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BOZZA 1 Gennaio 2013.
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MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.
1. NOTIFICAZIONE E SIGNIFICAZIONE
Dopo l’articolo 137 è aggiunto il seguente articolo
Articolo 137 bis. Significazione
La significazione è effettuata personalmente dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.
L’ufficiale giudiziario esegue la significazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto e informa il destinatario dei principali elementi del contenuto dell’atto stesso, con particolare riguardo ai tempi di impugnazione. Per tutte le operazioni di cui al comma precedente l’Ufficiale Giudiziario redige processo verbale.
La significazione può avere luogo ovunque.
Nel caso in cui la significazione di persona risulti impossibile, l’ufficiale giudiziario redige processo verbale menzionando le circostanze che hanno determinato tale impossibilità e notifica l’atto presso il domicilio o la residenza mediante consegna di copia conforme ai sensi dell’articolo 139.
Se non è presente alcun soggetto che possa o voglia ricevere l'atto al domicilio, l'ufficiale giudiziario invia per raccomandata un avviso contenente l’invito a ritirare l’atto presso l’ufficio dell’Ufficiale Giudiziario entro un mese.
Nel caso in cui non siano noti domicilio, né residenza, né luogo di lavoro del destinatario dell'atto, l'ufficiale giudiziario deposita l’atto nella casa comunale ai sensi dell’articolo 143.
All'articolo 148, infine, è aggiunto il seguente comma:
Per tutti gli atti introduttivi di giudizio, sentenze e tutti i titoli esecutivi, decreti ingiuntivi, atti di precetto, preavvisi di rilascio, pignoramenti immobiliari e presso terzi si procede a notificazione mediante significazione. In questi casi l'Ufficiale Giudiziario procede, in sostituzione della certificazione prevista dal comma 1, a redigere atto di significazione indicando tutte le attività svolte e le ricerche effettuate sulla reperibilità del destinatario, nonché tutte le informazioni fornite al destinatario in relazione alla natura dell'atto. Nel caso in cui non sia possibile la consegna dell'atto in mani proprie l'atto di significazione è allegato, come parte integrante, all'atto notificato.
NOTA. La significazione è un istituto esistente in quasi tutti i Paesi europei.
La differenza tra notifica e significazione consiste per la notificazione nel portare a conoscenza del destinatario un atto, per la significazione nel portare a conoscenza il contenuto dell’atto.
Tale particolare notifica si esegue mediante la redazione di un processo verbale (non una semplice relata) in cui viene evidenziato che il destinatario è stato informato adeguatamente dall’Ufficiale Giudiziario circa contenuto dell’atto.
La significazione, ovviamente, non può essere inviata a mezzo posta o per via telematica.
All’articolo 140 codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:
La notificazione si perfezione per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa o comunque decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, escluso il caso di esenzione del temine previsto dall’articolo 482 codice di procedura civile.
All’articolo 482 codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:
Ottenuta l'autorizzazione, ed in caso di notifica da effettuarsi ai sensi degli articoli 140 e 143, l'ufficiale giudiziario può procedere alle attività di esecuzione immediatamente dopo aver adempiuto alle formalità previste dagli articoli 140, primo comma, e 143, primo e secondo comma.
NOTA. Tale comma è stato aggiunto in virtù di quanto previsto dalla Corte costituzionale che, con sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 140 nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
La sentenza della Consulta non ha però previsto l’ipotesi in cui il giudice autorizzi l’esecuzione immediatamente dopo la notifica del precetto. Infatti in caso di rifiuto dell’atto da parte del consegnatario o di domicilio chiuso, attendere l’avviso di ricevimento o il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata vanifica l’esecuzione immediata.
Dopo il secondo comma dell’articolo 143 è aggiunto:
Se l’ultima residenza conosciuta è fuori dal territorio italiano e risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, l’Ufficiale Giudiziario deposita l’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o domicilio conosciuto nel territorio italiano.
NOTA. Tale norma modificata si applicherebbe quando:
1. il destinatario è un cittadino nato all’estero ed è rientrato nel proprio paese;
2. all’ultima residenza o domicilio estero è irreperibile o sconosciuto ( e quindi inapplicabile l’articolo 142 codice di procedura civile)
3. il notificante ha tentato con esito negativo la notificazione in virtù di convenzioni e regolamenti internazionale.
In questi casi poiché non è possibile il deposito nella casa comunale o in quello di nascita, per ovvie ragioni, l’unico rimedio è a volte – ma non sempre concesso – il ricorso all’articolo 151.
Riteniamo che questa lacuna legislativa vada risolta.
All’articolo 145 è aggiunto in fine il seguente comma:
Se nell’atto non è indicata la persona fisica che rappresenta l’ente, la notificazione deve essere eseguita presso la sede dell’ente e, in caso di esito negativo, può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente.
NOTA. La norma non precisa se la notifica al legale rappresentante è anche alternativa quando non è indicato nell’atto, anzi alcuni giudici l’hanno ritenuta nulla.
Ritengo che la norma debba precisare che qualora nell’atto non sia indicata la persona fisica che rappresenta l’ente, la notifica vada eseguita esclusivamente presso la sede dell’ente, ed in caso di esito negativo, presso la residenza, domicilio del legale rappresentante in carica al momento della richiesta di notificazione.
Norme vigenti
Legge 20 novembre 1982, n. 890 articolo 1.
1. In materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l'autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente.
2. L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona.
Articolo 107 del D.P.R. 1229/59.
Comma 1. L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere fatta per iscritto in calce o a margine dell'atto e firmata dallo stesso richiedente. Se questi non può o non sa scrivere, l'ufficiale giudiziario deve farne menzione nell'atto indicandone il motivo.
Comma 2. Tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti e degli atti stragiudiziali.
Il comma 2 dell’articolo 1 della Legge 890/82 è soppresso.
Il comma 1 dell’articolo 107 del D.P.R. 1229/59 è soppresso.
NOTA. Tali due commi non valorizzano l’esperienza dell’Ufficiale Giudiziario; infatti non gli consentono di valutare quale sia la modalità di notifica che conseguirebbe maggior successo.
Non è un caso che “alcuni” richiedenti impongano la notifica a mezzo posta al fine di avere come risultato la notificazione perfezionata per compiuta giacenza. Questo significa non voler mettere il destinatario in condizioni di tutelarsi.
Questo vincolo esiste solo in Italia, negli altri Paesi, la scelta del mezzo di notificazione spetta all’ufficiale notificatore e non certamente alla parte istante.
In merito all’articolo 107 alcuni circolari ministeriali riconoscono “paradossalmente” che pur rappresentando un aggravio di spesa pubblica, l’Ufficiale Giudiziario è obbligato ad inviare l’atto a mezzo del servizio postale.
Abrogare i suddetti commi consentirebbero un risparmio per l’Erario di diversi milioni di euro.
2. PIGNORAMENTO
Articolo 491 (Inizio dell'espropriazione)
l’articolo 491 è sostituito dal seguente articolo:
“Salva l'ipotesi prevista nell'art. 502, l'espropriazione forzata inizia con l’accesso dell’Ufficiale Giudiziario nel luogo di esecuzione.”
NOTA. Tale modifica consentirebbe al creditore, una volta dato impulso all’azione esecutiva di evitare di rinotificare l’atto di precetto – attualmente inefficace dopo novanta giorni – e di avere più tempo per procedere ad ulteriori indagini patrimoniali nell’ipotesi di pignoramento negativo o di domicilio chiuso.
Al secondo comma dell’articolo 492 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“Tale dichiarazione può essere effettuata anche in sede di esecuzione direttamente all’Ufficiale Giudiziario il quale ne dà atto a verbale.”
Al terzo comma dell’articolo 492 sono aggiunte le seguenti parole:
Su specifica autorizzazione di parte istante, l’Ufficiale Giudiziario può rinviare l’esecuzione qualora il debitore versi a titolo di acconto una somma direttamente nelle mani dell’Ufficiale Giudiziario.
VIGENTE. Comma 4 – articolo 492.
Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.
Il comma 4 è sostituito:
Comma 4. Ipotesi 1 Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione o quando non individua beni utilmente pignorabili, l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare tutti i suoi beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.
