9. Napoli: distretti delle Corti di Appello di Napoli e Salerno - 24 posti |
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Nome | qualifica | incarico |
Domenico Nardi | Magistrato di Cassazione -CA Napoli | Presidente |
Luigi Di Mauro | Dirigente - CA Napoli | componente |
Felice Riccardi | Ufficiale Giudiziario - UNEP Afragola | componente |
Maria R. Ricci | Cancelliere C2 - CA Napoli | segretario |
Bruno Pappalardo | Magistrato Appello - CA Napoli | Pres. Supplente |
Gennaro Di Cecilia | Dirigente - Trib Ariano Irpino | Comp.Supplente |
Serenella Aquila | Ufficiale Giudiziario CA Napoli | Comp. Supplente |
Erasmo Del Gaudio | Cancelliere C1 - CA Napoli | Segr. Supplente |
1 Se il cittadino non italiano e cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea possa partecipare al concorso per la nomina di ufficiale giudiziario.
No, occorre la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).
Giuseppe. Non puo' partecipare poiché gli stati membri, in deroga al principio della libera circolazione delle persone, hanno riservato ai propri cittadini attività che hanno interesse e connessione particolare con gli interessi generali della Nazione.
2 Il candidato tratti delle cambiali finanziarie ed indichi, se esiste, un valore minimo per la loro emissione.
Giuseppe. Le cambiali finanziarie sono considerate valori mobiliari per qualsiasi finalità prevista dall'ordinamento giuridico. Sono titoli di serie emessi all'ordine; titoli causali in quanto la dicitura "cambiale finanziaria" sul titolo, indica e rileva il rapporto sottostante. Sono equiparate alle cambiali ordinarie ma, essendo emesse con la clausola "senza garanzia", il portatore potrà avvalersi delle azioni cambiarie solo contro l'emittente e non contro eventuali giranti. Hanno una durata fra i tre e i dodici mesi. Il loro valore nominale minimo è 100.000.000 delle vecchie lire.
Marco.
Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all'ordine emessi in serie, aventi una scadenza non inferiore a 3 mesi e non superiore a 12 mesi dalla data di emissione, equiparate ad ogni effetto alle cambiali ordinarie, girabili esclusivamente con la clausola "senza garanzia", contenenti la denominazione di "cambiale finanziaria" e gli altri elementi indicati nell'articolo 100 del r.d. n. 1669/1933 nonchè l'indicazione dei proventi in qualunque modo pattuiti.
Chi ha ragione secondo voi?
3. Indichi il candidato quali bollettari l’ufficiale giudiziario deve tenere e le finalità della tenuta del mod. G/c.
I bollettari sono solo due
- G/a, per il rilascio di ricevute degli atti (commissioni) con anticipazione dei diritti e indennità
- G/c, per il rilascio di ricevuta agli enti (già ufficio del registro) che hanno erogato somme di denaro a titolo (in generale) di mod.69 e percentuale).
4. Assegno circolare e sua emissione.
Giuseppe
L' assegno circolare è un titolo di credito all'orine emesso da un istituto di credito a ciò autorizzato dall'autorità competente, contenente una promessa di pagamento per somme che siano disponibili al momento dell'emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti indicati dall'emittente. Deve riportare le indicazioni riportate dall'art. 83 del R.D. 1993, N. 1736.
L'istituto emittente è tenuto a costituire una cauzione in misura percentuale all'ammontare degli assegni in circolazione, che costituisce garanzia collettiva e patrimonio separato per la massa dei portatori che godono di privilegio speciale su di essa (per questo l'assegno circolare è piu' accettato dell'assegno bancario). L'emissione è correlata all'esistenza di "somme disponibili (provvista) " costituita mediante apertura di credito del cliente verso la banca, precedente credito o versamento diretto. L'istituto puo'affidare l'emissione d'ass. circolari muniti del suo visto ad un banchiere suo corrispondente, il quale deve firmare l'assegno come rappresentante dell'istituto.
Il possessore decade dall'azione di regresso se non presenta il titolo per il pagamento entra trenta giorni dall'emissione; l'azione contro l'emittente si prescrive nel termine di tre anni dalla emissione. La girata a favore dell'emittente estingue l'assegno (c.d.GIRATA PER QUIETANZA).Marco
L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine emesso da un istituto di credito a ciò autorizzato dall'autorità competente per somme disponibili presso di esso al momento dell'emissione e pagabile a vista presso tutti i recapiti indicati dall'emittente.
Pertanto ha una struttura simile a quella del pagherò cambiario a vista dal quale, però, si distingue per la funzione consistente nel consentire un mezzo di pagamento particolarmente valido dal punto di vista del valore di scambio, incorporando un credito sicuramente esigibile, cui si aggiunge lo scopo di evitare il rischio di uno spostamento materiale della moneta essendo possibile incassarlo presso qualunque sportello dell'istituto emittente o dei suoi corrispondenti e, in pratica, di negoziarlo presso qualunque banca.
