DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 1998, n. 213.

Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433 ;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

Vista la legge 15 maggio 1997, n.127 ;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1998 ;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari ;

Acquisito il parere della Banca centrale europea (BCE) ;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998 ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1998 ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, per la funzione pubblica e gli affari regionali e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

(DEFINIZIONI)

Articolo 1

(Definizioni)

1. Nel presente decreto si intendono per:

a) "Stati membri partecipanti": i paesi che adottano la moneta unica conformemente al Trattato ;

b) "strumenti giuridici": disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche ed altri strumenti aventi efficacia giuridica, di cui al Regolamento (CE) 1103/97 del 17 giugno 1997 ;

c) "tasso di conversione": il tasso di cambio irrevocabilmente fissato tra l'euro e la moneta nazionale di uno Stato membro partecipante e tra l'euro e l'ecu ;

d) "valute aderenti": le monete nazionali degli Stati membri partecipanti, nonchè l'ecu ;

e) "lira": la lira italiana ;

f) "Trattato": il Trattato istitutivo della Comunità Europea, e successive modifiche e integrazioni;

g) "periodo transitorio": il periodo di tempo compreso tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001 ;

h) "Tesoro": il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ;

i) "ridenominazione": la modifica dell'unità nella quale è espresso l'importo di un debito in essere da un'unità monetaria nazionale all'unità euro ;

j) "titoli di Stato": tutti i titoli, a breve e medio-lungo termine, emessi dal tesoro, nonchè i prestiti emessi dalle Ferrovie dello Stato e riconosciuti come debiti dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ;

k) "banca": l'impresa indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ;

l) "società finanziaria": la società indicata nell'articolo 59, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che redige il bilancio ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 ;

m) "imprese di assicurazione": le imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 ;

n) "documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna": il bilancio dell'impresa, il bilancio consolidato, gli altri prospetti e rendiconti annuali e infra-annuali, periodici e straordinari, destinati al pubblico ;

o) "moneta di conto": la moneta, lira o euro, che risulta in prevalenza utilizzata, a partire da un dato momento, per la rilevazione delle operazioni di gestione ;

p) "elementi monetari": le disponibilità di denaro, le attività e passività iscritte in bilancio e le restanti operazioni in corso (dette anche "fuori bilancio") che comportano o comporteranno il diritto a incassare o l'obbligo a pagare a date future importi di denaro determinati o determinabili ;

q) "attività, passività e operazioni fuori bilancio": gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio nonchè le garanzie rilasciate, gli impegni a erogare o a ricevere fondi, i contratti di compravendita non ancora regolati e i contratti derivati ;

r) "organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)": i fondi comuni di investimento aperti e chiusi e le società di investimento a capitale variabile ;

s) "società di gestione accentrata": società avente le caratteristiche di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ;

t) "società quotata": società emittente strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati italiani ;

u) "fondi pensione": le forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

(PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE, CALCOLI INTERMEDI E IMPORTI IN LIRE CONTENUTI IN NORME VIGENTI

Articolo 2

(Parametri di indicizzazione)

1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 e per un periodo massimo di cinque anni la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto), di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82, al fine dell'applicazione agli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento. Detto tasso è inizialmente determinato nella misura dell'ultimo tasso di sconto e successivamente modificato dal Governatore della Banca d'Italia, con proprio provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tenendo conto delle variazioni riguardanti lo strumento monetario adottato dalla Banca Centrale Europea che la Banca d'Italia considererà più comparabile al tasso ufficiale di sconto in termini di funzione, di frequenza, di variazioni e tipo di effetto.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i parametri finanziari di indicizzazione venuti meno a seguito dell'introduzione dell'euro si considerano automaticamente sostituiti dai nuovi parametri finanziari che il mercato nel quale i parametri cessati venivano rilevati adotta in loro sostituzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Banca d'Italia, dichiara con proprio decreto l'avvenuta sostituzione.

3. Nel caso dei parametri a sostituzione non automatica si fa ricorso, in mancanza di una diversa previsione contenuta negli strumenti giuridici o di accordo sulla determinazione dei parametri sostitutivi, ad un arbitratore unico o ad un collegio di tre arbitratori se il valore dello strumento giuridico supera i cinquecento milioni.

4. Gli arbitratori sono scelti di comune accordo dalle parti o, in caso di disaccordo, sono designati, su istanza di chi vi ha interesse, dal Presidente del Tribunale del luogo ove il contratto è stato concluso.

5. Gli arbitratori, entro 45 giorni dall'accettazione dell'incarico, prorogabili per un massimo di altri 45 giorni, determinano il parametro sostitutivo assicurandone l'equivalenza economico-finanziaria rispetto al parametro cessato. Il compenso degli arbitratori è a carico delle parti. Per quanto non diversamente disposto si applica l'articolo 1349 del codice civile.

Articolo 3

(Calcoli intermedi)

1. Quando un importo in lire contenuto in strumenti giuridici diversi dalle norme vigenti non costituisce autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare ed occorre convertirlo in euro, l'importo convertito, salvo diverso accordo, va utilizzato con almeno:

a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire ;

b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire ;

c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi inb centinaia di lire ;

d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire, salvo quanto previsto dall'articolo 4.4 del Regolamento (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997.

2. Quando un importo in euro non costituisce autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare è possibile trattarlo, anche elettronicamente, con un numero di cifre decimali a piacere. Nei casi indicati al comma 1 il numero di cifre decimali non può comunque essere inferiore a quello minimo richiesto dalle lettere da a) a d).

Articolo 4

(Importi in lire contenuti in norme vigenti)

1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, quando un importo in lire contenuto in norme vigenti che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti non costituisce autonomo importo monetario da pagare o contabilizzare ed occorre convertirlo in euro, l'importo convertito va utilizzato con almeno:

a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire ;

b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire ;

c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire ;

d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2002:

a) l'articolo 2327 del codice civile è sostituito dal seguente: "La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centomila euro. Il valore nominale delle azioni delle società di nuova costituzione è di un euro o suoi multipli.";

b) i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2474 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: "La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila euro.

Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro.

Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un euro." ;

c) i commi primo e secondo dell'articolo 2521 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: "Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a cinquantamila euro, nè tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a venticinque euro. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a cinquecento euro." ;

d) il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

"2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro." ;

e) il comma 4 dell'articolo 33 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

"4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro nè superiore a cinquecento euro." ;

f) il comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

"4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro." ;

g) il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, è sostituito dal seguente:

"1. Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a cinque milioni di euro" ;

h) il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, è sostituito dal seguente:

"1. Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a:

a) cinque milioni di euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del punto A) della tabella allegata;

b) duemilionicinquecentomila euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18 del punto A) della suddetta tabella ;

c) unmilionecinquecentomila euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto A) della suddetta tabella.".

3. Il comma 2 si applica fin dal 1 gennaio 1999 alle società che si costituiscono con capitale espresso in euro.

4. A decorrere dal 1 gennaio 1999 il secondo comma dell'articolo 2435 del codice civile è sostituito dal seguente: "Il bilancio pubblicato in lire può essere pubblicato anche in euro al tasso fisso di conversione". A decorrere dal 1 gennaio 2002 il secondo comma dell'articolo 2435 del codice civile è abrogato.

5. Nell'ambito delle procedure che saranno stabilite in sede di Unione Europea per l'adozione, ai sensi dell'articolo 109L paragrafo 4 del Trattato, dei tassi di conversione in euro delle monete dei paesi partecipanti, e anche in deroga all'articolo 2, comma 4, della legge 12 agosto 1993, n. 312, la Banca d'Italia può rilevare i cambi contro lire delle valute di cui al predetto articolo 2 secondo le modalità operative e i tempi previsti dalle procedure come sopra stabilite.

Titolo III

(Ridenominazione in euro degli strumenti di debito)

Sezione I

(Titoli di Stato)

Articolo 5

(Ridenominazione dei titoli di Stato in lire)

1. Il 1 gennaio 1999 sono ridenominati in euro i titoli di Stato denominati in lire, emessi a norma del diritto italiano e negoziabili sui mercati regolamentati.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può rideterminare con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei Certificati di Credito del Tesoro (CCT) da emettere per il rimborso dei crediti di imposta, in coerenza con la loro denominazione in euro a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Articolo 6

(Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella valuta di uno Stato partecipante)

1. Il Tesoro può ridenominare i propri prestiti internazionali, emessi a norma del diritto italiano, denominati nelle altre valute aderenti, qualora gli Stati emittenti le valute medesime abbiano ridenominato in euro il loro debito pubblico, già denominato nellarispettiva moneta ed emesso a norma del proprio diritto nazionale.

Articolo 7

(Modalità di ridenominazione)

1. La ridenominazione dei titoli di cui agli articoli 5 e 6 avviene calcolando, in base ai rispettivi tassi di conversione, il valore in euro del taglio minimo di ciascun prestito e moltiplicando il risultato ottenuto, arrotondato al secondo decimale per difetto o per eccesso a seconda che sia inferiore o non inferiore a 0,005 euro, per il numero di tagli minimi di cui è composto il prestito.

2. Per i titoli emessi dal tesoro sul mercato interno, ai fini della conversione di cui al comma 1, per taglio minimo di prestito si intende l'ammontare minimo acquisibile in sottoscrizione tramite gli operatori abilitati a partecipare alle aste di collocamento.

3. Con riferimento ai titoli emessi e assegnati a fronte del rimborso dei crediti d'imposta il taglio minimo è quello previsto dal relativo decreto di emissione.

4. Per i titoli emessi dalle Ferrovie dello Stato e riconosciuti come debiti dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per taglio minimo si intende il taglio più basso in cui è frazionato ciascun prestito secondo quanto indicato nel prospetto di emissione.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica disciplina con decreto gli aspetti connessi alla ridenominazione in euro degli strumenti finanziari originati dalla negoziazione separata di cedole e quote di capitale di titoli di Stato (operazioni di stripping sui titoli di Stato).

5. I prestiti ridenominati sono costituiti da strumenti finanziari di taglio e valore nominale unitario pari ad un centesimo di euro.

Articolo 8

(Pagamenti e negoziazioni riguardanti i titoli ridenominati)

1. Durante il periodo transitorio, i pagamenti connessi al servizio finanziario sui prestiti ridenominati in euro da regolare in contanti sono effettuati al controvalore in lire dell'importo calcolato in euro.

2. Per effetto della ridenominazione di cui al presente decreto, gli importi in lire riportati sul mantello e sul foglio cedole dei titoli di Stato circolanti in forma cartacea si intendono convertiti in euro dal 1 gennaio 1999.

3. Il pagamento degli interessi sui titoli di Stato ridenominati in euro viene effettuato applicando il tasso di interesse, fisso o variabile, di ciascun prestito al valore nominale unitario in euro di ciascun prestito ridenominato e moltiplicando il risultato ottenuto, comprensivo di tutte le cifre decimali significative, per il numero di volte in cui detto valore nominale unitario è contenuto nel valore nominale complessivo in euro del prestito medesimo.

4. Il Ministro del tesoro determina con decreto gli adattamenti delle cifre decimali da considerare per il calcolo degli interessi dei titoli di Stato, al lordo e al netto delle relative imposte, nonchè ogni altro aspetto tecnico che si renda opportuno adeguare a seguito della ridenominazione dei prestiti.

5. Gli intermediari assicurano alla clientela la possibilità di vendere o acquistare quantitativi di titoli ridenominati in euro, necessari a conseguire il lotto minimo di negoziazione dei titoli di Stato, o multipli dello stesso, fissato dalle società di gestione dei mercati, senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle normali commissioni di negoziazione. Il prezzo di acquisto o di vendita praticato per tali operazioni è quello registrato sui mercati regolamentati nel giorno di negoziazione. Quando in tale giorno non si registri alcun prezzo per il titolo oggetto della negoziazione di cui al presente comma, si fa riferimento all'ultima quotazione ufficiale disponibile.