Comma 4. Ipotesi 2. Per la soddisfazione del creditore procedente l’ufficiale giudiziario invita preventivamente il debitore ad indicare tutti i suoi beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione.
NOTA. La sanzione penale è prevista dall’articolo 388 del Codice Penale: «la pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all’amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione».
Sarebbe auspicabile che la sanzione venisse estesa anche a coloro che alienano i beni nello spazio di tempo – quindici giorni – tra l’invito dell’Ufficiale Giudiziario e la dichiarazione patrimoniale.
Infatti, poiché i beni dichiarati sono considerati pignorati solo nel momento del processo verbale, ci vuole ben poco per i debitori “scaltri” svuotare un conto corrente o vendere un’auto e successivamente dichiarare all’Ufficiale Giudiziario che non possiedono beni o crediti da dichiarare.
VIGENTE. 5 comma 492 codice di procedura civile.
Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento restituisce il bene.
Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.
il quinto comma dell’articolo 492 è così modificato:
Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per procedere alle operazioni di ricognizione dei beni pignorati nonché quelle di stima e custodia ai sensi dell’art. 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario lo comunica al creditore procedente il quale valuterà l’opportunità, ai sensi dell’articolo 488 c.p.c. secondo comma, di trasmettere i titoli e la dichiarazione patrimoniale all’ufficiale giudiziario competente per gli adempimenti previsti nel presente comma. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388 quarto comma del codice penale, quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.
È aggiunto il seguente comma 5 bis:
Nei casi in cui vi è il ricorso ad uno o più ufficiali giudiziari di altri circondari questi ultimi depositeranno il processo verbale di ricognizione nella cancelleria del proprio ufficio e trasmetteranno copia all’ufficio del primo giudice dell’esecuzione presso il quale il debitore ha eletto domicilio.
NOTA. Questa modifica è importante perché pone fine a una carenza legislativa. Infatti, la modifica della norma chiarisce una questione molto dibattuta in dottrina e cioè, se la copia del processo verbale della dichiarazione - da trasmettere all’U.N.E.P. di competenza, quando i beni si trovino in altro circondario - sia titolo idoneo e sufficiente per poter procedere alla ricognizione dei beni pignorati. L’opinione dello scrivente è concorde con coloro che sostengono che alla copia vada allegato il titolo esecutivo ed il precetto in originale, così come è previsto dall’articolo 488 del Codice di Procedura Civile, secondo comma. Tale tesi si fonda principalmente sul fatto che il verbale di pignoramento in ricognizione va depositato nella cancelleria del luogo ove sono stati rinvenuti i beni e di conseguenza, risulta improponibile, la formazione di un nuovo fascicolo dell’esecuzione privo del titolo esecutivo e del precetto.
Il secondo problema è del doppio – o più - fascicolo non previsto dalla norma vigente. Con la trasmissione della copia del verbale di ricognizione il Giudice dell’Esecuzione competente, presso il quale il debitore ha eletto domicilio, e il Giudice dell’Esecuzione del luogo dove si trovano i beni dichiarati dal debitore hanno la possibilità di venire a conoscenza dell’estensione del primo pignoramento e coordinarsi in merito all’istanza di vendita,all’udienza,alla stessa vendita e così via.
Comma 6 – 492 codice di procedura civile. VIGENTE.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.
All’articolo 492, il settimo e ottavo comma sono abrogati.
dopo l’articolo 492 è inserito il seguente:
Articolo 492-bis
(Ricerca dei beni da pignorare)
Quando l’ ufficiale giudiziario non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose o i crediti pignorati appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione accede, su ricorso del creditore, mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati pubbliche e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall’articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro. L’ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale indica i beni individuati.
Ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, l’Ufficiale Giudiziario, se autorizzato dal presidente del Tribunale, è legittimato ad accedere alla banca dati di cui al comma precedente, anche immediatamente dopo il decorso del termine indicato nell’atto di precetto.
Se l’accesso ha consentito di individuare cose appartenenti e nella disponibilità del debitore, utilmente assoggettabili ad esecuzione, l’ufficiale giudiziario procede alla scelta a norma dell'articolo 517, ma nel limite di un presumibile valore di realizzo pari al triplo dell’importo precettato e notifica, ai sensi degli articoli 137 e seguenti e, ove possibile, ai sensi dell’articolo 149-bis, al debitore il relativo verbale, che dovrà anche contenere l'ingiunzione, l'invito e l'avvertimento di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 492. Le cose individuate si considerano pignorate al momento della notificazione del verbale, anche agli effetti dell’articolo 388, terzo comma, del codice penale.
Se le cose si trovano in luoghi compresi nel territorio di competenza dell’ufficio cui appartiene, l’ufficiale giudiziario accede ai luoghi per provvedere d’ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 518 e 520, salva la possibilità di limitare l’estensione del pignoramento ad una parte delle cose rinvenute quando il loro presumibile valore di realizzo appare superiore al limite di cui all’articolo 517.
Se le cose si trovano altrove, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che la presenta, unitamente all’istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 518 e 520, all’ufficiale giudiziario territorialmente competente.
L’ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa pignorata ai sensi del comma precedente, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l’omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell’articolo 388, sesto comma, del codice penale. In caso di assenza del debitore tale intimazione deve essere notificata nelle forme indicate nel terzo comma.
Se l’accesso ha consentito di individuare crediti o cose appartenenti al debitore che sono nella disponibilità di terzi, l’ufficiale giudiziario notifica, ai sensi degli articoli 137 e seguenti e, ove possibile, ai sensi dell’articolo 149-bis, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all’articolo 492, commi primo, secondo e terzo, nonché l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all’articolo 546.
Se il terzo risiede in un luogo non compreso nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo trasmette il titolo esecutivo, il precetto e il verbale con la relazione di notificazione alla cancelleria del giudice dell’esecuzione competente per la formazione del fascicolo dell’esecuzione e lo comunica al creditore per gli adempimenti previsti dall’articolo 543.
Quando l’ accesso ha consentito di individuare beni immobili, l’ufficiale giudiziario consegna gli atti all’ istante o al suo procuratore che formula istanza di pignoramento immobiliare, sottoscrive la descrizione dell’ immobile e rimette nuovamente gli atti all’ufficiale giudiziario che provvede ai sensi dell’ art. 555.
In ogni caso, se l’ accesso ha consentito la individuazione di crediti o di beni mobili di sicura o facile realizzazione, l’ufficiale giudiziario può scegliere anche i beni immobili soltanto se il valore di presumibile realizzo degli altri beni e dei crediti individuati è inferiore all’ importo del triplo del credito precettato.
Quando l’accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l’ufficiale giudiziario procede alla scelta preferendo, nell’ordine, i crediti di cui all’articolo 553, le cose appartenenti e nella disponibilità del debitore, le cose del debitore che sono in possesso di terzi;
NOTA. INDAGINE DI SOLVIBILITÀ
La modifica al presente comma consente all’Ufficiale Giudiziario di procedere a delle indagini patrimoniali anche prima che il creditore dia corso all’esecuzione forzata. Questo consentirebbe un notevole risparmio di costi per il cittadino sia in caso di esito negativo che positivo delle indagini. Infatti, mettere a nudo il patrimonio del debitore prima di dar corso all’esecuzione evita da una parte esecuzioni infruttuose e dall’altro riduce i tempi di recupero qualora l’Ufficiale Giudiziario è in grado di procedere ad un pignoramento mirato su determinati beni.
Per quanto concerne l’accesso telematico alle banche dati, tale modifica consente, come avviene in gran parte dei paesi europei, all’Ufficiale Giudiziario di accedere alle informazioni presso il sistema denominato SERPICO. In particolare la possibilità di individuare i conti correnti del debitore eviterebbe l’anomalia italiana di procedere al pignoramento presso terzi in banche – spesso effettuate a tappeto – ove il debitore non ha nessun rapporto.
dopo l’articolo 492 è inserito il seguente:
Articolo 492-ter (già comma 8 articolo 492)
Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili. L’Ufficiale Giudiziario in questo caso può avvalersi della collaborazione della guardia di finanza o nominare un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.
Articolo 494. Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario
Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede, l'importo delle spese e le competenze spettanti all’Ufficiale Giudiziario, con l'incarico di consegnarli al creditore.
All'atto del
versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata.
Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani
dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento,
una somma di denaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si
procede e delle spese, aumentato di due decimi.
