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Angelo > AUGE >   Invito i visitatori del sito a collaborare nell'inviare non solo quesiti, ma anche risposte/opinioni perchè .... la giurisprudenza non la fanno solo le sentenze. Grazie di cuore! 

segue dalla pagina precedente

 

30 luglio 2007 >Concetto de luca < UG < UNEP Lucca < sospensione dei termini

Scusate volevo chiedere se qualcuno sa con esattezza quali sono gli atti che hanno la sospensione dei termini dal 1 agosto al 15 settembre e se esiste scritto da qualche parte . Ogni anno si ripresenta la stessa situazione... grazie anticipate
Risponde Angelo

Il decorso dei termini processuali – Articolo 1, Legge 7 ottobre 1969, n. 742 -  relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal primo agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

La sospensione feriale dei termini processuali, prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, non si applica 

- al termine di efficacia del precetto - novanta giorni dalla sua notificazione - stabilito dall'art. 481 del codice di procedura civile,
-          le cause civili relative ad alimenti

-          i procedimenti cautelari, per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari,

-          i procedimenti di sfratto

-          i procedimenti di opposizione all'esecuzione

-          i procedimenti relativi alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti

-          ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.


30 luglio 2007 >Avv Anna maria Cassina<pluralità di precetti per condanna in solido
Ho azionato in tempi diversi un titolo esecutivo relativo alla condanna in solido di una pluralità di soggetti, per alcni alcuni dei quali ho ottenuto pignoramento presso terzi. E' corretto notificare, in momento successivo, ad un ulteriore obbligato l'atto di precetto per l'intero importo capitale originario - oltre ad interessi legali -, considerando quindi le somme percepite dagli altri obbligati meri acconti sull'intero dovuto? O il precetto doveva già essere ridotto delle somme versate dagli altri obbligati? grazie a chi, avendo già affrontato il caso, abbia una risposta da darmi.
Rispondi 


30 luglio 2007 > avv Giovanni Greco < Pisa < Locazione
Complimenti a tutti per il forum e per la grande partecipazione. vorrei sapere come un conduttore di una abitazione locata, una volta  riconsegnato il bene al locatore, può rientrare in possesso delle cose mobili se quest'ultimo si oppone (entrambi rivendicano la proprietà dei mobili). grazie a tutti per le eventuali risposte.
Se il locatore ha già consegnato le chiavi dell'immobile senza portar via i mobili di sua proprietà e quest'ultimo si rifiuta di restituirli per i motivi indicati nel quesito, ritengo, che la procedura da seguire è quella di presentare al Giudice ricorso per sequestro giudiziario ...

Rispondi 


30 luglio 2007 > Avv Patrick Laricchia < Bologna < pignoramento quote sas
Innanzitutto buongiorno. Rappresento società creditrice di sas, vi chiedo: è possibile pignorare le quote della sas? e se si con quale pignoramento?
Inoltre: la sas ha da ultimo modificato la sede sociale..io ho notificato titolo e precetto alla vecchia sede, ci sono problemi? devo rinotificare?
grazie per la collaborazione.
Rispondi 

30 luglio 2007 > 6 luglio 2007 >Dott. Alberto Romani > UG Viareggio

Chiedo scusa, ma non ho ancore ben capito se l'attività svolta dall'U.G. di ricerca presso le banche dati pubbliche debba essere considerata a compenso come le attività di offerta reale e per intimazione, o no. Se è noto che da un lato molti presidenti di Tribunale hanno statuito che possa trovare applicazione la tariffa notarile per verbali di constatazione, è purtroppo altrettanto noto che dall'altro lato Carolina Fontecchia abbia richiesto parere all'ufficio legislativo del ministero in merito all'applicabilità di un regime di compensi in tale caso, manifestando da subito dubbi di applicabilità analogica del principio.
Non mi è chiaro se la circolare del 14 marzo 2007 a firma Castelli abbia  risposto al quesito o meno. Questi chiarisce che non dovrebbe esserci alcun compenso "extra", ma non ho ben capito se quella data dal capo dipartimento sia la risposta al quesito formulato dalla Fontecchia o meno, e se quindi questa circolare abbia effettivamente posto una parola fine alle speranze di molti colleghi o no.
In ogni caso gradirei sapere dai colleghi come gli UNEP di appartenenza si comportino in materia.
Grazie.

Risponde Mattia Della Vittoria Scarpati < UG Ventimiglia
Caro Collega,
la circolare Castelli è l'ennesimo schiaffo alla categoria....chiedi come comportarsi di conseguenza? Per quanto mi riguarda avevo attivato il servizio telematico SIATEL ma dopo la circolare "esplicativa" di Castelli non metto a repentaglio la mia persona tutte le volte che mi collego all'anagrafe tributaria,dal momento che si viene registrati ad ogni accesso,per la miseria dei diritti di esecuzione,che come ben sai vanno a formare lo stipendio. Senza dubbio può sembrare un discorso puramente economico ma di fronte all'ottusità dell'amministrazione bisogna ripagarla con fornire un servizio pari a quanto offre.
Come mi regolo? Inviando ,compatibilmente con le esigenze dell'ufficio, la richiesta alle banche dati a mezzo posta, percependo i diritti e le spese postali anticipate.
Ubi maior minor cessat.


30 luglio 2007 > 20 luglio 2007 > Dr.ssa BARBARA ZUFFI < Bologna

Salve, svolgo pratica forense presso l'ufficio legale di una pubblica amministrazione. Questa mattina ho richiesto la notifica (unep di Bologna) di un atto di precetto che si fonda su sentenza del Giudice di Pace di Modena; la notifica era stata richiesta a mezzo servizio postale posto che il debitore risiede nella provincia di Parma. Mi e' stato restituito l'atto dicendo che UNEP competente e' o Modena o Parma. Data la mia inesperienza non ho ribattuto, ma dopo essermi riguardata il tutto non comprendo il perche' del rifiuto. Non vi e' ombra di dubbio che per l'esecuzione competente sara' l'uff. giud. di Parma, ma perche' non posso fare la notifica da Bologna posto che e' a mezzo posta? Vi ringrazio per l'attenzione e per l'aiuto.

Risponde Gianni > Firenze

Gentile D.ssa Zuffi, la risposta al Suo quesito è contenuta negli artt. 106 e 107 D.P.R. 15/12/1959 n. 1229. Quindi Le hanno detto il vero: una sentenza del G.d.P. di Modena può essere notificata a Parma o per posta dall'U.G. di Modena o a mano o per posta dall'U.G. di Parma.Se però l'esecuzione deve effettuarsi a Bologna, per il (solo?) precetto dovrebbe essere competente anche l'UG di Bologna (ovviamente per posta).
Rispondi


21 luglio 2007 > Avv. Maria Cristina Statella < Milano<validità precetto e notifica pignoramento immobiliare
Due dubbi: 

1. il precetto a seguito di un pignoramento mobiliare negativo mantiene la sua validità (è iniziata l'esecuzione) o deve essere rinotificato per poter procedere a diverso pignoramento immobiliare?
2. Il pignoramento immobiliare può essere notificato (a mani) dall'Ufficiale giudiziario del luogo di residenza del debitore anche se l'immobile da aggredire si trova nella circoscrizione di altro Tribunale (e come fa a formare il fascicolo?). Grazie veramente, ottimo servizio e prometto di intervenire anche nelle risposte, ove la mia esperienza me lo consenta.
1.L'esecuzione mobiliare inizia con il pignoramento - ingiunzione - e pertanto, un verbale negativo o mancato non consente di mantenere valido il precetto oltre il novantesimo giorno. Su questo punto devo però precisare che alcuni giudici di merito hanno espresso parere contrario che personalmente non condivido.

 2. Si, il pignoramento immobiliare può essere notificato a mani dall'UG ove risiede il debitore. Una volta notificato l'atto, l'UG provvede a trasmettere - per posta - gli atti alla cancelleria del Tribunale competente - ove è ubicato l'immobile - per la formazione del fascicolo. Angelo AUGE


20 luglio 2007 > Avv Fabio Gatti<Alghero

Debbo notificare un atto di citazione in Francia. Pur conoscendo il Dipartimento ove il convenuto risiede, se ne ignora l'esatto domicilio. Nè il Consolato d'Italia in Francia per motivi di privacy(il convenuto è cittadino italiano residente sin dall'infanzia in Francia e regolarmente iscritto all'AIRE), nè il Comune di nascita, per non avere lo stesso notizie in merito, riescono a fornirmi il recapito attuale. D'altro canto, l'art. 1 comma 2 del regolamento CE n. 1348/2000 afferma che il medesimo reg. "non si applica qualora non sia noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto".
Il suggerimento di un Funzionario del Consolato è stato quello di inoltrare a loro l'atto da notificare, a mezzo Ufficiale Giudiziario, dicendomi che avrebbero poi provveduto loro alla sua notifica. Secondo voi è regolare la notifica così eseguita?
La notifica a cittadino italiano direttamente dal consolato francese è una forma alternativa alla notifica ordinaria entrambe previste dal regolamento 1348 ed entrambe  hanno identico valore legale. Pertanto, Le suggerisco di seguire il consiglio del funzionario del consolato considerando che sono a conoscenza dell'indirizzo del destinatario. 


20 luglio 2007 >15 luglio 2007 > 10 luglio 2007 > 6 luglio 2007 > Dr.ssa Katia Casale > Bassano Grappa

In seguito alla pronuncia di una sentenza di condanna, su ricorso per la modifica delle condizioni di separazione, mi trovo costretta a pignorare lo stipendio della controparte che è un carabiniere.
Come devo procedere? Presso quale ente posso notificare l'atto di pignoramento? Grazie a chiunque mi fornisca delucidazioni...

Risponde1 Angelo Napoli UG Mistretta
Gent.ma Dott.ssa Casale, i Carabinieri sono dipendenti del Ministero della Difesa e, da un punto di vista squisitamente amministrativo, dipendono dal Comando della Regione Carabinieri ove si trova la sede di servizio. Pertanto, se il carabiniere-debitore si trova in servizio in Veneto il pignoramento presso terzi dovrà essere notificato al Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Padova (città ove ha sede il Comando Regione Veneto e che diventerà foro obbligatorio per la procedura esecutiva). La dichiarazione e le trattenute verranno effettuate verosimilmente dal locale Ufficio Gestione Denaro. Qualora il carabiniere-debitore prestasse servizio in un'altra Regione, sul sito www.carabinieri.it può trovare le città che ospitano i singoli comandi regionali. Buon lavoro

Risponde Vincenzo Gattullo UG Bari
La notifica del pignoramento presso terzi deve essere effettuata nella sede dove, da qualche anno, sono state trasferite tutte le competenze di gestione amministrativo-contabile circa i dipendenti militari e non presso l'avvocatura dello stato(la quale, ovviamente, non può essere considerata terzo tantomeno è abilitata a rendere la dichiarazione). Se non mi sbaglio(essendo passato già qualche anno) la sede è situata nella città di Chieti.
21/7/2007< Risponde2  Angelo Napoli UG Mistretta
Caro collega, prendo atto della tua risposta visto che probabilmente la tue notizie sono più recenti delle mie. la mia risposta veniva da un precedente positivo di un pignoramento presso terzi effettuato con le modalità da me indicate e con esito positivo. Probabilmente in epoca successiva alla esecuzione a cui mi sono riferito io, il polo amministrativo sarà passato a Chieti, come risulta a te ed ad altri colleghi. Riguardo il terzo mi sembrava chiaro che tale non potesse essere considerata l'Avvocatura dello Stato, ma la stessa è domiciliataria ex lege del Ministero e, pertanto, destinataria delle notifiche riguardanti esso. un caro saluto.
Rispondi


15 luglio 2007 > UG Lecce < Rigetto istanze assegnazione ex art.42 bis d.leg.vo 151/2001
Salve a tutti,
in un periodo di incertezza e di confusione che regnano sovrani nella nostra Amministrazione ecco abbattersi l'ennesima tegola!!!
Il nostro Ministero ha deciso, in virtù di un fantomatico parere del Consiglio di Stato, che il beneficio dell'art.42 bis possa essere attribuito per un periodo di tre annie quindi , nella ipotesi che in detto periodo dovessero nascere altri figli, il Ministero non concede il beneficio perchè non si possono oltrepassare i 3 anni.
Insomma anche in seno al nucleo familiare esistono delle discriminazioni!!!
Queste folli interpretazioni hanno fatto sì che i primi ricorsi si stiano per abbattere sul Ministero della Giustizia.
Insomma, scrivo questa lettera aperta per informare tutti i colleghi che come me si trovano in questa situazione.Per contatti e info scrivere a :luca.deleonardis@alice.it Saluti

Rispondi

R. vedi > Comunicati sindacali > UNSA SAG > Applicazione dell’art. 42-bis del D.Lgs n. 165/2001


15 luglio 2007 > Avv Stefano Conti Milano > Notifica in Bulgaria e in India
Devo effettuare due notifiche di una fissazione d'udienza per procedimento cautelare a due aziende, una bulgara una indiana. Con riguardo alla Bulgaria presumo possa applicare il regolamento 1348 ma non sono riuscito ad assodare se la Bulgaria abbia posto qualche riserva alla notifica per posta. Ne sapete qualcosa? Come posso notificare il ricorso e il decreto?
Per l'India userei la convenzione dell'Aja del 1965 e temo debba tradurre l'atto in inglese? è corretto?
Grazie
R. Per quanto concerne la Bulgaria è corretto ritenere applicabile il regolamento 1348. Tenuto conto che

a.  il regolamento dispone che la notifica per posta è sempre consentita, alle condizioni precisate dallo Stato di destinazione

b. la Bulgaria, non avendo ancora ufficializzato le proprie condizioni 

Le consiglio di allegare all'atto da inviare per posta una traduzione e il modulo ufficiale" domanda di notificazione". In questo modo non riceverà eccezioni.

Per l'india invece è applicabile la convenzione Aja 1965 - è vietata la notifica per posta - e, pertanto dovrà inviare l'atto - tradotto in inglese - all'Autorità Centrale - Ministère du Droit et de la Justice à New Delhi - in doppio esemplare.

I tempi di notifica in questo paese sono lunghissimi e spero per Lei che il destinatario sia un cittadino italiano perchè in questo caso può inviare l'atto al consolato per la notifica diretta. (Angelo AUGE)


15 luglio 2007 > Avv. Claudio Lupi > Gorizia < notificazioni in Germania
Devo notificare un'intimazione testimoniale per un processo civile avanti il Giudice di Pace a un testimone tedesco: è sufficiente che gli invii con raccomandata A/R internazionale l'intimazione tradotta ed asseverata in tedesco come pare sembri consentire l'art. 14 del Regolamento CE n. 1348/2000 ? Altrimenti che devo fare?Grazie in anticipo per la risposta.
R.
Sul territorio della Repubblica federale di Germania le notificazioni di atti direttamente per posta, ai sensi dell’articolo 14 comma 1 del regolamento, sono autorizzate solo sotto forma di raccomandata con avviso di ricevimento e a condizione che l’atto da notificare sia redatto o corredato di una traduzione in lingua tedesca (Angelo AUGE) .


10 luglio 2007 > 6 luglio 2007 > Avv Denis Bevilacqua. Gorizia

Buongiorno. Ho un quesito un po' spinoso e spero che qualcuno mi possa dare qualche dritta. Devo notificare un atto giudiziario ad una persona trasferitasi negli Stati Uniti, iscritta all'AIRE e successivamente cancellata per irreperibilità (l'indirizzo lasciato risulta sconosciuto e la corrispondenza inviata dall'Italia è sempre tornata indietro). Come devo fare? Posso fare una notifica ex art. 143 c.p.c. all'ultima residenza conosciuta in Italia? O altrimenti?
Grazie.

Risponde > Francesco Savarese UG Alessandria

Egr. Avv. Bevilacqua, la soluzione al suo quesito può essere trovata, purtroppo per lei, nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione che le riporto sotto.
“Sebbene la disciplina degli adempimenti anagrafici dovuti dai cittadini italiani che trasferiscano all'estero la propria residenza risulti improntata al principio dell'acquisizione anche del dato costituito dall'indirizzo del destinatario e della disponibilità del medesimo attraverso i registri dell'AIRE, il difetto di risultanze anagrafiche relative ad esso, ancorché imputabile, in via prioritaria, ad inerzia del destinatario di una notificazione, non legittima, per ciò solo, il notificante al ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 cod. proc. civ., che resta, invece, subordinato all'esito negativo di ulteriori ricerche eseguibili con l'impiego dell'ordinaria diligenza presso l'Ufficio consolare di cui all'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, costituendo tale Ufficio non solo il tramite istituzionale attraverso il quale il contenuto informativo dell'adempimento degli obblighi di dichiarazione del cittadino all'estero perviene alle amministrazioni competenti alla tenuta dei menzionati registri, ma anche l'organo cui competono poteri sussidiari di accertamento e rilevazione, intesi a porre rimedio alle lacune informative derivanti dall'inerzia suddetta.”(Sez. Un., Sentenza n. 6737 del 10/05/2002).
Rispondi


10 luglio 2007 >   Luca Mondini > Arezzo < Notifica precetto a una banca.
Complimenti per la bella iniziativa che svolgete con questo sito. Data la possibilità di proporre un quesito vorrei sapere cortesemente se dovendo notificare un precetto ad una Banca, la notifica va indirizzata alla sede legale o può essere fatta solo notificandolo alla filiale interessata.
Vi ringrazio anticipatamente.

Risponde Avv Nicola Ricci < Nola
Egregio collega ritengo che il precetto vada notificato alla sede centrale ex art. 479 c.p.c..
Rispondi


6 luglio 2007 > Avv Giovanni Brancalion < Venezia < notifica in Messico
mi chiedevo quali fossero le modalità da seguire per notificare un precetto a cittadino italiano residente in Messico e se in tal caso sia comunque opportuna la traduzione dell'atto. grazie 

Le consiglio di spedire l'atto in doppia copia per la notifica, tramite UG, al Consolato italiano competente in Messico e senza traduzione trattandosi di cittadino italiano.
Rispondi

6 luglio 2007 > 24 maggio 2007 > Avv Francesco Cannarsa < Termoli

L'ART. 44 DEL d.l. 269/2003 dispone che: il pignoramento di crediti di cui all'art. 543 cpc promosso nei confronti di Enti o Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza organizzati su base territoriale, deve essere istaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa.
Orbene, il titolo esecutivo è stato emessa dalla sezione distaccata del Tribunale di Larino (Termoli)ed il debitore ed ivi residente; Come si concilia questa norma con l'art. 26 cpc che impone per l'espropriazione forzata di crediti la competenza al giudice del luogo dove risiede il terzo debitore?
Stando al tenore del citato art. 44 sembrerebbe che, dovrebbe essere competente il GE del Tribunale di Larino nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario (Tribunale di Termoli) che ha emesso il titolo esecutivo.
L'INPDAP C che eroga la pensione è quello di CB.
Grazie per il vostro contributo.

Risponde Dott. Alberto Romani > UG Viareggio

Egr Avv.
Credo che l'unico principio che possa venire incontro all'interprete nel caso da lei illustrato sia quello della prevalenza della norma speciale su quella generale. Sembrerebbe quindi che il G.E. competente sia quello del tribunale di Termoli in quanto l'art. 44 del d.l. 269/2003 da lei citato parla di "sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento" escludendo pertanto la sezione distaccata e escludendo a quanto pare il foro generale previsto per i pignoramenti presso terzi dall'art. 26 del c.p.c. Cordiali saluti

Rispondi

6 luglio 2007 > Avv Lydia Perconte

Mi sono accorta di aver notificato un precetto su sentenza, senza però allegare la sentenza(!) (E' indirizzato ad una Assicurazione e mi è pure tornata la cartolina)...Ora che il guaio è fatto, posso rinotificare il precetto (ovviamente unitamente alla sentenza) usando lo stesso originale già utilizzato? Temo di no, comunque vorrei sapere il vostro parere. Grazie!

Perchè no? .. nel nuovo atto di precetto da notificare insieme alla sentenza  faccia un riferimento alla rinuncia del primo precetto... per evitare che sul primo precetto l'assicurazione presenti opposizione.
Rispondi


25 giugno 2007 > Avv. Anna Maria Piredda
Ho chiesto la notifica di un D.I. i cui termini sarebbero scaduti dopo 8 gg ( una prima notifica non è andata a buon fine :"sconosciuto all'indirizzo" dove risulta la sede dell'impresa da visura camerale;
Ho dovuto effettuare la notifica a mezzo posta a nuovo indirizzo risultante da certificato di residenza perchè gli Ufficiali Giudiziari di Olbia non effettuano più notifiche a mani per sovraccarico di lavoro. Non mi è ancora arrivata la cartolina di rientro ed è probabile che vi sia un'irreperibilità; in caso fosse stata eseguita notifica a mani si sarebbe potuta effettuare ex art 140...... intanto il D.I è scaduto! Cosa faccio?
Gentile Anna Maria,

risulta ormai presente fra le norme generali sulle notificazioni degli atti il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario.

I principi che hanno ispirato la Corte Costituzionale ad enunciare il principio della scissione soggettiva sono sanciti dagli articoli 3 e 24 della Costituzione che impongono il coordinamento tra “la garanzia di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario” e “l’interesse del notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri d’impulso”, da risolversi in base al principio della “sufficienza del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante” .

Occorre precisare che quando la notifica di un atto è vincolata ad un termine di decadenza o prescrizioneper il notificante – oppure ad un termine a favore o a carico del destinatario, tali termini vanno calcolati alper il notificante alla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario – o dalper il destinatario dalla conoscenza legale -  momento in cui la notificazione si perfeziona in virtù del principio della scissione soggettiva.

Nel suo caso la data di perfezionamento della notifica si ha nel momento in cui ha dato impulso al procedimento notificatorio, cioè sin dalla data della prima consegna nelle mani dell'UG, indipendentemente dal numero di richieste di notifica successive al fine di portare a termine il procedimento stesso:conoscenza "legale" dell'atto da parte del destinatario. È opportuno però sottolineare che il perfezionamento della notificazione a favore del notificante è comunque condizionata dall’esito della notificazione al destinatario ovvero se la notificazione viene dichiarata inesistente tale vizio fa decadere anche il beneficio dell'anticipato perfezionamento della notificazione per il notificante.(Angelo > AUGE)


25/6/2007 < 22 giugno 2007 > Avv Salvatore Famiani < Roma
A seguito di notifica del precetto di pagamento ex art.143 c.p.c. non essendo ancora passati 20 gg. dal deposito e quindi, a mio parere, non essendosi ancora perfezionata, anche per il creditore, ho provato a notificare un PPT, ma non mi é stato accettato perché l'U.G. incaricato mi ha risposto che comunque erano già decorsi i 90 gg. di rito. Ciò in quanto il termine degli ulteriori 20 gg. varrebbe solo per il debitore. Ci sono quindi due termini anche in questo caso ??? o non é così ??? e posso ancora notificare, avvalendomi del suddetto precetto. Grazie anche per la celerità nella risposta.

Risponde Giovanni Silvagni UG Cosenza

La vacatio di venti gg. dal compimento delle formalità prescritte per le notificazioni ex art. 143 c.p.c.ha lo scopo di escludere che il destinatario dell'atto possa ricevere alcun pregiudizio processuale prima della scadenza di detto termine, ma non incide sulla durata dei termini perentori stabiliti dalla legge o dal giudice, sicchè nei confronti della parte istante la notificazione produce i suoi effetti con il compimento delle prescritte formalità.
Risponde Daniele Gerli < UG Pavia
gentile avv.
lei può notificare il pignoramento presso terzi non prima che siano decorsi 30 giorni dalla data del deposito, ex art.143 cpc, dell'atto di precetto ( 20 giorni ai fini del perfezionamento della notifica; 10 giorni, termine minimo per adempiere all'obbligo risultante dal titolo esecutivo).
Pertanto, i 90 giorni, per l'attuazione della procedura esecutiva, decorrono dal momento in cui la notifica (ex art. 143 cpc), al debitore, dell'atto di precetto , si è perfezionata.

Rispondi



22 giugno 2007 >Sara Quinti > Arezzo

Ho richiesto un pignoramento nei confronti di una snc ed è risultato negativo, con dizione "impossibile in base ai dati forniti effettuare il pignoramento. rimetto gli atti all'Avv. e resto in attesa di istruzioni".
Ho chiesto chiarimenti all'ufficiale giudiziario e mi ha detto che la sede sociale nn c'è +, ma è stata demolita e al suo posto ci sono degli appartamenti in costruzione. Mi sono recata sul luogo ed ho potuto verificare che era vero!
Ho fatto la visura della società x verificare se era ancora aperta ed è risultata ancora esistente ed ancora a quell'indirizzo.
Il verbale di pignoramento che ho è sufficiente per poter escutere i soci della snc oppure è troppo vago?
In caso positivo, a questo punto - dato che ho un D.I. solo nei confronti della società - è sufficiente notificare il precetto ai soci?

Si, notifichi il precetto ai soci. Il verbale negativo e la visura possono considerarsi elementi sufficienti per agire contro le persone fisiche.
Rispondi

25 giugno 2007 > 22 giugno 2007 >Avv Corrado Abbondi < Milano

Gentili Signori,
Vi chiedo cortesemente una risposta al seguente quesito:
La notifica del Ricorso in Cassazione deve essere fatta tramite l'ufficio notifiche della Corte d'Appello di Roma o la competneza dell'ufficiale Giudiziario può essere desunta anche dal luogo di notifica delle convenute (Milano)?

Risponde Daniele Gerli < UG Pavia
La notifica può essere richiesta anche presso l'ufficio unep del luogo in cui deve notificarsi l'atto.

24/6/07 > Risponde dr. Francesco Scialpi UG Taranto

La notificazione del ricorso per cassazione costituisce, a norma dell'art. 107 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, un atto di competenza promiscua, perché la stessa riguarda non solo la città di Roma dove il processo deve essere trattato, ma anche il luogo nel quale la sentenza impugnata è stata pronunciata e il ricorso deve essere notificato; ne consegue che l'incombenza può essere svolta anche dall'ufficiale giudiziario del luogo dove la sentenza impugnata è stata emessa.(Cass. S.U.9/8/2001 n. 10969)
Risponde > Francesco Savarese UG Alessandria

Egr. avv. Abbondi,
Le elenco, in stretto ordine cronologico ( dalla più "vecchia" alle più recenti), tre sentenze della Corte di Cassazione, che rispondono alla sua domanda.
Ne tragga Lei le conclusioni.
Sez. 5, Sentenza n. 20394 del 18/10/2004
La notifica del ricorso per Cassazione costituisce un atto a competenza promiscua, interessante non solo la città di Roma, ma anche il luogo in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, e può, quindi, essere eseguita, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, sia dagli ufficiali giudiziari addetti al luogo del ricorso - ufficio notifiche presso la Corte d'Appello di Roma, - sia da quelli addetti all'ufficio del luogo in cui è stata emanata la sentenza impugnata. Ne consegue che la proroga dei termini di decadenza disposta con decreto del Ministero della giustizia (nella specie, D.M. 18 febbraio 2003) per il mancato funzionamento dell'ufficio notifiche del luogo di pronuncia della sentenza impugnata (nella specie, ufficio notifiche presso la Corte d'Appello di Napoli) non opera con riguardo alla notificazione del ricorso per Cassazione, presupponendo detta proroga l'assoluta impossibilità per la parte interessata di rispettare il termine di decadenza e questa si verifica soltanto quando la parte deve necessariamente servirsi del personale addetto all'ufficio non funzionante, ma non quando tale notifica può essere effettuata, in via alternativa, anche per mezzo di ufficiale giudiziario addetto a ufficio diverso dalla circoscrizione territoriale ove l'atto deve essere consegnato.
Sez. 2, Sentenza n. 4035 del 21/02/2007
In tema di notificazioni degli atti di impugnazione in cassazione, non costituisce causa di nullità il compimento dell'attività di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario territoriale, anziché da parte di quello di Roma, atteso che, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 gennaio 1992, n. 55, la notificazione del ricorso e del controricorso (come nella specie) dinanzi alla Corte di cassazione può essere effettuata anche dall'ufficiale giudiziario del luogo ove abbia sede il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, a mezzo del servizio postale. Peraltro, qualora il controricorso abbia raggiunto lo scopo di portare tempestivamente a conoscenza del ricorrente le deduzioni dell'avversario, risulta del tutto irrilevante, ai sensi dell'art. 156, comma terzo, cod. proc. civ., l'eventuale nullità della notificazione.
Sez. 1, Sentenza n. 3455 del 15/02/2007
La notifica del controricorso, e dell'eventuale ricorso incidentale, sebbene venga compiuta quando il giudizio di cassazione è già iniziato, interessa anche il luogo in cui è stata pronunziata la decisione impugnata e perciò, al pari della notifica del ricorso (principale), è atto di competenza promiscua, per modo che competente a effettuarla deve essere ritenuto pure l'ufficiale giudiziario appartenente all'ufficio unico delle notificazioni presso l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento oggetto di impugnazione.

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25/6/2007 > 9 giugno 2007 >Elena Camerlo<Torino <Pignoramento dello stipendio
Buongiorno, a seguito di regolare pignoramento presso terzi, nell'anno 2004 ho provveduto a pignorare un quinto dello stipendio di un debitore.
oggi la PA c/o la quale era impiegato il debitore mi informa che lo stesso è stato collocato in quiescenza. A questo punto è necessario che proceda al pignoramento della pensione con un nuovo atto oppure è sufficente che notifichi il titolo esecutivo  e l'atto di assegnazione al Ministero del Tesoro, di modo che possa operare la detrazione di un quinto della pensione? Ringrazio anticipatamente chi potrà rispondermi

Risponde Giampaolo >Firenze

Gentile Elena Camerlo, gli ex dipendenti della PA di regola percepiscono trattamento di quiescenza o pensionistico dall'INPDAP(non più dal Ministero del Tesoro ora Ministero dell'Economia), per cui secondo me dovrà, se scaduti i 90 giorni, rinotificare atto di precetto al debitore (sulla base dello stesso titolo esecutivo a suo tempo notificato e che quindi ovviamente non occorrerà rinotificare) e poi, trascorso il termine di rito, notificare atto di pignoramento presso terzi al debitore ed alla Direzione Provinciale dell'INPDAP della provincia di residenza del debitore.L'INPDAP di solito viene a rendere la dichiarazione e trattiene un quinto della pensione.
Rispondi

22 giugno 2007 > Avv Paola DEPascali < Lecce

vorrei avere conferma in merito alla procedura da dover seguire per un recupero credito. il mio cliente, ristoratore, è creditore di una somma di E 3.000,00, per effetto di un contratto stipulato per un banchetto nuziale pagato solo con un acconto di E 500.00. Il resto del credito sarebbe dovuto esser pagato con cambiali pagherò.possiede una cambiale scaduta nel  giugno 2004, bollata ma mai protestata.posso agire per un precetto su cambiale non protestata oppure?
Si, con l'azione diretta contro l'emittente. Il protesto è indispensabile solo per agire in via di regresso.

22 giugno 2007 > 24 maggio 2007 > Avv Manuela Casavecchia < Bologna

Salve a tutti, chiedo un aiuto in materia di esecuzione presso terzi. La situazione è questa: in apposita udienza, il terzo (regolarmente comparso) ha rilasciato l'apposita dichiarazione, affermando di avere un debito nei confronti del debitore pignorato, ma che con quest'ultimo ha pattuito un piano di pagamento rateale a mezzo di cambiali. Ha informato che le cambiali sono presso un locale istituto di credito. Come procedere in questo caso? mediante sequestro dei titoli o mediante pignoramento ex art. 513 cpc? grazie a tutti

Risponde Dario UG Pordenone

La soluzione più semplice sarebbe fare il pignoramento presso terzi sul conto corrente  del debitore in cui verranno riversati i pagamenti delle cambiali effettuati dal terzo.
 Infatti pignorare direttamente le cambiali non ha senso pratico,anche  nel presupposto che non vi sia una "combine" tra il terzo ed il debitore. Ed insistere con il Giudice della esecuzione affinchè emetta una ordinanza che tenga conto della particolarità del caso, quindi includa anche i pagamenti  delle successive cambiali,per non costringere il creditore ad effettuare ripetutamente P.P.T ad ogni scadenza della cambiale, con aggravio inutile della attività e delle spese legali.

24/6/07 > Risponde dr. Francesco Scialpi UG Taranto
Condivido la ripsosta del Collega nell'eventualità si sia chiuso il giudizio d'assegnazione.
In caso contrario, ed in analogia con l'art. 554, il Giudice può disporre che le cambiali siano affidate al creditore o alla Banca, e/o invitando la Banca a devolvere a questi i pagamenti dei titoli sino alla concorrenza del credito.
Rispondi


22 giugno 2007 > 15 giugno 2007 > Avv. Valeria Priore

... sarò l'ennesima a dirlo ma complimenti vivissimi per il servizio che offrite!
il mio quesito è questo: devo procedere alla riscossione di crediti professionali per difese d'ufficio penali ma la raccomandata di messa in mora inviata a mezzo posta all'indirizzo che risulta dal certificato di residenza torna indietro con la dicitura Trasferito.
posso procedere ugualmente a notificare la citazione ed i conseguenti atti esecutivi? come fare perchè il procedimento di recupero sia comunque valido? preciso che non rileva l'esito pi+ù o meno fruttuoso della procedura poichè con pignoramento negativo mi rivolgerò al giudice penale per la liquidazione MA IL PROCEDIMENTO CIVILE DEVE ESSERE REGOLARE E VALIDO.
Grazie per  l'aiuto.

Risponde1 Mattia Della Vittoria Scarpati UG Ventimiglia
Egr.Avv.Priore,
in merito al quesito da Lei posto, Le consiglio di tentare la notifica della messa in mora a mezzo Ufficiale Giudiziario nel sito da Lei conosciuto e se dovesse confermare il trasferimento in altro sito del destinatario, pur continuando a mantenere la residenza anagrafica, potrà procedere ex art. 143 cpc alla notifica
dell'atto stesso e di tutti quelli conseguenti.
Una volta completato l'iter delle notifiche richiedere l'esecuzione del pignoramento.
Distinti Saluti
Risponde2  Dario UG Pordenone

Il punto è come notificare: la Cassazione  prevalentemente   richiede , per la validità formale di una notificazione, che la notificazione avvenga eventualmente ex 140 nel luogo di residenza anagrafica, e che l'atto sia collazionato dall'avviso di ricevimento. La Cassazione ritiene ininfluente l'esito della raccomandata.
Esistono peraltro sentenze contrarie (vedi sotto quella citata dal collega Savarese). Inoltre in molti Unep, a seguito delle pronunce dei giudici del locale Tribunale, gli U.G. propendono per la notifica ex 143 cpc, in particolare se l'irreperibilità del destinatario è confermata anche da terzi, portalettere ecc.ecc. Ma i frequenti cambi dei portalettere e la loro imperfetta conoscenza delle zone da loro servite porta a valutare le loro attestazioni con estrema cautela.

Rispondi


15 giugno 2007 > 14 giugno 2007 > Avv Andrea Martinetto > Roma.

Gentile dott. Savarese, è così gentile da indicarmi la procedura da seguire per effettuare una notifica in Bosnia? La ringrazio.

Risponde > Francesco Savarese UG Alessandria

Egr. Avv. Martinetto
La ringrazio per la fiducia che ripone nel mio operato( anche se non mi posso definire esperto della materia) e passo alla risposta alla sua richiesta (che deriva da una ricerca effettuata sui siti istituzionali specifici).
La Bosnia e Erzegovina, ovviamente faceva parte della ex Jugoslavia e, come tale, aveva sottoscritto la convenzione bilaterale con l’Italia del  3/12/1960. Successivamente,con ratifica del 23/08/1993, la Bosnia e Erzegovina ha aderito alla Convenzione de L’Aia del 1/3/1954, relativa alla procedura civile, senza però ratificare la successiva Convenzione de L’Aia del 1965.
Comunque, la convenzione del 1954, che essendo multilaterale prevale sull’accordo bilaterale, prevede all’art. 1 (traducendo dal francese in quanto non esiste traduzione ufficiale in italiano) che le  notifiche, su richiesta dell’Autorità Consolare italiana, dovranno essere indirizzate alla Autorità prevista dallo stato  richiesto. Tale atto dovrà essere redatto nella lingua dell’autorità richiesta.
L’atto da notificare (art. 3) dovrà essere in duplice esemplare.
 La prova della notifica ( art. 5) sarà costituita sia da una ricevuta datata e sottoscritta dal destinatario, sia da un’attestazione dell’Autorità dello Stato richiesto che contenga la forma e la data della notifica.
Quanto precede può essere superato dalla previsione dell’art. 6  che prevede che le disposizioni degli articoli precedenti non sono di ostacolo alla facoltà di indirizzare direttamente, a mezzo del servizio postale, atti a destinatari che si trovino  all’estero o di far provvedere alla notifica direttamente dai pubblici ufficiali competenti dello stato richiesto o direttamente dagli agenti diplomatici o consolari dello stato richiedente nell’altro stato.
Ai fini della scelta da parte Sua , l’Autorità bosniaca preposta alla ricezione delle richieste è :
The Ministry of Justice and Administration of Republic of  Bosnia and Herzegovina  - 71000 SARAJEVO
 La nostra autorità diplomatica è :
Ambasciata d’Italia   con indirizzo in Ulica Cekalusa , 39 – 71000 Sarajevo
( tel. 0038733 203960/1, 218021/2) ( fax 659368)
e-mail ambsara@bih.net.ha
Sperando di esserLe stato utile le invio distinti saluti

Rispondi


14 giugno 2007 > 9 giugno 2007 > Emanuele Pellegrini<Notifica atto dall'Australia
Ho ricevuto da un collega australiano un atto di citazione per una controparte italiana a comparire avanti al Tribunale Australiano.
Esiste una convenzione italo-britannica del 1930 che prevederebbe il passaggio degli atti ai rispettivi uffici di notificazione, ma ho avuto indicazioni discordanti circa la procedura da seguire. A detta di alcuni si dovrebbe seguire ugualmente la procedura di cui all'art. 71 della L. 218 del 1995 che prevede l'autorizzazione del pubblico ministero.E' possibile eseguire tal notifica derogando alla "desueta" convenzione? Qualcuno può fornirmi una conferma sulla procedura da seguire? Grazie. 
Risponde > Francesco Savarese UG Alessandria

Egr. Emanuele Pellegrini
alla luce della normativa esistente, nel caso in cui l’Italia risulti legata ad un altro Paese sia da una Convenzione bilaterale che da una o più convenzioni multilaterali in materia civile e commerciale, l’accordo multilaterale prevale su quello bilaterale.
Nel caso specifico, poiché la convenzione italo britannica firmata a Londra il 17/12/1930 si applicava e si applica anche all’Australia e la stessa Australia non ha sottoscritto convenzioni internazionali quali, ad esempio, la Convenzione de L’Aia, l’unica normativa applicabile è la stessa convenzione italo britannica citata che, all’art. 4 prevede, oltre alle altre forme dell’art. 3, che “ l’atto da notificare può altresì essere consegnato al destinatario, qualunque sia la sua nazionalità, senza l’intervento dell’autorità del paese nel quale la notifica deve effettuarsi…dalla parte su richiesta della quale l’atto medesimo è stato formato. In caso di atti da notificare in Italia, detta persona sarà sempre o un notaio pubblico o un avvocato che provvederà alla notificazione a mezzo dell’Ufficiale a ciò competente secondo la legge italiana. L’atto da notificare deve essere redatto nella lingua del paese nel quale la notifica deve aver luogo o accompagnato da una traduzione in tale lingua, a meno che il destinatario sia un suddito dell’altra parte contraente dalla quale il documento proviene.”
Ma è importante, per la sua richiesta, l’art. 5 che prevede che “ le disposizioni degli articoli 2,3 e 4 non impediscono alle persone interessate di provvedere alla notifica direttamente per mezzo dei competenti funzionari o ufficiali del paese nel quale l’atto si deve notificare.
Questo è quanto mi sento di consigliarLe.
Rispondi


14 giugno 2007 > 9 giugno 2007 >avv Carmina Iodice

volevo sapere se come avvocato autorizzato ad effettuare le notifiche ai sensi della Legge n. 53 del 21 gennaio 1994, posso notificare anche i precetti su decreto ingiuntivo. nel corpo della legge si parla di atti giudiziali.  Volevo quindi  sapere anche se la notifica del precetto su decreto ingiuntivo è di competenza esclusiva dell'ufficiale giudiziario. ringraziando anticipatamente, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti. 

Risponde > Francesco Savarese UG Alessandria

Egr. Avv. Iodice
La legge 53/1994 attribuisce agli avvocati la facoltà di notificazione degli atti giudiziari, facendo venire meno l’intermediazione necessaria dell'Ufficiale Giudiziario e così consentendo loro di svolgere questa funzione. Si deve aggiungere che essa è una facoltà concessa e non significa che l’avvocato notificatore sia poi obbligato a notificare in proprio tutti gli atti: egli può sempre avvalersi – quando lo ritiene - dell’intermediazione dell’Ufficiale Giudiziario. Egli non può, però, notificare quegli atti processuali che sono e restano di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari, quali ad esempio le intimazioni ai testi, il preavviso di rilascio ed i pignoramenti immobiliari, anche se il  decreto legge 14 marzo 2005 n. 35,convertito nella legge 80/05, all’art. 2, proprio in materia di intimazione a testi ha stabilito che “l’intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l’invio di copia dell’atto..."
Di conseguenza, non vedo preclusioni alla notifica dell'atto di precetto da parte dell'avvocato.

Rispondi

14 giugno 2007>9 giugno 2007 > Nino Patti < UG Alcamo < offerta per intimazione d'immobile
Carissimi colleghi,
dovendo eseguire un'offerta per intimazione di bene immobile ex art. 1216 c.c. viene notificato dall'ufficiale giudiziario un atto d'avviso-intimazione al creditore con l'indicazione del giorno e dell'ora dell'offerta de qua.Per tale atto d'avviso-intimazione si devono percepire diritto di notifica ed indennità di trasferta (considerando tale atto come atto di parte) oppure gli importi previsti dalla tariffa notarile per l'offerta (e, quindi, considerare l'intimazione come primo atto della procedura prevista dall'art. 1216 c.c.)?.Buon lavoro e distinti saluti.

