7/12/2003 - Mario Luca Vinciguerra -Ufficiale Giudiziario B3
Caro
Angelo
ti invio i quesiti che hanno provocato la
risposta (non la Circolare) dell’Ufficio VI prot.
6/1869/03-1 del 13 novembre 2003 (collegamento
alla nota ministeriale) e
la mia replica a tale risposta contenente altro quesito che spero
pubblicherai interamente nel sito.
Vorrei
precisare che personalmente non ho niente contro gli ufficiali giudiziari
dirigenti e credo che quando da C1 diverranno C2 e C3 i loro unici nemici
saranno i loro ex colleghi C1.Cordiali saluti.
Al
Ministero della Giustizia
Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione
Generale del Personale e della Formazione Ufficio
VI – UNEPVia Arenula, 70 00186 ROMA
e
p.c. Al Signor
Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale dei Servizi Ministero della Giustizia Via Arenula,7000186 ROMA
e p.c. Al Signor Direttore Generale del Personale e della Formazione Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 00186 ROMA
Il
sottoscritto ufficiale giudiziario B3 addetto all’Ufficio Notificazioni
Esecuzioni e Protesti presso la Corte di Appello di Campobasso, espone quanto
segue.
L’art. 39 del CCNL 1998-2001 ha abrogato i profili professionali del
collaboratore e dell’assistente unep.
Il Contratto Nazionale Integrativo di Lavoro, sottoscritto il 5/04/2000,
ha delineato un nuovo ordinamento del personale del Ministero della Giustizia ed
ha istituito una figura professionale unica di ufficiale giudiziario nella quale
sono confluiti e sono stati inquadrati sia gli ex collaboratori che gli ex
assistenti unep.
La
circolare della Direzione Generale Affari Generali prot. n. 152/dg/01 del
28/05/01 ha spiegato che nel Contratto Integrativo del 5/4/2000, che “assicura
il superamento delle tradizionali rigidità nelle distinzioni fra i profili
professionali e fra le mansioni”, le nuove "figure professionali", e
quindi anche quella dell'ufficiale giudiziario, "sono state ripensate
secondo il principio che la crescita professionale avviene per ampliamento -
e non per sostituzione - dei
compiti e delle competenze".
Infatti la
declaratoria degli ufficiali giudiziari della posizione economica B3 dispone che
tali lavoratori, secondo le direttive ricevute (direttive che ricevono anche gli
ufficiali giudiziari della p.e. C1), esplicano compiti di collaborazione
qualificata nell'ambito dell'attività degli Uffici N.E.P., eseguendo tutti
gli atti (notificazioni ed esecuzioni senza esclusione o eccezione alcuna)
attribuiti alla competenza dell'ufficiale giudiziario, in quanto non riservati
alle professionalità superiori come l’attività istruttoria ed
amministrativo-contabile.
La
declaratoria degli ufficiali giudiziari della p.e. C1 dispone che tali
lavoratori compiono tutti gli atti (notificazioni ed esecuzioni senza
eccezione o esclusione alcuna e senza sostituzione della notificazione
con l'esecuzione) demandati dalle norme all’ufficiale giudiziario e, per
ampliamento, curano la connessa attività istruttoria ed
amministrativo-contabile.
Nella
declaratoria relativa alla p.e. C1 si legge, inoltre, che gli ufficiali
giudiziari C1 eseguono eventualmente non “anche quelli (gli atti) di
pertinenza della professionalità appartenente alla posizione economica B3”,
ma “quelli di pertinenza anche della professionalità appartenente alla
posizione economica B3”, dove la posposizione della particella “anche”
serve ad evidenziare che le medesime funzioni di base (notificazioni ed
esecuzioni) oltre ad essere di pertinenza degli ufficiali giudiziari C1 sono di
pertinenza anche degli ufficiali giudiziari B3 e viceversa e l’avverbio
“eventualmente” serve a sottolineare che in caso di mancanza, assenza o
impedimento di uno o più ufficiali giudiziari B3 gli ufficiali giudiziari C1
eseguono gli atti di pertinenza “anche” della professionalità della p.e. B3
senza far ricadere l’onere di eseguire il lavoro dell’ufficiale giudiziario
assente o mancante solo sui suoi colleghi della p.e. B3, come avveniva nel
passato quando gli assistenti ed i collaboratori UNEP svolgevano mansioni
distinte e separate.
