Caro collega Ufficiale Giudiziario B3 o C1,
ti invito ad esprimere una opinione "nè polemica nè strumentalizzata" sulla tua interpretazione delle norme contrattuali e dalle circolari ministeriali sotto riportate. Lo scopo di questa iniziativa è facilmente intuibile ... e non aggiungo altro. Angelo.
Il C.C.I. 5/4/2000 per il personale del Ministero della Giustizia precisa che:
I B3, sono Lavoratori che, secondo le direttive ricevute, esplicano compiti di collaborazione qualificata nell'ambito dell'attività degli uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti (uffici N.E.P.), eseguendo tutti gli atti attribuiti alla competenza dell'ufficiale giudiziario, in quanto non riservati alle professionalità superiori.
Mentre
i C1 sono Lavoratori che compiono tutti gli atti demandati dalle norme
all'ufficiale giudiziario, compresi
eventualmente quelli di pertinenza anche della professionalità appartenente
alla posizione economica più elevata dell'area inferiore, e curano altresì,
nell'ambito di direttive di massima, la connessa attività istruttoria ed
amministrativo-contabile; lavoratori che svolgono attività di direzione di una
unità organica nell'ambito dell'ufficio N.E.P. ovvero di quest'ultimo nel suo
complesso quando, per le sue dimensioni non ne sia necessaria o opportuna
l'ulteriore articolazione.
Conclusione
della circolare ministeriale del 27/9/2002…..
Si può pertanto ritenere, conformemente a quanto richiesto dalle Organizzazioni Sindacali, che la previsione della nuova figura professionale sia stata voluta dalle parti contrattuali e non solamente realizzabile nella comune denominazione di Ufficiale Giudiziario, in sostituzione dell'Assistente e del Collaboratore UNEP, bensì nella interfungibilità della funzione di notificazione e di esecuzione, pur mantenendo le opportune distinzioni per la riconosciuta maggiore professionalità delle posizioni C1 e C2 e per le loro diverse posizioni economiche.(www.auge.it rubrica circolari)
Stralcio nota ministeriale del 13 novembre 2003
II
C.C.N.I. del 5.4.2000 presenta una indubbia portata innovativa rispetto al
passato -evidenziata dalla circolare del 27.9.2002 - in quanto consente, in nome
della flessibilità del rapporto di lavoro, ali 'ex assistente Unep la
possibilità di effettuare atti di esecuzione, attività che in passato gli era
sostanzialmente preclusa dal D.P.R. 1229/59 e dal precedente C.C.N.L., mentre,
al contempo, la declaratoria del profilo professionale specifico dell'ufficiale
giudiziario CI sancisce e ribadisce la possibilità per l'ex collaboratore Unep
di svolgere compiti di notificazione.
Tale
ampliamento di competenze per l'ufficiale giudiziario B3, tuttavia, non può
generare erronee aspettative o richieste pretenziose in termini di rigida
obbligatorietà di promiscuità di compiti, in quanto di certo non è stata
operata un ' equiparazione tout court tra il personale delle due aree
funzionali, le quali ultime restano ben distinte, nella previsione generale dell
'allegato A del C.C.N.L. comparto Ministeri 1998-2001, per contenuti
professionali, modalità di accesso e requisiti specifici.
Pertanto, il requisito dell'eventualità nell'espletamento delle funzioni di notificazione da parte del CI, contrattualmente previsto, va evidentemente coordinato con le esposte situazioni di opportunità e necessità, che per altro verso possono determinare l'intervento dell'ufficiale giudiziario B3 nell'assolvimento delle attività di esecuzione per una più equa distribuzione, del lavoro in funzione del suo carico, del personale in servizio e delle esigenze di giustizia.
Del
resto, se così non fosse verrebbe tradito o travisato lo spirito stesso del
contratto che sul tema delle attribuzioni non trasuda disposizioni dalle
connotazioni rigide, perentorie e assolutizzanti, ma formulazioni improntate
alla flessibilità, fungibilità, gradualità.
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