale ad interrompere il termine di decadenza del precetto mentre  riguardo alla notifica al debitore bisogna solo preoccuparsi del rispetto del termine dilatorio di 10 gg. rispetto all’udienza in cui verrà disposta l’assegnazione. Secondo un'altra opinone il ppt dovrebbe essere notificato nel termine di 90 gg. sia al terzo che al debitore per impedire la decadenza del precetto. Ringrazio anticipatamente chi avrà la pazienza di leggere e la cortesia di rispondere.

Risponde Bartolotti Vincenzo UG Imola

...occorre tener presente la norma processuale che prevede l'interruzione del termine di 90 giorni una volta iniziata l'esecuzione , anche ovviamente con la sola notifica al terzo , come nel Suo caso

Rispondi

27 settembre 2010 > 8 settembre 2010 > Roberta Scozzafava < CAMBIALE

Salve a tutti e grazie per il prezioso servizio.
Sono stata incaricata per conto di un cliente di recuperare un credito in virtù di cambiali in serie. Di queste cambiali sono la prima è stata protestata mentre le altre il mio cliente le ha richiamate dalla banca.La scadenza dei pagamenti è decorsa; avendo già richiesto inutilmente il pagamento in via stragiudiziale, vorrei sapere se posso agire direttamente con atto di precetto (con azione diretta) per tutte in quanto essendoci il protesto sulla prima questo segue anche le altre cambiali o  se va fatto un ricorso per decreto ingiuntivo per quelle non protestate e l'atto di precetto per la prima protestata. Grazie della cortese collaborazione.

1. Risponde Avv. Alice Sganga

mi è capitato un caso simile qualche mese fa con degli assegni, il primo è risultato insoluto per difetto di provvista, nonostante il cliente abbia regolarizzato gli altri assegni in possesso non ancora incassati, non ho potuto precettare tutto, ma solo per il primo mi hanno accettato il precetto, mentre per gli altri ho chiesto emissione d.i.

2.Risponde Carlo.

 il protesto occorre solo per esperire l'azione di regresso.
nel tuo caso, trattandosi di azione diretta non è necessario, per cui puoi fare direttamente il precetto per tutte le cambiali

3.Risponde Avv. Nicola Bernardi
Certo che puoi notificare atto di precetto: a patto che le cambiali non siano scadute da oltre 3 anni.
Il protesto è necessario solo per poter azionare il diritto di regresso nei confronti degli altri, eventuali, giratari precedenti.
Il debitore o i debitori principali (quelli che hanno firmato sulla "faccia" della cambiale, per intenderci), sono aggredibili direttamente, a prescindere dal protesto.
Bene ha fatto, pertanto, il tuo cliente, a non spendere ulteriori soldi, dopo il mancato incasso della prima cambiale.

Rispondi

27 settembre 2010 >Avv. Emilio Scutti <Pignoramento contro Questura

Buongiorno, nel ringraziarvi per la vostra pazienza vi espongo quanto segue. A seguito de una causa davanti al Tribunale civile di ..., 1 sezione il giudice condannava la Questura di ... al pagamento degli onorari di causa, notifichiamo la sentenza e successivamente l'atto di precetto, rispettando i 120 giorni. Ora dovremmo procedere al pignoramento presso terzi ma nei confronti di chi? Banca d'Italia, Prefettura? Grazie.

Rispondi

27/9/2010 > 8 settembre 2010 > Antonino Patti > UG > rilascio d'immobile ed inventario dei beni
Carissimi colleghi,
prendo spunto dalla relazione sul tema "il verbale di constatazione" del collega dr. Orazio Melita pubblicata sugli ultimi numeri del Mondo Giudiziario dove al punto 3.7.4 è scritto:"...occorre aggiungere, per quanto riguarda l'U.G., un esempio di verbale di constatazione atipico ... Penso al verbale d'inventario compiuto dall'U.G. dopo che abbia già immesso nel possesso dell'immobile ed intimato a parte esecutata di non turbarne il legittimo possesso. Se è vero come è vero che l'esecuzione si sia perfezionata con tale immissione ed intimazione e l'U.G. debba provvedere tempestivamente al deposito del verbale in cancelleria, allora dobbiamo coerentemente ritenere che la fase esecutiva si sia conclusa ed il verbale di ricognizione dei beni mobili rinvenuti sia un mero verbale di constatazione che possa ad esempio essere formato da un notaio anzichè necessariamente da un U.G.".
Sulla base di quanto sopra riportato , considerato che non sussiste un obbligo per l'U.G. di redazione dell'inventario in sede di esecuzione per rilascio d'immobile,mi chiedo e Vi chiedo: è possibile immettere nel possesso dell'immobile la parte istante, consegnargli le chiavi dell'immobile in busta chiusa e sigillata, e poi rinviare le operazioni d'inventario ad altro giorno, partendo dal presupposto che il relativo verbale di constatazione viene tassato come un verbale di offerta reale con conseguente applicazione delle tariffe notarili e non delle misere trasferte spettanti all'U.G.?
Molto grato per la Vs. collaborazione, porgo distinti saluti.

Risponde Gennaro Di Bari
Gentile collega l'art. 609 c.p.c. al 1° comma recita: "Se nell'immobile si trovano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere consegnate, l'ufficiale giudiziario, se la stessa parte non le asporta immediatamente, puo' disporne la custodia sul posto anche a cura della parte istante, se consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo.".
Ora se devo disporne la custodia...ergo devo inventariarle!!! Per cui non è certo una attività diversa da quella descritta nel predetto articolo.
Piuttosto io sposterei la mira su un altro aspetto, per esempio la verifica dell'immobile. Quante volte ci hanno chiesto di "constatare" le condizioni dell'immobile?
Così come la eventuale stima dei beni lasciati in loco dallo sfrattando ai fini di eventuale vendita all'asta per il recupero delle pigioni o delle spese legali.
Insomma sono altre le cose che potrebbero interessarci.
Per completezza di risposta al quesito aggiungo, a mio sommesso parere, che l'ufficiale giudiziario è tenuto ad un inventario "sommario" dei beni rinvenuti nell'immobile e NON POTREBBE immettere la parte istante nel possesso dello stesso e rinviare ad altra data le operazioni di inventario dei beni lasciati dallo sfrattanto, bensì deve fare tutto contestualmente, salvo il rinvio delle operazioni a seguito di "tarda ora sopraggiunta".
Cordialmente

Risponde Antonino Patti

Caro collega,
condivido quanto da te asserito; tuttavia, il comma da te citato non prevede un obbligo per l'ufficiale giudiziario di disporre la custodia (l'ufficiale giudiziario può...) e non si parla espressamente d'inventario.
Inoltre, si rammenta che la parte esecutata è sempre tenuta a rilasciare l'immobile libero da persone e cose.
Distinti saluti.
Rispondi

8 settembre 2010 > Anna Bersani < A.t.p. in corso di causa: a chi notificare ricorso e decreto
E' pendente la causa di merito (l'atto di citazione è stato notificato e la causa è stata iscritta a ruolo). Nelle more della costituzione del convenuto (non è ancora scaduto il termine), quest'ultimo ha depositato ricorso per a.t.p. in corso di causa. Ovviamente riservandosi la costituzione nella causa di merito nei termini di legge.
Il Giudice competente (titolare della causa di merito)ha emesso decreto con il quale ha nominato il c.t.u. ed ha fissato l'udienza.
A chi notificare il ricorso ed il decreto? Alla parte attrice personalmente presso la propria residenza ovvero al procuratore costituito?
A mio parere va notificato al procuratore costituito ex art. 170 c.p.c. Che ne pensate?

Rispondi


8 settembre 2010 > avv. Lorella Sitzia <esonero spese di notifica pignoramento presso terzi su decreto ingiuntivo per crediti da lavoro
Buonasera è mio interesse sapere se è corretta la decisione del competente UNEP di addebitare al creditore procedente le spese di notifica dell'atto di pingoramento presso terzi fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per crediti da lavoro, sostenendo che il secondo comma dell'art. 10 Legge n. 533/1973 prevede l'esezione/esonero delle spese, tasse o diritti solo per le esecuzioni mobiliari e/o immobiliari fondate su crediti portati da sentenze o ordinanze e non su titoli di natura diversa come appunto il decreto ingiuntivo?  

Rispondi

8 settembre 2010 > avv.Silvana Piras < notifica pign. presso terzi filiale banca
Salve.
Ho notificato un pignoramento presso terzi:mentre l'atto è in giacenza per il debitore...ho avuto alcuni problemi nel noticarlo alla banca Unicredit...
La 1 volta la filiale  si è rifiutata di ricevere l' atto( 16 agosto)...Ho chiesto spiegazioni alla cancelliera la quale mi ha detto che probabilmente mancava la dicitura completa(unicredit banca di roma S.p.A)
Ora, come ultima possibilità prima che scada il precetto, l' ho rinotificata con la dicitura completa limitandomi ad inviarla solo ed esclusivamente alla filiale e non alla sede legale.Ho sbagliato?
Vorrei sapere quali nel caso potrebbero essere le motivazioni..e se possono rifiutarsi di ricevere un atto.
Grazie

Rispondi

8 settembre 2010 > Avv. Maria Rita Valeri < pignoramento Ministero Salute
Per il recupero di alcune somme dovute in forza di una sentenza, devo procedere al pignoramento nei confronti del Ministero della Salute. E' corretto un pignoramento presso la tesoreria provinciale della Banca d'Italia (Viterbo)? Inoltre vorrei essere certa che non ci siano ipotesi d'impignorabilità a seguito di decreti come quello del 2006 per il Ministero della salute.
Grazie

Rispondi

 

8 settembre 2010 > Marco Rossi < Elezione domicilio nel precetto e nell'atto di intervento
Il Cod. proc. civ. prevede per l'atto di precetto ed il ricorso per intervento in una procedura esecutiva che il creditore deve eleggere domicilio nel comune dove ha sede il giudice competente per l'esecuzione. Mi chiedo se l'elezione di domicilio deve avvenire necessariamente nello stesso comune come dice il codice, oppure se può essere fatta anche in un comune limitrofo ricompreso nel circondario...se di elegge domicilio in un comune limitrofo, comunicazioni e notificazioni vengono fatte presso il domicilio eletto oppure in cancelleria? Grazie

Rispondi

8 settembre 2010 >  Adele di Giovanni < pignoramento presso terzi conto corrente.

   Ringrazio anticipatamente per la soluzione offerta ad un quesito per un caso ormai disperato...
é possibile pignorare un conto corrente intestato alla moglie del debitore?
Si tratta di coniugi in regime di comunione dei beni.
Se si (come sembrerebbe), come fare materialmente?
Il pignoramento presso terzi va  posto in essere nei confronti del debitore limitatamente alla  quota del 50% del conto intestato  alla moglie?
Occorre citare sia il debitore che il coniuge? Oppure al coniuge va solamente notificato l'atto?

Rispondi

8 settembre 2010 > 3 agosto 2010 > Tiziana Grillo<cessazione efficacia precetto

Ho portato per la notifica un atto di pignoramento il 24.6.10 ( il precetto era stato notificato il 24.4). Fino ad oggi l'Ufficiale non ha provveduto alla notifica e sono decorsi i 90 gg.Il precetto è ancora valido visto che per il notificante la notifica si perfeziona al momento della consegna all'Ufficiale giudiziario ( Vedi sent.Corte Cost 28/04), oppure tale regola non viene applicata per il pignoramento ma solo per gli atti giudiziari?

Risponde UG Sortino Carmelo

A mio avviso, l'esistenza del doppio termine (uno per il notificante e uno per il notificato)in questi casi non può valere. Per il soggetto notificato il precetto e perento e, verosimilmente, egli uscirà vittorioso dall'eventuale opposizione che proporrà. E' anche vero che non può esserci responsabilità professionale per l'avvocato che ha comunque richiesto tempestivamente l'esecuzione, come pure non dovrebbe esserci una condanna alle spese per l'incolpevoled notifiicante. Sull'operato del collega che ha fatto scadere il precetto non commento. Invero, la situazione di molti Uffici è disastrosa e il poco personale in servizio fa quello che può.
Rispondi

8 settembre 2010 > 3 agosto 2010 > Barbara Ciurlì < Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
Buongiorno,
gentilmente, avrei bisogno di alcuni chiarimenti.
Ho notificato un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, contestualmente al precetto e, dopo 10 giorni, ho notificato il pignoramento presso terzi al debitore e al terzo (INPS). L'udenza è stata fissata il 13.12.2010 ma, avendo ricevuto la dichiarazione del terzo che risulta negativa per il mio cliente, ho deciso di rinunciare al suddetto pignoramento presso terzi e procedere con il pignoramento immobiliare. Mi sono accorta, però, che sono decorsi i 90 giorni entro i quali bisogna iniziare il pignoramento. Adesso mi chiedo se posso procedere a notificare un nuovo precetto sul decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo oppure no. In ogni caso devo specificare nel nuovo precetto e poi anche nel pignoramento che rinuncio al prcedente precetto e pignoramento presso terzi vero?
Conseguentemente, se il decreto ingiuntivo è titolo esecutivo per sempre (come penso) devo aspettare che trascorrano i termini feriali o posso procedere anche nel mese di agosto?
Spero di essere stata chiara e ringrazio cortesemente per la risposta.

Risponde UG Sortino Carmelo
Con lo stesso titolo esecutiivo puoi intraprendere tutte le esecuzioni che vuoi. Puoi anche cumulare i mezzi di esecuzione e, quindi, puoi eseguire contemporaneamente il pignoramento presso terzi e quello immobiliare. Se non hai ancora rinunciato al Pegno presso terzi, il precetto è ancora valido e resterà tale per tutta la durata della procedura. Io andreii dal Cancelliere e mi farei fare un certificato dal quale risulti che il pignorasmento presso terzi è ancora in itinere e che l'udienza è fissata per il dicembre del 2010. Se hai depositato i titoli in cancvelleria (o se l'ha fatto l'Ufficaile Giudiziiario) chiederei al G.E. l'autorizzazione a ritarare i titoli e a sostituirli con una copia conforme. A quel punto notifiicherei il pignoramento immobiliare (anche durante il periodo di sospensione dei termini che, naturalmente, non si applica). Solo dopo rinuncerei al pignoramento presso terzi. Certamente puoi anche rinunciare all'esecuzione intrapresa (se la rincia non avviene in udienza va fatta con atto da notificare all'esecutato) notificare un nuovo precetto ed iniziare una nuova procedura (bada, ti serviranno i titoli in originale e, se questi sono in cancelleria, potrai ritirarli solo dopo aver depositato l'atto di rinuncia). Se i titoli sono in cancelleria, io l'atto di rinuncia lo redigerei autonomamente, separato dal precetto. Se invece sei già in possesso dei titoli, penso che non ci sia nulla di male a inserire la rinuncia nel nuovo precetto che notifichi. P.S.: se arrivi all'udienza fissata per il presso terzi puoi iscrivere comunque a ruolo il pignoramento, richiedere al Giudice di dichiarare l'incapienza del mezzo di esecuzione e chiedere la liquidazione delle spese. A quel punto, avendo nelle mani un "pignoramento negativo" il precetto non dovrebbe più scadere per la durata di un anno dalla dichiarazione di incapienza dell'esecuzione. Se riesci a farti liquidare le spese del presso terzi, e se nel frattemo ai notificato l'immobiliare, puoi fare un atto d'intervento per l'ulteriore escussione del

Rispondi

 

3 agosto 2010 > Simona Napoli<Notifica per pubblici proclami.

Salve a tutti e grazie per l'eccellente servizio. Il mio quesito riguarda una notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.. Il 10 luglio il giudice presso il Trib. di Campobasso mi ha concesso la notifica dell'atto di citazione per usucapione a condizione che, oltre agli adempimenti previsti dal 3° comma del 150, provvedessi alla pubblicazione della citazione su un quotidiano regionale una prima volta e una seconda volta a distanza di 10 gg. l'una dall'altra. Il mio dubbio è: la pubblicazione sulla G.U. e sul quotidiano possono indifferentemente essere eseguite anche durante il periodo feriale oppure è necessario che avvengano al termine di esso e dunque dopo il 15 settembre? Ho ricevuto solo da poco il preventivo più favorevole del quotidiano e la seconda pubblicazione cadrebbe sicuramente ad agosto, così come la pubblicazione sulla G.U.. In pratica mi domando se al momento dell'iscrizione a ruolo il giudice non eccepisca il fatto che gli adempimenti relativi alla notifica per pubblici proclami siano avvenuti durante la feriale e li consideri nulli. Visti i costi delle pubblicazioni sui quotidiani (il giudice ha preteso, inoltre, che avvenissero per intero e non per estratto) non vorrei rischiare che il cliente si veda invalidata l'intera procedura.Grazie mille per ogni risposta o chiarimento e buon lavoro.  
Rispondi

3 agosto 2010 > 7 luglio 2010 > 18 giugno 2010 < Avv. Daniele Fabriani < Notificazione titolo esecutivo e precetto Ministero della Salute
Devo recuperare un credito nei confronti del Ministero della Salute, avente ad oggetto l'indennizzo ex L. 210/92, giusta sentenza del Tribunale di Chieti, in funzione del Giudice del Lavoro.
La domanda è: la sentenza spedita in forma esecutiva va notificata direttamente al Ministero presso la sua sede oppure all'Avvocatura distrettuale dello Stato?
Dalla lettura dell'art. 14, D.L. n. 669/96 sembrerebbe che il titolo esecutivo (nel caso la sentenza) vada notificato al Ministero direttamente presso la propria sede mentre il precetto e l'eventuale pignoramento vadano notificati al Ministero c/o l'Avvocatura dello stato. Ho capito bene?
Ringrazio anticipatamente.

1. Risponde Avv. Giovanni Luca Scaminaci
La sentenza in quanto atto giudiziario va notificata direttamente all'Avvocatura; invece il precetto non essendo un atto processuale, ma di converso un semplice atto di impulso ad onorare il nostro credito, va notificato al debitore personalmente e quindi al ministero della salute. Invero con il precetto si chiede soltanto il pagamento entro e non oltre il 10 g.g.

2.Risponde Santina Caristi UG Messina

la sentenza va notificata al Ministero della Salute presso l'Avvocatura dello Stato solo al fine della decorrenza del termine breve per l'impugnazione.
Per procedere all'esecuzione, invece, la sentenza esecutiva deve essere notificata direttamente al Ministero della Salute presso la sua sede per la decorrenza del termine di centoventigiorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dal legislatore, a pena di nullità del precetto, nel caso in cui ad essere debitrice sia una pubblica amministrazione.
Decorso inutilmente tale termine il precetto può essere validamente notificato all'Amministrazione debitrice. 

Rispondi

3 agosto 2010 > POmata Alessia<Notifica Titolo Esecutivo

Devo notificare decreto ingiuntivo di lavoro esecutivo unitamente a precetto.Gli ufficiali giudiziari possono apporre la conformità all'originale sulla copia, fatta uso notifica, della copia esecutiva come avviene per la convalida di sfratto?Perchè il cancelliere fa storie.Ma io non ho richiesto altra copia esecutiva, ho solo chiesto la conformità alla copia della copia esecutiva uso notifica.

Rispondi

3 agosto 2010 > Avv. Ilaria < è possibile pignorare beni posti sotto sequestro dalla Procura della Repubblica?
Buongiorno,
qualche giorno fa ho ritirato un pignoramento mobiliare negativo, e la motivazione è data dal fatto che i beni risultano posti sotto sequestro dalla Procura della Repubblica. Possono comunque essere pignorati?
Grazie.

Rispondi

3 agosto 2010 > Giuseppe Marcuccio <Esecuzione decreto di confisca
Sono un uff.giud. addetto all'UNEP presso la Corte di Appello di Bologna.
Qualche giorno fa mi è pervenuta la richiesta di esecuzione di un decreto di confisca in materia di misure di prevenzione antimafia ai sensi della legge n.575 del 31/05/1965.
Il provvedimento è stato emesso dall'ufficio misure di prevenzione di un Tribunale italiano e la richiesta di esecuzione è stata avanzata da una delle Direzioni Investigative Antimafia del Ministero dell'Interno.
L'oggetto della confisca da eseguire è una polizza di assicurazioni ed il luogo dell'esecuzione è la sede di una compagnia di assicurazioni sita a Bologna.
Trattandosi di un caso mai capitatomi, ho interpellato uno degli ufficiali di P.G. della DIA richiedente, il quale, di fronte alle mie perplessità, mi ha precisato che tale provvedimento va semplicemente eseguito come se fosse un sequestro conservativo; cosa peraltro che già è stata fatta dal collega uff.giud. di altro UNEP relativamente a beni che si trovano nell'ambito della competenza territoriale di quest'ultimo UNEP.
In realtà, esaminando attentamente il provvedimento giudiziario in forza del quale si dovrebbe procedere, si legge che la confisca riguarda beni già sequestrati con provvedimento del 15/06 u.s., che il collega sopra menzionato è stato chiamato dapprima a sequestrare i beni elencati analiticamente nel provvedimento e poi ad eseguire la confisca dei medesimi beni.
A me si chiede invece direttamente l'esecuzione della confisca della polizza citata senza che essa sia stato oggetto di precedente verbale di sequestro.
Preciso altresì che la legge succitata prevede all'art. 2-quater esclusivamente quanto segue:" Il sequestro, disposto ai sensi dell'art.2-ter, è eseguito sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo e sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici".
Nulla si dice nella legge in questione circa l'esecuzione della confisca, che diversamente dal sequestro è provvedimento definitivo di devoluzione al patrimonio dello Stato del bene confiscato.
Ciò premesso, ho davvero forti dubbi circa l'esistenza in capo all'ufficiale giudiziario del potere di porre in esecuzione un provvedimento di confisca; che ciò si possa fare senza la precedente esecuzione del sequestro del bene stesso (sia pure oggetto di espressa convalida da parte del Tribunale). Ho inoltre incertezza sulle modalità di tale esecuzione, qualora fosse effettivamente di competenza dell'ufficiale giudiziario, anche in ordine alla apprensione o meno materiale della polizza de qua e alla sua consegna o meno all'amministratore giudiziario nominato nel provvedimento.
Nella speranza di essere riuscito a inquadrare al meglio la problematica, confido nella risposta di qualsiasi collega abbia avuto già esperienza in tal senso ovvero voglia fornirmi suggerimenti utili.
Grazie.

Rispondi

3 agosto 2010 > Daniele Colangelo < Presso terzi a Poste Italiane

Scusatemi, sicuramente sarà una domanda per i più ripetitiva, ma avrei necessità di sapere a chi devo notificare un pignoramente pressi terzi di un conto bancoposta.
Alla direzione provinciale Poste del luogo ove è stato aperto il conto?
Grazie per l'aiuto.

Rispondi

 

20 luglio 2010 > 7 luglio 2010 >   Avv. Paola Zaccherini < cambiale con data alterata non protestata
Buongiorno, ho una cambiale tornata insoluta ma non protestata con motivazione di "data di emissione alterata"; la scadenza del pagamento è decorsa da sette mesi; avendo già richiesto inutilmente il pagamento in via stragiudiziale, vorrei sapere se posso agire direttamente con atto di precetto (con azione diretta) o se va fatto un ricorso per decreto ingiuntivo. Grazie come sempre della cortese collaborazione. 

Risponde Tucci Raffaele U.G. - U.N.E.P. - Bolzano
Gentile avv.
Può notificare direttamente il precetto poiché si tratta cmq di un titolo di credito!Soltanto nel caso in cui l'effetto risultasse girato a piu' beneficiari, per potersi rivalere a ritroso su di essi, dovrà rivolgersi al giudice per l'eventuale concessione del Decreto ing.!Salutri.
l'azione diretta contro il firmatario della cambiale puo' essere intrapresa entro tre anni, mentre contro il primo giratario entro un anno.

Rispondi

20 luglio 2010 > 7 luglio 2010 > 25 giugno 2010 <Avv. Adele M. Pellegrino< Notifica sfratto per morosità a conduttore detenuto
Devo intimare sfratto per morosità al conduttore che, per vie traverse, so di per certo essere detenuto presso la Casa circondariale, in seguito alla commissione di un furto. Ho cercato sul codice di procedura civile la norma che preveda la fattispecie ma non l'ho trovata.
Come devo effettuare la notifica?
Devo allegare all'atto di sfratto un certificato dal quale si evinca che il conduttore è effettivamente detenuto?
Grazie in anticipo per la risposta.

Risponde Battaglia Claudio UG Pontassieve.

Proverei a notificare l'atto  presso la residenza e presso la casa circondariale

Risponde Felice Manfellotto UG Nola

Ad un soggetto detenuto, ogni atto dev'essere notificato esclusivamente presso il luogo di detenzione. A tal proposito esplicitamente il legislatore ha provveduto con l'art. 156 c.p.p.
Non ci sono modalità alternative.

Rispondi

20 luglio 2010 >Francesca Casetta <Pignoramento contro Poste Italiane

Buongiorno,
devo necessariamente richiedere il pignoramento in danno a Poste Italiane s.p.a. Ho un dubbio, posso procedere presso qualsiasi ufficio postale (rectius: presso l 'ufficio in cui Poste ha eletto domicilio per il giudizio) oppure devo richiederlo presso -suppongo- la tesoreria centrare di Poste (che però non ho trovato nell'organigramma del sito di Poste..)? Ringrazio per ogni risposta fornita.
Rispondi

20 luglio 2010 >avv. Giovanni Sambo < pignoramento busta paga militare Guardia di Finanza

Purtroppo devo pignorare (pign. presso terzi) la busta paga di un militare della G.d.F. che non paga gli alimenti alla moglie. Non l'ho mai fatto! Chi è il terzo? Direttamente il Ministero, una qualche tesoreria regionale, provinciale ... ? Grazie

Rispondi

20 luglio 2010 >Ilaria Surace >Notifica art. 143

Devo notificare un'istanza di fallimento la cui udienza è fissata per il 7/10/10, per cui il termine mi scade il 22/9/2010 (quindici giorni prima). Il problema è che devo notificare ai sensi dell'art. 143 c.p.c. al liquidatore perchè la sede sociale è sconosciuta all'indirizzo e il liquidatore è irreperibile anagraficamente (certificato fatto). Il problema è che la notifica ai sensi del 143 si considera compiuta dopo 20 giorni dall'affissione alla casa comunale, quindi se anche questo termine cade nella sospensione feriale, io che ho avuto le copie autentiche oggi dovrei fare una notifica urgente perchè scadrebbe il 18/7/2010 è corretto? Risposta urgente visti i tempi. Grazie

Rispondi

20 luglio 2010 > Luca Scetti <pignoramento opera dell'ingegno

Salve a tutti, sono nuovo e vi faccio i complimenti per il sito e per il forum.
Volevo chiedervi lumi sulla procedura da seguire per il pignoramento dell'opera dell'ingegno prevista dalla legge sul diritto d'autore e in particolare sul pignoramento dei diritti di proprietà di un'opera cinematografica.
La giurisprudenza è pressoché inesistente ma secondo alcuni la procedura da seguire sarebbe per analogia quella del pignoramento immobiliare visto che si tratta in entrambi i casi di un bene immateriale ossia il diritto di proprietà.
Nello specifico, mi dicono, si dovrebbe notificare il pignoramento presso il deposito degli originali della pellicola e successivamente trascrivere presso la siae (la trascrizione la prevede un DPCM).
A voi è mai capitato? Che ne pensate?
Grazie dell'aiuto.

Rispondi

 

7 luglio 2010 >   Avv. Elena Dell'Utri < Notifica all'estero: la traduzione dell'atto va asseverata?
Buongiorno a tutti! La controparte cita la mia cliente straniera (inglese)davanti ad un Tribunale italiano. Alla citazione è allegata la relativa traduzione in lingua inglese che, però, è libera, non asseverata. La relata (anch'essa tradotta liberamente) di notifica (via posta) dichiara che la stessa è effettuata ai sensi dell'art. 14 del Regolamento CE 1393/2007 (che ha abrogato il precedente del 2001 sulla notifica all'estero). Per quel che mi riguarda, ho sempre dovuto asseverare/far asseverare tutte le traduzioni in lingua straniera (inglese e non) degli atti da notificare all'estero, altrimenti gli Ufficiali Giudiziari non mi avrebbero accettato l'atto. E' possibile, invece, allegare una mera traduzione libera? E sulla base di quale disposizione? Ringrazio in anticipo per la risposta

Rispondi

7 luglio 2010 > Avv. Carmela Corneli <pignoramento presso terzi (cambiali)
Buongiorno,
il terzo in udienza ha dichiaro di essere debitore del mio "debitore" di un certo importo in virtù di svariate fatture.
il terzo tuttavia ha aggiunto che le cambiali le ha tutte consegnate al mio debitore.
Ebbene, alla prossima udienza (avevo chiesto un rinvio per valutare), posso chiedere al Giudice che ordini al mio debitore di consegnare le cambiali nelle mani dell'ufficiale giudiziario e far differire l'udienza in cui chiedo che mi vengano assegnate?
Grazie mille

Rispondi

7 luglio 2010 > Avv Luca Zenarolla < Notifica decreto ingiuntivo. Cartolina che non ritorna.
Ho effettuato la notifica di un D.I. tramite posta. L'atto è stato spedito con raccomandata il 2 giugno e ad oggi non mi è tornato nulla.
Ho contattato l'ufficio postale della sede del destinatario della notifica che mi ha detto che l'atto è stato ritualmente notificato ed è in giacenza presso il loro ufficio.
Come mi consigliate di muovermi? considerato che entro i prossimi 15 giorni scadono i 60 giorni dall'emissione del decreto, mi conviene effettuare un'altra notifica dell'atto?
Grazie.

Rispondi

7 luglio 2010 > Avv. Lanzarotto<pignoramento veicolo
Buongiorno,
ho ottenuto il pignoramento di un veicolo di proprietà di un debitore r tuttavia, presentando richiesta di trascrizione al PRA si è scoperto che il veicolo (di nazionalità tedesca) sebbene immatricolato con targa italiana, non è mai stato registrato al PRa, presso il quale quindi non è esistente..
Come posso ottenere la trascrizione e fare istanza di vendida a questo punto?
Grazie!

Rispondi

7 luglio 2010 > Avv. Agrifoglio < pignoramento quote s.r.l.
Devo chiedere celermente un pignoramento nei confronti di una s.r.l. debitrice; non sapendo presso quali banche sono accesi i conti correnti non posso fare il pignoramento presso terzi; una collega, esperta in diritto societario, mi ha suggerito il pignoramento delle quote sociali.
Cosa non mi convince: nel caso di specie debitrice è la società, NON il singolo socio. Le quote sociali, invece, appartengono al socio e non alla società; quindi, come faccio a pignorare qualcosa che non appartiene alla Società, come le quote sociali?La collega è convinta che si possa fare (e se così fosse, potrebbe essere un'ottima soluzione) cosa ne pensate?
Rispondi

 

25 giugno 2010 <Melisenda Boccuti < UG < furto somme versate per conversione
Spero vorrete aiutarmi a dirimere questa delicata fattispecie: in occasione di pignoramento il debitore mi ha esibito e consegnato in copia le ricevute di tutti i versamenti da lui effettuati presso la cancelleria esecuzione a seguito della conversione del pignoramento subito circa dieci anni fa. Il debitore, a suo tempo, pago' interamente l'importo ordinato dal giudice, ma in quel periodo operava presso il tribunale un cancelliere delle esecuzioni mobiliari che è stato anche arrestato per aver rubato le somme di denaro custodite in cancelleria. Pur avendo illustrato tale circostanza all'avvocato che ha presentato per lo stesso credito dopo cinque anni un altro pignoramento, lo stesso insiste nel voler pignorare nuovamente il debitore. come mi devo regolare?

Rispondi

21/6/2010 >18 giugno 2010 < Massimo Sciarretta < UG < apertura forzata domicilio debitore
Cari colleghi, un avvocato richiede un pignoramento mobiliare in un luogo diverso da quello di residenza (ove è stato notificato il precetto ai sensi dell'art. 140 cpc con compiuta giacenza della cartolina di ritorno). Mi reco all'indirizzo indicatomi e la figlia  del debitore (impedendomi di entare) mi dichiara che suo padre abita altrove. Vado, quindi, in comune e l'anagrafe mi conferma la residenza nel luogo in cui è stato notificato il precetto. Informato l'avvocato di ciò questi insiste per aprire forzatamente la porta dell'abitazione ove ho rinvenuto la figlia sulla base di 3 presupposti: 1) nella residenza dove è stato notificato il precetto il debitore risulta essere stato sfrattato; 2) sul campanello dell'abitazione ove ho rinvenuto la figlia c'è il nome del debitore; 3) l'ordine dei geometri ha rilasciato all'istante una visura dalla quale risulta il domicilio del debitore presso l'abitazione della figlia e della moglie. Come vi comportereste voi? Io sono molto perplesso di poter procedere all'apertura forzata nel nuovo indirizzo e inoltre non andrebbe rinotificato il precetto se l'istante sa che il debitore di fatto non risiede nel luogo di residenza anagrafica? Grazie mille per la collaborazione.

Risponde Giuseppe Marotta UG Rho

Credo che in questo caso possa esserci d'aiuto il terzo comma dell'art.513 c.p.c. e chiedere all'avvocato di farsi autorizzare dal Giudice ad accedere forzatamante in un luogo non appartenente al debitore, ma di cui egli può direttamente disporre.
Tuttavia occorre precisare che per "casa del debitore", secondo Castoro e giurisprudenza consolidata, si intende il luogo nei cui confronti il debotore abbia un diritto di diponibilità, ovvero ne sia il proprietario, oppure ne sia il conduttore, ovvero abbia stabilito la propria residenza. Nel caso esposto non si rinvengono alcune di queste probabilità per cui credo che un ricorso al Giudice, da parte del creditore, sia un'ottima tutela per l'ufficiale giudiziario.

Rispondi

18 giugno 2010 < 5 giugno 2010 > Antonio Rosa <ufficio postale e competenza territoriale
Giro un quesito che mi è stato posto.
Quando si esegue una notifica a mezzo posta ci può rivolgere a qualsiasi ufficio postale o esistono limiti di competenza territoriale?
E se la risposta è positiva può farlo anche l'Avvocato che notifica in proprio, ad esempio far notificare l'atto a mezzo posta dall'Ufficio Postale di Roma anche se la causa è davanti al Tribunale di Genova, il convenuto sta in altro posto, e l'Avvocato ha avuto l'autorizzazione a notificare dall'Ordine di Napoli a cui è iscritto ?
Io non ho rinvenuto alcuna norma che limiti o individui una  competenza per gli uffici postali per il compimento dell'attività di notifica.Grazie.Antonio Rosa

1. Risponde Avv. Andrea Grana
L'avvocato che esegue le notifiche in porprio, a differenza dell'Ufficiale Giudiziario, NON HA LIMITI DI COMPETENZA TERRITORIALE: può quindi notificare avvalendosi del servizio postale qualsivoglia atto senza spostarsi dalla sua abituale residenza (Cass. 25/06/03 n. 10077).

2. Risponde Dott. Gerardo Lascala UG
Il limite di competenza territoriale riguarda i soli ufficiali giudiziari, gli avvocati abilitati possono spedire ovunque e da dovunque, dato che la legge prescrive le sole formalità pratiche la spedizione può essere fatta da qualunque ufficio postale, resta il fatto che l'atto va previa iscritto nel registro cronologico e apposta la relativa marca per i diritti prima della presentazione all'ufficio postale

Rispondi

18 giugno 2010 < 5 giugno 2010 >   Pierluigi Ragonici < Autentica fotocopia assegno
Ho intenzione di notificare atto di precetto in forza di assegno bancario andato protestato. E' possibile per l'avvocato procedere all'autentica della fotocopia dell'assegno allegata all'atto di precetto ? Se ciò fosse possibile mi potete indicare i riferimenti normativi per poter procedere in tal senso ?
Grazie

Risponde Avv.Alessandro Zampaglione
Ciao collega, penso che la risposta debba essere negativa, in quanto la conformità della fotocopia all'originale dell'assegno è atto che può compiere soltanto l'ug. Infatti, si ritiene che i precetti su cambiale o assegno non possano essere notificati in proprio dagli avvocati.

Rispondi

18 giugno 2010 < 5 giugno 2010 >   Fabrizio Carducci < notifica - irreperibilità del destinatario
Buongiorno vorrei sapere se è valida, per poter procedere con pignoramento, una notifica dell'atto di precetto tornata al mittente per irreperibilità del destinatario.
In casi simili, di solito, ho sempre ricevuto una prima cartolina verde (cad) e poi successivamente l'avviso di ricevimento. Ma in questo caso è tornata indietro fin da subito la busta con l'atto di precetto con su scritto "per irreperibilità del destinatario".
E' valida tale notifica per poter procedere con pignoramento?
Grazie sin d'ora per la Vostra disponibilità.
Cordiali saluti

Risponde Dott. Gerardo Lascala UG

In caso di ritorno diretto del piego la notifica non è avvenuta, quindi il pignoramento non potrà aver luogo (la legge dispone che il titolo e il precetto devono essere notificati prima dell'esecuzione, anche se c'è l'esenzione dei termini).
Per notificare correttamente verifichi nel comune di riferimento la permanenza della residenza all'indirizzo, se non ci sono variazioni iscritte si dovrà procedere ai sensi dell'art. 143 c.p.c. mediante deposito nella casa comunale dell'ultima residenza e la notifica si avrà per eseguita dopo il ventesimo giorno dal deposito.

Rispondi

18 giugno 2010 <   Andrea Ferreri < sequestro giudiziario - avviso ex art. 608 cpc
In materia di sequestro giudiziario di immobile, il c. 2 dell'art 677 cpc dispone la necessità dell'avviso di rilascio ex art. 608 cpc ove il custode sia persona diversa dal detentore.
Mi si pone il dubbio di come vada intesa questa norma nel seguente caso:
- l'immobile è posseduto da tizio che ne ha rivendicata l'usucapione;
- il sequestro è stato ottenuto, in corso di causa, da caio proprietario dell'immobile;
- il custode è un soggetto terzo nominato dal giudice.
In questo caso non esiste alcun detentore, ma solo il possessore - uti dominus - dell'immobile che è anche parte in causa ed ha partecipato all'udienza per il sequestro.
L'avviso di rilascio ex art. 608 gli va notificato o no?
Essendo già trascorsi 20 giorni dal deposito del provvedimento di sequestro è importante avere risposta al fine di determinare se il termine d'inefficacia vada interrotto con l'avviso di rilascio (se obbligatorio) o con l'avvio diretto dell'esecuzione del sequestro
Rispondi

18 giugno 2010 <Avv. Francesca Scortecci<notifica a mani proprie del destinatario straniero che sarà in italia per un evento

Buongiorno,
ho effettuato notifica a mezzo del servizio postale ad un debitore residente in Repubblica Ceca e la notifica non è andata a buon fine in quanto il destinatario risulta "sconosciuto".  Posso effettuare una notifica a mani proprie ex art. 138 cpc sapendo che in un certo giorno il debitore parteciperà ad un certo evento e quindi sarà presente in Italia ? Ovviamente non sarà possibile effettuare la preventiva ricerca nell'abitazione, prevista ex art. 138 c.p.c. in quanto la persona non abita ne è domiciliata in Italia. Avete ulteriori modalità di notifica da suggerirmi ? grazie

Rispondi

 

5 giugno 2010 > Federica Villa<Rinnovazione notifica ricorso ex 696 bis cpc
Buongiorno,
come si procede a rinnovare la notifica di un ricorso ex art. 696 bis cpc, con pedissequo decreto? All'udienza fissata per il giuramento del CTU controparte non si è presentata, mi è tornato indietro il plico per irreperibilità.
Devo fare nuovamente copia autentica del mio ricorso più decreto giudice?? (e quindi altre spese), oppure posso fare solo copia autentica verbale e lo allego ad una fotocopia del ricorso più decreto?
Oppure un nuovo atto nel quale spiego tutto e procedo a notificare quello??
Grazie in anticipo

Rispondi

5 giugno 2010 > Francesco Lagonigro < Offerta reale e rimborso somme offerte
... ho formulato offerta reale a controparte per una certa somma.
Il creditore non ha accettato l'offerta ed ho depositato, per il tramite dell'Ufficiale Giudiziario, l'importo presso una banca.
Ho intrapreso un giudizio per ottenere la convalida dell'offerta ma la sentenza ha rigettato la mia domanda.
A questo punto il cliente vorrebbe riavere il denaro versato in banca a seguito dell'offerta reale. Devo rivolgermi all'Ufficiale Giudiziario sic et simpliciter o devo presentare un'istanza al Giudice?
Grazie.

Rispondi

 

17 maggio 2010 > 27/4/2010 > 17 aprile 2010 > Avv. Desimone Claudio> pignoramento taxi e/o licenza taxi
Gradirei  sapere se vi è mai capitato  di pignorare un taxi e/o la relativa licenza . Se si , mi sapreste indicare la procedura .  Grazie e cordiali saluti

Risponde Avv. Marina Pignatti

Collega mi pare di avere letto più volte nel forum che di fatto le licenze non sono pignorabili. Se scorri i quesiti dei mesi precedenti troverai senz'altro qualche riferimento utile circa il pignoramento ad esempio di licenze commerciali. Te lo dico perchè anche io avevo pensato di procedere con questo sistema e dopo avere consultato varie opinioni e autori ho capito che non era fattibile.

Risponde Mauro Venezia UG Venezia.

Le licenze commerciali rientrano nell'ampio genus delle autorizzazioni amministrative ossia provvedimenti discrezionali che legittimano l'esercizio di diritti o poteri già appartenenti alla sfera giuridica del destinatario (nella specie l'esercizio di un'attività economica imprenditoriale) e  di carattere personale essendo spesso necessaria la presenza di requisiti tecnico-professionali o requisiti di moralità per poter esercitare una data impresa. Esse sono manifestazioni in concreto della volontà della P.A. nell'esercizio dei pubblici poteri e pertanto non sono beni in senso economico e giuridico suscettibili di appropriazione o di disposizione da parte dei privati nell'ambito dell'autonomia negoziale. Forse si confonde la licenza con l'azienda, come complesso di beni organizzati necessari all'esercizio dell'attività imprenditoriale, che invece può essere oggetto di determinati rapporti giuridici o economici nella sua valutazione complessiva e unitaria come nel caso di cessione o affitto  e per la quale non è prevista nel nostro ordinamento giuridico il pignoramento unitario in blocco. Oppure si confonde la licenza con l'avviamento, altro componente astratto e immateriale dell'azienda, che non può essere qualificato bene nel senso tecnico del termine. Alla luce di tali considerazioni la questione della pignorabilità della licenza commerciale non appare plausibile o fondata. In pratica e detto in soldoni è come se a un automobilista venissa pignorata la patente di giuda e non la autovettura che usa per viaggiare.
Dr Mauro Venezia

Rispondi

17 maggio 2010 > 27/4/2010 > Avv. Luigi Cosentino < esecuzione ministero salute
Nel ringraziarVi anticipatamente per la collaborazione sono a sottoporre la domanda che segue: avendo un titolo esecutivo nei confronti del Ministero della salute (sentenza resa dal Tribunale di Bari, passata in giudicato, già notificata e successivo atto di precetto)vorrei notificare un pignoramento presso terzi. Qual'è la tesoreria del Ministero della salute? e se è la Banca d'Italia, posso iniziare l'esecuzione a Bari o devo necessariamente farla su Roma?

Risponde Mauro Venezia UG Napoli

Il Giudice naturale nel PPT è il GE del luogo dove risiede il terzo, per cui se il terzo nel pign. c/Ministero della Salute ha sede in Rm, sarà il GE di Rm, per il debitore di Bari notificherà col mezzo postale a nulla rileva che il titolo esecutivo sia stato emesso a Bari e notificato con pedissequo precetto a Bari o in altro luogo.
Saluti Dr Mauro Venezia

Rispondi

13 maggio 2010 >Avv Marina Pignatti .

Grazie per la risposta Dott. Silvagni: in linea teorica è proprio la soluzione a cui ero arrivata. Ma ecco cosa in realtà è successo nella pratica. Il G.E. titolare dell'esecuzione non ha autorizzato il ritiro dalla cancelleria del precetto ma solo del titolo e quindi, visto che l'UG competente non ritiene legittimo pignorare senza l'originale del precetto, sarò costretta a notificare un nuovo precetto nonostante il primo sia ancora efficace.

Rispondi

13 maggio 2010 >10 maggio 2010 < 17 aprile 2010 > Avv Michele Latino < Notifica Decreto ingiuntivo a persona giuridica
Ho tentato la notifica a mezzo posta (perchè fuori circondario) di un decreto ingiuntivo in uno al precetto(in quanto provvisoriamente esecutivo) sia alla sede legale della società, sia alla residenza del rappresentante legale.
Entrambi gli atti sono ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario. Ora, mentre in quello della sede legale a penna è stato aggiunto "trasferito" nulla è stato scritto sulla cartolina del rappresentante legale. Atteso che da nuove visure, la sede legale risulta sempre la stessa ed il rappresentante legale è sempre residente ove è stata tentata la prima notifica, quali mezzi posso sfruttare per ottenere la notifica entro i sessanta giorni dall'emissione del decreto? (sono già trascorsi i primi 30 gg.)Devo far fare la notifica a mani?

Risponde Avv. Enrico Pucci
Recentemente su Roma mi hanno fatto fare la notifica ex art. 143 cpc al legale rappresentante (irreperibile secondo l'anagrafe) nonostante, visura alla mano, la sede sociale fosse stata ancora al solito indirizzo (dove però non c'era nessuno della Srl). A Ravenna per lo stesso motivo, ho dovuto notificare a mani ai soci (ma qui si trattava di una Snc).

2. Risponde Dario Mascia < UG Pordenone.

Il problema della notifica entro i sessanta giorni è stato superato dalla giurisprudenza (tra tutte: 21050/06 e 2421/06; quanto alla notifica a mani, è indispensabile procedere alla notifica ex 140 cpc nella residenza del legale rappresentante, dopo una conferma anagrafica della residenza stessa.

3. 13/5 > Risponde Avv Marina Pignatti .

Anche io procedo come indicato dai nostri colleghi. Prima tento la notifica anche a mezzo posta presso la sede di cui alla visura poi in caso di notifica negativa mando gli atti agli Ufficiali Giudiziari del luogo di residenza del L.r.p.t. risultante dall'anagrafe, insieme al certificato anagrafico stesso, e chiedo la notifica a mani ex art. 140 cpc o addirittura ricorrendone i requisiti ex art. 143 cpc. Purtroppo spesso i 60 giorni sono appena sufficienti.....in quel caso dimostrato che ho tentato con massima diligenza di perfezionare la notifica provo a richiedere una rimessione in termini. ciao e buon lavoro
Rispondi

13 maggio 2010 >Saverio Casile.UG. < Convenzione poste

Cari colleghi fatemi sapere se i biglietti di cancelleria in materia di lavoro (A/TER)possono essere spediti in convenzione.Grazie e un caro saluto.

Rispondi

13 maggio 2010 >Avv. Elisa Miranda <Assegno con firma falsa
Mi è stato presentato questo problema, per cui non sono riuscita a trovare una risposta soddisfacente:
In seguito a smarrimento di un assegno (non compilato), immediatamente denunciato, il sig. X ha ricevuto atto di precetto sul medesimo assegno, compilato e firmato a nome di X evidentemente da altro soggetto.
Non è stata fatta opposizione al precetto.
Ora il "creditore" ha posto in essere il Pignoramento presso terzi,con tutte le conseguenze del caso, sempre sulla base del medesimo titolo, dando peraltro atto del fatto che la firma è apocrifa.
A questo punto cosa è meglio fare?
Proporre opposizione agli atti esecutivi contestando la regolarità del titolo esecutivo e chiedendo incidentalmente la verificazione della sottoscrizione, al fine di provare la non sottoscrizione dell'assegno da parte di X?
Rispondi

13 maggio 2010 >avv. Iervolino < pignoramento autoveicolo
Egregio collega,
Anche io sto cercando di individuare la disciplina applicabile per il pignoramento degli autoveicoli e dopo varie ricerche sono giunta a questa conclusione. Una volta individuati i veicoli tramite una ricerca nominativa al pra si va dall'ufficiale giudiziario con il titolo esecutivo e le visure pra e si effettua un regolare pignoramento mobiliare chiedendo all'ufficiale di ricercare i beni mobili registrati ed in particolare il foglio complementare degli stessi che verrà momentaneamente asportato per provvedere alla iscrizione del pignoramento del bene presso il pra.
Se i veicoli non vengono rinvenuti tramite l'u.g. si notifica un atto di interpello ex art. 25 r.d. del 1927 n. 1184 con il quale si invita il debitore a consegnare il foglio complementare per il tempo necessario alle formalità di iscrizione del pignoramento o ipoteca presso il pra. Se il debitore si rifiuta tale rifiuto rilevato dall'ufficiale giudiziario varrà ugualmente ai fini dell'iscrizione del pignoramento del bene. Infatti la prefettura provvederà a ricercare il veicolo e a sottrarre il foglio complementare al debitore il tempo necessario per le dette formalità. Mi manca sapere come procedere dopo la trascrizione del pignoramento al pra ma credo che si debba agire come un pignoramento mobiliare e presentare istanza di vendita del bene.
Rispondi

 

10 maggio 2010 < 27/4/2010 > Avv.Marina > perenzione precetto
Nel luglio scorso ho notificato un atto di precetto su assegno cui ho dato regolare seguito mediante tempestiva notifica nei 90 gg dell'atto pignoramento presso terzi. All'udienza di dichiarazione il terzo ha dichiarato di non essere debitore del debitore e il Giudice su mia richiesta ha concesso 90 giorni per iniziare la causa di accertamento, termine che non è ancora decorso.
Nelle more ho fatto delle indagini e avrei intenzione di tentare un nuovo ppt presso un altro terzo e mi dunque sono adoperata per il ritiro dei titoli originali e sostituzione con copie autentiche proprio a tale scopo.
Mi chiedevo se come pare affermare la opinione prevalente io possa ora procedere direttamente con la notifica del nuovo ppt stante che ai sensi dell'art. 481 c.p.c. ho dato corso all'esecuzione nei 90 giorni dalla notifica del precetto (termine di decadenza e non di prescrizione)  e anche in considerazione che la detta esecuzione è di fatto ancora pendente (il termine concesso da GE per radicare la causa di accertamento scadrà a giorni ma è ancora pendente) ovvero se debbo procedere alla notifica di un nuovo atto di precetto.
Ho verificato un po' nella dottrina ma la cosa non è così pacifica.
grazie per le vostre considerazioni ad un quesito che forse apparirà banale.

Risponde Giovanni Silvagni UG Cosenza.

Come espressamente recita l'art. 481 c.p.c. il precetto diventa inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione, non è iniziata l'esecuzione.Nel caso prospettato l'esecuzione è iniziata nei termini stabiliti per cui il precetto è ancora efficace .Sarebbe opportuno che la Cancelleria del Giudice dell'Esecuzione attesti l'esistenza della procedura al fine di consentire all'Uff.Giud. procedente di constatare tale circostanza ed eseguire un nuovo pignoramento.
Rispondi

10 maggio 2010 < Iolanda Minutillo < assegni recanti firme apocrife.

Sono stata vittima di una truffa... da parte di un 23enne...
Costui, con diversi raggiri, mi ha fatto richiedere un nuovo carnet di assegni postali (Premetto che ne avevo già uno ancora a mia disposizione). Con grande maestria, seduta stante mi ha fatto firmare il primo assegno e prelevare una grossa cifra che lui ha messo nelle sue tasche. Poi, ha trattenuto il carnet di assegni ed ha fatto altri due grossi prelevamenti, imitando (molto bene) la mia firma. Io sono una donna anziana (nata nel 1922) e quando ho scoperto la truffa con l'aiuto di mia figlia e mio genero, ho fatto le dovute denunce. Adesso la mia domanda è questa: cosa posso fare per il rimborso almeno dei due assegni non firmati da me?
Rispondetemi per favore. Vi ringrazio di cuore e Vi saluto cordialmente.
I.M.

Rispondi

10 maggio 2010 < Ufficiale Giudiziario Mezzapelle Giuseppe < pignoramento ad un tabacchino
Cari colleghi, mi è pervenuta richiesta di pignoramento mobiliare nei confronti di una rivendita di tabacchi, chiedendo specificatamente che vengano staggite sigarette. A parere del sottoscritto, trattandosi di beni col marchio "monopolio di Stato", non si potrebbe procedere a tale pignoramento. Secondo voi?

Rispondi

10/5/2010 < 2 aprile 2010 > Avv. Daniela Messina <beni mobili lasciati in loco da sfrattato
Salve a tutti. Mi chiedevo se qualcuno poteva suggerirmi la soluzione giuridicamente più rapida e meno costosa per liberarsi dei mobili lasciati nell'immobile dal conduttore sfrattato in forza di ordinanza di rilascio ex 665 cpc? trattasi di mobili di scarso valore di cui è stato redatto inventario e documentazione fotografica e sul verbale dell'UG è riportato "rinvengo alcuni mobili dello sfrattando Y che affido alla custodia del proprietario X il quale si impegna a custodire con diligenza salvo restituzione su semplice richeista di Y (sfrattato) e comunque entro e non oltre 10 gg. da oggi)" ...
...la causa di merito è ancora aperta, tra 12 giorni ci sarà l'udienza di discussione, perciò pensavo: se inviassi una diffida per raccomandata ar al conduttore invitandolo a ritirare i mobili prima dell'udienza, qualora questi non provveda, potrei chiedere al Giudice di autorizzare il proprietario a sgombrare e buttare i beni... o no? altre soluzioni? l'offerta ex 1209 cc non risolverebbe il problema perchè poi occorrerebbe depositare i beni...
Grazie

Risponde Avv. Franco Franconi
Cara Daniela,
l'art. 609 cpc prevede la possibilità della cd Vendita in danno. In buona sostanza se  con il rilascio dell'immobile restano in esso cose mobili estranee all'eseuzione (per costante Giurisprundenza i beni di proprietà dell'esecutato e quelli dei quali comunque l'esecutato abbia la disponibilità materiale o giuridica, ovviamente non pignorati) si possono verificare due situazioni : se il creditore esecutante vanta nei confronti dell'esecutato un credito per spese di conservazione o deposito dei mobili estranei all'esecuzione può chiederne la vendita con le forme stabilite dall'art. 2797 CC; se invece non vanta diritti di credito può solo chiedere la vendita delle cose mobili in danno dell'esecutato ai sensi dell'art. 1211 CC. In tale ultimo caso si applicano gli artt. 1206 e segg.ti cc ed il ricavato della vendita sarà attribuito all'esecutato. Spero di avberti risposto eseurientemente. Ciao. Franco Franconi (Pisa)

Rispondi

10 maggio 2010 < Avv Manuela Montinaro <esecuzione ad ente pubblico senza moratoria
Salve,

ho notificato un atto di precetto al Ministero della Salute senza rispettare il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996.
Il Ministero mi ha notificato atto di citazione in opposizione a precetto.
Come posso improntare la mia linea difensiva?

Rispondi

10 maggio 2010 < Praticante> Corrado B.<presso terzi non notificato al debitore perchè trasferito
Sito e forum utilissimi, grazie davvero a chi si incarica di aggiornarlo e vi contribuisce con risposte e riscontri..
pongo una domanda forse banale, perdonatemi per l'inesperienza.
Ho richiesto la notifica di un presso terzi. il titolo è costituito da decreto ingiuntivo provv. esecutivo emesso in seguito a convalida di sfratto. la notifica ai terzi è stata regolarmente eseguita. la notifica al debitore - a mezzo posta - invece no, poichè lo stesso è risultato "trasferito". Peccato che due giorni dopo a quello dell'attestazione da parte del postino, il debitore sia stato sfrattato con forza pubblica proprio dall'unità immobiliare dalla quale risultava trasferito.
Il GE, in prima udienza, rilevato che la notifica non era andata a buon fine, e non essendo state proposte altre azioni, nonostante io abbia prodotto il verbale di sfratto (redatto da un pubblico ufficiale!), ha dichiarato il pignoramento (che era risultato positivo nei confronti di un terzo, una banca) inammissibile, ed ha estinto la procedura ex 481 c.p.c..
Secondo voi è stato corretto da parte del Giudice ritenere inammissibile e/o cmq inesistente il pignoramento? non avrebbe potuto/dovuto concedermi un termine per rinnovare la notifica? ed in ogni caso, avendo io richiesto la notifica del pignoramento (anche se poi non perfezionatasi nei confronti del debitore), non ho comunque evitato la decadenza del 481 c.p.c.? Grazie mille a chiunque vorrà rispondere
Rispondi

10 maggio 2010 < Avv. Domenico Albarano < 143 c.p.c. e separazione consensuale
Il mio cliente è separato di fatto dalla moglie da oltre 5 anni e ormai da tempo non ha più notizie della stessa.
Quale procedura devo seguire per procedere alla notifica della separazione?
In particolare, occorre fornire prova della ignoranza della residenza, dimora o domicilio al fine di attivare la notificazione ex 143 c.p.c.?
Grazie!

Rispondi

10 maggio 2010 < Avv. Monica Vercelli < Notifica avvisso immissione in possesso del custode giudiziario
Il custode giudiziario nominato in una procedura esecutiva immobiliare, avente ad oggetto più unità immobliari, deve necessarimanete notificare l'avviso di immissione in possesso per ciascuna unità immobiliare ubicata nello stesso Comune ma ad indirizzi diversi,oppure potrebbe concordare con l'Ufficiale Giudiziario la stessa data per ciscuna immissione notificando un solo avviso?
Grazie
Rispondi

10 maggio 2010 < 17 aprile 2010 > Avv. Francesco Guarnaccia < opposizione decreto ingiuntivo
Mi è stata notificata una opposizione a decreto ingiuntivo nella quale si chiede l'annullamento dello stesso in quanto è stato emesso e notificato ad una società in nome collettivo senza la formula:" in persona del legale rappresentante p.t.".
Come posso contestare questo punto?grazie

Risponde Dario Mascia < UG Pordenone.

Il motivo della opposizione è risibile, ma è necessario, per una persona giuridica, indicare il nome del legale rappresentante, o, in mancanza, l'indicazione del legale rappresentante protempore; ciò è necessario anche per gli Enti. Trattandosi di una SNC è comunque preferibile richiedere direttamente il decreto ingiuntivo contro i soci, illimitatamente responsabili, e notificare loro presso la loro residenza sia il decreto sia il precetto . Si evitano problemi nella fase esecutiva ( dato  il beneficium excussionis nei confronti dei beni sociali in caso di notifica alla sola persona giuridica)e  si può procedere direttamente e contemporaneamente  anche contro i beni personali dei singoli soci.
Rispondi

10 maggio 2010 < 27/4/2010 > Avv. Fabio Tommasi < Atto interpello ex art. 25 R.D. 1927 n. 1814
Per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (decreto ingiuntivo) su tre veicoli di proprietà del debitore, dopo aver regolarmente notificato l'atto di precetto, ho provveduto a redigere l'atto di interpello, ex art. 25 R.D. 1927 n. 1814, per la richiesta di consegna della documentazione necessaria all'iscrizione ipotecaria.
L'ufficiale giudiziario non ha sottoscritto il verbale, parte integrante dell'atto, ma non avendo rinvenuto, come da relata, la persona destinataria dell'atto ha notificato lo stesso ex art. 140 c.p.c..
Il debitore ha, successivamente, ritirato l'atto di interpello ed è quindi a conoscenza della richiesta ivi contenuta.
Il PRA competente non ha posto eccezioni per procedere alla formalizzazione dell'iscrizione di ipoteca sui veicoli indicati nell'atto.
Possono sorgere problemi in merito alla mancata sottoscrizione del verbale da parte dell'ufficiale giudiziario ?
Ringrazio, sin da ora, per l'eventuale risposta.
Avv. Fabio Tommasi

Risponde Dario Mascia < UG Pordenone.

se la notificazione dell'atto ai sensi dell'art.140 cpc è stata effettuata dallo stesso ufficiale giudiziario che ha steso il verbale di interpello, il problema della sottoscrizione del verbale è superabile dalla sottoscrizione della notificazione. E' superato se dal contesto della relazione si evince la natura dell'atto notificato e l'identità tra il  verbalizzante ed il notificatore.
Rispondi

 

27/4/2010 > Avv. Poli > deposito presso casa comunale "distaccata"
Gentili signori, a vostra opinione è ammissibile che un atto (cartella esattoriale), anzichè essere depositato presso la casa comunale (per assenza del destinatario), sia depositato presso la sede della agenzia di riscossione dei crediti (che è società privata) ove si "afferma" vi sia una "casa comunale decentrata", nonostante sulla relata sia espressamente indicato che l'atto è stato depositato in Comune, senza alcuna specificazione in merito al diverso indirizzo o a tale "casa comunale decentrata"? Vi ringrazio

Rispondi

 

27/4/2010 > 17 aprile 2010 > Avv. Simone Vallillo > Offerta reale in Germania

Salve, avrei un quesito da proporre:
Giudizio conclusosi in Sardegna tra 2 soggetti tedeschi (acquisto vendita di immobile sito in Sardegna).
L'attore può acquistare il bene del convenuto secondo le modalità indicate in sentnza.
Il convenuto non vuole accettare la somma.
Mora del creditore: offerta reale.
PROBLEMA: l'attore ed il convenuto sono tedeschi e risiedono in Germania.
L'offerta reale deve essere fatta dall'Ufficiale Giudiziario competente (Sardegna) ed essere tradotta e giurata in tedesco?...
Insomma, quali sono le modalità? GRAZIE

Risponde Raffaele Preziuso
Ritengo che l'offerta reale vada eseguita dinanzi al Tribunale, competente ratione loci, del luogo in cui doveva essere assolta l'obbligazione del pagamento del prezzo.
Ovviamente se il foro è in Italia, l'offerta va tradotta in Tedesco (giurata dal traduttore) e notificata secondo le ordinarie forme all'estero.

Rispondi

 

17 aprile 2010 > 2 aprile 2010 > Avv. Salvatore Florio < PPT

E'possibile pignorare il contributo fitto casa erogato dal Comune in virtù di decreto ingiuntivo emesso a seguito di sfratto per morosità.
In caso di risposta positiva potrei sapere a chi dovrà essere notificato il pignoramento presso terzi atteso che i fondi sono regionali ma la domanda viene presentata al Comune?
Distinti saluti

Risponde Avv. Michele Dinoia

Il pignoramento è possibile e va notificato al Comune erogatore

Risponde Avv. Antonio Rizzo
I contributi per la locazione trovano fonte nell'art.11 della L. 431/98 il quale, al comma 3, prevede la possibilità che i comuni - con propria delibera - stabiliscano che i contributi medesimi siano erogati al locatore a sanatoria della morosità.
Ciò farebbe pensare, a fortiori, alla loro pignorabilità, non vietata d'altra parte da alcuna disposizione.
Tuttavia, alla soluzione prospettata mi sorge immediata un'obiezione: essendosi risolto, per effetto dello sfratto, il contratto di locazione, il conduttore non ha più diritto - almeno in linea teorica - a percepire i contributi.
Pertanto, nel momento in cui andassi a notificare il pignoramento c/o terzi, il terzo debitore opporrebbe facilmente il venir meno del diritto ai contributi a seguito dell'intervenuto sfratto.
Inoltre, nel tuo caso, avendo già ottenuto lo sfratto, non puoi neanche più ricorrere all'assegnazione diretta dei contributi,dato che non v'è più la possibilità di sanatoria.

Rispondi

17 aprile 2010 > Uff. Giud. Patti Antonino < attività stragiudiziarle -  inventario
Carissimi colleghi e non,
vorrei sottoporVi il seguente quesito:
due coniugi, prossimi alla separazione giudiziale, litigano sull'appartenenza dei beni mobili esistenti all'interno dell'abitazione coniugale. Poichè uno dei due teme che l'altro, nelle more della decisione del giudice, possa far sparire uno od alcuni dei suddetti beni, si rivolge all'ufficiale giudiziario affinchè questi rediga un inventario analitico degli stessi.
L'ufficiale giudiziario può farlo? L'attività stragiudiziale espletata seguirebbe lo stesso regime dei compensi previsto per gli atti di offerta reale?
Molto grato per la Vs. cortese e proficua collaborazione, porgo distinti saluti.

Rispondi

17 aprile 2010 > Avv. Michele Dinoia > Recupero somme oggetto di sequestro revocato
Sottopongo alla Vs. attenzione il seguente quesito inerente la sequente fattispecie:
Autorizzato sequestro conservativo in corso di causa, il detto sequestro venne eseguito nelle forme del prignoramento presso terzi dove il terzo venne nominato custode. Con la sentenza che definiva il giudizio il sequestro veniva revocato.
Chiesta la restituzione delle somme al terzo/custode, questi si rifiuta di versare le somme al legittimo proprietario/intimato.
1) Per recuperare  dal custode le somme sequestrate è sufficiente notificare la sentenza del giudizio di merito che revoca il sequestro oppure è necessaria la costituizione di un titolo esecutivo autonomo ai sensi degli artt. 2033 e 2037 c.c. ?
 Per completezza di dati preciso che a complicare ulteriomente la fattispecie: il dispositivo della sentenza del giudizio di merito che revoca il sequestro (purtroppo passato in giudicato per incuria del precedente difensore) non contiene alcun ordine al custode, ma espressamente "condanna il richiedente il sequestro, che non ha mai acquisito alcuna somma, a restituire le somme all'intimato"
Ringrazio anticipatamente chi vorrà aiutarmi a risolvere il problema che ritengo risolvibile soltanto da parte di chi si è potuto trovare impelagato in identica disgraziata situazione 
Rispondi

 

7/4/2010 > 2 aprile 2010 > Avv. Antonella Marangoni >contratto di comodato
Chiedo aiuto in riferimento a questa situazione: viene proposta opposizione di terzo ad un pignoramento mobiliare da parte della moglie che afferma di aver dato in comodato i beni pignorati al marito con atto registrato 5 giorni prima del pignoramento. Come posso difendermi nel giudizio?

1. Risponde Avv. Sebastiano de Nigris de Maria
vedi cassazione 4222/1998

2. Poiché tutti i mobili che arredano l’abitazione del debitore da questi goduti sono considerati  di sua proprietà (artt. 513 e 621), il terzo che si oppone all’esecuzione deve fornire la prova documentale (Cass. n. 4222/1998) che i beni individuati nel verbale di pignoramento sono stati da lui acquistati in data anteriore al  pignoramento (Cass. n. 7564/1994). A tal  fine, non è sufficiente il contratto di comodato.

3. Salvatore Tranchina UG Bari.

Spett. Avv. Lei non deve fare proprio nulla,in quanto l'onere della prova circa l'effettiva proprietà dei beni è a carico della parte opponente che, tramite documenti fiscali certi (fatture,contratti di acquisto, ecc) e non certo con semplici dichiarazioni (anche se l'atto di comodato è stato registrato)dovrà dimostrare che i beni non sono di proprietà del debitore e che non sia il solito atto redatto per frodare la legge e i terzi.

Cordiali saluti.
Rispondi

7/4/2010 > 2 aprile 2010 > Cecilia Lambertuzzi < pignoramento autoveicolo

Salve! Se l'ufficiale non riuscisse a reperire il mezzo e redigesse verbale di pignoramento negativo, si potrebbe comunque chiedere al Pra di iscrivere il pignoramento? Sicuramente la risposta sarà negativa, ma allora esiste una procedura alternativa per eseguire il pignoramento e riuscire a trascriverlo al Pra anche se l'accesso non fosse possibile o bisogna rinunciare'
Grazie per la Vostra cortese risposta, resto in attesa e porgo distinti saluti

Risponde Avv. Sebastiano de Nigris de Maria

L'alternativa é l'atto di interpellanza previsto dall'art.25 del R.D. 1814/1927. Avendo un titolo valido per l'iscrizione, dovrai notificare al debitore e per il tramite dell'ufficiale giudiziario tale atto di interpellanza, con cui chiedi la consegna del foglio complementare del veicolo, necessario per il compimento delle formalità inerenti l'iscrizione o l'annotazione sul P.R.A. del privilegio. Qualora il debitore si rifiuti di consegnare all'ufficiale giudiziario il foglio complementare, questi  deve dare atto del rifiuto; quindi con l'atto di interpellanza da cui risulti il rifiuto di consegna, puoi chiedere al P.R.A. l'iscrizione; in tale caso, di rifiuto di consegna, eseguirai l'iscrizione, l'ufficio informerà la prefettura competente del rifiuto opposto dal titolare alla consegna, e la prefettura provvederà al temporaneo ritiro del foglio complementare presso il titolare e lo rimetterà all'ufficio che, eseguiti gli annotamenti, ne effettuerà la restituzione al titolare.
Rispondi

2 aprile 2010 > Angelo Napoli UG UNEP Mistretta <  Pignoramento presso terzi agente di polizia
Salve colleghi,
volevo chiedere se qualcuno sa dirmi chi possa essere il terzo pignorato per lo stipendio di un poliziotto. Il ministero dell'Interno? La tesoreria provinciale competente per la sede ove il debitore presta servizio? Oppure?
Grazie e buon lavoro a tutti.

Rispondi

2 aprile 2010 > Avv. Matteo Magri < Prelazione della Sopritendenza su beni da pignorare
Mi trovo in questa situazione:
per conto del creditore devo procedere ad un pignoramento immobiliare. Il debitore è proprietario di un primo immobile già ipotecato e di un secondo acquistato un mese, ma la compravendita è sottoposta a condizione sospensiva per l'esercizio della prelazione da parte della Soprintendenza (prelazione da esercitare entro 60 gg, non ancora scaduti, dalla comunicazione dell'atto).

Ritenete ammissibile, oggi, predisporre un pignoramento immobiliare includendo anche il secondo immobile (quello vincolato, ma unico libero da ipoteche e quindi più facilmente aggredibile)?
Ringrazio anticipatamente.
Rispondi

2 aprile 2010 > Arena Avv. Saverio Antonio<esenzione Raccomandata di messa in mora o Atto stragiudiziale prodromico a Procedura monitoria

Salve, ho portato all'UNEP di Messina Atti stragiudiziali di diffida e messa in mora per crediti a me spettanti per Difese d'Ufficio. Tali Atti sono necessariamente prodromici al Giudizio monitorio. Mi è stato risposto che devo pagare il costo della Notifica (le spese della racc.). Su questo punto non sono d'accordo in quanto la Normativa prevede la completa esenzione dalle spese, oltre che dai bolli. Vi chiedo conferma di quanto asserisco e, nell'eventualità vi sia Giurispudenza, di segnalarmela. Grazie.
Rispondi

2 aprile 2010 > Avv.  Fabio Filieri <Pignoramento immobiliare e quote
Sottopongo a tutti il seguente quesito..
atto di pignoramento immobiliare a seguito di d.i. e precetto in danno di X. Nell'atto si pignorano i seguenti beni (cito testualmente):
appartamento e autorimessa con quote - 1/6 di X, 1/6 di Y e 4/6 di Z. Ma Y e Z, che non risultano da nessuna parte nel d.i., possono subire un pignoramento?
Nessun cenno a quote indivise nell'atto di pignoramento.

Rispondi

2 aprile 2010 > Avv. Gianluca Macerata < notifica sfratto per morosità
Salve dovrei notificare uno sfratto per morosità ad un cittadino greco che non abita piu' nella abitazione da qualche mese (so che è tornato in Grecia), tanto è vero che non ha nemmeno ritirato le lettera di messa in mora. Nel contratto di locazione eleggeva domicilio presso tale abitazione. Ho visto che il 660 c.p.c non permette di notificare al domicilio eletto, come posso fare ? dove lo notifico?
grazie
Rispondi

2 aprile 2010 >   Avv. Sara Cavaliere <esecuzione forzata nei confronti di un ente locale (terzo pignorato)
Buongiorno. Avrei il seguente quesito da sottoporVi
Una mia cliente (s.r.l.) aveva un ingente credito nei confronti di una s.p.a. Ottenuto decreto ing. immediatam. esecutivo si è proceduto a notifica di titolo e precetto. Dopodichè, non avendo ricevuto il pagamento, si è proceduto ad effettuare pignoramento presso terzi ed in particolare presso un Comune che aveva nei confronti della s.p.a. un ingente debito per un lavoro di restauro di una scuola (appalto pubblico).
Il Comune, ricevuto l'atto di pignoram. ha inviato dichiarazione ex art. 547 c.p.c.POSITIVA, per un importo di € 169.800,00. Di conseguenza il G.E. ha emesso provvedimento di assegnazione di tale somma a favore della mia cliente.
Tale provvedimento è stato notificato al Comune (NON in forma esecutiva) pensando che avrebbe pagato.
Al contrario il Comune rifiuta di pagare - peraltro sostenendo che si è sbagliato a fare la dichiarazione perchè l'uff. Ragioneria non sapeva che l'uff. Lavori pubblici aveva precedentemente accettato una cessione di quel credito fatta dal ns. debitore (la s.p.a. loro creditore)a favore di una Banca -. Ora, a parte tale questione che non è l'oggetto del mio quesito e che andremo a veder come va a finire..., il MIO PROBLEMA è che, indipendentemente da quello che il Comune vorrà fare, vorrei cercare di eseguire quell'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO REGOLARMENTE EMESSA SULLA BASE DI DICHIARAZIONE POSITIVA DEL TERZO.
Allora cosa devo fare? intanto ho il dubbio se questi passi che descrivo sono giusti:
- rinotificare il provvedim di assegnaz.in FORMA  ESECUTIVA;
- attendere i 120 gg. prescritti per gli Enti pubblici dall'art. 14 del D.L 669/96 (cd. moratoria);
- solo dopo tale termine notificare atto di precetto?
e poi?
- tentare un pignoramento presso la Tesoreria?
- tentare un altro pignoram. presso terzi intercettando i conti correnti intestati al Comune?
- posso fare al posto del precetto normale un precetto per consegna o rilascio ed andare a chiedere direttamente i soldi alla Tesoreria con l'Ufficiale Giudiziario?
Perchè in definitiva mi pare assurdo dover fare "l'esecuzione dell'esecuzione" (!!!!)
Attendo un cortese riscontro
Grazie mille
Cordiali saluti
Avv. Sara Cavaliere
Rispondi

23 MARZO 2010 > 10 marzo 2010 >  Paolo Gattafoni

Salve, spero che possiate rispondere alla mia mail.
Controparte, contumace nel giudizio di primo grado, ha proposto appello avverso la sentenza a sé sfavorevole.
L'atto di appello, notificato a mezzo del servizio postale, contiene la riproduzione di una mandato con in calce l'abbreviazione “f.to”  ed il nome dell'appellante manoscritta dal di lui difensore, e la relata dell'ufficiale giudiziario, sia sull'originale dell'appello depositato dall'impugnante, che sull'atto spedito al suo destinatario, attesta semplicemente di aver notificato “l'atto che precede” e non “copia”.
Pongo il quesito: posso eccepire che è stato notificato un atto diverso da quello dovuto secondo l'art. 137 c.p.c., poiché non è stata consegnata (rectius spedita) una copia dell'atto di citazione in appello, che differisce da quello depositato dall'appellante per il fatto che in calce alla formula dattiloscritta della procura vi è l'abbreviazione “f.to” ? Posso conseguentemente eccepire che vi sarebbe nullità o inesistenza del mandato ?
Scrive l'autore Crisanto Mandrioli che “La notificazione - che è atto dell'ufficiale giudiziario, provocato dall'istanza di una parte o del pubblico ministero o del cancelliere -, ha sempre la funzione di portare a conoscenza  del destinatario un altro atto (rispetto al quale opera appunto in modo strumentale) che è sempre redatto per iscritto e del quale viene consegnata al destinatario una copia che è conforme all'originale, come lo stesso ufficiale giudiziario riscontra e dichiara (art. 137, 2° comma, c.p.c.). Questa attestazione di conformità è contenuta in una relazione che l'ufficiale giudiziario redige in calce all'originale ed anche alla copia, prima di consegnarla”.
Ringraziando anticipatamente per la risposta che vorrete gentilmente darmi, mi è gradito inviarVi cordiali saluti.

Risponde Vincenzo Gattullo UG Bari.

Qualora l'originale dell'appello rechi la firma del difensore munito di mandato e l'autenticazione della sottoscrizione della parte che ha rilasciato la procura, l'eventuale mancanza di firme nella copia notificata non spiega effetti invalidanti purché la copia stessa contenga elementi idonei a evidenziare la provenienza dell'atto dal difensore come, ad esempio, l'attestazione dell'ufficiale giudiziario che la notifica è stata eseguita ad istanza del difensore.
Quindi, non occorre che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all'altra parte, ben potendosi pervenire, attraverso altri elementi, alla ragionevole certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell'atto.
Cordialità.

Rispondi

23 MARZO 2010 > 10 marzo 2010 >Alessandro Marseglia <nullità decreto ingiuntivo
Salve,
vorrei sapere se secondo voi, come pure secondo me, è nullo un decreto ingiuntivo emesso durante il periodo feriale, in assenza di declaratoria di urgenza. Io credo di si, ma non riesco a trovare sentenze in questa direzione; potreste aiutarmi? grazie

1.Risponde Avv. Stefania De Luca.

l'emissione del decreto  ingiuntivo nel periodo feriale non costituisce motivo di nullità del titolo. Resta tuttavia sospesa la decorrenza dei termini per la notifica (i 600 gg decorreranno dalla cessazione della sospensione feriale) così come nello stesso periodo sono sospesi i termini per la eventuale opposizione
cordiali saluti

2. Risponde Stefania Selvaggi UG

Non credo possa profilarsi la nullità dell'atto.
Invero, nulla vieta al creditore di richiedere la tutela monitoria anche nel periodo feriale.
Così come egli ben può effettuare la notifica nello stesso periodo.
E' tuttavia evidente che in tal caso, il decorso del termine ad opponendum di 40 gg.non potrà che cominciare a decorrere alla scadenza del periodo feriale, in altri termini risolvendosi in un allungamento di fatto dei termini a difesa.
Cordiali Saluti
Rispondi

 

23 MARZO 2010 > 10 marzo 2010 > 19 gennaio 2010 > Avv. Govanni De nigris < pignoramento contro il ministero salute

Ho bisogno di un consiglio.
Ho un titolo nei confronti del ministero della salute. Vorrei notificare, ovviamente presso l'Avvocatura, un pignoramento presso terzi.Ma nei confronti di chi? chi è il tesoriere e depositario di somme di competenza del Ministero?. grazie

1. Risponde Avv. Luigi Occhiuto
Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale di competenza.
Nel caso che ho seguito io, per via dell'accorpamento (ora venuto meno) dei Ministeri del lavoro e della salute, la Banca d'Italia ha staggito in mio favore somme che sarebbero state di competenza del ministero del lavoro.
L'Avvocatura ha fatto opposizione per questo motivo, eccependo anche che nelle more i due Ministeri sono tornati separati.
Sono in attesa della decisione del Giudice.

2. Risponde Avv. Francesco Giorgino

Banca d'Italia, agenzia provinciale del luogo in cui ha sede l'ufficio del ministero debitore, in qualità di tesoriere del ministero della salute. ciao, vai tranquillo.
Rispondi

10 marzo 2010 > 25 febbraio 2010 > Alfonso Santoriello < UG > Pignoramento di beni sottoposti a sequestro penale
Mi è stato chiesto di eseguire il pignoramento di beni che originariamente furono sottoposti a sequestro penale (con tanto di sigilli dell'Autorità giudiziaria) assieme al capannone, di proprietà della creditrice ed attuale richiedente. Successivamente su istanza dell'Avvocato della proprietaria fu dissequestrato dal giudice il solo capannone, mentre i beni (di cui non si conosce la proprietà)rimanevano sempre sotto sequestro e assegnati dal giudice penale in custodia alla proprietaria del capannone. Alcuni mesi fa è stato eseguito lo sfratto e i beni assegnati in custodia (dall'ufficiale giudiziario) alla proprietaria del capannone.
Attualmente i beni rimasti (perchè parte sono stati restituiti dai crabinieri ai legittimi proprietari) risultano ancora sequestrati.
E' possibile eseguire il pignoramento su questi beni?
Come vi comportereste?
Attendo risposte. In caso di ulteriori chiarimenti contattatemi senza problemi.
Grazie.

Risponde Giovanni Giorgio UG  Acquaviva delle Fonti
“Dell’espropriazione mobiliare presso il debitore.
Art. 513 cpc. Ricerca delle cose da pignorare.
L’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, ecc. ecc.   -   omissis.”
Questo vuol dire che l’ufficiale giudiziario può (ma secondo me anche deve) ricercare ogni bene mobile utilmente pignorabile, comunque e sempre, nei luoghi appartenenti al debitore, indipendentemente dalle dichiarazioni rese da questi o da altri soggetti presenti in tali luoghi, e PIGNORARLI.
Il fatto che alcuni mobili potrebbero formare oggetto di precedenti provvedimenti dell’A.G. (v. sequestri penali od altro), non esime il pubblico ufficiale da procedere positivamente. E chi dice che l’eventuale provvedimento di sequestro (o, addirittura, altro atto convenzionale), di cui viene esibita una copia in sede di pignoramento, non sia stato superato da un provvedimento successivo di dissequestro, che il debitore si guarderebbe bene dall’indicare? Chi garantisce che l’atto esibito non sia un falso? Sarà compito dell’ufficiale giudiziario procedente effettuare l’esecuzione forzata, raccogliere a verbale le dichiarazioni (debitamente sottoscritte) del debitore o di altri dichiaranti presenti all’accesso e in assenza del debitore, e trasmettere copia del verbale all’A.G. che ha emesso il provvedimento di sequestro. Al sottoscritto, negli anni ’90, fu esibito un atto di comodato (redatto negli ’70 e regolarmente registrato), relativamente ai mobili in possesso del debitore, che era figlio unico e unico erede della comodante, nata nel 1889!!! In pratica la comodante era morta, ma il figlio/debitore esibiva perennemente quell’atto convenzionale. Saluti

Rispondi

10 marzo 2010 > 25 febbraio 2010 > Avv. Damiana Rusconi < notifica atto di appello

ho un dubbio.... la notifica dell'atto di appello avverso un asentenza in materia bancaria va fatta al procuratore domiciliatario ( nel mio caso è anche difensore con mandato disgiunto per il primo grado )?
Se si, la notifica deve essere fatta alla parte nel domicilio eletto presso l'avvocato o direttamente all'avvocato procuratore e domiciliatario ?
Grazie in anticipo..

Risponde Vincenzo Gattullo UG Bari

E' irrilevante che la notifica sia richiesta alla parte presso il procuratore o al procuratore quale rappresentante in giudizio della parte. Più volte la S.C. si è espressa in proposito.
La presenza di un mandato disgiunto abilita entrambi i procuratori alla rappresentanza processuale e, conseguentemente, alla ricezione delle notifiche; l'articolo 330 del codice di procedura civile non prescrive, in l'ipotesi di mandato conferito dalla parte appellata a più difensori disgiuntamente, una pluralità di notifiche dell'atto di appello.

Salve,
più volte la suprema corte si è espressa nel senso che non costituisce nullità della notifica se questa è fatta al procuratore quale rappresentante in giudizio della parte o alla parte presso il procuratore.
La notifica dell'atto di appello, eseguita presso lo studio del procuratore domiciliatario costituito in giudizio di primo grado soddisfa pienamente l'esigenza legislativa di garantire che l'impugnazione sia portata a conoscenza delle parti per il tramite del suo rappresentante processuale. Per quanto attiene ad altro procuratore costituito anche lui in primo grado, l'articolo 330 del codice di procedura civile non prescrive l'ipotesi di mandato conferito dalla parte appellata a più difensori una pluralità di notifiche dell'atto di appello. La mancata previsione trova, peraltro, giustificazione nei principi generali in tema di procura alle liti e di mandati, in applicazione dei quali, ove il mandato alle liti venga conferito a più difensori disgiunto è tale da abilitare singolarmente ciascuno degli officiati al compimento di tutte le attività processuali. Ne consegue che ai fini della ritualità della notificazione dell'impugnazione è sufficiente che essa sia eseguita presso uno dei procuratori, essendo tutti legittimati a ricevere la notificazione degli atti della controparte.
Cordialità

Rispondi

10 marzo 2010 > 25 febbraio 2010 > Avv MARCELLA ASTORRI < notifica titolo esecutivo e precetto ad ente pubblico economico
Debbo notificare come titolo esecutivo un 'ordinanza di un procedimento possessorio, con la quale mi sono liquidate delle spese a controparte che è l'Ater quindi ente pubblico economico.
Posso notificare titolo esecutivo, quindi ordinanza e precetto insieme?

Risponde Vincenzo Gattullo UG Bari

Egregio avvocato,
il DL 31/12/1996 n. 669 come modificato dall'art. 147, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e dal comma 3 dell'art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione, prescrive testualmente:
Art. 14 c.1
 "Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto".
Dalla lettera appena esposta, appare evidente che non si può notificare il precetto  contestualmente al titolo

Rispondi

10 marzo 2010 > 25 febbraio 2010 > Avv. Degli Esposti < 145 cpc

Buongiorno a tutti. Complimenti per il forum davvero utile e ben fatto. Devo procedere nuovamente con la notifica del precetto nei confronti di S.r.l.: la prima volta la notifica non è andata a buon fine perchè la società risulta trasferita ed il legale rappresentante risulta irreperibile alla sua residenza. Posso procedere direttamente con una notifica ex 145 ultimo co. notificando ex art. 143 al legale rappresentante? Con quali modalità?
Grazie.

Risponde Vincenzo Gattullo UG Bari

Egregio avvocato, può senz'altro procedere con una notifica ex art. 143 c.p.c. nei confronti del legale rappresentante di una persona giuridica.
la relazione sarà del seguente tenore:
"Ad istanza di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx procuratore di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, io sottoscritto, ufficiale giudiziario della Corte/Tribunale di xxxxxxxxxxxxxxxx, ho notificato copia dell'antescritto atto di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx al Sig. xxxxxxxxxxxxxxx nella sua qualità di legale rappresentante della ditta xxxxxxxxxxxxxxxxxxx residente in xxxxxxxxxxxx alla via xxxxxxxxxxxxxxxx. Risultando il destinatario irreperibile, ho depositato questa nella casa comunale di xxxxxxxxxxxxxx a norma dell'art, 143 c.p.c. ed in relazione all'art 145 u.c. c.p.c."
E' bene fare riferimento all'art 145 c.p.c. poichè la notifica non è in proprio ma nella qualità di l.r. di una persona giuridica.
Cordialità.

