Pagina dedicata al Signor Franco Tizianelrispondi ad un quesito


22 giugno 2005 > Gattullo Vincenzo > UGB3 > risposta a: Maria Maddalena e Tizianel Franco

Il contratto stipulato nell'ottica della razionalizzazione dei servizi e non solo della loro economicità è il principio ispiratore. Con la precedente classificazione del personale e con la 44/'90 i servizi erano ingabbiati sulle competenze dei livelli, tranne, guarda caso, per noi ufficiali giudiziari i quali agivano(passato) in virtù di un ordinamento vetusto e vessatorio.
Sono, francamente, perplesso quando si tira fuori il discorso dell'istruzione.
Non so da quanti anni anni sia in servizio la collega Maddalena, ma vorrei ricordarLe che fino a qualche tempo fa per l'accesso alla carriera di ufficiale giudiziario era bastevole il diploma di scuola media secondaria. Col gioco dei concorsi interni anche la terza media ha visto tra le nostre fila fior di ufficiali giudiziari. Mi spiega quindi cosa vuol dire "l'istruzione diversa" in un quadro codicistico sostanzialmente immutato?
Aggiungo che con l'applicazione dell'articolo 32 e 33 del soprannominato ordinamento, molti ex aiutanti hanno retto in perpetuo le, allora, Preture guadagnandosi, col loro lavoro e la loro abnegazione, la stima ed il rispetto di magistrati, avvocati e parti private(possiamo dire altrettanto di alcuni giovani?).
Per fare riferimento alla questione del sig. Tizianel.
Intanto sarei curioso di conoscere dopo quanti tentativi si è riusciti a far redigere un verbale? che tipo di verbale ha redatto il B3? poi chi ha indotto il magistrato a occuparsi di questioni che esulano dal merito della questione(la sentenza l'ho letta pure io e ne sono rimasto a dir poco sconcertato)?
Sig. Tizianel, il suo avvocato ha provato a chiedere il trasferimento della causa ad altro magistrato?
Sig. Tizianel, le dico ciò che altri, forse, non le hanno detto.
Il collega B3 che ha eseguito(?)lo sfratto, molto probabilmente ci è andato controvoglia. Ma non poteva fare altrimenti! La circolare ministeriale ha, per il dipendente, valore "ordinativo" e la si deve eseguire pena il deferimento disciplinare, salvo impugnarla nelle opportune sedi.
La sa una cosa sig. Tizianel? nessuno di quelli che tuonano contro l'interfungibilità l'ha mai impugnata.

21 giugno 2005 > Signor Franco Tizianel >Risposta a UG C1 Maria Maddalena Cosenza

Gentilissima Signora, quanto da Lei commentato e di questo ringrazio, non corrisponde alla realtà delle cose. La sentenza della Corte d'Appello del 15.06.2005 la dice lunga sulla vertenza in atto tra gli Ufficiali Giudiziari C1 e B3. Magari Lei avesse avuto ragione!

Sarebbe stato molto piu' semplice per il sottoscritto. Invece sono costretto a dover rinunciare alla sentenza per non finire in cassazione grazie ad un giudice della 13 sez. del Tribunale di Milano che, guarda caso, ha iniziato l'udienza manifestando la sua non conoscenza dell'argomento. Se poi tiene conto che della stessa sez. ci sono due sentenze oggetto ora di un esposto al CSM per interpretazione creativa delle leggi, Lei capisce che qualcosa non quadra. Quanto ai danni provocati ci penserà l'avvocato ma reputo ben piu' grave il fatto che i Giudici abbiamo attribuito ad una allora 58enne, viva,vegeta, senza handicappati, il diritto di accedere alle proroghe riservate agli ultra65enni esclusivamente per un basso reddito e per il fatto che avrei dovuto provare
il reddito di lavoro nero fra l'altro ammesso dalla stessa.

E se Lei, come credo, conosce queste leggi sa che l'accesso era appunto condizionato dalla presenza del ultra65enne. E se le dico che la stessa sez. lo ribadisce in altre sentenze da loro emesse credo che si possa fare un quadro della situazione.Con i migliori saluti.  


