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20/12/2004
<Maria Di Giacomo<Roma<Avvocato<notifica decreto ingiuntivo
Salve a tutti, Vi scrivo per aver
delucidazioni in merito a questa vicenda. Ho richiesto notifica (il 28 ottobre )
di un Decreto Ingiuntivo al Legale Rappresentante di una Cooperativa presso la
Sede Legale (risultante da Carta Intestata e da visura della CCIA). Presso tale
sede risulta esserci uno studio professionale il cui titolare, (ragioniere) ha
rifiutato la notifica dell'atto, dichiarandosi domiciliatario. Ritenendo la
notifica regolare ho atteso il decorso del periodo di legge per eventuale
opposizione, a seguito del quale in data 16 dicembre ho deciso di chiedere
l'esecutorietà.
> In tribunale il cancelliere sottolineava il fatto che l'esecutorietà non
sarebbe stata concessa perchè la notifica era irregolare, invitandomi a
chiedere la rimessione in termini per notifica presso il domicilio del Legale
Rappresentante.
> Neanche il Giudice di turno ha saputo darmi spiegazioni più chiare. Nel
dubbio ho richiesto la rimessione in termini per poter rinotificare l'atto. Perché
la notifica del D.I. rifiutata dal domiciliatario deve ritenersi nulla?
Grazie
La mia opinione è che la notifica è regolare.
L'orientamento
più volte espresso dalla Corte, secondo cui in tema di notificazione presso il
domiciliatario, mentre il rifiuto di quest'ultimo di ricevere l'atto non incide
sul perfezionarsi della notificazione medesima, ai sensi degli artt. 141 terzo
comma e 138 secondo comma Cod. proc. civ., l'analogo rifiuto, proveniente da
altre persone rinvenute nel domicilio eletto, che si trovino con il
domiciliatario in uno dei rapporti indicati dall'art. 139 Cod. proc. civ.,
comporta la necessità di eseguire le formalità prescritte dall'art. 140 Cod.
proc. civ., la cui omissione determina inesistenza della notificazione stessa
(Cass. 2 giugno 1980, n. 3588).
14/12/2004
Vasilico Volker Ufficiale Giudiziario C1 - Bolzano
Vorrei sapere come si effettua il pignoramento
delle azioni di una società per azioni. Grazie per la vs. collaborazione e
complimenti per il sito ad Angelo.
Risponde
Maria Maddalena > C1 > UNEP Cosenza
caro
collega così come ho già accennato nella risposta data al collega di
Civitavecchia, il pignoramento delle quote di una s.p.a. si effettua secondo un
recentissimo orientamento dei giudici di merito con un atto che formalmente ha
l'aspetto di un pignoramento immobiliare, ove oltre alla copia da notificare và
predisposta la copia conforme per la trascrizione del pignoramento nel registro
delle società di recente istituzione
22/11/2004
> Giovanni Mazzarella >Salerno>Dottore Commercialista
Si pignorare un titolo o un fondo comune di
investimento sottoscritto dal debitore con una S.I.M.?
14/11/2004
Francesco Magnanelli >unep CIVITAVECCHIA< ufficiale giudiziario
C1<PIGNORAMENTI
Sono pignorabili le quote di società in
nome collettivo? Se si, come?
Risponde Maria Maddalena > C1 > UNEP Cosenza
Caro
collega, a meno che non vi sia un recentissimo orientamento contrario, dottrina
e giurisprudenza concordano nel ritenere non pignorabili le quote societarie sia
delle snc che delle sas. Queste società, infatti, sono società di persone ove
la qualità personale del socio responsabile rileva a garanzia dei crediti della
stessa società e non viceversa per i crediti dei singoli soci. Diversamente se
si fosse trattato di srl il pignoramento della quota di un socio si sarebbe
potuto fare nella forme del presso terzi; mentre se si fosse trattato di spa
secondo un recentissimo orientamento del Tribunale di Milano, conformemente a
quello di altri Tribunali tra cui quello di Cosenza, la forma da seguire sarebbe
stata quella del pignoramento immobiliare con trascrizione dello stesso nel
registro delle imprese.
A mio modesto avviso in presenza di una società di persone (sia essa snc che
sas) l'unica soluzione è procedere, nella forma del pignoramento presso terzi,
al pignoramento degli utili netti che spettano al socio debitore in proprio.
14/11/2004
>Avv. Giuseppe Criscuolo<Roma< Avvocato< Notifica atto di citazione
ad Ambasciata Russa
Innanzitutto voglio complimentarmi
sull'efficienza e la gestione del sito, rappresenta un punto di riferimento per
il cittadino e per il professionista. In merito al mio quesito, dovrei
notificare un atto di Citazione all'Ambasciata Russa, proprietaria di un veicolo
coinvolto in un incidente stradale per il quale sono derivate delle lesioni al
mio cliente. Vi chiedo se per tale notifica devo effettuare particolari
adempimenti oppure se è sufficiente notificare all'Ambasciata Russa in Via
Gaeta - Roma. Attendo un Vs. riscontro e ringraziandovi anticipatamente Vi
saluto cordialmente.Avv. Giuseppe Criscuolo
14/11/2004
<Dott.ssa Barbara Biancalana< Lucca<Notificazione di decreto ingiuntivo
in Germania
Dovrei notificare un decreto ingiuntivo in
Germania, con quali modalità occorre procedere? In particolare, è necessaria
la traduzione giurata del ricorso per decreto ingiuntivo e del decreto ottenuto?
In attesa di Vostra risposta, ringrazio e porgo cordiali saluti.
1/11/2004 >Giovanni Pasian
L'ufficiale
Giudiziario ha fissato la data dell'immissione nel possesso di un immobile di
mia proprietà.