Rispondi

10 marzo 2010 > 10 febbraio 2010 > Giada Murgia < Pignoramento di quota di beni immobili
URGENTE!
Buonasera,
devo procedere urgentemente con il pignoramento nei confronti di un debitore i cui beni sono caduti in comunione ereditaria.
Da visura effettuata risulta che il debitore (cui è stato regolarmente notificato il precetto, ora in scadenza), a seguito di decesso del coniuge, è divenuto titolare della quota di 1/3 di n. 15 beni immobili (terreni, fabbricati e negozi) tutti siti nella medesima conservatoria.
Posso redigere un unico atto di pignoramento, indicando semplicemente la quota di proprietà (1/3) e di seguito specificare tutti i 15 beni con i dati necessari? E poi come dovrei procedere per l'iscrizione?
Grazie

Risponde Dott.ssa Iulia Nigro UG Pisa

Gentile avvocato a mio avviso in primis bisognerebbe accertarsi che il debitore abbia accettato l'eredita di cui trattasi ed in caso positivo, potrà procedere all'atto di pignoramento immobiliare, con la descrizione degli immobili nella percentuale relativa alla proprietà dell'esecutato ( pro quota percentuale) fornendo tutte le indicazioni del caso e sottoscrivendo la parte dell'atto di sua competenza. Come di prassi seguirà la parte dell'ufficiale giudiziario con tutte le sue fattispecie (ingiunzioni, inviti ed avvertimenti ex lege per il debitore). Spero di aver esaurito quanto indicato. Saluti Dott.ssa Iulia Nigro
Rispondi

25 febbraio 2010 > 10 FEBBRAIO 2010 >Avv. Divincenzo Girolamo < Notifica decreto ingiuntivo a impresa inattiva
Innanzitutto grazie per l'attenzione che mi vorrete accordare!
Avendo avuto modo di visitare il sito, penso di poter ricevere un valido aiuto.
Invero, ho già formulato il quesito, ma potrei non averlo inviato correttamente.
Sono, pertanto, qui che lo ripropongo.
Per recuperare il credito vantato da una società nei confronti di un'impresa, ho regolarmente inviato la raccomandata sia alla sede legale di quest'ultima che al domicilio (residenza) del rappresentante legale. Purtuttavia, alla sede legale la debitrice risulta "sconosciuta", mentre il rappresentante legale non ha ritirato la raccomnadata, che mi è tornata indietro per compiuta giacenza. Peraltro, è risulatato dalla visura che la società debitrice è inattiva. Orbene, volendo ora procedere con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo, e sapendo sin d'ora che con ogni probabilità la notifica alla sede legale della debitrice non andrà a buon fine, mi chiedevo se era possibile da subito notificare il ricorso al rappresentante legale. Grazie

Risponde Vincenzo Gattullo UG Bari
Egr. Avv.to
Nella vigenza del testo originario dell'art. 145 cod. proc. civ. (e quindi anteriormente alle modifiche apportate dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263), affinché potesse ritenersi valida la notifica eseguita al domicilio personale dell'amministratore di una società o ente, era necessario dimostrare che questa fosse stata infruttuosamente tentata presso la sede della società, e tale prova doveva fornirsi unicamente e necessariamente attraverso la produzione di una relazione di notificazione negativa.(Cass. civ. Sez. V Sent., 11/06/2008, n. 15399)
Le modifiche apportate dalla novella, lette sistematicamente, fanno ritenere possibile la notifica alternativamente e non più surrettiziamente con la consegna, indifferentemente, presso la sede o presso il legale rappresentante nei luoghi di cui all’art. 139 e ss. c.p.c.. 
Cordialità

Rispondi

25 febbraio 2010 > 10 FEBBRAIO 2010 > Avv   Mary Re < Pignoramento quote s.r.l
Buongiorno,
ho una questione da sottoporre,
Tizio è debitore di Caio,
Caio ottiene un titolo esecutivo, ma non può aggredire nulla perchè Tizio risulta nullatenente
poi Tizio diventa amministratore di una srl unipersonale.
E' possibile pignorare le quote o gli utili?
Grazie mille

Risponde Dott. Gerardo Lascala UG Rovereto
Se l'amministratore è anche il proprietario delle quote della s.r.l. si può senz'altro procedere al pignoramento delle quote, gli utili appartengono comunque alla società e non all'amministratore/socio finchè non vengono distribuiti e anche se si tratta di società unipersonale la distinzione tra i due patrimoni rimane.
Se invece l'amministratore è nullatente cioè non possiede neanche quote della società si può procedere solo al pignoramento dell'eventuale compenso che percepisce per l'attività di amministratore.

Rispondi

25 febbraio 2010 > Dott. Falchi < decreto ingiuntivo su nota di credito
devo  chiedere l'emissione  di un decreto ingiuntivo sulla base di una nota di credito; dispongo altresì di copia di bonifico bancario in cui la società debitrice  nella causale dichiara di corrispondere  parte del debito a titolo di acconto della predetta nota di credito.
vorrei sapere se quetsa documentazione è sufficiente per l'emissione di un decreto ingiuntivo ed in caso di opposizone che cosa mi potrebbe essere chiesto dal debitore.

Rispondi

25 febbraio 2010 > Avv. Stefano Cristofano <  Sfratto per morosità e minori

Salve a tutti. Sto per eseguire fuori dal mio foro di appartenenza uno sfratto per morosità; l'appartamento è occupato da una donna con una figlia minore di pochi anni. Con mia sorpresa, l'Ufficiale Giudiziario del posto mi ha prospettato il fatto che, essendovi una minore, dovrà rivolgersi al Giudice Tutelare. Poiché una presa di posizione del genere non mi è mai capitata, né ho trovato altri cui sia capitata, qualcuno può darmi una spiegazione per convincermi che non sia un modo, diciamo così, per evitare di assumersi rsponsabilità? Mi sembra doveroso precisare che l'inquilina morosa non è neanche comparsa dinanzi al giudice per la convalida.
Grazie a tutti.

Rispondi

10 febbraio 2010 >FRANCO SAVARESE UG ALESSANDRIA
E' stata pubblicata la nuova versione del file di compilazione della DMA, aggiornata al 29/01/2010,scaricabile, nei soliti modi, dal sito dell'Inpdap, unitamente al software di controllo.
ATTENZIONE!!!
SEGUITE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI DELLA GUIDA OPERATIVA!!!
SCARICATE, SE NON E' ANCORA INSTALLATA SUL VOSTRO COMPUTER, LA VERSIONE 17 DEL FILE JAVA E LANCIATELA PRIMA DI INSTALLARE L'AGGIORNAMENTO DEL FILE DI COMPILAZIONE. OVVIAMENTE SCARICATE ANCHE IL MODULO DI CONTROLLO

 Sono state pubblicate, il 1° febbraio 2010, la versione 470 del file Entratel e la versione 231 del file Internet, scaricabili, nei soliti modi, dal sito dell'Agenzia delle Entrate. www.agenziaentrate.gov.it
 

10 FEBBRAIO 2010 >2/2/2010 >   Avv Luigi Azario < pignoramento presso terzi.

Buongiorno a tutti,
devo procedere nei confronti di un debitore titolare, secondo quanto riferitomi dal cliente, di diversi conti correnti in essere presso le filiali di alcune banche site nella medesima città.
Vi chiedo, pertanto, se secondo Voi:
A) posso notificare un unico atto di pignoramento citando il debitore e i terzi affinchè, ognuno per quanto di propria competenza, renda alla medesima udienza la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.
ovvero
B) devo procedere con la citazione del debitore e del terzo, salvo presentare successivamente istanza al G.E. per la sostituzione dell'originale del titolo esecutivo e del precetto, notificando ulteriore atto di pignoramento presso terzi per altra e diversa filiale della banca.
Grazie a chi mi vorra rispondere.

Risponde Dott. Gerardo Lascala UG Rovereto.

Può procedere senz'altro con un'unico atto da notificare alle varie filiali e all'esecutato. Per quello che riguarda il titolo esecutivo e il precetto di solito l'ufficiale giudiziario li restituisce dopo aver verificato la regolarità formale e la corrispondenza con quanto indicato nell'atto di pignoramento, non c'e quindi necessità di fare ulteriori copie.
Rispondi

10 FEBBRAIO 2010 > 2/2/2010 > Avv.   Matteo Magri <D.i. provv. esecutivo e notifica della "prima copia esecutiva"

Abbiamo notificato un d.i. provvisoriamente esecutivo unitamente al precetto.
Il problema è che, per puro sbaglio, abbiamo consegnato all'ufficiale giudiziario la"prima copia in forma esecutiva" e non la "copia di copia in forma esecutiva".
Ora, l'ufficiale giudiziario, ovviamente (ma di ciò ho anche esempi di altri che mi dicono che non sia pacifico), rifiuta di andare a pignorare non avendo in mano il titolo in originale (o meglio "la prima copia in forma esecutiva").
Cosa possiamo fare, a parte ovviamente, richiedere il rilascio di una seconda copia esecutiva al presidente del Tribunale...?
Grazie (e complimenti per il forum).

Risponde Dott. Gerardo Lascala UG Rovereto.

Ritengo che l'unica sia eseguire un pignoramento presso terzi o immobiliare,
in questo caso direi che è possibile procedere riscontrando la sola regolarità della avvenuta notifica del titolo in forma esecutiva (ricavabile anche da una copia), e del precetto, salvo poi dover comunque chiedere il rilascio della copia esecutiva per l'assegnazione o per coltivare il pignoramento immobiliare.

 Rispondi

2/2/2010 < 19 gennaio 2010 > Avv Angela Parisi < Notifica residenza del convenuto.

Salve, complimenti per questo forum davvero utile!!!
Ho un dubbio relativo alla notifica di un atto di citazione. Se la causa deve essere incardinata nel luogo dove è situato l'immobile (trattasi di divisione)posso effettuare la notifica presso la residenza del convenuto avvalendomi dell'UG competente per territorio della circoscrizione dello stesso convenuto? Spero di essere stata chiara e Vi ringrazio anticipatamente!!

Risponde Alberto Granieri Galilei UG Caltagirone

Certo. In pratica Lei può richiedere la notificazione del Pignoramento all'Uff. Giud. competente a mani nel luogo di residenza. Sarà poi cura dell'Ufficiale Giudiziario trasmettere gli atti alla cancelleria competente (luogo in cui si trovano i beni). Io ho fatto così diverse volte, senza che ci sia stato problema alcuno. La saluto cordialmente
Rispondi

2/2/2010 > avv. Antonella Borromeo <che fare se il debitore non si fa trovare alla residenza/domicilio?
Buon giorno.
Assisto un lavoratore che vanta un credito portato da sentenza del Tribunale del Lavoro.
Il debitore ha cessato l'attività come ditta individuale; alla residenza anagrafica, suo attuale domicilio, ha ricevuto tutte le notifiche del processo (contumaciale)ma, in occasione dei due accessi dell'U.G. che doveva eseguire il pignoramento, ha fatto rinvenire a questi il portone chiuso.
A questo punto, il trascorrere del tempo dovrebbe anche far perimere il precetto o il pignoramento negativo ne determina l'ultrattività?
Che fare, nella pratica, per non essere beffati? Lasciamo perdere l'Anagrafe Tributaria...
Grazie, cordiali saluti.
Rispondi

2/2/2010 < 25 gennaio 2010 > Avv. Anna Di Sipio < Pignoramento presso terzi dipendente amministrazione penitenziaria.

Devo fare un pignoramento presso terzi ad un dipendente dell'Amministrazione Penitenziaria,vorrei sapere a chi va notificato l'atto di pignoramento presso terzi? All'Istituto Penitenziario presso il quale lavora l'agente, al Ministero della Giustizia o ad entrambi? In attesa della risposta ringrazio anticipatamente

Risponde Agnese Romeo > UG Lipari

all'ente che eroga lo stipendio (non ha specificato di che figura professionale si tratti, comunque probabilmente il ministero, a meno che non si tratti di contrattisti per lavori dati in appalto) e al dipendente.
Rispondi

2/2/2010 < 19 gennaio 2010 >   Avv Quirico PEPE <pignoramento beni iscritti al PRA

Preliminarmente ringrazio per l'opportunità di sottoporre alla Vostra attenzione il seguente quesito.
In quale forma può essere eseguito il pignoramento di una autovettura o altro bene iscritto nel P.R.A.?
Ovvero, tale pignoramento può o non può essere eseguito secondo la forma del pignoramento immobiliare, notificando al debitore, proprietario dell'autovettura, il verbale in cui è descritto il bene ed è contenuta l'intimazione a non disporre dello stesso, oltre agli avvisi di legge?
In caso di risposta affermativa, Vi è possibile inviarmi una formula già usata nella prassi?
Vi ringrazio della Vs. preziosissima collaborazione.
Cordiali saluti. Avv. Quirico Pepe

Risponde Agnese Romeo < UG Lipari

Si esegue come un normale pignoramento di beni mobili:nel senso che il verbale lo redigerà l'U.G., se ed in quanto riesca a rinvenire l'autovettura. Pertanto, è sicuramente utile allegare alla richiesta(da effettuarsi nelle forme che usate normalmente per la richieste di pignoramento presso l'UNEP competente-da noi, ad esempio,verbalmente, con contestuale deposito di titoli e denaro)il certificato del PRA ed ogni notizia utile a rintracciare l'autoveicolo in questione (per esempio, nei piccoli centri di solito si conoscono orari e parcheggi)
Rispondi

2/2/2010 < 19 gennaio 2010 > Avv. Paolo la Falce < Pignoramento presso terzi.
Nel caso di pendenza del processo esecutivo è possibile effettuare la rinotifica del pignoramento al terzo debitore al quale sia già stato notificato precedentemente il pignoramento?
E' necessario farsi riconsegnare i titoli e rinotificare tutto da capo, o è sufficiente chiedere al Giudice lo spostamento della prima udienza  e rinotificare solo il pignoramento lasciando i titoli nel fascicolo d'ufficio?
Grazie per la risposta è molto utile questo sito.

Risponde Agnese Romeo > UG Lipari

Se deve spostare la data d'udienza deve rinotificare a tutti i destinatari
Rispondi

25 gennaio 2010 >Giovanni Giorgio < UG Acquaviva delle Fonti < Risponde a Avv.Maria Giuditta Mazzoli < 140 c.p.c. (8/1/2010)
Attenzione colleghi, perché, forse, la Suprema Corte ….non la pensa proprio così!!!
Sentenza n. 17752 del 30/07/2009 – 1^ civile: omissis ………”perché, la notificazione eseguita, ai sensi dell’art.140 cpc, nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è nulla soltanto nell’ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l’ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne l’effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notifica stessa, in osservanza dell’art. 139 cpc.”
Tra l’altro, mi chiedo: relativamente al trasferimento del destinatario dell’atto, chi certifica che le dichiarazioni rese all’ufficiale giudiziario dai vicini o dalle persone rinvenute nel luogo della notifica siano veritiere,? A me è capitato che la dichiarazione di “sconosciuto” o “trasferito” l’abbia resa proprio il destinatario dell’atto (perché egli conosceva me, ma io non lui!). Salutoni.


25 gennaio 2010 > 19 gennaio 2010 > Avv.Stefano Padoin <Società in liquidazione

Ringrazio fin d'ora chi vorrà rispondere al seguente quesito: per poter pignorare i beni di società a responsabilità limitata in liquidazione, presenti presso la residenza del liquidatore non socio, si dovrà optare per l'espropriazione presso terzi, oppure per quella presso il debitore previa istanza ex art. 513, 3° comma c.p.c.?

Risponde Cristiano Ragni UG Como

Gentile avvocato,
La forma più corretta di esecuzione, secondo il mio parere, è quella prevista dall'art. 513 cpc ultimo comma. Tale norma consente all'ufficiale giudiziario di pignorare i beni mobili del debitore che si trovino presso il terzo possessore, qualora questo consenta di esibirli. L'ufficiale giudiziaro si recherà quindi presso la residenza del liquidatore e gli chiederà di mostrargli gli eventuali beni di proprietà della società debitrice. Se il terzo offrirà la collaborazione richiesta, l'ufficiale giudiziario portrà certamente effettuare il pignoramento. Non potrà naturalmente servirsi dei poteri coercitivi che può usare quando si trova in uno dei luoghi appartenenti al debitore. In tal caso potrà inoltre rivolgere al liquidatore, legale rapp.te della società debitrice, sia la richiesta di rendere la dichiarazione circa ulteriori cespiti del debitore (mobili, immobili o crediti) sia, ove espressamente richiesto, quella volta a conoscere dove sono custodite le scritture contabili ai fini di quanto prevede l'art. 492 cpc. Anche il pignoramento presso terzi può essere utilizzato ma, nella pratica, è la prima forma quella più ricorrente.Con i miei migliori saluti. Cristiano Ragni

Rispondi


25 gennaio 2010 > 19 gennaio 2010 > Avvocato Sabrina Dei Rossi < notifica citazione testimoni di stranieri all'estero in un processo penale.

Quale difensore di un imputato in un processo penale che si celebra presso la Corte d'Assise di Treviso, sono stata autorizzata dal Presidente alla citazione di alcuni testimoni stranieri per l'udienza del 09 febbraio e del 02 marzo 2010: una francese residente in Francia, un'altra marocchina residente in Marocco ed uno sloveno residente in Slovenia.
Sono a chiederVi cortesemente come devo procedere per la notifica dei rispettivi atti di intimazione e se le traduzione di detti atti devono esere asseverate. Trattasi, inoltre, di imputato ammesso al gratuito patrocinio.
Nel ringraziare anticipatamente, porgo distinti saluti. Avv. Sabrina Dei Rossi

Risponde Giovanni de Filippo UG Varese <Scuola Nazionale di Procedura
Trattandosi di procedimento penale, non sono naturalmente applicabili le convenzioni e gli accordi internazionali vigenti in materia civile ed amministrativa.
L' atto dovrà essere formulato come semplice "invito a comparire", non essendo possibile intimare, ingiungere e, soprattutto,  irrogare sanzioni alle persone che non si trovano in territorio italiano.
In tutti i casi occorre la traduzione (anche non asseverata),trattandosi di cittadini stranieri.
Per la Francia e la Slovenia, in base all' art. 52 della Convenzione di applicazione per l'accordo di Schengen, é possibile inviare direttamente l'atto al destinatario a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
Per il Marocco, la relativa richiesta dovrà essere inoltrata al Ministero della giustizia- Ufficio II della Direzione Generale della Giustizia Penale-Dipartimento affari di giustizia, che, a sua volta, inoltrerà la richiesta di notifica all'autorità competente.

2. Risponde Cristiano Ragni UG Como

Gentile avvocato,
L'intimazione testimoniale rivolta a cittadini stranieri, non è prevista nell'ordinamento giuridico italiano. A tali soggetti, infatti, non si applicano le norme processuali italiane e di conseguenza non possono soggiacere ad alcuna sanzione in caso di mancata comparizione, tantomeno possono essere accompagnati coattivamente. Né l'ufficiale giudiziario né il difensore possono tecnicamente "citarli" e quindi intimare loro la comparizione sotto pena delle sanzioni in parola. Nel caso di specie può inviare, o notificare, a questi soggetti un mero invito a comparire all'udienza, naturalmente tradotto nella loro lingua, non tanto ai fini della validità della notifica, quanto perché possano comprendere cosa viene loro richiesto. Altra soluzione possibile è la richiesta di rogatoria rivolta ai rispettivi Stati di appartenenza, ma su questa materia non sono in grado di darLe maggiori informazioni.
Mi auguro di essere stato sufficientemente esaustivo.Cristiano Ragni Ufficiale Giudiziario Como

Rispondi


25 gennaio 2010 >19 gennaio 2010 > Avv.Serena Prati < notifica opposizione a di presso il domicilio reale

salve. La mia collaboratrice, in mia assenza, ha notificato nei termini di legge una opposizione a decreto ingiuntivo presso il domicilio reale del debitore e non quello eletto. Da una ricerca di giurisprudenza la notifica risulta nulla e non inensistente, e pertanto posso richiedere in udienza di essere rimessa in termini per la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. Mi confermate che è la prassi? A qualcuno risulta che il Giudice possa negare la concessione dei termini per la nuova notifica? Grazie Serena

Risponde Di Bari Gennaro UG Bari

Mentre il ricorso ex art. 414 c.p.c. va notificato al convenuto personalmente, il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo deve essere notificato nel domicilio eletto, ed in mancanza in cancelleria (art.170 c.p.c.). In difetto di notificazione il giudice fissa un'altra udienza (art. 291 c.p.c.) assegnando un termine per la notifica; se questa non è eseguita, il processo di opposizione si estingue (Cass. n:194/1981). I vizi di notificazione della domanda introduttiva, rilevabili d'ufficio, impongono la fissazione di nuova udienza e l'ordine di rinotificazione ai sensi degli artt. 162 e 291 c.p.c. (Cass. 8.9.1986 n.5484)
La invito, altresì, a leggere questa interessante sentenza della Suprema Corte a SU :
http://www.iureconsult.com/areeatema/processo/opposizione_tardiva_a_decreto_ingiuntivo/index.htm
Cordialità

Rispondi


25 gennaio 2010 > Avv. Nicola di Napoli < impugnazione delibera consortile successiva a convocazione assemblea con notifica per pubblici proclami
Il Liquidatore  di un consorzio di 450 unità ,da me rappresentato,ha notificato ,regolarmente ,per pubblici proclami la convocazione dell'assemblea per il 27.04.2007 ,su autorizzazione del Tribunale di Roma;a cui seguì, in quella stessa data, l'approvazione della delibera.In data 10.10.2009 ( dopo circa due anni)un consorziato ha impugnato dinanzi al Tribunale la delibera ,sostenendo che  non gli era stata mai  comunicata e di esserne venuto a conoscenza solo all'atto della notifica  del decreto ingiuntivo ,con il quale gli venivano richieste le quote di cui era moroso.Costituendomi ho chiesto che venisse dichiarata l'inammissibilità della domanda tesa all'impugnazione della delibera , essendo decorso il termine perentorio di cui all'art 1137 3 comma c.c.( giorni 30).Trattandosi di una notifica per pubblici proclami  della convocazione dell'assemblea ,da quando decorre il termine per impugnare? Il liquidatore era tenuto a comunicare ai consorziati,molti di essi non identificabili, la delibera ? Grazie.Avv. Nicola di Napoli
Rispondi


19 gennaio 2010 > Avv. Pasquale Lanza >società a scatole cinesi....
Salve a tutti!!!
Ho un quesito da rivolgerVi.
Sono un legale di una società s.r.l. la quale ha ingiunto il pagamento di somme al socio accomandatario di una soc. s.a.s. (che proveniva da una ditta che a sua volta proveniva da un godimento di azienda )Ho già provveduto in primis adeffettuare un pignoramento presso terzi (Banche) ma con esito negativo.
Dopo 6 mesi la società s.a.s. si trasforma, a rogito notarile, in s.r.l. con capitale sociale di gran lunga inferiore alle somme da sottoporre al pignoramento il cui "ex accomandatario" ricopre qui la carica di solo socio.
Successivamente la soc. s.r.l. redige un contratto di affitto di ramo di azienda con una soc. s.r.l. appositamente costituita mantenendo la stessa partita IVA ecc. elargendo somme molto consistenti a titolo di canone annuo di affitto.
Cosa mi consigliate di fare?? Rinotificare il precetto alla soc. s.r.l. oppure pignoramentopresso terzi nei limiti della quota sociale???
Ringrazio anticipatamente

Rispondi



19 gennaio 2010 > Francesco Magnanelli UG

Ringrazio tutti per le risposte come sempre utili e competenti. Saluto, in particolare e con immenso affetto, il collega Bruno Rosetti dell'Unep di Chioggia, un vecchio amico sempre presente nel mio cuore!

Rispondi


19/1/2010 > 8 gennaio 2010 > Avv. Gianmarco  Pescosolido < notifica alle poste per pignoramento presso terzi
vorrei avere certezza sul fatto che è sufficiente notificare il pignoramento presso terzi, nella specie il terzo sono le poste italiane, solo all'ufficio postale dove si trovano i soldi o anche alla sede legale delle poste italiane o, ancora da entrambe le parti?
grazie.

Risponde Mauro Venezia UG Napoli

Premesso che :Quod abundat non vitiat- il ppt presso la sede locale ove si trovano i beni/soldi può essere sufficiente al ppt.
saluti. Dr Mauro Venezia

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Notifica solo all'ufficio periferico dove ci sono i soldi, altrimenti crei anche un problema di competenza territoriale, che si individua in base alla sede del terzo.
Rispondi

19/1/2010 < 28 dicembre 2009 > 18 DICEMBRE 2009 > Avv Maria Beva < Pign. presso terzi.

salve, volevo sapere se è possibile effettuare con la forma del pignoramento presso terzi l'aggio spettante al titolare (debitore) di un tabacchi, appunto per l'aggio ad esso spettante dalla vendita di tabacchi e lotto. inoltre  come esercitare sequestro conservativo sull'attività per scongiurare il pericolo di vendita da parte dell'altro coniuge (i coniugi si stanno separando).
vi ringrazio anticipatamente ed aspetto con ansia una risposta.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Sul pignoramento presso terzi risponderei affermativamente, mentre sul farla in barba a un creditore privilegiato per crediti alimentari direi che non ci si può riuscire nemmeno con un sequestro conservativo, perché, quando poi il sequestro si converte in pignoramento, nel conflitto tra creditori i privilegiati prevalgono anche se tardivi.

19/1/2010 < Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Però, ripensandoci, a regola dovrebbe essere il tabaccaio a riscuotere dai clienti e poi a dare i soldi allo Stato, oppure a comprare dai Monopoli di Stato trattenendo il ricavato, dedotto il costo d'acquisto, perciò è improbabile che lo Stato sia debitore del tabaccaio.
Rispondi


8 gennaio 2010 > Dott. Paolo Quattrini < pignoramento mobiliare - scrittura autenticata registrata
Buongiorno a tutti e un plauso per le risposte molto tecniche e professionali. Pongo il mio quesito . Per il recupero di un credito il mio legale, per tramite di U.G., ha correttamente intrapreso la strada del pignoramento. Il debitore è sposato in regime di separazione dei beni e non ha alcuna proprietà intestata nè di tipo immobiliare nè di mobile registrato. Vivendo in abitazione coniugale, la moglie ( terza interessata esclusa dalla vertenza ) ha presentato in fase di accesso del U.G. un scrittura privata autenticata registrata ( atto notarile) con elenco dettagliato dei mobili presenti ( ad esclusione della cucina e della camera da letto) perchè gli stessi provengono, come ha dichiarato anche verbalmente il debitore, dai nonni materni della moglie ( è allegata copia di scrittura privata a suffragio del possesso e proprietà esclusiva dei mobili); in aggiunta è stata anche riportato un teste ad avvalorare tale scrittura autenticata. All'U.G. è stato velatamente intimata la denuncia per falso ideologico se avesse provveduto, visto l'atto di proprietà dei mobili, all'esecuzione del pignoramento: anzi egli ha redatto l'atto con nota negativa. Cosa posso fare a questo punto ? Ringrazio anticipatamente.

Rispondi


8 gennaio 2010 > 28 dicembre 2009 > Francesco Magnanelli < UG Civitavecchia > Notifica in Svizzera
Carissimi colleghi, devo notificare un atto in Svizzera. Sulla guida delle notifiche all'estero c'è scritto che la Svizzera ha adottato la convenzione dell'Aja (1965); a questo indirizzo, (http://www.elorge.admin.ch/) però, ho scoperto che tra Svizzera e Italia v'è un accordo bilaterale per la notificazione degli atti. Quale delle due normative debbo applicare per la notifica dell'atto?
Grazie a chi risponderà e sinceri auguri di buone feste e tutti!

Risponde Gennaro Di Bari UG Bari

Gentile collega,la notificazione di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale Svizzera é disciplinata dalla Convenzione dell'Aja del 1965 e dalle disposizioni contenute nell’accordo bilaterale tra l’Italia e la Svizzera del 2 giugno 1988 concernente la trasmissione di atti giudiziali ed extragiudiziali e di commissioni rogatorie in materia civile e commerciale.  In virtù del principio di priorità dell'accordo multilaterale rispetto a quello bilaterale, si applicheranno per la notificazione le disposizioni contenute nella Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965.
Cordialità

2. Risponde Vincenzo Gattullo
Nel caso in cui l’Italia risulti legata ad un altro Paese sia da una Convenzione bilaterale che da una o più convenzioni multilaterali in materia civile e commerciale, l’accordo multilaterale prevale su quello bilaterale.
Avendo sia la Svizzera che l'Italia, aderito rispettivamente il 1° gennaio 1995 e con l. del 6 febbraio 1981 alla convenzione dell'Aja, si applica questa e non il precedente accordo bilaterale esistente fra i due stati. n. 2584)"

3. Risponde Giovanni de Filippo ug Varese < Scuola nazionale di procedura.

Entrambe le convenzioni sono applicabili.
Nella pratica, alcuni Cantoni (come, ad esempio, il Canton Ticino)non creano problemi sulla scelta della convenzione, mentre altri (ad esempio, il Canton Zurigo), pur accogliendo generalmente la richiesta fatta ai sensi della Convenzione del 1965, invitano ad inoltrare  le "future richieste" ai sensi dell'accordo bilaterale del 1988.
Per chiarimenti più dettagliati e pratici,puoi consultare quanto ho di recente pubblicato sul sito
www.scuolanazionalediprocedura.it.

4. Risponde Bruno Rosetti U.G. Chioggia
Caro Francesco,
ti ricordi del tuo periodo passato a treviso?
ti rispondo per quanto riguarda la notifica in svizzera,perchè proprio a treviso è pervenuta   una nota dove si intimava di procedere alla notifica nel territorio elvetico mediante autorità centrale e non per rimessa diretta.
per ulteriori chiarimenti contatta direttamente i colleghi di treviso che ti potranno inviare copia della stessa per una conferma di quanto scritto sopra.saluti da un vecchio amico.

Rispondi


8 gennaio 2010 > 28 dicembre 2009 > Lorella Moro < Competenza per l'accettazione degli atti
Presso l'UNEP di Cefalù prestano servizio 4 ufficiali giudiziari C1 e 2 ufficiali giudiziari B3. A seguito di accordo fra gli stessi, non si applica l'interfungibilità. Considerando che la mole di lavoro derivante dall' attività di notifica è superiore a quella delle esecuzioni, possono gli ufficiali giudiziari B3 essere chiamati a svolgere anche l'attività di ricezione atti ? E di norma a chi spetta tale attivita ? Grazie. Distinti saluti, Lorella Moro.

Risponde Gennaro Di Bari UG Bari

Gentile Lorella Moro nella situazione che hai rappresentato l’attività di ricezione atti andrà espletata da un Ufficiale Giudiziario C1.
Rispondi


8 gennaio 2010 > 16/12/2009 < Avv. Manuela Ventura <Pignoramento a ditta individuale.

Ho chiesto un pignoramento mobiliare presso il Bar gestito dalla debitrice. L'Ufficiale Giudiziario recatosi sul posto a redatto verbale di pignoramento negativo in quanto tutte i beni mobili presenti nel locale non sono di proprietà della debitrice titolare della ditta.
La signora ha dichiarato di vivere sopra al bar ma pignorare i suoi mobili mi sembra un pò mortificante.
Mi chiedo: che azione si puà intentare contro una ditta individuale per recuperare il proprio credito, dato che la debitrice si ostina a non pagare???
Grazie per l'aiuto.

Risponde Mauro Venezia

Gent.Avv. premesso che nella ditta individuale vi è confusione tra il patrimonio personale e quello della ditta-societario,quindi superato il limite del beneficium excussionis (particolarmente vincolante x le società)ben può procedere ad espropriazione del patrimonio personale presso la residenza del debitore o presso oltri luoghi a lui appartenenti-non capisco il mortificante-?-Inoltre se l'esito del pignoramento è stato negativo o insufficiente il debitore viene invitato ai sensi dell'art.492 cpc dall'U.G. ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista dall'art. 388cp per la falsa o omessa dichiarazione entro i successivi 15 gg.In queste ipotesi si può azionare un nuovo pign. mobiliare o ppt
(debitor-debitoris) etc.etc.Nell'impossibilità di quanto sopra(x esiti negativi) può procedere rivolgendo richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche e private a mezzo di U.G.Non meno importante, trattandosi di imprenditore commerciale, è l'esame delle scritture contabili per il quale l'U.G. può avvalersi di un consulente come previsto dall'art. 179 ter delle disp.att.al cpc al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili.
con simpatia

Rispondi


8 gennaio 2010 > 28 dicembre 2009 > Avv.Maria Giuditta Mazzoli < 140 c.p.c.

Ho richiesto notifica agli uff. giud con termine al 30/11/2009.Quando ho ritirato l'atto risultava "non notificato perchè nome sconosciuto".Mi sono presentata in udienza e al giudice ho esibito la relata e allegata certificazione anagrafica che confermava la residenza all'indirizzo indicato in relata. Il giudice ha concesso termine al 31/01/2010 per notifica ex art. 140 cpc con udienza al 26/02/2010.
Vi chiedo: quali formalità dovrei adempiere presso gli uff. giud per la notifica ex art. 140 c.p.c.?

Risponde Antonio Maiello UG Tribunale di Frattamaggiore
La notifica in questo caso deve essere eseguita ai sensi dell'art. 143 cpc poichè trattasi di destinatario irreperibile. Cosa completamente diversa  è invece l'irreperibilità prevista dall'art. 140 cpc, essendo questa riferita a  destinatari reperibili nel loro domicilio, ma assenti al momento dell'accesso dell'ufficiale giudiziario. Pertanto le consiglio anche a maggior garanzia del destinatario, di richiedere la rinotifica dell' atto a mani e con urgenza, vista l'imminente scadenza dello stesso, all'indirizzo indicato nel certificato di residenza e nel caso di ulteriore relata negativa procedere con la richiesta di notifica ex art. 143 cpc.

2. Risponde Mauro Venezia UG Napoli.

Gent.ma avv.esprimo la mia meraviglia nella disposizione del Giudice, non certo x la concessione del termine,ma per la disposizione così - sic et simpliciter - della not. ai sensi dell'art. 140 cpc, in quanto la conservazione della residenza in quel luogo non legittima l'U.G. a procedere ai sensi dell'art. 140 cpc, soprattutto se  l'accertamento del nominativo risulta sconosciuto o trasferito, bensì, legittima invece  altra forma di not. ossia quella prevista dall'art. 143 cpc,previa produzione di certificazione anagrafica posteriore alla data della ralata negativa (v. Cassazione in merito)e Sua specifica richiesta scritta. con simpatia
3. Risponde Gennaro Di Bari UG Bari

Gent.mo Avv. Maria Giuditta Mazzoli non è chiara la relata di notifica da Lei  riportata. Se con la locuzione “nome sconosciuto” si è voluto significare che all’indirizzo NON risulta il destinatario, perché sconosciuto all’indirizzo, allora neanche il magistrato potrà ordinarmi di eseguire la notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c.                                                                             Si dovrà procedere, invece, ai sensi dell’art. 143 c.p.c.

4. Risponde Giovanni de Filippo ug Varese < Scuola nazionale di procedura.

Le risultanze anagrafiche hanno un valore presuntivo non assoluto.
Se l'Ufficiale Giudiziario accerta che il destinatario della notifica, pur avendo conservato la residenza anagrafica all'indirizzo indicato, si é in realtà trasferito in località sconosciuta, dovrà procedere,ai sensi dell'art. 143 c.p.c., mediante deposito dell'atto nella casa Comunale dell'ultimo Comune conosciuto di residenza del destinatario medesimo.
In questo caso, considerata anche la brevità del termine (la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. si perfeziona dopo venti giorni dal deposito in Comune), suggerirei di presentare l'atto all'Ufficiale Giudiziario con certificato di residenza allegato e con richiesta, per il caso di mancata notifica, di procedere ai sensi dell'art. 143 c.p.c.

5. Risponde Bruno Rossetti < UG Chioggia.

la notifica ai sensi dell'art. 140 cpc può  a mio avviso essere fatta solo dall'u.g. procedente dopo aver verificato l'effettiva residenza, domicilio o dimora del notificando.in questo caso l'u.g. ha correttamente omesso la notifica in quanto il soggetto pur mantenendo la residenza anagrafica, di fatto non è reperibile a tale indirizzo,apro anche una parentesi per quanto riguarda il compito dell'u.g. il quale deve portare l'effettiva conoscenza degli atti giudiziari ai notificandi, se tale procedura non può essere svolta per svariati motivi, l'unica procedura prevista dopo una relazione negativa da parte di un u.g. è la notifica ai sensi dell'art.143 cpc e non come concesso dal giudice mediante il deposito ai sensi dell'art.140 cpc in quanto l'u.g. procedente non può contraddire una propria omessa notifica(pena la querela di falso)ma non può nemmeno procedere alle sucessive fasi richieste dal codice in quanto non può lascire l'avviso previsto nella porta del notificando se questa non viene individuata. Pertanto l'unica soluzione è la notifica ai sensi dell'art.143 cpc.
Rispondi


8 gennaio 2010 > avv. Felice Piccoli < notifica  presso 'campo nomadi'

Buongiorno, devo notificare un atto in materia civile a una persona nomade che in sede di convalida d'arresto (materia penale) ha dichiarato di dimorare presso il campo nomadi di Pessano con Bornago ed ha eletto domicilio presso il proprio avvocato.  Non risulta residenza.
Mi chiedo se è corretta la notifica chiesta all'unep di Bergamo (c/o autorità procedente) indicando di notificare l'atto presso 'campo nomadi di Pessano con Bornago'.  (Presumo che l'unep si avvarrà della notifica a mezzo posta).
Mi chiedo, inoltre, se l'elezione di domicilio effettuata per il procedimento penale valga anche nel procedimento civile instaurando, perchè in tal caso chiederei ovviamente la notifica al domiciliatario ex 141 cpc.
Grazie anticipatamente

Rispondi


28 dicembre 2009 > 18 DICEMBRE 2009 > LANDI  RAFFAELA UG < atto di interpello
E' possibile chiedere ad un privato la consegna del documento di proprietà di un autoveicolo con atto di interpello ex art. 25 rd. 1814 del 1927.Grazie in anticipo

Risponde Filippo Li Causi UG Trapani.

L'art. 25 rd 1814 del 1927 è molto esplicito in tal senso.
Infatti, il primo comma di tale norma prevede che colui il quale è in possesso di un titolo valido per l'iscrizione in proprio favore nel PRA di un credito privilegiato, può esigere dal titolare della carta di circolazione la consegna del foglio complementare per il tempo strettamente necessario al compimento delle formalità inerenti all'iscrizione o all'annotazione sul PRA (ritengo trattasi di un diritto potestativo ex lege).
Il secondo comma della medesima norma considera equipollente alla consegna volontaria del foglio complementare la produzione di un atto di interpellanza, ossia di un atto redatto da notaio o ufficiale giudiziario dal quale risulti il rifiuto del titolare della carta di circolazione alla consegna del foglio complementare.
Nell'ipotesi in cui sia chiamato l'ufficiale giudiziario a redigere tale atto, esso assumerà la forma di un verbale (da segnare al cronologico modello C), nelle cui premesse si farà riferimento al titolo in forza del quale viene azionato il credito privilegiato che dà diritto all'iscrizione di ipoteca giudiziale nel PRA, alla notifica dell'atto di precetto ed alla situazione di perdurante inadempienza, tutti presupposti da cui origina il diritto potestativo di cui sopra.
Personalmente ho più volte redatto tale atto di interpellanza, ed il legale del creditore è riuscito ad iscrivere ipoteca giudiziale anche sulla base di un verbale negativo per domicilio chiuso ed impossibilità di rinvenire in diversi orari il titolare del foglio complentare da mettere a disposizione.

Rispondi


28 dicembre 2009 > 7/12/2009 > dott.ssa Sandra Rossali >Precetto diritti di notifica
Cari colleghi e ufficiali giudiziari
Vi scrivo per avere una delucidazione in merito alle spese e ai diritti di notifica su un precetto.
Ho ottenuto un decreto Ingiuntivo per una piccola somma. Ho notificato il decreto senza pagare niente perchè era esente ex art. 46 l. 374.91, ho ottenuto il Decreto di esecutorietà e la formula esecutiva e adesso devo notificare il precetto. Per il precetto mi sono stati chiesti i diritti di notifica e le spese. Vorrei sapere se questa procedura è corretta, anche perchè altre volte in circostanze simili, ovvero a seguito di procedimento esente, gli ufficiali mi hanno notificato il precetto senza pagare niente. Grazie

Risponde Diego Ferro > UG Orbetello

La procedura è corretta. In questo caso, infatti, non hai pagato per la notifica del decreto ingiuntivo perché, nei procedimenti di fronte al giudice di pace, vi è l'esenzione dalle spese se il valore della causa è inferiore a 1033,00 euro, ma il procedimento per ingiunzione si conclude con il deposito del decreto ingiuntivo, sicché l'atto di precetto, essendo l'atto preliminare del processo di esecuzione, esula dal procedimento monitorio già concluso e dunque non è esente. Quando, invece, notifichi un precetto su un procedimento esente non per valore (come in questo caso), ma per materia (come nel caso del credito alimentare o di lavoro), sono esenti anche il precetto ed il pignoramento.

Risponde Francesco Magnanelli UG Civitavecchia

Gen.ma Dott.ssa Rossali, la procedura è corretta. Il precetto si paga sempre a meno che non si tratti di credito alimentare o di lavoro, nei quali casi è totalmente esente. Cordiali saluti.

Rispondi


28 dicembre 2009 > 16/12/2009 < Paolo Di Rossi > Richiesta informazioni

Buongiorno, sono un neolaureando in Giurisprudenza.
Una curiosità cui anche alcuni docenti universitari hanno trovato difficoltà
Sfratto x morosità
Immobile as uso abitativo sito In Bergamo locato 4+4
notifiche di Intimazione di sfratto per morosità inviate a Milano (ovvero l'ultima residenza nota dell'inquilino): la casa locata a Bergamo risulta vuota e l'inquilino non aveva portato la residenza a Bergamo ma lasciata a Milano)
L'atto di precetto. notificato sempre a Milano (per i motivi di cui sopra)
ora siamo alla Monitoria di sgombero. Dove deve inviarla l'Ufficiale Giudiziario? a Bergamo (dove si trova l'immobile) oppure a Milano all'ultima residenza nota? Grazie

Risponde Diego Ferro > UG Orbetello

Falla contemporaneamente da ambo le parti e vediamo come vanno. Se entrambe risulteranno negative, avrai fatto tutto il possibile per rintracciare il destinatario, e ciò giustificherà una notifica ex art. 143 c.p.c., che io direi di fare, a quel punto, nel luogo dell'ultima residenza anagrafica nota.

Rispondi


28 dicembre 2009 > 18 DICEMBRE 2009 > Avv. Menicucci < decreto ingiuntivo per il pagamento di decimi residui di capitale sociale
sono il legale di una società che vanta un credito di € 3,000 circa nei confronti di una srl con un socio e due amministratori. il capitale sociale versato è pari a € 2.500,00. mi chiedevo se per i restanti decimi ancora da versare posso procedere con decreto ingiuntivo nei confronti della società.Premetto che il pignoramento mobiliare è risultato infruttuoso.
grazie.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Io la vedo così: tu sei creditore nei confronti di una società, la quale a sua volta è creditrice nei confronti dei soci per le quote di capitale non versato, perciò, se hai già un titolo esecutivo contro la società, secondo me devi procedere con un pignoramento presso terzi, dove i terzi sono i soci e debitore esecutato è la società. Certo però se la società è creditrice nei confronti dei soci di soli 500 miserabili euro, a che serve questa esecuzione?

Rispondi


18 DICEMBRE 2009 > 16/12/2009 < 7/12/2009 < Alberto Romani UG Viareggio < Uso della forza pubblica nell'esecuzione dello sfratto.

Carissimo collega, ti ringrazio per i suggerimenti di cui farò indubbiamente tesoro. Soprattutto quello relativo all'uso fraudolento della bambina ed all'attivazione eventualmente della procura della repubblica presso il tribunale dei minori.
In ogni caso, quella mattina lo sfratto è stato eseguito. La mia insistenza è stata premiata, e anche ovviamente quella del Commissariato di Viareggio. Il problema però è per me, capire se possono le forze di polizia, materialmente apprendere gli sfrattandi e metterli eventualmente anche di peso fuori dalla porta. In quanto negano sempre questa possibilità. 
Sulle autorizzazioni prefettizie, la questione è presto risolta, al di là dei casi da te elencati non sono più previste, del resto non esistono nemmeno più le commissioni prefettizie per la graduazione della forza pubblica.

Risponde Mauro Venezia

Caro collega, non solo possono, ma soprattutto - DEVONO - loro sono la forza fisica, mentre tu svolgi una professione intellettuale. con simpatia.

18/12 >Risponde Giovanni Silvagni UG Cosenza

Ai sensi dell'art. 608 c.p.c. , l'esecuzione ( FORZATA) inizia con la notifica del cosiddetto preavviso di rilascio.Al secondo comma dello stesso articolo, vi è un esplicto rinvio, quando occorre, ai poteri consentiti dall'art. 513 c.p.c.il quale prvede, fra l'altro, che "quando è necessario vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi.. l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze,richiedendo, quando occorre, l'assistenza della Forza pubblica . Tale assistenza non può, evidentemente, limitarsi alla sola salvaguardia della persona dell'Ufficiale Giudiziario ma, appare chiaro il fatto che trattandosi di una "esecuzione forzata" ,in nome della legge, gli unici soggetti autorizzati ad usare lo strumento della forza, ove indispensabile, appaiono, soltanto, gli agenti della Forza Pubblica che fisicamente, ove reso necessario, dovranno " allontanare le persone " che in qualche modo " disturbano l'esecuzione". Una diversa intrepretazione della norma citata, renderebbe ineseguibile qualsiasi" esecuzione forzata "
Rispondi


16/12/2009 < 15 ottobre 2009 >  14 Settembre 2009 > 2 settembre 2009 >Avv. Roberta Bellucci < Roma < pignoramento quote societarie.

Salve a tutti, Vi scrivo per aver delucidazioni in merito a questa vicenda. Ho richiesto notifica di un Decreto Ingiuntivo ad una srl in persona del legale rappresentante all'indirizzo a me noto e l'atto mi è tornato indietro con la dicitura "compiuta giacenza". Ritenendo la notifica regolare ho atteso il decorso del periodo di legge per eventuale opposizione, a seguito del quale ho deciso di chiedere l'esecutorietà e, successivamente, di notificare il precetto unitamente al decreto esecutivo.
Anche in questo caso, l'atto mi è tornato indietro con la dicitura "compiuta giacenza" che mi lascia pensare alla esistenza della suddetta società nel luogo a me conosciuto.
Però da visura camerale risulta INATTIVA.
La questione che mi si pone è relativa alla fase successiva; mi conviene (e sopratutto è possibile) effettuare il pignoramento delle quote societarie?
Avrei dovuto notificare l'atto al domicilio del legale rappresentante o è sufficiente la notifica alla sede della società?
Sono in una situazione di stallo non so come procedere per il recupero delle somme dovute. Grazie

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Mettiti l'animo in pace perché mi sa tanto che il credito non lo recuperi più, se la debitrice è una srl inattiva. Quanto alle notifiche, io direi che sono valide solo se, quando sono state fatte, la società non risultava ancora inattiva; se così fosse potresti chiedere, se il decreto fosse scaduto, una rimessione in termini (non so se la potrai ottenere) per ritentare la notifica a casa del legale rapp.te. Quanto al pignoramento delle quote sociali non vedo a cosa possa servire: meglio pignorare il capitale della società, se c'è ancora, o i suoi crediti, se ne ha. Le quote sociali normalmente si pignorano contro i soci per loro debiti personali, in quanto le quote rappresentando una frazione del capitale sociale.

15/10 > Risponde Avv, Alessandro Di Matteo
Non sono d'accordo perchè sto affrontando lo stesso problema. Primo: La società inattiva non è una società cancellata dal registro delle imprese. I due concetti sono diversi. Quindi sono valide le notifiche effettuate presso la sede legale. Secondo: il pignoramento delle quote sociali è uno strumento costoso, ma che può dare qualche fastidio al debitore (risulta in camera di commercio). Terzo: il capitale sociale è un concetto puramente fittizio e, come tale, difficilmente pignorabile.

16/12 > Agostino Orlando < UG Cassino
Se il debito è a carico della società e non del socio, avendo la società una propria autonomia patrimoniale (che ovviamente dipende dal tipo di società), non trovo corretto sottoporre a pignoramento le quote dei singoli soci in quanto in questo modo verrebbe meno il principio di autonomia patrimoniale(che sia perfetta o meno) e quindi del preventivo "benificium excussionis". Inoltre, la mancata cancellazione dal registro delle imprese non implica di fatto che la società esista ancora al domicilio di cui agli atti, in quanto ben potrebbe aver cessato l'attività e quindi di fatto esistente solo sulla carta.

Rispondi


16/12/2009 <   Dott. Daniele < notifica pignoramento società sconosciuta.

Salve, da verbale negativo redatto dall'UG riscontro che il pignoramento non è stato eseguito perchè la società risulta sconosciuta nonostante che da visura la società risulta ancora attiva. Come posso fare? grazie

Rispondi


16/12/2009 < 7/12/2009 >Avvocato Laura Rubisse <pignoramento crediti tributari
Anzi tutto ringrazio per il prezioso servizio che questo sito offre.
Ho un titolo esecutivo nei confronti di una s.r.l, il primo pignoramento è stato negativo e non avendo altri beni, se non un furgone, difficile da reperire, trovo che da bilancio risultano crediti tributari (Iva probabilmente). E' possibile un pignoramento presso terzi allo Stato? e a chi deve essere notificato l'atto nell'eventualità?
Ringrazio e saluto cordialmente

Risponde Mauro Venezia

Gent.ma avv.La Cass. 3a sez. civ. ritiene le impignorabilità delle entrate dell'amm.ne finanziaria frutto del potere di imposizione tributaria da parte dei creditori della P.A.Tali risorse infatti sono destinate a dotare la P.A. dei mezzi necessari a svolgere i propri compiti istituzionali.(patrimonio indisponibile).
Non mi sembra che il suo caso rientri in questa ipotesi,( che Lei indica come pign. allo Stato) trattasi invece del pignoramento "bebitor- debitoris" art. 543 e ss cpc  ( Cass. n. 249/1983), penso che la sua ricerca del terzo debba essere indirizzata tra banche delegate-concessionaria della riscossione- a ricevere i versamenti periodici dell'iva ( AG delle entrate ?) in alcune città mi sono capitati ppt dell'iva, presso alcuni dei terzi indicati.
Per quanto concerne il pignoramento del furgone, di difficile reperibilità materiale, potrebbe prendere in considerazione la forma del pignoramento nelle forme della trascrizione, già accennata in questo forum.
Con simpatia

Rispondi


16/12/2009 > 30 novembre 2009 > Avv. Susanna Toschi < esecuzione sfratto e obbligo di dimora
Se durante l'esecuzione di uno sfratto per morosità si rinviene nell'immobile un terzo che occupa l'immobile senza alcun titolo, il fatto che tale soggetto sia gravato da misura cautelare personale dell'obbligo di dimora nel territorio del Comune ove è situato l'immobile in questione, è causa ostativa all'esecuzione dello sfratto medesimo? Dopo un primo rinvio (peraltro disposto a seguito di rimessione degli atti al Giudice dell'Esecuzione per consentire al terzo di trovare altro alloggio nel Comune)è possibile chiedere l'assistenza della forza pubblica, qualora naturalmente l'immobile sia ancora occupato da tale soggetto?
Preciso che nel frattempo il locatore ha fatto anche istanza all'autorità giudiziaria penale competente per la modifica o revoca dell'obbligo di dimora e la stessa ha dichiarato di non potere provvedere perchè questione di natura civilistica.
Grazie per il vostro parere. Con i migliori saluti.

Risponde Mauro Venezia UG Napoli

Gent.ma avv. il titolo esecutivo di sfratto ha efficacia erga omnes. Non so quale autorità penale sia stata interpellata, penso che il magistrato addetto alla sorveglianza debba disporre in merito, eventualmente concedendo un termine all'obbligato per provvedervi o convertire l'obbligo di dimora in una pena alternativa, cmq se si è dichiarato incompetente - sic ? - conviene attendere la decisione del G.E.
con simpatia

Rispondi


16/12/2009 < 30 novembre 2009 >Avv. Marco della Lunga < mancata esecuzione provvedimento di sequestro giudiziario.

Buon giorno, mi rivolgo a  questo sito che apprezzo per la competenza delle risposte che vengono date, poiché mi trovo in una situazione piuttosto imbarazzante e non so come venirne a capo.
Ho iniziato una causa civile per occupazione senza titolo nei confronti di un cittadino nigeriano, che occupa abusivamente da oltre cinque anni un immobile di un mio cliente, ivi vivendoci con  il suo nucleo familiare, composto anche di due figli minori. In corso di causa il giudice ha emesso un provvedimento di sequestro giudiziario a favore del mio assistito, ordinando lo sgombero dell'immobile occupato e nominando custode dell'immobile il legittimo proprietario, cioè il mio cliente.
Alla data fissata per l'esecuzione del suddetto provvedimento giudiziario ( in precedenza c'erano già stati diversi accessi con esito negativo) l'Ufficiale Giudiziario procedente era assistito sia da agenti della forza pubblica per lo sgombero coattivo, che da rappresentanti  dei servizi sociali comunali, i quali avevano tra l'altro comunicato la disponibilità di un appartamento di proprietà del Comune, ove accogliere provvisoriamente sia i genitori che i figli minori. Tuttavia, e con mio sconcerto, di fronte alla  resistenza dei genitori a rilasciare spontaneamente l'immobile non si è provveduto allo sgombero forzoso, poiché - così mi si è stato spiegato - mancava un provvedimento autorizzatorio del Tribunale dei Minorenni in merito al trasferimento coattivo dei minori presso una struttura comunale anche contro la volontà dei genitori. Quindi l'esecuzione del provvedimento giudiziario è stata ancora una volta rinviata affinchè attivassi il Tribunale dei Minorenni competente. Vorrei sapere quale provvedimento dovrei chiedere al Tribunale dei Minorenni  e se tutto ciò non è stato un eccesso di zelo. Grazie a chi vorrà rispondermi.

Risponde Mauro Venezia

Una delle strade da poter seguire per uscire dall'impasse riguarda la competenza della F.P. che autonomamente può chiedere l'intervento degli assistenti sociali ai quali spetta la valutazione dell'eventuale coinvolgimento del tribunale dei minori.
con simpatia

Rispondi


7/12/2009 < 30 novembre 2009 > Avv. Gian Luigi Stano < Validità di titolo esecutivo nei confronti degli eredi
Di recente, un cliente mi ha consegnato un assegno bancario protestato il 31.10.2009 nei confronti di una persona deceduta nell'agosto scorso. A norma dell'art.477 c.p.c., tale titolo esecutivo è valido nei confronti degli eredi. A Vostro avviso, è possibile notificare atto di precetto agli eredi, oppure è necessario depositare ricorso per decreto ingiuntivo in danno degli stessi?

Risponde Mauro Venezia UG Napoli

Premesso che sarebbe interessante conoscere la data di emissione dell'A.B.
L'art.477cpc da Lei mensionato prevede la not.del titolo esecutivo agli eredi e di procedere dopo 10gg.alla not. nei loro confronti anche dell'atto di precetto.La not. va eseguita nell'ultimo domicilio del de cuius collettivamente ed impersonalmente agli eredi. Materialmente attraverso la consegna dell'atto, indirizzato agli eredi,anche ad uno di loro-impersonalmente e collettivamente- nel suddetto domicilio.E' necessario rispettare il termine di prescrizione dell'assegno ( 6 mesi) fatta eccezione per le cause che interrompono il decorso di tale termine di perenzione.Qualora non fosse possibile azionare esucutivamente l'assegno per prescrizione, lo stesso assume valore di prova certa ai fini dell'emissione del D.I. saluti

 

12/12/09 > Ah dimenticavo, la not. agli eredi con queste modalità dev'essere eseguita entro l'anno, altrimenti si esegue personalmente ai singoli eredi nei luoghi di cui all'art. 139 cpc.
saluti

Rispondi


30 novembre 2009 >Praticante Alessandra Lauricella < rimessione in termini

Ho ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di C.C. ditta individuale.La notifica non è andata a buon fine a causa del decesso di C.C. Ora il decreto ingiuntivo è scaduto: la rimessione in termini deve essere richiesta direttamente a carico degli eredi, oppure a carico di C.C. per poi procedere alla notifica nei confronti degli eredi?
Grazie mille.

Rispondi


30 novembre 2009 > 24 novembre 2009 > Avv. Maria Pistone > notificazione a detenuto.

salve a tutti.
ho necessità di notificare un ricorso per separazione giudiziale ad un detenuto. sono in possesso di certificazione di detenzione. mi date una mano? Grazie

Risponde Mauro Venezia UG Napoli

Gent.ma Avv. la Sent. C.Cass. del 17/09/98 (Rv. 518986)
omissis
Risulta conforme a diritto la not. a persona detenuta effettuata,nelle mani di persona di famiglia nel luogo di residenza.
Massime precedenti:N.9325 del 1987 Rv.456504,N.13849 del 1991 Rv.475142. Saluti. Mauro Venezia

Risponde Giacomo Amico UG Asti

Gentile avv.to richieda la notifica presso l'istituto di detenzione e se al momento dell'accesso dell'uff.giudiziario il destinatario risulterà ancora detenuto, la notifica a mani proprie colmerà ogni suo dubbio.

Risponde Avv. Marcella Muzzu
occorrerà anche accertare se a seguito di sentenza di condanna il detenuto sia stato interdetto perchè in tal cao la notifica andrà fatta al medesimo in persona del suo tutore pro-tempore

Rispondi


16/12/2009 > 30/11/2009 > 24 novembre 2009 > dott. Ferdinando Cuomo <Esecuzione ordinanza sfratto finita locazione nei confronti di eredi
Salve a tutti,
espongo subito il mio primo quesito.
Nel 2001 è stata ottenuta nei confronti di una conduttrice di un immobile di proprietà del cliente del mio dominus una ordinanza di sfratto per finita locazione.
Dopo la notifica di ordinanza e pedissequo precetto di rilascio la conduttrice muore e la procedura viene abbandonata...
Nelle more l'immobile è stato occupato da due eredi della intimata che attualmente ci vivono con le loro famiglie.
Ora mi è stato  affidato il compito(arduo)di mettere in esecuzione questa ordinanza.
Leggendo il codice (art. 477 c.p.c.), mi sembra chiaro che si debba notificare il titolo esecutivo (ordinanza di sfratto) agli eredi e di procedere poi, dopo 10 giorni, alla notifica nei loro confronti anche di atto di precetto.
Quello che non mi è chiaro è se il titolo debba essere notificato a tutti gli eredi o se è sufficiente notificare solo nei confronti di coloro che vivono nell'immobile occupato, oggetto della ordinanza.
Grazie in anticipo a tutti. Dott. Ferdinando Cuomo

Risponde Mauro Venezia UG Napoli

Egr. Dott. penso che il problema possa essere risolto proprio nei termini del codice di cui all'art. 477 cpc da Lei riportato,se il luogo della not. è lo stesso dell'ultimo domicilio del de cuius, ove gli eredi si sono trasferiti occupando l'immobile,mi sembra di capire; può not. gli atti collettivamente ed impersonalmente agli eredi con not.ne anche atraverso la consegna degli atti ad uno di loro nel domicilio suddetto.
saluti Mauro Venezia

Risponde Vincenzo Gattullo UG Bari

ovviamente solo se il decesso è avvenuto da un anno.
oltre l'anno la notifica va fatta agli eredi singolarmente e sempre che abbiano accettato l'eredità, ovvero vi sia stata successione per legge.

Risponde Mauro Venezia UG Napoli
Rispondi


30/11/2009 > 24 novembre 2009 > Alberto Romani UG Viareggio < Uso della forza pubblica nell'esecuzione dello sfratto.
Oggi come sovente accade ho perso 4 ore per eseguire uno sfratto a dir poco ridicolo. Nella casa erano presenti come occupanti una signora, con bambina in età scolare e due animali domestici.
Sono molto perplesso in quanto la signora ha fatto trovare la bambina malata in casa a detta di lei febbricitante. Il bello è che la casa era completamente vuota, senza nemmeno un mobile, non vi erano tavolo e sedie, frigorifero, cucina, letti, cassettoni e guardaroba. Insomma la casa era evidentemente disabitata da tempo, senza lavandino, con il solo bagno, ma senza acqua. Orbene la bambina era posta su una sedia, l'unica in casa. Hanno avuto l'accortezza di non farla stare per terra. Vista la situazione, visto che la signora non voleva comunque uscire di casa se non gli fosse stata stralciata in toto la notevole morosità pregressa, mi sono dovuto attivare rivolgendomi al medico legale, il quale ha visitato la bambina e ha giudicato che alla stessa, l'uscire dalla casa non avrebbe pregiudicato lo stato di salute. Successivamente, avuto tale parere professionale ho chiamato la P.S., che è arrivata dopo poco.
L'approccio degli agenti è stato garbato e gentile, hanno tentato in tutti i modi di convincere la sig.ra ad uscire. Poco dopo è persino sopraggiunto un graduato, il quale si è fatto in quattro per far capire alla sig. ra che doveva uscire altimenti ci sarebbero state conseguenze di tipo penale. Nulla da fare, la sig.ra consigliata dal sua Avv.to per via telefonica non voleva in nessun modo uscire. Apparte che valuto negativamente tale consiglio, deontologicamente non mi sembra il massimo. Nulla da dire comunque sulla cooperazione della P.S. che ha capito perfettamente la situazione, sono stati inappuntabili.
Ora arrivo alla domanda, il commissario intervenuto, come altre volte altri operatori di polizia, ha chiarito al sottoscritto che comunque non avrebbe potuto mettere fuori con la forza la signora, in quanto hanno ricevuto disposizioni in tal senso di non toccare nemmeno con un dito gli sfrattandi. Il G.E. da me interpellato più volte ha smentito la legittimità del rifiuto da parte delle forze dell'ordine di accompagnare fuori da una abitazione gli sfrattandi. In sostanza non servono solo a tutelare l'incolumità dello scrivente.
Domanda, nelle vostre zone di lavoro come operano i tutori dell'ordine in questi casi? Addirittura mi hanno detto che per una collaborazione attiva allo sfratto c'è la necessità dell'autorizzazione del Prefetto? Ma tutto ciò non è stato abrogato nel 1998? Grazie e scusate la lunghezza.
Alberto Romani

Risponde Mauro Venezia

Caro Collega, la situazione è paradossale : l'uso fraudolento della bambina al solo fine di evitare lo sfratto, avrebbe dovuto provocare da parte dei Pubblici Uff., previo invito ad intervenire da rivolgere agli ass. sociali ( di loro competenza F.P.)una seria valutazione di denucia alla procura C/O il Trib. dei minori, che a sua volta avrebbe dovuto valutare l'esercizio legittimo o meno della patria potestà sul minore.
Avresti potuto disporre l'esecuzione dello sfratto visto che il medico legale aveva accertato l'assenza di patologie ed accertata la trasportabilità senza alcun pericolo di pregiudizio x gli sfrattandi.Paradossalmente, qualora il medico legale avesse accertato, invece la patologia segnalata, vista la mancanza nell'abitazione di qualsiasi tipo di supporto e conforto per le persone malate, avreste dovuto valutare, eventualmente insieme agli ass. sociali, un luogo idoneo ove trasportare la bambina al fine di farle ricevere le cure necessarie ed urgenti, visto che in casa nulla di tutto questo era possibile.
L'Uff. Giud. rimane pur sempre il dominus dell'esecuzione e quindi dispone anche e soprattutto rispetto alla forza pubblica che l'assiste e che ha l'obbligo di concorrervi.Il comportamento delle F. dell'O. quindi dipende dal Dominus dell'esecuzione che rimane l'U.G.
Per quanto concerne l'autorizzazione del Prefetto, rispetto allo sfratto, riguarda soltanto alcuni immobili adibiti ad uso diverso, come ad esempio il rilascio immobile alberghiero o farmacie : è necessario avvertire il Prefetto art. 4 r.d.l. 2 genn.1936, n.274 ( Cass.6 apr.1993, n.4110 ).
Con simpatia Mauro Venezia
AH... DIMENTICAVO,non meno importante è l'aspetto del trattamento degli animali in caso di sfratto, per i quali ti consiglio sempre di avvalerti di una unità cinofila, infatti,Oggi come oggi, il caposaldo giuridico della difesa dei diritti animali è costituito dall'Art. 727 del Codice Penale.
Oggi dopo la modifica apportata dalla legge 22 novembre 1993 N. 473, il nuovo Art. 727 è sicuramente più ampio e articolato di quello vecchio, prevede più casi e pene severe. Dovrebbe avere maggiore efficacia
all'Art. 55 del C.P. La condizione di maltrattamento o malnutrizione può essere accertata e repressa da qualsiasi pubblico ufficiale o da un veterinario dell'USSL o da una guardia zoofila dell'E.N.P.A. - saluti

Rispondi


24 novembre 2009 >  20 novembre 2009 > Avvocato Eva Del Sordo < Pignoramento autovettura in comproprietà
La questione mi sta facendo sudare.
La società debitrice è proprietaria al 50% di un'autovettura cointestata alla società medesima ed all'amministratore (persona fisica),amministratore che tra l'altro detiene materialmente il mezzo.
Trattandosi di bene indiviso dovrebbe essere applicabile la disciplina di cui agli artt. 599 c.p.c. e ss., ma il pignoramento si perfeziona con il solo avviso ai comproprietari, oppure il bene deve previamente essere pignorato con la procedura mobiliare, e poi comunicato agli altri?
Grazie.

Risponde Stefano Adami Milano
Prima si esegue il pignoramento del veicolo nelle forme del pignoramento mobiliare, poi si dà l'avviso di cui all'art. 599 c.p.c. al comproprietario (oltre a chiedere la trascrizione del pignoramento al P.R.A.).

Risponde Giuseppe Marotta UG RHO

Gentile Avv. Del Sordo, l'autovettura essendo un bene mobile registrato potrà essere pignorata anche seguendo la forma del pignoramento immobiliare. Rediga l'atto come se volesse pignorare un immobile, sostituendo quindi l'immobile con i dati del bene mobile (targa, proprietario, ecc...) e lo presenti per la notifica unitamente alla copia per uso trascrizione che provvederà poi a trasemettere all'ACI-PRA per l'iscrizione del pignoramento; dopodichè notifichi l'avviso ai comproprietari.
Se scorre le risposte del forum vedrà che sono stati già affrontati casi simili. Ma le posso dire che ho provveduto personalmente almeno in un paio di casi ad eseguire pignoramenti simili, e con successo.
Distinti saluti

Rispondi


24/11/2009 < 20 novembre 2009 >  Avv. Luisa de Cesare < pignoramento mobiliare
Buongiorno: ho notificato un precetto con allegato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo all'indirizzo del debitore risultante dal certificato di residenza, la notifica è andata a buon fine adesso dovrei depositare per il pignoramento presso l'Ufficiale Giudiziario la mia domanda è: avendo appreso che l'indirizzo cui ho notificato rappresenta una residenza fittizia dove riceve le comunicazioni ma non vi risiede ovvero vive stabilmente in un altro domicilio dove peraltro risulta intestata l'utenza telefonica a nome della moglie. che posso fare? per evitare un pignoramento negativo? posso comunicare all'U.G. il luogo dove sono presenti i beni del debitore? che tipo di formalità devo adottare.    

Risponde Giuseppe Candura Unep Caltanissetta

Gentile Avvocato
a norma dell'art. 513 c.p.c. l'ufficiale giudiziario pùò ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti.
Questo significa che lei può, anzi deve, indicare il luogo dove ricercare i beni che ben può essere diverso dal luogo dove e' stato notificato il precetto.
Ma se l'ufficiale giudiziario si viene a trovare di fronte a un terzo ricorrono le ipotesi appostitamente previste dal codice a cui la rimando (art. 513 penultimo e ultimo comma, e artt. 543 c.p.c. e ss.)
Se restiamo, invece, nel caso di espropriazione presso il debitore, per la mia esperienza le suggerisco di contattare l'ufficiale giudiziario competente che non dovrebbe richiederle particolari formalità ma tenga conto che:
indicando per l'esecuzione un luogo diverso dal luogo di notifica potrebbe essere richiesta apposita documentazione sulla effettiva appartenenza di quel luogo al debitore, ipotesi che per quanto mi riguarda si verifica tutte le volte in cui non mi è possibile riscontrare l'effettiva appartenenza al debitore del luogo indicato dalla parte (es. effrazione in luogo ove non c'è nessuno).
La eventualità di avere documenti a supporto consentirebbe inoltre all'ufficiale giudiziario procedente di provare a superare l'eventuale obiezione fatta dal terzo rinvenuto in loco, nel caso che quest'ultimo dichiari la propria estraneità rispetto al debitore. In questa ipotesi, in assenza di documenti a supporto, non avendo trovato il debitore, non essendoci parvenza di luogo a lui attribuibile (assenza o diverso nome alla porta, insegna o ditta), non essendo stato trovato il debitore in quel luogo neanche in occasione della notifica del titolo e/o del precetto, io ufficiale giudiziario mi astengo dal procedere avendo di fronte verosimilmente un estraneo alla procedura.
Saluti

Risponde Mauro Venezia UG Napoli

Gent.Avv. l'art. 139 cpc stabilisce una gerarchia logico-preferenziale in riferimento al luogo della not. la priorità non è certo riservata ad un luogo fittizio, fatta eccezione x la not., in quel luogo, a mani prorpire,(138).
Data x valida la not.Lei può ai sensi dell'art. 513cpc richiedere all'U.G. con richiesta a parte di procedere al pign. c/o la resid.del deb. o negli altri luoghi a lui appartenenti (517-523).Se invece intende pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre, deve con ricorso al G.E.chiedere l'autorizzazione.
Naturalmente nel'indicare i luoghi dell'esecuzione dovrà rispettare la competenza territoriale dell'Uff.G.procedente.
Viste le caratteristiche del debitore, che Lei riporta, presumo probabili esiti negativi, in tal caso potrà richiedere accertamento-anagrafe-tributaria nel rispetto degli step procedurali (V.art. 492 cpc L.n.52 del I/Mar.06), ove a seconda delle informazioni che otterrà potrà attivarsi in altre forme di espropriazione mobiliare c/o terzi, immobiliari etc. auguri

Rispondi


24/11/2009 < 7 novembre 2009 > 31/10/2009 < Avv. Desimone < notifica ex art. 140
Salve, ho notificato un decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 140 cpc. l'ufficiale giudiziario, nella relata di notifica indica l'assenza del destinatario a ricevere la notifica provvedendo alla notifica ai sensi dell'art. 140.
mi viene recapito l'avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale e dalla cartolina di ricevimento è dato leggere che il destinatario è irreperibile. tranquillizzata dall'ufficiale giudiziario della regolarità della notifica, chiedo ed ottendo l'esecutività del decreto ingiuntivo non essendo stato opposto nei quaranta giorni. nel momento in cui notifico l'atto di precetto, questa volta la notifica va a buon fine presso lo stesso indirizzo indicato nel decreto ingiuntivo, il debitore mi fa opposizione in quanto non è mai venuto a conoscenza del decreto ingiuntivo. ha ragione?
Risponde Alberto Romani UG Viareggio
Egr. Avvocato.
In questo caso, la notifica per lei è perfetta a norma dell'art. 140 cpc, in quanto la notifica si perfaziona all'atto della spedizione dell'avviso, nessuna norma fa riferimento alla successiva fase postale in materia di 140 cpc. Quindi da un punto di vista processuale anche se il postino ha dichiarato che il soggetto è irreperibile la notifica per lei è valida, non per niente il cancelliere ha apposto la formula esecutiva al decreto non opposto nei termini. Purtroppo in questo caso c'è una disgiunzione di validità (lo so che non è prevista, ma di fatto è così) in quanto il destinatario può ben sostenere in sede di opposizione al precetto che non ha saputo niente dell'atto perchè il postino non ha lasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, avendolo ritenuto irreperibile all'indirizzo. Tutto ciò con tanto di certificazione dell'ufficiale postale. Ergo dato lo stato delle cose potranno opporsi validamente chiedendo anche di essere rimessi nei termini per effettuare opposizione al decreto ingiuntivo.
Naturalmente da tutto ciò si evince la professionalità dell'operato del collega e lo sbando sempre più profondo in cui il servizio di recapito postale stà andando avanti.
E' a dir poco allarmante che all'atto della notifica del precetto l'ufficiale postale non si sia ripetuto. Questo naturalmente avviene perchè i postini sono al lavoro senza formazione e con contratti di pochi mesi. Appena iniziano a conoscere la zona, come può essere evidenziato dal caso, il precetto è stato completato nella fattispacie di notifica anche dall'ufficiale postale, aimè vengono mandati a casa.


20 novembre 2009 > Marina Pignatti

Ringrazio per le puntuali risposte: procederò senz'altro in questo modo, anche in futuro..peraltro, come segnalava possibile l'UG Sig. Di Bari al Sig. Magnanelli nel quesito 7 novembre, una volta rintracciato un indirizzo utile del destinatario italiano in Romania penso che chiederò la notifica diretta ai sensi dell'art. 14 del Reg. CE  1393/07, mediante semplice raccomandata, così superando ogni problema di traduzione dell'atto. Grazie e buon lavoro a tutti

Rispondi

19/11/2009 > Avv. Concetta di Bella < Sequestro giudiziario.

salve, ho ottenuto decreto per procedere al sequestro giudiziario di somme su conto corrente bancario...dalla lettura del combinato disposto dell'art. 677 e 605 c.p.c mi sono sorti molti dubbi sulla sua esecuzione....
Rispondi


19/11/2009 > 11/11/2009 > 27 ottobre 2009 > AVV. PIGNATTI < Ricerche AIRE.

Gentili partecipanti del forum, un quesito sicuramente banale ma al quale non ho rinvenuto risposte nelle mie ricerche: come posso verificare l'iscrizione di un cittadino al registro degli italiani residenti all'estero? Nel mio caso trattasi del l.r.p.t. di una società cui devo notificare un decreto ingiuntivo. Dopo la notifica alla sede risultante da visura, non perfezionatasi causa "trasferimento" indicata sulla cartolina di ricevimento della notifica, ho verificato da visura il nominativo del legale rappresentante che appunto è soggetto italiano ma residente in Romania..a questo punto vorrei rintracciare un indirizzo "ufficiale" dello stesso appunto mediante verifica all'AIRE. Come posso procedere? Ringrazio anticipatamente per la risposta e mi congratulo per l'ottima iniziativa utile per tutti gli addetti del settore.

1. Risponde Giacomo Amico UG Asti.

Gentile avv.to, un soggetto iscritto all'AIRE quale cittadino italiano residente all'estero, dovrebbe in genere aver lasciato un recapito estero(città, via e numero civico) al medesimo comune italiano in cui risulta iscritto all'Aire. Però, anche per esperienza personale, ho avuto modo di constatare che talvolta un soggetto pur essendo iscritto all'Aire, non ha lasciato alcuno recapito inteso come indirizzo ove può essere reperito all'estero. In tale caso, a mio parere, la procedura da seguire, non potendosi tentare una notifica all'estero per mancanza di un recapito ufficiale, è quella della notificazione ad irreperibile ex art.143 cpc mediante deposito di copia dell'atto giudiziario presso la casa comunale del comune italiano di nascita.

2. Risponde Avv. Stefano Adami
Ogni Comune italiano tiene un proprio registro AIRE.
Il cittadino italiano che dichiara (tramite ufficio consolare) di voler risiedere all'estero per un periodo superiore ai 12 mesi viene iscritto nel registro AIRE dell'ultimo comune italiano di residenza. E' quindi a questo Comune che devi chiedere il rilascio della certificazione di iscrizione all'AIRE della persona che ti interessa. In tale certificato dovrebbe essere indicato anche l'indirizzo di residenza all'estero.

Rispondi


16/11/2009 > 7 novembre 2009 > Dott.ssa Valentina Angelini < Notifica estero
Buonasera, il quesito che pongo riguarda la notifica di un atto di scioglimento degli effetti civili del matrimonio che devo effettuare ad una persona residente all'estero. Ho provveduto a fare copia del certificato storico di residenza ed a notificare detto atto presso gli indirizzi indicati nel certificato. L'ultima residenza risulata a Montpellier, la notifica non è andata a buon fine in quanto il destinatario risulta irreperibile presso l'indirizzo a nostra conoscenza. Volevo sapere quindi adesso dove devo fare la notifica affinchè questa possa considerarsi perfezionata. Grazie in attesa di un riscontro pongo cordiali saluti

1 Risponde Giovanni de Filippo UG Varese < Scuola Nazionale di Procedura
Quando l'indirizzo (anche straniero) di residenza del destinatario é sconosciuto, risulta applicabile l' art. 143 c.p.c. (cfr. Cass.civ., sez. I,28 marzo 1991,n.3358). Se il comune di nascita è in Italia (e non é ignoto) sarà possibile effettuare il deposito presso tale comune.
In tutti gli altri casi l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al P.M.con la nota di cui all'art. 49 disp. attuazione c.p.c.

2 Risponde Andrea Mascioli

Egr. Avv Angelici

La informo che la via più semplice è eseguire la notifica ai sensi dell'art. 143 II°comma con consegna dell'atto al PM. Nell'eventualità che il giudice le richiedesse ulteriori accertamenti prima di procedere ai sensi del su indicato articolo, essendo la Francia appartenente all'UE, c'è la possibilità di richiedere la notificazione secondo forme particolari a richiesta della parte come previsto dal regolamento 1393/07. Spesso mi è capitato di consigliare questa via anche se non so quale esito abbia sortito. Essendo noto il luogo dell'ultima residenza si potrebbe comunque richiedere all'autorità procedente di eseguire la procedura descritta dal I° comma dell'articolo 143 cpc cioè il deposito dell'atto nella casa comunale.

3. Risponde

La informo che la via più semplice è eseguire la notifica ai sensi dell'art. 143 II°comma con consegna dell'atto al PM. Nell'eventualità che il giudice le richiedesse ulteriori accertamenti prima di procedere ai sensi del su indicato articolo, essenndo la Francia appartenente all'UE, c'è la possibilità di richiedere la notificazione secondo forme particolari a richiesta della parte come previsto dal regolamento 1393/07. Spesso mi è capitato di consigliare questa via anche se non so quale esito abbia sortito. Essendo noto il luogo dell'ultima residenza si potrebbe comunque richiedere all'autorità procedente di eseguire la procedura descritta dal I° comma dell'articolo 143 cpc cioè il deposito dell'atto nella casa comunale.

Rispondi

16/11/2009 > 7 novembre 2009 > Giacomo Amico UG Asti >Termine di efficacia ingiunzioni fiscali
Gentili colleghi, vorrei chiedervi come si regolano i vostri uffici in merito al termine di efficacia delle ingiunzioni fiscali nell'ambito della riscossione coattiva ex R.D. 639/10. Considerate termine di efficacia di tali ingiunzioni quello previsto dall'art.481 cpc, come anche indicato da alcune pronunce della Cassazione(cfr.Sent. 2894/97, Sent.10496/02, Sent.6448/03)? Oppure, come a noi espressamente indicato dal concessionario, considerate il termine di un anno dalla notifica dell'ingiunzione, secondo il disposto dell'art.50 del DPR 602/73, come modificato dall'art.1 del del D.Lgs 193/01? Grazie per la collaborazione.

Risponde Vincenzo Gattullo UG Bari

a mio parere la riscossione a norma della l. 603/72 fa riferimento al solo concessionario e, quindi, alla riscossione tramite ruolo.
La riscossione coattiva ex R.D. 639/10, fa esplicito riferimento alla riscossione tramite ufficiale giudiziario o usciere della conciliazione e vede applicabile solo le norme del codice di procedura civile.
Quindi le ingiunzioni devono essere regolarmente vidimate dal magistrato e non è necessario l'atto di precetto.
I termini per l'esecuzione sono di 90 gg. dalla notifica dell'ingiunzione.
P.S. Ma chi fa ancora le riscossioni con la legge del '10? ;-)

24/11/2009 > Alberto Romani UG Viareggio

A mio sommesso avviso il termine è quello previsto dallo stesso R.D. che è di 180 gg. poi successivamente modificato e portato a 90 gg., ma su ciò non c'è chiarezza. Domandato al Presidente del Tribunale di riferimento come potermi comportare in materia verso oltre 300 richieste di pignoramento su base di ingiunzione fiscale richieste con urgenza!!! Il presidente mi ha scritto che per quanto gli è dato sapere non sono tali ingiunzioni soggette a decadenza ma solo a prescrizione del diritto azionato.
Preso atto di ciò eseguirò dette ingiunzioni con tutta calma.

Rispondi

11 novembre 2009 > Barbara Rinaldi UG Lanciano >assegnazione temporanea art.42 bis
Sono un ufficiale giudiziario B3 che ha fatto domanda di assegnazione temporanea ai sensi dell’art.42bis del D.L. 26 marzo 2001, n.151, in quanto madre di una bambina di età inferiore ai tre anni. In tale domanda ho chiesto ..... continua... leggi tutto
Rispondi


11 novembre 2009 > 7 novembre 2009 > Francesco Magnanelli UG Civitavecchia <Notifica in Germania
Carissimi colleghi, ho notificato un atto in Germania ad un cittadino italiano. L'atto era redatto in lingua italiana e non era stato tradotto. L'autorità ricevente tedesca mi ha risposto che il destinatario ha rifiutato l'atto per motivi "linguistici". Può un cittadino italiano rifiutare di ricevere l'atto che gli venga notificato fuori dall'Italia motivando il suo rifiuto con la non comprensione della nostra lingua? Se si, posso ovviare al rifiuto del nostro concittadino facendo tradurre l'atto in lingua tedesca?
Vi ringrazio sin d'ora e vi saluto cordialmente. Francesco Magnanelli

Risponde Gennaro Di Bari UG Bari.

Gentile collega la notifica non poteva essere rifiutata.
Premesso che ai sensi dell'art. 14 del Regolamento CE n°1393/2007 avresti potuto notificare l'atto direttamente al destinatario italiano con raccomandata con avviso di ricevimento e....senza traduzione;
L'art. 8 del predetto regolamento recita:"L'organo ricevente informa il destinatario che può rifiutare di ricevere l'atto oggetto della notificazione o della comunicazione se è redatto in una lingua diversa da una delle seguenti lingue:
a) la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto oppure, qualora lo Stato membro richiesto abbia più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione,
oppure
b) una lingua dello Stato membro mittente compresa dal destinatario”.
Nella formulazione del Regolamento 139372007, il primo comma dell’articolo 8 specifica che l’organo ricevente dà l’informazione al destinatario “utilizzando il modulo standard che figura nell’Allegato II”.
Cordialmente

Francesco Magnanelli UG Civitavecchia

Carissimo Gennaro, ti scrivo, di seguito, la risposta testuale che ho ricevuto dall'autorità ricevente tedesca:"refusal of acceptance: the acceptor has been declined to accept the documents on the basis of language". Sono giunto ad una conclusione; nel dubbio, suggerirò alle parti richiedenti la notifica all'estero di tradurre sempre e comunque l'atto nella lingua ufficiale dello stato ricevente, anche nel caso di atto destinato a cittadino italiano. Fammi sapere che cosa ne pensi! Grazie.


7 novembre 2009 > 27 ottobre 2009 > Avv. Francesca Scortecci < richiesta copia in forma esecutiva ex art 476 cpc
Per un errore di notifica il debitore si trova in possesso dell'originale del titolo e l'ufficiale giudiziario non intende caricare il pignoramento con la copia autentica in quanto mi richiede l'originale. Posso motivare l'istanza ex art. 476 cpc con l'intervenuto errore di notifica ? Non c'è il rischio che sia un motivo non giusto ai fini del rilascio di una nuova copia in forma esecutiva ?

Risponde Giacomo Amico UG Asti

Con una attestazione dell'uff.giud. che rilevi il suo errore consistito nell'avere consegnato al debitore l'originale del titolo in luogo della copia, l'avv.procedente può rivolgersi al magistrato competente e chiedere il rilascio di altro originale.

Risponde Mauro Venezia

IL CODICE DISPONE CHE NON PUO' SPEDIRSI  " SENZA GIUSTO MOTIVO" PIU' DI UNA COPIA IN FORMA ESECDUTIVA ALLA STESSA PARTE : IL GIUSTO MOTIVO LO PUOI RAPPRESENTARE CON CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALL'UFFICIO COMPETENTE CHE HA NOT.ERRONEAMENTE L'ORIGINALE IN LUOGO DELLA COPIA.CASI ANALOGHI IN MIA CONOSCENZA SONO STATI COSI' RISOLTI.
CON SIMPATIA. MAURO VENEZIA
Rispondi

7 novembre 2009 > Barbara Rinaldi UG Lanciano < applicazione art. 42 bis decreto legislativo 26 marzo 2001
La legge(art. 42 bis assegnazione temporanea) parla della possibilità di ricoprire posti vacanti di corrispondente posizione retributiva, purche' vi siano i requisiti professionali richiesti. Cio'cosa  significa? Che è possibile per un ufficiale giudiziario b3 ricoprire un posto vacante di cancelliere b3o di esperto informatico b3 o di operatore giudiziario b3? E se così fosse , perchè il Ministero rigetta le domande formulate in tal senso? tale rigetto è fondato o ci sono i presupposti per un  ricorso?

Rispondi

7 novembre 2009 > 27 ottobre 2009 > Giuliana Corbascio < Messi del giudice di Pace
Chiedo lumi relativamente alla seguente problematica:
"Può il messo del Giudice di Pace, nominato con decreto che risale al 1982, ed attualmente in pensione come dipendente comunale, continuare a svolgere l'attività di notificazione limitatamente agli atti di sua competenza?"
Grazie. Giuliana

Risponde Vincenzo Gattullo UG Bari

A mio parere no in quanto l'art. 13 della L 21/11/1991 n. 374 dice chiaramente: "Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva e i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino a esaurimento del loro ruolo di appartenenza."
Ciò vuol dire che i messi cessati dal servizio perdono il loro potere.

Rispondi

7 novembre 2009 > 31/10/2009 < Avv. Desimone < notifica ex art. 140
Salve, ho notificato un decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 140 cpc. l'ufficiale giudiziario, nella relata di notifica indica l'assenza del destinatario a ricevere la notifica provvedendo alla notifica ai sensi dell'art. 140.
mi viene recapito l'avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale e dalla cartolina di ricevimento è dato leggere che il destinatario è irreperibile. tranquillizzata dall'ufficiale giudiziario della regolarità della notifica, chiedo ed ottendo l'esecutività del decreto ingiuntivo non essendo stato opposto nei quaranta giorni. nel momento in cui notifico l'atto di precetto, questa volta la notifica va a buon fine presso lo stesso indirizzo indicato nel decreto ingiuntivo, il debitore mi fa opposizione in quanto non è mai venuto a conoscenza del decreto ingiuntivo. ha ragione? 

Risponde Vincenzo Gattullo UG Bari

Eg. Avvocato.
La notifica effettuata ex art. 140 c.p.c. contrasta con quanto affermato dal portalettere se effettivamente è stata contrassegnata la casella "Per irreperibilità del destinatario" in quanto, da un verso il collega ufficiale giudiziario da atto di non potere procedere alla notifica per assenza momentanea del destinatario, ovvero, per il rifiuto delle persone di cui all'art. 139 c.p.c. di ricevere la copia dell'atto, dall'altro il portalettere afferma che il destinatario è "assolutamente irreperibile", cioè non ha abitazione all'indirizzo indicato.
Purtroppo per Lei ciò avrebbe dovuto metterla in allarme e farle pensare di ritentare la notifica del d.i..
Allo stato credo che l'opposizione del debitore sarà più che fondata configurandosi l'ipotesi dell'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo.
Rafforza questa mia convinzione il fatto che al processo Lei dovrà esibire il plico della raccomandata inviata ex art. 140 c.p.c. da cui si evince chiaramente il conflitto di cui sopra ed in virtù del fatto che l'atto di precetto è stato regolarmente notificato all'indirizzo dove è stata tentata la notifica del d.i..
Ovviamente di tutto ciò non possiamo che ringraziare poste s.p.a. le quali, fino a che non saranno richiamate a responsabilità, continueranno ad avere dipendenti, diciamo così, un pochino distratti.
cordialità

Risponde Mauro Venezia

-no- SE IL POSTINO HA COMPIUTO TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE NELLA LEGGE:
28/02/2008 n. 31 (pubblicata sulla G.U. del 29/2/2008, in vigore dal 1/3/2008), di conversione del D.L. 31/12/2007 n. 248,che ha introdotto le seguenti disposizioni: - art. 36 comma 2-quater: All’art. 7 della L . 20/11/1982, n.890, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: “ se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata (CAN).
con simpatia

Risponde Gennaro Di Bari UG Bari.

