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La DICHIARAZIONE DEL DEBITORE
2
aprile 2006 > Federica Di Clemente > UG C1 UNEP Genova.
Caro Angelo, premettendo un caloroso ringraziamento
per questo sito che diventa ogni giorno più utile per l'attività lavorativa di
tutti noi, avrei alcune osservazioni relative al tema trattato.
Innanzi tutto, mi permetto di non condividere totalmente la tua tesi in merito
all’invito a rendere la dichiarazione ex art. 492 da consegnare al terzo in
caso di pignoramento parziale o negativo ed in assenza del debitore. L’art.
518 prevede solo la consegna dell’avviso contente l’ingiunzione e
null’altro. Mi pare una forzatura ritenere implicito che l’avviso ex 518
debba contenere anche l’invito a rendere la dichiarazione ex 492, soprattutto
perché così facendo si coinvolge un terzo nell’ambito penale a carico del
debitore assente derivante dall’omessa o falsa dichiarazione. La responsabilità
penale è personale; tuttavia, inserendo l’invito a rendere la dichiarazione
nell’avviso ex 518, potrebbero conseguire sanzioni penali al debitore a
fronte, per assurdo, di una condotta omissiva del terzo, il quale, peraltro, non
incorrerebbe in alcun illecito. A tale riguardo sarebbe utile conoscere il
parere di qualche avvocato penalista frequentatore di questo sito.
Secondariamente, in assenza del debitore e delle persone di cui al 139 (ossia in
caso del cosiddetto “chiuso”), Tu sostieni essere opinione costante che
l’invito del 492 possa essere notificato ai sensi del 137. Perdonami, ma io
non trovo riferimenti normativi per questa asserzione né la condivisione di
tale opinione da parte di altri ufficiali giudiziari.
Hai qualche indicazione ulteriore da fornirmi? Un altro dubbio a tale ultimo
proposito: se il debitore è irreperibile, questa eventuale notifica andrebbe
eseguita ex 143?
Ultimo dubbio: poiché l’art. 492 è inserito nel capo dell’espropriazione
forzata in generale, l’invito a rendere la dichiarazione relativa a ulteriori
beni pignorabili in caso di pignoramento parziale o negativo deve essere rivolta
al debitore anche nei pignoranti immobiliari e presso terzi?
E’ evidente che la ratio legis consiste nell’agevolare il creditore a
recuperare il credito. Tuttavia, la legge rimane fortemente lacunosa.
Scusami per gli ulteriori dubbi che ho aggiunto. Un saluto
Cara
Federica,
condivido quanto da te espresso in merito alle lacune di questa riforma, e devo ringraziarti per l’opportunità di chiarire il mio pensiero sulla dichiarazione del debitore, che merita un approfondimento.
Su
questi ultimi due punti, la questione se l’Ufficiale Giudiziario è tenuto a
lasciare o meno l’invito per il debitore assente è molto dibattuta.
In
assenza di giurisprudenza, ed in attesa di chiarimenti da parte delle
istituzioni, comprese quelle del garante sulla privacy, il problema va in
qualche modo affrontato nell’immediato, per dare una tendenza di
interpretazione al fine di evitare di incorrere in responsabilità da parte
degli Ufficiali Giudiziari nonché nell’interesse di tutte le parti coinvolte
nel processo di esecuzione.
Cosa
ha ispirato il legislatore a introdurre anche nel sistema italiano la
dichiarazione del debitore?
La
risposta è nei resoconti dei lavori parlamentari e nella relazione al disegno
di legge presentato alle commissioni giustizia in sede deliberante:
1.
La responsabilità patrimoniale del debitore prevista dal codice civile
2.
La collaborazione del debitore.
In pratica, il debitore non è più considerato un soggetto passivo che subisce in silenzio, ma come un soggetto attivo ed è tenuto a far parte del processo collaborando in virtù dei principi e delle responsabilità che la legge prevede.
Per
la mancanza di volontà a collaborare del debitore, come è ben noto, il
legislatore ha previsto delle sanzioni penali nonché quella - che ritengo
peggiore - di “subire” una indagine patrimoniale che ha lo scopo di mettere
a nudo tutto il suo patrimonio.
Il
dovere dell’Ufficiale Giudiziario è proprio questo:
1.
cercare la collaborazione del debitore
2.
costringerlo se non collabora.