Gli
ufficiali giudiziari C1, il cui organico è stato incrementato considerevolmente
proprio per “dare una risposta all’esigenza di sgravare progressivamente le
forze di polizia dai compiti di notificazione loro demandati dagli uffici
giudiziari” (circolare n. 152/dg/01 del 28/05/2001), hanno quindi l’obbligo
di eseguire tutti gli atti (esecuzioni e notificazioni) che
sono di pertinenza anche degli ufficiali giudiziari B3, non quando la
loro esecuzione risulti necessaria per il buon andamento dell’ufficio come
dispone invece per i soli lavoratori della p.e. C2 la relativa declaratoria, ma
sempre ed incondizionatamente. Gli ufficiali giudiziari B3 da parte loro hanno
l’obbligo di eseguire tutti gli atti di pertinenza anche degli
ufficiali giudiziari C1 e quindi di espletare gli atti di esecuzione non quando
le esigenze di servizio lo richiedono, ma sempre ed incondizionatamente. Infatti
è per questo e solo per questo motivo che il Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria ha attivato per tali lavoratori un corso di formazione in materia di
esecuzione forzata, corso che per oltre 50 anni non è mai stato attivato
proprio perché le funzioni di base (notificazione ed esecuzione) erano separate
e l’interfungibilità era prevista e attuata solo quando le esigenze di
servizio lo richiedevano.
La circolare ministeriale prot. n. VI/1521/027.1/ del 27/09/02 a firma
del Capo del Dipartimento ha eliminato ogni dubbio interpretativo ribadendo che
“il Contratto Integrativo ha abrogato i più rigidi profili professionali che
disciplinavano le funzioni di ogni dipendente … unificando le funzioni di
base” e che “tutte le declaratorie che definiscono le mansioni degli
ufficiali giudiziari inseriti nelle posizioni economiche B3, C1 e C2 hanno in
comune l’esecuzione degli atti (notificazioni ed esecuzioni) attribuiti alla
competenza dell’ufficiale giudiziario …difatti, non appaiono né citate, né
distinte dalle declaratorie enunciate dal Contratto le funzioni di notificazione
e quelle di esecuzione degli atti”.
Alla luce
dell’unificazione delle funzioni di base introdotta dal Contratto Integrativo
e ribadita dalla circolare 27 settembre 2002, considerato che in tutti gli
uffici NEP il lavoro di competenza degli ufficiali giudiziari C1 e B3 è
costituito principalmente dalle notificazioni, visto che il numero delle
esecuzioni, dopo il trasferimento di alcune competenze degli ufficiali
giudiziari ai concessionari di riscossione, è diminuito ulteriormente e
considerevolmente, appare evidente che ragioni di equità, che devono in
ogni caso presiedere alla distribuzione del lavoro, impongono agli ufficiali
giudiziari dirigenti che la ripartizione degli atti di notificazione e di quelli
di esecuzione fra gli ufficiali giudiziari delle posizioni economiche B3 e C1
avvenga secondo imparziali criteri territoriali e non già scegliendo gli
atti (le numerose notifiche) da affidare agli ufficiali giudiziari B3 e quelli
(le poche esecuzioni) da affidare agli ufficiali giudiziari C1.
Gli ufficiali giudiziari dirigenti, perciò, non possono sottoporre al visto del Magistrato Capo dell’Ufficio o imporre agli ufficiali giudiziari ordini di servizio che siano in contrasto con le norme contrattuali e con le direttive ministeriali o che addirittura violino le leggi penali; né possono impedire agli ufficiali giudiziari C1 e B3 di eseguire tutti gli atti (notificazioni ed esecuzioni) attribuiti dal Contratto alla loro competenza; né possono, nella ripartizione degli atti, anteporre agli interessi dell’ufficio e della giustizia gli interessi di quei lavoratori che vogliono lavorare meno del dovuto o di quei lavoratori che, spesso trascurando la qualità del lavoro, vogliono produrre e percepire più trasferte.