SI'. E' la prima risposta, quella buona per intenderci.
Anche se dal suo dire non si comprende bene se:
1)"..dalla cartolina di ricevimento è dato leggere che il destinatario è irreperibile.." ( significa che l'ufficiale postale ha barrato la casella "Per irreperibilità del destinatario"???!!!).
2) Poi continua: "...tranquillizzata dall'ufficiale giudiziario della regolarità della notifica..." (Allora l'ufficiale postale ha barrato la casella "Per TEMPORANEA irreperibilità del destinatarioo").
Per concludere: nel primo caso la notifica NON è avvenuta ed il suo debitore ha ragione!
Nel secondo caso la notifica è perfettamente avvenuta ed il suo debitore ha torto!
Scelga lei............Cordialmente

Rispondi

7 novembre 2009 > 15 ottobre 2009 >  AVv CARLA VELARDO < notifica del decreto ingiuntivo al cedente o al cessionario?
Salve colleghi, è la prima volta che entro in questo forum ed è davvero molto interessante. il quesito che vi rivolgo è questo: se durante il periodo in cui il Giudice ha valuto e poi emesso il decreto ingiuntivo la società debitrice ha ceduto l'azienda, a chi devo notificare il decreto ingiuntivo? al cedente o al cessionario o ad entrambi?

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Secondo me va notificato al soggetto ingiunto esattamente individuato nel titolo. Vale a dire che se l'ingiunzione del giudice è rivolta alla società Alfa, la notifica va fatta alla società Alfa. Per agire contro la società Beta acquirente dell'azienda, invece, devi ottenere un titolo espressamente rivolto contro di essa, dimostrando l'esistenza della cessione e quindi il subingresso del nuovo soggetto nella stessa situazione debitoria del primo. A me è capitato di notificare un decreto ingiuntivo ad una società che ha rilevato un'azienda indebitata, e l'avvocato del creditore ha agito esattamente così, ottenendo un decreto ingiuntivo contro la nuova società, dopo aver esattamente illustrato e incontrovertibilmente provato, col ricorso e i suoi allegati, la cessione di azienda.
Rispondi

7 novembre 2009 > 27 ottobre 2009 > Avv. Gabriella Cinquepalmi < Pignoramento di autovetture intestate alla società debitrice
salve, ho provveduto oggi alla notifica di un pignoramento presso terzi (due istituti bancari) prevedo però di non riuscire a recuperare l'intera somma precettata (35.000€ circa), allora avevo preparato il pignoramento di mobili registrati con allegata la visura della motorizzazione civile che mi ha fornito l'elenco delle auto di proprietà della srl debitrice. all'ufficio notifiche però mi hanno detto che serve l'istanza del giudice dell'esecuzione, ma perchè? vi risulta questa procedura?

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Forse serve l'istanza per essere autorizzati a rientrare in possesso del titolo esecutivo in originale, attualmente depositato nel fascicolo dell'esecuzione già intrapresa? Oppure serve l'istanza per ottenere un certificato di pendenza della procedura esecutiva già promossa con lo stesso precetto, perché notificato oltre 90 giorni addietro? Oppure serve l'autorizzazione a pignorare beni che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore?

Risponde Mauro Venezia UG Napoli

L'ARGOMENTO POTREBBE ESSERE TRATTATO SOTTO DIVERSI ASPETTI CIRCA LE MODALITA' DI ESECUZIONE, PER ESEMPIO QUELLO DELLA TRASCRIZIONE, SUL QUALE, PERO', NON ESSENDO TUTTI GLI UFFICI UNIFORMATI NELL'ORIENTAMENTO, SORVOLIAMO.
VENENDO INVECE AL TUO QUESITO:
IL G.E. PUO' AUTORIZZARE CON DECRETO, SU RICORSO DEL CREDITORE,L'U.G. A PIGNORARE COSE DETERMINATE CHE NON SI TROVINO IN LUOGHI APPARTENENTI AL DEBITORE, MA DELLE QUALI EGLI PUO' DIRETTAMENTE DISPORRE.
P.S. SAREBBE AUSPICABILE CHE I SOSTENITORI DEI VARI D.D.L. RELATIVAMENTE ALLE NUOVE COMPETENZE DELL'U.G. INTRODUCESSERO LA NORMA CHE CONSENTE ALL'U.G. DI PROCEDERE AL PIGNORAMENTO O FERMO DEL MEZZO ANCHE NELLE FORME COSTITUTIVE OLTRE CHE PUBBLICITARIE (ISCRIZIONI/TRASCRIZIONI)COME IN EFFETTI AVVIENE PER GLI ESECUTORI PRIVATI.
CON SIMPATIA
MAURO VENEZIA

(per favore non scrivere in stampatello. ciao angelo)
Rispondi


31/10/2009 < 27 ottobre 2009 > Avv Daniela Messina < precetto ed esecuzione verbale corecom
Buon pomeriggio... avevo già postato questo quesito ma non l'ho ritrovato pubblicato sul forum... così ci riprovo...
il problema è capire come mettere in esecuzione un verbale di conciliazione del corecom...
Il Corecom Piemonte rilascia all’esito dell’udienza un originale a ciascuna parte.Trascorsi i termini pattuiti nell'accordo, la Compagnia Telefonica non paga. A questo punto mi rivolgo al Tribunale di Torino per fare apporre la formula esecutiva.La Sezione Volontaria Giurisdizione mi riferisce che far apporre o meno la formula esecutiva è discrezionale (?): secondo la cancelleria, alcuni avvocati la richiedono con apposita istanza al Presidente del Tribunale della Volontaria Giurisdizione (pagato relativo CU e poi tassa registro), altri invece notificano direttamente il precetto, e ciò in base in base ad un parere dell’Avvocatura Generale dello Stato del marzo 2009 secondo cui detto verbale è titolo esecutivo ai sensi dell'art.474 n. 1 cpc ultimo periodo e non necessita di apposizione di formula esecutiva non rientrando nell'alveo dell'art. 475 cpc...
sarei propensa a scegliere la seconda strada e quindi a notificare precetto con copia conforme del verbale Corecom (senza la formula esecutiva) ... tuttavia il rischio di un’opposizione a precetto non mi incoraggia …
Ci potrebbero essere difficoltà per la messa in esecuzione del titolo e del precetto?
si accettano consigli sulla base delle proprie esperienze, in particolare, se c'è qualcuno, dei Fori di Torino e Ivrea. grazie

Risponde Gennaro Di Bari UG Bari

Gent.ma Daniela,
Le ha già risposto l'Avvocatura Generale dello Stato. Infatti i verbali di conciliazione del Corecom sono titoli esecutivi ai sensi dell'art.474 n. 1 cpc ultimo periodo e non necessitano di formula esecutiva.
Per cui può tranquillamente notificare l'atto di precetto.
Se può servirLe, così come da ricerche effettuate:
L'Allegato A alla delibera 173/07/CONS dell'AGCOM, il secondo comma dell'art. 12 recita " Il verbale di conciliazione, sottoscritto, oltre che dalle parti, dal responsabile della procedura designato dal Co.re.com territorialmente competente, o dal suo delegato, che certifica l’autografia delle sottoscrizioni, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 2 comma 24, lettera b, della legge n. 481 del 1995". Cordialità

Rispondi

27 ottobre 2009 > 15 ottobre 2009 >  AVV Elena Ruffo > consegna del plico allo sportello
Nel caso di notificazione effettuata a persona fisica a mezzo del servizio postale, qualora il plico sia stato consegnato allo sportello a persona delegata dal destinatario, è richiesto l'invio della raccomandata di cui al 6° comma dell'art. 7 L. 890/82, come riformato dal decreto cd "milleproroghe"? Grazie per le risposte che vorrete inviare.

Risponde Giuseppe Marotta UG Rho.

Non è chiaro cosa voglia intendere con consegna allo sportello, ciononostante se la notifica è diretta a una persona fisica occorre l'ulteriore raccomandata proprio perchè il plico contenente la notifica a mezzo del servizio postale non è stato consegnato al destinatario, persona fisica appunto e non giuridica.

Risponde Mauro Venezia UG Venezia

La L.28/02/2008 n. 31 (pubblicata sulla G.U. del 29/2/2008, in vigore dal 1/3/2008), di conversione del D.L. 31/12/2007 n. 248, ha introdotto le seguenti disposizioni: - art. 36 comma 2-quater: All’art. 7 della L . 20/11/1982, n.890, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: “ se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata (CAN).
con simpatia
Rispondi

27 ottobre 2009 > 15 ottobre 2009 >  Avv. Gianfranco De Corso <proroga sfratto
Gentili signori, innanzitutto complimenti per l'idea e per il sito!! Vorrei sottoporvi il seguente quesito:
Nella città di Roma puo' uno sfratto per cessata locazione essere prorogato usufruendo dell'ultima proroga al 30.12.2009 se il conduttore possiede solo un reddito inferiore ai €. 27.000 senza avere a carico ultrasessantacinquenni o figli minori?

Risponde Mauro Venezia UG Napoli

La sospensione dell'esecuzione scatta in concreto a seguito della presentazione alla cancelleria del G.E. procedente o all'U.G. procedente dell'autocertificazione redatta con le modalità di cui agli artt. 21 e 38 del DPR 445/2000 attestante la sussistenza dei singoli requisiti e sufficienti.
Il proprietario può contestare la sussistenza in capo al conduttore dei requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione tramite ricorso al competente G.E., che deciderà con decreto, avverso il quale potrà proporsi opposizione al Tribunale collegiale.Spero di esserti stato di aiuto.Con simpatia dr mauro venezia
 

Rispondi

15 ottobre 2009 >  Avv. LORENZA B < novembre 2002  - UG Reggio Emilia - Pignoramento di quote latte
Buonasera a tutti, intervengo - seppur a distanza di anni dalla Vostra discussione! - perchè anch'io mi trovo a dover affrontare lo stesso problema: il pignoramento di quote latte... nel mio caso, costituite in pegno.
Il Giudice ha respinto l'istanza di vendita ex art. 2797 c.c., affermando la necessità di un pignoramento presso terzi...
Non so come muovermi.
Grazie fin da ora per il prezioso aiuto!

......

Buongiorno a tutti, avrei bisogno del Vostro prezioso aiuto per risolvere un problema pratico.
Sapete dirmi come si procede al pignoramento di quote latte?
Nel mio caso, si tratta di quote costituite in pegno e delle quali era stata chiesta la vendita, ma... il Giudice ha ritenuto si debba procedere a un pignoramento presso terzi.
Grazie fin da ora!
Rispondi


15 ottobre 2009 >  2 Ottobre 2009 > 14 Settembre 2009 >Avv. Daniela Messina < esecuzione forzata presso Ministero della Giustizia

Buongiorno a tutti e ben tornati dalle vacanze (a chi è già andato)!
Dovrei procedere ad esecuzione forzata per un credito di circa € 4000,00-5000,00 in virtù di sentenza emessa in base a Legge Pinto contro Ministero di Grazia e Giustizia...In base a Legge 14/2009 mi risulta che non è più possibile rivolgersi ad Equitalia...
avrei qualche domanda:
ottenuto il titolo esecutivo, si procede a notifica direttamente presso Ministero (o Avvocatura dello Stato)? e poi? a quale tipo di pignoramento è consigliabile procedere? e con quali costi/tempi e possibilità di successo?
Ringrazio anticipatamente chi mi darà una mano.

Risponde Alberto Monari UG Piacenza

La legge 27 febbraio 2009, n. 14, pubblicata nella G.U. n. 49 del 28 febbraio 2009, ha convertito in legge il cosiddetto "milleproroghe". Nella fase di conversione sono state introdotte (art. 42, alcune importanti previsioni che riguardano il Fondo unico giustizia. Tra l'altro, viene stabilito che i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti e le altre attività intestate "Fondo unico giustizia" non sono soggette ad esecuzione forzata,come previsto per le somme incassate dagli agenti della riscossione e destinate ad essere riversate agli enti creditori. Ritengo, per esperienza diretta, che siano "pignorabili" tutte le altre somme di denaro detenute da Equitalia, non iscritte al FUG. La procedura è quella ordinaria del pignoramento presso terzi, ove il terzo è la sede provinciale di Equitalia e il "debitore" da notificare è la Avvocatura dello Stato distrettuale competente per territorio, in rappresentanza del Ministero della Giustizia (la Grazia è scomparsa dal settembre 1999...)

15/10 < Risponde Aldo Petrelli UG Lecce.

Non sono d'accordo con quanto riferito dal collega Alberto Monari di Piacenza: infatti la normativa di riferimento è quella dettata dalla LEGGE 13 novembre 2008, n. 181 (GU n. 268 del 15-11-2008)- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16-09-2008) recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.
L'articolo n. 1 ter di detta legge, avente per oggetto
"Pignoramenti sulla contabilità ordinaria del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia" così recita:
"1.L’articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia".
La norma richiamata è tassativa
"Art. 1 -
1)-I pignoramenti ed i sequestri sulla contabilità ordinaria del Ministero della Giustizia si eseguono esclusivamente, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, secondo le disposizioni del libro III - titolo II - capo II del codice di procedura civile, con atto notificato al direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture o al direttore di amministrazione od al funzionario delegato nella cui circoscrizione risiedono soggetti privati interessati, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate.
Il funzionario di prefettura, o il direttore di amministrazione o funzionario delegato cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, e' tenuto a vincolare l'ammontare, sempreché esistano sulla contabilità speciale fondi la cui destinazione sia diversa da quelle indicate al comma 1, per cui si procede con annotazione nel libro giornale; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.
2)-Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilità speciali intestate alle prefetture ed alle direzioni di amministrazione ed in quelle a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1.
3)-Viene effettuata secondo le stesse modalità stabilite nel comma 2 la notifica di ogni altro atto consequenziale nei procedimenti relativi agli atti di pignoramento o di sequestro».
Quindi siamo nel campo dell'esecuzione mobiliare presso il debitore: però, mentre non vi è alcun problema nell'individuare il "direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture" vi è il problema dell'esatta individuazione del "funzionario delegato nella cui circoscrizione risiedono soggetti privati interessati" al quale deve essere notificato l'atto di pignoramento. I funzionari delegati presso le Corti d'Appello non hanno ricevuto alcuna disposizione al riguardo.
Sono in attesa di una risposta (che dia certezze e sblocchi detta situazione) a un formale quesito inoltrato al Ministero. Riferirò ... non appena.

Rispondi


15 ottobre 2009 >  2 Ottobre 2009 >   avv. Milani < notifica a società di persone
Gentili membri del forum vorrei conoscere la Vostra opinione su questo caso. Sfratto per morisità nei confronti di una società di persone. Non avendo avuto buon esito la notifica presso la sede della società, "cessata attività", notifico l'atto preso la residenza del socio accomandatario. All'udienza di convalida si presenta unitamente al "socio accomandatario" un'altra persona che dichiara dinanzi al giudice di essere l'attuale legale rappresentante della società. A seguito dell'opposizione della controparte, il giudice emette ordinanza ex art. 665 cpc di rilascio. Nel procedere alla redazione dell'atto di precetto per il rilascio dell'immobile, accerto che presso la camera di commercio, come risulta da visura, il legale rappresentante della società risulta essere tuttora la persona a cui avevo in precedenza notificato l'atto di sfratto, mentre  alcun riferimento vi è in merito alla persona che in udienza si era dichiarata come l'attuale legale rappresentante.
Il quesito che sono a porVi è il seguente: notifcare l'atto di precetto a colui che da visura risulta essere tuttora l'attuale legale rappresentante, o, viceversa, notificare l'atto a colui che si è dichiarato come legale rappresentante in udienza.
Grazie anticipatamente. 

Risponde Giuseppe Marotta UG Rho.

La notifica va fatta al legale rappresentante accertato dalla visura camerale. Colui che dichiara di essere il nuovo legale rappresentante dovrà, nel caso, opporsi al precetto dimostrando con un atto certo di essere il nuovo legale rappresentante.
Tra l'altro, mi sembra di capire che in udienza il giudice non abbia accolto alcuna opposizione relativa alla notifica dell'atto di citazione per sfratto diretta al socio accomandatario e non al "nuovo" legale rappresentante.  

Rispondi


 

15/10/2009 > 2 Ottobre 2009 > avv.cristiana castelletti < notifica irreperibile all'estero (oman)

caso:devo eseguire la notifica di un atto di citazione per annullamento di matrimonio civile contratto in italia tra una cittadina italiana e un cittadino omanita nato in oman ma di cui è sconosciuta la residenza. nel permesso di soggiorno risulta dichiato il domicilio presso la moglie italiana, ma non ha mai convissuto con la medesima. la notifica va effetuata ai sensi dell'art.142 primo o secondo comma cpc ? sempre agli irreperibili ex art 143cpc? grazie anticipatamente per la collaborazione cordialità

Risponde Gennaro Di Bari < UG Bari

Nella guida al Regolamento CE 1393/2007 si legge: Quando il destinatario straniero di un atto è irreperibile in Italia e viene disposta dalla competente Autorità giudiziaria la notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c., si raccomanda di indicare il luogo di ultima residenza all’estero dell’interessato.
In detta ipotesi, l’applicazione delle modalità di cui all’art. 143 c.p.c. presuppone una collaborazione dello Stato straniero che, su richiesta della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, riceve l’atto per l’eventuale affissione alla casa comunale straniera, o equivalente, ove esistente.

Cordialità
Rispondi

15/10/2009 < 2 Ottobre 2009 > Avv. Francesco Orlando < Notifica art. 140 c.p.c. persone giuridiche
Salve, anzitutto complimenti per le risposte esaurienti.
Ho effettuato una notifica ad una società presso la propria sede legale, indicando nella relata il nome del legale rappresentante.
L'ufficiale giudiziario di Napoli ha proceduto alla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Il GIudice, in base al nuovo disposto dell'art. 145 ha ritenuto la notifica nulla in quanto nella relata era obbligatorio indicare anche la residenza.
Volevo sapere un Vostro parere in merito e se avete qualche sentenza.
grazie.

Risponde GIOVANNI DE FILIPPO < UG Varese > Scuola nazionale di procedura AUGE

Il giudice ha perfettamente ragione.
In base al nuovo disposto dell'art. 145 c.p.c. la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. può essere effettuata soltanto in caso di mancato reperimento della persona fisica che rappresenta l'ente presso la propria residenza, dimora o domicilio (ovviamente indicati in atto).
Il Tribunale di Varese si é addirittura pronunciato in un'occasione, affermando che le predette indicazioni devono risultare dal contesto dell'atto e non dalla semplice relata.

Risponde Gennaro Di Bari < UG Bari

Gent. Avv. il novello 145 cpc prevede la notifica al portiere dello stabile presso cui si trova la sede dell’ente destinatario della notifica e la consegna di copia al legale rappresentante o ad alcuno dei soggetti indicati al 1° co dell’art. 145, secondo l’ordine di preferenza ivi indicato.
Inoltre permette la notifica, a norma degli art. 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente, alla sola condizione che nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio o dimora abituali; ma che, qualora nessuna delle modalità che precede sia utilizzabili, sia possibile eseguirla anche a norma degli art. 140 o 143 cpc con riferimento esclusivo della persona fisica citata nell’atto, quale rappresentante dell’ente.


2 Ottobre 2009 > Marco Tappi < Roma

Il caso è questo: Tizia consegna al padre un assegno bancario firmato ed in bianco per quanto concerne il beneficiario. il padre subisce il furto dell'assegno e denuncia alle autorità il relativo furto inviando altresì copia della denuncia alla banca presso la quale la figlia ha il conto corrente. Dopo qualche tempo Tizia viene protestata. La domanda che Vi pongo è questa: come può Tizia cancellare il proprio protesto trattandosi di assegno rubato, deve comunque chiedere la riabilitazione al Tribunale e successivamente la cancellazione alla Camera di commercio oppure esiste un'altra procedura? Grazie per la cortese attenzione. Marco Tappi

3/10/2009 > Risponde Amico Giacomo UG Asti

Il primo passo è la presentazione di apposita istanza al Tribunale di competenza, volta ad ottenere la riabilitazione del protestato. Condizioni per potere presentare tale domanda sono: 1)che il titolo, nel caso in specie assegno, sia stato pagato 2)che si possegga il titolo e la quietanza di pagamento 3)che sia trascorso più di un anno dalla levata del protesto.
Ottenuto il decreto giudiziario di riabilitazione, è necessario inoltrare apposita istanza di cancellazione  al Presidente della Camera di commercio competente per territorio. Saluti.

Rispondi

3/10/2009 > Risponde Amico Giacomo UG Asti

Gentile avv.to, a mio parere, la mancata indicazione nella RELATA di notifica della sola residenza del legale rappresentante, non dovrebbe inficiare la validità della notifica medesima. La Cassazione ha anche ribadito in alcune pronunce che nella relata di notifica può anche essere omessa l'indicazione dell'indirizzo( Comune, via, numero civico) del destinatario, a condizione che il medesimo indirizzo, inteso come luogo di notificazione, sia desumibile dall'interno dell'atto giudiziario di cui si chiede la notifica. Cordiali saluti.

Rispondi

2 Ottobre 2009 > avv   Stefano Russo< Pignoramento di conto corrente
Pignoro tutte le somme dovute e DEBENDE dalla banca fino alla concorrenza del credito di 10.000.
La banca rende la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. dicendo che alla data della notifica del pignoramento il saldo del c/c ammonta a 2.000, somma che pertanto è stata assoggettata a pignoramento.
All'udienza, il giudice assegna la somma al creditore.
Qual è la procedura per ottenere l'assegnazione delle c.d. somme debende, cioè quelle che eventualmente, in data successiva alla notifica del pignoramento, transiteranno su quel c/c e che la banca è obbligata ad assoggettare a pignoramento fino alla concorrenze di euro 10.000? (Ovviamente evitando un nuovo pignoramento, ma sfruttando quello già notificato...)
Rispondi

2 Ottobre 2009 > Dirigente f.f.- Vivaldo Francesco D'angelo < attribuzione quota tassata delle trasferte su servizio cambiario
Come noto,la legge prevede che il 50% tassato delle trasferte deve essere diviso in parti uguali tra tutti i componenti dell'ufficio, senza eccezioni o specificazioni.
Qualora l'ufficio venga autorizzato dal Presidente del tribunale ad effettuare un servizio extra (nello specifico la gestione del servizio cambiario relativo al territorio della sezione distaccata del tribunale principale), se alcuni dei colleghi si rifiutassero di partecipare a tale ulteriore attività, è possibile estrometterli in toto dalla ripartizione delle trasferte di tali cambiali, istituendo per esse una contabilità separata?
Oppure il servizio, seppur extra territorio e non partecipato da tutti, dovrebbe essere considerato a pieno titolo dell'ufficio, con conseguente corresponsione obbligatoria a tutti anche di tale 50% di trasferte?
Grazie dell'aiuto che vorrete fornirmi.

Risposta

Caro Vivaldo nel tuo caso non spetta il 50% a chi non partecipa al servizio. Così la circolare del 99 (clicca qui per leggere tutto) ... Poiché risulta di tutta evidenza che nel caso di specie, riguardante I'ufficioNEP di ...,sono soltanto due le assistenti che svolgono» il servizio protesti, mentre il restante personale vi ha espressamente rinunciato, e non sembra svolgere alcuna attività connessa con tale servizio, ne discende che, mancando il presupposto fondamentale della collaborazione, e anche in considerazione dell'impegno particolare in termini di orario e di disponibilità che caratterizza il delicato servizio della levata dei protesti, appare opportuno allo scrivente che coloro che non esplicano in alcun modo tale servizio siano esclusi dalla ripartizione delle indennità di accesso per i protesti.

Risponde Aldo Petrelli UG Lecce

> Riporto quanto chiarito in una nota ministeriale in risposta ad un preciso quesito sull'argomento.
Servizio dei protesti e ripartizione delle indennità di accesso. Nota del Ministero Giustizia, AA CC – UFFICIO V - n. 5/1012/03-1/ML Roma 18 novembre 1999 ....
leggi tutto
Rispondi

2 Ottobre 2009 > Avv   Paola Nigro < pignoramento presso terzi debitore p.a.
Devo fare il mio primo PPT e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, terzo Banca d'Italia.
Il mio quesito è il seguente:
nella redazione dell'atto di pignoramento, visto che per legge la Presidenza del Consiglio dei Ministri è domiciliata presso l'Avvocatura Generale dello Stato che ha sede a Roma, va comunque inserito l'invito (formulato dall'Ufficiale Giudiziario, ma nella pratica preparato da noi avvocati nella relazione di notifica) al debitore ad eleggere domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione con il relativo avvertimento che in mancanza etc?
Grazie sin d'ora per il prezioso aiuto
Rispondi

2 Ottobre 2009 > 14 Settembre 2009 > 2 settembre 2009 > Avv. Lucia Marinelli > Pesaro > 140 cpc

Salve e complimenti per il forum.
Ho richiesto la notifica di un precetto su sentenza a mani. l'ufficiale Giudiziario non avendo trovato il destinatario presso la sua residenza effetuava la notifica ex art.140 c.p.c. e quindi provvedeva a spedire la raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito dell'atto nella casa comunale. Tale raccomandata  però non veniva ricevuta dal destinatario, perchè tornava al mittente con la dicitura trasferito.
A questo punto il mio dubbio è: per me notificante la notifica è da considerarsi valida?Si è perfezionata?E sopratutto tale notifica mi vale ai fini dell'interruzione della prescrizione per la notifica della sentenza?

Risponde Giacomo Amico UG Asti

Nel caso in specie la notificazione non può considerarsi perfezionata atteso che, seppure siano state compiute le tre formalità previste dalla legge per la notifica ex art.140 cpc, il destinatario di fatto non è venuto a conoscenza dell'atto giudiziario, essendo ritornata al richiedente,causa trasferimento del notificando, la racc.ta spedita ex art.140 cpc. La procedura da seguire nel caso in specie è la seguente: procurarsi un certificato di residenza anagrafico aggiornato e se il destinatario risulta mantenere la residenza anagrafica allo stesso indirizzo in cui è stata tentata la notifica ex art.140 cpc, non andata a buon fine, si può richiedere la notificazione ex art.143 cpc.

Risponde Mauro Venezia UG Napoli

La mancata ricezione della raccomandata con AR nella notificazione ex art. 140 cpc" PERCHE' TRASFERITO",verifica un’ipotesi di mancato perfezionamento della notificazione secondo il meccanismo legale e/o di nullità ( più che per l’art. 160 cpc, ai sensi dell’art. 156 c. 2 cpc per mancanza dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
Vedi anche Sent. C. Cost. 477/2002 e 28/2004 ( momento perfezionativo della notificazione tra il notificante e notificando ).
La Corte di Strasburgo ha più volte sanzionato l’Italia con riguardo allo svolgimento dei processi in contumacia riscontrando violazioni dell’art. 6 della C. E. D. U. ( diritto ad un equo processo) proprio in casi in cui le notificazioni assicuravano la semplice conoscibilità e non garantivano l’effettiva conoscenza dei procedimenti e l’esercizio del diritto di difesa   ( sentenza 12/2/85, Colozza c. Italia; sentenza 18/5/2004, Somogyi c. Italia; sentenza 21/12/2006, Zunic c. Italia).
Con simpatia
Dr Mauro Venezia

Rispondi

2 Ottobre 2009 > 14 Settembre 2009 > Avv Alessandro Pucci < es. mobiliare

Gentili colleghi, avrei un quesito da porvi: ho promosso una procedura esecutiva mobiliare nei confronti di una società srl. Dopo alcuni tentativi di vendita infruttuosi sono venuto a sapere che la merce pignorata è stata acquistata ma il ricavato è stato pari a sole € 20,00 (il debito era di € 1.500,00)!Stante che il Tribunale competente risulta essere appartenente ad un foro diverso da quello ove esercito , non ritengo proficuo ed economico per il cliente che il domiciliatario presenzi all'udienza di assegnazione della somma, in quanto la spesa sarebbe maggiore del ricavo! Mi chiedo però se in assenza di conferimento e liquidazione delle spese giudiziarie da parte del giudice potrò eventualmente richiedere la corresponsione di tali voci di spesa al debitore nel caso in cui il mio cliente  volesse intraprendere successivo procedimento esecutivo!

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

l'art. 95 cpc stabilisce che le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, e la giurisprudenza chiarisce (cass. 4695/1999) che il presupposto per porre le spese a carico del debitore esecutato è che l'esecuzione sia fruttuosa. Dunque, se rinuncerai all'esecuzione, certamente non potrai porre le spese a carico del debitore (cass. 10306/2000), ma, secondo me, neanche se ti facessi assegnare i 20,00 euro renderesti fruttuosa l'esecuzione, perciò se io fossi il giudice non ti liquiderei le spese. In effetti le esecuzioni forzate inutili sono solo un intralcio per la giustizia.
Rispondi


2 Ottobre 2009 > 14 Settembre 2009 >Avv. Cristina Antonietta Tomba <pignorabilita' della licenza commerciale
Salve a tutti.
Vorrei sapere se qualcuno sa dirmi se esiste la possibilita' di pignorare la licenza commerciale ex art 515 cpc di un chiosco di fiori.
Preciso che il debitore non risulta intestatario di alcun bene a parte per l'appunto il chiosco di fiori di cui peraltro non conosco il valore.  Qualora fosse possibile vorrei pignorare contestualmente anche il chiosco.Grazie Avv Tomba

Risponde Claudio Stasio UG Verona

Gent.ma avv. Tomba,
la licenza commerciale, intesa come autorizzazione amministrativa alla apertura di un esercizio commerciale, non esiste più (se non in pochi casi residuali) almeno relativamente ai così detti esercizi di vicinato (sono quelli  aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti).
La legge n.° 114 del 1998, art. 7, infatti, prevede in questi casi una semplice comunicazione preventiva al Comune competente. Decorsi trenta giorni, l’attività di vendita potrà essere iniziata, rispettando – ovviamente - tutte le altre leggi (sanitarie, igieniche, urbanistiche, etc.) e regolamenti (comunale, annonario, regionale, etc.). 
In ogni caso, ritengo che anche in precedenza non era ipotizzabile il pignoramento. Pur essendo consapevole, infatti, che tali licenze avevano un valore economico, non credo si possa ignorare la natura delle stesse: si tratta(va), come detto, di una autorizzazione amministrativa, il cui rilascio era nella potestà del Comune e sottoposta all’accertamento della presenza dei requisiti normativamente previsti.
Un po’ come chiedere il pignoramento ( e la successiva vendita) di un porto d’armi o della patente. Cordialità. Claudio Stasio

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Credo che la licenza commerciale non sia pignorabile perché, come mi fu spiegato, può essere ceduta solo a chi subentra nell'azienda e purché questi continui ad esercitarla nello stesso luogo; dunque la licenza non avrebbe una commerciabilità separata rispetto all'azienda. Non essendo, però, esperto in materia, invito chi ne sa di più a smentire o confermare quanto ho scritto. Per quel che riguarda il pignoramento del chiosco, direi che è possibile solo se questo può considerarsi un bene mobile, non incorporato nell'immobile sul quale è collocato. Ti posso suggerire di pignorare piuttosto l'incasso, magari nel giorno della festa della donna o nei giorni di commemorazione dei morti, quando si vendono più fiori. Attenzione però: l'incasso è da pignorare solo se si trovano somme significativamente superiori a 168,00 euro, importo della tassa di registrazione per l'assegnazione.

Risponde Mauro Venezia UG Napoli

N.B. La seguente risposta, già confermata da altro collega, il sottoscritto ripete e ribadisce condividendola a pieno.
Le licenze commerciali rientrano nell'ampio genus delle autorizzazioni amministrative ossia provvedimenti discrezionali che legittimano l'esercizio di diritti o poteri già appartenenti alla sfera giuridica del destinatario (nella specie l'esercizio di un'attività economica imprenditoriale) e  di carattere personale essendo spesso necessaria la presenza di requisiti tecnico-professionali o requisiti di moralità per poter esercitare una data impresa. Esse sono manifestazioni in concreto della volontà della P.A. nell'esercizio dei pubblici poteri e pertanto non sono beni in senso economico e giuridico suscettibili di appropriazione o di disposizione da parte dei privati nell'ambito dell'autonomia negoziale. Forse si confonde la licenza con l'azienda, come complesso di beni organizzati necessari all'esercizio dell'attività imprenditoriale, che invece può essere oggetto di determinati rapporti giuridici o economici nella sua valutazione complessiva e unitaria come nel caso di cessione o affitto  e per la quale non è prevista nel nostro ordinamento giuridico il pignoramento unitario in blocco. Oppure si confonde la licenza con l'avviamento, altro componente astratto e immateriale dell'azienda, che non può essere qualificato bene nel senso tecnico del termine. Alla luce di tali considerazioni la questione della pignorabilità della licenza commerciale non appare plausibile o fondata. In pratica e detto in soldoni è come se a un automobilista venisse pignorata la patente di giuda e non la autovettura che usa per viaggiare.
Con simpatia . Dr Mauro Venezia

Rispondi


2 Ottobre 2009 > 14 Settembre 2009 >Giovanni Guastella <applicazione marche da bollo datate.

Quale data deve riportare la marca da bollo rispetto alla data dell'Atto  o del documento soggetto a bollo?.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

io direi una data non posteriore a quella in cui l'atto è venuto ad esistenza (ad es.: cambiale) perché altrimenti sarebbe palese che l'atto non è in regola con l'imposta di bollo fin dall'origine.
Rispondi

2 Ottobre 2009 > 14 Settembre 2009 > Avv.Francesco  Catapano < Obbligazioni di fare (1217 c.c.)
L'art. 1217 cc., prevede, come noto, che se la prestazione consiste in un fare (nella specie conferiento in cooperativa di prodotti agricoli da parte del socio) il creditore (cooperativa) è costituito in mora mediante intimazione a ricevere la prestazione da effettuare "nelle forme d'uso". E' possibile far constare il rifiuto alla ricezione attraverso ufficiale giudiziario?

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Certamente sì, con una offerta per intimazione (1217 cc e 80 disp. att.; pag 324 del "Manuale operativo dello sfratto", pubblicizzato in questo stesso sito.)
Rispondi


2 Ottobre 2009 > 2 settembre 2009 >Avv. Lorenzo N. < Efficacia precetto dopo istanza di intervento
Dopo un tentativo di pignoramento mob negativo, nel termine di 90 giorni dalla notifica del precetto ho presentato istanza di intervento in un procedimento esecutivo pendente. Adesso (ampiamente trascorsi i 90 gg.)vorrei notificare, sulla base di quello stesso precetto, un pignoramento presso terzi; vorrei quindi sapere se l'istanza di intervento possa, ai sensi dell'art. 481 cpc,  considerarsi inizio dell'esecuzione e quindi sia idoneo ad impedire la cessazione di efficacia del precetto, oppure sia necessario rinnovare il precetto per poter procedere al pign presso terzi. Vorrei inoltre sapere se la notifica del pignoramento presso terzi vada fatta sempre a mani oppure se sia valida anche quella a mezzo posta. Grazie

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

La giurisprudenza ha più volte chiarito che non è necessario un nuovo atto di precetto quando, con quello notificato oltre 90 giorni addietro, si è iniziata una esecuzione e si intende poi promuoverne un'altra. Nel tuo caso, però, la situazione è un po' diversa, perché non hai promosso un'esecuzione, ma vi sei solo intervenuto. Al tuo posto, per evitare ogni rischio, notificherei un nuovo precetto. Quanto alla notifica per posta, ha la stessa efficacia della notifica a mani, anche nel pignoramento presso terzi, purché, ovviamente, vada a buon fine.

Risponde Giovanni Silvagni UG Cosenza

L'intervento del creditore nel processo di esecuzione, effettuato nei termini di efficacia dell'atto di precetto sembra considerato ,unanimemente, atto esecutivo a tutti gli effetti. L'art.527 c.p.c. prevede, inoltre,  che il creditore pignorante ha facoltà di indicare ai creditori intervenuti,  all'udienza o con atto notificato,  l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili ed invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Affinchè l'Ufficiale Giudiziario posssa procedere al pignoramento, tuttavia, è necessario che la Cancelleria del G. E. attesti l'esistenza della procedura esecutiva ovvero che l'esecuzione è iniziata nel termine dei 90 giorni dalla notifica del precetto al fine di consentire al creditore di di avvalersi del cumulo dei diversi mezzi di espropriazione, come previsto dall'art.483 c.p.c.
In ordine alla possibilità di eseguire il pignoramento presso terzi  " a mani " avvero a mezzo del servizio postale, non sembra che vi siano limitazioni particolari.  

Risponde Mauro Venezia UG Napoli

La risposta si presenta complessa ed articolata, in quanto non ho ben compreso il quesito:
1) E' possibile richiedere alla Cancelleria ove pende il processo esecutivo, certificazione che attesti la sospensione del termine di perenzione del precetto;
2) Nel P.P.T. la competenza del G.E. è determinata dal luogo ove si trovano i beni/ove risiede il terzo;
NON HO BEN COMPRESO COSA INTENDI PER NOTIFICA POSTALE:
3) La L.52/2006 ha novellato al numero 4) del secondo comma dell’articolo 543 del codice di procedura civile, le parole: « l'istante può invitare il terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata » SE NON E' QUESTO CHE INTENDEVI ALLORA TI PUO' ESSERE UTILE IL PRINCIPIO GENERALE FACENDO ATTENZIONE AL N. 2) DI CUI SOPRA:
4)Ai sensi degli artt. 106 e 107 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, l'ufficiale giudiziario è competente a notificare, per mezzo del servizio postale, atti del suo ministero a persone residenti, dimoranti o domiciliate nella sua circoscrizione territoriale, mentre può procedere a notifiche nei confronti di soggetti residenti altrove solo se l'atto si riferisce ad un procedimento che sia o possa essere di competenza del giudice al quale il notificante è addetto. Corte di Cassazione, sez. U,ordinanza n 6271 del 23 marzo 2005
Con simpatia
Dr Mauro Venezia

Rispondi


2 Ottobre 2009 > 2 settembre 2009 > Avv. Daniela Fresia < Risoluzione affitto azienda, problemi esecuzione.

Buonasera, con ricorso ex art. 447 bis cpc, ho richiesto la risoluzione del contratto di affitto di azienda per inadempimento (mancato pagamento) e condanna al rilascio immediato dei locali.
La controparte si è costituita ed ha chiesto un termine per sanare la posizione: abbiamo pertanto a verbale, formalizzato l'impegno-accordo della controparte a sanare la morosità entro una certa data con la pronuncia immediata della sentenza di risoluzione che avrei potuto azionare se la ctp. non avesse rispettato gli accordi.
E così è stato. Stamattina mi sono recata dagli ufficiali giudiziari per  accordarmi sull'esecuzione ma il funzionario responsabile mi ha detto che sulla base di una sentenza di risoluzione non è possibile mettere in esecuzione il titolo in quanto in giudice avrebbe dovuto dichiarare la risoluzione e condannare la ctp. al rilascio (come in effetti io avevo richiesto).
Che fare? Esiste giurisprudenza in merito? Grazie 

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Ha ragione il "funzionario", perché noi ufficiali giudiziari non possiamo porre in essere una esecuzione forzata per un obbligo che non risulti chiaramente nel titolo, perciò ti suggerisco di verificare se ci sono gli estremi per ottenere una correzione della sentenza o per impugnarla.
Rispondi


14 Settembre 2009 > 2 settembre 2009 >Avv. Vito Garofalo < pignoramento imbarcazione
Gentilissimi membri del forum vi sottopongo il seguente quesito: dovendo pignorare un'imbarcazione attualmente custodita presso il porto di Santa Teresa Gallura, occorre effettuare un pignoramento presso terzi o farsi autorizzare dal Presidente del Tribunale a ricercare e pignorare il bene custodito dal terzo (comunque nell'ambito di un pignoramento mobiliare)? Grazie

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Se l'imbarcazione è un bene mobile registrato si applicano le norme del codice della navigazione, che prevedono un pignoramento da redigere per iscritto e da notificare. Se l'imbarcazione fosse tipo un gommone, un pattino o una barca a remi, si pignorerebbe come un qualsiasi bene mobile che, se fosse in possesso di un terzo, potrebbe essere pignorato solo col consenso di questi o con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
Rispondi

14 Settembre 2009 > 2 settembre 2009 >Dott. Alessandro Di Matteo <efficacia titolo
difendo una società perchè creditrice di un'altra società (srl), che non ha onorato gli impegni contrattuali (pagare la partecipazione ad una mostra).  Ottenuto il titolo esecutivo contro l'altra società, la successiva esecuzione forzata, soddisfa solo parzialmente il credito azionato. Successivamente, scopro che la società debitrice ha volturato tutti i contratti (noleggio fotocopiatrici) che aveva ad un'altra società (sas). Mi chiedo: il titolo esecutivo, posso farlo valere anche nei confronti della nuova società? Ringrazio anticipatamente.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Io direi che il titolo esecutivo vale solo contro il soggetto -esattamente individuato-, che nel titolo risulta tenuto alla prestazione indicata, perciò non vale contro nuovi eventuali soggetti che si trovano adesso nel godimento degli stessi locali dove prima operava la società debitrice. Osservo inoltre che se quest'ultima godeva, già in passato, delle attrezzature avendole prese a noleggio, queste non potevano essere pignorate neanche prima perché non appartenevano a lei.
Rispondi


14 Settembre 2009 > 2 settembre 2009 > Avv. Alessandra Nardi < Pignoramento notificato al terzo in giacenza
Spero che con la Vs. esperienza qualcuno possa essermi di aiuto. Ho notificato un pignoramento presso terzi a mezzo posta: il debitore ha ricevuto l'atto, quello del terzo è in giacenza presso l'uff. postale. Il terzo è una società riconducibile allo stesso debitore, costituita per sfuggire ai creditori ricorrendo all'affitto di azienda, quindi sicuramente l'atto andrà in compiuta giacenza (che in questo caso però non basta perchè per avere la dichiarazione del terzo ho interesse che questi venga a conoscenza dell'atto)ed oltretutto ho un precetto che sta per scadere quindi devo procedere rapidamente; ma come faccio a rinotificare, se l'originale dell'atto è depositato in cancelleria? ho chiesto all'ug ma neanche lui è stato in grado di darmi risposta. Non credo la cancelleria mi possa ridare l'originale depositato per una nuova notifica. Forse l'unica possibilità è quella di fare un nuovo pignoramento (trovandomi però due pignoramenti identici!) e considerato che la sede legale del terzo è sempre chiusa, specificare  nome del leg rapp e residenza; ma in quest'ultimo caso ex art. 145 cpc l'ug se non può notificare alla sede d'ufficio dovrebbe cercare il leg rappr o conviene  che io gli chieda espressamente di notificare ad entrambi per non ritrovarmi con lo  stesso problema? Grazie

Risponde Martone UG Napoli

Gentile Avvocato Nardi
l'articolo 145 c.p.c.,nella sua rinnovata formulazione,prevede che le notifiche alla persona giuridica si eseguano o,nella loro sede,o alla persona fisica che la rappresenta.
La notifica alla persona giuridica,quindi,puo'essere eseguita validamente ,in modo alternativo,o presso la sede o nella residenza del legale rappresentante,poiche' la legge  considera queste modalita' di notificazione giudicamente entrambe sullo stesso piano di efficacia.
Pertanto,anche notificando l'atto alla sola persona fisica,nella qualita' di legale rappresentante,nella sua residenza,si sortiscono tutti gli effetti sperati e previsti dall'articolo 145 cpc.
A questo punto,provveda a notificare un nuovo pignoramento presso terzi e,dopo il deposito in cancelleria,potra' richiedere al cancelliere la riunione dei due fascicoli o al giudice in udienza.

2. Risponde Diego ferro UG Orbetello

Aspetta l'udienza: se il terzo non si presenta chiedi al giudice l'autorizzazione a rinnovare la notifica, e a quel punto estrai tre copie autentiche del pignoramento e del verbale di udienza e poi fai la notifica alla società presso la sede legale e alla persona fisica, a casa sua, nella sua qualità di legale rapp.te della società.
Rispondi


14 Settembre 2009 > Avv. Maria Cristina Giarrocco <scaduti termini per notifica decreto ingiuntivo
buongiorno,
vorrei cortesemente sottoporvi il seguente quesito. Ho richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un debitore greco, ho però provveduto erroneamente alla notifica direttamente alla società estera senza effettuare la traduzione dell'atto in greco.(ho seplicemente notificato l'atto via posta direttamente al debitore)  Essendo trascorsi i 60 dall'emissione del decreto ingiuntivo posso reiterare vaslidamente la notifica o il decreto ingiuntivo è divenuto inesistente a causa dell'errato iter della notifica? (non ho predisposto le due copie, non ho inviato il plico al ministero della giustizia greco e non ho tradotto il decreto). Grazie per l'aiuto maria cristina giarrocco   
Rispondi

2 settembre 2009 > 29 luglio 2009 > Arianna Russo < Venezia < Errore

un ufficiale giudiziario sbaglia nel verbale di pignoramento mobiliare indicando che viene sottoposta a pignoramento una certa quantità di merce precisamente indica 100 pedane di conserve, invece di 100 cassette di conserve, pignorando quindi un quantitativo di merce abnorme rispetto al credito. Nessuno si accorge dell'errore, solo in sede di vendita in loco il debitore verifica che sono state pignorate non 100 cassette ma 100 pedane!!!! il quantitativo è immediatamente venduto per un prezzo bassissimo con considerevole danno economico per il debitore, c'è responsabilità civile dell'ufficiale? Consideriamo che i termini per l'opp. agli atti esecutivi sono scaduti. Cosa si potrebbe fare per recuperare il danno arrecato ???

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Secondo me il debitore avrebbe dovuto svegliarsi prima, rilevando l'errore in fase di pignoramento o, ove fosse stato assente, andando in cancelleria a leggere il verbale e poi agendo per ottenere una rettifica o una nuova stima. Se avesse agito con più diligenza e tempestività, avrebbe evitato il danno (1227c.c.), anche perché le valutazioni fatte in fase di pignoramento dall'uffficiale giudiziario sono sempre salvo migliore stima, che deve essere sollecitata dalla parte interessata. Forse l'ultima spiaggia è data da una azione di arricchimento senza causa contro l'acquirente, ma credo che anche questo tentativo difficilemnte potrebbe essere coronato da successo.
Rispondi

2 settembre 2009 > 29 luglio 2009 > Avvocato Andrea Pavesi <dichiarazione art. 492 cpc e pignoramento autoveicolo 
Buongiorno.-
Nel caso in cui il debitore esecutato abbia rilasciato la dichiarazione di cui all'art. 492 cpc commi 4 e 5 dichiarando di essere proprietario, fra l'altro, di un autoveicolo, dato che dal momento della dichiarazione i beni si intendono pignorati nei confronti del debitore dichiarante, è possibile trascrivere il pignoramento al PRA (con copia della dichiarazione) ed obbligare il debitore alla consegna del veicolo (dato che ne è custode e non può disporne se non commettendo sottrazione di pignorato)? Come si procede? Basta un ulteriore accesso dell'Uff. Giudiziario (che nel caso di mancata consegna potrebbe redigere un verbale di "sottrazione" del bene pignorato)?

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Ritengo che debba essere chiesto un nuovo accesso all'ufficiale giudiziario, che, recandosi nel luogo dove il veicolo dovrebbe trovarsi, lo potrà materialmente sottrarre al debitore, redigendo verbale di mancato reperimento del bene ove dovesse non trovarlo. A quel punto sarà il creditore a presentare la querela di cui all'art. 388 c.p., ed in tal modo credo che sarebbe possibile chiedere l'intervento delle forze dell'ordine per avere un aiuto nel rintracciare l'oggetto sottratto all'esecuzione. Quanto alla trascrizione del pignoramento, chiederei al PRA se un verbale di dichiarazione ex art. 492 c.p.c. è sufficiente. Aggiungo che in casi simili, nei quali il debitore, rilasciando una dichiarazione veritiera, dimostra di essere disposto a collaborare, io lo coinvolgo prima di mettermi alla ricerca del bene dichiarato, in modo da ottenere ulteriore collaborazione, sì da evitare malintesi e querele. Nel caso poi in cui il debitore, pur espressamente contattato dall'ufficiale giudiziario, facesse venir meno la sua collaborazione e sottraesse il bene, a maggior ragione potrebbe essere querelato.
Rispondi

2 settembre 2009 > 29 luglio 2009 > Avv. Anna Urbanelli <Estensione pignoramento immobiliare
... ho eseguito il pignoramento immobiliare della quota di comproprietà del debitore pari a 1/15. a seguito del decesso di un comproprietario (la madre della debitrice), la quota della debitrice è diventata pari a 1/5. il Tribunale di Nicosia ha autorizzato "la creditrice procedente ad estendere il pignoramento degli immobili oggetto di quersto procedimento esecutivo fino a comprendere l'intera quota dei beni di proprietà della debitrice". ma come si fà quest'estensione? devo rinotificare un nuovo pignoramento e poi trascriverlo? e poi depositare l'istanza di vendita e la certificazione notarile? premetto che già è stata fatta la perizia sugli immobili pignorati e che il decesso è avvenuto nelle more della fissazione della data di vendita.
ringrazio sin da ora per le risposte.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Secondo me bisogna redigere, notificare e trascrivere un nuovo atto di pignoramento per la quota da aggiungere, dove si menzioni la pendenza della procedura -indicandone il numero di ruolo- e l'autorizzazione all'estensione da parte del giudice. Sarà cura del cancelliere inserire il nuovo atto di pignoramento, depositato dall'ufficiale giudiziario, nel fascicolo dell'esecuzione pendente. Ritengo superflui nuovi documenti ipocatastali e nuove perizie, perché nel fascicolo ci dovrebbero essere già, sicché si tratterà solo di mettere in vendita una quota maggiore, il cui valore dovrebbe essere agevolmente ricavato dalla perizia. All'udienza si chiederà la vendita della ulteriore quota pignorata.
Piuttosto sono perplesso su un punto: siamo sicuri che la debitrice abbia accettato l'eredità e sia divenuta erede?

Rispondi

2 settembre 2009 > 29 luglio 2009 > Avv Carla Catania < notifica

dovrei notificare un ricorso per decreto ingiuntivo ad una ditta individuale che da poco ha mutato ragione sociale. Come procedo?

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Io notificherei l'atto alla persona fisica, semplicemente indicandola con nome, cognome e indirizzo. Nel caso dell'impresa individuale, infatti, non mi risulta che vi sia autonomia patrimoniale tra impresa e imprenditore (diversamente da quanto accade tra società di persone e soci), perciò il debitore è la persona fisica, indipendentemente da come abbia deciso di chiamare la sua ditta.
Rispondi

2 settembre 2009 > 15 LUGLIO 2009 >Avv. Jacopo Trojani <Furto titolo e precetto < a Giovanni de Filippo UG Varese e Cristiano Ragno UG Como.
Grazie mille per le vs. risposte, sempre estremamente utili. Dovrei peraltro estendere un pignoramento mobiliare già eseguito attivando una procedura presso terzi,il che, secondo gli UG di Roma, non pare possibile, ferma la possibilità di attivare la nuova procedura stante l'insufficienza dei beni mobili già pignorati. Quanto al pign. di quote srl, ogni ufficio ha la sua prassi...a Roma si provvede nelle forme del presso terzi,con atto privo della citazione a comparire in udienza anche se condivido il riferimento al nuovo 2471... a beneficio di tutti, per la trascrizione in Cciaa è richiesto un importo di € 155. In ogni caso, al momento è sorto un altro problema, per il quale sono ben lieto di ricevere indicazioni: il titolo era un assegno bancario insoluto consegnato in originale al momento della richiesta di pign. mobiliare e poi "sparito" insieme a tutto il fascicolo dell'esecuzione. Ho già chiesto di attestare smarrimento del fascicolo e dell'assegno e precetto in originale e la cancelleria dovrebbe provvedere, anche dietro preannuncio di immaginabili iniziative.. Nasce però altro problema sul quale il giudice di turno si è riservato di rispondere: oltre alla attestazione di smarrimento, ho chiesto di autorizzare il deposito nel fascicolo di copia fotostatica del precetto e dell’assegno in luogo degli originali smarriti nonché di autorizzare il rilascio di copie autentiche delle medesime copie. tra l'altro, il titolo è un assegno bancario non trasf. per cui non è neanche possibile l'ammortamento (ex art.73 legge assegni) quindi vorrei che le copie fotostatiche che deposito avessero lo stesso valore degli originali "smarriti" (rectius rubati) proprio per procedere al nuovo pignoramento o all’estensione del vecchio. secondo voi ci sono soluzioni diverse ? spero che il quesito sia chiaro, grazie ancora e saluti

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Io il nuovo pignoramento lo farei senza titolo solo previa autorizzazione del giudice del'esecuzione che desse atto che il titolo, già depositato in cancelleria, è poi stato smarrito.
Rispondi

2 settembre 2009 > 29 luglio 2009 > Angelo Napoli > UG Mistretta >  Invito alla dichiarazione patrimoniale
Gentili Colleghi,
vorrei sapere la vostra opinione sulla seguente questione: è equiparabile il caso di un debitore spesso assente (e quindi con diversi accessi e relativi verbali di pignoramento "chiuso")con la fattispecie del IV comma dell'art. 492? In altre parole è secondo voi ammissibile affiggere alla porta o immettere nella cassetta postale o - meglio ancora - spedire a mezzo raccomandata l'invito a rendere la dichiarazione facendone relativa menzione nel verbale di porta chiusa?
Ciò perchè nelle lettere di accompagnamento alle richieste di esecuzione mobiliare spesso mi si chiede ciò, facendomi pensare che alcuni colleghi adottino già questi sistemi. Buon lavoro a tutti

Risponde Giovanni Silvagni UG Cosenza
Dalla lettura del IV comma dell'art. 492 c.p.c. emergono due presupposti perchè l'ufficiale giudiziario inviti il debitore ad indicare  "ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione":
1) "i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti.
2) " per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione".
Come potrebbe l'Ufficiale Giudiziario invitare il debitore ad indicare " ULTERIORI" beni senza aver iniziato l'espropiazione forzata ex art. 491 ?
Il verbale di "porta chiusa" non è qualificabile come  pignoramento ma solo un "tentativo di pignoramento " che non può dar luogo all'invito previsto dall'art. 492 alla luce anche e soprattutto delle previste conseguenze di carattere penale .

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Puoi anche farlo. Il vero problema è che se il debitore non si presentasse a rendere la dichiarazione, ben difficilmente potrebbe essere condannato per il reato di cui all'art. 388 c.p., mancando la prova certa che egli abbia avuto effettivamente notizia della convocazione. Posso aggiungere che io adotto spesso il sistema dei biglietti in cassetta, contenenti l'invito a contattarmi; in molti casi vengo chiamato e da lì, di solito, faccio partire la trattativa -d'accordo con l'avvocato-, per un pagamento spontaneo.
Rispondi

29 luglio 2009 > 10 giugno 2009 > Avv Falcone > Salerno

ho un problema. devo notificare una sentenza per credito di lavoro: tfr. Il legale rappresentante della società è morto e la sede della società che risulta dalla visura camerale è inesistente. Come devo fare per la notifica.

Risponde Gianni Rossi

Dal tenore della Sua domanda immagino che la società debitrice sia una società di capitali. In questo caso riterrei che stante la morte e la mancata sostituzione del rappresentante legale, debba essere richiesta al Giudice (in questo caso riterrei il G.E.) la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. In caso invece di società di persone riterrei di richiedere la notifica nei confronti di tutti i soci e/o loro eredi. 

Rispondi

29/7/2009 > 21 luglio 2009 >Michele Cicero
Innanzitutto, ringrazio calorosamente per l'utilità indiscussa di questo forum, miniera di preziosissimi consigli. Ecco il mio quesito (forse banale, ma l'arsura di questi giorni fa davvero ammattire): posso richiedere le notificazioni dell'atto di pignoramento presso terzi da un Ufficio UNEP diverso da quello nella cui circoscrizione risiede il terzo?
Ringrazio anticipatamente e con gratitudine quanti riusciranno a dirimere il dubbio. Buon lavoro a tutti.

Risponde Giovanni de Filippo

La competenza é del Tribunale nel cui circondario si trovano le somme da pignorare. Di conseguenza anche la competenza notificatoria è dell'Ufficiale giudiziario addetto all'UNEP di quel Tribunale.Non é pertanto possibile richiedere la notifica dell'atto ad un UNEP diverso da quello nella cui circoscrizione risiede il terzo (atteso che la residenza o la sede del terzo dovrebbe essere il luogo in cui si trovano le somme da sottoporre ad esecuzione). 
Rispondi

29 luglio 2009 > 21 luglio 2009 >Martina Tilati <Notifica non residenti in Italia e nate all'estero
Devo provvedere a notificare degli atti relativi ad una procedura espropriativa a delle persone che, dalla visura catastale, risultano nate all'estero (Gran Bretagna). Oltre alla data ed alla nazione di nascita non ho altri dati. Ho provato a chiedere informazioni al comune dove si trovano i terreni da espropriare, ma le persone non risultano iscritte all'AIRE del comune. Ho chiesto via mail ai consolati italiani in Gran Bretagna, ma la risposta è stata la stessa "sconosciuti". presumo quindi che queste persone non siano cittadini italiani e non lo siano mai stati. Come posso procedere?

Risponde Gianni Rossi

Consiglierei di risalire all'attuale indirizzo di residenza dalla residenza dichiarata all'atto di acquisto in conservatoria (o tra vivi o mortis causa, in questo caso successione) e poi sentire quel comune (italiano o straniero) se i debitor abitano sempre lì o sono emigrati altrove.

Risponde Giovanni de Filippo

Ritengo (ed ho proceduto in tal senso in casi analoghi) che la notifica possa essere validamente effettuata mediante consegna di copia al P.M.,ai sensi dell'art.143,II comma, c.p.c.
Rispondi

29 luglio 2009 > Diego Giugliano < Tivoli < <pignoramento presso terzi dipendente ambascaiata estera.

Dovendo pignorare la retribuzione percepita da soggetto straniero residente in Italia e dipendente da Ambasciata del proprio paese in Italia (Roma), mi chiedo se devo considerare la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi come notifica all'estero.
Devo ritenere la traduzione indispensabile oppure, trattandosi di atto privato, posso soprassedere?
Inoltre, a prescindere dalla "collaborazione" dell'ambasciatore per quanto concerne la dichiarazione, posso ritenere tranquillamente la giurisdizione del Giudice italiano per l'esecuzione dal momento che il credito vantato dal debitore è nei confronti di un ufficio operante in Italia secondo norme italiane (busta pèaga redatta secondo la ns. normativa)?
Vi ringrazio infinitamente per i suggerimenti preziosi che mi fornirete.

Rispondi

21 luglio 2009 > 15 LUGLIO 2009 > Dott. Giovanni Nove < Notifica a mani per processi extra districtum
Innanzitutto Vi faccio i complimenti per la competenza e la precisione delle risposte, e questa non è altro che la prova più evidente delle capacità professionali di molti UG dei nostri Tribunali.

Il mio quesito invece riguardava invece la notifica da parte di un ufficiale giudiziario extra districtum; ovvero per un procedimento che deve essere introitato dinanzi al Tribunale di Milano, può essere la notifica effettuata dall'UG del luogo di residenza del convenuto (ovviamente non è Milano) avendo la necessità che la stessa venga effettuata "a mani", per questioni relative alla perentorietà di termini entro i quali deve essere necessariamente fatta e che la notifica a posta invece non può garantire?

Vi ringrazio fin d'ora per i preziosi consigli che saprete fornirmi.

Risponde Dott. Gerardo Lascala UG Rovereto

Premesso che la notifica "a mani" è la migliore soluzione per la certezza data dalla professionalità di chi la effettua, ormai il problema dei termini è stato superato dalle varie pronunzie giurisprudenziali nel senso che quando il richiedente ha richiesto tempestivamente la notifica (in termini) anche se l'atto giunge alla controparte successivamente allo spirare del termine, e cioè si hanno più effetti diversi dello stesso atto, uno per il richiedente e uno per il destinatario, almeno per quello che riguarda i termini processuali.

2. Risponde Giuseppe Marotta UG Rho

Certo, la notifica può essere effettuata a mani dall'ufficiale giudiziario competente per il luogo ove risiede il convenuto. Viceversa, se volesse effettuarla a mezzo del servizio postale sarebbe competente solo l'ufficiale giudiziario in servizio presso la Corte d'Appello di Milano, essendo la causa incardinata nel suddetto foro.
Rispondi

21 luglio 2009 > Avv.Giovanni Bove <pignoramento stipendio insegnante
... dovrei eseguire il pignoramento dello stipendio di un insegnante pubblico che risiede a roma. Il punto è che da informazioni assunte il debitore risulta avere ottenuto il passaggio di ruolo a partire dall'anno scolastico 2009-2010 da una scuola della provincia di Nuoro a due scuole entrambe site a Roma. Il mio dubbio è a chi devo notificare il pignoramento: alla Direzione provinciale dei servizi vari di roma o quella di Nuoro. il precetto scade il 17 agosto. fatemi sapere grazie
Rispondi

21 luglio 2009 >3 luglio 2009 >Avv. Luca Zuccotti < titolo esecutivo errore ragione sociale specifica partita iva.

Mi trovo alle prese con un decreto ingiuntivo regolarmente notificato e passato in giudicato con un errore relativo alla ragione sociale, ma con esatta partita iva atta ad indicare il debitore.
La società rossi mario spa con partiva iva n 12345678 è stata indicata come rossi mario srl con partita iva 12345678.
La relata di notifica è correttamente stata inviata alla rossi mario spa con partiva iva n 12345678.
E' opportuno procedere a precetto ed eventualmente a pignoramento oppure potrebbe essere ragione di opposizione stante l'errore sulla diversa ragione sociale (anche se detta è considerata solamente un segno distintivo e l'identificazione della società debitrice è insita nella corretta ed indicata partita iva)?

Risponde Avv. Andrea Ricardi Torino

Perchè non provare con il procedimento di correzione (287 c.p.c.) sulla base della sostanziale equipollenza tra sentenza e decreto definitivi? In fin dei conti dai documenti allegati ben si poteva comprendere l'esatta identità del debitore (s.r.l. o s.p.a.) e quindi riterrei possibile utilizzare il procedimento che tiene fermo il provvedimento definitivo.  Cordialità Andrea Ricardi
Rispondi

21 luglio 2009 > Avv. Susanna Mingolla <pignoramento stipendio ispettore di polizia
devo effettuare un pignoramento dello stipendio di un ispettore di polizia. Volevo cortesemente sapere se il terzo pignorato è il Ministero dell'Intero, ovvero se devo reperire ove l'ispettore svolge la sua attività, ovvero se esiste un Ente decentrato a cui rivolgersi. Ringrazio anticipatamente per la Vostra disponibilità e competenza. Cordiali saluti.
Rispondi

 

15 LUGLIO 2009 > 3 luglio 2009 > Avv Gennaro Cioffi < pignoramento dossier titoli.

In seguito ad un pignoramento presso terzi la banca ha dichiarato che presso la sua filiale è in essere un deposito titoli intestato al debitore nel cui dossier sono custoditi titoli (azionari/obbligazionari) per un controvalore di ... Qualcuno mi sa dire se è corretta la forma del pignoramento presso terzi in questo caso? In caso negativo che tipo di pignoramento si dovrebbe fare, quello per i titoli azionari?

Risponde Giovanni de Filippo UG Varese

Ritengo che sia corretta la forma dell'espropriazione presso terzi,naturalmente se le azioni (come normalmente si verifica) non sono state emesse e quindi non sono "incorporate".
Altrimenti si dovrebbe procedere (per le sole azioni,ma si tratta di casi rari) nella forma del pignoramento mobiliare.

Rispondi

15 LUGLIO 2009 >Avv. Francesco Lagonigro <Pignoramento quote Srl
Buongiorno. Un mio cliente vanta un credito da lavoro dipendente già riconosciuto con sentenza. La debitrice è una SRL con unico socio.
Posso procedere con il pignoramento della partecipazione sociale del socio o tale forma di esecuzione presuppone un debito personale del socio e non della società? Grazie

Risponde Dott. Gerardo Lascala UG Rovereto

Anche se la società ha un solo socio, ha una propria personalità giuridica, il patrimonio del socio (quote sociali), rimane distinto da quello della società e non è quindi aggredibile con un titolo valido nei confronti della sola società a r. l.
Rispondi

15 LUGLIO 2009 >4 aprile 2009 > 27 marzo 2009 > Avv. Adele Belluomo < Citazione notificata a compagnia assicurativa con emissione can
Gentili colleghi, ho notificato a mezzo posta un atto di citazione ad una compagnia assicurativa, sulla ricevuta di ritorno vi è la firma di un soggetto preposto al servizio del destinatario nonché la dicitura dell'emissione CAN . In prima udienza il Giudice di Pace ha ritenuto la notifica non andata a buon fine per mancata esibizione CAN. Ma, giungerà mai al mio studio notizia in merito??? Si è perfezionata la notifica con la sola dicitura emessa CAN? Grazie.

Risponde Gula Sebastiano < servizi postali.

Gentile  avvocato mi permetto di dare  un piccolo contributo a questo sito, interessante  che  ho scoperto da oggi, in effetti la  can non deve essere emessa nel  caso che  l'atto sia diretto a persone giuridiche: spa .srl. sapa, o ad enti pubblici.pubbliche  amministrazioni, autorità domiciliate  per  la carica presso l'ufficio di  apparteneza, es. Prefetto,Procuratore della Repubblica,Questore, Sindaco ecc.
Deve pero essere indicata sul mod 23 la ricevuta di ritorno se'oltre la firma la dicitura : persona addetta  a ricevere gli atti.
Distinti saluti
15 LUGLIO 2009 >Avv Andrea Ricardi <sequestro eseguito dal'U.G. via posta??
... ad una società con sede in Torino viene notificato (in Torino) tramite posta un atto di sequestro di crediti presso terzi da parte di un U.G. presso tribunale lombardo invitandolo a prestare dichiarazione avanti al Tribunale lombardo (avanti il quale è radicato il procedimento di esecuzione del sequestro). Poiché la società (che sarebbe il terzo debitor debitoris) non ha alcuna sede in Lombardia riterrei che vi sia l'incompetenza territoriale ma, a parte questo, l'U.G. per eseguire il sequestro non deve farlo personalmente ed essere l'U.G. "del luogo"?
Altrimenti l'esecuzione a Torino potrebbe essere fatta da un U.G. di Taranto e via discorrendo. Scusate la domanda banale ma non mi racapezzo. Grazie anticipate.   

Risponde Dott. Gerardo Lascala UG Rovereto

La competenza territoriale, nel caso di pignoramento presso terzi non è quella della sede della ditta esecutata, ma quelle del luogo ove si trovano i beni pignorati, per esempio dove è la sede o la filiale di una banca dove la società debitrice intrattiene rapporti bancari.
Rispondi


30 giugno 2009 < Avv. Jacopo Trojani < Cumulo mezzi espropriazione e estensione pignoramento
Buongiorno, il quesito è il seguente:notifico un precetto il 01.08.08 ; richiedo esecuzione mobiliare con accesso eseguito ad ottobre '08 e sono sottoposti a pign. beni mobili per un valore di stima pari alla metà del credito; in attesa della vendita di tali beni, vorrei procedere a pign. di quote di srl in capo al debitore che a Roma viene fatto nelle forme del presso terzi; ritengo di poter procedere anche in difetto di notifica di nuovo precetto come già chiarito nel forum da Giovanni Giorgio UG Acquaviva delle Fonti e Mauro Venezia UG Napoli, allegando titolo ed il precetto in originale ritirati dal fascicolo esistente in cancelleria (previa autorizzazione del G.E., con deposito in esso delle relative copie), oltre alla attestazione del Cancelliere circa tale pendenza. A vs. avviso posso procedere normalmente o è preferibile, qualora sia ammissibile, chiedere un pignoramento presso terzi in estensione di quello mobiliare già promosso nel quale i beni pignorati sono comunque insufficienti ? Grazie molte e saluti.

Risponde Giovanni de Filippo UG Varese

Esistendo una procedura già pendente, ritengo che sia corretto agire in estensione del precedente pignoramento mobiliare,tenendo conto del valore attribuito ai beni già pignorati e fino a cautelare la somma precettata aumentata della metà.

Risponde Cristiano Ragni UG Como.

Gentile avvocato,
è sicuramente la via maestra quella di continuare l'epropriazione già iniziata con il medesimo titolo e atto di precetto previa sostituzione, nel fascicolo dell'esecuzione, dell'originale con una copia. L'ufficiale giudiziario, infatti, per procedere ad una nuova esecuzione ha sempre bisogno del titolo esecutivo con la formula esecutiva in originale. A Como, dove io presto servizio, richiediamo alla parte istante una certificazione della cancelleria delle esecuzioni mobiliari che attesti la pendenza del processo esecutivo. Nutro invece forti perplessità sul pignoramento di quote di srl nella forma del presso terzi. L'art. 2471 novellato nel 2003, delinea una forma di pignoramento più simile a quello immobiliare. Tale pignoramento va effettuato, infatti, con una mera notificazione al debitore ed alla società, i cui amministratori ne cureranno la trascrizione nel libro soci, contenente l'ingiunzione e gli avvertimenti di cui all'art. 492 c.p.c. E' necessario inoltre il rilascio di una copia conforme per la trascrizione nel registro delle imprese.

Rispondi


30/6 < 25/6/2009 > >> 4 aprile 2009 > Avv Nadia Beltramo < precetto su cambiale non protestata

La mia cliente è in possesso di una cambiale scaduta, ma non protestata.
Il mancato protesto, a sua detta, è derivato dal fatto che sulla stessa cambiale emessa da una sas, a firma del socio accomandatario, manca la qualifica dello stesso.
Mi chiedo: posso rischiare un precetto o conviene un ricorso per decreto ingiuntivo?
Grazie mille.

25/6 > Risponde Francesco Filippone < UG Campobasso

Egregio Avvocato,
non è necessario far rivestire di efficacia di titolo esecutivo la cambiale in suo possesso se non sono trascorsi tre anni, poiché il protesto è requisito necessario soltanto per l'azione cambiaria di regresso, da rivolgere nei confronti dei giranti del titolo, mentre contro l'emittente è possibile agire con azione cambiaria diretta, entro tre anni dalla scadenza del termine del protesto.
Cordiali saluti. Dott. Francesco Filippone.

30/6 > Risponde Giovanni de Filippo

Se (come mi sembra di capire)nel riquadro della cambiale (o,meglio,del vaglia cambiario,poiché credo si tratti di un pagherò) é indicata la ragione sociale,mentre nel riquadro contenente la firma c'é la sola sottoscrizione del socio accomandatario senza alcun timbro della società (o comunque senza alcuna indicazione della qualità del socio),il protesto doveva essere levato comunque nei confronti della società,facendosi riferimento in ogni caso all'indicazione contenuta nel riquadro centrale. Tuttavia,come già opportunamente segnalato dal collega Francesco Filippone, l'azione cambiaria diretta può essere esercitata indipendentemente dalla levata del protesto nei confronti dell'obbligato principale. 

30/6 Angelo

scusate ... posso anche sbagliarmi ma credo che in questo caso occorre invece un decreto ingiuntivo in quanto, se capisco bene, l'emittente è una persona fisica - anche se ai fini della domiciliazione è indicata la società - e mancando il codice fiscale (o dati anagrafici), requisito fondamentale, non vale come cambiale ma come prova scritta.
Rispondi

25/6/2009 >>>> 24/6/2009 > Avv. Petrulli < Notifica sfratto per morosità ex art.140 c.p.c.

Ho avviato un'azione di sfratto per morosità, non notificata a mani proprie per avere l'U.G. trovato il domicilio chiuso. E' stata attivita la procedura di cui agli artt. 140 e 660 c.p.c., ma le raccomandate a.r. non sono state recapitate per assenza del destinatario. Allora l'agente postale, che ha tentato il recapito, ha depositato l'avviso di tentato recapito presso l'agenzia postale preposta alla consegna e ha affisso avviso. Trascorsi 10 giorni dall'avvenuto deposito, gli avvisi mi sono stati restituiti ("compiuta giacenza"), con la dicitura "assente". Potendo provare che la residenza risulta esattamente individuata (sono in possesso del certificato di residenza rilasciato posteriormente al tentato recapito) e non ostando altri gravi motivi di assenza (ad es:. decesso, anche in questo caso posso provare con apposito certificato) si può ritenere che la "compiuta giacenza" realizza l'effetto di conoscibilità? Si può ritenere che la notifica abbia raggiunto il suo scopo?

Risponde Francesco Magnanelli < Civitavecchia

A mio parere, la notifica deve considerarsi perfettamente valida e giuridicamente perfezionata alla data di spedizione della raccomandata prevista dall'art. 140 c.p.c. Le consiglio, comunque, di allegare all'originale dell'atto i plichi che le sono stati restituiti con la dicitura "compiuta giacenza". Essi, infatti, rappresentano la conferma del corretto operato del collega ufficiale giudiziario. Qualora, invece, sui plichi vi fossero state le diciture "trasferito" o "sconosciuto", verosimilmente, il giudice non le avrebbe convalidato lo sfratto. La saluto cordialmente.

Risponde Giovanni de Filippo > UG Varese

La notifica effettuata a mezzo posta per "compiuta giacenza" é pienamente valida e produce lo stesso effetto di conoscibilità da parte del destinatario.
Rispondi

25/6/2009 >>>>> 20 maggio 2009 > Dott. Chiara Lagana < istanza di proroga ex art.6 L.431/98
Dopo la convalida di sfratto per finita locazione, alla scadenza stabilita dal giudice l'inquilino ha presentato istanza di proroga ex art 6 L 431/98 nel maggio 2008 senza che ad oggi il giudice si sia espresso in merito.Posso considerare la data fissata per il rilascio in sede di convalida di sfratto, utile per l'esecuzione dello sfratto? Il non pronunciamento del giudice può essere considerato rigetto della domanda? grazie

Risponde Francesco Filippone > UG Campobasso

Il titolo manterrà la sua efficacia esecutiva sino a che non interverrà la pronuncia del giudice. L'aspettativa del provvedimento giudiziale non rappresenta assolutamente una causa di sospensione.
Cordiali saluti. Dott. Francesco Filippone

Rispondi

25/9/2009 >>> 29 aprile 2009 > Avv. Mario Caso <Precetto e notifica
1) Un atto di precetto che non contenga l'intestazione dell'a.g. competente è valido così come si desume ex 125 cpc?
2) Un atto di precetto con annesso titolo esecutivo (cambiale protestata) può essere notificato ovunque? Cioè se l'esecuzione deve essere fatta a Napoli, posso notificare l'atto presso unep di Salerno?
3)l'art 480 cpc 3 comma stabilisce che il precetto deve contenere "la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel COMUNE in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione". Se dunque un cliente elegge domicilio presso un avvocato nel cui comune non c'è alcuna a.g. si presume il circondario? grazie

Risponde Francesco Filippone > UG Campobasso

1) si;
2) si;
3) ritengo che il quesito proposto tenda a valutare il rischio di un'opposizione notificata in cancelleria che incardini un processo che prosegue all'insaputa del creditore. Pertanto sul punto giova fare un'ampia riflessione.
L'art. 480 terzo comma c.p.c. effettivamente parla di comune ove ha sede il g.e., allo scopo di individuare il giudice davanti al quale vanno proposte le opposizioni contro il precetto.
Questa norma è stata oggetto della sentenza 20 dicembre 2005 n. 480 della Corte costituzionale che ha statuito che se nel precetto il creditore elegge domicilio LA CITAZIONE IN OPPOSIZIONE VA IN OGNI CASO NOTIFICATA NEL DOMICILIO ELETTO, precisando altresì che se il debitore non possiede beni nel circondario del tribunale che ha sede nel comune dove il creditore procedente ha eletto domicilio, il debitore si può rivolgere al giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato.
Peraltro il creditore procedente potrà contestare la competenza del giudice adito dal debitore dimostrando che egli possiede beni nel circondario del tribunale nella cui sede ha eletto domicilio (cfr Cass. Civ. Sez.III, Sentenza 13 febbraio 2007 n. 3081).
Cordiali saluti.
Dott. Francesco Filippone.

Rispondi

24/6/2009 > Carlo D'Addario < notifica al possessore o detentore
il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c. costiuisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile espropriato in favore dell'aggiudicatario, ma anche di chi si trova nel possesso o semplicemente nella detenzione del detto immobile e non possa (ancora) opporgli un diritto reale o personale già opponibile al creditore pignorante. Detto decreto deve comunque essere notificato insieme al precetto per rilascio ANCHE AL POSSESSORE E AL DETENTORE?

Risponde Francesco Filippone > UG Campobasso

Il titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile va notificato, come di regola, al solo debitore esecutato. Anche in tal caso vale il brocardo "quod abundat non viziat" per cui non guasta la notifica anche ad altri occupanti effettivamente l'immobile; tali terzi potranno opporsi solo se titolari di titolo autonomo di detenzione qualificata, da esibire all'ufficiale giudiziario in occasione del primo incontro con il pubblico ufficiale. Ciò imporrà la sospensione dell'esecuzione sino allo spirare del termine di efficacia del titolo autonomo di detenzione.
Cordiali saluti. Dott. Francesco Filippone.

Rispondi

24/6/2009 >Massimiliano Benvenuti < risponde a precedenti quesiti su pignoramento negativo.

Seppur la giurisprudenza sopra citata risulti pertinente (rif P. Catania 01.12.1982 e Cass. civ. n.20836/2006) occorre rilevare che in dottrina la disputa è aperta e più di un autore ritiene che sia idoneo ad interrompere il termine, ex art 481 c.p.c., anche il pignoramento negativo, con salvezza dei successivi pignoramenti (su tutti Satta, in "Commentario", volume terzo, pag. 117). Ciò che deve essere rilevato però, è che non spetta all'Ufficiale Giudiziario un preliminare giudizio sulla validità o meno del pignoramento. Tale denuncia, di nullità del pignoramento successivo alla sopravvenuta inefficacia del precetto, integra infatti, un'opposizione agli atti esecutivi (C.C. n.5939/1986) ed è rilevabile solo dalla parte interessata e non d'uffcio, ex art 630, secondo comma, c.p.c.. L'U.G. quindi, è tenuto a procedere al pignoramento anche in presenza di un precetto inefficace e non vi si può opporre, mentre spetterà al pignorato procedere eventualmente ad opposizione.
Rispondi

24/6/2009 > 20 maggio 2009 > Stefano Corsini <notifica decreto ingiuntivo a s.r.l. in liquidazione
vi ringrazio sin d'ora per la risposta.
devo notificare un D.I. ad una società posta in liquidazione. Come da visura camerale, l'indirizzo della società è rimasto identico alla precedente sede legale, mentre il nominato liquidatore, nonchè rappresentante legale, è uno dei soci.
Può ritenersi valida la notificazione effettuata presso la residenza del liquidatore indicata in visura o è preferibile notificare l'atto presso la sede sociale (identica alla precedente sede legale)?

Risponde Mauro Venezia UG Napoli

L'ART. 145 CPC RICONOSCE L'ALTERNATIVITA' DELLA NOT. PERTANTO BEN PUOI PROCEDERE ALLA RESIDENZA. CONSIGLIEREI DI TENTARE LA NOT. PRIMA PRESSO LA SEDE LEGALE SOLTANTO NELL'IPOTESI DOVERSI PROCEDERE AI SENSI DELL'ART. 143 CPC PRESSO LA RESIDENZA, PER MAGGIORE SICUREZZA E TRANQUILLITA'. CON SIMPATIA DR VENEZIA
Rispondi

30/5/2009 < 20 maggio 2009 > Avv. Nicola Casuccio

Devo notificare una citazione in Francia ma un Collega sostiene che, adesso, per la Francia non è più necessaria la traduzione asseverata. E' così? Grazie

Risponde Francesco Magnanelli > UG Civitavecchia

Gent.mo Avvocato Casuccio, confermo quanto riferitole dal suo collega; la traduzione dell'atto non deve essere giurata né legalizzata. Ricordi che per le notifiche in Francia, è necessario pagare un contributo di euro 50 all'Ufficiale Giudiziario francese e che ricevuta di detto pagamento dovrà essere presentata, in uno con l'atto da notificare, all'Ufficiale Giudiziario italiano. Le suggerisco, infine, di consultare l'atlante giudiziario europeo per le notifiche nella UE al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm?countrySession=2& . La saluto cordialmente.Francesco Magnanelli
20 maggio 2009 > 10 maggio 2009 < dott. Marcella Visone < pignoramento presso terzi
buon pomeriggio a tutti,
il quesito che vi pongo è il seguente:
avendo un titolo esecutivo già inserito nella procedura di pignoramento mobiliare in corso e volendo intraprendere anche la procedura di pignoramento presso terzi, come posso usufruire dello stesso titolo esecutivo? Devo richiedere un duplicato del titolo e come deve essere? Grazie per il vostro contributo.

Risponde Avv. Stefano Adami

Devi presentare istanza con la quale chiedi al Giudice dell'Esecuzione di essere autorizzata alla "sostituzione del titolo esecutivo".
Una volta autorizzata, chiederai alla Cancelleria copie conformi all'originale del titolo esecutivo. Dette copie rimarranno nel fascicolo dell'esecuzione già in essere, l'originale del titolo ti verrà invece consegnato per poter procedere con la nuova esecuzione.
Parimenti dovrai fare con il precetto. Se lo stesso dovesse essere stato notificato da oltre 90 giorni, dovrai altresì farti rilasciare dalla Cancelleria certificazione di pendenza della procedura esecutiva. Tale certificazione sarà da consegnare all'Ufficiale Giudiziario quando richiederai il pignoramento presso terzi al fine di dimostrare che il precetto, pur essendo trascorsi 90 giorni, non ha perso efficacia in quanto in detto termine hai proceduto ad effettuare un primo pignoramento (quello mobiliare).

Rispondi

29 aprile 2009 > Avv. Maria Trovato

Dovrei effettuare la notifica di una atto di citazione ad un cittadino italiano residente all'estero -in Germania- iscritto all'Aire. Qual'è la procedura corretta?
Il Regolamento (CE) 1393/2007.
Rispondi

10/4/2009 < 4 aprile 2009 >  dott. Domenico Sammarco <notifica sfratto per finita locazione in caso di assenza di eredi
salve. devo notificare uno sfratto per finita locazione per decesso del conduttore. tale azione si rende necessaria per poter far rientrare il proprietario nel possesso dell'immobile e poterlo liberare dal mobilio(vecchi). poiché il conduttore dell'abitazione era un'anziana sola, di origini tedesche, e non si conosce se e chi siano eventuali eredi (ma probabilmente non ve ne sono), posso notificare l'attto impersonalmente e collettivamente agli eredi della de cuius presso l'ultimo domicilio o devo procedere alla notifica per pubblici proclami? o vi è qualche altra alternativa? ovviamente, dato il caso particolare, vorrei poter esperire la procedura più snella e soprattutto veloce! ringrazio in anticipo quanti vorrano consigliarmi in merito. saluti.

Risponde Vincenzo Gattullo UG Bari

A mio parere deve ritenersi risolto ipso jure, il contratto nell'ipotesi di decesso dell'affittuario e di mancanza di eredi e rapporti di coniugio del de cuius.
Di conseguenza non necessita lo sfratto.
Altra questione riveste la presenza nell'immobile di cu trattasi di beni mobili appartenenti al de cuius.
A mio parere le strade potrebbero essere diverse. La più semplice è quella di un ricorso al giudice perchè provveda in merito, avendo cura di produrre il certificato di morte del conduttore ed uno stato di famiglia(possibilmente originario).
Cordialità.

Rispondi

10/4/2009 < 13 marzo 2009 > Avv. Daniela D'Onofrio < Notificazione

Ho fatto un'opposizione a decreto ingiuntivo,nell'atto, però erroneamente,anziché  scrivere il nome esatto della srl che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo   composto dal cognome del rappresentante legale  e da un numero, ho scritto solo il suddetto cognome. Manco a farla apposta esiste un'altra srl  denominata  con lo stesso cognome (senza numero però) ed ha lo stesso   rappresentante legale. Preciso che la notifica l'ho effettuata presso il domicilio eletto nell'atto, cioè presso lo studio dell'avvocato che è legale anche dell'altra società.
Nella comparsa di costituzione e risposta controparte ha eccepito il difetto di legittimazione passiva , "dato che la società citata è una società di capitale   diversa dall'altra e quindi terzo rispetto al rapporto originario della citazione in giudizio , con conseguente inammissibilità della proposta opposizione e domanda riconvenzionale".
Questo significa che ho perso tutto oppure ho qualche possibilità di mantenere in piedi l'opposizione?
Vi prego di rispondermi con massima urgenza devo preparare le memorie ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c..
Grazie.

Risponde Avv. Daniela Messina
Cara Collega, purtroppo in un caso più o meno simile è stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva di una società convenuta in giudizio, perchè la citazione era stata fatta nei confronti di una società avente nome quasi identico, stessa sede legale e stesso legale rappresentante...

Rispondi

4 aprile 2009 > 27 marzo 2009 > Avv. Adele Belluomo < Citazione notificata a compagnia assicurativa con emissione can
Gentili colleghi, ho notificato a mezzo posta un atto di citazione ad una compagnia assicurativa, sulla ricevuta di ritorno vi è la firma di un soggetto preposto al servizio del destinatario nonchè la dicitura dell'emissione CAN . In prima udienza il Giudice di Pace ha ritenuto la notifica non andata a buon fine per mancata esibizione CAN. Ma, giungerà mai al mio studio notizia in merito??? Si è perfezionata la notifica con la sola dicitura emessa CAN? Grazie.

1. Risponde Avv. Stefano Adami Milano
Innanzitutto ritengo che l'emissione di CAN in questo caso sia stata superflua poiché la stessa sembrerebbe essere necessaria solo in caso di notifica a persona fisica e non a Società (anche Poste Italiane ha dato istruzioni in tal senso, tuttavia alcuni Centri di recapito la inviano comunque indistintamente).
In ogni caso il Giudice di Pace é incorso in un grave errore: la CAN costituisce un avviso di avvenuta notifica che viene inviato con raccomandata semplice (ossia senza avviso di ricevimento). E' pertanto evidente che nulla verrà restituito al notificante e l'unica prova dell'avvenuta comunicazione é costituita dall'annotazione riportata sull'avviso di ricevimento allegato alla prima raccomandata (quella contenente l'atto notificato).

2. Risponde Mauro Venezia UG Napoli

Egr. Avv. la L.20/11/82 n.890 novellata nell'art. 7 " Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta not.ne dell'atto a mezzo di lettera raccomandata".
La ricevuta di rit. non prevista non le arriverà mai.
Inoltre trattandosi di una società l'orientamento giurisprudenziale è per la validità della not. fatta ad un incaricato del R.L. della Società.
Con simpatia
Mauro Venezia

Rispondi

27/3/09 > 13 marzo 2009 > Avv Simona De Luca
Buongiorno, ho ottenuto un d.i. contro una sas; l'ho notificato presso la sede legale. Ho poi cercato di notificare il precetto presso la stessa sede ma la notifica non è andata a buon fine in quanto risulta che la sede è trasferita. In realtà dalla visura camerale non appare alcun trasferimento
Ho anche provveduto a notificare il precetto al socio accomandatario e la notifica è andata a buon fine. Preciso che il d.i. l'avevo chiesto solo contro la società e non il socio accomandatario.
Che fare? procedo con l'esecuzione o devo ricorrere al 140?