20 giugno 2005 >Maria Maddalena > UG C1 > Cosenza > in risposta a Tizianel

Purtroppo quello che si è verificato a Milano, a proposito dello sfratto in questione, non è altro che cronaca di un evento annunciato. L'ottica dell'economicità in virtù della quale, in presenza di carenza di personale, l'amministrazione ha ritenuto di dover mischiare le profesionalità fino a confonderle, giustificando l'operazione con una presunta parità di funzioni dovuta al fatto che gli ex aiutanti o assistenti sono stati ora qualificati ufficiali giudiziari b3 dal contratto collettivo integrativo, non è stata ben coordinata con l'altro principio dell'efficienza e del buon andamento. La semplice denominazione di ufficiali giudiziari,anche se appartenenti ad un area diversa,non poteva essere sufficiente a far ritenere che la nuova denominazione avesse abrogato la originaria differenza esistente a cagione di un livello diverso di istruzione richiesto e quindi di preparazione necessaria per superare tipologie concorsuali diverse per l'accesso. Era inevitabile che prima o poi l'assunto erroneo in virtù del quale il nuovo contratto, introdotto a seguito della c.d. privatizzazione del pubblico impiego( tra l'altro più volte evidenziato nelle varie trattative sindacali), ha abrogato le vecchie figure professionali, sarebbe saltato agli occhi di un magistrato diciamo meno distratto e forse più garantista.
In realtà l'amministrazione per ragioni di risparmio sul personale, ritendo che la confusione dei ruoli potesse ovviare alla carenza di personale, ha volutamente sostenuto una posizione che dal punto di vista del diritto è solamente aberrante; anche i profani ad una semplice lettura riescono a comprendere che quello che è stato abrogato con la privatizzazione del pubblico impiego è solo il precedente sistema di classificazione del personale per categorie o livelli passando ora ad una suddivisione per aree. Ma le professionalità di riferimento sono rimaste pari pari quelle di prima, in quanto a queste bisogna comunque attingere per sapere quale è la prestazione dovuta da ciascuno nello specifico. Ciò del resto lo dimostra lo stesso contratto laddove, alla fine di ogni figura professionale, richiama espressamente quella di riferimento secondo la vecchia classificazione.
Ciò che dispiace è solo che come le cose all'italiana la vicenda ha danneggiato l'utenza... fortunatamente comunque il nostro sistema consente di far valere le proprie ragioni nelle opportune sedi per farsi rifondere i danni subiti...  


12 giugno 2005 > Tizianel > Interfungibilità

 

In occasione della sospensione a Milano delle esecuzioni di sfratto da parte dei B3 e della lettera dell'UPPI a firma del Presidente indirizzata all'On. Ministro della Giustizia, Vi trasmetto l'articolo sullo sfratto farsa sospeso dalla nota ordinanza... clicca qui per l'articolo.

... e tanto per farsi un'idea di come funziona oggi la giustizia...

Sentenza Tribunale di Milano – maggio 2005 < stralcio  > Pertanto, atteso che il nuovo inquadramento economico degli ufficiali giudiziari e l'introduzione della figura di Ufficiali Giudiziari B3, C1 e C2 non ha determinato una nuova disciplina delle funzioni, punto di riferimento per la valutazione della competenza funzionale dell'ufficiale giudiziario a svolgere attività di esecuzione resta pur sempre il D.P.R. 1229/59.….. considerato che l'ufficiale giudiziario B3 aveva prima la qualifica funzionale di "assistente unep" (così contratto collettivo prodotto) e prima ancora quella di "aiutante ufficiale giudiziario", deve ritenersi che le funzioni, intese nel senso pubblicistico del termine, attribuite all'aiutante ufficiale giudiziario corrispondono a quelle dell'ufficiale giudiziario B3.Conseguentemente il compimento di atti di esecuzione da parte di un ufficiale giudiziario B3 viene a determinare un vizio di competenza funzionale del soggetto nell'espletamento dell'atto esecutivo (sulla nullità dell'atto di esecuzione compiuto da un aiutante ufficiale giudiziario

Circolare ministeriale (ministero della giustizia) del 27/9/2002….. > Si può pertanto ritenere, conformemente a quanto richiesto dalle Organizzazioni Sindacali, che la previsione della nuova figura professionale sia stata voluta dalle parti contrattuali e non solamente realizzabile nella comune denominazione di Ufficiale Giudiziario, in sostituzione dell'Assistente e del Collaboratore UNEP, bensì nella interfungibilità della funzione di notificazione e di esecuzione, pur mantenendo le opportune distinzioni per la riconosciuta maggiore professionalità delle posizioni C1 e C2 e per le loro diverse posizioni economiche

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11 maggio 2005> Franco Tizianel > pagina dedicata al Signor Tizianel > un cittadino..uno sfratto..l'interfungibilità... e noi!.      

Egregi Signori, scusate l'intrusione. Leggendo e rileggendo quanto riguarda l'interfungibilita cosi' tanto precisata dal Ministero di Giustizia Vi segnalo che il Giudice M.Beatrice  Valdatta del tribunale di Milano sez.13 civile mi ha sospeso una sfratto esecutivo (oltre 11 anni di causa), adducendo che il contratto collettivo non puo' avere valenza sulla legge del 1959 che attribuisce esclusivamente al C1 tale facoltà di eseguire sfratti. Io, comune cittadino, mi trovo a dover fornire memorie (quali non saprei) per andare avanti in una causa che dovrebbe riguardare il Ministero della Giustizia e il Giudice Valdatta e gli Uff. Giudiziari che eseguono quanto previsto dalle circolari Cerrato. Ma io che centro, chi mi paga l'avvocato, chi mi da indietro la mia casa? Chi mi ripaga dei danni patrimoniali di altro ritardo,dei danni morali di dover andare in tribunale, dei danni biologici e di quanto altro. Vi sarei grato se avessi una vs. risposta. grazie dell'attenzione.

 

LETTERE  APERTE  -  COMUNICATI - INFORMATIVE UNEP