UNIONE ITALIANA
UFFICIALI GIUDIZIARI
Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.2.2001 è stato pubblicato l’accordo stipulato con l’Aran relativo al biennio economico 2000/2001.
In data 19 gennaio
2001, le parti sottoscrivono l’allegata Ipotesi di accordo sul rinnovo del
CCNL per il secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto
Ministeri.
per l' ARAN :
nella persona del professor Domenico Carrieri quale
membro del Comitato Direttivo
e per le Organizzazioni e Confederazioni sindacali
da:
Organizzazioni sindacali
Confederazioni
CISL/FP
CGIL
CISL/FPS
UILCOnf.S.A.L./UNSA
Conf.S.A.L.
COMPARTO DEI
MINISTERI
BIENNIO
2000-2001
ART.
1
Durata e decorrenza del contratto biennale
1.
Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si
riferisce al periodo 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2001.
2.
Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato presso le
rappresentanze diplomatiche all’estero gli incrementi economici relativi al
biennio di cui al comma 1, verranno attribuiti secondo quanto previsto dalle
specifiche norme di raccordo ai
sensi dell’art. 1, comma 2 del CCNL sottoscritto in data 16.2.99.
3.
Nel testo il CCNL per il personale del comparto Ministeri sottoscritto
in data 16.2.1999 viene indicato come “CCNL”
ART. 2
Aumenti
della retribuzione base
1.
Gli stipendi tabellari derivanti dall’art. 29 del CCNL sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell’
allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2.
Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione
del comma 1, sono rideterminati alle scadenze stabilite dalla allegata tabella
B.
ART. 3
Effetti dei nuovi stipendi
1.Gli incrementi stipendiali di cui all’ art. 2
hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza
del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel
periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 2000- 2001, alle
scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di
licenziamento, di buonuscita o del trattamento di fine rapporto si considerano
soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre,
sugli altri istituti indicati all’ art. 29 del CCNL.
ART. 4
Indennità di amministrazione
1. Allo scopo di favorire il processo di perequazione
delle retribuzioni complessivamente spettanti al personale del comparto, gli
importi di cui all’art. 33 del
CCNL sono incrementati nelle misure
previste nella Tabella C.
ART. 5
1. A decorrere dal 1.1.2001, prima della loro
ripartizione e assegnazione alle singole amministrazioni da parte del Ministero
del Tesoro, le risorse complessive destinate ai compensi per il lavoro
straordinario sono permanentemente ridotte di un’ ulteriore quota pari al 5%
della spesa relativa all’anno 1999, finalizzata alla copertura di parte degli
oneri del presente CCNL.
ART. 6
Integrazione del Fondo unico di amministrazione
1.
Il Fondo unico di amministrazione istituito presso ciascuna
amministrazione viene incrementato da ulteriori risorse economiche. A tal fine
l’art. 31, comma 1, del CCNL viene integrato come segue:
- risorse pari
all’importo dei risparmi sulla retribuzione
individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di
tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal
servizio, a decorrere dall’1.1.2000. Per l’anno in cui avviene la cessazione
dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari
alle mensilità residue della RIA in godimento,
computandosi a tal fine, oltre ai ratei di
tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiore a quindici giorni.
L’ importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo con decorrenza dall’anno successivo alla
cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di
anno;
- risorse del Fondo unico di amministrazione già utilizzate
per finanziare le progressioni
economiche verticali all’interno di ciascuna area funzionale ai sensi
dell’art. 15 del CCNL, nonché gli sviluppi economici e le posizioni
organizzative di cui agli artt. 17 e 18 del CCNL medesimo, riassegnate dai capitoli degli stipendi dell’ Amministrazione al Fondo
stesso dalla data del passaggio di area o di cessazione dal servizio, a qualsiasi titolo avvenuta,
del personale che ne usufruito;
- i
risparmi derivanti dalla riduzione di personale in applicazione dell’art. 20,
comma 1, lett. G), punto
20/ter della legge 488/99;
- importo pari a 16.000 pro-capite mensili per dodici mensilità
a decorrere dall’1/1/2001;
2. A decorrere dall’anno 2001
confluisce nel Fondo unico di amministrazione un importo pari al 5% delle
risorse destinate, in ciascuna amministrazione, ai compensi per il lavoro
straordinario per l’anno 2000.
Ulteriori modalità di utilizzo del
Fondo unico di amministrazione
1.
Le risorse di cui al comma 2 dell’art. 6 possono essere utilizzate dalla
contrattazione integrativa per le finalità previste dall’art. 32, comma 2,
primo alinea, del CCNL
o per gli altri istituti individuati dal medesimo articolo.
