UNIONE ITALIANA

UFFICIALI GIUDIZIARI

sommario/INDICE prima pagina

Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.2.2001 è stato pubblicato l’accordo stipulato con l’Aran relativo al biennio economico 2000/2001.


In data 19 gennaio 2001, le parti sottoscrivono l’allegata Ipotesi di accordo sul rinnovo del CCNL per il secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto Ministeri.

per l' ARAN :

nella persona del professor Domenico Carrieri quale membro del Comitato Direttivo

e per le Organizzazioni e Confederazioni sindacali da:

  

Organizzazioni sindacali   Confederazioni CISL/FP          CGIL CISL/FPS  UILCOnf.S.A.L./UNSA Conf.S.A.L.

   CONTRATTO  COLLETTIVO  NAZIONALE  DI  LAVORO

COMPARTO DEI  MINISTERI

BIENNIO  2000-2001

ART.    1

Durata e decorrenza del contratto biennale

1.      Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2001.

 2.      Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato presso le rappresentanze diplomatiche all’estero gli incrementi economici relativi al biennio di cui al comma 1, verranno attribuiti secondo quanto previsto dalle  specifiche norme di raccordo  ai sensi dell’art. 1, comma 2 del CCNL sottoscritto in data 16.2.99.

 3.      Nel testo il CCNL per il personale del comparto Ministeri sottoscritto in data 16.2.1999 viene indicato come “CCNL”

 ART. 2

Aumenti della retribuzione base

1.      Gli stipendi tabellari derivanti dall’art. 29 del CCNL  sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell’ allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.

2.      Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B.

 ART. 3

Effetti dei nuovi stipendi

1.Gli incrementi stipendiali di cui all’ art. 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 2000- 2001, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di licenziamento, di buonuscita o del trattamento di fine rapporto si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati all’ art. 29 del CCNL.

 ART. 4

Indennità di amministrazione

1. Allo scopo di favorire il processo di perequazione delle retribuzioni complessivamente spettanti al personale del comparto, gli importi  di cui all’art. 33 del CCNL  sono incrementati nelle misure previste nella Tabella C.

 ART. 5

Lavoro straordinario

1. A decorrere dal 1.1.2001, prima della loro ripartizione e assegnazione alle singole amministrazioni da parte del Ministero del Tesoro, le risorse complessive destinate ai compensi per il lavoro straordinario sono permanentemente ridotte di un’ ulteriore quota pari al 5% della spesa relativa all’anno 1999, finalizzata alla copertura di parte degli oneri del presente CCNL. 

 ART. 6

Integrazione del Fondo unico di amministrazione

1.      Il Fondo unico di amministrazione istituito presso ciascuna amministrazione viene incrementato da ulteriori risorse economiche. A tal fine l’art. 31, comma 1, del CCNL viene integrato come segue:

-  risorse pari all’importo dei risparmi sulla  retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal servizio, a decorrere dall’1.1.2000. Per l’anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento,  computandosi a tal fine, oltre ai ratei di  tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiore a quindici giorni. L’ importo accantonato confluisce, in via permanente,  nel Fondo con decorrenza dall’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno;

 

-  risorse del Fondo unico di amministrazione già utilizzate per  finanziare le progressioni economiche verticali all’interno di ciascuna area funzionale ai sensi dell’art. 15 del CCNL, nonché gli sviluppi economici e le posizioni organizzative di cui agli artt. 17 e 18 del CCNL medesimo, riassegnate dai  capitoli degli stipendi dell’ Amministrazione al Fondo stesso dalla data del passaggio di area o di cessazione  dal servizio, a qualsiasi titolo avvenuta,  del personale che ne usufruito;

 

     -  i risparmi derivanti dalla riduzione di personale in applicazione dell’art. 20,     comma 1, lett. G),  punto  20/ter della legge 488/99;

 

-  importo pari a 16.000 pro-capite mensili per dodici mensilità  a decorrere dall’1/1/2001;

 

2. A decorrere dall’anno 2001 confluisce nel Fondo unico di amministrazione un importo pari al 5% delle risorse destinate, in ciascuna amministrazione, ai compensi per il lavoro straordinario per l’anno 2000.

ART. 7

Ulteriori modalità di utilizzo  del Fondo unico di amministrazione

1. Le risorse di cui al comma 2 dell’art. 6 possono essere utilizzate dalla contrattazione integrativa per le finalità previste dall’art. 32, comma 2, primo alinea,  del CCNL  o per gli altri istituti individuati dal medesimo articolo. 