Articolo 513. VIGENTE. L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può' ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Puo' anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.
Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica.
dopo il secondo comma dell’articolo 513 è aggiunto:
In caso di apertura forzata con sostituzione della serratura, le chiavi, quando non è possibile consegnarle al debitore o familiare convivente, sono depositate in cancelleria unitamente al processo verbale di pignoramento o a persona designata dall’Ufficiale Giudiziario in busta chiusa e sigillata. Delle operazioni di cui al presente comma è lasciato avviso nella cassetta della posta o, in mancanza, mediante affissione di avviso in busta chiusa sulla porta d’ingresso.
In ogni caso,
quando l’ufficiale giudiziario non riesce ad accedere ai luoghi di cui al
primo comma o non individua beni utilmente pignorabili, notifica al debitore,
ai sensi degli articoli 137 e seguenti e, ove possibile, ai sensi dell’
articolo 149 bis, l’invito di cui all’articolo 492, comma quarto.
Quando l’ ufficiale giudiziario non riesce ad accedere ai luoghi di cui al
primo comma, su ricorso del creditore, può essere autorizzato dal presidente
del tribunale o da un giudice da lui delegato ad accedere , mediante
collegamento telematico diretto, ai dati contenuti nelle banche dati pubbliche
ai sensi dell’ articolo 492 bis.
Nota. Oggi l’ostacolo maggiore per l’Ufficiale Giudiziario al fine di procedere all’apertura forzata è, in caso di sostituzione della serratura, il luogo di custodia delle nuove chiavi.
Articolo 517. vigente
Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.
Il primo comma è sostituito dal seguente:
Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato di due decimi, con un minimo di euro mille ed un massimo di euro ventimila.
NOTA. La norma va novellata in quanto se è vero che oltre alla somma precettata debbano essere cautelate anche le spese, tali spese spesso non subiscono variazioni in funzione del credito indicato nell’atto di precetto. Secondo l’opinione dello scrivente sarebbe più equo un incremento della somma precettata in misura proporzionale rispetto al credito, con previsione di un minimo e un massimo.
Ad esempio se il credito è di 100 euro, pignorare per un valore di realizzo di 150 euro non garantisce la copertura delle spese e penalizza il creditore mentre, se il credito è di 100.000 euro, l’incremento pari a 50.000 euro è esagerato e penalizza, questa volta, il debitore.
Art. 524. Primo comma. VIGENTE. L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto, ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati, e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono.
Il primo comma dell’articolo 524 c.p.c. è sostituito dal seguente:
L'ufficiale giudiziario, prima di iniziare le operazioni di pignoramento invita il debitore a dichiarare se vi sono beni già sottoposti a pignoramento, ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati, e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono.
NOTA. L’Ufficiale Giudiziario non sempre è in grado di conoscere se vi sono procedure esecutive pendenti in quanto segue direttamente l’iter del procedimento esecutivo fino alla fase del pignoramento e quindi non viene a conoscenza di eventuali sospensioni o estinzioni del processo esecutivo.
Art. 534.
Vendita all’incanto. (VIGENTE) –
Quando la
vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell’esecuzione, con
provvedimento di cui all’art. 530, stabilisce il giorno, l’ora e il luogo in cui
deve eseguirsi, e ne affida l’esecuzione al cancelliere o all’ufficiale
giudiziario o a un istituto all’uopo autorizzato.
Nello stesso provvedimento il giudice dell’esecuzione può disporre che
oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell’art. 490, sia data anche una
pubblicità straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo.
Art. 534. - Vendita all’incanto. – Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell’esecuzione, con provvedimento di cui all’art. 530, ne affida l’esecuzione al cancelliere o all’ufficiale giudiziario o a un istituto all’uopo autorizzato. Il soggetto a cui è affidata l’esecuzione della vendita deve dare pubblicità del giorno,dell’ora e del luogo dell’incanto ai sensi del primo comma dell’art. 490, salvo che il giudice disponga sia data un’ulteriore pubblicità straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo.
NOTA. Una eterodeterminazione del giorno ora e luogo dell’esecuzione della vendita, oltre a non coordinarsi con l’attività dei soggetti incaricati potrebbe nuocere al buon esito della vendita in quanto i tempi dei possibili acquirenti si potrebbero non conciliare con i tempi processuali indicati dal Giudice dell’esecuzione, questi infatti ha compiti di controllo piuttosto che operativi.
Articolo 534-bis. Delega delle operazioni di vendita
Il giudice, con il provvedimento di cui all'articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534 o all’ufficiale giudiziario, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondano o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione.
NB. In grassetto la modifica
NOTA. Non è comprensibile l’esclusione dell’Ufficiale Giudiziario tenuto conto che l’art. 534 prevede che …”.. il giudice dell'esecuzione, col provvedimento di cui all'articolo 530, stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato.”
Art. 538. – Nuovo incanto. (VIGENTE) – Quando una cosa messa all’incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l’esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente.
Art. 540.
– Pagamento del prezzo e rivendita. (VIGENTE)
– [La vendita all’incanto si fa per contanti] (Comma abrogato ex art. 4, c.
8, lett. d-quater del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193)
La somma ricavata dalla vendita è immediatamente consegnata al
cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari.
Art. 538. –
Nuovi incanti. –
Quando una cosa messa all’incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata
affidata l’esecuzione della vendita su istanza del creditore procedente fissa
uno o più eventuali nuovi incanti ognuno ad un prezzo base inferiore di un
quinto rispetto a quello precedente.
Di tali incanti il soggetto a cui è stata affidata l’esecuzione dà la
pubblicità di cui all’art. 534.
Art. 540. –
Pagamento del prezzo e rivendita.
– La vendita all’incanto si fa anche per contanti.
La somma ricavata dalla vendita è immediatamente depositata in
cancelleria dal soggetto incaricato alla vendita con le forme dei depositi
giudiziari.
NOTA.
Le riforme che si sono succedute - dapprima il D.L. 14 marzo 2005, n. 35
convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80, poi il D.L. 29 dicembre 2009, n. 193
convertito in legge 22 febbraio 2010, n. 24 – hanno, da una parte risolto degli
annosi problemi, ma dall’altro ne hanno creati degli altri, prova ne è che il
sistema delle vendite ai pubblici incanti (quelle cioè dove maggiori sono i
controlli e le garanzie) è praticamente miseramente fallito.
Se infatti prima della riforma del 2005 si verificava che nella vendita senza
prezzo base potevano essere gravemente compromesse sia le ragioni del creditore
sia quelle del debitore, la riforma ha posto saggiamente argine a tali abusi
stabilendo che il prezzo dovesse scendere non più del 20%. Tuttavia, la
possibilità di un solo ribasso rende di fatto inappetibili i beni pignorati; La
proposta tende a rendere appetibili i beni pignorati senza evitare quegli
inconvenienti che prima del 2005 si verificavano per la mancanza di una discesa
graduale del prezzo base degli incanti.
Per quanto riguarda la modifica proposta nell’art. 540 si tiene conto del fatto
che se l’abolizione della vendita per contanti ha risolto il problema del
deposito di denaro presso le cancellerie, ha reso praticamente impossibili le
procedure d’incanto per modesti importi, in quanto ben difficilmente gli
interessati si muniscono di assegni circolari di vario importo intestati tutti
alla cancelleria. Dando l’onere del deposito giudiziario al soggetto incaricato
della vendita viene così risolto sia il problema del denaro liquido in mano al
cancelliere sia quello di non rendere praticamente impossibile
l’incanto.
all'articolo 543, secondo comma, il punto 4) è sostituito dal seguente:
4. la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a dichiarare immediatamente all’Ufficiale Giudiziario l’entità delle proprie obbligazioni nei confronti dell’esecutato sottoscrivendo processo verbale. In questo caso, quando trattasi di danaro, titoli di credito o di oggetti preziosi, l’atto di pignoramento può contenere, in luogo della citazione l’ordine al terzo di consegnare, entro dieci giorni, direttamente all’ufficiale giudiziario i beni sottoposti a pignoramento o la somma pignorata, fino a concorrenza del credito per cui si procede incrementata del venti per cento.
