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29/3/2004 Rita - Operatore B2 UNEP - Registro modello D

Trattandosi di dati che vengono pubblicati nel Bollettino dei Protesti, sarei grata di sapere se la tenuta del Reg. Mod. D, è a cura dell'operatore giudiziario B2. Ringrazio.

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1/12/2003 - Sergio Cardinale - Bologna

Un mese fa mi è stato rubato il blocchetto degli assegni. Ho presentato regolarmente denuncia presso la stazione dei carabinieri ma, sono venuto a conoscenza di essere stato protestato con la motivazione "firma falsa". Come posso difendermi per il mio buon nome?

Risposta

E' pacifico in giurisprudenza che anche in caso di assegno smarrito o rubato e successivamente alterato o con firma apocrifa, il protesto deve essere ugualmente levato nei confronti del pur incolpevole correntista per non pregiudicare le azioni di regresso esercitabili dal creditore verso gli altri obbligati cartolari. Il titolo, infatti, non è inesistente ed è anzi validamente circolante sino alla levata del protesto, stante la validità delle obbligazioni eventualmente assunte da accettanti, giranti ed avallanti.

Il protesto di assegno bancario rubato, alterato o con firma apocrifa è pertanto atto pienamente legittimo, avverso al quale non è perciò esperibile il rimedio della cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti per protesto cambiario illegittimo o erroneo di cui alla l. 349/79, così come modificata dalla l. 235/00.

Per protesto illegittimo si deve infatti intendere quello levato fuori dei casi previsti dalla Legge o in violazione dei modi e dei tempi previsti dalla Legge stessa; e per erroneo quello levato legittimamente ma richiesto, ad es., in violazione di un patto di proroga della scadenza, di accordo di presentazione in luogo diverso, di un pactum de non petendo.

 Il correntista incolpevolmente protestato, come nel caso di specie di assegno rubato ed alterato, trova quindi la sua tipica tutela nei seguenti istituti: 1) nella descrizione dei suoi protesti sul Registro Informatico comparirà come motivo della levata: assegno recante l’importo contraffatto, assegno smarrito o rubato, assegno recante firma falsa, cosicché sia data pubblicità all’incolpevolezza del protestato; 2) il Giudice Ordinario ha il potere di ordinare, in via cautelare, tramite accoglimento di ricorso ex art. 700 C.p.c., la sospensione della pubblicazione del protesto e, al termine del relativo giudizio di merito, la definitiva cancellazione del medesimo dal R.I.P., col risultato sostanziale di non vederlo mai pubblicato.  


11/11/2203 - Daniela Bordo - Genova - cancelliere

in relazione al quesito proposto da Federico Bottoni, segnalo che presso il Tribunale di Genova, per giurisprudenza costante, viene concessa la riabilitazione solo in presenza di un  unico effetto protestato, con grave pregiudizio per coloro che, ad esempio abbiano avuto due protesti di assegni, anche riferiti ad una stessa transazione commerciale e magari di modestissimi  importi. Vorrei saper qualcosa di più sulla procedura suggerita dall'avv. Spadafora ex art. 13 l.675/96.- Grazie

Risponde l'Avv. Spadafora 

Cara Daniela, la tua doglianza ,o meglio quella del Tribunale di Genova mi sembra alquanto superata, vi è una pacifica giurisprudenza sia di merito che di
legittimità, che ha statuito che il debitore ....(ex art17 l.108/96) anche in
riferimento a più protesti ,(cambiale o assegno).In riferimento all' art.13 legge privacy bisogna riferirsi all' art.13 e 29 della stessa legge .


13 ottobre 2003 - Protesto assegno postdatato

Un assegno postdatato regolarizzato nel bollo come se fosse un pagherò, è protestabile a vista o bisogna aspettare la data indicata nell'assegno come data di emissione per procedere al protesto?
Grazie - Cordiali saluti NOTAIO SALVATORE CAVASINO

Risposta

Differentemente dal vizio della mancanza della data, l’assegno postdatato è considerato valido sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza maggioritaria: la postdatazione non comporta quindi la nullità dello stesso, ma unicamente la sua irregolarità, in quanto la legge ne consente - la presentazione immediata per il pagamento a vista (art. 31, co. 2°,Legge Assegno n. 1736/1933)
- la regolarizzazione fiscale successiva in quanto da parificarsi alla cambiale (art. 121 L.A.).
- la consegna al P.U. per il protesto.
Pertanto considerandosi a vista, la data indicata sull'assegno non viene presa in considerazione.


maggio 2003 - Federico Bottoni - Cancellazione sul registro informatico dei protesti.

Se una persona viene protestata per assegni bancari per assenza di provvista e dopo il debitore paga tutti gli assegni dopo 2 mesi può essere cancellato e riabilitato a lavorare con le banche ....allora può essere cancellato sul bollettino dei protesti??
Se fa pervenire in camera di commercio tutte le quietanze di pagamento comprese delle spese riuscirà ad essere cancellato???
Verrà cancellato anche da tutte le banche dati??
Quanto tempo dura il protesto???

