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29/3/2004 Rita - Operatore B2 UNEP - Registro modello D
Trattandosi di dati che vengono pubblicati nel Bollettino dei Protesti, sarei grata di sapere se la tenuta del Reg. Mod. D, è a cura dell'operatore giudiziario B2. Ringrazio.
1/12/2003 - Sergio Cardinale - Bologna
Un mese fa mi è stato rubato il blocchetto degli assegni. Ho presentato regolarmente denuncia presso la stazione dei carabinieri ma, sono venuto a conoscenza di essere stato protestato con la motivazione "firma falsa". Come posso difendermi per il mio buon nome?
Risposta
E'
pacifico in giurisprudenza che anche in caso di assegno smarrito o rubato e
successivamente alterato o con firma apocrifa, il protesto deve essere
ugualmente levato nei confronti del pur incolpevole correntista per non
pregiudicare le azioni di regresso esercitabili dal creditore verso gli altri
obbligati cartolari. Il titolo, infatti, non è inesistente ed è anzi
validamente circolante sino alla levata del protesto, stante la validità delle
obbligazioni eventualmente assunte da accettanti, giranti ed avallanti.
Il
protesto di assegno bancario rubato, alterato o con firma apocrifa è pertanto
atto pienamente legittimo, avverso al quale non è perciò esperibile il rimedio
della cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti per protesto cambiario
illegittimo o erroneo di cui alla l. 349/79, così come modificata dalla l.
235/00.
Per
protesto illegittimo si deve infatti intendere quello levato fuori dei casi
previsti dalla Legge o in violazione dei modi e dei tempi previsti dalla Legge
stessa; e per erroneo quello levato legittimamente ma richiesto, ad es., in
violazione di un patto di proroga della scadenza, di accordo di presentazione in
luogo diverso, di un pactum
de non petendo.
Il
correntista incolpevolmente protestato, come nel caso di specie di assegno
rubato ed alterato, trova quindi la sua tipica tutela nei seguenti istituti: 1)
nella descrizione dei suoi protesti sul Registro Informatico comparirà come
motivo della levata: assegno recante l’importo contraffatto, assegno smarrito
o rubato, assegno recante firma falsa, cosicché sia data pubblicità
all’incolpevolezza del protestato; 2) il Giudice Ordinario ha il potere di
ordinare, in via cautelare, tramite accoglimento di ricorso ex art. 700
C.p.c., la sospensione della pubblicazione del protesto e, al termine del
relativo giudizio di merito, la definitiva cancellazione del medesimo dal R.I.P.,
col risultato sostanziale di non vederlo mai pubblicato.
11/11/2203 - Daniela Bordo - Genova - cancelliere
in relazione al quesito proposto da Federico Bottoni, segnalo che presso il Tribunale di Genova, per giurisprudenza costante, viene concessa la riabilitazione solo in presenza di un unico effetto protestato, con grave pregiudizio per coloro che, ad esempio abbiano avuto due protesti di assegni, anche riferiti ad una stessa transazione commerciale e magari di modestissimi importi. Vorrei saper qualcosa di più sulla procedura suggerita dall'avv. Spadafora ex art. 13 l.675/96.- Grazie
Risponde l'Avv. Spadafora
Cara
Daniela, la tua doglianza ,o meglio quella del Tribunale di Genova mi sembra
alquanto superata, vi è una pacifica giurisprudenza sia di merito che di
legittimità, che ha statuito che il debitore ....(ex art17 l.108/96) anche in
riferimento a più protesti ,(cambiale o assegno).In riferimento all' art.13
legge privacy bisogna riferirsi all' art.13 e 29 della stessa legge .
13 ottobre 2003 - Protesto assegno postdatato
Un
assegno postdatato regolarizzato nel bollo come se fosse un pagherò, è
protestabile a vista o bisogna aspettare la data indicata nell'assegno come data
di emissione per procedere al protesto?
Grazie - Cordiali saluti NOTAIO SALVATORE CAVASINO
Risposta
Differentemente
dal vizio della mancanza della data, l’assegno postdatato è considerato
valido sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza maggioritaria: la
postdatazione non comporta quindi la nullità dello stesso, ma unicamente la sua
irregolarità, in quanto la legge ne consente - la presentazione immediata per
il pagamento a vista (art. 31, co. 2°,Legge Assegno n. 1736/1933)
- la regolarizzazione fiscale successiva in quanto da parificarsi alla cambiale
(art. 121 L.A.).
- la consegna al P.U. per il protesto.
Pertanto considerandosi a vista, la data indicata sull'assegno non viene presa
in considerazione.
maggio 2003 - Federico Bottoni - Cancellazione sul registro informatico dei protesti.