Risponde Mauro Venezia UG Napoli

Egr.Avv. L'art.145 cpc relativamente alle not. alle Società disciplina l'alternatività della not.nella sede indicata nell'art. 19 2 C. ovvero alla persona fisica che rapp.ta l'ente qualora nell'atto da not. ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza domicilio o dimora.qualora ciò non fosse possibile la not. alla persona fisica indicata nell'atto che rapp.ta l'ente può essere eseguita ai sensi degli artt. 140 o 143 cpc.( L. 1 Mar. 2006 n. 52).
Attenzione qualora si scelga di not. prima alla residenza non è possibile l'applicazione del 140 o 143 se prima non risulta il tentativo di not. presso la sede.
Attenzione all'esecuzione c/l'accomandatario, prima rispettare il beneficium excussionis, previa rinotifica del titolo esec. al socio acc.rio. ( V. rib. Pavia Ord. 1 Mar. 2007 ).
Con simpatia

Rispondi

27 marzo 2009 > 13 marzo 2009 > Avv. Fabrizio Carducci < Notificazione

Buongiorno ho un quesito da porvi.
Chiedo se sia valida una notifica a mani di un decreto ingiuntivo indirizzata al debitore presso la sede di lavoro.
Tale notifica è stata ritirata e sottoscritta da un soggetto diverso dal debitore. E' valida tale notifica? Grazie.

Risponde Giacomo Amico UG Asti

A mio parere si tratta di una notifica valida, sempre che, tra il soggetto diverso dal debitore che abbia ritirato l'atto giudiziario ed il debitore stesso, esista un nesso rappresentato da un rapporto di servizio o lavoro. Altresì, aggiungo che non è necessaria la sottoscrizione del soggetto diverso ( tranne che si tratti di portiere o custode).

Risponde Mauro Venezia UG Napoli

Egr, avv. preliminarmente dovrebbe distinguere se trattasi di lavoro pubblico o privato.
Secondo il Cons. di Stato Sez.V, 25/03/91 n. 357 ed altre :
E' irrituale la not. eseguita non già a mani del destinatario, ma a mani di un addetto all'Ufficio pubblico presso il quale il destinatario presta servizio,atteso che la possibilità prevista dall'art. 139, 2 C, cpc di procedere alla not. a mani di persona addetta all'ufficio si riferisce esclusivamente agli uffici privati. Con la solita simpatia

Rispondi

27 marzo 2009 > 13 marzo 2009 > Avv Mario Rossi < esecuzione sfratto di immobile destinato a clinica
buongiorno, devo eseguire uno sfratto per morosità di un immobile adibito a clinica sanitaria convenzionata.
l'uff. giud. finora ha sempre rinviato perchè la clinica è piena di pazienti "allettati".
come si procede in questi casi? Pensavo di proporre un'istanza al giudice ex art. 610 cpc ma... che cosa gli suggerisco?
grazie mille.

Risponde Giovanni Silvagni UG Cosenza.

La richiesta rivolta G.E. ai sensi dell'art.610 c.p.c. diretta a superare le difficoltà di ordine materiale sorte nel corso dell'esecuzione forzata  di rilascio di immobile fa pensare all'ipotesi di trasferimento dei degenti in altra struttura convenzionata , previo accordo con la Direzione Sanitaria della stessa che abbia dato la propria disponibilità. Ma non sempre tali provvedimenti sono risolutivi in quanto incontrano la resistenza non solo degli operatori sanitari ma, sopratttutto, degli stessi degenti non disponibili ad essere trasferiti in altri luoghi.
Trattandosi di sfratto per morosità, tuttavia, un valido motivo che potrebbe convincere l'esecutato  a concordare un celere, spontaneo, rilascio, può essere rappresentato dal fatto che la Convenzione rischierebbe di essere sospesa e/o revocata nel momento in cui l'Ente erogatore fosse a conoscenza dell'esistenza dello sfrattto e la mancanza della disponibilità dei locali dove la struttura è ospitata fosse considerata requisito essenziale per il mantenimento della Convenzione stessa.

Rispondi

13 marzo 2009 > 25/2/2009 < Avv. Elio Massimo Iozzo<protesto assegno smarrito
Il beneficiario di un assegno bancario denuncia lo smarrimento dello stesso ed ottiene dal titolare del conto (il traente dell'assegno smarrito) altro assegno in sostituzione di quello smarrito. Ciò dopo la presentazione della denuncia da parte del beneficiario. Ritrovatolo a distanza di tempo il beneficiario lo presenta all'incasso e la banca protesta il traente incolpevole per assegno smarrito con firma regolare rispetto allo specimen. Ritengo illegittimo il protesto. Confermate tale mio assunto? Ed ancora, posto che la data dell'assegno smarrito non è stata apposta dal traente, l'assegno andava protestato e quali responsabilità in capo al beneficiario e per la banca che lo ha negoziato tenuto conto che trattasi di banca non trattaria? Ringrazio per la cortese collaborazione.

Risponde Umberto Ramunno UG Terni

Il beneficiario avendo smarrito l'assegno avrebbe dovuto far dichiarare l'ammortamento del titolo del quale aveva denunciato la perdita di possesso.
In questo modo sarebbe stata dichiarata dal Tribunale competene l'inefficacia del titolo stesso con la conseguente illegittimità di un successivo protesto.Il nuovo titolo rilasciato da parte del traente in favore del beneficiario assume autonoma valenza rispetto a quello rilasciato precedentemente e pertanto non può in nessun caso sostituirlo. Appare quindi assolutamente idoneo l'operato della banca di far procedere alla levata del protesto dovendosi tramite questo atto garantire l'esercizio dell'azione di regresso da parte dell'eventuale terzo possessore in buona fede del titolo).
Consiglio comunque il traente che ha subito il protesto di proporre ricorso ex art.700 c.p.c., esponendo l'accaduto e( dimostrando la propria buona fede ), di chiedere che venga ordinato alla Camera di commercio competente di non procedere alla pubblicazione del protesto.
Rispondi

13 marzo 2009 > 26/2/2009 < Avv. Flavio Nuti < pignoramento della licenza commerciale di un ristorante
gentili colleghi vorrei conoscere la corretta procedura per il pignoramento di una licenza commerciale di somminisrazione di alimenti e bevande (ristorante).Mi risulta trattasi di bene "immateriale". Come devo procedere? con pignoramento mobiliare presso il debitore, presso il Comune dove si trova materialmente l'originale?
grazie di una vs. cortese risposta.

Risponde Silvio Serino UG Benevento

Le licenze commerciali rientrano nell'ampio genus delle autorizzazioni amministrative ossia provvedimenti discrezionali che legittimano l'esercizio di diritti o poteri già appartenenti alla sfera giuridica del destinatario (nella specie l'esercizio di un'attività economica imprenditoriale) e  di carattere personale essendo spesso necessaria la presenza di requisiti tecnico-professionali o requisiti di moralità per poter esercitare una data impresa. Esse sono manifestazioni in concreto della volontà della P.A. nell'esercizio dei pubblici poteri e pertanto non sono beni in senso economico e giuridico suscettibili di appropriazione o di disposizione da parte dei privati nell'ambito dell'autonomia negoziale. Forse si confonde la licenza con l'azienda, come complesso di beni organizzati necessari all'esercizio dell'attività imprenditoriale, che invece può essere oggetto di determinati rapporti giuridici o economici nella sua valutazione complessiva e unitaria come nel caso di cessione o affitto  e per la quale non è prevista nel nostro ordinamento giuridico il pignoramento unitario in blocco. Oppure si confonde la licenza con l'avviamento, altro componente astratto e immateriale dell'azienda, che non può essere qualificato bene nel senso tecnico del termine. Alla luce di tali considerazioni la questione della pignorabilità della licenza commerciale non appare plausibile o fondata. In pratica e detto in soldoni è come se a un automobilista venissa pignorata la patente di giuda e non la autovettura che usa per viaggiare. 
Rispondi

2 marzo 2009 < 26/2/2009 < Avv Andrea Carletti > Pignoramento mobiliare
E' stato notificato un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo unitamente al precetto a mezzo posta, al debitore.
La ricevuta di ritorno non è tornata per un disguido postale.
Ne frattempo è giunta l'opposizione al D.I. ed al precetto del debitore.
E' possibile procedere al pignoramento mobiliare se il creditore produce all'Ufficiale addetto il D.I. ed il precetto originali unitamente all'atto di opposizione senza che sia tornata la cartolina?
Ringrazio sin da ora per la cortese risposta.

Semplicemente, NO, xchè manca la prova della not. x il notificando( V. anche Sent.C.Cost. 477/2002 ).
Con simpatia . Dr Mauro Venezia

Rispondi

25/2/2009 < 19 febbraio 2008 >Antonio Cesarini, Avvocato sfortunato in Bergamo < Richiesta informazioni anagrafe tributaria ed altre banche dati
Pongo un quesito per quanto riguarda la possibilità di avanzare la richiesta ex art. 492, comma 7, C.P.C. di informazioni da attingrre all'anagrafe tributaria ed altre banche dati: per poter produrre l'istanza all'Ufficiale Giudiziario è necessario che sia stato eseguito un preventivo accesso ( o più ) presso il domicilio del debitore con esito negativo, documentando l'inesistenza o l'insufficienza di beni pignorabili, oppure è sufficiente che l'Ufficiale Giudiziario si sia recato presso l'indirizzo indicato e abbia relazionato dell'irreperibilità o assenza del debitore?
E, infine, è necessario che il mio precetto sia ancora valido per poter avanzare tale istanza??
Ringrazio chi mi risponderà gentilmente.

Risponde Mauro Venezia UG Napoli

Gent. Avv. esiste un documento-circolare esplicativa Ministeriale- di cui non ritengo opportuno divulgarne gli estremi essendo interna- che chiarisce la necessità di almeno due verbali di dom. chiuso x poter accedere all'anag. tributaria.
E' necessario che il tutto avvenga nella validità temporale del precetto, infatti le riforme e proposte di legge circa le nuove competenze dell'U.G. cercano di ovviare a tale limitazione temporale portando al di fuori dei 90 gg. la procedura di ricerca anche se iniziata nei 90 gg.del precetto.
Con simpatia

Rispondi

25/2/2009 < 19 febbraio 2008 >Giacomo Amico UG Asti.

Una notifica consegnata ad un familiare del destinatario non presso il luogo di residenza, dimora o domicilio di quest'ultimo, bensì in un altro luogo che non abbia alcuna attinenza con i luoghi ove per legge potrebbe essere eseguita, (es. notifica consegnata alla moglie del destinatario sulla pubblica via) è da ritenersi nulla o inesistente? Grazie

Risponde Mauro Venezia UG Napoli

L'ipotesi della INESISTENZA giuridica della not. ricorre quando quest'ultima manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, tale cioè  da impedire che possa essere assunta nel modello legale della figura, mentre si ha NULLITA' allorchè la not. sia stata eseguita, nei confronti del destinatario, mediante consegna in luogo o a soggetti diversi da quelli stabiliti dalla Legge, ma che abbiano pur sempre un qualche riferimento con il destinatario medesimo.
Cass.28.7.03 n. 11623; Cass. 27.7.01, n. 10278.

 Rispondi

25/2/2009 < 19 febbraio 2008 >Felice Castiglia UG Vicenza <pignoramento immobiliare ex art 143. 

1. Ciao,  il pignoramento immobiliare ex art 143 cpc va eseguito entro i 90 giorni incluendo anche i 20 dal deposito?

2. ciao mi è stato chiesto di eseguire un pignoramento di quote di una srl che ha la sede in un altro circondario posso farlo? chiedono di notificare l'atto alla srl a mezzo posta e poi al debitore a mani
preciso che l'atto di pignoramento non è stato preparato nelle forme del presso terzi bensi nelle forme di un pignoramento immobiliare qualcuno mi sa dire qual'è la disciplina corretta da seguire?

Risponde Mauro Venezia UG Napoli

La not. ai sensi dell'art. 143 cpc si ha x eseguita nel ventesimo giorno successivo al compimento delle formalità prescritte, poi decorrono i 10 gg del precetto alla scadenza dei quali ed entro 90 gg dovrà eseguirsi il pignoramento.
Per quanto concerne il pign. c/società: la competenza è dell'U.G. dove ha sede la società, ossia dove si trova il bene mobile da pignorare e not. x posta al debitore in altro luogo.
Con simpatia

 Rispondi

19 febbraio 2008 > 5 febbraio 2008 > 28 gennaio 2008 > Avv. Uberto > La Spezia > Pignoramento autoveicolo

Sono a richiedere gentilmente se si ritenga possibile l'esecuzione del pignoramento di un autoveicolo nelle forme dell'immobiliare attesa la difficoltà materiale dell'ufficiale a reperire il mezzo. Penserei in ogni caso di munirmi preventivamente di specifica autorizzazione da parte del giudice dell'esecuzione all'Ufficiale affinchè questo proceda in tal senso. Al tempo stesso chiederei, sempre al Giudice, di nominare custode IVG affinché lo stesso provveda al materiale rinvenimento del bene .Credete sia una via percorribile ?

1. Risponde Avv. Giuseppe Zirollo

Egregio collega, non credo che possa utilizzare la procedura espropriativa immobiliare ex art. 513 cpc e ss. per un bene mobile registrato. Distinti saluti

2. Risponde Avv. Stefano Adami < Milano

Purtroppo non é possibile procedere nelle forme del pignoramento immobiliare; bisogna invece eseguire un normale pignoramento mobiliare (da trascrivere, una volta effettuato, al P.R.A.) previa individuazione "fisica" del veicolo.
Dico "purtroppo" perché nella pratica (parlo per esperienza personale) può risultare molto difficile rinvenire il veicolo, e soprattutto far coincidere la disponibilità dell'Ufficiale Giudiziario con quella del veicolo in un dato luogo ed in un dato orario.
Francamente non capisco perché, in occasione dell'ultima riforma delle esecuzioni mobiliari, non é stata introdotta la possibilità di pignorare i veicoli mediante atto notificato al debitore e successiva trascrizione di questo al P.R.A. (analogamente appunto ai pignoramenti immobiliari). Ciò a maggior ragione considerando che é già prevista per gli Esattori la possibilità di far apporre il cd. "fermo amministrativo" (mediante semplice iscrizione al P.R.A. e senza necessità di rinvenire il veicolo) in caso di cartelle esattoriali non pagate.


 Rispondi

19 febbraio 2008 >5 febbraio 2008 > Avv.Mariagrazia Caruso <notifica ex art. 143 c.p.c.

Salve! Ripetutamente il Tribunale di Catania mi ha dichiarato la nullità di una notifica eseguita ex art. 143 c.p.c. "perchè non preceduta da informazioni assunte sul luogo in ordine al luogo di trasferimento del destinatario".
Potreste indicarmi cosa deve risultare esattamente dalla relata? Grazie

Risponde Volker R. Vasilico UG Brunico.

Sulla relata deve risultare che l'interessato per esempio è trasferito senza lasciare indirizzo (se si tratta di notifica a mezzo del servizio postale) altrimenti l'uff. giuid. deve accertare e scrivere nella relazione di notifica, che l'interessato non risulta o non risulta più all'indirizzo indicato pur mantenendo ivi la residenza anagrafica.

Risponde Giacomo Amico UG Asti.

Gentila avvocato, dalla sua domanda non si evince se la notifica ex art.143 cpc di cui parla, sia stata o meno preceduta da una relata negativa. Comunque la notificazione ex art.143 cpc  1 co, deve essere preceduta da una relata negativa di notificazione da cui il notificando deve risultare irreperibile o trasferito dall'indirizzo di ultima residenza anagrafica. Naturalmente maggiori sono le informazioni negative che l'uff. giud. acquisisce in loco e certamente maggiori sono le possibilità che l'autorità giudiziari valuti validamente la notifica ex art.143 cpc. Sarebbe opportuno, quindi, che dalla relata negativa, che deve precedere quella ex art.143 cpc, risulti ad es. l'avere assunto informazioni all'indirizzo e presso i vicini sulla reperibilità altrove del notificando,(in alcuni uffici unep gli ufficiali giudiziari sono solito anche acquisire informazioni sulla reperibilità presso Polizia municipale, poste locali e forze dell'ordine).
Quindi,concludo che non si ha un modello standard di relata negativa per i'irreperibile; naturalmente tale relata più completa sarà e più successo( dal punto di vista della sua validità) potrà avere la successiva relata di notificazione x.art.143 1 co. Saluti.
  Rispondi

5 febbraio 2008 > 28 gennaio 2008 >Dott. Samuele Ranno > Catania < Notifica a mezzo posta in Irlanda
Intendo chiedere all'UG di notificare un atto (con allegata traduzione in inglese) ad un residente in Irlanda direttamente per posta, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento UE n. 1393/07 (che ha sostituito il Regolamento n. 1348/00), però ho qualche dubbio:
1) Va tradotta anche la relata di notifica?
2) La traduzione dell'atto deve essere giurata? In questo caso, la firma del cancelliere davanti al quale il traduttore giura, deve essere apostillata?
Il dubbio mi viene perchè l'art. 4 comma 4 ("Gli atti e tutti i documenti TRASMESSI sono esonerati dalla legalizzazione o da altre formalità equivalenti") fa riferimento solo alla trasmissione e non alla notificazione. Così ho pensato che gli atti sono esentati da legalizzazione solo quando vengono trasmessi (art. 4) all'UG straniero che ne cura la notifica e non quando vengono invece notificati (art. 14) direttamente dall'UG italiano per posta.
Grazie a chi chiarirà i miei dubbi!

Risponde Francesca Bibbò UG Chieti

Credo che per gli atti da notificare trasmessi da un paese all'altro membro della CE la traduzione non debba essere legalizzata in quanto tale formalità (o altra equivalente, ad es. l'apostille) è stata esclusa dal Regolamento N° 1393/2007 (Art. 4, comma 4: "Gli atti e tutti i documenti trasmessi sono esonerati dalla legalizzazione o da altre formalità equivalenti".
Confermerebbe quanto sopra l'art. 3 della Convenzione dell'AJa del 5 ottobre 1961 che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri: Art. 2: Ciascuno Stato contraente dispensa dalla legalizzazione gli atti cui si applica la presente Convenzione e che devono essere prodotti sul proprio territorio. La legalizzazione, giusta la presente Convenzione, concerne solo la formalità secondo la quale gli agenti diplomatici o consolari del paese, sul cui territorio l’atto deve essere prodotto,attestano la veradicità della firma, il titolo per il quale il firmatario ha agito e,ove occorra, l’autenticità del sigillo o del bollo onde l’atto è rivestito. Art. 3: L’unica formalità che possa essere richiesta per attestare la veracità della firma, il titolo in virtù del quale il firmatario ha agito e, ove occorra, l’autenticità del sigillo o del bollo onde l’atto è munito, è l’apposizione della postilla, qual è definita nell’art. 4, rilasciata dall’autorità competente dello Stato dal quale emana il documento. Tuttavia la menzionata formalità non può essere richiesta allorchè le leggi, i regolamenti o gli usi vigenti nello Stato in cui l’atto è prodotto, oppure un’intesa fra due o più Stati contraenti, l’escludono, la semplificano o dispensano l’atto dalla legalizzazione".
L'Irlanda è firmataria di ambedue le convenzioni.

  Rispondi

28 gennaio 2008 >  17/1/2009 < 13 gennaio 2009 >Giacomo Amico  < UG > Compiuta giacenza presso il domicilio- possibilità di nullità della notifica a mezzo posta.
Nell'ipotesi di notifica a mezzo posta indirizzata non nel luogo di residenza ma in un luogo indicato come domicilio, la compiuta giacenza della racc.ta presso l'ufficio postale, integra una possibile causa di nullità della notifica? Taluni legali, facendo leva su una sentenza della Cassazione(di cui però non sono stati in grado di fornirmene gli estremi), dicono di sì.
 Grazie ed auguri di buon anno.

1. Risponde Vincenzo Gattullo < UG Bari

Si, perchè a prescindere dal mezzo utilizzato(nella fattispecie il servizio postale) i luoghi dove la notifica deve essere tentata seguono un ordine tassativo e non derogabile;
quindi, secondo l'art. 139 c.p.c. questi sono:Il comune di residenza[...]
 [...]Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora [c.p.c. 18] e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio[...]
L’articolo in esame gradua i luoghi in cui deve essere tentata la notifica. Tale ordine è tassativo e non può essere derogato. Tuttavia si afferma, in giurisprudenza, che tale mancata graduazione nella ricerca del destinatario, affligge la notifica da nullità sanabile ex tunc  con la costituzione dell’intimato. 
Il destinatario va ricercato prima nel comune di residenza  quindi, se la ricerca è vana, in quello di dimora e, se anche lì non è possibile, in quello di  domicilio. 
La sentenza recente a cui si può fare riferimento(per analogia) è la Cass. civ. Sez. II, 02-10-2008, n. 24544.
Va detto che non è responsabilità dell'ufficiale giudiziario valutare una richiesta fatta in difformità di tali disposizioni, in quanto egli non ha alcuna possibilità/dovere di controllarne la legittimità.
Cordialità.

2. Risponde Vincenzo Gattullo < UG Bari

Non so se la sentenza a cui fai riferimento potrebbe essere questa della Cassazione Cass. civ. Sez. II, 02-10-2008, n. 24544 che recita:[...]Circa le forme ............. leggi tutto.

  Rispondi

13 gennaio 2009 > Avv. Arturo Perugini <notifica a mezzo posta militari in servizio
Gentili Lettori, nell'augurarVi Buon Anno, Vi sarò grato se mi fornirete un chiarimento. Ad un mio cliente è stata notificata una cartella esattoriale fondata su verbali di accertamento di violazione del Codice della Strada, asseritamente notiticati nel 2008 (successivamente alla l.n. 31/08) presso la Caserma dove prestava servizio. La notifica di detti verbali, fatta non a mani del destinatario ma di un terzo (sottufficiale d'ispezione), non è stata seguita dall'invio della raccomandata prescritta dalla l.n. 31/08, è nulla? Grazie Mille

1. Risponde Francesca Bibbò < UG Chieti

ART 146 C.P.C.: Notificazione a militari in attività di servizio.
Se il destinatario è militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie [c.p.c. 138], osservate le disposizioni di cui agli articoli 139 e seguenti, si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.
-----------------------
T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. I, 27/07/2006, n.1570
La giurisprudenza ammette la notificazione per posta ai militari in attività di servizio, non vietata espressamente dall'art.146 c.p.c. (Cass. civ., II, 16 febbraio 1996, n. 1202), fermi restando ovviamente gli adempimenti previsti dalla stessa norma nel caso di notifica non eseguita a mani proprie. La giurisprudenza ha pure chiarito che tali formalità sono da intendere a tutela dei destinatari della notificazione e quindi a pena di nullità ( T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-bis, 27 dicembre 2004 n. 17348; Cons. Stato, IV, N.2827/2005)

2. Risponde Dr. Mauro Venezia < UG Napoli

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ ART . 7 DELLA L . 20/11/1982 N. 890 PER NON AVER MAI RICEVUTO LA LETTERA RACCOMANDATA, NON ESSENDO STATO CONSEGNATO IL PIEGO PERSONALMENTE AL DESTINATARIO.
La L.28/02/2008 n. 31 (pubblicata sulla G.U. del 29/2/2008, in vigore dal 1/3/2008), di conversione del D.L. 31/12/2007 n. 248, ha introdotto le seguenti disposizioni: - art. 36 comma 2-quater: All’art. 7 della L . 20/11/1982, n.890, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: “ se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata .“ –art. 36 comma 2-quinques: “ La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell’art. 7della citata Legge 20 nov. 1982, n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. di conversione del presente decreto. Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni ( 1/3/2008 ), il testo aggiornato dell’art. 7 della L.20 nov. 1982 n. 890 è il seguente: 1. L’agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito. 2 . Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. 3 . In mancanza delle persone sopraindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolato da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario. 4 . L’avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, con la specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l’aggiunta, se trattasi di familiare
  Rispondi

17/1/2009 < 13 gennaio 2009 >   Roberta Filisetti < Offerta Reale

Buongiorno, in merito ad un offerta reale, ritenete possibile che la stessa possa essere fatta presso l'Avvocato del creditore stante il fatto che quest'ultimo ha eletto domicilio presso il professionista? Grazie

Risponde Giovanni Silvagni < UG Cosenza

I requisiti per la validità dell'offerta reale e l'adempimento delle obbligazioni si ricavano dal combinato disposto degli artt. 1208, e 1182 del c. c. a mente dei quali l'offerta deve essere fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio tenuto conto del fatto che se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione, occorre fare riferimento alla diversa disciplina prevista per una cosa certa e determinata , per una somma di danaro ovvero per tutti gli altri casi. ( art. 1182, 2° , 3° e 4° comma) 
Rispondi

31 dicembre 2008 > 23/12/2008 <Avv. Alessandro Friggione < notifica decreto ingiuntivo Grecia
Salve a tutti il mio quesito è il seguente: Ho necessità di notificare un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in grecia e precisamente Moshato (Atene) a società Greca.
Mentre l'unep di Trani mi chiede 2 originali tradotti più una copia e modulo di notifica estera più busta bianca e cartolina di ritorno internazionale e soprattutto l'indicazione dell'organo competente greco al recepimento della notifica, il mio domiciliatario (greco e tra l'altro ex console onorario della Grecia in Italia) ritiene che sia possibile inviare dall'unep di Trani racc. in busta bianca e ricevuta di ritorno con documenti originali tradotti direttamente presso il domicilio del debitore greco, avendo la Grecia dato la possibilità di effettuare tale notifica diretta.
Chi secondo Voi ha ragione ragione?
Nel caso avesse ragione l'unep di Trani quale sarebbe l'organo notificatore competente in Moschato (atene) atteso che sia il consolato greco il Italia che quello italiano in Atene non sono stati in grado di indicarmi tale organo.Vi ringrazio anticipatamente.

Risponde Gennaro Di Bari < UG Bari.

Gent.mo avv. Friggione ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Ce 1393/2007,come dovrà indicare in relata, in vigore dal 13 novembre 2008, è possibile notificare un atto giudiziario in Grecia direttamente al destinatario, così come era permesso col Regolamento CE 1348/2000 ora abrogato.
Ai sensi del n°3 dell’art.4 del Regolamento: “L’atto da trasmettere è corredato di una domanda redatta usando il modulo standard che figura nell’allegato I (http://www.tedioli.com/regolamento_ce_1393_2007.pdf). Il modulo è compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest’ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui l’atto deve essere notificato o comunicato ovvero in un’altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. Ogni Stato membro indica la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il modulo". La società destinataria è Greca, come leggo, per cui è necessaria la traduzione dell’atto in Greco (art. 5 Regolamento).
Cordialità

Rispondi

23/12/2008 < 17 dicembre 2008 < Avv. Tiziana Lanzarotto > AUTO IN COMPROPRIETA'
Buongiorno,
il mio problema è questo: ho fatto pignorare un veicolo risultato essere in comproprietà del mio debitore e di altro soggetto.
Come devo comportarmi? devo forse dare avviso al comproprietario?..
Faccio appello alla vs. esperienza e disponibilità.. Grazie!

Risponde Avv. Stefano Adami < Milano

Per prima cosa é opportuno effettuare la trascrizione al P.R.A. dell'avvenuto pignoramento. E' necessaria copia conforme all'originale del verbale di pignoramento che viene rilasciata dalla Cancelleria o, prima ancora, dall'Ufficiale Giudiziario che lo ha redatto. Bisogna poi recarsi all'Ufficio Provinciale del P.R.A. con la suddetta copia conforme, compilare la nota di trascrizione e versare quanto dovuto per bolli/tasse.
E' altresì necessario far notificare all'altro proprietario avviso del pignoramento ex art. 599 (2° comma) c.p.c. L'avviso si può far notificare anche dopo la presentazione dell'istanza di vendita, tuttavia il Giudice non deciderà sull'istanza fino a quando non verrà depositato l'avviso notificato.

Rispondi

23/12/2008 > 17 dicembre 2008 <Avv. Fabrizio Carducci < notifica atto di precetto presso la sede di lavoro
Vorrei sottoporre il seguente quesito relativo alla notifica di un atto di precetto.
Tenuto conto che il debitore in questione non riceve già da diverso tempo gli atti e/o raccomandate presso il suo indirizzo di residenza (tornano al mittente per compiuta giacenza) sono a chiederVi se è possibile notificare un atto di precetto presso la sede di lavoro (nello specifico autolavaggio)e se tale atto debba essere necessariamente consegnato nelle mani del debitore-lavoratore ovvero anche nelle mani di terze persone (in particolare dello stesso datore di lavoro).
In attesa di cortese risposta Vi saluto cordialmente.

Risponde Vincenzo Gattullo UG Bari

la SSC ha stabilito: In tema di notificazioni, l'art. 139 c.p.c., nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o presso la sede dell'impresa o presso l'ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel Comune in cui il destinatario ha la sua residenza. Né il fatto che il destinatario eserciti la sua impresa in un determinato luogo (anche all'estero) costituisce presunzione che nello stesso luogo egli abbia stabilita la propria residenza, ben potendo i due luoghi - quello della sede dell'impresa e quello della residenza - essere diversi.(Cass. civ., Sez. II, 13/08/2004, n.15755)
Si evince dal tenore della sentenza che l'atto potrebbe essere notificato sul luogo di lavoro purchè posto nel comune di residenza( a tal proposito la stessa corte in tema di residenza ha avuto modo di affermare: Ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del cc la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Non dunque quello in cui risulta averla in base alle risultanze anagrafiche, che rivestono valore meramente presuntivo, ma quello in cui effettivamente dimora).
Il dubbio sorge nell’interpretazione di cosa si può intendere con “[…]dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio”, ovverosia se il luogo dove questi presti la sua attività di dipendente, possa essere ricompresso nei predetti.
Sempre la SSC ha avuto modo di stabilire che: Per ufficio del destinatario, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., deve intendersi non solo quello da costui creato, organizzato o diretto per la trattazione degli affari propri, ma anche quello dove egli presta comunque servizio o svolga una sua attività …(Cass. civ., Sez. lavoro, 21/03/1997, n.2506).
Parrebbe, dalla lettura di tale sentenza che alcuna difficoltà potrebbe sorgere circa la regolarità della notifica in quel luogo e possa procedersi secondo le forme dell’art. 139 c.p.c. mediante consegna a persona che trovasi, anche momentaneamente, in tale luogo e che accetti di riceverla.
Vi è da aggiungere, però, che  ove trattasi dell’ufficio in cui questi svolga o presti la sua attività di dipendente, in sua assenza o mancanza ovvero per il rifiuto delle persone di cui al 139 c.p.c., non si può procedere alla notifica secondo le forme di cui all’art. 140 c.p.c. e si debba, quindi, provvedere alla ricerca del notificando negli altri luoghi di cui all’art. 139 c.p.c..
Detto tutto ciò, le notifiche effettuate presso la casa di abitazione rimangono, per ovvie ragioni di certezza sui luoghi in cui il destinatario ha i suoi interessi prevalenti ed affettivi (oltre che di riservatezza), da preferirsi ed assolutamente valide, anche se le stesse si perfezionino per compiuta giacenza. Cordialità.

2. Risponde Giacomo Amico > UG Asti

Gentile Avvocato, voglio anzitutto ricordarle che le notifiche da lei già richieste ed eseguite alla residenza, anche se perfezionatesi con la compiuta giacenze delle stesse in quanto  mai ritirate dal destinatario o da altri presso l'ufficio postale, sono notifiche pienamente valide in sede di processo di cognizione o di esecuzione.
In forza, poi, dell'ultima normativa in materia di privacy, sarebbe opportuno se non necessario eseguire la notifica nel luogo di residenza del destinatario e solo in caso di difficoltà nell'esecuzione della stessa (es. irreperibilità del destinatario alla residenza) la medesima potrebbe essere indirizzata sul luogo di lavoro. In tale sede l'uff.giud., sempre al fine di tutelare il diritto alla privacy, dovrebbe poi notificare l'atto giudiziario a mani proprie del destinatario. Distinti saluti.

Rispondi

17/12/08 < 11/12/2008 < 1 dicembre 2008 <Sergio Pugliese < UG Mantova

Gent.le sito, vi sottopongo il seguente quesito.
Un avvocato ha notificato in proprio un atto di citazione di competenza del mio Ufficio da una città al di fuori del mio mandamento; successivamente mi ha chiesto il rilascio di una copia per uso trascrizione, allegandomi originale, copia da rilasciare, cartoline verdi attestanti l'avvenuta notifica.
A chi compete il rilascio della copia medesima? Grazie a chi vorrà rispondermi.

Risponde Vincenzo Gattullo UG Bari.

A mio parere no perchè l'ufficiale giudiziario rilascia copie degli atti da lui redatti(normalmente rilasciamo la copia per uso trascrizione in cui si evince, dalla relazione di notifica, che l'atto è stato regolarmente portato a conoscenza del destinatario).
Essendo l'atto redatto e notificato dall'avvocato non credo abbiamo alcun potere/dovere di certificazione. Cordialità

Risponde Amedeo Sperti UG Perugia

Caro collega, nonché amico, sono felice di poterti informare adeguatamente; al riguardo, la risposta al tuo quesito la trovi leggendo contestualmente le seguenti fonti: 1) art. 111 DPR n. 1229/1959 (Ordinamento UNEP); 2) nota Ministero Giustizia  Prot. n. 5/1138/03-1/RG del 21/12/2000; 3) la Circolare Ministero Giustizia n. 14/94 (richiamata dalla nota ministeriale predetta); 4) la sentenza della Corte di Cassazione n. 12516 del 1993, pubblicata su Foro Italiano del 1995 pp.939-940 con interessante nota di commento in calce alla pag.940; 5) art. 14 Legge n. 15 del 1968, rubricato "Autenticazione di copie". Se vuoi risparmiarti il tempo e la fatica di leggere (ed interpretare) sistematicamente tutte e cinque le fonti di cui sopra, e confidi nella mia sintesi, ti comunico che la competenza al rilascio della copia autentica per uso trascrizione dell'atto di citazione già notificato in proprio dall'Avvocato (ex lege n.53/1994) non spetta a te Ufficiale Giudiziario, ma spetta al Cancelliere al quale deve essere prodotto l'atto di citazione;la competenza sarebbe stata dell'Ufficiale Giudiziario se ed in quanto la copia autentica dell'atto di citazione ti fosse stata richiesta non per uso trascrizione, ma per uso notifica (o per la prima volta, qualora l'Avvocato non avesse notificato in proprio ex lege n. 53/1994), oppure per rinnovazione della notificazione a mezzo di U.G.). P.S. : ti abbraccio affettuosamnete (per qualsiasi informazione ulteriore o chiarimento conosci il mio numero di cellulare).
Rispondi

17/12/08 > 11/12/2008 Avv. Claudia Avenia <firma illeggibile ricezione decreto ingiuntivo a mezzo posta
Gentili Lettori, ringrazio anticipatamente chi vorrà rispondere al mio quesito.
sono un giovane avvocato alle prese con il mio primo decreto ingiuntivo notificato a mezzo posta a una s.r.l.
ritorna la cartolina verde, scadono i 40 giorni per l'opposizione e mi reco dal giudice per apporre la formula di esecutorietà al fine di procedere col precetto.
orbene, il giudice non mi concede l'esecutività ritenendo l'incertezza sul destinatario ai sensi del 647 c.p.c. in quanto l'addetto alla notifica ha erroneamente sbarrato "persona fisica" e non giuridica e chi ha ricevuto l'atto ha apposto una firma illegibile. mi trovo quindi in evidente difficoltà anche perchè la rinnovazione della notifica ordinatami comporterebbe un'eventuale opposizione dell'ingiunyo per la tardività dei termini previsti dalla legge (ricordo a me stessa che si tratta dei 60 giorni dall'emissione del decreto ingiuntivo) sono dubbiosa anche perchè il tutto mi fa pensare che in italia i debitori ricevino un'eccessiva tutela qualora siano dotati di furbizia particolare :) saluti, avv. claudia

1. Risponde Vincenzo Gattullo > UG Bari

Gentilissima avvocato,
non deve preoccuparsi per l'efficacia del decreto in quanto con la sentenza della Corte Costituzionale  del 26/11/2002 n. 477:  “In ossequio ai richiamati principi costituzionali, gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati - per quanto riguarda il notificante - al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l'agente postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo. Resta naturalmente fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo".
Inoltre la stessa Corte ha chiarito che:[...] "risulta ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale – relativamente alla funzione che sul piano processuale la notificazione è destinata a svolgere per il notificante – il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario"; con la conseguenza che le norme in tema di notificazioni di atti processuali vanno interpretate alla luce di tale principio, nel senso che "la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante (…) al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario".(Corte cost. (Ord.), 28/04/2004, n.132).
Aggiungo, infine, che essendosi svolte le attività  senza soluzione di continuità, non corre alcun rischio di accoglimento dell'eventuale opposizione da parte del debitore essedoci, ormai, decine di sentenze della Corte di Cassazuione in tal senso.
Cordilaità.

2. Risponde Giacomo Amico UG Asti

Gentile avvocato, innanzitutto mi permetto di ricordarle che i 60 gg per la notifica del decreto ingiuntivo decorrono non dalla data della sua emissione bensì dalla data del suo deposito in cacelleria (Cass. n.7160 del 2001).
A mio parere, il giudice, nel richiederle di rinotificare, ha operato correttamente in quanto nella fattispecie  vi è senz'altro incertezza in ordine al destinatario della notifica. L'agente postale, dovendo consegnare il plico ad una persona giuridica, non avrebbe dovuto barrare sul mod.23L(cartolina verde),l'opzione "persona fisica" ma quella appunto di " persona giuridica",trattandosi di atto giudiziario ad essa diretto. Infine, la circostanza che la firma apposta sul mod.23L dal ricevente sia illeggibile, non và, amio parere, a comportare una nullità della notifica stessa o comunque non puo' essere motivo di opposizione al decreto ing.
Del resto non vi è alcuna normativa che richieda espressamente che la firma del ricevente il plico sia leggibile. Distinti saluti.

Rispondi

11/12/2008 < 1 dicembre 2008 < Avv. Stefano Adami < Dichiarazione del debitore crediti presso terzi
L'Ufficiale Giudiziario esegue pignoramento di alcuni beni mobili presso l'abitazione della debitrice e, apparendo gli stessi insufficienti per soddisfare il credito precettato, chiede all'esecutata di dichiarare eventuali altri beni pignorabili e/o i crediti presso terzi. La debitrice dichiara di svolgere attività lavorativa. Ora dovrei quindi completare il pignoramento del credito dichiarato mediante notificazione al terzo dell'atto di cui all'art. 543 c.p.c. (pignoramento presso terzi). Tuttavia il titolo esecutivo ed il precetto sono depositati presso la Cancelleria delle Esecuzioni (essendo stati pignorati beni mobili). Come posso fare?

Risponde Ernesto Martone UG Napoli

Egregio Avvocato
potrebbe seguire la strada più semplice,rinunciando a dare seguito alla procedura di esecuzione dei beni mobili gia' pignorati,ritirando cosi' il titolo esecutivo e ,se il precetto e' ancora valido, procedere immediatamente al pegno c/o terzi.
Potrebbe,diversamente,chiedere alla cancelleria la produzione di una copia conforme del titolo esecutivo e del precetto,che rimarrebbero nel fascicolo del pignoramento mobiliare,e cosi' ritirare la produzione per il pignoramento presso terzi.
Distinti saluti

Rispondi

1/12/2008 < 22 novembre 2008 > avv. Simona Redaelli < notifica presso terzi 140 cpc
... ho notificato un pignoramento di quote sociali. la notifica nei confronti della società è stata effettuata entro i 90 giorni dal precetto a mani dell'impiegato.
la notifica nei confronti del debitore è stata fatta col 140 cpc, senonchè il deposito nella casa comunale risulta essere stato effettuato nel termine di 90 giorni, mentre la raccomandata al destinatario è stata spedita 20 giorni dopo, quindi dopo lo scadere dei 90 giorni dal precetto..
vale anche in questo caso il discorso della scissione tra notificante e destinatario, o rischio un opposizione del debitore? grazie

1. Risponde Salvatore Tranchina < UG Bari

Spett. Avv. il pignoramento c/o terzi è validamente effettuato con la notifica al terzo,essendo secondaria e priva di effetti pratici rilevanti la notifica al debitore se non nel senso di astenersi dal disporre i beni pignorati di cui,comunque,è responsabile il terzo.Cordialità.

2. Risponde Alberto Monari < UG Piacenza

Ritengo che il problema non sussista (o è mal posto) nel senso che l'esecuzione del pignoramento presso terzi inizia nel momento della notificazione dell'atto al terzo che avviene per buona prassi prima di tutto; è a questo punto che si interrompe il termine dei 90 giorni dalla notifica del precetto per l'esecuzione stessa. La successiva notifica al debitore può avvenire con le modalità più diverse, sempre nel rispetto del termine di almeno 10 giorni precedenti l'udienza di "dichiarazione di quantità" ex art.547 cpc.
3. Risponde Mauro Venezia.

Gent.Ma Avv. premesso che la not. ai sensi dell'art. 140 cpc produce i suoi effetti dalla sped. della racc. e premesso che si tratta di una procedura C/O terzi, risulta di primaria importanza il rispetto del termine nei confronti del terzo.
Premesso ciò ricordo: risulta ormai presente fra le norme generali sulle notificazioni degli atti il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante, deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario.
I principi che hanno ispirato la Corte Costituzionale ad enunciare il principio della scissione soggettiva sono sanciti dagli articoli 3 e 24 della Costituzione che impongono il coordinamento tra “la garanzia di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario” e “l’interesse del notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri d’impulso”, da risolversi in base al principio della “sufficienza del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante” .
Occorre precisare che quando la notifica di un atto è vincolata ad un termine di decadenza o prescrizione – per il notificante – oppure ad un termine a favore o a carico del destinatario, tali termini vanno calcolati al – per il notificante alla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario – o dal – per il destinatario dalla conoscenza legale -  momento in cui la notificazione si perfeziona in virtù del principio della scissione soggettiva.
Nel suo caso la data di perfezionamento della notifica si ha nel momento in cui ha dato impulso al procedimento notificatorio, cioè sin dalla data della prima consegna nelle mani dell'UG, indipendentemente dal numero di richieste di notifica successive al fine di portare a termine il procedimento stesso:conoscenza "legale" dell'atto da parte del destinatario. È opportuno però sottolineare che il perfezionamento della notificazione a favore del notificante è comunque condizionata dall’esito della notificazione al destinatario ovvero se la notificazione viene dichiarata inesistente tale vizio fa decadere anche il beneficio dell'anticipato perfezionamento della notificazione per il notificante ( NON MI SENTO DI APPLICARE QUEST'ULTIMA SANZIONE AL SUO CASO, RIPETO TRATTANDOSI DI PROCEDURA C/O TERZI ).
con simpatia
Dr Mauro Venezia

4. Pietro Matranga < UG Palermo
Pur dandosi atto che alle comunicazioni a mezzo lettera raccomandata connesse alle notificazioni si applicano le norme dettate per le notificazioni a mezzo posta ex art. 10 legge n. 890/1982,tuttavia, la Corte di Cassazione,Sez. Unite Civili con Ordinanza 13/01/2005 n. 458 HA ESCLUSO, il contrasto di giurisprudenza tra le due diverse modalità di notificazione ( ARTT. 14O E 149 CPC ), poichè nel primo caso la notifica si perfeziona NEI CONFRONTI del DESTINATARIO dell'atto con l'ultimo degli adempimenti, ovvero con la spedizione della raccomandata con A/R, senza che assumano rilevanza la data di consegna al destinatario stesso. Tuttavia, osserva la Corte, l'avviso di ricevimento DEVE ESSERE ALLEGATO all'atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione, che resta sanata dalla costituzione dell'intimato o dalla rinnovazione della notifica ex art. 291 cpc.
Pertanto, in questo caso,la spedizione della raccomandata effettuata ex art. 140 cpc doveva essere eseguita entro il termine procedurale dei 90 giorni dalla notifica del precetto. Ritengo, quindi, che la notifica nei confronti del debitore non si sia perfezionata, con il rischio che quest'ultimo possa proporre l'opposizione. Cordiali saluti

Rispondi

1/12/2008 < 22 novembre 2008 > Avv. Maria Rosaria Iannelli < pignoramento licenza commerciale
... salve a tutti e complimenti per il sito. Vorrei chiedere se a qualcuno è mai capitato di chiedere (ovvero se è possibile farlo) un pignoramento di licenza commerciale; se sì come si esegue materialmente? Grazie e buon lavoro a tutti
Risponde Avv.Cesare D'annunzio < Vasto.

Gentile collega, mi trovo nella tua stessa situazione, in quanto la licenza commerciale è l'unico bene di valore apprezzabile in possesso del soggetto contro cui devo agire. la licenza è, secondo me, certamente pignorabile in quanto bene suscettibile di valutazione economica. esso d'altro canto è normalmente oggetto di cessione tra privati in caso di trasferimenti di attività, con la particolarità che questa cessione dovrà essere comunque formalizzata nei confronti del Comune che dovrà modificarne l'intestazione in favore dell'acquirente / idem per l'eventuale aggiudicatario al termine della procedura esecutiva.
Quanto alla forma, escluderei il pignoramento presso terzi, ma sarei più orientato  a chiedere un mobiliare semplice, magari con asporto, con la materiale apprensione della licenza, e la sua allegazione al verbale di pignoramento.
Ho una remora più concreta per quanto attiene la effettiva pignorabilità della licenza, che potrebbe essere inquadrata tra i beni di cui all'art. 515 u.c. Distinti saluti

Rispondi

1/12/2008 < 22 novembre 2008 > Avv. Michele Martoni < Sfratto e arresti domiciliari
Tecnicamente cosa avviene nel caso in cui al momento della esecuzione dello sfratto il soggetto si trovi nell'immobile sotto arresti domiciliari?
Grazie molte e complimenti per il servizio davvero molto utile ed interessante.

Risponde Mauro Venezia UG Napoli

Gent.Le Avv., consiglio di informare il Magistrato di sorveglianza competente, il quale inviterà lo sfrattando agli arresti domiciliari a comunicare nuovo domicilio ove espiare gli arresti, qualora il detenuto non indicasse alcun luogo alternativo, dovrebbe provvedere d'ufficio il Magistrato,che in extremis,potrebbe disporre anche la revoca degli arresti domiciliari e la traduzione in carcere.
Con simpatia
Mauro Venezia

2. Risponde Giacomo Amico < UG Asti

Gentile avvocato, a mio parere, nella fattispecie da lei esposta, è doverosa una sospensione della procedura esecutiva da parte dell'uff.giud. procedente.
A seguito di tale sospensione, si dovrebbe notiziare il magistrato che ha emesso il provvedimento restrittivo degli arresti domiciliari affinchè rivolga l'invito allo sfrattando ad indicare un nuovo domicilio ove scontare la pena detentiva degli arresti domiciliari, pena l'applicazione della più grave misura cautelare della detenzione in carcere, qualora non potesse o dovesse provvedervi. Distinti saluti.

Rispondi

22 novembre 2008 > 18 novembre 2008 <  Avv. Lorenza Macuzzi <Notifica ai soggetti senza fissa dimora
Vorrei sottoporre il seguente quesito relativo a notifiche nei confronti di un soggetto al quale è stato recentemente attribuito un indirizzo anagrafico virtuale/fittizio in quanto soggetto senza fissa dimora.
Prima di procedere alla notifica mi sono premunita di certificato di residenza dal quale compare un indirizzo (via e numero non corrispondenti ad un luogo reale) che riconduce alla casa comunale. Ho contattato l'ufficio anagrafe del comune, il quale mi ha rassicurato dicendo che le notifiche di eventuali atti giudiziari sarebbero stati ricevuti dal personale comunale.
Ho così proceduto alla notifica a mezzo posta ma il segretario comunale si è rifiutato di ricevere l'atto giudiziario.
Il problema che si pone ora è quale notifica effettuare, posto che di fatto la persona non può dirsi irreperibile visto il certificato prodotto dal comune.Ringrazio anticipatamente, con tanti complimenti per il servizio davvero utile.

Risponde Giacomo AMico < UG Asti

Gentile avvocato, essendo l'indirizzo senza fissa dimora un indirizzo fittizio (virtuale) attribuito dal comune ai soggetti che non hanno stabile dimora (vedasi ad esempio i giostrai che spesso sono costretti a frequenti migrazioni da un posto all'altro), io come uff. giud. ho sempre redatto una omessa notifica trovandomi di fronte ad un indirizzo di fatto inesistente; successivamente e sempre su richiesta dell'avv.to procedente, ho proceduto ad una notificazione ex art. 143 cpc  1 co°, del resto la residenza attribuita dal comune ai soggetti senza fissa dimora è pur sempre una residenza anagrafica!!.
In questo modo, gentile avv.to, potrà disporre di una notifica valida, anche se, in sede di esecuzione mobiliare, non otterrà il soddisfacimento della pretesa creditizia.

Rispondi

18/11/2008 < 14 novembre 2008 > Avvocato Andrea Ricardi < Notificazione

Cari amici, mi trovo in una incresciosa situazione. Ho un titolo da eseguire contro una signora che risulta risiedere in una dato luogo.
L'U.G. recatosi per notificare il precetto trovava la madre della debitrice che a voce asseriva che la figlia era andata a stare in Spagna (genericamente) e l'U.G. restituiva il verbale così compilato con omessa notifica.
Ottenevo dall'anagrafe un certificato di residenza delle figlia da cui risulta che la stessa risiede ove avevo già richiesto la notifica e insto nuovamente per la notifica nelle stesso indirizzo allegando il certificato. l'U.G. a verbale riferisce di aver nuovamente trovato la madre la quale insiste nonostante il certificato a dire che la figlia "è in Spagna" e l'U.G. mi restituisce gli atti con omessa notifica.
Cosa devo fare? Mi pare molto comodo che un debitore per non subire pignoramenti faccia dire ad un parente (che ha ogni interesse) che il figlio o marito è genericamente partito per una nazione diversa e quindi impedire la notifica e sottrarre i suoi beni presso la residenza al pignoramento.  Così facendo le già labili ragioni che posono farsi i creditori si azzerano completamente.
chi mi aiuta?

1. Risponde Tucci Raffaele U.G.Bolzano

salve, è capitato anche a me un caso analogo. Secondo la mia interpretazione, a meno che la madre non dichiari il luogo(completo di indirizzo e nr. civico), ove il destinatario si sia trasferito(anche se stato estero), la notifica, in caso di rifiuto, va effettuata ai sensi art. 140 c.p.c., in quanto non si ha  la certezza che il destinatario  si sia trasferito effettivamente! Infatti la notifica si rimette solo nel caso in cui ci sia la presunzione che l'U.G. sia venuto a conoscenza del nuovo domicilio (completo) ove il destinatario e' reperibile!

2. Risponde Giacomo Amico UG Asti
Con una relata di notifica negativa (in quanto il destinatario risulta trasferito all'estero, anche se sulla base di una semplice dichiarazione resa da un familiare) e un certificato anagrafico di residenza aggiornato, da cui risulta il destinatario mantenere la residenza anagrafica all'indirizzo ove ha tentato la notifica dell'atto di precetto, potrà, senza indugio, richiedere la notificazione ex art.143 cpc 1°co.(notificazione ad irreperibile mediante deposito di copia dell'atto giudiziario nel comune di ultima residenza angrafica). Successivamente potrà anche procedere esecutivamente nel luogo di residenza, nonostante l'irreperibilità dell'esecutato, e cio in quanto in tale luogo opera una presunzione, ex lege, di appartenenza dei beni mobili in capo al debitore che vi risieda. Distinti saluti.

3. Risponde Giuseppe Marotta UG Rho.

L'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto almeno chiedere l'indirizzo spagnolo alla madre della ragazza. Credo che l'abbia fatto e che la madre abbia risposto di non conoscerlo.
Tutto ciò dovrebbe risultare dalla relata di notifica.
Nel caso non risultasse inviti l'ufficiale giudiziario a recarsi nuovamente presso l'abitazione della destinaria chiedendo, nel caso trovasse di nuovo la madre, di invitarla a dichiarare il nuovo indirizzo della figlia.
Se conoscerà il nuovo indirizzo spagnolo, notifichi l'atto a mezzo posta in Spagna.
Nel caso in cui non trovasse nessuno, l'ufficiale giudiziario potrebbe notificare l'atto ai sensi dell'art.140 c.p.c. visto che la residenza permane in quel luogo. Dopodichè attenda la ricevuta di ritorno della Raccomandata con cui verrà spedito l'avviso di deposito alla casa comunale: se è stato ricevuto da qualcuno la notifica si direbbe effettuata, nel caso invece la madre, o altra persona di famiglia o il custode rifiutino di ricevere la raccomandata dichiarando che la destinataria si è trasferita ma non indicano alcun recapito, richieda all'ufficiale giudiziario di notificare l'atto ai sensi dell'art.143 c.p.c. allegando il certificato di residenza aggiornato, le precedenti relate di notifica e la ricevuta di ritorno o il plico con la scritta "trasferita".

4. Risponde Alberto Monari UG Piacenza

Ritengo che l'avvocato abbia 2 possibilità: o deve "insistere" con l'Ufficiale Giudiziario che, prendendo atto del dato anagrafico della residenza e non potendo (a mio parere), sulla base delle sole dichiarazioni della rinvenuta, attestare una irreperibilità del destinatario, deve/dovrebbe, in caso di rifiuto del famigliare a ricevere la notifica, procedere ai sensi dell'art.140 cpc,
oppure chiedere la notifica a mezzo posta... (è esperienza quotidiana quella per cui le persone di solito accettano facilmente "una innocua raccomandata" dal postino (che fa pure firmare registro e cartolina),rispetto a un documento consegnato dall'Ufficiale Giudiziario, sempre latore di terrificanti sciagure...).

Rispondi

18 novembre 2008 < la questione è un pò complicata. Se ben interpreto la giurisprudenza in merito, il titolo emesso contro una sas, vale anche nei confronti del socio accomandatario. Ora, ho ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una sas. Dopo averlo notificato, ho eseguito un pignoramento negativo. Ora devo rivolgermi contro i soci. Perchè, come detto, il decreto l'ho chiesto solo nei confronti della sas, e quindi, il titolo ottennuto l'ho  notificato solo nei confronti della sas ( mentre nei confronti del socio accomandatatio questo decreto non è mai stato notificato) mi domando: il titolo notificato nei confronti della sas,  è scaduto nei confronti del socio accomandatario, oppure posso chiedere un'altra copia e notificarlo al socio accomandatario? Io credo che sia logico ritenere che il titolo notificato nei confronti della sas, si sia per così dire salvato dalla perdita di efficacia anche nei confronti del socio accomandatario, però vorrei avere il vostro conforto. 

Risponde Mauro Venezia UG Napoli

Gent. Avv. a quanto pare è stato già rispettato il preventivo beneficium excussionis. Il titolo esec. formatosi nei confronti di soc. di persone regolare deve essere preventivamente not. al socio C/il quale si intende agire esec.te.

La mera conoscenza da parte del socio del titolo esecutivo allo stesso consegnato in qualità di L.R. della soc. non costituisce not. del titolo nei confronti del socio e la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi - tempestivamente proposta nel termine dei 20 gg. dalla not. al socio dell'atto di pign.to - non è idonea a sanare il vizio derivante dalla mancata notifica al socio del titolo esecutivo. Ord. 1 Mar. 07 Trib. Pavia. Con simpatia
Rispondi

14 novembre 2008 > 11 novembre 2008 > Romano Eufemia < I vigili urbani possono presenziare in uno sfratto?
I Vigili Urbani di G. non hanno voluto coaudiuvare uno sfratto con pignoramento con l'ufficiale giudiziario del Tribunale di Frattamaggiore adducendo che non gli competeva. E' giusto? grazie per la disponibilità invio Distinti saluti

Risponde Giacomo Amico UG Asti

In forza della L. 07/03/86 n.65 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia municipale), gli ufficiali ed agenti di polizia municipale hanno una triplice competenza, limitata al territorio comunale, che si esplica in funzioni di polizia stradale, giudiziaria e di pubblica sicurezza.
In linea generale la richiesta di forza pubblica, nell'ambito di un'esecuzione, và inoltrata alla questura, commissariato o ai carabinieri, ma, a mio parere, in forza della suindicata normativa di carattere generale, è da ritenersi legittima, soprattutto in comuni privi di commissariato o staz.di cc, una richiesta motivata e concordata di forza pubblica indirizzata al locale comando di polizia municipale.
L'unico limite, a mio parere, deriverebbe dalla ristretta competenza limitata solo al territorio di pertinenza comunale.

Rispondi

11 novembre 2008 > Francesca Bibbò < UNEP di Chieti

Avendo subito vivaci proteste da parte di Avvocati che in materia di atti esenti erano costretti a pagare i CAN ed i CAD recapitati dai postini, ho sollecitato l'applicazione della circoare 16780/1999 di Poste Italiane diretta al Ministero. Da allora Poste provvede a fotocopiare gli avvisi di ricevimento che  vengono allegati ai rendiconti giornalieri unitamente alle distinte  ed addebitati in conto differito come avviene per lle spese postali ordinarie degli atti giudiziari non a pagamento. Allego copia della lettera.

Rispondi

7 novembre 2008 >Giuseppina Bucca < UG < spese delle raccomandate cad e can
Quale dirigente dell'ufficio nep presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ho ricevuto dalle Poste Italiane spa una richiesta di pagamento delle raccomandate cad e can relative alle notifiche in materia di lavoro. In questo caso mi chiedo come bisogna interpretare la circolare ministeriale che pone a carico dei richiedenti (parti private, cancellerie e segreterie giudiziarie) le spese relative alle raccomandate cad e can. Secondo un'interpretazione letterale della circolare dovrebbe pagare l'avvocato richiedente, ma vertiamo in materia di lavoro. Allora chi deve pagare? Ringrazio i colleghi che vorranno chiarire questo mio dubbio.

Risponde Ernesto Martone UG

cara collega
devi anticipare le spese della cad ,fare una fotocopia del documento di addebito e annotare a margine della registrazione dell'atto il numero di cad e la spesa sostenuta, per il recupero della stessa;puoi iscrivere anche un nuovo cronologico per la stessa finalita'.
In alternativa,puoi chiedere l'emissione di un mandato di pagamento per il rimborso delle spese sostenute ,iscritto a modello 12.

Rispondi
11 novembre 2008 > 7 novembre 2008 >Mariele Mappa < pignoramento presso terzi

chiedo scusa per il quesito elementare, ma sono una praticante alle prime armi. vorrei sapere se il creditore di due debitori in solido, entrambi pensionati, può, nonostante l'ingente somma dovutagli, procedere al pignoraramento del quinto della pensione solo di uno dei due debitori, oppure se si può procedere ad un duplice pignoramento contemporaneo sino al raggiungimento della somma dovuta. grazie sin da ora per la risposta.

Risponde Ernesto Martone > UG 

Spero di esserle utile nel scriverle che in materia di pignorabilità delle pensioni sono fondamentali 2 sentenze della Corte Costituzionale del 2002:
la sentenza n°468/2002 ammette la pignorabilità delle pensioni e delle indennità che ne tengano luogo erogate dall'I.N.P.S. per crediti tributari negli stessi limiti consentiti dall'art. 2 primo comma n°3 del D.P.R. 5 gennaio 1950 n°180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni).
la sentenza n°506/2002, rivolgendosi sia alle pensioni erogate dall'I.N.P.S., così come quelle proprie del settore pubblico (I.N.P.D.A.P.), consente la pignorabilità delle pensioni - nella consueta misura del quinto - per ogni credito, da determinarsi sulla parte aggredibile del trattamento in quanto eccedente le esigenze minime di vita del pensionato (diversamente, la parte necessariamente destinata a soddisfare tali esigenze, resta sottratta ad ogni pretesa esecutiva – ad eccezione dei creditori qualificati individuati dall'art 2 primo comma numeri 1, 2 e 3 - ).
Pertanto,risulta utile una rilettura del dpr succitato.
Inoltre,i debitori sono entrambi aggredibili nello stesso momento.
Distinti saluti

Rispondi

11 novembre 2008 > 7 novembre 2008 >Sebastiano De montis < decreto ingiuntivo e art.140 c.p.c.
successivamente ad una prima notifica di d.i. provvisoriamente esecutivo e precetto presso la sede di una s.a.s. non  andata a buon fine in quanto essa risultava "trasferita" (nonostante il dato fosse discordante con la visura c/o camera di commercio) ho attivato la procedura del 140. La richiesta  è stata consegnata 15 gg prima del termine dei 60 canonici gg per l'efficacia del decreto stesso. nelle more della notifica si è però superato tale termine. Il quesito è: la notificazione è valida e posso procedere al pignoramento in quanto avevo richiesto nei termini ovvero devo richiedere altro d.i.? responsabilità?

Risponde Mauro Venezia UG Napoli

Gent. amico, premesso che la not. ai sensi dell'art. 140 cpc produce i suoi effetti dalla sped. della racc. e premesso che l'art. 145 cpc prevede una ipotesi di not. alternativa, ossia presso la società o la residenza, in quest'ultimo caso non è possibile procedere nelle forme virtuali della not. se prima non si procede presso la sede.Premesso ciò ricordo: risulta ormai presente fra le norme generali sulle notificazioni degli atti il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante, deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario.
I principi che hanno ispirato la Corte Costituzionale ad enunciare il principio della scissione soggettiva sono sanciti dagli articoli 3 e 24 della Costituzione che impongono il coordinamento tra “la garanzia di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario” e “l’interesse del notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri d’impulso”, da risolversi in base al principio della “sufficienza del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante” .
Occorre precisare che quando la notifica di un atto è vincolata ad un termine di decadenza o prescrizione – per il notificante – oppure ad un termine a favore o a carico del destinatario, tali termini vanno calcolati al – per il notificante alla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario – o dal – per il destinatario dalla conoscenza legale -  momento in cui la notificazione si perfeziona in virtù del principio della scissione soggettiva.
Nel suo caso la data di perfezionamento della notifica si ha nel momento in cui ha dato impulso al procedimento notificatorio, cioè sin dalla data della prima consegna nelle mani dell'UG, indipendentemente dal numero di richieste di notifica successive al fine di portare a termine il procedimento stesso:conoscenza "legale" dell'atto da parte del destinatario. È opportuno però sottolineare che il perfezionamento della notificazione a favore del notificante è comunque condizionata dall’esito della notificazione al destinatario ovvero se la notificazione viene dichiarata inesistente tale vizio fa decadere anche il beneficio dell'anticipato perfezionamento della notificazione per il notificante.
con simpatia Dr Mauro Venezia

Rispondi

11 novembre 2008 > 7 novembre 2008 > Avv. Patrizia Cerreti < un comodato pretestuoso impedisce il pignoramento mobiliare ?
L'Ufficiale Giudiziario mi ha chiamato a telefono mentre stava tentando di eseguire un pignoramento mobiliare dicendomi che gli è stato esibito un comodato del marito esecutato a favore della moglie convivente di tutti i mobili (singolarmente indicati con tanto di elenco allegato) fatto anni prima (?) ma registrato solo due giorni prima della richiesta di pignoramento (probabilmente a seguito della notiofica dell'Atto di Precetto)chiedendomi se "insistevo" per il pignoramento (assumendomi ogni responsabilità per l'eventuale opposizione).
Non sapevo cosa fare.
Possibile che sia così facile sottrarsi al pignoramento a casa ???
Voi cosa avreste fatto e come procedereste ora ?
GRAZIE.

1. Risponde Giacomo Amico > UG Asti

Gentile avvocato, potrà sempre presentare una nuova richiesta di pignoramento con invito scritto rivolto all'ufficiale giudiziario di procedervi nonostante i beni risultino oggetto di comodato d'uso (registrato o non, atto pubblico o privato) in favore dell'esecutato.
A mio parere, quindi, il pignoramento puo' essere fatto anche in presenza di un contratto di comodato, anche  perchè  tale contratto prova solo l'affidamento dei beni, ma non ne dimostra la proprietà. Naturalmente è sempre possibile un'opposizione di terzo, in questo caso il comodante o comunque chiunque vanti un diritto di proprietà sui beni oggetto di comodato d'uso, i quali dovranno, in sede di giudizio di opposizione, provarne la proprietà in capo ai medesimi. Sarà poi il Giudice dell'esecuzione a decidere nel merito.

2. Risponde Mauro Venezia UG Napoli

Gent.ma Avv.ssa Innanzitutto, personalmente non l'avrei mai telefonato, mi dispice dirlo, in quanto è l'U.G. responsabile dei Suoi atti e non l'Avv. che insiste in una procedura la cui regolarità è sotto la esclusiva responsabilità civ.pen. e amm.va dell'U.G. che in questo caso controlla preliminarmente,eventualmente il regime legele di comunione o separaz. dei beni,  che l'atto esibito possieda le caratteristiche legali, atti e documenti a corredo che lo rendano legittimo eventualmente ad inibire le operazioni di pign.to, oltretutto, in caso di legittimità di inibizione al pign.to vi è l'invito a rendere la dichiarazione di cui all'art. 492 cpc, che supera facilmente ogni dèfaillance, a cui l'esecutato deve sottostare pena la sanzione prevista nell'art. 388 cp c 5, un'ulteriore alternativa è l'accesso all'anagrafe tributario previa richiesta del creditore se il comodato fosse idoneo a fermare l'esecuzione etc. etc.
Con simpatia. Dr Mauro Venezia

3. Risponde Francesco Manganelli.

Gent.mo Avvocato, avrei sicuramente eseguito il pignoramento senza neanche preoccuparmi di avvisarla per telefono, a condizione che il debitore fosse anagraficamente residente nel luogo dove si è svolta l'esecuzione. In tal caso, infatti, il pignoramento sarebbe stato assolutamente legittimo, anzi direi, doveroso! Non ho mai visto un giudice dell'esecuzione sospendere o annullare un pignoramento a causa di un contratto di comodato. Per presunzione di legge, i beni mobili presenti nell'abitazione appartengono a tutti i componenti del nucleo familiare che anagraficamente risiedono in quella abitazione. Questa è la ragione per la quale i debitori più scaltri, risiedono anagraficamente in luogo, spesso una bicocca disabitata, e di fatto dimorano in un altro.

4.Risponde Salvatore Tranchina UG Bari

Scusi,se il debitore-esecutato ha dato in comodato alla moglie determinati beni (questo si evince dalla sua lettera)è chiaro che detti beni sono di proprietà del debitore-esecutato e quindi pignorabili senza problemi.Il problema potrebbe sorgere se i beni in loco sono di proprietà di terzi e dati in comodato al debitore-esecutato.Comunque,se all'atto di comodato non sono allegati documenti fiscali (fatture od altro) che diano prova certa circa la titolarità di altri dei beni e se l'atto di comodato non è debitamente registrato con data anteriore alla notifica del precetto,qui a Bari viene considerato come "carta straccia" sia dall'Uff. Giud. che dal Giudice dell'esecuzione in caso di opposizione all'esecuzione,in quanto è evidente il tentativo illegale e furbesco del debitore di sottrarsi alla esecuzione (e l'onere della prova circa la proprietà dei beni in caso di opposizione è a cura del debitore,che senza documenti fiscali nulla potrà dinanzi ad un magistrato intelligente).Cordialità. Salvatore Tranchina

Rispondi

11 novembre 2008 > 7 novembre 2008 >Avv. Angelo Cocozza < pignoramento autovettura
Il mio cliente è la finanziaria di una nota casa automobilistica.
Ha concesso il finanziamento, con iscrizione di ipoteca sull'autovettura, al cliete (debitore) che non ha pagato neppure una rata .
Il primo pignoramento è stato negativo perchè non veniva rinvenuto nessuno nell'abitazione del debitore. Il debitore non ha reso le dichiarazioni nei 15 giorni assegnati.
Successivamente, alla mia presenza, su nuova istanza di pignoramento, l'ufficiale giudiziario ha trovato in casa la coniuge del debitore ed ha pignorato cose di pochissimo valore, insufficienti a copriere le spese ed ha lasciato l'avviso alla detta coniuge per il debitore di dover rendere le dichiarazioni entro i successivi 15 giorni.
Anche tale termine è trascorso senza che il debitore rendesse le dichiarazioni.
Orbene, oltre alla denuncia-querela per violazione dell'art. 650 c.p., il mio cliente, vuole recuperare almeno l'autovettura ipotecata, mi chiedo come sia possibile procedere nella misura in cui, nei normali orari finora tentati, il debitore e quindi l'autovettura ipotecata, non è mai presso l'abitazione e, allo stato si ignora dove poterlo rintracciare?

Risponde Mauro Venezia UG Napoli

Gent.mo Avv. nello stesso quesito ci sono alcune precisazioni da apportare:
Innanzitutto, pur senza voler aprire l'annoso dilemma sull'invito della dichiarazione da rivolgere al debitore assente, che, nel vuoto legislativo, lascio al libero arbitrio di ciascun U.G.,senza esprimere il mio convincimento, rimane da precisare che la fattispecie dell'inosservanza dell'ordine legalmente dato fa specificamente riferimento all'art. 388 cp c.5.
Per quanto concerne il regime dei beni garantiti da relative iscrizioni ( ipoteca ) e pignoramento ( trascrizioni ) in riferimento a quest'ultimo punto il collega di Roma Dr F. Laquidara ha in più occasioni espresso il convincimento della procedura espropriativa ricorrendo al regime delle trascrizioni, controlli le passate risposte e troverà chiaramente definita la soluzione al suo problema.
Con simpatia.Dr Mauro Venezia

Rispondi

29 ottobre 2008 > Pietro Matranga < UG Palermo <<Chiarimento su: Pignoramento a mezzo posta: tempestivo se consegna all'UNEP entro 90 giorni?

Ringrazio il gentile collega Mauro Venezia per i complimenti fattimi che ritengo di non meritare. Nel merito del suo quesito, rispondo che nell'ipotesi di p.p.t., laddove fosse violato il termine dilatorio a comparire ( Es. se vi fosse violazione al diritto di difesa art. 24 Cost.), previsto dall'art. 501 cpc o più in generale per le notifiche a mezzo posta in cui fosse violato il termine ordinario di cui all'art. 163-bis cpc occorre ricordare l'ultima parte dell'art. 149 c.p.c., comma III che recita: la notifica si perfeziona per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto. Quindi, in virtù della citata norma ci sono DUE momenti perfezionativi della notifica a mezzo posta:
 Il I momento vale per quanto attiene all'attività dell'istante che deve essere svolta ENTRO un determinato periodo temporale ( es: opposizione a decreto ingiuntivo );
Il II momento vale per quanto riguarda il rispetto dei termini a difesa del destinatario, tipico negli atti di citazione ex art. 501 e 163- bis cpc.
Ciò, in dipendenza del principio della scissione fra il momento di perfezionamento per il notificante e quello per il destinatario scaturito dalle decisioni della Corte  Costituzionale N. 477 del 2002, N. 28 e N. 97 del 2004 e N. 154 del 2005.
Sempre in relazione al suddetto principio, per le notificazioni a mezzo posta si è statuito che il momento di perfezionamento nei confronti del destinatario, coincidente   con quello in cui egli ha la conoscenza legale dell'atto, si identifica in quello di ricezione o di ritiro del piego o con il decorso della compiuta giacenza ( cfr.sent. n. 11929/2006 ). Pertanto, da questo momento perfezionativo per il destinatario decorrono i termini per le sue eventuali attività che dovrà iniziare ( es. opposizione al pignoramento, ecc. )
Infine, a margine della risposta, osservo che pur dandosi atto che alle comunicazioni a mezzo lettera raccomandata connesse alle notificazioni si applicano le norme dettate per le notificazioni a mezzo posta ex art. 10 legge n. 890/1982, la Corte di Cassazione,Sez. Unite Civili con Ordinanza 13/01/2005 n. 458 tuttavia, HA ESCLUSO, il contrasto di giurisprudenza tra le due diverse modalità di notificazione ( ARTT. 14O E 149 CPC ), poichè nel primo caso la notifica si perfeziona NEI CONFRONTI del DESTINATARIO dell'atto con l'ultimo degli adempimenti, ovvero con la spedizione della raccomandata con A/R, senza che assumano rilevanza la data di consegna al destinatario stesso. Tuttavia, osserva la Corte, l'avviso di ricevimento DEVE ESSERE ALLEGATO all'atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione, che resta sanata dalla costituzione dell'intimato o dalla rinnovazione della notifica ex art. 291 cpc.Un saluto da Pietro
Rispondi

29 ottobre 2008 < Avv dario Migliaccio > Napoli < Pignoramento mobiliare

1. Il quesito è il seguente: nei "luoghi appartenenti al debitore" di cui all'art. 513 c.p.c. può rientrare anche il luogo dove attualmente il debitore dimora (ne ho la certezza) senza che ciò risulti da nessun elemento esterno (nome sulla cassetta piuttosto che sul citofono)? O piuttosto, il pignoramento mobiliare presso il luogo dove il debitore attualmente dimora a dispetto della residenza ad oggi denunciata ma evidentemente fittizia, realizza l'ipotesi di cui al co. 3 dell'art. 513 c.p.c., ciò richiedendo specifica istanza al Presidente del Tribunale o ad un giudice delegato perchè venga autorizzato il pignoramento di cose determinate che non si trovino in luoghi appartenenti al debitore? Forse che l'ipotesi di cui al comma cit. si riferisce esclusivamente a beni del debitore presso terzi? Grazie e complimenti per l'ottimo servizio.

2. Nell'ipotesi di pignoramento mobiliare è sufficiente consegnare titolo e precetto all'ufficiale giudiziario che redigerà verbale con un proprio prestampato o è necessario consegnare anche un'atto/verbale redatto personalmente dal quale risultino nello specifico gli elementi del caso? In caso di risposta affermativa, potreste cortesemente indicarmi la formula, possibilmente aggiornata alla novella? Nel mio caso oltre a beni mobili intenderei pignorare presso il domicilio del debitore (e non la residenza: per inciso, questo comporta dei problemi particolari, posto che il precetto lo notificherò presso la residenza attuale ma fittizia?)anche degli autoveicoli. Al titolo, al precetto ed all'eventuale atto va allegata anche la visura PRA relativa ai veicoli, vero? L'ufficiale giud. ed il G.E competenti sono quelli del circondario dove si trovano i beni? Grazie e complimenti.

Risponde Maurizio Testa UG Napoli
Egr. Avv. Migliaccio, lieto di chiarire alcuni punti con Lei:
1) I luoghi dove 'dimora' il debitore possono essere svariati (presso i genitori, il coniuge legalmente separato, presso il/la compagno/a e così via).
pertanto, più che sui 'luoghi appartenenti al debitore' mi soffermerei sui 'BENI MOBILI' appartenenti al debitore!!!
In questi casi la presenza del debitore stesso potrebbe risolvere non pochi problemi.
In ogni caso (forse eccetto il caso in cui creditore ad es. è il carrozziere che ha riparato l'auto del debitore e che questi ancora non ha ritirato, non pagando), l'autorizzazione del terzo è operazione 'OBBLIGATORIA', come appunto recita l'art.513, co 3.
Per perfezionare detta risposta c'e da dire che la scarsa fruttuosità della "ricerca delle cose da pignorare" nei termini di cui all' art. 513 c.p.c. e le difficoltà che il creditore incontra nella individuazione di beni da pignorare presso terzi, ha imposto un tentativo da parte del legislatore. Questo tentativo è stato fatto e lo troviamo nel nuovo testo dell'art. 492 c.p.c.applicabile a tutti i tipi di esecuzione per espropriazione.In estrema sintesi può dirsi che il legislatore ha prescelto un sistema misto che coinvolge il debitore, la cui
cooperazione può essere richiesta per l' individuazione dei beni utilmente pignorabili, e soggetti gestori di banche dati pubbliche cui possono essere richieste informazioni. In tal modo si è in una qualche misura avuto riguardo a normative di altri paesi europei.
Il nuovo testo dell' art. 492 c.p.c., al comma 3, prevede che l' ufficiale giudiziario, ove i beni pignorati appaiano insufficienti per la soddisfazione del creditore (ma, evidentemente, deve operare alla stessa maniera ove non siano stati reperiti beni da assoggettare a pignoramento), inviti il debitore ad indicare "i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano".
La richiesta di informazioni ai soggetti gestori dell' anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche è la novità più saliente ed interessante della nuova disciplina.
E' previsto che "in ogni caso" - e quindi prescindendo anche da un precedente pignoramento negativo o insufficiente - l' ufficiale giudiziario possa "su richiesta del creditore e previa autorizzazione del giudice dell' esecuzione, rivolgere richiesta ai soggetti gestori dell' anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche", richiesta ovviamente circa la esistenza di beni dell'esecutando da assoggettare a pignoramento.
Per quanto concerne la seconda domanda non occorre alcun prestampato al riguardo, dato che tutti gli uffici NEP posseggono prestampati idonei. Inoltre, notificare un atto ad un destinatario comporta, in primis, il tentativo di attuare la cd. 'NOTIFICA PRINCIPE' e, cioè, a 'MANI PROPRIE'. HO i miei dubbi (eccetto la notifica poc'anzi menzionata) che essa possa essere eseguita ai sensi degli artt. 140 0 143 C.P.C. se si evita la notifica in luoghi che non siano residenza, dimora o domicilio (anche sul luogo di lavoro possono verificarsi ipotesi di omessa notifica!!!).
Mi auguro di esserLe stato di aiuto;distinti saluti. Maurizio Testa

14/11/08 < A rettifica di quanto enucleato nella mia risposta, preciso che l' ufficiale giudiziario può rivolgere "richiesta ai soggetti gestori dell' anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche","su richiesta del creditore ANCHE SENZA autorizzazione del giudice dell' esecuzione (infatti l'autorizzazione del Giudice è D'OBBLIGO solo in alcuni paesi europei come la Francia). Saluti Maurizio Testa
Rispondi

29 ottobre 2008 < Avv. Vanacore Vincenzo <notifica citazione a convenuto ristretto in carcere
Gentili ideatori di questo forum,
avrei bisogno di un'informazione urgente. Dovrei notificare una citazione a persona attualmente detenuta. Come notifico? con il 140? il 143? oppure, volendo fare una notifica a mani proprie, come potrei sapere in quale carcere è detenuta la persona? è compito dell'ufficiale giudiziario, quando si reca presso l'ultimo luogo di residenza, cheidere anche il luogo di detenzione? grazie e Vi prego di rispondere presto!
Vincenzo vanacore Angri Sa

Risponde Giacomo Amico UG Asti.

L'Ufficiale giudiziario presso la residenza puo' acquisire informazioni anche in ordine alla reperibilità del destinatario presso una qualsivoglia casa circondariale. Se l'ufficiale giudiziario alla residenza acquisisce informazioni da cui risulta che il notificando è detenuto presso una determinata casa circondariale, redigerà una relata negativa e successivamente, sempre su richiesta di parte istante, potrà essere tentata la notifica a mani proprie nel luogo ove risulta detenuto.
Nell'ipotesi,invece, in cui l'ufficiale giudiziario non reperisca, parliamo sempre nel luogo di residenza, il destinatario per assenza temporanea o per irreperibilità, potrà procedere alla notifica ex art.140 cpc nel primo caso, ex art.143 cpc nel secondo. Anche in queste due ultime  ipotesi, sempre che siano stati rispettati i termini di notifica, parte instante potrà fare valere in sede giurisdizionale una notificazione valida e perfetta sotto il profilo formale e sostanziale.

Risponde Mauro Venezia UG Napoli

Gent.Avv. La Corte di Cassazione-Sentenza n.9279 del 17/09/1998 (Rv.518986)Procedimento civile- notif.alla residenza,dimora, domicilio-not. a soggetto detenuto-presso il comune di residenza nelle mani di persona di famiglia-legittimità.
In tema di not. l'art. 139 cpc pone obbligatoriamente un criterio di successione preferenziale in ordine ai luoghi nei quali la not. deve avvenire.Ciò premesso, giacchè la residenza non si perde per effetto di un allontanamento più o meno protratto nel tempo salvo che la persona non abbia fissato altrove una nuova dimora abituale e quindi una nuova residenza, risulta conforme a diritto la not. a persona detenuta effettuata , nelle mani di persona di famiglia, nel luogo di residenza.
Con simpatia Dr Mauro Venezia

Rispondi

29 ottobre 2008 > Remo Gallo

Ringrazio L'avv Cassese. In effetti l'esecuzione "ad horas" significa in tempi brevi. Però credo, e vedo che l'avv. Cassese è daccordo con me, il preavviso di rilascio immobile che invia l'UG deve rispettare i 10 giorni. Volevo il parere, quindi, anche di un U.G; ricordo che trattasi di un ordinanza di reintegra nel possesso per cui il giudice adito ha disposto l'esecuzione ad horas e l'UG ha inviato preavviso al debitore fissando la data di esecuzione non dando un preavviso di 10 giorni, ma di 9.
Rispondi

25 ottobre 2008 > 21 ottobre 2008 < Avv.Alessia di Nunzio < Padova<esecuzione sfratto
Buon giorno, vorrei porre un quesito le cui soluzioni mi sono pervenute contrastanti. Ho notificato un preavviso di sloggio ove l'esecuzione veniva fissata per un dato giorno, oggi sono andata dagli ufficiali giudiziari per sapere l'esito dell'esecuzione e gli stessi mi hanno riferito che lo sfratto non era stato materialmente eseguito in quanto in casa non vi era nessuno, pertanto l'ufficiale competente ha provveduto al rinvio della seconda esecuzione per i primi di novembre. Ora, io ho chiesto all'ufficio notifiche se devo rinotificare un secondo preavviso di sloggio riportante la nuova data (primi di novembre)ma gli stessi non hanno saputo rispondermi, confermando solo il fatto che devo riportare il titolo esecutivo e chiedere ancora l'esecuzione.
Buona giornata e grazie

Risponde Giovanni Giorgio < UG Acquaviva delle Fonti.

Nella normativa vigente non è prevista la notifica all'esecutando della copia del verbale di rinvio dell'esecuzione di rilascio (attenzione, si parla di rinvio e non già di sospensione, perchè questa seconda circostanza è prerogativa soltanto dell'A.G.!!!). Sebbene la prassi di molti UNEP è orientata in senso differente, (ovviamente per rendere più agevole e meno ferraginose le operazioni), ritengo che, essendo iniziata l'esecuzione con la notifica dell'atto di preavviso, non si debba necessariamente notificare alcun atto successivo e/o intermedio sino al compimento. Ma qualora si effettuasse una notifica di qualsiasi verbale di rinvio, questo non comprometterebbe minimamente la procedura, anzi la renderebbe, diciamo così, meno traumatica nei confronti dell'esecutando e, forse, meno dispendiosa per il richiedente. Quanto sopra considerato, ha valore, ovviamente, soltanto se, al momento dell'accesso e del rinvio, non sia stato possibile informare l'esecutando o altri familiari presenti sul luogo del rilascio, per aver rinvenuto chiuso l'uscio. Nel corso della mia esperienza (riferibile ad oltre trenta anni), ho cercato generalmente di informare l'esecutando di ogni rinvio disposto per motivi di ordine pratico ed organizzativo, onde evitare l'apertura forzata; è chiaro, comunque, che è da tener conto, anche, sia della facile reperibilità di chi è tenuto al rilascio che di ogni altro elemento che non generi immotivate ed ingiustificate dilazioni.

Risponde Giuseppe Marotta < UG Rho.

Gentile Avvocato, se l'avviso di sloggio è stato già notificato non occorre notificarlo ancora. Per cui le consiglio di ripresentare i titoli esecutivi all'ufficio unep almeno una decina di giorni prima della data prevista per il nuovo accesso e nello stesso giorno chiedere all'ufficiale giudiziario competente quanto tempo prevede per eseguire materialmente lo sloggio.  
Rispondi

25 ottobre 2008 > 17 ottobre 2008 >Remo Gallo < Bari.

Cosa significa "esecuzione ad horas"? che l'ufficile giudiziario incaricato può provvedere a fissare la data di esecuzione subito, inviare titolo esecutivo e preavviso di rilascio immobile al debitore ma senza rispettare gli almeno 10 giorni? complimenti per il sito

Risponde Avv.Antonio Cassese.

significa che il Giudice adito non ha concesso alcun termine al conduttore da sfrattare e lo sfratto, così, è immediatamente eseguibile. Ciò non significa, però, che il precetto da notificare possa avere un termine inferiore ai canonici dieci giorni.
Rispondi

25 ottobre 2008 > 21 ottobre 2008 <Avv. A. Bitetti < Altamura < pignoramento socio accomandatario
Ho notificato decreto ingiuntivo e precetto al liquidatore di una s.a.s.; l'U.G. ha eseguito il pignoramento (ovviamente negativo)presso la sede della società, ormai inesistente, risultante dalla visura camerale. Per procedere al pignoramento immobiliare nei confronti del socio accomandatario, che è anche liquidatore, è sufficiente il verbale di pignoramento negativo per rispettare il c.d. beneficium excussionis? Se si, posso notificare al socio il precetto non ancora scaduto o devo aspettare la sua scadenza? devo notificare anche il titolo esecutivo?
Grazie per l'attenzione accordatami.

2. Risponde Mauro Venezia > UG Napoli

Gent. Avv. Il titolo esec. formatosi nei confronti di soc. di persone regolare deve essere preventivamente not. al socio C/il quale si intende agire esec.te.
La mera conoscenza da parte del socio del titolo esecutivo allo stesso consegnato in qualità di L.R. della soc. non costituisce not. del titolo nei confronti del socio e la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi - tempestivamente proposta nel termine dei 20 gg. dalla not. al socio dell'atto di pign.to - non è idonea a sanare il vizio derivante dalla mancata notifica al socio del titolo esecutivo.
Ord. 1 Mar. 07 Trib. Pavia

2. Risponde Diego Ferro > UG Orbetello

Secondo me col verbale di pignoramento negativo hai superato il beneficio di escussione. Non è necessario attendere la scadenza del precetto rivolto contro la società, mentre è necessario notificare il titolo esecutivo ed un nuovo precetto ai soci illimitatamente responsabili contro i quali intendi agire, perchè devi loro intimare l'adempimento e perché contro il loro personale patrimonio devi minacciare l'esecuzione forzata. Solo in tal modo i soci avranno la possibilità di pagare per evitare l'esecuzione forzata sui loro beni personali, oppure di fare opposizione a precetto ad esempio per disconoscere la loro qualità di soci illimitatamente responsabili.

3. Risponde Avv Dario Migliaccio Napoli.

Quanto al beneficium excussionis, il debitore richiesto del pagamento di debiti sociali può opporre il citato beneficio, domandando la preventiva escussione del patrimonio sociale, se e soltanto se è in grado di indicare beni della società sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi; diversamente il beneficium excussionis sarebbe uno strumento attraverso il quale il debitore compulsato potrebbe evitare conseguenze sul suo patrimonio senza assumersi alcuna responsabilità.
Penso pertanto che nel suo caso lei non debba porsi il problema del beneficium excussionis potendo già prevedere che il socio accomandatario non potrà opporre detto beneficium non potendo indicare beni della società, ormai cessata, su cui il creditore potrà trovare soddisfazione. saluti

Rispondi

25 ottobre 2008 > 21 ottobre 2008 <U.G. > GIACOMO  AMICO < Asti

E' previsto da qualche normativa l'avviso alla commissione tributaria provinciale e/o regionale di avvenuta notifica di una sentenza dei summenzionati enti come del resto avviene per le sentenze civili prive della spedizione in forma esecutiva?
Gradirei una delucidazione in merito.

Risponde Diego Ferro > UG Orbetello

Art. 38, secondo comma, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n° 546 "disposizioni sul processo tributario": "le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato, nella segreteria [della commissione tributaria], che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio". 
Rispondi

25 ottobre 2008 > 15 ottobre 2008 > Avv. Marco Borroni < Milano <opposizione tardiva decreto ingiuntivo, notifica compiuta giacenza
dopo circa un anno dalla notifica di un decreto ingiuntivo, mai ricevuto, il mio cliente apprende di essere debitore di una somma peraltro, certamente, non dovuta.
Ai fini di un opposizione tardiva a d.i. è possibile sostenere , mediante prove testimoniali (portiere) e documentali (registro racc) di non avre mai ricevuto nè la notifica dell'atto nè la raccomandata di cui al 140 cpc. (in effetti risulta la compiuta giacenza!)
grazie

Risponde Diego Ferro > UG Orbetello

L'art. 650 cpc prevede che "l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore[...]L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione".
Bisogna, insomma, dimostrare che a causa della irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore non si è avuta tempestiva conoscenza dell'atto. Non mi risulta che ci siano limiti alla prova testimoniale, tanto è vero che Cass. 880 del 3 febbraio 1999 afferma che ai fini della prova possono essere utilizzate anche presunzioni.
Nel tuo caso forse si tratta di mancata conoscenza della notifica per caso fortuito o forza maggiore, perché, da come esponi i fatti, sembra che il destinatario o chi per lui non sia stato trovato a casa né dall'ufficiale giudiziario né dal postino, perciò si tratterà di dimostrare che quelll'assenza fu dovuta, appunto, a caso fortuito o forza maggiore.

