Ue: Elementi per la valutazione della Costituzione europea
Dossier di valutazione del trattato che istituisce una costituzione per l'Europa preparato da Monica Frassoni copresidente del gruppo dei Verdi europei e da Petra ProsslinerIndice:
- Il metodo di revisione dei trattati dell'UE: Convenzione e CIG
- Costituzione o Trattato?
- Democrazia europea
- L'iniziativa popolare europea
- Le novità nella struttura e nel funzionamento delle istituzioni
- Politica sociale ed economica
- Il ruolo delle parti sociali e il dialogo sociale
- Sicurezza sociale dei lavoratori migranti
- Spazio di libertà, sicurezza e giustizia
- Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione
- Cooperazione giudiziaria in materie civili
- Cooperazione di polizia
- Politica estera, di sicurezza e di difesa comune
- Clausola di solidarietà
- Euratom
- Rivendicazioni comuni dei parlamenti nazionali e del PE in sede di Convenzione
Due osservazioni preliminari
1. Il metodo di revisione dei trattati
dell'UE: Convenzione e CIG
Il testo che ci accingiamo a esaminare brevemente è il risultato di un lavoro
durato dal 28 di febbraio del 2002 al 18 giugno del 2004 e che ha visto due
momenti di elaborazione distinti: la Convenzione per il Futuro dell'Europa, che
ha lavorato dal 28 febbraio 2002 fino al 10 luglio del 2003, e la Conferenza
Intergovernativa, che ha lavorato dal 4 ottobre 2003 fino al 18 giugno 2004
(concludendo i suoi lavori non a caso dopo le elezioni europee).
Il metodo di lavoro e il potere reale di questi due organismi sono radicalmente
diversi.
La CIG è formata dai rappresentati dei governi, decide all'unanimità e si
riunisce in segreto. E' l'organo che dispone del potere di modificare i
Trattati. La decisione finale viene presa all'unanimità dai Capi di stato e di
governo.
2. Costituzione o Trattato?
La denominazione del testo approvato dalla CIG nel giugno scorso è
"Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa".
In questo nome c'è tutta l'ambiguità di un percorso come abbiamo visto
marcato dalla costante contrapposizione fra la dimensione
diplomatica/intergovernativa e la dimensione costituzionale. Da un punto di
vista formale, il testo è un Trattato internazionale. È negoziato e firmato
dai rappresentanti dei governi; è adottato all'unanimità; il Parlamento
Europeo può emettere un parere ma non ha alcun potere di ratifica, che rimane
ai parlamenti nazionali, i quali però, come per qualsiasi altro trattato
internazionale, non lo possono modificare. E questa procedura rimarrà
praticamente invariata anche per il futuro.
E' quindi evidente che sono gli stati membri a continuare a
"possedere" i Trattati europei. E' anche evidente che, finché
questa procedura non verrà aperta, resa più democratica e il vincolo
dell'unanimità non verrà rimosso, non
potremo parlare dell'esistenza di una vera e propria Costituzione europea.
D'altra parte, il testo contiene degli elementi di natura
"costituzionale" nuovi, che non possono essere dimenticati:
- L'elenco dei valori e degli obiettivi dell'UE, molto ampliato e reso più
solenne e chiaro rispetto alla "shopping list" esistente (art.3)
- La Carta dei Diritti fondamentali, diviene vincolante e rende possibile il
ricorso alla Corte di Giustizia, (anche se l'accesso alla Corte rimane
strettamente limitato agli atti delle Istituzioni europee e quelli degli Stati
quando applicano il diritto dell'UE).
- La classificazione esplicita delle competenze dell'UE, per le quali c'è
stata una piccola estensione (nuove basi giuridiche tra l'altro per l'energia,
il turismo, lo sport, la protezione civile) e l'ampliamento del campo di
applicazione per competenze già previste (salute e ricerca). Anche il
passaggio del settore giustizia, immigrazione, asilo e affari interni dalla
procedura intergovernativa a quella comunitaria normale (proposta legislativa
della Commissione, codecisione del PE e del Consiglio) può essere considerata
come
una reale estensione del campo di azione dell'UE.