2. La
contrattazione collettiva integrativa individua nell’ambito del Fondo unico di
amministrazione le risorse da destinare al finanziamento delle progressioni
economiche verticali all’interno di ciascuna area funzionale ai sensi
dell’art. 15 del CCNL, nonché degli sviluppi economici e delle posizioni
organizzative di cui agli artt. 17 e 18 del CCNL medesimo. Dalla data di
utilizzo delle risorse per le finalità citate, il Fondo viene ridotto delle
somme corrispondenti, le quali sono riassegnate al Fondo stesso dalla data di
cessazione dal servizio a qualsiasi titolo o di passaggio di area dei dipendenti
che ne hanno usufruito.
ART. 8
Previdenza complementare
1.
Ai fini di una completa attuazione dell’art. 36 del CCNL, le parti concordano
che la quota di contribuzione da
porre a carico del datore di lavoro e da destinare al Fondo di previdenza
complementare sia determinata nella
misura non inferiore all’1% della retribuzione presa a base di calcolo secondo
la disciplina dell’Accordo istitutivo del Fondo stesso.
2.
A tal fine, fermo restando quanto previsto dall’art. 36, citato nel comma 1,
sarà costituito, con apposito Accordo, il Fondo di previdenza complementare,
definendone tutti gli elementi compresi quelli inerenti alla contribuzione del
lavoratore, all’avvio ed al funzionamento, nonché all’utilizzo delle
risorse ad esso destinate ed alle misure straordinarie per incentivare
l’adesione al Fondo stesso dei dipendenti delle amministrazioni interessate.
ART. 9
Norma finale
1. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano
in vigore le norme del CCNL.
TABELLA
– A
Incrementi mensili
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Aree
e
posizioni |
Ex qualifica funzionale |
TABELLARE |
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01-lug-00 |
01-gen-01 |
|
|
|
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|
Isp.gen. r.e. |
Ispettore
Generale r.e. |
59.000 |
98.000 |
|
|
Dir. div. r.e |
Direttore
Divisione r.e. |
54.000 |
91.000 |
|
|
C3
- S |
|
47.000 |
79.000 |
|
|
C3 |
Nono
livello |
47.000 |
79.000 |
|
|
C2 |
Ottavo
livello |
43.000 |
72.000 |
|
|
C1
- S |
|
39.000 |
66.000 |
|
|
C1 |
Settimo
livello |
39.000 |
66.000 |
|
|
B3
- S |
|
36.000 |
60.000 |
|
|
B3 |
Sesto
livello |
36.000 |
60.000 |
|
|
B2 |
Quinto
livello |
34.000 |
56.000 |
|
|
B1 |
Quarto
livello |
32.000 |
54.000 |
|
|
A1
- S |
|
30.000 |
51.000 |
|
|
A1 |
Terzo
livello |
30.000 |
51.000 |
|
Importi annui lordi per 12 mensilità
DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN
L’Accordo
di cui all’art. 8 sarà comunque
subordinato al corrispondente atto di indirizzo in materia all’ARAN da parte
dell’organismo di coordinamento intersettoriale.
DICHIARAZIONE A VERBALE OO.SS.
Le
organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL prendono atto della
dichiarazione a verbale dell’ARAN.
CISL
UIL
CONFSAL-UNSA
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1
Le parti ritengono necessario che il DPCM previsto
dal comma 2 dell’art. 74 della legge 23.12.2000, n. 388,
definisca misure per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del
citato art. 74 atte ad individuare le modalità del funzionamento dei fondi, le
risorse e gli strumenti con i quali fronteggiarne la costituzione e l’avvio,
le misure straordinarie per incentivare l’adesione ai Fondi pensione
dei dipendenti delle amministrazioni interessate e quant’altro di sua
competenza
UNSA
– Conf.S.A.L.
L’UNSA Conf.S.A.L ritenuto che per la rassegnazione
al FUA delle sole risorse che derivino dalla cessazione dal servizio o dal
passaggio di Area dei dipendenti le cui progressioni siano state finanziate con
il “Fondo”, risulta essere estremamente penalizzante soprattutto in ragione
degli impegni assunti in senso contrario proprio dopo l’approvazione della
finanziaria del 1999.
Pertanto
l’UNSA ritiene che si debba provvedere a liberare il FUA degli oneri a regime
derivante dai passaggi sopra richiamati, che in breve tempo vanificherebbero le
finalità del Fondo stesso.
Inoltre
per le risorse di cui alla lettera a) del punto 2 della lettera c) FUA auspica
che nelle more, secondo quando si sta ipotizzando in qualche amministrazione, a
livello di contrattazione decentrata dette risorse vengano incrementate con i
risparmi della retribuzione individuale di anzianità RIA goduta dal personale
comunque cessato dal servizio nell’anno 1999.