L'articolo 514 cpc stabilisce che sono impignorabili gli strumenti necessari per l'esercizio di una professione. Nell'ipotesi di un autotrasportatore č pignorabile l'autocarro oppure posso astenermi?
Risponde
Volker R. Vasilico
Secondo me l'automezzo
(furgone o camion) é sempre pignorabile! In caso il debitore deve fare ricorso/opposizione
al giudice del esecuzione, che deve decidere nel merito.
Risponde
Aldo Petrelli
Questa circolare
dell'Agenzia delle Entrate vale per i Concessionari, ma reca qualche spunto
interessante sulla impignorabilitą....
Circolare del 14/08/2002 n. 71 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso....
Circolare del 14/08/2002 n. 71- Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Articolo 62
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 602;
impignorabilita' dei beni indispensabili all'esercizio dell'impresa per gli
autotrasportatori
>
> Sono pervenute da piu' parti richieste di chiarimento
sulla portata della disposizione contenuta nell'articolo 62, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, modificato
dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, in materia di
procedure
esecutive promosse dal concessionario della riscossione per l'adempimento
coattivo delle obbligazioni tributarie.
> In particolare, le predette richieste concernono i casi in cui i beni da
sottoporre a procedura esecutiva appartengano ad un soggetto che svolge l'attivita'
di autotrasportatore organizzata sotto forma di piccola impresa.
> Come noto, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del riferito D.P.R. n. 602
del 1973, nel quale e' confluita la disposizione gia' contenuta nell'articolo
65, i beni mobili dichiarati impignorabili ai sensi
dell'articolo 514, primo comma, n. 4) del codice di procedura civile, in quanto
indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del
debitore, possono essere comunque sottoposti a pignoramento nei casi in cui
siano soggetti al privilegio previsto dall'articolo 2759 del
codice civile.
> Occorre preliminarmente valutare se anche i beni appartenenti agli
autotrasportatori di piccole dimensioni, con specifico riferimento al veicolo
utilizzato per il trasporto, possano essere annoverati tra i beni per i quali e'
prevista l'impignorabilita' ai sensi dell'articolo 514, primo
comma, n. 4) del codice di procedura civile.
> Si osserva in proposito che la nozione di impignorabilita' di cui alla
norma citata, nelle interpretazioni della Corte di Cassazione, si ricollega al
concetto di indispensabilita' del bene di carattere relativo, cioe' alle
modalita' concrete in cui l'imprenditore svolge la propria attivita'.
> In altre parole, i beni utilizzati dal debitore per i quali si vuole
opporre l'impignorabilita' di cui all'articolo 514, primo comma n. 4), devono
risultare in concreto indispensabili per l'esercizio della
professione, arte o mestiere da cui il debitore ricava i propri mezzi di
sostentamento.
> Cio' puo' verificarsi, ad esempio, qualora l'imprenditore, per il fatto di
svolgere l'attivita' con prevalenza del proprio lavoro, assuma la qualifica di
piccolo imprenditore, tipica di coloro che - ai sensi dell'articolo 2083 del
codice civile - "esercitano un'attivita' professionale organizzata
prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia".
> Per converso, il beneficio dell'impignorabilita' dei beni non opera nel
caso in cui il debitore disponga di altre fonti reddituali, ovvero si avvalga di
un'organizzazione imprenditoriale complessa, in grado di assicurare, nonostante
il pignoramento di uno o piu' beni, i mezzi del
proprio sostentamento.
> Con riferimento all'autotrasportatore, qualificabile come piccolo
imprenditore, si ritiene che il beneficio dell'impignorabilita' di cui
all'articolo 514, primo comma, n. 4) c.p.c., trovi applicazione in quanto per le
ridotte dimensioni dell'impresa lo svolgimento dell'attivita' non
potrebbe piu' continuare ove fosse pignorato l'automezzo utilizzato dal
debitore.
> Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ.,
sez.lav., 1/07/2000, n. 8859), possono rientrare nel campo di applicazione della
norma in commento anche le societa' in nome collettivo, in quanto societa' di
persone caratterizzate dalla c.d. "autonomia patrimoniale imperfetta",cioe'
dalla responsabilita' solidale ed illimitata dei soci per le obbligazioni
contratte nell'interesse della societa', sempreche' il lavoro prestato dai soci
sia prevalente rispetto all'impiego di capitale.
> Dall'ambito di applicazione di detta disposizione normativa devono
ritenersi escluse, invece, le societa' di capitali, per le quali il fattore
capitalistico e' prevalente per definizione.
> Cio' chiarito, un secondo ordine di problematiche investe l'applicabilita'
o meno alla fattispecie in esame del citato articolo 62, comma 1, il quale, come
gia' ricordato, nel richiamare l'articolo 514, primo comma, n. 4), dispone
espressamente la pignorabilita' anche dei beni utilizzati per lo
svolgimento dell'arte o della professione del debitore qualora ricorra il
privilegio generale di cui all'articolo 2759 del codice civile.
> Si ricorda che in forza di quest'ultima disposizione normativa, sono
assistiti da privilegio generale i crediti dello Stato per le imposte sui
redditi dovute per i due anni anteriori a quello per cui si procede,
limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta imputabile al reddito
d'impresa.
> Ne consegue che il limite della pignorabilita' degli automezzi utilizzati
dai autotrasportatori che svolgono l'attivita' con il lavoro prevalentemente
proprio, in base a quanto disposto nel citato articolo 62, comma 1, non e'
opponibile in presenza di crediti erariali assistiti da privilegio generale.
> A tal fine e' tuttavia necessario che ricorrano tutte le condizioni del
citato articolo 62 e, in particolare, che si tratti di crediti per imposte
dirette relative ad annualita' pregresse, ma non oltre i due anni precedenti
quello per il quale il pignoramento viene effettuato.
> Si ritiene che dette condizioni non ricorrano, ad esempio, nella
fattispecie di cui al decreto legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito con
modificazioni nella legge 17 maggio 2002, n. 96, recante disposizioni urgenti
per ottemperare agli obblighi comunitari in materia di autotrasporto.
> Tale normativa, che disciplina, in esecuzione di decisioni della Comunita'
Europea, confermate da sentenze della Corte di Giustizia, il recupero delle
agevolazioni concesse agli autotrasportatori per gli anni 1992, 1993 e 1994
sotto forma di credito di imposta, esula infatti dall'ambito di applicazione del
richiamato articolo 62, comma 1.
> Cio' non solo perche' i crediti oggetto di recupero si riferiscono ad
annualita' anteriori all'ultimo biennio, ma anche perche' ai fini della
riscossione dei medesimi e' prevista una procedura diversa da quella propria
delle imposte sui redditi.
> Infatti, ai sensi dell'articolo 3 del richiamato decreto legge n. 96 del
2002, si prevede che, decorso il termine per la restituzione di quanto dovuto
dai soggetti agevolati, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai
fini del recupero, debba procedere attraverso il giudizio monitorio di cui agli
articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile (ingiunzione di
pagamento) e non attraverso la piu' spedita procedura dell'iscrizione a ruolo.