Rispondi

25 ottobre 2008 > 15 ottobre 2008 >Avv. Giovanni Migliaccio < Napoli < tra precetti e pignoramenti, come procedere?
Il mio cliente dispone di n. 12 cambiali per un importo di € 1.500 cadauna rimaste insolute ma avallate. Da ricerche è risultato che l'avallante possiede il 90% delle quote di una s.r.l. per un valore di € 9.000 nonchè due autoveicoli.
Ho pensato di notificare dodici precetti, uno per ciascuna cambiale, dopodiche procedere al pignoramento delle quote e, data la insufficienza, contestualmente a quello dei due veicoli. Ciò che mi domando tuttavia è se in questo caso è possibile esibire all'ufficiale giudiziario gli stessi precetti per i due diversi pignoramenti oppure quelli esibiti per uno non posso esibirli per l'altro? La domanda mi sorge spontanea non sapendo se per esibizione s'intende deposito. Tuttavia essendo prevista la possibilità del cumulo ex art. 483 c.p.c. e che, a differenza del mio caso, il più delle volte il titolo è unico, sarei portato a rispondermi che gli stessi precetti possono esibirsi per diversi pignoramenti. Sono arrivato marzullianamente a farmi una domanda e a darmi la risposta  Come procedere al meglio?
un grazie anticipato a chi pazientemente vorrà dedicarmi un attimo del suo tempo.

Risponde Diego Ferro > UG Orbetello

Quando si chiede un pignoramento bisogna sempre consegnare titolo e precetto all'ufficiale giudiziario, perché, nel caso del pignoramento mobiliare presso il debitore, l'ufficiale giudiziario si deve recare sul posto munito di titolo e precetto (513 cpc), e se il pignoramento sarà positivo titolo e precetto dovranno essere depositati in cancelleria ex art. 518 cpc assieme al verbale di pignoramento. Nel caso del pignoramento presso terzi (543 cpc) e immobiliare (557 cpc), invece, il codice prevede che il deposito di titolo e precetto debba essere fatto dal creditore pignorante, perciò in questi ultimi due casi può essere più discutibile se è sufficiente esibire titolo e precetto all'ufficiale giudiziario, o se bisogna onsegnarglieli (secondo alcuni bisogna comunque consegnarli perché, ove il debitore volesse evitare il pignoramento versando l'importo dovuto nelle mani dell'ufficiale giudiziario -494 cpc- titolo e precetto dovrebbero poi essere depositati in cancelleria insieme al verbale di pagamento; secondo altri, invece, il titolo in questo caso andrebbe consegnato al debitore quale quietanza).
Nel tuo caso, però, se davvero hai intenzione di redigere 12 precetti, ognuno fondato su diverse cambiali scadute, il problema non dovrebbe porsi, perché potrai intraprendere dodici esecuzioni forzate contemporaneamente senza mai dover affrontare il problema di rientrare in possesso di titoli esecutivi già depositati in cancelleria. Come giustamente osservi, infatti, l'art. 483 cpc ti dà la possibilità di valerti cumulativamente di diversi mezzi di espropriazione, spettando al debitore opporsi per ottenere una riduzione del pignoramento (vedi anche Cass. 3423 del 21 aprile 1997).

Rispondi

25 ottobre 2008 > 21 ottobre 2008 <U.G. > GIACOMO  AMICO < Asti

Gradirei gentilmente una risposta sul seguente quesito.
Nell'ipotesi di notificazione di decreto ingiuntivo, il termine dei 60 gg inizia a decorrere dalla data di emissione o dalla data di deposito in cancelleria? Pongo tale quesito perchè ho avuto conferma che in taluni uffici si tiene conto della prima ed in altri ,invece, della seconda. Eventualmente, se ci fosse, gradirei sapere la fonte normativa che possa chiarire quale delle due strade è quella corretta.

1. Risponde Maurizio Testa < UG Napoli
Ciao Giacomo, molto lieto. Come citato dalla Cassazione il 25-5-01-7160, il termine entro cui il decreto deve essere notificato al debitore, sotto comminatoria di inefficacia, decorre non dalla data apposta nel contesto del provvedimento, quale data della relativa pronuncia, ma da quella in cui il provvedimento stesso risulta 'DEPOSITATO IN CANCELLERIA'.
A completamento aggiungo, inoltre, che trattandosi di termine di carattere processuale è soggetto alla 'SOSPENSIONE FERIALE', prevista dall'art 1.1.742/1969 (Cass. 4-6-99, n. 5447)
Infine il termine è 'PERENTORIO' e non può essere prorogato. (Cass 4-1-02, n. 67). Spero di esserTi stato d'aiuto, ciao
Maurizio Testa

2. Risponde Diego Ferro > UG Orbetello

Vale la data del deposito.
Cass. 7160 del 25/5/2001 afferma: "il termine entro cui il decreto ingiuntivo deve essere notificato all'intimato, sotto comminatoria di inefficacia a norma dell'art. 644 cpc, decorre non dalla data apposta nel contesto del provvedimento quale data della relativa pronuncia, ma da quella in cui il provvedimento stesso risulta depositato in cancelleria".
Del resto se il giudice si portasse il fascicolo a casa e ivi firmasse il decreto, depositandolo in cancelleria solo una settimana dopo, per quale motivo dovrebbe valere la data antecedente al deposito? E' solo dal momento del deposito in cancelleria che l'atto del giudice diviene conoscibile dalla parte, dunque è solo da tale momento che può iniziare a decorrere il termine per la notifica. 
Così come la sentenza, insomma, il decreto ingiuntivo (secondo me) viene ad esistenza giuridica solo attraverso la formalità della sua pubblicazione.

3. Risponde Rosa  Arena < Praticante Catania

 Il termine dei 60 gg decorre dalla data di deposito e dunque di pubblicazione del decreto ingiuntivo (C.C.sez I, 31.10.07 n.2259; Cass. n.7160 del 2001;Cass. 10 agosto 1982 n. 4488). E' da quella data che il provvediemnto può dirsi giuridicamente esistente (arg. ex art. 133 c.1, c.p.c.)"....se così non fosse il termine per la notifica sarebbe accorciato del periodo tra la firma del decreto ed il suo deposito, periodo in cui il decreto non è ancora conoscibile. Una tale interpretazione della disposizione suddetta offrirebbe il fianco ad una censura di incostituzionalità per ingiustificata disparità del trattamento (art. 3 Cost.) e violazione del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), atteso che il termine per la notifica risulterebbe in concreto differenziato in ragione della maggiore o minore sollecitudine del deposito del decreto e che, al limite (in caso di prolungato ritardo nel deposito dell'atto), potrebbe risultare compromessa del tutto la possibilità della tempestiva notifica del decreto"(Cass. n.7160 del 2001). 
Rispondi

22 ottobre 2008 >  G.Franca Solinas < UG Sassari <pignoramento mobiliare presso le  ASL o Comuni
Salve,vorrei sapere dai colleghi se è possibile eseguire il pignoramento mobiliare nei confronti di pubblica amministrazione come la Asl;ho consigliato all'Avvocato di eseguire il PPT presso il Tesoriere ma insiste per il pignoramento mobiliare,mi risulta che gli arredi di strutture pubbliche siano impignorabili!!gradirei una risposta urgente e colgo l'occasione  per salutare Angelo e voi tutti.Complimenti per il sito. 

Risponde Avv. Silvia > Augusta

... io ti consiglio di procedere con il giudizio di ottemperanza....e' più efficace, spesso gli enti pagano prima dell'udienza per evitare la nomina del commissario.

Rispondi

22 ottobre 2008 <Avv. Raffaele Caccia <E' sanzionabile penalmente che vieta l'accesso a Ufficiale Giudiziario?
Ho appena ritirato un verbale di pignoramento infruttuoso perchè all'Ufficiale Giudiziario è stato impedito di entrare nell'appartamento da parte dell'esecutata. Questa, evidentemente esagitata, si è opposta all'accesso da parte dell'U.G. assicurando che avrebbe fatto onore al proprio debito. L'U.G., non ha provveduto a chiamare la forza pubblica per procedere al pignoramento, convinta, in buona fede, dell'adempimento della debitrice.
Sta di fatto che il termine per procedere al pignoramento è scaduto ed io mi trovo con il classico pugno di mosche in mano.
Posso querelare la debitrice per sottrazione del pignorato, o la mancata chiamata dei carabinieri da parte dell'U.G. mi pregiudica anche questa strada?
Sarò gratissimo a tutti coloro i quali vorranno rispondermi.
Complimenti vivissimi per il sito.
Distinti saluti. Avv. Raffaele Caccia

Risponde Maurizio Testa < UG Napoli
Egr.Avvocato, mi permetto di risponderLe soprattutto in base all'esperienza accumulata negli anni.La richiesta della forza pubblica, così come è anche enucleato nel famoso 'COMANDIAMO' della formula esecutiva, 'DEVE', generalmente, partire immediatamente  se il pubblico ufficiale che esegue l'accesso è oggetto di aggressioni, minacce gravi e quant'altro. Trattandosi, quindi di primo accesso Le consiglierei di rinotificare il precetto e dare  mandato all'ufficio nep di competenza per richiedere un secondo  accesso e, nella missiva di accompagnamento, richiedere  anche la Sua presenza (previo appuntamento a mezzo telefax che il collega prontamente Le invierà allo studio))e la presenza della forza pubblica. Quest'ultima è espressamente operazione che deve compiere l'ufficiale giudiziario procedente.
Per quanto concerne la seconda domanda, sembra doveroso sottolineare che di pignorato non c'è ancora nulla; pertanto il debitore non può essere nè querelato nè, tantomeno, denunciato penalmente (cosa che accade al custode di beni mobili pignorati alienati). Con la speranza di esserLe stato d'aiuto Le porgo distinti saluti.Maurizio Testa

Rispondi

21 ottobre 2008 <17 ottobre 2008 >Avv. Michele Arcangelo CALABRESE < Salerno <Pignoramento a mezzo posta: tempestivo se consegna all'UNEP entro 90 giorni?
Gentili Signori,
mi piacerebbe conoscere il Vostro apprezzato parere su di una questione in merito alla quale ho ricevuto pareri contrastanti da diversi operatori del diritto (Ufficiali giudiziari, Avvocati e Giudici).
Essa può essere posta in questi termini: posto che, dopo le Sentenze della Corte costituzionale nn. 477/2002, 28/2004 e dopo le Ordinanze della stessa Corte nn. 97/2004 e 154/2005, può dirsi acquisito all'Ordinamento il principio per il quale la notifica si perfeziona, per il notificante, al momento di consegna dell'atto da notificare all'Ufficiale giudiziario, [posto questo] la notifica a mezzo posta di un pignoramento presso terzi può dirsi tempestiva se la consegna all'Ufficiale giudiziario dell'atto di citazione avvenga entro il 90° giorno successivo alla ricezione del precetto da parte del debitore, anche se poi quest'ultimo riceva la raccomandata con il pignoramento dopo il 90° giorno dalla ricezione del precetto? O invece la raccomandata contenente il pignoramento, perché questo sia tempestivo, deve giungere al debitore destinatario entro il 90° giorno?

1. Risponde Pietro Matranga < UG Palermo
Ai sensi dell'art. 149 c.p.c., comma III la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto. Comma aggiunto dalla legge 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006 con la quale il Legislatore ha conformato la procedura alla sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 26/11/2002, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 149 cpc e 4 e 3 ° comma della legge n. 890 del 1982 nella parte in cui già prevedeva che la notificazione si perfezionava per il notificante alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, anzichè a quella antecedente di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
A tal proposito, coerentemente con la nuova disciplina legislativa, vi è la sentenza N. 5853 del 16/3/2006 della Corte di Cassazione, sez. II che ritiene tempestiva la notificazione del ricorso per cassazione spedito a mezzo posta in data anteriore al decorso del termine annuale previsto dall'art. 327 cpc, essendo in proposito irrilevante che la ricezione da parte del destinatario sia avvenuta successivamente.
Pertanto, nel Suo caso la notifica del pignoramento a mezzo posta è stata tempestiva.

2. Risponde Mauro Venezia < UG Napoli

Egr.Avv. e Collega, nel concordare totalmente con il collega di Palermo, porrei l'accento su alcuni punti, es. nell'ipotesi di ppt, penso che la questione potrebbe subire una riflessione ed una apertura di discussione la dove fosse violato il termine dilatorio a comparire ( Es. se vi fosse violazione al diritto di difesa art. 24 Cost.), e in tutte le altre ipotesi in cui il destinatario dell'atto riceva pregiudizi o limitazioni gravi, ai propri diritti, ma si tratterebbe di probatio diabolica.
Per tutto quanto sopra concordo pienamente col bravo collega.
con simpatia Mauro Venezia

Rispondi

17 ottobre 2008 > Avv. Manuela Mora < Reggio Emilia < pignoramento provvigioni agente di commercio
Buonasera, avrei bisogno della Vs. preziosa collaborazione. Sto cercando di capire se le provvigioni dell'agente di commercio possono essere pignorate. Il mio dubbio nasce dal fatto che le provvigioni sono variabili quale conseguenza del procacciamento d'affari e quindi sono crediti che potrebbero originarsi solo in via di possibilità. Qualcuno può aiutarmi? Ringrazio per tutte le risposte che vorrete darmi e per l'attenzione prestata.

Risponde Avv. Casu Stefano > Roma.

Cara collega, certamente le provvigioni degli agenti di commercio sono pignorabili ed addirittura senza limiti in quanto non assimilabili agli stipendi dei lavoratori dipendenti.Ti segnalo l'ordinanza n.381/2007 della Corte Costituzionale.
Nella speranza di essertti stato utile, ti saluto

Rispondi

17 ottobre 2008 >Giordano Antonio < UG Montecorvino Rovella < Cumulo esecuzione forzata
Vorrei porre un quesito relativamente ad una esecuzione ai sensi art. 483 c.p.c.

Ho eseguito un pignoramento mobiliare presso il debitore con esito positivo(valore dl credito maggiorato del 50%).

Data notifica precetto,7 maggio 2008...
Oggi arriva l'avvocato e passa un pignoramento presso terzi,senza esibire titoli(contenuti nel fascicolo dell'esecuzione,per cui si è in attesa della fase ultima,ossia la vendita),relativamente alla stessa parte esecutata,ai sensi dell'art.483 c.p.c...
Il fatto che il creditore possa cumulare diversi mezzi di espropriazione verso lo stesso debitore,è chiaro e pacifico.

Circa il fatto che il PRECETTO sia perento?

L'avvocato sostiene di potersi procedere,sospendendosi,nel caso di specie il termine dei 90 giorni.Cosa fare?
Grazie.

1. Risponde Giovanni Giorgio UG Acquaviva delle Fonti
Il precetto, caro collega, se pende altra procedura esecutiva (anche in altro ufficio), non è perento!!! Piuttosto è necessario che il creditore, al momento della richiesta del nuovo pignoramento, alleghi il titolo ed il precetto in originale (ritirati dal fascicolo esistente in cancelleria previa autorizzazione del G.E., con deposito in esso delle relative copie), oltre che una attestazione del Cancelliere circa tale pendenza, che consente, così, l'efficacia dell'atto di precetto oltre i canonici 90 gg.

Risponde Mauro Venezia < UG Napoli

Caro Antonio, è pacifico il cumulo delle procedure esecutive,sta al G.E. dietro ricorso in opposizione dell'esecutato disporne eventualmente la riduzione, in genere questa ipotesi è difficilmente realizzabile tranne che ci siano espropriazioni presso terzi di somme di denaro di cui il terzo ne abbia dichiarato l'esistenza,che garantiscano il credito e in altre ipotesi simili.
Ben puoi agire durante la pendenza di altra procedura esecutiva senza alcuna preoccupazione circa la perenzione del termine del precetto in quanto lo stesso si sospende.E' necessario però che il procedente ti esibisca una attestazione della cancelleria dalla quale risulti appunto pendente altra procedura esecutiva contro, come nel tuo caso, lo stesso debitore. Con simpatia
Rispondi

17/10/2008 <15 ottobre 2008 > Avv. Marco della Lunga < Roma > validità notifica ricorso lavoro a soggetto individuato con il cognome da coniuge seguito dal cognome da nubile e nome proprio
Salve.Chiedo un parere su questo caso. Succesivamente alla notifica di una sentenza in materia di crediti di  lavoro  passata in giudicato e spedita in forma esecutiva unitamente al pedissequo atto di precetto di pagamento, è stata proposta opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. dalla asserita soccombente rimasta contumace sul presupposto della nullità/ inesistenza della predetta sentenza, per difetto di legittimazione passiva della destinataria dell'atto di precetto; ciò, perchè il  ricorso ex art. 414 c.p.c.sarebbe stato intestato e poi  notificato (ai sensi dell'art. 140 c.p.c), identificando la  convenuta   anteponendo il suo cognome da coniugata (A) a quello da nubile (B) e facendo poi seguire il nome proprio di battesimo (C) ( cioè A+B+C,anzichè identificarla con il suo nome e cognome da nubile (C+B). Conseguentemente, è stata dalla stessa eccepita la nullità/inesistenza della sentenza in quanto l'atto introduttivo sarebbe stato notificato erroneamente a persona diversa.  Orbene, effettivamente la relata di notifica dell'atto introduttivo è stata compilata riportando dapprima il cognome da coniugata poi quello da nubile e poi il nome proprio del soggetto destinatario della notifica.Viceversa l'atto di precetto è stato notificato correttamente. Può questa anteposizione del cognome da coniugata a quello da nubile provocare la nullità e/o inesistenza della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, ex art. 24 e 111 Cost., come pretenderebbe controparte? grazie

Risponde Avv. Rosa Arena < Padova
Mi pare di capire che la nullità pretesa sia quella dell'atto introduttivo del giudizio e poi, per via derivata, della sentenza. Mi sembra però pretestuosa l'eccezione in oggetto, in quanto, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., di nullità della citazione, per quanto concerne la  vocatio in ius, può parlarsi solo quando "è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei nn.1) e 2) dell'art. 163.." e cioè il nome, il cognome, residenza etc.. del convenuto. Nel caso descritto, il convenuto risulta essere esattamente individuato, viene semplicemente aggiunto il cognome del marito a quello da nubile. Diverso sarebbe, però, il caso in cui il ricorso + decreto sia stato erroneamente notificato a persona diversa, cosa la quale spiegherebbe la contumacia del convenuto. In tal caso giustamente egli propone opposizione all'esecuzione per far valere l'inefficacia del titolo nei suoi confronti.

Rispondi

8 ottobre 2008 > Avv. Giusi Mazza < Como <termini opposizione decreto ingiuntivo da notificare all'estero
Se l'intimato risiede in uno Stato estero non comunitario (Svizzera), i termini per proporre l'opposizione possono o devono essere indicati in 60 giorni? Nel ricorso per decreto ingiuntivo si indica semplicemente il termine di 60 giorni senza nulla aggiungere (motivazione in quanto l'opposto risiede all'estero)? Sarebbe corretto indicare un termine di 40 giorni avvalendosi della possibilità di riduzione dei termini (non inferiori a trenta e non superiori a centoventi) senza proporre alcuna istanza al Giudice, oppure si può poi incorrere in opposizioni? Grazie.

Risponde Arena Rosa < Praticante Padova.

L'art. 641 c.p.c. è inequivoco nel dire che se l'intimato risiede in altro stato estero non appartenente all'Unione Europea, il termine entro il quale l'ingiunzione deve essere eseguita o comunque entro il quale va proposta opposizione è di 60 gg e immagino che nel ricorso per decreto ingiuntivo il procuratore debba fare menzione della circostanza che l'intimato risiede all'estero. Quanto all'abbreviazione del termine, credo proprio che occorra una specifica istanza rivolta al Giudice il quale nel pronunciare il decreto darà seguito alla richiesta se riterrà sussistenti dei giusti motivi.

Rispondi

8 ottobre 2008 > Concetta D'Ostuni < UG Bari >Esecuzione sfratto
E'corretto eseguire uno sfratto immettendo subito nel possesso dell'immobile il proprietario nominandolo custode dei beni mobili ivi  rinvenuti e procedere all'inventario di questi ultimi in un giorno diverso?

1. Risponde Gerardo Lascala < UNEP Rovereto

L'art. 609 c.p.c. prevede per i mobili estranei all'esecuzione che l'ufficiale giudiziario può(non deve) disporre la custodia o il trasporto. L'inventario sommario o analitico dei beni non è previsto da alcuna specifica norma, ma è una consuetudine che contempera gli interessi delle due parti e tutela lo stesso ufficiale giudiziario, in quanto le attestazioni dell'ufficiale giudiziario sono contente in un'atto pubblico. A mio parere è sempre preferibile fare un'inventario subito, magari anche qualche fotografia, ma nessuna norma proibisce di farlo in un tempo successivo o di onerare delle operazioni lo stesso istante (o un ausiliario)

2. Risponde Gattullo Vincenzo < UG Bari

Come ben sai un'esecuzione non può essere interrotta. In questo caso deve aggiungersi il fatto che nessuno ti garantisce che il proprietario/custode sottragga dei beni non inventariati e ti esponga alle relative conseguenze penali.
Rispondi

1 ottobre 2008 >22 settembre 2008 > Angela Torre < UG Nocera

Se, al momento dell' immissione in possesso del custode nell' immobile pignorato, l'immobile stesso è occupato da un terzo senza titolo, l'ordinanza di liberazione che ordina al debitore e, genericamente, "a qualunque occupante degli immobili...non munito di titolo opponibile, di rilasciare...", costituisce titolo per il rilascio anche nei confronti del terzo, ovvero, in tal caso, il custode deve farsi autorizzare dal giudice dell' esecuzione ad agire per ottenere titolo di rilascio nei confronti di quest' ultimo, ai sensi dell' art. 560, u.c., c.p.c., anche considerando che il terzo non ha avuto alcun precetto e/o preavviso ? 
Inoltre, per ottenere il rilascio in favore del custode, è necessaria la  preventiva notifica del precetto, o si può omettere?

Risponde Mauro Venezia < UG Napoli

Cara Collega, spero di aver ben compreso il quesito: Premesso che il titolo esecutivo sia munito di formula esecutiva, e che non ci troviamo nell'ambito di procedure speciali o d'urgenza ove neanche necessita la spedizione in forma esecutiva del titolo,e per le quali si omette la not. degli atti introduttivi, il titolo ha efficacia erga-omnes, a maggior ragione nei confronti del terzo che oltre ad occupare l'immobile senza titolo, chiaramente non è neanche legittimato attivamente alla proposizione di alcun reclamo o opposizione. Considerando l'efficacia generale del titolo, è sufficiente che gli atti introduttivi al rilascio siano notificati innanzitutto ai destinatari dell'ordine contenuto nel titolo stesso, visto che i terzi, ripeto, se ho ben capito, non hanno alcuna legittimazione processuale.
Ritengo che la not. degli atti introd. ai terzi occ. s. tit. possano essere lasciati alla discrezionalità ed esperienza del procedente ma certamente non obbligatori.
Con simpatia
Dr Mauro Venezia

Rispondi

1 ottobre 2008 > 6 settembre 2008 >  G.Franca Solinas < UG Sassari <pignoramento mobiliare presso le  ASL o Comuni
Salve,vorrei sapere dai colleghi se è possibile eseguire il pignoramento mobiliare nei confronti di pubblica amministrazione come la Asl;ho consigliato all'Avvocato di eseguire il PPT presso il Tesoriere ma insiste per il pignoramento mobiliare,mi risulta che gli arredi di strutture pubbliche siano impignorabili!!gradirei una risposta urgente e colgo l'occasione  per salutare Angelo e voi tutti.Complimenti per il sito. 

Risponde Giuseppe Mauro > UG Prato

Anche a me è capitato lo stesso problema. Per procedere a pignoramento nei confronti della Pubblica Amministrazione si può usare solo la forma del pignoramento presso terzi, individuando il terzo nella Tesoreria competente.
Questo è quello che stabilisce la legge (vedi articolo 159 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), salvo sia cambiata di recente.
Ad ogni modo, se vuoi una risponda approfondita, puoi vedere le risposte dei colleghi D'Aurora e Stasio ad un mio identico quesito, proprio su questo forum, (date 1/6/2006 e 9/6/2006).

Rispondi

1 ottobre 2008 > 10 settembre 2008 >  Avv. Flavia Querin < Portogruaro

Gentilmente, vorrei sapere in che modo posso pignorare la quota sociale di un socio accomandante.
Preciso che non si tratta di un credito nei confronti della società, ma di un credito personale nei confronti di Tizio (socio accomandante) che non possiede nulla se non la partecipazione,appunto, in una s.a.s.
Grazie.

Risponde Diego Ferro < UG Orbetello

Temo che la quota del socio accomandante sia impignorabile o, per lo meno, non liquidabile coattivamente, perché l'art. 2305 cc stabilisce che il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore, e perché l'art. 2322 cc dispone che la quota del socio accomandante può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.
Rispondi
E' possibile pignorare le quote di una società italiana avente sede legale in Romania?è possibile parimenti pignorare quote di una società rumena in Romania?ed in entrambi i casi qual'è la procedura da seguire?
Vi ringrazio anticipamente della cortesia e Vi saluto cordialmente.

Risponde Diego Ferro > UG Orbetello

Facciamo il ragionamento inverso: se uno straniero volesse pignorare la quota di una società italiana in forza di un titolo esecutivo formatosi all'estero, come potrebbe fare? Dovrebbe agire in base a quanto previsto dal nostro diritto processuale civile, in forza di un titolo esecutivo riconoscibile in Italia. Per pignorare quote sociali in Romania, dunque, direi che è indispensabile rapportarsi a quanto prevede l'ordinamento rumeno. Al tuo posto consulterei un avvocato rumeno.
Rispondi

22 settembre 2008 > 6 settembre 2008 >  Francesco P. > Genova < Notifiche effettuate dalla PG
Buon giorno a tutti. Vorrei sottoporvi un quesito. Come UPG, procediamo sovente a notifiche per conto del PM. In tale veste, sovente utilizziamo il fax, ovviamente per le notifiche ai soli avvocati (di fiducia o d'ufficio) degli indagati.
Tale procedura si deve considerare rituale? Nel caso di specie, il legale viene sempre richiesto di rimandare a mezzo fax una copia, sottoscritta per accettazione, della relata di notifica ad esso inviata con stesso mezzo.
Grazie mille a chiunque risponda.

Risponde Giovanni Silvagni < UG Cosenza
Scopo della notificazione è informare, partecipare, rendere noto ( dal latino notum facere)La trasmissione dell'atto al destinatario a mezzo fax, per quanto possa essere considerata da alcuni irrituale, si sta dimostrando molto efficace soprattutto per le notifiche dirette agli Avvocati, ai consulenti, ai periti ai quali viene richiesto di confermare, stesso mezzo, l'avvenuta ricezione e la chiarezza del contenuto del fax. In considerazione del fatto che lo scopo primario della notificazione viene raggiunto, dunque, è sempre più frequente il ricorso a tale forma di notifiocazione, soprattutto nei casi di urgenza, con conseguenti notevoli vantaggi in termini di celerità e speditezza del procedimento.Tale forma, unitamente alla trasmissione a mezzo posta elettronica certificata , per gli atti diretti ad alcuni soggetti processuali rappresenta ,quasi certamente , la notificazione del prossimo futuro.

Risponde Dr. Mauro Venezia < UG Napoli

egr. Francesco P. il c.p.p. prevede che quando lo consigliano circostanze particolari, il Giudice può prescrivere , anche d'ufficio, con decreto motivato in calce all'atto, che la notificazione a persona diversa dall'imputato, sia eseguita mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscono la conoscenza dell'atto.
Nel decreto sono anche indicate le modalità necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario.
Ti faccio rilevare che l'orientamento ultimo, vedi appunto l'ultimo decreto del Ministro Alfano, anche se, al momento, in materia civile,col quale ha varato le nuove regole per l'applicazione degli strumenti tecnici e telematici nell'attività di notificazione, rappresenta senz'altro il futuro prossimo dell'attività di notificazione.
con simpatia
Rispondi

22 settembre 2008 > Avv. Dania Costant < Napoli < titolo esecutivo smarrito.
Ho notificato titolo e precetto, ma, al ritiro, scopro che l'U.G. ha consegnato l'originale esecutivo alla mia controparte e restituito a me la copia conforme completa di timbro per l'effettuata notifica.
Come faccio ad eseguire un P.P.T.grazie mille e buon lavoro a tutti.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello > Chiedi la spedizione di altra copia in forma esecutiva ex art. 476 cpc
Rispondi

10 settembre 2008 > 3 luglio 2008 <Avv. Daniele Di Grazia < Catania < Beni estranei all'esecuzione, che fare?
Ho eseguito il rilascio di un immobile in favore della mia cliente e l'ufficiale giudiziario ha inventariato i beni moili rinvenuti all'interno dell'appartamento.
Mi chiedevo:
1) Se parte esecutata dovesse farsi viva e richiedere i beni, qual è la procedura corretta? In fondo tutti i beni sono sigillati e non vorrei far accedere parte esecutata senza la certezza che poi si porti via tutto;
2) Se parte esecutata non richiede i beni...come faccio a disfarmene?
Ho letto un po' in giro dell'intimazione reale ex art. 1209 c.c., ma dove la notifico se il debitore non è più residente di fatto in quell'immobile???
Vi ringrazio fin d'ora dell'aiuto!!!!

Risponde Gianni > Firenze

Secondo me nessun problema, se il proprietario dei mobili-esecutato per il rilascio si presenta: gli si possono consegnare tranquillamente facendosi rilasciare una ricevuta ed avendo cura che la descrizione nella ricevuta coincida con quella fatta dall'Ufficiale Giudiziario. Certo sarebbe meglio (previo accordi) che il proprietario dei mobili ritirasse tutti i mobili, e non solo una parte. Se invece nessuno si presenta, poiché generalmente chi ha promosso l'esecuzione di rilascio è anche creditore di somme a vario titolo (ad es., eventuali canoni di locazione non pagati, spese esecuzione di rilascio, etc.) conviene, una volta ottenuto il titolo esecutivo per il pagamento delle suddette somme, chiedere all'U.G. competente il pignoramento dei mobili lasciati, previa autorizzazione del Giudice ex art. 513,co. 3, c.p.c. e poi chiederne la vendita, che ne determinerà anche l'asporto (generalmente a cura dell'Istituto Vendite Giudiziarie incaricato della vendita). Nessun problema per le notifiche perchè se il nuovo indirizzo del proprietario dei mobili-esecutato per il rilascio non fosse conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza (informazioni presso l'anagrafe, presso ex vicini o presso parenti)le notifiche potranno avvenire ai
sensi dell'art. 143 c.p.c. Ovviamente quei mobili che saranno valutati (a verbale) dall'Ufficiale Giudiziario in sede di pignoramento di nessun valore economico e quindi eventualmente non pignorati, ritengo possano essere considerati "res derelicta" e come tali acquisiti dal proprietario dell'immobile.   

Risponde Giovanni Silvagni < UG Cosenza
Se nell'immobile si trovano mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere consegnati, l'Ufficiale Giudiziario può, alternativamente, disporne la custodia sul posto ovvero il trasporto in altro luogo.Nel caso prospettato, è stato nominato un custode e, dunque, questi potrà richiedere di essere sostituito ,in ogni momento, ex art. 66 c.p.c.
Rispondi


19 agosto 2008 > 29 luglio 2008 > Avv. Albertina Rolla < Milano > cancellazione dal registro dei protesti in caso il creditore abbia smarrito l'assegno protestato
Il creditore dopo avere fatto legittimamente elevare il protesto dell'assegno non pagato ed essere stato successivamente quietanzato, non riconsegna il titolo al debitore sostenendo di averlo smarrito. Cosa si può fare per ottenere la riabilitazione e la cancellazione?

1. Risponde Rosario Palazzo < Cancelliere Ivrea

In tale circostanza si rende necessario che venga specificato nell'atto di quietanza del creditore che l'effetto e stato smarrito e lo stesso creditore proceda a denunciare lo smarrimento del titolo.
Copia della denuncia e atto di quietanza saranno necessari alla documentazione per la riabilitazione.
2. Risponde Avv.Capoano Pietro < Strongoli
Chi ha smarrito l'assegno deve fare apposita denuncia presso A.P.: con la denuncia e la quietanza è possibile chiedere la riabilitazione al tribunale competente (anche se è passato meni di un anno, infatti, avendo smarrito il titolo occorre la riabilitazione del Tribunale).
Rispondi


19 agosto 2008 > 30 /7/2008 < 29 luglio 2008 >ANGELO DI LORENZO < UG Tione di Trento > titolo esecutivo: sentenza straniera.

La sentenza straniera, emessa dalla corte di giustizia di Baia a Mare (Romania), regolarmente tradotta in lingua Italiana, per valere come titolo esecutivo a cosa dovrà essere sottoposta?

Risponde Andrea Mascioli > UG Tivoli

devi chiedere l'emissione di un titolo esecutivo europeo che però può rilasciare solamente il cancelliere del luogo dove è stato emesso il titolo cioè in Romania.

2.Risponde Gerardo Lascala > UG Rovereto.

il creditore è tenuto a fornire una copia autentica della decisione (nel tuo caso della sentenza) e una copia autentica del certificato di titolo esecutivo europeo, e per quest'ultimo unitamente a una trascrizione/traduzione in italiano autenticata (traduzione in italiano asseverata in Italia o da persona abilitata in uno degli stati membri)(Reg. n. 805/2004 gazzetta uff. dell'Unione Europea)
Rispondi


19 agosto 2008 > 29 luglio 2008 >Giuseppe di Matteo <trattamento fiscale servizio protesti
sono il rappresentate legale di una società che per il servizio di levata protesti  si avvale del segretario comunale dello stesso comune.
Considerato che il suddetto segretario comunale ci invia una nota intestata al comune  nella quale, senza considerare l’errore commesso nella distinzione tra i bolli e le competenze la cui somma non riporta al totale lordo, andiamo a leggere una detrazione per IRPEF al 39% apparentemente riconducibile ad un compenso derivante da collaborazione coordinata e continuativa o da lavoro dipendente.
Considerato anche che in base alle nostre ricerche i compensi per levata protesti sono redditi da lavoro autonomo e scontano una ritenuta del 20% sull’85% degli stessi e dal contratto sottoscritto con la nostra banca non emerge alcun riferimento al trattamento fiscale,  è possibile avere un parere dello studio in risposta alla presente?
Ho contattato stamane la segretaria per proporle di emettere una nota intestata a lei e non al comune  ma mi ha risposto dicendomi che tale attività viene svolta in costanza del rapporto di lavoro in quanto compatibile con lo stesso, viene considerata assimilabile al lavoro dipendente e questo giustifica l’indicazione dell’aliquota media Irpef in luogo della ritenuta d’acconto.

Risponde Martone Ernesto UG

l'attivita' di levata di protesti e'riconducibile a un rapporto di lavoro autonomo se svolta da un notaio,che e' un libero professionista.
E' invece riconducile a un rapporto di lavoro dipendente se svolto dal segretario comunale o dall'ufficiale giudiziario,in quanto lavoratori dipendenti,rispettivamente, del comune o del ministero della giustizia.
Di qui i diversi trattamenti di natura fiscale.
Rispondi


19 agosto 2008 > 25 luglio 2008 >Dario   Fioravanti > Cancelliere > Fermo >nota ministeriale su notifiche
...scrivo solo per esprimere il mio enorme disappunto di fronte alla stupidità, lasciatemelo dire, delle norme vigenti in tema di notifica di atti giudiziari, prima fra tutte quella recente che prevede la spedizione di una raccomandata in caso di consegna a persona diversa dal destinatario (anziché semplificare e risparmiare si va in tutt'altra direzione); per non parlare poi della regola che impone all'U.G. di fare le notifiche per posta anziché a mani. E il nostro caro ministero, al quale dall'alto si dice di risparmiare,ora più che mai, anziché incentivare la notifica a mani che costa meno di una notifica fatta per posta, se ne esce con queste puntuali circolari che dicono di fare il contrario...alla faccia del risparmio e della semplificazione!!!! Angelo, sono anni che combatti questa battaglia, ma ci troviamo sempre di fronte al classico muro di gomma. Speriamo che la imminente riforma della giustizia porti a quache cambiamento...

Risponde DR. Mauro Venezia > UG Napoli

Egr.Cancelliere,per quanto riguarda il risparmio che Lei giustamente auspica, siamo ancora più avanti della not. a mani, infatti un D.L. del Governo, stabilisce che dalla data fissata dallo stesso esecutivo, le notificazioni dovranno essere eseguite con i sistemi informatici e teletrasmessi,anche a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa anche regolamentare, con firme digitali depositate dei soggetti interessati, Giudici che emetteno il provv. Cancellieri che lo notificano ed avv. che lo ricevono( naturalmente parliamo dell'art.170 cpc).
Per quanto concerne la data, sono state scelte alcune sedi sperimentali, che partiranno dal mese di Ottobre p.v. Napoli è già partita con alcune sedute sperimentali.
cordiali saluti

Rispondi


19 agosto 2008 > 29 luglio 2008 > 25 luglio 2008 >Antonio Sellito < UG Nocera Inf. >omessa notifica del precetto
vorrei il parere e/o normativa ,inerente  alla notifica di decreto di trasferimento di immobile,con relativa notifica del preavviso (art.608),e quindi omissione della notifica del precetto.
normativa e giurisprudenza.
grazie anticipatamente.

1. Risponde Mauro Venezia < UG Napoli

EGR.COLLEGA, LO STESSO ART.608 CPC AL 2° C. DISPONE: NEL GIORNO E NELL'ORA STABILITI, L'U.G.MUNITO DI TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO.....SONO CURIOSO DI CONOSCERE LA DIVERSA NORMATIVA E GIURISPRUDENZA CHE CHIEDI NEL QUESITO.
AGGIUNGO,ANCHE SE NON RISULTA DAL TUO QUESITO,MA PER COMPLETEZZA DI ANALISI,CHE SONO ESENTI DALLA NOT.DEL PRECETTO, L'ESECUZIONE DI PROVV. IMMEDIATI DI REINTEGRA NEL POSSESSO, ESSENDO SUFFICIENTE, NEI CONFRONTI DELL'OBBLIGATO, LA NOT. DEL PROVVED. IN FORMA ESECUTIVA (V.CASSAZ.18/04/1977 N.1427 ED ALTRE) IDEM X I PROVV. CAUTELARI (CASS.25/05/77 N.2169 ED ALTRE). SALUTI

2. Risponde  Tranchina Salvatore UG Bari.

L'esecuzione in oggetto è sempre quella tipica per rilascio di immobile,di cui il titolo è il decreto di trasferimento (anzichè la sentenza o il provvedimento di sfratto)che va precettato e successivamente preavvisato,non trattandosi di alcun provvedimento d'urgenza che è diversamente ed esattamente disciplinato. Cordialità.
Rispondi


30 luglio 2008 > 18 luglio 2008 >16 luglio 2008 > 11 luglio 2008 > Avv.Piero severo > Milano> Per Laquidara.
E' quindi possibile pignorare un'auto con trascrizione al PRA? E per il valore della stessa come si agisce? Il PRA accetta la registrazione.

Risponde dott. Francesco Laquidara Uff. Giud UNEP Roma

Premesso che “….  il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’U.G. fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi” (art. 492 c.p.c.). Ne consegue che: 

1) per i beni mobili l’U.G. li ricerca nella casa del debitore o luoghi a lui appartenenti, li individua, fa l’ingiunzione cioè il pignoramento, la stima, quindi nomina il custode; 

2) nel caso di mobili registrati, immobili e azioni societarie essendo beni  già individuati, per aversi pignoramento (il solo e mero pignoramento) bisogna fare l’ingiunzione notificando l’atto di pignoramento, contenete l’ingiunzione e la descrizione del bene che si intende sottoporre a pignoramento compresa la  nomina a custode (temporaneo, se si vuole) ovviamente del proprietario dell'auto. A notifica avvenuta con la copia conforme si trascrive il pignoramento dell’auto al PRA. Unico neo, ho già detto, è la mancata apprensione del bene medesimo conseguentemente la descrizione delle condizioni dell’autovettura e la valutazione. Ma ciò può avvenire in un momento successivo in occasione, ove necessaria o richiesta, della surroga del custode e ricorrendo altresì ai mezzi di rappresentazione fotografica. Saluti. Francesco
 Risponde > Avv.Piero severo > Milano

Intanto la ringrazio per la collaborazione, vedremo se i suoi colleghi seguiranno il consiglio. Per l'apprensione del bene si potrebbe ad esempio intimare al debitore di presentarsi presso l'Uffico UNEP con il mezzo e fare come per la dichiarazione successiva del debitore in caso di altri beni? Cosa ne dice?
Ma la surroga del custode chi la fa? Il giudice? l'istituto vendite? E mi scusi per il valore, che poi sarà quello al quale si farà la vendita, lei prende a riferimento quello presente sulla visura del PRA?(perchè non vedendo il mezzo....)

30/7 < Risponde dott. Francesco Laquidara Uff. Giud UNEP Roma.

Mi scuso con l'avv. P. Severo, che mi ha nuovamente interpellato direttamente, per il ritardo nella risposta, ma in questi giorni, per motivi  personali non ho avuto modo di collegarmi al sito. Aggiungo che, come mia  abitudine rispondo alla chiamata per spirito di collaborazione, ma per il seguito vorrei evitare di personalizzare il forum. Detto questo va chiarito e  premesso che quanto dico e ripeto ha valore relativo in quanto  subordinato alla giurisprudenza di ciascun foro oltre che alla prassi del locale UNEP.

Risposte= alla  I^ domanda: si può intimare al debitore-custode di esibire l’autovettura, ma il discorso è alquanto complesso (in termini di efficacia dell’intimazione).

Alla II^ : su istanza di parte la surroga viene disposta con ordinanza del G.E., il  quale con lo stesso provvedimento, se richiesto, nominerà oltre che il custode chi  (quasi sempre lo stesso U.G.  che esegue la surroga)  deve descrivere e valutare il bene.

Credo sia tutto. Implicitamente vi è la risposta per l’avv. Simona Siani di Roma.

Rispondi


29 luglio 2008 > Avv. Simona Siani < Roma < in risposta a Avv. Piero Severo (18/7)
Egregio Collega, anche io ho un problema simile al tuo. Nel mese di settembre dovrò procedere col far pignorare al debitore presso la propria residenza un motoveicolo (il solo bene che ho trovato di sua proprietà). Anche io ritengo che difficilmente l'Ufficiale Giudiziario procedente potrà trovare il bene suddetto presso il debitore. Avrò comunque cura di descriverlo nell'elenco dei beni pignorabili, con l'augurio che l'U.G., pur non individuandolo, possa procedere con l'iscrizione del pignoramento al PRA. Ti chiedo: non potrebbe farsi nominare custode persona diversa dal debitore? Oppure il problema della nomina a custode di un terzo si pone proprio in virtù del fatto che l'U.G. non trova fisicamente il bene? Grazie sin d'ora.
Rispondi


29 luglio 2008 > 25 luglio 2008 > Avv. Laura Grasselli > Padova > notifica al legale rappresentante della società
Ho notificato un decreto ingiuntivo per mancato pagamento di buste paga alla società e alla residenza del legale rappresentante.
Entrambe le notifiche hanno avuto esito negativo: la prima perchè irreperibile (sebbene la visura aggiornata indichi come sede l'indirizzo cui ho notificato il decreto) e la seconda perchè trasferito.
Ho chiesto la rinotifica del decreto nei confronti della società ai sensi del 143 c.p.c. ma l'ufficiale giudiziario non l'ha accettata perchè mi dice, giustamente, che posso notificare l'atto al legale rappresentante.
Tuttavia io nel ricorso e nel decreto non ho indicato  nè le generalità nè la residenza del legale rappresentante, ma ho usato la locuzione generica "in persona dl legale rappresentante pro tempore...".
Il problema che mi pongo è questo: se notifico il decreto al legale rappresentante  rischio un'opposizione per mancata indicazione del nominativo e dell'indirizzo del legale rappresentante della società?
Grazie

Risponde Mauro Venezia < UG Napoli

Effettivamente il quesito che poni penso sia fondato, visto che l'opposizione ai sensi dell'art.617 cpc e' sempre dietro l'angolo. E' fondato, secondo me, alla luce della disposizione di cui all'art.145 cpc ..omissis.. ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati res.,dom. e dim.abituale. Non so se sei d'accordo con il seguente ragionamento:siccome l'art.145 cpc si riferisce, per quanto concerne la not.ne alla società genericamente al l.r.p.t. -l'indicazione della persona fisica che rappresenta l'ente fa riferimento all'attività' di not.ne (alternativa presso la res.....), tale attività di not.ne costituisce atto accessorio e integrante dell'atto principale,quindi x il principio di economia e di conservazione degli atti giudiziari potresti salvarti c/una ipotetica opposizione, l'unico limite opponibile e' costituito dal fatto che se si sceglie l'alternativa di notificare direttamente alla persona fisica c/o la residenza o.... non puoi procedere ai sensi dell'art.143 cpc se prima non tenti la not. presso la sede della società.Nell'augurio che l'eventuale G.E.. competente x l'opp.ne possa ragionare allo stesso modo, ti saluto cordialmente.

Rispondi


29 luglio 2008 > 25 luglio 2008 >Avv. Alberto Lo Russo < Verona <Errore compilazione busta
Ho notificato per posta citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. per errore nella compilazione della busta ho indicato come destinatario la convenuta senza però inserire il domicilio eletto presso l'avvocato nonostante fosse indicato l'indirizzo di quest'ultimo. In pratica nela busta mancava la dicitura "c/o domicilio eletto avv........".
L'atto è chiaramente tornato indietro.
La relata dell'atto tuttavia è stata redatta in modo corretto.
Ho rinotificato l'atto. E' valida la prima notifica? mi interessa poichè il giorno della prima notifica scadeva il termine per l'opposizione. Grazie

Risponde Anastasia Esposito < UG Milano

Al fine di rientrare nel termine dell'opposizione s decreto ingiuntivo, non è rilevante l'esito della notifica. La vigente normativa prevede, che il termine s'interrompe il giorno della presentazione dell'atto all'Ufficiale Giudiziario. Quindi, può star tranquillo......l'opposizione è salva!
Rispondi


29 luglio 2008 > 25 luglio 2008 >Dott. Garofalo > Roma >Notifica del precetto nella procedura di sfratto
Volevo notificare il precetto di rilascio dell'immobile contestualmente all'ordinanza di convalida, il tutto prima del termine di rilascio fissato dal giudice. E' possibile ?
Il termine ad adempiere decorrerà comunque dalla data fissata per il rilascio, per cui dovrò concedere i 10 giorni a partire dalla data di rilascio fissata ? Grazie per le vostre risposte.

1. Risponde Avv. Manuela Marverti < Bologna
Sì puoi farlo, ma i dieci giorni inizieranno a decorrere  dalla data fissata per l'esecuzione nell'ordinanza  di convalida.  

2. Risponde Mauro Venezia < UG Napoli

La fissazione della data di esecuzione del provvedimento che dispone il rilascio dell’immobile locato, condiziona, ai sensi dell’art. 56 della legge sull’equo canone, solo l’inizio della esecuzione del provvedimento (e non il diritto del locatore alla esecuzione) e non deve necessariamente precedere, quindi, la notificazione del precetto, che, come è reso palese dall’art. 479 c.p.c., può essere impugnato con l’opposizione alla esecuzione, prima che questa sia iniziata, solo per contestare il diritto dell’istante di procedere alla esecuzione per l’inesistenza o invalidità del titolo esecutivo o la successiva modifica o estinzione del diritto. Ne consegue che, se l’esecuzione non è stata iniziata, il conduttore non può proporre opposizione al precetto solo perché non preceduto dalla fissazione della data dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile locato, cui può provvedersi anche in sede di esecuzione (e nei casi previsti dall’art. 12 della L. 25 marzo 1982, n. 94). * Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 1992, n. 11470.

3. Risponde Giovanni Giorgio < UG Acquaviva delle fonti

L'atto di precetto può essere notificato dopo la formulazione del titolo esecutivo, cui cronologicamente deve seguire (anche in modo pedissequo). Indispensabile è che il decimo giorno dalla notifica dello stesso non cada prima della data fissata dal Giudice per il rilascio.
Rispondi


29 luglio 2008 >9 luglio 2008 > Avv. Giuseppe Scarpa > Sassari < pignoramento beni coniuge
Ho da qualche giorno una discussione, interessante, con l'U.G. di Sassari, preparata e altresì molto precisa, a proposito di: debitore apparentemente nullatenente, già 3 accessi negativi nella casa coniugale; coniuge della debitrice (in regime di comunione legale come da estratto matrimoniale) proprietario di autovettura immatricilata da poco; ho chiesto all'U.G. di poter effettuare il pignoramento dell'autovettura del coniuge in regime di comunione con le forme del pignoramento immobiliare; l'U.G., dopo essersi consultata con i colleghi, mi risponde che è troppo alto il rischio di opposizione e che ci andrebbe di mezzo anche lei, in particolare mi dice di controllare il dettato dell'art.179 c.c. lett. f), ma non ci troviamo d'accordo perchè secondo me quello è un caso diverso: a prescindere dal fatto che ho chiesto il quarto accesso sperando questa volta di trovare qualcuno in casa, sarebbe interessante conoscere in proposito l'opinione di Ufficiali Giudiziari e Colleghi Avvocati, nella speranza di esser stato chiaro.

Risponde Dario Fioravanti < UG Fermo.

A mio avviso si potrebbe tranquillamente procedere con il pignoramento dell'auto per la quota di 1/2 dell'autovettura: primo perché l'auto, da quello che ho capito, sarebbe oggetto di comunione ai sensi dell'art. 177 lett. a; secondo perché, i beni della comunione rispondono, quando non vi sono beni personali del coniuge su cui potersi soddisfare, quindi in via sussidiaria, anche delle obbligazioni personali del singolo coniuge, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato (art. 189, 2° comma).
Una sentenza delle Sez. Unite della Cassazione (la n. 7640 del 1988)recita in particolare che "i beni della comunione fra coniugi sono aggredibili per intero solo in relazione a debiti della stessa comunione e limitatamente alla quota del coniuge per i debiti personali di questo".

Rispondi


16/7/2008 > 11 luglio 2008 >Margherita Amodeo<Custode del bene nel pignoramento mobiliare
Nel pignoramento mobiliare, il debitore può rifiutarsi di essere nominato custode del bene? In tal caso, che accade? Se viene nominato altro custode, chi lo paga?

Risponde dott. Francesco Laquidara Uff. Giud UNEP Roma

Le risposte > Alla  1^  domanda: Si. può rifiutarsi. Alla 2^: Si nomina altro custode asportando, se necessario, i beni da custodire altrove. Alla 3^: lespese vengono anticipate dal creditore/parte istante; (forse) li recupera in sede di riparto.
Rispondi


16 luglio 2008 > 11 luglio 2008 >Avv.Piero severo > Milano>Rilascio immobile commeriale
Devo eseguire il rilascio di un'immobile ad uso commerciale, devo offrire l'indennità di avviamento. La mia volontà sarebbe quella di offrirla il giorno dell'esecuzione. Ma chiedo, se si trova chiuso e non si sa a chi offrirla si può eseguire lo steso lo sfratto? si fa un'incidente di esecuzione
Risponde dott. Francesco Laquidara Uff. Giud UNEP Roma

Per poter eseguire lo sfratto (il rilascio) dell’immobile ad uso commerciale l’O.R. deve essere formalmente completa. Trovando chiuso si ha offerta mancata ed è necessario attivare la c.d. II^ fase dell’O.R. cioè il deposito della
somma presso un istituto di credito con tutti i necessari adempimenti preventivi e successivi. Ne consegue che lo sfratto non può essere eseguito fino alla regolarizzazione dell’offerta. Non vedo la necessità nè il motivo per  ricorre ad incidente di esecuzione.

Rispondi


9 luglio 2008 > Sabrina Mariotti < Monza >Pignoramento mobiliare
Buongiorno a tutti e scusate il disturbo ma ho un quesito da sottoporvi. Devo richiedere un pignoramento mobiliare a Torino e pertanto ho contattato l'UNEP competente.La persona con cui ho parlato mi ha chiesto di trasmettere oltre all'accompagnatoria e ai titoli anche l'atto di pignoramento mobiliare. La mia domanda è la seguente:poichè di solito si compila (in parte) un verbale prestampato fornito dall'Ufficiale e si consegnano i titoli senza alcun atto specifico, qualcuno saprebbe indicarmi a quale atto si riferisce l'unep di Torino o se devo predisporre io un modello di verbale? Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti. 

Gentile Sabrina, trattandosi di un pignoramento mobiliare è sufficiente inviare all'UNEP di Torino, una accompagnatoria, il titolo e precetto ed una somma di denaro a titolo di  deposito, per un importo concordato con l'UNEP di Torino. per quanto riguarda il modello di verbale di pignoramento non deve spedire nulla in quanto Torino, come in tutti gi uffici NEP sono già in possesso di tali modelli su cui redigere il processo verbale. 

Rispondi
3 luglio 2008 < 30 giugno 2008 > avv. Ornella Arcudi < esecuzione rilascio immobile disposto ex art. 700 cpc

Gradirei conoscere l'opinione più condivisa e, se possibile, le prassi in uso per l'esecuzione di un rilascio di un immobile disposto dal Giudice in forza di un provvedimento ex art. 700 cpc. Non mi è chiaro se devo procedere come per l'esecuzione di uno sfratto (notifica del precetto e del preavviso di sloggio) oppure se è sufficiente che io esibisca all'Uff. Giud. la copia autentica del provvedimento oppure ancora se devo introdurre - ai sensi dell'art. 669 duodecies cpc - richiesta al Giudice che ha emanato il provvedimento di determinare le modalità di attuazione.
Ringrazio per l'attenzione. Cordiali saluti. 

Risponde dott. Francesco Laquidara Uff. Giud UNEP Roma
La risposta più corretta alle domande poste non può che essere la seconda.

Trattandosi di provv. di urgenza ex 700 cpc non è necessaria la notifica degli atti preparatori di cui al 605 cpc e segg. Infine se si tratta di semplice rilascio essendo state, le disposizioni, già impartite dal Giudice nel provvedimento non è necessario ricorrere per farsi fissare le modalità. Ove invece oltre al rilascio si debba procedere ad altre ed ulteriori attività (es.innalzamento di parete divisoria e simili) solo in tal caso  e soltanto se manchino nel provvedimento, bisogna farsi determinare dal giudice le modalità di attuazione .
Rispondi

3 luglio 2008 < 30 giugno 2008 >Avv. Stefano Casu di Roma

é possibile effettuare tramite UNEP la notifica a mani di una disdetta del contratto di locazione al fine di evitare gli inconvenienti della raccomandata tramite posta?Grazie

Risponde dott. Francesco Laquidara Uff. Giud UNEP Roma
Certo che si!
Tramite la notifica di atti stragiudiziali.
Unico inconveniente è il costo, dovrai apporre delle marche da bollo (mi pare € 14,62 per ogni copia se non ricordo male) più il costo della notifica.

Rispondi

30 giugno 2008 > Avv. Luca Semproni <pignorabilità licenza commerciale
Vorrei per favore conoscere il Vostro parere in ordine alla pignorabilità o meno di una licenza commerciale. Non sono infatti riuscito a risolvere il quesito. In teoria a mio parere dovrebbe essere pignorabile essendo un bene mobile economicamente valutabile...
Vi ringrazio anticipatamente.
Rispondi

26 giugno 2008 > Avv. Silvana Rossi > Caserta <Pignoramento stipendio Carabiniere
Salve, a breve dovrò procedere con un pignoramento dello stipendio di un carabiniere debitore di quote condominiali e altro.
Vorrei sapere a quale dipartimento fanno capo i Carabinieri per quanto riguarda gli stipendi percepiti, in modo da notificare l'atto di pignoramento presso terzi all'indirizzo esatto
Grazie.

Su questo quesito vi sono già delle risposte: > 15 febbraio 2008 > Francesca Bibbò > UG Chieti > Pignoramento presso terzi Carabiniere.

Caro Angelo, poichè il Centro Amministrativo Nazionale dell'Arma dei Carabinieri è stato trasferito a Chieti da diversi anni, il mio ufficio è sempre alle prese con la particolare forma prevista per le  notifiche dirette ai Carabinieri che sono Militari in servizio (ex art. 146 c.p.c) e trova qualche difficoltà circa la poca conoscenza della norma da parte dei legali. Ti prego di pubblicare l'avviso che invio in allegato che potrà essere sicuramente utile anche ai nostri utenti.

Un caro saluto, Francesca Bibbò - Dirigente UNEP CHIETI 

Per l'avviso ...Clicca qui!

23/6/2008 > 21 giugno 2008 <   Avvocato Bruno < Verona <pignoramento indennità interprete
Gentili signori, dovrei effettuare a breve un pignoramento presso terzi per emolumenti relativi all'attività di inteprete che il debitore svolge o ha svolto per il Tribunale di Verona, ma non ho ben compreso a chi deve notificare tale atto. Ringraziandovi porgo distinti saluti.

Risponde dr. Francesco Laquidara > UG UNEP C.A. Roma

Se ho bene inteso e  si tratta di pignoramento "degli" emolumenti dovuti dalla P.A.(ufficio giudiziario) al tuo debitore per l'attività di interprete devi agire contro la P.A. medesima notificando l'atto di pignoramento (con relativa citazione a comparire davanti al giudice) a colui che ha la rappresentanza esterna  della P.A.: in tal caso il funzionario che emette
l'ordine/mandato di pagamento degli emolumenti; in definitiva il cancelliere dirig. dell'ufficio giudiziario di Verona (debitor debitoris). Non va trascurato di notificare altra copia al debitore e (ad abundantiam (?) sostengono alcuni ) all'Avvocatura dello Stato. Seguendo quest'ultimo orientamento rischi certamente di incartarti per via della competenza. L'art. 7 del T.U. 1611/33 modificato dalla L. 260/58 e dalla L. 103/79 però non sembra lasciare alternative quando dispone: "Le norme ordinarie di competenza rimangono ferme, anche......, per i giudizi relativi a procedimenti esecutivi e
fallimentari....". Buon lavoro

Rispondi


23/6/2008 > 21 giugno 2008 < Avv Massimiliano Pollavini < Milano < Termini processuali - sospensione feriale
In caso di udienza fissata per il 18 settembre, con memorie da depositarsi entro dieci giorni dall'udienza:
a) il termine slitta alla fine del periodo feriale, e quindi al 15 settembre?
b) il termine rimane ugualmente fissato per l'8 settembre?
c) si "retrocede" fino al 25 luglio (calcolando i tre giorni "validi" di settembre e gli ultimi 7 di luglio)?
Grazie e buon lavoro.

Risponde dr. Francesco Laquidara > UG UNEP C.A. Roma

Se come sembra la causa non riguarda materia per la quale non si applica la sospensione nel periodo feriale dei termini processuali di cui alla L. 742/69  la risposta più formalmente corretta è la C) (oltre che meno rischiosa).
Rispondi


21 giugno 2008 < Avv. Andrea Filippella > Milano < Trascrizione cambiale.

A seguito di notifica di precetto cambiario la controparte ha fatto opposizione in quanto, secondo lui, non ho provveduto a trascrivere integralmente il titolo. Mi pare di aver letto da qualche parte che non è necessaria.

E' cosi? 

Grazie e complimenti per l'ottimo servizio.

Ai sensi dell'art. 480 cod. proc. civ., la trascrizione integrale del titolo esecutivo costituisce requisito di validità del precetto solo nei casi in cui essa sia richiesta dalla legge. Pertanto, poiché l'art. 63 del R.d. 14 dicembre 1933 n. 1669 non stabilisce che il precetto cambiario debba contenere la trascrizione integrale del titolo di credito, per la validità di questo precetto è sufficiente che esso indichi gli elementi essenziali idonei a fare individuare la cambiale o le cambiali poste in esecuzione.

Del pari non è rilevante, ai fini della validità del precetto cambiario, la mancanza della certificazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, della corrispondenza fra quanto indicato nel precetto e gli elementi della cambiale, in quanto tale certificazione è necessaria nei soli casi in cui sia richiesta la trascrizione integrale del titolo esecutivo.

Rispondi


giugno 2008 > Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini 

Locandina: "Informiamo tutti gli iscritti che mercoledì 25.6.2008 dalle ore 15.00 alle ore 18.00  nell'aula "Falcone Borsellino" del Tribunale di Rimini si terrà un incontro formativo, in materia di notifiche, procedure relative ed alternative per la razionalizzazione dell'attività professionale forense. Presente in qualità di relatore l'U.G. Arcangelo D'Aurora, Responsabile dei Servizi degli ufficiali giudiziari del distretto della Corte d'Appello di Bologna e Presidente AUGE, interverrà in qualità di relatore anche il Consigliere Tesoriere Avv. Paolo Santoro; coordinatore il consigliere Avv. Antonio Aluigi (referente per questo Ordine dell'evento in questione).

La partecipazione è gratuita ed è stata accreditata per n. 3 crediti formativi. A breve, attraverso il nostro sito www.avvocati.rimini.it ,si potrà accedere per la relativa iscrizione.Cordiali saluti. La Segreteria"


17 giugno 2008 > 13 giugno 2008 > Avv.Giuseppe Scarpa > Sassari <Pignoramento autovettura
Ho visualizzato tutti i messaggi e sul tema ci sono pareri discordi; devo pignorare un'autovettura di proprietà del coniuge del debitore il quale presumibilmente ne avrà la disponibilità; il mezzo lo si trova sulla pubblica via dopo una certa ora; la domanda è: in che forma si esegue il pignoramento? E' necessaria la presenza del debitore? Del proprietario? E' possibile procedere al pignoramento del mezzo con la sola consegna della visura del P.R.A. all'U.G. e poi con la successiva trascrizione e con l'avviso al proprietario? O può anche eseguirsi un pignoramento presso terzi? La confusione è tanta e ringrazio già sin d'ora chi vorrà dissipare i miei numerosi dubbi.

Risponde dr. Francesco Laquidara > UG UNEP C.A. Roma
Rispondo Alla I^ domanda : trattandosi di mobile registrato intestato a persona diversa dal debitore se pignori l’auto del coniuge ti esponi ad opposizione non essendo tale bene pignorabile tranne (tutto da dimostrare) acquisto in regime di comunione legale con la conseguente riduzione quota coniuge. 

Alla II^ domanda:  in merito alle modalità di esecuzione del pignoramento di auto vi sono 2 scuole di pensiero: 

1) l’U.G. si fa consegnare le chiavi dal debitore ripeto debitore quindi pignora, descrive le condizioni dell’auto, stima il valore, ingiunge e affida in custodia. 

2)  E’ minoritaria, ma alla quale aderisco (sebbene comporti il rischio di pignorare un bene incidentato, mal ridotto, introvabile) si esegue con la notifica dell’atto di pignoramento (come per l’immobiliare e il pignoramento di quote societarie) e successiva trascrizione (in questo caso) al PRA.  

Per la III^ domanda la risposta è negativa: non può eseguirsi il presso terzi; casomai presso il terzo, se ne ricorrono le ipotesi e seguendo il disposto del 3 co. del 513 cpc
Rispondi


13 giugno 2008 > 12 maggio 2008 > Avv. Alessandri Roma > inesistenza e nullità della notifica
Ho ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di una società e dei suoi fideiussori. Ho notificato tempestivamente ai fideiussori e richiesto nello stesso momento la notifica a mani presso la sede della società risultante dalla camera di commercio. L'atto in questo caso mi è tornato indietro con la seguente relata "omessa notifica perchè società trasferita da tempo". Successivamente verifico che la stessa società è iscritta anche alla camera di commercio di altra città (iscrizione avvenuta pochi mesi fa),e richiedo quindi una nuova notifica nella sede ivi indicata. L'atto però è stato passato il giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 644 c.p.c. e in opposizione la società mi eccepisce l'inefficacia del titolo per tardività della notifica.
La mia domanda è: la prima notifica alla società che l'Ufficiale Giudiziario dichiara "trasferita" è nulla o inesistente? Da ciò infatti derivano conseguenze diverse in ordine alla applicabilità del 644.
Grazie dei chiarimenti che vorrete darmi.

Risponde Diego Ferro > UG Orbetello

Io direi che è inesistente perché è stata solo tentata, ma non effettuata, perché in quel luogo il destinatario non c'era più. Per non far scadere il decreto avresti potuto, come ho visto fare ad alcuni avvocati, chiedere la rimessione in termini rappresentando al giudice che la prima notifica, pur tempestivamente tentata, era andata buca non per tua colpa. In questa situazione ti puoi forse ancora salvare avvalendoti del principio, oggi vigente, in base al quale la notifica si reputa perfezionata, per il richiedente, al momento della richiesta fatta all'ufficiale giudiziario e per il destinatario al momento della ricezione dell'atto, sicché, avendo chiesto la prima notifica per tempo, non saresti decaduto. Questo principio, però, secondo alcuni produce i suoi effetti solo quando la notifica, tempestivamente richiesta ma tardivamente eseguita, va poi a buon fine, cosa che, nel tuo caso, almeno relativamente alla prima delle due notifiche, non è avvenuta. Auguri.
Rispondi


13 giugno 2008 > 7 giugno 2008 >Avv Enrica < Treviso > Pignoramento presso terzi con terza in concordato preventivo
Buongiorno, il mio problema è il seguente. Ho notificato un pignoramento c/o terzi, tuttavia il terzo (a fini dilatori) ha reso dichiarazione negativa. Ho, allora, promosso il giudizio di accertamento del credito e, nelle more, il terzo è stata ammesso al concordato preventivo.Ora, qualora, come credo, il terzo dovesse fallire e, nel frattempo, ottenessi sentenza dichiarativa dell'esistenza del credito, qualcuno mi sa dire se potrei validamente insinuarmi al passivo e, in caso di risposta positiva, avrei un privilegio?

Risponde Diego Ferro > UG Orbetello

Ragioniamo. Io direi che se otterrai una sentenza che accerta l'esistenza del credito, nei confronti del terzo,in capo al tuo debitore, potrai agire contro il terzo così come avrebbe potuto farlo il tuo debitore, perciò, se il terzo sarà sottoposto a concordato preventivo, potrai intervenirvi venendo però colpito dalla falcidia concordataria coì come lo sarebbe stato il tuo debitore, mentre se il terzo sarà sottoposto a fallimento potrai insinuarti al passivo e attendere di incassare le somme liquidate come avrebbe fatto il tuo debitore. Vedi tu se il mio ragionamento ti sembra convincente.
Rispondi


13 giugno 2008 > 

9 giugno 2008 > 4 giugno 2008 > Avv. Barbara Maffezzoni > Roma <procedura esecutiva non andata a buon fine
Ringraziandovi anticipatamente per l'attenzione, vi chiedo cortesemente di chiarirmi il seguente quesito:
incardinata la procedura esecutiva, una volta espletato tutte le fasi antecedenti che qui non riassumo per brevità, tale procedura non si perfezionava in quanto i beni all'epoca dei fatti pignorati, erano già stati aggrediti precedentemente da altra esecuzione immobiliare. Dalle successive visura storica immobiliare e a seguito di verifiche volte all'individuazione di conti correnti dove effettuare eventualmente un pignoramento presso terzi, nulla è risultato; addirittura, la società debitrice, non essendo censita sotto il profilo fiscale rendeva impossibile allo Stato individuare beni su cui soddisfare il credito vantato. Alla luce del fatto qui brevemente narrato, come e/o cosa si potrebbe fare?

Risponde dr. Francesco Laquidara U.G. UNEP  C.A. Roma

Non è chiaro se il precedente pignoramento immob. si sia concluso prima che intervenisse il tuo. Per il noto principio della par condicio creditorum si può intervenire nella procedura ai sensi dell’art. 564 cpc e partecipare al riparto se intervenuti prima dell'ud. fissata per l'autorizz. alla vendita; o se non vi sono altri beni da aggredire con pignoramento si può procedere con intervento tardivo ai sensi dell’art. 565 cpc cercando di recuperare qualcosa. Si possono pignorare le  quote azionarie se si tratta di società di capitali. Diversamente ed essendo la debitrice una società, se ne ricorre l’ipotesi, quando ogni tentativo risulta vano procedere con  istanza di
fallimento.

Gentile Dott. Laquidara, La ringrazio per la risposta fornitami in data 9 giugno u.s.. Scusandomi anticipatamente per l'imprecisione nel formulare il mio quesito, Le chiarisco che la procedura esecutiva iniziata dal nostro collega è avvenuta successivamente ad altra, come scrittoLe nella mia corrispondenza precedente (del 4 giugno 2008).
Colgo l'occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti.
Dott.ssa Barbara Maffezzoni

Rispondi


11 giugno 2008 > Orazio Melita > UNEP U.N.E.P Grammichele < Notifica Avvocati

Caro Angelo, mi sta capitando, sempre più spesso, nell'esaminare i titoli in occasione della esecuzione, che gli avvocati si avvalgano della notifica ai sensi della legge n. 53 del 21 gennaio 1994.
Detta legge prevede all'art. 10 che gli avvocati assolvano il tributo che detta legge provvede ad istituire mediante l'apposizione di marche da bollo, l'importo di tale tributo è stabilito dal D.M. 27 maggio 1994 in modo esattamente uguale all'ammontare dei diritti nel caso delle notificazione tramite l'Ufficiale giudiziario.
Diversi avvocati sempre più omettono l'assolvimento di tale tributo adducendo quale motivazione il fatto che l'imposta di bollo è stata sostituita dal contributo unificato dimenticando, però, che si tratta non di una imposta di bollo, bensì di uno speciale tributo che si assolve con le modalità dell'imposta di bollo e quindi non è "assorbito" dal pagamento del contributo unificato.
L'Ufficiale giudiziario in ottemperanza a quanto stabilito dal detto art. 10, comma secondo e dall'art. 19 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 (legge bollo) deve inviare gli atti in originale od in copia, come prescrive l'art. 31 della legge sul bollo, alla competente Agenzia delle Entrate ai fini della loro regolarizzazione.
Quanto sopra è stato confermato dalla circolare del Ministro della Giustizia, Dipartimento per gli Affari della Giustizia - Direzione generale della Giustizia Civile, del 24 novembre 2005.

R. per la circolare clicca qui.

Rispondi


11 giugno 2008 > 24 maggio 2008 > 12 maggio 2008 > Avv. Olivia Mammarella Tosè < Roma <pignorabilità capitale sociale di s r l.

... cerco disperatamente un suggerimento su come poter recuperare un credito da lavoro dipendente di circa 15 mila euro nei confronti di una srl.
Ho eseguito diversi pignoramenti sia presso la sede che presso terzi, rimasti infruttuosi.
Volevo sapere se è possibile pignorare presso la banca depositaria il capitale sociale versato e, in caso affermativo,come posso individuare la banca depisitaria. Grazie ... è un caso umano.

1. Risponde Giuseppe Marotta > UG Rho.

Non mi risulta che un capitale sociale non possa essere pignorato. Comunque:
Ai sensi dell'art.492 c.p.c. il legale rappresentante della società, su richiesta dell'ufficiale giudiziario, è obbligato ad effettuare la dichiarazione dei beni e dei crediti della società e il luogo ove si trovino. Inoltre, su richiesta del creditore, dovrà indicare all'u.g. dove si trovano i libri contabili della società, dopo di chè l'u.g. nominerà un commercialista per il loro esame al fine di conoscere eventuali altri beni e movimenti finanziari della società. E credo anche della banca presso cui è depositato il capitale sociale. Oppure per conoscere la banca, l'u.g. dovrà fare istanza alla Banca d'Italia che dovrebbe essere obbligata a fornire tali informazioni.

2. Risponde avv Stefano Casu < Roma.

Purtroppo...per gli altri il recupero crediti nei confronti delle srl sta diventando sempre più problematico. Pignorare il capitale sociale è possibile ma difficilissimo sopratutto perchè nella strgrande maggioranza dei casi viene versato ma poi subito utilizzato e perciò sul conto resta poco o niente. Un tentativo possibile è quello di richiedere in camera di commercio l'atto costitutivo e verificare se il notaio ha menzionato sull'atto la banca nella quale è stata versata la somma obbligatoria per la costituzione. Indagini presso l'Agenzia delle Entrate tramite UG potrebbe essere altra via In bocca al lupo!!
Rispondi


11 giugno 2008 > 24 maggio 2008 > Carlo Cozzani < UNEP Genova > offerte reali

Le offerte reali o per intimazione sono di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari C1 ?

Risponde Nicola Visconti < UNEP Bergamo.

Direi proprio di no: dopo la riforma le competenze esclusive degli uff. giud. c1 rimangono la contabilità e la dirigenza dell'unep.
Rispondi


11 giugno 2008 > 7 giugno 2008 > Dott. Enrico Venturelli < Modena <   esecuzione sfratto per morosità
...
devo far eseguire uno sfratto per morosità nei confronti della conduttrice che occupa ancora l'abitazione da rilasciare, la quale ha 75 anni, non deambula a causa di un recente intervento chirurgico, e con essa nell'appartamento vive anche il marito (anch'egli 75enne) ed il figlio affetto da sindrome di down.
E' opportuno che l'Ufficiale Giudiziario faccia l'accesso insieme ad un medico legale oltre che con l'ausilio della forza pubblica?
Grazie anticipatamente per l'attenzione.

Risponde Anastasia Esposito UNEP Milano

Egr. dott. Venturelli, nel caso da lei prospettato è possibile l'applicazione dell'art. 610 c.p.c.. Trattasi, infatti, di una difficoltà materiale dell'esecuzione; pertanto, è possibile adire il Giudice dell'Esecuzione affinchè determini le modalità della stessa. Per esperienza vissuta, Le dico che il Giudice sicuramente disporrà la presenza di un medico della Asl territorialmente competente.
Rispondi


9 giugno 2008 > 4 giugno 2008 > Avv.  Piergiorgio Castelli < Verona >  pignorabililtà beni sequestrati
Ho chiesto il pignoramento mobiliare presso la sede legale di una srl. L'UNEP mi restituisce il verbale negativo con la motivazione che la SOCIETA' è sottoposta a sequestro giudiziario (di cui mi indica gli estremi).
E' corretto rifiutare il pignoramento di singoli beni mobili se è l'intera SRL ad essere sottoposta a sequestro giudiziario ?
Grazie

Risponde Dr. Filippo Li Causi UG Trapani.
Ritengo che l’UNEP che ha restituito il verbale negativo abbia operato in maniera più che corretta. A sostegno di ciò, valgono queste semplici considerazioni:
1. l’art. 670 comma 1 n. 1 cpc dispone che il Giudice può autorizzare il sequestro giudiziario di . . . aziende quando ne è controversa la proprietà, nominando a tal fine un custode della cosa sequestrata da immettere nel possesso secondo le norme del rilascio forzato (ciò significa tra l’altro che il debitore- ossia la società - non ha più la disponibilità del bene);
2. nell’ipotesi di sequestro di una società (e nel caso di specie di una srl), è ovvio che il provvedimento di sequestro non può che avere ad oggetto l’azienda di cui quella società è titolare, ove per azienda si intende ex art. 2555 c.c. “il complesso di beni organizzato dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.
Ciò posto, non sarebbe legittimo sottoporre a pegno singoli beni mobili della srl, dal momento che tali beni formano parte di quel complesso di beni strumentalmente coordinati dall’imprenditore (ossia la srl) e costituenti il patrimonio aziendale già nel suo insieme sottoposto a sequestro giudiziario e di cui, si ricorda, è controversa la proprietà (e così la titolarità in capo alla stessa srl debitrice).
In una situazione del genere,tuttavia, è ovvio che il creditore procedente non può vedere vanificato il proprio diritto di tutela del credito, potendo a tal fine chiedere ed ottenere un sequestro conservativo dei singoli beni costituenti il patrimonio aziendale sul presupposto che sussite un fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito.

Rispondi


9/6/2008 < 7 giugno 2008 > Filippo Li Causi < UG Trapani.

Mi è sorto un dubbio in ordine alla applicabilità dell'onorario notarile per la seguente ipotesi in materia di offerta reale:
se deve eseguirsi una offerta per intimazione di beni mobili in un domicilio diverso da quello del creditore ex art. 1209 co. 2° c.c.(e precisamente al domicilio del debitore) e la parte offerente ritiene opportuno notificare previamente al creditore stesso un avviso contenente l'indicazione di data, ora e luogo in cui intende effettuare tale offerta, al suddetto avviso va applicato il tariffario notarile?
Io ritengo di dover rispondere positivamente, tenuto conto che può benissimo assimilarsi alla notifica dell'intimazione effettuata ex art. 1212 comma 1 n. 1) del codice civile.

1. Risponde dr. Francesco Laquidara > UG UNEP Roma.

Anche secondo me. L'atto di intimazione in parola per il combinato disposto degli artt. 1209 II co.c.c. e 75 disp. att. cc. è atto dell'U.G. Si notifica nelle forme previste per gli atti di citazione. Va applicato il tariffario notarile. Saluti Francesco.

2. Risponde Gerardo Lascala < UG Rovereto.
Se guardi l'art. 73 delle disposizioni di attuazione c.c. il secondo comma dice che le offerte per intimazione, previste dagli art. 1209, secondo comma, e 1216, primo comma sono eseguiti con atto di ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario non si limita a notificare un atto altrui, come nella notifica di una citazione, ma compie un atto proprio, distinto dalla notifica, atto di ufficiale giudiziario da retribuire ai sensi della tariffa notarile.

Rispondi


9 giugno 2008 > 7 giugno 2008 > Anastasia Esposito < UG Milano <Infortunio sul lavoro dell'ufficiale giudiziario
Carissimi Colleghi Ufficiali Giudiziari,
Vi pongo un quesito che ritengo di rilevanza nazionale in quanto riguarda tutti gli Ufficiali Giudiziari. Ho avuto un incidente d'auto mentre ero sulla mia zona per espletatre la mia attività di notifica. Ho richiesto all'ufficio di inoltrare i certificati medici all'i.n.a.i.l., considerando l'accaduto un infortunio sul lavoro. Il funzionario addetto, appellandosi alla circolare n° 1768-1916/s/bis/4481 del 11/07/00 e alla n°14094/5 del 09/10/96 dichiara che per l'ufficiale Giudiziario non esiste l'infortunio sul lavoro! E' possibile tutto ciò? Io non sono d'accordo! Spero che abbiate indicazioni, normativa e consigli in merito. Saluti a tutti.

Risponde dr. Francesco Laquidara > UG UNEP Roma.

Cara collega ricevi tutta la mia solidarietà per l’accaduto. Purtroppo l’U.G.  (spesso per ignoranza od errore) non viene affatto considerato lavoratore, né è minimamente tutelato. Ed invece Tu sei una lavoratrice del Pubblico Impiego, come lo sono tutti gli UU.GG., così come disciplinato dal D. L.vo 165/01. Attualmente la materia dell’infortunio è regolamentata dal Testo Unico approvato con DPR 30/6/1965 n° 1124 in parte modificato con Legge 10/5/1982 n° 251 (c.d. mini riforma dell'INAIL) e del D.L.vo 38/2000. Il tuo caso, credo, non rientri nella fattispecie dell’infortunio in itinere, ma in quella dell’infortunio sul lavoro. La differenza secondo dottrina e giurisprudenza è che:  si parla di infortunio in itinere (tralasciando particolari che qui non interessano) quando  è occorso lungo il percorso di andata e ritorno dall’abitazione al luogo di lavoro. Mentre l'infortunio sul lavoro viene comunemente definito come " ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta. Credo sia il tuo caso. Contesta per iscritto la risposta negativa ricevuta. Attenzione ai termini e se del caso rivolgiti ad un buon avvocato del luogo per la tutela del tuo buon diritto. Saluti. Francesco
Rispondi


9 giugno 2008 > Simona Torregrossa > UG Torino.

... desidero sapere se risulta che ci siano limiti alla pignorabilita' dell' indennita' percepita dall'europarlamentare.
Rispondi


4 giugno 2008 > 1 giugno 2008 > Stefano Franco < Brindisi < stipendio.
Può l'ufficiale giudiziario dirigente accreditare lo stipendio mediante bonifico bancario trattenendo le spese dallo stesso stipendio e non dal fondo spese d'ufficio?

Risponde Giuseppe Marotta > UG Rho.

Assolutamente no. E' un tuo diritto avere l'accredito sullo stipendio ed è un dovere del dirigente effettuarlo addebitando il costo alle spese d'ufficio. Fai una ricerca su questo sito nella sezione circolari ce ne sicuramente una che ribadisce quanto ti ho detto.
Rispondi


4/6/2008 > 1 giugno 2008 > Avv.Laura G. > Padova > notifica ex art. 140 c.p.c.

Ho un dubbio... E' stato notificato un precetto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Sulla cartolina il postino ha scritto "trasferito" indicando il nuovo indirizzo, che tuttavia non corrisponde all'attuale residenza.
Posso ritenere perfezionata la notifica, oppure devo rinotificare il precetto presso il nuovo indirizzo pur sapendo che nessuno ritirerà l'atto (l'Ufficiale Giudiziario mi ha comunicato che in quel luogo vi è un capannone abbandonato e che nessuno ritira la posta)?
In altre parole se il postino indica un nuovo indirizzo si deve procedere con una nuova notifica?
Ringrazio anticipatamente per la risposta.
Colgo l'occasione anche per fare i complimenti a chi gestisce il forum e a tutti quelli che vi partecipano per la disponibilità che dimostrano. Trovo che si un valido aiuto per la mia attività.

Risponde Giuseppe Marotta < UG Rho.

La notifica ai sensi dell'art 140 c.p.c. si perfeziona con l'invio della raccomandata che avvisa il destinatario dell'avvenuto deposito. Le ultime sentenze della cassazione hanno ribadito però che occorre comunque allegare all'atto la ricevuta di ritorno inviata ai sensi dell'art.140 c.p.c., onde verificare che il destinatario sia venuto effettivamente a conoscenza della notifica. Nel tuo caso ciò non è avvenuto, in seguito al trasferimento del destinatario. Per cui al di là dell'indirizzo indicato dall'agente postale ti consiglio di richiedere un certificato di residenza al fine di notificare all'indirizzo esatto, cioè quello risultante all'anagrafe del comune di residenza e in caso di ulteriore esito negativo della notifica a quest'ultimo indirizzo procedere alla notifica ex art.143 c.p.c. che disciplina la irreperibilità del destinatario. L'ufficiale giudiziario depositerà quindi una copia dell'atto nella casa comunale del luogo dell'ultima residenza conosciuta e la notifica si perfezionerà dopoche siano trascorsi venti giorni dall'avvenuto deposito.  
  Rispondi


4/6/2008 < 24 maggio 2008 > Anthony Ottaviani < Ascoli Piceno >Licenziamento illegittimo - Condanna al risarcimento in formula generica e Requisito di liquidità.

Per la Cassazione (Sezione Lavoro n. 14000 del 15 giugno 2007) la condanna al risarcimento del danno in caso di licenziamento illegittimo costituisce titolo per l’esecuzione forzata, anche quando non specifica in termini monetari l’importo dovuto.
Nel caso in cui il datore di lavoro non ottemperi né alla reintegrazione del lavoratore né al pagamento del risarcimento - disposto nella formula generica ex art.18 “un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione” - come far fronte all'apparente mancanza del requisito di liquidità nella procedura esecutiva?
Questo per evitare continue opposizioni alle esecuzioni (per le quote pregresse e tutte quelle a venire), e conseguenti ricorsi a CTU.
Ringrazio anticipatamente chiunque voglia fornirmi un parere.

Risponde Avv. Riccardo Rossi
Secondo me la procedura più sicura è quella di richiedere al Giudice del Lavoro con ricorso ex art 414 c.p.c la liquidazione in termini monetari delle somme dovute in base alla sentenza di condanna generica ( retribuzione globale di fatto); altrimenti se procedi con l'esecuzione sulla base della sentenza di condanna generica e la somma non è facilmente liquidabile con mero calcolo aritmetico rischi sicura opposizione all'esecuzione con buone probabilità di perderla.
   
Si potrebbe anche provare ( c'è giurisprudenza sul punto) con decreto ingiuntivo anche provvisoriamente esecutivo, basato sulla sentenza di condanna generica mettendo in conto anche qui l'opposizione e quindi la necessità di espletare una CTU.   
Rispondi


1 giugno 2008 > 24 maggio 2008 > Antonio Priori < provincia di Roma < Sfratto con assistenza forza pubblica.

Chiedo cortesemente agli Ufficiali Giudiziari se è legittimo usare in qualità dI Forza Pubblica oltre ai carabinieri e polizia anche i VIGILI?

1. Risponde Chiara Forese > UG Lodi.

E' possibile avvelersi dell'ausilio dei Vigili Urbani, oltrechè dei Carabinieri e della Polizia, per l'esecuzione di uno sfratto? Credo proprio di sì! Non vi è nulla in realtà che lo vieti. Diciamo che ogni Comune segue una propria linea e che molto dipende dal carico di lavoro, la disponibilità di volanti e gli accordi intercorsi tra le singole Forze e tra queste ultime e gli Ufficiali Giudiziari. A Lodi, città presso la quale presto servizio, noi Ufficiali Giudiziari ci avvaliamo dell'ausilio della Polizia, mentre nei restanti comuni del mandamento ci rivolgiamo alle rispettive stazioni dei Carabinieri. So comunque per certo ( conoscendo sia Ufficiali Giudiziari sia Vigili Urbani del posto) che a Milano gli sfratti vengono eseguiti mediante l'assistenza dei Vigili Urbani. Pertanto credo, come già detto, che il tutto sia da ricondurre alla disponibilità di volanti, al carico di lavoro ed agli accordi intercorrenti tra le varie unità di Forza Pubblica. Saluti!

2. Risponde Antonio Caradonna > UG Padova.

E' senz'altro legittimo e direi anche piu' comodo,specie nei piccoli comuni.Tuttavia per esperienza personale ho verificato troppi vincoli burocratici e  tanti limiti (anche operativi)che mi hanno indotto ad optare per la "tradizionale"Arma o per la volante della Polizia..
Rispondi


1 giugno 2008 > 24 maggio 2008 > Avv. Teresa Zammataro< Treviso <Notifiche atti giudiziari via posta dopo il decreto "Mille proroghe"
Buongiorno, volevo chiedere questo: quando si può considerare perfezionata la notifica via posta di un atto giudiziario che sia stato consegnato a mani di un familiare del destinatario ? In base alle modifiche introdotte dal decreto "Mille proroghe" l'Ufficio postale infatti ha l'obbligo di inviare al destinatario una racc.ta A/R di conferma dell'avvenuto recapito dell'atto giudiziario a mani del familiare, ma se la raccomandata viene recapitata oltre il termine entro il quale la notifica andava fatta, ci troviamo di fronte a una notifica invalida o vale comunque la data della consegna al familiare dell'atto giudiziario?  Un'ultima cosa: l'Ufficio Postale ha un termine entro cui inoltrare la racc.ta A/R o lo può fare senza limiti temporali? Anticipatamente grazie,Avv. Zammataro

Risponde Avv.Catia Letizi > Fano
Egregio collega
ritengo che la notifica così come da Lei prospettata (senza l'invio della raccomandata) sia da considerarsi nulla infatti recentemente (dopo il 01/03/08) ho affrontato il caso da Lei prospettato e il giudice con ordinanza ha disposto la rinnovazione della notifica. Infatti era stata notificata per posta l'ordinanza di fissazione di una nuova udienza penale consegnando l'atto alla moglie convivente dell'imputato senza però dare seguito all'invio della raccomandata
Rispondi


1 giugno 2008 > 7 marzo 2008 >  Dott. Marco Siniscalchi<contributo unificato.
buongiorno a tutti voi.Avrei bisogno di un vostro parere. Devo proporre un ricorso ai sensi dell'art. 615,comma II, c.p.c. (opposizione ad un esecuzione di rilascio di immobile)e mi chiedevo quale fosse il momento in cui pagare il contributo unificato: al momento del deposito del ricorso ovvero al momento dell'iscrizione a ruolo per l'introduzione del giudizio di merito?...In ogni caso, quale sarebbe l'importo del contributo unificato? grazie.