Detto questo, è bene anche ricordare che i Trattati esistenti contengono già
degli elementi "costituzionali", ad esempio il sistema istituzionale
e la procedura legislativa, che sono stati modificati nel corso di
quest'ultima riforma:
per quanto riguarda questo ultimo punto, il nuovo testo contiene alcuni
elementi innovativi molto positivi rispetto alla situazione attuale, per
esempio la distinzione fra l'ambito legislativo e quello regolamentare e
l'introduzione della legge di iniziativa popolare.
In sostanza, questo testo rappresenta bene la complessità di un processo che
resta ancora da completare soprattutto per quanto riguarda la sua capacità di
funzionare come soggetto politico autonomo rispetto agli Stati, secondo delle
procedure realmente democratiche e direttamente accessibili e controllabili
dai cittadini europei. È chiaro perciò che questo testo, che chiameremo
anche noi "Costituzione" per ragioni più politiche che giuridiche,
deve essere considerato una tappa positiva in un cammino non ancora concluso.
Democrazia europea
La Costituzione prevede una notevole estensione delle materie soggette alla
procedura legislativa basata sulla proposta della Commissione, il voto a
maggioranza qualificata in seno al Consiglio, la co-decisione del PE, la
giurisdizione della Corte di Giustizia (45 nuove basi giuridiche). Purtroppo
però per molte importantissime materie resta il voto all'unanimità ed è
previsto un ruolo limitato del PE: ecco alcuni esempi: le misure legislative
anti-discriminazione; l'estensione dei diritti dei cittadini europei e le
disposizioni del diritto di famiglia; le modalità di partecipazione al voto e
di eleggibilità per i cittadini di stati terzi; le eco-tasse e la fiscalità
in
genere, la gestione dei suoli, dell'acqua e delle risorse energetiche; i fondi
strutturali, la natura e il montante delle entrate del bilancio dell'Unione:
la politica estera e quella di difesa....
Un altro elemento molto positivo è il fatto che il Consiglio abbia l'obbligo
di statuire in pubblico quando agisce da legislatore, risultato questo
ottenuto dopo una lunga battaglia. Purtroppo anche questa innovazione è stata
notevolmente limitata dallo stralcio della proposta relativa alla creazione di
un Consiglio legislativo, primo passo verso una vera e propria seconda camera
a livello europeo. È del resto sintomatico che lo stralcio del Consiglio
legislativo - elemento centrale a favore di una maggiore separazione dei
poteri e della pubblicità del processo legislativo - sia stata l'unica
decisione sulla quale vi è stato un consenso da parte dei capi di Stato e di
governo già in occasione della sessione inaugurale della Conferenza
intergovernativa del 4 ottobre 2003.
L'iniziativa popolare europea
Per la prima volta nella storia del processo di unificazione dell'Europa viene
sancito un elemento di democrazia diretta nella Costituzione. Con un numero
minimo di un milione di firme, i cittadini hanno la possibilità di chiedere
alla Commissione di presentare un'iniziativa legislativa. Le condizioni e le
procedure verranno definite da una legge europea e quindi in codecisione con
il Parlamento europeo. Questo può rappresentare uno strumento molto
importante di partecipazione e di iniziativa veramente europea "dal
basso".
Non è stato ottenuto invece alcun progresso per ciò che riguarda l'elezione
del presidente della Commissione. Se è vero che il Consiglio europeo in
futuro dovrà scegliere il Presidente in considerazione del responso delle
urne, è anche vero che il diritto di proporre il Presidente della Commissione
e i Commissari sarà, anche in futuro, di esclusiva competenza dei Capi di
Stato e di governo. Il PE potrà solo, come succede anche ora, approvare o
respingere la loro scelta.
