9. Napoli:

 distretti delle Corti di Appello di Napoli e Salerno - 24 posti

Nome qualifica incarico
Domenico Nardi Magistrato di Cassazione -CA Napoli Presidente
Luigi Di Mauro Dirigente -  CA Napoli componente
Felice Riccardi Ufficiale Giudiziario - UNEP Afragola componente
Maria R. Ricci Cancelliere C2 - CA Napoli segretario
Bruno Pappalardo Magistrato Appello - CA Napoli Pres. Supplente
Gennaro Di Cecilia Dirigente - Trib Ariano Irpino Comp.Supplente
Serenella Aquila Ufficiale Giudiziario CA Napoli Comp. Supplente
Erasmo Del Gaudio Cancelliere C1 - CA Napoli Segr. Supplente

 

1 Se il cittadino non italiano e cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea possa partecipare al concorso per la nomina di ufficiale giudiziario.

No, occorre la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

 

Giuseppe. Non puo' partecipare poiché gli stati membri, in deroga al principio della libera circolazione delle persone, hanno riservato ai propri cittadini attività che hanno interesse e connessione particolare con gli interessi generali della Nazione.

2 Il candidato tratti delle cambiali finanziarie ed indichi, se esiste, un valore minimo per la loro emissione.

Giuseppe. Le cambiali finanziarie sono considerate valori mobiliari per qualsiasi finalità prevista dall'ordinamento giuridico. Sono titoli di serie emessi all'ordine; titoli causali in quanto la dicitura "cambiale finanziaria" sul titolo, indica e rileva il rapporto sottostante. Sono equiparate alle cambiali ordinarie ma, essendo emesse con la clausola "senza garanzia", il portatore potrà avvalersi delle azioni cambiarie solo contro l'emittente e non contro eventuali giranti. Hanno una durata fra i tre e i dodici mesi. Il loro valore nominale minimo è 100.000.000 delle vecchie lire.

Marco.

Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all'ordine emessi in serie, aventi una scadenza non inferiore a 3 mesi e non superiore a 12 mesi dalla data di emissione, equiparate ad ogni effetto alle cambiali ordinarie, girabili esclusivamente con la clausola "senza garanzia", contenenti la denominazione di "cambiale finanziaria" e gli altri elementi indicati nell'articolo 100 del r.d. n. 1669/1933 nonchè l'indicazione dei proventi in qualunque modo pattuiti.

L'emissione di cambiali finanziarie è finalizzata alla raccolta del risparmio e per essa non è previsto un valore minimo.

Chi ha ragione secondo voi? 


 3. Indichi il candidato quali bollettari l’ufficiale giudiziario deve tenere e le finalità della tenuta del mod. G/c.

I bollettari sono solo due 

- G/a, per il rilascio di ricevute degli atti (commissioni) con anticipazione dei diritti e indennità

- G/c, per il rilascio di ricevuta agli enti (già ufficio del registro) che hanno erogato somme di denaro a titolo (in generale) di mod.69 e percentuale).


 4. Assegno circolare e sua emissione.

Giuseppe

L' assegno circolare è un titolo di credito all'orine emesso da un istituto di credito a ciò autorizzato dall'autorità competente, contenente una promessa di pagamento per somme che siano disponibili al momento dell'emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti indicati dall'emittente. Deve riportare le indicazioni riportate dall'art. 83 del R.D. 1993, N. 1736.

L'istituto emittente è tenuto a costituire una cauzione in misura percentuale all'ammontare degli assegni in circolazione, che costituisce garanzia collettiva e patrimonio separato per la massa dei portatori che godono di privilegio speciale su di essa (per questo l'assegno circolare è piu' accettato dell'assegno bancario). L'emissione è correlata all'esistenza di "somme disponibili (provvista) " costituita mediante apertura di credito del cliente verso la banca, precedente credito o versamento diretto. L'istituto puo'affidare l'emissione d'ass. circolari muniti del suo visto ad un banchiere suo corrispondente, il quale deve firmare l'assegno come rappresentante dell'istituto.

Il possessore decade dall'azione di regresso se non presenta il titolo per il pagamento entra trenta giorni dall'emissione; l'azione contro l'emittente si prescrive nel termine di tre anni dalla emissione. La girata a favore dell'emittente estingue l'assegno (c.d.GIRATA PER QUIETANZA).