Risponde Avv. Ercolano < Modena

il contributo unificato va pagato sia al momento del deposito della citazione e/o  ricorso ex art. 615, che successivamente, al momento della introduzione del giudizio di merito.In entrambi i casi si paga l'importo corrispondente al valore della causa di merito
Rispondi


1 giugno 2008 > 24 maggio 2008 > Patrizia Palma < UG Eboli <la sentenza costitutiva è titolo per il rilascio?
In una causa di divisione ereditaria il giudice ha deciso per la costituzione del diritto di proprietà su di un terreno in capo ad un erede senza condannare gli altri coeredi al rilascio dello stesso. Può tale sentenza costitutiva e non di condanna essere titolo sufficiente per il rilascio o l'avvocato deve agire con una possessoria o un 700 cpc con cui si disponga con ordinanza il rilascio dell'immobile da parte dei coeredi che non lo rilasciassero spontane?

Risponde Dr. Mauro Venezia. UG Napoli

L'art.474 cpc dispone che l'esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo:1)le sentenze i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva - credo non riguardi il tuo caso - Il G.E. di Napoli ha espresso addirittura l'orientamento secondo cui gli atti previsti al n.1 e 3 del secondo comma dello stesso art., costituirebbero titolo esecutivo soltanto per l'espropriazione, se ricevuti da notaio, e non certo per lo sfratto, come in esso disposto.
Cordialità e saluti

Rispondi


1 giugno 2008 > 24 maggio 2008 >   Giuseppe Salvo < UG Porretta BO >atto di interpellanza ex art. 25 RD n. 1814/1927
cari colleghi e amici del forum, Vi sottopongo il seguente quesito: alcuni giorni or sono ho ricevuto istanza da parte di un avvocato, in nome e per conto della società di assicurazione sua assistita, di eseguire l'atto di interpellanza ex art. 25 RD n. 1814/1927 nei confronti di un debitore contro il quale è stato emesso decreto ingiuntivo per il pagamento dei premi scaduti di una polizza RCA. Tale debitore non ha provveduto al pagamento nonostante l'atto di precetto, e non ha fornito all'avvocato richiedente il certificato di proprietà della propria autovettura nonostante da questi gli fosse stato richiesto con raccomendata AR. La richiesta dell'istante, in definitiva, prevede che mi rechi presso il debitore invitandolo a consegnarmi i certificati di proprietà dell'autovettura ed informandolo che in caso di rifiuto si procederà ad iscrizione di credito privilegiato.
Come mi dovrei comportare? dove dovrei depositare i certificati così ottenuti? dovrei redigere verbale di pignoramento dell'automobile o solamente ritirare i certificati di proprietà? Ringrazio anticipatamente per le cortesi risposte.

1. Risponde Tiziana Lucaselli UG Modena

In seguito alla richiesta di atto di interpellanza ai sensi del R.D. del 1927, occorre che l'U.G. chieda alla parte debitrice i documenti necessari (Certificato di proprietà) per il tempo necessario all'iscrizione di ipoteca, per tale iscrizione è peraltro sufficiente anche un verbale negativo dell'Ufficiale per: rifiuto alla consegna da parte del debitore della documentazione richiesta, o anche per non aver rintracciato il debitore nei diversi tentativi esperiti.
Il verbale dovrà attestare le dichiarazioni della parte, i tentativi esperiti, l'eventuale rifiuto, non va eseguito alcun pignoramento. 

2. Risponde Giuseppe Marotta > UG Rho.

Devi redigere appunto un verbale di interpellanza da cui risulta che il debitore viene invitato a consegnarti il certificato di proprietà e che un suo rifiuto comporta l'iscrizione del credito privilegiato. Non devi effettuare il pignoramento dell'autovettura, se non ti è stato richiesto. Il verbale di interpellanza con la documentazione consegnata va restituito all'avvocato della parte istante. Secondo quanto stabilito da una nota del Presidente della corte d'Appello dell'Aquila tale attività può essere retribuita, analogamente alle offerte reali e per intimazione,secondo quanto stabilito dal tariffario notarile.   
 
Rispondi


24 maggio 2008 > A.Valentini Camerino >protestabilità assegni emessi dopo 30.04.2008
Il D.Lgs.231 del 21/11/2007 dispone l'obbligo per gli assegni emessi dopo il 30.04.2008 di rispettare alcune disposizioni in materia di trasferibilità e di identificazione del giratario a seconda se l'assegno è d'importo superiore o inferiore ai 5.000,00 Euro .
Si chiede se l'irregolarità, dell'assegno  rispetto ad uno dei requisiti richiesti dal Decreto dic ui sopra comporta solo un effetto a livello d'incasso e ,quindi di tipo bancario ,oppure viene a mancare uno dei requisiti sostanziali (anche se ne il R.D. 1669 del 1933  e le successive norme in matria di cambiali ,assegni e vaglia cambiari non sembrano essere state modificate dalla norma citata) per la protestabilità dello stesso? La circolare 33124/08 del MEF non lo chiarisce .cosa ne pensate ?
Grazie e arrivederci
Alessandro
Rispondi


24 maggio 2008 > 12 maggio 2008 > Avv. Costanza Genovese < Nocera I. >notificazioni
... qualcuno potrebbe spiegarmi come risolvere il mio problema? L'ufficiale Giudiziario ha notificato l'atto in originale e restituito copia, come posso iscrivere la causa al ruolo? e quali eccezioni controparte potrebbe propormi?

Risponde Diego Ferro > UG Orbetello.

Io iscriverei a ruolo la causa depositando la copia dell'atto di citazione, nella quale comunque vi è la relata di notifica sottoscritta dall'ufficiale giudiziario. Se poi il problema è dato dal fatto che la procura firmata dal cliente è solo sull'originale, gliene  farei firmare un'altra sulla copia, atteso che, in base al secondo comma dell'art. 125 c.p.c., la procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.
Rispondi


24 maggio 2008 > 12 maggio 2008 > Chiara Forese > UG > Lodi > Retribuzione Uff.Giud. in maternità anticipata ed obbligatoria.
Gentili colleghi,
causa preoccupanti complicanze legate alla mia gravidanza in corso (2° mese) sono stata collocata in aspettativa anticipata per maternità a rischio con regolare provvedimento dell'Ispettorato del Lavoro di Lodi. Il mio dubbio è il seguente: qual'è la retribuzione spettante all'Ufficiale Giudiziario in maternità a rischio e qual'è quella successivamente spettante allo stesso al momento del passaggio alla maternità obbligatoria? Qualcuno può fornirmi indicazioni precise circa le singole voci stipendiali spettanti in tali circostanze, ivi compresi compensi quali percentuali , FUA ,arretrati, etc. ??? Ringraziandovi anticipatamente,  un caro saluto a tutti!!!

Risponde Diego Ferro > UG Orbetello.

A me risulta che perdi solo le indennità di trasferta, mentre ti spettano la percentuale e il FUA come se tu fossi presente in servizio. Alcune circolari esplicative credo che tu possa trovarle in questo stesso sito.
Rispondi


24 maggio 2008 > Avv. Roberto Cancella < Bologna <problema emissione CAN
Il decreto cd. Milleproroghe ha introdotto le note modifiche in tema di notifica degli atti giudiziari.
Nella confusione esistente (molti portalettere ancora non fanno il CAN) mi domando e vi domando:
un atto non viene notificato a mani stante l'assenza del destinatario o persone legittimate. L'Ufficiale Giudiziario fa la notifica ai sensi dell'art. 140 cpc.(deposita nella casa comunale e invia la racc.ta). L'avviso ex 140 cpc. viene ricevuto a casa dal padre convivente (tale qualificatosi) del destinatario.
Il portalettere doveva comunque emettere la CAD?
Prima di dare inizio ad una esecuzione vorrei avere qualche certezza in più...
Infine, segnalo questo link ad un documento di powerpoint reso disposnibile da Poste italiane per i propri dipendenti in merito all'argomento.
http://www.slpcislsiracusa.it/Dowload08-1/Modalit%E0%20operative%20-%20Decreto%20Milleproroghe%2014-04-08.ppt
Cordiali saluti
Rispondi

17 maggio 2008 >12 maggio 2008 > Avv. Maria Francone > Livorno >pignoramento mobiliare insufficiente

Salve a tutti, mi è capitata una cosa assurda: ho richiesto il pignoramento mobiliare nei confronti di una ditta allegando agli atti visura PRA aggiornata da cui risulta il debitore proprietario di alcuni furgoni. Cionostante l'ufficiale giudiziario ha pignorato due strumenti di lavoro(lava moquettes il cui ricavato, se venduti sarebbe irrisorio!!). Poi mi ha riferito a voce che il debitore gli ha detto di non essere più proprietario di quei furgoni...In sostanza l'ufficiale g. senza farsi produrre un qualcosa che comprovasse ciò ha proceduto in quel modo. Come posso fare perché l'ufficiale G. ritorni e verifichi la proprietà o cessione dei furgoni??

Risponde Salvatore Franco < UG Ivrea
Egr. Avv. Francone,
non per polemizzare o per difendere la categoria ma solo per amore di verità tengo a precisare, innanzitutto, che ai sensi dell'art. 513 c.p.c. la ricerca delle cose da pignorare è atto di esclusiva competenza dell'Ufficiale Giudiziario, per cui le visure che lei ha prodotto possono essere d'aiuto all'Ufficiale Giudiziario procedente nella ricerca delle cose da pignorare, ma non obbligano lo stesso a pignorare quanto da lei richiesto, per non dire che può essere del tutto plausibile che i detti mezzi non si trovavano presso il debitore al momento dell'accesso!! Venendo ora al suo caso le suggerisco due possibili soluzioni:
1) se come sembra il pigoramento è incapiente e il debitore ha dichiarato di non essere più proprietario dei furgoni de quo e se, infine, tale dichiarazione è stata raccolta a verbale e sottoscritta dal debitore ai sensi dell'art. 492 IV e V comma c.p.c., può querelare il debitore ai sensi dell'art. 388 c.p. che punisce la falsa o omessa dichiarazione del debitore (quando legalmente richiesto) all'Ufficiale Giudiziario;
2) se vuole un ulteriore accesso presso il debitore può chiedere al Giudice dell' Esecuzione, ai sensi dell'art. 488 c.p.c., di sostituire i titoli già depositati in Cancelleria con copia conforme e, quindi, tornare presso l'Unep competente con i titoli originali e chiedere un nuovo pignoramento.

Rispondi


17 maggio 2008 >Avv. Antonio De Francesco > Roma >   indennità di avviamento
Sottopongo alla Vostra attenzione il presente quesito, sperando che possiate aiutrami. Ho ottenuto un'ordinanza di convalida per finita locazione di un immobile condotto ad uso commerciale per una delle attività previste dall'art. 27 num. 1 e 2 L. 392/78.
Al conduttore è dovuta così l'indennità di avviamento nella misura di 18 mensilità.
Mi chiedo posso azionare il titolo e procedere al rilascio senza aver corrisposto la predetta indennità? Ovvero, l'U.G. che verrà investito della procedura, mi chiederà prova dell'avvenuto pagamento dell'indennità di avviamento al conduttore? O è necessario che vi sia un'espressa opposizione da parte del conduttore?
Vi ringrazio molto. Complimenti per il sito.

In tema di indennità di avviamento, l'art. 34 terzo comma della legge n. 392 del 1978 prevede che l'esecuzione del provvedimento di rilascio è condizionata all'avvenuto pagamento della stessa. La corresponsione dell'indennità consiste, dunque, in una condizione di procedibilità dell'azione esecutiva anche se non condiziona la formazione del titolo esecutivo.
Rispondi


17 maggio 2008 > Rita di Meo UG Alghero < Pignoramento immobiliare ex art.143 cpc
...mi è stato chiesto di procedere ad un pignoramento immobiliare ai sensi dell'art. 143 cpc in quanto è stata preventivamente accertata la irreperibilità dell'esecutato, cui sono stati notificati i titoli esecutivi sempre ai sensi dell'articolo citato,ma il problema che mi pongo è : sì che l'ultima residenza nota è nel comune di alghero e quindi di competenza dell'unep di alghero per le notifiche sia del decreto ingiuntivo che del precetto, ma l'immobile, oggetto dell'esecuzione, trovasi a Catanzaro.......Rientra quindi nella mia competenza la notifica del pignoramento(ex art.143 cpc)e poi è necessaria l'autorizzazione del magistrato competente?   grazie per la collaborazione.

Non occorre l'autorizzazione del magistrato in quanto per la notifica di un atto di pignoramento immobiliare, quando il destinatario risiede nel territorio di competenza di altro ufficio NEP,  è competente l'UNEP del luogo ove si trova l'immobile per la notifica a mezzo del servizio postale e l'UNEP ove risiede il destinatario per la notifica a mani. Pertanto Alghero è competente a notificare l'atto a mani nella forma del 143, ma dovrà trasmettere gli atti alla cancelleria dell'altro tribunale competente per la vendita.


17 maggio 2008 >12 maggio 2008 > Avv Vincenzo Basile >offerta reale di contraente italiano residente nello Stato a cittadino italiano residente in Germania
Avendo trovato difficoltà e mancanza di informazioni locali desiderei che qualcuno mi fornisca informazione se e come in Germania sia possibile effettuare nel luogo di Monaco e con quali procedure, l'istituto di offerta reale al cittadino residente all'estero. Nella specie, trattasi di esercizio del diritto di prelazione nella vendita agraria. ringraziando anticipatamente, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Risponde Dr. Federico Castelnovi < Brescia

Egregio Avv. Basile,
presumendo che il terreno si trovi in Italia, in base alla L. 817/1971 occorre notificare al proprietario del fondo confinante il preliminare di compravendita, ma non mi sembra che questo generi problemi se il venditore è residente a Monaco, nè che si debbano seguire particolari procedure, anche tenuto conto del fatto che la legge tedesca non conosce questo diritto di prelazione legale, ma solo quello convenzionale.
In base alla L.871/1971, i problemi si dovrebbero porre con riguardo al proprietario del fondo confinante che risiede all'estero, ma non anche al venditore del fondo.
Mi chiedo se per caso c'è qualche elemento rilevante che non conosco, di fatto o di diritto.
In ogni caso ho trovato questo studio del Consiglio Nazionale del Notariato sulla prelazione agraria che forse potrà darLe qualche indicazione, anche se a una prima lettura non ho trovato risposta diretta al Suo quesito http://www.romoloromani.it/foro/index.php?showtopic=10466
Spero di esserLe stato di aiuto e se avrà bisogno di un appoggio a Monaco di Baviera, sarò lieto di poterglielo offire, poichè collaboro con uno studio qui in città. Cordiali saluti

Rispondi


17 maggio 2008 > 12 maggio 2008 > Salvatore Franco < UG Ivrea > Consegna di beni mobili che si trovano presso una persona diversa dal debitore.
Nel corso di un esecuzione per consegna di beni mobili un bene non è stato rinvenuto e la parte tenuta alla consegna ha dichiarato che il predetto bene si trovava presso una terza persona. E' possibile in questo caso effettuare un accesso presso il terzo e, in caso di resistenza, come ci si comporta? In particolare è possibile effettuare l'apertura forzata? Se non è possibile l'accesso presso il terzo come si fa a mettere in esecuzione il titolo? Grazie per la collaborazione.

Risponde Claudio Battaglia < UG Pontassieve

l'istante può chiedere al giudice dell'esecuzione una autorizzazione a procedere nei confronti del terzo ex art. 513 cpc allegando alla richiesta una copia del verbale con la dichiarazione resa dalla parte obbligata alla consegna...
Rispondi


12 maggio 2008 > 30 aprile 2008 >avv.Antonella Cucchiara <Palermo < un pignoramento mobiliare negativo interrompe i termini di validità del precetto (90 gg)?
Salve a tutti. E' la prima volta che Vi scrivo e spero tanto che mi possiate aiutare a risolvere il seguente problema: a Dicembre del 2007 ho regolarmente notificato al debitore il titolo esecutivo unitamente al precetto. Successivamente, a fine gennaio, ho iniziato una procedura di pignoramento mobiliare, nei confronti del medesimo debitore e sulla base dello stesso titolo, che però ha avuto esito negativo.
Oggi mi sono recata all'ufficio notifiche per notificare un pignoramento presso terzi (sempre nei cfr dello stesso debitore e sulla base dello stesso titolo) pensando di essere ancora in termini dal momento che, a mio avviso, il pignoramento mobiliare, anche se con esito negativo, aveva sortito, quantomeno, l'effetto di spostare il termine di validità del precetto. Invece, l'U.G. non ha accettato la notifica sostenendo che tale esito negativo non ha mai fatto iniziare l'esecuzione e che perciò   devo notificare nuovamente il precetto!! Io continuo a pensarla diversamente perchè il c.p.c.  dice soltanto che il precetto diventa inefficace se nel termine di 90 gg. dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione....ragion per cui, sempre a mio avviso, tale locuzione potrebbe benissimo essere interpretata nel senso di ricomprendervi qualsiasi azione che possa significare un intervento del creditore per far eseguire ciò che risulta dal titolo in suo possesso.
Vi ringrazio  anticipatamente e vi saluto cordialmente.

1. Risponde Avv. Raffaella Di Mauro
Invero "Il pignoramento negativo od infruttuoso può ritenersi momento iniziale della esecuzione e quindi rende validi ed efficaci i successivi atti di pignoramento effettuati in epoca posteriore al novantesimo giorno dalla notificazione del precetto." Pretura Catania, 01 dicembre 1982. io in realtà non sono d'accordo perchè si parla di perdita di efficacia di un atto e in caso di pignoramento negativo  il processo esecutivo si è concluso, o meglio è estinto. Io notificherei nuovamente il precetto ricordando che , divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di esso restano a carico dell'intimante, in forza del combinato disposto dell'art. 310 e dell'art. 632, ultimo comma, secondo il quale le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate(in tal senso vedi anche Cassazione civile , sez. III, 26 settembre 2006, n. 20836).

2. Risponde Dr. Franco Scialpi.

I coleghi hanno ragione. Vi è giurisprudenza di merito e di legittimità.
Tribunale Genova, sez. I 30-06-2003, n. 2556
 Processo di esecuzione - Precetto - Efficacia
 L'attività dell'Ufficiale giudiziario, che, prima del decorso del termine di cui all'art. 481 c.p.c. si è astenuto dall'operare, secondo la procedura ex art. 492 c.p.c. è inidonea ad interrompere il termine di novanta giorni ex art. 481 comma 2 c.p.c.. In tale ipotesi, appare assolutamente improprio parlare di pignoramento, trattandosi in realtà di un "mancato pignoramento".
Cassazione Civile Sent. n. 20836 del 26.09.2006
 Procedura civile,pignoramento negativo,inizio esecuzione:"statuendo che le spese del processo esecutivo sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, non può certamente trovare applicazione nel caso di pignoramento negativo, nel quale - come si detto - non può ravvisarsi l'inizio dell'esecuzione.""si rileva che la decisione gravata, argomentando dalla sopravvenuta inefficacia del precetto del 28.3.00 per decorrenza del termine di cui all'art. 481 c.p.c., ne ha tratto, in modo assolutamente corretto sul piano logico-giuridico, la conclusione circa l'inapplicabilità dell'art. 95 c.p.c. per la parte in cui addossa al debitore esecutato le spese del processo esecutivo."

3. Risponde Salvatore Franco < UG Ivrea.

Ai sensi dell'art. 491 c.p.c. l'esecuzione inizia con il pignoramento, che a norma del successivo art. 492 c.p.c. consiste nell'ingiunzione che l'Ufficiale Giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi. E' evidente, pertanto, che in caso di pignoramento negativo, non essendo stati rinvenuti beni idonei a garantire il credito, l'esecuzione non è iniziata e se sono decorsi 90 giorni dalla notifica del precetto lo stesso è divenuto inefficace ai sensi dell'art. 481 c.p.c..

4. Risponde Dr. Mauro venezia < UG Napoli.

Gent.ma Avv. preliminarmente bisogna distinguere che tra gli atti con i quali si inizia l'esecuzione non si comprendono quelli che hanno natura preparatoria,infatti l'esecuzione forzata inizia con il pignoramento art.491cpc.Il carattere di 90 gg. per iniziare l'esecuzione ha natura acceleratoria-perentoria o di decadenza, di modo che in nessun caso si può superare tale misura massima.Acceleratorio vuol dire appunto, accelerare l'espropriazione rispetto al termine di 90 gg.Per sospensione dell'efficacia del precetto v.l'art.481 che dispone: se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'art.627, vedi anche opposizione al precetto art.615 cpc
Saluti cordiali

Rispondi


12 maggio 2008 > 17 aprile 2008 > Avvocato Tarantino > Lecce > opposizione di terzo all'esecuzione
... a seguito di un pignoramento mobiliare (nel corso del quale l'U.G. aveva pignorato alcuni mobili alla presenza del debitore senza che questo dichiarasse alcunchè nel verbale di pignoramento se non "Provvederò"), veniva fissata su istanza l'udienza per la fissazione della vendita. Prima della vendita veniva notificato ricorso per opposizione di terzo con produzione del "canonico" contratto di vendita e susseguente contratto di comodato. A questo punto, stante il fatto che il ricorso in presenza dei presupposti di legge sarà accolto, volevo sapere se :il creditore può essere condannato alle spese del giudizio di opposizione di terzo non avendo, tuttavia, alcuna responsabilità in ordine ai beni da pignorare? Sia ben inteso che in questa sede non si intende condannare l'U.G., il quale non poteva sapere, in difetto di dichiarazioni ovvero di produzioni in merito da parte del debitore, che i beni pignorati era di proprietà di terzo soggetto. Grazie per la risposta.

Risponde Amedeo Sperti UG Perugia

Egr. Avvocato Tarantino, il creditore pignorante può essere condannato alle spese del giudizio di opposizione di terzo, a seguito dell'accoglimento dell'opposizione di terzo, come nel caso concreto da Lei citato, per i seguenti motivi, da considerarsi contestualmente:
1) il creditore precettante ha facoltà di scelta fra tre forme legali di pignoramento (mobiliare diretto - immobiliare e presso terzi), al momento della richiesta di pignoramento all'Unep competente, con conseguente assunzione di responsabilità circa le conseguenze giuridiche della forma pignoratizia prescelta;
2) il creditore pignorante ha facoltà di rinuncia al pignoramento già eseguito, sia "in toto" sia in parte, in particolare può rinunciare limitatamente a quei beni mobili pignorati costituenti oggetto di opposizione di terzo, chiedendo la vendita giudiziaria per i restanti beni;
3) la rinuncia del creditore al pignoramento in pendenza della opposizione di terzo all'esecuzione comporterebbe due effetti paralleli: da un lato, la estinzione del processo esecutivo con spese del processo esecutivo a carico del rinunciante, salvo diverso accordo delle parti, ex combinato disposto artt. 629 ultimo comma e 306 ultimo comma c.p.c.; dall'altro lato, la cessazione della materia del contendere in sede di processo di cognizione per opposizione di terzo all'esecuzione circa i beni oggetto di pignoramento rinunciato, con conseguente possibilità di compensazione  delle spese ex art. 92 comma secondo c.p.c.
Pertanto, ritengo non sia corretto affermare che il creditore richiedente un pignoramento mobiliare non abbia alcuna responsabilità in ordine ai beni da pignorare; anzi, per i motivi suddetti, opera il principio di auto-responsabilità giuridica del creditore precettante pignorante. Il che affermo tenendo in debita considerazione due dati normativi positivi, imprescindibili nel caso "de quo" :
1) in materia di pignoramento mobiliare diretto opera la presunzione legale "iuris tantum" (superabile soltanto in sede di giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione) di appartenenza al debitore dei beni mobili non registrati rinvenuti dall'U.G. all'interno del luogo appartenente al debitore medesimo ex art. 513 comma primo c.p.c.;
2) il pignoramento mobiliare ordinario ad opera dell'U.G., di cui al c.p.c., ha regime giuridico-processuale differente rispetto al pignoramento mobiliare speciale ad opera dell'Ufficiale della riscossione; infatti, soltanto l'Ufficiale della riscossione ha il potere-dovere di astensione dal pignoramento mobiliare di fronte all'esibizione di titolo "ad hoc" ex art.63 D.P.R. n. 602/1973: tale disposizione di legge è speciale e derogatoria rispetto alla disciplina codicistica ordinaria in materia di epropriazione forzata mobiliare, così come evidenziato dallo stesso legislatore speciale sia nell'art. 49 comma secondo D.P.R. 602/1973 sia nel titolo della sezione seconda capo secondo sulla "espropriazione forzata" in materia di riscossione coatttiva a mezzo concessionario. 

Rispondi


12 maggio 2008 > 30 aprile 2008 >Dott. Stefano Della Rosa < Rimini

Salve, il mio quesito è questo:
Come faccio ad eseguire materialmente e soprattutto velocemente uno sfratto per morosità di un inquilino che si trova agli arresti domiciliari nell'immobile che devo sgomberare? Con l'Ufficiale giudiziario ho già fatto 3 accessi. Spero che qualcuno sappia darmi un consiglio. Grazie

1. Risponde Claudio Battaglia < UG  Pontassieve FI
Io notizierei il Magistrato di Sorveglianza o  il Giudice dell'Esecuzione per i provvedimenti del caso

2. Risponde Dr. Franco Scialpi > UG Taranto

Bisogna far intervenire il Magistrato penale (Giudice di sorveglianza e/o Giudice che ha messo il provvedimento) per imporre al detenuto d'indicare altra abitazione pena il ritorno in carcere.

3. Risponde Dr. Mauro Venezia > UG Napoli.

Gent.Le Dottore, consiglio di informare il Magistrato di sorveglianza competente, il quale inviterà lo sfrattando agli arresti domiciliari a comunicare nuovo domicilio ove espiare gli arresti, qualora il detenuto non indicasse alcun luogo alternativo, dovrebbe provvedere d'ufficio il Magistrato,che in sstremis,potrebbe disporre anche la revoca degli arresti domiciliari e la traduzione in carcere.
cordialità

Rispondi


12 maggio 2008 > Avv. Daniela Messina < Torino < pignoramento cavalli
Buongiorno a tutti.
Approfitto di questo utilissimo forum per sottoporre il seguente quesito.
Premetto che il debitore da esecutare risulta non avere beni intestati a sè medesimo nè stipendi da poter pignorare; egli risulta essere solamente proprietario di cavalli, tenuti dal debitore presso un centro di allevamento.
La mia domanda è:
E' possibile pignorare i cavalli? E se sì, qual è la procedura da seguire?
Confesso di non sapere proprio come muovermi.
Ringrazio in anticipo chi riuscirà ad aiutarmi.Daniela Messina

Risponde Chiara Forese UG Lodi

Gentile Avvocato,
non mi è mai capitato di pignorare cavalli, benchè sia quasi una veterana nel pignoramento di bovini e suini. Mi chiedo se la proprietà degli equini in questione derivi da una dichiarazione resa dal debitore ai sensi del novellato art. 492 c.p.c.  Se così fosse, basterebbe recarsi all'allevamento e chiedere l'esibizione degli animali in questione (meglio in presenza del debitore per evitare inutili discussioni). Comunque sia, ciascun capo di bestiame dovrebbe essere munito di una sorta di "passaporto" dal quale, oltre alle informazioni riguardanti la vita, la salute, il n° di identificazione dell'animale, etc, dovrebbe evincersi la proprietà dell'animale in questione. Per quel che riguarda la stima posso dire che gli Ufficiali Giudiziari tendono a documentarsi prima di procedere a valutazioni di tal genere e comunque qualche dritta potrebbe venire direttamente dal debitore o dall'allevatore.Qualora ciò non le bastasse potrebbe richiedere la nomina di uno stimatore, quand'anche ciò comporterebbe ulteriori spese a carico del creditore richiedente. Al momento del pignoramento bisognerà fare molta attenzione in quanto bisognerà affidare la custodia dell'animale e riconoscere un compenso al custode per il mantenimento dello stesso.Spero di essere riuscita a rispondere esaudientemente al suo quesito...Cordiali saluti!!!

Rispondi


12 maggio 2008 > 30 aprile 2008 >Avv. Anna Barbieri < sloggio, mancata nomina del custode
Vorrei sottoporVi il seguente quesito nella speranza che mi possiate rispondere quanto prima.
Il mio cliente ha agito per lo sfratto per morosità nei confronti dell'inquilino. Al momento dello sloggio l'U.G. ha inventariato i beni e li ha definiti "da discarica".Si tratta di vasi, qualche mobile, una tv, videocassette, nulla di grande valore. Lo stesso U.G. non ha nominato alcun custode, è oggi interesse del proprietario dell'immobile usufruire dell'appartamento ma data la presenza di questi beni non lo può fare. A logica dovrebbe fare un'istanza per la nomina di un custode e questo a sua volta dovrà essere autorizzato a spostare i beni rinvenuti in un deposito. Ora Vi chiedo: è possibile agire diversamente, con totale esonero di respondabilità in capo al proprietario?mi spiego meglio: è possibile per il proprietario trasportare i  beni in una discarica previa autorizzazione del G.E. anche se il proprietario non è il custode e quindi evitare ulteriore spese?
Vi ringrazio

Risponde Mauro Venezia > UG Napoli

Ti consiglio prima di ricorrere al G.E. di attuare, se possibile, la procedura per intimazione allo sfrattato affinchè ritiri  tutti i beni rimasti in loco, indicando data ed ora in cui sarai sul posto in sua attesa, qualora lo,sfrattato, o persona da lui delegata, non si dovesse presentare, allora ricorrerai al G.E. per chiedere l'autorizzazione al trasporto dei beni in una pubblica discarica, in quanto tali xchè così stimati dall'U.G.
Saluti amichevoli
Rispondi


12 maggio 2008 > 30 aprile 2008 > Rossella Furiano < Napoli
vorrei, gentilmente, sapere se è valida una notifica ad una società presso la sede legale ma idenificando, sia nel ricorso che nella relata di notifica,erroneamente il legale rappresentante.
Grazie, Rossella.
Risponde Mauro Venezia > UG Napoli

Gent.ma Rossella, quando vi è errore sulla persona, destinatario dell'atto, ci troviamo nel campo delle nullità, in questo caso la nullità dell'atto di notificazione coinvolgerà tutti gli atti antecedenti e successivi se dipendenti da esso: la not.ne è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta etc.(V.art.160 cpc)Tuttavia la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato(v.art.156 cpc),nel tuo caso se per es. ci sarà costituzione in giudizio o altro atto analogo.Al di fuori di queste ipotesi, per evitare procedure inutili-rischiose e dannose, provvederei alla correzione dell'errore materiali in ricorso ed alla rinnovazione della not.ne
Con simpatia
Rispondi


12 maggio 2008 > 30 aprile 2008 >Avv. Francesco Ruccia > Crotone <preavviso di rilascio immobile senza indicazione ora
Complimenti per il sito...veramente utile. il mio quesito è questo: ad un mio cliente è stato notificato un preavviso di rilaascio immobile. in esso viene indicato il giorno in cui si procederà, ma ispiegabilmente manca qualunque riferimento dell'ora in cui si procederà. vi chiedo: come ci si comporta in questi casi? si puo chiedere all'ufficiale giudiziario l'ora in cui verrà? e se si come? cosa ne pensate? è regolare/idoneo un preavviso di rilascio senza indicazione dell'ora?
Risponde Mauro Venezia > UG Napoli

L'art. 608 cpc prevede oltre alla data anche l'indicazione dell'ora, la mancanza può essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi, art. 617 cpc.A te le valutazioni del caso!!!
Rispondi


30 aprile 2008 > 21 aprile 2008 > Avv. Francesco Saverio Orlando < Pignoramento presso terzi.

Devo recuperare un credito nei confronti di una dipendente dell'ASL. A questo proposito Vi sottopongo due quesiti: 

a) Chi citare come terzo per la dichiarazione? 

b) Posso chiedere il pignoramento anche della liquidazione maturata?.
Grazie a tutti e complimenti per il forum....composto da persone competenti.....

1. Risponde Gabriele Omini < Milano

Citare il legale rappresentante pro tempore dell'ASL, si è possibile pignorare le somme già accantonate della liquidazione (sempre nella misura di 1/5) ma Le verranno consegnate al momento in cui il creditore riceverà dette somme.

2. Risponde  Avv. Manuela Marverti
Secondo il mio parere dovresti citare come  terzo l' Asl stessa, in quanto Ente Pubblico dotato di personalità giuridica. Per quanto riguarda la "liquidazione", competente alla liquidazione ed erogazione è l' INPDAP.     

3. Samuele Fazzolari > Praticante > Bologna

Per esperienza simile (trattavasi di operatrice assistenziale di un'ASL) si è provveduto a citare come terzo ai fini della dichiarazione la stessa ASL in persona del Direttore pro-tempore dell'unità locale. Sarà lui, infatti, che - sollecitato dall'atto di pignoramento notificatogli - azionerà tutte le procedure interne per far verificare le sussitenza del credito vantato.
In merito alla pignorabilità della liquidazione maturata, in tutta franchezza (è una mia personale opinione maturata da lettura normative) non credo ci siano problemi: la liquidazione altro non è che una parte del salario lordo maturato dal lavoratore e accantonato per suo conto dal datore di lavoro, rientrante a pieno titolo nel concetto di "reddito da lavoro" esposto, dunque, alle pretese creditorie.
 Rispondi


30 aprile 2008 > 11 aprile 2008 > Avv Fabio Milan > Roma < Mobili estranei all'esecuzione.

In data 30 aprile l'UG dovrà eseguire uno sfratto a mio favore, ma sorge un problema ... so per certo che il conduttore non intende procedere allo sgombero dei mobili e il mio cliente non è intenzionato ad assumere la custodia nè a pagare un terzo in quanto economicamente non è in grado di farlo. Domanda: se nessuno dei due accetta la custodia è possibile l'immissione in possesso del mio cliente con esonero di responsabilità dei mobili lasciati incustoditi dal conduttore?

Grazie e complimenti per il sito ... ottimo servizio.

Risponde Nicola Visconti UG Bergamo

A mio parere non ci sono problemi per la immissione in possesso del proprietario, in quanto, una volta perfezionato l'iter procedurale dello sfratto è responsabilità ed onere dell'occupante l'immobile liberarlo dalle cose di sua proprietà. Successivamente, se necessario, il proprietario potrà fare istanza al giudice dell'esecuzione per trasportare altrove quello che resta nell'immobile, chiedendo che le spese siano poste a carico dello sfrattato.
Rispondi


30/4/2008 < 21 aprile > 17 aprile 2008 >   Francesco Paolo Matranga > UG Palermo > sfratto con assistenza Forza Pubblica e presenza di cani nell'appartamento da liberare.
Dovendo eseguire uno sfratto per morosità nei confronti di un esecutato il quale possiede pure un cane a detta del locatore, come mi debbo comportare? Mi pare che ci sia una  recente legge che tuteli gli animali con l'obbligo di registrazione, microchip,  e il divieto di abbandonarli ecc., specie se non se ne cura il proprietario sfrattato al momento della esecuzione.
Poi, se quest'ultimo lascia nell'immobile il mobilio, vestiario  e cose di valore e denaro? Come ci si comporta in questi casi? E' obbligatorio l'inventario o solo cautelativo per l'ufficiale giudiziario? Se la redazione di quest'ultimo richiede più di un giorno, la chiave dell'appartamento a chi dovrò lasciarla?
Infine, l'immissione in possesso del proprietario dovrà essere fatta alla fine dell'inventario o anche prima?
Grazie per Vostre risposte

1. Risponde Dr. Mauro Venezia UG Napoli

Gent. Collega, per quanto concerne l'esistenza di animali durante le procedure esecutive, ti consiglio di fare molta attenzione: Oggi come oggi, il caposaldo giuridico della difesa dei diritti animali è costituito dall'Art. 727 del Codice Penale dopo la modifica apportata dalla legge 22 novembre 1993 N. 473, il nuovo Art. 727 è sicuramente più ampio e articolato di quello vecchio, prevede più casi e pene severe,la condizione di maltrattamento o malnutrizione può essere accertata e repressa da qualsiasi pubblico ufficiale o da un veterinario dell'USSL o da una guardia zoofila dell'E.N.P.A. Onde evitare di cadere tu stesso nelle fattispecie delle norme menzionati, ti consiglio, se non puoi disporre diversamente, di avvalerti di una unità cinofila anche privata, disponendolo a carico dell'istante. Rispetto ai beni mobili lasciati dall'esecutando, l'U.G. può disporre la custodia sul posto anche a cura della parte istante , se consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo, se i beni sono pignorati o sequestrati l'U.G. avvisa il creditore-procedente x l'eventuale sostituzione del custode, in genere la custodia del denaro,titoli di credito e gli oggetti preziosi vengono custoditi nelle forme dei depositi giudiziari o nei modi stabiliti dal G.E. Se dovessero verificarsi difficoltà che non ammettono dilazioni, ciascuna parte può chiedere al G.E. i provv.ti temporanei occorrenti (art.610 cpc.)L'immissione in possesso dell'istante sarà consequenziale e temporale rispetto alle responsabilità che l'immesso intende assumersi o meno,es. rispetto agli animali, alla custodia etc.
Qualora l'inventario richiedesse più giorni, se tutte le condizioni lo consentono, puoi provvedere a seguito della immissione in possesso,nonchè alle disposizioni per la risoluzione della tutela dell'animale etc. sostituire la serratura della porta di accesso all'immobile, porre le chiavi in una busta chiusa e sigillata con la tua sottoscrizione e di quant'altri ritieni utile,affidarla alla custodia dell'immesso in possesso, per poi riaprirla, previo controllo e constatazione della integrità dei sigilli alla presenza di tutte le parti, e concludere infine l'esecuzione.

30/4 Risponde Felice Manfellotto UG Nola

Suppongo che la quaestio si riferisce all'ipotesi in cui l'estromettendo non è presente nell'immobile.
Premesso che la parte tenuta al rilascio di un immobile, qualora il termine fissato dal giudice ( se trattasi di convalida )è decorso e non ha adempiuto a consegnare l'immobile libero da cose e persone, è il responsabile, unico ed esclusivo, per l'abbandono delle cose di sua appartenenza.
In riferimento alla presenza di animali è d'uopo richiedere l'assistenza degli appositi servizi operanti presso le ASL. Naturalmente le spese sono a carico di parte istante; a tal proposito basta darne specificazione nel verbale onde, la stessa parte istante, possa procedere al recupero.
Va evidenziata la necessità di trasmettere, poi, copia del verbale di sfratto eseguito alla Procura della Repubblica competente per territorio per ogni valutazione in merito.
Per quanto concerne le cose appartenenti alla parte tenuta al rilascio, la sentenza n. 2506 del 26 giugno 2002 della sez. VI Cassazione così recita " Non sussiste alcun obbligo da parte dell'ufficiale giudiziario, nel corso dell'esecuzione di un provvedimento di rilascio d'immobile nel quale siano presenti cose appartenenti alla parte tenuta al rilascio, di provvedere alla loro custodia, ma la sua mera facoltà, nell'ipotesi di mancato immediato asporto delle cose in questione, di disporne la custodia sul posto a cura della aprte istante, previo consenso di quest'ultima, ovvero di disporne il trasporto in altro luogo".
Non c'è nessuna norma che prevede l'obbligo per l'U.G. di procedere ad inventariare quanto lasciato nell'immobile, ma a garantire le parti è d'uso descrivere quanto ivi reperito. Suggerisco, per meglio raffigurare lo stato dei luoghi e quanto in esso contenuto procedere ad attività fotografica o registrazione video ( fissata su cd ) da allegarsi a verbale.

4. Francesco Magnanelli UG Civitavecchia

A mio parere, qualora trovassi animali in casa, ti suggerirei di eseguire lo sfratto solo a condizione che il proprietario si dichiari disponibile a prenderli in custodia, con tutti gli oneri che ne derivano.
Rispondi


30 aprile 2008 >27 marzo 2008 >14 marzo 2008 > Avv. Luca T.> Roma > Pignoramento condominio
Buona sera a tutti.
Avrei una domanda da porvi, io ho notificato un precetto ad un amministratore di condominio che però non ha pagato.
Ora, devo passare il pignoramento, siccome vorrei notificarlo ad un solo condomino, devo rinotificare anche il precetto a lui, prima del pignoramento?
Altro problema nel condominio gli appartamenti sono tutti dati in locazione, quindi non vi abita nessun proprietario. Posso passare il pignoramento alla residenza di un proprietario o devo rinotificare anche il precetto? (ps.: il precetto riguarda lavori di straordinaria amministrazione eseguiti da ditta edile)

1. Risponde Giovanni De Rosa UG Termoli

Il titolo esecutivo emesso nei confronti del condominio è idoneo e consente di agire anche nei confronti dei singoli condomini. Vista la novella di diritto processuale civile ritengo che, qualsiasi azione esecutiva da effettuarsi nei confronti di un condomino vada preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto. Sia la notificazione che l'esecuzione vanno ovviamente effettuate presso la residenza del condomino anche se esso non risiede nel condominio esecutando.

2. Risponde Avv.Simone Geraci < Roma
Per poter procedere nei confronti del proprietario di un appartamento devi notificare al proprietario anche il titolo unitamente al precetto.Altrimenti la procedura è nulla.La cassazione è unanime in tal senso.

3. Risponde Avv. Raffaella Di Mauro
Attenzione consulti prima la sentenza a sezioni unite della cassazione di aprile 2008 n. 9148 che specifica la responsabilità dei condomini è pro quo e non vi è solidarietà

Rispondi


30/4/2008 < 21 aprile 2008 > 17 aprile 2008 > Avv. Marco Rossi > Roma > Rifiuto di notificare ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Ringraziandovi in anticipo per la grande utilità di questo forum, vorrei sottoporvi il seguente quesito.
Passo per la notifica un avviso ex art. 599 c.p.c. (avviso ai comproprietari di pignoramento di bene indiviso), l'U.G. mi restituisce per due volte l'atto con relata negativa (non rinvenuto su citofoni e cassette, stabile privo di portiere), ma con questa relata l'U.G. addetto alle notifiche ex art. 143 si rifiuta di prendere l'atto, richiedendo che nella relata ci sia scritto "sconosciuto" oppure "trasferito". Questo tipo di relata l'U.G. di zona non è disposto a farla. Come posso uscire da questa impasse? Grazie a tutti coloro che mi risponderanno

1. Risponde Giampiero Picchio < UG Milano

Egr.Avv.Marco Rossi                                     
Deve allegare all'atto di notifica il certificato anagrafico del destinatario e l'ufficiale giudiziario può eseguire la notifica ai sensi dell'art.140cpc. se lo stesso risulterà ancora ivi residente.Una volta tornata indietro la raccomandata con la dicitura "trasferito" o "sconosciuto" Allegherà il tutto all'originale dell'atto e potrà richiedere la notifica ai sensi dell'art 143 cpc. Distinti saluti

2 Risponde Umberto Ramunno < UG Terni

Nella relazione di notifica negativa descritta mi sembra di dover ravvisare un briciolo di  superficialità e di incompletezza laddove non vengono indicate le eventuali obbligatorie ricerche del destinatario effettuate nel luogo indicato (prime fra tutte ad esempio le informazioni raccolte presso i vicini e gli inquilini dello stabile) atte ad accertare l'esistenza o meno in luogo del destinatario. Appare alquanto insufficiente la semplice indicazione del mancato rinvenimento del nominativo del destinatario sui citofoni o sulle cassette postali e della mancanza di un portiere dello stabile.
Cordiali saluti.

3. Risponde Avv. Marco Rossi
In effetti concordo con voi, infatti il certificato di residenza era allegato, ma il Vs. Collega non vuole fare né relata negativa con scritto "trasferito" o "sconosciuto", né relata ex art. 140 perché il nome non è presente su citofoni e cassette. Sono in una impassa dalla quale non so davvero come uscire. Parlerò con il Dirigente Preposto alle notifiche.
4. Risponde Claudio Battaglia > UG Pontassieve

Richieda la notifica a mezzo posta...qualora il postino non consegni il plico perchè il destinatario si è trasferito senza lasciare nuovo recapito, con il certificato di residenza potrà richiedere la notifica ex art. 143 cpc...
Rispondi


21 aprile < 17 aprile 2008 > Avv. Renato Costagliola < Milano < Relata negativa o rifiuto?
Buongiorno a tutti, desidero un parere in merito ad una mia recente esperienza avanti al Tribunale di Milano. Viene richiesta la notifica di un atto giudiziario nei confronti del signor Tizio, assumendone l'elezione di domicilio presso lo Studio Legale Rossi (questo sulla scorta di un preliminare della cui stesura si era occupato effettivamente lo Studio Legale Rossi, il cui nome però nel contratto non compare mai, tanto meno quale domiciliatario). L'U.G. stende la seguente relata: "Anzi non potuto notificare perché recatomi in luogo presso lo Studio Legale Rossi ho la presenza dell’Avvocato Bianchi il quale mi riferisce e afferma che il notificando Sig. Tizio non è elettivamente domiciliato c/o lo studio.". Il Giudice ha invece affermato che (a)la relata "porta il rifiuto della ricezione da parte dello Studio Rossi" e (b) il rifiuto è equiparabile a consegna validamente eseguita, per cui l'atto deve considerarsi a tutti gli effetti notificato. Ora, a mio avviso l'elezione di domicilio deve indicare espressamente il nome dell'ufficio presso cui è effettuata, ed inoltre, non avendo l'U.G. rinvenuto il titolare ma un collaboratore dello Studio asseritamente domiciliatario, l'eventuale rifiuto avrebbe dovuto comportare il compimento delle formalità ex art. 140 c.p.c (pena l'inesistenza della notifica: Cass. SU 9325/02). A parte questo, il mio quesito è il seguente: il Giudice ha il potere di "interpretare" una relata da cui risulta una mancata notifica reputando invece che essa attesti il rifiuto di ricevere? Secondo me no ma, visto che è proprio quello che è successo, mi interessa il vostro parere. Grazie a tutti in anticipo.

Risponde Dr. Mauro Venezia > UG Napoli

Gent.amico,eccetto i casi in cui è palese anche all'U.G. la legittimazione attiva o passiva del notificando, in altri termini, i casi in cui il rifiuto proviene da persona-legittimata-destinatario dell'atto(equivalenza ad accettazione) o che il rifiuto provenga da persona-non diretto-legittimo-destinatario dell'atto(art.140c.p.c.),il mio personale parere, e modus operandi, è quello di non interpretare mai la relata di not.ne, ossia: anzi non potuto not.; oppure omessa not. in quanto etc.etc., xchè, come nel suo caso, potrebbero esistere atti e fatti sottostanti processuali e non, in esclusiva conoscenza degli avvocati o giudici, o in loro esclusivo possesso, che consentono di interpretare la relata di not.ne, cioè consentono di capire se il notificando sia il legittimo destinatario dell'atto o meno, facendone discendere le relative conseguenze. Concludo consigliando di limitarsi a recepire nella relata di not. la qualità, la dichiarazione della persona rinvenuta dall'U.G. in un dato luogo e tutti gli altri elementi storici utili, rappresentanti la realtà di quel momento, lasciando l'interpretazione della stessa ad un giudice in possesso di tutti gli strumenti ed elementi di fatto-luogo-tempo che gli consentono di farlo, a differenza dell' U.G. che non essendo a conoscenza di tali atti, è impossibilitato ad interpretare la stessa relata. Cordialità e saluti
Rispondi


17 aprile 2008 > Avv. Antonio Ossi > Firenze > pignoramento veicolo presso terzi
Devo pignorare un furgone del debitore, che attualmente si trova però in deposito gratutio presso un soggetto terzo. Come mi devo muovere?devo notificare un pignoramento presso terzi o chiedere un normale pignoramento,indicando all'ufficiale giudiz. il luogo dove si trova il mezzo?grazie
Quando la ricerca dei beni deve essere fatta in luoghi non appartenenti al debitore, la procedura per sottoporre a pignoramento tali beni può essere di tre tipi:

1. nelle forme dell’espropriazione presso terzi - previsto dall’articolo 543 del codice di procedura civile – per le cose di proprietà del debitore che sono in possesso di terzi e delle quali non possa direttamente disporre;

2.      con azione diretta dell’Ufficiale Giudiziario presso il terzo possessore quando quest’ultimo consente di esibire i beni del debitore

3. nelle forme del pignoramento mobiliare presso il debitore, e previa autorizzazione del presidente del Tribunale, quando determinati beni si trovano in luoghi non appartenenti al debitore ma delle quali questi possa direttamente disporne. ...segue...  (tratto dal Manuale del pignoramento) 

Rispondi


17 aprile 2008 > 4 aprile 2008 > Avv Angelica Coriandoli Foggia < opposizione tardiva decorrenza del termine per proporla
Ho notificato un decreto ingiuntivo presso la sede legale di un impresa edile, a mezzo del servizio postale. E' stata proposta un'opposizione tardiva adducendo come motivazione la nullità/inesistenza della notificazione perchè risulta dall'avviso di ricevimento dell'atto giudiziario (destinato al titolare dell'impresa edile) è stato ritirato al fratello del titolare (ha dichiarato di essere fratello all'ug). Oltre al d.i. sono stati notificati anche precetto e pig. presso terzi. Quest'ultimo atto non è stato ritirato dal fratello ma non essendo stato rinvenuto nessuno è stata spedita la racc. a/r e depositato presso l'uff. postale. L'atto è stato ritirato dopo i 10 giorni dal deposito (termine che perfeziona la notifica) e l'opposizione tardiva è stata proposta entro il termine di 10 gg a partire dalla data di ritiro dell'atto e non entro il termine della compiuta giacenza. l'opposizione è stata proposta entro i termini???

Risponde Mauro Venezia > UG Napoli

Premetto, se ho ben capito, che l'errore sta nella interpretazione della not. avvenuta ai sensi dell'art.140 cpc?
L'intimato può fare opp.anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della not. o per caso fortuito o forza magg.
L'oppos. non è più ammessa decorsi 10 gg. dal primo atto di esecuzione.
Nel tuo caso il primo atto di esecuzione si intende compiuto con la spedizione della racc.a/r se not. ai sensi dell'art. 140 cpc; se invece per spedizione della racc.a/r intendi che la not. sia stata eseguita per posta art.149 cpc comb.disp.L.20 nov.1982, allora il primo atto di esecuzione si intende avvenuto al decimo giorno della compiuta giac.Premesso quanto sopra, indispensabile chiarimento per il calcolo del giorno in cui è avvenuto il primo atto di esecuzione, il resto ti dovrebbe essere chiaro.Con simpatia.Mauro

Rispondi


5/4 aprile 2008 >Stefania Delogu < UG Tempio Pausania > TITOLO ESECUTIVO - COPIA

Gentili colleghi, vorrei sapere se nel caso vi richiedano un pignoramento mobiliare consegnando come titolo una COPIA CONFORME della sentenza munita della formula esecutiva(c.d. copia ad uso notifica), avendo notificato il creditore l'originale rilasciato ai sensi dell'art. 475 cpc: sia LEGITTIMO ASTENERSI, dovendo l'UG accertare la regolarità formale del titolo esecutivo chiedendo all'istante di munirsi di una seconda copia in forma esecutiva,rilasciata ai sensi dell'art. 476 cpc (vista la ratio di questo articolo volta a garantire l'unicità del titolo stesso)    OPPURE sia ILLEGITTIMO il rifiuto (come sostiene il creditore)essendo una eccezione rilevabile dal solo debitore in sede di opposizione agli atti esecutivi? RINGRAZIO E SALUTO

Risponde Giovanni De Rosa > UG Termoli

La legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo (art.492 c.p.c.) il quale viene rilasciato in unico esemplare(476 c.p.c. I comma).
L'ufficiale giudiziario ha pertanto il dovere di verificare l'idoneità del titolo esecutivo presupposto all'esecuzione forzata non essendo un mandatario della parte richiedente ed essendo civilmente, direttamente, responsabile per le attività compiute in violazione di diritti. Ritengo che, ove la parte insista affinchè venga effettuata l'esecuzione forzata sulla base di un titolo in copia  o fotocopia  e nè faccia richiesta scritta, l'ufficiale giudiziario deve motivare il proprio diniego ex art. 108 d.p.r. 1229/59 portando a conoscenza della parte istante che il diniego è suscettibile di essere valutato ex art. 60 c.p.c. dal capo dell'ufficio.
Il capo dell'ufficio potrebbe ritenere immotivato il diniego e fissare un termine per l'esecuzione all'ufficiale giudiziario procedente (in tal caso non vi sarebbe responsabilità per il procedente) oppure invitare la parte istante a produrre il titolo esecutivo in originale.
Sarebbe opportuno che il richiedente, anche al fine di non esporsi ad una opposizione, richieda una copia in forma esecutiva ai sensi dell'art. 476 c.p.c.II comma.
Rispondi


4 APRILE 2007 > 7 marzo 2008 > Avv. Angelo Manfredi<Trasformazione Società
Salve a tutti.
Vorrei sottoporvi il seguente quesito.
Decreto Ingiuntivo dichiarato provvissoriamente esecutivo in sede di opposizione per un credito vantato nei confronti di una SRL.
Precetto regolarmente notificato alla sede della SRL, cosituita in giudizio.
Apprestandomi a procedere ad esecuzione ho provveduto in primis ad effettuare delle visure camerali. Dallo storico risulta che la SRL in data antecedente al DI si è trasformata in SPA.
A questo punto mi chiedo: 1) Per procedere ad esecuzione nei confronti della SPA devo rinotificare alla stessa il Precetto già notificato alla SRL o posso semplicemente andare avnti con l'esecuzione allegando le visure camerali? Aiutatemi vi prego!!!!!!!Prima che mi scada l'atto di precetto. Grazie
P.s. Ho letto nel vostro utilissimo forum che esistono delle società che  effettuano visure commerciali con indicazioni di appoggi bancari delle società, me ne sapresti indicare qualcuna o le modalità per trovarle? Sarebbe utilissimo e meno dispendioso........

Risponde Avv. Elefante > Napoli.

Ritengo che sia sufficiente all'atto della richiesta di pignoramento allegare la visura camerale da dove risulta che la srl. ha attuato una mera trasformazione della propria forma societaria, precisando opportunamente nella predetta richiesta che la debitrice da escutere e la spa...già srl...
Peraltro una eventuale nullità e/o inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo non sembra sia stata eccepita in sede di opposizione.

2. Risponde Giovanni De Rosa UG Termoli.

Per poter esprimere un giudizio sul quesito posto bisognerebbe conoscere gli atti. Tuttavia, ai fini dell'esecuzione forzata, ritengo che  vadano tenuti distinti i profili della soggettività giuridica da quelli della responsabilità patrimoniale e appare chiaro che il nuovo soggetto giuridico(s.p.a.) risponde patrimonialmente per le obbligazioni contratte dal vecchio soggetto giuridico(s.r.l.)
L'esecuzione forzata deve però essere effettuata nei confronti di un nuovo soggetto giuridico diverso da quello ingiunto e precettato.
Ritengo che l'inefficacia del titolo esecutivo non possa essere eccepita dall'ufficiale giudiziario procedente ma che l'esecuzione forzata debba essere necessariamente preceduta  dalla notificazione del precetto al nuovo soggetto giuridico(s.p.a.) dando atto in premessa dell'avvenuta trasformazione societaria.
Occorre valutare l'opportunità di rinnovare gli atti per  non esporsi ad una opposizione all'esecuzione (precetto).

Rispondi


5/4 aprile 2008 > Avv. Claudia Ugolini < notifica a mezzo posta: firma falsa destinatario cartolina ritorno
Devo presentare una opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. a Decreto Ingiuntivo.  La cartolina di ritorno non è stata mai firmata dal destinatario né dai suoi familiari.
Egli è è venuto a conoscenza del D.I. solo dopo la scadenza dello stesso.
Non ho visto la firma contenuta nella ricevuta ritorno; non so quindi se  la firma  sia leggibile o  chi sia il firmatario.
 Nel caso che fosse falsamente attestato  che si tratti del destinatario, il documento fa prova fino a querela di falso o può essere semplicemente disconosciuto ? Se le generalità non fossero complete  o illeggibili la notifica sarebbe valida ?

Risponde Giovanni De Rosa > UG Termoli

La natura della cartolina di avviso di ricevimento assume un valore parificabile a quello di un atto pubblico in quanto il postino, sottoscrivendo il documento dopo il ritiro autentica la firma del ricevente. Tale funzione certificativa comporta che, per sostenere la mancata ricezione  del documento o si dimostra che il firmatario non era abilitato al ritiro oppure si procede con una denuncia di querela di falso (come con tutti gli atti pubblici).
Rispondi


4 aprile 2008 > 27 marzo 2008 > Prat. Giovanni Vitali

Congratulazioni per il sito che trovo utilissimo non solo per la pratica ma anche per lo studio.. Spero non tediarvi con la mia richiesta di delucidazioni sulla procedura delle notificazioni.
Devo far notificare a mano un D.I. presso l'indirizzo del debitore -con tanto di cognome sul citofono-. Sicuramente la moglie prenderà a male parole l'u.g. non essendo in buoni rapporti col marito, non saprà dove sia e sbatterà la porta. Nel frattempo ho il certif. di residenza del debitore e risulta a quell'indirizzo. Che succederà? Come funziona il 140 e 143? Considerando che vorrò in seguito fare pignoramento rateizzato della pensione presso l'INPS.Anticipatamente ringrazio della pazienza e saluto.

1. Risponde Dr. Mauro Venezia UG Napoli.

La dichiarazione resa all'U.G. fa fede fino a prova contraria(Es.destinatario rinvenuto in loco) o (querela di falso)il certificato anagrafico assume un valore secondario rispetto all'accertamento reale dell'U.G. che se negativo, non consente la not. ai sensi dell'art.140 cpc, bensì le conseguenti forme di not.ne
2.. Risponde Diego Ferro > UG Orbetello

L'art. 140 cpc presuppone che ci sia corrispondenza tra le risultanze anagrafiche e quelle di fatto, e prevede la notifica mediante deposito nella casa comunale, affissione di avviso alla porta del destinatario e invio di ulteriore avviso per posta, quando non sia possibile consegnare l'atto nelle mani di qualcuno perché, nel momento in cui accede l'ufficiale giudiziario, non c'è nessuno in casa, oppure chi c'è rifiuta l'atto (ma questo rifiuto non deve provenire dal destinatario in persona, altrimenti la notifica si perfeziona ex art. 138 II comma e nessun ulteriore adempimento è necesario: insomma il rifiuto deve venire da un familiare convivente o altro possibile consegnatario). Il 143, invece, presuppone che non vi sia corrispondenza tra le risultanze anagrafiche e quelle di fatto, sicché, nel luogo dove il destinatario risulta residente, in realtà costui è irreperibile. In questo caso grava sul richiedente l'onere di fare tutte le ricerche suggerite dalla normale diligenza, così che, se anche le ricerche avranno dato esito infruttuoso, si potrà notificare ex art. 143 col mero deposito dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza conosciuta.
Questa in estrema sintesi e semplificazione è la mia risposta al tuo quesito. Per le varie sfaccettature ti invito a reperire un po' di giurisprudenza.
Nel tuo caso ti suggerisco di fornire all'ufficiale giudiziario un certificato di residenza aggiornato e di chiedergli di notificare l'atto con l'espressa dicitura "eventualmente ex art. 143 cpc". Quanto al pignoramento della pensione, vedrai che una volta che lo avrai effettuato, il debitore salterà fuori, perché di certo si accorgerà che la pensione gli sarà erogata in misura inferiore rispetto al solito.
Ci tengo a precisare che la mia risposta è volutamente semplificata, specie nella premessa iniziale, per meglio aderire al quesito proposto. In realtà, però, andrebbero fate precisazioni che, in questa sede, per il momento mi appaiono eccessive.

Rispondi


4 aprile 2008 >27 marzo 2008 > Avv. Laura G. > Padova < pignoramento socio accomandatario
Ho un quesito simile a quello dell'avv. Luca T. relativo al pignoramento.
Ho un decreto ingiuntivo emesso sia nei confronti di una S.a.s. sia nei confronti del socio accomandatario. Ho notificato il precetto solo alla S.a.s., il pignoramento nei confronti della società ha avuto esito negativo. Posso chiedere il pignoramento nei confronti del socio accomandatario senza notificargli il precetto? Credo non sia corretto e che possa legittimare un'opposizione all'esecuzione, vorrei però avere la conferma. Ringrazio per l'attenzione sin d'ora.

1. Risponde Giovanni De Rosa UG Termoli.

L'esecuzione nei confronti del socio accomandario può essere effettuata previa escussione del patrimonio della società e previa notifica del titolo esecutivo e del precetto.

2. Risponde Diego Ferro > UG Orbetello

La mia opinione, già espressa in precedenti occasioni, è che per agire nel rigoroso rispetto della normativa vigente si debba redigere, dopo il pignoramento negativo contro la società, un apposito atto di precetto rivolto al socio illimitatamente responsabile, col quale intimargli il pagamento e minacciando, nei suoi confronti e dunque verso il suo personale patrimonio, l'esecuzione forzata, sì da consentirgli di evitare il pignoramento pagando nel termine assegnatogli, oppure di indicare beni societari da pignorare, oppure di disconoscere la sua qualità di socio illimitatamente responsabile.
Questa convinzione è stata avvalorata da una mia recente esperienza: un avvocato, senza nemmeno aver preventivamente escusso la società e avendo redatto un precetto rivolto esclusivamente a questa e solo ad essa notificato, mi chiese di eseguire un pignoramento immobiliare contro i tre soci; per fortuna lo convinsi a seguire il giusto iter e dunque ad escutere preventivamente la società, perché, nel corso delle ricerche da me fatte, appresi che uno dei tre soci non solo era uscito dalla compagine sociale, ma non sapeva neanche che ci fosse una condanna a lui estensibile, così, se avessi dato retta all'avvocato, l'ex socio si sarebbe ritrovato, dall'oggi al domani e senza aver potuto utilizzare gli strumenti che la legge mette a disposizione per evitarlo, con un pignoramento immobiliare a carico, con tutte le conseguenze nocive che si possono immaginare.
Buona norma, infine, è notificare al socio che si vuole escutere, oltre che un apposito atto di precetto -nel quale menzionare l'infruttuoso tentativo di pignoramento già esperito contro la Società-, anche il titolo esecutivo.

3. Risponde Dr Mauro Venezia UG Napoli

Il titolo esecutivo formatosi nei confronti della società di persone regolare deve essere preventivamente notificato al socio c/il quale il creditore intende procedere esecutivamente.La mera conoscenza da parte del socio del titolo esecutivo allo stesso not. in qualità di LR della società, come normalmente si usa procedere, non costituisce not. del titolo esecutivo nei confronti dello stesso, nè la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi proposta nelle forme e termini di legge da parte del socio esecutando è idonea a sanare il vizio causato dalla mancata not. al socio, del titolo esecutivo. FONTE: Trib. di Pavia 1 Mar. 2007
Rispondi


4 aprile 2008 > 1 marzo 2008 > Avv. Giuseppe Cavallaro < inizio dell'esecuzione forzata
A norma del novellato 1° co. dell’art. 608 c.p.c., si è stabilito che l’inizio dell’esecuzione si ha al momento della notifica del preavviso di rilascio al debitore; vi chiedo:  la notifica è avvenuta il 14/3/2007;  è successo che in sede di esecuzione, il debitore ha eccepito alcune eccezione e sono stati rimessi gli atti al giudice. il giudice ha sciolto la riserva e ha ordinato di procedere all'esecuzione. è stato notificato un nuovo preavviso il 10/2/2008. vi chiedo qual'è la data di inizio dell'esecuzione? il 14/3 o il 10/2. in teoria quella del 14/3 è stata sospesa e mai iniziata....

Risponde Diego Ferro > UG Orbetello

Secondo me è cominciata il 14/3/2007. Il fatto che, durante il suo corso, sia stato chiesto l'intervento del giudice ex art. 610 cpc, non influisce sulla data di inizio, ma rappresenta solo una eventualità accidentale prevista dalla legge.
Rispondi


4 aprile 2008 > 14 marzo 2008 > Avv.Mary Morrone Cosenza

Devo notificare un atto di precetto al Ministero dell'Istruzione...la notifica va effettuata presso la sede del Ministero, a Roma? Grazie.

Risponde Diego Ferro > UG Orbetello

Stai attenta e leggi bene l'art. 144 cpc sulle notifiche alle amministrazioni dello Stato, che rimanda alle leggi speciali sulla notificazione presso gli uffici dell'avvocatura dello Stato.
In particolare ti suggerisco di tenere in considerazione l'art. 11 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n° 1611, che elenca gli atti che vanno notificati presso l'avvocatura dello Stato. Il secondo comma vi comprende ogni atto giudiziale non menzionato nel primo comma. Nel tuo caso si tratta, secondo me, di stabilire se l'atto di precetto possa essere considerato o no atto giudiziale. La questione è stata dibattuta in questo stesso forum. Posso aggiungere che, nel dubbio, molti avvocati fanno notificare l'atto ad ogni possibile indirizzo, in modo tale da ottenere che, tra le tante notifiche, ce ne sia almeno una giusta.

Rispondi


4 aprile 2008 > 7 marzo 2008 >F. Neri <  pignoramento presso ditta individuale
Anzitutto, complimenti per il sito! Davvero molto utile.
Venendo al mio quesito, nel caso di ditta individuale insolvente, poichè so già in partenza che non riuscirò a portare a buon fine il pignoramento mobiliare (si tratta di ditta che, praticamente, lavora su un furgone!!!), pensavo di provare a pignorare un eventuale conto corrente e/o libretto postale. Tuttavia, non so se il debitore sia in possesso di C/C o deposito alle Poste. Mi chiedevo:
1) quali sono le modalità di ricerca del conto corrente?
2) come posso materialmente procedere al pignoramento presso terzi? Esiste eventualmente possibilità di pignoramento p.t. generico?
Vi sarei molto grata per tutte le risposte che vorrete darmi, non so veramente che pesci prendere.

Risponde Diego Ferro > UG Orbetello

Nelle piccole realtà, quelle nelle quali io opero, non è infrequente tentare il pignoramento presso tutte le banche e presso l'ufficio potale del paese, partendo dalla logica presunzione che il debitore che risiede in un paese, se vuole apripre un conto corrente, sceglierà l'ufficio postale o una banca locale. Non è invece possibile fare un pignorametno presso terzi generico, perché il terzo va sempre esattamente individuato, sia perché bisogna fargli la notifica, sia perché il luogo della sua sede determina la competenza territoriale del giudice dell'esecuzione e, di riflesso, anche quella dell'ufficiale giudiziario. Una possibile strategia è quella di esortare il debitore ad indicare presso quale banca ha il conto corrente dichiarandolo ex art. 492 cpc.
Rispondi


4 aprile 2008 > 7 marzo 2008 >Dott. Alessandro Salamon < Notifica del decreto ingiuntivo, possibili nullità
Ho notificato un decreto ingiuntivo nei confronti di una s.r.l., ricorso depositato il 6/12/2007. La controparte si è opposta rilevando la presunta nullità della notificazione del decreto stesso ed adducendo le seguenti motivazioni: "il ricorso sarebbe nullo, in quanto la società ingiunta è stata cancellata dal registro delle imprese in data 23/01/2008, avendo cessato la propria attività in data 31/12/2008. L'impresa è stata messa in liquidazione volontaria con atto in data 6/12/2007 (che coincide con la data del deposito del mio ricorso) e veniva nominato un liquidatore. Il decreto avrebbe dovuto semmai essere richiesto ed emesso nei confronti della s.r.l. in liquidazione e notificato comunque entro la data di cancellazione dal registro delle imprese e la notifica è avvenuta successivamente". Sulla base di queste valutazione la controparte ritiene pertanto che il decreto sia nullo perchè ingiunge una società attualmente inesistente e conseguentemente senza alcuna capacità processuale.
Secondo la mia opinione tale nullità non sussisterebbe in quanto Pacifica giurisprudenza afferma che lo scioglimento di una società di capitali, come quello di una società di persone, non comporta di per sé l'estinzione della società, che rimane in vita finché penda anche uno solo dei rapporti con i terzi e ciò anche se lo scioglimento è deliberato con esclusione della fase di liquidazione, che è facoltativa, ove manchi un attivo da liquidare (Cass.
10 settembre 1990, n. 9318; Cass.18.5.1971, n. 1489).
Lo scioglimento produce, infatti, non l'estinzione della società ma il mutamento del suo scopo: allo scopo di svolgere in comune un'attività economica al fine di dividere gli utili subentra lo
scopo di definire i rapporti derivati dall'attività sociale e di ripartire tra i soci l'eventuale attivo. Conseguentemente di nessun rilievo è il fatto che la società sia stata sciolta ai fini della legittimazione passiva.Ciò vale - come si è evidenziato in precedenza - anche nel caso in cui la società sia stata posta in liquid azione e cancellata dal registro delle imprese, essendo ancora munita di soggettività e connessa capacità processuale, estinguendosi la società solo a seguito della definizione dei rapporti giuridici pendenti. COSA NE PENSATE? GRAZIE!!!!

Risponde Avv. Jacopo Trojani < Roma

Pur a conoscenza del precedente orientamento della s.c., ritengo che abbia ragione la controparte sulla base del nuovo testo dell'art.2495 c.c., a mente del quale l'estinzione della società si verifica al momento della cancellazione.
saluti, avv. Jacopo Trojani

Rispondi


4 aprile 2008 > 7 marzo 2008 > Avv. Mimmo Mazzilli < cumulo dei mezzi di espropriazione.

gentili colleghi, nel caso volessi utilizzare diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge nei confronti di due debitori solidali in forza di due decreti ingiuntivi con formula esecutiva, dovrei depositare più titoli quanti sono i mezzi di espropriazione scelti o è sufficiente depositarne uno? attendo risposta , grazie

1. Risponde Diego Ferro > UG

Il titolo esecutivo in originale, normalmente, è soltanto uno, cioè in unico esemplare (476 cpc), ed è il documento che legittima l'ufficiale giudiziario ad andare a casa della gente a pignorare, usando, all'occorrenza, la forza. Se lo utilizzi per effettuare un pignoramento, verrà necessariamente depositato nel fascicolo dell'esecuzione, ma potrai chiedere al giudice di ritirarlo, previa sostituzione con copia autentica, presentando apposita istanza nella quale illustrerai la volontà di intraprendere ulteriori esecuzioni.
Rispondi


4 aprile 2008 > 27 marzo 2008 > Avv Alberto Fiorer

non riesco a portare in tribunale l'ambasciatore di sede diplomatica in italia, che ha fatto fare dei lavori nella propria sede, come posso fare per risolvere il problema..

Risponde Diego Ferro > UG Orbetello

Prova a chiedere istruzioni al Ministero degli Esteri.
Rispondi


4 aprile 2008 > 14 marzo 2008 > 7/3/2008 > 23 febbraio 2008 > Avv. Roberta Perrero <Portogruaro (VE) <Notifica all'estero a cittadino straniero irreperibile.

Buongiorno a tutti. Qualcuno sa dirmi come si fa ad eseguire una notifica all'estero a cittadino straniero irreperibile ?
Nel mio caso la notifica va eseguita negli USA.
Attraverso il Consolato Italiano l'atto da notificare è stato recapitato presso il Municipio (o qualcosa di simile) di una sperduta cittadina del Minnesota per l'affissione, ma il segretario comunale (o qualcosa di simile) del predetto paesino si rifiuta di provvedere all'affissione, sostenendo che la stessa integrerebbe violazione della (rigorosissima)disciplina sulla privacy vigente negli Stati Uniti.
Sono anni che cerchiamo di eseguire questa notifica, e non sappiamo più che pesci pigliare.
Avete qualche consiglio da darci ?
Grazie e cordiali saluti.

1. Risponde Diego Ferro > UG

A me vengono in mente le seguenti soluzioni, che non so se sono giuste, ma spero possano contribuire a sbloccare la situazione.
La legge statunitense dovrà pur prevedere un sistema di notifica per gli irreperibili. In tal caso il Giudice italiano potrebbe autorizzarti, ex art. 151 cpc, a notificare in base a quanto previsto dalla legislazione statunitense.
Oppure dovresti trovare il modo di ottenere che le Autorità statunitensi notifichino in base a quanto previsto dalla nostra legge sulle notifiche agli irreperibili.
Potresti consultarti con un avvocato statunitense ed affidargli il compito di curare la notifica.
Potresti chiedere aiuto al Ministero degli esteri.
Potresti chiedere aiuto all'Autorità Centrale per le notifiche internazionali.

2. Risponde Maria Luisa Borgia
Cara Roberta,
non sono ne ufficiale giudiziario, nè avvocato, ma ti assicuro che fare una notifica negli Stati Uniti è dura.
Molto probabilmente faresti bene a seguire il consiglio del tuo collega, e cioè di contattare un avvocato americano, ma tieni presente che sono molto costosi.
Avendo vissuto qualche anno in California, ti posso dire per certo che, anche se si è iscritti all'AIRE, se si vuole scamotare, si cambia casa, andando anche presso altre persone perchè è usuale dividere casa con persone anche appena conosciute. Si può anche cambiare nome e cognome senza troppi problemi....e quindi fare perdere le proprie tracce con estrema facilità. Inoltre tantissimi italiani, rimangono ,anche per lungo tempo, pur non avendo green card, perchè di clandestini ve ne sono moltissimi, e noi europei, siamo ben tollerti e ci lasciano vivere in pace.
Inoltre, altra cosa importantissima è che se la persona che stai cercando, ha problemi penali, è un discorso, altrimenti neppure il Consolato italiano ti darà informazioni, perchè secondo il trattato di Vienna, è vietato dare informazioni su persone che vivono negli Stati Uniti le quali sono tutelatissime dallo Stato che le ospita, sia che abbiano o no la residenza. Questo lo sò per esperianza personale.
Spero di esserti stata utile.Ciao Maria Luisa

3. Risponde Andrea Mascioli

premetto che per la notificazione all'irreperibile secondo la novella dell'art 143 cpc non è più prevista l'affissione in nessun luogo, invece è rimasto l'obbligo del deposito dell'atto in busta chiusa e sigillata nella casa comunale dell'ultima residenza o del luogo di nascita ecc.., tutto ciò proprio per ovviare ai problemi generati dalla legge sulla privacy.
Dunque basterà spiegare le modalità di notificazione ex 143 cpc all'autorità centrale secondo la convenzione dell'Aja del '65 e il gioco dovrebbe essere fatto.
Rispondi


27 marzo 2008 > Avv. Giulio Greco > Milano <Pignoramento su un bene e consegna e rilascio
L'art. 607 cpc dice che: "Se le cose da consegnare sono pignorate, la consegna non può avere luogo..";é successo che un mio cliente ha vinto un ricorso per reintegra nel possesso;il debitore (suo fratello) è stato condannato anche al pagamento delle spese;lo stesso non ha pagato e si è provveduto a pignorare una quota di sua proprietà sull'immobile stesso da rilasciare. ora dobbiamo provvedere a eseguire la consegna e rilascio del bene e non vorrei che, essendo stato trascritto il pignoramento sullo stesso bene, operi l'art. 607 e la consegna non può avvenire...mi chiedo è applicabile in questo caso tale articolo oppure esso è valido solo se ad effettuare il pignoramento fosse stato un terzo soggetto e pertanto il bene puo essere rilasciato? grazie e complimenti per il sito.

1. L'articolo citato si riferisce all'esecuzione forzata per consegna di beni mobili. Nel suo caso non vedo ostacoli per procedere alla reintegra in possesso. 

Rispondi


27 marzo 2008 >   avv. Alfredo D'amore< Bologna < decreto ingiuntivo notificato ai sensi dell'art. 143 cpc

Ho ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale in data 25.01.2008.
Sono dopo diversi tentativi pregressi di notifica, sono riuscito a notificarlo in data 11.03.08 ai sensi dell'art. 143 cpc (nel senso che la data di deposito dell'atto nella casa comunale è il 11.03.08.)
Posso ritenere la notifica comunque tempestiva (60 gg. dalla concessione del decreto stesso)oppure il decreto ingiuntivo è da ritenersi inefficace ai sensi dell'art. 644? Ho trovato un'unica sentenza della Cass. a sez. unite del 1980 la quale mi   conferma la efficacia de decreto, ma chiedo comunque lumi. Grazie
La notificazione per il notificazione si è perfezionata per il notificante anche prima della data dell'11/3, cioè al momento della consegna dell'atto nelle mani dell'UG,  in quanto in questi casi è valido il principio della scissione s. della data di notifica. 

Rispondi


27/3/2008 > 14 marzo 2008 > Avv. Paolo Romano < brindisi > notifica 140
...
ho notificato un atto di precetto allegando certificato di residenza aggiornato alla data della notifica. L'Ufficiale giudiziario recatosi in loco per ben due volte nella stessa mattina, appurato dai vicini che il debitore o non è in casa o comunque non risponde al citofono, ha notificato a sensi e per gli effetti di cui all'art. 140 cpc. Il giorno dopo mi è tornata in studio la busta chiesa con la dicitura, del postino,trasferito. La notifica si è perfezionata ugualmente? non avrebbe dovuto il postino lasciare un avviso?

26/3 <Risponde Giovanni De Rosa UG Termoli

L'ufficiale giudiziario prima di effettuare la notificazione ex art. 140 c.p.c. deve accertarsi che il destinatario abbia deciso di soddisfare all'indirizzo indicato le proprie esigenze abitative e soprattutto deve verificare se l'immobile sito all'indirizzo indicato non sia occupato da altri soggetti. Infatti la residenza è una res facti per cui la risultanza anagrafica ha un valore presuntivo che potrebbeno non essere sufficiente a giustificare l'applicazione dell'art. 140 c.p.c.
Pertanto, nel caso di specie, se le informazioni assunte dall'ufficiale giudiziario sono corrispondenti alla situazione reale, la notificazione dovrebbe ritenersi correttamente effettuata ex art. 140 c.p.c.. e irrilevante dovrebbe intendersi la certificazione di irreperibilità apposta dall'agente postale. Diversamente se le informazioni assunte dall'agente postale sono veritiere e cioè se il destinatario pur conservando la residenza anagrafica si sia trasferito per ignota dimora (non ritracciabile usando l'odinaria diligenza) allora andrà applicato l'art. 143 c.p.c..

26/3 > Risponde Avv.to Avv. Tiziana Brattoli < Monza

Secondo il Tribunale di Monza no (e credo anche in forza di una recente sentenza della Cassazione di cui pero' non ricordo gli estremi).
Ho ritirato l'originale e la copia per uso trascrizione (quest'ultima priva della relata poiche' l'Ufficiale l'avrebbe completata dopo aver verificato l'intervenuto recapito della cartolina dell'avviso di deposito presso la casa comunale).
Poiche' anche a me tale cartolina e' stata restituita perche' trasferito, nonostante il certificato di residenza ho dovuto richiedere una successiva notifica ai sensi del 143 c.p.c. allegando all'originale oltre al certificato di residenza anche la cartolina con l'attestazione del "trasferito" inserendo nella relata le motivazioni per le quali richiedevo tale tipo di notifica.

27/3 > Risponde Umberto Ramunno UG Terni

La notifica ai sensi dell'art.140 c.p.c. si perfeziona al compimento delle formalità previste ( deposito della copia presso la casa comunale, affisione di avviso alla porta del destinatario, e spedizione di altro avviso al destinatario a mezzo R.R.R.); è quindi evidente che formalmente la notifica si è perfezionata al momento della spedizione dell'avviso, a nulla rilevando la mancata ricezione dell'avviso stesso da parte del destinatario.
L'operato dell'ufficiale giudiziario che ha proceduto alla notifica è supportato dalle ricerche e dalle dichiarazioni assunte in luogo specificatamente presso i vicini di casa.
E' comunque da tener in considerazione quanto diversamente verbalizzato dal postino e utile sapere attraverso quale fonte sia venuto a conoscenza del trasferimento del destinatario, il quale se si fosse davvero trasferito eliminando qualsiasi traccia della sua esistenza in luogo( nominativo sul citofono, sulla porta dell'abitazione e dalla cassetta postale) ben potrebbe dimostrare che l'atto non abbia raggiunto lo scopo prefisso della conoscenza presunta dello stesso. (Se il postino avesso avuto notizia del trasferimento dallo stesso destinatario verosimilmente avrebbe anche dovuto avere indicazione del nuovo indirizzo).
Ben più arduo per il destinatario eccepire il mancato raggiungimento del suo scopo da parte dell'atto giudiziario quando costui abbia lasciato sul luogo della notifica indizi tali da far desumere la sua esistenza in luogo.

Rispondi


14 marzo 2008 > 7 marzo 2008 > Enrico <un assegno respinto insoluto perche' smarrito e' automaticamente protestato?
Volevo sapere se un assegno presentato all'incasso, che torna al mitente /beneficiaro per motivo assegno smarrito va protetestato in automatico o sono io beneficiario che ne devo richediere il protesto  o eventualmente il ritiro dell'effetto per diversi accordi.

Risponde Massimo Cozza< Genova < Presentatore del notaio ufficio protesti
Caro Enrico se l'assegno arriva al notaio nei termini per il protesto ( 8 giorni su piazza e 15 fuori piazza ) il titolo va protestato . Il notaio o chi per esso lo consegnerà in Procura la quale dopo qualche tempo rilascerà una copia conforme all' originale...alla banca o al beneficiario , a seconda dei casi, il pubblico ufficiale deve rilasciare il certificato di protesto con fotocopia allegata.Ciao
Rispondi


14/3/2008 > 7 marzo 2008 > Francesco Savarese < UG <Sesto comma art. 7 legge 20 novembre n. 890.

Cari colleghi,
penso sia passato inosservato ai più che il decreto c.d. "milleproroghe", alias Legge 31/2008,con il comma 2 quater e 2 quinquies, ha innovato alla legge 890/82 sulle notifiche a mezzo del servizio postale, con decorrenza 1° marzo 2008.
Infatti, il comma 2 quater ha stabilito che:" All'art. 7 della L. 20 novembre 1982, n. 890, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: " Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata".
Il comma 2- quinquies ha disposto invece: "La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell'art.7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione, se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza".

8 marzo 2008 >Avv. Ciano Santanocita > Alcune considerazioni della modifica dell'art. 7 della legge sulle notificazioni a mezzo posta
Rispondi



7/3/2008 < 15 febbraio 2008 > Avv. Giulia Marchiori > Vicenza <assegno insoluto non protestato.

Salve, un mio cliente ha portato all'incasso un assegno che non è stato pagato, non è stato protestato ma gli è stato restituito come insoluto la banca infatti sostiene che il protesto riguarda i casi in cui vi sono più girate e in questo caso non ve ne erano pertanto  l'assegno, secondo la banca, può considerarsi già un titolo esecutivo. Vi risulta? Secondo voi posso fare direttamente il precetto anche in essenza di protesto? grazie Giulia Marchiori

Si è vero, per l'azione diretta non occorre il protesto, ma ... la motivazione della Banca per il mancato protesto "non regge" ... poteva essere protestato ...

2. Risponde Umberto Ramunno
E' senz'altro vero che l'assegno costituisce titolo esecutivo nei confronti del traente anche in assenza di protesto e che il protesto è "conditio sine qua non" per esercitare l'azione di regresso nei confronti dei giranti. Ciò non esime però la banca dall'obbligo di far procedere al protesto del titolo qualora sia presentato nei termini utili per la levata del protesto stesso.La "minaccia del protesto" con la conseguente pubblicazione nel Bollettino dei protesti, costituisce valido deterrente per il traente contro il mancato pagamento. Nella ingiustificata mancata trasmissione del titolo per il protesto da parte della banca potrebbe configurarsi un favoreggiamento della stessa nei confronti del suo cliente con pari danno per il portatore del titolo.
Cordiali saluti.
Rispondi


7/3/2008 < 23 febbraio 2008 > avv.   Corrado B. Milano < Sfratto.

All'atto dell'esecuzione dello sfratto per morosità, quando nessuno compaia per il debitore intimato e nell'immobile liberato siano rinvenuti numerosi beni mobili di proprietà dello stesso, come ci si regola per il loro smaltimento? se la parte intimante lo sfratto non acconsente a custodirli ed il debitore intimato è scomparso, cosa fa di solito l'UG? ne dispone il trasferimento? ma dove? e soprattutto, a spese di chi?
Grazie mille.

1. Risponde Gianni

Sicuramente a spese del proprietario che promuove lo sfratto,che dovrà anticipare le relative spese,salvo poi farsele liquidare dal GE con la procedura ex art 611 c.p.c. In quanto al uogo, se non esiste una depositeria comunale, anche presso una ditta di traslochi che fa il servizio custodia dei mobili.Però consiglierei il proprietario richiedente lo sfratto di prenderle in custodia e poi, poichè quasi sempre allo sfratto per morosità è abbinato il D.I. per i canoni non corrisposti, di chiederne il pignoramento e, presentata l'istanza di vendita, di farli poi successivamente asportare da chi sarà incaricato della vendita.
2. Risponde Diego Ferro > UG

Vedi le risposte ad analogo quesito del 7/1/2008
Rispondi


7/3/2008 > 1 marzo 2008 >Avvocato Gabriele Cesareo < notifica decreto ingiuntivo presso sede operativa piuttosto che sede legale della società.

Salve a tutti.
Vorrei porvi un quesito.
Ho iniziato un procedimeno ingiuntivo contro una s.r.l. indicando però come sede della società debitrice, la sede operativa piuttosto che quella legale(entreambe risutano comunquel dalla carta intestata).
Ora, ottenuta la formula esecutiva l' UG ha proceduto ha notificare il decreto presso la sede operativa del debitore.Non trovandolo, ha proceduto ex 140 c.p.c..
Mi chiedo e Vi chiedo, il fatto di aver notificato presso la sede opearativa anzichè quella legale mi comporterà problemi per l' eventuale pignoramento???Ed inoltre, mi conviene secondo voi rinotificare presso la sede legale anche se nel decreto ingiuntivo essa non è proprio menzionata?Infine secondo voi,non avendo più notizie della società cosa mi converrebbe fare(istanza di fallimento?ricerche invesitgative su eventuali conti correnti?).
Chiedo scusa se mi sono dilungato troppo.
Grazie a tutti per la risposta.Complimenti per il sito

Risponde MV Avvocato Napoli.