Sezione II

(Strumenti di debito emessi da altri soggetti pubblici)

Articolo 9

(Disposizioni sul debito pubblico non negoziabile)

1. La conversione in euro del debito pubblico non negoziabile sui mercati regolamentati sarà effettuata il 1 gennaio 2002.

2. A partire dal 1 gennaio 1999 sono emessi Buoni Postali Fruttiferi e libretti di risparmio postale denominati in euro. Fino ad esaurimento delle scorte, e non oltre il 31 dicembre 2001, possono essere acquistati presso gli sportelli postali Buoni Postali Fruttiferi in lire.

Articolo 10

(Disposizioni sui titoli obbligazionari emessi da enti pubblici territoriali)

1. Durante il periodo transitorio, le regioni che abbiano effettuato emissioni di titoli obbligazionari ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 hanno facoltà di ridenominare in euro i relativi prestiti nei termini e con le modalità prescritti per gli strumenti finanziari privati, previsti negli articoli 12 e 13 del presente decreto.

2. Per quanto riguarda la ridenominazione dei titoli obbligazionari emessi dagli enti locali territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della predetta legge n. 724 del 1994, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può apportare le necessarie modifiche al Decreto 5 luglio 1996, n. 420, contenente il Regolamento di disciplina delle emissioni di titoli obbligazionari da parte degli enti locali, tenuto conto dell'esigenza di tutelare i sottoscrittori e rispettare il piano di ammortamento deliberato per ciascun prestito.

Sezione III

Strumenti di debito privati

Articolo 11

(Ridenominazione degli strumenti finanziari privati)

1. Durante il periodo transitorio, gli emittenti privati hanno facoltà di ridenominare unilateralmente i propri strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e d) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esclusivamente nei casi e con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Articolo 12

(Modalità di ridenominazione degli strumenti finanziari privati)

1. Gli strumenti finanziari in lire di cui all'articolo 11 emessi a norma del diritto italiano, caratterizzati da taglio minimo non inferiore a un milione di lire, dalla fungibilità e dalla possibilità di rimborso in unica soluzione alla scadenza, seguono le regole di ridenominazione di cui all'articolo 7, comma 1, che si applicano ai soli fini dei diritti patrimoniali.

2. La ridenominazione degli strumenti di cui all'articolo 11 è effettuata secondo i tempi e i modi indicati nell'apposito regolamento da emanarsi da parte della Consob, sentita la Banca d'Italia.

Articolo 13

Ridenominazione degli strumenti finanziari privati denominati nella valuta di uno Stato partecipante

1. Gli strumenti finanziari emessi da privati a norma del diritto italiano, aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 12 e denominati nelle altre valute aderenti, possono essere ridenominati ai sensi dell'articolo 11, quando lo Stato emittente la valuta di denominazione del prestito abbia ridenominato in euro il proprio debito pubblico, già denominato nella corrispondente moneta ed emesso a norma del proprio diritto nazionale.

2. Agli strumenti di cui al presente articolo si applicano le modalità di ridenominazione indicate nell'articolo 12 del presente decreto, fatte salve le modifiche derivanti dalla differenza delle valute originarie.

Sezione IV

(Disposizioni generali)

Articolo 14

(Trattamento dei riferimenti alla lira degli strumenti non ridenominati)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, i riferimenti alla lira e alle altre valute aderenti, presenti negli strumenti finanziari non ridenominati durante il periodo transitorio, si intendono come riferimenti all'unità euro con un numero illimitato di cifre decimali e sono contestualmente espressi, ai fini della negoziazione, del servizio finanziario, del trasferimento dei titoli e della rendicontazione, in una quantità convenzionale corrispondente al valore nominale originario, nel rispetto del piano di rimborso. L'arrotondamento al centesimo di euro dovrà essere applicato, se necessario, al momento della determinazione dei corrispettivi.

Articolo 15

(Unità di conto per le negoziazioni sui mercati regolamentati)

1. A partire dal 1 gennaio 1999, l'euro può essere utilizzato come unica unità di conto per la negoziazione, la compensazione e la liquidazione sui mercati regolamentati, fermo restando che, nel periodo transitorio, la clientela, pur conferendo ordini in euro, può intrattenere rapporti con gli intermediari in lire o in euro.

Titolo IV

(L'euro, la moneta di conto e i documenti obbligatori a rilevanza esterna)

Sezione I

(Disposizioni per le imprese in genere)

Articolo 16

(Adozione dell'euro quale moneta di conto)

1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 le imprese possono ad ogni effetto adottare l'euro quale moneta di conto al posto della lira. A decorrere dal 1 gennaio 2002 l'adozione dell'euro è obbligatoria.

2. Quando l'euro è utilizzato come moneta di conto, i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti ad una data compresa tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001 possono essere ad ogni effetto redatti e pubblicati in euro. I documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti a date successive devono essere redatti e pubblicati in euro.

3. Per le banche, le società finanziarie, le imprese di assicurazione, le società eminenti gli strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati italiani di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e le rispettive imprese controllate, così come definite dalle norme che disciplinano il bilancio consolidato, la facoltà di redigere e pubblicare ad ogni effetto in euro i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti al periodo transitorio può essere esercitata anche quando l'euro non è utilizzato come moneta di conto.

4. Nel periodo transitorio, dalla data di riferimento del primo documento contabile obbligatorio a rilevanza esterna redatto in euro, ,tutti i documenti riferiti a quella data e a date successive sono redatti in euro, salvo che ricorrano particolari ragioni da illustrare nei documenti anzidetti.

5. I dati comparativi, originariamente espressi in lire, da includere nei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna espressi in euro sono convertiti in euro adottando il tasso di conversione con la lira.

6. Il saldo delle differenze dovute alla traduzione in euro dei valori di conto espressi in lire può essere imputato direttamente in una riserva.

7. Ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna redatti in euro nel periodo transitorio si applicano le disposizioni del comma 8.

8. A decorrere dal 1 gennaio 2002:

a) il quinto comma dell'articolo 2423 del codice civile è sostituito dal seguente: "Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro." ;

b) all'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 è aggiunto il seguente comma 6:

"6. Il bilancio consolidato può essere redatto in migliaia di euro." ;

c) il comma 7 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 è sostituito dal seguente:

"7. Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro. Gli atti di cui all'articolo 5 possono imporre che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le società quotate. È ammessa la tenuta di una contabilità plurimonetaria." ;

d) all'articolo 30 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 è aggiunto il seguente comma 3:

"3. Il bilancio consolidato può essere redatto in migliaia di euro. Gli atti di cui all'articolo 5 possono imporre che il bilancio consolidato sia redatto in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le società quotate." ;

e) il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 è sostituito dal seguente:

"4. Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro. Nell'esercizio dei poteri indicati all'articolo 6, l'ISVAP può imporre che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le società quotate. È consentita la tenuta di una contabilità plurimonetaria.";

f) all'articolo 65 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 73 è aggiunto il seguente comma 6:

"6. Il bilancio consolidato può essere redatto in migliaia di euro. Nell'esercizio dei poteri indicati all'articolo 6, l'ISVAP può imporre che il bilancio consolidato sia redatto in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le società quotate.";

g) alle società quotate, diverse da quelle soggette alle norme di cui alle lettere da c) ad f), la Consob può imporre che la nota integrativa del bilancio d'impresa e il bilancio consolidato siano redatti in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia.

Articolo 17

(Conversione in euro del capitale sociale)

1. Le società con azioni il cui valore nominale è superiore alire duecento, che intendono avvalersi di quanto disposto dal comma 5, provvedono a convertirle in euro applicando il tasso di conversione ed arrotondando il risultato ai centesimi secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97.

2. Se l'arrotondamento avviene per eccesso, si procede all'aumento del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante l'utilizzo delle riserve, ivi compresa quella legale se necessaria, e dei fondi speciali iscritti in bilancio.

3. Se le riserve mancano o sono insufficienti è consentito troncare ai centesimi di euro il risultato della conversione indicata al comma 1. In tal caso si applica il comma 4.

4. Se l'arrotondamento avviene per difetto, si procede alla riduzione del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante accredito della riserva legale.

5. Le operazioni indicate ai commi da 1 a 4 sono deliberate dagli amministratori in deroga agli articoli 2365 e 2376 del codice civile e, con riferimento all'operazione di aumento del capitale sociale di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 2443 del codice civile. Nei casi indicati ai commi 3 e 4 non si applica il terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile. I verbali delle predette deliberazione possono essere redatti senza l'assistenza del notaio e vengono depositati e iscritti a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Gli amministratori riferiscono del loro operato alla prima assemblea utile.

6. Le società con azioni che attribuiscono un privilegio commisurato al valore nominale delle azioni medesime o il cui valore nominale sia pari o inferiore a lire duecento provvedono a convertirle in euro, anche in deroga al comma 1, con non più di due cifre decimali. A tal fine è ammessa una riduzione del capitale sociale, da attuarsi mediante accredito della riserva legale, non superiore al cinque per cento del relativo ammontare; alla deliberazione dell'assemblea non si applica il terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile. È consentita la movimentazione delle riserve, in contropartita del capitale sociale, come prevista nei commi 2 e 4, nonchè l'acquisto delle azioni proprie in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2357 del codice civile.

7. Limitatamente alle variazioni del capitale sociale effettuate ai sensi del presente articolo, l'obbligo alla relativa annotazione sui titoli non opera fino a quando non ricorrono altre ragioni di modifica e le imprese ottemperano alla disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 2250 del codice civile entro il secondo esercizio successivo a quello nel quale la variazione è avvenuta.

8. Il capitale sociale convertito non può essere inferiore a centomila euro per le società per azioni e a diecimila euro per le società a responsabilità limitata.

9. Le negoziazioni dei titoli azionari sono effettuate esprimendo i prezzi unitari in euro, con il numero di cifre decimali determinato dalle società di gestione del mercato.

10. Alle quote di società a responsabilità limitata e società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti.

Articolo 18

(Criteri di rilevazione delle operazioni e di trattamento delle relative differenze cambio)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci d'impresa redatti a partire da quelli relativi all'esercizio chiuso e in corso al 31 dicembre 1998.

2. Gli elementi monetari denominati nelle valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono tradotti nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97.

3. Le differenze cambio rilevate in applicazione del comma 2 sono incluse nel conto economico.

4. In alternativa a quanto disposto nel comma 3, le differenze cambio possono essere trattate secondo quanto indicato ad uno dei commi 5 e 6.

5. La differenza cambio positiva o negativa di ciascun elemento monetario è ripartita nell'esercizio e in quelli successivi in funzione della durata residua e della prevista evoluzione del capitale dell'elemento considerato. Se l'elemento monetario viene incassato, pagato o ceduto, la differenza cambio residua va per intero inclusa nel conto economico relativo al periodo nel quale l'incasso, il pagamento o la cessione avvengono.

6. Le differenze cambio sono ripartite in quote costanti nell'esercizio e nei tre successivi.

7. Le differenze cambio concorrono alla determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono iscritte nel conto economico.

8. L'iscrizione nello stato patrimoniale delle differenze cambio derivanti dall'applicazione dei commi 5 e 6 avviene direttamente.

9. Al numero 1) della nota integrativa di cui all'articolo 2427 del codice civile sono illustrati separatamente dal resto i criteri di trattamento utilizzati ai sensi dei commi 3, 5 o 6, l'ammontare complessivo delle differenze cambio positive e negative e gli importi iscritti nel conto economico e nello stato patrimoniale.

10. Relativamente alle stabili organizzazioni all'estero continua ad applicarsi il secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto stabilito nei commi precedenti per gli elementi monetari indicati nel comma 2.