4a. l’Ufficiale giudiziario, entro il termine di ventiquattro ore, previa redazione di processo verbale deposita, in caso di pignoramento di danaro, titoli di credito o di oggetti preziosi, nelle forme previste dall’art. 520, primo comma.
4b. Se il terzo dichiara cose mobili l’Ufficiale Giudiziario provvede alla ricognizione dei beni nelle forme previste dall’articolo 492, quinto comma e seguenti.
4c. Se il terzo dichiara un debito da ammortizzare ratealmente, l’Ufficiale Giudiziario dopo aver riscosso la prima rata utile e depositato la relativa somma nelle forme indicate nel punto 4a, informa il giudice dell’esecuzione per i relativi provvedimenti (1).
Nota1. Tale modifica del punto 4 è auspicabile in quanto accorcia notevolmente il procedimento sia in caso di dichiarazione del terzo positiva che negativa e attenua il lavoro del giudice. Difatti, la possibilità per i creditori privati di conoscere se i loro debitori siano o meno titolari di crediti immediatamente esigibili è importante perché consente un notevole risparmi di spese e di tempi, spesso compromessi da eccessivi passaggi burocratici.
La norma modificata ricalca quanto già prevede il DPR del 29/9/1973, n. 602, art. 72-bis a favore degli agenti di riscossione.
(1) Ad esempio il pignoramento di canoni di affitto. In questo caso spetta al giudice determinare le modalità di versamenti e tempi che il terzo dovrà rispettare fino ad estinzione del debito dell’esecutato.
Nota2. Il pignoramento presso terzi di conti correnti riteniamo debba essere regolamentato ad hoc, come avviene in Francia ed in altri Paesi Europei.
PRIMO COMMA. Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio o a un ufficiale giudiziario avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569.
IN GRASSETTO LA MODIFICA
3. RILASCIO/SFRATTO
Articolo 609. VIGENTE.
Se nell'immobile si trovano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere consegnate, l'ufficiale giudiziario, se la stessa parte non le asporta immediatamente, può disporne la custodia sul posto anche a cura della parte istante, se consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo.
Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.
All'articolo 609 è aggiunto dopo il primo comma, il seguente comma:
Se le cose mobili appartenenti alla parte che ha rilasciato l'immobile non vengono asportate dopo il periodo di tempo concordato tra le parti e in ogni caso entro un periodo massimo di trenta giorni, l'Ufficiale Giudiziario, su istanza del nuovo possessore dell'immobile e previa valutazione dei beni, procede alla vendita senza incanto dei predetti beni. Qualora il ricavo derivante dalla vendita, al netto di tutte le spese e spettanze, non è ritirata dall'intimato entro il termine di sessanta giorni, l'Ufficiale Giudiziario versa all'Erario la relativa differenza.
All’art. 608 sono aggiunti il comma 1-bis e il comma 4.
Articolo 608. (Modo del rilascio)
Comma1. (vigente) L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà.
1.bis Tra il primo e secondo comma è aggiunto il seguente comma:
L’avviso di cui al comma precedente deve contenere l’avvertimento che in caso di mancato asporto di cose mobili estranei all’esecuzione, la parte istante, tramite l’ausilio dell’Ufficiale Giudiziario procedente, potrà disporre la vendita coattiva, la donazione o il conferimento in discarica in funzione del valore dei beni non asportati entro il termine di cui all’art. 609.
Comma 2 (vigente). Nel giorno e nell'ora stabiliti, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo dell'esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall'articolo 513, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore.
È aggiunto il seguente comma 4.
4. Sia la parte istante che la parte tenuta al rilascio possono chiedere all’Ufficiale Giudiziario procedente immediatamente dopo l’immissione in possesso, un atto di constatazione obiettiva al fine di descrivere lo stato dei locali dell'immobile.
NOTA. L'esecuzione forzata di rilascio attualmente non sempre si conclude per la parte istante con la piena e materiale disponibilità dell'immobile nonostante l'immissione in possesso effettuata dall'Ufficiale Giudiziario. Troppo spesso accade che alla data di esecuzione dello sfratto, la parte che è tenuta al rilascio, oltre a non provvedere a riconsegnare l'immobile nelle condizioni in cui è stato locato - a volte si riscontrano danni ingenti - non provvede a liberare i locali dai beni mobili di sua proprietà.
La parte istante in questi casi è pertanto costretta a istaurare uno o più procedimenti - azione risarcitoria e procedimento di offerta per intimazione - con la conseguenza di prolungare notevolmente i tempi di disponibilità dell'immobile;
Per tali procedimenti è necessaria un'attività preliminare di natura stragiudiziale quali l'inventario dei beni - escluso il caso in cui le cose sono pignorate - la loro valutazione, la vendita tramite commissionario e una perizia effettuata da un ausiliario per accertare e quantificare i danni;
Quest'ultima operazione oltre ad avere dei costi non trascurabili viene effettuata dopo diverso tempo dall'immissione in possesso, cioè quando la parte istante è già in possesso delle chiavi e quindi suscettibile di contestazioni da parte dello sfrattato che, giocando sui tempi ha la possibilità di negare di essere lui l'autore dei danneggiamenti riscontrati dalla perizia di parte o disposta dal giudice;
Per tali attività - inventario e valutazione dei beni e perizia dell'immobile - svolte da ausiliari o consulenti, la parte istante deve anticipare somme notevoli, tenuto conto degli onorari spettanti per legge a questi liberi professionisti.
La modifica proposta agli articoli 608 e 609 ha lo scopo, non solo di tutelare entrambe le parti, ma di accorciare i tempi della procedura e dell’eventuale contenzioso:
1. Redazione di inventario delle cose mobili lasciate dalla parte esecutata nell'immobile oggetto di rilascio;
2. valutazione dei beni non asportati, al fine di un eventuale procedimento di vendita, ovvero, se trattasi di beni di scarso valore commerciale di poter consentire alla parte istante di richiedere all’Ufficiale Giudiziario di trasportare i predetti beni presso una discarica o un ente di beneficenza;
3. atti di constatazione obiettiva, cioè una descrizione dello stato dei locali dell'immobile, immediatamente dopo l'immissione in possesso e prima della consegna delle chiavi, anche con il supporto di strumenti fotografici o video, al fine di evitare eventuali contestazioni in sede di procedimento per azione risarcitoria promossa dalla parte istante, ovvero, a tutela della parte che è tenuta al rilascio al fine di dimostrare che i locali sono stati restituiti nello stato in cui è iniziata la locazione.
dopo l’articolo 165 delle disposizioni per l’attuazione al codice di procedura civile è inserito il seguente:
Articolo 165-bis
(Modalità di accesso alle banche dati)
Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell’articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati detenute da soggetti pubblici cui l’ufficiale giudiziario può accedere direttamente tramite collegamento telematico o mediante richiesta al titolare dei dati.
Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all’informativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
E’ istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato “Modello indagini patrimoniali”, conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma precedente.
All’articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
«All’ufficiale giudiziario che procede alle operazioni di pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi spetta inoltre un compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, determinato dal giudice dell’esecuzione:
a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento sull’importo superiore; La stessa percentuale spetta sull’ammontare della somma versata in sue mani, ai sensi dell’art. 494 c.p.c., primo comma.(1)
Nota1. Si tratta di un’opzione del tutto coerente con la finalità perseguita, posto che il pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario spesso è frutto di un’opera di persuasione dell’ufficiale giudiziario il quale provvede a spiegare dettagliatamente al debitore le conseguenze e l’ammontare delle spese dovute al proseguimento della procedura connessa alla vendita forzate degli eventuali beni pignorati.
b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull’importo superiore.
Nel caso previsto dall’ articolo 492 bis, secondo comma, c.p.c., se le operazioni di pignoramento sono state iniziate da un ufficiale giudiziario e completate da altro ufficiale giudiziario territorialmente competente, il compenso viene ripartito in parti uguali tra gli ufficiali giudiziari che hanno effettuato le operazioni.
In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell’articolo 495 del codice di procedura civile il compenso è determinato, secondo le percentuali di cui alla lettera a) ridotte della metà, sull’importo della somma versata.
In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell’esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore del credito per cui si procede.
In ogni caso il compenso dell’ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quattro non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede.»