Risponde avvocato Luigi Spadafora
Per la cancellazione bisogna attendere un anno dal proteso e chiedere poi al P. del tribunale ove è stato elevato il protesto la riabilitazione e quindi istanza al pres. della c. di commercio la definitiva cancellazione.
Il protesto dura per cinque anni.

Risponde avvocato Luigi Spadafora 7/11/2003 

Vista la incomprensibile disparità di trattamento con la cambiale  o il vaglia cambiale , l' unica iniziativa percorribile ,e a mio modesto avviso anche la più esatta,è la procedura ex art.13 L.675/96 cos' come previsto dall ' art.29 della medesima legge.

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marzo 2003 - Ranieri Aldo - C'è differenza tra le spettanze dell'UG e quelle del notaio per il servizio cambiario?

Il costo per il creditore/debitore che si rivolge al pubblico ufficiale abilitato alla levata dei protesti per il protesto/pagamento di un titolo cambiario è uguale per tutti o vi è differenza tra notaio e ufficiale giudiziario? grazie.

Risponde Angelo. 

Per tutti i pubblici ufficiali che svolgono questo servizio oltre al diritto di protesto, il quale costituisce "un indennizzo sostitutivo di ogni altro compenso previsto dalle disposizioni vigenti", e all'indennità di accesso, comprensivo del rimborso spese, null'altro è dovuto ai PP.UU..Le norme fissate dalla legge 329/73, che disciplina il servizio protesti e rimborso spese nella relativa procedura di competenza dei P.U., sono gli articoli 7 e 8, "intesi alla salvaguardia delle ragioni, modalità ed entità dei compensi al pubblico ufficiale richiesto di svolgere tale funzione ed a tutela dei soggetti debitori".  


gennaio 2003 - Santi Germano - Cancellazione servizi protesti

 Le nuove norme che sono state introdotte dall'art. 45 della legge 12/12/02, n. 273 (GU del 14/12/2002) in merito alla competenza relativa alla cancellazione dei protesti che passa dal presidente della Camera di Commercio al responsabile dirigente dell'ufficio protesti, secondo voi chi è il responsabile dell'Ufficio Protesti: il Dirigente UNEP?

Risposta di Angelo. Pensare al dirigente UNEP responsabile della cancellazione è una assurdità, in quanto significherebbe provvedere alla cancellazione dei protesti non solo effettuati dagli UG, ma anche dei segretari comunali e notai. Ritengo invece che il responsabile dell'ufficio protesti sia il funzionario addetto alla stessa camera di commercio. Le pare?

Risposta 2. La circolare, pubblicata sul sito uiug.com alla rubrica "CIRCOLARI",  ha confermato quanto già affemato nella risposta 1. 


dicembre 2002 Sirotti/bancario - Nuova disciplina sanzionatoria assegni bancari.

Per cercare risposta ad alcuni dubbi su argomenti connessi all'operatività bancaria ho visitato per ragioni d'ufficio il sito dell'UNIONE ITALIANA UFFICIALI GIUDIZIARI.Ne approfitto per  chiederVi, alcune informazioni di pertinenza del Vostro settore.
Mi riferisco alla NUOVA DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ASSEGNI BANCARI ed in particolare al comma 2 dell'art.8 L.15/12/1990 n. 386 (come sostituito dall'art.33 del D.L.vo 30/12/1999 n.507) che, per l'illecita emissione di un assegno senza provvista, prevede possano essere evitate le sanzioni amministrative se, scaduto il termine di presentazione, il pagamento viene effettuato (maggiorato di interessi, penale e spese) nelle mani del portatore del titolo o presso la banca trassata o PRESSO IL PUBBLICO UFFICIALE CHE HA ELEVATO IL PROTESTO.
Per fornire alla clientela interessata una corretta informativa sull'argomento  avrei necessita' di avere qualche dettaglio su come procede l'Ufficiale Giudiziario in caso di TARDIVO PAGAMENTO effettuato presso il Suo Ufficio.
Grazie per l'attenzione.

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Risponde l' Ufficiale Giudiziario Pietro SARDANO