Marco

L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine emesso da un istituto di credito a ciò autorizzato dall'autorità competente per somme disponibili presso di esso al momento dell'emissione e pagabile a vista presso tutti i recapiti indicati dall'emittente.

Pertanto ha una struttura simile a quella del pagherò cambiario a vista dal quale, però, si distingue per la funzione consistente nel consentire un mezzo di pagamento particolarmente valido dal punto di vista del valore di scambio, incorporando un credito sicuramente esigibile, cui si aggiunge lo scopo di evitare il rischio di uno spostamento materiale della moneta essendo possibile incassarlo presso qualunque sportello dell'istituto emittente o dei suoi corrispondenti e, in pratica, di negoziarlo presso qualunque banca.

Deve contenere la denominazione di "assegno circolare", la promessa incondizionata di pagare una somma determinata, l'indicazione del prenditore, data e luogo di emissione,sottoscrizione dell'istituito emittente altrimenti il titolo non vale come assegno circolare e, inoltre, deve essere presentato al pagamento entro 30 gg. dall'emissione pena la decadenza dall'azione di regresso mentre l'azione contro l'emittente si prescrive in 3 anni dalla data di emissione.


 

 5 .Quali gli effetti della registrazione, i modi della stessa. Cosa s’intende per “uso”

Giuseppe

Gli effetti (che sono ultra partes e non inter partes) della registrazione consistono nell'accertare l'esistenza dell'atto e nel dare data certa all'atto sottoposto ad essa. I modi della registrazione sono: a termine fisso che decorre dalla formazione dell'atto; volontaria per gli atti per i quali non vi è l'obbligo della registrazione indicati dalla tabella allegata al D.P.R. 131/86; in caso d'"uso". Per quest'ultimo s'intende quanto testualmente riportato dall'art. 6, D.P.R. 131/86. Mentre, pero', "uso" in caso d'imposta di registro è il deposito dell'atto presso l'Ufficio del registro, per l'imposta di bollo per "uso" s'intende la presentazione all'Ufficio del registro competente.

 

-  atti da registrare in caso d’uso sono quelli riportati nella seconda parte della tariffa, che devono essere utilizzati in sede amministrativa o per il riconoscimento di un diritto da parte della P.A. L’uso si concretizza allorché l’atto viene depositato presso le cancellerie o le amministrazioni statali, enti pubblici territoriali e rispettivi organi di controllo.

 

Marco

La registrazione attesta l'esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi.
Viene eseguita, previo pagamento dell'imposta, con la data del giorno in cui è richiesta e consiste nell'annotare l'atto o la denuncia o, in mancanza, la richiesta di registrazione in un apposito registro con l'indicazione del numero progressivo annuale, della data di registrazione, del nome del richiedente, della natura dell'atto, delle parti e delle somme riscosse.
Per uso si intende l'utilizzazione giuridica dell'atto che quindi può essere amministrativa o giudiziaria mentre il caso d'uso si ha quando un atto viene depositato, per essere acquisito agli atti, presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i respettivi organi di controllo a meno che il deposito sia obbligatorio per legge o regolamento o avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni.

 


 

 6 Si dica se il mezzo posta sia sempre consentito per le notifiche.

Angelo

 

Gli UG possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, le notificazioni degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti e degli atti stragiudiziali.

 

Si precisa che l'UG ha l'obbligo di notificare a mezzo posta gli atti fuori del comune, sede dell'ufficio, quando la parte (privata o pubblica) non fa la richiesta di notifica a mani. Non è consentito notificare atti emessi ( o di pertinenza) da una autorità, che non ha sede nel proprio circondario, al di fuori della propria competenza territoriale.

 

Esempio: L'UG di Torino non può notificare a mezzo posta ad un destinatario che abita a Milano un decreto ingiuntivo (o citazione) emesso dal Tribunale di Bologna (o di Milano stesso). In questo caso la competenza è dell'UG di Bologna a mezzo posta o dell'UG di Milano a mani (o a mezzo posta).


 

 7 Adempimenti coevi e consequenziali al verbale per offerta reale e offerta per intimazione

Angelo

L'art 1209 c.c. dispone che  l’ OFFERTA deve essere REALE se l obbligazione ha per oggetto danaro , titoli di credito  o cose mobili da CONSEGNARE al DOMICILIO del creditore, cioè con l effettiva esibizione del bene stesso.