Risponde Francesca Biondini > UG Tivoli

Caro collega, nel mese di aprile mi sono occupata di un caso identico. Per la notifica dell'intimazione ho percepito la normale trasferta ed i diritti, mentre mi sono avvalsa della tariffa notarile nel momento in cui ho redatto il verbale di cui all'art. 1216 cc.
Rispondi


14 giugno 2007>9  giugno 2007 >Avv. Genny Perna < Nola <pignoramento presso terzi a Poste Italiane Spa
A seguito di una sentenza di I grado nei confronti di Telecom Italia Spa, non ricevendo il pagamento spontaneo del precetto sono stata costretta ad instaurare un procedimento di pignoramento presso terzi e ho chiesto il pignoramento delle somme giacenti presso l'Ufficio postale della mia zona quali somme versate dai clienti Telecom per il pagamento in Posta delle bollette telefoniche sul c/c 1800 citando tale ufficio postale quale terzo, ma il direttore dell'uffio postale non è venuto a rendere la dichiarazione di quantità e sono stata costretta a citarla unitamente a Telecom Italia per il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo. Poste Italiane si è costituita eccependo la nullità della notifica sia della citazione che del pignoramento presso terzi perchè avrei dovuto citare Poste Italiane presso la sua sede a Roma ex art. 145 cpc perchè è una SpA ma lì non vi sono fondi di Telecom Italia, invece all'ufficio postale della mia zona sì. Sono nulle le notifiche in questo caso?
Risponde Avv. Giovanni Salierno
Di sicuro la notifica non è corretta perchè la citazione andava notificata alla sede legale delle poste italiane. Tuttavia, non è nemmeno nulla perchè in realtà l'atto di citazione ha  conseguito il suo scopo. In altre parole la costituzione delle poste potrebbe aver sanato l'irregolarità della citazione. In ogni caso puoi chiedere termine per rinotifica.

Rispondi 


14 giugno 2007> 4 giugno 2007 > Avv. Angela Fucile

Devo eseguire un esecuzione forzata contro un condominio in base ad un decreto ingiuntivo reso provvisoriamente esecutivo in sede di giudizio di opposizione. Vorrei aggredire il patrimonio di un singolo condomino per l'intero sfruttando la responsabilità solidale.
Devo notificare il precetto sia al condominio che al condomino?  Se notifico anche al condomino è sufficiente dare atto nel precetto dell'avvenuta notifica del titolo all'amministratore o devo notificare anche il titolo?

Risponde Daniele Gerli Ufficiale Giudiziario > UG Pavia

Il titolo esecutivo nei confronti del condominio o contro l'amministratore del condominio ha effetto contro i singoli condomini in via solidale tra loro se dalla legge o dal titolo esecutivo non risulta diversamente.
Pertanto, non è necessario notificare ai singoli condomini il titolo esecutivo e l'atto di precetto in quanto è onere dell'amministratore notiziare gli stessi dell'eventuale procedura esecutiva che la parte istante, in forza del titolo esecutivo e dell'atto di precetto regolarmente notificati all'amministratore, può promuovere liberamente nei confronti di un singolo condomino in qualità di debitore solidale.

Caro collega, se pur mi trovi d'accordo che il titolo è azionabile anche contro i condomini, in merito alla notifica del precetto non sono della tua stessa opinione, per un semplice motivo: il condomino non sempre è proprietario, ma può essere anche affittuario e quindi non è tenuto a pagare determinate spese che sono ad esclusivo carico per legge del proprietario. Pertanto ritengo che sia necessario individuare, a cura del creditore procedente, uno o più o tutti per notificare l'atto di precetto. Altrimenti, come accennato, il rischio è di procedere ad un pignoramento contro un affittuario estraneo all'esecuzione perchè in possesso ad esempio di un contratto di affitto ad un canone che comprende anche le spese condominiali. 

Se qualcuno ha delle opinioni diverse su questo argomento il forum è aperto.
Risponde Daniele Gerli Ufficiale Giudiziario > UG Pavia

Gentile collega, il rischio di procedere ad un pignoramento contro un condomino non debitore, si risolve attraverso una visura alla conservatoria dei registri immobiliari da cui , previa individuazione dei nomi dei condomini, si evince quali sono i proprietari degli appartamenti del condominio in oggetto.La notifica dell'atto di precetto ai singoli condomini non è un obbligo giuridico ma una semplice facoltà del creditore procedente.
Risponde Angelo Napoli UG Mistretta

Ciao a tutti.
A mio parere il titolo esecutivo va correttamente notificato all'amministratore del condominio. Ma riguardo l'esecuzione forzata nei confronti del singolo condomino ritengo indispensabile la notifica del precetto (completo degli estremi del d.i. e della sua avvenuta notifica) al debitore solidale prescelto, per un duplice ordine di motivi:1) si individuerebbe solo così il soggetto passivo concreto dell'azione esecutiva con conseguente possibilità per lo stesso di eventuali opposizioni a precetto laddove esercitabili e magari tralasciate dall'amministratore; 2) lo stesso condomino potrebbe decidere, per evitare l'esecuzione e le relative spese, di voler pagare quanto precettato e rivalersi successivamente sugli altri condebitori in solido.

Rispondi


14 giugno 2007> 24 maggio 2007 > Avv Giulia Pozzessere> Roma
Buona sera. un CTU, a seguito di decreto di liquidazione onorari, è creditore nei confronti dell'INPS. Pensavo di fare un pignoramento presso terzi, ma qualcuno sà dove si trova la tesoreria dell'Inps? quella alla Banca d'Italia sembra essere solo per TFR. Alle peggio ritenete possa effettuare un pignoramento mobiliare alla Direzione Provinciale presso via dell'Amba Aradam 5?
Grazie mille!!!

Risponde Avv Maria Grazia Andronico < Catania
Perchè non provi ad informarti direttamente con l'INPS presso uno sportello o presso l'URP?
Ciao.Maria Grazia
Rispondi


14 giugno 2007>Tiziana lucaselli > UG Modena<pignorabilità di beni ceduti a un trust
Cari colleghi, vorrei sapere se a qualcuno sia mai capitata una richiesta di pignoramento di beni mobili ceduti dal debitore (disponente) ad un trust in data successiva alla sentenza di condanna? Da uno sguardo veloce alla dottrina mi pare che i beni se ceduti ad un trust, non possano essere più considerati del disponente (soggetto esecutato), e allora che fare? dare atto nel verbale dell'esistenza del trust e redigere verbale negativo, sollevare l'art.610c.p.c. e rimettere il tutto al giudice dell'esecuzione o eseguire lo stesso il pignoramento,contro cui la parte esecutata potrà proporre opposizione?
Ringrazio sin d'ora chi vorrà fornirmi indicazioni 

Clicca qui... vi è sull'argomento un'ordinanza del tribunale di Reggio emilia
Rispondi

 

9 giugno 2007 > 4 giugno 2007 > Avv.  Laura Decchino < Schio

devo notificare una sentenza in Tailandia a persona tailandese. Non mi risultano convenzioni sottoscritte pertanto ritengo si debba, previa traduzione della sentenza in lingua inglese, notificare direttamente in Tailandia all'indirizzo conosciuto e al P.M in sede. Che ne pensate?

Risponde > Francesco Savarese ug Alessandria

Egr. Avv. Decchino,
soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli art. 30 e 75 del DPR 200/67, sono applicabili le disposizioni dell’art. 142 cpc, diretta conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 2 febbraio 1978, n. 10.
Quindi, per i paesi con i quali non sono in vigore accordi in materia di assistenza giudiziaria,(nè convenzioni bilaterali nè accordi internazionali quali la Convezione de L'Aja , come ad esempio la Thailandia) la notifica deve essere richiesta, a cura dell’Ufficiale Giudiziario, ai sensi degli art. 30 e 75 del DPR 5/1/1967, n. 200, mediante invio di due copie dell’atto ( con traduzione dell’atto se il destinatario è straniero) direttamente alle Rappresentanze diplomatico-consolari territorialmente competenti. Ad adempimenti conclusi la Rappresentanza italiana all’estero restituisce a sua volta direttamente all’Autorità giudiziaria richiedente la seconda copia dell’atto con la relata di avvenuta notifica o con la documentazione attestante la mancata consegna.
A completamento si evidenziano le nostre autorità (ambasciate e consolati) in Thailandia ( come desumibili dal sito del nostro Ministero degli Esteri:
THAILANDIA
BANGKOK - Ambasciata d'Italia
Amb. Ignazio di Pace
Indirizzo: 399, Nang Linchee Road, Thungmahamek, Yannawa - Bangkok 10120
Tel: 00662 2854090/1/2/3, 006622854433, 006622854434
Fax: 2854793
Homepage: www.ambbangkok.esteri.it
E-mail: ambasciata.bangkok@esteri.it


9 giugno 2007 > 4 giugno 2007 >Avv Lisa Uliana < Treviso

Buongiorno,
innanzi tutto complimenti per il sito.Vorrei sottoporvi un quesito che probabilmente sarà anche banale, ma vista la mia scarsa esperienza ho dei dubbi sul da farsi.
Devo notificare un precetto su cambiale rilasciata dal titolare di una ditta individuale e ho predisposto la notifica presso la residenza del titolare, indicata anche in cambiale (non essendo certa che presso la sede legale ci sia qualcuno) La mia domanda è: volendo poi io eseguire il pignoramento presso una filiale dei tale ditta (negozio di abbigliamento che si trova in un'altra circoscrizione)devo notificare il precetto anche in quel luogo? O meglio, in generale, ci deve essere corrispondenza tra i luoghi dove viene notificato il precetto e quelli in cui si esegue il pignoramento o, invece, posso io, alla richiesta del pignoramento, indicare semplicemente all'ufficiale giudiziario un luogo diverso dove ritengo opportuno eseguire lo stesso?
Vi ringrazio

Risponde dott. Mario de Pasquale <UG Rimini
Una volta notificato il precetto presso la residenza è possibile eseguire il pignoramento "in tutti i luoghi del debitore". Ritengo, comunque, che la sede secondaria debba quantomeno risultare da una visura camerale della ditta. Ove così non fosse, infatti, l'ufficiale giudiziario potrebe eseguire il pignoramento in tale sede secondaria solo ove le persone rinvenute gli dichiarino che ivi vi sono beni del debitore e li mettano a disposizione, poiché tecnicamente non si tratterebbe di un luogo del debitore. Ove le persone rinvenute nella sede secondaria riferiscano che vi sono beni del debitore ma rifiutino di esibirli, occorrerebbe procedere con un pignoramento presso terzi.
Risponde Daniele Gerli < Pavia
Non è necessario che debba esserci corrispondenza tra il luogo in cui viene eseguita la notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto e il luogo dell'esecuzione.Nel caso in cui volesse pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore ma delle quali egli può direttamente disporre si consiglia di richiedere l'autorizzazione al presidente del tribunale. Nel caso di specie non necessita .
Rispondi


4 giugno 2007 > 28 maggio 2007 > Andrea Fasulo > Richiesta di Notifica dall'estero

La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità straniere o di altri atti provenienti da uno Stato estero deve ancora essere autorizzata dal pubblico ministero? Visto che l'art.805 cpc è stato abrogato.

grazie

Risponde Agostino Morrone < UG Partinico
Si. e' previsto dall' art. 71 della Legge 31.05.1995 n. 218, che ha riformato la materia del diritto internazionale privato italiano.
Rispondi

4 giugno 2007 > 24 maggio 2007 > Avv. Sergio D'Andrea
In primis complimenti per il sito è un'idea semplice e geniale. Vorrei gentilmente chiedere se,dopo la riforma del 2006, è ancora possibile azionare il meccanismo del differimento delle date d'asta previo pagamento da parte del debitor di parte dell'importo pignorato.
Grazie per l'interessamento.

Risponde Angelo Napoli < UG Mistretta -ME
In ordine al differimento della vendita credo che nulla sia stato innovato in proposito dalla riforma, ma occorre precisare che se la vendita è stata affidata all'U.G. ciò è avvenuto dal G.E. con suo provvedimento: pertanto il "differimento" o la "sospensione" della stessa devono essere autorizzati con la stessa forma. Per cui, a mio parere, l'U.G. dovrebbe astenersi dall'eseguire la vendita solo dietro comunicazione di un provvedimento del G.E. in tal senso, provvedimento che si avrà a seguito di apposita istanza depositata dal creditore procedente. Ciò per salvaguardare i diritti degli eventuali creditori intervenuti, di cui l' U.G. potrebbe verosimilmente non avere notizia.
Lo stesso discorso dovrebbe valere anche nel caso che la vendita forzata sia stata affidata a soggetti diversi dall' U.G. (commissionario, IVG, ecc.)
Cordiali saluti
Rispondi

maggio 2007 > AUGE > Troppi quesiti poche risposte ...

... Invito ancora una volta colleghi e Avvocati che partecipano a questo sito di collaborare rispondendo ai quesiti proposti .... non immaginate il "BENE" che fate non solo a voi stessi ma a tutti coloro che ritengono la GIUSTIZIA ... una cosa seria! 

28 maggio 2007 > 24 maggio 2007 > Avv Cristiana Canovi < Roma < Notificazioni

Complimenti per il sito che ritengo uno dei più utili per chi esercita nel campo del diritto...."pratico".
Ho chiesto la notifica di un atto di precetto che è stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Tuttavia la cartolina verde della raccomandata mi è tornata indietro con la dicitura "sconosciuto".
Ho provato a chiedere la notifica con il 143 c.p.c., ottenuto il certificato, ma l'ufficio notifiche di Roma mi ha detto che " di quello che attesta il postino a loro non interessa nulla" e non mi hanno preso l'atto.
E' giusto? Grazie

Risponde Francesco Savarese > UG Alessandria
Egr. Avv. Canovi,
a sostegno della sua tesi che, forse, quanto le è stato riferito non è giusto, le riporto una parte delle sentenze della Corte di Cassazione in merito. Tragga lei le conclusioni ed, eventualmente, le faccia trarre a chi le ha risposto nel modo da lei riportato.
In materia di notifica ai sensi dell'art. 140 cpc è necessario che “il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto sia stato esattamente individuato e che la copia da notificare non possa essere consegnata per mere difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l'incapacità o il rifiuto delle persone indicate nel precedente art. 139 cod. proc. civ., sicché tutte le volte che emergano elementi idonei ad ingenerare il sospetto del trasferimento del destinatario in altro luogo sconosciuto, l'ufficiale giudiziario è tenuto a svolgere ricerche per accertare l'avvenuto trasferimento, considerato anche il valore meramente indiziario delle risultanze anagrafiche. Ne consegue che, ove dalla documentazione prodotta in giudizio dal notificante, eventualmente relativa anche all'attività svolta dall'agente postale nel procedere alla consegna del piego raccomandato contenente l'avviso di deposito, emergano elementi idonei a sollevare il dubbio che il luogo nel quale l'ufficiale giudiziario ha svolto l'attività prevista dall'art. 140 non sia quella di effettiva ed attuale residenza, dimora o domicilio del destinatario, il giudice è tenuto ad accertare la circostanza, in base agli elementi offerti dalla parte notificante, ai fini della pronuncia sulla validità della notifica effettuata, ed a disporre eventualmente il rinnovo della stessa.( Cassazione - Sez. 1, Sentenza n. 13183 del 16/07/2004 – conforme Sez. L, Sentenza n. 14817 del 14/07/2005).
28 maggio 2007 > 17 aprile 2007 > Avv. Luigi Micheli > Lecce > Pignor. autovettura

Carissimi, è praticamente sotto gli occhi di tutti che il pignoramento di un'automobile, per quanto possa apparire semplice in teoria, nella prassi, invece, risulta particolarmente arduo a causa del fatto che si tratta di un mezzo in movimento. Ciò premesso, desidererei sapere se esiste, nella pratica, qualche stratagemma che possa portare al successo del pignoramento con più facilità! Grazie.

Risponde > Stefano Casu
Spesso un buon rimedio si rivela essere un incarico ad un'agenzia investigativa che riesce a verificare dove il veicolo solitamente è parcheggiato..non sempre le tariffe sono alte. in bocca al lupo e non demordere.una giustizia prima o poi deve esserci!
Rispondi

28 maggio 2007 > 24 maggio 2007 > 14 maggio 2007 >Avv.  Rossi > Notificazione in Israele

Dovrei notificare un decreto ingiuntivo ad un debitore in Israele.
Devo necessariamente farlo tradurre in ebraico o va bene anche in inglese e francese (così dice il sito ufficiale del ministero della giustizia svizzero)?
Per quanto concerne il procedimento, posso inviarlo via posta o è necessario passare tramite i canali ufficiali dell'ambasciata? Grazie

Risponde Barbara Ferraro < Torino

la notifica potrebbe essere semplicemente inviata in lingua inglese (ritenuta lingua internazionale) con testo a fronte ebraico.
Il canale ufficiale per la notifica è l'Ente diplomatico del Paese in oggetto (Consolato ufficio commerciale oppure Ambasciata ).

Risponde Francesco Savarese > UG Alessandria
E
gr. avv. Rossi, da notizie desunte dal sito hcch.net ( convenzione de L'Aia)risulta che Israele (che non ha trattati bilaterali con l'Italia in materia) ma ha aderito alla convenzione stessa , ha designato quale Autorità centrale che può ricevere le richieste di notifica in materia giudiziaria :
The Director of Courts
Directorate of Courts
22 Kanfei Nesherim St.
Jerusalem 95464
P.O.B. 34142
Israel
Inoltre, per quanto riguarda le esigenze di traduzione dell'atto, sempre desumendo tale notizia dal sito predetto, gli elementi essenziali dell'atto possono essere redatti in qualsiasi lingua tra le seguenti :inglese, francese, ebreo, arabo.
A completamento della risposta, l'atto può anche essere inviato direttamente al destinatario in quanto Israele ha dichiarato di non opporvisi.

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24 maggio 2007 > 17 aprile 2007 >Avv. Mauro Picca > Bari

oggi,insieme all'ufficiale giudiziario,ho cercato di eseguire il pignoramento di una autovettura.il proprietario dopo essersi rifiutato di consegnare il libretto è scappato materialmente con l'auto.a questo punto l'ufficiale giudiziario ha redatto verbale spiegando l'accaduto.adesso vi pongo il quesito.posto che il bene non era stato ancora pignorato ma soltanto materialmente "individuato" che cosa può fare l'u.g.?deve denunciare l'accaduto alla procura della repubblica?se si,in che termini?
Risponde Raffaello UG Milazzo

se il collega ha rivolto al debitore la prescritta ingiunzione, il pignoramento deve considerarsi eseguito e il creditore può fare querela per sottrazione del bene pignorato.
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14 maggio 2007 > 17 aprile 2007 > Antonio P. > UG  Milano > Offerta Reale.

Cari colleghi, da un giro di telefonate tra i colleghi  non è ancora ben chiaro cosa occorre percepire per l'attività di offerta reale... si applica la tariffa fissa o quella a scaglioni in funzione del valore della somma offerta?Grazie.

Risponde Gerardo Lascala > UG UNEP Rovereto
caro collega, nel caso di offerta reale, si applica l'onorario fisso di € 74 (art 7 tariffa) e così anche per il verbale di deposito, il relativo preavviso e l'invito a ritirare la somma depositata. nel caso di offerta reale accettata spetta il 50 per cento (la metà) dell'onorario graduale.

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14 maggio 2007 > 1 aprile 2007 >Avv Domenica Mazzitelli > Vibo Valentia

Salve, gradirei sapere se è possibile aggredire il veicolo acquistato, successivamente al sorgere del debito, dal coniuge non coobligato, in regime di comunione legale.

Risponde Michele De Vivo UG < Mercato S.Severino
Per quanto riguarda l'autoveicolo (2683 cc) è da escludersi dal pignoramento quello di cui il coniuge-non debitore era proprietario prima del matrimonio nonché soltanto quello,acquistato dopo il matrimonio ed intestato al coniuge-non debitore per il quale la sua esclusione dalla comunione risulti dall'atto di acquisto se di tale atto sia stato parte anche l'altro coniuge  (179 cc).
In altri termini , dopo il matrimonio, in regime di comunione , se uno dei coniugi vuole acquistare un autoveicolo e fare in modo che la sua proprietà sia personale , che cioè sia escluso dalla comunione ,all'acquisto deve partecipare anche l'altro coniuge e nell'atto di acquisto deve essere inserita una dichiarazione bilaterale di esclusione dalla comunione (Cass. II sez.n°9307 del 25/10/1996)
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14 maggio 2007 > Avv Elena Panzeri<sequestro conservativo veicolo
Salve a tutti,vorrei avere informazioni sulla possibilità di sottoporre a sequestro conservativo un furgone di proprietà del debitore?è necessaria la materiale individuazione del bene o l'esecuzione del sequestro comporta solo la trascrizione al PRA del provvedimento?grazie
15/5/2007 Risponde Dr. Stefano Casu

Per esperienza personale dovrebbe essere necessario il verbale positivo di sequestro avvenuto, altrimenti non risulta eseguito il provvedimento del giudice e la sua conversione nel pignoramento non sarà possibile.
Uso il condizionale perchè come ben sappiamo nel diritto la certezza è...utopia...anzi se scopri qualcosa di diverso ti prego di avvisarmi. Grazie Stefano
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14 maggio 2007 >Salvo Viscuso<efficacia precetto: decorrenza dall' ultima notifica??
Nel caso di notifica multipla a diverse parti (debitore principale e fideiussore) la decorrenza dei 90 giorni ai fini dell'efficacia del precetto decorre dall'ultima notifica???
Posso effettuare un valido pignoramento nei confronti della parte la cui notifica ha superato già i 90 giorni???

Risponde 14 maggio 2007 >Mario de Pasquale < UG Rimini
Potendo il creditore notificare anche un precetto diverso per ogni debitore (principale o garante) ritengo che il termine di efficacia del precetto decorra nei confronti di ciascun debitore dalla data della notifica a lui fatta. Se nei confronti di taluno sono decorsi i 90 gg. occorre rinotificare il precetto.
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4 maggio 2007 > 21 aprile 2007 > Avv Marco Bianchini > Notifica in Argentina.
Dovrei notificare una sentenza ad un cittadino italiano residente in argentina. Vorrei seguire, come consigliatomi, la notifica ex art. 30 legge consolare (dpr 5 gennaio 1967 n. 200) ma non ho ancora capito come devo procedere. C'è qualcuno che sa descrivermi cosa è necessario fare o indicarmi dove posso ricercare notizie certe in proposito?
4 maggio 2007 > Risponde Francesco Savarese > UG Alessandria

Egr. Avv. Bianchini,
solo per i paesi con i quali non sono in vigore accordi in materia di assistenza giudiziaria, la notifica deve essere richiesta, senza spese, a cura dell’Ufficiale Giudiziario, ai sensi degli art. 30 e 75 del DPR 5/1/1967, n. 200, mediante invio di due copie dell’atto ( con traduzione dell’atto se il destinatario è straniero)
direttamente alle Rappresentanze diplomatico-consolari territorialmente competenti. Ad adempimenti conclusi la Rappresentanza italiana all’estero restituisce a sua volta direttamente all’Autorità giudiziaria richiedente la seconda copia dell’atto con la relata di avvenuta notifica o con la documentazione attestante la mancata consegna.
Poichè con l'ARGENTINA l'Italia ha sottoscritto il trattato bilaterale del 9/12/1987 ( ratificato con legge 22 novembre 1988 n. 532 in G.U n. 292 del 14/12/1988)bisognerà però servirsi di tale accordo per la richiesta di notifica, rivolgendola, tramite l'Ufficiale Giudiziario, all'autorità argentina indicata dalla Convenzione de L'Aja e cioè, come si desume,sia visionando il sito www.hcch.net che la stessa convenzione :
Ministero degli Affari Esteri, Commercio Internazionale e del Culto
Esmeralda 1212 -C1007ABR -BUENOS AIRES - Argentina 

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4 maggio 2007 >17 aprile 2007 >Stefania Delogu > UG Tempio P. > Offerta Reale

Gentili colleghi, qualcuno fra Voi di certo mi può chiarire come procedere. In caso di registrazione del verbale di offerta reale, che l'Agenzia dell'entrate mi ha richiesto solo in copia conforme (sulla base della considerazione che trattasi di atto da iscriversi in un repertorio dell'Ufficio NEP-mod.I), devo trattenere l'originale e rilasciare all'istante la copia munita degli estremi di registrazione oppure consegnare direttamente l'originale, sul quale ultimo, tra l'altro, ho provveduto ad applicare la marca da bollo e ad attestare l'avvenuta emissione della copia conforme. Vi ringrazio tutti. 
Risponde Savarese Francesco UG Alessandria

Cara Stefania,
da anni, nel caso di registrazione del verbale di offerta reale, porto una copia conforme all'originale( bollata) all'Agenzia delle Entrate, un'altra copia( bollata anch'essa) la conservo nel repertorio Mod.I, mentre l'originale (ovviamente anch'esso bollato), dopo l'annotazione degli estremi della registrazione, lo riconsegno al richiedente.
Un caro saluto

Risponde Patrizia D'agostino > UG Castiglione St.
La registrazione, credo, competa all'ufficiale giudiziario. Infatti, io dopo essermi informata presso l'agenzia dell'entrata dell'importo da pagare faccio effettuare il pagamento all'istante ed una volta che questi mi fa pervenire il mod.F 24 attestante l'avvenuto pagamento,sono io stessa a pocedere alla registrazione dell'atto che restituirò alla parte dopo aver annotato gli estremi della registrazione sul nostro Repertorio.
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4 maggio 2007 > 21 aprile 2007 > Angelo > Auge > T.E.E.

Colleghi e Avvocati, una cortesia .... A qualcuno di Voi è capitato di mettere in esecuzione un titolo esecutivo Europeo?

Ringrazio sin d'ora... è una statistica che ci viene richiesta dall'Unione Internazionale... grazie ancora.

Risponde Avv. Sara Calapristi

Nel mio studio stiamo cercando di eseguire un pignoramento in Grecia tramite titolo esecutivo europeo, ma fino a questo momento abbiamo incontrato numerose difficoltà. In Italia il Giudice non conosceva la normativa europea e siamo dovuti andargli a spiegare il regolamento affinché ci rilasciasse la relativa certificazione. I colleghi in Grecia a quanto pare stanno incontrando le stesse difficoltà per l'esecuzione.
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21 aprile 2007 > 17 aprile 2007 > Avv. silvia Giachetti Vichi > Firenze > Notifica in Svizzera

Devo notificare un atto di citazione in  svizzera, Frick (cH) e non riesco a reperire notizie certe,sulla procedura da seguire, tramite le rappresentanze diplomatiche.

21 aprile 2007 > Risponde Francesco Savarese > UG Alessandria
Egr. Avv.
la Svizzera ha aderito alla convenzione de L'Aja per cui ha determinato le autorità centrali cantonali alle quali far pervenire richieste di notifica. Per Frick ,che fa parte del Cantone di Aargau (AG) ( in italiano Argovia) l'autorità preposta è
Obergericht des Kantons Aargau
Obere Vorstadt 40
5000 Aargau
 T: ++41 62 835 38 50
F: ++41 62 835 39 49
I dati cui sopra sono stati comunque scaricati dal sito della Convenzione de L'Aja al seguente indirizzo www.hcch.net ( sito solo in inglese e francese) ricercando le autorità per stato e quindi, per ciò che concerne la Svizzera, per cantone ( una ricerca particolare è stata necessaria per conoscere il cantone di cui faceva parte Frick).
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17 aprile 2007 > Lisa Vanni > Praticante > notifica precetto.

ripropongo un quesito già formulato che ha però ricevuto risposte diverse e contrastanti. Ho ottenuto e notificato un decreto ingiuntivo dal gdp del luogo di residenza del creditore. il debitore risiede in un diverso circondario di tribunale,dove dovrà avvenire anche l'esecuzione. mi trovo ora a notificare il decreto munito di formula esecutiva e relativo precetto. qual è l'ufficiale giudiziario competente per la notifica?quello del luogo in cui ha sede il giudice che ha emesso il decreto o solo quello del luogo in cui risiede il debitore e dove avverrà l'esecuzione forzata?ringrazio in anticipo per le risposte!

La competenza è di entrambi gli uffici NEP ... esclusivamente nella forma della notifica a mezzo del servizio postale per il primo - unep che ha sede presso il comune ove ha sede il GdP - mentre per il secondo - unep che ha sede nel comune di residenza del debitore - la notifica può essere eseguita a mani o a mezzo posta.
14/6/2007 risponde Avv Andrea Ricardi Torino

Se il decreto è già notificato non mia pare che devi rinotificarlo con il precetto ma solo quest'ultimo con l'indicazione della registrazione e data e Organo che apponeva la f.e.
Per l'U.G. competente tutto giusto.

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6 aprile 2007 > Silvana Boi > UG Lanusei

Vi ringrazio della collaborazione prestata, ma sono costretta a chiedervi nuovamente un consiglio: m è stato chiesto di procedere ad un'esecuzione mobiliare sulla base di un precetto oramai scaduto da più di un anno. Preciso che sulla base dello stesso precetto era stato già eseguito un pignoramento parzialmente positivo ed è tuttora in corso il processo esecutivo. L'avv. però ha chiesto l'autorizzazione al ritiro dei titoli e me li ha portati per procedere ad un nuovo accesso.
fino a quando si può considerare ancora valido il precetto? 

Si è regolare, una volta iniziata l'esecuzione con il pignoramento, il precetto è valido fino all'estinzione del processo esecutivo. Nel nostro ufficio in questi casi viene richiesto unitamente al deposito degli atti per il pignoramento attestazione - sull'atto di precetto o sul titolo - della cancelleria che la procedura è ancora pendente .
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1 aprile 2007 > Francesco FILIPPONE <UNEP Campobasso<Intervento radio del 28 marzo
Egregio Collega
consentimi di complimentarmi con te per il tuo intervento in trasmissione di mercoledì.
Hai brevemente evidenziato la situazione in cui operiamo, con estrema nettezza e grande coinvolgimento.
Ti saluto cordialmente.

Mauro Venezia > UG Napoli

Saluto il caro amico collega Dr F.Filippone, sottosrivendo a pieno le considerazioni da Lui espresse sull'intervento di Arcangelo alla trasmissione Radio anch'io, avendola ascoltata con interesse ed attenzione, sicuramente ha rappresentato il momento più coinvolgente e utile per i radioascoltatori-consumatori.

Intervento AUGE 28/3/2007 > RAI 1 > Radio Anch'io.


1 aprile 2007 > Aldo Petrelli > UG C.A. Lecce > IRPEF 2007 - Aggiornamento foglio di calcolo.

Dopo un serrato confronto con altri colleghi (Rizzo, Forino, Savarese) che, come me, si dedicano all'elaborazione di <<UTILITA' CONTABILI >>,  un'attenta rilettura della circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate ed ulteriore controllo e confronto con quanto operato dal "Tesoro" nella busta paga degli Statali (anche in detti elaborati si sono verificate revisioni che hanno comportato conguagli fiscali a debito, o a credito), ho aggiornato il foglio di calcolo dell'Irpef.

L'elaborazione può considerarsi definitiva e sostituisce quella trasmessa in precedenza.

Spero che gli elaborati, arricchiti con varie note esplicative, soddisfino le aspettative.

Cari saluti.

Foglio di calcolo IRPEF 2007 e Aliquota media 2007 > versione aggiornata al 30 marzo 2007.


1 aprile 2007 > 26 marzo 2007 > Silvana Boi > UG Lanusei

cari colleghi, devo provedere ad un rilascio di un immobile sulla base di un provvedimento emesso ex art. 700 c.p.c. e non so se il preavviso di rilascio deve essere preceduto dalla notifica del precetto. Vi ringrazio dell'aiuto
Risponde1 Roberta Montanari UNEP Ferrara

l'esecuzione per rilascio d'immobile in forza di provvedimento
ex art 700 non necessita dell'atto di precetto ma solo di copia autentica del provvedimento autorizzativo dello stesso. Anche il preavviso di rilascio non è indispensabile ma per ragioni di opportunità di solito viene predisposto

Risponde2 > Avv Susanna Pisano Cagliari

Il precetto non è necessario. Il provvedimento ex art.700 cpc si esegue con il solo titolo in copia conforme (è controverso se sia necessaria la formula esecutiva, se riesci ad ottenerla è meglio).


1 aprile 2007 > 26 marzo 2007 > Avv. Federica Bini > Prato > notifica a Ginevra
devo notificare un atto di citazione a Ginevra (CH) e non riesco a reperire notizie utili presso alcuna delle rappresentanze diplomatiche.Sarò grata di un consiglio pratico e/o bibliografico.

Risponde Francesco Savarese UNEP Alessandria

Egr. Avv. la Svizzera ha aderito alla convenzione de L'Aja per cui ha determinato le autorità cantonali alle quali far pervenire richieste di notifica. Per Ginevra, l'autorità preposta è
Genève (GE) f  Parquet du Procureur général < Place du Bourg-de-Four 1 <Case postale 3565
1211 Genève 3 < T: ++41 22 327 26 00 < F: ++41 22 327 01 11
I dati cui sopra sono stati comunque scaricati dal sito della Convenzione de L'Aja al seguente indirizzo www.hcch.net ( sito solo in inglese e francese) ricercando le autorità per stato e quindi per cantone.


1 aprile 2007 > 26 marzo 2007 > Avv Gianni Gasotti
buongiorno, la mia domanda è la seguente: un mio cliente carrozziere ha in deposito da un paio di anni un auto di un suo cliente debitore che non ha pagato la riparazione ed ha abbandonato l'auto c/o sua carrozzeria, la domanda è la seguente: come entrare in possesso dell'auto per poterla rivendere e recuperare il credito?
grazie e arrivederci
Risponde Diego Ferro UNEP Orbetello

... pignorala.l'art. 513 cpc prevede il pignoramento delle cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre. Per pignorarle occorre l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato, oppure il consenso del terzo possessore che esibisce le cose all'ufficiale giudiziario. A me è successo per un gommone che il creditore stesso aveva in deposito. L'ho pignorato e poi ho fatto notificare il verbale al debitore, anche al fine di rivolgergli, per tale via, l'ingiunzione ex art. 492 e per invitarlo a venire a rendere la dichiarazione ex art. 492.
Rispondi

1 aprile 2007 > Daniela Pippia > UG Sassari
Ciao a tutti i collegni, neo assunti e non. Vorrei sapere se è possibile procedere al pignoramento di un'auto, di cui si possieda la visura del PRA, senza la presenza del debitore, ma nominando custode l'IVG e notificando al debitore stesso(di cui si conosca ovviamente al residenza) il verbale di pignoramento. L'art. 513 cpc richiede un'espressa autorizzazione del giudice, qualora il bene da pignorare si trovi in luoghi non appartenenti al debitore ma di cui lo stesso abbia la disponibilità. Mi chiedo se tale norma si estenda anche al pignoramento di un'auto nella pubblica via e se sia, in tal caso, necessaria un'espressa autorizzazione del magistrato. Grazie a tutti e a te in particolare, Angelo! Daniela

Risponde Aratari Francesca
non esiste alcuna norma-che vieti tale forma di pignoramento e fra l'altro de jure condito lo si può ricavare dall'intero sistema di norme predisposte a tal fine o facendo ricorso all'analogia
Rispondi

26/3/2007 > 26 febbraio 2007 > Avv P. Zaccherini > Roma

Ho necessita' di sapere se, in un pignoramento presso terzi notificato nei termini ma andato a buon fine solo nei confronti del terzo, posso comunque iscrivere e poi chiedere il rinnovo della notifica al debitore in udienza. Grazie per la preziosa collaborazione !! 
Risponde avv. Manuela Marverti
Iscrivi a ruolo e all'udienza chiedi al Giudice un termine  per la ri- notifica al debitore. Dopo di ciò ordini in Cancelleria  2 copie autentiche dell 'atto di pignoramento e del verbale di udienza, e  notifichi al debitore.    

Rispondi

26 marzo 2007 > Avv.Cristiano Corazzari > Treviso

Vorrei cortesemente sapere come devo comportarmi qualora nel caso in cui debba chiedere un pignoramento mobiliare presso il debitore in forza di un precetto di 15000 euro se nelle more tra la notifica del precetto e la richiesta del pignoramento il debitore ha provveduto a pagare 5000 euro.
In tal caso posso comunque chiedere all'ufficiale giudiziario di eseguire il pignoramento sulla base dell'originario precetto da 15000 euro semplicemente dichiarando che 5000 erano già stati corrisposti??
oppure devo notificare un nuovo precetto per il residuo credito di 10.000 euro e successivamente sulla base di questo chiedere il pignoramento??grazie
Non occorre ri-notificare l'atto di precetto, è sufficiente al momento del deposito dei titoli per il pignoramento presso l'UNEP far presente dell'acconto ricevuto - con dichiarazione scritta sull'atto di precetto stesso o in allegato - e contestuale richiesta di procedere forzatamente per la differenza. 
Rispondi

26 marzo 2007 > 20 marzo 2007 > Antonino Patti > Alcamo 
Cari colleghi,
desidero chiederVi dei chiarimenti sull'utilizzo del Registro Mod. 2Bsg.
Per quali atti lo utilizzate?
Compilate il c.d. foglio notizie; con quali modalità; a chi lo indirizzate?
Molto grato per la Vostra cortese collaborazione, Vi auguro buon lavoro e distinti saluti.

Caro collega,
26/3/2007 Risponde Franco Savarese

il registro 2B/SG è utilizzato, almeno da me,per l'iscrizione di atti, derivanti da altri registri normalmente usati in ufficio, richiesti da parti ammesse al gratuito patrocinio( sia che l'ammissione sia avvenuta per provvedimento di qualche giudice sia per provvedimento di qualche Consiglio del'Ordine degli Avvocati).
L'annotazione sul registro avviene dopo la notifica dell'atto inserendo i vari numeri di codice, a seconda se sono atti in materia penale o civile,la data di notifica e i diritti, la trasferta o le spese postali e il 10% sulla trasferta.
Il "foglio notizie" è costituito da un foglietto nel quale inserire il numero progressivo di iscrizione dell'atto nel registro 2B/SG, che viene "attaccato" all'originale dell'atto stesso con timbro di congiunzione per "notiziare" la Cancelleria interessata.
Infine,i dati semestrali devono essere comunicati al Ministero della Giustizia, unitamente a quelli relativi al registro 1B/SG. Un caro saluto

Rispondi

16 marzo 2007 > Mario Rocca - ufficiale giudiziario - Unep Brescia
Caro Angelo,poichè non trovo nei siti degli uff. giud. il Contratto Integrativo che perfeziona l'art. 5 del CCNL 2004-2005.
Di tale novità sono venuto a conoscenza solo in modo casuale; ti mando il file per l'eventuale diffusione, se lo riterrai necessario e utile.
Tale integrativo incrementa il minimo garantito dal 1 gennaio 2006(!!!!), a seconda delle pos. econ.
Credo che molti colleghi (compreso il sottoscritto !) non sono a conoscenza di questa "novità" che non ha avuto alcuna pubblicizzazione.Un caro saluto

Contratto integrativo biennio economico 2004/2005 del 7 dicembre 2005.

16 marzo 2007 > 7 marzo 2007 > Avv Palma Marzia > Roma

Dovendo notificare un titolo esecutivo al ministero dell'istruzione lo si notifica presso l'avvocatura dello stato oppure presso la sede legale dello stesso?
Grazie mille

Risponde Avv. Enrico Foresti > Milano

Ai sensi dell'art. 14 del D.L. 669/96, convertito in legge n. 30/1997, l'esecuzione forzata nei confronti della P.A. deve essere preceduta dalla notifica del titolo esecutivo all'amministrazione, effettuata presso l'Avvocatura dell0 Stato competente, secondo l'art. 11 del R.D. 1611/1933.

16 marzo 2007 > 7 marzo 2007 > Vito Muschitiello < UG <Bassano del Grappa
Vorrei sottoporre al forum il seguente quesito: secondo la Cassazione (sentenza n.4222 del 24/04/1998)il terzo che si oppone all'esecuzione mobiliare ha l'onere di provare documentalmente non soltanto l'affidamento dei beni al debitore in data certa, anteriore al pignoramento, ma altresì il suo diritto di proprietà su di essi e a questo fine il contratto di comodato è inidoneo. Nel mio caso, la parte richiedente un pignoramento mobiliare, alla luce di questa sentenza, mi ha chiesto di procedere all'esecuzione dopo che avevo redatto un verbale di pignoramento mancato poichè il debitore mi aveva esibito un contratto di comodato, regolarmente registrato, dal quale si evinceva che tutti i beni presenti in loco gli erano stati concessi in comodato d'uso gratuito dalla sua convivente. l'istante, infatti ha sostenuto che il debitore avrebbe dovuto provare di non essere proprietario dei beni presenti e che un semplice comodato, in analogia con la predetta sentenza, sarebbe stata una prova inidonea. Tanto premesso: è possibile sostenere un tale tipo di analogia tra la prova del diritto di proprietà in caso di opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.) e quella che il debitore deve fornire per evitare un pignoramento mobiliare? grazie a tutti quelli che mi vorranno rispondere.
Risponde Francesca Bibbò > UG Chieti

La legge prevede che il debitore, nell'ipotesi prospettata, deve dimostrare di detenere  i beni a titolo diverso da quello di proprietà poichè, essendo convivente per presunzione legale sono suoi (o anche suoi). Per evitare il pignoramento, occorre l'esibizione del titolo d'acquisto da cui risulta  che i beni siano di proprietà del convivente  (atto pubblico o fattura commericiale o atto con data certa) non essendo sufficiente l'esibizione del solo titolo di affidamento (comodato)pur se regolarmente registrato. Infatti, in caso di coabitazione o convivenza, non bisogna provare l'affidamento dei mobili al debitore atto  a giustificare che erano posseduti a titolo diverso da da quello di proprietà proprio perchè se debitore e terzo convivono,  la detenzione ed il possesso delle cose trova titolo nello stesso rapporto di convivenza o coabitazione, bensì occorre esibire idonea prova scritta dell'appartenenza dei beni al convivente.(cfr.Cass. Civ. sez. III 3 giugno 1978 n. 2780)
Rispondi

16 marzo 2007 > Avv.Veronica Fioretto > Padova

Vorrei sottoporVi il seguente quesito:dovrei notificare un atto di precetto su assegno bancario protestato, vorrei sapere se l'assegno costituisce titolo anche per gli interessi maturati ai sensi del d. legisl.231/2002 oppure esclusivamente per quelli calcolati al tasso legale. Grazie.
26/3/2007 > Risponde Avv. Elena Basso

hai verificato se nel tuo caso si applica la  Penale L. 15/12/90 n. 386? 

Ammonta al 10%
Rispondi

7 marzo 2007 > Franca Cantore > UG C1 Treviso

Cari colleghi vorrei sapere se durante la maternità obbligatoria spetta il 50% delle trasferte tassate. Grazie
Risposta >
Tutte le assenze, ad eccezione delle ferie o di situazioni simili, esclude dalla  partecipazione l'UG dalla suddivisione del 50% imponibile dell'indennità di trasferta. 