Se
una persona viene protestata per assegni bancari per assenza di provvista e dopo
il debitore paga tutti gli assegni dopo 2 mesi può essere cancellato e
riabilitato a lavorare con le banche ....allora può essere cancellato sul
bollettino dei protesti??
Se fa pervenire in camera di commercio tutte le quietanze di pagamento comprese
delle spese riuscirà ad essere cancellato???
Verrà cancellato anche da tutte le banche dati??
Quanto tempo dura il protesto???
Risponde
avvocato Luigi Spadafora
Per la cancellazione bisogna attendere un anno dal proteso e chiedere poi
al P. del tribunale ove è stato elevato il protesto la riabilitazione e quindi
istanza al pres. della c. di commercio la definitiva cancellazione.
Il protesto dura per cinque anni.
Risponde avvocato Luigi Spadafora 7/11/2003
Vista la incomprensibile disparità di trattamento con la cambiale o il vaglia cambiale , l' unica iniziativa percorribile ,e a mio modesto avviso anche la più esatta,è la procedura ex art.13 L.675/96 cos' come previsto dall ' art.29 della medesima legge.
marzo 2003 - Ranieri Aldo - C'è differenza tra le spettanze dell'UG e quelle del notaio per il servizio cambiario?
Il costo per il creditore/debitore che si rivolge al pubblico ufficiale abilitato alla levata dei protesti per il protesto/pagamento di un titolo cambiario è uguale per tutti o vi è differenza tra notaio e ufficiale giudiziario? grazie.
Risponde Angelo.
Per tutti
i pubblici ufficiali che svolgono questo servizio oltre al diritto di protesto,
il quale costituisce "un indennizzo sostitutivo di ogni altro compenso
previsto dalle disposizioni vigenti", e all'indennità di accesso,
comprensivo del rimborso spese, null'altro è dovuto ai PP.UU..Le norme
fissate dalla legge 329/73, che disciplina il servizio protesti e rimborso spese
nella relativa procedura di competenza dei P.U., sono gli articoli 7 e 8,
"intesi alla salvaguardia delle ragioni, modalità ed entità dei compensi
al pubblico ufficiale richiesto di svolgere tale funzione ed a tutela dei
soggetti debitori".
gennaio 2003 - Santi Germano - Cancellazione servizi protesti
Le nuove norme che sono state introdotte dall'art. 45 della legge 12/12/02, n. 273 (GU del 14/12/2002) in merito alla competenza relativa alla cancellazione dei protesti che passa dal presidente della Camera di Commercio al responsabile dirigente dell'ufficio protesti, secondo voi chi è il responsabile dell'Ufficio Protesti: il Dirigente UNEP?
Risposta di Angelo. Pensare al dirigente UNEP responsabile della cancellazione è una assurdità, in quanto significherebbe provvedere alla cancellazione dei protesti non solo effettuati dagli UG, ma anche dei segretari comunali e notai. Ritengo invece che il responsabile dell'ufficio protesti sia il funzionario addetto alla stessa camera di commercio. Le pare?
Risposta 2. La circolare, pubblicata sul sito uiug.com alla rubrica "CIRCOLARI", ha confermato quanto già affemato nella risposta 1.
dicembre 2002 Sirotti/bancario - Nuova disciplina sanzionatoria assegni bancari.
Per
cercare risposta ad alcuni dubbi su argomenti connessi all'operatività bancaria
ho visitato per ragioni d'ufficio il sito dell'UNIONE ITALIANA UFFICIALI
GIUDIZIARI.Ne approfitto per chiederVi, alcune informazioni di pertinenza
del Vostro settore.
Mi riferisco alla NUOVA DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ASSEGNI BANCARI ed in
particolare al comma 2 dell'art.8 L.15/12/1990 n. 386 (come sostituito
dall'art.33 del D.L.vo 30/12/1999 n.507) che, per l'illecita emissione di un
assegno senza provvista, prevede possano essere evitate le sanzioni
amministrative se, scaduto il termine di presentazione, il pagamento viene
effettuato (maggiorato di interessi, penale e spese) nelle mani del portatore
del titolo o presso la banca trassata o PRESSO IL PUBBLICO UFFICIALE CHE HA
ELEVATO IL PROTESTO.
Per fornire alla clientela interessata una corretta informativa
sull'argomento avrei necessita' di avere qualche dettaglio su come procede
l'Ufficiale Giudiziario in caso di TARDIVO PAGAMENTO effettuato presso il Suo
Ufficio.
Grazie per l'attenzione.
Risponde l' Ufficiale Giudiziario Pietro SARDANO
In
caso di mancanza o insufficienza di provvista ed al fine di evitare l'inoltro al
Prefetto del rapporto di accertamento della violazione da parte del Pubblico
Ufficiale a carico dell'emittente dell'assegno, quest'ultimo, deve effettuarne
il pagamento ex art. 8 della Legge 15/12/1990 n° 386 e successive
modificazioni, esclusivamente: "nelle mani del portatore del titolo, o
presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del
titolo, ovvero presso il Pubblico Ufficiale che ha levato il protesto".