Le motivazioni , l offerta avvenuta e la risposta ricevuta vanno indicate nel verbale.

 Se invece l’ oggetto è cosa mobile da CONSEGNARE in LUOGO DIVERSO , l'OFFERTA consiste in una INTIMAZIONE a RICEVERLA e per gli immobili in una INTIMAZIONE a PRENDERNE POSSESSO.

 Se la prestazione consiste in un FARE occorre una INTIMAZIONE a ricevere la prestazione o a compiere gli atti necessari per renderla possibile .

 Eseguita l’ offerta secondo queste modalità il Creditore , che senza giustificato motivo non accetta la prestazione, si considera in MORA. (1206cc)

Gli effetti più interessanti sono quelli relativi per es. al fatto che il debitore non pagherà più altri interessi , che potrà chiedere un eventuale risarcimento danni ( vedi il caso di merce rimasta presso un magazzino dove ne pagherà la custodia)etc.

Certo però è che ,se il creditore è in mora, il debitore non si è liberato dell’obbligazione , il debito non si è estinto ;perché ciò avvenga occorre procedere  al DEPOSITO della somma offerta.

Per poter procedere al Deposito di Somma occorre notificare al creditore  ex art 1212 cc l'INTIMAZIONE contenente l indicazione del giorno, ora e luogo del Deposito almeno tre giorni liberi prima( art 74 disp att).

In caso di non comparizione del creditore il processo verbale di deposito deve essere notificato al creditore, ed  il debitore è pienamente liberato quando:  il DEPOSITO   è   ACCETTATO oppure è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.

Se l'offerta reale viene accettata, l'atto si registra nel REPERTORIO ( mod. I )e lo si consegna all AGENZIA DELLE  ENTRATE per la registrazione e il pagamento della relativa tassa entro 20 giorni dal suo compimento.


 8 Quali sono gli atti di competenza dell’ufficiale giudiziario nel procedimento penale?

L'Ug in campo penale ha una competenza limitata alla notificazione ed esecuzione di sequestro. Per le notificazioni gli atti sono:

Art.419 ATTI INTRODUTTIVI (UDIENZA PRELIMINARE)

Art.450 INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO

Art.456 DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO

Art.552 DECRETO A GIUDIZIO (TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA) Il decreto è notificato all'imputato ed al suo difensore almeno 60 giorni prima della data fissata per il giudizio.

 Art.601 ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO(APPELLO)

In tema di misure cautelari personali: 

Art.309             RIESAME DELLE ORDINANZE CHE DISPONGONO UNA MISURA COERCITIVA

Art.310 APPELLO

In materia di misure cautelari reali :

 Art.324 PROCEDIMENTO DI RIESAME

In tema di indagini preliminari:

 Art.355 CONVALIDA DEL SEQUESTRO E SUO RIESAME

Art.364 NOMINA E ASSISTENZA DEL DIFENSORE

Art.366 DEPOSITO DEGLI ATTI CUI HANNO DIRITTO DI ASSISTERE I DIFENSORI

Art.375 INVITO A PRESENTARSI

Art.390 RICHIESTA DI CONVALIDA DELL'ARRESTO O DEL FERMO

 

Nb. Angelo: "atti di competenza presumo si intenda le attività che l'UG svolge nel procedimento penale, cioè notificazione ed esecuzione e non credo che intendessero sapere l'elenco e la natura degli atti da notificare o eseguire. Se non fosse così penso che più che una domanda sia un tema.

 

Marco

Solo gli atti di notificazione mentre il sequestro conservativo di cui all'articolo 316 cpp viene comunque attuato con le forme disciplinate dal cpc.


 9 Quando spetta l’azione causale? Che azioni residuano al portatore in caso di perdita dell’azione causale?

Giuseppe

L'esercizio dell'azione, derivante dal rapporto sottostante, detta "causale" spetta dopo aver accertato, in modo solenne, il mancato buon fine del titolo di credito ossia, la mancata accettazione o il mancato pagamento. Persiste nonostante la trasmissione o emissione del titolo di credito purché non si provi la novazione. In caso di perdita dell'azione causale - prescrizione, novazione ecc..- il portatore potrà esperire l'azione cambiaria diretta e/o di regresso; laddove, quest'ultima non spetti contro tutti gli obbligati cambiari (es. girante che appone la clausola "senza garanzia") e coevamente non spetti l'azione causale (se spetta, ma sia stata persa non vi è l'azione d'arricchimento) potrà esperire l'azione d'ingiustificato arricchimento.

