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Registro dei protesti: i dati dei riabilitati devono essere cancellati
(
01 Aprile 2002 - collegio del Garante )


 Coloro che, pur essendo stati protestati, abbiano sanato tempestivamente la loro posizione debitoria o abbiano dimostrato l’illegittimità o l’erroneità del provvedimento dal quale sono stati colpiti, devono essere cancellati dal registro informatico dei protesti e considerati a tutti gli effetti come mai iscritti. Analoga procedura deve essere adottata per i soggetti riabilitati.

I dati relativi al protesto, inoltre, devono essere cancellati non solo dal registro istituito dalla legge, ma da ogni banca dati parallela, anche privata, consultabile da terzi e in primo luogo dalle società che erogano finanziamenti.

Lo ha stabilito il collegio del Garante accogliendo il ricorso di un cittadino che lamentava di non aver avuto positivo riscontro alla sua richiesta di cancellazione di dati personali relativamente a un protesto, rivolta ad una società alla quale aveva chiesto un finanziamento. A causa della perdurante iscrizione in un archivio parallelo, infatti, il finanziamento gli era stato negato. Il protesto, elevato per il mancato pagamento di alcuni effetti cambiari, pur non risultando da visura effettuata presso la camera di commercio, era però annotato in un’altra banca dati privata consultata dalla finanziaria.

Nel provvedimento, l’Autorità ha evidenziato come le novità introdotte dalla normativa in materia di conservazione nel tempo dei dati sui protesti (legge n.235/2000) tengano conto, con soluzioni specifiche, dei diritti delle persone protestate. Accanto, infatti, alla disposizione secondo la quale ogni protesto deve essere conservato per cinque anni nel registro informatico dal momento della sua iscrizione, sono stati disciplinati i casi per i quali invece è prevista la cancellazione: si tratta di coloro che hanno adempiuto ai propri obblighi oppure che sono stati riabilitati, in base alle modalità stabilite dalla legge, o che sono stati iscritti per errore nel registro.

Ma, soprattutto, la legge e un regolamento hanno fissato le modalità di tenuta del registro informatico con l’obiettivo di assicurare una informazione completa e tempestiva su tutto il territorio nazionale anche, ed in particolare, per quanto riguarda la durata temporale per la messa a disposizione delle informazioni al pubblico.

Il ricorso esaminato si inserisce, quindi, in questo nuovo contesto normativo che, a parere dell’Autorità, non può essere eluso immagazzinando i dati in altri archivi. Contesto che è anzi rafforzato dalla legge sulla privacy che dispone la cancellazione di informazioni, anche esatte, per le quali non è però più giustificata la conservazione rispetto alle finalità perseguite. L’interessato può, quindi, beneficiare della cancellazione dei dati conservati presso la finanziaria. Una volta riabilitato, infatti, i suoi dati erano stati cancellati dal bollettino dei protesti, ma erano ancora conservati da banche dati private. Banche dati che, peraltro, non avevano neanche indicato, come prescritto, a quale data fossero aggiornate le informazioni in loro possesso.

Il Garante ha ritenuto, invece, inammissibile, la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente, in quanto la legge non ha attribuito all’Autorità competenze in materia, rinviando la materia al giudice ordinario.


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