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Ripartizione della percentuale sulle somme dichiarate confiscate

 MINISTERO GIUSTIZIA - Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni - Ufficio V - Prot. n. 5/123/03-1/RG del 9 febbraio 2000, diretta alla Corte di Appello di Palermo.

 A seguito della sentenza n. 1695/98 del TAR Sicilia, sez. II Palermo, che riconosce il diritto dei ricorrenti alla percentuale di cui all’art. 122, 2° comma, del D.P.R. n.1229/59, per le somme oggetto di confisca penale, il Dirigente dell’Ufficio UNEP di Palermo ha investito quest’Ufficio affinché siano date disposizioni circa le modalità di distribuzione, delle somme attribuite all’Ufficio, ai singoli dipendenti.

 Il ricorso al TAR non è stato proposto unanimemente da tutti i componenti dell’Ufficio UNEP interessato e i non ricorrenti, a seguito di pronuncia favorevole del Tribunale amministrativo, rivendicano la loro quota di partecipazione alle somme attribuite all’Ufficio, invocando l’applicazione dell’art. 122 dell’Ordinamento. 

L’estensione ai benefici riconosciuti in sentenza, si rileva, non è consentita ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 144/1999, per il triennio 1999-2001, per il quale i giudicati nella materia del pubblico impiego non sono estensibili ai non ricorrenti in giudizio, anche se gli istanti rivestono la medesima posizione giuridica dei firmatari del ricorso.

 Occorre precisare che la pretesa a percepire il richiesto compenso relativo alle somme oggetto di confisca penale è stata ritenuta dal TAR giuridicamente legittima in quanto rientrante nella fattispecie prevista dall’art. 122 dell’Ordinamento, che attribuisce al personale UNEP la percentuale del 15% sui crediti recuperati dall’Erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall’Erario per effetto della vendita dei corpi di reato.

 Nella stessa sentenza si legge: « Ritiene il Collegio che la pretesa possa trovare accoglimento solo in relazione alle somme oggetto di confisca, disposta in esito a processo penale, in quanto costituenti esse stesse corpo di reato ».

 Tali somme costituiscono « elementi della retribuzione » e pertanto sono attribuite non ad personam ma a tutti i dipendenti dell’Ufficio.

 Nella volontà del legislatore la limitazione all’estensione dei giudicati ai soli ricorrenti, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 144/1999, era dettata dall’esigenza di dover limitare la spesa pubblica a seguito di giudicati negativi per l’amministrazione.

Nel caso in esame, tuttavia, le somme elargite all’Ufficio sono fisse e determinate a fortiori, mentre sono da determinare esclusivamente i partecipanti alla suddivisione.

 Occorre, pertanto, riconoscere la piena vigenza dell’art. 122 dell’Ordinamento; l’unico criterio scriminante è quello dettato dall’art. 140 dell’Ordinamento, che vincola l’attribuzione della percentuale alla presenza effettiva in Ufficio l’ultimo giorno del bimestre a cui la percentuale stessa si riferisce.

 I ricorrenti potranno chiedere ai non aderenti al ricorso ab origine una partecipazione alle spese legali sostenute, ma non una esclusione dalla suddivisione delle somme riconosciute con sentenza del TAR e da ripartirsi ai sensi dell’art. 122 dell’Ordinamento. 

per il Direttore dell’Ufficio

Il Magistrato addetto

Wanda Verusio

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