Associazione di studio del diritto per la formazione e l’aggiornamento professionale

13.PADOVA :

 distretti delle Corti di Venezia, Trento e Trieste - 58 posti

Nome qualifica incarico
Cesare Grossi Magistrato di Cassazione -già Trib. Venezia Presidente
Cosimo Mazzeo Dirigente Proc. G.CA Venezia componente
Antonio Russo Ufficiale Giudiziario - Trib. Padova componente
Mario A. Ragusa Cancelliere C1 - Trib. Padova segretario
Ezio Bellavitis Magistrato Appello - trib. Padova Pres. Supplente
Gabriele Guarda Dirigente Tribunale Padova Comp.Supplente
Giuseppa Guerriero Ufficiale Giudiziario - Trib. Padova Comp. Supplente
Vincenzina Rizzolo Cancelliere C1 - Tribunale Padova Segr. Supplente

 

1) Regime delle spese per la notifica degli atti in una causa civile radicata dal fallimento.

a.Paolo

In una causa civile radicata dal fallimento, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro, le spese di spedizione o l’indennità di trasferta degli U.G. per le notificazioni a richiesta d’ufficio, sono anticipate dall’erario. Tali spese, assieme a quelle prenotate a debito (ad es. imposta di registro), sono recuperate appena vi sono disponibilità liquide sulle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo.

 

b. L'articolo 146 del T.U. spese di giustizia in merito alle spese per la notificazione degli atti prevede solo l'anticipazione dall'erario dell'indennità di trasferta e delle spese di spedizione da recuperare se alla chiusura del fallimento vi è attivo. Se non c'è attivo non si realizza il presupposto per il sorgere del diritto al recupero.

 

Nota ministeriale pubblicata sul Mondo Giudiziario nel mese di ottobre 2003.

Per quanto riguarda la procedura fallimentare, è previsto espressamente all'art. 146 del suddetto TU che, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito e altre sono anticipate dall'Erario.

 In particolare viene stabilito, per quanto in questa sede interessa, che sono anticipate dall’Erario le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d’ufficio.

Non essendo ivi indicata, né altrove  specificata, la voce dei diritti degli Ufficiali Giudiziari  e in ossequio al principio del quod lex voluit dixit, risulta che tali spesa non dovrà essere computata e, ovviamente, non verrà successivamente recuperata sulle somme ricavate dalla liqudazione dell’attivo.


 

 2) L'articolo 212 del DPR 115/2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) detta le disposizioni per la notifica degli inviti al pagamento delle pene pecuniarie e delle spese processuali in materia penale. Dica il candidato quale normativa di riferimento viene indicata per l'attività dell'ufficiale giudiziario, in particolare, come avviene la notifica ad un debitore di cui non si conosca nè il domicilio, nè la residenza, nè il luogo di nascita.

 

Viene indicata l'attività di notificazione così come disciplinata dagli articoli 137 e seguenti cpc.
In particolare, qualora non siano noti nè il domicilio o la dimora, nè la residenza, nè il luogo di nascita, sono previste le seguenti formalità (art. 143 cpc):

 

 3) In sede di esecuzione forzata, se l'ufficiale giudiziario procede con più titoli a richiesta di parti diverse e redige un unico verbale di pignoramento cumulativo, quanti diritti e indennità di trasferta deve percepire?

Questa domanda se la rivolgi a tre o quattro UG riceverai delle risposte diverse. Io ti dico la mia interpretazione che ho già avuto modo di verificare che non è il linea con alcuni miei colleghi.

1) il diritto è uno solo in quanto vi è la redazione di un solo verbale.

2) Il principio sancito dall'art.28 del T.U. Spese di giustizia, prevede che all'UG spettano più indennità di trasferta quando compie ATTI per conto e nell'interesse di parti diverse nella medesima località. Nello specifico (la domanda) l'UG compie un solo atto di pignoramento e quindi in questa ipotesi dovrebbe percepire una sola indennità di trasferta.

Nella pratica il pignoramento cumulativo viene usato raramente proprio per questo motivo: nell'incertezza di interpretazione della norma sul numero di trasferte da percepire si opta di procedere a più pignoramenti successivi. 

ARTICOLO 28 (L) (Contestualità di trasferte).

L'ufficiale giudiziario che procede nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa parte, a diversi atti del suo ufficio nella medesima località, percepisce una sola indennità di trasferta, ripartita in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione non si applica quando gli atti sono richiesti dalla stessa persona per conto e nell'interesse di parti diverse, né quando l'ufficiale giudiziario compie tali atti in Comuni diversi, ovvero, compiendoli nello stesso Comune, deve percorrere tra un luogo e l'altro una distanza eccedente i cinquecento metri.


 4) Quali voci retributive sono soggette a riduzioni per brevi periodi di assenza e per quali tipologie di assenza?

In caso di:

- sciopero si riduce proporzionalmente (pari a un trentesimo per ogni giornata di sciopero) il minimo garantito, indennità integrativa speciale, indennità di amministrazione e  Indennità di trasferta (50% dell'ufficio)

- assenze per malattia inferiore a 15gg. si riduce proporzionalmente solo l'indennità di amministrazione 


 

 5) Come si applica l'imposta di bollo in caso di atti soggetti ad imposizione e contenuti in un unico foglio. Indichi il candidato almeno due esempi di atti.

