11. ROMA:

 distretti delle Corti di Appello di Roma - 23 posti

Nome qualifica incarico
Alfredo Vincenti Magistrato di Cassazione - Trib. Roma Presidente
Mario Rossini Dirigente Corte Cassazione componente
Giuseppe Arcidiacono Ufficiale Giudiziario - CA Roma componente
Teresa Mocchetti Cancelliere C1 - Ministero segretario
Alfonso Lauro Magistrato Appello - Trib. Frosinone Pres. Supplente
Maria Dodde Dirigente Proc. G. Corte S. Cassazione Comp.Supplente
Michele Guida Ufficiale Giudiziario presso Ministero Comp. Supplente
Maria G. Podda Cancelliere C1 - presso il Ministero Segr. Supplente

 1.Il difetto di capacità nella obbligazione cambiaria. Incapacità assoluta, relativa e naturale.

L'assunzione di un'obbligazione cambiaria mediante sottoscrizione di assegno o cambiale rientra tra gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione. Pertanto per il minore non emancipato e per l'interdetto è necessario che l'obbligazione venga assunta dai genitori o da quello che esercita in via esclusiva la potestà o dal tutore in nome e per conto dell'incapace e previa autorizzazione del giudice tutelare. Per il minore emancipato e per l'inabilitato non autorizzati all'esercizio o alla continuazione di una impresa commerciale è invece necessario che la loro firma sia integrata da quella del curatore e ciò deve risultare espressamente nel titolo altrimenti si ritiene che il curatore abbia firmato in proprio. Per il minore emancipato e per l'inabilitato autorizzati all'esercizio o alla continuazione di una impresa commerciale non è invece necessario che la loro firma sia integrata da quella del curatore. In fine, se un soggetto era incapace di intendere e di volere al momento della sottoscrizione, l'obbligazione così assunta può essere annullata se da essa deriva grave pregiudizio per il suo autore.


 

2.Diritti e obblighi del pubblico ufficiale  legittimato alla levata del protesto. Spese del protesto. Liquidazione delle spese in caso di pagamento a mani dell’ufficiale giudiziario.

La norma ordinamentale che quantificava le spettanze degli ufficiali giudiziari è stata sostituita dalla legge 12 giugno 1973,  n. 349 che ha previsto che a tutti i pubblici ufficiali abilitati al protesto (notaio, Ufficiale Giudiziario B3 e C, e segretario comunale) spetta un diritto uguale per tutti nella misura del 4 per mille e comunque non inferiore a lire 3000 (euro 1,55) e non superiore a lire 65.300 (euro 33,72), come stabilito dal decreto ministeriale del 17/3/1998 nonché una indennità di accesso.
 Il diritto di protesto è ridotto alla metà quando il protesto concerne una cambiale domiciliata presso un Istituto di credito o presso un notaio o Ufficiale Giudiziario.
Inoltre il diritto spetta al 50% in caso di pagamento del titolo. 

Pertanto nell'ipotesi di pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario del titolo cambiario il trattario (o emittente) è 

tenuto al pagamento anche delle spese (diritti e indennità di accesso nonché della tassa erariale del 10%)

Gli obblighi riguardano:

- Rispetto dei termini di accettazione e restituzione dei titoli;

- Rispetto dei termini perentori della presentazione e levata del protesto

- Rispetto degli orari di accesso per la presentazione del titolo

- trasmissione degli elenchi dei protesti alla camera di commercio.

- ecc..


 

3.L’uso di cambiale falsa.

Secondo la Corte di Cassazione l' uso di una cambiale falsa integra gli estremi del reato di falsità in scrittura privata di cui all'articolo 485 c.p. nel momento in cui la cambiale stessa esce dalla sfera di disponibilità dell'agente proiettando all'esterno la sua capacità a determinare una situazione giuridicamente rilevante. Ciò, ad esempio, accade quando la cambiale falsa viene presentata ad una banca per l'incasso.

Una cambiale con firma falsa è protestabile per evitare di pregiudicare l'azione di regresso, salvo provvedimento di sequestro dell'autorità giudiziaria che ordina il "non protesto" del titolo. 

 

4.     Nozione di assegno postale. L’ufficiale giudiziario può levare il protesto?

L'assegno postale ordinario è quello tratto su Poste da chi è correntista postale ed è equiparato in tutto e per tutto all'assegno bancario. Quindi è anche protestabile.
L'assegno postale vidimato è quello tratto su Poste anche da chi non è correntista postale e non può essere riscosso se non reca la vidimazione attestante l'avvenuta acquisizione dei fondi da parte delle Poste. Quel visto garantisce la disponibilità dei fondi, non è perciò configurabile l’ipotesi di emissione a vuoto dell’assegno .

5.     L’azione di regresso dell’avallante.

L'Avallo si ha quando un soggetto garantisce con la propria firma (avallante) il pagamento di un effetto emesso da un altro soggetto (avallato). L'avallante è obbligato in solido, vale a dire che il portatore del titolo può rivolgersi per il pagamento direttamente a lui o all'avallato. Se l'avallante paga può a sua volta esperire l'azione di regresso nei confronti dell'avallato.