Se hai notificato il decreto presso la sede operativa e hai trovato la società chiusa, significa probabilmente che è già troppo tardi per il recupero del credito. Senza dubbio avresti dovuto notificare inizialmente il decreto ing. presso la sede legale sempre se quest'ultima non corrisponde ad uno studio commercialista (come spesso accade). In ogni caso credo che tu non abbia sbagliato, anche perchè con il 140 cpc la notifica si è comunque perfezionata e penso non abbia proposto opposizione nei termini. Pertanto procedi ancora cosi notificando il precetto presso la sede operativa e inizia l'esecuzione con pignoramento presso terzi (istituto di credito). Se vuoi procedere con istanza di fallimento, considera le nuove condizioni di fallibilità e anche l'importo del credito. Solo il contributo unificato per l'istanza di fallimento è molto costoso. Cordialmente.
Rispondi


7/3/2008 < 1 marzo 2008 > Francesco G. > UG Arezzo > sequestro conservativo di cambiali
buongiorno a tutti!
sono un collega ug di Arezzo. Un avvocato ha ottenuto dal giudice l'autorizzazione al sequestro consevartivo su beni del debitore fino ad un certo importo. Mi chiede di eseguire tale sequestro su delle cambiali che dovrebbero trovarsi presso un istituto di credito della città. Visto che è la prima volta che mi capita, e la giurisprudenza in materia è scarsa, vi chiedo: possono essere sottoposte a sequestro conservativo delle cambiali? e se sì, come si esegue (verbale più nomina custode?).
grazie a chi vorrà rispondermi.
PS ripeto che trattasi di sequestro CONSERVATIVO e non giudiziario.

Risponde Umberto Ramunno UG

Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi.
Il c.p.c. all'art.517 ( Scelta delle cose da pignorare)recita come segue:
Il pignoramento, quando non v'e' pregiudizio per il creditore, deve essere eseguito preferibilmente sulle cose indicate dal debitore.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il danaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito che ritiene di sicura realizzazione.
Appare quindi evidente la possibilità di procedere al sequestro conservativo di cambiali in quanto titoli di credito.
Quanto alla custodia successiva al sequestro  l'art. 520  ( Custodia dei mobili pignorati )dispone che "l'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il Giudice dell'Esecuzione determina.=
Spero di esserti stato di aiuto.Ciao Umberto
Rispondi


7/3/2008 < 1 marzo 2008 > 26 febbraio 2008 > Anna Tulli < Avvocato Bologna > Esecuzione nei confronti di s.a.s. cessata
gentili amici, vi sarei molto grata se riusciste ad aiutarmi.
richiedo ed ottengo decreto ingiuntivo neiconfronti di una s.a.s.; notifico il decreto in forma esecutiva presso la sede della società e presso la residenza del legale rappresentante.
notifico alla stesso modo il precetto. a 60 giorni dalla suddetta notificazione, scopro che la società è stata cancellata dal registro delle imprese e che l'azienda è stata ceduta.a questo punto ritengo di agire con esecuzione forzata nei confronti del legale rappresentante, responsabile in solido con la società cessata. cosa devo fare? notificare nuovo precetto rivolto a quest'ultimo o basta il precedente atto di precetto e posso procedere direttamente all'esecuzione?
please, help me.grazie

Risponde MV Avv. napoli.

Procedi direttamente nei confronti del rappresentante legale della sas. Non importa se cancellata o in liquidazione. Devi notificare chiaramente ulteriore precetto a Lui solo se scaduto. Consiglio: procedi con pignoramento presso terzi (istituto di credito dove ha il conto corrente) in quanto più efficace e con più probabilità di successo. Cordialmente.

2. Risponde Diego Ferro.

Vedi la risposta ad analogo quesito del 15/12/2007
Rispondi


1 marzo 2008 >23 febbraio 2008 > Avv. Enrico Foresti < Milano <Pignoramento azienda municipalizzata rifiuti.

Per conto di un cliente devo recuperare un credito di circa 40.000 euro da una società per la gestione dei rifiuti di un grosso comune. Ho ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, già notificato unitamente al precetto. Quali forme di pignoramento mi consigliereste? Non conosco le banche con le quali la società intrattiene rapporti di conto corrente, e ho dei dubbi circa la pignorabilità delle attrezzature. Pensavo quindi ad un pignoramento presso terzi notificato al Comune (che dovrebbe erogare somme alla municipalizzata). A quali altri terzi si potrebbe tentare la notifica del pignoramento? Grazie

Risponde MV Avv napoli.

Se non sai con certezza presso quali terzi il tuo debitore  possiede beni da pignorare o verso i quali vanta crediti, procedi con cautela per evitare di perdere tempo e denaro in procedure poco efficaci. Ti consiglio di chiedere delle informazioni bancarie (ci sono delle aziende che attraverso delle visure commerciali, descrivono anche gli appoggi bancari della società) per procedere con pignoramenti presso terzi all'istituto di credito dove ha il conto corrente. Lo strumento più efficace per recuperare il credito. Cordialmente
Rispondi


1 marzo 2008 > Francesco G. > UG Arezzo > sequestro conservativo di cambiali
buongiorno a tutti!
sono un collega ug di Arezzo. Un avvocato ha ottenuto dal giudice l'autorizzazione al sequestro consevartivo su beni del debitore fino ad un certo importo. Mi chiede di eseguire tale sequestro su delle cambiali che dovrebbero trovarsi presso un istituto di credito della città. Visto che è la prima volta che mi capita, e la giurisprudenza in materia è scarsa, vi chiedo: possono essere sottoposte a sequestro conservativo delle cambiali? e se sì, come si esegue (verbale più nomina custode?).
grazie a chi vorrà rispondermi.
PS ripeto che trattasi di sequestro CONSERVATIVO e non giudiziario.

Risponde Umberto Ramunno UG

Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi.
Il c.p.c. all'art.517 ( Scelta delle cose da pignorare)recita come segue:
Il pignoramento, quando non v'e' pregiudizio per il creditore, deve essere eseguito preferibilmente sulle cose indicate dal debitore.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il danaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito che ritiene di sicura realizzazione.
Appare quindi evidente la possibilità di procedere al sequestro conservativo di cambiali in quanto titoli di credito.
Quanto alla custodia successiva al sequestro  l'art. 520  ( Custodia dei mobili pignorati )dispone che "l'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il Giudice dell'Esecuzione determina.=
Spero di esserti stato di aiuto.
Ciao Umberto

Risponde Giovanni De Rosa

Le cambiali sono titoli all'ordine e pertanto per loro natura "circolano" e il debitore nè ha probabilemte perso la disponibilità matgeriale e giuridica. Non ritengo che il sequestro conservativo possa essere effettuato presso l'istituto bancario in quanto tale luogo non è appartenente al debitore. Tuttavia ritengo che il creditore possa richiedere che si proceda nei confronti del debitore con il sequestro presso terzi (istituto bancario).
Rispondi


26 febbraio 2008 > 23 febbraio 2008 >Avv. Alessandra V. Dell'Anna < Lecce < Errore del richiedente la notificazione nullità o inesistenza?
Gentili colleghi, se per errore il richiedente la notificazione chiede all'Ufficiale Giudiziario di notificare un atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ad un soggetto diverso dal destinatario dell'atto e, quindi, diverso dal soggetto citato in giudizio (la prova di tale errata richiesta è visibile nella relata predisposta dal richiedente: ad istanza come in atti ho notificato ... a Tizio - soggetto diverso da quello citato in giudizio) può tale notificazione essere considerata soltanto nulla e rinnovata nei confronti del legittimo destinatario dell'atto o la stessa, nei confronti di tale soggetto, deve essere considerata inesistente?

Risponde Claudio Stasio UG Verona.

Gent.ma avv. Dell'Anna,
occorrerebbe sapere qualche cosa in più circa il luogo in cui è stato notificato l'atto e circa il consegnatario (rectius: i suoi legami con il reale destinatario).
Può esserLe d'aiuto, comunque, la sentenza della Corte di Cassazione 22/01/2004, n.1079 secondo la quale "non può incidere sulla validità (tanto meno in termini di inesistenza giuridica) l'incertezza sull'identità di colui cui la notifica è diretta se non in quanto sia tale da rendere effettivamente impossibile la sua identificazione e, di riflesso, da non permettere neppure di ipotizzare l'esistenza dell'indispensabile legame tra consegnatario (noto) e destinatario (incerto) dell'atto medesimo; allorché, invece, l'errore materiale nell'indicazione del nome delle parti destinatarie della notifica ed il tenore dell'atto notificato (cui la relazione di notifica accede) manifestino in modo chiaro ed evidente a chi quell'atto è davvero destinato, e quando a tali persone il consegnatario sia legato da idoneo rapporto, quel mero errore materiale non incide sulla validità della notifica e tanto meno è tale da renderla giuridicamente inesistente. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello, che aveva escluso la nullità della notifica del gravame, eseguita mediante consegna al procuratore del destinatario costituito in primo grado, ancorché fosse errata l'indicazione della parte destinataria a causa di mero errore materiale riscontrabile sulla base del contenuto dell'atto notificato)." Nello stesso senso Cass. 12325/2001.Cordialmente. Claudio Stasio

Rispondi


26 febbraio 2008 > 23 febbraio 2008 >Sergio Antonio Pugliese < UG Mantova < Luogo del Pignoramento.

Buongiorno colleghi del Forum, il quesito che Vi pongo è il seguente.
Un avvocato notifica il titolo ed il precetto nella sede legale di una Società a responsabilità limitata(S.r.l.) nella Città A e, poi, mi chiede il pignoramento presso una Unità Locale della medesima sita nella Città B, senza avere preventivamente esperito il pignoramento presso la sede legale.
Il sottoscritto Ufficiale Giudiziario non procede alla richiesta dell'Avvocato, motivandola per iscritto a verbale. Volevo chiedere conferma della correttezza del mio operato e se possibile eventuali riferimenti di legge.Grazie e Buon Lavoro

1. Risponde Claudio Stasio UG Verona.

Carissimo collega, o mi sfugge qualche particolare importante o ritengo che la tua scelta sia errata. Non mi risulta, infatti, che, nella ricerca dei beni da pignorare, vi sia una limitazione di tal fatta. L’art. 513 c.p.c. prevede che l'ufficiale giudiziario può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Non solo, quindi, nel concetto di casa del debitore non vi è nessun riferimento alla residenza anagrafica o alla sede legale (il concetto mi sembra più legato ad una relazione di fatto – tra luogo e debitore - che abbia durata nel tempo) ma, in più, la ricerca dei beni da pignorare è espressamente estesa agli ALTRI LUOGHI APPARTENENTI al debitore.
Considera, infine, la possibilità, che mal si concilierebbe con la tua interpretazione, di accedere addirittura in luoghi appartenenti a terzi prevista dai commi 3 e 4 dello stesso articolo.
Attendo, curioso, delle repliche.Claudio

2.Risponde S.D. UG Tempio Pausania.

Salve a tutti, (dico la mia in attesa di conferme dai colleghi più esperti): ritengo preferibile procedere al pignoramento poichè i rapporti tra sede legale e sedi operative sono meramente interni alla società ed è nostro onere verificare la sola correttezza della notifica alla società debitrice nei luoghi indicati dal codice. Nulla sembrerebbe impedire invece di effettuare l'esecuzione presso le altre unità, diverse appunto dalla sede legale, da intendersi - le prime - come "altri luoghi appartenenti al debitore" in applicazione dell'art. 513 c.p.c. 
Rispondi


1/3/2008 < 26/2/2008 > 23 febbraio 2008 >Avv. Ennio < Napoli < Notifica e privacy.

Buongiorno a tutti,
vorrei sapere se sia ammissibile o no, a mente del codice della privacy - che effettivamente non esplicita un divieto-, la notificazione di un atto giudiziario presso il posto di lavoro del destinatario, essendo indicato nella relata  solo il luogo presso il quale il soggetto lavora, e se l'ufficiale giudiziario possa, in ogni caso, rifiutarsi di effettuare la notificazione presso il luogo di lavoro del dipendente, non accettando l'atto presentato all' UNEP. Grazie per l'eventuale risposta.

Risponde Francesco Magnanelli UG Manganelli.
Gli artt. 138 I c. e 139 c.p.c. sembrano imporre alla parte istante di tentare la notifica anzitutto c/o la casa di abitazione del destinatario e, solo in caso di esito negativo, c/o il luogo di lavoro. Credo, quindi, che l'ufficiale giudiziario sia legittimato a rifiutare la richiesta di notifica in luogo diverso da quello della casa di abitazione del detinatario, a meno che la parte istante non possa dimostrare di aver già tentato, senza esito, la notifica nel luogo suindicato.

2. Risponde Gianni

Se il luogo di lavoro si trova nello stesso comune di residenza, non c'è un ordine preferenziale: "In tema di notificazioni, l'art. 139 c.p.c., nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o presso la sede dell'impresa o presso l'ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza. Né il fatto che il destinatario eserciti la sua impresa in un determinato luogo (anche all'estero) costituisce presunzione che nello stesso luogo egli abbia stabilita la propria residenza, ben potendo i due luoghi - quello della sede dell'impresa e quello della residenza - essere diversi."(Cass. civ., sez. II, 13 agosto 2004, n. 15755)
Rispondi


23 febbraio 2008 > 16 febbraio 2008 > Angelo < Offerta reale accettata.

Cari colleghi per anni ho sempre applicato, come richiesto dall'agenzia delle entrate, la tassa di registrazione al 3% - minimo 168.00 euro -  per le offerte reali accettate .... pochi giorni fa ho scoperto che in alcuni uffici invece si applica o a tassa fissa di 168 euro, indipendentemente dall'importo, o allo 0,50 per mille..... ditemi la vostra per capire se sbaglio .... grazie

Risponde Claudio Stasio UG Verona

Caro Angelo, avendo avuto anch'io lo stesso dubbio, rivolsi quesito alla Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto.
La stessa, mi ha risposto in data 27/02/2006 con parere prot. n. 907 - 4109/2006.Il succo del parere è il seguente: "... essendo un atto redatto da pubblico ufficiale e avendo natura di quietanza, il verbale è soggetto a registrazione obbligatoria e a tassazione ai sensi dell'art. 6 della tariffa parte I allegata al DPR 131/86".
Detto articolo prevede che le cessioni di crediti, le compensazioni e remissioni di debiti, le quietanze (tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata) sono assoggettate ad una imposta pari allo 0,50 %. Ovviamente L'ammontare dell'imposta, ex art. 41 dello stesso DPR, non può essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nell'articolo 11 della tariffa, parte prima, ossia non può essere inferiore - attualmente - ad € 168,00.
Sugli atti, inoltre, è dovuta l'imposta di bollo.
Solo per ulteriore informazione, informo che, a parere della stessa Direzione Regionale, anche il verbale di pagamento è soggetto alla stessa imposizione.
Ciao Claudio

Rispondi


23 febbraio 2008 > 30 gennaio 2008 > Avv Camilla Gecchele < Brescia

A seguito del pignoramento di un bene del debitore, che si trovava presso la sede di una società creditrice, l'Ufficiale Giudiziario ha consegnato a me,legale della società creditrice, un avviso d'ingiunzione per il debitore ai sensi dell'art. 518 c.p.c..Mi interessava sapere come e in che modalità devo provvedere alla notifica dello stesso.
Ringraziando per la collaborazione porgo cordiali saluti.
Dott.ssa Camilla Gecchele

Risponde Diego Ferro > UG Orbetello

Potresti estrarre dalla cancelleria due copie autentiche del verbale di pignoramento e notificarlo.
Altrimenti potresti inviare una copia semplice dell'avviso ex art. 518 con lettera racc. a.r.
Oppure potresti chiedere all'ufficiale giudiziario di autenticarti la copia dell'avviso e poi notificarlo.
Rispondi


23 febbraio 2008 > 15 febbraio 2008 >Avv. Nicola Caccavale > Caserta> Pignoramento presso terzi.
devo procedere a pignoramento dello stipendio di un insegnante a tempo determinato dipendente da una scuola pubblica. Chi è il terzo a cui devo notificare?

Risponde Dott.Gaetano Amoroso ex dirigente

Gli incarichi o supplenze a tempo determinato,per gli insegnanti,possono essere di tre specie :

a) incarichi o supplenze annuali fino al termine delle   attività didattiche (30 giugno);
b) incarichi o supplemze annuali fino al 31 agosto;

c) incarichi o supplenze per brevi periodi non rientranti,  quindi, nelle fattispecie di cui sopra.

Orbene,nei casi indicati nelle lettere a)  e  b) l'ente  pagatore e quindi il terzo al quale andrebbe notificato  l'atto, e' la Direzione Provinciale del Tesoro.
Nel caso indicato nella lettera c), l'ente pagatore e  quindi il terzo cui andrebbe notificato l'atto,è il  Dirigente Scolastico ( Preside) al quale il Ministero,  annualmente, rimette appositi fondi per detta specifica destinazione.

Rispondi


23 febbraio 2008 > Gentili Colleghi,in caso di separazione consensule, dove viene stabilita la condivisione nella misura del 50% di spese mediche e scolastiche dei figli, laddove il coniuge non le paghi posso inviargli direttamente il precetto munito di titolo(decreto di omologa), o devo fare il D.I.??? Mandargli un precetto, avendo in mano degli scontrini non mi sembra una scelta percorribile..Voi cosa ne pensate????

1. Risponde Avv. E.D. 

Egregio collega, Ti confermo che devi depositare ricorso per decreto ingiuntivo come statuito anche dalla sentenza della corte di cassazione n.1758/08.
Il problema che mi trovo io ad affrontare è invece quello della competenza. Ritengo che sia competente per valore il G.D.P. se la somma chiesta non supera 2.582 €. Il problema è che il Giudice di pace non la pensa così è ... mi ha rigettato il ricorso! La competenza per valore mi è stata confermata anche da un magistrato della sezione famiglia, ma non ho trovato alcuna sentenza in materia tranne una del Giudice di Pace di Caserta del 20/12/07.Tu hai qualche certezza in proposito?

2. Risponde Francesco Scialpi UG Taranto

Cassazione: il provvedimento che impone al genitore non affidatario di contribuire alle spese per i figli non è titolo esecutivo
"Il provvedimento giudiziario con cui in sede di separazione personale si stabilisca, ai sensi dell'art. 155 c.c., comma 2, quale modo di contribuire al mantenimento dei figli, che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese straordinarie relative ai figli, richiede, nell'ipotesi di non spontanea attuazione da parte dell'obbligato, al fine di legittimare l'esecuzione forzata, stante il disposto dell'art. 474 c.p.c., comma 1, un ulteriore intervento del giudice, volto ad accertare l'avveramento dell'evento futuro e incerto cui è subordinata l'efficacia della condanna, ossia la effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità, non suscettibili di essere desunte sulla base degli elementi di fatto contenuti nella prima pronuncia".
Attraverso tale principio, contenuto nella recente Sentenza n. 1758/2008, la Suprema Corte impone al genitore affidatario che intenda ottenere l'esecuzione forzata dell'obbligo contenuto nel suddetto provvedimento di adire nuovamente l'autorità giudiziaria al fine di verificare la riconducibilità degli esborsi sostenuti a quelli contemplati dal titolo.

Rispondi


23 febbraio 2008 > 8 febbraio 2008 > 12 gennaio 2008 > Piras Franca < UG Lanusei.

buongiorno a tutti, ho un quesito urgente da porvi: ai sensi dell'art. 111 D.P.R. 1229/1959, l'Ufficiale Giudiziario può fare la copia conforme per uso notifica di un decreto ingiuntivo o di una sentenza civile?

1. Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Secondo alcuni autorevoli colleghi ciò non è possibile perché l'originale della sentenza e del decreto ingiuntivo sono custoditi dal cancelliere, il quale dunque è l'unico soggetto legittimato a rilasciare copie autentiche.

2. < 23/2/08 < Risponde Dott.Gaetano Amoroso ex dirigente

La notifica delle copie degli atti di cui all'art. 111 del Ord. Uff. Giud. e' stata da tempo risolta dalla suprema Corte la quale, condannando un ufficiale giudiziario che si era rifiutato di fare una copia conforme di una sentenza  per la notifica ,ha statuito che l'ufficiale giudiziario e' autorizzato a fare,ma solo per uso notifica,le copie conformi di tutti gli atti,sentenze e decreti ingiuntivi compresi.
E' autorizzato, altresì,a fare tutte le copie conformi degli atti da lui redatti. A seguito della decisione della suprema Corte il Ministero della Giustizia si e' adeguato emanando apposite circolari.Pertanto resta vano il parere degli autorevoli colleghi.
 P.S. fu condannato ,in solido, anche il cancelliere che aveva impedito all'ufficiale giudiziario di fare la copia in questione.

Rispondi 


23 febbraio 2008 > 30 gennaio 2008 > Avv. Anna Loddo <Quartu S.Elena<sussitenza di titolo esecutivo
... sono intervenuta in una esecuzione immobiliare in forza di un atto di costituzione di ipoteca volontaria di i grado nel quale il debitore dà atto di dovere restituire una ingente somma al mio assistito.  Il giudice mi contesta la mancanza di titolo esecutivo e mi ha già anticipato che non darà alcun valore alla garanzia su indicata escludendo pertanto il mio cliente dal riparto (stante l'intervento di altri creditori muniti di ipoteca). Sono perplessa, che fare?

Risponde Diego Ferro > UG Orbetello

L'art. 499 c.p.c. dispone che possono intervenire nell'esecuzione i creditori muniti di titolo esecutivo, ma aggiunge che possono intervenire anche quelli che, pur non essendone muniti, vantavano, al momento del pignoramento, un diritto di prelazione risultante da pubblici registri. In tal caso essi devono notificare al debitore, entro 10 giorni dal deposito dell'atto di intervento, copia del ricorso. il giudice deve poi fissare un'udienza nella quale il debitore deve dichiarare quali debiti riconosce tra quelli di chi è intervenuto pur essendo privo del titolo esecutivo.
L'art. 566 c.p.c., poi, prevede l'intervento dei creditori iscritti anche oltre l'udienza indicata nell'art. 564, ma prima di quella di cui all'art. 596, dando loro il diritto di concorrere alla distribuzione del ricavato in ragione del diritto di prelazione vantato ed il potere di provocare atti dell'espropriazione quando sono muniti di titolo esecutivo, sicché implicitamente la norma ammette che l'intervento del creditore ipotecario possa avvenire a prescindere dal titolo esecutivo.
Insomma, secondo me il tuo cliente ha diritto a partecipare alla distribuzione del ricavato se:
1) l'ipoteca è stata iscritta prima del pignoramento;
2) se notifichi al debitore il ricorso per intervento;
3) se il debitore non disconosce il debito (ma in tal caso puoi ottenere l'accantonamnto delle somme se fai quanto imposto dall'art. 499 ultimo comma);
4) se gli altri creditori non contestano il tuo credito, nel qual caso bisognerebbe dirimere la controversia in base a quanto prevede l'art. 512 c.p.c.
  Rispondi


15 febbraio 2008 > Francesca Bibbò > UG Chieti > Pignoramento presso terzi Carabiniere.

Caro Angelo, poichè il Centro Amministrativo Nazionale dell'Arma dei Carabinieri è stato trasferito a Chieti da diversi anni, il mio ufficio è sempre alle prese con la particolare forma prevista per le  notifiche dirette ai Carabinieri che sono Militari in servizio (ex art. 146 c.p.c) e trova qualche difficoltà circa la poca conoscenza della norma da parte dei legali. Ti prego di pubblicare l'avviso che invio in allegato che potrà essere sicuramente utile anche ai nostri utenti.

Un caro saluto, Francesca Bibbò - Dirigente UNEP CHIETI 

Per l'avviso ...Clicca qui!


15 febbraio 2008 > Francesco Savarese < UG Alessandria

Ritengo opportuno comunicare a tutti i colleghi che ancora non lo sapessero, che, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella finestra "edicola on line" ( sulla destra in basso), cliccando su "fiscooggi.it" del 15/02/2008 ( chi leggerà questa nota nei prossimi giorni potrà accedervi cliccando sul bottone "arretrati" posto in alto nella pagina) è presente un comunicato stampa, datato 14/02/2008, relativo ai chiarimenti dati dall'Agenzia ( come al solito con una tempistica perfetta!) sull'esatto modo di indicare nell'F24 le addizionali comunali da versare (sia quella a saldo 2007 che quella in acconto 2008).
Un caro saluto a tutti

Agenzia delle Entrate > Versamenti tramite F24 > Addizionale comunale all’Irpef:  chiarimenti per i sostituti d’imposta che devono effettuare i pagamenti.


15 febbraio 2008 >24 maggio 2007 > Avv.Riccardo Torlaschi < Pavia

Dovrei procedere ad esecuzione forzata contro il ministero della salute per ottenere l'esecuzione di una sentenza che ha disposto la corresponsione dell'indennizzo ex l 210/1992 ( per i contagiati da emotrasfusioni).
Avete qualche consiglio sulle modalità di pignoramento?considerate che il credito così risultante non è esattamente determinabile poiché si tratta di assegno trimestrale vitalizio. Mi rivolgo a Voi perchè il forum mi pare estremamente competente.

Risponde Avv. Ivana Licitra

Mi è successa la stessa cosa, il ministero solitamente paga, dopo il precetto. Le tabelle le puoi trovare in qualunque sito dedicato ai diritti del malato. Fatto il precetto conviene chiamare il ministero e farsi passare il funzionario che ha la pratica. il quale in soli nove mesi!!!!!!!!!!!!!! provvede a liquidare La cosa bella è che le prime spese che liquida sono le spese legali perchè fanno capo direttameente al ministero, l'indennizzo arretrato viene invece liquidato sempre su richiesta del ministero dall'ufficio provinciale del tesoro. ciao
Rispondi


15 febbraio 2008 > 30 gennaio 2008 > avv. Antonello Introcaso

Cari Colleghi, vorrei sapere se la notifica dell'atto di precetto unitamente alla sentenza emessa dal Giudice di Pace per un valore inferiore ad € 1.033,00 sia a pagamento o sia da considerarsi esente. Grazie dell'attenzione

Risponde Dott. Francesca Pagano < Bologna

Salve Avv.
ho avuto anch'io lo stesso dubbio, ben presto chiarito dall'uff. giud.:l'esenzione viene applicata solo nella fase monitoria. Quindi un titolo esecutivo, anche se di valore inferiore a € 1.033,00=, notificato con pedissequo atto di precetto non è esente.

Rispondi


15 febbraio 2008 > 8 febbraio 2008 >LIVIA BATTISTINI < Bolzano < pignoramento quote srl.

Forse qualcuno può aiutarmi a capire qualcosa sul pignoramento di quote di una srl. In pratica il creditore diventa titolare delle quote e quindi socio a tutti gli effetti? Oppure queste quote dovranno essere vendute per recuperare il credito? Tenete presente che le quote non hanno nessun valore come da perizia del tribunale. Grazie per l'eventuale risposta.

Risponde Gerardo Lascala UG Rovereto

Le quote pignorate delle s.r.l. vengono vendute come gli altri beni mobili all'asta secondo le regole generali, il creditore può anche chiederne l'assegnazione dopo il primo esperimento d'asta, qualora rimangano invendute.
Rispondi 


15 febbraio 2008 > 8 febbraio 2008 > 7 gennaio 2008 < Gattullo Vincenzo UG Bari < avviso ex art. 112  DPR 1229/59
Non riporto il testo dell'articolo che so essere a tutti noto.Il mio quesito è questo.
Il principio della scissione del termine per la notifica, per termini imposti al notificante, impongono l'invio dell'avviso contestualmente al deposito dell'atto di impugnazione o della sentenza presso l'ufficiale giudiziario, oppure si deve tenere conto sempre e solo il tenore letterale del 112? Cordialità.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Provo ad azzardare una risposta. Secondo me la funzione dell'avviso al cancelliere è quella di evitare che costui rilasci, indebitamente, il certificato di passaggio in giudicato ex art. 124 att. c.p.c., perciò, siccome è possibile che il richiedente ci passi l'atto di impugnazione l'ultimo giorno utile e che la notifica venga effettuata oltre quel giorno, ma senza che il richiedente decada, bisogna fare subito l'avviso al cancelliere, perché in tal modo gli si fa sapere che il soccombente ha esercitato il suo diritto di impugnare l'atto, e così si induce il cancelliere a non rilasciare il certificato, perché l'impugnazione è comunque validamente proposta, anche se poi la notifica avviene in ritardo.
Diverso invece è il caso della notifica di sentenza: la funzione dell'avviso al cancelliere è, in questo caso, (almeno credo) quella di far sapere al cancelliere che inizia a decorrere il termine breve di impugnazione, ma tale termine inizia a decorrere solo dal momento in cui la notifica è ricevuta dal destinatario, perciò l'avviso va fatto dopo la notifica.

15/2 Risponde Laura Biadi UG Orbetello

Sull' argomento vi segnalo:
Atto di appello - momento di perfezionamento della notifica < nota ministeriale del 18 gennaio 2005 http://www.auge.it/pdf2005/pdf%202005b/1appello.pdf
che potete trovare nella rubrica "circolari" qualora il link non funzionasse.

Rispondi 


15 febbraio 2008 > 8 febbraio 2008 > Avv Luigi Micheli Lecce > Notifica sede legale di ditta individuale trasferita
Dovrei effettuare un ricorso per decreto ingiuntivo ad una ditta individuale. La lettera di sollecito alla sede legale è tornata indietro con la dicitura "trasferito", ma dalla visura la sede legale risulta sempre la stessa. A questo punto mi chiedo se, all'indomani dell'emissione del decreto ingiuntivo, lo possa comunque notificare alla sede legale risultante dalla visura camerale, senza incorrere in eventule opposizione. Grazie.

1. Risponde Giuseppe Marotta > UG Rho.

Per essere certo di evitare eventuali opposizioni notifichi l'atto sia presso la sede legale che presso la residenza del legale rappresentante.

2. Risponde Avv. Mauro Vitiello < Napoli

Invia racc.ta a/r direttamente alla residenza della persona fisica (titolare della ditta individuale) responsabile illimitatamente con tutti i suoi beni. Cordialmente.

3. 1/3/2008 > Avv. Michele Barisciano
Ottimo consiglio! Bada solamente che dall'atto, e non dalla relata, risulti il nominativo del legale rappresentante ed i suoi dati (art. 145 c.p.c.).
Rispondi 


15/2/2008 > 8 febbraio 2008 > 12 gennaio 2008 > Marta Lucaroni < Patrocinatore legale < Perugia.

Una cliente con contenziosi civili e penali pendenti, per esigenze familiari deve spostare la propria residenza presso l'abitazione del suocero dove andrà EFFETTIVAMENTE AD ABITARE, stipulando un contratto di comodato gratuito. Non è proprietario di alcun bene mobile, pertanto vorrei sapere come può evitare un eventuale pignoramento sui beni della famiglia del suocero. GRAZIE

Risponde Gianni Firenze

Per poter dimostrare la diversa proprietà dei mobili nella casa dove abita il debitore, occorre soddisfare due requisiti: la proprietà in capo a soggetto diverso dal debitore e l'affidamento, cioè in base a che titolo detti mobili, pur appartenendo a persona diversa dal debitore, si trovino nell'abitazione dal debitore.Per quanto riguarda la proprietà, se detti beni mobili sono effettivamente del suocero, egli dovrà avere un atto di proprietà (ad. es. compravendita da un terzo, fattura del negozio, etc.) di DATA CERTA ANTERIORE al pignoramento(la cosa migliore è che il suocero abbia un atto di compravendita con cui un terzo gli ha venduto i mobili, da descriversi dettagliatamente e da registrarsi presso l'Agenzia delle Entrate; infatti anche eventuali fatture o scontrini fiscali, pur avendo data certa ai fini fiscali, non ce l'hanno ai fini civilistici, e quindi dovranno essere sottoscritti da venditore ed acquirente e registrati;in alternativa alla costosa registrazione, purchè sottoscritti come sopra, se ne potrà fare fotocopia autenticata dal Comune o da altro pubblico ufficiale: la data dell'autenticazione dovrebbe costituire data certa). Per quanto riguarda l'affidamento se il suocero sarà effettivamente ed anagraficamente convivente con il debitore, l'affidamento si presume(dal fatto che il suocero abiti nella stessa abitazione); altrimenti se il debitore abitasse in una casa del suocero, ma dove lo stesso suocero non abita, ci vorrà un contratto di comodato registrato anteriormente al pignoramento con cui il suocero "affida" i mobili (sempre dettagliatamente descritti) a titolo di comodato gratuito al debitore. Solo così, in caso di pignoramento (ma mostrando i documenti registrati, molti ufficiali giudiziari si astengono dal pignorare)  il suocero "terzo" potrà opporsi al pignoramento con ottime probabilità di successo.

Risponde Francesco Magnanelli UG Civitavecchia

Ritengo che l'ufficiale giudiziario sia comunque tenuto ad effettuare il pignoramento anche in presenza dei documenti sopra descritti; anzitutto perché la proprietà dei beni mobili è trasferibile anche attraverso un accordo tra le parti sancito da una semplice stretta di mano, il che potrebbe essere avvenuto in data successiva all'acquisto con fattura intestata al comodante; in secondo luogo perché ritengo che queste opposizioni debbano essere proposte avanti al G.E. e non all'ufficiale giudiziario.
Rispondi


15/2/2008 > 8 febbraio 2008 > Avv. Giuseppina Oriente Brindisi > pignoramento quota indivisa autovettura
Salve, grazie anticipatamente per la collaborazione. Devo eseguire un pignoramento della quota indivisa di un'autovettura intestata al marito della mia debitrice (coppia in regime di comunione legale). Il mio problema è se in questo specifico caso devo agire come se si trattasse di un regolare pignoramento mobiliare facendo una semplice istanza all'Ufficiale giudiziario o se è più corretto adottare altra procedura.

Risponde Avv. Paola Balestrero Genova

Recentemente ho dovuto effettuare il pignoramento di un'autovettura: gli Ufficiali Giudiziari dell'unep c/o la CdA di Genova mi hanno detto che si procede come per un normale pignoramento mobiliare; sarà necessario allegare una visura PRA recente e successivamente indicare all'Ufficiale Giudiziario dove può reperire il mezzo e, se si vuole asportarlo, andare al pignoramento con il carro attrezzi.

Risponde Francesco Magnanelli UG Civitavecchia

Il problema, a mio avviso, è che lei pignorerebbe solo una quota di una vettura che, pertanto, andrebbe all'asta solo per la metà! Chi mai avrebbe interesse ad acquistare un veicolo del quale diverrebbe solo comproprietario, per giunta con un estraneo?

Risponde Diego Ferro < UG Orbetello

Si vedano anche gli articoli 599, 600 e 601 c.p.c.
Rispondi


15/2/2008 < 8 febbraio 2008 > Mauro Cerberus < Avv. Napoli.

Una considerazione forse banale: una società riceve un assegno bancario da un'altra società. Il creditore al momento di presentare l'assegno per l'incasso, viene a sapere che il debitore sicuramente non lo pagherà per mancanza di fondi e pertanto non lo mette all'incasso evitando il protesto e le spese. Vuole procedere legalmente! Qui scatta la considerazione: secondo il mio punto di vista, occorreva presentare comunque all'incasso l'assegno, facendolo protestare e di conseguenza agire direttamente con atto di precetto. In mancanza si dovrà obbligatoriamente chiedere decreto ingiuntivo e attendere tutta la procedura di ingiunzione (lenta!). Vero?

R1. NO, il protesto serve solo per agire in via di regresso ... nel suo caso - azione diretta - l'assegno bancario è titolo esecutivo e quindi può notificare direttamente l'atto di precetto.

Risponde2. Avv. Mimmo Solimene < Bari
La legge assegno stabilische che per agire con azione diretta contro il traente non è necessario il protesto, necessario solo per agire in regresso contro i giratari.
Lo stesso vale per la cambiale.

Risponde3. Avv. Carlo Rossi < Roma.

Anche l'assegno protestato è un titolo esecutivo e puoi procedere notificando l'atto di precetto su titolo di credito. Pertanto, si, è meglio che l'assegno venga presentato per farlo protestare ed agire notificando atto di precetto. Cordialmente.
Rispondi


8 febbraio 2008 > 30 gennaio 2008 > Antonio Tedesco < Avv Roma> R. a Francesco Magnanelli Civitavecchia
Egregio Dr. Magnanelli, quale procedura mi consiglia allora per pignorare un automezzo peraltro di facile individuazione, sebbene privo di documenti nella disponibilità del debitore che sicuramente li avrà fatti sparire? Una procedura classica di esecuzione mobiliare con trascrizione al PRA del pignoramento? Le sarei grato se potesse aiutarmi.

Risponde Francesco Magnanelli UG Civitavecchia

Le suggerirei di procedere nella forma del classico pignoramento mobiliare fornendo l'ufficiale giudiziario procedente di una visura aggiornata del P.R.A. Detta visura, scaricabile anche da internet sul sito www.aci.it, consentirà all'ufficiale giudiziario di pignorare il veicolo anche in assenza del debitore.
La saluto cordialmente.

Rispondi


8 febbraio 2008 > Nino Patti < UG Alcamo > DMA

Cari colleghi,
non riesco ad inviare il file contenente la DMA mese di gennaio 2008. Utilizzo il sistema Entratel e per l'autentica del relativo file mi richiede la versione 4.4.0.0 che non riesco a reperire sul web in alcun modo.
Certo di un Vs. cortese collaborazione porgo distinti saluti.

Risponde Francesco Savarese > UG Alessandria.

Caro Nino,
 la versione 4.4.0 di Entratel, così come la versione 2.2.0 di Fisconline, sono state rese disponibili solo da qualche giorno sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Bisogna accedere ai servizi telematici con il tuo identificativo e password e procedere con il download e il lancio.
Approfitto dell'occasione per rendere noto ai colleghi che non ne fossero a conoscenza che sul sito dell'Inpdap bisogna scaricare il file di compilazione della DMA aggiornato al 18/1/2008 ( versione 1.0.8) così come il relativo software di controllo ( stessa versione e stessa data di aggiornamento) Inpdap.
Un caro saluto

Rispondi 


8 febbraio 2008 > 30 gennaio 2008 > Avv. Edoardo Palombi < Padova <Efficacia precetto notificato ex art.143 c.p.c.
In data 15/10/07 l'Ufficiale Giudiziario di Conegliano notificava su mia richiesta un precetto ai sensi dell'art.143 c.p.c. Dovendo procedere alla notifica del conseguente atto di pignoramento immobiliare, lo richiedevo in data 21/01/08 al medesimo ufficio che però, inizialmente, me lo rifiutava sul presupposto dellla cessazione di efficacia del precetto essendo decorsi 90 giorni dal 15/10/07.
Io, viceversa, sostenevo che il termine, così come previsto nell'art.143 c.p.c., scadesse il 02/02/08, considerando anche i 20 giorni previsti da tale norma per l'efficacia della notifica.
A quel punto, l'Ufficiale Giudiziario procedeva alla notifica.
Ebbene, posso continuare con i mie adempimenti (primo fra tutti la trascrizione del pignoramento) o è meglio rinotificare il precetto? Segnalo che, almeno qui a Padova, ho raccolto opinioni discordanti circa la differenza fra perfezione ed efficacia della notifica... 

Risponde Mauro Venezia < UG Napoli

Egr.Avv.l'art.143 ult.c.ritiene la notificazione eseguita nel 20° g. successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.Pertanto,stando ad una interpretazione letterale dello stesso codice, non sarebbe necessario che Lei rinnovasse la notifica del precetto.
Troverà senz'altro delle tesi contrarie a questa, basata sul c.p.c., art. sopramensionato, più o meno condivisibili anche dallo scrivente, sarebbe bello però conoscerne le FONTI, da parte di chi le sostiene, oltre le convinzioni ed interpretazioni personali, pur degne, soprattutto se provenienti da colleghi esperti.Amichevoli saluti M.Venezia

Rispondi 


8 febbraio 2008 > 30 gennaio 2008 > Marianna Mangone < Avv Roma<PPT competenza sede distaccata
Ho passato alle notifiche un PPT sulla base di un titolo esecutivo emesso dal Giudice del Lavoro di Roma. L'istituto bancario pignorato ha sede a casal palocco e quindi la notifica è stata passata all'UNEP di Ostia. Tuttavia per un errore materiale è stato indicato quale Giudice competente il Tribunale di Roma e non la sezione distaccata.
Cosa fare ora? Il Giudice competente è per forza la sezione distaccata di Ostia o anche il Tribunale di Roma come Tribunale centrale (il debitore ha sede a Roma)?
Grazie

Risponde Mauro Venezia < UG Napoli

Gent.ma Avv. nel PPT la competenza del Giudice naturale viene determinata dalla residenza, o come in questo caso, dalla sede del terzo.
In genere gli Uff.Giudiziari,che sono molto accorti, correggono simili errori materiali anche apponendo i propri timbri degli Uffici competenti. Saluti amichevoli M.Venezia

Rispondi


8 febbraio 2008 > 30 gennaio 2008 >  Francesco Magnanelli ug Civitavecchia <Citazione testimoniale
Carissimi colleghi, vi chiedo se le citazioni testimoniali relative a cause iniziate prima del 01/03/06 debbano essere notificate tre o sette giorni prima dell'udienza. Un caro saluto a tutti. Francesco

Risponde Francesca Bibbò < UG Chieti

... per le cause instaurate prima dell'entrata in vigore della riforma il termine per la citazione testi è di tre giorni

Rispondi


8 febbraio 2008 > 30 gennaio 2008 > Avv. Lidia sardella <comune di Fabriano Ancona<assegno protestato
Gent.mi Responsabili,
un mio cliente ha ricevuto un assegno protestato da cui si evince il nuero di  conto corrente di colui che ha emesso l'assegno.
Non si conoscono però le generalità del correntista per procedere al recupero del credito vantato dal portatore. E' esatto rivolgere istanza direttamente alla Banca del correntista che ha emesso assegno a vuoto per conoscere tutti i reativi dati?

1. Risponde Avv. Lirio Montella Napoli
Sembra strana la tua osservazione. Generalmente quando un assegno viene protestato, sul protesto si evince la generalità della persona fisica / giuridica che ha emesso l'assegno. In ogni caso fai richiesta alla Banca del correntista di ricevere i sui dati al fine di svolgere l'azione di regresso nei sui confronti e/o giratari.

2. Risponde Massimo Cozza Genova

cara Lidia è impossibile che non ci sono le generalità del correntista perchè per levare un protesto il notaio ha bisogno del nominativo e quindi le generalità del firmatario dell'assegno le quali vengono inserite nell'allungamento cartaceo incollato sull'assegno...ciao cordialmente
Rispondi


8 febbraio 2008 > 12 gennaio 2008 > Avv. Maria Grazia Corrias < Precetto per somma indeterminata.

Un Ente previdenziale è stato condannato a pagare una rendita perpetua a favore di un mio cliente, infortunato al 100%. Poichè tarda a provvedere vorrei fare un precetto ma non conosco l'entità della somma liquidanda e non so come regolarmi. Qualche collega ha avuto un caso simile? Grazie per una risposta. Buon anno e buon lavoro a tutti! MG. Corrias

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Secondo me devi fare un precetto sulla base delle somme fino a questo momento maturate e non pagate, perché non puoi sapere se e quando l'ente comincerà ad adempiere spontaneamente, perciò non puoi intraprendere una esecuzione sulla base di crediti futuri. Quando matureranno altre somme, se l'ente continuerà a non pagare, agirai di conseguenza.
Rispondi


8/2/2008 < 19 gennaio 2008 >Avv   Ezio Elefante < Napoli<Pignoramento avverso debitori in solido
Cordialissimi partecipanti, devo agire esecutivamente per il recupero di somme oggetto di decreto ingiuntivo emesso nei confronti di n. 2 debitori solidalmente obbligati tra loro. Preciso che il decreto provvisoriamente esecutivo è già stato notificato unitamente al precetto ad entrambi gli ingiunti. Posso, a questo punto, chiedere contestualmente n. 2 pignoramenti (in virtù di un unico titolo esecutivo)  rispettivamente contro l'uno e l'altro dei debitori in solido ed in seguito procedere con la\e esecuzione\i fino al soddisfacimento del credito? Oppure devo necessariamente (ovvero opportunamente), escutere prima uno e poi eventualmente l'altro  dei debitori? Grazie anticipato per il valido aiuto. Saluti

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Secondo me devi escutere prima uno e poi l'altro, perché l'ufficiale giudiziario, ex art. 513 cpc, deve andare sul posto munito di titolo esecutivo e di precetto, e se fa un pignoramento positivo deve depositare, ex art. 518 cpc, processo verbale, titolo e precetto in cancelleria. A quel punto, però, non avrà più titolo e precetto in mano per andare dal secondo debitore, perciò dovrai chiedere al giudice dell'esecuzione l'autorizzazione a ritirare titolo e precetto -previa sostituzione con copia autentica da lasciare nel fascicolo dell'esecuzione- e ripassarli all'ufficiale giudiziario perché proceda col nuovo pignoramento.
Rispondi


8 febbraio 2008 > 19 gennaio 2008 >Raffaele Fracchiolla <Albissola Marina (SV)<Sfratto esecutivo
Sono titolare di un'autofficina meccanica con relativo soccorso stradale. Dopo ventitre anni di attività ho ricevuto lo sfratto per finita locazione. Trascorsi i termini lo sfratto è diventato esecutivo, con l'intervento delle forze dell'ordine;non hanno potuto mettere i sigilli in quanto nel locale ci sono vetture sequestrate. Avendo nella propria autofficina, autovetture sottoposte a sequestro amm. e penale, mi è impossibile riconsegnare le chiavi in quanto, essendo  custode giudiziale, le autovetture non sono di mia proprietà. Chiedo cortasemente quali sono le procedure per poter liberare il locale, onde evitare problemi futuri di responsabilità da parte mia.
distinti saluti

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

L'art. 610 del codice di procedura civile stabilisce che "se nel corso dell'esecuzione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte può chiedere al giudice dell'esecuzione, anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti".
Altra possibilità potrebbe essere quella di segnalare la situazione a chi ti ha nominato custode affinché emetta i provvedimenti del caso.

Rispondi


30 gennaio 2008 > 19 gennaio 2008 >Avv Anna Maria Piredda < Sassari >   notifica ex 140 cpc
Grazie anticipatamente a chiunque vorrà rispondere. ho effettuato notifica di D.I. ad amministratore di snc nella sua qualità in quanto la precedente notifica alla società è risultata negativa. L'U.G. ha effettuato notifica ai sensi dell'art. 140 cpc all'amministratore momentaneamente assente. Inviato mezzo a/r avviso di deposito, rientrato al mittente in quanto non curato il ritiro. Decorsi i 40 gg chiedo la formula esecutiva del D.I. ma il cancelliere rileva che sulla busta e sulla cartolina di rientro non è fatta menzione della qualità di amministratore della società nè la denominazione della stessa( nella relata è tutto esattamente indicato)ma solo il nome dell'amministratore. ritiene la notifica non validamente eseguita  e non sottoscrive la formula esecutiva. Che faccio? sono corretti i rilievi del cancelliere? devo rinotificare l'atto?. Saluti. Anna Maria

Risponde Amedeo Sperti UNEP Perugia

Gent.ma Avv.ssa Anna Maria Piredda, la risposta alla Sua domanda è implicita nel combinato disposto degli artt. 647 comma primo cpc e 153 comma primo disp. att. cpc; infatti, il cancelliere non può rifiutarsi di rilasciare la copia del D.I. in forma esecutiva quando il D.I. medesimo è forlmalmente perfetto, ossia munito, nel caso concreto de quo, della dichiarazione giurisdizionale di esecutorietà per mancata opposizione. In caso contrario (cioè, rifiuto del cancelliere di apposizione della formula esecutiva in calce al D.I. dichiarato esecutivo dal giudice ex art. 647 cpc), è applicabile per analogia il procedimento sanzionatorio di cui al combinato disposto degli artt. 476 cpc e 154 disp. att. cpc. Ovviamente, il cancelliere ha il potere-dovere di rifiutare legittimamente il rilascio della copia esecutiva del D.I. se il giudice non ha emesso la dichiarazione giurisdizionale di esecutorietà; al riguardo, si deve evidenziare che la mancata opposizione al D.I. entro il termine legale di 40 gg non comporta automaticamente l'obbligo per il giudice di emettere la dichiarazione giurisdizionale di esecutorietà,in quanto il giudice ha il potere-dovere di rigettare l'istanza di esecutorietà, se ritiene di dovere ordinare la rinnovazione della notificazione del D.I. "quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto", così come dispone il secondo periodo del primo comma art. 647 cpc. Certamente non è di competenza del cancelliere la valutazione della regolarità/validità o meno della notificazione del D.I., bensì del giudice, il quale, a seguito di tale valutazione, decide se accogliere o rigettare l'istanza di esecutorietà del D.I. per mancata opposizione. Spero di essere stato chiaro e di ausilio. U.G. Dott. Amedeo SPERTI.  
Rispondi


30 gennaio 2008 > 15 luglio 2007 >  13 febbraio 2007 >Avv. Alessandro Romito < pignoramento licenza tabacchi

mi trovo a dover eseguire pignoramento su una tabaccheria e mi domandavo: è pignorabile la licenza di rivendita dei tabacchi? esistono forme particolari di pignoramento ? su percentuali o che altro?
grazie a quanti mi risponderanno.

1. Risponde Avv Marco Mancuso > Milano

Egr. Collega, ho letto il Suo quesito sulla pignorabilità di una licenza di bar ed è lo stesso problema che ho io.
Effettuerò una ricerca e poi Le invierò il risultato di tali ricerche. Se nel frattempo Lei avesse risolto il quesito Le sarei grato se volesse comunicarmi ciò che ha appreso in modo che potremmo scambiarci i rispettivi pareri. Cordiali saluti

2. Risponde avv. Claudia Melani
Egregi colleghi,
leggo oggi il quesito sulla pignorabilità di licenza commerciale (in particolare, nel mio caso si tratta di bar) e sono anch'io interessata a risolvere tale questione alla quale, da quanto ho potuto reperire fino ad oggi, non sono riuscita a dare ancora risposta precisa. VI sarei grata di comunicarmi l'esito delle Vostre ricerche, fermo restando che farò altrettanto nel caso riuscissi a trovare una soluzione accettabile.
Cordiali saluti

Rispondi


30 gennaio 2008 > 19 gennaio 2008 >Avv. Angela Gagliardi < S.Maria CV < Pignoramento quote sas
Salve, vorrei porre un quesito a tutti, con la speranza che possiate darmi una mano. E' stato emesso dal GDP di XXXX un precetto nei confronti di una agenzia di viaggi con sede diversa da quella del giudice che ha emesso il provvedimento. Da ricerche fatte successivamente la stessa agenzia è risultata non svolgere piu' attività; Tuttavia dalle visure fatte presso la C.C.I.A.A. competente la società risulta essere ancora attiva e mai andata in liquidazione.  Mi chiedo come poter fare per recuperare le somme spettanti al creditore data la cessazione dell'attività della società. A chi posso notificare il pignoramneto? Al socio (se lo si puo' ancora definire così) accomandatario ed in quale forma immobiliare o presso terzi?
Grazie a tutti

Risponde Avv. Gianluca Sini
Salve Collega,
a mio parere puoi operare tranquillamente con il pignoramento immobiliare nei confronti del socio accomandatario. Essendo la sas una società di persone lo stesso è illimitatamente responsabile per i debiti contratti dalla società stessa. Quanto al pignoramento presso terzi dovresti vedere se hanno titoli, c/c presso un istituto di credito.

Rispondi 


19 gennaio 2008 >12  gennaio 2008 > Avv. Mauro Vitiello < Roma < società s.n.c.

Il mio cliente è creditore di una somma x nei confronti di una snc con 3 soci. Il credito è fondato su un assegno protestato a firma della società debitrice che attualmente è in liquidazione e ha chiuso l'attività. Ho notificato precetto su titolo di credito presso la residenza del liquidatore poco prima che scadesse il termine dell'azione di regresso (6 mesi). Poichè posso esperire l'azione di regresso anche verso l'altro socio, dovrei notificare atto di precetto presso la residenza di costui. Mi chiedevo: la prescrizione (6 mesi per l'azione di regresso) è stata interrotta notificando il primo atto di precetto presso la residenza del liquidatore? Posso notificare anche precetto presso altro socio nonstante sia scaduto il termine dell'azione di regresso? La legge sull'assegno stabilisce che l'interruzione della prescrizione non vale che contro colui rispetto al quale è stato compiuto l'atto interruttivo. In ogni caso la interpreto a mio vantaggio. Che dite???

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Ti invito a valutare la possibilità di seguire un'altra strada, che ti suggerisco: esercita l'azione causale e chiedi, avvalendoti dell'assegno bancario come prova scritta ex art.642 cpc, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo sia contro la Società che contro i soci, ed agisci sulla base di questo nuovo titolo esecutivo. Verifica se in tal modo puoi aggirare ogni possibile problema di prescrizione dell'azione di regresso, atteso che il rapporto causale fondamentale di debito - credito, a prova del quale sono prodotti in giudizio gli assegni bancari, è soggetto alla noramale prescrizione ordinaria decennale (Cass. 308/1975).
Comunque penso che l'atto interrutttivo della prescrizione esercitato contro la Società produca i suoi effetti anche contro i soci, perché nella Società in nome collettivo i soci rispondono delle obbligazioni sociali, sicché, se il credito non è prescritto contro la Società, non lo è neanche contro i soci.  

Rispondi


19 gennaio 2008 > 12 gennaio 2008 > 7 gennaio 2008 < Avv   Antonio Cesarini < pignoramento su autoveicolo
Alcuni Ufficiali Giudiziari utilizzano per il pignoramento di veicoli iscritti nel P.R.A. la forma del pignoramento immobiliare, con notificazione di atto di pignoramento al debitore proprietario del veicolo e poi copia per la sua trascrizione nel P.R.A. .
Avevo provato anch'io, dopo essermi documentato sulla forma dell'atto, fuori della circoscrizione del Tribunale dove opero, a richiedere l'esecuzione in tal forma del pignoramento di veicoli. Ma, l'U.G. richiesto mi ha risposto che non accettava di eseguire l'atto in questa forma perchè non previsto dalla legge e perchè non si voleva assumere responsabilità a riguardo. Così, come si immaginava, il tentativo di pignoramento diretto al debitore è stato infruttuoso. Questo tipo di atto poteva rappresentare un'arma in più per i creditori per spingere i debitori recalcitranti a pagare, ma così non è purtroppo, almeno per il caso che ho seguito.

Risponde Francesco Magnanelli UG Civitavecchia.

Carissimo Avvocato, il vero problema nel pignoramento di un autoveicolo eseguito nelle forme di un pignoramento immobiliare risiede nella circostanza che nessun G.E. accetterà mai la sua istanza di vendita all'asta del veicolo pignorato. L'ufficiale giudiziario, infatti, notifica l'atto di pignoramento ma non può effettuare alcuna valutazione del veicolo e, men che meno, può fotografarlo o, almeno, descriverne lo stato e le condizioni. Inoltre, si procede a pignoramento di un bene che, in teoria, potrebbe non essere più nella materiale disponibilità del debitore. Sono certo, quindi, che il G.E. non potrà mai mandare all'asta un veicolo del quale ignora il valore, lo stato e la disponibilità in capo al debitore.

19/1/08 > Risponde Avv. Massimo Carrattieri > Bologna
Ho un'esperienza recentissima positiva sulla circosrizione di Rimini. L'u.g. ha pignorato di sua iniziativa il furgone di una società, assieme ad altri beni. In cancelleria, all'atto del deposito dell'istanza di vendita, mi è stato consigliato di trascrivere il pignoramento al PRA e di procurarmi la valutazione del mezzo di qualche pubblicazione settoriale (eurotax?).
Ho controllato ed effettivamente il PRA esegue la trascrizione, al costo di c.a. 50 €. Il problema della forma del pignoramento immobiliare penso che nasca dall'art. 2695 c.c., visto che per gli autoveicoli non c'è legge speciale e si rinvia alle forme del pignoram. immobiliare. A mio avviso occorre buona volontà dell'uf. giud. e soprattutto deve trovare il mezzo con i documenti (o fargli avere copia di visura al PRA.

Rispondi 


19 gennaio 2008 > 24 novembre 2007 > 17 novembre 2007>9 novembre 2007 > Emanuele Pellegrini > Prat. Avvocato < Monza

Pongo un quesito forse banale che la ricerca giurisprudenziale non mi ha confortato.
Devo procedere al pignoramento presso terzi nei confronti del datore di lavoro del debitore (rapporto di lavoro privato). Sono però a conoscenza della cessione del quinto dello stipendio a favore del medesimo datore, in seguito ad un prestito intercorso precedentemente.
Questo pregiudica l'esito del mio presso terzi? Il giudice dell'esecuzione può concedere la pignorabilità dello stipendio netto detratto il quinto, oppure superando il limite devo attendermi esito negativo? Grazie anticipate.

Risponde Alessia Bramucci

Il pignoramento precedente di un quinto dello stipendio non pregiudica un successivo pignoramento. Nel tuo caso il Giudice dell'esecuzione, dopo aver ascoltato la dichiarazione del terzo, emetterà un'ordinanza per mezzo della quale disporrà che, conclusi gli effetti del gravame precedente, il terzo dovrà versare un quinto dello stipendio di Tizio al creditore procedente tuo cliente. Dovrai semplicemente valutare se, considerato l'ammontare netto dello stipendio ed il precedente credito da soddisfare interamente, il tuo pignoramento sarà rinviato molto in là nel tempo.

24/11 > Risponde Gianni > Firenze

scusate, ma a me sembra un falso problema: l'altro credito è una cessione (volontaria) del quinto, non un pignoramento; quindi non vedo perchè il nuovo pignoramento non possa colpire da subito un (ulteriore) quinto dello stipendio.

19/1/08 < Risponde Alessia Bramucci >

Non è affatto un falso problema. Ai dipendenti privati si applica l'art. 545 4° comma c.p.c. che prevede che le somme dovute da privati a titolo di stipendio sono pignorabili nella misura di un quinto, percentuale massima che può essere esecutata. Pertanto il pignoramento in questione deve essere soddisfatto successivamente alla precedente cessione del quinto e non può essere cumulato. In tal modo eccederebbe la percentuale massima di pignorabilità prevista dall'art. 545 c.p.c.
La disciplina prevista per i dipendenti privati trova applicazione, nel caso di specie, da un punto di vista processuale, perchè segue la norma di cui all'art. 547 c.p.c. secondo comma, in base alla quale il terzo che rende la dichiarazione deve specificare le cessioni che gli siano state notificate o che abbia accettato, e da un punto di vista sostanziale, a norma dell'art. 2914 numero 2 c.c.

8/2/08 Risponde Gianni > Firenze

"In tema di limiti alla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi dei pubblici dipendenti, quali risultanti dalle parziali declaratorie - di cui alle sentenze della Corte costituzionale n. 89 del 1987 e n. 878 del 1988 - di illegittimità costituzionale delle norme di previsione, qualora intervenga un pignoramento contenuto entro tali limiti (del quinto) successivamente ad una cessione di pari misura, regolarmente perfezionata e notificata, non è illegittima la coesistenza ed il cumulo delle due cause riduttive dello stipendio, non risultando superata la quota complessiva della metà dello stipendio medesimo, posta dall'art. 68 del D.P.R. n. 180 del 1950 quale limite assoluto per il concorso di cause siffatte."(Cass. civ., sez. III, 9 maggio 1994, n. 4488). Peraltro, trattandosi di rapporto di lavoro privato, v. anche "La questione di costituzionalità dell'art. 68, comma 2, D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 - il quale dispone che qualora il sequestro od il pignoramento abbia luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario e la quota ceduta - con riferimento all'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento dell'impiego pubblico rispetto a quello privato per la diversa e più favorevole disposizione dell'art. 545, commi 4 e 5, c.p.c., che non consentirebbe il cumulo tra cessione e pignoramento, è manifestamente infondata. Detta disparità di trattamento, infatti, non sussiste sia perché i pignoramenti possono aggredire fino alla metà degli stipendi, allorché concorrano fra essi, anche nel rapporto di lavoro privato, sia perché il cumulo tra cessione e sequestro o pignoramento si inserisce in quella forma particolare di «cessione degli stipendi e salari degli impiegati e salariati dello Stato» e «degli impiegati e salariati non dipendenti dallo Stato» regolata dai precedenti titoli II (art. 5 e 6 - 50 del D.P.R. n. 180 del 1950) e III (artt. 5 e 51 - 57 del citato D.P.R.), ESTRANEA AL RAPPORTO DI LA
Rispondi


12 gennaio 2008 > 7 gennaio 2008 < Francesco Magnanelli UG Civitavecchia < Notifica di citazione per convalida di sfratto
Carissimi colleghi, vi chiedo se la notificazione di una citazione per convalida di sfratto, che avvenga a mani di persona diversa dal citato, si perfezioni con l'invio della raccomandata ex art. 660 c.p.c. o se, invece, detta raccomandata possa essere inviata anche una volta scaduto il termine dei 20 gg. liberi previsti dal codice. Vi ringrazio sin d'ora e colgo l'occasione per augurare a voi tutti un felice e sereno anno nuovo.

1. Risponde Laura Biadi UG Orbetello

Non sono in grado di riferire su alcuna sentenza o autorevole interpretazione riguardo al quesito sull' art. 660 c.p.c. Personalmente non ho mai considerato l' invio della raccomandata come momento perfezionativo della notifica, trattandosi di un ulteriore avviso che ho sempre effettuato anche in caso di notifica ai sensi dell' art. 139 III e IV co. e dell'art. 140 c.p.c. cercando di non inviare il "660" contestualmente alla raccomandata prescritta da tali articoli, ma il giorno dopo con lo scopo, almeno secondo me, allargare la possibilità di conoscenza dell' atto da parte del destinatario. In conclusione, trattandosi di materia molto delicata, la notifica si perfeziona compiuti gli adempimenti degli artt. 138 e segg.e l' avviso ai sensi dell' art. 660 è a tutela del destinatario. Ricambio gli Auguri, Buon anno a tutti gli U.G.

2. Risponde Gattullo Vincenzo
Non contemplando alcuna prescrizione circa i termini di spedizione di detto avviso, lo stesso può essere inviato anche successivamente alla scadenza del termine libero di gg. 20 prima della comparizione, purché, comunque, prima di detta udienza. La notifica si perfezione con la consegna dell'atto(principio generale)ma è affetta da nullità se manca la spedizione dell'avviso ancorché la parte, pur costituendosi, ne eccepisca la mancata spedizione.

Rispondi


12 gennaio 2008 > 7 gennaio 2008 < Avv. Enzo Agostino Pescara.

Devo notificare atto di precetto al debitore che risiede in xxxxxx. il mio studio si trova il altra provincia cmq della stessa regione e il mio cliente risiede anch'esso nella mia provincia.
Il luogo di residenza del debitore ha una sez. distaccata di tribunale.
I beni da aggredire si trovano nel luogo di residenza del debitore.
Ora vi chiedo quale Ufficiale è competente per la notifica? Devo per forza eleggere domicilio? Posso far rimanere la domiciliazione presso il mio studio?
Grazie in anticipo.

1. Risponde Avv. Paolo Bonini < Massa

Per la notifica é competente sia l'ufficiale giudiziario della tua città, se essa avviene per posta, sia quello della città di residenza del debitore. L'elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza nel comune dove ha sede il giudice competente per l'esecuzione é imposta dall'art. 480 terzo comma c.p.c.

2.Risponde avv. Pierangelo Mazzucchelli < Brescia.

L'atto di precetto può essere notificato in ogni parte del territorio nazionale, senza necessità di eleggere domicilio nel luogo di destinazione dell'atto stesso.
Gli atti successivi al precetto, devono essere eseguiti dall'ufficiale giudiziario territorialmente competente, anche se appartenente ad una sezione distaccata dello stesso tribunale. 

3. Risponde Dott. Iulia Nigro UG Viareggio.

Il precetto, in quanto atto di parte, può essere notificato presso qualunque sede UNEP. Non mi risulta essere necessaria per lo stesso eleggere domicilio, analogamente ad altri atti giudiziari, presso un corrispondente del luogo. Quindi ben può essere inviato, con il solito mezzo utilizzato da quasi tutti gli uffici NEP, anche per atti da notificare nella "sede", vale a dire il servizio postale. Per la richiesta di esecuzione, trovandosi i beni del debitore in altro comune, il pignoramento andrà richiesto all'ufficiale competente per territorio ove risiede il debitore.

4. Risponde Giuseppe Marotta < UG Rho.

E' competente per la notifica, essendo un atto di precetto, qualsiasi ufficiale giudiziario se la notifica è richiesta a mezzo del servizio postale. Nel caso in cui volesse notificare l'atto "a mani" è competente l'ufficiale giudiziario della sezione distaccata del tribunale ove risiede il debitore. Può mantenere la domiciliazione presso il suo studio.
Rispondi 


7 gennaio 2008 < 28 dicembre 2007 < Avv. Carla Ferraro Napoli<Qual'è l'UNEP competente per il ricorso per Cassazione
Chiedo cortesemente di indicarmi la norma che attribuisce competenza a notificare atti di un procedimento presso la Cassazione oltre che all'UNEP di Roma anche all'UNEP ove ha sede l'Autorità che ha emesso il provvedimento impugnato (nella specie Sent. Corte App. Napoli).
Ringraziando per l'aiuto che i lettori di quest'autorevole forum sapranno darmi formulo i migliori auguri per le festività natalizie.

1. Risponde Gattullo Vincenzo UG Bari

L. n.ro 55 del 20/01/1992

2. Risponde Francesca Bibbò - UG Chieti

COME CONFERMATO DALL CASSAZIONE SEZ. CIV. II SENT. 4035 DEL 21/02/2007 LA LEGGE E' LA SEGUENTE LEGGE 20 gennaio 1992, n. 55 (in Gazz. Uff., 4 febbraio, n. 28). -- Disposizioni in materia di notificazione dei controricorsi e dei ricorsi incidentali dinanzi alla Corte di cassazione. Pubblicato in Gazz. Uff. del 04/02/1992 n. 28
NOTIFICAZIONI
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Articolo 1  1. La notificazione del controricorso e del ricorso incidentale dinanzi alla Corte di cassazione può essere effettuata anche dall'ufficiale giudiziario del luogo ove ha sede il giudice che ha pronunziato il provvedimento impugnato, a mezzo del servizio postale.

Rispondi 


7 gennaio 2008 < 3 gennaio 2008 >Jennifer Valentini > Avvocato Rimini.

Cari colleghi, in data 05.12.07 uff. giud. di Rimini ha effettuato lo sfratto rimettendo il proprietario dell'immobile nel possesso dello stesso. All'interno dell'immobile si rinvenivano macchinari e ciarpame privo di valore e pezzi di materiale che vennero tutti inventariati.
Siccome i proprietari voglio riaffittare il capannone dopo quanto tempo possono sbarazzarsi del materiale, pur essendosi messi a disposizione per far si che il proprietario se li portasse via spontaneamente?

1. Risponde Francesco Magnanelli UG Civitavecchia

Temo non esista un termine di legge entro il quale potersi liberare degli oggetti rinvenuti nell'immobile dopo uno sfratto. Le consiglio, ove possibile, di mettersi in contatto con lo sfrattato affinché: provveda personalmente all'asporto; o, in alternativa, le rilasci una dichiarazione scritta di rinuncia ai beni inventariati. Altrimenti, provi a rivolgere istanza al G.E. perché autorizzi il suo cliente a sbarazzarsi dei beni rinvenuti. Extrema ratio, nonché unica soluzione giuridica di mia conoscenza, è l'offerta per intimazione ex art. 1208 c.c.
2. Risponde Giovanni Silvagni UG Cosenza
Mi sembra di capire che ai sensi dell'art. 609 c.p.c. i mobili rinvenuti, siano stati affidati in custodia al proprietario dell'immobile che ha accettato di custodirli.Tale custodia , tuttavia, non può essere "sine die"  e , pertanto, il custode può chiedere al Giudice dell'Esecuzione la sua sostituzione, in ogni momento, ex art. 66, soprattutto in virtù del fatto che non ha diritto ad alcun compenso.In genere, il Giudice dell'Esecuzione provvede , sentite le parti, nominando nuovo custode l'Istituto Vendite Giudiziarie, in mancanza di un luogo di pubblico deposito. Il G.E. potrebbe, tuttavia, se il proprietario dei beni mobili non li asporta, ordinarne la vendita ovvero la distruzione qualora gli stessi siano di valore commerciale irrilevante.

3. Risponde Diego Ferro < UG Orbetello

Non credo che il tuo cliente si possa sbarazzare delle cose affidategli in custodia senza incorrere in alcuna responsabilità. Il fatto è che la persona sfrattata ha diritto alla riconsegna delle sue cose, dunque è creditrice della prestazione consistente nella consegna di beni mobili determinati. Se però non collabora per riprenderseli, credo che, da un punto di vista strettamente giuridico, lo strumento per liberare il tuo cliente dall'obbligo della consegna e dalle inerenti responsabilità sia quello della messa in mora del creditore, disciplinato dagli artt. 1206 e segenti c.c. Questa procedura, però, se da un lato penso sia quella giuridicamente più adeguata e più sicura, dall'altro ha lo svantaggio di essere lunga e costosa.
Altrimenti uno stratagemma che potresti adottare, se il tuo cliente è creditore dello sfrattato di una somma di danaro (come è probabile, visto che di sicuro gli spetta il rimborso delle spese dell'esecuzione per rilascio ex art. 611 cpc, se non anche i canoni di locazione), è quello di far pignorare le cose lasciate sul posto al solo fine di chiederne l'assegnazione per poterle poi buttare via (ma questo stratagemma "brucia" una parte del credito vantato dal tuo cliente, il quale sarebbe solo fittiziamente soddisfatto nella misura corrispondente al valore di stima dei beni pignorati e fattisi assegnare).
Altrimenti una ulteriore soluzione potrebbe essere quella di ottenere, dalla persona sfrattata, una dichiarazione scritta di autorizzazione per il tuo cliente a buttare via le cose, possibilmente dopo aver riconosciuto che non hanno alcun valore (ciò al fine di evitare che quell' autorizzazione possa, un domani, essere considerata una sorta di donazione anomala, che sarebbe nulla per vizio di forma).
Altra possibilità è quella di acquistare le cose dallo sfrattato, onde divenirne proprietari e potersene poi sbarazzare (ma temo che il tuo cliente non sia ben diposto a far questo).
Oppure, ancora, puoi provare a depositare un'istanza al giudice dell'esecuzione affinché ti dia lui le istruzioni del caso.
Ti invito comunque a considerare cum grano salis questi miei suggerimenti, perché so che molti miei colleghi non condividono questo atteggiamento così prudente e riguardoso nei confronti di chi ha subito il rilascio, e ritengono che delle cose lasciate sul posto ci si possa sbarazzare quando l'avente diritto non le ritira dopo un ragionevole lasso di tempo. Io, invece, penso che se si agisce in questo modo si rischia di esporsi ad azioni strumentali dello sfrattato, fatte magari al solo fine di porre in essere una ritorsione a danno di chi ha ottenuto il rilascio; se questo spesso non accade, probabilmente è perché gli sfrattati il più delle volte non hanno interesse a rivendicare cose che loro stessi, evidentemente, hanno ritenuto non meritevoli di cure.
A titolo di mera curiosità, comunque, ti informo che una persona di mia conoscenza che aveva comprato una casa all'asta, dopo aver fatto notificare il decreto di trasferimento ed atteso una ventina di giorni, molto semplicemente, senza promuovere alcuna esecuzione per rilascio, si è impossessato della casa, ha portato vicino al cassonetto le cose dell'ex proprietario ed ha iniziato i lavori di restauro: questo, però, è assolutamente antigiuridico, e se a quel tipo è andata bene con la sua "giustizia fai da te" è solo perché la controparte non si è attivata in alcun modo, ma nessun giurista potrebbe consigliare una cosa simile a chi gli chiede un parere, anche se, talvolta, i metodi sbrigativi funzionano nella vita reale. 

Rispondi


28 dicembre 2007 < 22 dicembre 2007 < Dott.ssa Cristina Malachin < Verona
Salve a tutti, sono una giovane praticante in preda ai dubbi, per cui chiedo umilmente un Vostro parere.
Dopo avere ottenuto un decreto ingiuntivo, il debitore svolge opposizione. Il relativo procedimento si conclude con il rigetto di detta opposizione ma il G.I. "compensa interamente le spese del giudizio". Non so se debbano ritenersi compensate solo le spese del procedimento ordinario (radicato a seguito dell'opposizione) o anche quelle liquidate dal Giudice nel decreto ingiuntivo. Infine, la tassa di registro della sentenza è a carico del solo soccombente oppure, per effetto della compensazione, per metà su ciascuna parte? temo un'opposizione al precetto qualora indicassi spese non dovute, con ulteriore dilazione del pagamento, risalente al 2003!grazie, Cristina Malachin

Risponde Avv Carnesala < Ragusa

La compensazione vale solo per le spese del giudizio di opposizione; le spese del D.I. rimangono integre. La registrazione, quale debito erariale è solidale e potrai ripeterne, ma solo dopo il pagamento, la somma in danno del debitore. Ti consiglio di contattare il collega di controparte, eventualmente conformale messa in mora dell debitore e pagare la registrazione insieme. In caso contrario, paga pure, poi chiedi D.I. esibendo copia della sentenza e copia del pagamento e della essa in mora.
Rispondi


28 dicembre 2007 < 22 dicembre 2007 < Avv Daniela Costa < Napoli

 ho incardinato presso il tribunale di napoli procedura per scioglimento di matrimonio;devo notificare, quindi,il relativo ricorso con pedissequo decreto di fissazione d'udienza al convenuto che, attualmente, è detenuto presso la casa circondariale di vallo della lucania;qual'è il modo migliore perchè si perfezioni la notifica? se faccio una notifica dall'u.n.e.p. di napoli con invio a mezzo posta può andare bene? ringrazio anticipatamente chi vorrà inviarmi suggerimenti e auguro a tutti buone feste.

Risponde Ernesto Martone < UG Napoli

E' possibile notificare al detenuto a mezzo del servizio postale,in quanto nessuna norma lo vieta, anche se sarebbe più opportuna la notifica a mani,spedendo l'atto all'ufficiale giudiziario competente,con raccomandata con ricevuta di ritorno
Rispondi


3/1/2008 > 28 dicembre 2007 < 9/11/2007 > 3 novembre 2007 > 29 ottobre 2007 > Avv Pastorino Francesco < Aosta

Buongiorno e complimenti vivissimi!
Questione che sembra assai banale, ma per la quale necessiterei di un chiarimento.
Ho notificato un decreto ingiuntivo in data 04.09.07 con termini per proporre opposizione, stante la sospensione FERIALE, che decorrevano dal 16 settembre. Cadendo di domenica, il dies a quo, questo slitta automaticamente a lunedì o viene comunque computato? Peraltro, nei ricorsi tributari so con certezza che il dies a quo parte dal 16 settembre nonostante il giorno festivo.
Avendo ricevuto la notifica dell'opposizione in data odierna (26 ottobre) ed essendo scaduti i termini in data 25 ottobre la questione mi interessa alquanto. Grazie. 

1. Risponde Mauro Venezia < UG Napoli

l'art.155 cpc al 3°C dispone: i gg festivi si computano nel termine;
al 4°C - se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

2. Risponde Diego Ferro < UG Orbetello

 credo che la notifica sia tempestiva, perché la legge 742 del 1969 dice, all'art. 1, che se il decorso ha inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine  di detto periodo, perciò, se la notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta il 4 settembre, il decorso del termine per presentare l'opposizione inizia dal 16 settembre. A questo punto, però, entra in gioco l'art. 155 cpc, in base al quale nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale. Il 16 settembre, insomma, va esluso dal computo non perché festivo (infatti l'art. 155 cpc dice che i giorni festivi si computano nel termine), ma perché è il giorno iniziale.

3. Risponde Gattullo Vincenzo UG Bari

Se l'atto è stato depositato presso l'ufficiale giudiziario in un qualsiasi giorno fino al 26 ottobre, per il noto ed ormai consolidato principio costituzionale che il termine per il notificante si intende rispettato con, appunto, il deposito, l'opposizione è perfettamente nei termini.

4. < 28/12/2007 <  risponde Diego Carestiato < Praticante Treviso
Gentile Avvocato e gentili U.G.,
  mi permetto di intervenire nella discussione in oggetto contribuendo con la mia esperienza personale. Mi sono trovato a dover affrontare la medesima situazione e, dal canto mio, nella mia comparsa mi sono appoggiato alla sentenza Cass., sez. un., 28-03-1995, n. 3668: "In tema di sospensione dei termini durante il periodo feriale dall’1 agosto al 15 settembre, l’art. 1 l. 7 ottobre 1969 n. 742, il quale stabilisce che, se il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo, va inteso nel senso che il giorno 16 settembre deve essere compreso nel novero dei giorni concessi dal termine, atteso che tale giorno segna non l’inizio del termine, ma l’inizio del suo decorso, il quale non include il dies a quo del termine stesso, in applicazione del principio fissato dall’art.
155, 1º comma, c.p.c."
A mio parere l'opposizione consegnata all'U.G.il 26 ottobre è tardiva, nè il fatto che il 16 settembre fosse festivo incide minimamente sulla questione, non essendo termine di scadenza del termine.

 5. Risponde Diego Ferro < UG Orbetello< 3/1/2008>

La questione, in effetti, è da sempre controversa e dibattuta: infatti la Corte di cassazione, con la sentenza 5508 del 7/6/1994,in contrasto anche con precedenti sentenze emesse dalla stessa corte a sezioni unite, aveva ritenuto che la notifica della sentenza durante il periodo della sospensione feriale ha l'effetto di differire l'inizio del termine breve di impugnazione alla fine del detto periodo, con la conseguenza che, nulla innovando tale norma sui criteri di computo dei termini quali risultano regolati dall'art. 155 cpc, il detto inizio coincide col giorno 16 settembre, ma il computo del termine così differito va compiuto a decorrere dal 17 settembre, secondo la regola per cui dies a quo non computatur in termino. Con la successiva sentenza della Cassazione a sezioni unite - quella del 28/3/1995 segnalata dal Dott. Carestiato- la Corte ha però poi deciso in senso opposto, risolvendo, si spera una volta per tutte, il contrasto. Ringrazio dunque il Dott. Carestiato per la segnalazione.

1/3/2008 6. Risponde Enrico Cavallin

In aderenza a quanto già richiamato dal collega Dott. Carestiato Diego del Foro di Treviso, il quale, fine parere, rinvia correttamente "in appoggio" alla sentenza Cass.sez. un., 28-03-1995, n. 3668, mi permetto di formulare mera precisazione.
In punto, pacifico quanto già richimato dal collega, ovvero che i termini processuali che iniziano a decorrere nel periodo di sospensione feriale si computano a partire dal 16 settembre successivo in quanto,l'art. 1, l. n. 742 del 1969 va inteso nel senso che il giorno 16 settembre deve essere compreso nel novero dei giorni concessi dal termine,predetta regola non soffre deroga o eccezione neppuire nel caso in cui il detto giorno 16 cada in giorno festivo, in quanto la proroga di diritto al primo giorno successivo non festivo costituisce eccezione al principio generale secondo cui i termini si calcolano secondo il calendario comune non computando il giorno iniziale ma quello finale.
Pertanto anche a mio parere l'opposizione consegnata all'U.G.il 26 ottobre è palesemente tardiva.
Rispondi


22 dicembre 2007 < Elio Scarpa
Sono collaboratore esterno di uno Studio Legale che ha sede in Pordenone. Recandomi allo sportello UNEP del Tribunale appunto di Pordenone, per inoltrare una serie di convocazioni a testimonianza riguardante una pendenza penale ante il tribunale di Trieste.
Mi è stata rifiutata allo sportello, in quanto mi è stato fatto presente che , anche se lo studio ha sede in Pordenone, la causa (e quindi tutto l'inoltro postale) doveva essere a cura degli Ufficiali Giudiziari di Trieste.
Onestamente mi sembra un ossimoro alla normativa riguardante la funzione stessa dell'U.G.
Voi cosa ne pensate? Grazie.

Si la capisco, ma la competenza dell'UNEP di Pordenone nel suo caso è limitata solo a testimoni che risiedono nel territorio di competenza.

Ai sensi degli artt. 106 e 107 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, l'ufficiale giudiziario è competente a notificare, per mezzo del servizio postale, atti del suo ministero a persone residenti, dimoranti o domiciliate nella sua circoscrizione territoriale, mentre può procedere a notifiche nei confronti di soggetti residenti altrove solo se l'atto si riferisce ad un procedimento che sia o possa essere di competenza del giudice al quale il notificante è addetto. Corte di Cassazione, sez. U,ordinanza n 6271 del 23 marzo 2005.

Rispondi


 22 dicembre 2007 < Elisa Miranda < Udine < Pignoramento quote srl
Buonasera tutti. Ho un problema che mi assilla e non ho più molto tempo per risolverlo.
Per il pignoramento di quote di srl è meglio utilizzare il modello del pignoramento presso terzi o quello del pignoramento diretto nei confronti del debitore?Sono dubbiosa per via del fatto che in dottrina e giurisprudenza ci sono opinioni contrastanti.
Grazie per l'aiuto.

Risposta
Il nuovo orientamento della Suprema Corte e le importanti novità introdotte dalla riforma del diritto societario, hanno posto fine al contrasto giurisprudenziale che si era sviluppato attorno alla pignorabilità delle quote societarie.

Il decreto legislativo del 17 gennaio 2003, n. 6 disciplina all’articolo 2471 del codice civile l’espropriazione della partecipazione nelle s.r.l. Rispetto alla previgente normativa la novità è rappresentata dalla nuova definizione dell’oggetto del pignoramento: “partecipazione e non più quota”. Tale nuova formulazione comporta anche una modifica della forma del pignoramento in quanto l’oggetto dell’espropriazione non è più considerato un credito – quota - verso terzi, ma  diventa un “bene mobile immateriale” pignorabile nelle forme del pignoramento diretto.  

La nuova disciplina si basa su tre momenti procedurali:

1.La notificazione dell’atto di pignoramento al debitore, contenente l’ingiunzione e gli altri elementi previsti dall’articolo 492 del codice di procedura civile;

2. la notificazione dell’atto alla società;

3. l’iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio;

4. l’annotazione del pignoramento nel libro dei soci da effettuarsi senza indugio da parte degli amministratori.

Il pignoramento si considera perfezionato solo dopo l’iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese – definito anagrafe delle imprese - il quale assolve la funzione di rendere inefficaci tutti atti di trasferimento della partecipazione – ex quota – compiuti successivamente alla data di iscrizione del pignoramento.

L’iscrizione nel libro dei soci invece regola l’efficacia del trasferimento della quota rispetto all’esercizio dei diritti sociali.  

A seguito del pignoramento, l’ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore. Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e creditore, debitore e società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; tale vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.... segue (Manuale del pignoramento)


22 dicembre 2007 < Avv. Francesco Lagonigro < Altamura
Ho notificato un atto di precetto. Successivamente, il debitore ha pagato parte del suo debito. Ora, a distanza di diversi mesi e stante l'inerzia di quest'ultimo, devo agire per il recupero della residua debitoria. E' necessario notificare un altro atto di precetto ove dia conto dell'avvenuto pagamento di parte del debito, evidenziando che quanto versato è stato imputato, nell'ordine, alle spese legali, agli interessi e quindi al capitale, oppure posso rivolgermi direttamente all'Ufficiale Giudiziario competente chiedendogli di agire sulla scorta del primo precetto, ma invitandolo a pignorare nei limiti della residua debitoria? Grazie

Se il precetto è ancora valido può ripresentare istanza di pignoramento all'UG annotando a margine dell'atto di aver ricevuto un acconto pari a euro ...... . 


15 dicembre 2007 <  Fabrizio Fezza < Avvocato Nocera Inf. < Pignoramento mobiliare in presenza di sequestro disposto dal giudice.

Ho tra le mani un verbale di pignoramento mobiliare negativo del 22/11/06 in cui l'Ufficiale Giudiziario, pur constatando la presenza di beni mobili e di merci presso la sede della società pignorata, ha rilevato l'impignorabilità dei beni mobili per la presenza di "sequestro ex art. 247 e ss. c.p.p. con verbale della GdF del 02.12.03" e l'impignorabilità delle merci sulla base di mera dichiarazione del legale rappresentante della società il quale affermava essere le merci tenute in deposito per conto di terzi.
Mi sembrerebbe che l'Ufficiale Giudiziario abbia sbagliato, poiché il sequestro penale - conservativo o preventivo che sia - non preclude la pignorabilità dei beni; e perché i diritti dei terzi sulle merci avrebbero dovuto risultare da atto di data certa anteriore al pignoramento.
Vorrei sapere se siete d'accordo - in particolare sulla rilevanza del sequestro - oppure se ritenete necessaria la previa modifica del provvedimento di sequestro da parte del Giudice penale. Grazie.  

Risponde Rosanna Esposito UG Nocera

Gentile Avvocato e' molto probabile che quel verbale che ha tra le mani sia mio e se non e' mio conosco perfettamente la situazione.Per ciò che concerne le merci di quella società esistono vari e ripetuti contratti di lavorazione per conto terzi e la società in parola risulta da atti scritti e non dalle dichiarazioni del legale rappresentante lavorare merci di altre società.
Per quanto riguarda l'azienda, l'universalità' dei suoi beni e' sottoposta a sequestro da parte della polizia tributaria gruppo repressione frodi a seguito di verbale di perquisizione. Quindi si tratta di sequestro di beni pertinenti a reato ai sensi dell'art.252 cpp.Le cose sequestrate sono state assicurate in modo idoneo a indicare il vincolo imposto ai fini di giustizia .

Rispondi


15 dicembre 2007 > 2 dicembre 2007 > Avv Maria Luisa Borgia < Bologna <Messa in mora ancora valida?
Gent.mi avrei neccessità di sapere se: una raccomandata r.r. spedita nel Maggio del 1999, allo scopo di interrompere la prescrizione,rivolta ad un mio debitore, quale valore può avere, non essendo stato più attivato alcunché.
Quale procedimento avrei dovuto instaurare, dopo avere spedito la raccomandata, la quale venne ricevuta regolarmente dal mio debitore?
Entro quanto tempo avrei dovuto continuare l'azione di recupero?
Ho qualche parere ma discordante... C'è chi sostiene che dopo un anno, se non ci si aziona tutto decade.
Grazie per l'informazione.Saluti cordiali

Risponde Avv. Anna Russo < San Remo
Gentile Collega,
a mio parere la lettera di messa in mora interrompe la prescrizione secondo il termine applicabile al credito di cui si tratta. Perciò se si tratta di un credito per prestazioni professionali, la prescrizione è di tre anni, allora dal 1999 al 2002 il credito si prescrive.
Se si tratta di altro credito, con prescrizione ordinaria di dieci anni, puoi ancora attivarti per il recupero, magari facendo un ricorso per decreto ingiuntivo.
Spero di esserti stata d'aiuto. Cordialità
Rispondi


15 dicembre 2007 < 9 novembre 2007 > Avv Elena Angelini > Ferrara

Salve! Ho notificato in data 26.08.07 decreto ingiuntivo a Sportass - Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi - (ente pubblico ) che è stato soppresso con la finanziaria del 2008. L'inps subentra nei rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale mentre l'inail a quelli relativi al ramo assicurativo. Cosa devo fare ?

Risponde Gianni < anonimo

secondo me dipende dalla natura del credito: se il credito è di natura previdenziale debitore sarà l'INPS, se il credito è di natura assicurativa, debitore sarà l'INAIL
Rispondi


15 dicembre 2007 < 2 dicembre 2007 >Avv Molinari Massimiliano < Roma

... anzitutto, complimenti per il sito, vorrei se possibile risolvere un problema cui non riesco di venirne a capo! ho incardinato una procedura esecutiva immobiliare verso il debitore, ma l'anno scorso nei suoi confronti c'è stata una sentenza revocatoria...come posso procedere? incardinando una nuova procedura nei confronti del beneficiario della sentenza o altro? grazie a tutti per l'aiuto che saprete darmi!!!

