CONSIDERAZIONI di Antonio Capalbi su su:DOCUMENTO UIL (Bosco): ARAN-sindacati di categoria per l’istituzione di una separata area dei professionisti nell’area C del comparto ministeri (conclusi i lavori della commissione paritetica) (documento pubblicato sul sito uil)
In relazione al commento diffuso dal Segretario Generale UIL, Salvatore Bosco, per quanto riguarda l’area professionisti ministeri, mi pare inconfutabile che si tratti di un esempio scolastico di sindacalese, nel senso che traspare:
1) la soddisfazione di aver partecipato ad un buon lavoro (vedi:”Commissione paritetica ARAN-sindacati di categoria”),
2) l’intento di nascondere gli eventuali errori e/o manchevolezze (vedi:”In sede negoziale le parti saranno comunque libere di adottare soluzione diverse”),
3) la sfrontatezza di mentire pur di fronte ad una verità acclarata e condivisa (vedi:”per quanto riguarda i “professionisti diplomati”, la Commissione non ha potuto esprimersi nel merito, rimandando al tavolo negoziale ogni decisione in proposito, stante l’attuale quadro normativo”).
Per quanto riguarda la vicedirigenza, vi si concretizza un messaggio di servizio
nel senso che si informa sullo stato delle cose (vedi:”il testo é ora all’esame dell’aula (dove, peraltro, sono stati presentati numerosi emendamenti)”),
ammettendo fra le righe di non avere alcun potere di influenzare la decisione e
dando l’impressione che quale che sarà, la si accetterà perché non di competenza Uil (si tratta, forse, di ambito o territorio esclusivo della Dirstat?).
Rimane necessario sottolineare che il trascritto art.17 bis
al primo comma, esclude totalmente l’inserimento nella costituenda area della vicedirigenza statale degli ufficiali giudiziari e che
al quinto comma, esprime in positivo la possibilità normativa di un’area contrattuale autonoma per categorie diverse da quella dell’ufficiale giudiziario con ciò, ahimè, ribadendo in negativo, ancora una volta, che non c’è alcuna considerazione per le aspettative sia di noialtri aderenti alla Unione, ma anche dei colleghi iscritti alla Uil.
TESTO COMMISSIONE PARITETICA
Già nella premessa,per gli Ufficiali Giudiziari, sono dolori.
L’inciso, sottolineato,
che la Commissione paritetica è specifica e finalizzata “per
l’acquisizione di tutti gli elementi di conoscenza utili per
l’individuazione dei “professionisti” nel comparto dei Ministeri” è
tutto un programma.
I lavori di una commissione
formata da Aran, Ministero e Sindacati saranno senza dubbio determinanti e mi
sembra inconsistente la affermazione “che le risultanze dei lavori in
questione non costituiscono alcun vincolo per la contrattazione collettiva”; a
meno che non si preveda che a quel tavolo parteciperanno sindacati diversi perché
i primi, improvvisamente, avranno perso la titolarità della rappresentanza.
E’
simpatico il richiamo: “Com’è ovvio, i lavori della Commissione sono stati
condotti sulla base della normativa contrattuale e legislativa attualmente
vigente” che nasconde la certezza del passaggio in Parlamento delle decisioni
relative alla vicedirigenza (dalle quali sono esclusi tutti, dico tutti
gli ufficiali giudiziari) ed edificante il cinismo (per la nostra
prospettiva) usato nel concludere “spetterà alla contrattazione collettiva
valutare le informazioni elaborate ed individuare le soluzione definitive,
coerentemente con il contesto normativo che sarà al momento vigente”.
1.
Quadro legislativo…….
L’elencazione
è tassativa e senza scampo: figure professionali che svolgono compiti di
direzione, l’iscrizione agli albi oppure
tecnico scientifici e di ricerca. Gli ufficiali giudiziari sono fuori.
Il
quarto periodo con chiarezza fa capire che i sindacati già il 16.2.1999 ci
sapevano esclusi: “all’individuazione nell’area C di una separata area di
professionisti in cui far confluire i dipendenti inquadrati nelle ex qualifiche
funzionali VII, VIII e IX, che espletano una attività che richiede, in base
alla laurea, l’abilitazione all’esercizio della professione e/o
l’iscrizione ad albi professionali oppure, come specificato nella
dichiarazione congiunta n. 4 allegata al CCNL, le figure professionali che
svolgono attività tecnico scientifiche e di ricerca”. Come si sia potuto
pensare che qui si potesse aprire uno spiraglio per noi è un mistero.
2.
Le analisi ………..
Vi
invito a soppesare l’affermazione: “In
una realtà in cui sono presenti moltissime professionalità, tutte
significative ed apprezzabili, ma un limitato numero di professionisti, la
definizione di requisiti caratterizzati da assoluta visibilità e obiettività
ha costituito un fattore determinante per una corretta individuazione dei
destinatari dell’area di cui trattasi” specialmente in relazione
all’assunto che “il legislatore ha delineato con precisione il percorso da
seguire, definendo come professionisti due tipologie di dipendenti: coloro che “svolgono,
in posizione di elevata responsabilità, qualificate attività professionali
che implichino l’iscrizione ad albi” e coloro che svolgono “qualificate
attività professionali tecnico scientifiche e di ricerca”. E’ un
coltello che gira nella piaga vieppiù se si aggiunge il commento successivo
:” Al riguardo appare, in primo luogo, evidente che le connotazioni comuni ad
entrambe le tipologie sono la qualificazione delle attività e la elevata
responsabilità che, come elementi caratterizzanti dell’area, devono trovare
la loro concreta attuazione nella individuazione di determinati requisiti
culturali”. Questo valore legale della laurea viene elevato a paradigma
ineludibile fra il possesso del sapere puro (“laurea almeno quadriennale”) e
il limbo dell’ignoranza che caratterizza la manovalanza (ndr: che per
anni ha però svolto le medesime funzioni che in futuro non saranno più in
grado di fare per CCNL).