26 febbraio 2007 > 16 febbraio 2007 >Angelo Torquati > UG San Benedetto del Tronto<spese c/c postale
Pongo al "FORUM" il seguente quesito: "le spese per la tenuta del conto corrente postale dell'ufficio NEP devono essere detratte dalle spese di ufficio o pagate in quota parte dai singoli componenti?"
Esiste in merito qualche circolare o disposizione?Grazie.
Risponde Francesco Forino

Con la Circolare  n. 6/1690/03 I/SG   del 19/10/2004 il Ministero ha ribadito l’opportunità per  gli  Uffici UNEP dell’apertura di un conto corrente, bancario o postale, per le operazioni di accreditamento ai sensi dell’art.176 del T.U. 115/2002, raccomandando i Dirigenti di attivarsi per il conseguimento, nei confronti degli istituti di credito, delle migliori condizioni contrattuali con il minor aggravio di spese per la tenuta del conto, “in modo da incidere minimamente sul relativo conto dell’Ufficio”,  (leggasi “fondo spese di Ufficio”).
Con successiva circolare n. 6/481/035 dell’1/4/2005 è andato oltre, precisando che anche "gli oneri derivanti  dal versamento dei contributi delle deleghe sindacali e dall’accredito degli stipendi, debbono necessariamente gravare sul fondo “Spese di Ufficio”.
Pertanto, alla luce delle suddette note Ministeriali, è da ritenere irrituale  l’addebito sui dipendenti dell’Ufficio  delle eventuali spese di tenuta conto corrente.
Personalmente due anni fa ho ottenuto, dalla società Poste Italiane, l’apertura di un conto corrente senza alcuna spesa di tenuta ed anzi gli interessi maturati a fine anno 2006,  non solo hanno coperto le inevitabili spese dei bolli, ma hanno fornito un attivo di circa 10 euro, che ho provveduto a versare sul fondo “Spese di Ufficio”.
7 MARZO 2007 > Carlo Colesanti UG Latina
in riferimento al conto senza spese, che citi nella risposta ad Angelo Torquati, mi sarebbe di grande aiuto avere copia del contratto relativo per poterlo esibire al nostro ufficio postale centrale.
sino ad oggi, nonostante reiterati tentativi, mi è stato proposto come unico possibile in cd "conto impresa" a costi esorbitanti.
Rispondi


26 febbraio 2007 > 20 febbraio 2007 >16 febbraio 2007 >Avv. Elena Ruffo < Verona
Vorrei cortesemente sapere se, volendo procedere alla notifica di precetto su cambiale, dovendo prima richiedere la certficazione di conformità del titolo (cambiale) all'originale esibito all'Uff. Giud., posso rivolgermi a qualunque ufficio del territorio nazionale o se esiste una competenza territoriale da rispettare e, se del caso quale, (nel caso di specie debitore e creditore risiedono in altro distretto rispetto a quello ove io opero).
Ringrazio coloro che mi potranno dare una risposta.

Risponde  Vincenzo Gattullo > UG Bari < 20 febbraio 2007 >

L'atto di precetto è atto stragiudiziale e può essere notificato da qualsiasi ufficio. Ovviamente anche la certificazione segue la stessa via.

Risponde Ciano Santanocita > Avvocato<26 febbraio 2007

L'atto di precetto può essere notificato da qualsiasi ufficio solo quando l'intimazione di procedere ad esecuzione forzata è generica, e pertanto non si conosce ancora il giudice competente. L'affermazione che il precetto è un atto stragiudiziale è radicalmente errata;  il precetto è l' atto introduttivo del processo di esecuzione ed è rigidamente regolato dal codice.
Rispondi


20 febbraio 2007 >Avv. Ludovica Poggi > Roma
Buongiorno ho un dubbio sulla decorrenza del termine per opposizione a decreto ingiuntivo nel caso di notifica multipla e precisamente è stato notificato un decreto ingiuntivo per tre volte allo stesso destinatario: due volte presso la sede legale della società ed una presso la residenza del legale rappresentante della stessa. I quaranta giorni per l'opposizione decorrono dalla prima o dall'ultima notifica? E comunque la seconda notifica allo stesso indirizzo non potrebbe far decorrere nuovamente il termine per l'opposizione? Grazie
Dalla prima se la notifica è valida e non presenta motivi di nullità.

Rispondi

20 febbraio 2007 > Gennaro Di Bari > UG Bari

Buongiorno a tutti,vorrei, cortesemente, conoscere la vostra opinione:
- il dirigente Unep è obbligato ad allegare allo stipendio mensile le ricevute di versamento della cassa pensioni, fondo credito, Irpef e quant'altro?
- Oppure, essendo versamenti cumulativi, deve solo esibirli a richiesta del dipendente? Grazie.

Si, è sufficiente ai fini della trasparenza esibire su richiesta del dipendente i versamenti effettuati.
Rispondi

16/2/2007 > 13 febbraio 2007 >Federica Ragona < Bolzano
 ... buon giorno, mi trovo a dover notificare un pignoramento presso terzi all'arma dei carabinieri e mi chiedevo a chi dovevo notificare l'atto: comando regionale servizio amministrativo gestione del denaro e/o comando generale arma carabinieri centro nazionale amministrativo? grazie per la risposta.
Risponde Francesca Bibbò > UG Chieti

Il pignoramento presso terzi quando il debitore è un Carabiniere va notificato al Centro Nazionale Amministrativo  dell'Arma che ha sede in Chieti, via B. Croce
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20 febbraio 2007 >16 febbraio 2007 >1 febbraio 2007 > 30 gennaio 2007 > Iallonardo Angelo < UG 
Nel mio ufficio attualmente esiste un Ufficiale Giudiziario C1,dirigente, che svolge anche tutti i lavori interni e la ricezione atti (notifiche ed esecuzioni) con ausilio di un operatore ed inoltre svolge le notifiche in die per posta e quasi il 70% delle esecuzioni. Gli altri tre componenti dell'ufficio -tutti Uff. Giud. B3- effettuano le notifiche per posta, sul territorio e svolgono il restante 30% delle esecuzioni. L'Ufficiale Giudiziario C1-addetto alla ricezione atti- ha diritto a partecipare al 50% della quota tassabile che va all'ufficio delle trasferte delle notifiche? Preciso che esiste interfungibilità e le trasferte delle esecuzioni vanno divise con il 50% personale e 50% tassabile diviso in parti uguali fra i quattro componenti dell'Unep.
Inoltre gli Ufficiali Giudiziari B3 si sono sempre rifiutati di svolgere la ricezione atti e di collaborare ai servizi interni, in quanto ritengono tali compiti riservati alle posizioni superiori.
Come ben puoi capire, il grosso delle trasferte è sulle notifiche.
Grazie saluti  buon lavoro e complimenti per il sito......unica ancora di salvezza.

Per le risposte e controrisposte di Vincenzo Gattullo > UG Bari e Mario Rocca > UG Brescia... Clicca qui.


13 febbraio 2007 >Avv. Alessandro Romito < pignoramento licenza tabacchi

mi trovo a dover eseguire pignoramento su una tabaccheria e mi domandavo: è pignorabile la licenza di rivendita dei tabacchi? esistono forme particolari di pignoramento ? su percentuali o che altro?
grazie a quanti mi risponderanno.

Risposta Avv. Elena Ruffo .... omissis ... 14/6/2007<Con riferimento alla risposta da me data al presente quesito, debbo scusarmi per avere erroneamente inserito la risposta in un quesito diverso da quello cui la risposta era diretta. Prego tutti di non prendere in considerazione la medesima. Grazie
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7 febbraio 2007 > 1 febbraio 2007 > Carla Ieva > UG Molfetta < Assegni familiari
Con l'approssimarsi della nuova busta paga gennaio 2007,vorrei sapere se, come ritengo ad una prima lettura della finanziaria 2007,qualcosa è cambiato circa l'attribuzione e la determinazione degli assegni familiari.Sarei grata a chi volesse illuminarmi!

Risponde Francesco Forino > UG Larino

Con l’art.1, comma 11, della Legge 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007) sono stati rideterminati, a far data da gennaio 2007, i livelli di reddito e gli importi relativi agli assegni per nuclei familiari. Tali livelli , con le relative tabelle riportanti gli importi spettanti, sono consultabili nella circolare n. 13, emessa dall’INPS in data 12/1/2007 (scaricabile sul sito dell’ente suddetto i su uno dei siti della categoria).
In pratica, a mio parere, chi a giugno 2006, con decorrenza da luglio 2006 a giugno 2007,  ha avuto il riconoscimento dell’assegno, deve solo presentare istanza al Capo dell’Ufficio per la sola rideterminazione degli importi spettatigli in base alle nuove tabelle, per il restante periodo gennaio/giugno 2007.
Chi, invece, in base alle vecchie tabelle in vigore da luglio 2006 a giugno 2007, non si è visto riconosciuto  il diritto all’assegno ma ritiene che da gennaio 2007 a giugno 2007, sulla base dei  nuovi livelli di reddito, ne abbia diritto, deve fare istanza al Capo dell’Ufficio per l’attribuzione della spettanza, corredando la richiesta oltre che della prevista autocertificazione attestante il proprio stato di famiglia, anche di copia della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2005.
Poiché la circolare in questione, al punto 4,  ha stabilito che “Per l’anno 2007 non verrà effettuata la rivalutazione annuale dei livelli di reddito, che riprenderà ad essere applicata per tutte le tabelle a partire dall’anno 2008, con effetto dal 1 luglio 2008”, se ne deduce che gli importi degli assegni, ove spettanti da luglio 2007  a giugno 2008, andranno rideterminati entro giugno 2007, tenendo presente le attuali tabelle ma prendendo, ovviamente, come base di riferimento dei livelli di reddito, gli importi dei redditi prodotti nell’anno 2006.
Spero di essere stato chiaro
Un saluto a tutti i colleghi Francesco Forino

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13/2/2007 > 7 febbraio 2007 >1 febbraio 2007 > Daniela Proietti > Roma < rifiuto dell'U.G di eseguire il titolo
Sarei grata se qualcuno potesse darmi indicazioni in merito alla seguente questione: siamo nell'ambito di esecuzione di obblighi di fare, l'UG incarito la esegue parzialmente. Chiude il verbale dell'ultimo acesso dicendo che non può andare oltre non essendo in gradodi interpretare il titolo in merito ad uno degli obblighi da eseguire, non ricorre al Giudice ex art. 613 ma suggerisce all'esecutante di fare opposizione (?),
L'esecutante che ritiene che l'opposizione sia un rimedio del solo debitore propone egli ricorso ex art. 613 ma dopo molto tempo (più di un anno) e il Giudice lo dichiara improcedibile perchè l'esecuzione si è conclusa.
E' stato corretto secondo voi l'atteggiamento dell'UG?
Come può l'esecutante far eseguire quella parte, non ancora eseguita, del titolo?
Grazie per ogni Vs. suggerimento. 

Risponde Giovanni De Rosa UG Termoli
Va premesso che, per esprimere un parere, bisognerebbe conoscere il titolo esecutivo, l'ordinanza emessa ex art. 612 c.p.c. e gli atti esecutivi.
Tuttavia si può senz'altro affermare che l'ufficiale giudiziario se non è in grado di individuare gli obblighi da eseguire deve ricorrere al giudice dell'esecuzione ex art. 613 c.p.c. e richiedere i provvedimenti idonei ad eleminare le difficoltà rappresentate.
Poichè ciò non è avvenuto l'esecutante ha ritenuto di proporre ricorso ex art. 613 c.p.c. senza che risultasse dal verbale dell'ufficiale giudiziario alcun impedimento all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. Proprio per tale motivo il giudice non ha ritenuto di entrare nel merito ed ha dichiarato il ricorso improcedibile.
Allo stato degli atti occorrerebbe verificare se il titolo e l'ordinanza sono stati integralmente eseguiti.
Se il titolo esecutivo e l'ordinanza che determina le modalità non sono stati correttamente eseguiti, ritengo che l'avente diritto debba richiedere nuovamente l'integrale esecuzione della sentenza e dell'ordinanza  all'ufficale giudiziario.
L'ufficiale giudiziario richiesto dovrà procedere esecutivamente facendo eseguire coattivamente gli obblighi indicati nel titolo e nell'ordinanza  lasciando così all'esecutando la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione.; diversamente l'ufficiale giudiziario dovrà provvedere a rappresentare al giudice dell'esecuzione le difficoltà che dovessero insorgere  nel corso dell'esecuzione (art. 613 c.p.c.).
In tale ultimo caso il giudice dell'esecuzione dovrebbe necessariamente esprimersi non potendo dichiarare improcedibile il ricorso della parte proposto sulla base delle difficoltà rappresentate dall'ufficiale giudiziario.
Se invece l'ufficiale giudiziario richiesto non ritiene di dover procedere(perchè ritiene esaurite le operazioni, allora dovrà motivare il suo diniego ex art. 108 D.P.R. 1229/59. L'istante potrà impugnare tale diniego ex art. 60 c.p.c. davanti al Capo dell'Ufficio.
Se il Capo dell'Ufficio riterrà ingiustificato il diniego dell'ufficiale giudiziario fisserà un termine entro il quale l'ufficiale giudiziario dovrà procedere. 
Risponde Daniela Proietti 

La ringrazio enormemente per la sua competente risposta. Farò tesoro delle Sue indicazioni...sperando di riuscire finalemente ad eseguire il mio titolo.Ricorrerò di nuovo ex art. 612 per chiarire le lacune del verbale (in un senso o nell'altro...). Grazie ancora e Buon Lavoro!
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7 febbraio 2007 > 30 gennaio 2007 >Avvocato Piero Torri < obbligo di fare
Vorrei chiedervi un parere sul seguente quesito: In forza di una sentenza del tribunale la mia controparte è stata condannata alla demolizione delle opere edilizie abusivamente realizzate. Tali opere fanno parte di una proprietà confluita in un fondo patrimoniale costituito, formalmente, per i bisogni della famiglia. A seguito della notifica dell’atto di precetto per obbligo di fare, controparte non ha ancora spontaneamente adempiuto. Posso agire direttamente per l'esecuzione forzata dell’obbligo di demolizione di tali opere oppure devo prima ottenere la revocatoria del fondo patrimoniale e soltanto dopo procedere all'esecuzione forzata? Personalmente ritengo che si possa agire subito senza la necessità di una preventiva revocatoria, proprio in virtù delle diverse ratio alla base dei due istituti ma vorrei avere una base giuridica più chiara a sostegno di questa tesi. 

Attendo vostre osservazioni. Grazie

Risponde Mauro Venezia < UG  Napoli

Una base giuridica più chiara, certamente da cui partire nella ricerca e nello studio del caso, potrebbe essere rappresentata dagli artt.170 e 171-Libro primo Sez.II:Del fondo patrimoniale.

Vedi anche Sentenza C.Cass.n.966 del 17/01/07-inefficacia ex art.2901 c.c. nei confronti dei creditori della costituzione del fondo patrimoniale.
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7 febbraio 2007 > Lombardi Ernesto < UG Avellino >Indennità di Amministrazione > risposta a UG Carlo Adorno
Egregio Collega, spero Lei voglia passarmi il termine, condivido la medesima esperienza negativa in merito alla " vexata quaestio" della c.d. " indennità di amministrazione " con Lei e con centinaia di altri colleghi Ufficiali Giudiziari appartenenti ai due distinti livelli che, sebbene separati sulla carta, sono sempre più accomunati nei "maltrattamenti" normativi ed economici applicati alla figura professionale dell' Ufficiale Giudiziario.
     Il taglio che a Lei è stato al momento solo paventato, a  me ed ai miei colleghi del Tribunale di Avellino è stato già applicato, tanto che nei primi mesi del corrente anno avremo saldato il "debito ".
      Purtroppo il Consiglio di Stato ha a più riprese mortificato quelle che noi ritenevamo essere le legittime aspettative con la fondamentale motivazione che le somme corrisposte agli Ufficiali Giudiziari non fossero da ritenere INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE  ma COMPENSO MENSILE NON PENSIONABILE ome tali  non rientranti nei benefici fruibili dalle altre categorie del personale giudiziario.
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7 febbraio 2007 >Avv Margherita Valentini <Milano< notifica in Germania

buongiorno. ho bisogno di sapere se, per notificare in Germania un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, devo necessariamente preliminarmente procedere alla traduzione giurata, notificandola con ricorso e provvedimento.
Grazie!

Risponde Bartolotti   Vincenzo UG Imola
La Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee del 22.05.2001  alla pagina 151/5 prescrive le forme relative alle notifiche in GERMANIA . Il capo ""b"" prescrive che
"il documento da notificare o comunicare sia redatto ,ovvero corredato di una traduzione , in TEDESCO.."
e pertanto la lingua tedesca e' obbligata .

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

... per le notifiche all'estero io chiedo sempre istruzioni all'autorità centrale per le notificazioni internazionali, che ha sede a Roma in Corte d'Appello, presso l'Unep. Ho sempre ricevuto risposte dettagliate in tempi rapidissimi.
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7 febbraio 2007 > 13 gennaio 2007 > Anna Capaldi < Avvocato
E' possibile procedere al pignoramento di un autoveicolo mediante la notifica al debitore di un atto di pignoramento con l'indicazione dei dati del veicolo sottoposto ad esecuzione, senza l'individuazione materiale del veicolo stesso da parte dell'ufficiale giudiziario? Secondo questa procedura, l'atto di pignoramento del veicolo notificato al debitore andrebbe poi trascritto al PRA ed il fascicolo dovrebbe procedere davanti al Giudice per cla vendita. Vorrei sapere se qualcuno ha mai azionato questo modo di procedere, o se piuttosto per il pignoramento di un autoveicolo sia assolutamente indispensabile che l'ufficiale giudiziario individui il bene e proceda al pignoramento nella forma del pignoramento mobiliare.
Avv Francesca Romana Resse>Roma

Messaggio per Anna Capaldi > vorrei sapere se sei riuscita a trascrivere il pignoramento presso il PRA, in mancanza di reperimento del veicolo da parte dell'ufficiale giudiziario

Risponde Avv. Giancarlo Piredda
è assolutamente necessaria l'individuazione fisica del bene, non essendo possibile il pignoramento cartolare come accade per gli immobili. E' comunque possibile iscrivere ipoteca giudiziale sul bene autoveicolo.


1 febbraio 2007 >Franco Savarese > DMA

Caro Angelo,

ti comunico, per l'eventuale diffusione sul sito, che :

Sono disponibili on line le nuove versioni del programma di compilazione manuale della DMA - Dichiarazione Mensile Analitica (versione 1.0.7) e del software di controllo per la verifica della denuncia (versione 1.0.7).

Si segnala a tutti i colleghi di procedere all’aggiornamento collegandosi all’apposita sezione : software e specifiche tecniche. Un caro saluto

1 febbraio 2007 >30 gennaio 2007 > Silvana Boi > UG > Lanusei < offerta reale

ciao,ho bisogno di un consiglio sulla tassazione da operarsi sull'offerta reale.
ho chiesto aiuto ad un collega esperto di contabilità e mi ha detto di decurtare l'offerta reale dell'IRE, CPUG e fondo credito e così ho fatto, ma leggendo i pareri degli altri colleghi pubblicati sul sito mi è venuto il dubbio di sbagliare.grazie

Risponde Mario Rocca UG Brescia

Probabilmente ti riferisci al compenso che spetta all'ufficiale giudiziario nei casi di offerta reale ed, eventualmente, in caso di deposito di somme.
L'indicazione che ti ha dato il collega esperto di contabilità mi sembra corretta.

Risponde Patrizia D'agostino < UG Castiglione delle Stiviere
puoi fugare ogni tuo dubbio leggendo la circolare del Ministero datata 13/09/06 prot. 6/1311/03-1/CA dove si legge "... si applicano le ritenute ... IRE, addizionali comunali e regionali, CPUG e fondo di credito...". Spero di esserti stata utile, se vuoi la circolare fammi avere il tuo numero di fax. Buon lavoro.
Rispondi

30 gennaio 2007 > 23 gennaio 2007 > dottore commercialista Baiguera > Brescia
Complimenti per il sito! Se possibile un quesito: l'art. 169 bis disp. att. cpc prevede un decreto che stabilisce i compensi dei professionisti. Non riesco a trovarlo. Sapete darmi gli estremi? (se ed in quanto approvato)
grazie e ancora complimenti.

Risponde Mario Rocca UG Brescia

Da quello che mi risulta, non è stato ancora emanato, da parte del Ministero della Giustizia e di concerto con il Ministero delle Finanze, il decreto che stabilisce i compensi ai professionisti per le attività svolte in materia di esecuzioni mobiliari e immobiliari.
Probabilmente, in questi casi, si dovrà fare necessariamente riferimento ai compensi che spettano ai notai.

Rispondi

23 gennaio 2007 >13 gennaio 2007 >Mario Rocca <ufficiale giudiziario C1 Brescia
Per quale ragione dal mese di marzo 2006 Poste Italiane fattura a €. 6,70 (Iva compresa) il costo della spesa postale per l'atto spedito in Convenzione ?

Risponde Forino Francesco UG C1 Larino

Il mistero non è dovuto, come era facile immaginare, ad un improvviso gesto di bontà della società Poste Italiane, ma bensì ad un accordo intervenuto fra questa e la nostra Amministrazione, in base al quale, sembra che il Ministero si sia impegnato a versare, per il momento, l'80% della somma dovuta e pattuita (€. 8,37), in attesa di versare il restante 20% all'esito definitivo dei riscontri, ancora da effettuare, sull'esattezza degli importi delle fatture emesse finora.
Risponde2 < Francesco Savarese UG C1 Alessandria
Da quello che ho potuto sapere da Poste Italiane, sembra si sia trattato di una rinegoziazione dell'importo per singolo invio.
Rispondi

23 gennaio 2007 >   Laura Fadda < UG Alghero < posizione contributiva
Ciao,
scrivo questo quesito rivolgendomi ai colleghi U.G. per avere qualche delucidazione sul funzionamento della C.P.U.G. presso INPDAP. Recentemente mi sono recata presso la sede INPDAP competente ed ho chiesto che mi venisse rilasciata un'informativa sulla mia posizione contributiva il cui rilascio - mi risulta ma potrei sbagliare - costituirebbe un obbligo per l'ente previdenziale. L'impiegato cui ho rivolto la domanda mi ha detto di non potermi fornire alcuna informativa in proposito in quanto non disporrebbero del programma adeguato e che pertanto avrei dovuto rivolgere la mia richiesta all'amministrazione di competenza. Quest'ultima, tempestivamente contattata telefonicamente, sostiene invece che un tale obbligo sussista solo in capo all'ente previdenziale. Insomma non c'è stato verso. Vorrei sapere se qualcuno è in grado di spiegarmi come devo fare e, soprattutto, a chi mi devo rivolgere per avere conoscenza della mia posizione contributiva. Grazie di cuore a chi vorrà rispondermi. Laura

Cara Laura, come ben sai solo da qualche anno è entrata in vigore la legge che prevede la trasmissione telematica dei dati previdenziali e la conseguente soppressione dei ruoli di riscossione. Pertanto per il momento e fino a quando l'inpdap e la corte di appello non si saranno coordinati per aggiornare tutte le posizioni contributive individuali precedente all'entrata in vigore della DMA, per te sarà veramente difficile ottenere risposte certe anche in presenza di una legge che pone un obbligo alle amministrazioni interessate.

Ad ogni modo prova a sentire nuovamente all'ufficio competente a predisporre il calcolo delle pensioni UNEP presso la tua Corte di Appello, per capire la tua situazione previdenziale.

Rispondi
16/1/2007 >13 gennaio 2007 > Luca Mortani< Avvocato
Dovendo procedere ad una notifica di un precetto ad un italiano residente in Olanda (come da certificato AIRE):
1) è possibile avvalersi del regolamento 1348/2000 ed effettuare detta notifica a mezzo FAX? Leggo, infatti, che l'Olanda ha ammesso il fax (o addirittura l'email) come mezzi di trasmissione degli atti da notificare (a differenza dell'Italia, che riconosce solo la posta);
2) l'organo trasmittente è l'u.g. del Tribunale che emesso il provvedimento, giusto?
3) qualcuno ha mai avuto esperienze in materia?

> Risponde Claudio Stasio UG UNEP Verona
Egr. avv. Luca Mortani,
credo che la Sua interpretazione del regolamento 1348/200 sia errata.
L’uso del fax o della posta elettronica, relativamente ai Paesi Bassi, è limitato alla trasmissione dell’atto, ossia al metodo utilizzato per far pervenire l’atto all’organo ricevente o all’ufficiale giudiziario olandese.
Lei, invece, mi sembra di capire, vorrebbe utilizzare il fax o la posta elettronica per notificare l’atto, ovvero per consegnare (legalmente e formalmente) l’atto al destinatario dello stesso, pretendendo che da tale consegna discendano gli effetti legislativamente previsti.
Ciò non è possibile.
Lei, a mio avviso, si trova di fronte a tali seguenti possibilità:
- 1) Trasmettere (anche a mezzo fax o posta elettronica) l’atto all’organo ricevente olandese che provvederà a notificarlo secondo la propria normativa;
oppure, tenga presente che
- 2) I Paesi Bassi accettano la notificazione o la comunicazione di atti giudiziari per posta, a mezzo raccomandata, purché l'atto sia redatto o tradotto in neerlandese o in un'altra lingua compresa dal destinatario;
o, infine, essendo il destinatario cittadino italiano,
- 3) tramite un agente diplomatico o consolare italiano, che provveda - direttamente e senza coercizione –  alla notificazione dell’atto al destinatario (cittadino italiano).
Le consiglio, almeno al primo tentativo, di notificare a mezzo posta.
La rimando, per ulteriori informazioni, alla pagina web: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/ds_otherinfostate_nl_it.jsp#ds_otherinfostate1
Quanto all’altro dubbio, credo che il precetto possa essere notificato da qualsiasi ufficiale giudiziario; se, invece, deve notificarsi il titolo esecutivo, l’UNEP competente è solo quello presso il Giudice che ha emesso il provvedimento. Cordialità.

Rispondi
9/1/2007 > 21 dicembre 2006 <PATRIZIA D'AGOSTINO <UGC1 CASTIGLIONE D/S
Devo ripartire la percentuale del 5° bimestre 2006 fra due ufficiali giudiziari C1 di cui uno è in interdizione ex art. 5 L. 1204/1971 (alias maternità a rischio). Gliela devo attribuire oppure no visto che le circolari di luglio 2004 prevedono come criterio per la ripartizione la effettiva presenza in servizio superando in parte i criteri di ripartizione di cui alla circolare di marzo 2003.
9/1/2007 > Risponde il Dr. Franco Scialpi - Unep Taranto

Anche nel periodo di gravidanza a rischio spetta la percentuale.
Pur se ingiusto in alcuni casi, l'estensione è prevista dalla Circolare n. 6/555/035 del 26.3.2003 che considera oltre all'art. 4 anche l'art. 5 della Legge 1204/1971.
la modifica di tali articoli con gli art. 16-17-21 del D. Lgs. 151/2001 non ha modificato il problema.
Rispondi
8 gennaio 2007 > Avv. Davide Binacchi
ho notificato regolarmente un precetto e successivamente è stato eseguito positivamente un pignoramento mobiliare presso il domicilio del debitore. Non essendo però stato esaustivo del credito devo provvedere a richiedere un ulteriore pignoramento a carico dello stesso debitore. Domanda: il precetto notificato ha ancora validità o dovrò rinotificarne un altro??? grazie dell'attenzione.

Considerando che l'esecuzione è già iniziata non occorre la rinotifica del precetto, ma dovrà ritirare i titoli dalla cancelleria e richiedere all'UG l'estensione del pignoramento su altri beni.
8 gennaio 2007 > Avv Sabrina Dazzi

Ricorro alla Vostra collaborazione per sottoporVi un quesito probabilmente banale: l'atto di precetto deve essere notificato solo dagli Ufficiali Giudiziari del Tribunale presso il cui mandamento risiedono i destinatari della notifica o può essere notificato anche dagli Ufficiali Giudiziari del Tribunale presso cui verrà istaurata la successiva procedura esecutiva, ovviamente se si tratta di Tribunali diversi?Sulla scorta dell'art. 107, 3° comma, D.LGS. 1229/59 mi sembrava di sì. Ringrazio fin da ora per la collaborazione.

La notifica del precetto può essere eseguita sia a mani  o per posta dall'UG dove risiede il destinatario oppure esclusivamente per posta dall'UG addetto all'ufficio presso cui verrà istaurata la procedura. E' bene precisare che tale principio non sempre è valido se l'atto da notificare è un provvedimento di una Autorità Giudiziaria.  
1 gennaio 2007 > Perseo Vecchione < UG <Sant'Angelo dei Lombardi  (AV)
Gentili Colleghi, ringraziandoVi anticipatamente per la risposta che vorrete concedermi, Vi sottopongo il seguente quesito. Agli Ufficiali Giudiziari, la 13^ mensilità in che mese va liquidata??? Grazie
Con la contabilità di novembre, salvo supero dei diritti (in questo caso con la contabilità di dicembre).

 

 

21 dicembre 2006 <Bressan < Treviso

Ci troviamo in serie difficoltà nel notificare un ricorso per scioglimento di matrimonio e decreto di fissazione prima udienza. La destinataria è originaria della Colombia; disponiamo solo della città ultima residenza e del luogo di nascita, rispettivamente Cali Valle e Palmira in Colombia. Abbiamo chiesto indicazioni agli Ufficiali Giudiziari di Treviso e al Ministero degli Affari Esteri, senza riuscire ad ottenere risposte esaurienti e concordanti. E'possibile notificare mediante affissione ai sensi dell'art. 143, c. 1 c.p.c. o si può notificare direttamente ai sensi dell'art. 143, c. 2 c.p.c. tramite consegna di una copia dell'atto al pubblico ministero? Precisamente con quali modalità? Saremmo davvero grati a chiunque potesse fornirci informazioni utili.

La notificazione nella repubblica di Colombia va eseguita per via diplomatica in virtù dell'articolo 26 del trattato bilaterale con l'Italia del 27/8/1982, reso esecutivo con L.402/1984 oppure, esistendo una sede consolare, ai sensi dell'articolo 142 cpc, II comma, secondo gli articoli 30 e 75 DPR 5/1/1967, n.200 (regolamento consolare) ...(fonte ugmonopoli)

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18 dicembre 2006 > Avv Raffaele Caccia > Crotone

Ho notificato, tramite l'U.N.E.P. di Crotone, atto di precetto con cui intimavo ad un condominio il pagamento di una somma di denaro. Successivamente ho ricevuto un pagamento parziale. Ad oggi, nonostante numerose promesse non ho ricevuto il pagamento del saldo.
Come devo procedere? Devo nuovamente notificare il titolo con un nuovo precetto e fare riferimento al pagamento parziale o è sufficiente il solo precetto con l'indicazione della minor somma o, ancora, notificare il precetto con l'importo iniziale?
La richiesta ha carattere d'urgenza. Grazie. 
Se il precetto è ancora valido è sufficiente annotare sull'atto la somma ricevuta come acconto e depositare gli atti all'UNEP per procedere al pignoramento o al recupero della differenza.

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18 dicembre 2006 > Avv   G. Dotti < Brescia
Salve a tutti.
Devo notificare un decreto ingiuntivo ad una società che ha una sede legale in AAA e una sede operativa amministrativa (così indicata nella carta intestata) in BBB.
Notifico il d.i. (in cui non è indicato il nome del legale rappresentante) nella sede legale AAA e mi ritorna la busta con la dicitura "trasferito" senza indicazioni di nuovi indirizzi.
Che faccio...notifico allindirizzo BBB alla sede amministrativa anche in riferimento all'art 46 c.c.?
Grazie a chiunque vorrà rispondermi.
Si ha detto bene, in riferimento all'art. 46 cc può notificare sia alla sede legale che effettiva. Ad ogni buon conto le consiglio di individuare, con una semplice visura, la persona fisica che rappresenta la società e procedere alla notifica presso la residenza del legale rappresentante. 

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15 dicembre 2006 >> Enzo Gattullo> On. Mantini > Istituzione della professione intellettuale di Ufficiale giudiziario.

Caro Angelo, in allegato ti invio la proposta di legge in oggetto.Cordiali Saluti. Enzo Gattullo.

Ti ringrazio di cuore Enzo per l'invio del progetto di legge. Da una veloce lettura posso solo dire che è un progetto scritto e copiato troppo velocemente: l'Onorevole Mantini o quei colleghi che hanno collaborato con lui si sono dimenticati di una norma importante: la norma transitoria che disciplina il passaggio o l'opzione degli attuali UG in servizio.....Boh!

L'AUGE sta portando avanti un suo progetto - non pubblicato perchè in fase di approfondimento - e preso in visione da numerosi politici.... spero che non sarà un numero di protocollo come tanti altri.

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14 dicembre 2006 > Giovanni Giorgio < UG C1
In data odierna ho trasmesso al collega D'Aurora una copia facsimile di pegno di quote sociali di srl. Spero possa essere di supporto. Saluti > Verbale di pignoramento di quote sociali di srl ..... a cura di Giovanni Giorgio

12 dicembre 2006 > Angelo>AUGE 

In data 8 novembre 2006 con atto parlamentare n.1890 (Fase iter Camera: 1^ lettura) è stato presentato dall'Onorevole Mantini (Ulivo) un progetto di legge sulla "Istituzione della professione intellettuale di ufficiale giudiziario". Poiché nel sito della camera non è riportato l'articolato e non rappresenta il progetto di legge predisposto da questa Associazione, chiedo cortesemente ai colleghi e avvocati che fossero in possesso di una copia del disegno di legge 1890 di trasmetterla al seguente indirizzo e-mail auge@auge.it per pubblicarla e rendere noto alla categoria questa nuova iniziativa parlamentare, Grazie.

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12 dicembre 2006 > Trasferte

Sono Sergio Antonio Pugliese, Ufficiale Giudiziario B3 in servizio presso il Tribunale di Mantova, attualmente applicato presso la sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere (MN) ed una mia collega Ufficiale Giudiziario C1 è attualmente a casa in "maternità a rischio".
1) Le spetta la quota del primo 50% delle trasferte tassabili e pensionabili?;
2) Quando l'astensione si trasformerà in "maternità" Le spetta la quota del primo 50% delle trasferte?
Rispondere, cortesemente, con riferimenti normativi grazie.
Risposta > numerose circolari hanno chiarito le modalità di riparto del 50% tassabile... in caso di assenza per malattia o simili non spetta. Mentre l'altro 50% che costituisce rimborso spese, spettante al singolo UG che ha eseguito l'atto, nella ripartizione mensile potrà essere incluso anche il collega assente per malattia solo previa convenzione tra tutti coloro che materialmente hanno eseguito gli atti.

Il principio generale della ripartizione è:

- il 50% tassabile è dell'ufficio e va ripartito tra coloro che sono in servizio nell'ufficio, interni ed esterni, compresi gli assenti per ferie;

- il 50% rimborso spese è personale ed ognuno può decidere come vuole ripartirlo...  ricevere la trasferta personale o dividerla con convenzione con gli altri colleghi interni ed esterni. 

12 dicembre 2006 >1 dicembre 2006 > Avv Roberta Bruni

Esiste un formulario relativo al pignoramento di quote sociali? Presso l'UNEP di Ascoli Piceno mi hanno detto di non averlo e mi hanno invitato a preparare una bozza, da sottoporre poi all'attenzione dell'Ufficiale Giudiziario che dovrà pignorare le quote. Qualcuno se ne è già occupato e può essermi utile in qualche modo? A buon rendere...

Risposta > 12 dicembre 2006 > Avv Roberta Bruni

Ho finalmente risolto il problema, insieme all'U.G. ho preparato il verbale di pignoramento delle quote ed è stato notificato al debitore ed alla società. Per ora non vi sono state opposizioni di sorta...Chi ha bisogno potrà chiedermi i particolari!

12 dicembre 2006 > Antonio Caradonna > Risponde a Fabio Di Palma.... forum libero

4 dicembre 2006 > Dott. Elisabetta Mugnai > Firenze< 145 cpc

Desidero un autorevole parere di questo forum in merito all'art. 145 cpc. Con la nuova formulazione dell'articolo 145 è possibile notificare ai sensi dell'art. 140 direttamente ad una società quando nell'atto non è indicato il nome della persona fisica che rappresenta  l'ente se l'atto scade in giornata?

 Risponde > Gattullo Vincenzo< Ufficiale Giudiziario Bari < 145 cpc.
La lettura della novella del 145 c.p.c. non prevede la possibilità  della notificazione ex art. 140(che ricordo precede in successione logica il 145 ed è riferito alle sole persone fisiche). Anche se dal tenore letterale della norma non parrebbe evincersi tale possibilità, applicando un principio di logicità, essendo possibile la notifica ai sensi dell'art. 138 e 139 c.p.c. dovrebbe essere possibile la notifica ex art. 140 c.p.c. alla persona fisica che rappresenta l'ente.
Giurisprudenza della suprema corte ha ritenuta valida la notifica ex art. 140 alla società; tale cosa mi ha sempre lasciato perplesso e non mi sono mai adeguato, preferendo la notifica al legale rappresentante nella sua abitazione. Debbo dire che mai nessuna notifica effettuata in tal modo mi è mai stata contestata.

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4/12/2006 > 1 dicembre 2006 > Leopoldo Finizio< Montepulciano < Ufficiale giudiziario C1 > Trattamento fiscale dei compensi percepiti per le altre attività ex D.M 27-11-2001.

Desidero proporre una mia soluzione ad un dubbio che mi e' sorto in merito al trattamento fiscale dei compensi di cui al D.M. 27-11-2001.... leggi tutto..

4/12/2006 > Risponde Giuseppe Candura <Caltanissetta< ufficiale giudiziario C1
Caro collega
la tua analisi e' interessante, ma io eviterei di andare oltre a quello che il Ministero ci dice, perche' si possono generare confusioni, diverse interpretazioni e si finirebbe per causare disagi agli utenti e conseguentemente un intervento finale Ministeriale che potrebbe essere meno interessante degli ultimi.
Ti dico questo perché in fondo il Ministero ci ha detto per le offerte reali di applicare le tariffe notarili e di applicare le ritenute fiscali e previdenziali, stop.
La tua analisi e' perfetta ma, a mio parere, non tiene conto della nostra natura ibrida (almeno per questa volta bella natura ibrida) di dipendenti in regime proventistico; ogni giorno gli utenti pagano diritti e indennità senza alcun problema di ritenuta d'acconto.
Sempre Ibridi Ufficiali Giudiziari siamo, prendiamo i diritti professionali e non li computiamo nel monte da ripartire su cui fare i calcolini per l'integrazione, giusta autorizzazione ministeriale. Saluti

5 dicembre 2006 > Risponde Leopoldo Finizio

Caro collega, il problema me lo sono posto poiché e' vero che il Ministero ci ha impartito sommarie istruzioni in merito, ma è pur vero che le prestazioni effettuate in regime di prestazione occasionale ancorchè esenti da IVA sono pur sempre sottoposte alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto. Il privato che ci paga, essendo tenuto per legge ad effettuarci la  ritenuta, può benissimo pagarci al netto di essa senza possibilità di alcuna replica alternativa da parte nostra. Ritengo quindi che la mia, lungi dall'essere una prescrizione di condotta per gli Uffici, vuole essere solo uno spunto di discussione su tale argomento quantomeno da approfondire. Tengo a precisare che comunque la prestazione e' soggetta ad IRPEF che ne sia versata una parte in acconto o no il problema non è sicuramente nel diverso importo delle tasse da versare ma nel diverso sistema da adottare. Alla fine dei giochi è solo una questione di avere a che fare con l'Agenzia delle Entrate che potrebbe avere da ridire sul procedimento utilizzato.

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4/12/2006 > 1 dicembre 2006 >Avv Renato Boscolo > Verona > notifica a società in liquidazione
Vi ringrazio anticipatamente per la risposta.
Da visura camerale la società risulta in liquidazione e la sede di liquidazione è diversa dalla sede legale.
A vs  avviso è corretto notifcare presso la sede di liquidazione..  e in caso di irreperibilità  notificare ex art. 143 cpc, senza effetturare ulteriori ricerche presso la sede legale.Grazie.

Risponde Av. Roberta Bruni
Ritengo che la notifica, eseguita presso il liquidatore di società, sia pienamente valida.Infatti, ex art. 2310 c.c. al liquidatore spetta, dall'iscrizione della nomina, la rappresentanza, anche in giudizio, della società. In passato ho notificato atti di precetto direttamente al liquidatore presso il domicilio indicato nell'iscrizione e non mi sono mai state sollevate eccezioni in merito.
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23 novembre 2006 > Antonio Caradonna > UG Padova

E' legittima la ricerca di informazioni presso la anagrafe tributaria in caso di tre o piu' accessi "mancati"causa porta chiusa,ai sensi del novellato art.492 c.p.c.(..ove l'ufficiale giudiziario non rinvenga beni utilmente pignorabili..),interpretato estensivamente?
Da una attenta lettura della norma, i termini utilizzati dal legislatore “in ogni caso” e “oppure”, evidenziano una manifestazione di volontà a non condizionare tale indagine da un ordine cronologico tassativo degli eventi (beni insufficienti e/o dichiarazione negativa), ma è un potere che l’Ufficiale Giudiziario deve esercitare ogni volta che l’esito del pignoramento non è soddisfacente per il creditore per la mancanza di collaborazione del debitore:

-          Mancato pignoramento per irreperibilità;

-          pignoramento negativo per mancanza di beni utilmente pignorabili;

-          pignoramento insufficiente;

-          l’interpello al debitore è rimasto privo di esito;

-          la dichiarazione appare non veritiera.

Pertanto, ciò che giustifica l’esercizio del potere per l’Ufficiale Giudiziario di accedere alla banca dati - in deroga ai principi sulla tutela della riservatezza – è la mancanza di collaborazione e la responsabilità patrimoniale del debitore. (Manuale del pignoramento)

14 novembre 2006 > Giuseppe Mauro UG Prato
Mi è stata assegnata come zona di notifica ed esecuzioni un piccolo Comune esterno del circondario di Prato.
Normalmente, quando vado a fare depositi ex artt. 140 cpc e 157 cpp, gli stessi vengono ricevuti dall’Ufficio Protocollo, che osserva rigorosi orari di apertura.
La scorsa settimana mi è capitato di andare a fare dei depositi il sabato mattina, con l’Ufficio Protocollo chiuso.
Un impiegato dell’Ufficio Anagrafe, l’unico che ho trovato in servizio presso il Comune, mi ha rifiutato il deposito, motivando che il Protocollo era chiuso e non era sua competenza ricevere gli atti da depositare. Stessa motivazione mi ha dato la Polizia Municipale (a Prato, quando il Comune è chiuso, gli atti si possono depositare presso di loro).
Per fortuna non si trattava di atti in scadenza (ho comunque dato atto nella relazione di notifica dell’avvenuto rifiuto).
Per Angelo e gentili colleghi: sino ad oggi mi sono organizzato in modo da effettuare depositi negli orari di apertura del Protocollo, ma come dovrò comportarmi, qualora mi capitasse di dover effettuare un deposito urgente in giornata con l’Ufficio Protocollo e/o il Comune chiuso?
Il problema si pone non solo il Sabato, ma tutti i giorni feriali, essendo il Comune chiuso nelle ore pomeridiane.
Anche nel mio ufficio avevamo lo stesso problema ed è stato risolto con una lettera/diffida al sindaco e per conoscenza al Presidente del tribunale.. Ti consiglio di fare la stessa cosa  e se non rispondono o rispondono negativamente eventuali responsabilità di atti con scadenza in giornata andranno ricercate al di là dell'UG.

