Ministero della Giustizia
Dipartimento dell 'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione Ufficio VI
Roma,
13/NOV/2003
ALLA
PRESIDENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI
CAMPOBASSO (Rif. Vs. Prot. 3415 del
25.7.2003)
OGGETTO: Interfungibilità
degli ufficiali giudiziari, Ipotesi di mobbing. Indennità sostitutiva per ferie
non godute. Quesitì posti da V.M., ufficiale giudiziario B3 dell'ufficio Nep di
Campobasso (Prot VI/3430 del 5.8.2003; I/3874/1711/ES del 28.7.2003)
In
relazione ai quesiti proposti, lette le considerazioni del dipendente, questo
ufficio espone quanto segue:
II
C.C.N.I. del 5.4.2000 presenta una indubbia portata innovativa rispetto al
passato -evidenziata dalla circolare del 27.9.2002 - in quanto consente, in nome
della flessibilità del rapporto di lavoro, ali 'ex assistente Unep la
possibilità di effettuare atti di esecuzione, attività che in passato gli era
sostanzialmente preclusa dal D.P.R. 1229/59 e dal precedente C.C.N.L., mentre,
al contempo, la declaratoria del profilo professionale specifico dell'ufficiale
giudiziario CI sancisce e ribadisce la possibilità per l'ex collaboratore Unep
di svolgere compiti di notificazione.
Tale
ampliamento di competenze per l'ufficiale giudiziario B3, tuttavia, non può
generare erronee aspettative o richieste pretenziose in termini di rigida
obbligatorietà di promiscuità di compiti, in quanto di certo non è stata
operata un ' equiparazione tout court tra il personale delle due aree
funzionali, le quali ultime restano ben distinte, nella previsione generale dell
'allegato A del C.C.N.L. comparto Ministeri 1998-2001, per contenuti
professionali, modalità di accesso e requisiti specifici.
Pertanto, il requisito dell'eventualità nell'espletamento delle funzioni di notificazione da parte del CI, contrattualmente previsto, va evidentemente coordinato con le esposte situazioni di opportunità e necessità, che per altro verso possono determinare l'intervento dell'ufficiale giudiziario B3 nell'assolvimento delle attività di esecuzione per una più equa distribuzione, del lavoro in funzione del suo carico, del personale in servizio e delle esigenze di giustizia.
Del
resto, se così non fosse verrebbe tradito o travisato lo spirito stesso del
contratto che sul tema delle attribuzioni non trasuda disposizioni dalle
connotazioni rigide, 'perentorie~e assolutizzanti, ma formulazioni improntate
alla flessibilità, fungibilità, gradualità.
Di
seguito si ricorda che la definizione dei criteri per la determinazione e la
distribuzione dei carichi di lavoro è materia di informazione e concertazione,
secondo il sistema di partecipazione e relazioni sindacali previsto dal tìtoto
II della premessa al C.C.N.L. del 5.4.2000.
Nelle
opportune sedi appena indicate, nel rispetto dei principi generali e delle norme
pattizie citate, si devono valutare e adottare localmente le soluzioni più
giuste e ragionevoli per il buon andamento degli uffici al fine di ottenere come
risultato, al contempo, un 'equa distribuzione dei carichi di lavoro per il
personale intero e un elevato livello di efficienza del servizio per la piena
soddisfazione dell’utenza.
Escludendo
per competenza ogni valutazione in ambito penale, sul fenomeno del mobbing
-inteso ovviamente non come esistenza di un rapporto gerarchico di lavoro ma
come serie sistematica e ripetuta di diversi atti, atteggiamenti o comportamenti
aventi connotazioni aggressive, denigratorie-e vessatorie, incidenti sulle
condizioni di lavoro o idonei a comprornettere la salute, la professionalità o
la dignità del lavoratore - si rileva che l'ultimo CCNL sottoscritto in data
12.6.2003, alfine di prevenire e contrastare la diffusione di tali dannose
situazioni, ha previsto all'ari. 6 l'istituzione di specifici Comitati
Paritetici presso ciascuna amministrazione con funzioni ricognitive, consultive
e propositive.
Il
dipendente che si ritenesse danneggiato da mobbing, a seguito di circostanziata
denuncia su vicende, fatti o accanimenti, ha la possibilità di ricorrere alle
strutture di ascolto dell'amministrazione o agli istituti contrattuali all'uopo
previsti, nonché di rivolgersi eventualmente alle sedi giudiziarie dallo stesso
ritenute più opportune per la tutela dei propri diritti, assunti lesi.
Infine,
si rappresenta che ai sensi dell'ari. 16 del 1° CCNL ancora in vigore le ferie
sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzagli se non all'atto della
cessazione del rapporto di lavoro e al contempo se non siano-state fruite per
documentate esigenze di servizio.
Gli ufficiali giudiziari dirigenti, all’ uopo, hanno il dovere di consentire al personale la fruizione dei giorni di ferie e, compatibilmente con le esigenze di servizio, favorire le richieste del dipendente, predisponendo eventualmente delle turnazioni.
Il
direttore Renato Pacileo