24/04/2002
CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO ALLE NORME DI RACCORDO PER GLI
UFFICIALI
GIUDIZIARI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL CCNL DEL
PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI SOTTOSCRITTO IN DATA 16.2.1999
Il giorno 24 aprile 2002 alle ore 12,00 ha
avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle
Pubbliche Amministrazioni (A.RA.N.) e le Confederazioni e Organizzazioni
sindacali rappresentative per la definizione del CCNL in oggetto.
Al termine della riunione viene sottoscritto
l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo agli Ufficiali
Giudiziari:
L'ARAN nella persona del Presidente avv. Guido
Fantoni : firmato
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni
sindacali :
Organizzazioni
sindacali : |
|
Confederazioni
: |
|
FP/CGIL |
|
CGIL |
|
FPS/CISL |
firmato |
CISL |
firmato |
UIL/PA |
firmato |
UIL |
firmato |
CONFSAL/UNSA |
firmato |
CONFSAL |
firmato |
FAS/CISAL – FAS |
firmato |
======= |
|
RDB/PI
(ammessa
con riserva) |
firmato |
RDB – CUB
(ammessa
con riserva) |
firmato |
UGL-STATALI/ANDCD
(ammessa
con riserva) |
firmato |
UGL
(ammessa
con riserva) |
firmato |
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO ALLE NORME DI RACCORDO PER GLI
UFFICIALI GIUDIZIARI DI CUI
ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL CCNL DEL COMPARTO
MINISTERI
SOTTOSCRITTO IL 16 FEBBRAIO 1999
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente CCNL si applica al personale con
contratto a tempo indeterminato appartenente alla figura professionale
dell'ufficiale giudiziario di cui al contratto integrativo sottoscritto presso
il Ministero della Giustizia il 5.4. 2000.
2. Nel testo del presente contratto il Ministero
della Giustizia è indicato come "amministrazione".
3. Nel presente contratto il riferimento al DPR 15
dicembre 1959 n. 1229 e successive integrazioni e modificazioni è indicato come
DPR 1229/59.
TITOLO II
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 2
STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
1. Al personale di cui al presente CCNL competono le
seguenti voci retributive:
a) stipendio tabellare;
b) retribuzione individuale di anzianità,
comprensiva delle maggiorazioni previste;
c) indennità integrativa speciale;
d) sviluppo economico di cui all'art. 17 del CCNL
sottoscritto il 16.2.1999;
e) indennità di amministrazione;
f) 50% dell'indennità di trasferta, ove
spettante;
g) percentuale sui crediti recuperati dall'erario,
di cui al DPR. 1229/59;
h) compensi di cui al Fondo unico di
amministrazione ai sensi dell'art. 32 del CCNL - comparto ministeri –
sottoscritto il 16.2.1999, ove spettanti;
2. Agli ufficiali giudiziari, ove spettante, è
corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio
1988 n. 153 e successive modificazioni.
Art. 3
FINANZIAMENTO DEL SISTEMA DI RETRIBUZIONE
1. La retribuzione degli ufficiali giudiziari si
finanzia:
a) stipendio tabellare e retribuzione individuale
di anzianità, con le eventuali maggiorazioni, comprensivi della 13.ma
mensilità, mediante i proventi costituiti dai diritti che, sulla base del DPR
n. 1229 del 1959, gli ufficiali giudiziari sono autorizzati ad esigere sugli
atti e commissioni inerenti al loro ufficio, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 4.
b) percentuale sui crediti recuperati dall'Erario:
mediante il 15% sui crediti recuperati dall'Erario, sui campioni civili,
penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'Erario per effetto
della vendita di corpi di reato.
c) 50% indennità di trasferta: con le modalità
previste all'art. 5.
2. L'indennità integrativa speciale e l'indennità
di amministrazione sono a carico del bilancio dell'amministrazione.
3. Lo sviluppo economico di cui alla lettera d)
dell'art. 2 ed i compensi di cui alla lettera h) del medesimo articolo 2 sono
regolati dalle previsioni contenute nel CCNL del 16.2.1999.
4. La quota dei proventi riscossi utilizzata per le
finalità di cui al comma 1, lett. a) è quantificata secondo quanto previsto
dal D.P.R. 1229 del 1959 ed è al netto del 3% delle spese di ufficio e del 10%
della tassa erariale.
Art. 4
MINIMO GARANTITO
1. Agli ufficiali giudiziari è garantito un
trattamento economico minimo pari alla somma delle voci di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 dell'art. 2 del presente CCNL.
2. I diritti riscossi dagli ufficiali giudiziari del
singolo ufficio vengono ripartiti tra il medesimo personale sulla base dei
criteri previsti dalla legislazione vigente.
3. Qualora la quota di diritti mensilmente spettanti
non sia sufficiente a coprire l'importo minimo garantito, la differenza è posta
a carico del bilancio dell'amministrazione secondo le disposizioni già in atto.
