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  Servizio dei protesti e  ripartizione delle   indennità di accesso. Nota n. 5/1012/03-1/ML

Roma 18 novembre 1999

nota del  Ministero Giustizia, AA CC – UFFICIO V

      Con riferimento al quesito indicato in oggetto, lo scrivente ufficio ritiene che la questione prospettata possa risolversi in base alla circolare n. 2/99, diramata da questa Direzione Generale in data  19 aprile 1999, recante disposizioni in materia di interpretazione dell’art. 7 della legge n. 28/99·

    Alla luce di quanto è in essa contenuto, non si può non sottolineare che il motivo ispiratore della legge n. 28/99 consiste nell'esigenza di riconoscere a tutti i dipendenti dell'ufficio NEP, compresi gli addetti ai servizi interni, il diritto a partecipare alla distribuzione della quota di indennità che residua dopo la detrazione delle spese, in quanto anche questi ultimi collaborano in modo rilevante al buon andamento dell'ufficio.

    Laddove invece risulti che di fatto, il servizio protesti è svolto soltanto da alcuni dipendenti UNEP, e senza alcuna collaborazione da parte del restante  personale, viene meno la ratio stessa della legge n. 28/99, così come sopra riassunta.

    Poiché risulta di tutta evidenza che nel caso di specie, riguardante I'ufficioNEP di ...,sono soltanto due le assistenti che svolgono» il servizio protesti, mentre il restante personale vi ha espressamente rinunciato, e non sembra svolgere alcuna attività connessa con tale servizio, ne discende che, mancando il presupposto fondamentale della collaborazione, e anche in considerazione dell'impegno particolare in termini di orario e di disponibilità che caratterizza il delicato servizio della levata dei protesti, appare opportuno allo scrivente che coloro che non esplicano in alcun modo tale servizio siano esclusi dalla ripartizione delle indennità di accesso per i protesti.

   Solo in tal modo si può salvaguardare la ·natura incentivante di tale reddito aggiuntivo, indicata dalla circolare sopra richiamata.

   I1 dover dividere tali indennità con altro personale che ha espressamente rinunciato a svolgere tale servizio, per ragioni di opportunità personale, può solo "incentivare, a lasciare il servizio stesso, con una ulteriore perdita di  funzioni dell'ufficiale giudiziario, la cui figura va sempre più impoverendosi.

 Dunque, se è pur vero che la predetta circolare assimila il trattamento delle indennità di accesso per i protesti cambiari a quello stabilito per le indennità di trasferta in materia civile, appare di tutta evidenza che tale assimilazione venne fatta, a suo tempo, presupponendo la collaborazione del personale addetto ai servizi interni anche per lo svolgimento del servizio protesti

In ultimo appare opportuno segnalare che la predetta circolare fa salvi eventuali diversi accordi, inerenti alla ripartizione, che possono stipularsi  tra gli aventi diritto. Si invita, pertanto, l’ufficiale giudiziario dirigente a favorire l'intervento di tali accordi, alla luce di quanto disposto nella presente ministeriale.

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