Numerosi ufficiali giudiziari dirigenti, invece, disattendendo le disposizioni del Contratto Integrativo e le direttive ministeriali affidano agli ufficiali giudiziari C1 solamente le poche esecuzioni ed impongono agli ufficiali giudiziari B3 di eseguire tutte le numerose notificazioni; così per una notificazione ed una esecuzione da eseguirsi nella medesima località e spesso presso il medesimo destinatario, affidano la notificazione ad un ufficiale giudiziario B3 e l’esecuzione ad un ufficiale giudiziario C1, pur potendo e dovendo affidare entrambi gli atti ad un solo ufficiale giudiziario C1 o B3 abilitato sia ad espletare gli atti di esecuzione che ad eseguire le notificazioni.
Considerato che il 4° comma dell’art. 40 del D.Lgs 165/2001 recita “Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti;”
considerato che gli ufficiali giudiziari C1 a norma dell’art. 138 del DPR 1229/59 ripartiscono in parti uguali con gli ufficiali giudiziari B3 le indennità di trasferte recuperate dall’erario e, quindi, non possono non contribuire anche a produrre le trasferte che percepiscono derivanti esclusivamente dalle notificazioni, soprattutto penali;
considerato che gli ufficiali giudiziari dirigenti che impongono agli ufficiali giudiziari B3 di eseguire da soli tutte e solamente le numerose notificazioni compromettono la salute fisica e mentale di tali lavoratori e arrecano danno alla loro dignità e professionalità a vantaggio degli ufficiali giudiziari C1 ai quali vengono affidate le sole esecuzioni.
Tutto
quanto sopra considerato il sottoscritto ufficiale giudiziario B3 chiede di
sapere:
-
se gli ufficiali giudiziari dirigenti possono affidare tutte le
numerose notificazioni ai soli ufficiali giudiziari B3 e le poche esecuzioni
agli ufficiali giudiziari C1, imponendo, così, una ripartizione non equa degli
atti e disattendendo le disposizioni del Contratto Integrativo oppure devono
applicare il Contratto Integrativo e ripartire equamente fra gli ufficiali
giudiziari C1 e B3 secondo imparziali criteri territoriali sia gli atti di
esecuzione che quelli di notificazione;
-
se gli ufficiali giudiziari dirigenti, per una notificazione ed una
esecuzione da eseguirsi nella medesima località e spesso dallo stesso
destinatario, possono affidare l’esecuzione ad un ufficiale giudiziario
C1 e la notificazione ad un ufficiale giudiziario B3 oppure devono
affidare entrambi gli atti ad un solo ufficiale giudiziario, B3 o C1, abilitato
sia ad espletare gli atti di esecuzione che ad eseguire gli atti di
notificazione;
-
se il comportamento,
cosiddetto mobbing, che gli ufficiali giudiziari dirigenti, in qualità di superiori gerarchici e quindi di
pubblici ufficiali, attuano nei confronti degli ufficiali giudiziari B3 è
lecito oppure costituisce una violazione dell’art. 323 del codice penale o
comunque della legge penale.
Considerato, inoltre, che gli ufficiali giudiziari B3, a causa della non equa ripartizione del lavoro imposta dagli ufficiali giudiziari dirigenti, non possono godere pienamente delle ferie perché oberati di lavoro, il sottoscritto chiede di sapere se i suddetti lavoratori possono richiedere all’Amministrazione il pagamento dell’indennità sostitutiva di ferie non godute (Consiglio di Stato, sez. VI, Dec. n. 8 del 15 gennaio 2001).
Si evidenzia che la presente, oltre che per via gerarchica, viene trasmessa anche a mezzo raccomandata.
Si ringrazia e si ossequia.
Campobasso, 23/07/2003 L’Ufficiale Giudiziario B3
Nota ministeriale - Ufficio VI prot. 6/1869/03-1 del 13 novembre 2003
Direttore
dell’Ufficio VI
Direzione
Generale del Personale e della Formazione
Ministero
della Giustizia
ROMA
Oggetto:
Quesito. D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 ed equa ripartizione degli atti di
notificazione e di quelli di esecuzione fra ufficiali giudiziari C1 e B3.