Un atto per il quale è prevista l'applicazione dell'imposta di bollo in modo straordinario può essere scritto su un foglio che sia già servito per la redazione di un atto soggetto ad imposta in modo ordinario o straordinario a condizione che venga pagata la relativa imposta. Ciò vale, ad esempio, per gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei rispettivi uffici purchè riguardanti più persone oppure gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti se redatti in più contesti.


 6) Rediga il candidato l'atto di protesto di un pagherò cambiario elevato dall'ufficiale giudiziario su un foglio di allungamento.

Il 15 ottobre 2003 alle ore 12.00 in Cesena via Po 1.
Su richiesta della Banca di Cesena, agenzia 2 (o altra persona giuridica o fisica), io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto al Tribunale di Cesena ho curato la richiesta di pagamento del vaglia cambiario, in regola con l'imposta di bollo (euro 20,00),  unito a questo foglio di allungamento, nel domicilio in esso indicato.
Quivi ho parlato con il debitore sig. Bianchi Luigi (oppure ho trovato chiuso...o altra motivazione) che a presentazione del titolo e a richiesta di pagamento mi dichiara: " Provvederò".
In conseguenza di ciò ho elevato il presente atto di protesto contro il debitore e ogni obbligato per legge.

 7) Nomina e natura delle mansioni svolte dal presentatore dei titoli per l'elevazione del protesto.

Il notaio e l'ufficiale giudiziario sotto la propria responsabilità possono provvedere alla presentazione del titolo, a mezzo di presentatori.

I presentatori sono nominati e autorizzati a svolgere la loro funzione con provvedimento del presidente della Corte d'appello, o dei presidente del Tribunale competente appositamente delegato, a richiesta del notaio o dell'ufficiale giudiziario.

 

Il presentatore nel compimento degli atti sono equiparati al pubblico ufficiale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Titolo II del Libro II del c.pen.

L'atto di protesto deve contenere l'indicazione del presentatore ed essere anche da questi sottoscritto; esso fa piena prova, ai sensi dell'Art. 2700 del c.civ, anche delle dichiarazioni del debitore e degli altri fatti che il presentatore riferisce avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

 

Il presentatore, ancorché autorizzato con provvedimento del presidente della Corte di appello, nonché equiparato al P.U. ai limitati effetti della legge penale (date le esigenze di tutela della fede pubblica nel compimento dei suddetti atti di interesse privato), non assume la qualità di pubblico dipendente, in quanto non svolge una funzione pubblica previo inserimento nell'ambito dell'organizzazione dell'amministrazione, ma ha la veste di collaboratore fiduciario dell'ufficiale giudiziario e del notaio, tenuti a corrispondergli il compenso, in forza di un rapporto di lavoro di natura privatistica.


 8) Dica il candidato in quanti livelli retributivi si sviluppa la figura professionale dell'ufficiale giudiziario e in cosa si diversificano i relativi profili professionali. Dica inoltre quali sono gli elementi in comune e in cosa consiste il principio di sussidiarietà insito nella formulazione dei profili stessi.

marco...Il contratto integrativo del 5 aprile 2000 ha istituito un'unica figura professionale di u.g. collocata su due aree funzionali (B e C) con differenti posizioni economiche. La posizione economica B3 comprende quei lavoratori che esplicano compiti di collaborazione qualificata nell'ambito dell'attività degli uffici NEP eseguendo tutti gli atti attribuiti alla competenza dell'u.g. in quanto non riservati alle professionalità superiori. La posizione economica C1 comprende quei lavoratori che compiono tutti gli atti attribuiti dalla legge all'u.g. e, rispetto ai B3, svolgono altresì un'attività istruttoria ed amministrativo-contabile. La posizione economica C2 comprende quei lavoratori che, rispetto ai C1 e ai B3, svolgono anche un'attività direttiva. La posizione economica C3 comprende quei lavoratori che sono preposti alla direzione dell'ufficio.
Il principio di sussidiarietà consiste pertanto nell'eventualità che un u.g. appartenente al profilo economico superiore svolga anche compiti di pertinenza della professionalità appartenente alla posizione economica meno elevata della stessa area o a quella più elevata dell'area inferiore. Normalmente ciò avviene quando l'esecuzione di tali compiti risulta necessaria per il buon andamento dell'ufficio.

NB. Questa domanda richiederebbe una risposta molto più approfondita...ma non mi sembra sia il caso di aggiungere altro, oltre a quello che ha scritto Marco...trattandosi di un concorso.


 9) Nella notificazione a mezzo posta, con spese di spedizione a carico dell'erario, a quale ufficio compete la liquidazione delle spese di spedizione relative alla seconda raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito. E per quale tipologia di atti?

All'ufficio richiedente cioè quello al quale è destinato il secondo avviso di ricevimento. Ciò è previsto ad esempio per gli atti in materia penale o per i biglietti di cancelleria.

 

Nb. Mi chiedo come possa un candidato rispondere ad una simile domanda tenuto conto che ancora oggi è in corso un dibattito su questa domanda....e l'unica fonte è qualche circolare ministeriale.


 

 10) Quali atti formati dall'ufficiale giudiziario sono soggetti a registrazione e per quali di essi tale onere gli compete e con quali modalità?

L'unico atto per cui l'u.g. ha l'obbligo della registrazione è l'offerta reale accettata. Prima della consegna dell'atto all'ufficio delle entrate per la registrazione, entro 20 giorni dal compimento, dovrà essere annotato nel repertorio (mod I).

Per quanto riguarda il verbale di pagamento nelle mani dell'UG la registrazione, con le stesse modalità dell'offerta reale accettata, sarà curata dalla cancelleria.


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