Internamente vi sono dei mobili e dei documenti contabili del conduttore
sfrattato per morosità che si è reso introvabile. Posso rifiutare di assumermi
la responsabilità di custodire detti beni?(anche perchè non so dove metterli
dal momento che dovrei sgomberare il locale per poterlo riaffittare)e se sì con
quali conseguenze,l'ufficiale giudiziario può non immettermi nel possesso?
Risponde Maria Maddalena > C1 > UNEP Cosenza
Egregio
signore la custodia dei beni e documenti reperiti nel corso di uno sfratto, ove
lo sfrattato è assente, non può essere rifiutata dalla parte procedente.
Tuttavia se esiste la possibilità di contattare all'interno del territorio di
competenza dell'Ufficio N.E.P. un terzo (quale un titolare di ditta di deosito
oppure lo stesso IVG) dietro pagamento di un compenso, a carico della
parte procedente la quale potrà recuperare successivamente le relative spese
anticipate per la custodia dall'esecutato, nulla osta a che i beni vengano
assegnati in custodia a questi che ne dovrà accettare la custodia ed in quanto
munito di mezzi idonei sarà facultato a trasportarli in altri luoghi ed a
custodirli altrove. Da sottolineare che deve trattarsi di terzi che svolgono per
mestiere attività di deposito legalmente autorizzata.
28/10/2004 > Dr.ssa Claudia Rizzotto > Monza
Quale procedura è necessario seguire per eseguire un precetto su decreto ingiuntivo all'estero, in particolare in Grecia.Mi è stato consigliato di rivolgermi in procura per notizie ....ma prima di andare volevo qualcosa di più preciso.in attesa di cortese risposta, ringrazio
Risponde Maria Maddalena > C1 > UNEP Cosenza
Devo
dedurre che quando lei parla di eseguire un precetto vuole sapere come
effettuare la notifica di tale atto in Grecia. Ebbene secondo il recente
regolamento CE del 2000, la notifica deve passare attraverso un organo mittente
che per l'Italia è la Procura del tribunale che ha emesso il D.I. ed un organo
ricevente che è il Ministero della Giustizia: Ipourgio Dikeosinis - Mesogion 96
GR 11527 Atene, il quale ultimo provvederà a far espletare la notifica
dell'atto. Si richiede la compilazione di un modulo standard di trasmissione
dell'atto compilato in greco, inglese o francese; l'atto inoltre dovrà essere
redatto nella lingua dello stato ricevente.
14/10/2004 > Francesco Manganelli >C1 > Unep Civitavecchia
A
chi affidare la custodia di denaro, oggetti preziosi o armi eventualmente
rinvenuti nel corso delle operazioni di sfratto?
Grazie sempre di cuore al collega Angelo.
Risponde Maria Maddalena > C1 > UNEP Cosenza
Nella
mia breve esperienza solo una volta mi è capitato di eseguire uno sfratto
durante il quale all'interno dell'abitazione ho reperito oggetti preziosi e
denaro contante, allora stante l'assenza dello sfrattato,ho dato dettagliata
descrizione degli oggetti preziosi mentre per il denaro contante ho descritto
l'importo nei singoli tagli rinvenuti. Alla fine ho affidato al proprietario la
custodia di tali beni con la dicitura che avrebbe dovuto consegnarli allo
sfrattato dietro semplice richiesta. Per quanto concerne le armi, ritengo che il
discorso sia completamente diverso; infatti, se per esse è necessario il porto
d'armi non possono essere lasciate in custodia al proprietario, magari sarà
necessario avvertire la forza pubblica per lasciarle in custodia ad essa.
5 settembre 2004 > Raffaele Tucci > UGB3 > Bolzano
A
quale U.G. spetta "materialmente" eseguire la notifica ex. art.
143 c.p.c. nella casa comunale; All'U.G. dove il destinatario dell'atto
anagraficamente risiedeva, oppure, all'U.G. cui compete la zona ove e' ubicata
la "casa comunale" della citta'? Non riesco ad avere una risposta
definitiva!
Raffaele la mia opinione è che spetta all'UG
competente per la zona dove è ubicata la casa comunale.In molti uffici di
grossi dimensione tale prassi viene utilizzata anche per il 140 cpc (lo stesso
atto viene notificato da due UG).
9 giugno 2004 Avvocato Martines - Pignoramento presso terzi
Vorrei cortesemente sapere se si può disporre con la forma del pignoramento presso terzi (o altra forma equivalente) il pignoramento di beni mobili che si trovano in uno stato estero (nella fattispecie,di somme di denaro depositate in conto corrente presso una banca svizzera), beni intestati ad un cittadino italiano residente in Italia, nei cui confronti è stato emesso un decreto ingiuntivo. Grazie anticipatamente per la risposta.
Risponde Maria Maddalena
Egregio
avvocato ritengo che non sia possibile nella maniera più assoluta provvedere al
pignoramento presso terzi di beni mobili, nella specie somme di denaro, che si
trovano in un paese diverso dall'Italia. In virtù del principio di
territorialità nessun giudice può disporre, salvo convenzioni internazionali,
oltre i confini dello Stato; nel caso de quo, infatti, si chiederebbe
inverosimilmente al giudice italiano di andare ad assegnare delle somme che si
trovano in un paese straniero su dichiarazione di un terzo cui non si applica la
legge italiana. Semmai sarebbe stato più opportuno ottenere il riconoscimento
del debito davanti al giudice estero e far seguire il recupero secondo le regole
procedurali del paese ove trovasi il debitore. Non penso, infatti, possano
esservi dei procedimenti delibativi di atti resi inaudita altera parte come il
decreto ingiuntivo.
25/2/2004 - Giuseppe Iannella - UG C1 - Pieve di Cadore
che
possibilità c'è da parte di un Avvocato di addivenire ad un pignoramento
immobiliare avendo il possesso di un titolo esecutivo emesso ai sensi dell'art.2
del T.U. 14.4.1910 n. 329 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato e degli Enti pubblici, quindi un titolo esecutivo amministrativo ?