Articolo 19

(Bilancio consolidato)

1. Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18.

Articolo 20

(Operatori economici diversi dalle imprese)

1. Agli operatori economici diversi dalle imprese si applicano, in quanto compatibili, anche ai fini delle imposte sui redditi, le regole stabilite ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 16. L'amministrazione finanziaria, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, emana le disposizioni applicative di propria competenza.

Sezione II

(Disposizioni speciali per le banche e le società finanziarie)

Articolo 21

(Criteri d'integrazione delle operazioni e di trattamento delle relative differenze cambio)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci d'impresa redatti dalle banche e dalle società finanziarie a partire da quelli relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 1998.

2. Le attività, le passività e le operazioni fuori bilancio denominate in valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di campo delle valute aderenti sono tradotte nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97. Le partecipazioni, le immobilizzazioni materiali e quelle immateriali che non sono coperte nè globalmente nè specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine possono essere tradotte nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, al tasso di cambio corrente alla data del loro acquisto.

3. Le differenze cambio rilevate ai sensi del comma 2, primo periodo, sono incluse nel conto economico a norma dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 87.

4. In alternativa a quando disposto nel comma 3, alle differenze cambio relative alle immobilizzazioni finanziarie, materiali e immateriali che non sono coperte nè globalmente nè specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine può essere riservato il seguente trattamento:

a) le differenze cambio inerenti ai titoli di debito, se positive, sono accreditate direttamente in una riserva non distribuibile specificamente costituita; se negative, sono addebitate direttamente alle riserve preesistenti, ivi compresa l'anzidetta riserva non distribuibile. Tali differenze vengono trasferite al conto economico alternativamente: 1) negli esercizi di scadenza o di cessione dei rispettivi titoli; 2) nel primo esercizio e in quelli successivi in misura corrispondente a frazioni computate in ragione della durata residua di ciascun titolo; se il titolo viene ceduto, la differenza cambio rimanente va inclusa per intero nel conto economico dell'esercizio nel quale la cessione avviene; 3) nel primo esercizio e nei tre successivi in quote costanti del saldo di tutte le differenze ;

b) le differenze cambio relative alle partecipazioni, alle immobilizzazioni materiali e a quelle immateriali, se positive, sono accreditate direttamente in una riserva, specificamente costituita, non distribuibile se non in misura corrispondente ai valori realizzati per effetto di cessioni, di ammortamenti o di svalutazioni, se negative, sono addebitate direttamente alle riserve preesistenti, ivi compresa l'anzidetta riserva non distribuibile.

5. Le differenze cambio concorrono alla determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono iscritte nel conto economico o, limitatamente alle differenze indicate alla lettera b), del comma 4, nell'esercizio in cui si considerano realizzate per effetto di cessioni, di ammortamenti o di svalutazioni.

6. Nella nota integrativa del bilancio sono separatamente illustrati i criteri di rilevazione e di trattamento adottati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, l'ammontare complessivo delle differenze cambio positive e negative e gli importi iscritti nel conto economico e nello stato patrimoniale.

Articolo 22

(Organismi di investimento collettivo del risparmio)

1. Ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna degli OICR si applicano le disposizioni contenute:

a) nell'articolo 16, commi da 1 a 6, inclusa la facoltà di cui al comma 3; limitatamente al rendiconto di gestione e al bilancio si applicano anche i commi 7 e 8 ;

b) nell'articolo 21, comma 2, primo periodo, dal 1 gennaio 1999; nella relazione degli amministratori che accompagna il rendiconto di gestione o il bilancio sono fornite le informazioni di cui al comma 6 dell'articolo 21.

Articolo 23

(Bilancio consolidato)

1. Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.

2. Le differenze derivanti dalla conversione del patrimonio netto, denominato in valute aderenti, delle imprese controllate incluse nel consolidamento sono ricomprese nelle riserve consolidate.

Sezione III

Disposizioni speciali per le imprese di assicurazione

Articolo 24

(Criteri di rilevazione delle operazioni e di trattamento delle relative differenze cambio)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci d'impresa redatti dalle imprese di assicurazione a partire da quelli relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998.

2. Gli elementi monetari denominati nelle valute aderenti o ,comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono tradotti nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97. Il medesimo criterio si applica agli elementi non monetari inclusi tra gli investimenti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

3. Le differenze cambio rilevate in applicazione del comma 2 sono incluse nel conto economico.

4. In alternativa a quanto disposto nel comma 3, le differenze cambio, ad eccezione di quelle riferite agli investimenti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, possono essere trattate secondo quanto indicato da uno dei commi 5 e 6 dell'articolo 18.

5. Si applicano i commi 7 e 8 dell'articolo 18.

6. Nella nota integrativa del bilancio sono illustrati separatamente dal resto i criteri di trattamento utilizzati ai sensi dei commi 3 e 4, l'ammontare complessivo delle differenze cambio positive e negative e gli importi iscritti nel conto economico e nello stato patrimoniale.

7. Ai fine dell'indicazione nella nota integrativa di quanto richiesto dal comma 7 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173, si adotta in ogni caso il rispettivo tasso di conversione.

Articolo 25

(Bilancio consolidato)

1. Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni di cui ,,all'articolo 24.

2. Le differenze derivanti dalla conversione del patrimonio netto, denominato in valute aderenti, delle imprese controllate incluse nel consolidamento sono ricomprese nel patrimonio netto alla voce "Riserva di conversione".

Sezione IV

(Disposizioni speciali per i fondi pensione)

Articolo 26

(Adozione dell'euro quale moneta di conto)

1. Ai fondi pensione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 16, inclusa la facoltà di cui al comma 3.

Articolo 27

(Criteri di rilevazione delle operazioni)

1. Nei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna dei fondi pensione, riferiti a una data pari o successiva al 31 dicembre 1998, le attività, le passività e le operazioni fuori bilancio denominate in valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono tradotte nella moneta di conto applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97.