Riferimento
Vs. prot. 6/1869/03-1 del 13/11/2003.
In riferimento alla nota della S.V. datata
13/11/2003 diretta alla Presidenza della Corte di Appello di Campobasso, senza
volerle mancare di rispetto, il sottoscritto espone quanto segue.
Il D.P.R. 1229/1959, con una distinzione piuttosto
marcata, prevedeva che l’ufficiale giudiziario espletasse gli atti di
esecuzione ed eseguisse le notificazioni solo nei casi di mancanza o di
indisponibilità dell’aiutante ufficiale giudiziario e prevedeva che
l’aiutante ufficiale giudiziario svolgesse l’attività di notificazione
degli atti ed espletasse atti di esecuzione solamente in caso di assenza o
mancanza di un ufficiale giudiziario e se applicato (artt. 32 e 166).
Il D.P.R. 44/1990, operando una distinzione meno
netta, al punto 3 del profilo professionale n. 293 prevedeva già che il
collaboratore UNEP espletasse gli atti di esecuzione ed eseguisse “anche” la
notificazione degli atti e prevedeva che l’assistente UNEP eseguisse la
notificazione degli atti e, in caso di mancanza, assenza e anche di impedimento
di un ufficiale giudiziario potesse essere applicato e svolgere le funzioni di
quest’ultimo.
Era già previsto, quindi, in caso di necessità,
un’ipotesi di interfungibilità delle funzioni del collaboratore UNEP e
dell’assistente UNEP.
Il CCIL del 5/4/2000 che ha delineato un nuovo
ordinamento professionale del personale non consente all’ex assistente UNEP la
possibilità di effettuare atti di esecuzione ed all’ex collaboratore UNEP la
possibilità, già prevista al punto 3 del relativo profilo professionale, di
svolgere compiti di notificazione, ma stabilisce che gli ufficiali giudiziari B3
eseguono, sempre e comunque, tutti gli atti attribuiti alla competenza
dell’ufficiale giudiziario e gli ufficiale giudiziari C1 compiono, sempre e
comunque, tutti gli atti demandati dalle norme all’ufficiale giudiziario e
curano l’attività istruttoria ed amministrativo-contabile.
La circolare prot. 6/698/035 del 6/5/2002 ha
sottolineato, infatti, come “le aumentate esigenze di notificazione degli
atti, sia di natura penale che civile ed amministrativa, a fronte di una
notevole riduzione della dotazione organica degli ufficiali giudiziari B3
prevista dal DPCM 8/2/2001, con conseguente incremento degli ufficiali
giudiziari dell’area C” richiedono “in tema di notificazione di atti …
una maggiore contribuzione lavorativa ed una più equilibrata suddivisione delle
attribuzioni tra il personale delle due aree”.
La circolare prot. VI/1521/027-1 del 27/09/2002 ha
ribadito che la declaratoria della posizione economica B3 riserva
all’ufficiale giudiziario in essa inquadrato non l’esecuzione delle
notifiche e la possibilità di espletare anche atti di esecuzione ma
“l’esecuzione di tutti gli atti attribuiti alla competenza dell’ufficiale
giudiziario” e ”la declaratoria relativa alla posizione economica C1
aggiunge alle attività demandate dalle norme all’ufficiale giudiziario B3
l’attività istruttoria, quella amministrativa e contabile, nonché
l’attività di direzione di unità organiche, nell’ambito degli uffici
NEP”. Ciò perché, ha chiarito la suddetta circolare, “non appaiono né
citate, né distinte dalle declaratorie enunciate dal contratto le funzioni di
notificazione e quelle di esecuzione degli atti, che hanno finora differenziato
i deiversi profili professionali degli assistenti e dei collaboratori UNEP”.
Ed è proprio per l’obbligo imposto agli
ufficiali giudiziari C1 dalle norme contrattuali e dalla suddetta circolare del
27/09/2002 di eseguire sempre e comunque la notificazione degli atti che
numerosi ufficiali giudiziari C1 hanno presentato ricorso ai giudici del lavoro
(Roma, Milano, Piacenza), i quali li hanno rigettati.