Le novità nella struttura e nel
funzionamento delle istituzioni
- L'Unione avrà una personalità giuridica propria
- Viene introdotto il principio della doppia maggioranza: fino ad ora, le
maggioranze al Consiglio dei Ministri sono calcolate secondo un sistema di
voto ponderato, che tiene conto solo in parte del numero di abitanti in ogni
paese.
La Convenzione era riuscita ad introdurre il principio della doppia
maggioranza, secondo il quale la decisione è acquisita quando approvata dal
50% degli stati corrispondenti al 50% degli abitanti dell'UE. Questa proposta,
semplice e chiara, ha avvelenato per mesi i dibattiti sulla Costituzione, in
particolare fra Francia e Germania da una parte, Spagna e Polonia dall'altra:
è molto triste il fatto che la disputa sia girata non tanto intorno al
miglior modo di fare funzionare il sistema decisionale europeo, quanto a come
mantenere meglio il potere di veto e di blocco di prese di decisione non
gradite. E così, non poteva che succedere che la CIG respingesse la soluzione
proposta dalla Convenzione e ideasse un sistema di doppia maggioranza molto più
complicato, innalzando le soglie e aggiungendo ulteriori criteri; tuttavia,
pur nella sua forma attenuata, il sistema rappresenta un notevole
miglioramento rispetto al Trattato di Nizza.
- Elezione per due anni e mezzo rinnovabili del Presidente del Consiglio:
finite le rotazioni semestrali delle Presidenze agli stati per ordine
alfabetico: dall'entrata in vigore della Costituzione, il Consiglio Europeo
avrà un
Presidente eletto per due anni e mezzo.
I Verdi si sono opposti a questa modifica sostanziale del funzionamento del
Consiglio Europeo, soprattutto a causa della possibile confusione di ruoli e
autorità con il Presidente della Commissione.
- Istituzione del ministro degli Esteri dell'Unione europea
Il Ministro degli Esteri dovrebbe assumere le funzioni attuali del Commissario
alle relazioni esterne e dell'Alto rappresentante per la politica estera
comune. Insomma, metà Patten e metà Solana. Tuttavia, questa soluzione
appare rischiosa e confusa, soprattutto perché questo doppio cappello può
andare facilmente a discapito della Commissione e delle sue competenze in
materia di rappresentazione esterna dell'UE. Senza contare i potenziali
conflitti che si potranno verificare tra il Ministro degli Esteri, il
Presidente della Commissione e il Presidente del Consiglio.
- Cooperazione rafforzata. Sono state semplificate le procedure di avvio della
cooperazione rafforzata e sono stati rafforzati i ruoli del PE e della
Commissione.
- Semplificazione degli atti giuridici europei e della loro terminologia: le
direttive diventano: "leggi quadro"; i regolamenti
"leggi". Si introduce una separazione più netta fra gli atti
"regolamentari" e quelli legislativi.
Politica sociale ed economica
Uno degli argomenti più frequenti fra coloro che ritengono che la
Costituzione debba essere respinta, è che questa contiene dei passi indietro
rispetto alla situazione attuale e "costituzionalizza" il predominio
del "mercato" e il
"neoliberalismo".
In realtà, non c'è nessun passo indietro
rispetto alla situazione attuale. Anzi.
La Costituzione definisce in modo più chiaro i valori e gli obiettivi sociali
dell'UE. Tra i valori fondamentali si citano la piena occupazione, il
progresso sociale, la lotta contro l'emarginazione e la discriminazione, la
giustizia sociale e l'uguaglianza di uomini e donne. La definizione chiave è
contenuta all'articolo 3 della prima parte della Costituzione: "L'Unione
si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita
economica equilibrata, un'economia sociale di mercato fortemente competitiva
che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, un elevato livello di
tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente." La realizzazione
di questi obiettivi
e la loro traduzione in atti legislativi concreti e in risorse utilizzabili
dipenderà però più dalle maggioranze politiche che dalle disposizioni
costituzionali.
Il ruolo delle parti sociali e il dialogo
sociale
Nella prima parte della Costituzione si garantisce il ruolo delle parti
sociali e si inserisce la promozione di un dialogo sociale autonomo tra gli
obiettivi dell'Unione.