2. I poteri di cui all'articolo 17, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e integrazioni sono esercitati anche con riferimento all'introduzione dell'euro; i predetti poteri, per quanto riguarda gli elementi non monetari, possono essere esercitati anche in deroga a quanto disposto nel comma 1 e, comunque, in conformità con i principi del presente decreto.

3. Alle forme pensionistiche di cui all'articolo 18, comma 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e integrazioni, si applicano le disposizioni speciali previste per le imprese all'interno delle quali esse sono istituite.

Titolo V

(Dematerializzazione)

Sezione I

(Disposizioni generali)

Articolo 28

(Ambito di applicazione)

1. Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati non possono essere rappresentati da titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui al Titolo V, Libro IV, del codice civile.

2. In funzione della loro diffusione tra il pubblico il regolamento di cui all'articolo 36, comma 1, può prevedere che siano assoggettati alla disciplina del presente decreto anche strumenti finanziari non aventi le caratteristiche di cui al comma 1.

3. L'emittente strumenti finanziari può assoggettarli alla disciplina del presente Titolo V.

Articolo 29

(Sistema di gestione accentrata)

1. Per ciascuna emissione di strumenti finanziari soggetti alla disciplina di cui al presente Titolo V deve essere scelta un'unica società di gestione accentrata. L'emittente comunica alla società l'ammontare globale dell'emissione di strumenti finanziari di cui all'articolo 28, il suo frazionamento ed ogni ulteriore caratteristica stabilita dal regolamento di cui all'articolo 36, comma 1. La società di gestione accentrata apre per ogni emissione un conto a nome dell'emittente.

Articolo 30

(Attribuzioni della società di gestione e dell'intermediario)

1. Il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina del presente Titolo V, e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali, può effettuarsi soltanto tramite intermediari autorizzati a norma del testo unico delle disposizioni sui mercati finanziari approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonchè di altri soggetti indicati nel regolamento di cui all'articolo 36, comma 1, che individua i requisiti che tali soggetti debbono possedere e le attività, previste dal presente decreto, che i soggetti stessi sono abilitati a svolgere.

2. A nome e su richiesta degli intermediari, la società di gestione accentrata accende per ogni intermediario conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso.

3. L'intermediario, qualora incaricato dello svolgimento del servizio, registra per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza, nonchè il trasferimento, gli atti di esercizio ed i vincoli di cui all'articolo 34, disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti e separati sia tra loro sia rispetto agli eventuali conti di pertinenza dell'intermediario stesso. In ogni altro caso l'intermediario fornisce comunicazione ,dell'avvenuta operazione all'intermediario presso cui il titolare ha ,aperto il conto, per i successivi adempimenti.

Articolo 31

(Compiti dell'intermediario)

1. L'intermediario:

a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora quest'ultimo gli abbia conferito il relativo mandato ;

b) rilascia, a richiesta dell'interessato, certificazione non trasferibile, quando necessaria per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari ;

c) segnala all'emittente, a richiesta dell'interessato, ovvero quando previsto dalle disposizioni vigenti, i nominativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari, ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente.

2. Il deposito delle certificazioni rilasciate dall'intermediario sostituisce, ad ogni effetto di legge, il deposito del titolo previsto da normative vigenti.

Articolo 32

(Diritti del titolare del conto)

1. Effettuata la registrazione, il titolare del conto ha legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi, e può disporne in conformità con quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

2. Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari.

Articolo 33

(Eccezioni opponibili)

1. All'esercizio del diritti inerenti agli strumenti finanziari da parte del soggetto in favore del quale è avvenuta la registrazione l'emittente può opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti.

Articolo 34

(Costituzione di vincoli)

1. I vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari disciplinati dal presente Titolo V, ivi compresi quelli previsti dalla normativa speciale sui titoli di debito pubblico, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario.

2. Possano essere accesi specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso l'intermediario è responsabile dell'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari.

3. Le registrazioni di cui al presente articolo sono comunicate all'emittente nei casi e nei termini previsti dalla legge.

Articolo 35

(Responsabilità dell'intermediario)

1. L'intermediario è responsabile:

a) verso il titolare del conto, per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività di trasferimento suo tramite degli strumenti finanziari, di tenuta dei conti, e per il puntuale adempimento degli obblighi posti dal presente decreto e dal regolamento di cui all'articolo 36,comma 1 ;

b) verso l'emittente, per gli eventuali obblighi dicertificazione, segnalazione ed annotazione previsti dalla legge.

Articolo 36

(Regolamenti di attuazione)

1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con regolamento:

a) le caratteristiche di diffusione tra il pubblico degli strumenti finanziari di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 28, ai fini dell'assoggettamento o della possibilità di assoggettamento dei medesimi alle disposizioni del presente Titolo V;

b) le procedure e le modalità per assoggettare o sottrarre alla disciplina del presente decreto strumenti finanziari, in dipendenza del sorgere o del cessare dei relativi presupposti ;

c) il contenuto minimo ed essenziale del contratto da stipularsi tra la società di gestione accentrata e l'emittente, ovvero l'intermediario;

d) le caratteristiche tecniche ed il contenuto dei conti accesi presso la società di gestione accentrata e l'intermediario ;

e) le forme e le modalità che la società di gestione accentrata deve osservare nella tenuta dei conti e nelle registrazioni sugli stessi, rispettando il principio di separatezza tra i conti propri e quelli intestati ai singoli intermediari ;

f) le forme e le modalità che gli intermediari devono osservare nella tenuta dei conti e nell'effettuazione delle registrazioni sugli stessi, rispettando il principio di separatezza tra i conti propri e quelli intestati ai singoli titolari dei conti ;

g) le modalità con le quali la società di gestione accentrata deve garantire la continua corrispondenza tra le evidenze dei conti intestati agli emittenti e di quelli intestati agli intermediari, nonchè le relative comunicazioni ;

h) le modalità con le quali gli intermediari devono garantire la continua corrispondenza tra le evidenze dei conti propri presso la società di gestione accentrata e quelle dei conti propri e dei conti intestati ai clienti ;

i) i modelli o le modalità di rilascio delle certificazioni di, cui all'articolo 31 ;

l) i criteri e le modalità di svolgimento dell'attività di cui all'articolo 34, commi 1 e 2 ;

m) gli altri soggetti di cui all'articolo 30, comma 1 ;

2. Con regolamento adottato ai sensi del comma 1 potranno essere dettate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto nel presente Titolo V.