Nota2. I commi aggiunti all’articolo 122 del D.P.R. n. 1229 del 1959 introducono una nuova modalità di compenso dell’ufficiale giudiziario che ha in concreto posto in essere le operazioni di pignoramento, volta a incentivare l’efficienza del suo operato secondo una logica meritocratica.
In sostanza all’ufficiale giudiziario che ha apposto il vincolo sulle cose o sui crediti (questi ultimi soltanto se individuati mediante le ricerche nelle banche dati) si riconosce un compenso calcolato in percentuale sul valore di assegnazione o sul prezzo di vendita dei beni pignorati. Tale compenso rientra tra i crediti privilegiati ex articolo 2755 c.c. ed è a carico della somma ricavata nell’esecuzione iniziata con il pignoramento posto in essere dall’ufficiale giudiziario cui spetta. Sarà il giudice dell’esecuzione che provvederà a liquidarlo e a disporne il pagamento in sede distributiva (al pari di quanto avviene per il pagamento del compenso del custode e degli altri ausiliari del giudice).
TESTO UNICO IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA - D.P.R. 30/5/02, N. 115.
VIGENTE. ARTICOLO. 19. Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari)
Il presente titolo disciplina le spese di spedizione, i diritti, le indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione.
L’articolo 19 è sostituto dal seguente:
19. Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta e di funzione degli ufficiali giudiziari.
Il presente titolo disciplina le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta e di funzione spettanti agli ufficiali giudiziari per le notificazioni, gli atti di esecuzione e gli atti stragiudiziali.
VIGENTE. ARTICOLO 20 - Indennità di trasferta
1.
L'indennità di trasferta, che rimborsa ogni spesa, spetta per gli atti compiuti
fuori dall'edificio in cui ha sede l'ufficiale giudiziario.
2. L'indennità di trasferta non è dovuta in caso di spedizione dell'atto.
3. L'importo dell'indennità di trasferta di cui agli articoli 26 e 35 è adeguato
annualmente, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del
Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze.
L’articolo 20 è sostituto dal seguente:
ARTICOLO 20 - Indennità di trasferta.
1. L'indennità di trasferta, che rimborsa l’attività di trasferimento per il compimento di un atto, spetta per gli atti compiuti fuori dall'edificio in cui ha sede l'ufficiale giudiziario.
2. L'indennità di funzione, che retribuisce l’attività svolta secondo le modalità e gli importi previsti dal successivo art 35 bis, spetta esclusivamente all’ufficiale giudiziario che ha compiuto l’atto nell’ambito del processo civile ad istanza di parte privata e per le notificazioni nell’ambito del processo penale, eseguite secondo le modalità e gli importi previsti dal successivo art. 26 bis.
3. L'indennità di trasferta e l’indennità di funzione non sono dovute in caso di spedizione dell'atto.
4. L’importo dell’indennità di trasferta di cui all’articolo 35 è adeguato entro il mese di gennaio sulla base delle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio elaborate dall’ACI e pubblicate sulla gazzetta ufficiale entro il 31 dicembre, ai sensi del Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314, calcolato su una percorrenza convenzionale di quindicimila chilometri e con un veicolo a benzina di 17 cv.
Testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917 -Testo unico delle imposte sui redditi.
ARTICOLO 51. (IN GRASSETTO LA MODIFICA)
6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonché le indennità di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare, salvo che l’Ufficiale Giudiziario, esonerando da ogni responsabilità l’amministrazione, utilizza il proprio veicolo per assicurare il tempestivo e regolare adempimento degli atti e delle relative attività connesse, in tal caso, sono deducibili anche i costi chilometrici nei limiti previsti dalle Tabelle elaborate dall’ACI ai sensi del comma quattro.
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione.
NOTA. Queste modifiche alle due norme – articolo 20 e 51 TU - è un atto di giustizia e si può giustificare sotto diversi aspetti. Il primo motivo è che l’Ufficiale Giudiziario, nonostante sia considerato un funzionario che svolge un servizio pubblico non usufruisce di una macchina di servizio come gli altri statali, né è autorizzato all’uso di taxi o di macchina a noleggio per il raggiungimento di località non servite da mezzi pubblici o inconciliabili con l’orario della prestazione. Tenuto conto che l’uso della propria autovettura da parte di ciascun Ufficiale Giudiziario costituisce l’unico modo per assicurare il tempestivo e regolare adempimento degli atti e delle relative attività loro connessi, ad oggi, non gli è stato neanche riconosciuto uno specifico onere di copertura della spesa assicurativa, nonostante il CCNL integrativo del 16 maggio 2001 del comparto ministeri dispone che “ Le Amministrazioni stipulano una apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio”.
Con l’introduzione della deduzione fiscale del costo chilometrico quantomeno all’Ufficiale Giudiziario viene assicurato sia la possibilità di un rimborso spese in funzione dei costi del carburante, sia la possibilità di defalcare dall’imponibile irpef il costo del viaggio in termini di logoramento del mezzo di trasporto già riconosciuto a tutti i trasferisti sia pubblici che privati.
È utile precisare che sull’indennità di trasferta è dovuta per legge una tassa erariale del 10%.
VIGENTE. ARTICOLO 26. Indennità di trasferta e spese di spedizione.
IN MATERIA PENALE
1.
L'indennità di trasferta è per ciascun atto di euro 0,36, compresa la
maggiorazione per l'urgenza.
2. Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri
o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta, rispettivamente, nella misura
di euro 0,83 e di euro 1,22.
3. L'indennità di trasferta è corrisposta dall'erario; le spese di spedizione
sono a carico dell'erario.
ARTICOLO 26. Rimborso spese e spese di spedizione IN MATERIA PENALE
Il comma 1 e 2 sono sostituiti dal seguente comma:
1. L’indennità spettante all’Ufficiale Giudiziario a titolo di rimborso spese per ciascun atto è pari al costo minimo della notificazione a mezzo del servizio postale quando la distanza tra andata e ritorno è superiore a venti chilometri, mentre è la metà per distanze inferiori.
2. L’indennità di trasferta spettante di cui al comma precedente è comprensiva della maggiorazione per l'urgenza a titolo di rimborso spese.
NOTA. Per le notificazioni penali, la via telematica è senza ombra di dubbio la migliore soluzione, ma è indispensabile che per alcuni tipi di atti, come per esempio la notifica all’imputato – e non solo – prevedere l’obbligo della notifica a mani per ragioni anche costituzionali in relazione al diritto di difesa. In questo caso, a nostro parere, occorre che per questi particolari atti venga prevista una particolare notificazione come la significazione.
La modifica si rende utile al fine di incentivare la notifica a mani e scoraggiare quella a mezzo del servizio postale, che come è ben noto è la causa principale dei rinvii delle udienze con costi per lo Stato non indifferenti.
Da un calcolo approssimativo non si sbaglia ad affermare che in questo modo lo Stato risparmierebbe diversi milioni di euro. Infatti se si considera che il 90% degli atti si notifica a mezzo convenzione a circa euro 10 - non per atto ma per destinatario - mentre il costo minimo della raccomandata è di 7.20, è facilmente intuibile il notevole risparmio per le casse dello Stato.
È utile precisare che sull’indennità di trasferta è dovuta per legge una tassa erariale del 10%.
Dopo l’articolo 26 è aggiunto l’articolo 26 bis
26 bis. Indennità di funzione
1) l’indennità di funzione compete esclusivamente all’ufficiale giudiziario che esegue le notificazioni degli atti penali secondo le modalità previste dall’art. 157 c.p.c. 1° e 2° comma.
2) l’indennità di funzione è pari ai seguenti importi:
euro 5,00 per le notificazioni eseguite “in mani proprie del destinatario”;
euro 2,50 per le notificazioni eseguite in mani di persona che conviva anche temporaneamente con il destinatario;
3) l’indennità di funzione non compete in caso di notifica al domiciliatario;
NOTA. Scopo dell’articolo 26 bis è quello di incentivare la notifica a mani, anche con più accessi, al fine di evitare il deposito nella casa comunale che oltre ad essere un costo per lo Stato è causa di numerosi rinvii dei processi.
VIGENTE. ARTICOLO 34. Importo dei diritti - notificazioni
1. Il diritto unico è dovuto nella seguente misura:
a) per gli
atti aventi sino a due destinatari: euro 2,58;
b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 7,75;
c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 12,39.