Servizi di interesse generale. Si crea una nuova base giuridica per le leggi
europee nell'intento di definire le condizioni economiche e finanziarie
necessarie per garantire il buon funzionamento di tali servizi. Tale base
giuridica permette di istituire servizi di interesse generale di elevata
qualità sulla base di leggi europee, cosa non possibile oggi. La Carta dei
diritti fondamentali fa inoltre riferimento al diritto all'accesso ai servizi
di interesse generale.
Sicurezza sociale dei lavoratori migranti
Questa base giuridica, che consente la libera circolazione dei lavoratori
attraverso il coordinamento delle misure nel settore della sicurezza sociale,
è stata ulteriormente estesa e si applica ora anche a lavoratori autonomi. La
maggioranza qualificata prevista in questo settore dalla Convenzione è stata
invalidata dall'inserimento di un "freno di emergenza" da parte
della Conferenza intergovernativa. Se uno Stato membro è del parere che una
proposta legislativa dellUE comprometta il campo di applicazione, i costi o la
struttura finanziaria del proprio regime di sicurezza sociale o l'equilibrio
finanziario di quest'ultimo, esso può chiedere al Consiglio europeo di
affrontare la questione. Dopo quattro mesi, il Consiglio europeo può porre
fine alla sospensione e invitare la Commissione a formulare una nuova
proposta. Ciò significa che malgrado l'introduzione della maggioranza
qualificata, gli Stati membri continuano a detenere un "veto de
facto".
Occorre infine notare una mancanza di coerenza costante fra la I e la III
parte della Costituzione (le politiche dell'Unione): questo è particolarmente
vero in materia di politica sociale, dove le contraddizioni si ripetono. Nella
III parte non si parla della piena occupazione come obiettivo dell'Unione,
bensì di un "livello di occupazione elevato".
La stessa incoerenza è rilevabile nell'ambito della politica economica. Il
termine "economia sociale di mercato", di cui agli obiettivi
definiti nella parte I, viene sostituito nella parte III da "economia di
mercato aperta". Purtroppo, la proposta di rendere questa parte più
facilmente modificabile per metterla in linea con la I parte è stata
respinta:
rimane dunque aperta la questione di come queste incoerenze verranno risolte
nel funzionamento concreto della Costituzione.
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia
L'estensione della legislazione ordinaria (maggioranza qualificata e
codecisione del Parlamento) a quasi tutti i settori che rientrano nella
politica di giustizia e affari interni rappresenta un risultato
indiscutibilmente positivo di questa riforma dell'UE.
La Corte di giustizia delle Comunità europee, che oggi non ha nessuna
competenza in questo settore, potrà intervenire, con un'unica, importante
eccezione: la verifica della validità o della proporzionalità degli
interventi da parte delle forze di polizia o di altri organi preposti
all'applicazione della legge di uno Stato membro o lo svolgimento di
competenze degli Stati membri al fine di garantire l'ordine pubblico e la
protezione della sicurezza interna.
Controlli alle frontiere, asilo e
immigrazione
Viene introdotto il principio di solidarietà e di equa suddivisione delle
responsabilità tra gli Stati membri anche in termini finanziari.
La Costituzione prevede l'introduzione graduale di un sistema integrato di
protezione delle frontiere esterne dell'UE.
La Costituzione prevede lo sviluppo di una politica di asilo comune. Questo
termine era contenuto nelle conclusioni del Consiglio Europeo di Tampere
(1999), che sono alla base dell'azione dell'UE in questi anni, ma non nel
Trattato di Amsterdam, né in quello di Nizza. Ciò significa che si abbandona
l'obiettivo di formulare norme minime privilegiando invece l'adozione di uno
statuto unico e di procedure comuni.