Si cavilla, poi, sul valore delle
abilitazioni (ovvero un esame) incuranti di valutare il lavoro spesso svolto sul
campo in modo egregio. Lettori! Ma questi signori in quale Paese vivono?
Mistero.
Si aspettavano
la critica tant’è che affermano: “La specifica formulazione della norma, sicuramente
non casuale, risulta, pertanto, avere l’intento di evidenziare la necessità
di considerare, oltre ai titoli di studio e abilitativi suindicati, anche il
reale svolgimento della relativa prestazione lavorativa e, quindi,
dell’attività di “professionista”, che si viene a configurare come un
vero e proprio requisito per l’inquadramento nell’area (vedasi infra,
paragr. 3.2.2, lett.c).
In
tale contesto normativo, il compito della Commissione è stato, pertanto, quello
di individuare, anche attraverso i dati forniti dalle amministrazioni in
relazione ai profili professionali esistenti, i dipendenti che svolgono le
suddette attività e che, pertanto, sono in possesso dei requisiti richiesti”;
ma subito dopo pongono il burocratico paletto (Dirstat docet?): “il CCNL ha
fatto salvi anche nelle selezioni interne i titoli di studio, previsti per
l’accesso dall’esterno, quando questi vengano ritenuti necessari ai fini
dello svolgimento dell’attività professionale oppure qualora gli stessi siano
titoli professionali ed abilitativi richiesti per legge”.
E
così hanno quadrato il cerchio.
Effettivo
svolgimento…….
Qui
viene raggiunto il ridicolo. Nella relazione non si è potuto non osservare che
“In considerazione delle motivazioni fin qui esposte, la Commissione ha,
pertanto, ritenuto che il mero possesso dei requisiti culturali o la mera
appartenenza al profilo professionale costituiscono importanti presupposti, che
però non possono essere gli unici valutabili affinché un dipendente possa
definirsi “professionista”, in quanto agli stessi dovrà necessariamente
accompagnarsi l’effettivo espletamento della specifica attività. In ogni
caso,con riferimento alla effettività delle mansioni, la Commissione suggerisce
alla contrattazione collettiva di verificare la possibilità di individuare
idonee soluzioni negoziali per consentire, nella fase di prima applicazione, di
contemperare l’esigenza del possesso del requisito in questione con la
situazione operativa sopra rappresentata, compatibilmente con le priorità
organizzative e funzionali delle amministrazioni interessate”. Effettivamente
si saranno accorti che non vi è trippa per gatti: qualcuno il servizio dovrà
pur continuare a svolgerlo.
3.3
Definizione dei contenuti………..
La
Commissione volendo partire dalla coda si è trovata, dopo aver creato i
professionisti, a trovar loro il lavoro. Ma le procedure esistenti sono già
esistenti, i servizi pure, le attese dei cittadini sono sempre le stesse. Che
cosa fargli fare a questi zelanti e insostituibili dipendenti? La Commissione
suggerisce “In proposito la contrattazione collettiva deciderà se procedere
ad una loro definizione a livello nazionale o, come già è stato fatto,
demandare tale compito alla negoziazione in sede di amministrazione”. Sarebbe
interessante capire ove il servizio ne trarrà giovamento.
3.4
Collocazione nell’organizzazione…….
Interessante
l’affermazione “le peculiari connotazioni dei “professionisti
dipendenti” si fondano sul fatto che essi svolgono mansioni richiedenti una
particolare preparazione tecnica che consente loro di poter svolgere la propria
attività con discrezionalità ed autonomia operativa, pur mantenendo il vicolo
di subordinazione nel quadro dell’assetto organizzativo dell’amministrazione
di appartenenza. Mi pare che tale assunto calzi a pennello con la architettura
del fu Ordinamento degli Ufficiali giudiziari; ma, allora, perché lo hanno
distrutto?
3.
Confronto
con la realtà……
Leggiamo:”
L’analisi della documentazione inviata dalle Amministrazioni del comparto ha
consentito un censimento del tipo di professionalità presenti, nei termini
suesposti. Nell’ambito dei lavori sono state evidenziate alcune situazioni
particolari per la presenza di dipendenti che, pur non possedendo tutti i
requisiti culturali richiesti dal legislatore e dal contratto, svolgono attività
di tipo professionale.
Si parla degli ingegneri e degli
“uffici legali”; sorge spontanea la necessità di chiedere quali documenti
il Ministero della Giustizia abbia inviato per gli ufficiali giudiziari. Che ci
fosse per caso un riferimento là dove si accenna : Ulteriore tema analizzato è
stato quello dei “professionisti diplomati”. Anche rispetto a questo punto
la Commissione, proprio a causa dei più volte citati limiti ad essa imposti
dalla legislazione e dal contratto per quanto attiene al possesso di requisiti
culturali di inquadramento, ritiene che allo stato non possa pronunciarsi per un
loro inserimento nell’area”. Se così fosse il Ministero della Giustizia si
sarà ricordato di riferire che il legislatore ha da tempo ritenuto presupposto
per lo svolgimento della attività di Ufficiale Giudiziario un grado culturale iniziale
che prevede il possesso del titolo della laurea?
4.
Conclusioni
Omissis…...De profundis. L’unica speranza rimane ancora il miraggio della istituzione della professione intellettuale di ufficiale giudiziario.
AUGURI
Antonio
Le considerazioni di ANTONIO CAPALBI
Le
considerazioni di SERGIO TRANQUILLI