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10 Novembre 2006 >Gabriella Mattera > UG Pisa > 50% trasferte
Nel nostro ufficio Unep di Pisa le trasferte vengono divise in parti uguali tra tutti gli ufficiali giudiziari B3 essendo il territorio diviso in zone equivalenti (o quasi). Il mese scorso, oltre alla zona di mia competenza ho eseguito le notifiche in una parte di zona (Comune limitrofo) dove gli atti venivano solitamente inviati a mezzo posta per mancanza di personale. Le trasferte riguardanti quella parte di zona sono da attribuire tutte alla medesima o devo corrispondere il 50% (cioè la parte tassabile) anche agli altri ufficiali giudiziari B3? Esistono circolari in merito? 
Esistono diverse circolari - nonché la legge - e prevedono che solo il 50% delle trasferte spetta all'esecutore dell'atto mentre il resto va ripartito in parti uguali con gli altri UG in servizio.

NB. le circolari in questioni le trovi su questo sito ...circolari

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6 novembre 2006 > Antonio Caradonna > UG Padova

Il pignoramento presso lo studio commercialista o altro domiciliatario di società debitrice , che dichiari semplicemente "in loco vi è la sola sede legale della impresa" è possibile e,se si, perché?
No Antonio, presso il commercialista non si può fare il pignoramento in quanto è palese che i beni che arredano l'ufficio non sono di proprietà della società debitrice. Il pignoramento va eseguito presso la sede effettiva che ti indicherà lo stesso commercialista oppure che risulta dalla visura camerale.

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6 novembre 2006 >Simone Bruni> Praticante Avvocato<Notifica a persona giuridica
Ringraziando anticipatamente chi vorrà rispondere al seguente quesito in ordine all'applicazione del novellato art. 145 c.p.c.
Devo procedere a notificare un d.i. nei confronti di una persona giuridica. In prima battuta ho tentato la notifica presso la sede legale risultante da visura camerale, ma la notifica non è andata a buon fine: busta e cartoline sono tornate al mittente con l'indicazione di trasferimento ad un indirizzo "Y", indirizzo a noi già noto come "sede operativa" della società.
Nell'atto è indicato nome e cognome del legale rappresentante, ma non è indicata la residenza (che comunque a noi risulta corrispondere con la sede legale della società).
Da ricerche anagrafiche ci risulta che il legale rappresentante sia emigrato dal Comune "Y" (il medesimo della "sede operativa") e abbia richiesto la residenza nel Comune "X", presso la "sede legale", ma qui non abbia ancora ottenuto la residenza (la pratica è aperta da diversi mesi). Recatomi sul posto presso l'indirizzo "X" (che secondo visura camerale aggiornata dovrebbe essere sede legale della società e residenza del legale rappresentante), sia la società che il legale rappresentante non risultano presenti (non vi è indicazione né sui campanelli né sulle cassette postali).
Come devo procedere?
Secondo me il procedimento notificatorio va eseguito nella forma dell'articolo 143 cpc come ultima residenza del legale rappresentate, tenuto conto che i tentavi presso la sede legale e quella effettiva hanno dato esito negativo.

30 ottobre 2006 > Paola Zaccherini > Termine istanza  esibizione scritture contabili
Buongiorno a tutti, non mi  e' chiaro se l'istanza scritta del creditore per l'esibizione delle scritture contabili vada depositata nei termini di validità del precetto. Nel mio caso e' stato effettuato -nei termini- un pignoramento mobiliare ad imprenditore commerciale, con invito ad indicare altri beni pignorabili. Io non ero presente al pignoramento. Posso presentare istanza di esibizione delle scritture contabili, dopo aver esaminato il verbale, anche dopo la scadenza dei 90 giorni?
Vi ringrazio fin d'ora per la collaborazione. Paola Zaccherini
Il termine di validità dell'atto di precetto - 90 giorni - è un termine concesso al creditore procedente per iniziare l'esecuzione. Nel suo caso essendo l'esecuzione iniziata con il pignoramento può tranquillamente procedere ad ulteriori azioni esecutive senza bisogno di rinotificare il precetto. 
Per quanto concerne invece la procedura da seguire per le indagini sulle scritture contabili, questo argomento è stato già trattato su questo forum (cfr. 2 agosto 2006 > Monica Isone > UG C1 Cremona).

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19 ottobre 2006 > Antonino Patti > UG Alcamo
Notificazione di sentenza+atto di precetto: a chi spetta la competenza? All'U.N.E.P. del luogo dell'A.G. che ha emesso la sentenza od a qualsiasi U.N.E.P.?

La competenza è dell'U.N.E.P. del luogo dell'A.G. che ha emesso la sentenza (posta, senza limiti territoriale. o a mani) o dell'UNEP dove risiede il destinatario dell'atto (a mani o per posta limitata nel territorio di competenza territoriale).

Diverso, ovviamente, è il caso di notifica del solo atto di precetto.

19 ottobre 2006 > Avv. Enrico Foresti > Milano

Sottopongo al forum un quesito che, nei discorsi con i colleghi, non ha ancora trovato soluzione certa. Quando il Giudice autorizza una parte, per ragioni di celerità, ad effettuare una notifica a mezzo fax, si intende che il fax viene inviato direttamente dall'avvocato, oppure che bisogna richiedere all'ufficiale giudiziario di notificare a mezzo fax? Anche in giurisprudenza ho trovato indicazioni contrastanti. Vi ringrazio.

20/10/06 Risponde Michele Pulvirenti > UG Gorizia

E' vero. Vi sono forti contrasti giurisprudenziali.  Certo è anche che il giudice che dispone una forma così delicata di notificazione dovrebbe specificare su chi grava l' onere di eseguirla. Dal punto di vista giuridico manca la relata dell'uff. giud. che attribuisce "pubblica fede" fino a querela di falso. Quindi la parte ricevente può, con ogni mezzo, provare di non aver ricevuto il documento. Quindi se l'ufficiale è disponibile......

22/10/2006 Risponde Vincenzo Bartolotti > UG Imola

Per esperienza personale ho sempre effettuato la notifica a mezzo fax su provv.giudiziario spedendo il testo dell'atto con fax delle Poste spa presso qualsiasi ufficio postale dandone atto nella relazione e alligando copia e ricevuta di spedizione del'ufficio postale . Ove lo si voglia si può chiedere al destinatario di accusare ricevuta stesso mezzo a un fax dell'ufficio N E P e ove pervenga se ne darà atto nella relazione con seguito alla prima parte attinente la spedizione. Naturalmente la spesa verrà posta in specifica e la ricevuta alligata all'atto.
Rispondi

19 ottobre 2006 > Avv. Caterina

Salve! Sono un avvocato alla sua prima separazione giudiziaria. Purtroppo il mio cliente non conosce l'indirizzo della moglie che vive da tempo in Germania con i figli. Come posso notificare il ricorso in Germania senza conoscere l'indirizzo? Quale procedura devo seguire? Grazie

20/10/06 Risponde Michele Pulvirenti > UG Gorizia
Cara Caterina, chi trasferisce la propria residenza altrove ha l'obbligo di rendere noto il proprio trasferimento ai terzi e ciò vale anche se ci si trasferisce all'estero. Vi è inoltre un vero e proprio obbligo giuridico del coniuge separato, anche se solo di fatto, di comunicare il cambio di residenza all'altro,e ciò ai sensi del codice civile. Fai una ricerca anagrafica nel comune di ultima residenza: se l'anagrafe non ha notizie del trasferimento, nel senso che non vi è stato un trasferimento della residenza anagrafica all'estero, chiedi la notifica all'ultima residenza anagrafica conosciuta. Seguirà una relata negativa dell'ufficiale giudiziario la quale attesterà che "di fatto il notificando non ridiede più ivi pur mantenendovi la residenza anagrafica".con il documento originale così relazionato e munita di un certificato di residenza anagrafica - l'ultima, dove è avvenuto l'accesso che ha dato luogo alla relata negativa - tornerai dall'uff. giud. e chiederai la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. la quale si perfezionerà dopo venti giorni dal deposito nel comune di ultima residenza o di nascita o dalla consegna al P.M.
Presupposto essenziale perchè si verta nella fattispecie della notifica all'estero è sempre la conoscenza della residenza o domicilio o dimora nello stato richiesto, diversamente si applica l'art. 143 c.p.c. Nel frattempo fai comunque una ricerca presso il consolato in Germania: questi poveri bambini avranno pur diritto di vedere il padre! Ciao!


Ah, dimenticavo. Esiste un'anagrafe dei residenti all'estero, tal AIRE (anagrafe italiani residenti all'estero). Prova a verificare se la signora (se italiana)ed i bambini vi sono iscritti.ciao

Rispondi
6 ottobre 2006 > Francesco Magnanelli > UG Civitavecchia

Il mio ufficio perderà, quasi certamente, almeno due colleghi i quali verranno applicati, in via continuativa (sei giorni su sei), ad un altro ufficio. Dovremo ripartire anche con loro il 50% delle trasferte costituenti reddito del nostro ufficio? E che cosa avviene con la percentuale?
Vi ringrazio sin d'ora e vi saluto cordialmente. Francesco.

Per la quota reddito dell'indennità di trasferta se l'applicazione è continuativa non spetta - la percepiranno presso l'ufficio di applicazione - mentre per la percentuale occorre segnalare tale situazione nei prospetti bimestrali che vengono trasmessi alla Corte di Appello. In questo modo la Corte di Appello liquiderà le quote pro-capite direttamente all'ufficio di applicazione. 

6/10/2006 > 27/9/2006 > Melisenda Boccuti > UG C1 Eboli
I pignoramenti basati sulle ingiunzioni di cui al Regio Decreto del 1910 si devono eseguire entro 90 giorni, 180 o 150 giorni dalla notifica della ingiunzione o dalla sua emissione? vi sono opinioni discordanti in proposito e vorrei una delucidazione.
Risponde Francesco Savarese > UG Alessandria

Cara collega,
in effetti, per quanto riguarda il tuo dubbio, c'è sempre stata un pò di confusione. A chiarimento di tutto, però, ti trascrivo una massima della 3° sezione della Corte di Cassazione, tratta dalla sentenza n. 6448 del 23/04/2003. In questo caso la Suprema Corte, ribadendo il proprio indirizzo in merito, ha stabilito che " Nell'ambito della disciplina speciale della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali prevista dal R.D. n. 639 del 1910 trova applicazione la regola generale in materia di esecuzione forzata dettata dall'art. 481 cpc (secondo cui il precetto diviene inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione), la cui violazione determina peraltro non già il venir meno del diritto di procedere ad esecuzione forzata bensì la mera nullità del pignoramento eseguito - dichiarabile solamente a seguito di opposizione agli atti esecutivi nei cinque giorni successivi - essendo la rinnovazione della notificazione dell'ingiunzione di pagamento( che assomma la natura di titolo esecutivo e di precetto) richiesta solamente come condizione di validità del (nuovo) pignoramento ancora da eseguire.Un caro saluto   

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28 settembre 2006 > Francesco UG

Il versamento F24 on line che dal primo di ottobre diventa obbligatorio, coinvolge anche gli UNEP?

I contribuenti non titolari di partita IVA, come gli UNEP, restano esclusi dall'obbligo e potranno continuare a effettuare i versamenti fiscali, contributivi e previdenziali con modello F24 presso gli sportelli bancari e postali.

28 settembre 2006 > Avv Luca Rossi

Gentili Colleghi, ringraziandoVi anticipatamente per la risposta che vorrete concedermi, Vi sottopongo il seguente quesito.
Ho depositato un ricorso per decreto ingiuntivo che è stato firmato dal Giudice solo dopo che la sorte capitale è stata corrisposta dal debitore ingiunto prima della notifica. Che sorte hanno le spese processuali liquidate dal giudice? E' possibile notificare il predetto decreto al solo fine di recuperare le spese? Grazie
La mia opinione è che le spese riconosciute dal giudice nel decreto ingiuntivo fanno riferimento alla data del deposito in cancelleria del ricorso per  l'ingiunzione di pagamento e pertanto, sono somme dovute dal debitore.

Rispondi

23/9/2006> Risponde Silvio Serino a Laura Demarchis  >UNEP Tribunale di Benevento

Pur essendo corretti i richiami normativi operati sulle modalità dell'espropriazione forzata ai danni della p.a. vorrei aggiungere delle osservazioni di carattere preliminare.E'ormai consolidato in giurisprudenza e dottrina l'orientamento sulla generale ammissibilità dell'azione di esecuzione forzata verso la p.a.salvo i limiti di pignorabilità dei beni che vanno individuati in relazione alla natura e alla destinazione degli specifici beni da espropriare(Corte Cost.21/07/1981 n.138).Per quanto attiene ai beni mobili e immobili, di regola essi appartengono al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato e degli Enti pubblici non economici(art.828 c.c.) mentre il denaro e i crediti delle p.a. rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e degli enti pubblici e come tali sono impignorabili solo se per espressa norma di legge o per uno specifico provvedimento amministrativo abbiano ricevuto un vincolo di destinazione per il soddisfacimento di preminenti interessi pubblici o per il concreto esercizio di un'essenziale potestà pubblica.Ne consegue pertanto che la tipologia di esecuzione più frequente e proficua a carico delle p.a è quelle presso terzi con atto notificato al tesoriere che gestisce i flussi monetari provenienti dalle entrate tributarie e e extratributarie della maggior parte degli enti pubblici o all'organo ministeriale titolare del potere di spesa

17 settembre 2006 > Avv. Antonio Perago

Salve a tutti, avrei un quesito importante da sottoporvi: cosa succede se, notificato un decreto ingiuntivo, viene poi perso l'originale notificato perchè, a quanto pare, rubato unitamente ad altri atti? Come fare per recuperare il documento?
Grazie
Si fa rilasciare, con istanza da presentare in Tribunale, di una ulteriore copia esecutiva e successivamente allegare una dichiarazione dell'UG  che, dalle risultanze dei registri cronologici,  attesta la data di consegna e notificazione dell'atto in questione.

 

16 settembre 2006 > Università degli studi di Padova, Dipartimento di studi internazionali < Master in diritto della rete ...approfondisci

Spettabile Redazione di Auge,

a nome del Comitato ordinatore del Master in Diritto della Rete dell’Università’ di Padova, invio locandina relativa alla quinta edizione del corso, con preghiera di pubblicazione sul Vostro sito web.

Ringraziando per la cortesia, saluto molto cordialmente. Silvia Serra

14 settembre 2006 > Avv. Francesca > Parma

E' possibile procedere felicemente a precetto (e pignoramento) su base di assegno postale negoziato in stanza di compensazione e restituito al prenditore con dichiarazione di mancanza di provvista (non è stato fatto protesto)? Detta dicitura è posta su foglio di allungamento con marca da bollo assolta. Come faccio a sapere se quell'assegno vale come titolo esecutivo sotto il profilo dell'assolvimento del bollo? Devo tenere a riferimento le marche apposte sul foglio di allungamento? Grazie per quanti interverranno
Francesca, l'assegno postale a tutti gli effetti è equiparato all'assegno bancario e perciò è titolo esecutivo anche senza protesto per esercitare l'azione diretta.

Per l'azione di regresso,  il protesto è necessario e nel tuo caso la constatazione della stanza di compensazione equivale all'atto di protesto di un UG o notaio.

il bollo sull'allungo non ha niente a che fare con la validità del titolo è solo una imposta dovuta per l'atto di protesto.

Rispondi

14 settembre 2006 > Avv Maria Rosaria LUDOVICO > PIGNORAMENTO PENSIONI I.N.P.D.A.P
Cari Colleghi,
ho pignorato la "quota" di pensione di un pensionato I.N.P.D.A.P., citando la Sede decentrata di Bari dell' INPDAP(in qualita'di terzo) ed il debitore presso il G.E.-Tribunale di Bari, in quanto il debitore risultava (da certificato anagrafico ottenuto prima di notificare l'atto di precetto ed il conseguente atto di pignoramento) essere residente in Bari.
Il rappresentante della Sede di Bari ha dichiarato che la trattenuta veniva operata (sin dalla data di notifica dell' atto di pignoramento) dalla Sede Centrale di Roma, competente ad erogare la pensione in quanto, da altro certificato anagrafico del Comune di Roma risultava che, da data antecedente la notifica dell' atto di precetto e pignoramento in oggetto, il debitore si era trasferito nel Comune di Roma.
Il debitore non e' comparso in udienza.
Sorgono perplessita' in ordine alla competenza territoriale del G.E.: infatti, sorge il dubbio che essa dovrebbe appartenere a Roma (Sede Centrale, da cui viene erogata realmente la pensione, dopo il cambio di residenza del pensionato)oppure che potrebbe appartenere anche a Bari:
- sia perche' Sede decentrata, dove risultava essere ancora residente il pensionato al momento delle notifiche,
- sia, in ogni caso, ai sensi dell' art. 19 cpc.
Si noti che la Sede Centrale sta operando la trattenuta a titolo di pignoramento, pur non essendole stato mai notificato il relativo atto per le ragioni esposte.
Altro interrogativo e', se nel caso di incompetenza del G.E. di Bari, Questi, tenuto conto che il debitore non e' comparso, possa sollevarla d' ufficio e fino a quando. 
Quid juris?
Ringrazio tutti coloro che si compiaceranno di aiutarmi (anche con supporti normativi e/o giurisprudenziali).
4/12/2006 > Risponde GIAN Paolo

beh onestamente penso che vada bene la sede distaccat.... non per niente c'era una sentenza della cassazione e poi noi abbiamo sempre fatto pignoramenti c/o terzi alle sedi distaccate dell'Inps, nessuno ci ha mai detto nulla e non vedo differenza con l'inpdap
Rispondi

14 settembre 2006 > Laura Demarchis > UNEP Bologna

E' capitato ad alcuni colleghi di ricevere pignoramenti mobiliari contro il Comune ed alcuni Ministeri.Mi chiedevo quali sono i beni assolutamente impignorabili in questi casi e quali invece si possono pignorare.un affettuoso saluto a tutti.

L’articolo 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 numero 669,- convertito in legge 28 febbraio 1997 n. 30, modificato dall’articolo 147 della legge n. 388/2000 – in merito alla notificazione ed esecuzione forzata contro le Pubbliche Amministrazioni, dispone che:

 

1. Le amministrazioni dello Stato e gli Enti Pubblici non economici completano le procedure, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro, entro il termine di centoventi  giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle suddette amministrazioni ed enti né possono essere posti in essere atti esecutivi.

1-bis. Gli atti di pignoramento e sequestro devono essere a pena di nullità notificati presso la struttura territoriale dell'ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale e il domicilio. L'ente comunque risponde con tutto il patrimonio.

2. Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo previsto dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità di emissione nonché le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma.

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2 agosto 2006 > Monica Isone > UG C1 Cremona

... vorrei sapere come si procede alla nomina del commercialista o avvocato o notaio per l'esame delle scritture contabili del debitore, imprenditore commerciale, ai fini dell'individuazione di cose  e crediti pignorabili.

le varie fasi del pignoramento presso un impresa commerciale:

Fase 1 > l’Ufficiale Giudiziario ricerca le cose mobili presso la sede dell’azienda (o procede alla notificazione di atto di pignoramento presso terzi o immobiliare);

Fase 2 > se l'ufficiale giudiziario constata che i beni dell’impresa debitrice sono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente (somma precettata incrementata del 50% per le spese di procedura), invita l’imprenditore ad indicare altre cose e crediti, diversi da quelli rinvenuti, ed i luoghi in cui si trovano, ovvero le generalità dei terzi debitori;

Fase 3 > Se l’imprenditore omette la dichiarazione o effettua una dichiarazione che non convince il creditore procedente, quest’ultimo, può chiedere –  con richiesta formale  - all’Ufficiale Giudiziario di procedere ad una indagine sulle scritture contabili;

Fase 4 > L’Ufficiale Giudiziario invita l’imprenditore ad indicare dove sono tenute le scritture contabili e verbalizza la dichiarazione. La richiesta formale del creditore è necessaria per le diverse conseguenze legate - in termini di spese - all’esito dell’indagine. La richiesta può essere presentata con istanza scritta o, nell’ipotesi in cui il creditore è presente nel luogo dell’esecuzione, sottoscritta dal creditore nel verbale di pignoramento.

Fase 5 > l’Ufficiale Giudiziario, a spese del creditore, nomina un commercialista, un avvocato o un notaio, iscritto nell’elenco di cui all’articolo 179 ter delle disp. Att. al codice di procedura civile, per l’esame delle scritture contabili. L’elenco dei professionisti è depositato presso il Tribunale del circondario, contenente anche le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali.

Fase 6 > Il professionista incaricato, con la collaborazione dell’imprenditore – limitata all’esibizione delle scritture - provvede all’esame delle scritture contabili circoscrivendola tassativamente ad una verifica di semplice accertamento dei beni utilmente pignorabili e non dichiarati dall’imprenditore. Se l’imprenditore non collabora, il professionista è autorizzato a richiedere informazioni presso gli uffici finanziari sul luogo di tenuta delle scritture contabili nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche e vi accede ovunque si trovino.

Qualora il professionista, nel corso delle indagini, trovi degli ostacoli che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni, può richiedere l’assistenza dell’Ufficiale Giudiziario il quale a sua volta può avvalersi della forza pubblica.

Fase 7 > Terminata l’indagine, il professionista provvede a relazionare sia il creditore procedente che l’Ufficiale Giudiziario;

Fase 8 > l’Ufficiale Giudiziario ricevuta la relazione nonché la nota delle spese sostenute, emette provvedimento di liquidazione a favore del professionista ed a carico del creditore procedente.

Se nella relazione risultano altri beni utilmente pignorabili che non sono stati indicati dall’imprenditore, l’Ufficiale Giudiziario, nel provvedimento di liquidazione, deve indicare questa circostanza in quanto tale provvedimento costituisce titolo esecutivo a favore del creditore e contro il debitore, salvo la responsabilità penale per l’imprenditore, prevista dall’articolo 388, comma sesto, del codice penale.

Al contrario se dalla relazione risultano solo i beni dichiarati dall’imprenditore, le spese restano a totale carico del creditore procedente. 

(angelo > il libro del pignoramento)
Rispondi

2 agosto 2006 > Alessandra Fancello > Praticante

Da oggi l'UNEP di Roma richiede per l'accettazione degli atti da notificare che questi siano presentati unitamente ad un floppy o chiave elettronica. Il problema è che nessuno (me compresa) ha ancora capito come funzioni esattamente tale sistema, nè tantomeno l'utilità.
Qualcuno può spiegarmi meglio come funziona la nuova "procedura"?
Grazie mille

Rispondi

2 agosto 2006 >>Giampaolo Salulini
pur essendo pacifico che l'assegno posdatato sia protestabile, non mi è chiaro se, per effettuare la levata, sia necessaria la regolarizzazione nel bollo oppure no. Posso chiedere il protesto del titolo postdatato negoziato prima della scadenza e non regolarizzato nel bollo? Grazie

L'assegno posdatato va regolarizzato con il bollo in quanto viene equiparato alla cambiale tratta.
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19 luglio 2006 >Sergio Antonelli > UG C1 Cles
Le ultime circolari sulle spese di giustizia indicano che lo stato confusionale è arrivato al livello di non ritorno.Credo che a questo punto sia indispensabile procedere ad una radicale riforma del nostro sistema contabile che, ormai, tra CUD, DMA, 770, ordini, decreti e modelli di pagamento occupa l'80% del nostro tempo, specie nei piccoli uffici dove c'è un unico componente. Ho l'impressione che qualche anno fa la categoria ha perso un autobus molto importante; chi ha definì l'allora ministro Flick "cialtrone con la pipa" dovrebbe oggi ingoiare il sigaro e recitare il "mea culpa" per la mancata privatizzazione (peraltro scaglionata in varie fasi) prevista dal progetto di quel lungimirante Ministro. Oggi ci teniamo la DMA e ci impazziamo per incassare le poche lire che ci spettano e mensilmente prestiamo soldi all'Amministrazione a tasso zero per non bloccare la macchina della giustizia. Le circolari si susseguono ormai a ritmo giornaliero ma sono pannicelli caldi per un sistema di contabilità che è ormai in coma.

Condivido il tuo sfogo!(Angelo)

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14 luglio 2006 > Giovanni Silvagni < UG C1 Cosenza.

Voglio esprimerti,innanzitutto, gratitudine per il lavoro da te svolto in favore della categoria ed in particolare per i colleghi neo-assunti che affrontano, quotidianamente, enormi difficoltà per lo svolgimento di una "professione" per la quale hanno avuto,prevalentemente, una preparazione teorica.Ho apprezzato lo schema del "nuovo" verbale di pignoramento che trovo ordinato e ben articolato sia nella struttura che nei contenuti. Mi permetto, tuttavia di osservare che l'ultima dichiarazione resa in relazione alla mancanza di mezzi e persone idonee alla rappresentazione fotografica rischia di esporre l'Ufficiale Giudiziario che sottoscrive il verbale, a possibili censure.In caso di fraudolenta sostituzione dei beni pignorati,infatti, la tutela offerta oltre al creditore pignorante,ma anche al debitore esecutato di una sicura garanzia realizzata mediante la rappresentazione fotografica prescritta dall'art. 518 c.p.c. verrebbe ridotta. Non sempre, inoltre, è agevole dimostrare, in caso di necessità, la mancanza di mezzi. Trovo, infine,non utile all'autonomia dell'Ufficiale Giudiziario la riserva di procedere alle suddette operazioni "se richiesto dal Giudice dell'Esecuzione". L'anticipazione delle spese mi sembra  dovuta in ogni caso.
Ti prego di valutare le considerazioni sopra esposte e se lo ritieni, di approfondire il dibattito.
Grazie, ancora, per il tuo impegno in favore della categoria. 
Caro Giovanni, pur condividendo le tue riflessioni, tieni presente che l'ultima nota inserita nello schema di pignoramento tiene conto di fatti "misfatti" che sono successi dopo il primo marzo. Da una parte colleghi che non si erano ancora organizzati per procedere alla riproduzione fotografica dei beni pignorati e dall'altra alcuni giudici dell'esecuzione  che preannunziavano di dichiarare nulli i pignoramenti privi di foto.     

E questo paradosso continua anche oggi, dopo la nota ministeriale della direzione generale di giugno 2006, (che non condivido sotto diversi aspetti) e l'interpretazione contraria di alcuni giudici.

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14 luglio 2006 > Avv. Paola Selvi > Lucca > Notifica precetto U.S.A.

Buongiorno,vista la competenza dei partecipanti al forum vi pongo un quesito particolare: devo recuperare un credito di ca € 30.000,00 per un cliente italiano, nei confronti di un debitore statunitense, che gli ha lasciato in garanzia degli assegni americani a copertura totale del debito.
Posso redigere un atto di precetto (in n. 6 copie, di cui 3 in italiano e 3 in inglese) e far partire il tutto (assegni e atti) dall'Italia a mezzo u.g. verso l'ente che fa le notifiche in U.S.A.?
La notifica così effettuata mi garantisce la possibilità di fare esecuzione forzata presso terzi in Italia (il debitore ha beni giacenti presso uno spedizioniere in un porto italiano)?
In attesa di risposta, vi ringrazio e vi saluto cordialmente.
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13/7/2006 > Avv. Romeo Giuseppe > Pignoramento licenza

Buon giorno a tutti. Ringraziandovi anticipatamente per l'aiuto sono a chiedervi se sia possible, anche alla luce della nuova normativa, procedere al pignoramento di una licenza per l'esercizio di una attività commerciale, nella fattispecie una panetteria.
Grazie mille.

22/10/2006 Risponde Vincenzo Bartolotti > UG Imola

la licenza o autorizzazione al commercio è un atto amministrativo come la patente di guida e quindi non si pone il problema della pignorabilità. Altra cosa è l'azienda quale universalità di beni e quindi pignorabile.

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13/7/2006 > 11 luglio 2006 > Laura Fadda < UG C1 Alghero > registrazione offerta reale
Gentile Angelo d'Aurora,
il mio quesito riguarda la registrazione del verbale di offerta reale di danaro con esito positivo. Ho eseguito un'offerta reale di danaro e redatto il relativo verbale che il creditore ha sottoscritto. L'avvocato vorrebbe lui stesso provvedere a registrare il verbale, tant'è che non ha lasciato neppure l'importo della tassa di registrazione. Io al momento della ricezione dell'atto non ho avuto nulla in contrario, ora però mi chiedo se non sia meglio provvedere io stessa..
Grazie per il consiglio che vorrai darmi. Laura
Ti consiglio di provvedere personalmente alla registrazione in quanto le sanzioni per una eventuale omissione o ritardo (entro 20 giorni dall'accettazione) sono inflitte all'UG procedente e non all'avvocato richiedente.
Risponde > Franco Savarese > UG C1 Alessandria

Oltre all'ottimo e giusto consiglio già datoti da Angelo, ti ricordo che la registrazione è un atto dovuto per l'U.G. procedente anche perchè gli estremi dell'atto di offerta reale e della registrazione dovranno necessariamente essere annotati sul Mod. I ( repertorio degli atti soggetti a registrazione).
Io in particolare oltre all'originale del verbale, che consegno alla parte con gli estremi della registrazione, estraggo, oltre quella necessaria per la registrazione da portare all'Agenzia delle Entrate, anche una copia che conservo all'interno del repertorio.
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13/7/2006 < 11 luglio 2006 > Gabriele
Gentili colleghi,
ho più volte letto che l'espletamento del servizio protesti sarebbe facoltativo per gli ufficiali giudiziari. In tal senso, chiederei a colleghi più esperti se effettivamente tale servizio sia facoltativo, e, in caso di risposta affermativa, in ragione di quale fonte. Per chiarezza, preciso che il contesto in cui tale interrogativo sorge è quello di un mancato accordo nella ripartizione dei titoli da protestare fra le categorie di pubblici ufficiali abilitati (notai e ufficiali giudiziari).Grazie per l'attenzione.Gabriele
Risponde Umberto Ramunno UG C1 > UNEP Terni

Il protesto è un atto che la legge attribuisce alla competenza dell'ufficiale giudiziario e come tale obbligatorio. Poichè però è possibile concordare la ripartizione dei titoli fra i pubblici ufficiali abilitati (notaio ed ufficiale giudiziario) è possibile astenersi dall'effettuazione del servizio qualora esista in luogo altro pubblico ufficiale disposto a garantire il servizio.
E non potrebbe essere altrimenti, anche perchè se per assurdo non ci fossero ne ufficiali giudiziari ne notai disposti a svolgere il servizio cosa succederebbe? Non si eleverebbero i protesti di quel comune?
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11 luglio 2006 > Orazio Melita > UG C1 Grammichele > Novità introdotte dal decreto legge 04.7.06 n. 223.

Gentilissime colleghe, gentili colleghi,
devo notiziarvi su una novità di sicuro interesse per la categoria, oggi, recatomi alla posta per il pagamento del mandato relativo allo stipendio di giugno 2006 ho avuto l'amara sorpresa di sapere sono stati bloccati quasi tutti i pagamenti delle spese di giustizia secondo quanto dispone la circolare interna alle Poste italiane S.p.A. qui di seguito trascritta:
"A seguito dell'emanazione del Decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 pubblicato nella G.U. n 153 del 4/7/2006 che all'art. 21 comma 1 riporta testualmente "Per il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche concernenti provvedimenti penali", SI DISPONE IL BLOCCO IMMEDIATO DI TUTTI I PAGAMENTI DEI TITOLI DI SPESE DI GIUSTIZIA, FINO A NUOVA COMUNICAZIONE. Cordiali saluti. Operazioni e Servizio Clienti Processi Operativi Rete Distributiva".
Esaminato il testo dell'articolo del decreto legge citato lo riporto integralmente:
"Art. 21. - Spese di giustizia -
1. Per il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche concernenti procedimenti penali.
2. Al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato.
3. Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritto nell'unità previsionale di base 2.1.2.1 (capitolo 1360) dello stato di previsione del Ministero della giustizia, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2006, di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2008.
4. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto e' di euro 500; per le istanze cautelari in primo e secondo grado, per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'articolo 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e per i ricorsi di ottemperanza il contributo dovuto e' di euro 250.
6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis e' versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.».
5. All'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista. Del pagamento risponde il difensore o, in solido, i difensori costituiti.».
6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «degli uffici giudiziari», sono inserite le seguenti
«e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali».
Un cordiale saluto
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11 luglio 2006 > Sergio Antonelli > UNEP Cles

Uno dei primi atti del governo Prodi è stato il decreto dd.4.7.2006, che, tra le altre cose , ha bloccato le anticipazioni delle spese di giustizia da parte degli Uffici Postali (con esclusione di quelle relative alle notifiche in materia penale). Conseguenza è che per ora non si sa da chi farsi pagare gli stipendi e la miriade di modelli di pagamento che compongono la nostra variegata retribuzione.Prodi non è nuovo a questi scherzetti; i più anziani ricordano che fu il suo ultimo governo a sopprimere il sevizio cassa degli uffici del registro, lasciandoci per qualche mese senza stipendio e per qualche anno senza percentuale. Non è che vuole farci rimpiangere Berlusconi?

11 luglio 2006 > Avv Carla Migliore > Napoli

vorrei chiarimenti relativamente alle formalità da compiere per la notificazione ex articolo 143 cpc. mi riferisco alla relata di notifica e al plico da preparare, visto che al riguardo le opinioni degli ufficiali giudiziari dell'Unep di napoli sono discordanti.
Grazie

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11 luglio 2006 > Avvocato Simona > Palermo

Vorrei semplicemente complimentarmi per il sito: fa piacere vedere che in un ambiente in genere caratterizzato da grande competitività, per non dire altro, ci sono ancora persone che sanno darsi un consiglio disinteressato e utile.In genere non riesco a utilizzare molto internet e non mi ritengo abbastanza preparata da dare consigli ma se avrò bisogno mi rivolgerò a voi e se mi capiterà di poter aiutare qualcuno, nel mio piccolo, lo farò. S
aluti.Simona

30 giugno 2006 > Mattia Della Vittoria Scarpati > UG C1 > Ventimiglia
Stamane è pervenuta al mio Ufficio la nota del nostro Ministero con la quale è stata estesa anche a noi (ed era ora!!) la facoltà di accedere alle banche dati.
 Quello che mi lascia interdetto è che mentre la norma pubblicata in G.U. n. 49 del 28/02/2006 recita testualmente."....su richiesta del creditore procedente,rivolge richiesta ai gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche.", la nota ministeriale subordina la richiesta alla preventiva autorizzazione del giudice.
Secondo voi al Ministero arrivano le Gazzette Ufficiali? 

Risponde Ciano Santanocita

Al Ministero arrivano le gazzette ufficiali e saranno lette nei tempi..ministeriali. La nota si ferma all'art. 492 come modificato dalla legge 80/2005 e ad essa fa riferimento ignorando totalmente la legge 52/2006.
L'importante, comunque, è il prinicipio che l'ufficiale giudiziario è abilitato all'uso del sistema Siatel.
Rispondi

30 giugno 2006 >19 giugno 2006 > Sergio Antonelli > UG C1 > CLES

Vi dico come è finita. Ebbene, per intercessione di S.Gennaro, la società debitrice, dopo la notifica del precetto, ha trasferito la sede legale molto molto lontano così che all' atto del pignoramento non ho potuto che accertare l'avvenuto trasferimento alla Camera di Commercio e redigere un dettagliato verbale negativo così che i colpi di bazooka, già puntati verso il povero u.g., sono rimasti in canna all'avvocato ed al commercialista.Questa del pignoramento presso la sede legale anche quando è presso un professionista è una delle perle che rendono il nostro mestiere vittima della dominante "incertezza" del diritto.Viva San Gennaro !!!!!
Rispondi

30 giugno 2006 > Avv.Ilaria Cappelli
Salve a tutti, devo eseguire una sentenza di condanna al pagamento di una somma in favore del mio cliente, ho appurato che il debitore è proprietario di un'autovettura, che intendo pignorare. Ora mi chiedo, trattandosi di un bene mobile registrato il pignoramento si esegue nelle forme del pignoramento immobiliare oppure come un pignoramento mobiliare diretto? in tale ultimo caso, però, chiedendo il pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore, è probabile che l'ufficiale giudiziario non trovi il bene...potete darmi qualche dritta in proposito? Mi risulta che alcuni ufficiali giudiziari trascrivano l'atto di pignoramento al PRA: anche a Milano si segue questa procedura? se sì, c'è un modulo da compilare a cura del creditore procedente? qualcuno dispone di un fac-simile? Grazie mille.

11/7/2006 > Risponde UG C1 Cosenza < Giovanni Silvagni

La procedura più efficace per procedere al pignoramento dell'autovettura di proprietà del debitore appare quella dettata dall'art. 513, comma 3° c.p.c.Su ricorso del creditore, steso in calce all'atto di precetto, infatti, è agevole ottenere il decreto di autorizzazione a "pignorare cose determinate che non si trovino in luoghi appartenenti al debitore" (pubblica strada)"ma delle quali egli può direttamente disporre".Sarebbe opportuno allegare alla richiesta di autorizzazione, una copia del certificato di proprietà dell'autovettura di cui si richiede il pignoramento.La collaborazione del creditore diretta ad individuare il luogo in cui si trova l'autovettura da pignorare e dell'ufficiale giudiziario che dovrà procedere all'esecuzione forzata, in questi casi, è indispensabile.

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26 giugno 2006 > Vivaldo d'Angelo > UG C1 Viterbo

presso il nostro ufficio un avvocato ha espresso l'intenzione di procedere contro la locale asl, dato che i pegni c/t presso l'istituto di credito tesoriere ormai danno esiti negativi, mediante pignoramento diretto delle somme che presso le casse vengono pagate quali ticket. Ritengo che non si possa procedere in quanto le somme percepite dalle casse asl non siano un pagamento diretto all'ente ma che questi sia un semplice percettore delle somme per conto della regione che poi provvede a versare ad ogni asl le somme a queste competenti. ritenete corretta questa versione? la ritenete errata? l'ente potrebbe percepire delle somme ad altro titolo? si accettano vivamente consigli e l'indicazione dei relativi riferimenti normativi. grazie e saluti
Rispondi

26 giugno 2006 > Avv. Pasquale Di Lorenzo > Assegno Postale

Un mio cliente mi ha chiesto di recuperare un credito sottoponendomi un assegno postale, emesso dal traente, senza provvista.
Quesito: Posso iniziare l'esecuzione così come farei con un assegno bancario? ... la normativa sugli assegni bancari è applicabile in toto agli assegni postali?... in breve: l'assegno postale è titolo esecutivo? sicuro di avere una risposta autorevole anticipatamente ringrazio.

si, è titolo esecutivo in virtù del DPR 28 novembre 2002, n.298 che ha equiparato gli assegni postali a quelli bancari " Agli assegni ordinari si applicano le disposizioni del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e tutte le altre disposizioni relative all'assegno bancario."

21 giugno 2006 > Mario > UG C1 UNEP Torino

Sottopongo alla vostra attenzione una questione che ritengo importante. Diversi avvocati nell'atto di pignoramento presso terzi oltre all'ingiunzione inseriscono l'invito al debitore di effettuare al dichiarazione prevista dall'articolo 492 cpc. 

E' corretto secondo voi?

Risposta

La mia opinione è che la dichiarazione patrimoniale del debitore prevista dall'articolo 492 c.p.c. può essere inserita nell'atto di pignoramento presso terzi, ma occorre tener presente, che la eventuale insufficienza di cose e/o crediti non è riscontrabile in sede di notificazione dell'atto di pignoramento da parte dell'Ufficiale Giudiziario,ma in udienza dopo la dichiarazione scritta o orale del terzo. Pertanto, ti consiglio di fare attenzione e di procedere alle correzioni secondo il seguente schema:

HO INVITATO la Signora ......, che nell’ipotesi - per la soddisfazione del creditore procedente - i beni assoggettati a pignoramento dichiarati dal terzo appaiono insufficienti - oppure appare manifesta la lunga durata della liquidazione - ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendola che per l’omessa – entro quindici giorni dalla data dell’udienza - o falsa dichiarazione è prevista, ai sensi dell'articolo 388 codice penale, sanzione penale.

  Rispondi

20 giugno 2006 > 14 giugno 2006 >Alessandro Beltramello < Notifica in Danimarca (art. 5 Convenzione Aja 1965)
Chiedo gentilmente aiuto a chi possegga esperienza, poiché mi risulta difficile reperire la normativa danese: avendo notificato atto introduttivo di giudizio tra due società in Danimarca nel 2001(usando procedura ex art 5 Convenzione Aja 1965),la copia dell'atto in lingua italiana era stata accompagnata da copia dell'atto in lingua inglese (lingua contrattuale nella quale era stata stipulata la convenzione oggetto di causa tra le parti). L'atto veniva rifiutato dalla ricevente perchè  non accompagnato da copia in lingua danese ... quesito: è obbligatorio, secondo la ratifica fatta dalla Danimarca alla Convenzione Internazionale dell'Aja, accompagnare un atto introduttivo di giudizio da notificare in detto paese con copia in traduzione danese? Attendendo possibile e gentile riscontro, saluto con massima cortesia. 

 Risponde Andrea Mascioli UG Tivoli

Una traduzione non è richiesta; tuttavia, nel caso di un atto non tradotto, secondo la legge daneseil destinatario è informato che  non è obbligato ad accettarne la notificazione.
ai sensi dell'articolo 5 a) secondo le forme prescritte dalla legislazione dello stato nel quale si effettua la notificazione.

  Rispondi


19 giugno 2006 > Sergio Antonelli > UG C1 > CLES

Per un credito personale un avvocato mi ha richiesto di eseguire un pignoramento mobiliare contro una s.r.l. avente la sede legale presso uno studio di commercialisti, raccomandandosi di pignorare tutti i beni pignorabili, presenti nel suddetto luogo. Faccio presente che lo studio commerciale aveva tenuto per un certo tempo la contabilità della s.r.l.(una fantomatica immobiliare), che poi si era di fatto dileguata.Invito i colleghi ad esprimere il loro autorevole parere e mi riservo di raccontarvi come è andata a finire....Saluti a tutti

Risponde l'Avvocato Armando Grasitelli > Napoli

La questione mi si è proposta in maniera speculare; per conto del mio cliente, un condominio creditore di una società proprietaria di immobile, ho ottenuto decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi; l'ufficiale giudiziario nel verbale negativo ha preso atto che presso la sede legale c'è uno studio di commercialisti che non ha risposto del titolo esecutivo, dichiarando che loro erano solo incaricati di ritirare la corrispondenza per conto della società.
26/6/2006 > Risponde Antonio Caradonna > UG C1 Padova

Ritengo che la annosa questione circa la pignorabilita' di beni esistenti in uno studio c.d.domiciliatario di una societa' debitrice vada risolto nel senso di una notifica al legale rappresentante della  suddetta presso la sua residenza di un atto stragiudiziale contenente l'invito a rendere la dichiarazione ex art.492 entro 15 giorni,sotto la nota comminatoria penale. Salva,beninteso,la facolta' del commercialista od altro impiegato di ricevere l'invito con l'impegno di riconsegnarlo all amministratore della debitrice(A tal proposito,tuttavia,emerge il fondato sospetto che detto invito cartaceo possa essere recapitato con notevole ritardo al debitore,con tutte le conseguenze del caso..).Analoga questione e soluzione potrebbe prospettarsi per il debitore assente anche dopo diversi accessi dell'Ufficiale Giudiziario.Del resto,anche nell'art.608 c.p.c. si parla di mera "comunicazione"dell avviso di sfratto all'esecutato,ancorche' sostituita per consuetudine dalla notifica di tale avviso,alla luce delle superiori esigenze di certezza processuale e di tutela del contraente debole.Sto seriamente pensando di coinvolgere la avvocatura in questo "progetto"..
Rispondi

14 giugno 2006 

Chi stabilisce in quale periodo il lavoratore può fruire delle ferie? E' possibile programmare le ferie dei dipendenti nei periodi di minore attività lavorativa?