Un grazie a quanti vorranno rispondermi.
24/2/2004 Avvocato Giorgio Galbiati Milano
Devo
notificare un atto di intimazione, in relazione ad una causa pendente in Italia,
ad un cittadino tedesco residente in Germania.
A norma del Reg.1348/2000 l'atto deve essere tradotto in lingua tedesca (senza
necessità di asseverazione) e può essere notificato a questi direttamente per
posta.
Il problema riguarda il contenuto: mi è stato detto che tale teste non può
essere intimato, ma solo avvisato, e che non deve menzionarsi l'art.255 CPC.
Sapete dirmi qualcosa in più?
25/2/2004 La Risposta di Maria Maddalena
Egregio
Avvocato chi le ha detto quanto ha scritto ha detto bene circa il fatto che
all'estero non può essere intimato alcun teste, si tratta non di avviso ma di
invito a comparire. Manca l'intimazione perché la stessa viene fatta sotto
comminatoria di sanzione legge, ma quale legge? Quella italiana, come si fa a
far rispettare una legge e ad applicare una sanzione tutta italiana in un paese
straniero ove probabilmente vige altro sistema? Mi scuso per la forma
interrogativa scelta per risponderle, ma è l'unica che mi è venuta in mente
per cercare di rendere più chiaro il concetto.
20/2/2004 - Maurizio Colombrino - UG C1 Isernia
Il decreto legislativo 30/06/2003 n.196 ha introdotto novità eclatanti sul modo di notificare un atto a tutela della privacy: e per quanto riguarda l'esecuzioni? quando non si trova il debitore in prima persona la privacy si va a benedire? come ci si deve comportare in questi casi? Grazie
24/2/2004 Risponde Forino Francesco UG C1 - UNEP Larino
A mio parere, proprio per il fatto che il Decreto Legislativo n.196 tocca solo ed esclusivamente l'ambito delle notificazioni e non fa alcun cenno circa il rispetto della privacy in sede di esecuzione, in tale ambito si continuerà ad operare come si è sempre fatto , ovverosia adottando,per quanto possibile,una buona dose di discrezione
24/2/2004 Risponde Maria Maddalena UG C1 - UNEP Cosenza
Caro
collega la legge sulla privacy riguarda espressamente l'attività di
notificazione. Pertanto vanno rispettate tutte le formalità prescritte solo per
gli atti di esecuzione che si eseguono con semplice notifica. Nel silenzio della
legge ritengo che bisogna seguire la prassi ordinaria fino ad ora consolidata
per tutte le altre forme di esecuzione. Qualcuno, non abituato alle esecuzioni,
si è posto l'inesistente problema della necessità di consegnare l'avviso al
debitore ex art.518 c.p.c in busta chiusa e sigillata; ma, poiché tale
adempimento non costituisce notifica, sarebbe semplicemente inverosimile pensare
che una terza persona reperita nell'abitazione del debitore in assenza di questi
possa essere finanche nominata, previa accettazione, custode dei beni pignorati
ma non possa ricevere il suddetto avviso liberamente, ossia senza busta chiusa e
sigillata.Poi se si pensa addirittura all'ipotesi dell'assistenza della forza
pubblica, o dei servizi sociali oppure ancora del servizio sanitario, è facile
comprendere l'assurdità della semplice idea di applicabilità della normativa
in questione. Perché i suddetti agenti chiamati ad assistere, seppur vincolati
al segreto d'ufficio, in realtà sono tutti soggetti estranei all'esecuzione.
Ritengo a questo punto sia necessario cercare di non complicarci l'esistenza
oltremodo ed al di là di quanto un legislatore poco pratico ha già fatto.
19/1/2004 Renata Graziosi - UG C1 Taranto
Notificare a mezzo posta due atti diversi e sbagliando ad inserirli nella relativa busta, invertendoli, comporta querela di falso ? Grazie e complimenti per il sito.
19/1/2004 Avv. Renata Verdi Roma
Ritenete sia perdonabile effettuare una notifica a due persone diverse invertendo l'atto da notificare e spedendo via posta all'uno quello dell'altro e viceversa ?. Grazie.
Risposta (Angelo) ... curiosa coincidenza? Ritengo sia perdonabile in considerazione delle condizioni a volte disumane in cui sopravvivono molti uffici NEP... abolirei la notifica per posta!!
La Risposta di Maria Maddalena - Cosenza
Nessun falso, però, per non incorrere in responsabilità di natura diversa, bisogna riparare ripetendo correttamente la notofica. Qualche perplessità semmai con riferimento alla normativa sulla privacy... Per il resto in generale, seppur nel grande caos dovuto all'enormità della mole di lavoro dei nostri uffici, sarebbe opportuna maggiore accortezza alle carte che sfilano nelle nostre mani.
1 dicembre 2003 - Claudio Tolomei - Roma
Devo procedere ad esecuzione forzata per rilascio di un immobile dove si trovino autovetture sottoposte a sequestro giudiziario penale custodite dall'esecutato. Secondo voi, devo rimettere gli atti al giudice dell'esecuzione o procedere alla eventuale sostituzione del custode?
Ottobre 2003 - Dott. Antonello Castiglione - UG C1 - "ESECUZIONE CONTRO P.A.-TERMINE DI EFFICACIA DEL PRECETTO"
Posto che il D.L. 669/96 (art. 14), conv. in L. 30/97, successivamente modif. dall' art. 147 della L. 388/00, prevede che il creditore non può porre in essere atti esecutivi contro una P.A. prima del decorso del termine di 120 gg. dalla notificazione del titolo esecutivo, se il precetto è stato notificato contestualmente al titolo e quindi il relativo termine di efficacia di 90 gg. è spirato durante i 120 gg., è possibile eseguire il pignoramento (c/o terzi) considerando il termine dei 120 gg. sospensivo della decorrenza del termine di efficacia del precetto? Grazie a chi risponderà (possibilmente al + presto).