L'Unione svilupperà inoltre una politica di immigrazione comune che dovrà
garantire in tutte le fasi una gestione efficace dei flussi di migrazione, un
trattamento adeguato dei cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente in
uno Stato membro, nonché la prevenzione e una maggiore lotta contro
l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani. Anche questa
disposizione è contenuta nelle conclusioni di Tampere, ma non nel Trattato di
Nizza. È stato inoltre aggiunto un nuovo paragrafo sulla lotta contro la
tratta degli esseri umani. Una nuova clausola stabilisce che l'Unione può
adottare misure nel settore dell'integrazione di cittadini di paesi terzi a
patto che esse non interferiscano con le disposizioni giuridiche degli Stati
membri.
La procedura legislativa ordinaria è la regola generale (unica eccezione sono
le misure necessarie a causa di un improvviso afflusso massiccio di cittadini
di paesi terzi in una situazione di emergenza, caso in cui occorre
interpellare il PE). La maggioranza qualificata si applica a tutti i settori.
È evidente che il mero fatto di avere "comunitarizzato" e resa più
democratica la procedura decisionale in questo come in altri settori, non
significa che di per sé l'azione europea sarà migliore di quella dei singoli
Stati membri.
Anche in questo caso, sarà necessario che sia al Consiglio che al Parlamento
ci siano delle maggioranze politiche in grado di portare avanti politiche
positive.
Cooperazione
giudiziaria in materie civili
I settori in cui l'Unione può legiferare sono stati
ampliati. Essi includono un efficace accesso al diritto, l'eliminazione di
ostacoli allo svolgimento di procedimenti civili, lo sviluppo di metodi
alternativi per la composizione delle controversie e la promozione della formazione
di giudici e ufficiali giudiziari.
Tutte le misure vengono regolamentate dalla
legge o dalla legislazione quadro. L'unica eccezione sono le misure relative
al diritto familiare aventi carattere transfrontaliero, le quali vengono
definite da leggi del Consiglio, che decide all'unanimità. Il PE ha il
diritto di essere consultato. Una passerella specifica potrebbe permettere
tuttavia il passaggio alla normale procedura legislativa. Si apre perciò la
possibilità finora completamente chiusa di legiferare in materia di diritto
di famiglia, anche se ci vorrà sicuramente molto tempo.
Cooperazione di polizia
Europol ed Eurojust saranno pienamente integrate nel sistema comunitario.
Diversamente da ciò che succede oggi, saranno entrambe oggetto di controllo
parlamentare e legislativo e avranno l'obbligo di agire in conformità con la
Carta dei diritti fondamentali.
Si applicherà la procedura legislativa normale, eccezion fatta per le
condizioni e i limiti posti alle autorità competenti degli Stati membri
qualora operino nel territorio di un altro Stato membro per un intervento
congiunto (decisione unanime del Consiglio e consultazione del PE) e per la
cooperazione operativa di polizia (decisione unanime del Consiglio e
consultazione del PE).
Politica estera, di sicurezza e di difesa
comune
Politica estera e di sicurezza
Le procedure per il funzionamento della PESC rimangono largamente invariate.
Anche se esiste una larga maggioranza di cittadini che auspicano un'azione
comune dell'UE in campo internazionale, gli Stati membri non hanno
praticamente concesso nulla della loro sovranità. In questo settore non sono
stati ottenuti progressi a favore di un'estensione delle decisioni a
maggioranza qualificata del Consiglio dei Ministri né una maggiore
partecipazione del PE o un maggiore potere di iniziativa della Commissione. La
politica estera rimane ancora un
affare degli Stati, nonostante la creazione del "Ministro degli
Esteri" che è anche Vice-Presidente della Commissione europea.
Tuttavia, gli obiettivi e i valori che guideranno l'azione esterna dell'UE
rappresentano un reale progresso rispetto alla situazione attuale. Questi
includono, tra l'altro, la salvaguardia e la promozione dei principi del
diritto
internazionale, in particolare il quadro multilaterale, il mantenimento della
pace e la prevenzione dei conflitti - rivendicazione a lungo portata dai
Verdi-, la promozione dello sviluppo sostenibile con l'obiettivo di eradicare
la povertà e la promozione e difesa dei diritti umani.