Risposta ARAN 12/1/2006:
Le modalità di fruizione delle ferie sono disciplinate dal codice civile, dal d. lgs. n. 66 del 2003, nonché dall'art. 16 del CCNL del 16 maggio 1995
Secondo l'art. 2109 del codice civile le ferie, pur configurandosi come un diritto irrinunciabile del lavoratore, sono stabilite dal datore di lavoro, tenendo conto sia delle esigenze delle imprese che degli interessi del prestatore di lavoro.
Tali disposizioni, che in virtù dell'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, si applicano anche alle pubbliche amministrazioni, risultano coerenti con i principi del lavoro pubblico, laddove al dirigente spetta la responsabilità del corretto funzionamento dell'ufficio cui lo stesso è preposto, in relazione ai canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento.
In tale ambito, il contratto collettivo del 16 maggio 1995 ha riaffermato il summenzionato principio secondo cui è il datore di lavoro che pianifica, in relazione alle priorità organizzative dell'amministrazione, le assenze per ferie dei dipendenti, avendo riguardo anche alle esigenze degli stessi.
Tuttavia il CCNL, nell'ottica di garantire la fruizione dell'istituto in tempi certi, ha introdotto norme di miglior favore rispetto alla disciplina codicistica che riconosce una maggiore discrezionalità al datore di lavoro privato, ampliando le tutele del lavoratore mediante la previsione di specifiche clausole dirette ad assicurare la fruizione delle ferie entro un determinato arco temporale, nonché a garantire che almeno due settimane vengano utilizzate nel periodo 1 giugno – 30 settembre.

Pertanto il dirigente, attraverso lo strumento dei cosiddetti "piani ferie" ovvero prestabilendo turni di avvicendamento tra i lavoratori, è tenuto a garantire in ogni caso l'operatività dell'ufficio, assicurando la massima presenza in servizio nelle fasi di maggiore attività e programmando la fruizione delle ferie nei periodi in cui la stessa è ridotta. .

 


14 giugno 2006 > 9 giugno 2006 > Silvio Graziano C1 Bologna

Ciao a tutti. Una mia collega, molto valida e preparata, oggi ha corretto un pignoramento presso terzi perché la somma che si andava a pignorare era pari a quella precettata e non aumentata della metà, inserendo diciamo la formuletta "aumentata ai sensi di legge" dopo la cifra in questione. Sulle prime mi è sembrata cosa giusta, ma a leggere il codice tale limite (del valore del precetto aumentato della metà) è imposto esclusivamente per i pignoramenti mobiliari. Restando ovviamente in attesa di discuterne con la diretta interessata, intanto chiedo un parere a chi ha sicuramente più esperienza di me. Grazie

14 giugno 2006 > Amedeo Sperti> Risponde a Silvio Graziano C1 Bologna
La collega di cui parli ha ragione, in quanto il limite pignorabile de quo ("importo del credito precettato aumentato della metà") riguarda non soltanto il pignoramento mobiliare diretto, ma anche il pignoramento presso terzi; al riguardo, ti invito a leggere non soltanto l'art. 517 comma primo cpc, ma anche l'art. 546 comma primo cpc (ovviamente nel testo novellato vigente). Spero di essere stato chiaro.

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14 giugno 2006 > Battaglia Claudio C1

E' POSSIBILE PIGNORARE IL CARTELLINO DI UN GIOCATORE DI CALCIO?
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14 giugno 2006 > Dr. Alessandro Gobbi > Genova > Precetto: pagamento parziale e pignoramento
Come devo fare se successivamente alla notifica del precetto il debitore paga il 50% della somma precettata? Cosa devo fare per il pignoramento?

... richiedere il pignoramento per un credito pari alla somma precettata decurtata dell'acconto versato.
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9 giugno 2006 > Claudio Stasio < Risponde a Giuseppe Mauro > Pignoramento contro Ente Locale.

Rispondo solo perché evocato.
Sono, infatti, completamente d’accordo con Angelo: l’unica strada percorribile è il pignoramento presso terzi.
D’altronde, credo che un pignoramento mobiliare non possa nemmeno ipotizzarsi.
Il servizio di Tesoreria comunale, infatti, è – nella quasi totalità dei casi – svolto da un istituto di credito che si pone quale terzo rispetto al Comune debitore. In Tesoreria, quindi, non si troveranno beni mobili del Comune ed il pignoramento, in ogni caso, sarebbe possibile solo con l’improbabile consenso del terzo detentore.
Se, invece, la Tesoreria è un ufficio di diretta emanazione comunale, ci scontreremmo con la previsione dell’art. 826 c.c. (“Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio”).
Anche in tale ipotesi, quindi, il pignoramento mobiliare sarebbe precluso: “... gli arredi degli edifici destinati a sede di uffici pubblici appartengono, in base all'art. 826, comma 3, c.c., al patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, e sono, quindi, impignorabili...” (Cass. civ., sez. I, 14/10/1998, n.10144).
Nello stesso senso Cass. civ., sez. III, 10/07/1986, n.4496, secondo la quale “...  la posizione della p.a. non è diversa da quella di ogni altro debitore, con conseguente ammissibilità dell'azione esecutiva per espropriazione; tuttavia, rispetto ai beni concretamente assoggettabili ad esecuzione, restano esclusi quelli facenti parte del patrimonio indisponibile, fra i quali vanno annoverati, oltre gli edifici destinati a sede degli uffici pubblici, con i loro arredi (art. 826, ultimo comma, c. c.), gli altri beni destinati a pubblico servizio...”.
Spero di non essere stato pedante.
Claudio Stasio.

Rispondi

5 giugno 2006 >Emanuele Scalia > UG B3 > 

Leggo volentieri il suo sito internet che rappresenta, a mio avviso, un pozzo pieno di informazioni utili a chi opera nel settore della giustizia. Anch'io rivolgo al dott. D'Aurora di avere,possibilmente con citazione di qualche norma scritta, risposta, in base alla sua esperienza, al seguente quesito:può l'ufficiale giudiziario B/3 effettuare validamente le offerte reali o è compito riservato ai C/1? La circolare del dott. Cerrato parla che i B/3 possono compiere, secondo le direttive ricevute, tutti gli atti attribuiti alla competenza dell'ufficiale giudiziario; 

nel tutti, a mio avviso, sono incluse le offerte reali e per lo staff di Auge?
distinti saluti da Emanuele Scalia
 Non mi risulta che esistono note ministeriali in risposta su questa specifica domanda. Mi risulta invece che negli uffici dove è stata applicata l'interfungibilità delle funzioni, gli ufficiali giudiziari B3 svolgono regolarmente anche le offerte reali.

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1 giugno 2006 > ROMANO D.sse Angela e Mariconcetta UG C1 Cassino, in risposta a avvocato Maria Cristina Milano > Pignoramento autoveicoli
Il pignoramento mobiliare di au autoveicoli può benessimo essere effettuato con le forme del pignoramento immobiliare, con la notifica dell'atto di pignoraemnto e trascrizione presso PRA. A richiesta possimano benessimo trasmettere una Fac simile. E' da anni che usiamo tale sistema ed ha dato varie soddisfazioni. Saluti Angela e Mariaconcetta
Cortesemente "Sorelle Romano" inviatemi un fac simile da pubblicare nel sito..ciao e grazie.. angelo

Rispondi
1 giugno 2006 > Giuseppe Mauro > UG C1 UNEP Prato > Pignoramento contro Ente Locale.

Per il collega Claudio Di Stasio:
premetto che sono un Ufficiale Giudiziario neoassunto e che sono all'esordio con l'attività di esecuzione.
Proprio in questi giorni ho ricevuto richiesta di un pignoramento mobiliare da eseguire nei confronti di un Comune, cosa che mi capita per la prima volta.
Alla luce di quanto hai affermato, come devo comportarmi secondo te?
1) consigliare l'avvocato di scegliere la strada del presso terzi (da intendersi per tale la Tesoreria, rispetto al Comune), abbandonando il mobiliare?
2) oppure procedere con il pignoramento mobiliare, recandomi presso la tesoreria (cosa che avevo in mente di fare prima di leggere la tua risposta su questo forum)?
Ho letto l'art. 159 citato: perchè, secondo te, l'unica strada percorribile è quella del presso terzi?
Grazie.
In attesa della risposta del collega Claudio, provo a darti io una risposta:

Come si può notare, il primo comma dell’articolo 159 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non consente al creditore di avvalersi cumulativamente – articolo 483 del codice di procedura civile - dei diversi mezzi di espropriazione forzata  - mobiliare, presso terzi o immobiliare - per aggredire il patrimonio del debitore, quando il debitore è un ente locale.

La norma prevede che l'esecuzione forzata nei confronti degli Enti Locali è ammessa solo nelle forme del pignoramento presso terzi – dove il terzo è identificato nella persona del tesoriere dell’ente - e conseguentemente sono privi di efficacia gli atti di pignoramento effettuati presso gli uffici dell'Ente.

ciao angelo

 

Rispondi
1 giugno 2006 > 25 maggio 2006 > Eloisa Gobbi <Praticante
Vorrei sapere se in caso di pignoramento presso il debitore per la consegna di beni mobili in deposito presso un'immobile locato al debitore stesso, posso richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere avvalendosi della forza pubblica, nell'ipotesi in cui il debitore sia assente?

Risponde Mariano dr. Sframeli > UG C1 Messina
Se ho ben capito il tuo problema riguarda l'ipotesi in cui dopo un pignoramento mobiliare positivo di beni si ponga la necessità di apprenderli essendo stati assegnati, o venduti, o è stato nominato dal giudice un nuovo custode.
Ebbene sulla seconda ipotesi statuisce adesso il nuovo art. 521 c.p.c. in cui si chiarisce che "il giudice dispone la sostituzione del custode nominando l'I.V.G..... che entro 15 giorni.....provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. Le persone incaricate dell'istituto, quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire, ripostigli e recipienti e richiedere l'assistenza della forza pubblica".
Qualora, invece, fosse la prima ipotesi (ordinanza di assegnazione o vendita) ritengo che l'ordinanza costituendo autonomo titolo esecutivo, debba prima essere notificata in forma esecutiva unitamente all'atto di precetto ex art. 605 c.p.c. per consegna. Decorsi i canonici 10 giorni, in mancanza di spontaneo adempimento, l'ufficiale giudiziario, avvalendosi nell'esecuzione dei poteri a lui conferiti dall'art. 513 c.p.c. (compresa la forza pubblica), si recherà nei posti indicati e dopo averli ricercati e trovati li consegnerà a parte istante.
Se il debitore è assente, il problema non è tanto quello che l'ufficiale giudiziario non possa accedere con apertura forzata e/o con l'assistenza della forza pubblica all'esecuzione della consegna, bensì quello di evitare con l'apertura forzata, ed il conseguente necessario ripristino della situazione quo ante (vedi cambio delle serrature), che il debitore possa essere spossessato dall'immobile; o viceversa evitare, nell'ipotesi che taluno inopinatamente lasci aperta la porta, che il debitore subisca un danno da terzi (furto) difficilmente accertabile a meno di inventariare tutto ciò che risulti presente all'interno dei locali.
Posso affermare, sulla base della mia modesta esperienza, che in questi casi provvedere alla preventiva notifica dell'avviso che indichi il giorno in cui si procederà alla consegna dei beni (ovviamente fissando una data nel rispetto dei termini di validità del precetto) spesso consente di ovviare a quanto sopra ponendo l'esecutato nella possibilità di farsi rinvenire nei locali evitando, altresì, un notevole aggravio di spese a carico della parte istante.
Spero di esserti stato di aiuto, qualora fosse altra la problematica ti prego di comunicarla.
Saluti.
Rispondi

1 giugno 2006 >19 aprile 2006 > Cultraro Giovanni > Cancelliere > Gela

vi è l'obbligo da parte dell'ufficiale giudiziario di depositare in contante la somma ricavata dalla vendita di beni mobili pignorati al cancelliere ? o è possibile depositare al cancelliere la somma con la forma dei depositi giudiziari' ( libretto postale )?

Risponde Silvio Severeino > Benevento

L'art.540 c.p.c. 3 co.sembrerebbe attribuire in maniera esplicita al cancelliere il compito e l'obbligo di depositare nelle forme dei depositi giudiziari le somme di danaro ricavate dalla vendita all'asta dei beni pignorati.Tuttavia nel mio ufficio è stata richiamata l'osservanza  della tuttora vigente circolare del Ministero di grazia e giustizia n.2744 del 21/09/1942.Tale circolare sembrerebbe porre in maniera altrettanto esplicita a carico dell'u.g. l'obbligo di depositare direttamente le somme ricavate dalla vendita presso il competente ufficio postale e di consegnare successivamente al cancelliere,insieme con gli altri atti,il documento comprovante l'avvenuto deposito(ossia il libretto).Lascio a ognuno la libera valutazione se si tratti di una circolare secundum legem o praeter legem o se va coordinata meglio con il dettato normativo del codice ma credo che la questione vada affrontata sul piano generale dei rapporti che si creano nella prassi tra i vari componenti degli uffici giudiziari

25 maggio 2006 > Mauro Venezia < UG Napoli.
Gentili Colleghi, in riferimento all'accordo di servizio per l'acceso degli Uffici Giudiziari all'anagrafe tributaria tramite il sistema SIATEL, stipulato tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero della Giustizia, datato 20/12/2004, avrei piacere di contattare Colleghi che hanno iniziato la procedura amm.va per l'accesso al sistema, per uno scambio di notizie utili ed opinioni. Per chi ne avesse interesse lascio l'indirizzo di posta elettronica ed il n. di cellulare: ccseve@tin.it - 333/4940992. Saluti a tutti.

Rispondi

13 maggio 2006 > Avv. Maria Cristina > Milano

Non so come procedere nel seguente caso:
ho cercato più volte di procedere al pignoramento presso il domicilio del debitore sempre trovato chiuso dall'ufficiale giudiziario con conseguenti verbali negativi
so che il debitore ha degli automezzi ma che gli stessi non si trovano presso la sua abitazione/società ma presso il cortile di un terzo che però sembra essere solo il detentore dello spazio ove si trovano i mezzi senza avere alcun titolo sugli stessi ...
come posso procedere correttamente per ottenere il pignoramento di questi beni mobili registrati?
Quando la ricerca dei beni deve essere fatta in luoghi non appartenenti al debitore, la procedura per sottoporre a pignoramento tali beni può essere di tre tipi:

1.   nelle forme dell’espropriazione presso terzi - previsto dall’articolo 543 del codice di procedura civile – per le cose di proprietà del debitore che sono in possesso di terzi e delle quali non possa direttamente disporre;

2.  con azione diretta dell’Ufficiale Giudiziario presso il terzo possessore quando quest’ultimo consente di esibire i beni del debitore

3.  nelle forme del pignoramento mobiliare presso il debitore, e previa autorizzazione del presidente del Tribunale, quando determinati beni si trovano in luoghi non appartenenti al debitore ma delle quali questi possa direttamente disporne. 

Da quello che ho capito dal tuo messaggio, ritengo che il tuo caso sia il punto tre (angelo)


13 maggio 2006 > Programma notifiche gratis

L'UNEP di Oristano ha sviluppato in proprio il programma NOTIFICHE per l'automatizzazione
delle notifiche a mezzo posta.
Stampa buste, cartoline, relate, elenchi, calcola importi ecc.
E' uno strumento estremamente produttivo, necessita di modeste risorse ardware e conoscenze informatiche.
E' gratuitamente a disposizione di chi ne faccia richiesta all' UNEP di Oristano al tel. 0783792221.


13 maggio 2006 > Francesco Magnanelli < Durata del tirocinio dei neoassunti
Cari colleghi, avrei bisogno di sapere se il periodo di tirocinio dei neoassunti debba essere misurato a mesi o a giorni. In particolare, nel nostro ufficio i nuovi colleghi hanno iniziato il loro periodo di prova in data 14/11/05: in quale giorno, avrà inizio la loro "carriera" da Ufficiali Giudiziari"? E cosa accadrebbe nel caso in cui qualcuno di loro avesse goduto di uno o più giorni di congedo?? Un caro saluto a tutti. Francesco

Risponde Franco Savarese - Alessandria > UGC1

 Caro Francesco,ti dò la mia opinione personale(confutabile da parte di altri colleghi) che corrisponde al metodo che ho sempre applicato, nel corso degli anni, ai nuovi colleghi.
I neo assunti del 14 novembre 2005 hanno terminato il loro periodo di tirocinio il 13 maggio 2006 ( quindi con un computo a mesi) ma la data del loro ingresso "in carriera" viene posposta di tanti giorni quanti sono quelli di cui hanno usufruito per qualsiasi tipo di assenza durante il semestre ( quindi congedo ordinario, malattia, art. 18, ecc.). Un caro saluto

Risponde Francesco Fiorino > UGC1 < UNEP Larino

Il periodo di tirocinio va misurato in mesi, nel senso che non si tiene conto del fatto che i mesi non hanno tutti lo stesso numero di giorni.Nel caso prospettato esso termina il 14/5/2006. Qualora, però, nel corso dei 6 mesi si sono verificate assenze dal servizio, a qualsiasi titolo (ferie, malattie, permessi studio ecc)il periodo di tirocinio sarà prorogato del numero di giorni di assenza. Questo perchè tale periodo (che in precedenza veniva chiamato "soprannumero") deve essere effettivo.

Rispondi



10 maggio 2006 > Marco > UG C1 Milano

La scrittura privata autenticata richiede la formula esecutiva? grazie

Sull’efficacia esecutiva della scrittura privata autenticata è molto dibattuto tra gli operatori del settore il dilemma se tale documento costituisce titolo esecutivo anche senza l’apposizione della formula esecutiva.

 A questo proposito occorre rilevare che il legislatore

1)     in un primo tempo – Legge 14 maggio 2005, n. 80 - aveva inserito la scrittura privata come titolo esecutivo nel terzo comma dell’articolo 474 del codice di procedura civile  - gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, o le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute -  e che successivamente - Legge 28 dicembre 2005, n. 263 – ha rettificato e introdotto il riferimento alle scritture private nel secondo comma dello stesso articolo accoppiandolo alla cambiale e ai titoli di credito:” le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia”.

2)     nella Legge n. 263 del 2005 all’ultimo comma dell’art. 474 del codice di procedura civile ha prescritto la trascrizione integrale della scrittura privata nel precetto di cui all’art. 480, comma 2°, c.p.c., nella identica maniera a quanto è previsto per i titoli cambiari.

 Da queste considerazioni appare evidente che la scrittura privata quando viene restituita in originale alla parte (creditore) dal pubblico ufficiale che ha autenticato il documento, non necessita della formula esecutiva in quanto il titolo è “unico”, analogamente alla cambiale e assegno. L’apposizione della formula esecutiva ha un senso solo quanto assolve la funzione di contraddistinguere la copia esecutiva da tutte le altre copie autentiche.

Nel caso, invece, di scrittura privata autenticata conservata a raccolta - cioè quando il documento in originale è custodito presso il pubblico ufficiale autenticante – deve ritenersi che il rilascio del titolo esecutivo possa avvenire mediante formazione di una unica copia esecutiva sulla quale è apposta la formula esecutiva (come previsto per le sentenze e gli atti pubblici).

Rispondi

26 aprile 2006 > Silvana Boi > UG C1

ciao a tutti, vorrei sottoporre alla Vs. attenzione un altro quesito: ci sono dei termini particolari per la notificazione di un ordine di carcerazione.Grazie

Risponde Laura Biadi > UG UNEP di Orbetello

Tutti i provvedimenti della Segreteria Esecuzioni del PM devono essere notificati, a pena di nullità, entro 30 gg. dalla loro emissione, artt. 655 e segg. c.p.p.
Rispondi

26 aprile 2006 > Mauro Venezia UG C1 > Napoli

Gentili colleghi, premetto che la materia è disciplinata dall'art.111 del DPR 1929/59, nonchè dalla Sentenza della Cassazione n.12516/93.La succitata normativa è stata poi raccordata dalla Circolare Ministeriale esplicativa n.14/94.In sintesi, tale Circolare, sembra chiarire che all'U.G.la suddetta normativa non conferisce una generale competenza in materia di rilascio di copie autentiche di atti pubblici, nè una competenza specifica al rilascio di copie conformi all'originale degli atti giudiziari, spettante ope legis al Cancelliere.Si ribadisce praticemente il principio del "DEPOSITARIO" contenuto nell'art.743 del C.P.C.Volendo ricorrere ad un esempio, l'U.G. potrebbe produrre la copia confome dell'ordinanza di sfratto xchè l'originale è in suo possesso.Vi domando se conoscete altre fonti relative ai CCNL che disciplinano la materia diversamente, e quali altre copie di atti, se non depositario di originali, l'U.G. può produrre come copie conformi per la notifica.GRAZIE Mauro.U.G.C/1
Risponde Avvocato Ciano Santanocita > e UG in pensione

Caro collega,
la materia del rilascio copie, da parte dell’ufficiale giudiziario, è sufficientemente regolata dall’art. 111 ordinamento così come interpretato dalla sentenza della Cassazione da te richiamata e dalla susseguente circolare ministeriale. Fermo restando il principio del diritto-dovere di rilasciare le copie delle quali è depositario, la Cassazione ha ritenuto che l’ufficiale giudiziario concorre con il cancelliere per il rilascio di copia degli atti giudiziari, limitatamente a quelle occorrenti per le notificazioni richieste. Prima di quella sentenza , correttamente a mio giudizio, si riteneva che l’ufficiale giudiziario non avesse il potere di rilasciare copie di atti giudiziari stante che la normativa di riferimento parlava e parla di “competenza esclusiva” del cancelliere per il rilascio di tutte le copie degli atti giudiziari depositati in cancelleria. La cassazione ha ritenuto che nella locuzione dell’art. 111 “ atti rilasciati in copia da notaio o altro pubblico ufficiale”  è da includere anche il cancelliere, quale pubblico ufficiale.
Pertanto, pur non essendone depositario, l’ufficiale giudiziario può rilasciare copie degli atti giudiziari, già rilasciati in copia conforme all’originale dal cancelliere, ESCLUSIVAMENTE PER QUELLE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LE NOTIFICAZIONI RICHIESTE. In termini pratici, l’ufficiale giudiziario non può rilasciare copia di un atto giudiziario di cui è depositario il cancelliere e consegnarlo alla parte richiedente per gli usi che in seguito vorrà farne; in tanto è legittimato al rilascio in quanto la copia rilasciata venga notificato dall’Unep in cui è addetto.


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2 aprile 2006 > Federica Di Clemente > UG C1 UNEP Genova >La DICHIARAZIONE DEL DEBITORE.

Caro Angelo, premettendo un caloroso ringraziamento per questo sito che diventa ogni giorno più utile per l'attività lavorativa di tutti noi, avrei alcune osservazioni relative al tema trattato.
Innanzi tutto, mi permetto di non condividere totalmente la tua tesi in merito all’invito a rendere la dichiarazione ex art. 492 da consegnare al terzo in caso di pignoramento parziale o negativo ed in assenza del debitore ......
continua.......... per ragioni di spazio il resto del messaggio con la risposta è pubblicata a parte....... clicca qui.

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28 marzo 2006 > Gabriele > Asti

Salve. Scrivo nuovamente per introdurre un'altra questione: vorrei sapere come avete gestito nei vostri uffici la previsione dell'art. 492 comma 7 cpc. In particolare, quali siano gli enti cui vi rivolgete, oltre all'agenzia delle entrate, e con quali modalità, e cosa fate dell'eventuale risposta di questi enti (scrivete un verbale, la passate direttamente al creditore,...). 

Inoltre, avrei un quesito su una questione specifica: nell'ipotesi di un debitore in forma di SNC, è sufficiente un accesso negativo (magari il classico domicilio chiuso) per giustificare la richiesta ex art. 492 comma 7 cpc da parte del creditore? O ritenete necessario un esito infruttuoso o incapiente del tentativo di pignoramento? 

E, in ogni caso, ritenete necessario ai fini della suddetta richiesta anche il tentativo di esecuzione presso i soci responsabili? Grazie.

1. i gestori delle banche dati possono essere diversi, ad esempio la conservatoria, la motorizzazione, ecc..

2. la richiesta, visto che ancora non siamo autorizzati e informatizzati per usufruire del servizio SIATEL, deve avere la forma scritta con i requisiti previsti dalla norma (generalità, ecc..). Al creditore non va consegnato il documento ricevuto dal gestore, ma va relazionato sulla indagine in relazione all'individuazione delle cose e crediti. Fai attenzione a non consegnare tutto quello che ti passa il gestore in quanto va filtrato per non incorrere in responsabilità civili, penali e disciplinari in violazione della tutela sulla riservatezza dei dati.

3. un solo chiuso non giustifica la mancanza di collaborazione del debitore per dare impulso all'indagine patrimoniale. Un pignoramento negativo o insufficiente con dichiarazione lo giustifica, ma se più tentativi risultano infruttuosi per irreperibilità ritengo che si possa procedere all'accesso all'anagrafe tributaria.

Per la questioni dei soci, la procedura è come prima.....in caso di pignoramento negativo i soci ne rispondono e pertanto il procedimento previsto dalla riforma si applica anche a loro (angelo). 
Rispondi

28 marzo 2006 > Antonio Caradonna > UNEP Padova

In materia di ricerca dei beni pignorabili ed in attesa che l'Amministrazione estenda anche agli Unep la possibilità di accedere alle banche dati pubbliche via web (gia'prevista per le Procure) qualcuno ha gia' inoltrato relativa istanza agli Uffici finanziari e con quali modalità?
Rispondi

28 marzo 2006 > Gabriele > Asti

Cari colleghi, vorrei chiedervi come vi comportate in caso di pignoramento mobiliare incapiente (o infruttuoso) in assenza del debitore: lasciate per il debitore assente l'invito a indicare ulteriori beni utilmente pignorabili? A tal proposito, ho sentito diverse interpretazioni, così chiederei l'opinione dei colleghi che frequentano questo forum. Grazie. Gabriele
1.     assenza del debitore, ma presenza di persone conviventi o altre persone.

In assenza del debitore, ma in presenza delle persone indicate nell’articolo 139 del codice di procedura civile, l’Ufficiale Giudiziario consegnerà alla persona rinvenuta comunicazione per il debitore assente di presentarsi presso la sede dell’Ufficiale Giudiziario (o di prendere accordi) per effettuare la dichiarazione.

2.     Totale assenza sia del debitore che di altre persone.

In assenza del debitore e delle persone indicate nell’articolo 139 del codice di procedura civile - ad esempio nell’esecuzione di un pignoramento con apertura forzata  - il legislatore non ha disposto, giustamente, l’affissione sulla porta di un avviso contenente l’invito ad effettuare la dichiarazione - come invece previsto nell’avviso ingiunzione di cui all’articolo 518 del codice di procedura civile – per i risvolti penali che comporta tale inadempimento. E’ opinione costante che, dopo un primo tentativo negativo dell’Ufficiale Giudiziario, l’invito possa essere notificato al debitore ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, dalla data di notifica, far decorrere i quindici giorni previsti dall’articolo 388 del codice penale.(angelo)

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 23 marzo 2006 >Giuliana > Brindisi

Premesso che l'atto urgente è quello da eseguirsi nello stesso giorno o in quello successivo, è giusto accettare come tale anche un atto che che non abbia scadenza imminente, del quale viene richiesta la notifica urgente solo per volontà della parte?
Risponde Francesco Fiorino > UNEP Larino

Per tua comodità ti riporto, integralmente, il parere espresso sull’argomento  dal collega Santonocita il 5/12/2003, in quanto lo condivido pienamente.
GLI ATTI URGENTI
 L’art. 136 Ordinamento disponeva che l’urgenza, con relativa maggiorazione dei diritti e della trasferta, era prevista  per tutti gli atti che, per espressa disposizione di legge e per volontà delle parti debbono essere eseguiti nello stesso giorno o in quello successivo…. La norma, ab origine, in linea con lo stile persecutorio che improntava l’intero ordinamento, fu posta per tutelare le parti dalle paventate grinfie degli ufficiali giudiziari che avrebbero potuto approfittare dell’urgenza per sete di maggior guadagno( vedasi la prolissità dell’articolo che si preoccupa anche della ipotesi che il richiedente non sappia scrivere !). Noi tutti, invece, sappiamo che quella miserabile maggiorazione è stato un terribile scudiscio per farci galoppare a rotta di collo.
L’interpretazione della norma è stata sempre univoca nel senso che va applicata l’urgenza se l’atto di esecuzione o notificazione deve essere eseguito lo stesso giorno o il giorno successivo per espressa disposizione di legge, ovverosia per rispettare i termini di scadenza previsti dalla legge, o quelli indicati dal giudice , anch’essi da ritenere termini espressamente disposti dalla legge in quanto spesso la legge rimette al giudice la facoltà di indicare termini perentori.
L’urgenza era altresì prevista, per volontà delle parti: cioè, per necessità o capriccio, le parti richiedevano l’urgenza pretendendo l’esecuzione dell’atto con quella bellissima espressione latina “in die”, poco meno di una frustata in faccia.
  L’art. 36 T.U. ha modificato l’art.136 Ordinamento e così dispone: la richiesta d’urgenza con l’indicazione della data può farsi solo per atti in scadenza nello stesso giorno per espressa disposizione di legge o per volontà delle parti.
Per quanto mi è dato sapere , per tutti i colleghi dirigenti non è cambiato nulla. Il legislatore avrebbe sostituito un articolo con un altro solo con insignificanti differenze terminologiche lasciando inalterata, nella sostanza, la disciplina degli atti urgenti.
Ho la convinzione, e spero che i colleghi mi diano conforto, che il Testo Unico abbia radicalmente innovato eliminando le richieste d’urgenza immotivate o spesso (diciamolo pure direbbe l’on. La Russa) capricciose, soprattutto quelle del sabato mattina. Ritengo che il Legislatore abbia tenuto conto delle pressanti attività  che gravano nei nostri uffici e che l’urgenza degli atti scardina l’organizzazione del lavoro provocando una notevole dispersione di tempo e di energie.
La nuova formulazione limita l’urgenza solo agli atti in scadenza, siano essi in scadenza per disposizione della legge , del giudice,  o per volontà delle parti. In altri termini l’atto presentato con la richiesta d’urgenza dev’essere oggettivamente urgente e dal contesto dell’atto si deve desumere e riscontrare l’urgenza. Ove ciò non accada  la richiesta d’urgenza è illegittima e può essere disattesa.
Qualcuno obietterà che anche la nuova formulazione fa riferimento alla volontà delle parti per richiedere l’urgenza: volontà, però, con riferimento  solo agli atti che oggettivamente sono in scadenza. Tanto per intenderci: se i termini di un appello o di una opposizione a decreto ingiuntivo scadono il giorno 10, la parte non mi può richiedere con urgenza la notifica il giorno 7; se, invece,  chiede la notificazione di un atto di citazione 31 giorni prima della data dell’udienza, che di sua volontà ha indicato, è legittimata a chiedere la notifica in die-
Chiedo, per cortesia, che non si obietti che l’ufficiale giudiziario non può sindacare l’urgenza voluta dalla parte nel caso in cui non vi siano termini da poter riscontrare, come ad es. nell’atto di precetto; tranne che non vi siano termini di prescrizione che possono evidenziarsi nell’atto, il precetto non è mai urgente: quando lo è realmente, la parte può chiedere la dispensa del termine di cui all’art. 482 c.p.c.
Se nei due articoli in questione togliamo l’inciso”per espressa disposizione di legge”, il mio ragionamento è più chiaro: l’art. 136 Ord. dice:” per tutti gli atti che …….per volontà delle parti debbono essere eseguiti nello stesso giorno della richiesta o in quello successivo”; l’art. 44 T.U. dice : la richiesta d’urgenza “ può farsi solo per atti in scadenza nello stesso giorno….per volontà delle parti” . Nella prima formulazione la parte poteva imporre l’urgenza; nella seconda, come appare evidente, il presupposto voluto dalla legge è la scadenza dell’atto che non può essere semplicemente dichiarata dalla parte ma deve potersi rilevare dal contesto dell’atto. In difetto di questa condizione la richiesta d’urgenza , a mio parere, può essere legittimamente disattesa.

Risponde Giovanni Giorgio

Nella richiesta di una notifica o di una esecuzione di un atto con urgenza, seppure in assenza di scadenza imminente, la parte richiedente non è tenuta a motivare l'urgenza. Per esempio, il destinatario dell'atto potrebbe essere in procinto di trasferirsi all'estero, o potrebbe (nelle more) rendersi insolvibile, o potrebbe essere tanto malato da paventare una sua imminente... scomparsa(!). Tra l'altro, per l'urgenza vengono corrisposti i relativi diritti (vi prego, comunque, di astenersi dal ridere, data l'entità della maggiorazione). Buona cosa sarebbe che l'importo dovuto per tale diritto fosse commisurato in maniera  adeguata; si eviterebbero richieste indiscriminate o ingiustificate.


20 marzo 2006 > Silvana Boi > UG UNEP Lanusei > percentuale

... vorrei sottoporre alla Vs. cortese attenzione un quesito:l'ufficio Unep del quale faccio parte si compone, oltre a me, di altri quattro ufficiali giudiziari neo assunti. Preciso che siamo entrati in servizio, io, il 14 novembre 2005, una il 15 s.m. e gli altri tre il 15.12 2005,non vi sono altri uffiali giudiziari in organico, infatti per lo svolgimento del Ns. tirocinio vi è un Uff. Giud. applicato da un altro ufficio.
All'inizio del mese è stata corrisposta la percentuale relativa al VI bimestre 2005, oltre che per i B3, anche per noi C1, mi chiedo come debba essere ripartita tale percentuale, posto che nessuno di noi C1 ha lavorato per intero nel bimestre di riferimento. Grazie

Risponde Francesco Forino > UG C1 > Unep Larino
Agli Ufficiali Giudiziari, che hanno preso servizio il 14 novembre 2005, spetteranno i 47/60 della quota loro assegnata dal Ministero.
A quelli in servizio dal 15 dicembre i 17/60.La somma residua va divisa fra tutti i componenti l'Ufficio (compresi i tirocinanti), tenendo conto del livello di appartenenza ed in base a degli indici di ponderazione.
In ogni caso sui siti della categoria, è possibile trovare diversi programmi che operano i calcoli automaticamente (basta inserire, ovviamente, i dati necessari), senza tema di sbagliare.
Rispondi

17 marzo 2006 >Barbara Meleri > UG C1 > Crema
Un saluto a tutti i colleghi. Vi pongo un quesito. Debbo eseguire un pignoramento con apertura forzata presso un'abitazione, i dubbi che mi sorgono sono due. Primo, posso senza un'autorizzazione esplicita del giudice aprire con l'ausilio della forza pubblica ed un fabbro un domicilio privato? Secondo, è sufficiente la dizione usata nel secondo comma dell'art. 513 c.p.c. ( ...aprire porte , ripostigli  e recipienti) per legittimare un atto così importante quale l'ingresso in una casa senza l'autorizzazione della persona che vi abita? Mettiamo l'ipotesi in  cui tutto ciò sia legittimo, se il debitore, nonostante l'intimazione ad aprire formulata dall'agente di forza pubblica si rifiuta, debbo procedere con l'ausilio del fabbro?
 Se l'abitazione corrisponde alla casa del debitore l'apertura forzata è legittima. Il secondo comma dell'articolo 513 (aprire porte) ti dà questo potere senza richiedere autorizzazioni al giudice.Il problema che puoi trovare in una apertura forzata è un altro: chiudure la porta senza causare azione di spoglio trattandosi di un pignoramento e non di uno sfratto. In questo caso, quando il fabbro sostituisce la serratura è bene che trovi la maniera per poter consentire al debitore di rientrare a qualsiasi ora nella propria abitazione (depositare la chiave presso i carabinieri o altra soluzione adottata dai colleghi del tuo ufficio). Ovviamente se il debitore è in casa, ma si rifiuta di aprire, le nuove chiavi a seguito di apertura forzata con sostituzione della serratura le consegnerai al debitore o familiare.

17 marzo 2006 > Antonio > Sorrento

L'art. 517 cpc cita "nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà".
Forse sarà sciocco, ma io comunque chiedo :- bisogna necessariamente eseguire con l'incremento del 50 per cento ?. E se per esempio si arrivasse a incrementare del 35 per cento oltre al credito precettato,  il debitore deve comunque fare la dichiarazione ai sensi dell'art. 492 cpc ???-
Grazie anticipate per la risposta e complimenti per il sito.
In quel 50% il legislatore ha voluto garantire oltre alla somma precettata anche le successive spese ( vive e legali) anticipate dal creditore procedente. Pertanto se il credito non è stato cautelato con un presunto valore di realizzo dei beni pari alla somma precettata incrementata del 50%, i beni appaiono insufficienti e di conseguenza devi invitare il debitore a fare la dichiarazione. 

Rispondi

17 marzo 2006 > Avv. Giancarlo Calarota > esecuzione in Germania

salve volevo sapere se è possibile recuperare dei crediti nei confronti di un soggetto italiano residente all'estero. brevemente, faccio un sunto: in virtù di sentenza il debitore, nel lontano 2002 veniva condannato a rilasciare un immobile in italia occupato da lui a titolo di comodato gratuito. data la sua inottemperanza, la parte procedente ha iniziato procedura di sfratto. seguiva poi decreto ingiuntivo a cui non veniva fatta opposizione per le spese di procedura. poi il precetto ed infine il pignoramento su dei beni mobili (divano) che si trovavano nell'immobile. visto che il debitore in Germania ha regolare busta paga, posso far valere il mio diritto di credito in tale stato? e se si come? per il pignoramento presso il terzo dove il debitore lavora devo iniziare una nuova causa o posso far valere i miei titoli esecutivi? grazie
E' una materia molto complessa e risponderLe in poche righe è difficile. Ad ogni modo il decreto ingiuntivo non opposto rientra tra i "crediti non contestati" e quindi dopo la certificazione che spetta al Giudice italiano, il decreto ingiuntivo diventa "titolo esecutivo europeo" a tutti gli effetti e utile per l'esecuzione, a condizione che:

- la decisione sia esecutiva in tale Stato Membro (ad esempio un decreto ingiuntivo munito di "formula esecutiva")

- sia stata emessa da un Giudice competente - secondo i criteri di competenza giurisdizionale fissati dal Regolamento (CE) n. 44/2001

-   sia il risultato di un procedimento nel quale sia stato garantito al debitore il rispetto dei diritti basilari alla difesa. 

Per l'esecuzione posso solo darle un consiglio ed è quello di verificare la solvibilità del debitore prima di trasmettere l'atto per l'esecuzione ad un collega tedesco.

17 marzo 2006 >Angelo Manini > Praticante
Nel mio studio mi hanno chiesto di fare un pignoramento al Comune di ......per  € 64.000,00. Non so dove mettere le mani. Potete aiutarmi?

20 marzo 2006 > Risponde Claudio Stasio > UG UNEP Verona

Credo di poterle dare una indicazione.
L'art. 159 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che "non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa."
Ritengo, perciò, che l'unico sistema sia quello del pignoramento presso terzi, nel quale - ovviamente - il terzo è la Tesoreria. 

Rispondi

17 marzo 2006 >Avv. Colombo
COMPLIMENTI INNANZITUTTO PER LA COMPETENZA DEI PARTECIPANTI AL FORUM. DOVREI RICHIEDERE UN PIGNORAMENTO DI UN' AUTOMOBILE INTESTATA AL DEBITORE, MI CHIEDEVO SE DEVO ALLEGARE UNA VISURA DEL PRA OPPURE BASTA LA VISURA ON LINE DELL'ACI CHE PERO' NON HA VALORE DI CERTIFICAZIONE.GRADIREI ANCHE DELUCIDAZIONI SUL MIGLIOR ITER DA SEGUIRE PER IL PIGNORAMENTO. GRAZIE
... meglio una visura PRA. Per quanto riguarda le modalità che può seguire sono due: la prima è fornire all'UG tutte le informazioni necessarie sugli orari e luoghi in cui è possibile trovare la vettura (tenuto conto che ha le ruote) ...la seconda  è quella di sfruttare l'entrata in vigore della legge di modifica del CPC in merito alla ricerca dei beni da pignorare. Infatti nell'ipotesi che i beni sono insufficienti o sono ....(ect)  l'UG può invitare il debitore a fare la dichiarazione sugli altri beni utilmente pignorabili... 

SVP..non scrivete in stampatello...grazie

Rispondi


17 marzo 2006 >Avv. Flavia Tognolo > Venezia
Salve a tutti!Qualcuno sa dirmi qual è l'iter per notificare in repubblica ceca ad una persona fisica ivi residente un atto di citazione in materia civile? grazie
20 marzo 2006 > Risponde Andrea Mascioli > UG UNEP Tivoli

Dal 01/5/2004 anche per la Repubblica Ceca è applicabile il reg. CE 1348/00 per la notificazione in materia civile degli atti giudiziari e stragiudiziari all’interno dei paesi membri.
Il Regolamento (CE)1348/2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, prevale sulle norme contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali aventi lo stesso ambito di applicazione conclusi dagli Stati membri e, in particolare, sul protocollo allegato alla Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968 e
sulla Convenzione dell’Aja del 15.11.1965, nelle relazioni fra gli Stati membri che ne sono parti.
Collegandoti a questo link: http://europa.eu.int/comm/justice_home/judicialatlascivil/html/ds_information_it.htm
troverai tutte le informazioni che ti necessitano.
Troverai la normativa, la modulistica, gli indirizzi delle autorità competenti alla ricezione dell’atto, ecc ecc.Dunque potrai scegliere il tipo di notifica più adatta e richiedere all’ufficiale giudiziario del tuo Ufficio Giudiziario di procedere alle incombenze previste.

20 marzo 2006 > Risponde Susanna Spanio > UNEP Adria

Se non sbaglio per la notifica nella repubblica Ceca può essere utilizzata la Convenzione dell'Aja del 1965. Ai sensi dell'art. 5 vorrà predisporre due copie dell'atto da notificare.Seppure non richiesta, la traduzione è consigliabile se il destinatario dell'atto non è di lingua italiana.Occorre poi compilare tutte e quattro le facciate(in lingua francese o inglese) il modulo di accompagnamento che sicuramente troverà c/o gli UG di Venezia.Fornisca altresì una nomale busta bianca con la ricevuta di ritorno internazionale (di colore rosso).
Se il destinatario è un cittadino italiano potrà, in alternativa, avvalersi della legge consolare.In tal caso si invia l'atto da notificare in duplice copia, con allegata richiesta di notificazione, alla rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio.