La risposta di Claudio Stasio - UG Verona
Ti informo che il decreto legge n°269 del 30 settembre 2003, all'art. 44, ha modificato la norma cui fai riferimento aggiungendo, dopo le parole 120 giorni, la seguente espressione: "prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né procedere alla notifica di atto di precetto".Credo che tale inciso, risolva il problema. Claudio Stasio - Uff. giud. Verona
Settembre 2003 - Giuseppe Iannella - Obbligo dell'avviso di notificazione di sentenza
L'Ufficiale
Giudiziario che ha proceduto a notificare una sentenza civile(a volte con
allegato il conseguente atto di precetto) è ancora obbligato a dare avviso di
tale notifica in Cancelleria nonostante la provvisoria esecutività ormai di
tutte le sentenze di 1° grado conseguente
alla riforma effettuata con la Legge 353/90 ? grazie a quanti vorranno
rispondermi e un caro saluto a tutti i Colleghi. Giuseppe Iannella
Risponde
Ciano Santanocita
La risposta è affermativa. Il fatto che la
sentenza sia esecutiva non fa venir meno l'obbligo dell'avviso al cancelliere.
L'avviso può servire ad altri scopi:ad esempio per determinare il
passaggio in giudicato della sentenza.
agosto 2003 - Ferdinando Rainone CTU - esecuzione di obblighi di fare ( Demolizione)
cari
amici, sono stato nominato per disporre la procedura di esecuzione di
demolizione di parte di due edifici( uno dell'esecutante e l'altro
dell'esecutato;
dopo letture e colloqui sono giunto alla seguente conclusione : che l'unica cosa
da fare è comunicare al Sindaco il giorno dell'inizio dei lavori di demolizione
facendo riferimento ai titoli esecutivi; e giusto o no? e poi le spese per i
lavori di demolizione da chi vengono pagate? uno degli edifici deve essere
totalmente demolito e poi ricostruito alla distanza prevista dal confine ; il
progetto viene fatto da me? chi mi paga ? i lavori di ricostruzione chi li paga?
l'impresa di costruzione nominata dal giudice può rifiutarsi di eseguire i
lavori?
Grazie ( per piacere se avete del materiale inviatemelo).Ferdinando
La risposta di Maria Maddalena.
Tanto
per cominciare il collega ufficiale giudiziario addetto all'esecuzione avrebbe
dovuto, all'atto del primo accesso, formularle dei quesiti primo tra tutti
quello di accertare la necessità di autorizzazioni amministrative e relative
concessioni. All'esito lei avrebbe dovuto chiedere un rinvio per aver modo di
espletare tutta l'attività burocratica necessaria a munirsi di detti
provvedimenti. Non dimentichi di verificare se occorre l'intervento di mezzi
speciali autorizzati ad esempio dalle prefetture, trattandosi di demolizione, o
di eventuali ditte specializzate.
Le spese relative devono essere anticipate dalla parte richiedente, sulla quale
grava anche un eventuale anticipo delle sue competenze che dovrà essere chiesto
in fase di accesso con dichiarazione resa a verbale. La ditta nominata per
l'esecuzione dei lavori non potrà esimersi dall'incarico, salvo giusta
motivazione. In tal caso dovrà essere notiziato il magistrato per la nomina di
altra impresa. Ovviamente trattandosi di attività complessa occorre massima
oculatezza e quindi tempi piuttosto ponderati.
luglio 2003 - Giovanni Vetrugno - compensazione e pignoramento
Atteso che la compensazione opera dal giorno della coesistenza dei due debiti nei confronti degli stessi soggetti, come deve comportarsi l'U.G. che eseguendo un pignoramento si veda esibire dal debitore esecutato un credito liquido certo ed esigibile vantando in compensazione nei confronti del creditore pignoratizio? Può solo consigliare il debitore di fare opposizione agli atti esecutivi eccependo la compensazione?
Risponde Maria Maddalena UG C1 - UNEP Cosenza.
Come è ben noto l'ufficiale giudiziario è un mero esecutore del provvedimento del Giudice, pertanto non gli è consentito entrare nel merito. Quando nel corso dell'esecuzione di un pignoramento viene eccepita la compensazione del credito, la stessa nessuna rilevanza può avere in questa sede e dinnanzi all'organo dell'esecuzione, che a differenza dell'organo giudicante, non ha potere discrezionale in merito. Allora l'ufficiale giudiziario potrebbe raccogliere a verbale le dichiarazioni rese dall'esecutato circa l'esistenza di un proprio credito vantato nei confronti dell'istante, le quali potranno poi essere utilizzate, una volta instaurato il contraddittorio, davanti al Giudice in fase di opposizione all'esecuzione. Tuttavia meglio sarebbe stato per il debitore se avesse sollevato eccezione con mezzi idonei a seguito della notifica del titolo, se giudiziario.
luglio 2003 - Orlandi Fabrizio - notificazione in Australia
Vorrei sapere la procedura per la notifica di una comparsa di risposta con domanda riconvenzionale in Australia .La parte istante può chiedere che vengano rilasciate dall' ufficio unep delle copie conformi per uso notifica del provvedimento del giudice che fissa la nuova udienza esibendo la copia conforme all'originale rilasciata dalla cancelleria ?
Risposta
di Giovanni Salzano
L'Australia , pur
essendo indipendente è comunque membro del Commonwealth Britannico e quindi è
possibile notificare gli atti giudiziari ed extragiudiziari, in materia civile e
commerciale, servendosi della Convenzione Italo-Britannica stipulata nel 1930 e
tuttora in vigore con Stati membri del Commonwealth che non hanno aderito a
convenzioni più recenti.