Nella nota ministeriale prot. 6/1982/03-1
dell’11/12/2002 diretta al Signor Presidente della Corte di Appello di Venezia
si osserva “che l’attribuzione in via paritaria fra le figure degli
ufficiali giudiziari B3 e C1 della parte reddituale di indennità di trasferta,
ai sensi dell’art. 7 della legge n. 28/1999, è subordinata all’effettiva
attuazione della circolare 27 settembre 2002”, cioè all’equa distribuzione
del lavoro relativo agli atti di esecuzione e di notificazione fra gli ufficiali
giudiziari C1 e B3, e che “ la ripartizione comune di tale parte di reddito,
presuppone l’attuazione di quanto previsto dalla circolare in questione, in
merito alla distribuzione e produzione del lavoro”.
Con la nota del 16/05/2003, infine, inviata alla
Presidenza della Corte di Appello di Catanzaro la S.V. rammenta che “per
quanto riguarda l’attività di notificazione, essa rientra tra i compiti
istituzionali spettanti all’ufficiale giudiziario C1, come espressamente
previsto dalle norme ordinamentali e contrattuali” e che “gli ufficiali
giudiziari C1 non possono rifiutarsi di svolgere attività di notificazione, in
quanto è necessario un loro intervento per un’equa distribuzione dei carichi
di lavoro”. In tale nota ministeriale, inoltre, la S.V. ha precisato che
“la scelta delle competenze da attribuire alle diverse aree professionali”
è “argomento trattato in modo esplicito ed esaustivo direttamente dalla fonte
normativa, rappresentata dal contratto nazionale di lavoro di categoria”.
Considerato che, dalla lettura della nota prot. n.
6/1869/03-1 del 13/11/2003 diretta alla Presidenza della Corte di Appello di
Campobasso, sembra di capire che l’orientamento di codesto ufficio in merito
alla ripartizione degli atti di esecuzione e di quelli di notificazione fra gli
ufficiali giudiziari C1 e B3 non sia più quello espresso nella circolare del
27/09/2002;
considerato che dall’entrata in vigore del D. Lgs.
30 giugno 2003 n. 196 deriverà un enorme aumento del lavoro relativo alle
notificazioni e, quindi, gli ufficiali giudiziari B3 si troveranno
nell’impossibilità di poter eseguire tutti gli atti loro affidati;
il sottoscritto ufficiale giudiziario B3 chiede di
sapere quale dovrà essere, dall’entrata in vigore del suddetto D.Lgs, il
sistema di ripartizione degli atti di notificazione e di quelli di esecuzione
fra gli ufficiali giudiziari C1 e B3 visto che molti ufficiali giudiziari
dirigenti e numerosi ufficiali giudiziari C1 e B3 ritengono che ciò debba
essere deciso ed imposto da codesto superiore ufficio.
Si ringrazia.
L’Ufficiale Giudiziario B3
AGGIUNGO
INOLTRE che la
Circolare prot. 6/1753/070-2/CA del 31/10/2003 diretta a tutti i Presidenti
delle Corti di Appello ha disposto che “ il personale tirocinante (uff. giud.
B3) dovrà affiancare quello
esercitante (uff. giud. C1) l’attività di esecuzione per un periodo di due
settimane continuative in tutti i principali e significativi moduli di
esecuzione forzata” e al termine di tale periodo “sarà cura degli ufficiali
giudiziari B3 chiedere ai colleghi C1 di affiancarli,” mentre il
dirigente UNEP dovrà garantire “che sia data idonea assistenza al collega
(uff. giud.B3) che si accinge per la prima volta al compimento del modulo
di esecuzione forzata non sperimentato durante il tirocinio.”
Ciò
può significare solamente che gli ufficiali giudiziari B3 dovranno
affiancare i colleghi C1 durante il tirocinio e che al termine di tale
periodo dovranno compiere (da soli) gli atti di esecuzione forzata.
Infatti i B3 potranno chiedere ai colleghi C1 di affiancarli solo quando
si troveranno a dover compiere per la prima volta un atto di esecuzione
forzata non sperimentato durante il tirocinio.
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