L’articolo 34 è sostituto dal seguente:
Articolo 34. Importo dei diritti – notificazioni a richiesta di parte
1. Il diritto è dovuto nella seguente misura:
a) per gli
atti aventi un destinatario euro 10.00;
b) per ogni altro destinatario, dopo il primo, il diritto unico di cui al
punto precedente è incrementato di euro 5.
2. Spetta all’Ufficiale Giudiziario, per atti su richiesta di parti private, una indennità di funzione di euro 20,00 per ogni atto di significazione.
3. Nel caso di notifica ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 l’avvocato notificatore dovrà corrispondere per ogni notifica un diritto pari a quello previsto nel primo comma mediante apposizione sull’originale di marca da bollo. In tutti i casi in cui l’Ufficiale Giudiziario riscontri evasione del tributo dovrà darne notizia all’ agenzia delle entrate nella cui competenza territoriale ricade l’ufficiale giudiziario esecutore.
4. Per la copia ad uso notifica o finalizzata alla trascrizione è dovuto un diritto nella seguente misura:
a) da una a quattro pagine € 10,62;
b) da cinque a dieci pagine € 12,41;
c) da undici a venti pagine € 14,16;
d) da ventuno a cinquanta pagine € 17,70;
e) da cinquantuno a cento pagine € 26,57;
f) oltre cento pagine € 26,57 più € 10,64 ogni ulteriori cento pagine o frazione di cento pagine.
5.Per la conformità di titoli cambiari o di assegni il diritto di € 8,85 per ogni titolo.
NOTA. I diritti di notifica e d’esecuzione percepiti dall’ufficiale giudiziario sono invariati dall’anno 1991. Questa “dimenticanza” ha comportato e comporta notevoli danni alle casse dello Stato in rapporto alla descritta particolare retribuzione degli ufficiali giudiziari, in quanto la massa degli importi percepiti vengono incamerati ed amministrati dall’ufficiale giudiziario dirigente, e, nel caso in cui non si raggiunga il minimo stipendiale sono integrati dallo Stato con un’indennità detta appunto integrativa.
Appare chiaro quindi che incrementando i diritti, la quota a carico del Ministero della Giustizia dell’indennità integrativa prevista dall’art. 148 del DPR 15.12.1959 n. 1229, subirebbe una notevole contrazione realizzando un risparmio di spesa quantificabile in milioni di euro, considerato che per l’anno 2008 l’Erario ha subito un esborso per integrare gli stipendi degli ufficiali giudiziari pari a circa 54 milioni di Euro.
VIGENTE - ARTICOLO 35 - Importo dell'indennità di trasferta
1.
L'indennità di trasferta è stabilità nella seguente misura:
a) fino a sei chilometri: euro 1,93;
b) fino a dodici chilometri: euro 3,52;
c) fino a diciotto chilometri: euro 4,86;
d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di
frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui
alla lettera c), aumentata di euro 1,03. (1)
(1) Gli importi sono stati così adeguati dal D.M. 9/11/2012.
L’articolo 35 è sostituto dal seguente:
L'indennità di
trasferta è stabilità nella seguente misura:
a) fino a cinque chilometri: euro 5.00;
b) fino a dieci chilometri: euro 12,00;
c) fino a venti chilometri: euro 20,00;
per ogni chilometro successivo, l’indennità di trasferta è aumentata di euro
0,45, pari al costo chilometrico di cui all’ultimo comma (modificato)
dell’articolo 20.
Nota. Cfr. nota in calce all’articolo 20. È utile precisare che sull’indennità di trasferta è dovuta per legge una tassa erariale del 10%.
È aggiunto il seguente articolo 35 bis
35 bis. Importo dell’indennità di funzione
1. l’indennità di funzione compete esclusivamente all’ufficiale giudiziario che esegue le notificazioni degli atti civili su impulso di parte, secondo le modalità previste dall’art. 138 c.p.c. e 139 c.p.c. 2°, 3° e 5° comma e 145 c.p.c. nei casi sotto elencati;
2. l’indennità di funzione è pari ai seguenti importi:
a. euro 10,00 per le notificazioni eseguite “in mani proprie del destinatario” ai sensi dell’art.138 c.p.c.;
b. euro 7,00 per le notificazioni eseguite ai sensi dell’art. 139 c.p.c 2° comma;
c. euro 5,00 per le notificazioni eseguite ai sensi dell’art 139 c.p.c. 3° e 5 ° comma
d. euro 3,00 per le notificazioni eseguite ai sensi dell’art 145 c.p.c. al legale rappresentante, alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o a persona addetta alla sede;
3. l’indennità di funzione non compete in caso di notifica al domiciliatario;
4. in caso di richiesta urgente l’indennità di funzione prevista è aumentata della metà.
ARTICOLO 36
1. I diritti e
l'indennità di trasferta sono aumentati della metà del doppio
per gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso
l'ufficio del giudice dell'esecuzione.
2. Nel caso
previsto dall'articolo 28, la maggiorazione spettante per l'urgenza è dovuta
una sola volta nella misura stabilita per l'atto che importa il maggior
diritto o la maggior indennità.
3. Si considera urgente
l'atto da eseguirsi nei tre giorni lavorativi successivi a quello della
ricezione. In caso di atto scadente a termini di legge lo stesso giorno della
ricezione, i diritti, l’indennità di trasferta e di funzione sono aumentati
del triplo.
4. La richiesta, con l'indicazione della data, può farsi solo per atti in scadenza nello stesso termine per espressa disposizione di legge o per volontà delle parti.
In grassetto il testo modificato o aggiunto.
VIGENTE - ARTICOLO 37 - Diritto di esecuzione.
1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto agli ufficiali giudiziari il diritto unico nella seguente misura:
a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro 516,46: euro 2,58;
b) per gli
atti relativi ad affari di valore superiore a euro 516,46 fino a euro 2.582,28:
euro 3,62;
c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di
valore indeterminabile: euro 6,71.
L’articolo 37 è sostituto dal seguente:
ARTICOLO 37 - Diritto e compensi di esecuzione.
1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto agli ufficiali giudiziari il diritto unico nella seguente misura:
a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro 5000/00: euro 10.00;
b) per gli
atti relativi ad affari di valore superiore a euro 5000 e fino a euro
10.000/00: euro 20,00;
c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 10.000/00 o di
valore indeterminabile: euro 25,00.
Spetta inoltre all’Ufficiale Giudiziario una indennità di funzione di euro 20 per ogni atto di esecuzione forzata mobiliare, di consegna o rilascio che si concluda positivamente, e di euro 50,00 nei casi di esecuzione prevista dall’articolo 519 c.p.c.
2. Per gli atti di constatazione oggettiva, per le offerte reali e per intimazione e per gli atti di interpello ed interpellanza è dovuto all’ufficiale giudiziario che ha eseguito l’atto, un compenso di Euro 74,00. Se per il compimento dei atti occorre un tempo superiore ad un ora è dovuto per ogni ora successiva o frazione di ora, oltre al compenso fisso, il diritto di Euro 28,00.
3. Per gli atti di quietanza è dovuto all’ufficiale giudiziario che ha eseguito l’atto un compenso di Euro 37,00.
4. I compensi di cui ai superiori due commi possono essere aumentati fino al triplo in ragione della complessità ed urgenza dell’atto.
5. All’ufficiale giudiziario che deve eseguire un atto che comporta la redazione di un verbale fuori dai locali dell’ufficio in caso di esito positivo è dovuta inoltre una indennità di vacazione nella misura di Euro 23,00 per ogni ora o frazione di ora dall’apertura alla chiusura del verbale, fino al massimo di Euro 140,00 per la stessa giornata.
6. I compensi ed i diritti di cui ai superiori commi 2, 3, 4 e 5 non sono computabili fra i diritti di cui all’articolo 148 D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229. Per gli atti a richiesta dell’ufficio o a carico dello Stato spetta la sola indennità di trasferta di cui all’art. 38.
NOTA. Idem vedi nota articolo 34.
1. L’art. 519 riguarda i casi in cui l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario è richiesto fuori orario, cioè in giorni festivi o in ore notturne. Occorre precisare che a differenza degli altri dipendenti statali, l’Ufficiale Giudiziario non ha diritto al riposo compensativo non avendo un orario di lavoro ben definito.