La modalità di attuazione pratica è la seguente:
L'ufficiale giudiziario italiano trasmette direttamente o tramite il
rappresentante diplomatico italiano locale gli atti da notificare e la richiesta
di notifica, redatta in lingua inglese o accompagnata da una traduzione giurata.
In linea di massima nessuna spesa è richiesta.
Le Autorità designate in Australia per la ricezione degli atti sono:
South Australia : The Master of The Supreme Court - Adelaide
Tasmania : The Registrar - Supreme Court - Hobart
The Northern Territories : The Giudge of the Supreme Court - Darwin
The Territories for the seat of Government: The Clerk of Petty Sessing -
Camberra
Western Australia: The Master of The Supreme Court - Perth
L'autorità richiesta provvederà a far notificare secondo la normativa
australiana gli atti che poi restituirà all'ufficio dell'ufficiale giudiziario
mittente.
Ricapitolando, l'ufficiale giudiziario formerà un plico con una busta a
sacchetto comune , NON di colore verde per atti giudiziari contenente per ogni
notificando :
a) due copie dell'atto da notificare
b) una lettera di accompagnamento in Inglese o con traduzione giurata
c) una traduzione dell'atto da notificare (obbligatoria e giurata)
Il tutto va indirizzato o all'autorità australiana territorialmente competente
(vedi sopra) oppure ad una delle nostre rappresentanze diplomatiche in
loco che provvederà ad inoltrare la richiesta alla autorità australiana.
La cartolina di ritorno della raccomandata che si invia in Australia và
indirizzata allo studio del procuratore richiedente.
Ovviamente,se il destinatario dell'atto è cittadino italiano ,molto più
conveniente sarà ricorrere alla normativa consolare.
luglio 2003 - D.ssa Lucia Sicolo - Valore dei beni pignorati
Vi
è responsabilità dell'ufficiale giudiziario che nell'eseguire un pignoramento,
pur in presenza di più beni pignorabili, ne aggredisce soltanto uno dandogli
peraltro un valore esorbitante rispetto a quello reale?
Come ovviare a tanto?
Risposta:
mediate istanza al giudice dell'esecuzione per la nomina di uno stimatore dei beni pignorati.
maggio 2003 - D.ssa Giuliana Astarita - Opposizione a esecuzione di rilascio.
Posto
che la giurisprudenza maggioritaria, in tema di esecuzione per il rilascio di
immobili, ritiene che l'esecuzioni abbia inizio con l'accesso dell'ufficiale
giudiziario, pertanto potrebbe iniziare e concludersi nel giro di poche ore, mi
chiedo e vi chiedo in che modo porsi oppormi all'esecuzione e chiedere la
sospensione della stessa prima che si concluda.
Grazie, Giuliana
Risponde Antonio Caradonna
Logica (e prassi corrente in diversi uffici giudiziari) vuole che potendosi esaurire il rilascio in poche ore con la materiale estromissione dell'inquilino,sia cura del legale istante proporre al Giudice dell'esecuzione,subito dopo,la opposizione in parola.Tale opposizione potrà anche concludersi con la reimmissione in possesso dello sfrattato.
maggio 203 - Avv.Rossi - notificazione in irlanda
Dovrei
notificare un atto in Italia e in Irlanda.
Come devo procedere? Attraverso gli addetti UNEP della mia città?
Inoltre in Irlanda devono essere notificati congiuntamente sia la copia tradotta
(e giurata nella traduzione?) e quella in italiano?
Grazie
Risponde Giovanni Salzano.
La
notificazione di atti in Irlanda non presenta grandi difficoltà.
Anche l’Irlanda, che è parte della UE, ha adottato il regolamento CE
1348/2000 che regola le notificazioni di atti all’interno della CE.
Nello specifico, gli atti da notificare devono essere spediti
dall’ufficiale giudiziario italiano addetto al tribunale davanti al quale si
procede, ad uno dei 26 ufficiali giudiziari irlandesi in base alla contea di
destinazione dell’atto.
Le modalità pratiche di notificazione sono le seguenti: Innanzitutto si
deve saper in quale contea deve essere notificato l’atto. Trovata la contea si
ricava l’indirizzo del County Registrar cui spedire gli atti. Si preparano due
copie dell’atto da notificare con allegata la traduzione in
inglese non giurata o in gaelico e contestualmente si compila il modulo di
accompagnamento .Quindi l’ufficiale italiano spedisce: 2 copie dell’atto con
traduzione e 1 modulo di accompagnamento compilato in inglese al county
registrar competente. Nel giro di un paio di mesi dovrebbe ritornare una delle
due copie inviate, con l’attestazione di avvenuta notifica da parte dei
colleghi irlandesi.
Giovanni Salzano
maggio 2003 - Palermino - data di esecuzione di sfratto
IL GIUDICE HA EMESSO UN PROVVEDIMENTO PASSATO IN GIUDICATO PER LA CONVALIDA DI LICENZA DI FINITA LOCAZIONE INTIMANDO AL DESTINATARIO LA DATA ENTRO LA QUALE DEVE LASCIARE LIBERO DA COSE L'APPARTAMENTO CHE DETENEVA SECONDO CONTRATTO DI LOCAZIONE, AL RIGUARDO SI CHIEDE QUAL'E' IL TERMINE A DISCREZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO PER ESEGUIRE QUANTO DISPOSTO DAL GIUDICE??? GRAZIE. CORDIALI SALUTI.
Risponde Antonio Caradonna.