In caso di mancanza o insufficienza di provvista ed al fine di evitare l'inoltro al Prefetto del rapporto di accertamento della violazione da parte del Pubblico Ufficiale a carico dell'emittente dell'assegno, quest'ultimo, deve effettuarne il pagamento ex art. 8 della Legge 15/12/1990 n° 386 e successive modificazioni, esclusivamente: "nelle mani del portatore del titolo, o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il Pubblico Ufficiale che ha levato il protesto".
Il dott. SIROTTI,  con il suo interessante quesito, fa riferimento alla vexata quaestio circa la possibilità, tassativamente limitata, al pagamento del titolo (protestato) presso il Pubblico Ufficiale ed in particolare presso l'Ufficiale Giudiziario, ed ovviamente, sempre che, detto titolo sia ancora presso l'Ufficio Protesti.
In pratica, detta circostanza, risulta di difficile attuazione atteso che, il servizio protesto assegni, svolto in regime convenzionale A.B.I., impone rigidi adempimenti sia a carico della Banca trattaria (comunicazione di impagato e richiesta protesto) che del Pubblico Ufficiale (rilascio del certificato di protesto e restituzione del titolo originale protestato in tempo utile per la immediata trasmissione alla Banca negoziatrice del titolo che deve riceverlo entro i ristretti termini decorrenti dalla data del compenso). In tale ristretto lasso di tempo risulta improbabile che l'emittente-protestato provveda ( ovvero faccia in tempo) ad effettuare il predetto pagamento presso l'Ufficiale Giudiziario (La stessa A.B.I., con Circolare 28/12/1990 n° 10921, tra l'altro, in merito al citato pagamento, ne ammetteva la possibilità presso i Pubblici Ufficiali "sempre che siano in possesso del titolo").
Inoltre, tale ultima forma di pagamento risulta, praticamente, non applicata perché  la più onerosa in quanto oltre "l'intero importo dell'assegno, la penale del 10% sulla somma dovuta e non pagata, gli interessi legali dalla data del protesto sino alla data del pagamento e le spese di protesto", l'emittente sopporterà  le spese relative  alla verbalizzazione dell'avvenuto pagamento, della relativa quietanza assoggettata a registrazione e ad imposta di registro e di bollo nonché delle spese bancarie di bonifico al prenditore del titolo della somma dovuta.
A conferma di quanto sopra, si riferisce che presso quest'Ufficio (Unep c/o il Tribunale di Bari - Sezione Distaccata di Monopoli), dall'entrata in vigore della citata legge a tutt'oggi, pur svolgendo in esclusiva detto servizio nel territorio di competenza, non è mai stato richiesto di effettuare detto pagamento. 


 
novembre 2002 UNEP di ... - servizio protesti..obbligatorio?
..... Le chiediamo di volerci ragguagliare sulla normativa in tema di servizio dei protesti cambiari in ragione di alcune evenienze che si stanno determinando attualmente presso l'Ufficio NEP del Tribunale di ......
     Il Presidente del Tribunale , pur essendo il nostro Ufficio in una situazione di grave carenza di organico,con scoperture superiori al 50 %, ed in assenza di espressa richiesta dei lavoratori , ha decretato l'attribuzione all'Ufficio del Servizio dei Protesti Cambiari, asserendo che il predetto servizio rappresenta un adempimento obbligatorio per l'Ufficio .
     Risponde a verità normativa quanto asserito dal Presidente? E se la risposta è affermativa a quale qualifica, fermo restando la nuova circolare sull'interfungibilità , attiene il servizio in questione? Il Servizio deve essere assegnato ad personam ovvero può essere attribuito all'intero Ufficio ? Ed infine  è possibile nominare un presentatore e con quale retribuzione ?

La risposta di Piero Sardano "Il servizio non è obbligatorio, ma attività libero-professionale (sotto la direzione del dirigente unep per la ripartizione di compiti e proventi e l'assunzione di responsabilità). Risulta obbligatoria la tenuta del registro Mod. D. per "quisque de populo" che, richiede in ufficio e nelle ore di apertura dello stesso, un protesto all'UG. Con le Banche l'UG ( e non il presidente) deve stipulare un contratto spesso in regime convenzionale ABI in ordine alle responsabilità patrimoniali inerenti il servizio e le richieste l'UG le ritira in Banca entro le ore 18 di ogni giorno ecc. ecc. ecc..........
Il presidente del tribunale è il capo dell'ufficio giudiziario, non il capo dell'unep ed espleta un mero compito di sorveglianza. Un suo eventuale ordine di servizio impositivo potrà essere sottoposto al Presidente della Corte di Appello in via amministrativa ed al Procuratore della Repubblica in sede penale per la tutela dei danni che detta imposizione potrebbe eventualmente comportare all'ufficio ed ai componenti obbligati a detto servizio ( ad. es. agli operatori).


novembre 2003 - Roberto - Protesto di assegno bancario...a firma del delegato

Gradirei essere notiziato in merito alla seguente domanda :
Nella fattispecie di un assegno bancario sottoscritto da un delegato di conto corrente aziendale , munito pertanto di delega a firma disgiunta , il protesto é legittimamente elevato in capo al titolare di conto corrente, in ragione della  dichiarazione di assunzione di responsabilità omnibus in calce alla delega depositata , o allinvero in capo al delegato traente ?

La risposta di Piero Sardano 

"Nell'ipotesi di assegno tratto dal delegato su un conto corrente cointestato, i soggetti da protestare saranno tutti i cointestatari, siano in essi regime di "firme congiunte" che di "firme disgiunte", in quanto il conferimento di una delega deve necessariamente essere effettuato da tutti i cointestatari (art. 12 " Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi")
ugmonopoli.it pubblicherà, a breve, un elaborato in merito alle varie e complesse problematiche connesse al protesto degli assegni bancari anche in relazione alla recente normativa in vigore dal 4/6/02 sulla Centrale Allarme Interbancaria.


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