20 marzo 2006 > Risponde Claudio Stasio > UG UNEP Verona

La Repubblica Ceca aderisce al regolamento CE) N. 1348/2000 DEL CONSIGLIO del 29 maggio 2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.
In tale ambito accetta la notificazione di atti giudiziari per posta alle seguenti condizioni: 1) Che gli atti siano inviati per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o una prova equivalente;2) Che gli atti notificati siano in lingua ceca, o accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua ceca, ovvero siano in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dal quale sono notificati, nel caso il cui il destinatario sia cittadino dello Stato membro in parola.
Se, come spesso capita, la notifica a mezzo posta si rivelasse inidonea (non sempre gli altri ordinamenti dedicano alle notifiche a mezzo posta tutte le attenzioni che gli ha dedicato il legislatore italiano)dovrà procedere
richiedendo (tramite ufficiale giudiziario) la notifica all'organo ricevente Ceco,competente territorialmente.
Troverà, comunque, tutte le notizie e le utility al sito: http://europa.eu.int/comm/justice_home/judicialatlascivil/html/ds_otherinfostate_cz_it.jsp
Spero di esserle stato utile.
Rispondi


12 marzo 2006 > Antonio Caradonna > UG C1 Padova

Ai sensi dell'art. 388 c.p. nuovo testo,la omessa o falsa dichiarazione del debitore circa il possesso di beni pignorabili va sanzionata con la reclusione o con la multa.

Quesito:tale dichiarazione(da formularsi entro il termine dilatorio di 15 giorni) deve essere raccolta esclusivamente dall'UG che ha effettuato il pignoramento o e' ammissibile il suo deposito in cancelleria(visto che comunque li' e' depositato il nostro verbale)?

Inoltre,il nostro invito a formalizzare detta dichiarazione ,pur non richiesto dalla legge, può rivolgersi a mezzo notifica(data la delicatezza della materia e le sanzioni penali previste-a mio avviso comunque irrisorie..-)?
Rispondi

9 marzo 2006 > Mario > Roma

... colleghi...quali soluzioni adottate per la riproduzione fotografica dei beni?

mi interessa sapere in che maniera nelle varie parti d'Italia si sta affrontando il problema.

Caro Mario, non lo ritengo un problema perchè le soluzioni per essere in regola con la norma sono diverse:

1.fotografie fatte direttamente dall'UG già in possesso della macchina fotografica

2.  redigere un primo verbale descrivendo sommariamente i beni e nomina di uno stimatore con l'incarico  (termine di 30 giorni per completare il pignoramento) di procedere alla riproduzione fotografica e valutazione dei beni.

3. nomina di un ausiliario fotografo

4. lasciare aperto il verbale (per evitare eventuali opposizioni), se privo di mezzi, riservandosi, su richiesta del GE o del creditore, di procedere alla riproduzione fotografica o audiovisiva.

Ognuna di queste soluzioni appare legittima, anche se la materia richiede ulteriori approfondimenti. Ad ogni modo il vero problema è un altro... ci impongono di utilizzare la nostra autovettura...ora anche gli strumenti di riproduzione...e domani forse anche.... ma se veramente siamo uniti, questa è l'occasione, se c'è una volontà politica istituzionale di far decollare la riforma,  per chiedere: 

1. di attrezzare in modo serio e adeguato gli uffici NEP per far fronte a tutti gli adempimenti previsti dalla riforma 

2. incentivi economici legati alla produttività : non più alla quantità (trasferta) ma alla qualità della prestazione.  

altrimenti, a spese del cittadino, facciamo pure arricchire periti, stimatori, fotografi e accessori!

12/3/06 < Risponde >Vittorio Zaccaria > UNEP Milano

La fotografia nel pignoramento non è obbligatoria, l'importante è descrivere nel miglior modo possibile il   " bene " pignorato, se l'Ufficiale Giudiziario vuole essere più preciso; secondo me se si trattasse di un mobile antico di difficile descrizione oppure un dipinto ecc..., se possiede la macchina fotografica scatta la foto, altrimenti chiede l'assistenza di uno stimatore con macchina fotografica.


8 marzo 2006 >Avv.Cristiana Canovi > Roma
ho un dubbio al quale non trova risposta: " in caso do notifica dell'atto di precetto a più persone, il termine di validità per iniziare l'esecuzione, ossia i 90 giorni, da quando decorrono ?".
Secondo me dovrebbero decorrere dall'ultima notifica e secondo un collega, invece, decorrono per ciascuna persona dalla data della propria notifica. C'è qualcuno che mi saprebbe aiutare, indicandomi il riferimento normativo o giurisprudenziale? Grazie
... Secondo me ha ragione il suo collega per una semplice ragione... la decorrenza dei termini per fare opposizione decorre dalla data di notifica individuale...oppure ad esempio se l'ultima (penultima ..ecc..) è negativa, secondo la sua interpretazione significherebbe non poter procedere contro i debitori che invece hanno ricevuto regolarmente la notifica...

Mi dispiace, ma non ho trovato "giurisprudenza" in merito alla questione sollevata.

12/3/2006 < Risponde Ciano Santanocita

L'unico riferimento normativo si trova nell'art. 168, terzo comma c.p.p. (relazione di notifica): "la notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno della sua esecuzione"- La norma, per strettissima analogia, è applicabile anche in materia civile.
Rispondi


1 marzo 2006 > Antonio > Salerno

Caro Angelo ho notato che nell'avviso di cui all'articolo 518 cpc non hai indicato il termine di 15 giorni per la dichiarazione. C'è un motivo?

si, perchè è un termine "penale" che consente alla persona offesa "creditore" di presentare la denuncia, ma ai fini della procedura civile non è un termine perentorio in quanto il debitore potrebbe effettuare la dichiarazione anche dopo i 15 giorni.

Anch' io ero caduto nell'errore e mi sono affrettato a sostituire l'avviso che troppo frettolosamente avevo pubblicato.

26 febbraio 2006 > Maurizio < Milano

Caro Angelo, con l'entrata in vigore della riforma sulle esecuzioni mobiliari, dal primo marzo..sulla questione foto come ti comporti? E' un caos!!

Maurizio è una legge dello Stato e quindi la rispetto in funzione dei mezzi che il legislatore ha previsto per gli ufficiali giudiziari per dare attuazione a questa norma... ovvero zero!

...Pertanto in calce al mio verbale di pignoramento verbalizzerò quanto segue....

"Si fa presente che il sottoscritto, non disponendo di mezzi e persone idonee per la rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva dei beni sopra pignorati, si riserva di procedere alla descrizione prevista dall'articolo 518 cpc primo comma, se richiesto dal Giudice dell'esecuzione e previa anticipazione delle spese necessarie da parte del creditore procedente"

Infine rivolgo una richiesta a chi è più informato di me... l'8/2 la commissione del Senato ha approvato il disegno di legge...ma non sono ancora riuscito a sapere se il disegno di legge approvato è diventata legge perchè non ho notizie circa la promulgazione e la successiva pubblicazione sulla gazzetta ufficiale...qualcuno sa qualcosa?

 Rispondi

26 febbraio 2006 > Valeria < Monopoli

Mi piacerebbe chiarire se è ammissibile porre un'esecuzione in "sospeso" con redazione di specifico verbale quando il debitore non viene trovato al suo domicilio e quindi ricaricare l'atto sui registri per un successivo accesso, oppure se in questi casi è invece più giusto redigere un verbale di pignoramento negativo e restituire gli atti al richiedente.
Nel primo caso gli atti andrebbero restituiti solo ad esito positivo dell'accesso.Grazie

In una "non recente" nota ministeriale si invitavano gli ufficiali giudiziari a restituire gli atti dopo un verbale mancato e far richiedere eventualmente alla parte un nuovo accesso. Personalmente non sono d'accordo su questa prassi burocratica. Il consiglio che posso darti è quello di far indicare dalla parte richiedente, nella prima richiesta, di autorizzarti a trattenere i titoli in caso di verbale mancato, per ulteriore accesso/i. 
 Rispondi

23 febbraio 2006 >Francesco Magnanelli < risposta per Caradonna
Io e miei colleghi del Tribunale di Civitavecchia siamo molto preoccupati per le nefaste conseguenze che la riforma potrebbe avere sull'autonomia della nostra attività professionale. Alludo, in particolare, alla necessaria presenza in sede di esecuzione di un fotografo/cineoperatore e alla presenza eventuale, ma ahimé sempre più probabile, di una sorta di task force composta da avvocato, stimatore, contabile e chissà chi altro. Peraltro, immagino che, soprattutto nei primi mesi di applicazione della nuova norma, troveremo una resistenza sempre più agguerrita da parte degli ignari debitori i quali, già ci vedono come il fumo agli occhi quando ci presentiamo da soli, figuriamoci quando saremo in compagnia! Concludo dicendo che ho partecipato con entusiasmo ad entrambe le manifestazioni organizzate da Arcangelo contro la convenzione con Poste s.p.a.; avrei partecipato con ancor più determinazione a una qualsivoglia forma di protesta contro questa riforma a misura di ... avvocato!Un caro saluto a tutti i colleghi.Francesco

 Rispondi
23 febbraio 2006 > Comini < riabilitazione

Vi scrivo perchè nell'anno 2004 sono stata protestata per un assegno postale.Essendo vedova a soli 34 anni e non avendo molti soldi , ho deciso di fare tutto da me senza rivolgermi ad un avvocato.
L'assegno postale risale all'anno 2004 , importo di EURO 500 , dopo essere stata protestata ho effettuato il pagamento in posta con gli interessi. 
Questo assegno postale non mi è stato protestato a padova , ma alla camera di commercio di Milano.Quindi ho chiesto la riabilitazione al tribunale di Milano , ma il giudice competente non mi ha riabilitato per interritorialità.RIcevuto questo no , ho chiesto la riabilitazione al tribunale di Verona e anche in questo caso il giudice non mi ha riabilitato dicendo che non è sua competenza in quanto l'assegno è stato protestato a Milano.Sono stata anche da giudice di pace del mio paese e anche in questo caso non ha potuto far nulla in quanto non competente in materia.
 Potete aiutarmi ??In quale tribunale devo andare per chiedere la riabilitazione ??
 Attendo fiduciosa una vostra risposta.

8/3/2006 risponde Mariateresa Panariello

Il tribunale competente dovrebbe essere il luogo in cui ha la residenza il soggetto protestato, come secondo l'art 4, comma 4 della legge 235 del 2000.Mi auguro di esserti stata utile. Mariateresa
 Rispondi
23 febbraio 2006 > Calogero occhipinti > Cancelliere Caltanissetta > Emissione ruoli contributi previdenziali dal 2006
Come è noto da marzo 2005 gli ufficiali giudiziari emettono mensilmente i DMA attraverso i quali si provvede al versamento dei contributi e delle ritenute operate sugli emolòumenti riferentisi al mese contabilizzato.Sorge una domanda:
Deve la Corte di Appello emettere i ruoli annuali da inviare all'INPDAP di competenza, oppure i DMA sono sostitutivi in quanto più aderenti alla realtà percettiva di ciascun ufficiale giudiziario?
Ho sentito vari ufficiali giudiziari, anche perchè, come al solito, il Ministero non dà istruzioni nè, almeno quì, l'Inpdap si prende la briga di fornire comunicazioni in merito, e i pareri sono discordanti.
Ringrazio cordialmente. C. Occhipinti

 Rispondi
Caro Calogero secondo la mia opinione i ruoli, tenuto conto che con l'entrata in vigore della DMA i contributi vengono versati mensilmente dal dirigente UNEP dovrebbero essere emessi a consuntivo, come si fa per gli operatori.

Personalmente per il 2005 presso la Corte di appello di Bologna ho operato in questo modo (vedi rubrica contabilità in questo sito).

Per il 2006 ho inviato quesito all'INPDAP  (e attendo istruzioni)...in quanto l'emissione di un ruolo generale di riscossione  significherebbe solo confusione per gli uffici NEP in questo momento...se non mi rispondono ... vedrò cosa fare...ma tieni conto che per  i dirigenti in qualità di sostituti d'imposta che non versano i contributi mensili sono previsti delle sanzioni da non sottovalutare e quindi...cautelato il credito sospendo temporaneamente l'esecuzione..

 Rispondi

23 febbraio 2006 > Stefania

vorrei una risposta definitiva sull'importo dei diritti di copia, da evadere con applicazione di marche sull'originale, che per molti uffici n.e.p.  continua ad essere di 5,16€ fissi e per alcuni uffici di 6,80€ (?). Se possibile gradirei i riferimenti normativi. Grazie

Risponde V. Bartolotti > UGC1 > UNEP Imola

con decreto min.econ.e fin.del 24.05.05 gu 123del 28.05.05 < l'importo di euro 11,00 è stato elevato a euro 14,62 (imposta di bollo) e l'importo di "lire 10.000" testo integrale è sostituito da "euro 6,80" con decorrenza 1 giugno 2005.Da qui appare che l'importo ex 5,16 debba divenire 6,80 . Saluti
Rispondi
23 febbraio 2006 > Avv.Raffaello Tardisio > Bari

il sig. Tizio, che assume di aver lavorato presso la sas XX dall'anno 1990 al 2003, propone ricorso per ottenere la differenza retributiva ecc. ecc.. Il ricorso viene notificato presso la sede della sas XX e viene ricevuto dal legale rapp.te della sas XX. Il problema sta nel fatto che, circa un anno prima della notifica, la sas XX non esiste più ma esiste la sas YY e quindi il legale rapp.te della xx che ha ricevuto l'atto solo perchè si trovava li atteso che i nuovi titolari della sas sono suoi vecchi amici in realtà ha ricevuto l'atto come rapp.te legale di una società che non esiste più. A questo punto la notifica è nulla, perchè effettuata a società che non esiste piu, o è valida atteso che il rapp-te legale che ha ricevuto l'atto essento accomandat della sas XX è  illimitatam,ente responsabile. ma se così fosse come può costituirsi in giudizio se non può di certo rilasciare mandato come rapp.te legale della XX società cui è diretto l'atto? Rispondi
12/3/2006 < Risponde > SILVIO SERINO > UNEP TRIBUNALE BENEVENTO >ufficiale giudiziario C1
La notifica effettuata presso la ex sede sas xx dovrebbe essere nulla in quanto ricevuta da un soggetto non legittimata a riceverla atteso che al momento non rivestiva più la qualità di amministratore e rappresentante di un ente che aveva cessato di esistere(argomentando dal principio generale del nostro ordinamento dell'"immedesimazione organica").Ciò non preclude la possibilità di indirizzare la notifica al ex legale rapp.in quanto persona fisica e socio illimitatamente responsabile alla sua residenza e a maggior ragione di promuovere l'esecuzione forzata sul suo patrimonio personale nel caso sia stato accertato l'incapienza del patrimonio sociale(se è questa la finalità della notifica e se ho ben capito la questione).

23 febbraio 2006 > Avv. Sergio Pirani > Monza > sfratto

ho iniziato regolarmente l'esecuzione di uno sfratto esecutivo. L'Uff.Giud. ha trovato nella casa agli arresti domiciliari un unico occupante (terzo ex convivente del suconduttore a sua volta detenuto) e ha prorogato piu' volte. Presenterò un'istanza ex art. 610 cpc al Giudice dell'Esecuzione per un provvedimento che rimuova la difficoltà; tuttavia tale provvedimento non potrà incidere sull'ordine restrittivo penale. Non avendo titolo per intervenire nel procedimento penale, presenterò un esposto al Magistrato di sorveglianza affinché provveda d'ufficio ex art. 678 cpp comma 1. E' corretto ? Conoscete altre soluzioni ? 

Risponde V. Bartolotti > UG C1 > UNEP IMOLA

la presenza del detenuto nell'immobile oggetto di rilascio forzato deve in primis risultare da provv. giudiz.e in tale caso costituendo ostacolo alla estromissione del detenuto dalla detenz.,il procedente dovrebbe chiedere al giudice della esecuzione competente i provvedimenti inerenti.
Rispondi


10 febbraio 2006 > Perrotta Rossella > UG

ciao a tutti! volevo esporVi un quesito interessante. Ho ricevuto sei mesi fa la richiesta di pignoramento di un avvocato che nella lettera allegata mi comnicava chenon avrebbe pagato le spese dell'esecuzione in quanto si trattava di difesa d'ufficio.Mi invitava inoltre a non inviargli alcun contrassegno dal momento che non avrebbe pagato nulla. Mi chiedeva altesi di redigere verbale di pignoramento negativo qualora non avessi trovato il debitore(un falso insomma). Procedevo a contattarlo comunicandogli che non c'era alcuna  normativa che esentava le difese di ufficio dal pagamento delle spese giudiziali e che quindi avrebbe dovuto pagare il contrassego.L'altro giorno mi è tornato indietro il suddetto contrassegno. E' evidente che l'avvocato non ha nessuna intezione di pagare. Come mi devo comportare? Grazie
Risponde Amedeo Sperti. > UG C1  Putignano

Cara collega, nell'ordinamento giuridico vigente esiste il regime speciale di esenzione a favore del difensore d'ufficio; precisamente, vedasi il seguente riferimento normativo: art. 32 comma primo disp. att. c.p.p., così come novellato dall'art. 17 comma primo della legge n. 60/2001.Attenzione: l'abrogazione espressa ex art. 299 D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia)colpisce l'art 32 disp.att.c.p.p. soltanto per i commi 2° e 3° (in conseguenza della loro sostituzione con l'art. 116 T.U.); ergo: il primo comma dell'art. 32 disp.att. c.p.p. resta vigente, continuando a disciplinare il regime speciale di esenzione a favore del difensore d'ufficio.
Evidentemente, l'avvocato istante di cui parli, in qualità di difensore d'ufficio, ha diritto all'esenzione ope legis; ma non ha diritto di chiedere ed ottenere un verbale di pignoramento negativo "a priori", che gli permetterebbe di beneficiare del trattamento di favore di cui all'art. 116 comma primo T.U. spese di giustizia:soltanto "a posteriori", a seguito di apposito accesso "in loco", l'UG constaterà l'eventuale inesistenza di beni mobili pignorabili a mezzo verbale negativo; il che è ben noto a tutti noi UUGG.
Concludendo, l'avvocato da te citato, da un lato, ha  ragione circa il suo diritto all'esenzione ope legis, se ed in quanto difensore d'ufficio "ex actis";ma, dall'altro lato, ha tenuto una condotta nei tuoi confronti quanto meno deontologicamente scorretta circa la richiesta di pignoramento con verbale negativo in caso di domicilio chiuso (come notorio, il verbale di domicilio chiuso non è negativo in senso tecnico-giuridico, per insussistenza di beni pignorabili a seguito di accesso in loco, e soltanto il verbale negativo in senso stretto dà diritto alla liquidazione ex art. 116 T.U. spese di giustizia, come ben sa l'avvocato istante).
Infine, se l'avvocato istante, nella sua richiesta pervenuta all'Unep come registrata a mod. E, non ha  chiesto di essere avvisato a mezzo contrassegno circa l'esito della richiesta di pignoramento, anzi ha comunicato di non inviare alcun contrassegno, allora non potrai addebitargli neanche le spese di contrassegno: sarà suo onere informarsi, attivandosi o personalmente o a mezzo di suoi delegati ad hoc.
Tuo collega 

 Rispondi


26 gennaio 2006 > Rosanna Esposito< ufficiale giudiziario C1
Vorrei gentilmente una risposta dal te Angelo e dagli altri colleghi che ne abbiano esperienza.
Vi sembra legittimo l'ordine di servizio di un dirigente Unep, con il quale si dispone che, chi usufruisce dei trenta giorni previsti dalla legge per l'assistenza ai figli minori di tre anni, debba poi "restituire" all'ufficio trenta giorni di sostituzione "in più nei confronti dei colleghi che lo hanno sostituito poiché sempre  a dire del dirigente, quei trenta giorni sono in più rispetto ai "regolari" trenta giorni di ferie. Si può impugnare un tale ordine di servizio e se si, su quale fondamento giuridico. Grazie a chi vorrà rispondermi
10/2/2005 > Risponde Mario Rocca > UNEP di Brescia

Rispondo al tuo quesito, considerato che sono proprio io il dirigente che ha emeesso l'OdS che richiami.
Il problema è che all'interno di un ufficio Nep di grosse dimensioni occorre determinare in modo equo i carichi di lavoro di tutti i colleghi, nel nostro caso di quelli addetti alle zone esterne.
Se questo è il principio non vedo nulla di strano a far "recuperare" le sostituzioni ai colleghi che si assentano per permessi retribuiti, di qualsiasi tipo.
In questo modo vengono equamente suddivise  anche le sostituzioni degli assenti e si evita, come nel caso del mio ufficio, che chi è sempre presente sia chiamato con maggiore frequenza a sostituire un altro collega che si assenta per 30 gg. per malattia del figlio e, magari, per altri 30 per permesso di studio.
Per completezza di informazione assicuro che, nei confronti del collega assente per permesso retribuito, non viene operata alcuna decurtazione della quota reddituale.

26 gennaio 2006 > Avv. Marina Lecci > Roma

Carissimi colleghi, ho da proporre un quesito: se prima della ricezione della notifica del decreto ingiuntivo il debitore paga la sola sorte capitale (esclusi, quindi, gli interessi e le spese legali), posso comunque procedere per il recupero delle somme non versate? Grazie

Risponde dott. Mario de Pasquale >UGC1 > UNEP Rimini

Le spese legali spettano se il debitore paga dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo se e nella misura in cui sono liquidate dal giudice, stesso dicasi per gli interessi la cui decorrenza deve essre indicata nel decreto (in mancanza dalla data del deposito in cancelleria del decreto). Potrà essere notificato il precetto, pertanto, per il residuo (spese legali, interessi, spese borsuali successive...)
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26 gennaio 2006 > Avv. Barbara Lombardini > Firenze

Dopo aver notificato sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova relativa all'equo indennizzo relativa alla legge sulla ragionevole durata dei processi ex L. 24 marzo 2001 n. 1989, non essendo stata pagata alcuna somma da parte del Ministero di grazia e giustizia devo procedere a notificare il relativo precetto, la norma identifica l'organo a cui deve essere notificato la "struttura territoriale dell'ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati" devo dedurre che tale struttura è nel mio caso la Corte di Appello di Firenze ( poichè il mio assistito risiede lì?? Vi sarei veramente grata se poteste fornirmi delucidazione perchè il Ministero non mi sa rispondere Grazie Barbara

Risponde Silvio Serino > UG C1 > UNEP di Benevento

Credo che la norma richiamata in tema di notificazioni alle amministrazioni statali non possa trovare applicazione in quanto non esistono articolazioni territoriali periferiche del ministero della giustizia con funzioni strettamente amministrative.Infatti gli uffici giudiziari dislocati sul territorio nazionale sono preposti all'esercizio della funzione giurisdizionale in posizione di piena autonomia  e indipendenza senza alcuna relazione gerarchico-funzionale col ministero soprarichiamato e pertanto non fanno parte dell'apparato organizzativo della P.A.in senso stretto, deputato alla cura di determinati interessi pubblici previsti dalla legge.Pertanto,a mio avviso,trattandosi di promuovere un giudizio di esecuzione forzata verso la P.A. inadempiente,la notifica del precetto nel caso in questione non può essere indirizzata alla Corte d'Appello di Firenze ma dovrebbe essere rivolta all'unico organo a competenza generale di natura amministarativa esistente, in assenza di organi locali,ossia al Ministero della giustizia.

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26 gennaio 2006 > Avv.Maria DE Feo > Salerno

ho avuto degli assegno bancari, ma solo per il primo posso fare il precetto perchè protestato, invece per gli altri ho scoperto che non sono stati proprio versati dal mio cliente e quindi non protestati perchè già credeva che il traente non aveva disponibilità. essendo scaduti i termini come posso agire?
 Per esercitare l'azione diretta non occorre il protesto. Pertanto è possibile far notificare l'atto di precetto ed eventualmente iniziare esecuzione forzata. 


26 gennaio 2006 > Avv. Sara  Forlì

Ho ottenuto la convalida di sfratto per morosità.
Ho già ritirato la convalida con la formula esecutiva. Il termine fissato per il rilascio è il 18/02/2006.
Devo notificare il titolo esecutivo al conduttore? Per farlo devo attendere che sia spirato il termine per il rilascio?
Il precetto ed il preavviso di rilascio devo notificarlo solo dopo lo spirare del termine?
Sarò grata a chiunque varrà darmi delle dritte!
Scusate l'ignoranza ma è il mio primo sfratto!

A norma dell'articolo 605 cpc puoi già notificare contestualmente titolo e precetto facendo particolare attenzione ai termini da indicare nell'intimazione del precetto:

- indicare il rilascio entro il 18/2/06 ( notifica entro il 7/2/2006)

- indicare 10 giorni (notifica eseguita dopo il 7/2/2006)

Infatti l'articolo 605 cpc dispone che 

"Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi.

Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine"

ed ovviamente il rispetto del termine di 10gg è tassativo.

Alla scadenza del termine indicato prepara il preavviso da consegnare all'UG per fissare la data del rilascio.


19 gennaio 2006 > Avv. Claudia Torri 

Negli uffici postali della zona c'è una grande confusione al riguardo.
Notifica ex art. 140 l'ufficiale giud. invia la racc. contente l'avviso che l'atto è presso il Comune. il postino consegna la raccomandata ma non trova nessuno lascia l'avviso e deposita l'avviso( che l'atto è presso il comune presso l'ufficio postale) DOMANDA: TRASCORSI 10 GG. IL PREDETTO AVVISO ( CHE L'ATTO è PRESSO IL COMUNE) DEVE ESSERE RESTITUITO AL MITTENTE CON LA RICEVUTA ( CARTOLINA VERDE) E LA DICITURA " ATTO NON RITIRATO"
Qualcuno dice che l'avviso resta e la cartolina verde ritorna con detta dicitura altri dicono che questa della restituzione dell'avviso è la procedura del 149 cpc. La busta con l'avviso deve tornare?????? C'è qualche nota o circolare in merito anche delle poste?
Grazie

26 gennaio 2006 > Risponde Ketty Candeago > UNEP di Pieve di Cadore

Le disposizioni di Poste, al momento, nel prevedere che la CAD non va predisposta per i plichi sui quali figura la dicitura "avviso o notifica ai sensi degli artt. 139, 140 e 660 CPC e 157 CPP", prevede anche che tali plichi, trascorsi 10 giorni dal tentativo di recapito, qualora non ritirati, vanno restituiti al mittente in raccomandazione, unitamente all'avviso di ricevimento, con l'indicazione "non ritirato". Rammento inoltre che, nel caso prospettato, al notificando è stato già lasciato identico avviso di quello contenuto nella busta.  E' superfluo aggiungere che la notifica ex art. 140 CPC si perfeziona con l'ultimo adempimento espletato, cioè con l'invio della raccomandata da parte dell'Ufficiale Giudiziario.

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3 gennaio 2006 > Dott. Margherita Rizzolo > UNEP Brescia > Interpretazione I° comma art. 145 c.p.c. > Risponde Dr Francesco Scialpi > UNEP Taranto

Gentili colleghi,l'art. 145 I° c.p.c. (dopo la riforma) dispone che "la notificazione può anche essere eseguita..., alla persona fisica che rappresenta l'ente  qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale". Ciò significa che in ogni atto da notificare dovranno essere indicati i dati della persona che rappresenta l'ente? ed in ogni caso potrei notificare direttamente al rappresentante?
Grazie e Buon anno!

Risponde Dr Francesco Scialpi > UNEP Taranto

La modifica della notifica ai sensi dell'art. 145 era tra gli obiettivi che la Commissione di studio per la riforma presieduta dal Prof. Vaccarella si era proposto. La necessità nasceva dai vari contrasti che comunque aveva ottenuto idoneee soluzioni con la sentenza a sezioni unite della Cassazione del 4/6/2002 n. 8091.
Effettivamente una lettura affrettata della nuova norma giustifica i dubbi e le perplessità della Collega, ma rifacendosi ed adattando alla nuova disciplina la pronuncia della Cassazione di cui sopra s'evince che le novità vanno ravvisate nella possibilità di notificare al portiere dello stabile in cui ha sede la società e il vincolo per l'art. 143 al solo rappresentante.
Per le modalità di notifica nulla è rimasto immutato, bisogna prima accedere nella Società e solo nell'impossibilità di notifica procedere nei confronti del rappresentante.
Per quel che riguarda l'art. 140 cpc per la società nulla innovando la nuova disciplina e tenendo conto della sentenza richiamata e della costante giurisprudenza è possibile l'art. 140 ove se ne ravvisano i presupposti.
Peraltro, in termini pratici,un atto in scadenza privo del nome del legale rappresentante e nella considerazione dell'assenza temporanea di personale riconducibile alla società, sarebbe quanto meno non prudente non notificarlo ai sensi dell'art. 140.


3 gennaio 2006 > Avvocato Antonio Simeone > assegno postale insoluto
Buon anno innanzitutto e complimenti per il sito, davvero utile e ben articolato. il questio è il seguente: ho un cliente cui è stato restituito insoluto per mancanza di fondi - ma non protestato - un assegno postale. previa trascrizione integrale, posso metterlo immediatamente in esecuzione? e se sì, posso agire direttamente sia in confronto del traente che del girante? grazie

L'assegno è titolo esecutivo per agire contro il traente, ma non essendo stato elevato protesto, di regola, non si può esercitare l'azione di regresso contro i giranti, salvo quanto prevede l'art.45 L.A. al punto 2°:" Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, se l'assegno bancario, presentato in tempo utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia constatato:
1° con atto autentico (protesto), oppure
2° con dichiarazione del trattario scritta sull'assegno bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione, oppure
3° con dichiarazione di una stanza di compensazione datata e attestante che l'assegno bancario le è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato.
Il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente. Se, dopo
decorso il termine di presentazione, la disponibilità della somma sia venuta a mancare per fatto del trattario, il portatore perde tali diritti in tutto o limitatamente alla parte della somma che sia venuta a mancare.

 

30 dicembre 2005 > Massimo > pignoramento fondo Patrimoniale.

Cari colleghi in sede di esecuzione il debitore ha dichiarato che tutti i beni esistenti nell'abitazione fanno parte del fondo patrimoniale. Mi sono astenuto, ma l'avvocato insiste...come mi comporto? grazie

Caro collega devi procedere al pignoramento in quanto questo tipo di valutazione non spetta all'UG ma al creditore.

Questo regime familiare comporta l’applicazione di una norma (art. 170 c.c.) che restringe la sfera dei creditori legittimati a soddisfarsi sui beni del vincolo, disponendo che “l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.

La conoscenza o meno della natura del credito assume rilevanza decisiva, quindi; se il credito e' relativo a questioni estranee alla famiglia e di tale circostanza il creditore e' edotto, nessuna esecuzione può essere disposta.
Se invece tale circostanza e' ignota al creditore, il fondo e' aggredibile.

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19 dicembre 2005 > Aldo Petrelli < Calcolo IRE e addizionali 

Mi sono pervenute richieste di informazioni circa l’esatta procedura per determinare l’importo delle addizionali (regionale e comunale).

E’ utile ricordare a tutti (questo perché a qualcuno potrebbe essere sfuggito il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nel mese di giugno, quando ormai tutti ci eravamo attrezzati per il calcolo della nuova IRE, seguendo le novità previste nel secondo modulo di riforma) che l’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 31/E del 06/06/2005, ha risolto il dubbio sorto per la determinazione della base imponibile di calcolo delle addizionali comunali e regionali Irpef.-

Per effetto di detta precisazione (interpretazione, nel silenzio della norma),  a differenza di quanto previsto per la “no tax area”, esplicitamente esclusa dalla determinazione della base imponibile delle addizionali, le nuove deduzioni per oneri di famiglia diminuiscono anche la base di calcolo delle addizionali.

Di conseguenza, la base imponibile per il calcolo delle addizionali è costituita

Si rammenta che le addizionali sono dovute solo se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni riconosciute.

 

In allegato trasmetto la circolare citata innanzi ed il mio foglio di calcolo aggiornato alla nuova normativa: potrebbe essere utile in occasione del conguaglio di fine anno.

Saluti - Aldo Petrelli

Calcolo IRE e addizionali e la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del mese di giugno (nella rubrica contabilità)

 

9 dicembre 2005 > Rosanna Esposito > UGC1

Cari Colleghi Dirigenti, ho bisogno di un aiuto subito. La mia domanda e' questa: Non riuscendo mai a chiudere in tempo utile per gli stipendi il modello C da alcuni mesi ho adottato il sistema di liquidare per intero il minimo garantito agli ufficiali giudiziari C 1 e poi, quando finalmente tutte le esecuzioni sono state restituite conteggio i diritti di C e li verso interamente all'erario con un modello F 23 codice tributo 764/T senza distinguere quindi la tassa del 10% che verrà compresa nei diritti versati.
E una prassi giusta o sono suscettibile di sanzioni. Vi prego chi sa mi risponda il dubbio mi perseguita. Grazie di cuore
... stai rischiando di integrare di tasca tua la trattenuta del 3% per spese d'ufficio che versi all'erario insieme ai diritti e alla tassa del 10%.

La tua è una situazione comune a tanti uffici ... c'è chi ricarica gli atti non eseguiti nel mese successivo...c'è chi impone ai colleghi lo scarico dei diritti entro il dieci del mese anche se gli atti non sono stati eseguiti ...c'è chi lascia i colleghi senza stipendio fino alla chiusura del registro .... come vedi sono tutte soluzioni passibili di rilievi ispettivi, ma la tua soluzione la ritengo la peggiore...scusami. ciao angelo.

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5/12/2005 > vally 

Chiedo un consiglio ed un aiuto: dal 21/10 u.s. sono stata nominata dirigente dal Presidente del Tribunale in sostituzione del precedente titolare:
la situazione contabile, formalmente regolare, non ha riscontro in concreto in quanto non ho rinvenuto giacenze di denaro. Ho liquidato,per settembre, il minino tabellare, l'ind.di amm.ne di settembre, la percentuale del 3° bimestre 2005 ed una certa somma di indennità integrativa percepita in meno (da ultima ispezione) è stata percepita dal precedente dirigente e non ne ho traccia.

Altre somme mancano. Sembrano mancare versamenti irpef, inpdap e cassa pensioni. Dobbiamo cautelarci ....Ogni suggerimento è utile. Grazie

Risponde Rosanna Esposito 

cara Vally ti capisco perche' anche io mi sono trovata nelle tue condizioni e dopo circa due anni ancora nn ne sono uscita :cautelati piu' che puoi, tutte le responsabilita' verranno a ricadere su di te.
Come hai fatto a liquidare indennità integrativa in eccesso, ma hai conteggiato i dirtti?
Per qls siasi cosa contattami all'Unep del Tribunale di Nocera Inferiore: sono il Dirigente

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28 novembre 2005 >Antonio Caradonna < UG Padova > Offerta reale

In caso di offerta reale di bene mobile diverso dal danaro(in particolare,di chiavi) se il creditore non accetta l'offerta come va effettuato il deposito,se non esistono luoghi a ciò adibiti? Può il creditore formulare una accettazione sottoposta a condizione o "riserva"? Può l'UG chiedere l'assistenza della forza pubblica ove ne sussistano i presupposti (non saremmo in fase esecutiva in senso stretto)?

Caro Antonio,per l'offerta delle chiavi di un immobile (offerta per intimazione), dovendosi effettuare in un luogo diverso dal domicilio del creditore,  occorre notificare un atto di Intimazione “ a prenderne possesso”.

 L’intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal 2° co. dell’art.1209.

 Il debitore, dopo l’intimazione al creditore può ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario, nominato, se non vi è giudizio pendente, dal presidente del tribunale del luogo in cui si trova l’immobile.. In questo caso egli è liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta.(v. art.79 disp. att.) 

La consegna dell’immobile al sequestratario deve risultare da processo verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario; copia del processo verbale deve essere notificata al creditore che non sia stato presente.  

5/12/2005 > 29 novembre 2005 >Antonio Caradonna < UG Padova > Offerta reale bis

Il dubbio da me avanzato,concerneva in realtà la offerta reale di"chiavi"in senso stretto,al di fuori della intimazione prevista dal codice per l'immobile. Nella fattispecie,si vuol mettere in mora il creditore che non accetta la riconsegna di chiavi che il debitore deteneva in forza di rapporto di lavoro (portierato). In pratica,dove vanno depositate queste chiavi in caso di rifiuto del creditore accertato con offerta reale? Mi scuso per non essere stato chiaro con il precedente quesito. Un buon lavoro a tutti.

Risponde Ciano Santanocita

E' un quesito che non avresti dovuto mai proporre perchè non esiste l'offerta reale "delle chiavi"; esse sono soltanto un simbolo, e possono essere consegnate soltanto dopo l'avvenuta consegna dell'immobile a seguito del procedimento "per intimazione".

Antonio Caradonna < UG Padova > risposta al collega Ciano Santanocita

Egregio Collega,il quesito da me proposto concerneva la fattispecie,reputo non infrequente,di offerta reale di bene mobile diverso dal danaro,a sensi dell'art.1209 1' comma,c.c.Il bene mobile in questione era una chiave(ebbene si..una chiave..)oggetto di un rapporto obbligatorio tra offerente e creditore risolto e che pertanto veniva messa a disposizione per la messa in mora.
Intendevo semplicemente conoscere se qualcuno tra i colleghi avesse esperienza in ordine al deposito di tale bene mobile nei luoghi di cui all'art.77 disp.attuaz. Spero di aver chiarito la problematica e ringrazio fin d'ora per la risposta.

5/12/2005 > Risponde Francesco Fiorino UNEP Larino

L’offerta reale della chiave di ingresso ad un immobile,  che rappresenta, simbolicamente, l'immobile stesso,  viene  fatta per la messa in mora del creditore ed equivale “all’offerta per intimazione a prenderne  possesso” (dell’immobile  e non già  della chiave in sé stessa)” . Il creditore accettando  la chiave accetta di riprendere il possesso del l’immobile.
Proprio per queste ragioni, a mio parere, l’offerta della chiave d’ingresso ad un immobile, non può essere equiparata all’offerta  reale di cose mobili  diverse dal denaro.
Di conseguenza, nel caso in cui il creditore   rifiuti di accettare le chiave, questa va semplicemente restituita al debitore che, con il verbale redatto dall’Ufficiale Giudiziario,  ha così raggiunto lo scopo di mettere in mora il creditore. Successivamente egli dovrà provvedere, come spiegato da altro collega,  ad inoltrare istanza al giudice per la nomina di un sequestratario ecc…

5/12/2005 > Risponde Ciano Santanocita <risposta a: Fiorino e Caradonna

Insisto nel dire che non esiste l'offerta reale delle chiavi intese quale simbolo di un immobile. Si tratta di un trucchetto degli avvocati, i quali mirano ad utilizzare una scorciatoia per raggiungere il diverso risultato dell'offerta di un immobile. L'ufficiale giudiziario. a mio parere, deve astenersi sempre dal compiere un atto sin dall'origine affetto da nullità. Non sono d'accordo, stante l'assoluta irritualità del procedimento, che il rifiuto a riceversi le chiavi produca l'effetto della messa in mora del creditore: occorre ben altro. Basta accennare al fatto che le chiavi non presuppongono l'esistenza di un edificio che nel frattempo, ad esempio è stato modificato, parzialmente o totalmente abbattuto.
6 dicembre 2005 >Antonio Caradonna < UG Padova > Offerta reale3

Insisto invece nella ..errata prospettiva del problema.le chiavi,nella fattispecie in esame,non possono assurgere a simbolo di una offerta di immobile su cui l'offerente NON puo' vantare alcun rapporto locatizio ne'altro diritto realedi godimento!trattasi di mero rapporto di servizio in virtu' del quale il debitore detiene le  chiavi(portiere di uno stabile condominiale).Tutto qui. Del resto nulla vieta che altri beni mobili diversi dal danaro(registri ,divise ecc.)possano dar luogo alla relativa offerta reale,ove fonte del rapporto obbligatorio sia altro rispetto alla locazione immobiliare!Se cio' e' vero,esistono luoghi di pubblico deposito per tali beni o qualcuno ha esperienze in merito?
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28 novembre 2005 > Cozza Siria > la banca ordina al notaio di protestare un assegno
Ciao a tutti ...secondo voi il notaio per protestare un assegno deve rispettare l'ordine della banca che vuole a tutti i costi il protesto o può accettare il pagamento da parte del debitore?...grazie
...l'assegno (a differenza della cambiale), va protestato dopo aver accertato la mancanza di fondi presso l'istituto bancario trattario ....non è prevista la richiesta di pagamento presso il domicilio dell'emittente. Pertanto se il funzionario della banca dichiara che l'assegno è privo di fondi il notaio ha l'obbligo di elevare il protesto. 

Leoluca Nardi > obbligo di fare

... ho notificato il precetto per esecuzione di un obbligo di fare (demolizione veranda), stante l'inottemperanza di controparte ho depositato ricorso ex art. 612 cpc. All'esito del procedimento, dopo ctu e comparsa avversaria di resistenza, il giudice ha stabilito con ordinanza le modalità di esecuzione. quindi con copia del titolo esecutivo originario (sentenza), copia autentica dell'ordinanza sulle modalità di esecuzione e con atto di avviso mi sono recato dall'uff giudiz per concordare la data di esecuzione e cos' notificare l'atto di avviso. tuttavia l'uff giudiz mi ha riferito che è necessario notificare nuovo precetto poiché dal precedente sono trascorsi più dei previsti 90 gg. Ho fatto presente che la proposizione del ricorso ex art. 612 cpc costituisce inizio dell'esecuzione e quindi il precetto originario è ancora efficace, ma l'uff giudiz non ha voluto sentire ragioni. chi si sbaglia. grazie leoluca nardi
Ha ragione Lei...l'esecuzione inizia con il ricorso ex art.612 cpc.

 

9 novembre 2005 > Costanza > UG C1

Gent.mo  Sig. Arcangelo D'Aurora, chi le scrive è un U.G. B3 che avendo superato le prove dell'ultimo concorso è diventata U.G. C1.

Nel ringraziarla vivamente per il fantastico lavoro da Lei svolto nel sito dedicato al concorso, vorrei sottoporle un quesito a cui  nessuno nell'Ufficio NEP dove presto servizio ha saputo darmi risposte certe.
Vorrei premettere che per diventare U.G. C1 ho dovuto accettare come sede di lavoro un Ufficio NEP diverso da quello in cui ancora per poco presterò servizio, ovvero lontano dalla città dove vivo e ho famiglia.

La mia unica possibilità per ritornare è data da un eventuale trasferimento.

Ora in base alla lettera H del contratto individuale di lavoro ho l'obbligo di permanere nella sede di prima destinazione per un periodo di due anni."Potrà, tuttavia, partecipare a procedure di trasferimento qualora per le stesse non vi siano domande di aspiranti legittimati (cioè privi di vincolo)".
Tale norma è da me interpretata nel senso che in un eventuale interpello hanno la precedenza colleghi C1 non vincolati, ovvero con una maggiore anzianità di servizio.

