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NOTA SULLE MODALITA' DI CALCOLO DELLE INDENNITA' DI ACCESSO E DI TRASFERTA. Con nota del 24 gennaio 2002 prot.78/070-2/MR il Capo Dipartimento del Ministero della Giustizia ha diramato delle tabelle relative alla conversione delle indennità di trasferta e accesso che differiscono dalla metologia di calcolo secondo mia personale interpretazione (e quella dell'eurologo). Pertanto al fine di evitare diversi criteri di conversione delle predette indennità si sostituiscono le tabelle già pubblicate con quelle ministeriali. Chiedo personalmente scusa per l'inconveniente interpretativo, anche se il parere successivo dell'eurologo del ministero del tesoro ha confermato che la mia tesi era quella giusta (e che non pubblico per non creare ulteriore confusione). Segue la nota pubblicata prima dell'interpretazione ministeriale. In merito alle numerose richieste di chiarimento sulle modalità di trasformazione e arrotondamento delle indennità di trasferta e di accesso dalla lira all'Euro, si precisa che a parere del sottoscritto il procedimento da seguire deve tener conto di un principio fondamentale che è quello della neutralità: cioè che dalla trasformazione dalla lira all'euro non ci deve essere vantaggio/svantaggio nè per il pubblico ufficiale nè per l'utente. Pertanto, nel caso specifico la legge consente (art.3 u.c. DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 1998, n. 213."Quando un importo in euro non costituisce autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare è possibile trattarlo, anche elettronicamente, con un numero di cifre decimali a piacere. Nei casi indicati al comma 1 il numero di cifre decimali non può comunque essere inferiore a quello minimo richiesto dalle lettere da a) a d)") di utilizzare con i calcoli intermedi un numero illimitato di cifre decimali. Il caso dell'indennità di trasferta (o di accesso) nelle fasce dove è previsto che ogni sei Km la trasferta sia incrementata di 1250(notificazione) o 2500 (esecuzione) o 2.700 (protesti) il procedimento di conversione va fatto sul totale della trasferta in corrispondenza del valore in lire dell'indennità spettante per la fascia chilometrica su cui si chiede il rimborso e non sulla quota parziale prevista in lire 1250 o 2700. Si può anche convertire la quota parziale, ma in tal caso i numero decimali da prendere in considerazione devono essere superiori a due. A tal fine il sottoscritto ha proposto un quesito all'eurologo presso il ministero del Tesoro il quale ha fornito la seguente interpretazione: -----Original
Message----- E' quindi opportuno convertire la tariffa di 1250 lire considerando un congruo numero di decimali e poi sommare il risultato per la trasferta precedente arrotondando quest'ultimo risultato al centesimo di euro. |