Rimane ferma, in ogni caso, l'esperibilità dell'azione di rivendicazione quando si conosca la persona che ha sottratto, falsificato illecitamente il titolo al legittimato dalle regole di circolazione cambiaria.

 

Marco

L'azione causale è quella che deriva dal rapporto sottostante, può essere sempre esercitata a meno che si provi che vi sia stata novazione e presuppone la levata del protesto, che il creditore abbia offerto al debitore la restituzione della cambiale depositandola presso la cancelleria del giudice competente e che abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore le eventuali azioni di regresso che possono spettargli.
In caso di perdita dell'azione causale può essere esercitata l'azione cambiaria (di regresso o diretta) purchè ne sussistano i presupposti, l'azione dichiarativa mediante citazione o decreto ingiuntivo per poter poi agire esecutivamente sulla base della sentenza di condanna o del decreto ingiuntivo stesso e l'azione cautelare domandando il sequestro conservativo mentre non può essere esercitata l'azione di arricchimento la quale presuppone la mancanza originaria (e non, pertanto, la perdita) dell'azione causale.

grimaldi

L’azione causale è un’azione extra – cambiaria esperibile dal portatore del titolo per conseguire la realizzazione del suo diritto di credito.

L’art. 66 R.D. 1669/33 (c.d. legge cambiaria) prevede che se dal rapporto che diede causa  alla emissione o alla trasmissione della cambiale derivi un’azione, questa permane nonostante l’emissione o la trasmissione del titolo, salvo che si provi che vi fu novazione ( cioè sostituzione all’obbligazione originaria di altra obbligazione avente oggetto o titolo diverso).

Infatti, alla base dell’emissione o trasmissione della cambiale vi è quasi sempre un preesistente rapporto di debito tra chi dà e chi riceve la cambiale (emittente – primo prenditore; girante –giratario); se da tale rapporto (c.d. rapporto fondamentale) deriva un’azione questa può essere esercitata dal portatore del titolo. L’esercizio dell’azione causale è comunque subordinato ad una serie di condizioni per consentire al debitore che ha pagato di agire in regresso contro gli altri obbligati cambiari ( sollecita levata del protesto, deposito del titolo presso la cancelleria del giudice competente).

Qualora l’azione causale non spetti e il portatore abbia perduto – per prescrizione o decadenza – l’azione cambiaria (diretta o di regresso), la legge consente di esercitare un’altra azione extra – cambiaria: l’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc. Trattasi di azione a carattere sussidiario. L’azione di arricchimento non è finalizzata  a far conseguire al portatore del titolo l’intera somma cambiaria dovuta ma solo a fargli recuperare ciò di cui il traente, l’accettante o il girante si siano ingiustamente arricchiti a suo danno. L’azione di arricchimento si prescrive nel termine di 1 anno dal giorno della perdita dell’azione cambiaria.


 

 10  Quali i criteri di ripartizione dell’indennità di trasferta

l'indennità di trasferta (Articolo 133 abrogato,, eccetto l'ultimo comma, sostituito dagli articoli 20, 35 del DPR 115/2002) , che rimborsa ogni spesa, spetta per gli atti compiuti fuori dall'edificio in cui ha sede l'ufficiale giudiziario e concorre a formare reddito di lavoro dipendente nella misura del 50%.

i criteri di ripartizione sono:

-il 50% delle indennità di trasferta  va attribuito agli ufficiali giudiziari che hanno materialmente eseguito gli atti, nulla ostando, peraltro, che gli aventi diritto alla percezione del rimborso delle spese possano convenire diversi criteri di ripartizione che dovranno essere comunicati al dirigente al solo fine delle operazioni contabili di fine mese.

-il 50% delle indennità di trasferta complessivamente percepite dall’ufficio va ripartito tra gli ufficiali giudiziari B3, senza alcuna discriminazione tra interni ed esterni (escluso gli assenti per malattia), per le trasferte relative alle notifiche, ed agli UG C1 per quelle relative alle esecuzioni. Si precisa che nell'ipotesi che un UG C1 partecipa all'attività di notificazione (o viceversa un UG b3 al servizio esecuzioni) ha diritto ad una quota dell'indennità di trasferta spettante al profilo professionale B3


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