Articolo 37

(Sistema o amministrazione accentrata della società Monte Titoli S.p.A.)

1. A partire dal giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 36, comma 1, non potrà più essere esercitata la facoltà di ritiro dei titoli dalla Società Monte Titoli S.p.A.

2. Non oltre il termine previsto nel regolamento di cui all'articolo 36, comma 1, il sistema di amministrazione accentrata gestito dalla Monte Titoli S.p.A. comunica a ciascun depositario l'ammontare dei titoli detenuti in gestione accentrata; nella stessa data ciascun intermediario annota sui conti accesi a norma dell'articolo 30, comma 3, i diritti corrispondenti per ciascun cliente e aggiorna le evidenze sui conti di cui all'articolo 34.

3. I titoli in essere presso il sistema di amministrazione accentrata gestito dalla Monte Titoli S.p.A. alla data della comunicazione sono annullati e spediti all'emittente.

Articolo 38

(Disciplina transitoria)

1. I diritti relativi ai titoli ed ai certificati assoggettati alla disciplina del presente Titolo V sono esercitati previa consegna ad un intermediario autorizzato, che provvede all'apertura del conto, all'annullamento dei titoli o certificati, trasmettendo i relativi documenti all'emittente per l'immissione nel sistema di gestione accentrata, mediante segnalazione alla società di gestione accentrata.

2. Le operazioni di dematerializzazione sono effettuate dagli intermediari di cui all'articolo 30 senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle commissioni previste per le analoghe operazioni su titoli già dematerializzati.

Sezione II

(Disposizioni speciali per i titoli di Stato)

Articolo 39

(Dematerializzazione dei titoli di Stato)

1. Ai titoli di Stato si applicano, ove non altrimenti previsto dalla presente sezione II, le disposizioni degli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35.

2. Ai titoli di Stato appartenenti a prestiti vigenti non si applicano le norme speciali del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni, se incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha la facoltà di applicare le disposizioni del presente decreto ai prestiti di debito pubblico emessi sui mercati internazionali ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, nel caso in cui i medesimi siano disciplinati dalla legge italiana ovvero allorquando la legge straniera applicabile ai medesimi non preveda la cartolarità dei relativi titoli.

4. Le iscrizioni contabili nel sistema centralizzato della Banca d'Italia continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Articolo 40

(Ritiro delle materialità e immissione in gestione accentrata)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le ulteriori modalità di abdicazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione.

2. A patire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, il Tesoro non rilascia più titoli o certificati provvisori o definitivi con o senza cedole rappresentativi di prestiti.

3. Per l'esercizio di qualsiasi diritto patrimoniale i detentori dei titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti, rilasciati anteriormente alla data del presente decreto, debbono presentare, non oltre il 31 dicembre 1998, i titoli medesimi ad un intermediario di cui all'articolo 30, il quale provvede all'apertura del conto ed alla consegna tempestiva dei titoli alla filiale della Banca d'Italia competente per territorio, che provvederà all'immissione nel sistema di gestione accentrata e all'annullamento dei titoli o certificati, trasmettendo i relativi documenti al Tesoro. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono fissate le modalità per il trattamento dei titoli non consegnati entro il 31 dicembre 1998.

4. A partire dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, i titoli in gestione accentrata non possono più essere ritirati.

5. I titoli in essere presso il sistema di gestione accentrata della Banca d'Italia sono annullati e inviati al Tesoro a decorrere dal 5 ottobre 1998.

6. Il 5 ottobre 1998 il sistema di gestione centralizzata della Banca d'Italia comunica a ciascun depositario l'ammontare dei titoli detenuti in gestione accentrata con riferimento ai saldi dell'ultimo giorno lavorativo precedente; alla medesima data ciascun intermediario annota altresì, sui conti accesi a norma del comma 3, i diritti corrispondenti per ciascun cliente e aggiorna le evidenze sui conti di cui all'articolo 34.

7. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sono applicate ai titoli emessi dagli enti pubblici indicati dal decreto ministeriale di cui al comma 1, anche limitatamente a singoli prestiti.

Articolo 41

(Rimborso dei titoli con taglio inferiore a cinque milioni di lire)

1. È disposto il rimborso anticipato, al prezzo di mercato, di titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti emessi dal Tesoro, di importo inferiore a cinque milioni di capitale nominale. Il rimborso avviene mediante l'utilizzo delle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432 e successive modifiche e integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le date e le modalità del rimborso, nonchè le date di riferimento per la determinazione dei prezzi di mercato.

2. I titoli nominativi di cui al comma 1, purchè non sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati previo accertamento dell'identità dell'esibitore, senza ulteriore documentazione o formalità. I titoli medesimi, qualora sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati secondo le ordinarie procedure di rimborso del debito pubblico.

3. I titoli non ancora emessi, ma per i quali le norme vigenti prevedono l'emissione a fronte del rimborso dei crediti d'imposta, sono assoggettati alla disciplina del presente decreto. Contestualmente i relativi tagli di importo inferiore a cinque milioni di capitale nominale emessi nel corso del 1998 sono rimborsati alla pari e la relativa iscrizione è annullata.

4. Per i titoli nominativi comunque intestati o vincolati, gli intermediari di cui all'articolo 31 provvedono ad iscrivere il relativo ammontare nominale pari a lire cinque milioni o multipli di tale cifra, sul deposito accentrato presso la Banca d'Italia - Gestione Centralizzata e a registrare sulle proprie scritture gli eventuali vincoli.

