Con D.P.R. 6 settembre 2005 è
stata autorizzata l'assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni ai
sensi dell'art. 1, commi 95, 96 e 97 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Le amministrazioni autorizzate sono quelle elencate nella tabella allegata al
provvedimento e le Forze armate, i Corpi di polizia, il Corpo dei vigili del
fuoco, il Ministro della giustizia e l'Agenzia delle dogane.
Le Amministrazioni sono tenute, entro e non oltre il 30 novembre 2005, a
trasmettere per le necessarie verifiche alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri i dati concernenti il numero dei dipendenti assunti e in corso di
assunzione.(D.P.R. 6 settembre 2005, G.U. 22/09/2005, n. 221)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005);
Visto l'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede come
per il triennio 2005-2007 alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive
modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli
enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, sia fatto divieto
di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione
delle assunzioni relative alle categorie protette;
Visto l'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che stabilisce
come, in deroga al divieto di cui al comma 95 del medesimo art. 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di
particolare rilevanza ed urgenza e previo effettivo svolgimento delle procedure
di mobilita',
le Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli
enti pubblici non economici e gli enti di ricerca e gli enti di cui all'art. 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possano procedere alle assunzioni nel
limite di un spesa pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005 e a 120 milioni di
euro a regime, a carico dell'apposito
fondo costituito nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare, il
comma 3-ter del medesimo art.;
Visto l'art. 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, che prevede come le deroghe al divieto di procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato siano autorizzate secondo la procedura di cui
all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sia
prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a
compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale, di soccorso tecnico
urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio, nonche' del personale del
settore della ricerca, del personale che presti attualmente o abbia prestato
servizio per almeno due anni in posizione di comando o distacco presso l'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ai sensi
dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, per
la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e
nei ruoli dei cancellieri C1 dell'Amministrazione giudiziaria, dei vincitori e
degli idonei al concorso pubblico per la copertura di quattrocentoquarantatre
posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - n. 98 del 13 dicembre 2002; del personale del
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dei candidati a
magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso a posti di
consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione di continuita', i
requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla
data di entrata in vigore della legge, del personale necessario per assicurare
il rispetto degli impegni internazionali e il controllo dei confini dello Stato
e dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli
arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004;
Visto il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, che all'art. 1, nel modificare il comma 97
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, ha previsto, nell'ambito delle deroghe delle assunzioni di personale a
tempo indeterminato, l'ulteriore priorita' concernente l'immissione degli
addetti a compiti di sicurezza e di difesa nazionale, di soccorso tecnico
urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio;
Considerate le richieste di assunzioni di personale a tempo indeterminato
pervenute dalle Amministrazioni interessate, tutte presentate nel rispetto dei
criteri e dei limiti previsti dall'art.
1, comma 96 e 97, della citata legge n. 311 del 2004;
Considerato che dall'istruttoria prevista dall'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, risulta che le richieste di assunzioni
pervenute dalle Amministrazioni interessate nel corso dell'anno 2005,
comporterebbero una spesa annua lorda a regime non compatibile con le risorse
finanziarie previste dal fondo di cui al citato art. 1, comma 96, della legge 30
dicembre 2004, n. 311;
Considerato che occorre tenere conto prioritariamente delle richieste delle
Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco riguardanti
la sicurezza pubblica, la difesa nazionale, nonche' di quelle espressamente
elencate nel comma 97 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come successivamente
modificato;
Visto l'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che fa salve le
assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla
legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed
alla legge 23 agosto 2004, n.226;
Considerato che le assunzioni del personale non direttivo delle Forze armate
sono finanziate con i sopraindicati provvedimenti legislativi e, pertanto,
gravano sul fondo di cui al comma 96 dell'art. 1 della citata legge n. 311 del
2004 soltanto le assunzioni relative agli ufficiali per l'anno 2005;
Considerato che le assunzioni di personale richieste dal Club alpino italiano (C.A.I.)
