gennaio 2003 - Antonio Patti - Pignoramento e prescrizione assegno
E' legittimo l'operato dell'ufficiale giudiziario che non esegue un pignoramento perché, al momento della formale richiesta d'esecuzione, sono decorsi più di sei mesi dalla data di emissione dell'assegno, motivando il rifiuto sulla base di quanto disposto dall'art. 75, I comma, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 ("Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione")?
La prescrizione non è rilevabile d'ufficio, ma dalla parte. Pertanto l'Ufficiale Giudiziario deve dar corso all'esecuzione forzata.
Risposta a: Antonio Patti......Pignoramento
e prescrizione assegno
nome: Ciano Santanocita
UNEP di Barcellona P.G.
qualifica: ufficiale giudiziario C1
La risposta data,poco
articolata, non è condivisibile perché il termine per esperire l'azione
cambiaria, pur essendo di natura prescrizionale e non di decadenza, non può
farsi rientrare nella disciplina della prescrizione regolata dal codice civile
che riguarda la estinzione dei diritti per il loro mancato esercizio entro un
certo tempo.
Fermi restando i tempi ordinari di prescrizione in relazione al rapporto
causale, la legge cambiaria consente l'azione cambiaria entro termini diversi
che, se decorsi fanno perdere alla cambiale la qualità di titolo esecutivo.
La mancanza del titolo esecutivo (pacifico in dottrina e giurisprudenza) può e
deve essere rilevata dal giudice che ne ha cognizione; nella prima fase
d'impulso al procedimento esecutivo, ed in ogni caso prima che sorga la figura
del giudice dell'esecuzione, è l'ufficiale giudiziario il dominus, l'organo che
deve valutare se il documento prodotto è titolo esecutivo o non lo è; in caso
negativo dovrà astenersi dal procedere.
La questione, una ventina d'anni or sono, fu dibattuta alla Corte d'Appello di
Milano su iniziativa del Consiglio dell'Ordine: il locale UNEP si asteneva dal
procedere alla notifica dell'atto di precetto nel caso di azione cambiaria
prescritta; i colleghi commettevano un grave errore perché non è sindacabile
il contenuto di un atto interamente formato dalla parte che ne chiede la
notificazione mentre rientra nei nostri doveri l'accertamento della presenza di
un valido titolo esecutivo per procedere ad esecuzione forzata.
La questione si concluse con una dura reprimenda del presidente della Corte
d'Appello contro gli ufficiali giudiziari e con l'affermazione della tesi, a mio
giudizio errata, che la prescrizione del titolo esecutivo deve essere eccepita
dalla parte e non rilevabile d'ufficio.
Ciano Santanocita