Egregio Sig. Palermino,la legge prevede che alla convalida del giudice debba seguire un atto di precetto con il quale si intima al detentore del bene il rilascio entro un termine di almeno 10 giorni.Ove anche tale invito resti inevaso,sarà cura del proprietario comunicare allo sfrattando, a mezzo ufficiale giudiziario la data in cui si procederà al rilascio.La discrezione dell'ufficiale giudiziario si riconduce pertanto alla fissazione del giorno dello sfratto,che comunque dovrà collocarsi entro i 90 giorni dalla notifica dell'atto di precetto.Il giorno di cui si parla,peraltro,va inteso come "primo accesso" dell'UG e può non coincidere con lo sloggio materiale,ove il proprietario intenda prorogare lo sgombero stesso per svariati motivi.
maggio 2003 - Volker Vasilico - Pignoramento di quote di società
Ciao
colleghi,
qualcuno mi sa dire la procedura esatta se il creditore intende pignorare le
quote di una societá a capitale (S.r.l.). Secondo me bisogna procedere come per
il pignoramento presso terzi. Bisogna annotare il pignoramento nel libro dei
soci??
Grazie colleghi per il vostro aiuto e complimenti a Angelo D'Aurora per questo
Sito!!!!
Risponde Angelo Napoli C1 Mistretta.
Riguardo
il quesito in oggetto, alla luce della innovazioni legislative che hanno
istituito il registro delle imprese e modificato il codice civile all’art.
2479 (cfr. l. 580/93 e l. 310/93), ritengo che il pignoramento di quote di una
srl possa essere effettuato mediante notificazione al debitore
di un atto contenente l’ingiunzione di cui all’art. 492 cpc e la descrizione
delle quote che si sottopongono ad esecuzione (con il valore nominale di esse) e
successiva iscrizione del detto atto nel registro delle imprese.
> In questo senso si è di recente orientato il Tribunale di Milano con sua
ordinanza 17.02.2000.
> Il pignoramento in questione si dividerebbe in tre fasi:
> 1) notifica al debitore con ingiunzione (da cui decorre il termine
dell’art. 497 cpc)
> 2) iscrizione nel registro delle imprese (che non è il momento di
perfezione, bensì quello dell’opponibilità a terzi)
> 3) iscrizione nel libro soci (da cui decorrono gli effetti nei confronti
della società).
> Circa le modalità operative, ritengo debbano osservarsi le forme del
pignoramento presso terzi che, nonostante contrarie autorevolissimi opinioni,
sembra la più adattabile al caso di specie anche perché non è detto che il
competente Giudice dell’Esecuzione condivida in pieno la tesi
fatta propria dal Tribunale di Milano.
> L’atto conterrà, quindi, oltre agli elementi specificati anche la
citazione a comparire per il legale rappresentante della società e
l’intimazione all’iscrizione nel libro dei soci del pignoramento iscritto
nel registro delle imprese (che avverrà, chiaramente, ad iscrizione avvenuta
nel registro delle imprese).
> L’iscrizione nel registro delle imprese dovrebbe essere effettuata (come
per la trascrizione del pignoramento immobiliare) dall’ufficiale giudiziario o
dal creditore procedente.
> Successivamente alla presentazione della domanda per l’iscrizione al
registro delle imprese il creditore depositerà in cancelleria titolo esecutivo,
precetto (se non già depositati dal procedente ufficiale Giudiziario insieme
all’atto del pignoramento) e la detta domanda di
iscrizione per la formazione del fascicolo di Ufficio.
> Circa la dichiarazione di terzo, in realtà, mi preme sottolineare
come,aderendo alla tesi testè propugnata si possa anche prescindere dalla
stessa (soprattutto nel caso di assenza ingiustificata della società pignorata)
e senza far ricorso alle lungaggini di un giudizio di merito per
l’accertamento ex art. 548 cpc: ciò perché l’iscrizione sul registro delle
imprese avviene anche senza la volontà della società stessa trattandosi di un
pubblico registro e, pertanto, opera ex tunc dal momento dell’iscrizione.
Il giudice potrà senz’altro, in mancanza della detta dichiarazione,procedere
disponendo c.t.u. al fine di accertare il reale valore attuale delle quote
assoggettate ad espropriazione.
> Il tutto con l’auspicio di una produzione normativa chiara ed efficace
che possa colmare le lacune di una procedura esecutiva ormai incapace di reggere
il passo alle nuove forme di ricchezza quali quote societarie, fondi comuni
d’investimento, e tutti gli altri beni “immateriali” di più sicura
soddisfazione per il creditore.
La risposta due di Maria Maddalena C1 - UNEP Cosenza - 9 luglio 2003
marzo 2003 - Avv. Paturzo - Notificazione in Grecia
Devo
notificare un atto di citazione in Grecia, ho usato l'art.10 della Convenzione
di Ginevra, ma non ho ricevuto indietro la cartolina di ritorno, a questo punto
mi hanno fatto un sacco di questioni, tra cui che la corretta notifica deve
essere fatta tramite ambasciata, con apposito modulo, come posso stare
tranquilla?
L'atto deve essere tradotto in greco, ma è possibile utilizzare un traduttore
non iscritto all'albo?
Risposta di Gianni Salzano - Tivoli.
La Grecia, con
l’adesione alla Unione Europea, ha esplicitamente adottato il Regolamento CE n°
1348/2000 in tema di notificazione di atti giudiziari ed extragiudiziari tra i
paesi membri.
Tale regolamento, per gli Stati aderenti è vincolante, al fine di rendere
rapido ed omogeneo il procedimento notificatorio tra gli Stati aderenti. Vale a
dire che per notificare atti tra i paesi della UE occorre fare uso del citato
regolamento.
Modalità pratiche:
Per ogni destinatario si inviano due copie dell'atto da notificare con allegata
una traduzione in greco che non deve essere asseverata o giurata, unitamente al
modulo di accompagnamento disponibile presso gli uffici UNEP che può essere
compilato o in greco oppure in francese o inglese. Il tutto inserito in una
busta normale con ricevuta di ritorno internazionale (di colore rosso) ed
inviato al Ministero della Giustizia Greco all'indirizzo sotto riportato.
