La DICHIARAZIONE DEL DEBITORE


2 aprile 2006 > Federica Di Clemente > UG C1 UNEP Genova.
Caro Angelo, premettendo un caloroso ringraziamento per questo sito che diventa ogni giorno più utile per l'attività lavorativa di tutti noi, avrei alcune osservazioni relative al tema trattato.
Innanzi tutto, mi permetto di non condividere totalmente la tua tesi in merito all’invito a rendere la dichiarazione ex art. 492 da consegnare al terzo in caso di pignoramento parziale o negativo ed in assenza del debitore. L’art. 518 prevede solo la consegna dell’avviso contente l’ingiunzione e null’altro. Mi pare una forzatura ritenere implicito che l’avviso ex 518 debba contenere anche l’invito a rendere la dichiarazione ex 492, soprattutto perché così facendo si coinvolge un terzo nell’ambito penale a carico del debitore assente derivante dall’omessa o falsa dichiarazione. La responsabilità penale è personale; tuttavia, inserendo l’invito a rendere la dichiarazione nell’avviso ex 518, potrebbero conseguire sanzioni penali al debitore a fronte, per assurdo, di una condotta omissiva del terzo, il quale, peraltro, non incorrerebbe in alcun illecito. A tale riguardo sarebbe utile conoscere il parere di qualche avvocato penalista frequentatore di questo sito.
Secondariamente, in assenza del debitore e delle persone di cui al 139 (ossia in caso del cosiddetto “chiuso”), Tu sostieni essere opinione costante che l’invito del 492 possa essere notificato ai sensi del 137. Perdonami, ma io non trovo riferimenti normativi per questa asserzione né la condivisione di tale opinione da parte di altri ufficiali giudiziari.
Hai qualche indicazione ulteriore da fornirmi? Un altro dubbio a tale ultimo proposito: se il debitore è irreperibile, questa eventuale notifica andrebbe eseguita ex 143?
Ultimo dubbio: poiché l’art. 492 è inserito nel capo dell’espropriazione forzata in generale, l’invito a rendere la dichiarazione relativa a ulteriori beni pignorabili in caso di pignoramento parziale o negativo deve essere rivolta al debitore anche nei pignoranti immobiliari e presso terzi?
E’ evidente che la ratio legis consiste nell’agevolare il creditore a recuperare il credito. Tuttavia, la legge rimane fortemente lacunosa.
Scusami per gli ulteriori dubbi che ho aggiunto. Un saluto


Cara Federica,

condivido quanto da te espresso in merito alle lacune di questa riforma, e devo ringraziarti per l’opportunità di chiarire il mio pensiero sulla dichiarazione del debitore, che merita un approfondimento.

 

Su questi ultimi due punti, la questione se l’Ufficiale Giudiziario è tenuto a lasciare o meno l’invito per il debitore assente è molto dibattuta.

In assenza di giurisprudenza, ed in attesa di chiarimenti da parte delle istituzioni, comprese quelle del garante sulla privacy, il problema va in qualche modo affrontato nell’immediato, per dare una tendenza di interpretazione al fine di evitare di incorrere in responsabilità da parte degli Ufficiali Giudiziari nonché nell’interesse di tutte le parti coinvolte nel processo di esecuzione.

 

Cosa ha ispirato il legislatore a introdurre anche nel sistema italiano la dichiarazione del debitore?

La risposta è nei resoconti dei lavori parlamentari e nella relazione al disegno di legge presentato alle commissioni giustizia in sede deliberante:

1. La responsabilità patrimoniale del debitore prevista dal codice civile

2. La collaborazione del debitore.

 

In pratica, il debitore non è più considerato un soggetto passivo che subisce in silenzio, ma come un soggetto attivo ed è tenuto a far parte del processo collaborando in virtù dei principi e delle responsabilità che la legge prevede.

 

Per la mancanza di volontà a collaborare del debitore, come è ben noto, il legislatore ha previsto delle sanzioni penali nonché quella - che ritengo peggiore - di “subire” una indagine patrimoniale che ha lo scopo di mettere a nudo tutto il suo patrimonio.

Il dovere dell’Ufficiale Giudiziario è proprio questo:

1.      cercare la collaborazione del debitore

2.      costringerlo se non collabora.