Nel
caso specifico, se l’Ufficiale Giudiziario non trova il debitore in casa –
perché assente giustificato o perché fa il furbo – poiché la norma non
prevede ulteriori accessi presso la casa del debitore dell’Ufficiale
Giudiziario per verbalizzare la dichiarazione - salvo ovviamente i casi di
pignoramento “mancato” per domicilio chiuso o altre eccezioni previsti dalla
riforma – così come non prevede le modalità dell’invito, spetta
all’Ufficiale Giudiziario portare a compimento un atto dovuto utilizzando i
mezzi che ha a disposizione: il codice!
Non
si può credere che il legislatore, introducendo l’istituto della
dichiarazione patrimoniale, volesse limitare la dichiarazione alla sola ipotesi
di pignoramento con la presenza “fisica” del debitore: sarebbe assurdo e
paradossale.
Così
come non si può giustificare una indagine sul patrimonio del debitore senza
prima aver tentato in tutte le maniere la collaborazione del debitore.
Per
quanto riguarda il coinvolgimento del convivente, quando si lascia l’avviso
della dichiarazione per il debitore assente, le eccezioni sollevate sulla
legittimità ed il coinvolgimento di queste persone in campo penale, si
fa presente che non comporta né più né meno delle sanzioni legate
all’avviso contenente l’ingiunzione nelle forme dell’articolo 518 del
codice di procedura civile. Infatti l’avviso 518 che viene consegnato ad un
convivente del debitore - o affisso
– in assenza del debitore prevede la stessa e identica pena detentiva –
salvo uno sconto di 200 euro sulla multa – di quella prevista per la omessa
dichiarazione e per di più sono inserite entrambi nell’articolo 388 del
codice penale (terzo e sesto comma). Mi pare ovvio che in campo penale, sia in
un caso che nell’altro, sarà il giudice a valutare se il debitore, nonostante
l’invito consegnato alla moglie, al padre, al figlio dall’Ufficiale
Giudiziario era o non era a conoscenza delle fasi della procedura esecutiva.
(Preciso che l'avviso 518 e l'avviso della dichiarazione non fanno parte di un unico atto, ma separati, per evitare confusione ho provveduto a sostituire gli avvisi che avevo pubblicato sulla pagina dedicata alla riforma.)
Fatte queste considerazioni, ci tengo a precisare che rispetto tutte le opinioni e interpretazioni ed ovviamente, dopo averle ascoltate tutte, sono arrivato alle mie conclusioni e assumendomi le mie responsabilità agisco secondo quello che la mia coscienza e la mia testa mi suggerisce.
In
pratica l’Ufficiale Giudiziario si trova di fronte ad un dilemma tra le parti
da risolvere:
ha
più interesse il debitore a fare o non fare la dichiarazione o invece il
creditore ha più interesse a cautelare il credito che a presentare una
denuncia?
Pertanto,
concludo questo argomento, confermando che la mia personale interpretazione, è
quella di far giungere al debitore questo nuovo messaggio istituzionale, sia che
sia in casa che in gita al mare, e, se il debitore ritiene di seguire altre
strade, ad esempio non presentarsi e contattare direttamente il creditore, lo
scopo è comunque raggiunto.
Sono
concetti che ancora non fanno parte della nostra cultura italiana, come avviene
già da decenni in Europa, ma in questo cambiamento il ruolo dell’Ufficiale
Giudiziario è fondamentale per dare dignità alla sua stessa professione e alla
immagine istituzionale che rappresenta.
Le
porte chiuse in faccia saranno sempre meno se per primi facciamo rispettare la
legge.
Sono
convinto che i dubbi ci sono e ci saranno..ma noi ufficiali giudiziari sappiamo
bene come va il nostro lavoro… anche con quaranta anni di servizio il caso
“unico” capita sempre!
Attendo
critiche…grazie
ciao angelo
Ps. per la dichiarazione nel presso terzi e in quella immobiliare l'intervento dell'UG non può essere contestuale in quanto con la notifica dell'atto non si è in grado di sapere se i beni sono o no sufficienti. Nulla vieta al creditore di inserire nell'atto la dichiarazione come una previsione nell'ipotesi di insufficienza di beni....