Effettuata la notifica, il Ministero Greco restituirà una delle due copie
inviate, unitamente al modulo attestante la avvenuta notificazione o
notificazione direttamente all'ufficiale giudiziario italiano che ha inoltrato
gli atti.
L'Autorità Centrale in Grecia nonché organo ricevente è il Ministero della
Giustizia:
Ipourgio Dikeosinis - Mesogion 96- GR-11527 Athina Tel (30-1)
771 41 86 Fax (30-1) 771 59 94
I responsabili presso l'autorità centrale sono la signora Arghirò Eleftheriàdu,
la signora Irìni Kuzéli e il signor Gheòrghios Kùvelas. I funzionari
indicati parlano greco,l'inglese ed il francese.
Questo dando per scontato che il destinatario dell’atto non è cittadino
italiano.
marzo 2003 - Claudio F. - Impignorabilità degli strumenti di lavoro.
L'articolo 514 cpc stabilisce che sono impignorabili gli strumenti necessari per l'esercizio di una professione. Nell'ipotesi di un autotrasportatore è pignorabile l'autocarro oppure posso astenermi?
Risponde
Volker R. Vasilico
Secondo me l'automezzo
(furgone o camion) é sempre pignorabile! In caso il debitore deve fare ricorso/opposizione
al giudice del esecuzione, che deve decidere nel merito.
Risponde
Aldo Petrelli
Questa circolare
dell'Agenzia delle Entrate vale per i Concessionari, ma reca qualche spunto
interessante sulla impignorabilità....
Circolare del 14/08/2002 n. 71 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso....(clicca
qui per leggere la circolare)
gennaio 2003 - Antonio Patti - Pignoramento e prescrizione assegno
E' legittimo l'operato dell'ufficiale giudiziario che non esegue un pignoramento perché, al momento della formale richiesta d'esecuzione, sono decorsi più di sei mesi dalla data di emissione dell'assegno, motivando il rifiuto sulla base di quanto disposto dall'art. 75, I comma, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 ("Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione")?
La prescrizione non è rilevabile d'ufficio, ma dalla parte. Pertanto l'Ufficiale Giudiziario deve dar corso all'esecuzione forzata.
La risposta di Ciano Santanocita (un clic sul nome per leggerla)
dicembre 2002 - A. Cantelli - Sfratto e Inventario
Secondo voi, visto che il codice di procedura civile non ne fa menzione, siamo obbligati, in esecuzione di sfratto, procedere, dopo l'immissione in possesso, all'inventario dei beni esistenti se le parti non rinunciano a questa operazione? Grazie.
Risposta di Antonio Caradonna - Padova.
Non mi pare che l'art.609 C.P.C. imponga all'UG procedente inventari dei beni rinvenuti,ne' si richiedono espresse rinunce da parte degli interessati.Buon senso vuole ,ovviamente,che dell'arredo e dei valori in genere venga stilato un sommario elenco.Un dettagliato inventario,a mio parere,sarebbe riconducibile a quelle attività stragiudiziali che l'ordinamento consente all'UG e per le quali,ex art.83 disp.att. al codice,e' previsto un compenso che verrà liquidato dal G.E.
Risposta due di Mario Rocca - Brescia.
E' vero che il cpc non parla di inventariare i mobili appartenenti allo sfrattato, ma se l'uff. giud. procedente deve disporre la custodia in loco o il trasporto altrove (art. 609 cpc) mi pare implicito che ciò può essere fatto solo dopo un inventario, anche sommario. L'inventario è bene farlo anche per cautelarsi da future contestazioni indicando, al termine del verbale, che non si è rinvenuto denaro, nè oggetti preziosi, nè titolo di credito.
dicembre 2002 - Massimo (giornalista) - Sfratti
Vi disturbo per un'informazione che riguarda la mia professione (devo effettuare un servizio sugli sfratti e sui requisiti per la proroga). Si capisce poco sul requisito reddituale. Vi chiedo: quale deve essere perché un inquilino possa ottenere la proroga (oltre naturalmente ad essere ultra65enne o portatore di handicap)?Grazie.
Claudio Stasio - UNEP Verona -
Potrebbe esserle d'ausilio la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici (oggi
delle infrastrutture e dei trasporti) del 23 febbraio 2001.Secondo tale
circolare "è da ritenere che la situazione reddituale del conduttore ai
fini del beneficio in argomento vada riferita al possesso dei requisiti
economici previsti dalle singole normative regionali e delle province autonome
di Trento e Bolzano per conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia
residenziale pubblica (legge 5 agosto 1978, n. 457, articolo 22).
Il superamento di tali limiti di reddito è ritenuto, infatti, dal legislatore
condizione sufficiente perché il locatario possa rivolgersi all’offerta di
alloggi in locazione disponibili sul mercato.
La ratio della norma contenuta nella legge 388/2000, come già illustrato al
punto 3, è quella di legare la sospensione delle procedure esecutive di sfratto
all’inserimento del conduttore in apposite graduatorie comunali da redigere,
nella prima fase di applicazione, entro 180 giorni dall’entrata in vigore
della legge. Il richiamo alla legge 431/1998 e l’utilizzo delle risorse
attribuite dal Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in
locazione, di cui all’articolo 11 della richiamata legge, destinato alla
concessione dei contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione,
evidenziano l’analogia delle due disposizioni. Pertanto, il requisito del
reddito per l’inserimento dei conduttori nelle citate graduatorie non può che
essere identico. Conseguentemente, per la quantificazione del reddito, si
applica la lettera b) dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 7 giugno 1999 (pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19 luglio 1999),
che richiede la "sussistenza" - in relazione al nucleo familiare del
locatario – di un reddito annuo imponibile complessivo non superiore a quello
determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per
l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Ai fini della verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo
familiare deve essere resa, in tal senso, all’ufficiale giudiziario apposita
dichiarazione a norma dell’articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n.127.