Deve contenere la denominazione di "assegno circolare", la promessa incondizionata di pagare una somma determinata, l'indicazione del prenditore, data e luogo di emissione,sottoscrizione dell'istituito emittente altrimenti il titolo non vale come assegno circolare e, inoltre, deve essere presentato al pagamento entro 30 gg. dall'emissione pena la decadenza dall'azione di regresso mentre l'azione contro l'emittente si prescrive in 3 anni dalla data di emissione.
5 .Quali gli effetti della registrazione, i modi della stessa. Cosa s’intende per “uso”
Giuseppe
Gli effetti (che sono ultra partes e non inter partes) della registrazione consistono nell'accertare l'esistenza dell'atto e nel dare data certa all'atto sottoposto ad essa. I modi della registrazione sono: a termine fisso che decorre dalla formazione dell'atto; volontaria per gli atti per i quali non vi è l'obbligo della registrazione indicati dalla tabella allegata al D.P.R. 131/86; in caso d'"uso". Per quest'ultimo s'intende quanto testualmente riportato dall'art. 6, D.P.R. 131/86. Mentre, pero', "uso" in caso d'imposta di registro è il deposito dell'atto presso l'Ufficio del registro, per l'imposta di bollo per "uso" s'intende la presentazione all'Ufficio del registro competente.
- atti da registrare in caso d’uso sono quelli riportati nella seconda parte della tariffa, che devono essere utilizzati in sede amministrativa o per il riconoscimento di un diritto da parte della P.A. L’uso si concretizza allorché l’atto viene depositato presso le cancellerie o le amministrazioni statali, enti pubblici territoriali e rispettivi organi di controllo.
Marco
6 Si dica se il mezzo posta sia sempre consentito per le notifiche.
Angelo
Gli UG possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, le notificazioni degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti e degli atti stragiudiziali.
Si precisa che l'UG ha l'obbligo di notificare a mezzo posta gli atti fuori del comune, sede dell'ufficio, quando la parte (privata o pubblica) non fa la richiesta di notifica a mani. Non è consentito notificare atti emessi ( o di pertinenza) da una autorità, che non ha sede nel proprio circondario, al di fuori della propria competenza territoriale.
Esempio: L'UG di Torino non può notificare a mezzo posta ad un destinatario che abita a Milano un decreto ingiuntivo (o citazione) emesso dal Tribunale di Bologna (o di Milano stesso). In questo caso la competenza è dell'UG di Bologna a mezzo posta o dell'UG di Milano a mani (o a mezzo posta).
7 Adempimenti coevi e consequenziali al verbale per offerta reale e offerta per intimazione
Angelo
L'art
1209 c.c. dispone che l’ OFFERTA deve essere REALE se l obbligazione ha
per oggetto danaro , titoli di credito o cose mobili da CONSEGNARE al
DOMICILIO del creditore, cioè con l effettiva esibizione del bene stesso.
Le
motivazioni , l offerta avvenuta e la risposta ricevuta vanno indicate nel
verbale.
Se
invece l’ oggetto è cosa mobile da CONSEGNARE in LUOGO DIVERSO , l'OFFERTA
consiste in una INTIMAZIONE a RICEVERLA e per gli immobili in una INTIMAZIONE a
PRENDERNE POSSESSO.
Se
la prestazione consiste in un FARE occorre una INTIMAZIONE a ricevere la
prestazione o a compiere gli atti necessari per renderla possibile .
Eseguita l’ offerta secondo queste modalità il Creditore , che senza giustificato motivo non accetta la prestazione, si considera in MORA. (1206cc)
Gli
effetti più interessanti sono quelli relativi per es. al fatto che il debitore
non pagherà più altri interessi , che potrà chiedere un eventuale
risarcimento danni ( vedi il caso di merce rimasta presso un magazzino dove ne
pagherà la custodia)etc.
Certo però è che ,se il creditore è in mora, il debitore non si è liberato dell’obbligazione , il debito non si è estinto ;perché ciò avvenga occorre procedere al DEPOSITO della somma offerta.
Per poter procedere al Deposito di Somma occorre notificare al creditore ex art 1212 cc l'INTIMAZIONE contenente l indicazione del giorno, ora e luogo del Deposito almeno tre giorni liberi prima( art 74 disp att).
In caso di non comparizione del creditore il processo verbale di deposito deve essere notificato al creditore, ed il debitore è pienamente liberato quando: il DEPOSITO è ACCETTATO oppure è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.
Se l'offerta reale viene accettata, l'atto si registra nel REPERTORIO ( mod. I )e lo si consegna all AGENZIA DELLE ENTRATE per la registrazione e il pagamento della relativa tassa entro 20 giorni dal suo compimento.
8 Quali sono gli atti di competenza dell’ufficiale giudiziario nel procedimento penale?
L'Ug in campo penale ha una competenza limitata alla notificazione ed esecuzione di sequestro. Per le notificazioni gli atti sono:
Art.419
ATTI INTRODUTTIVI (UDIENZA PRELIMINARE)
Art.450
INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO
Art.456
DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO
Art.552
DECRETO A GIUDIZIO (TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA)
Il decreto è notificato all'imputato ed al suo difensore almeno 60 giorni prima della data fissata per il giudizio.