Ma quando uscirà il prossimo interpello se è stato da poco pubblicato?
In particolare, in vista di una riqualificazione del personale che lascerebbe liberi i posti dei colleghi C1 che salirebbero in C2, è obbligatorio o meno un interpello straordinario per dare la possibilità a chi come me ha la speranza di riavvicinarsi o invece, come mi è stato detto nell'Ufficio NEP dove lavoro, l'interpello non si farà in quanto i posti resi liberi dalla riqualificazione spettano unicamente al personale da riqualificare secondo graduatorie a livello distrettuale, tenuto conto anche del suddetto vincolo dei due anni?

Nella certezza che questo quesito interessi anche altri colleghi, la ringrazio

anticipatamente della risposta che vorrà darmi e la saluto cordialmente. Costanza 

Cara Costanza, purtroppo il vincolo dei due anni non prevede delle deroghe da te accennate nel quesito. Per i nuovi assunti non ci sono possibilità di essere trasferiti in quanto il personale di nuova nomina è tenuto a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo di due anni, escluso lo scambio di sede  in quanto detto vincolo riguarda più il posto (che deve restare coperto per la funzionalità del servizio) che i singoli dipendenti.

8 novembre 2005 > Maria > UG > Roma < cauzione 

Caro Angelo il 14 cm devo presentarmi per l'immissione in possesso e mi viene un atroce dubbio: la cauzione devo versarla prima del 14 oppure è possibile fare il versamento successivamente? Dove si versa?

La cauzione va versata prima della immissione in possesso e va versata alla Tesoreria provinciale presso la Banca d'Italia... come spesso capita in questi casi alla Tesoreria non hanno la minima idea su quale capitolo versarla..a tal fine riproduco fac-simile della cauzione che personalmente ho versato..ti consiglio di stamparla per esibirla al cassiere della banca d'Italia... clicca qui per il fac simile della cauzione

Risponde Ermelindo Romano

Caro Angelo non sono d'accordo sulla causale della cauzione nella parte ove scrivi a favore del Ministero della Giustizia. Faccio presente che detta cauzione non è solo a favore del Ministro ma anche a favore di eventuali altre persone o Amministrazioni e Enti ai quali l'ufficiale giudiziario possa aver causato danni: Come fai tu, la cauzione può essere sottoposta a pignoramento solo da parte del ministero e non anche dagli altri eventuali creditori.. Sei d'accordo? Romano Ermelindo

Rispondo

Caro Ermelindo la cauzione se pur versata a favore del Ministero della Giustizia può essere pignorata anche da altri creditori in quanto resta sempre un deposito cauzionale da restituire all'UG al termine della carriera....è a favore del ministero in quanto il capitolo fa capo al ministero stesso, ma la causale è rappresentata da quanto prevede l'articolo 21 dell'ordinamento sulla garanzia a terzi di eventuali danni. 

Franco Buono

Salve, sono un Ispettore della Polizia Penitenziaria, Coordinatore dell'Ufficio Matricola della c.c.Lucca. Visito spesso il Vostro sito e trovo argomenti interessanti anche per il mio lavoro. Vorrei fare una domanda in merito alla L.155 del 31/7/05: art.17 - i soggetti "detenuti" (a vostro parere) sono quelli effettivamente in carcere o anche quelli agli arresti domiciliari ?. Spero in una Vostra risposta. Grazie.

Risponde Massimo Raponi >UG C1 > UNEP Foggia

Per quanto mi risulti anche i sottoposti agli arresti domiciliari sono detenuti

18 ottobre 2005 >Risponde Silvio Serino UG UNEP Benevento

Premesso che sia la custodia cautelare in carcere  sia gli arresti domiciliari sono misure cautelari coercitive,fortemente limitative della libertà personale dell'individuo,ritengo che l'espressione "detenuto"si riferisca in particolare e esclusivamente ai soggetti astretti nelle carceri .Cio'sia per il tenore letterale dell'espressione che presuppone una struttura esterna all'individuo in cui esso va rinchiuso sia perchè la" detenzione in carcere" appunto rappresenta un provvedimento più grave e incisivo rispetto al più blando stato  di arrestato al proprio domicilio.Tant'è che quest'ultima misura viene applicata a quelle persone che si troverebbero in una situazione di incompatabilità con lo stato di detenzione carceraria (tipo donne incinte o che allattano o persone in gravi condizioni di salute)

Risponde > 7 novembre > Aldo Petrelli >UG UNEP Lecce

L’attuale normativa (art. 17 Decreto Pisanu), quando recita ….“Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia Penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti” e chiaro che si riferisce alla notificazione al detenuto c/o un istituto di pena (norma già prevista nell’art. 156 c.p.p. 1° c. “la notificazione al detenuto è eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona”); differente è il caso della notificazione al detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari, essa è sempre eseguita di persona,  ma a norma dell'articolo 157 (art. 156 c.p.p. 3° c.): in questo caso, di sicuro, non interviene più “la Polizia Penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti”, ma la Polizia Giudiziaria o l’Ufficiale Giudiziario.
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6 novembre 2005 > Bertelli > Reggio Emilia

Ho vinto tempo fa una causa per rilascio di appartamento per morosità. Dopo due avvisi di accesso (poi non effettuati per ragioni diverse) circa 8 e 12 mesi fa, non ho piu' sentito nulla. Come posso fare per 'costringere' l'Ufficiale Giudiziario competente a compiere il proprio dovere.- Entro quanto tempo dalla sentenza l'Ufficiale Giudiziario 'deve' operare? Infine puo' essere chiamato a rispondere dei danni causati a causa di una 'irragionevole' lungaggine o ritardo nella sua attività? Buon lavoro e grazie per l'ospitalità.

... non sempre la causa di un rinvio di uno sfratto sono da attribuire all'UG ...... non per difendere la categoria a cui appartengo, ma spesso viene colpevolizzato l'UG anche quando le cause sono da ricercare altrove..... forza pubblica...giudice dell'esecuzione.... atti scaduti nelle mani dell'avvocato....leggi ....etc...

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Natale > UG B3 > Napoli

Quali sono gli atti che gli avvocati sono abilitati a notificare a mezzo posta ex lege 53/1994? Anche le sentenze per il decorso del termine breve?
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30 ottobre 2005 > Michele Roccaforte

Gent.mi colleghi,
purtroppo nella mia sede si è verificato un ammanco di cassa dovuto alla disattenzione degli addetti alla restituzione che non hanno riscosso le ulteriori somme ex art. 140 cpc.
Il dirigente dice che dobbiamo mettere mano al portafoglio, ma... è giusto??Grazie
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 Avv. Maria Sabrina Fichera<Torino > beni mobili estranei all'esecuzione di sfratto.

innanzitutto ringrazio tutti coloro che vorranno aiutarmi a risolvere questo mio dubbio. In sede di esecuzione di una sfratto per morosità l'inquilino in sede di accesso ha rilasciato l'immobile lasciando tutta quanta la mobilia dentro. Come d'uso, è stata nominata custode la proprietaria. Come posso fare per consentire alla mia cliente di liberarsi di questa mobilia, posto che il soggetto si è reso anagraficamente irreperibile? GRAZIE
Risponde Max > Roma

Devi rivolgerTi al giudice dell'esecuzione in ogni caso, poi per la notifica devi seguire le procedure 140/143 cpc per irreperibilità.. Salutami Lamezia Terme

Risponde Avv. Cicciola

forse la strada piu' facile - immaginando che il tuo cleinte sia creditore  dell'inquilino- è quella di ottenere un Decreto ingiuntivo ed a seguito del precetto pignorarsi le cose depositate, indi vendita o assegnazione
18 ottobre 2005 >Risponde Silvio Serino UG UNEP Benevento

Si può attivare la procedura di offerta per intimazione al creditore di ricevere i beni mobili estranei all'esecuzione,offerta da notificarsi con le forme dell'art.143 c.p.c. data l'irreperebilità del creditore a seguito dello sfratto.Dopo tale adempimento,poichè le cose non possono essere custodite a tempo indeterminato e poichè le spese della loro custodia sono eccessive,il debitore può farsi autorizzare dal giudice dell'esecuzione a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate e a depositarne il prezzo, in virtù delle disposizioni contenute nell'art 1211 c.c. 

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14 ottobre 2005 > Avv. Paolo Novelli >rilascio immobile in assenza di esecutato e di richiedente
Se viene notificato precetto per rilascio di immobile e alla data del giorno del rilascio l'u.g. non trova l'esecutato, che lascia l'immobile con le chiavi nella serratura,nè è presente il richiedente, può l'u.g. dare corso al rilascio? E comunque se,nello stesso giorno sul posto giunge il proprietario dell'immobile che non trova nessuno nell'immobile e le chiavi nella serratura può prendere possesso dello stesso legittimamente o è comunque necessario rinotificare il precetto e il preavviso?
Risposta...  si dovrebbe rinotificare precetto e preavviso perchè non vi è stata immissione in possesso, salvo verbale di rinvio dell'UG. Ad ogni modo a mio parere se lo sfrattando ha lasciato le chiavi a disposizione ed i locali sono vuoti,al suo cliente le consiglierei di prendere possesso senza il verbale dell'UG (rilascio spontaneo)..... Ribadisco è solo una opinione personale.  

 

12 ottobre 2005 >Silvia > UNEP <Treviglio

Gradirei sapere l'importo da corrispondere per la registrazione del verbale di pagamento e dell'offerta reale accettata nonchè il/i rispettivo/i codice/i tributo. Grazie per la collaborazione
Risponsta1 >Savarese Francesco > UG C1 > UNEP Alessandria
cara Silvia,
premesso che la registrazione del verbale di pagamento è compito del Cancelliere, cui avrai consegnato la somma dovuta per l'incombente, somma che tu avrai richiesto al debitore al momento del pagamento, l'offerta reale o per intimazione accettata presuppone la richiesta da parte dell'U.G. della  successiva registrazione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando e compilando un apposito modulo chiamato " Mod. 69 ". Prima della presentazione della richiesta l'U.G. dovrà provvedere al pagamento con Mod. F23 della somma dovuta per la registrazione, al momento, pari ad € 171,72 (centosettantuno/72)che dovrà essere suddivisa in 168,00 euro con codice tributo 109T e 3,72 euro con codice 964T.
Sul Mod. F23, quale Ufficio o Ente dovrai indicare il Codice dell'Agenzia delle Entrate competente per la registrazione, quale causale del versamento RP e come anno, ovviamente, l'anno della richiesta.
Naturalmente, gli estremi dell'atto dovranno ,al momento della vidimazione quadrimestrale del repertorio degli atti soggetti a registrazione ( Mod. I), essere trascritti su rale repertorio, indicando anche gli estremi della registrazione effettuata.
Sperando di essere stato esauriente, ti invio un caro saluto.Franco Savarese- Uff. Giud. Dirigente Tribunale Alessandria

Risponsta2 > Aldo Petrelli > UG C1 > UNEP Lecce

CODICE TRIBUTO 109 T < IMPOSTA DI REGISTRO 168,00<CODICE TRIBUTO 964 T

TRIBUTI SPECIALI....3,62 < TOTALE  171,62
10 ottobre 2005 >Lorena Zafarana > UNEP Caltagirone

sono un U.G.C1 e vorrei sapere se sia disponibile un modello di domanda per chiedere la mobilità, dall'ufficio nep alla cancelleria dello stesso tribunale. grazie e cordiali saluti. 
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5 ottobre 2005 > Margareth > UNEP RHO > notifica alle società ai sensi del 140 cpc 

Cari colleghi, scusate la domanda la cui risposta a molti apparirà senz'altro scontata, ma alcuni avvocati sostengono la possibilità di procedere ai sensi dell'art 140 cpc anche nel caso in cui il destinatario sia una società, non individuale, senza peraltro che venga indicato nella relata nome e cognome del legale rappresentante.
Che io sappia l'utilizzo della procedura del 140 è emmissibile soltanto nel caso in cui ci sia un qualche riferimento di persona fisica ben determinata e non anche quando si parla puramente e semplicemente di "legale rappresentante pro tempore". Confermate questa mia affermazione?
Risposta

Le ipotesi frequenti nella pratica della notifica alle società di capitali di solito sono due:

l’atto da notificare indica la persona fisica che rappresenta l’ente: ove tale indicazione vi sia, si dovrà procedere prima con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 145 C.p.c. e, qualora la notifica non possa essere eseguita con tali modalità, essa va eseguita nei confronti del legale rappresentante seguendo le disposizioni di cui agli artt. 138, 139 e 141 C.p.c.; se neppure con tali modalità è possibile effettuare la notifica, si dovrà procedere con le formalità di cui all’art. 140 C.p.c. nei confronti del legale rappresentante (purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell’ente) ovvero direttamente nei confronti della società. Se -infine- neppure tali modalità si rivelano applicabili, la notifica sarà eseguibile nelle forme di cui all’art. 143 C.p.c. nei confronti del legale rappresentante indicato;

se nell’atto non sia indicata la persona fisica che rappresenta l’ente: si dovrà procedere preliminarmente alla notifica ai sensi dell’art. 145 C.p.c. e, se non è possibile tale forma di notifica, si potrà procedere alla procedura di cui all’art. 140 C.p.c. presso la sede della società.

Ricordo che l’art. 140 C.p.c. postula che sia noto il luogo in cui la notifica stessa può essere eseguita, vale a dire la sede della società, e che la sede sia effettivamente collocata all’indirizzo indicato e non vi risulti sconosciuta.

Se non è possibile effettuare la notifica ai sensi dell’art. 140 C.p.c. (difettandone i presupposti), non si potrà invece procedere ai sensi dell’art. 143 C.p.c. nei confronti della persona giuridica.

5 ottobre 2005 > Giuseppina Diana > Praticante > Reggio Emilia > pignoramento quote srl
ho visto il precedente quesito relativo al pignoramento quote di srl, gli ufficiali giudiziari di Reggio Emilia mi hanno confermato che lo schema da seguire è quello del pignoramento immobiliare ma, sinceramente non riesco a far coincidere le procedure.
so che devo notificare l'atto di pignoramento sia al debitore che alla società e, nel momento in cui ho richiesto questa notifica mi è stato risposto che non andava bene perchè l'ingiunzione doveva essere rivolta ad entrambi.
l'intimazione di pignoramento era ovviamente rivolta ad entrambi.Non riesco a trovare bibliografia in merito mi potete aiutare?
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4 ottobre 2005 >Avv.to Andrea Ceccaroni >Latina < pignoramento presso terzi

Dovendo agire con pignoramento presso terzi per un credito (già notificato precetto) vantato nei confronti di un Carabiniere in servizio c/o una Caserma di Roma, vorrei sapere l'indirizzo e la dicitura esatta dell'ente competente all'erogazione dello stipendio al quale debbo notificare il suddetto atto di pignoramento.
E poi debbo eleggere domicilio nel luogo ove è situato l'ente?
Ringrazio anticipatamente ed attendo risposta.
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20 settembre 2005 >Laura >UG B3 > UNEP Orbetello

Scusate se parlo di notifiche...Il c.d. Decreto Pisanu è sempre più spesso oggetto di conversazione e di riflessione con vari colleghi/e, negli ultimi giorni. Ovviamente ci si riferisce all' art. 17 chiedendoci, oltre alle citazioni testi del P.M. e alle altre notifiche che stiamo già effettuando, quali altre ci perverranno in attuazione di quanto disposto. In alcune sedi, ma non in tutte, è chiaro, già si notificano atti del Tribunale del Riesame. Sicuramente ci verranno affidati tutti i decreti di citazione avanti al G.di P.

E poi? Chiedo ad Angelo e agli amici di A.U.G.E. : vi viene in mente altro? Potremo procedere secondo il c.p.p. o agire come la Polizia Giudiziaria

che non compie depositi presso la casa comunale, che fa sempre sottoscrivere l' originale dell' atto in segno di avvenuta consegna e non usa buste a tutela della privacy, ad esempio? Potremo notificare con la "convenzione"?

Nessuno vuole lanciare allarmi anzitempo e all' UNEP siamo abituati alle emergenze, ma i commenti all' art. 17 del decreto non possono non stupirci:

"Specifiche norme puntano a ridurre gli oneri della polizia giudiziaria in materia di notifica, un compito che impegna quotidianamente 3.500-4.000 operatori delle forze dell’ordine, allo scopo di far fronte con ogni risorsa disponibile agli impegni del contrasto al terrorismo e alla criminalità (art.17)." Testualmente dal sito di cui il link: http://www.lapadania.com/PadaniaOnLine/Articolo.aspx?pDesc=44662,1,1

Ebbene...nelle condizioni in cui siamo, riusciremo a sopportare un onere che impegna quotidianamente 3500-4000 operatori delle forze dell' ordine, in collaborazione con l' Autorità procedente,nell' ambito di determinati turni di servizio, con mezzi dell' amministrazione di appartenenza, in contatto capillare con il territorio?

Ovviamente la speranza è quella di potercela fare e bene e che la situazione si configuri, poi, diversa da quella ipotizzata sin qui: qualcuno ha informazioni o opinioni in merito? Grazie!

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20 settembre 2005 Stefania Notarangelo<pignoramento di una quota di srl

Vorrei conoscere l'esatta procedura da seguire per il pignoramento di una quota di srl alla luce della vigente formulazione dell'art. 2471 c.c. introdotta dal nuovo diritto societario. Più in particolare qual è lo schema da utilizzare per la predisposizione dell'atto di pignoramento ? quello del pignoramento presso terzi o altro ?

RISPONDE < Silvio Serino > UG C1 > UNEP Benevento>
Secondo i primi commentatori della nuova normativa per il pignoramento della quota di una s.r.l. trovano applicazione le regole del pignoramento immobiliare,che si compone di due fasi:quella della notifica del pignoramento al debitore(da cui derivano gli effetti verso questo)e quella della trascrizione in conservatoria(da cui derivano gli effetti verso i terzi).Nella fattispecie la pubblicità verso i terzi si realizza con l'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese.Sembrerebbe questa l'interpretrazione più conforme al dettato normativo del nuovo art.2471 c.c. in virtù del quale "il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese.Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci"

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19 settembre 2005 > Alessandro Raponi >UG Crema>NOTIFICA SEPARAZIONI
Scusate la domanda banale, ma devo togliermi uno scrupolo.
A sentire molti uffici NEP le notifiche in materia di separazione e divorzio non vengono fatte pagare e vengono gestite come il "lavoro".
Se è vero, che la L. 6 marzo 1987 n. 74 dispone che gli atti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio sono esenti dall'imposta di bollo, di registro  e da ogni altra tassa, è anche vero, però, che la L. 533/'73 usa un'altra dizione. Ovvero, dice che gli atti del "lavoro" sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Trovo che la formulazione sia differente.
Allora, mi chiedo, è giusto come fanno alcuni Uffici NEP registrare gli atti in materia di separazioni e scioglimento del matrimonio sul cronologico ATER ? Se no, come bisogna procedere.Saluti a tutti.

19 settembre 2005 > Risponde Pietro Sardano UG C1 UNEP Monopoli

La prassi indicata è errata e costituisce danno erariale.La parte istante deve pagare l'indennità di trasferta e/o le spese postali.

19 settembre 2005 > Risponde Aldo Petrelli > UNEP Lecce <

Questa nota chiarisce le determinazioni ministeriali.
Imposta di bollo - Trattamento tributario del Precetto e delle cause matrimoniali.
(Nota n. 5/181/03-1/RG, in data 25 febbraio 2000, del Ministero della Giustizia Aff. Civ., Uff. V)

L’art, 33 del R.D. n. 1165/38, relativo al regime fiscale degli atti per procedimenti promossi dagli Istituti Autonomi Case Popolari per lo sfratto degli inquilini morosi e/o per il recupero dei canoni dovuti statuisce la piena esenzione dalle tasse di bollo e di registro per gli atti che gli istituti compiono in materia.
In particolar luogo, il quesito, data la particolare natura dell’atto, chiede se nell’esenzione dall’imposta di. bollo rientri anche l’atto di precetto nei procedimenti suddetti.
Si deve premettere che l’art. 32 della stessa legge, sesto comma, esclude la notificazione del precetto nelle cause specificate, a condizione che si dia inizio all’esecuzione entro trenta giorni dal giorno di notificazione del decreto; pertanto, il legislatore ha fornito la possibilità di non ricorso all’atto di precetto e il ricorso alla procedura ordinaria viene determinato dalla valutazione di opportunità lasciata alle parti.
Questo Ministero con nota prot. n. 5/411/03-1/RG del 12 maggio 1999 ha dichiarato che “l’atto di precetto è atto di parte, non contiene una domanda rivolta al giudice, ma un’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo e, pertanto, non è considerato atto strettamente giudiziale essendo estraneo al processo cognitivo”.
In altre parole l’atto di precetto è un atto prodromico all’azione esecutiva ed estraneo all’attività di cognizione.
Ne consegue che non si può estendere l’esenzione prevista dall’art. 32 del R.D. n. 1165/38 all’atto di precetto.
In ordine al secondo quesito e all’estensione dell’esenzione fiscale agli atti e provvedimenti dei procedimento di separazione questo Ufficio concorda con le motivazioni di fatto e di diritto della sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999, n. 154..
Le due procedure di scioglimento del vincolo coniugale e di separazione sono simili; entrambe le procedure si pongono l’obiettivo di tutelare la famiglia ed i suoi interessi economico-patrinioniali nel momento in cui i coniugi si separano e quando si scioglie definitivamente il vincolo; anzi il giudizio di separazione necessita di una maggiore tutela in quanto il rapporto di coniugio non è del tutto cessato e in questa fase le situazioni di contrasto tra coniugi possono risultare di maggiore asprezza rispetto all’epilogo divorzile.
L’art. 19 della legge 7/37 così recita: «Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli ai artt. 5 e 6 della legge 898/70 sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e a ogni altra tassa”.
Mentre il P.Q.M. della sentenza del giudice delle leggi dichiara: “1’illegittimità costituzionale dell’art. 19, legge n. 74/87 nella parte in cui non estende l’esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi”.
Di sicuro nello spirito dell’esenzione rientrano non solo le tasse ed imposte ma anche ogni altra spesa, ivi comprese le spese di notifica.
Tali spese relative agli atti di scioglimento definitivo del vincolo di coniugio sono, com’è noto, a carico dell’Erario, per le ragioni anzidette. Pertanto, circa le modalità di. recupero delle spese di notifica si provvederà secondo i sistemi attuali previsti per il recupero delle spese relative agli atti di scioglimento del vincolo coniugale.
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19 settembre 2005 >Avvocato Lecci Marina > rilascio di copia esecutiva.

Avrei necessità di sapere la giusta procedura da seguire nel caso in cui, a fronte di un solo titolo esecutivo, si debba agire nei confronti di due debitori. IL problema che mi si è posto riguarda, in particolare, il rilascio delle altre copie esecutive da azionare nei confronti del secondo debitore, e in merito vorrei sapere se per queste ultime la Cancelleria può validamente estrarre, dall'originale rilasciatomi contro il primo debitore, le altre due copie aggiungendo la dicitura che trattasi di copia conforme all'originale. Un titolo siffatto può considersi valido? Grazie
... di regola è il contrario, su istanza di parte al Giudice dell'esecuzione,   la cancelleria estrae copia dall'originale e lo inserisce nel fascicolo dell'esecuzione, mentre l'originale viene consegnato al creditore per la prosecuzione dell'esecuzione forzata.

19 settembre 2005 > Cosentino >Roma > disdetta contratto di locazione locazione

ciao ! ho comprato un appartamento(prima casa con relative agevolazioni) a Roma locato con un contratto di tipo residenziale 4...Prima dello scadere del 4 anno sono divenuto proprietario ed ho inviato con 11 mesi di anticipo lettera di cessata locazione informando anche che ero il nuovo proprietario.Ora gli occupanti di questo appartamento asseriscono che io non potevo fare la disdetta al contratto in quanto il contratto non è intestato a me ma al vecchio proprietario è vero ?
...ritengo che se l'inquilino dopo aver ricevuto la disdetta ha regolarmente pagato il canone di locazione al nuovo proprietario non vi sono eccezioni che possano impedire l'esercizio del suo diritto di richiedere il rilascio dell'immobile nei modi e tempi di legge..

 

19 settembre 2005 > Silvio Serino > UG C1 > UNEP Benevento>L'avvocato del creditore ha un vero e proprio diritto ad assistere al pignoramento mobiliare?
L'ufficiale giudiziario ha ampia autonomia discrezionale nello stabilire se l'avvocato di parte istante possa assistere o meno all'esecuzione mobiliare?.Qual'è l'interpetrazione più seguita riguardo all'art.165 disp.att.c.p.c.e se c'è qualche pronuncia giurisprudenziale in merito? 
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6 settembre 2005 > Alessandro Raponi >UG Crema>NOTIFICA SEPARAZIONI
Scusate la domanda banale, ma devo togliermi uno scrupolo.
A sentire molti uffici NEP le notifiche in materia di separazione e divorzio non vengono fatte pagare e vengono gestite come il "lavoro".
Se è vero, che la L. 6 marzo 1987 n. 74 dispone che gli atti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio sono esenti dall'imposta di bollo, di registro  e da ogni altra tassa, è anche vero, però, che la L. 533/'73 usa un'altra dizione. Ovvero, dice che gli atti del "lavoro" sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Trovo che la formulazione sia differente.
Allora, mi chiedo, è giusto come fanno alcuni Uffici NEP registrare gli atti in materia di separazioni e scioglimento del matrimonio sul cronologico ATER ? Se no, come bisogna procedere.Saluti a tutti.

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alfonso graziuso > Napoli>Avvocato>assegno bancario
Un assegno bancario presentato all'incasso oltre i termini e non protestato perchè non risultano giranti e giratari - premesso che tale circostanza costituisce pur sempre presupposto per l'azione di regresso nei confronti del traente ai sensi dell'art.45 RD 21/12/1993 n°1736 - può costituire di per se titolo esecutivo e quindi consentirmi di procedere direttamente alla notifica del precetto ?
Si..... Il protesto legittima l'azione di regresso mentre per l'azione diretta non occorre la constatazione del mancato pagamento in quanto costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'emittente dell'assegno bancario.

2 agosto 2005 >Alessia Gaetani > Roma>Avvocato >iter di uno sfratto
ho ottenuto la convalida di uno sfratto per morosità con esecuzione fissata  al 25/8 ma l'inquilino si è gia allontanato da tempo dai locali spontaneamente. Devo comunque seguire tutto l'iter dell'esecuzione dello sfratto o posso lasciare le cose come stanno annunciando al mio cliente che può rientrare nel possesso dei locali dopo la data indicata?
Se lo sfrattando non ha consegnato spontaneamente le chiavi deve seguire l'iter previsto dal codice P.C.

2 agosto 2005 > Avvocato Luigi Pulvirenti <Caltagirone<Notifica in Germania tramite servizio postale
Ciao. Ho notificato in Germania un decreto ingiuntivo a mezzo del servizio postale, tramite raccomandata A/R(cartolina arancione).
Mi è stata rispedita la busta chiusa, con la copia del documento, all'interno, e  l'avviso di ricevimento; sulla busta erano state aggiunti una serie di adesivi del servizio postale; su uno di questi era vidimata la seguente voce: "annotazione della filiale postale: non ritirato"; "spedizione di ritorno:11/06/2005". Devo considerare il ricorso regolarmente notificato? Mi potranno sollevare eccezioni? Grazie.

Risponde Paolo Pesa UNEP Bressanone > UG C1< paolo.pesa@rolmail.net9

la materia è controversa, alcuni giudici riconoscono come valida la notifca, altri no. Il sistema che ritengo più affidabile è l'invio per il tramite dell'UNEP degli atti alla Pretura competente per territorio (in tedesco "AMTSGERICHT"), facilmente rintracciabile con un motore di ricerca(io uso Google.de), la quale provvederà poi a restituire gli atti notificati. A detta richiesta di notifica deve allegarsi un modulo ex art 4,III regolamento CEE 1348/2000 (posso inviarLe il tutto anche in lingua tedesca, se lo riterrà utile) la materia è controversa, alcuni giudici riconoscono come valida la notifica, altri no. Il sistema che ritengo più affidabile è l'invio per il tramite dell'UNEP degli atti alla Pretura competente per territorio (in tedesco "AMTSGERICHT"), facilmente rintracciabile con un motore di ricerca(io uso Google.de), la quale provvederà poi a restituire gli atti notificati. A detta richiesta di notifica deve allegarsi un modulo ex art 4,III regolamento CEE 1348/2000 (posso inviarLe il tutto anche in lingua tedesca, se lo riterrà utile)
Paolo Pesa UNEP Bressanone
  


26 luglio 2005 > Adriano Alfieri>Roma>beni non conformi nel pignoramento mobiliare
Successivamente ad un pignoramento mobiliare, L'U.G. si è recato per l'asporto dei beni pignorati e ha redatto un verbale di asporto negativo segnalando in narrativa " BENI NON CONFORMI".
Cosa significa? i beni pignorati non corrispondevano a quelli che si sarebbero dovuti asportare? o è possibile che volesse intendere che i beni non rientravano tra quelli "pignorabili" ?

Significa che i beni rinvenuti presso il debitore non corrispondono alla descrizione fatta in sede di pignoramento.

26 luglio 2005 > Marianna> Reggio Calabria >assegno con provvista insufficiente

in data 30marzo2004 sono stati emessi 2 assegni con provvista insufficiente. Dopo un paio di giorni,richiedendo il saldo presso uno sportello bancomat, mi accorgevo dell'avvenuto pagamento di detti assegni e notavo pertanto un "rosso"sul mio c/c.andando successivamente a coprire gli assegni mi accorgevo che non ero più in rosso, così richiedevo la lista dei movimenti e notavo lo storno dei suddetti assegni che già mi erano stati cambiati. dopo di ciò  ricevevo il preavviso di revoca da parte della banca così entro i termini ivi indicati mi recavo in banca al fine di costituire due depositi vincolati versandovi al primo prenditore gli importi dei titoli maggiorati di penali e spese di protesto. fatto cio' ritenevo di aver concluso finalmente questa spiacevole avventura. ma ancora non era finita.dopo non so di preciso quanto tempo mi arrivava una lettera dalla prefettura dove in sostanza mi si diceva che poichè non avevo pagato....non avevo pagato?!?!ma come se ho fatto il deposito vincolato? mi sono allora recata in prefettura con tutta la documentazione in mio possesso e così in data 8/2/2005 il prefetto di r.c. visto l'atto...vista la memoria prodotta...vista la quietanza...e considerato che l'importo dell'assegno oltre gli oneri accessori è stato regolarmente versato entro 60 gg...ordina l'archiviazione della contestazione....questo avveniva naturalmente per entrambi gli assegni.nel frattempo io mi sno aperta un altro c/c presso altro istituto bancario dove ho ricevuto assegni e pagobancomat.speravo che a questo punto la mia vicissitudine fosse conclusa invece no perchè ad oggi io risulto protestata.come mai visto che sono in regola con i pagamenti e che ho continuato ad avere regolare carnet di assegni sia dell'istituto "vecchio" che del nuovo?che devo fare? grazie
Marianna, per quanto riguarda la sanzione amministrativa forse non è stata informata dalla banca che una copia del deposito del pagamento degli assegni protestati e pagati entro i 60 gg andava consegnata al pubblico ufficiale che ha elevato il protesto. L'ufficiale giudiziario, notaio o segretario comunale, una volta protestato un assegno hanno l'obbligo di inviare il rapporto alla prefettura se non ricevono la prova dell'avvenuto pagamento.

Per quanto riguarda invece la seconda questione, la informo che per un assegno protestato  non è possibile la cancellazione dal registro informatico dei protesti (come avviene per le cambiali). L'unica via possibile è la riabilitazione.Per ottenere la riabilitazione occorre avere pagato tutti i titoli protestati e non aver subìto protesti nei dodici mesi precedenti alla data dell'ultimo protesto levato.  

 

19 luglio 2005 > Paolo Ardito <Alba >Servizio Protesti
... ho saputo che anche dopo 5 anni se non si segue un particolare iter, il nominativo rimane comunque nel circuito bancario e finanziario;qual'è questo iter ed ha un costo?
... per legge dopo cinque anni dall'iscrizione la camera di commercio ha l'obbligo di cancellare il nominativo protestato dal registro dei protesti ed i dati non dovranno più comparire neanche in altre banche dati private.

Alcuni consumatori in altre situazioni simili hanno presentato ricorso al garante sulla privacy.

19 luglio 2005 >Avvocato Giulio Papa > atto di precetto su assegno postale non protestato
ho un assegno postale, passato in banca per l'incasso, ma tornato indietro insoluto, ma non protestato. Anche senza il protesto, questo assegno è titolo esecutivo? Posso fare direttamente l'atto di precetto?
Si è possibile, salvo che l'assegno sia stato restituito non protestato per mancanza di qualche requisito formale dell’assegno, previsti dall’articolo 1 e 2 R. D. 1736/1933.

13 luglio 2005 >Davide Guarnieri< Milano<praticante < Notifica ex art. 143
Buon giorno a tutti... espongo il problema.. sono di Milano e devo notificare un decreto ingiuntivo a Napoli ex art. 143. La notifica può avvenire comunque a mezzo del servizio postale o devo inviare l'atto all'U.G. di Napoli che poi farà la notifica a mani? Grazi.. URGE risposta.....
Si, deve inviare in doppia copia il decreto ingiuntivo all'UG di Napoli per il deposito nella Casa Comunale.

11 luglio 2005 > Avv. Alessandra Calcagno <Livorno<Avvocato<impossibile notifica decreto ingiuntivo
Ho tentato di notificare un decreto ingiuntivo presso la sede sociale così come risultante dalla visura camerale, ma la società "fugge" cambiando sede, non esponendo le insegne, rifiutando perciò la corrispondenza....
Tutti questi adempimenti hanno fatto purtroppo trascorrere i 60 giorni, con conseguente scadenza del decreto ingiuntivo.
Devo ripetere l'intera procedura (partendo dal ricorso) o posso sostenere che il decreto non è scaduto perchè la notifica è sempre stata tentata e nelle sedi risultanti dagli atti della Camera di Commercio? Lo chiedo in vista della prossima notifica che intendo fare al domicilio del legale rappresentante. E' una delle notifiche che avevo già tentato, ma a mezzo posta è tornata indietro con una relata non chiara relativamente al deposito e conseguente giacenza.
la ripeterei pertanto a mani, se fosse possibile sostenere che il decreto non è scaduto.
Rischio eccezioni in sede di opposizione al decreto?
Grazie.

Se IL DECRETO è stato notificato per compiuta giacenza non è scaduto. A mio avviso fa bene a tentare una notificazione a mani nella sede legale e successivamente presso il legale rappresentante (se negativa presso la sede). Il rischio di una eventuale opposizione lo potrà valutare in funzione dell'esito della notifica fatta a mani. 
11 luglio 2005 >Elio Vitulli <Roma <La banca ha sbagliato
la banca non ha avvisato l'interessato del protesto di un assegno,poi ci accorgiamo che un nostro contabile ci ha rubato 3 assegni e alla  banca gli sono passati tutti e tre palesemente contraffatti, con i timbri a coprire completamente le firme false.
Anche il notaio non avvisa nessuno, protesta l'assegno con firma apocrifa e timbro completamente sovrapposto alla firma. L'assegno protestato di euro 2500 non è stato mai pagato perchè non c'era liquidità. Come ci dobbiamo comportare?
La Cooperativa rischia la chiusura perchè non ha accesso al credito,40 soci lavoratori disperati. 

Il mio consiglio è di rivolgerVi ad un avvocato per intraprendere un'azione civile (richiesta di provvedimento di urgenza per la sospensione della pubblicazione sul registro informatico dei protesti) e penale (sequestro dei titoli). 

7 luglio 2005 >Gabriele Napoli<Viareggio<Avvocato<pignoramento autovettura in comproprietà.
Devo effettuare pignoramento di autovettura relativamente alla quale il debitore è titolare soltanto della quota di 1/2 del diritto di piena proprietà, dell'altro 1/2 essendo titolare altra persona non debitrice.
Vorrei sapere se devo agire nella forma del pignoramento di beni indivisi ex art. 599 e ss. oppure - come mi è stato indicato dall'ufficiale giudiziario competente - nella forma del pignoramento presso terzi. Grazie

R. Si, Le confermo che l'autovettura in comproprietà, trattandosi di bene indivisibile, ai sensi dell'articolo 599 cpc, è possibile procedere al pignoramento. Il pignoramento di beni mobili indivisi si esegue nelle forme contenute dagli artt. 513-518 cpc. (espropriazione mobiliare presso il debitore, salvo che il bene sia detenuto da un terzo), ed il relativo verbale, con gli elementi dell'articolo 543 cpc, dovrà essere notificato anche al comproprietario (pena improcedibilità dell'esecuzione).


7 luglio 2005 >Truisi Valeriano < Licata < pignoramento sull'incasso
Salve, volevo sapere se era possibile procedere a pignorare l'incasso della giornata di un ristorante? Grazie

Si è possibile .... ovviamente l'UG pignorerà il denaro che troverà al momento dell'accesso nel locale.


7 luglio 2005 >Carlo Scartoni <Arezzo<risposta ad argomento trattato<cambiale
Salve e salute a tutti: un mio cliente mi ha portato delle cambiali che non gli sono state pagate, una scadeva il 20.12.2004, posso notificare direttamente il precetto e dopo 10 giorni passare all'esecuzione forzata o devo notificare al debitore un decreto ingiuntivo?
La cambiale (vaglia cambiario) scaduta costituisce titolo esecutivo e pertanto può direttamente eseguire il pignoramento contro l'emittente, previa notifica dell'atto di precetto. Attenzione però ...se la cambiale non è stata protestata (salvo le eccezioni di legge) non costituisce titolo esecutivo contro i giranti (azione di regresso). 


7 luglio 2005 >Tania Nicolini<Bologna < tempo del pignoramento e collaborazione dell'Ufficiale Giudiziario
L'Ufficiale Giudiziario deve collaborare con il creditore, nel caso di specie, deve eseguire l'accesso negli orari indicati in un'istanza scritta (peraltro esiste anche un'autorizzazione del giudice ad eseguire il pignoramento fuori orario)se è certo che più tardi delle 7.00 e prima delle 19.00 il pignoramento (di una vettura) non potrà essere fruttuoso?
L'esecuzione fuori orario non è un obbligo per l'UG, anche in presenza di una autorizzazione del giudice ma... se vi è la certezza che nelle ore di rito l'accesso risulterebbe infruttuoso,  ritengo che in questo caso la collaborazione con il creditore sia necessaria.


4 luglio 2005 >Avv. Jacopo Trojani <Pignoramento presso terzi e cessione azienda
Buongiorno, il quesito è il seguente:
la mia assistita dispone di un titolo esecutivo contro una impresa individuale Alfa, la quale, con atto notarile di cessione aziendale, è stata ceduta alla s.r.l. Beta;  ho richiesto l'esecuzione nei confronti di tale s.r.l. con espresso esonero dell'U.G. da ogni conseguenza o responsabilità, ma l'U.G., al quale è stato esibito anche l'atto di cessione aziendale con espresso subentro della s.r.l. nei debiti della cedente, ha rifiutato di procedere. Il tutto, nonostante il contrario avviso di altro U.g.(dirigente Uff. Esec. Roma). In sostanza,a mio parere,si è in presenza di una successione nel diritto e, comunque, è pienamente estensibile alla srl cessionaria il titolo esecutivo formato verso la cedente. Attendo fiducioso cortese riscontro, Cordialità e congratulazioni per il sito dal contenuto particolarmente illuminante. Avv.Jacopo Trojani

L'art.2560 c.c. disciplina la sorte dei debiti dell'azienda nell'ipotesi di cessione della stessa. In particolare, il secondo comma della norma citata prevede che l'acquirente dell'azienda risponde dei debiti sociali solamente se questi risultano dai libri contabili obbligatori. Tale previsione, che ha carattere eccezionale, non può essere estesa al caso in cui la conoscenza dei debiti sia desumibile da altre fonti.

Alla luce di tale considerazione ho qualche dubbio sulla validità del titolo esecutivo nei confronti del cessionario. A tal fine chiedo agli "studiosi" di questo forum di esprimere la propria opinione se ritengono necessario  un nuovo titolo esecutivo nei confronti del terzo (decreto ingiuntivo).  

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4 LUGLIO 2005 > ALESSANDRO RAPONI > CREMA < ufficiale giudiziario C1>

Quest'oggì un avvocato ha depositato in ufficio un atto del seguente tenore :" istanza di apprensione e vendita ex art. 44 d. lgs. 1 settembre 1993 n.385" . Trattasi di istanza con la quale la banca chiede al giudice l'apprensione materiale e la vendita di beni anche ai sensi dell'art.1515 c.c.,nonchè la fissazione della data e del luogo di vendita. Il tutto per non aver il debitore onorato un finanziamento agrario. Il magistrato a sua volta ha autorizzato il "sequestro e la vendita ...delle derrate dei frutti pendenti e di quelli raccolti ed in corso di lavorazione, nonchè del bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine agricole esistenti presso l'azienda agricola". DOMANDA: debbo procedere nelle forme del pignoramento mobiliare? Oppure nelle forme dell'esecuzione forzata per consegna? E poi cosa bisogna fare ? Il giorno della vendita sarà  fissato dal giudice dopo aver depositato il fascicolo in cancelleria? L'art. 44 in questione parla di apprensione, che significa che debbo avvisare prima IVG ? Vi sarei molto grato se mi forniste delle informazioni chiarificatrici abbastanza dettagliate.
Saluti a Massimo Raponi da tutto L'Ufficio NEP di Crema .

Massimo ti consiglio di recarti sul posto con un perito agrario per la stima dei beni da sottoporre a sequestro. Una volta che hai proceduto al sequestro e alla valutazione dei beni, nomini custode lo stesso perito con l'incarico di procedere anche alla vendita. Sarà lo stesso Perito a fare le istanze necessarie al giudice per portare a termine l'incarico.

Non riesco a dirti di più in quanto non ho in mano il provvedimento del giudice.

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 30 giugno 2005 >Avvocato Antenucci Daniela< Bologna <Pignoramento presso terzi
Per procedere ad un pignoramento presso terzi in cui il credito da pignorare è un credito IVA che il debitore principale vanta nei confronti dello Stato (strano ma vero!), non essendoci più l'ufficio IVA , presso quale ufficio devo notificare l'atto: all'ufficio delle entrate di competenza?

...forse mi sbaglio, ma a seguito della soppressione dell'ufficio IVA,Ufficio del Registro, ufficio Distrettuale delle imposte dirette, alcuni Comuni hanno attivato uno Sportello Unico multifunzionale gestito dal Ministero delle Finanze, chiamato "Ufficio delle Entrate". Le consiglio di notificare oltre che all'ufficio delle entrate anche al ministero.
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 30 giugno 2005 >Silvana Merenda <Praticante Avvocato<Recupero dei beni estranei all'esecuzione
Salve, il mio problema consiste nel recuperare dei beni mobili rinvenuti in una procedura di rilascio di immobile, ed estranei all'esecuzione, che non è stato possibile asportare al momento dell'esecuzione stessa. Quali sono i poteri del custode nominato dall'ufficiale giudiziario? ovvero può rifiutarsi di restituire i beni mobili di proprietà del conduttore? quali oneri sono a carico di quest'ultimo? Grazie

Il custode nominato dall'UG a seguito di inventario in una esecuzione di rilascio ha l'obbligo di restituire i beni mobili allo sfrattato salvo (come spesso capita) che 

1.costituiscono oggetto di esecuzione per recuperare le relative spese 

2.il proprietario sia stato autorizzato dal giudice alla vendita dei beni per il recupero delle spese di custodia.