6. La invalidità del protesto.

Il protesto è nullo se:

-  mancante di  uno o più requisiti formali:

1) la data;
2) il nome del richiedente;
3)  l'indicazione  dei luoghi in cui è fatto e la menzione delle ricerche eseguite nel luogo e indirizzo indicato nel titolo;
4) l'oggetto delle richieste, il nome delle persone richieste, le risposte avute o i motivi pei quali non se ne ebbe alcuna;
5)  la  sottoscrizione  del notaio o dell'ufficiale giudiziario o del segretario comunale.
- Se è stato levato protesto illegittimamente od erroneamente

- Quando viene levato senza l'osservanza delle forme stabilite dalla legge o fuori dai casi previsti.


7.     Quale repertorio deve tenere l’ufficiale giudiziario per l’annotazione degli atti soggetti a registrazione. Adempimenti connessi.

E' il repertorio denominato modello I nel quale gli atti devono essere annotati giorno per giorno, senza spazi in bianco nè interlinee, per ordine numerico con l'indicazione della data e del luogo dell'atto, delle generalità e del domicilio o residenza delle parti, della natura e del contenuto dell'atto e del corrispettivo pattuito. Il repertorio va poi trasmesso entro il mese successivo a ciascun quadrimestre solare al competente ufficio del registro per il visto. Codesto ufficio è poi tenuto a restituire il repertorio entro 3 gg. dalla presentazione.


8.     La registrazione del contratto a favore di terzo anche per il caso di rifiuto del terzo.

Se si tratta di atti soggetti a registrazione anche per essi andrà pagata la relativa imposta con le modalità e i termini di cui al dpr n. 131/86. La stessa regola vale anche in caso di rifiuto del terzo poichè in quest'ultimo caso non si verifica la nullità del contratto ma solo il fatto che la prestazione rimane a beneficio dello stipulante.


9.     Il rapporto intercorrente fra procedimento penale e procedimento disciplinare instaurati nei confronti dello stesso ufficiale giudiziario.

E' regolato dall'articolo 27 del CCNL

1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.

2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'articolo 25, commi 4 e 5.

3. L’amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2.

4. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti dall'art. 15, comma 1, della legge n. 55/1990, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 16/1992.

Il dipendente sottoposto a procedimento penale potrà ottenere la c.d. "restituito in integrum" all'esito del procedimento stesso, qualora i fatti a suo carico si dimostrassero infondati o qualora, pur se condannato, non sia possibile attivare a suo carico il procedimento disciplinare.

 

Marco

Il procedimento disciplinare rimane sospeso fino alla sentenza definitiva e va riattivato entro 180 gg. da quando l'amministrazione ha avuto conoscenza della sentenza definitiva. A tale proposito è necessario ricordare che la sentenza irrevocabile di assoluzione e di condanna hanno efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare quanto all'accertamento che il fatto, rispettivamente, non sussiste e sussiste, che non costituisce e costituisce illecito penale e che l'imputato non lo ha commesso e che lo ha commesso. In particolare occorresottolineare che se nei confronti dell'u.g. viene disposto il giudizio per particolari tipi di reato (corruzione, concussione, peculato), l'amministrazione può procedere al trasferimento di sede o alla attribuzione di un incarico differente. Se ciò non è possibile può essere posto in una posizione di aspettativa o di disponibilità con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alla presenza in servizio. Tali provvedimenti perdono efficacia se interviene sentenza di assoluzione o decorsi 5 anni dalla loro adozione a meno che intervenga nel frattempo sentenza di condanna. Se interviene sentenza di condanna l'u.g. viene sospeso dal servizio ma anche tale provvedimento perde efficacia se viene successivamente pronunciata sentenza di assoluzione o decorsi 5 anni. Invece la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a 3 anni per i reati di cui "supra" comporta altresì l'estinzione del rapporto di lavoro.


 

10. Differenze fra il decreto di pagamento e l’ordine di pagamento nel vigente T.U. sulle spese di giustizia.

Nel testo unico alcuni ordini di pagamento sono esclusivi dei funzionari, altri sono esclusivi dei magistrati: se quantifica il funzionario è questo che emette l'ordine di pagamento; se quantifica il magistrato (per le ipotesi in cui sono necessarie valutazioni) è questo che emette il decreto.

 

Nel procedimento civile e penale l'ufficiale Giudiziario addetto dell'ufficio UNEP ha la competenza a liquidare le spese postali e le indennità di trasferta per le notifiche e esecuzione con ordini di pagamento a favore del proprio ufficio.

In particolare la liquidazione del funzionario UNEP riguarda le indennità di trasferta per i biglietti di cancelleria, le trasferte forfettizate, le trasferte anticipate dall'erario (lavoro, patrocinio, ecc..) nonchè tutte le spese postali a carico dell'Erario (ordine di pagamento per l'UNEP quando è l'ufficio ad anticipare le somme o a favore delle poste italiane quando il pagamento delle spese postali è differito).


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