Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell'ufficiale giudiziario

 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Direzione generale degli Affari civili e delle libere professioni - UFFICIO V

Prot. 5/235/035

Roma 15 marzo 2001

OGGETTO: forfetizzazione compenso degli ufficiali giudiziari ex legge 13/2/2001, n.11- Criteri e modalità  di ripartizione.

      In relazione alla legge n.11/2001 che ha riconosciuto agli ufficiali giudiziari il diritto al pagamento della percentuale di cui all'art. 122, 2° comma, calcolata per ciascun anno 1998 - 1999 nelle misura già corrisposta al medesimo titolo per l'anno 1997, si fa presente che sono state di recente sentile le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, che si sono concordemente espresse, per quanto riguarda la ripartizione delle somme in parola, nel senso di attribuire tali somme ai singoli uffici NEP che, poi, nella persona del dirigente provvederanno alla liquidazione della predetta percentuale a favore di ciascun dipendente, seguendo i criteri di cui al D.P,R.1229/1959.

     Ciò consentirebbe di garantire un pagamento coerente con l’attività svolta dagli ufficiali giudiziari negli anni 1998 -1999, peraltro anche per coloro che, assunti nel dicembre 1997 o assenti per malattia in tale anno, hanno effettivamente prestato servizio negli anni successivi, mentre con diversa interpretazione della legge, tali soggetti sarebbero stati esclusi dal beneficio normativo in parola.

      Parimenti. le lettura in tal senso della norma consentirebbe agli ufficiali giudiziari trasferiti in altri uffici di percepire il dovuto compenso rapportato all'ufficio dove hanno prestato effettivo servizio.

 In merito alla problematica cennata, questa Direzione Generale ha già richiesto l'espressione di un parere al competente ufficio Legislativo in sede, che sarà immediatamente comunicato alle SS. LL. non appena verrà reso.

      Si ricorda, in proposito, che per le modalità di pagamento delle somme forfetizzate, di cui alla legge in parola, dovranno essere espressamente utilizzate quelle previste dalla normativa, attraverso il capitolo n. 1639, all'uopo istituito dal Ministero delle Finanze e non attraverso l'emissione di mandato iscritto sul Registro del Modello 12, il cui uso è espressamente previsto per le sole spese di giustizia. tra le quali non rientra la "percentuale”, forfetizzata dalla più volte citata legge n.11/2001.

      Si prega di portare all'immediata conoscenza di tutti gli uffici interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

F. HINNA DANESI

 LEGGE 11 FEBBRAIO 2001 N.11