2. i Compensi indicati al comma 2 sono stati quantificati sulla base dei compensi oggi spettanti agli ufficiali giudiziari per gli atti di offerta reale.
REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ STRAGIUDIZIALI E DEI COMPENSI
ARTICOLO 1 – ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALI.
1. Spetta un compenso liberamente concordato con la parte richiedente e non computabile con i diritti all’Ufficiale Giudiziario che svolge le seguenti attività, al di fuori di quanto altrimenti regolato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115:
1. inventari;
2. indagini patrimoniali;
3. stime;
4. redazione di scritture private;
5. mediazione;
6. vendita senza incanto;
7. recupero amichevole;
8. riproduzioni fotografiche senza un ausiliare.
Il Ministero della Giustizia entro sei mesi della emanazione della presente legge deve modificare il D.M. 20 luglio 2012, n. 140, regolando le attività di cui al presente comma, nelle more dette attività sono disciplinate dall’art. 40 di detto decreto.
2. Nei casi previsti dal primo comma, l’ufficiale giudiziario è scelto dalla parte ed il relativo compenso è iscritto in un registro personale e comunicato all’ufficiale dirigente dell’U.N.E.P. presso il quale l’ufficiale giudiziario è addetto al solo fine di computare detti compensi fra i redditi da lavoro dipendente.
3. Ai fini della presente legge per “Ufficiale giudiziario” si intendono sia coloro che sono attualmente contrattualmente inquadrati nella fascia professionale dei “Funzionari U.N.E.P.”, sia coloro che sono inquadrati nella fascia professionale degli “Ufficiali giudiziari”.
NOTA. È bene precisare che tali attività in gran parte sono attività già riconosciute dall’ordinamento degli ufficiali nel 1959, attualmente in vigore e mai regolamentate. Infatti l’articolo 27 prevede che l’Ufficiale Giudiziario può essere nominato perito, consulente tecnico o arbitro. Inoltre per quanto concerne le offerte reali, l’Ufficiale Giudiziario già percepisce un compenso equiparato alle tariffe professionali notarili previste dal D.M. 27 novembre 2001
ARTICOLO 2. PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE
A richiesta di parte o su delega dell’Autorità giudiziaria l'ufficiale giudiziario è autorizzato a effettuare accertamenti di carattere materiale, senza emettere alcun parere sulle conseguenze giuridiche o materiali che potrebbero derivare da dette constatazioni. Il relativo verbale ha fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 codice civile relativamente ai fatti avvenuti sotto la diretta percezione dell’ufficiale giudiziario verbalizzante, restando non coperti di fede privilegiata la qualificazione giuridica del fatto e gli effetti dello stesso.
NOTA. Il verbale di constatazione è un atto giuridico che consente a una parte di precostituire una prova, sia nel corso di un procedimento giudiziario sia al di fuori di qualsiasi controversia. Il processo verbale di constatazione effettuato da parte dell'ufficiale giudiziario è una sorta di "fotografia" neutra che permette di stabilire la prova dell'esistenza di una situazione materiale determinata in un momento determinato. Lo status speciale dell'ufficiale giudiziario, quale pubblico ufficiale, ha consentito, in quasi tutti i paesi dell’Unione Europea, uno sviluppo considerevole di questa attività.
Il verbale è utilizzato in molti ambiti, come in quello locativo per redigere un inventario di ingresso o uscita, in quello delle costruzioni per constatare difetti, danni e vizi latenti, nel diritto familiare per constatare ad esempio l’omessa presentazione di minore, nel commercio per constatare un ritardo nelle consegne o la consegna di un prodotto difettoso e così via.
ARTICOLO 3 - RECUPERO CONSENSUALE
L'ufficiale giudiziario è autorizzato ad attuare il recupero dei crediti in via cosiddetta amichevole. In tal senso l'ufficiale giudiziario, nominato da un creditore non in possesso di un titolo esecutivo, può attuare misure non coercitive volte al recupero del credito presso il debitore. L'ufficiale giudiziario indica al debitore il termine entro il quale, se il debito non è stato saldato, il creditore avvierà un'azione legale volta all’ottenimento di un titolo esecutivo.
L’Ufficiale Giudiziario è autorizzato altresì, su istanza di una o di entrambi le parti processuali o su delega del giudice dell’esecuzione nel corso di un procedimento esecutivo, di tentare un accordo amichevole per la composizione dell’azione esecutiva nonché di formulare una proposta per la soluzione della stessa.
NOTA. Si può affermare che gia oggi, se pur non retribuita, l’Ufficiale Giudiziario svolge questa attività nel momento in cui notifica il precetto o nel primo accesso di esecuzione.
Questa norma limita anche l’intervento di alcune agenzie di recupero credito che a volte agiscono al limite della legalità. Inoltre questo tipo di intervento da parte di un professionista “affidabile” riduce notevolmente il contenzioso.
Esempio: Si può richiedere ad un ufficiale giudiziario il recupero di importi relativi a canoni di locazione arretrati.
ARTICOLO 4 – VENDITE GIUDIZIARIE E VOLONTARIE
Nei luoghi privi di banditori d'asta giudiziaria, gli ufficiali giudiziari sono competenti per effettuare aste e vendite pubbliche giudiziarie o volontarie di mobili ed effetti personali.
ARTICOLO 5 – TESTIMONIANZA SCRITTA.
All’ultimo comma dell’articolo 257/bis del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:
“ il giudice, su accordo delle parti, può delegare l’Ufficiale Giudiziario al fine di procedere alla redazione di un processo verbale della testimonianza secondo le modalità previste nei commi precedenti, esonerando il testimone dagli incomberti previsti al comma quattro.”
NOTA.
Il comma quattro prevede che il testimone sottoscrive la deposizione apponendo
la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di
testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna
alla cancelleria del giudice.
Articolo 6. Istituzione di nuovi titoli esecutivi.
Costituiscono titoli esecutivi, se muniti di formula esecutiva apposta dall’Ufficiale Giudiziario emittente, i seguenti titoli:
1. il verbale di constatazione che accerta che il conduttore ha abbandonato l’immobile da lui occupato senza riconsegnare le chiavi al proprietario;
2. nelle ipotesi in cui il creditore può avvalersi del procedimento d’ingiunzione di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, ha facoltà di richiedere la notificazione dell’atto di precetto e che si formi il titolo esecutivo nel caso in cui il debitore, su specifico interpello dell’ufficiale giudiziario, riconosca, anche in parte, il debito.
NOTA. La possibilità per l’Ufficiale Giudiziario di emettere un titolo esecutivo è stata già riconosciuta dall’ultima riforma sulle esecuzioni mobiliari (articolo 492 codice di procedura civile).
Il verbale di rinvio di cui all’art. 492, terzo comma, cod. proc. civ., il verbale di pagamento a mani dell’ufficiale giudiziario di cui all’art. 494 cod. proc. civ., il verbale di vendita mobiliare ai pubblici incanti di cui all’art. 540 cod. proc. civ., i verbali di recupero consensuale di cui all’art. 3, i verbali di vendita giudiziale e volontaria di cui all’art. 4 e i verbali di riconoscimento di debito di cui all’art. 6 sono soggetti all’imposta di registro nella misura proporzionale del tre per cento dell’importo pagato senza un limite minimo di imposta e con l’esenzione di altre imposte e tasse.
NOTA. Si deve constatare che il fallimento delle procedure di pubblici incanti (specialmente per importi modesti) è dovuto anche al fatto che l’imposta di registro (fissata in misura proporzionale al 3%) prevede una soglia minima di € 168,00. Quindi, per importi inferiori ad € 5.600,00 di fatto l’imposta si abbatte in misura maggiore del 3% via via che diminuisce la soglia di aggiudicazione, rendendo in tal modo del tutto non convenienti gli incanti di valore d’asta più modesto.
I Funzionari U.N.E.P. ed gli Ufficiali giudiziario possono a proprio onere e spese sottoporre fino ad un massimo di due veicoli in loro proprietà iscritti al P.R.A. a vincolo nell’interesse dello svolgimento delle attività istituzionali dell’U.N.E.P. di loro appartenenza.