Per rendere più agevole la verifica del possesso dei requisiti di accesso
all’edilizia residenziale pubblica si unisce alla presente circolare un
prospetto dei limiti di reddito vigenti in ciascuna regione e nelle provincie
autonome di Trento e Bolzano".
Spero di esserle stato utile.
dicembre 2003 - Antonio Caradonna - Consulta 477/02 e termini per il pignoramento
Gradirei sapere se la recente sentenza della Consulta n.477/02 del 26 novembre scorso,determinando quale momento in cui si perfeziona per il richiedente la notifica a mezzo posta la materiale consegna dell'atto all'UG,in sede di ricezione, fa decorrere da tale momento il termine di efficacia del pignoramento.Se per ipotesi la istanza di notifica viene evasa (caso non infrequente)dopo 2 o 3 settimane dalla presentazione allo sportello,puo' ritenersi tale lasso temporale compreso nei canonici 90 giorni?
larisposta di Aldo Petrelli - UNEP Lecce
Caro
collega, i "canonici 90 giorni" decorrono sempre dalla ricezione
dell'atto da parte del destinatario.
La Consulta ha consacrato il distacco tra il momento dell’efficacia della
notificazione e quello in cui la notificazione si perfeziona:
•la notificazione è efficace nei confronti dell’istante nel momento in
cui consegna l’atto da notificare all’Ufficiale Giudiziario (sono così
fatti salvi eventuali termini di decadenza);
•la notificazione si perfeziona nei confronti del destinatario quando
l’atto giunge validamente nella sua sfera di conoscenza (data di ricezione
della raccomandata o “decorsi dieci giorni dalla data della spedizione della
comunicazione di avvenuto deposito” - punto 2.7 della circolare
dell’Ente Poste prot.16780 del 22.6.1999-).
Ora ci si aspetta una circolare ministeriale che sicuramente evidenzierà
qualche distinguo e ci sottoporrà varie casistiche applicative.
Ora sarebbe il caso che finalmente il legislatore facesse tesoro dei principi
della Consulta, adeguasse automaticamente questo principio alle notificazioni
in genere (art.137 e seg. cpc) e riunisse in un “Testo Unico” tutta
la normativa vigente sulla materia.
dicembre 2002 - Francesco Manganelli - custodia dei beni pignorati
Se
al termine della redazione di un verbale di pignoramento il debitore (o un suo
familiare o dipendente) si rifiuta di firmare il verbale, a chi affido la
custodia dei beni?
Grazie per la collaborazione e complimenti sinceri ad Arcangelo per il sito e
per questa nuova rubrica.
La risposta di Piero Sardano "La custodia è affidata alla persona che detiene il bene mobile pignorato, dando atto del rifiuto di sottoscrivere il verbale ovvero il rifiuto di accettare l'incarico di custode. Il creditore procedente si attiverà a chiedere la surroga di detto custode "provvisorio" che comunque assume le responsabilità di legge"
La
risposta due di (dr.
Nicola Lomonte - UNEP Rutigliano) La
mancata nomina di persona a cui affidare la custodia del compendio pignorato, (o
omissione di nomina) non incide sulla validità del pignoramento, che si ha per
avvenuto con l’ingiunzione (rivolta anche al debitore assente) di “astenersi
da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente
indicato i beni che si assoggettano all’ espropriazione e i frutti di essi”
. (vedi Castoro, Il Processo d’esecuzione nel suo aspetto pratico).
Autorevole dottrina (Ricci), sostiene che, quantomeno nel pignoramento
mobiliare, la custodia è staccata dal pignoramento. Per cui la nomina può
essere fatta anche successivamente al pignoramento, su istanza di parte
presentata al G.E. che autorizza l’uff. giud. a completare il suo compito
(Castoro op.cit.) oppure autonomamente e direttamente dall’uff. giud. anche
senza autorizzazione (l’art. 521 c.p.c. parla di processo verbale e non
di verbale di pignoramento) (vedi anche Carpi-Taruffo)
La risposta di Bernardino Fusacchia Rieti:"ripassa la palla al G.E. ex 613 cpc, difficoltà insorta!"
La risposta di Piero
Sardano "
Le quote latte si pignorano con le forme del pignoramento presso terzi,
di solito Cooperativa Allevatori che gestisce e lavora il latte, o Centrale
del Latte.
Inapplicabile il ricorso all'art. 613 C.P.C. che determinerebbe, nelle more ed
indugio dell'UG,assunzione di responsabilità per colpa grave, in caso di
pagamento delle quote latte da parte del terzo al creditore-debitore.
Dino
Fusacchia.. La
soluzione che da Sardano deve essere frutto di un equivoco poiché così si
pignora il credito per il latte conferito. Le quote latte sono un'altra cosa:
quasi come un'autorizzazione amministrativa che so ad es. a vendere tabacchi!
Forse se pignorabili si pignorano nelle forme del presso terzi ma presso l'AIMA
che credo abbia il registro delle stesse.
Giovanni Giorgio -Acquaviva delle Fonti
E
se le quote latte
fossero impignorabili?
(L.388/2000 art.145 c.31: 31. Sui fondi delle contabilità speciali aperte
presso le sezioni di tesoreria riguardanti il versamento, da parte dei
produttori, del prelievo supplementare sulle produzioni lattiere, ai sensi del
regolamento (CEE) n.3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, non sono
ammessi atti di sequestro o pignoramento a pena di nullità rilevabile anche
d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati si
considerano inesistenti e non determinano obbligo di accantonamento da parte
del tesoriere).
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