non debbono gravare sul fondo di cui al comma 96 del citato art. 1 della legge
n. 311 del 2004, in quanto
detto Istituto non rientra nell'elenco degli enti facenti parte dell'aggregato
Amministrazioni pubbliche definito secondo i criteri di contabilita' nazionale
(SEC 95);
Viste le richieste pervenute dal Ministero della giustizia - Direzione degli
archivi notarili e dal Ministero dell'istruzione,dell'universita' e della
ricerca dirette ad ottenere, ai sensi della legge 9 marzo 1971, n. 98, e
successive modificazioni, e dell'art. 1,comma 96, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, l'autorizzazione ad assumere sei unita' di personale provenienti dalle
ex basi NATO corrispondente ad una spesa di euro 54.628,00, quale onere relativo
all'anno 2005, e ad una spesa complessiva annua lorda pari ad euro 163.901,00 a
decorrere dall'anno 2006;
Visto l'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede che
la rideterminazione delle dotazioni organiche delle Amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle
agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca
e degli enti di cui all'art. 70,comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sulla base dei principi e criteri di cui all'art. 1, comma 1, del
predetto decreto legislativo e all'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, mediante una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa
complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna
amministrazione, tenuto comunque conto del processo di innovazione tecnologica;
Visto che il citato comma 93 dell'art. 1 della predetta legge n. 311 del 2004
stabilisce, altresi', che per le Amministrazioni che non abbiano provveduto
entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli
adempimenti contenuti nel citato comma, la dotazione organica e' fissata sulla
base del personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31
dicembre 2004. In ogni caso alle Amministrazioni e agli enti, finche' non
provvedano alla rideterminazione del proprio organico secondo le predette
previsioni, si applica il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuto di assicurare il rispetto del limite di spesa derivante dal fondo di
cui al citato art. 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e fermo
restando quanto previsto dall'art. 1, comma 93,
della citata legge n. 311 del 2004;
Ritenuto di autorizzare in favore delle Amministrazioni richiedenti un numero di
assunzioni di personale sulla base delle richieste strettamente indispensabili e
prioritarie e subordinatamente alla
verifica del rispetto delle previsioni di cui al citato art. 1, comma 93, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di rideterminazione delle dotazioni
organiche, nonche' di quelle che hanno espletato le procedure di mobilita',
anche con riferimento all'acquisizione di dipendenti provenienti dalla
trasformazione di amministrazioni pubbliche e di dipendenti in situazione di
eccedenza
o disponibilita', ai sensi degli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, recante misure per la funzionalita' della
pubblica amministrazione, che all'art. 1-bis
prevede che, per gli anni 2005 e 2006 e nel limite annuo massimo di spesa di
500.000,00 euro, possono essere prorogati i contratti a tempo determinato
relativamente alle assunzioni di personale
autorizzate, ai sensi dell'art. 1-ter del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, con decreto
del Presidente della Repubblica 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2005;
Visto, inoltre, che al relativo onere derivante dal citato art. 1-bis del
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 agosto 2005, n. 168, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa,
per gli anni 2005 e 2006, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 96,
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Vista la richiesta dell'Universita' degli studi di Palermo, pervenuta con nota
n. 49894 del 1° agosto 2005, con la quale il medesimo Ateneo ha chiesto, ai
sensi del citato art. 1-bis del
decreto-legge del 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 agosto 2005, n. 168, l'autorizzazione a prorogare per gli anni 2005 e
2006 i contratti a tempo determinato di personale del medesimo Ateneo la cui
assunzione e' stata autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica 30
novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2005;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare, per l'anno 2005 e nel limite di spesa di
euro 491.400,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, l'Universita' degli studi
di Palermo a prorogare i contratti a tempo
determinato gia' autorizzati con il citato decreto del Presidente della
Repubblica 30 novembre 2004, relativi ad un contingente di personale
corrispondente a novantasette unita' di personale in
attuazione dell'art. 1-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, recante misure per la
funzionalita' della pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2005 che ha
autorizzato, ai sensi dell'art. 1, commi 95, 96 e 97, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, l'Istituto nazionale di statistica ad
assumere, nell'anno 2005, un contingente di personale a tempo indeterminato pari
a complessive centosettantaquattro unita', corrispondente ad una spesa di euro
1.999.486,00 quale onere relativo
all'anno 2005 e ad una spesa complessiva annua lorda di euro 5.998.458,00 a
decorrere dall'anno 2006, da far valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 96,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere finanziario
complessivo, si tiene conto del differenziale concernente la spesa annua lorda
solo nel caso di assunzioni di personale gia'
dipendente della medesima Amministrazione;
Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare, in deroga al divieto di cui al comma
95 dell'art. 1 della citata legge n. 311 del 2004, le Amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca a procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di
personale corrispondente ad una spesa
annua lorda a regime pari a 120 milioni di euro da far valere sui fondo
appositamente costituito nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze, con uno stanziamento
pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005 e a 120 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3
agosto 2005;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro
dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 1, commi 95, 96 e 97, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 93, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, le Amministrazioni, di cui alle tabelle
1 e 2 allegate al presente decreto, sono autorizzate ad assumere,
nell'anno 2005, un contingente di personale a tempo indeterminato pari a
complessive 4.213 unita', come risulta dalle citate tabelle 1 e 2,
corrispondente ad una spesa di euro 30.216.348,00 quale onere relativo all'anno
2005 e ad una spesa complessiva annua lorda pari ad euro 113.462.227,00 a
decorrere dall'anno 2006, da far valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 96,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Alle Forze armate, ai Corpi di polizia ed al Corpo dei vigili del fuoco e'
assegnato, per l'anno 2005, un contingente di personale pari a 2.971 unita',
come risulta dalle tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto, corrispondente ad
una spesa di euro 16.463.771,00 quale onere relativo all'anno 2005 e ad una
spesa complessiva annua lorda pari ad euro 72.200.371,00 a decorrere dall'anno
2006. Per
l'anno 2005 e' posto a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, la spesa di 6.750.000,00 euro relativa ai richiami in
servizio autorizzati ai sensi della normativa
vigente per le Forze armate.
3. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 e' autorizzata presso il
Ministero della giustizia - Direzione degli archivi notarili e presso il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca l'immissione di sei
unita' di personale provenienti dalle ex basi NATO corrispondente ad una spesa
di euro 54.628,00 quale onere relativo all'anno 2005 e ad una spesa complessiva
annua lorda pari ad euro 163.901,00 a decorrere dall'anno 2006.
4. L'Agenzia delle dogane e' autorizzata, ai sensi dell'art. 1, comma 49, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad immettere nel proprio ruolo un segretario
comunale corrispondente ad una spesa pari ad euro 23.331,00 quale onere relativo
all'anno 2005 e ad una spesa complessiva annua lorda pari ad euro 70.000 a
decorrere dall'anno 2006, in esecuzione delle ordinanze del tribunale di Roma -
Sezione lavoro, del 14 marzo 2005 e del 14 giugno 2005.
5. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 del presente decreto e'
autorizzata, ai sensi dell'art. 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, l'immissione nei ruoli delle amministrazioni pubbliche individuate con
successivo decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, di cinque unita' di segretari comunali o
provinciali corrispondente ad una spesa di euro 116.655,00 euro quale onere
relativo all'anno 2005 e ad una spesa complessiva annua lorda pari a euro
350.000,00 a decorrere dall'anno 2006, in
esecuzione delle ordinanze del tribunale di Roma - Sezione lavoro, del 14 marzo
2005 e del 14 giugno 2005.
6. Nell'ambito del contingente di personale di cui al comma 1, e' autorizzata
l'assunzione di otto unita' di personale a tempo indeterminato presso il Club
alpino italiano (C.A.I.) il cui onere
finanziario e' posto direttamente a carico dei bilanci autonomi del predetto
Istituto.
7. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali e' autorizzata, ai sensi dell'art. 1-quater del decreto-legge 28
maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004,
n. 186, e dell'art. 1, commi 95, 96 e 99, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
a trattenere in servizio, fino al compimento del settantesimo anno di eta', otto
segretari comunali e provinciali a seguito di richiesta effettuate da
determinate amministrazioni locali, per la sola durata del rapporto con le
medesime amministrazioni e con oneri a carico dei rispettivi bilanci.
8. Ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere finanziario
complessivo, si tiene conto del differenziale concernente la spesa annua lorda
esclusivamente nel caso di assunzioni di personale gia' dipendente della
medesima amministrazione. Pertanto il relativo onere viene valutato in termine
di differenziale di costo tra le qualifiche di provenienza e di destinazione nel
solo caso di
richieste di assunzione di personale gia' dipendente della stessa
amministrazione o ente.
9. Ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, recante
misure per la funzionalita' della pubblica amministrazione, l'Universita' degli
studi di Palermo e' autorizzata,per gli anni 2005 e 2006, come risulta dalla
tabella 2 allegata al presente decreto, a prorogare i contratti a tempo
determinato
concernenti novantasette unita' di personale gia' autorizzate con decreto del
Presidente della Repubblica 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2005, corrispondente alla spesa di euro
491.400,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
10. Le Amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, entro e non oltre il 30
novembre 2005, a trasmettere per le necessarie verifiche alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la
funzione pubblica, ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il numero dei dipendenti assunti
e in corso di assunzione, distinti per profili professionali ed area di
appartenenza, specificando se a tempo pieno o ridotto, indicando in tale caso la
tipologia e la quota percentuale del part-time, nonche' l'eventuale
Amministrazione di provenienza, ivi inclusa la relativa
qualifica funzionale o area professionale, la spesa per l'anno 2005, nonche'
quella annua lorda a regime effettivamente da sostenere. Al completamento delle
procedure di assunzione va, altresi', fornita dimostrazione da parte delle
Amministrazioni interessate del rispetto dei limiti di spesa previsti dal
presente decreto.
11. Alla copertura dell'onere a carico delle
Amministrazioni interessate si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte
nell'UPB 4.1.5.4. Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3032, dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006
e corrispondenti capitoli per esercizi successivi.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 6 settembre 2005
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2005 Ministeri
istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n.
11, foglio n. 166
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