Risponde Diego Ferro < UG Orbetello

ritengo che il conflitto tra il tuo cliente che ha fatto pignorare l'immobile e colui che ha vittoriosamente esperito l'azione revocatoria vada risolto dando prevalenza a chi, dei due, ha trascritto per primo nei registri immobiliari: così, se chi ha esperito l'azione revocatoria ha trascritto la domanda giudiziale prima della trascrizione del tuo atto di pignoramento, deve prevalere lui (2652 c.c.).
Rispondi


15 dicembre 2007 < 2 dicembre 2007 >Avv. Laura Articoletti < Roma

Buonasera, il mio assistito e' creditore nei confronti di una s.n.c i quali soci sono in forte contrasto e che, prossimamente, verrà posta in liquidazione.
E' gia' stato notificato un decreto ingiuntivo non opposto. Il quesito e' questo:
Pignorando le quote dei soci, il mio cliente puo' evitare la nomina di un liquidatore assumento egli la gestione della societa'? In tal  caso, decidera' egli la  strada intraprendere riguardo la liquidazione della stessa?
Ringrazio e cordialmente saluto.

Risponde Diego Ferro < UG Orbetello

se il tuo interesse è quello di evitare la messa in liquidazione della società ed hai già in mano un titolo esecutivo, credo che la cosa migliore da fare sia un pignoramento contro la società stessa, in modo da bloccare tutti i beni che si riescono a reperire. A tal fine ti potrà tornare utile l'art. 492 c.p.c., nella parte in cui attribuisce all'ufficiale giudiziario il potere di chiedere al debitore (in questo caso al legale rappresentante della società)dove si trovano i beni utilmente pignorabili e dove si trovano le scritture contabili, le quali, in base a quella stessa norma, potranno essere fatte analizzare da un esperto ai fini della riceca dei beni costituenti patrimonio sociale e dei crediti verso terzi ancora da incassare. Altrimenti, se ritieni di poterti fidare dei liquidatori, puoi lasciare che la società si sciolga, tenendo conto del fatto che l'art. 2280 c.c. prevede l'obbligo, per i liquidatori, di non ripartire i beni sociali tra i soci finché non siano pagati i creditori della società o non siano state accantonate le somme necessarie. Quanto a far sì che il tuo cliente sia nominato liquidatore o divenga liquidatore di fatto, non ho capito come conti di riuscirci. 
Risponde Gianni < anonimo

Gent.Avv., la risposta al Suo quesito è contenuta negli artt. 2304 e 2305 C.C. Secondo me il creditore della società, dopo aver inutilmente tentato di escutere il patrimonio sociale (i dati oggi possono essere acquisiti tramite la procedura di cui al nuovo testo dell'art. 492, co. 8, c.p.c.), può aggredire il patrimonio dei singoli soci. Peraltro, escusso inutilmente il patrimonio sociale e posto che la società sia stata già messa in liquidazione volontaria, possono essere pignorate anche le quote dei soci (che però,se il patrimonio sociale non può essere utilmente escusso e quindi non vale niente, non vedo che valore possano avere), e solo allora il creditore potrà far nominare un custode diverso dal liquidatore nominato dai soci della società, custode che dietro sollecitazione dei creditori o su ordine del G.E. potrà procedere alla sostituzione del liquidatore nominato dai soci.  
Rispondi

15 dicembre 2007 <2 dicembre 2007 >  24 novembre 2007 > Isabella Manunza > Praticante > Cagliari.

devo effettuare un pignoramento presso una sas la cui sede coincide con l'abitazione del socio accomandatario. l'ufficiale giudiziario potrà pignorare i beni che vi troverà, che evidentemente non saranno propriamente beni aziendali, o sarà da considerarsi come preventiva escussione dei beni sociali, con esito negativo, a cui, poi, far seguire nuovo pignoramento sui beni del socio accomandatario. grazie per sollecita risposta.

Risponde Avv. Mauro Lobello Napoli

I soci delle società di persona rispondono illimitatamente con tutti i loro beni presenti e futuri. Pertanto se la sede sociale corrisponde alla residenza, l'U.G. provvederà a pignorare i beni che troverà (computer, mobili ecc) indistintamente.

Risponde Diego Ferro < UG Orbetello

Secondo me la giusta impostazione è la seguente: se il titolo esecutivo è contro la società ed il precetto prevede un'intimazione di pagamento rivolta contro di essa, minacciando l'esecuzione forzata in caso di inadempimento, è solo contro la società che si può agire, in quanto i patrimoni della società e del socio accomandatario non possono essere considerati un tutt'uno indistintamente, perché vi osta, tra l'altro, l'art. 2304 c.c., che prevede l'illegittimità della pretesa di pagamento dei creditori sociali dai singoli soci se prima non è escusso il patrimonio sociale. Sicché il pignoramento negativo presso la sede sociale, accompagnato dalla dichiarazione negativa ex art. 492 c.p.c. del legale rappresentante della società, varrà a superare il beneficio di escussione. Per agire contro il socio accomandatario, poi, a mio avviso è necessario redigere un atto di precetto a lui espressamente rivolto, nel quale si menzioni l'infruttuoso tentativo di pignoramento contro la società e nel quale si intimi a lui personalmente di adempiere l'obbligazione, minacciando contro di lui l'esecuzione forzata in caso di inadempimento. Le ragioni che possono indurre il socio a pretendere il rispetto di questo iter sono molteplici: innanzi tutto può scegliere di pagare per evitare il pignoramento contro di lui, oppure può indicare quali sono i beni e i crediti sociali da pignorare, ed infine in tal modo gli è data la possibilità di fare opposizione a precetto ad esempio per disconoscere la sua qualità di socio responsabile o per qualsiasi altro motivo. In questa mia convinzione sono supportato da Cass. 5884/1999, dalla quale si possono ricavare i principi che ho espresso.
Rispondi


7/12/2007 <Avv. Roberta Rossetto < Pisa

Salve, ho notificato un atto di pignoramento immob.( con intestazione del Tribunale del luogo in cui si trovano i beni immob) al debitore residente in una città i cui beni immob. sono in altra diversa città non di competenza del predetti U.G., cosa è successo? che l'u.G. che ha eseguito la notifica mi ha inviato il tutto nella cancelleria del Tribunale della residenza del debitore, ovviamente ho provato a richiedere la restituzione dei titoli esecutivi ma non mi sono stati restituiti. Dovendo procedere alla iscrizione a ruolo i 10 gg sono perentori?? e dove devo fare la iscrizione a ruolo?? grazie per la gentile risposta. 

Gentile Roberta, presumo che  il verbale di pignoramento è stato depositato unitamente ai titoli dall'UG e quindi  ... ritengo ... che la cancelleria che ha sede nel luogo ove risiede il debitore,  una volta accertata l'incompetenza è tenuta d'ufficio ad inviare direttamente o tramite UG l'atto di pignoramento imm. in originale - unitamente ai titoli allegati -  alla cancelleria del Tribunale competente per la formazione del fascicolo dell’esecuzione. Se ciò non avviene, sollecita la cancelleria a provvedere. Per quanto riguarda il termine di 10 giorni  per il deposito, nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione, del titolo esecutivo o del precetto, è un termine ordinatorio e non perentorio.


7/12/2007 < 2 dicembre 2007 > avv Mauro Solimene Napoli

Su mio ricorso, viene emanato un decreto ingiuntivo con attribuzione al procuratore antistatario. Ho notificato pertanto due precetti, uno per la sorta e un altro per gli onorari. Ora devo procedere a pignoramento presso terzi. Posso notificare un unico pignoramento comprendendo entrambi i precetti o devo notificare due pignoramenti allo stesso istituto di credito? Grazie.

No, è sufficiente nella premessa dell'atto di pignoramento presso terzi indicare entrambi i precetti e notificare un unico atto.

Rispondi


7/12/2007 < 2 dicembre 2007 > Avv Marco Rinaldi < Firenze

Per una società srl è stato notificato un atto di richiesta di sequestro conservativo (su beni immobili) soltanto all'amministratore e non alla società in relazione ad un debito da parte di un socio della srl. Vorrei sapere se la notifica doveva essere fatta anche alla sede sociale della società oppure se non è obbligatoria. In caso di mancata notifica obbligatoria alla società l'atto di sequestro è nullo? Gradirei conoscere sentenze recenti su detto quesito.

L’articolo 145 del codice di procedura civile dispone che – articolo modificato dopo l’entrata in vigore della legge 263/2005 -  la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede oppure, alternativamente, a norma degli articoli 138 - notificazioni in mani proprie - 139 - notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio - e 141 - notificazione presso il domiciliatario - alla persona fisica che rappresenta l'ente. Pertanto La notifica è valida se quella effettuata presso la residenza dell'amministratore è stata notificata a norma degli art. 138, 139 o 141, ma non è valida se l'atto è stato notificato ai sensi dell'art. 140 o 143 senza aver prima  effettuato un tentativo presso la sede della società. 
Rispondi


2 dicembre 2007 > 24 novembre 2007 > Avv. Cristina Barro < Torino
Carissimi, Vi pongo un quesito un po bizzarro ma, almeno per me, di non immediata soluzione. Hanno notificato a un mio cliente un decreto ingiuntivo recante la seguenti date: concessione 21/08/2007, depositato sempre nel mese di agosto 2007, notificato 14/11/2007. Il decreto è stato richiesto ed ottenuto immediatamente esecutivo. A questo punto il quesito: un decreto concesso immediatamente esecutivo nel periodo feriale è sottoposto alla sospensione dei termini con riferimento alla sua perdita di efficacia di 60 gg di cui all'art. 644 c.p.c., oppure no?

Risponde1 Avv. Simona Poli (Latina)
Gentile Collega, il tuo quesito è tutt'altro che di semplice soluzione. putroppo la risposta è: Tribunale che vai, usanza che trovi. è capitato a me proprio qualche giorno fa di scoprire che il decreto emesso il 31 luglio, purtroppo non beneficiava della sospensione dei termini (almeno al Giudie di Pace di Albano (RM)) e quindi ho dovuto rifare tutto daccapo. Invece a Latina la sospensione si applica senza problemi! studiando un pò di dottrina e giurisprudenza, la dottrina è orientata per la sospensione mentre la giurisprudenza no. Per evitare problemi ti consiglierei di riproporlo o di chiedere la remissione in termini.buona fortuna

Risponde 2 Vincenzo Gattullo UG Bari

Posto e dato per scontato che si tratti di d.i. ordinario(non lavoro) vi è una sentenza della Cass. civ., Sez. II, 04/06/1999, n.5447 la quale afferma: "Il termine previsto dall'art. 644 c.p.c. entro il quale, a pena di inefficacia, deve esser notificato il decreto ingiuntivo, è di natura processuale, sicchè, non incidendo su situazioni giuridiche sostanziali delle parti, e non essendo attinente alle controversie richiamate ed indicate dall'art. 3 stessa l. 7 ottobre 1969 n. 742, ai sensi dell'art. 1 della medesima, è soggetto a sospensione nel periodo feriale".
Il termine di cui all'art. 644 inizia, quindi, a decorrere dal 16 settembre.
Vi è da aggiungere che secondo l'ormai consolidato pricipio della scissione del termine per il notificante e per il notificando, se l'atto è stato richiesto per la notifica in un giorno qualsiasi dalla sua emissione e fino al 14/11, il termine di cui al 644 predetto è rispettato.
Cordialità

Risponde3  Claudio Stasio UG Verona

A mio avviso, il termine previsto dall'art. 644 c. p. c. per la notifica del decreto ingiuntivo ha natura processuale e, quindi, è soggetto a sospensione nel periodo feriale.
E' la Corte di Cassazione che, ormai da anni, lo afferma: "Il termine previsto dall'art. 644 c.p.c. entro il quale, a pena di inefficacia, deve esser notificato il decreto ingiuntivo, è di natura processuale, sicchè, non incidendo su situazioni giuridiche sostanziali delle parti, e non essendo attinente alle controversie richiamate ed indicate dall'art. 3 stessa l. 7 ottobre 1969 n. 742, ai sensi dell'art. 1 della medesima, è soggetto a sospensione nel periodo feriale".(Cass. civ., sez. II, 04/06/1999, n.5447). Identico principio in Cass. civ., sez. I, 04/06/1997, n.4987.
Cordialità.
Claudio Stasio

Rispondi


2 dicembre 2007 > 24 novembre 2007 > Emanuele Scalia < UG Sciacca.

L'art. 1 della legge cambiaria annovera tra gli elementi essenziali della cambiale, la data d'emissione; in mancanza la cambiale non è più tale e diventa un qualunque documento di riconoscimento di debito;
quindi è legittimo rifiutare una esecuzione basata su un tale titolo o deve essere il debitore a fare opposizione?
Grazie in anticipo.

Risponde Claudio Stasio UG Verona

Carissima collega,
ritengo che la risposta sia nel dettato normativo.
L'art. 2 della legge cambiaria, infatti, recita che: "Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come cambiale ...".
Il titolo, quindi, a mio parere, non ha efficacia esecutiva e, pertanto non ti consente l'esecuzione.
Cordialità.

Rispondi


24 novembre 2007 > Avv. Emanuela Ferrarini
Vorrei sapere se è valida la notifica (di un atto di citazione) effettuata dall'Italia all'estero (in Germania) mediante la semplice spedizione dell'atto per posta racc. a.r. direttamente ad opera dell'avvocato (autorizzato dal proprio Consiglio dell'Ordine) ai sensi della legge n. 53/1994 (pur se il plico non viene recapitato e pur se al destinatario non viene rilasciato alcun avviso di tentato o mancato recapito), pertanto, effettuata non per il tramite degli organi competenti (mittenti e riceventi individuati dai singoli stati) secondo le prescrizioni del Reg. CE n. 1348/2000.
Grazie Avv. Emanuela Ferrarini

Qualora un atto formato in Italia è da notificare in un paese membro dell’Unione Europea, la trasmissione a mezzo degli organi designati è di esclusiva competenza degli Ufficiali Giudiziari in quanto, tale professionista, è stato designato organo mittente dallo Stato italiano. Pertanto ritengo che la notifica effettuata dall'avvocato, se pur autorizzato dal consiglio dell'ordine, non sia valida.

Rispondi


24 novembre 2007 > Avv. Federica Stoehr < Genova

ho scoperto che un debitore ha solamente un diritto di usufrutto su un immobile. Vorrei sapere se è possibile presentare istanza di pignoramento su tale diritto.

Si, Le confermo che tale diritto è pignorabile nelle forme del pignoramento immobiliare. Personalmente ho già effettuato tale forma di pignoramento e successivamente eseguito il rilascio forzato in base ad un decreto di trasferimento.
Rispondi


24 novembre 2007 > 17 novembre 2007>  Avv Tommaso Divincenzo < Barletta

Il mio cliente è creditore personale di un socio di una s.n.c., composta di soli due soci,  della quale è amministratore unitamente all'altro socio ( coniuge in regime di comunione di beni allorquando ha acquistato la quota societaria da altro socio). E' possibile effettuare il pignoramento della quota sociale, visto che il debitore non ha altri beni ? Grazie attendo Vs. cortese riscontro.

Risponde Giovanni Giorgio < UG Acquaviva delle Fonti
"Art. 2305 c.c.: Creditore particolare del socio - Il creditore particolare del socio, finchè dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore."

Rispondi


24 novembre 2007 > 24 agosto 2007 >Montisci Michela <UG Lanusei< Efficacia precetto
L'assegnazione delle somme al creditore nel pignoramento presso terzi estingue il processo esecutivo? Trattandosi nel caso concreto di pignoramento che non ha coperto l'intero credito, il precetto può essere utilizzato anche se sono decorsi i 90 giorni dalla notifica per un ulteriore pignoramento? Grazie.

Risponde Gianni > Firenze

"Il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 481 c.p.c., entro cui l'esecuzione deve essere iniziata per ovviare alla comminatoria di inefficacia del precetto, è un termine di decadenza e non di prescrizione, attenendo all'inattività processuale del creditore e non all'effetto sostanziale del precetto. Ne consegue che, se entro il termine suddetto viene iniziata l'esecuzione, esauritasi la funzione del termine di decadenza, è possibile instaurare anche dopo il decorso dei novanta giorni ed in base all'unico precetto altre procedure espropriative con il solo temperamento del divieto del cumulo eccessivo."(Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2005, n. 11578)
Rispondi


24 novembre 2007 > 9 novembre 2007 > Martina Petri < Avv. Roma <Notifica della sentenza in forma esecutiva
Ricorro alla Vostra esperienza e cognizione per sotto porvi il seguente quesito.
In qualità di procuratore costituito mi è stata notificata la sentenza in f.e. ai sensi del combinato disposto ex artt. 479 e 170 cpc.
E' stata accolta la mia opposizione agli atti esecutivi perchè il nuovo testo dell'art. 479 cpc dispone che la notifica del titolo sia fatta alla parte personalmente. Controparte ha ritirato il titolo dall'U.G. e ha RINOTIFICATO ma alla parte.
Quesito: poiché il titolo originale è unico, è ammissibile che sullo stesso vi siano due relate?
Il titolo non può essere utilizzato una sola volta?
Posso eccepire che non poteva riutilizzarlo essendo pendente ancora il giudizio di opposizione agli atti esecutivi che non si è ancora concluso con sentenza? Ringrazio anticipatamente.

Risponde Gianni > Firenze

Il titolo esecutivo "originale" può essere ritirato, previa autorizzazione del GE, ai sensi dell'art. 488, co. 2, c.p.c.
Avendo in mano poi l'originale, è evidente che il creditore lo può rinotificare tante volte quante ne vuole previo ottenimento di copie autentiche conformi alla prima rilasciata con formula esecutiva(ovvero  titolo esecutivo "originale)

Rispondi



17 novembre 2007> Avv. Anna maria Piredda < Sassari 140 alle società.

Partendo dal presupposto che " Nessuna notifica è impossibile", come posso notificare ad una società un atto nel quale non è indicato il nome del legale rapp.te, la sua residenza, domicilio e dimora abituale, se non posso effettuare la notifica ai sensi del 1° comma del 145 cpc?
Secondo alcune interpretazioni, la mancata previsione esplicita della applicabilità del 140 cpc anche alle persone giuridiche non equivale ad una esclusione della sua applicabilità; ma anzi al contrario, la norma, seppure mal formulata, darebbe lo spazio per accogliere la Cassazione sviluppatasi ante riforma.
Qualcuno è d'accordo? Non trovo giurisprudenza recente. Se qualcuno potesse indicarmene sarei molto grata. Saluti.

Gentile Anna Maria, la mia non è solo un'opinione in considerazione che diversi giudici hanno dichiarato la nullità di notificazioni effettuate nella forma dell'art. 140 diretta a persone giuridiche.

Non è per pubblicità, ma trattandosi di un argomento in cui non bastano poche frasi per chiarire il tutto, ti invito a leggere su questo argomento l'ampio approfondimento sul manuale delle notificazioni civile e all'estero. 

...stralcio... Escludendo a priori la notificazione alle persone giuridiche nella forma prevista dall’articolo 143, come ha ribadito la stessa Corte di Cassazione a sezione unite..... la notificazione nella forma prevista dall’articolo 140 non può essere applicata direttamente alla persona giuridica ogni qualvolta il notificante è nelle possibilità e nei tempi di individuare la persona fisica che rappresenta l’ente.

Dal tenore letterale della norma è evidente che il legislatore ha volontariamente ignorato la forma della notificazione prevista dall’articolo 140 direttamente alle persone giuridiche, in quanto non occorrono particolari indagini per individuare la persona fisica che rappresenta l’ente, tenuto conto che la legge prevede obblighi ben precisi e tassativi sulla pubblicità che le società sono tenute a rispettare in merito alla nomina o variazione del legale rappresentante.(Angelo)  

24/11/2007 > Vincenzo Gattullo > UG Bari

Aggiungo alle considerazioni precedenti una mia.
Il 140 c.p.c fa espresso riferimento alle persone fisiche e non alle persone giuridiche. Se leggiamo il tenore letterale infatti, vi si afferma che: " “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente,[139 c.p.c.]..."
Riferendosi il 139 all'assenza del destinatario "persona fisica", il 140 non può che riferirsi a questi.
Del resto se il legislatore avesse voluto applicare tale forma di notifica anche alle persone giuridiche, nulla gli avrebbe impedito di modificare(così come ha fatto nella novella) in tal senso la precitata norma.
Cordialità

Rispondi


 17 novembre 2007> 14 ottobre 2007 > 9 ottobre 2007 >  Maria Luisa Borgia > Bologna

Egregi. Vorrei sapere come comportarmi prima che tutto si prescriva. Ho lavorato per sei anni e mezzo presso una famiglia senza mai vedermi corrisposto tredicesime ecc. Uno dei datori di lavoro è deceduto ed il giudice del lavoro di Bologna ha sospeso il mio ricorso per questo motivo. Come posso fare richiesta al coniuge superstite, il quale se ne è andato a Bruxelles per escamotare? Posso interrompere la prescrizione senza ricorrere ad un legale non avendo i mezzi. Grazie tante Maria Luisa

Risponde Diego Ferro > UG C1 Orbetello

i fatti narrati sono un po' strani, perché se c'era già di mezzo il giudice del lavoro vuol dire che la causa era iniziata, perciò doveva esserci già un avvocato ad assisterti, il quale sa come si fa per riassumere la causa interrotta per morte di una delle parti. Se invece stavi in giudizio da sola, vuol dire che la causa non eccedeva i 129,11 euro di valore (art. 417 cpc), il che mi sembra impossibile, visto che parli di "tredicesima ecc.". Se invece non c'è di mezzo il giudice del lavoro, allora la causa devi instaurarla, perciò ti consiglio di affidarti ad un avvocato, magari facendotelo indicare da un sindacato. Sappi che le persone non abbienti, che non possono permettersi un avvocato, possono ottenere il patrocinio a spese dello stato, quando il loro reddito annuo non supera un certo limite (che mi pare sia di circa 9.000 euro, ma bisogna considerare anche i redditi delle persone che vivono sotto lo stesso tetto). Comunque l'avvocato ti saprà dire con esattezza se sei nelle condizioni di poter beneficiare del patrocinio a spese dello stato. Quanto all'interruzione della prescrizione, ti consiglio di affidarti, se non ad un avvocato, per lo meno ad un sindacato, perché se fai da sola rischi di sbagliare. Quanto al trasferimento a Bruxelles della tua controparte, non ci dovrebbero essere problemi, perché le raccomandate le puoi inviare anche lì, e le notifiche puoi farle fare lo stesso.

C/Risposta Maria Luisa Borgia > Bologna

La ringrazio per  la risposta, ma il vero problema che tutto ciò che lei mi ha consigliato è stato fatto.
In realtà, l'avvocato che mi ha seguita,è proprio di un sindacato. Purtroppo ha impostato male la causa non coinvolgendo tutta la famiglia, per il pagamento delle mie spettanze, ma solo la persona che è deceduta. Per questo motivo, il giudice del lavoro, ha sospeso la causa, ma non si è sentito di riprenderla.
Riguardo il gratuito patrocinio, superiamo, anche se di poco il reddito e quindi dovrò soccombere.
Grazie per le risposte molto esaurienti
Distinti saluti Maria Luisa Borgia

15/12/2007 < Risponde Diego Ferro > UG C1 Orbetello

quando, nel 1999, la raccomandta di messa in mora è stata recapitata, hai interrotto la prescrizione. Da allora non hai più compiuto atti interruttivi, perciò è iniziato a decorrere un nuovo periodo di prescrizione (2945 c.c.). Per sapere se il diritto è prescritto bisogna capire se è un diritto al quale si applica il termine decennale ordinario (2946 c.c.), oppure se è un diritto al quale si applica un termine breve (2947 e ss. c.c.). Se qualcuno ti ha detto che il diritto si è prescritto dopo un anno, forse il diritto di cui trattasi è uno di quelli che si prescrive in un anno, come, ad esempio, un diritto in materia di assicurazione (2952 c.c.) o un diritto alla provvigione del mediatore (2950 c.c.) ecc.. Se invece il tuo fosse un caso di prescrizione solo presuntiva (2954 e ss. c.c.), l'eventuale ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta determinerebbe un rigetto dell'eccezione di prescrizione (2959 c.c.). Insomma, tutto dipende dal tipo di diritto che devi far valere e dal termine di prescrizione che la legge prevede per esso.
Rispondi


9 novembre 2007 > 3 novembre 2007 > Avv. Maria Divenosa > Bisceglie
Gentilissimi Lettori, complimenti per il sito.
Vi vorrei proporre questa questione: ho ricevuto un D.I., con la data di emissione e la firme del Giudice e del Cancelliere senza però che vi sia apposto il timbro del "depositato in cancelleria", impedendomi quindi di sapere in che data il titolo è stato pubblicato.
Vi chiedo: tale irregolarità può inficiare il titolo o potrebbe essere sanata?
Grazie a tutti. Maria di venosa

Risponde Gattullo Vincenzo UG Bari

Ho trovato una sentenza che, anche se non si occupa in modo diretto del suo problema, lo tratta indirettamente quando afferma:"Questa Corte, infatti, ha già avuto occasione di affermare che l'indicazione della data di deliberazione della sentenza non è (a differenza dell'indicazione della data di pubblicazione, che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica) elemento essenziale dell'atto processuale, e la sua mancanza non integra, pertanto, gli estremi di alcuna ipotesi di nullità deducibile con l'impugnazione.(Cass. sez. Lavoro Sent. n. 9968 del 12/05/2005)
Da quanto enunciato sembra poter dedurre che la mancanza del deposito infici l'atto.

Risponde Diego Ferro < UG Orbetello

...anche a me capita di notificare decreti ingiuntivi in cui l'unica data risultante è quella di emissione, mentre manca il timbro di deposito. In tali casi, per sapere se il decreto è scaduto ex art. 644 cpc, prendo in considerazione l'unica data riportata nell'atto, dando per scontato che il deposito, comunque, non può essere antecedente all'emissione. Del resto credo che se il decreto è firmato sia dal giudice che dal cancelliere, evidentemente emissione e deposito sono stati contestuali. Comunque sia ritengo che l'omissione dell'indicazione del deposito non infici la validità dell'atto. Ciò lo ricavo da Cass. 2084 del 1992 che, riferendosi al deposito della sentenza (caso secondo me analogo al deposito del decreto ingiuntivo) tiene distinte la pubblicazione mediante il deposito dalla certificazione di esso eseguita dal cancelliere, attività estrinseca all'atto che non incide sulla sua esistenza e regolarità, posto che la funzione autenticatrice assolta dalla firma del cancelliere trova un efficace surrogato nell'annotazione nei registri di cancelleria. Nello stesso senso è Cass. 7712 del 2001, secondo la quale l'annotazione del deposito è formalità estrinseca alla sentenza, la cui mancanza o incompletezza non ne determina la nullità. 
Rispondi


9/11/2007 < 3 novembre 2007 > 23 ottobre 2007 > Laura Biadi > UG Orbetello

Caro Angelo, vorrei sottoporre al Forum un argomento sul quale non ho trovato soluzione comune con il mio prezioso collega Dott. Diego Ferro. Vorrei sapere se, notificando ai sensi dell' art. 140 c.p.c. sulla relata della copia che si deposita alla Casa Comunale è obbligatorio attestare il numero della raccomandata e la data di spedizione dell' avviso. Pare che vi sia giurisprudenza che prescrive questa modalità che a me sembra stravolgere la tempistica dettata dal 140, esattamente come l' effettuare l' "affissione" prima di avere depositato l' atto. Ringrazio chi vorrà fornire opinioni e consigli...

1. Risponde Gattullo Vincenzo UG Bari

Esattamente come per l'"avviso da affiggere", l'atto va depositato prima della spedizione della raccomandata. E' impossibile, quindi, apporre sulla copia depositata il n.ro della raccomandata.
Cordialità

2. Cara Laura ti confermo quanto scritto da Gattullo, la successione preferenziale delle tre formalità  previste dall’articolo 140 C.P.C.  sono chiare: è palese che non si possa procedere alla affissione dell’avviso contenente tutti gli elementi prescritti dall'articolo 48 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile o inviare la notizia del deposito dell’atto per raccomandata se prima l’Ufficiale Giudiziario non ha già provveduto a depositare l’atto nella casa comunale. L'importante è che nella relata redatta sull'originale siano indicate analiticamente le ragioni e le modalità del tipo di notificazione adottato in quanto il destinatario della notificazione ha diritto di controllare l’originale dell’atto e contestare eventualmente la verità sostanziale delle operazioni descritte proponendo querela di falso.

La regola generale secondo cui occorre fare sempre riferimento alle risultanze della copia consegnata al destinatario si riferisce solo al caso di difformità tra la relata di notificazione redatta sull’originale e quella sulla copia dell’atto, come ad esempio la data, il consegnatario, ecc..(angelo)

9/11/2007 > Diego Ferro < UG Orbetello

ma se, dopo il deposito in comune, bisogna tornare sul posto per affiggere l'avviso, si può prendere un'altra indennità di trasferta? Il mio timore è che un domani ci possa essere un rilievo in sede ispettiva e che perciò si debbano restituire le indennità prese.

Risposta. La trasferta in caso di notificazione nella forma prevista dall'art. 140 spetta secondo il seguente criterio:

1. trasferta dall'ufficio al luogo di notifica calcolata su andata e ritorno, più la

2. trasferta calcolata sulla distanza tra il luogo di notifica ed il comune .... andata e ritorno considerando che dopo il deposito occorre procedere all'affissione dell'avviso, salvo che le operazioni di deposito e affissione vengono eseguite in giorno diverso per, ad esempio, casa comunale chiusa. In questo caso la trasferta2 per il deposito spetta dall'ufficio alla casa comunale incrementata della doppia distanza tra la casa comunale ed il luogo di notifica (affissione).
Rispondi


3 novembre 2007 > Dr.Riccardo Galli < Piacenza

Ho ricevuto incarico di notificare per conto di una Banca atto di precetto su assegno impagato. L'obiettivo finale è pignorare i beni mobili siti presso la sede della ditta individuale x, debitrice principale. Il punto è che l'assegno è stato emesso dal fideiussore della suddetta ditta, ciò che, secondo il mio parere, renderebbe possibile procedere esecutivamente solo nei confronti dello stesso garante (verso cui si ha titolo esecutivo ex art. 55 legge assegni), non anche verso la ditta in mancanza della previa acquisizione di idoneo titolo esecutivo anche contro la medesima.
Risponde Diego Ferro < UG Orbetello

... sono d'accordo con te: se l'assegno è stato emesso dal fideiussore, quello è titolo esecutivo solo contro di lui. Per agire contro la ditta devi procurarti un titolo esecutivo contro di lei, come, ad esempio, un decreto ingiuntivo.
Rispondi


29 ottobre 2007 > 23 ottobre 2007 > Avv. Francesco Lagonigro < Altamura

Ho pignorato la quota di partecipazione ad una srl.
Ora qual'è il prossimo passo? dovrei chiederne la vendita all'asta come qualsiasi altro bene o vi è una procedura alternativa, data la natura della quota?. grazie

Risponde Giovanni Giorgio UG Acquaviva delle Fonti
Decorso il termine di cui all’art. 501 cpc, dovrà presentare la rituale istanza per la vendita delle quote pignorate, con richiesta di fissazione di data per la comparizione delle parti, allegando la visura della CCIA della srl interessata (relativamente all’iscrizione del pignoramento effettuato in precedenza), ed iscrivendo la causa a ruolo con il versamento del contributo unificato.
All’udienza fissata chiederà al G.E. la nomina di un consulente idoneo per la reale valutazione delle quote oggetto del pignoramento.
A seguito di tale perizia, il G.E. disporrà la vendita nel modo più consono al caso.
Le fasi successive saranno regolate dai provvedimenti giudiziari emanandi, ivi compreso l’eventuale trasferimento delle quote e relative trascrizioni camerali e di registro.Saluti

Rispondi

29 ottobre 2007 > 23 ottobre 2007 > Avv Andrea Di Mauro < Catania < pignoramento contro INPS
Salve a tutti.
All'esito di una causa di opposizione a cartella esattoriale, l'INPS (che era rimasta contumace) è stato condannato a rifondere le spese del giudizio.
Ho chiesto all'INPS in via bonaria il pagamento di quanto dovuto al mio cliente, ma senza esito.
Ho quindi atteso 120 giorni dalla data di deposito della sentenza e poi ho notificato atto di precetto.
Ora dovrei procedere a pignoramento. Qualcuno mi sa dire dove dovrei farlo? Tesoreria INPS di Catania? Grazie

Risponde Paolo Scarnati Avvocato Cosenza
il pignoramento va fatto alla tesoreria provinciale competente (la sede è quella della notifica dell'atto introduttivo del giudizio)

Rispondi


23 ottobre 2007 > 3 settembre 2007 >  Maria Cristina Adamo < Avvocato Palermo < Pignoramento presso terzi in danno del Ministero della Salute
Devo recuperare,per conto di un cliente e in danno del Ministero della Salute,una somma dovuta a titolo di equo indennizzo di cui alla legge 210/92. In questo caso il terzo è la Banca d'Italia - Tesoria Provinciale dello Stato per le somme dovute dal Ministero della Salute? Posso notificare alla Sede della Banca d'Italia di Palermo ritenendo correttamente la competenza de Tribunale di Palermo, Sez. Esec.? ...Trattandosi di pubblica Amministrazione devo eseguire delle procedure speciali rispetto alla normale procedura? Vi ringrazio. Saluti. Cristina

Risponde Francesca > UG 

Puoi farlo se, avuto riguardo al luogo di residenza del creditore, la filiale più vicina della Banca d'Italia è quella di Palermo. Esamina l'art.14 DL 31/12/1996 n. 669 e ss. modifiche, è fondamentale in tale procedura.

  Rispondi


14 ottobre 2007 > Diego Ferro > UG C1 Orbetello

mi trovo a dover fronteggiare una situazione nella quale finora non sono riuscito a capire quale sia la soluzione giuridica più corretta e dunque quale comportamento devo adottare, sicché il parere di persone più esperte potrà essermi d'aiuto. Tempo addietro abbiamo pignorato un'automobile. Successivamente il creditore ha depositato un'istanza per la sostituzione del custode. Il Giudice l'ha accolta, attribuendo al custode il potere di asportare l'automobile ovunque l'avesse trovata e di portarla presso la sua officina, chiedendo all'occorrenza l'ausilio della forza pubblica. Il custode ha ottenuto la detenzione dell'automobile avvalendosi dei poteri che gli erano stati conferiti, ma, in seguito all'opposizione all'esecuzione del debitore, il giudice ha disposto di restituire l'automobile all'esecutato previo versamento di una cauzione. La cauzione è stata versata e l'automobile restituita. In seguito, quel provvedimento del giudice dell'esecuzione è stato annullato dal Collegio -chiamato a decidere in sede di reclamo- ed ora lo stesso giudice dell'esecuzione ha ordinato che l'automobile sia depositata presso il custode precedentemente nominato, senza però attribuirgli espressamente i poteri di asporto coattivo già conferitigli la prima volta. L'avvocato del creditore è venuto in ufficio a chiedere che si dia esecuzione all'ultimo provvedimento, in calce al quale ha ottenuto che fosse apposta la formula esecutiva. Come devo agire? Finora sono stato dell'avviso di qualificare la richiesta come un'esecuzione per consegna, perciò ho chiesto all'avvocato di notificare titolo esecutivo e precetto, ma non sono del tutto convinto di aver fatto bene, perché, dopo tutto, il bene è già sottoposto a pignoramento, perciò non so in che misura l'intervento dell'ufficiale giudiziario è legittimo e come deve esserne qualificata l'azione. E' davvero una esecuzione per consegna? Oppure devo considerarla una esecuzione di ordine del giudice ex art. 59 cpc? Ed in tal caso che tipo di verbale va redatto e quali sono i titoli che bi

L'articolo 66 del cpc dispone che il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, può disporre in ogni tempo la sostituzione del custode.

La sostituzione del custode è un caso non raro nel processo esecutivo. In questi casi il creditore procedente o lo stesso giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, ordina la sostituzione del custode in carica con altro custode.

L'UG, sempre su richiesta della parte istante si reca nel luogo ove si trovano i beni pignorati - in compagnia del nuovo custode -  e munito di una copia del verbale di pignoramento e dell'ordinanza, procede alla ricognizione dei beni elencati nel verbale di pig. dando atto che si è rinvenuta ogni cosa oppure che mancano tutte o in parte ecc..., .... quindi immette nel possesso il nuovo custode esonerando dall'incarico il precedente custode.

Il verbale di ricognizione dovrà essere depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo dell'esecuzione.

Il titolo è costituito oltre che dal titolo esecutivo che ha legittimato l'inizio dell'esecuzione forzata anche dall'ordinanza che ha disposto la surroga del custode .... non occorre notificare nè l'ordinanza ancor meno un atto di precetto trattandosi di un procedimento esecutivo in corso ....  
Rispondi


13 ottobre 2007 > 8 ottobre 2007 > Avv.Erica Nardi<Sede della debitrice presso il commercialista.
Avevo questo dubbio. Nel caso di esecuzione mobiliare l'U.G. si presenta presso la sede legale, che è aperta, ma che è l'ufficio di un commercialista, l'Ufficiale Giudiziario deve comunque lasciare  l'avviso ex art. 492 c.p.c.? O deve semplicemente redigere un verbale negativo?

Risponde Antonio Caradonna UG Padova

A mio parere (e cosi' ci comportiamo presso il mio Unep)va redatto verbale di pignoramento infruttuoso,con contestuale avviso ex art.492(dichiarazione del debitore)lasciato al commercialista,meglio ancora se notificato al legale rappresentante della societa' debitrice o suo titolare.In alternativa(trattandosi di vera e propria incapienza)il legale istante potrebbe chiedere all'UG procedente le indagini patrimoniali.

Risponde Mattia Della Vittoria Scarpati UG Ventimiglia

Egr. Avv. secondo il dettato dell'art. 518 cpc V° comma, l'U.G. deve consegnare alla persona rinvenuta il prescritto avviso per il debitore non presente contenente l'ingiunzione di cui all'art. 492 cpc e l'invito ad effettuare la dichiarazione prevista al IV° comma dello stesso articolo,nei termini indicati dall'articolo 388 c.p.
   Tale dichiarazione va richiesta nel caso che i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti,come nel suo caso, e il debitore è tenuto ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili,i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo che per l'omessa o falsa dichiarazione è prevista ai sensi dell'art.388c.p.,sanzione penale.  Cordialità

Rispondi


13 ottobre 2007 > 30 settembre 2007 > Avv.  Marco Averardi < Roma < PPT quote s.r.l. - decreto ingiuntivo
Cari colleghi, Vi pongo il seguente quesito:ho ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di 3 debitori (condannati in solido).Non riuscendo ad effettuare un pig. mobiliare, ho scoperto che 1 dei 3 debitori è titolare (solo socio) di quote di una srl (totale quote € 7.600 - debito € 600).Come mi conviene agire? con PPT? grazie e complimenti per il sito

Risponde Giovanni Giorgio UG Acquaviva delle Fonti
Egr. Avv., in questo forum ed in questa sezione, nelle pagine successive, può trovare un fac-simile di verbale di pegno di quote sociali srl redatto dal sottoscritto il 14/12/2006. Saluti
Rispondi


13 ottobre 2007 > Avv. Laura Grasselli < Padova

Ho un credito nei confronti di un socio di una s.r.l., invece che pignorare la quota ex art. 2741 c.c. posso pignorare solo gli utili e se sì come? Grazie

Risponde Diego Ferro > UG C1 Orbetello

penso che debba essere fatto un normale pignoramento presso terzi, specificando che si pignorano solo gli utili e non "tutte le somme e tutte le cose dovute e debende", come si scrive di solito. Sarà poi il legale rappresentante della Srl a dovere, in udienza, dichiarare, ex art. 547 cpc, se ci sono degli utili da distribuire ed a quanto ammontano. Quanto a eventuali obblighi di trascrizione presso la camera di commercio, invece, nulla so dire.
Rispondi


13 ottobre 2007 > Avv Stefania Ballarini < Roma

Salve a tutti, ho necessità di notificare a breve un decreto ingiuntivo ad una s.r.l. Ho effettuato una prima richiesta di notifica presso la sede sociale ma la società è risultata sconosciuta. Ho successivamente richiesto la notifica presso la residenza del legale rappresentante che è risultato deceduto. A questo punto con quali modalità può essere eseguita la notifica?
Ringrazio chiunque potrà aiutarmi a trovare una soluzione.

Risponde Diego Ferro > UG C1 Orbetello

puoi provare a vedere se lo statuto della Società prevede dei criteri di sostituzione del legale rappresentante in caso di morte, altrimenti, essendo la tua una situazione caratterizzata da circostanze particolari, forse puoi ottenere che il giudice prescriva, ex art. 151 cpc, che la notifica sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge.
Questa seconda soluzione, una volta, ha funzionato, in un caso del quale mi sono occupato in passato, per notificare un decreto ingiuntivo ad uno svizzero, nato in Svizzera e ivi formalmente residente ma ivi di fatto irreperibile. Non potendo notificar ex art. 143 perché la persona non aveva mai avuto la residenza in Italia né vi era nato, e non potendo notificare ex art. 142 perché all'indirizzo svizzero  il destinatario era irreperibile, il Giudice dispose di notificare con una affissione all'albo dell'ufficio giudiziario, con l'ìnvio di una raccomandata all'indirizzo svizzero e con una consegna di copia al PM. Non so se questa notifica, in futuro, reggerà ad eventuali censure, ma intanto, con quel decreto ingiuntivo, un'ipoteca giudiziale su un immobile situato in Italia è stata iscritta.

Rispondi


13 ottobre 2007 > Avv. Paolo Corbani < Cremona

Buonasera a tutti e complimenti per l'ottimo forum.
 Vengo subito al dunque: offerta reale di beni mobili diversi dal denaro rifiutata. Ora dobbiamo procedere all'intimazione di deposito: come si regola l'Ufficiale Giudiziario? Esistono luoghi di pubblico deposito prestabiliti? Quale autorità e in base a quali norme vengono istituiti? Concludo precisando che NON si tratta di autoveicoli ma di un insieme di oggetti diversi tra loro e troppo ingombranti per una cassetta di sicurezza.
Grazie a chiunque vorrà rispondere.

Risponde Diego Ferro > UG C1 Orbetello

La risposta è data dall'art. 77 disposizioni attuative del codice civile: il deposito si esegue presso stabilimenti di pubblico deposito a norma delle leggi speciali; se non esistono nel luogo in cui deve essere eseguita la prestazione, o se ricorrono particolari ragioni, il tribunale in composizione monocraica, su ricorso della parte interessata, può autorizzare con decreto il deposito presso altro locale idoneo.
Rispondi


14 ottobre 2007 9 ottobre 2007 > Avv Claudio Cappabianca < Roma <notifica a telecom italia spa
D
esidero sapere se possibile notificare atti a telecom italia spa presso la sede secondaria e direzione generale, anziché sede legale. Grazie

Risponde Diego Ferro > UG C1 Orbetello

chi te lo fa fare? Che vantaggio ne trai? Credo che le notifiche sarebbero tutte nulle, perché, ex art. 145 cpc, le notifiche alle persone giuridiche si eseguono nella loro sede. Del resto ti posso informare che, nelle cause intraprese contro la Telecom che vengono instaurate nel Foro nel quale opero, vedo che le notifiche vengono richieste per posta presso la sede legale, che se non erro è a Milano, e nessuno chiede di farle presso le sedi periferiche locali.
Rispondi


9 ottobre 2007 >avv Franco Stortoni < Fermo

Il quesito è questo: è stato notificato un atto di precetto, senza essere precedentemente notificato il decreto ingiuntivo. A testimoniare, stranamente (rapporti di amicizia) è stato ammesso per controparte lo stesso ufficiale giudiziario che era tenuto a notificare il decreto ingiuntivo. Volevo porvi le seguenti domande: 

a) L'ufficiale giudiziario non dovrebbe poter testimoniare, visto che rientra nelle categorie previste ex. art. 246 c.p.c, visto che vi è da parte sua un interesse legittimo? (e se si cortesemente conoscete sentenze della cassazione o massime specifiche per questa situazione?) 

b) vi sono leggi nelle quali è prevista la responsabilità civile dell'ufficiale giudiziario in caso di mancata notifica e la possibilità che il creditore (che ha promosso decreto e precetto) possa proporre azione di risarcimento danni nei suoi confronti? 

Chiedo questo in modo da poter collegare l'art 246 con l'interesse legittimo ad evitare il risarcimento danni. 

Grazie mille!

Risponde Diego Ferro > UG C1 Orbetello

francamente questa narrazione dei fatti mi lascia un poco perplesso, sicché sarebbe opportuno qualche chiarimento. Se l'ufficiale giudiziario ha notificato solo il precetto e non anche il decreto ingiuntivo, infatti, probabilmente è perché gli è stato passato per la notifica solo il precetto e non anche il decreto, perché, se questi due atti fossero stati passati per la notifica insieme, il precetto avrebbe dovuto essere steso di seguito al decreto e a questo materialmente congiunto, perciò non sarebbe stato possibile notificare solo il secondo e non il primo. Sospetto quindi che l'errore sia stato commesso da chi ha passato gli atti per la notifica, passando solo il precetto senza aver mai passato il decreto. Se così fosse, il richiedente la notifica dovrebbe rimproverare solo sé stesso per l'errore commesso, e non l'ufficiale giudiziario, che si limita a notificare gli atti così come gli viene richiesto, senza avere né il dovere né il potere di controllare se il richiedente ha seguito il corretto iter passando gli atti nell'ordine cronologico e nel rispetto dei tempi previsti dalla legge. Quanto al fatto che l'ufficiale giudiziario sia stato chiamato a testimoniare, immagino che sia stata fatta opposizione a precetto che abbia dato luogo ad una causa di cognizione, nella quale l'opponente ha chiesto la testimonianza dell'ufficiale giudiziario ed il giudice l'ha concessa. In tal caso l'ufficiale giudiziario, ove fosse citato come testimone, non potrebbe esimersi dal comparire, perché la comparizione gli sarebbe imposta dall'art. 255 cpc. Quanto alla sua incapacità a testimoniare ex art. 246 cpc, la escludo, perché l'ufficiale giudiziario, nella causa di opposizione a precetto, non ha un interesse che ne legittimerebbe la partecipazione quale parte, ma comunque la sua incapacità a testimoniare deve essere eccepita dalla parte sia prima che dopo la deposizione, e la decisione sull'ammissibilità del teste spetta al giudice: il teste, insomma, non può rifiutarsi di testimoniare adducendo la sua incapacità ex art.
Egli sarebbe, invece, incapace a testimoniare, in quanto parte, nella causa promossa contro di lui dal creditore danneggiato da un suo sbaglio.
Ritengo, però, che il creditore  asseritamente danneggiato in un caso come questo esperirebbe l'azione contro l'ufficiale giudiziario in modo temerario e perciò controproducente, perché secondo me è stato proprio lui a sbagliare nel passare per la notifica il precetto senza prima aver passato il decreto. Se le cose stessero così, sarebbe semmai  il cliente a dover chiedere il risarcimento danni al suo avvocato per responsabilità professionale.   

Rispondi


8 ottobre 2007 > Avv.Jacopo Trojani < Notifica ex art 140 valore attestazione agente postale.

Tralascio le doverose e meritate congratulazioni per venire al quesito:in sostanza, chiedo la notifica di citazione in limine del termine di prescrizione del diritto della cliente, allegando certificazioni anagrafiche dei due destinatari, con tanto di civico ed interno dell'edificio.
l'u.g., il quale, tra l'altro, già conosceva uno dei destinatari,tenta la notifica a mani proprie, e non trovando i destinatari nè altri soggetti abilitati, provvede ex art. 140, compiendo esattamente tutte le attività  previste a suo carico. il problema sorge in quanto le racc.a.r. inviate ai destinatari ex art 140 tornano al mittente per "destinatario sconosciuto su cassette e citofoni"; presi contatti con l'ufficio postale di smistamento, il responsabile mi spiega che,al tempo della notifica, luglio, nella zona interessata era in funzione un cd. "trimestrale", il quale per motivi di fretta,(cioè per fare in un'ora ciò che un normale postino fa in tre), non ha svolto le ricerche che un normale postino avrebbe fatto di sicuro.
Al momento, per cautela, ho comunque inviato una diffida alle poste.
Incaricati dell'Unep di Roma, verso il quale non ho alcuna censura da muovere, sostengono che la notifica sarebbe comunque perfezionata, ma mi pare, purtroppo, di poterne dubitare.
Alcune sentenze su casi analoghi (Cassazione - Sez. 1, Sentenza n. 13183 del 16/07/2004 –Sez. L, Sentenza n. 14817 del 14/07/2005), non 
mi hanno chiarito la questione, e cioè:
1) la attestazione del superficiale agente postale comporta la nullità della notifica o è "superata" dalla relata dell'u.g. ?
2) la fidefacienza fino a querela di falso della relata comprende anche il contenuto di tale attestazione del postino ?
Grazie mille per le vs. risposte - avv.J. Trojani

Illustre Avvocato, secondo la mia opinione il termine di prescrizione con la prima richiesta di notifica effettuata nelle mani dell'UG è interrotto, ma la notificazione va perfezionata con una seconda richiesta di notifica - parte integrante del procedimento notificatorio non concluso - al fine di evitare che una eventuale nullità della prima notifica trascini anche il perfezionamento della notificazione per il suo cliente.  

Per quanto riguarda le attestazioni dell'agente postale le confermo che esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi della legge n. 890, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale sottoscrive. Ne consegue che qualora intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze delle attestazioni dell'agente postale può proporre la querela di falso - anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza del pubblico ufficiale postale.(angelo)
9 ottobre 2007 > Avv.Jacopo Trojani

Grazie alla persona che ha fornito la risposta al quesito da me posto. Per la cronaca, ho già provveduto a richiedere il rinnovo della notifica, questa volta andata a buon fine.
cordialità, avv. Trojani
Rispondi


8 ottobre 2007 > 6 ottobre 2007 >Avv. Diana De Toni 

Salve, devo procedere al pignoramento di un C/C postale. Ho un dubbio: devo notificare alle poste presso la sede legale (ROMA) oppure è possibile anche presso un ufficio postale?Non so che pesci pigliare..ogni indicazione sarà preziosa. Grazie.

1Risponde Diego Ferro > UG C1 Orbetello

Nel Foro dove opero io la prassi seguita dagli avvocati è quella di far notificare i pignoramenti presso terzi direttamente negli uffici periferici locali di Poste Italiane S.p.a., e finora non mi risulta che ci siano stati problemi. Idem quando il pignoramento colpisce conti correnti bancari: normalmente gli avvocati mi fanno notificare l'atto presso l'agenzia periferica che hanno individuato come tenutaria del conto, ed anche in tali casi non mi risulta che siano state sollevate eccezioni.

2Risponde Mattia Della Vittoria Scarpati < UG Ventimiglia

Il pignoramento di un c/c postale segue lo stesso rito del pignoramento di un c/c bancario, ne consegue che nel Suo caso lo stesso va eseguito presso l'ufficio postale dove è instaurato il rapporto.  Cordialità

Rispondi


8 ottobre 2007 < 6 ottobre 2007 > 1 ottobre 2007 > Avv. Loredana Marcantoni < san Benedetto Tr.
Sono un legale che sta seguendo la liberazione di un immobile per una società che lo ha acquistato all'asta a seguito di una esecuzione immobiliare. C'è già stato il terzo accesso dell'Ufficiale Giudiziario ma l'esecutato che ancora abita l'immobile si fa trovare con la bombola di ossigeno. Siccome è malato l'Ufficiale Giudiziario non procede. A questo punto cosa posso fare per far immettere la società proprietaria nel possesso dell'immobile? Grazie.

Risponde Lucaselli Tiziana < UG Modena
Sarebbe opportuno che l'Ufficiale Giudiziario si presentasse accompagnato da un medico legale che possa certificare la situazione clinica del soggetto e l'eventuale sua intrasportabilità.
La richiesta del medico può essere fatta alla asl- ufficio competente, da parte dell'ufficiale giudiziario, ma per esperienza non in tutte le sedi ciò è possibile, in alternativa sarà cura della parte istante reperire un medico legale; l'ufficiale giudiziario provvederà in sede di esecuzione a far prestare al medico il giuramento di rito di bene e fedelmente adempiere nonché a raccogliere la certificazione del medico.

Risponde Mattia Della Vittoria Scarpati < UG Ventimiglia
Egr. Avvocato durante la mia esperienza ventennale ho affrontato e risolto il problema con l'ausilio di un medico dell' ASL che certificasse il trasporto dell'esecutato in idonea struttura ospedaliera.
Se avesse difficoltà di disponibilità da parte dell'azienda sanitaria,può sempre chiedere, con ricorso, al G.E. la nomina di un medico di Sua scelta per coadiuvare l'U.G.Cordialità

3. Risponde Giovanni Giorgio < UG Acquaviva delle Fonti
Condivido in toto quanto affermato dai colleghi in merito alla difficoltà nel reperire un medico fiscale da nominare nell'occasione e nelle soluzioni possibili. Quello che mi preme evidenziare è che, nella mia esperienza ultra trentennale, non ho mai trovato la disponibilità di una casa di cura pubblica disposta ad accettare in ricovero l'infermo sfrattato e dichiarato trasportabile. I direttori sanitari, infatti, mi hanno sempre detto che la struttura ospedaliera interpellata non poteva considerarsi un "lazzaretto". E poi, mi è stato chiesto, "chi paga la retta della degenza? Chi paga il costo dell'intervento dell'autombulanza? ect." Sarebbe bene, quindi, informare preventivamente il proprietario istante di tutti gli ostacoli che si frappongono, purtroppo, ad intraprendere una procedura siffatta. Ma questo non per scoraggiare il malcapitato che chiede l'esecuzione di un suo diritto, ma soltanto perchè possa attivarsi per superare queste difficoltà. Grazie per l'attenzione.
Rispondi


8 ottobre 2007 < 9 giugno 2007 >avv Mario Salvati < Milano
Questo sito è davvero utilissimo. Complimenti!!!
In caso di notifica per posta di un controricorso in un giudizio civile per cassazione, il destinatario dell'avviso di ricevimento è la parte che ha chiesto la notifica oppure la cancelleria della corte?
grazie e saluti

Risponde Lombardi Ernesto > UG Avellino

ritengo che l'avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica del controricorso per cassazione debba essere indirizzata al controricorrente.Lo stesso, al fine di provare l'attività processuale svolta, provvederà poi a depositarla, unitamente all'originale del controricorso.
Rispondi


6 ottobre 2007 > Avv Antonio Arrigo < Palermo > il giudice vuole la visura camerale
Ho provveduto a notificare un ricorso in materia di lavoro ad un ente pubblico economico presso la sua sede legale. l'ente non si è costituito dinanzi al giudice del lavoro nè è comparso alla prima udienza. la notifica è andata a buon fine come da relata (ricevuta presso la sede dell'ente dall' addetto alla ricezione atti- così come qualificatosi dinanzi all'ufficiale giudiziario).
Tuttavia il Giudice del lavoro mi ha ordinato di produrre prima della prossima nuova udienza la visura camerale che attesti che quella indicata nella notifica è l'attuale sede legale dell'ente.
Ma l'ente in argomento, sebbene ente pubblico economico non svolge attività prevalentemente economica nè commerciale e quindi non risulta iscritta alla camera di commercio della mia città,come già verificato, non essendone previsto l'obbligo secondo legge.
La natura giuridica del convenuto è quella di persona giuridica di diritto pubblico svolgente attività (non prevalentemente) economica senza scopi di lucro.
Vorrei depositare lo statuto dell'ente datato 2001 e e il DPR istitutivo del citato ente ( datato 1997) ma si tratta di documenti anteriori alla data della notifica del ricorso (2006)anche se devo precisare che lo statuto non risulta assolutamente modificato rispetto a quello in mio possesso, in ordine alla sede legale.
Devo dire che non mi è mai capitato che un giudice chiedesse la visura camerale sebbene la notifica sia stata fatta presso la sede legale di un ente pubblico. Ma così è stato disposto dal giudice.
Spero che qualcuno possa darmi un consiglio, tenuto conto della particolarità del quesito. Un grazie anticipato.

Risponde Diego Ferro > UG C1 Orbetello

provi a chiedere alla Camera di Commercio un certificato attestante la non iscrizione e si procuri qualsiasi altro documento che dimostri che la sede legale dell'ente è quella presso la quale è stata fatta la notifica. Provi anche a scaricare dal sito internet dell'ente la pagina dalla quale risulta l'ubicazione della sede e la produca in giudizio. Forse al Giudice basterà.
Rispondi


6 ottobre 2007 > 1 ottobre 2007 > 25 settembre 2007 > Avv. Manuela Mora Reggio Emilia< E' possibile pignorare una parte del capitale sociale srl?
Salve, innanzitutto Vi ringrazio per le risposte che avete dato al mio precedente quesito. Ora però vi vorrei porre un altro quesito che sto cercando di risolvere unitamente ad alcuni colleghi. Però avrei bisogno anche della vostra preziosa collaborazione. il quesito è: un creditore vanta un credito nei confronti di una s.r.l. e non nei confronti dei singoli soci. pertanto non è possibile pignorare la quota dei soci. Secondo voi è possibile pignorare il capitale sociale? Grazie sin d'ora per le risposte che vorrete darmi. Cordiali saluti

1. Risponde Michele Pulvirenti < UG Gorizia.

Cara avvocatessa, è certamente possibile pignorare il capitale sociale di una srl, essendo la stessa un debitore come gli altri anche se in forma societaria e formando il capitale sociale parte del patrimonio della società.
Tenga però presente che il capitale sociale può essere ritirato per l'acquisto di beni strumentali, in parte o in tutto. sulla esistenza e consistenza dello stesso potrà trarre notizie dalla visura delle scritture contabili (ciò è possibile attuare da parte dell'uff. giud. a seguito di un primo verbale negativo); potrà anche verificate se è stato utilizzato per l'acquisto di beni strumentali (in tal caso il proprio cliente potrà soddisfarsi su questi ultimi).
a meno che non siano stati già pignorati o venduti da una società  in passivo....

2. Risponde Giuseppe Candura < UG Caltanissetta 
Mi sia consentito precisare quanto detto dal collega Pulvirenti; il capitale sociale (interamente versato altrimenti sarebbe un credito della società vs i soci) e' una parte ideale del patrimonio netto insieme alle riserve ecc, risultato della differenza di attività e passività.
Essendo un risultato contabile non può essere aggredito in quanto tale, ma esclusivamente attraverso esecuzioni sui cespiti costituenti l'attivo patrimoniale (beni mobili, immobili, crediti ecc.). Saluti


6 ottobre 2007 >30 settembre 2007 >Cosimo Errico UG Brindisi

Vorrei sapere cosa può fare chi non ha fatto ricorso o iniziato una causa per poter ottenere quello che hanno ottenuto i colleghi della Corte di Appello di Perugia. Grazie.

Risponde Franco Scialpi UG Taranto.

Caro Errico, ho trasmesso fax dell'ordine del giorno al tuo ufficio.
Abbiamo organizzato per il 14/10/2007 un convegno a Bari per fornire informazioni utili sull'argomento e su altre iniziative a tutela dei nostri diritti.
Mi farebbe molto piacere avere la tua presenza e quella di altri colleghi essendo un'iniziativa di servizio aperta a tutti e non solo a coloro iscritti al sindacato.

Rispondi


1 ottobre 2007 > 30 settembre 2007 > 25 settembre 2007 > Avv.Renzo Bernardini < Roma < Omesso asporto dei beni dopo l'eecuzione dello sfratto.
A seguito dell'esecuzione di una ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva il conduttore, previa rinuncia all'inventario, non è riuscito ad asportare tutti i beni di sua proprietà nel termine concordato nel verbale di rilascio. Ora il locatore rifiuta la restituzione di detti beni. Tale condotta si appalesa illegittima ai sensi dell'art.609 c.p.c..
E' possibile agire per il recupero forzoso di detti beni?

Risponde Diego Ferro > UG C1 Orbetello

Secondo me sì, procurandosi un decreto ingiuntivo per la consegna di cose mobili determinate ex art. 633 c.p.c. o altro valido titolo (sentenza) per instaurare una esecuzione per consegna, oppure agendo in via possessoria contro l'illegittimo spoglio.   Non escluderei inoltre che il creditore abbia commesso il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p., forse anche aggravato in base al secondo comma di quella stessa norma per essere stato commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario. Secondo me il fatto che in sede di esecuzione per rilascio fosse stato concordato un termine entro il quale l'esecutato avrebbe dovuto provvedere all'asporto delle sue cose non consente al creditore di appropriarsene, perché non mi risulta che il codice civile preveda, tra le cause di acquisto della proprietà, "l'omesso asporto nel termine concordato". Osservo infine che se il creditore intendesse rifarsi del suo credito rimasto insoddisfatto, non potrebbe semplicemente appropriarsi dei beni che l'esecutato ha lasciato sul posto, ma dovrebbe farli pignorare, nel qual caso potrebbe anche trovarsi nella situazione di poter beneficiare del privilegio ex art. 2764 c.c.
Risponde Michele Pulvirenti < UG Gorizia.

egregio avvocato,
io farei un'istanza (urgente) al giudice dell'esecuzione, depositandola nella cancelleria presso la quale è depositato il verbale di sfratto. in seguito al provvedimento del giudice deciderà poi come muoversi. quando viene verbalizzato  un termine per il ritiro dei mobili,ciò avviene per consentire al proprietario di godere pienamente del riacquistato possesso del bene. a tal proposito si verbalizza pure la formula di rito "ho immesso nel possesso tizio, ingiungendo a caio e a chicchessia di astenersi dal turbare il pieno e pacifico godimento del bene da parte le legittimo possessore". che possesso avrei, infatti, se fossi costretto a custodire in casa mia i mobili e/o le suppellettili di  altri a tempo indeterminato e controvoglia?  è prassi consolidata che il proprietario dell'immobile, ex locatore dell'immobile proponga istanza al giudice per ottenere autorizzazione a disfarsi dei suddetti beni. se però nel verbale era stato convenuto che il locatore avrebbe potuto disfarsi degli stessi...... 

Rispondi


1 ottobre 2007 > 30 settembre 2007 >Avv Vincenzo Bellitti < Ferrara

In quali termini un contratto di comodato di beni mobili può paralizzare un pignoramento mobiliare? Contratto registrato prima dell'accesso dell'Ufficiale Giudiziario per il pignoramento?
Risponde Michele Pulvirenti < UG Gorizia.

egregio avvocato, " il contratto di locazione, che conferisce un mero diritto personale di godimento e prescinde dalla sussistenza del diritto di proprietà del locatore, non è di per sè idoneo, in mancanza di altre risultanze probatorie o qualora esse siano contraddittorie, a provare il diritto di proprietà del terzo opponente, proprietario dell'immobile, sui beni mobili pignorati nella casa del debitore locatario e a vincere la presunzione di appartenenza a debitore posta dall'art.621c.p.c."(cass.7564/94). "il principio secondo cui il contratto di comodato dei beni pignorati nell'abitazione del debitore non è sufficiente a vincere la presunzione di appartenenza di detti beni al debitore medesimo presuppone che il terzo opponente intenda provare la proprietà dei beni pignorati sulla base della semplice concessione in comodato dei beni stessi al debitore e non è pertanto applicabile nel caso in cui l'opponente, attraverso il contratto di comodato, miri invece a dimostrare non la proprietà dei beni mobili pignorati, già provata mediante la produzione di un titolo diverso e idoneo, ma l'affidamento dei mobili al debitore...e comprovare nel contempo l'insussistenza nel debitore di un possesso idoneo a fargliene acquistare la proprietà" (cass.2916/80).
Rispondi


30 settembre 2007 >Diego Ferro > UG C1 Orbetello

nel mio ufficio una collega al terzo mese di gravidanza è in interdizione dal lavoro per maternità a rischio. Le spetta la percentuale? E come dovrò regolarmi quando sarà nel periodo di astensione obbligatoria?
Caro Diego, su questo punto ci sono stati diversi interpretazioni.. ad ogni modo secondo le ultime ministeriali la percentuale non spetta solo in caso di malattia, congedo parentale e sciopero. In tutti i casi in cui l'assenza è parificabile alla presenza in ufficio, spetta (astensione obbligatoria, ecc..)..

Cfr. http://www.auge.it/pdf/perc3.pdf e http://www.auge.it/pdf_2007/ripartizione_percentuale.pdf

Rispondi

30 settembre 2007 > Antonio Caradonna > UG Padova

E' possibile notificare al debitore assente dopo vari accessi l'invito a rendere la dichiarazione ex art.492 c.p.c.?E'possibile procedere alle indagini patrimoniali constatata la mancata presentazione in ufficio del debitore dopo detto invito ancorche'solo notificato,ovvero dopo due  o piu' accessi "mancati"?Rivolgo i quesiti in particolare ai colleghi,considerata la ratio della novella del 2006 che e' diretta,in primis, a razionalizzare il processo esecutivo attraverso la collaborazione del debitore e comunque mirando ad un risultato:un pignoramento efficace e rapido.

Risponde Michele Pulvirenti < UG Gorizia.

caro collega, in merito alla questione della dichiarazione del debitore e delle richieste di indagini patrimoniali sono intervenute due circolari: la prima è la n. 6/912/03/01 a firma renato pacileo,  in risposta al quesito dell.u.g. di lanciano dd. giugno 2006; la seconda, n. 6/381/035/ca del capo dip. claudio castelli dd. giugno 14/03/07.
a mio parere è proprio in quest'ultima che si rinviene la risposta al tuo primo quesito: se sia, cioè, possibile che il debitore assente venga invitato dall'u.g. procedente a rendere la  dichiarazione. la circolare recita infatti: "in merito alla dichiarazione di titolarità di altri beni....la stessa può essere rilasciata anche presso l'ufficio nep che ha proceduto....nell'ipotesi che l'esecutato non intenda renderla all'atto dell'accesso dell'u.g. o qualora il medesimo non sia stato rinvenuto nel suo domicilio. alquanto più complessa la risposta alla seconda domanda, se sia possibile procedere all'invito al debitore a rendere la dichiarazione di cui sopra o alla richiesta di informazioni all'anagrafe tributaria,  nel caso di pignoramento mancato per porta chiusa. la meno recente delle due menzionate circolari recita infatti: " si ritiene che la richiesta di accesso alle informazioni presso i gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche possa avvenire sulla base dei seguenti presupposti:

1)istanza del creditore procedente...

2)esibizione dei titoli;

3)verbali di pignoramento mancati, negativi o incapienti".  

se per incapiente intendiamo parzialmente fruttuoso e per negativo totalmente infruttuoso, per esclusione, mancato dovrebbe significare "porta chiusa". nella circolare più recente però scompare il termine "mancato": "...si ritiene che ai fini della ricerca delle cose da pignorare, la richiesta di accesso...possa avvenire sulla base dei seguenti presupposti:1)istanza del creditore....2) esibizione del titolo esecutivo.3) verbali di pignoramento negativi, insufficienti per garantire il creditore procedente...".
a me pare che la questione di fondo,che come al solito non viene affrontata, consista nella necessità o meno che l'ufficiale g. esegua l'accesso forzoso al domicilio del debitore prima di procedere a violarne la privacy relativa alla sfera  patrimoniale. la prima circolare sembra negare tale necessità, la seconda, non si sa. caro collega, sappiamo che il nostro è un mestiere artigianale. noi a Gorizia, in caso di porta chiusa, ovviamente dietro consenso del creditore procedente, lasciamo  nella cassetta postale il seguente avviso: "la signoria vostra è invitata a contattare il sottoscritto u.g. per urgenti comunicazioni. in caso contrario si dovrà procedere ad accesso forzoso con l'intervento della forza pubblica nonchè ad acquisire indagini patrimoniali sul suo conto" (funziona quasi sempre!). tutto ciò viene verbalizzato così che il debitore non possa in futuro lamentare di avere subito a sua insaputa attività in violazione della privacy patrimoniale.

Rispondi


30 settembre 2007 > 20 luglio 2007 >dario (ancona) < Cancelliere
Da qualche giorno, dietro la protesta di qualche avvocato proveniente da altro circondario di Tribunale, mi sono chiesto il motivo per cui nel mio Tribunale (Fermo) è prassi consolidata da anni di aprire tanti fascicoli di esecuzione nel caso di pignoramento prezzo terzi caratterizzato dalla citazione di due o più terzi.
Gli ufficiali giudiziari presso il Tribunale di Fermo (ovviamente su precise disposizioni date loro in passato dalla cancelleria) depositano in cancelleria l'originale dell'atto di pignoramento, l'originale del precetto e del titolo esecutivo e, se appunto i terzi pignorati sono più di uno, altrettante copie conformi dei suddetti atti in modo da permettere la formazione di un fascicolo dell'esecuzione per ogni terzo pignorato.
Io da cancelliere neofita trovo questa prassi senza logica e, non a caso, nessun Tribunale del distretto di Corte di Appello di Ancona la adotta poiché, intuitivamente, moltiplica il lavoro degli ufficiali giudiziari (che devono fa le copie conformi) e soprattutto di me cancelliere che devo formare tanti fascicoli, fare per ognuno tutte le annotazioni previste sui regitri, sulle rubriche e via discorrendo..Anche gli avvocati hanno le loro ragiuoni perché dovrebbero iscrivere a ruolo ogni fascicolo, pagando per ognuno il contributo se il valore del procedimentoi supera i 2500 euro...
Volevo sapere se presso gli altri Tribunali d'Italia la prassi è quella di depositare in cancelleria solo l'originale dell'atto di pignoramento con il titolo esecutivo e il precetto, in modo da formare cosi un solo fascicolo oppure quella, stramba, del Tribunale di Fermo che ho appena descritto
Risponde Diego Ferro > UG C1 Orbetello

La prassi di Orbetello e di Grosseto è di depositare solo l'originale dell'atto di pignoramento anche quando i terzi sono più d'uno. Secondo me non si consegue alcun vantaggio pratico aprendo più fascicoli quando il debitore è uno ed i terzi sono più d'uno, ed inoltre non mi pare che ciò sia imposto da alcuna norma. Quando i terzi sono più, penso che basti che ognuno di essi faccia la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., dopo di che si avrà cognizione del quantum complessivo pignorato e si potrà procedere con i piani di riparto e le assegnazioni.
Rispondi

25 settembre 2007 > 14 settembre 2007 > UNEP Empoli

abbiamo necessità di trovare una circolare di qualche anno fa in cui si specifica che possiamo reperire la modulistica postale per le notifiche a mezzo posta,  senza pagarla.

Risponde Francesca Bibbò Ufficiale Giudiziario C1< UNEP CHIETI

La richiesta di fornitura gratuita dei moduli postali è prevista dall'accordo quadro tra Ministero e Poste Italiane del 15/7/2004. Va inoltrata a mezzo fax 06-44711402 a POSTE ITALIAANE S.P.A. Sig. Nicola LANNUTTI C/O Roma S. Lorenzo - ROMA ed è limitata ai seguenti moduli: 1) Mod. 23L Avv. ricev. atti giudiziari (cod. W 8501)2) rulli etichetta AG per presentazione distinta (COD. w 8217)

Risponde Francesco Forino UG C1 Larino.
Non so se esistono, a tale proposito, circolari del nostro Ministero. Posso riportare, di seguito, una circolare interna di Poste Italiane che riconosceva, a seguito della soppressione dell'aggio del 15% sulle spese postali,la gratuità della fornitura della modulistica postale.E' da tenere presente, però, che successivamente Poste Italiane ha stabilito che  l'istanza per la fornitura non va fatta all'indirizzo di Roma indicato nella nota,perchè non in grado di fare fronte a tutte le richieste, ma all'Ufficio Provinciale di zona.

Rispondi

25 settembre 2007 >14 settembre 2007 > Avv Mostratisi < Pinerolo < 
Dove eseguo il pignoramento di un'assicurazione :presso la filiale o presso la sede legale?Il precetto l'ho inviato presso la sede legale.

Risponde Avv. Gianpaolo Turco
Se trattasi di pignoramento presso terzi, sul presupposto di aver notificato l'atto di precetto presso la sede legale della società assicuratrice, il pignoramento va eseguito sulle somme che l'agente incassa per la compagnia e notificato ovviamente anche al debitore (compagnia assicuratrice), diversamente, è un ordinario pignoramento presso il debitore (che potrai eseguire sulle stesse somme o su altri beni).
Rispondi

25 settembre 2007 >24 agosto 2007 > Silvio Cenaro < Praticante Avvocato > Cosenza<pignoramento di immobile indiviso soggetto a divisione
Ringrazio anticipatamente per le enormi risposte e correttezza delle stesse che sono, per noi praticanti, di notevole aiuto.
Il mio quesito è questo:Una fratello,oggi 2007,  pignora una quota (1/6)di un immobile,alla sorella.Per lo stesso immobile( compreso in asse ereditario) è in corso una causa di divisione richiesta proprio da lui nel 2003. Secondo me, la sorella può fare opposizione al pignoramento poichè è in corso la causa, ai sensi dell'art. 601 cpc?
Fin che non si ha sentenza sulla divisione il pignoramento è sospeso?

Risponde Diego Ferro > UG C1 Orbetello

Secondo me il pignoramento è valido, perché colpisce la quota ideale di 1/6 dell'immobile e perché il creditore, col pignoramento, intanto si è tutelato. Con la causa di divisione, poi, quel sesto sarà individuato nella sua concreta entità, come parte in natura dell'immobile o come somma di danaro se l'immobile sarà liquidato. A quel punto il pignoramento avrà un oggetto meglio determinato e l'esecuzione potrà proseguire con la vendita o con l'assegnazione. Quanto alla sospensione dell'esecuzione, ritengo che il G.E. debba dichiararla, una volta prospettatatogli dalle parti che la causa di divisione è già in corso.
Rispondi

25 settembre 2007 >14 settembre 2007 > Alessandro Amato< Praticante avvocato  Torino
Salve!!!
Il mio quesito è il seguente.
Ho ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di due soggetti. Ho iscritto ipoteca.Ora devo eseguire pignoramento immobiliare nei confronti di due distinti creditori, debito derivante però dal medesimo titolo. Posso redigere un unico atto di pignoramento immobiliare verso i due creditori considerato che gli immobili da pignorare sono nel medesimo comune?
Grazie mille!!!

Risponde Diego Ferro > UG C1 Orbetello

Se non ho capito male, il debitore è uno, mentre i creditori sono due, ed entrambi si avvalgono dello stesso titolo esecutivo. Se è così, credo che tu possa fare un unico pignoramento, specificando per ogni creditore l'entità del proprio credito, ma valuta se è più comodo fare il pignoramento solo a favore di uno e l'intervento nell'esecuzione, ovviamente tempestivo, per l'altro, alla luce anche degli adempimenti che ti si prospettano, come la trascrizione del pignoramento, dove devi indicare la quota pignorata a favore del creditore. Se invece sono i debitori ad essere più di uno, è preferibile secondo me fare dei distinti pignoramenti, in quanto per ognuno deve essere instaurata una distinta esecuzione anche alla luce del fatto che ognuno ha o può avere dei diversi creditori personali che possono intervenire e per i quali occorreranno appositi piani di riparto. Infine, se sei solo praticante avvocato, assicurati di avere il potere di patrocinare nell'espropriazione immobiliare: io credo di no, visto che, se non erro, il patrocinio dei praticanti avvocati è limitato alle cause di competenza dell'ex pretore.
Rispondi


25 settembre 2007 > 3 settembre 2007 > Bosco Marinella < Avvocato Torino <pignoramento bene sottoposto a fermo amministrativo

Ho chiesto il pignoramento dell'incasso di un debitore esercente attività di vendita ambulante, ma l'UG ha preferito, una volta giunti sul posto, pignorare il furgone. Dopo aver ritirato copia del verbale, ho effettuato la visura PRA ed ho scoperto che tale furgone è solo in comproprietà del debitore e che su di esso è stato iscritto un provvedimento di fermo amministrativo. Posso chiedere la vendita giudiziale della quota di tale bene? Perchè l'UG preferisce non pignorare l'incasso? Grazie fin da ora per l'aiuto che saprete darmi.

Risponde Diego Ferro > UG C1 Orbetello

considerato che per ottenere l'assegnazione della somma di danaro pignorata il creditore paga l'imposta di registro nella misura minima di 168,00 euro, non conviene pignorare denaro se non per importi significativamente superiori a quella somma. Quanto alla vendita della quota, ritengo che si debba far riferimento alle norme sull'espropriazione di beni indivisi, ed in particolare a quanto prevede l'art. 600 cpc
Rispondi

25 settembre 2007 >14 settembre 2007 > Avv Guglielmo Angioni Milano.

Salve a tutti.
Ho un quesito facile (ma non per me, non faccio molte esecuzioni..).
Come si procede al pignoramento di un'autovettura?
Ci sono formalità particolari?Grazie

Risponde Diego Ferro > UG C1 Orbetello

non ci sono forme particolari: valgono le regole dell'espropriazione mobiliare presso il debitore, disciplinata dagli artt. 513 e ss. cpc. Casomai prima di procedere procurati un certificato del PRA per assicurarti che l'automobile che vuoi pignorare appartenga al debitore e che su di essa non ci siano ipoteche, pignoramenti o altri vincoli. Se poi il debitore è sposato in regime di comunione legale dei beni, accertati che l'automobile non ricada nella comunione legale, nel qual caso potrai pignorare solo la quota a lui spettante. Se poi vorrai opporre il pignoramento ai terzi, dovrai trascriverlo al PRA.
Rispondi


3 settembre 2007 > 3 agosto 2007 > 30 luglio 2007 >avv.Gerardina Trabace < Avv. Parma < debito personale di un socio s.n.c
Ciao a tutti, ho bisogno del Vostro aiuto. Devo fare un pignoramento nei confronti di un debito personale di un socio di una s.n.c. Posso pignorare gli utili o le quote della società con un pignoramento presso terzi? Ovviamente il debitore non ha altri beni se non la società della quale possiede il 90% delle quote mentre la moglie il rimanente 10%. Grazie fina da ora per l'aiuto. avv. Gerardina Trabace

Risponde Barbara Zuffi< Praticante uff legale P.A.< Bologna
Si, e' possibile pignorare quota di snc (posso rispondere con tranquillita' almeno per quello che e' la mia esperienza su Bologna). Anzi, aggiungo che, se notificato anche al Registro delle Imprese, l'ufficio iscrive anche il pignoramento dandone quindi pubblicita'.
Risponde Stefania Delogu > UG Tempio Pausania
A mio parere non è consentito ex art.2305 c.c.procedere a pignoramento c/o terzi delle quote di SNC, se quest'ultima è operante, sembrerebbe il creditore possa compiere atti conservativi, ma non esecutivi sulla quota contrariamente agli utili.E' corretto? Grazie

Rispondi


3 settembre 2007 > Sara Telese < Avvocato > Treviso>pignoramento contro imprenditore individuale
S
alve vorrei sottoporre al forum il seguente quesito: ho notificato un primo precetto nei confronti di un'impresa individuale la cui sede è in provincia di VE: l'esito è stato negativo. ora vorrei eseguire il pignoramento presso l'abitazione del titolare che tuttavia risiede in un luogo diverso dalla sede, e per il quale è competente il Tribunale di Treviso. La domanda che pongo è questa per poter eseguire il pignoramento presso il titolare il nuovo precetto a chi lo notifico?sempre presso la sede della ditta e poi chiedo di eseguire il pignoramento presso l'abitazione o lo notifico alla ditta ma presso il titolare nella sua residenza ? Grazie

Se il primo precetto non è ancora scaduto può utilizzarlo per richiedere il pignoramento presso l'abitazione del titolare della ditta, allegando eventualmente un certificato di residenza. In caso contrario può rinotificarlo alternativamente ma, tenuto conto che l'esecuzione dovrà essere eseguita a Treviso Le consiglio la notifica presso la residenza del debitore.
Rispondi


3 settembre 2007 >Attilio Ruopoli < Praticante > Nuoro < Mancanza del presunto valore di realizzo.

Salve e complimenti per il forum!
L'ufficiale giudiziario che ha eseguito un sequestro conservativo ha omesso di indicare il presunto valore di realizzo dei beni pignorati.Premesso che i beni sottoposti a vincolo sono quelli indicati dal Giudice, vorrei sapere se l'omissione dell'Ufficiale determina la nullità dell'intero sequestro!in ogni caso potete indicarmi un qualsivoglia riferimento normativo o qualche sentenza?Vi ringrazio infinitamente!
Le consiglio in occasione della conversione in pignoramento - anche prima - di fare istanza al Giudice competente o di una ricognizione e valutazione dei beni da parte dell'UG procedente oppure direttamente istanza per la nomina di uno stimatore. 

  Rispondi


3 settembre 2007 >Sabrina Mariotti < Prativante < Notifica ex 143 cpc
Buongiorno,vorrei avere delle delucidazioni sulla procedcura ex 143 cpc. Ecco cosa è successo: Notifico a mezzo posta un ricorso al Sig. X, la cui residenza è nota.Purtroppo ritorna in studio la raccomandata con la dicitura "trasferito". Allora richiedo al comune di residenza il certificato anagrafico. Esito:irreperibile. A questo punto predispongo l'atto per la notifica ex 143 cpc, corredata di certificato, ma mi viene detto che non posso procedere direttamente con tale forma di notifica a seguito di una recente sentenza. Qualcuno può indicarmi le ragioni di tale rifiuto o la sentenza a cui far riferimento? Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.
Le trascrivo massima che fa al suo caso:

Ai fini della validità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. per le persone irreperibili, il giudice deve accertare in base alle prove dedotte se il notificante era in grado di conoscere, adottando la comune diligenza, il luogo in cui poteva essere effettuata la notificazione, fermo restando che la notificazione effettuata in assenza dei presupposti necessari per l'applicazione di tale disposizione è nulla, ma non è giuridicamente inesistente. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, che aveva escluso la nullità della notificazione di un decreto ingiuntivo, tentata una prima volta presso il domicilio del debitore con esito negativo, perché questi risultava trasferito altrove, e ripetuta venti giorni dopo ex art. 143 cod. proc. civ., dopo aver acquisito certificazione anagrafica che attestava ancora la residenza nella medesima città, non potendo l'ingiungente conoscere il luogo della nuova residenza, stabilita solo sei giorni prima della ripetizione della notifica). Corte di Cassazione, Sezione terza, sentenza n. 8955 del 18 aprile 2006.

  Rispondi


3 settembre 2007 > 16 febbraio 2007 >Avv. Elena Ruffo < Verona
Vorrei cortesemente sapere se, volendo procedere alla notifica di precetto su cambiale, dovendo prima richiedere la certificazione di conformità del titolo (cambiale) all'originale esibito all'Uff. Giud., posso rivolgermi a qualunque ufficio del territorio nazionale o se esiste una competenza territoriale da rispettare e, se del caso quale, (nel caso di specie debitore e creditore risiedono in altro distretto rispetto a quello ove io opero).Ringrazio coloro che mi potranno dare una risposta.

Risponde Paolo Letrari < Avvocato Rovereto 

Gentile Collega, mi sono trovato ad affrontare lo stesso problema ed ho pensato di presentare l'atto per la notifica all'UNEP del luogo di residenza del creditore in forza delle seguenti considerazioni:
1. la cambiale reca come luogo di emissione proprio il luogo di residenza del creditore e pertanto questo deve essere considrato il luogo di formazione del titolo;
2. l'intimazione contenuta nell'atto di precetto era generica quanto al luogo dell'esecuzione,
Ho pensato inoltre di eleggere domicilio presso il mio studio(anche se l'eventuale esecuzione dovrà avvenire in altro distretto), sapendo che equivale di fatto ad un'elezione di domicilio presso la cancelleria del G.E. che risulterà competente.
Per precedenti esperienze negative preferisco infatti attuare la domiciliazione solo in caso di pignoramento ad esito positivo.
  Rispondi


3 settembre 2007 > 24 agosto 2007 >Manuela Mora < Avvocato Reggio Emilia < pignoramento quote srl
... salve a tutti, ho trovato questo forum che trovo utilissimo.
tutelo una società a sua volta creditrice nei confronti di una srl. dovrei procedere al pignoramento di quote di srl. dalla nuova normativa capisco che devo procedere con la notificazione al debitore dell'atto di pignoramento e conla successiva iscrizione nel registro delle imprese. qualcuno può spiegarmi come deve essere fatto l'atto di pegno? ed è sufficiente che notifico l'atto anche alla camera di commercio ai fini dell'iscrizione nel registro imprese? grazie mille sin d'ora.

<< Confronta anche ... Verbale di pignoramento di quote sociali di s.r.l. ..... a cura di Giovanni Giorgio
Risponde dr.ssa BARBARA ZUFFI < DIPENDENTE P.A. E PRATICANTE
Per quanto attiene l'iscrizione nel Registro delle Imprese non e' sufficiente la notifica. Trovera' le istruzioni sul sito della Camera di Commercio di Reggio Emilia (http://www.re.camcom.it/allegati/ManualeAdempimenti2006-Emillia-Romagna.pdf). All'indirizzo che Le ho indicato tra parentesi trovera' il manuale per gli adempimenti RI - pag. 81

Rispondi


3 settembre 2007 > 24 agosto 2007 > Pierpaolo Dore <UG Lanusei< trasferta
Quando vengono eseguite più notifiche dello stesso atto nell'ambito dello stesso comune, diverso da quello in cui ha sede l'ufficio, la trasferta va percepita intera per ogni notifica o in base alla distanza tra i destinatari? Grazie.

Risponde Nicola Visconti < UG B3 > Bergamo.

Se le notifiche sono eseguite lo stesso giorno, la prima trasferta è calcolata secondo la distanza dall'ufficio di appartenenza, mentre le successive si determinano con riferimento alla distanza di volta in volta percorsa.
Rispondi


30 luglio 2007 >  Silvia Nardi > Praticante Avvocato < Firenze > 143
 
Anzitutto grazie per l'attenzione...il problema che accompagna, in questi afosi giorni, le mie innumerevoli passeggiate dal Tribunale alla Corte d'Appello nasce da una notifica "anomala" legata ad un pignoramento moboliare presso terzo.
 Il giudice nell'udienza per la dichiarazione del terzo ha disposto rinvio per mancata notifica al debitore.
 Nell'atto di pignoramento era stata richiesta una notifica al debitore direttamente ex art. 143(nelle precedenti notifiche il debitore si era sempre dimostrato irreperibile innescando il 143). L'u.g. nell'originale dell'atto ha apposto un timbro indicante il Comune e la data della notifica e lo ha firmato, ma questo al giudice non è bastato e ha rinviato...perchè?
  In cancelleria sostengono che manca la certificazione della notifica al debitore ex 143; all'ufficio n.e.p. risulta regolarmente notificato in data corrispondente al quella riportata sull'atto.. chi ha ragione?..e soprattutto cosa si deve fare? Rinotificare l'atto al debitore e al terzo con la data della nuova udienza...ci sono problemi per i termini? Produrre una documentazione ulteriore dell'avvenuta notifica al debitore e quale? Grazie a tutti.

Risponde Angelo

Il quesito non è ben chiaro ... provo a rispondere per ipotesi... 

Ritengo che il giudice ha rinviato ... forse perchè tra il termine di comparizione e la data di notifica al debitore non è stato tenuto conto della "vacazione" dei 20 giorni previsti dall'art. 143 .. o forse oltre alla relazione di notifica ai sensi del 143 mancava una prima relazione negativa dell'UG sulla irreperibilità del debitore ... nonchè le successive ricerche anche anagrafiche per dimostrare "l'ignoranza oggettiva" del creditore sulla nuova residenza del destinatario.

Ad ogni modo presumo che il giudice ha disposto la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 cpc e pertanto occorre notificare l'atto al debitore, senza rinotificare l'atto di precetto in quanto l'esecuzione è già iniziata.

Rispondi


Continua ......clicca qui


Torna indietro             Proponi un quesito


Webmaster: Arcangelo D'Aurora (angelo) - © Tutti i diritti riservati. La riproduzione del materiale pubblicato è vietata se non è citata la fonte.Ogni contravvenzione sarà perseguita a norma di legge.