Si presume, sino a prova contraria, che il veicolo sottoposto ad atto di vincolo svolga, nel territorio di competenza dell’U.N.E.P. a cui è addetto l’Ufficiale giudiziario, attività necessitata per lo svolgimento del ministero di Ufficiale giudiziario, inoltre tali veicoli non sono sottoposti alle restrizioni di circolazione oppure a pagamento di tasse od altri oneri per la circolazione o lo stazionamento.
NOTA. Tale norma risponde ad una elementare esigenza di giustizia, anche se l’attuale Ordinamento non prevede l’uso del mezzo proprio, da quando è esistita questa professione l’Ufficiale si è sempre dovuto dotare di mezzi propri. Con tale norma l’Ufficiale giudiziario non dovrà essere costretto lui alla difficile prova che stava in quel dato momento svolgendo un pubblico servizio e che era necessitato l’uso del mezzo e che non poteva fare altrimenti per non contravvenire, ad esempio, a quella data norma del Codice della Strada.
La P.A. è garantita dal fatto che la sottoposizione a vincolo, come ovviamente l’uso del mezzo stesso, è a pieno onere e spese dell’Ufficiale giudiziario, inoltre, trattandosi di fatto di una mera interversione dell’onere della prova rispetto al normale meccanismo di irrogazione della sanzione, le infrazioni più gravi al Codice della Strada sarebbero senz’altro come oggi applicabili.
ARTICOLO 9 MODIFICHE ALL’ART. 138, D.P.R. 15.12.1959, n. 1229
Al quinto comma dell’art. 138 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 le parole “ai coadiutori giudiziari” sono sostituite dalle seguenti: “ al fondo speciale per la preparazione degli aspiranti Ufficiali giudiziari istituito presso la Scuola di Alta Formazione degli Ufficiali giudiziari”.
Al sesto comma dell’art. 138 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 è abrogato il seguente ultimo periodo: “ se manca soltanto il coadiutore giudiziario la quota di quest'ultimo è attribuita per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario e per il 50 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario”.
NOTA. L’attività dell’Ufficiale giudiziario necessita oltre che di una elevata preparazione teorica, anche di una maturazione professionale, quindi, per garantire che i futuri Ufficiali giudiziari all’indomani della vincita del concorso abbiano concretamente e non solo teoricamente idea del lavoro da svolgere è prevista una preparazione anche di tali giovani leve. Inoltre il loro affiancamento a tanti Uffici ove la scarsità se non addirittura la mancanza del personale amministrativo genera ritardi e disservizi.
È instituito l’ente di diritto pubblico “Scuola di Alta Formazione degli Ufficiali Giudiziari” presso il Ministero della Giustizia che fornirà alla Scuola le strutture necessarie, anche in sede decentrata, per il suo funzionamento.
I Funzionari U.N.E.P. ed gli Ufficiali giudiziari hanno l’obbligo deontologico di aggiornare e migliorare la propria preparazione professionale partecipando ad attività ed eventi di formazione continua in tutte le materie sia giuridiche sia tecnico-scientifiche che siano attinenti all’espletamento della propria funzione.
I corsi di aggiornamento e formazione possono essere organizzati anche con modalità telematica, purché sia possibile documentare la partecipazione (e-learning)
La Scuola è
finanziata:
a) mediante il versamento dell’uno per cento di ogni diritto od indennità
percepito al lordo dai Funzionari U.N.E.P. e dagli Ufficiali giudiziari, ivi
comprese anche le attività di cui all’art. 1;
b) mediante pareri, studi, corsi, convegni e seminari rivolti a privati ed ad
altri Ordini professionali.
La Scuola gestisce un fondo speciale per la preparazione degli aspiranti Ufficiali giudiziari. Ai corsi finanziati da detto fondo si accede per pubblico concorso ed è riservato a coloro che hanno i requisiti richiesti per partecipare al concorso di funzionario U.N.E.P. e Ufficiale Giudiziario, i quali dovranno svolgere un periodo di stage teorico-pratico presso i vari U.N.E.P. Al termine del periodo di stage, la scuola rilascia un certificato di preparazione teorica-pratica acquisita, indispensabile per presentare domanda al concorso di funzionario U.N.E.P. o Ufficiale Giudiziario.
La Scuola è diretta da un consiglio di amministrazione di sette membri formato da Funzionari U.N.E.P. e da Ufficiali giudiziari, elettivamente nominati su base nazionale dagli stessi Funzionari U.N.E.P. ed Ufficiali giudiziari.
Il controllo contabile e la vigilanza sull’attività della Scuola spettano al Ministero della Giustizia.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, Il governo è delegato a regolamentare la formazione continua degli ufficiali giudiziari e della scuola di formazione di cui ai commi 1,2 e 3.
NOTA. Con questa norma l’Ufficiale giudiziario sarà lui direttamente responsabile del suo aggiornamento e della sua formazione professionale.
A tal proposito la Commissione Europea scrive. “ Pour la bonne administration de la justice, il est important que la qualité de l’exécution soit garantie. Une formation professionnelle de haute qualité est importante pour l’administration de la justice et pour accroître la confiance des usagers dans leur système juridictionnel. »
Per quanto concerne la formazione con modalità telematica, la rivoluzione dell'e-learning nel campo della formazione ha portato notevoli cambiamenti nell'ottica dell'aggiornamento professionale. L'e-learning rappresenta un compromesso efficace tra la formazione tradizionale in presenza e la formazione technology based, dal momento che riesce a coniugare aspetti dell'una e dell'altra permettendo di costruire percorsi formativi altamente efficaci.
Su questo ultimo punto, l’Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa, unitamente alla Camera Nazionale degli ufficiali giudiziari del Belgio, alla Camera degli ufficiali giudiziari del Granducato di Lussemburgo, alla Camera nazionale degli ufficiali giudiziari Giustizia francesi, e dei loro partner (le Camera nazionale degli ufficiali giudiziari della Polonia, la Scuola Nazionale di procedura francese e italiana) e con il sostegno della Scuola Nazionale della Magistratura francese), beneficeranno di un finanziamento della Commissione europea, della durata di due anni – a partire dal mese di gennaio 2013 – per l’attuazione del progetto EJL (e-learning), che mira a fornire una formazione interattivo e-learning sugli strumenti europei a tutti gli ufficiali giudiziari.
Il governo è delegato a regolamentare la figura dell’Ufficiale Giudiziario entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge con un nuovo statuto professionale che rettifichi e sostituisca l’ordinamento degli Ufficiali Giudiziari istituito con il D.P.R. 29 dicembre 1959 n.1229, secondo le direttive e le raccomandazioni degli organismi internazionali ed europei a cui l’Italia aderisce.
NOTA. Tale norma costituisce solo il primo punto della relazione del 10 dicembre 2009, approvata all’unanimità da tutti i Paesi aderenti alla CEPEJ – Commissione europea per l'efficacia della giustizia - nell’ambito dell’attuazione della Raccomandazione del Comitato dei Ministri degli Stati Membri del Consiglio d’Europa del 9 settembre 2003 in materia di esecuzione delle decisioni giudiziarie e di organizzazione dell’ufficiale giudiziario nei vari Paesi europei.
A tal proposito la Commissione Europea scrive:
“ 30. Au sein des États ayant mis en place des instances professionnelles d’agents d’exécution, l’adhésion des agents à l’organe représentatif devrait être obligatoire.
31. Le statut des agents d’exécution devrait être clairement défini par les États avec pour objectif d’offrir aux citoyens et aux acteurs économiques un professionnel de proximité indépendant, qualifié, responsable, disponible, motivé, et efficace.
32. Lorsque les agents d’exécution sont employés par l’État, ils devraient bénéficier de conditions de travail appropriées, des ressources matérielles adéquates et du personnel suffisant. Par exemple, ils devraient pouvoir travailler en ayant à leur disposition du matériel informatique opérationnel et moderne (ordinateurs, téléphones, télécopieurs, Internet, programmes informatiques dédiés et évolutifs) ainsi que des moyens de transport adaptés et en nombre suffisant pour assurer une efficacité optimale dans leur mission. »
ABROGAZIONE DI NORME SOPPRESSE O INCOMPATIBILI
Omissis
ASSOCIAZIONE UFFICIALI GIUDIZIARI IN EUROPA
Arcangelo D’Aurora
Presidente
Via del Poggio 329 – 47032 – Bertinoro FC
347.23.58.950
angelo@auge.it
fax 0543.57.99.21