Politica di difesa
Per la prima volta nel testo della Costituzione si ha un tentativo di mettere
sullo stesso piano l'elemento civile e quello militare che hanno così pari
dignità a livello di politica di difesa, almeno formalmente.
Nel Trattato di Nizza, la politica di difesa viene esplicitamente esclusa
dalla possibilità di organizzare delle cooperazioni rafforzate fra alcuni
Stati membri. Una modifica significativa alla Costituzione è pertanto
rappresentata dall'introduzione della cooperazione strutturata nel settore
della difesa.
Inoltre, la "clausola di solidarietà diplomatica", pur rispettando
la scelta di neutralità degli Stati membri che lo desiderano, rafforza di
fatto il legame dell'UE con la NATO.
Infine, si istituisce l'Agenzia degli Armamenti, questione già sollevata e
contestata ferocemente molte volte. La stessa Costituzione ci dà l'opportunità
di ricorrere ad un milione di firme per cambiare il documento. Possiamo
davvero pensare ad una campagna europea per l'istituzione di una Agenzia
Europa di Peace-Building così come abbiamo più volte richiesto.
Clausola di solidarietà
La clausola di solidarietà prevede l'intervento a favore di uno Stato membro
colpito da un attacco terroristico o da una catastrofe naturale o causata
dall'uomo. Tale clausola è problematica in quanto non fornisce una
definizione
univoca di ciò che è una minaccia terroristica o un attacco terroristico. Ciò
significa che sarebbe in teoria possibile ricorrere a mezzi militari anche per
"prevenire la minaccia terroristica", il che apre la porta a
qualsiasi tipo di misura preventiva. Il Parlamento europeo non ha alcun ruolo
nel contesto dell'applicazione della clausola di solidarietà, in quanto ne
viene semplicemente informato. Anche qui, per il funzionamento concreto di
questa clausola -che speriamo non sarà mai necessario applicare- molto
dipenderà dalle maggioranze politiche che si verranno a creare nell'UE.
Euratom
In un momento di ritorno nel dibattito politico europeo del nucleare come
alternativa realistica alla crisi energetica, uno dei successi dei Verdi
durante la Convenzione è consistito nel fatto che il Trattato Euratom
rimanesse fuori dal sistema istituzionale dell'UE, pur rimanendo in vigore:
volevamo evitare che la promozione dell'energia nucleare diventasse uno degli
obiettivi dell'UE. Questo potrebbe consentire agli Stati membri di non aderire
più al Trattato
senza per questo dover uscire dall'Unione. Il nostro obiettivo diventa ora di
rendere caduche le disposizioni di Euratom.
Questo potrebbe essere favorito dal fatto che in occasione della Conferenza
intergovernativa è stata fatta una dichiarazione unilaterale da parte di tre
Stati membri (Germania, Austria e Irlanda -tre Stati che si oppongono al
nucleare) che hanno chiesto la celere convocazione di una Conferenza in vista
della revisione del Trattato Euratom che non avviene dal 1958. Questo sarà
certamente un importante settore di iniziativa per i Verdi nel corso dei
prossimi anni.
Rivendicazioni comuni dei parlamenti
nazionali e del PE in sede di Convenzione
Poco prima del termine della Convenzione vi è stato un tentativo comune, ma
forse un po' tardivo da parte del Parlamento europeo e dei rappresentanti dei
parlamenti nazionali per l'inserimento nel testo della Costituzione di alcune
rivendicazioni sostenute da un'ampia maggioranza parlamentare in seno alla
Convenzione.
Malgrado l'ampio sostegno, non sono state inserite le richieste relative a un
metodo di revisione più flessibile, alla generale applicazione della
maggioranza qualificata nella politica estera, all'estensione della competenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee in tutti i settori della
Costituzione, alla richiesta di evitare che vi siano leggi europee che nascano
senza il contributo o il consenso del Parlamento europeo.
Tali rivendicazioni potrebbero tuttavia costituire la base di una futura
riforma dell'Unione.