2.  La contrattazione collettiva integrativa individua nell’ambito del Fondo unico di amministrazione le risorse da destinare al finanziamento delle progressioni economiche verticali all’interno di ciascuna area funzionale ai sensi dell’art. 15 del CCNL, nonché degli sviluppi economici e delle posizioni organizzative di cui agli artt. 17 e 18 del CCNL medesimo. Dalla data di utilizzo delle risorse per le finalità citate, il Fondo viene ridotto delle somme corrispondenti, le quali sono riassegnate al Fondo stesso dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo o di passaggio di area dei dipendenti che ne hanno usufruito.

ART. 8

Previdenza complementare

1. Ai fini di una completa attuazione dell’art. 36 del CCNL, le parti concordano che  la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al Fondo di previdenza  complementare sia determinata  nella misura non inferiore all’1% della retribuzione presa a base di calcolo secondo la disciplina dell’Accordo istitutivo del Fondo stesso. 

2. A tal fine, fermo restando quanto previsto dall’art. 36, citato nel comma 1, sarà costituito, con apposito Accordo, il Fondo di previdenza complementare, definendone tutti gli elementi compresi quelli inerenti alla contribuzione del lavoratore, all’avvio ed al funzionamento, nonché all’utilizzo delle risorse ad esso destinate ed alle misure straordinarie per incentivare l’adesione al Fondo stesso dei dipendenti delle amministrazioni interessate.

 ART. 9

Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del  CCNL. 

 TABELLA – A

Incrementi mensili

 

 

 

 

 

 

Aree e  posizioni

Ex qualifica funzionale

TABELLARE

 

 

 

 

01-lug-00

01-gen-01

 

 

 

 

 

 

 

 

Isp.gen. r.e.

Ispettore Generale r.e.

59.000

98.000

 

 

Dir. div. r.e

Direttore Divisione r.e.

54.000

91.000

 

 

C3 - S

 

47.000

79.000

 

 

C3

Nono livello

47.000

79.000

 

 

C2

Ottavo livello

43.000

72.000

 

 

C1 - S

 

39.000

66.000

 

 

C1

Settimo livello

39.000

66.000

 

 

B3 - S

 

36.000

60.000

 

 

B3

Sesto livello

36.000

60.000

 

 

B2

Quinto livello

34.000

56.000

 

 

B1

Quarto livello

32.000

54.000

 

 

A1 - S

 

30.000

51.000

 

 

A1

Terzo livello

30.000

51.000

 

 

TABELLA - B


                                   Importi annui lordi per 12 mensilità


 

DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN

L’Accordo di cui all’art. 8 sarà  comunque subordinato al corrispondente atto di indirizzo in materia all’ARAN da parte dell’organismo di coordinamento intersettoriale.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE OO.SS.

Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL prendono atto della dichiarazione a verbale dell’ARAN. 

 

CGIL

CISL

UIL

CONFSAL-UNSA

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1

Le parti ritengono necessario che il DPCM previsto dal comma 2 dell’art. 74 della legge 23.12.2000, n. 388,  definisca misure per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del citato art. 74 atte ad individuare le modalità del funzionamento dei fondi, le risorse e gli strumenti con i quali fronteggiarne la costituzione e l’avvio,  le misure straordinarie per incentivare l’adesione ai Fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni interessate e quant’altro di sua competenza

 UNSA – Conf.S.A.L.

 

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

L’UNSA Conf.S.A.L ritenuto che per la rassegnazione al FUA delle sole risorse che derivino dalla cessazione dal servizio o dal passaggio di Area dei dipendenti le cui progressioni siano state finanziate con il “Fondo”, risulta essere estremamente penalizzante soprattutto in ragione degli impegni assunti in senso contrario proprio dopo l’approvazione della finanziaria del 1999.

Pertanto l’UNSA ritiene che si debba provvedere a liberare il FUA degli oneri a regime derivante dai passaggi sopra richiamati, che in breve tempo vanificherebbero le finalità del Fondo stesso.

 

Inoltre per le risorse di cui alla lettera a) del punto 2 della lettera c) FUA auspica che nelle more, secondo quando si sta ipotizzando in qualche amministrazione, a livello di contrattazione decentrata dette risorse vengano incrementate con i risparmi della retribuzione individuale di anzianità RIA goduta dal personale comunque cessato dal servizio nell’anno 1999.

 

PREINTESA BIENNIO ECONOMICO MINISTERI 2000-2001