5. Con le modalità di cui al comma 1 si provvede altresì al rimborso anticipato delle frazioni di capitale inferiori a cinque milioni.

Articolo 42

(Adempimenti amministrativo-contabili del Tesoro)

1. Il decreto di cui all'articolo 40, comma 1, prevede, ai fini dell'incameramento nel bilancio dello Stato, che le Sezioni di tesoreria provvedano a restituire al Tesoro le contromatrici dei Buoni ordinari del tesoro (BOT) che risultino scaduti, non pagati e non prescritti.

2. Al rimborso dei BOT, entro i termini di prescrizione, si provvede a carico di apposita unità previsionale di spesa del bilancio dello Stato.

Articolo 43

(Disposizioni riguardanti la Cassa Depositi e Prestiti)

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua i valori che possono essere ricevuti in deposito dalla Cassa Depositi e Prestiti, stabilendo il corrispettivo da riconoscere alla Cassa medesima per la gestione di depositi in titoli pubblici.

Articolo 44

(Commissioni di gestione dei titoli dematerializzati)

1. Alle operazioni di dematerializzazione dei titoli di Stato si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 2.

Articolo 45

(Disposizioni transitorie sulla gestione accentrata dei titoli di Stato)

1. Ove non in contrasto con quanto previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni di cui ai decreti del Ministro del tesoro del 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, riguardanti le disposizioni sulla gestione centralizzata dei titoli di Stato.

Articolo 46

(Rendicontazione sui pagamenti dei titoli di Stato)

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad emanare, con propri decreti, le disposizioni necessarie ad adeguare la regolamentazione in materia di modalità dei pagamenti sui titoli di Stato e di rendicontazione dei pagamenti stessi a quanto previsto dal presente decreto.

Titolo VI

(Attività della pubblica amministrazione)

Articolo 47

(Dichiarazioni, attestazioni e regolamenti in euro con le pubbliche amministrazioni)

1. Le amministrazioni e i soggetti pubblici nei confronti dei quali sia obbligatoria la presentazione di dichiarazioni, attestazioni ed altri documenti, ivi compresi quelli predisposti a fini statistici o impositivi, ovvero per adempimenti connessi a forme di assicurazione e di contribuzione obbligatoria, individuano, nell'ambito delle proprie competenze e nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, gli atti che, nel periodo transitorio, possono essere prodotti con gli importi indicati in euro. Le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati assicurano al riguardo una piena e tempestiva informazione al pubblico.

2. Le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto e quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonchè le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, possono essere presentate con gli importi indicati in euro, a partire dai periodi d'imposta aventi decorrenza dal 1 gennaio 1999 ovvero chiusi nel corso di tale anno, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione tributaria in relazione ai diversi tipi di imposta.

3. Al fine di assicurare la coordinata attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni e i soggetti pubblici portano a conoscenza del Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'euro di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, nonchè dei Comitati provinciali per l'euro a seconda dei rispettivi ambiti di competenza, le iniziative, gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 2.

4. All'adeguamento della modulistica, ancorchè prevista con atti normativi, si provvede in via amministrativa, nell'ambito delle competenze spettanti ai dirigenti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 48

(Pagamenti e versamenti in euro nei rapporti con le pubbliche amministrazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, nel periodo transitorio, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, i creditori possono, a richiesta, ottenere i pagamenti in euro ed i debitori possono effettuare in euro i versamenti, qualora le operazioni di pagamento e versamento non avvengano in contanti.

2. Nell'ambito di ogni singola obbligazione pecuniaria la richiesta di utilizzo dell'euro quale mezzo di adempimento da parte della pubblica amministrazione si intende riferita a tutti i pagamenti o versamenti, successivi alla richiesta, inerenti alla medesima obbligazione, e rimane ferma fino all'estinzione di quest'ultima.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le modalità per i pagamenti e i versamenti in euro presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Sono altresì stabilite le modalità per l'indicazione degli importi In euro nelle quietanze di versamento e per l'indicazione, nei titoli di spesa, che il pagamento è da effettuarsi in euro, nonchè per la rendicontazione delle relative operazioni.

Articolo 49

(Attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni)

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 17 dicembre 1997, n. 433, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, per il periodo transitorio, disposizioni intese ad adeguare la disciplina in materia di stipula e di esecuzione dei contratti delle pubbliche amministrazioni per appalti di lavori, forniture e servizi alle esigenze derivanti dall'introduzione dell'euro, prevedendo in particolare che i bandi di gara, gli avvisi, le lettere di invito e, comunque, gli altri atti preliminari dichiarativi dell'oggetto e delle condizioni del contratto, predisposti dalla pubblica amministrazione nei casi di procedure di gara comunitarie, contengano l'indicazione del valore della prestazione espresso in lire e in euro, ed assicurando altresì la facoltà del privato contraente di esprimere in lire o in euro la propria offerta.

Articolo 50

(Documenti contabili delle pubbliche amministrazioni)

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai fini dell'attuazione dell'articolo 13 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, determina con proprio decreto i documenti contabili dell'amministrazione dello Stato, ivi compresi in ogni caso il bilancio di previsione e il rendiconto generale dello Stato, per i quali, relativamente agli esercizi finanziari dal 1999 al 2001, sono esposti in appositi allegati i dati riassuntivi in euro.

2. Le amministrazioni pubbliche non statali, individuano, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, i documenti contabili, riferiti agli esercizi finanziari dal 1999 al 2001, per i quali sono indicati in appositi allegati gli importi riassuntivi in euro, in conformità con i modelli predisposti ai fini della redazione di conti consolidati in euro della pubblica amministrazione.

Titolo VII

(Conversione in euro delle sanzioni pecuniarie espresse in lire)

Articolo 51

(Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative)

1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.

3. Se l'operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali.

Articolo 52

(Modifica dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689)

1. Nell'articolo 16, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: "...o, se piu favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale" sono sostituite dalle seguenti: "... o, se piu favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo".

Articolo 53 (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.