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 30 giugno 2005 >Giordano M.<Contabile<spese di notifica degli inviti al pagamento
Mi aiutate a capire defitivamente una cosa per favore? Dall'entrata in vigore del D.P.R. 115/2002 mi occupo di inviti al pagamento delle spese di mantenimento in carcere, per conto della Casa Circondariale presso cui lavoro. Premesso che non sono esperto in materia, sono convinto però che trattandosi di notificazioni a richiesta d'ufficio le spese di spedizione e le indennità di trasferta sono a carico dell'erario. Tuttavia, sentendo un po' altri colleghi, c'è qualche altro istituto che (e non so come fanno a quantificarle in anticipo!)le spese di notifica le aggiunge all'importo del credito da recuperare, tramite invito al pagamento (art. 212 del DPR 115/2002). Il dubbio mi viene, poichè spesso ci troviamo a fare degli inviti al pagamento per importi inferiori a quanto lo Stato spende per la notifica. Chi ha ragione? Grazie per l'aiuto.
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22 giugno 2005 > Pagina dedicata al Signor Tizianel >Gattullo Vincenzo > UGB3 > risposta a: Maria Maddalena e Tizianel Franco

21 giugno 2005 > Pagina dedicata al Signor Tizianel > un cittadino..uno sfratto..l'interfungibilità... e noi! > Risposta a UG C1 Maria Maddalena Cosenza
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20 giugno 2005 > paolo A. > Alba

Ho scoperto che il 19.09.2000 sono stato protestato con una cambiale di 500.000 lire(senza istruzioni); posto che ormai mi conviene aspettare la cancellazione d'ufficio, esattamente quando sarò tolto dal registro protesti?
R. il 19/9/2005, dopo cinque anni.

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20 giugno 2005 >Maria Maddalena > UG C1 > Cosenza > in risposta a Tizianel< pagina dedicata al Signor Tizianel > un cittadino..uno sfratto..l'interfungibilità... e noi!. 


20 giugno 2005 >Mario M. > assegno

Gentilmente vorrei sapere se è possibile la cancellazione di un protesto di assegno bancario denunciato smarrito prima della scadenza dell'anno. Bisogna considerare che l'assegno era stato denunciato smarrito ma protestato in ogni caso.
Occorre fare istanza al Tribunale competente, tramite un avvocato, per chiedere un provvedimento di urgenza per la sospensione della pubblicazione dal registro informatico dei protesti.

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12 giugno 2005 > Tizianel > < pagina dedicata al Signor Tizianel > un cittadino..uno sfratto..l'interfungibilità... e noi!. 

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12 giugno 2005 >Antonio Smurra > Rossano(CS) > Avvocato >Notificazione
Vorrei sapere come si effettua validamente la notificazione di un decreto ingiuntivo nei confronti di una S.N.C

La notifica alle persone giuridiche va eseguita presso la sede della società e, solo nel caso in cui questa non fosse possibile, al rappresentante legale della stessa.

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12 giugno 2005 >Iliana Reyes >Torino > L'emissione di fattura di vendita dopo l'aggiudicazione
Vorrei sapere la vostra opinione riguardo ad una Esec. Immob. ed il pagamento di una tassa di Registro, procedura di pagamento svagliata perchè gli immbili pignorati eranno soggetti ad IVA.
In questo caso cosa si potrebbe fare ?.
Il cancelliere del Tribunale si può rifiutare di emettere la fattura di vendita dopo avere fatto tutti i ricorsi per la correzione dell'errore.

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12 giugno 2005 >Rita  Vitale>SFRATTO
Salve ,dovrei diventare proprietaria di un appartamento ove ci sono mobili di un vecchio affitatario che pero ha avuto lo sfratto esecutivo nel mese di novembre visto che non ha pagato l'affitto nel 1996;volevo sapere che devo fare dei mobili visto che la proprietaria dice che è la custode per cinque anni ed io dovrei poi ristrutturare questo immobile. Distinti saluti
La proprietaria dovrà prima procedere ad una offerta di intimazione, tramite ufficiale giudiziario, e se lo sfrattato non provvede al ritiro, fare istanza al giudice per una eventuale vendita dei beni/discarica/croce rossa in funzione del valore dei beni estranei all'esecuzione di sfratto.


Angelo > AUGE > seminario di Rimini nei giorni 11 e 12 giugno <...... clicca qui


2 giugno 2005 >Giuseppe Arena > Avvocato > assegno bancario e art. 700cpc

Un cliente ha "subito" un protesto per firma non leggibile (evidentemente non sua). La banca trattataria ha sede in Trieste, mentre il protestato risiede in Sicilia. Poichè ricorrono i presupposti per il ricorso ex art. 700 per la sospensione della pubblicazione del protesto, è possibile inoltrare il ricorso presso il Tribunale di residenza del protestato?
Se l'assegno bancario è stato protestato a Trieste ritengo che il ricorso va presentato al Tribunale di Trieste competente per territorio. Inoltre l'eventuale ordine di "non pubblicazione" da parte del Presidente del tribunale va notificato alla Camera di commercio di Trieste, competente alla pubblicazione dell'elenco dei protesti.


2 giugno 2005 > Francesca > Pignoramento presso Terzi.

D. E'possibile eseguire la notifica di un pignoramento presso terzi in base all'esibizione di titolo e precetto rilasciati in copia conforme dalla Cancelleria?
R. Senza voler essere tanti fiscali se la copia conforme è stata rilasciata dalla cancelleria in quanto vi è pendente altra esecuzione direi di si. 

Ad ogni modo è sempre preferibile avere in mano l'originale e la copia conforme nel fascicolo della cancelleria.


2 giugno 2005 >Natale Cocchia > Commercialista > Protesto assegno bancario

Si tratta forse di una situazione inusuale. Infatti l'assegno presentato per l'incasso direttamente allo sportello della banca trattaria può essere respinto per mancanza o insufficienza di fondi oppure, com'è noto, per la mancata conoscenza diretta del beneficiario dell'assegno da parte del cassiere della banca.
A questo punto il beneficiario può richiedere all'ufficiale giudiziario il protesto dell'assegno, ovvero, di procedere per proprio conto all'incasso direttamente allo sportello della banca trattaria? se questo è possibile entro quanto tempo l'ufficiale giudiziario deve levare il protesto dal giorno di presentazione all'incasso ed entro quando tempo deve restituire il titolo protestato al beneficiario. Grazie per l'attenzione.

Il portatore dell'assegno può richiedere direttamente all'UG o notaio la presentazione dell'assegno bancario con eventuale protesto.

La richiesta ovviamente va fatta entro i termini di presentazione dell'assegno (8 /15) e l'ufficiale giudiziario procede alla presentazione il giorno successivo o lo stesso giorno. L'assegno (o il denaro, se pagato) potrà essere ritirato presso l'UNEP  a partire dal secondo giorno successivo alla data di protesto (o presentazione).


2 giugno 2005 > ALESSANDRO RAPONI > CREMA < ufficiale giudiziario C1>

Se effettuo una notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mi spetta la trasferta ulteriore per il viaggio dalla residenza del destinatario dell'atto  alla casa comunale? Tanto per intenderci l'1,22 ?

R. certo che spetta la trasferta se dista oltre i 500 metri: E' stato chiarito da più circolari ministeriali (cfr la rubrica circolari di questo sito). Ciò che non trovi nelle circolari (mia opinione), è che se il deposito avviene in un giorno diverso dal primo accesso presso il destinatario dell'atto, spetta una trasferta corrispondente ai KM percorsi dall'Ufficio al comune sommati a quelli che vanno dal comune alla casa del destinatario (affissione) 


27 maggio 2005 > A. Caradonna > UG > UNEP Padova > le modifiche al codice di procedura civile.

La riforma del c.p.c. in materia di esecuzione forzata e' entrata in vigore il 15 maggio scorso e ci obbliga ad alcune incombenze,ad esempio in tema di elezione di domicilio da parte del debitore.Il testo della legge 14 maggio 2005 non brilla in chiarezza.Chi ha gia'attuato le disposizioni in materia fra i colleghi?Grazie
L'Articolo 2 della Legge di conversione del Decreto Legge sulla competitività che reca importanti modifiche al Codice di Procedura Civile, entrerà in vigore, salvo già richieste proroghe, il 15 settembre.


19 maggio 2005 > Alberto C.< UG >Deposito verbale di pignoramento
Nel caso che l'ufficiale giudiziario, dopo aver redatto un verbale di pignoramento mobiliare, si accorge che il titolo è sprovvisto della formula esecutiva, ossia del "comandiamo", è tenuto, o meglio è obbligato comunque  a depositare il verbale, col titolo e col precetto, in cancelleria o può fare altrimenti? Grazie
Il verbale di pignoramento va depositato in ogni modo..."fare altrimenti" non capisco bene cosa vuoi dire ma se è quello che penso tieni presente che trattandosi di un atto pubblico non depositandolo rischieresti anche penalmente. 


19 maggio 2005 > Ferdinando > notificazione all'ambasciata

Angelo, volevo chiedere un chiarimento.
E' evidente che non è possibile richiedere ad un ufficiale giudiziario in Italia di effettuare una notifica in territorio estero. E' tuttavia possibile chiedere a un ufficiale giudiziario di notificare un atto presso un'ambasciata in Italia di uno stato estero ? Ho richiesto all'ufficio U.N.E.P. di notificare un atto presso l'ambasciata del Marocco in Roma. Mi è stato risposto che non era possile in quanto l'ambasciata è caratterizzata dalla extraterritorialità e quindi la richiesta di notifica all'ambasciata equivale a richiesta di notifica in territorio estero.
Risposta

Le notifiche alle rappresentanze diplomatiche straniere in Italia o agli stati esteri chiamati in causa in persona dell'ambasciatore vanno indirizzate al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica - ufficio II presso il Ministero degli affari Esteri.


17/5/2005 < mary<forme di pignoramento presso terzi di una quota sociale di s.r.l.

Come si compie il pignoramento di una quota societaria di una s.r.l.? ci sono limiti x quel che riguarda l'entità del pignoramento?si tratta nella specie di una causa intentata nei confronti di un socio che non ha versato interamente la sua quota societaria. può la s.r.l., in quanto creditrice del convenuto, pignorare la sua quota attraverso le forme del pignoramento presso terzi? o sarebbe più opportuno procedere al pignoramento dello stipendio del socio inadempiente?

Risposta..collega l'argomento è stato gia ampiamente trattato in questo forum...clicca qui


17/5/2005 < Renato Meneguolo <Espropriazione presso terzi <
Si può notificare mediante raccomandata RR  il pignoramento al terzo
Risposta......purtroppo si, la legge prevede che anche la notifica del pignoramento presso terzi  al terzo può essere fatta mediante consegna a mezzo del servizio postale. 


16 maggio 2005 > Francesco SCIALPI >UNEP  Taranto<ufficiale giudiziario C1< Esecuzione con un solo titolo e più debitori
Non avendo trovato alcun riferimento, vorrei conoscere la Vostra opinione circa un pignoramento fondato su un titolo esecutivo nei confronti di più debitori residenti in luogo diverso.
La Cancelleria sostiene che vanno effettuati singoli verbali di pignoramenti con singoli versamenti di contributo unificato. Secondo il mio parere essendo il titolo unico si procede in continuazione con un unico verbale.

... dando per scontato che tutti i debitori sono residenti nel territorio di competenza dell'UNEP di Taranto concordo che dovrà essere redatto un'unico verbale di pignoramento. 
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16 maggio 2005 Gabriele > Rilevabilità del difetto di liquidità - art. 474 cpc; rilevabilità del difetto di notificazione del titolo esecutivo

Ciao.Vorrei chiedere se un ufficiale giudiziario possa rifiutare l'esecuzione di un titolo ove rilevi che la statuizione dello stesso su cui si fonda il precetto non liquidi il diritto: nello specifico, si immagini un'omologazione di separazione in cui uno dei coniugi si obblighi genericamente a pagare il residuo di un mutuo alla banca X, e che l'ammontare dello stesso non sia determinato né determinabile nel contesto del titolo, ma sia quantificato solo nel precetto.
Vorrei anche chiedere se il difetto di notifica del titolo emergente dalla relata posta di seguito al precetto che non menzioni lo stesso titolo come notificato contestualmente debba inibire l'azione da parte dell'ufficiale, anche quando sia altamente probabile che ciò derivi da una dimenticanza del notificatore: in questi casi è preferibile eseguire e che sia eventualmente la parte a sollevare eccezione? O rifiutarsi di eseguire?Grazie per la disponibilità.

I provvedimenti del Presidente o del Giudice istruttore in materia di separazione personale, se muniti di formula esecutiva costituiscono, per legge, titolo esecutivo per intraprendere l'esecuzione forzata. Nell'ipotesi di pagamento del residuo di un mutuo la situazione, a mio parere, è diversa in quanto il credito è della banca e non dell'altro coniuge...solo se quest'ultimo provvede al pagamento ha diritto a chiedere la restituzione della somma al coniuge obbligato con emissione di altro titolo esecutivo, come ad esempio un decreto ingiuntivo.

Collega la mia è solo un'opinione personale ... posso anche sbagliare (cercherò di approfondire e spero che  qualche collega che legge il forum esprima la propria opinione).

Per la questione notifica del titolo esecutivo ritengo che se il debitore non ha presentato opposizione puoi tranquillamente procedere all'esecuzione forzata.

16/5/2005 > Risponde Laura Ufficiale Giudiziario

Caro Gabriele, normalmente quando si notificano titolo esecutivo e precetto in un solo atto è nella stesura del precetto stesso che il procuratore di parte istante espone la circostanza che tu ritieni di voler rilevare in relata di notifica. Spesso viene usata la formula: "in forza del titolo esecutivo (specificando:sentenza, D.I etc.) che si notifica contestualmente, ma precedentemente al presente atto...". Il notificatore, come lo chiami tu, non può in relazione di notificazione mettersi a scrivere natura dell' atto etc., a meno che la stessa non sia stata predisposta dalla parte al momento della presentazione dell' atto allo sportello dove chi accetta l'atto deve mettere o verificare che vi siano timbri di congiunzione nell' originale e nella copia
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11 maggio 2005> Franco Tizianel > pagina dedicata al Signor Tizianel > un cittadino..uno sfratto..l'interfungibilità... e noi!. 

     


9 maggio 2005 >  Armando Grassitelli > verbale di pignoramento negativo

chiedo alla vs cortesia un consiglio.
ho dato incarico di pignoramento per un decreto di liquidazione non pagato, ma l'Ufficiale incaricato ha riferito sul verbale che al civico indicato non vi era alcun appartamento abitato.e questo,sebbene il precetto fosse stato regolarmente notificato all'indirizzo(del resto,la cartolina di ritorno del precetto era allegata all'incarico di pignoramento).ora,sapendo che l'indirizzo è corretto e che il debitore vi è ancora residente, che strada posso adottare?  grazie anticipate.

Non dubito quanto verbalizzato dall'Ufficiale Giudiziario,  ma a volte accade che il portalettere nel consegnare il plico al destinatario in un luogo diverso da quello indicato nell'avviso di ricevimento non provvede a rettificare l'indirizzo. Le consiglio di verificare l'esatto indirizzo all' ufficio anagrafe e di richiedere nuovamente il pignoramento. 


9 maggio 2005 > Luca Del Moro > Pignoramento di autoveicolo

Come occorre procedere per sottoporre a pignoramento un automobile? é sufficiente esibire all'Ufficiale Giudiziario un certificato che attesti la proprietà del veicolo in capo al debitore? Grazie
l'autoveicolo essendo un bene mobile registrato è necessario allegare alla richiesta di pignoramento una visura PRA nonchè fornire all'ufficiale giudiziario esecutore tutte le informazioni necessarie per evitare un pignoramento infruttuoso.


9 maggio 2005 > Avv. Verucchi

In che forme di esegue il pignoramento di quote latte? a me risultava un pignoramento presso terzi ma è stato eseguito con le forme del pignoramento presso il debitore. In questo caso il verbale deve essere notificato?
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21/4/2005 > Vanessa Fede > Assegno postdatato

UN ASSEGNO POSTDATATO E POI REGOLARIZZATO CON IL PAGAMENTO DEI BOLLI E DELLA SANZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, SE PRESENTATO ALL'INCASSO RISULTA SCOPERTO, VALE COME TITOLO ESECUTIVO?

l'assegno postdatato equivale alla tratta-cambiale pagabile a vista. Pertanto una volta regolarizzato con la sanzione amministrativa ed i bolli può essere presentato per l'incasso e se protestato è possibile esercitare l'azione di regresso in quanto costituisce titolo esecutivo. 

Marianna

salve, innanzi tutto vorrei salutarvi e ringraziare tutti coloro che intendono collaborare..
ho un problema:l'U.G. della mia città ha già pignorato dei beni che il giiudice dell'esecuzione ha poi, con ordinanza ,assegnato al creditore procedente.
dovrei materialmente procedere all'asporto dei beni su istanza del creditore il quale ritiene che per la sicurezza e la legalità dell'operazine, debba essere presente anche l'U.G.. Ciò per controllare la rispondenza tra i beni pignorati, quelli assegnati e asportati.E' naturalmente necessario notificare il preavviso al debitore. qualcuno è così gentile da inviarmi una copia di preavviso per questa fattispecie? grazie e mille!!il mio indirizzo è ma.serra@tiscali.it
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20/4/2005 > B2 UNEP Lecco > deposito pignoramenti in cancelleria.

.. e' di competenza del b2,consegnare i deposito pegni alla sede del tribunale diversa da dove è ubicato. l'UNEP?
R.  No, la competenza è dell'Ufficiale Giudiziario il quale percepisce anche una indennità di trasferta..

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18/4/2005 > ALESSANDRO RAPONI > CREMA < ufficiale giudiziario C1>NOTIFICA PRECETTO ED ESECUZIONE
INNANZITUTTO VI SALUTO POICHE'E' LA PRIMA VOLTA CHE SCRIVO SUL FORUM.
SONO UNO DEI NEOASSUNTI PRESSO L'UNEP DI CREMA.
OGGI MI E' STATO POSTO UN QUESITO : PUO' L'UFFICIALE GIUDIZIARIO EFFETTUARE UN PIGNORAMENTO, NEL CASO DI SPECIE PRESSO TERZI, SE DA UN ESAME DEL PRECETTO RISULTA CHE LO STESSO SIA STATO PASSATO PER LA NOTIFICA A MEZZO POSTA MA IN ATTI NON VI E' L'AVVISO DI RICEVIMENTO DAL QUALE SI EVINCA L'ESITO DELLA NOTIFICA?
 IL CODICE E LA GIURUSPRUDENZA SONO GENERICI SUL PUNTO.
L'ART. 479 C.P.C. DICE CHE L'ESECUZIONE DEVE ESSERE PRECEDUTA DALLA NOTIFICA DEL PRECETTO. CHE SIGNIFICA...CHE SONO NELL'OBBLIGO DI ACCERTARMI CIRCA L'ESITO EFFETTIVO DELLA STESSA?
L'AVV.TO SOSTIENE CHE PER QUANTO RIGUARDA LA PARTE DA LUI RAPPRESENTATA LA NOTIFICA SI è PERFEZIONATA CON LA CONSEGNA ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO. BENE! E' PUR VERO, PERO', CHE IL PIGNORAMENTO SPIEGA I SUOI EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI NEI CONFRONTI DELLA CONTROPARTE.
IN BUONA SOSTANZA, POSSO EFFETTUARE UN PIGNORAMENTO SE NON HO LA PROVA IN ATTI CHE EFFETTIVAMENTE IL DEBITORE SIA STATO MESSO AL CORRENTE DI DOVER PAGARE NEL TERMINE DI DIECI GIORNI?
E SE POI DALL'AVVISO DI RICEVIMENTO IL DESTINATARIO DOVESSE RISULTARE SCONOSCIUTO? IN QUEL CASO ANDREI A PIGNOARARE DEI FONDI PRESSO UNA BANCA AD UN SOGGETTO CHE IN EFFETTI NON è MAI VENUTO A CONOSCENZA DELL'OBBLIGO FORMALE DI PAGARE.
E' UN PROBLEMA NOSTRO OPPURE E' UN PROBLEMA DEL DEBITORE CHE POI POPTRA' PROPORRE OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI? SCUSATE SE SONO STATO PROLISSO MA SPERO DI ESSERMI SPIEGATO.

No collega, se non hai la prova dell'avvenuta notifica non puoi eseguire il pignoramento. I termini dei dieci giorni decorrono dalla data di notifica al debitore e non dalla consegna dell'atto nelle mani dell'UG da parte del creditore. Non ci sono dubbi in merito.


30/4/2005 >ALESSANDRO RAPONI > CREMA < ufficiale giudiziario C1>NOTIFICA PRECETTO ED ESECUZIONE

Su cosa fondi tali certezze?
La lettera dell'art. 543 cpc neppure prevede - a differenza ad es. del 513 - la consegna all'ufficiale giudiziario di titolo e precetto (che infatti debbono essere inseriti nel fascicolo dal creditore pignorante).
Sulla decorrenza del termine ex art. 482 cpc dal perfezionamento "lato notificante" o "lato destinatario" credo non vi sia giurisprudenza successiva ai noti interventi della Consulta.
In ogni caso, il mancato rispetto di tale termine (e addirittura la mancata notifica tout court del precetto) è questione indubbiamente valutabile dal giudice di un'ipotetica opposizione agli atti esecutivi ma non autorizza, a mio parere, l'ufficiale giudiziario a rifiutare l'atto del suo ufficio.

il nostro mestiere è bello anche per questo... è chiaro che ognuno si comporta come ritiene giusto e ne risponde personalmente ...io mi comporto così: . per il pignoramento presso terzi non eseguo se prima non ho accertato che sia fondato su un titolo esecutivo valido e nei termini dei 90 giorni dalla notifica del precetto.Solo dopo la notifica restituisco alla parte il titolo e precetto per un'eventuale deposito in cancelleria.


3/5/2005 Risponde Massimo Raponi

Caro Collega, ti rispondo non solo perchè abbiamo lo stesso cognome (pur non essendo parenti, almeno credo) ma anche perchè ho lavorato anche io a Crema (salutami Luca, Grazia e Simonetta). Condivido la teoria di Angelo e ti consiglio di far tornare le cartoline di ritorno dei presso terzi non all'avvocato ma in ufficio ove poi allegarle al precetto verificando l'avvenuta notifica.Cordiali saluti.
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15/4/2005 < Gabriele < Pignoramenti nei confronti di più conviventi + pignoramento autoveicoli
Salve. Chiederei lumi su due questioni:
1) ipotizziamo che a un dato indirizzo siano stati pignorati alcuni beni nei confronti di un debitore e, successivamente, venga richiesta un'esecuzione nei confronti di una persona che vive nello stesso luogo (per esempio un familiare dell'originale debitore). Ipotizziamo anche che l'ufficiale non rinvenga altri beni pignorabili diversi da quelli sottoposti a originario pignoramento. In tale caso, devono essere ripignorati nei confronti del secondo debitore, nella forma di un semplice pignoramento successivo? O la soluzione tecnica deve essere diversa?

(Si, tali beni possono essere pignorati nuovamente. Se il debitore o la debitrice ti dichiara che la precedente esecuzione è ancora pendente ne dai atto a verbale. Sarà poi eventualmente il giudice dell'esecuzione a riunire i procedimenti)
2) Vorrei anche chiedere se, in merito al pignoramento degli autoveicoli, secondo l'orientamento più seguito, le presunzioni di appartenenza al debitore si applicano esattamente come per gli altri mobili (per cui sarebbe pignorabile un'auto rinvenuta presso il domicilio del debitore, a prescindere dall'esibizione di certificato di proprietà o carta di circolazione), o se sia effettivamente necessario (o solo prudente) che siano effettuate preventive verifiche circa l'effettivo proprietario.

Personalmente eseguo il pignoramento solo dopo aver accertato la proprietà dell'autoveicolo (bene mobile registrato) con preventiva visura o dal libretto di circolazione rinvenuto nell'autoveicolo)

Vorrei porre un altro quesito: ipotizziamo un'esecuzione di consegna di beni che si trovano presso un terzo. Mi sono sempre chiesto se, il riferimento dell'art. 606 cpc all'art. 513 concerna solo le modalità di ricerca o implichi che, nel caso di mancata 'collaborazione del terzo', per procedere sia necessario un provvedimento del giudice ex art. 513 c.p.c. comma terzo.Grazie.
Il pignoramento presso il terzo detentore si può eseguire o nelle forme del pignoramento presso terzi o nelle forme ordinarie se il terzo acconsente di esibire i beni di proprietà del debitore ovvero se si rifiuta è necessaria l'autorizzazione del giudice.


15/4/2005 < Avvocato Angela Agueli<Catafimi<Notificazione in Germania
Devo notificare un ricorso in Germania, vorrei sapere se posso avvalermi del Reg.Cee 1348/2000 o se sono costretta a notificare il tutto tramite ambasciata con maggiore dispendio,quindi, di tempo e denaro.....L'atto deve essere tradotto in tedesco, ma è possibile utilizzare un traduttore non iscritto all'albo?
Sei costretta ad avvalerti del regolamento 1348/2000 non il contrario. Per la traduzione non è necessario avvalersi di un traduttore iscritto all'albo.


15/4/2005< Filaseta Daniela >Prato>ufficiale giudiziario C1>assegnazione temporanea
Gentili colleghi, ho prodotto istanza di assegnazione temporanea ex art 42 bis d.lgs 151/2001 avendo un bambino di 2 anni e il coniuge in un altra città.
il ministero latita nell'applicarla, chiedendomi un parere pienamente favorevole del presidente del tribunale.
ma chi decide? il ministero o il tribunale? saluti. daniela


6/4/2005 > Felice > UG C1  > COME COMPORTARSI?
E' legittimo che un dirigente  NEP , là dove esistono già due preposti C1- uno per le notifiche e l'altro per l'esecuzione- possa, con un ordine di servizio firmato dal capo dell'ufficio  scegliersi altri capi ufficio per ogni servizio? (Es. 1 capo gruppo generale che coordini il lavoro di "zona" e poi altri capi per ogni zona, 1 capo per la posta, 1 capo per gli sportelli, 1 capo per le cancellerie, 1 capo per il penale, ecc..)
 A parte la legittimità, di cui Vi chiedo, si è creata una situazione "strana" in cui i ns. colleghi fungono da meri controllori sottraendosi  al ruolo operativo. Così, abbiamo ancora meno personale attivo. Non vi pare un eccesso/abuso di un potere già discutibile?

...credo che manchi il Capo di "gabinetto" pardon di "toilette". 

Si è avvilente tutto questo in particolar modo il fatto che vengono definiti "Capi" nonostante l'ufficiale Giudiziario non è un burocrate, ma la sua funzione è quella "operativa".

Ritengo che a parte la figura del Dirigente tutti gli UG C1 sono sullo stesso piano differenziandosi solo tra coloro che fanno servizi interni ed esterni.

Si, ritengo la qualifica di "Capo"..... senza testa ed è..... più che discutibile.... ! 

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4/4/2005 < Villani Pio >Bergamo > ufficiale giudiziario C1>Contabilità

Nel caso che un uff.giud. C1 (trattasi di neoassunto) sia applicato in via continuativa presso altro Ufficio N.E.P., a chi spetta la contabilità, al primo o al secondo Ufficio? Come va interpretato l'art. 150 2° comma? Ringrazio tutti coloro che mi aiuteranno.
Risposta

Se l'applicazione è in via continuativa la contabilità spetta all'ufficio in cui l'UG è applicato (Non ci sono dubbi interpretativi a riguardo)


3/4/2005 > Paola Gatti >Genova > Avvocato< servizio protesti <Tutela correntista
Nel caso venga rubato un carnet di assegni bancari, il correntista è esposto al rischio di protesto, legittimo per giurisprudenza pacifica a tutela del terzo di buona fede che si veda negare il pagamento.... ciò premesso è possibile tutelare preventivamente il correntista, prevenendo la levata di protesto.. magari con un ricorso in via d'urgenza ex art 700 cpc?? grazie

Risposta..

Ritengo che l'azione penale sia la strada migliore per prevenire l'eventuale protesto, attraverso la richiesta di sequestro degli assegni rubati.


1/4/2005 < Marianna Castaldi < Napoli < Vincitrice UGC1 in attesa di assunzione <esecuzione in generale < il requisito della liquidità del titolo
cari colleghi, vorrei sapere nel caso in cui il titolo esecutivo sia costituito da un'ordinanza di separazione tra coniugi in cui il marito sia condannato a pagare 1.000,00 euro mensili più il 50%delle spese straordinarie, il marito non paga e l'avvocato della moglie  fa notificargli il precetto per i mille euro mensili e per il 50% delle spese mediche pari ad altri 500,00 euro, al precetto non viene fatta opposizione, l'ufficiale giudiziario può procedere a pignoramento sulla base della sola ordinanza di separazione oppure per rispettare il requisito della liquidità del titolo occorre  che la parte ottenga un decreto ingiuntivo con la specifica condanna al pagamento  dei 500,00 euro per le spese mediche?

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15/3/2005 < Rossella > UG C1 > Milano

Cari colleghi siete a conoscenza di qualche circolare ministeriale che faccia riferimento ad una rivisitazione della pianta organica degli UNEP? Oppure sapete darmi notizie su una possibile riorganizzazione del Ministero in tal senso? Vi chiedo questa informazione dal momento che una collega facendo riferimento ad una circolare di cui non ricorda alcun riferimento, mi ha informato che a breve si sarebbe proceduto ad una riduzione della pianta organica del Ministero della Giustizia con riduzione del personale. Inutile dire che questo avrebbe delle conseguenza sulle richieste di trasferimento etc..Se sapete qualcosa mi contattate?

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Luigi - Roma - opposizione al verbale di riparto

Vorrei sapere se esiste e qual'è il mezzo per impugnare il provvedimento col quale il Capo dell'ufficio (es. Presidente del Tribunale) decide sui ricorsi presentati dagli ufficiali giudiziari contro i verbali di riparto mensili. Secondo voi che natura ha quel provvedimento? Vi sarò infinitamente grato se vorrete illuminarmi, in quanto ritengo di aver subito una grave ingiustizia...grazie

La risposta di Maria Maddalena

Caro collega rispondo alla tua domanda perché il problema si è posto all'interno del mio ufficio. Con un provvedimento insufficientemente motivato e poco convincente l'opposizione è stata rigettata dal Capo dell'Ufficio. Pertanto l'unica soluzione sarebbe stata la strada del ricorso giudiziario innanzi al Giudice del Lavoro, preceduto ovviamente dal tentativo di conciliazione innanzi all'Ufficio Provinciale del Lavoro.
Tuttavia noi abbiamo desistito perché convinti che nessun Giudice avrebbe posto in discussione l'operato del Presidente del Tribunale... Ciò mi induce ad una riflessione che forse pochi hanno fatto fino ad ora, la privatizzazione del pubblico impiego ha introdotto la possibilità per il dipendente pubblico di adire il Giudice del lavoro e non più il TAR; ma ciò per i dipendenti del Ministero della Giustizia comporta che spesso viene meno il principio di terzietà del Giudice, atteso che i magistrati dello stesso ufficio ove il dipendente presta servizio sono chiamati a dare una valutazione che difficilmente potrà essere imparziale o non condizionata. Forse sarebbe stato necessario prevedere la competenza di un Ufficio Giudiziario diverso, proprio per evitare che gli operatori della giustizia siano più lontani dall'avere giustizia...Non escludo pertanto che in futuro possa essere posta una questione di legittimità in merito.


Villani Pio Maria - Diritti per UG in malattia

Ipotesi:presenza nell'Ufficio di due Ufficiali Giudiziari C1, l'uno,titolare dell'Ufficio, in malattia per l'intero mese, l'altro applicato da altro Ufficio. Se il monte diritti è tale da coprire solo il minimo garantito per il collega in malattia, all'Ufficiale Giudiziario applicato non tocca alcun diritto?

Risposta.

E' proprio così...l'UG applicato non percepirà alcun diritto.

La risposta di Romano E.

E' esatto il dirigente prima di procedere alla ripartizione dei diritti dovrà assegnare una parte dei diritti da ripartire in modo proporzionale ai giorni di assenza ed al minimo spettante per i giorni di assenza e ripartire successivamente tutti i rimanenti diritti fra il personale presente ivi compreso il collega che durante il mese è rientrato dalla malattia per i rimanenti giorni.

Rispondi a questo quesito!  


 2004   Francesco Magnanelli >unep CIVITAVECCHIA< ufficiale giudiziario C1<PIGNORAMENTI
Sono pignorabili le quote di società in nome collettivo? Se si, come?

Risponde Maria Maddalena > C1 > UNEP Cosenza

Caro collega, a meno che non vi sia un recentissimo orientamento contrario, dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere non pignorabili le quote societarie sia delle snc che delle sas. Queste società, infatti, sono società di persone ove la qualità personale del socio responsabile rileva a garanzia dei crediti della stessa società e non viceversa per i crediti dei singoli soci. Diversamente se si fosse trattato di srl il pignoramento della quota di un socio si sarebbe potuto fare nella forme del presso terzi; mentre se si fosse trattato di spa secondo un recentissimo orientamento del Tribunale di Milano, conformemente a quello di altri Tribunali tra cui quello di Cosenza, la forma da seguire sarebbe stata quella del pignoramento immobiliare con trascrizione dello stesso nel registro delle imprese.
A mio modesto avviso in presenza di una società di persone (sia essa snc che sas) l'unica soluzione è procedere, nella forma del pignoramento presso terzi, al pignoramento degli utili netti che spettano al socio debitore in proprio. 


 Ferdinando Rainone CTU - esecuzione di obblighi di fare ( Demolizione)

cari amici, sono stato nominato per disporre la procedura di esecuzione di demolizione di parte di  due edifici( uno dell'esecutante e l'altro dell'esecutato;
dopo letture e colloqui sono giunto alla seguente conclusione : che l'unica cosa da fare è comunicare al Sindaco il giorno dell'inizio dei lavori di demolizione facendo riferimento ai titoli esecutivi; e giusto o no? e poi le spese per i lavori  di demolizione da chi vengono pagate? uno degli edifici deve essere totalmente demolito e poi ricostruito alla distanza prevista dal confine ; il progetto viene fatto da me? chi mi paga ? i lavori di ricostruzione chi li paga? l'impresa di costruzione nominata dal giudice può rifiutarsi di eseguire i lavori? Grazie

La risposta di Maria Maddalena.

Tanto per cominciare il collega ufficiale giudiziario addetto all'esecuzione avrebbe dovuto, all'atto del primo accesso, formularle dei quesiti primo tra tutti quello di accertare la necessità di autorizzazioni amministrative e relative concessioni. All'esito lei avrebbe dovuto chiedere un rinvio per aver modo di espletare tutta l'attività burocratica necessaria a munirsi di detti provvedimenti. Non dimentichi di verificare se occorre l'intervento di mezzi speciali autorizzati ad esempio dalle prefetture, trattandosi di demolizione, o di eventuali ditte specializzate.
Le spese relative devono essere anticipate dalla parte richiedente, sulla quale grava anche un eventuale anticipo delle sue competenze che dovrà essere chiesto in fase di accesso con dichiarazione resa a verbale. La ditta nominata per l'esecuzione dei lavori non potrà esimersi dall'incarico, salvo giusta motivazione. In tal caso dovrà essere notiziato il magistrato per la nomina di altra impresa. Ovviamente trattandosi di attività complessa occorre massima oculatezza e quindi tempi piuttosto ponderati.


Ranieri Aldo - C'è differenza tra le spettanze dell'UG e quelle del notaio per il servizio cambiario?

Il costo per il creditore/debitore che si rivolge al pubblico ufficiale abilitato alla levata dei protesti per il protesto/pagamento di un titolo cambiario è uguale per tutti o vi è differenza tra notaio e ufficiale giudiziario? grazie.

Per tutti i pubblici ufficiali che svolgono questo servizio oltre al diritto di protesto, il quale costituisce "un indennizzo sostitutivo di ogni altro compenso previsto dalle disposizioni vigenti", e all'indennità di accesso, comprensivo del rimborso spese, null'altro è dovuto ai PP.UU..Le norme fissate dalla legge 329/73, che disciplina il servizio protesti e rimborso spese nella relativa procedura di competenza dei P.U., sono gli articoli 7 e 8, "intesi alla salvaguardia delle ragioni, modalità ed entità dei compensi al pubblico ufficiale richiesto di svolgere tale funzione ed a tutela dei soggetti debitori".  


Orlandi Fabrizio - notificazione in Australia

Vorrei  sapere  la  procedura per  la  notifica  di  una comparsa  di  risposta con domanda  riconvenzionale  in  Australia .La  parte  istante  può  chiedere che  vengano  rilasciate  dall' ufficio unep delle copie  conformi per  uso  notifica del  provvedimento del  giudice  che  fissa  la  nuova  udienza  esibendo la  copia conforme  all'originale  rilasciata  dalla  cancelleria ?

Risposta di Giovanni Salzano
L'Australia , pur essendo indipendente è comunque membro del Commonwealth Britannico e quindi è possibile notificare gli atti giudiziari ed extragiudiziari, in materia civile e commerciale, servendosi della Convenzione Italo-Britannica stipulata nel 1930 e tuttora in vigore con Stati membri del Commonwealth che non hanno aderito a convenzioni più recenti.
La modalità di attuazione pratica è la seguente:
L'ufficiale giudiziario italiano trasmette direttamente  o tramite il rappresentante diplomatico italiano locale gli atti da notificare e la richiesta di notifica, redatta in lingua inglese o accompagnata da una traduzione giurata. In linea di massima nessuna spesa è richiesta.
Le Autorità designate in Australia per la ricezione degli atti sono:
South Australia : The Master of The Supreme Court - Adelaide
Tasmania : The Registrar - Supreme Court - Hobart
The Northern Territories : The Giudge of the Supreme Court - Darwin
The Territories for the seat of Government: The Clerk of Petty  Sessing - Camberra
Western Australia: The Master of The Supreme Court - Perth
L'autorità richiesta provvederà a far notificare secondo la normativa australiana gli atti che poi restituirà all'ufficio dell'ufficiale giudiziario mittente.
Ricapitolando, l'ufficiale giudiziario formerà un plico con una busta a sacchetto comune , NON di colore verde per atti giudiziari contenente per ogni notificando :
a) due copie dell'atto da notificare
b) una lettera di accompagnamento in Inglese o con traduzione giurata
c) una traduzione dell'atto da notificare (obbligatoria e giurata)
Il tutto va indirizzato o all'autorità australiana territorialmente competente (vedi sopra)  oppure ad una delle nostre rappresentanze diplomatiche in loco che provvederà ad inoltrare la richiesta alla autorità australiana.
La cartolina di ritorno della raccomandata che si invia in Australia và indirizzata allo studio del procuratore richiedente.
 Ovviamente,se il destinatario dell'atto è cittadino italiano ,molto più conveniente sarà ricorrere alla normativa consolare


Sergio Cardinale - Bologna > assegni rubati

Un mese fa mi è stato rubato il blocchetto degli assegni. Ho presentato regolarmente denuncia presso la stazione dei carabinieri ma, sono venuto a conoscenza di essere stato protestato con la motivazione "firma falsa". Come posso difendermi per il mio buon nome?

Risposta

E' pacifico in giurisprudenza che anche in caso di assegno smarrito o rubato e successivamente alterato o con firma apocrifa, il protesto deve essere ugualmente levato nei confronti del pur incolpevole correntista per non pregiudicare le azioni di regresso esercitabili dal creditore verso gli altri obbligati cartolari. Il titolo, infatti, non è inesistente ed è anzi validamente circolante sino alla levata del protesto, stante la validità delle obbligazioni eventualmente assunte da accettanti, giranti ed avallanti.

Il protesto di assegno bancario rubato, alterato o con firma apocrifa è pertanto atto pienamente legittimo, avverso al quale non è perciò esperibile il rimedio della cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti per protesto cambiario illegittimo o erroneo di cui alla l. 349/79, così come modificata dalla l. 235/00.

Per protesto illegittimo si deve infatti intendere quello levato fuori dei casi previsti dalla Legge o in violazione dei modi e dei tempi previsti dalla Legge stessa; e per erroneo quello levato legittimamente ma richiesto, ad es., in violazione di un patto di proroga della scadenza, di accordo di presentazione in luogo diverso, di un pactum de non petendo.

 Il correntista incolpevolmente protestato, come nel caso di specie di assegno rubato ed alterato, trova quindi la sua tipica tutela nei seguenti istituti: 1) nella descrizione dei suoi protesti sul Registro Informatico comparirà come motivo della levata: assegno recante l’importo contraffatto, assegno smarrito o rubato, assegno recante firma falsa, cosicché sia data pubblicità all’incolpevolezza del protestato; 2) il Giudice Ordinario ha il potere di ordinare, in via cautelare, tramite accoglimento di ricorso ex art. 700 C.p.c., la sospensione della pubblicazione del protesto e, al termine del relativo giudizio di merito, la definitiva cancellazione del medesimo dal R.I.P., col risultato sostanziale di non vederlo mai pubblicato


Silvio Serino> UG C1 > UNEP Torino >Posizione gerarchica dirigente unep
In base alla disciplina normativa vigente e al di là degli aspetti organizzativi concreti dei vari uffici, il dirigente unep gode di una posizione di supremazia gerarchica nei confronti degli altri dipendenti dell'ufficio con conseguente potere di impartire ordini,direttive,sanzioni alla stregua di qualsiasi altro dirigente della p.a.(a cui puo' essere assimilabile sul piano terminologico e sostanziale)o esercita meri poteri
di direzione e coordinamento,agisce come una sorta di primus inter pares per cui l'unico organo gerarchicamente subordinato nell'unep è il presidente dell'ufficio giudiziario?

Risponde Maria Maddalena

Caro collega l'art.48 del nostro ordinamento, non ancora abrogato e pertanto ancora vigente, stabilisce che l'ufficiale giudiziario dirigente coordina e disciplina il lavoro e risponde al Capo dell'Ufficio del regolare funzionamento dei servizi. Ciò significa che rispetto ai colleghi ufficiali giudiziari C1 è un coordinatore, così come il Presidente del Tribunale per i magistrati. Nessun rapporto di gerarchia, che sussiste solo con il Capo dell'Ufficio che è il solo titolare del potere disciplinare nelle forme minime del rimprovero verbale o scritto e con gli organi ministeriali preposti titolari di più ampio potere disciplinare. Tuttavia ciò non significa che le disposizioni date a fini organizzativi nell'ambito dell'ufficio non vadano rispettate, ma devono avere la forma dell'ordine di servizio approvato dal Presidente. per completezza voglio sottolineare che il principio gerarchio come criterio generale di organizzazione del lavoro alle dipendenze della P.A., appare ormai superato dalla cooperazione tecnica.

 

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