 

Nel caso specifico, se l’Ufficiale Giudiziario non trova il debitore in casa – perché assente giustificato o perché fa il furbo – poiché la norma non prevede ulteriori accessi presso la casa del debitore dell’Ufficiale Giudiziario per verbalizzare la dichiarazione - salvo ovviamente i casi di pignoramento “mancato” per domicilio chiuso o altre eccezioni previsti dalla riforma – così come non prevede le modalità dell’invito, spetta all’Ufficiale Giudiziario portare a compimento un atto dovuto utilizzando i mezzi che ha a disposizione: il codice!

 

Non si può credere che il legislatore, introducendo l’istituto della dichiarazione patrimoniale, volesse limitare la dichiarazione alla sola ipotesi di pignoramento con la presenza “fisica” del debitore: sarebbe assurdo e paradossale.

Così come non si può giustificare una indagine sul patrimonio del debitore senza prima aver tentato in tutte le maniere la collaborazione del debitore.

 

Per quanto riguarda il coinvolgimento del convivente, quando si lascia l’avviso della dichiarazione per il debitore assente, le eccezioni sollevate sulla legittimità ed il coinvolgimento di queste persone in campo penale, si fa presente che non comporta né più né meno delle sanzioni legate all’avviso contenente l’ingiunzione nelle forme dell’articolo 518 del codice di procedura civile. Infatti l’avviso 518 che viene consegnato ad un convivente del debitore -  o affisso – in assenza del debitore prevede la stessa e identica pena detentiva – salvo uno sconto di 200 euro sulla multa – di quella prevista per la omessa dichiarazione e per di più sono inserite entrambi nell’articolo 388 del codice penale (terzo e sesto comma). Mi pare ovvio che in campo penale, sia in un caso che nell’altro, sarà il giudice a valutare se il debitore, nonostante l’invito consegnato alla moglie, al padre, al figlio dall’Ufficiale Giudiziario era o non era a conoscenza delle fasi della procedura esecutiva.

 (Preciso che l'avviso 518 e l'avviso della dichiarazione non fanno parte di un unico atto, ma separati, per evitare confusione ho provveduto a sostituire gli avvisi che avevo pubblicato sulla pagina dedicata alla riforma.)

Fatte queste considerazioni, ci tengo a precisare che rispetto tutte le opinioni e interpretazioni ed ovviamente, dopo averle ascoltate tutte, sono arrivato alle mie conclusioni e assumendomi le mie responsabilità agisco secondo quello che la mia coscienza e la mia testa mi suggerisce.

In pratica l’Ufficiale Giudiziario si trova di fronte ad un dilemma tra le parti da risolvere:

ha più interesse il debitore a fare o non fare la dichiarazione o invece il creditore ha più interesse a cautelare il credito che a presentare una denuncia?

 

Pertanto, concludo questo argomento, confermando che la mia personale interpretazione, è quella di far giungere al debitore questo nuovo messaggio istituzionale, sia che sia in casa che in gita al mare, e, se il debitore ritiene di seguire altre strade, ad esempio non presentarsi e contattare direttamente il creditore, lo scopo è comunque raggiunto.

 

Sono concetti che ancora non fanno parte della nostra cultura italiana, come avviene già da decenni in Europa, ma in questo cambiamento il ruolo dell’Ufficiale Giudiziario è fondamentale per dare dignità alla sua stessa professione e alla immagine istituzionale che rappresenta.

 

Le porte chiuse in faccia saranno sempre meno se per primi facciamo rispettare la legge.

 

Sono convinto che i dubbi ci sono e ci saranno..ma noi ufficiali giudiziari sappiamo bene come va il nostro lavoro… anche con quaranta anni di servizio il caso “unico” capita sempre!

Attendo critiche…grazie

ciao angelo

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Ps. per la dichiarazione nel presso terzi e in quella immobiliare l'intervento dell'UG non può essere contestuale in quanto con la notifica dell'atto non si è in grado di sapere se i beni sono o no sufficienti. Nulla vieta al creditore di inserire nell'atto la dichiarazione come una previsione nell'ipotesi di insufficienza di beni....


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