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Servizio dei protesti e ripartizione delle indennità di accesso. Nota n. 5/1012/03-1/ML Roma 18 novembre 1999 nota del Ministero Giustizia, AA CC – UFFICIO V
Con riferimento al quesito
indicato in oggetto, lo scrivente ufficio ritiene che la questione prospettata
possa risolversi in base alla circolare n. 2/99, diramata da questa Direzione
Generale in data 19 aprile 1999,
recante disposizioni in materia di interpretazione dell’art. 7 della legge n.
28/99·
Alla luce di quanto è in
essa contenuto, non si può non sottolineare che il motivo ispiratore della
legge n. 28/99 consiste nell'esigenza di riconoscere a tutti i dipendenti
dell'ufficio NEP, compresi gli addetti ai servizi interni, il diritto a
partecipare alla distribuzione della quota di indennità che residua dopo la
detrazione delle spese, in quanto anche questi ultimi collaborano in modo
rilevante al buon andamento dell'ufficio.
Laddove invece risulti che
di fatto, il servizio protesti è svolto soltanto da alcuni dipendenti UNEP, e
senza alcuna collaborazione da parte del restante
personale, viene meno la ratio stessa della legge n. 28/99, così come
sopra riassunta.
Poiché risulta di tutta
evidenza che nel caso di specie, riguardante I'ufficioNEP di ...,sono soltanto
due le assistenti che svolgono» il servizio protesti, mentre il restante
personale vi ha espressamente rinunciato, e non sembra svolgere alcuna attività
connessa con tale servizio, ne discende che, mancando il presupposto
fondamentale della collaborazione, e anche in considerazione dell'impegno
particolare in termini di orario e di disponibilità che caratterizza il
delicato servizio della levata dei protesti, appare opportuno allo scrivente che
coloro che non esplicano in alcun modo tale servizio siano esclusi dalla
ripartizione delle indennità di accesso per i protesti.
Solo in tal modo si può
salvaguardare la ·natura incentivante di tale reddito aggiuntivo, indicata
dalla circolare sopra richiamata.
I1 dover dividere tali
indennità con altro personale che ha espressamente rinunciato a svolgere tale
servizio, per ragioni di opportunità personale, può solo "incentivare, a
lasciare il servizio stesso, con una ulteriore perdita di
funzioni dell'ufficiale giudiziario, la cui figura va sempre più
impoverendosi. Dunque,
se è pur vero che la predetta circolare assimila il trattamento delle indennità
di accesso per i protesti cambiari a quello stabilito per le indennità di
trasferta in materia civile, appare di tutta evidenza che tale assimilazione
venne fatta, a suo tempo, presupponendo la collaborazione del personale addetto
ai servizi interni anche per lo svolgimento del servizio protesti
In
ultimo appare opportuno segnalare che la predetta circolare fa salvi |