4. Laddove la quota di diritti annualmente spettanti
sia superiore all'importo minimo garantito, al singolo ufficiale giudiziario
compete un importo pari al 5% della differenza tra la somma spettante a titolo
di proventi e l'importo minimo garantito, comprensivo della 13.ma mensilità,
così come attualmente previsto dagli art. 155 e 155 bis del DPR 1229/59.
Art. 5
INDENNITA' DI TRASFERTA
1. Per ogni atto compiuto fuori dell'edificio ove
l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario, a titolo di
rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il
viaggio di andata e per quello di ritorno nelle misure e con le procedure
stabilite dal DPR 1229/59, in tutte le ipotesi ivi previste.
2. Le somme complessivamente riscosse dagli
ufficiali giudiziari a titolo di indennità di trasferta, detratte le spese
effettivamente sostenute da ciascun ufficiale giudiziario e detraibili ai sensi
di legge, nella misura del 50%, sono distribuite con le modalità previste dagli
artt. 133 e successivi del DPR 1229/59.
Art. 6
PERCENTUALE SUI CREDITI RECUPERATI DALL'ERARIO
1. La percentuale pari al 15% sui crediti recuperati
dall'Erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme
introitate dall'Erario per effetto della vendita dei corpi di reato, di cui
all'art. 3, comma 1, lett. b), viene distribuita su base nazionale tra tutti gli
ufficiali giudiziari dell'ufficio inquadrati nella posizione economica B3 e
nelle posizioni economiche dell'area C, tenendo conto sia dei parametri ottenuti
rapportando gli stipendi tabellari delle singole posizioni economiche allo
stipendio tabellare della posizione economica B3, sia della presenza in
servizio.
TITOLI III
Art. 7
TEMPO DI LAVORO
1. Gli ufficiali giudiziari assicurano la propria
presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro, correlandosi con
la massima flessibilità alle esigenze connesse all'espletamento degli incarichi
loro affidati.
Art. 8
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
1. Gli ufficiali giudiziari, nel rispetto dell'art.
53 del d. lgs. 165/2001, continuano a svolgere le attività previste dal DPR
1229/1959 e da specifiche disposizioni di legge.
2. Sono confermate per tutta la durata del presente
contratto le modalità di corresponsione dei compensi derivanti da tali attività,
ove spettanti.
Articolo 9
NORME FINALI
1. Per quanto non previsto dal presente CCNL, il
rapporto di lavoro del personale di cui all'art. 1 rimane regolato dalle
pertinenti norme speciali contenute nel DPR 1229/59 e dalle disposizioni dei
Contratti Collettivi Nazionali per il personale del comparto dei Ministeri, la
cui disciplina sia compatibile con il citato decreto e con la normativa di
settore.
2. In sede di amministrazione verrà sottoscritto
con i soggetti di cui all'art. 8, comma 1 del CCNL del 16 febbraio 1999 un
apposito protocollo di intesa riguardante la ricognizione delle norme speciali
del D.P.R. 1229 del 1959 che risultano essere disapplicate dai contratti
collettivi nazionali. Tale protocollo d'intesa verrà inviato all'Aran per
essere inserito in un apposito CCNL sulle disapplicazioni ai sensi degli artt.
69 e 71 del d. lgs. 165/2001.
Norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari
Dichiarazione a verbale della FPCGIL
La FPCGIL non firma le norme di raccordo per gli
ufficiali giudiziari perchè le stesse non risolvono nessun problema di queste
lavoratrici e di questi lavoratori.
La parte pubblica con queste norme di raccordo
anzichè percorrere la via, già tracciata, della contrattualizzazione del
rapporto di lavoro degli ufficiali giudiziari, ha scelto di fare un passo
indietro riproponendo la desueta formula secondo la quale i contratti si
applicherebbero a questo personale soltanto in quanto compatibili con le norme
oggi firmate e con quelle di un ordinamento di oltre 40 anni fa.
In queste norme di raccordo non vi è alcun
riconoscimento della funzione degli ufficiali giudiziari, nessuna risposta alle
problematiche economiche e normative.
Si è scelta la continuità con il passato, cioè il
disinteresse.
Si mantiene inalterato un sistema di retribuzione
che non valorizza le professionalità e che è per la sua farraginosità fonte
di contenzioso, si tace sulle questioni legate all'introduzione delle nuove
tecnologie, si rimanda ad una fumosa procedura per verificare le disapplicazioni
del DPR 1229/59.
Il modo in cui è trattata la problematica
dell'orario di lavoro di questo personale è esemplificativo del disinteresse
della parte pubblica e della leggerezza delle OO.SS. firmatarie di questo
accordo. E' del tutto inammissibile trincerarsi dietro le particolarità del
servizio per impedire che questi lavoratori e queste lavoratrici abbiano un
regolare orario di lavoro.
La firma di questo accordo significa la rinuncia al
sistema di diritti derivante dal CCNL, tali diritti sono per la FPCGIL
indisponibili.
Per la segreteria
FP.CGIL
Antonella Morga........firmato.......
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