Il dott. SIROTTI, con il suo interessante quesito, fa riferimento alla
vexata quaestio circa la possibilità, tassativamente limitata, al pagamento del
titolo (protestato) presso il Pubblico Ufficiale ed in particolare presso
l'Ufficiale Giudiziario, ed ovviamente, sempre che, detto titolo sia ancora
presso l'Ufficio Protesti.
In pratica, detta circostanza, risulta di difficile attuazione atteso che, il
servizio protesto assegni, svolto in regime convenzionale A.B.I., impone rigidi
adempimenti sia a carico della Banca trattaria (comunicazione di impagato e
richiesta protesto) che del Pubblico Ufficiale (rilascio del certificato di
protesto e restituzione del titolo originale protestato in tempo utile per la
immediata trasmissione alla Banca negoziatrice del titolo che deve riceverlo
entro i ristretti termini decorrenti dalla data del compenso). In tale ristretto
lasso di tempo risulta improbabile che l'emittente-protestato provveda ( ovvero
faccia in tempo) ad effettuare il predetto pagamento presso l'Ufficiale
Giudiziario (La stessa A.B.I., con Circolare 28/12/1990 n° 10921, tra l'altro,
in merito al citato pagamento, ne ammetteva la possibilità presso i Pubblici
Ufficiali "sempre che siano in possesso del titolo").
Inoltre, tale ultima forma di pagamento risulta, praticamente, non applicata
perché la più onerosa in quanto oltre "l'intero importo
dell'assegno, la penale del 10% sulla somma dovuta e non pagata, gli interessi
legali dalla data del protesto sino alla data del pagamento e le spese di
protesto", l'emittente sopporterà le spese relative alla
verbalizzazione dell'avvenuto pagamento, della relativa quietanza assoggettata a
registrazione e ad imposta di registro e di bollo nonché delle spese bancarie
di bonifico al prenditore del titolo della somma dovuta.
A conferma di quanto sopra, si riferisce che presso quest'Ufficio (Unep c/o il
Tribunale di Bari - Sezione Distaccata di Monopoli), dall'entrata in vigore
della citata legge a tutt'oggi, pur svolgendo in esclusiva detto servizio nel
territorio di competenza, non è mai stato richiesto di effettuare detto
pagamento.
La risposta di Piero Sardano
"Il servizio non è obbligatorio, ma attività libero-professionale
(sotto la direzione del dirigente unep per la ripartizione di compiti e
proventi e l'assunzione di responsabilità). Risulta obbligatoria la tenuta
del registro Mod. D. per "quisque de populo" che, richiede in
ufficio e nelle ore di apertura dello stesso, un protesto all'UG. Con le
Banche l'UG ( e non il presidente) deve stipulare un contratto spesso in
regime convenzionale ABI in ordine alle responsabilità patrimoniali inerenti
il servizio e le richieste l'UG le ritira in Banca entro le ore 18 di ogni
giorno ecc. ecc. ecc..........
Il presidente del tribunale è il capo dell'ufficio giudiziario, non il capo
dell'unep ed espleta un mero compito di sorveglianza. Un suo eventuale ordine
di servizio impositivo potrà essere sottoposto al Presidente della Corte di
Appello in via amministrativa ed al Procuratore della Repubblica in sede
penale per la tutela dei danni che detta imposizione potrebbe eventualmente
comportare all'ufficio ed ai componenti obbligati a detto servizio ( ad. es.
agli operatori).
novembre 2003 - Roberto - Protesto di assegno bancario...a firma del delegato
Gradirei
essere notiziato in merito alla seguente domanda :
Nella fattispecie di un assegno bancario sottoscritto da un delegato di conto
corrente aziendale , munito pertanto di delega a firma disgiunta , il
protesto é legittimamente elevato in capo al titolare di conto corrente, in
ragione della dichiarazione di assunzione di responsabilità omnibus in
calce alla delega depositata , o allinvero in capo al delegato traente ?
La
risposta di Piero Sardano
"Nell'ipotesi di assegno tratto dal delegato
su un conto corrente cointestato, i soggetti da protestare saranno tutti i
cointestatari, siano in essi regime di "firme congiunte" che di
"firme disgiunte", in quanto il conferimento di una delega deve
necessariamente essere effettuato da tutti i cointestatari (art. 12 "
Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi
connessi")
ugmonopoli.it pubblicherà, a breve, un elaborato in merito alle varie e
complesse problematiche connesse al protesto degli assegni bancari anche in
relazione alla recente normativa in vigore dal 4/6/02 sulla Centrale Allarme
Interbancaria.
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