Art.601
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO(APPELLO)
In
tema di misure cautelari personali:
Art.309
RIESAME DELLE ORDINANZE CHE DISPONGONO UNA MISURA COERCITIVA
Art.310
APPELLO
In
materia di misure cautelari reali :
Art.324
PROCEDIMENTO DI RIESAME
In
tema di indagini preliminari:
Art.355
CONVALIDA DEL SEQUESTRO E SUO RIESAME
Art.364
NOMINA E ASSISTENZA DEL DIFENSORE
Art.366
DEPOSITO DEGLI ATTI CUI HANNO DIRITTO DI ASSISTERE I DIFENSORI
Art.375
INVITO A PRESENTARSI
Art.390
RICHIESTA DI CONVALIDA DELL'ARRESTO O DEL FERMO
Nb. Angelo: "atti di competenza presumo si intenda le attività che l'UG svolge nel procedimento penale, cioè notificazione ed esecuzione e non credo che intendessero sapere l'elenco e la natura degli atti da notificare o eseguire. Se non fosse così penso che più che una domanda sia un tema.
Marco
Solo gli atti di notificazione mentre il sequestro conservativo di cui all'articolo 316 cpp viene comunque attuato con le forme disciplinate dal cpc.
9 Quando spetta l’azione causale? Che azioni residuano al portatore in caso di perdita dell’azione causale?
Giuseppe
L'esercizio dell'azione, derivante dal rapporto sottostante, detta "causale" spetta dopo aver accertato, in modo solenne, il mancato buon fine del titolo di credito ossia, la mancata accettazione o il mancato pagamento. Persiste nonostante la trasmissione o emissione del titolo di credito purché non si provi la novazione. In caso di perdita dell'azione causale - prescrizione, novazione ecc..- il portatore potrà esperire l'azione cambiaria diretta e/o di regresso; laddove, quest'ultima non spetti contro tutti gli obbligati cambiari (es. girante che appone la clausola "senza garanzia") e coevamente non spetti l'azione causale (se spetta, ma sia stata persa non vi è l'azione d'arricchimento) potrà esperire l'azione d'ingiustificato arricchimento.
Rimane ferma, in ogni caso, l'esperibilità dell'azione di rivendicazione quando si conosca la persona che ha sottratto, falsificato illecitamente il titolo al legittimato dalle regole di circolazione cambiaria.
Marco
grimaldi
L’azione causale è un’azione extra – cambiaria esperibile dal portatore del titolo per conseguire la realizzazione del suo diritto di credito.
L’art. 66 R.D. 1669/33 (c.d. legge cambiaria) prevede che se dal rapporto che diede causa alla emissione o alla trasmissione della cambiale derivi un’azione, questa permane nonostante l’emissione o la trasmissione del titolo, salvo che si provi che vi fu novazione ( cioè sostituzione all’obbligazione originaria di altra obbligazione avente oggetto o titolo diverso).
Infatti, alla base dell’emissione o trasmissione della cambiale vi è quasi sempre un preesistente rapporto di debito tra chi dà e chi riceve la cambiale (emittente – primo prenditore; girante –giratario); se da tale rapporto (c.d. rapporto fondamentale) deriva un’azione questa può essere esercitata dal portatore del titolo. L’esercizio dell’azione causale è comunque subordinato ad una serie di condizioni per consentire al debitore che ha pagato di agire in regresso contro gli altri obbligati cambiari ( sollecita levata del protesto, deposito del titolo presso la cancelleria del giudice competente).
Qualora l’azione causale non spetti e il portatore abbia perduto – per prescrizione o decadenza – l’azione cambiaria (diretta o di regresso), la legge consente di esercitare un’altra azione extra – cambiaria: l’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc. Trattasi di azione a carattere sussidiario. L’azione di arricchimento non è finalizzata a far conseguire al portatore del titolo l’intera somma cambiaria dovuta ma solo a fargli recuperare ciò di cui il traente, l’accettante o il girante si siano ingiustamente arricchiti a suo danno. L’azione di arricchimento si prescrive nel termine di 1 anno dal giorno della perdita dell’azione cambiaria.
10 Quali i criteri di ripartizione dell’indennità di trasferta
i criteri di ripartizione sono:
-il 50% delle indennità di trasferta va attribuito agli ufficiali giudiziari che hanno materialmente eseguito gli atti, nulla ostando, peraltro, che gli aventi diritto alla percezione del rimborso delle spese possano convenire diversi criteri di ripartizione che dovranno essere comunicati al dirigente al solo fine delle operazioni contabili di fine mese.
-il 50% delle indennità di trasferta complessivamente percepite dall’ufficio va ripartito tra gli ufficiali giudiziari B3, senza alcuna discriminazione tra interni ed esterni (escluso gli assenti per malattia), per le trasferte relative alle notifiche, ed agli UG C1 per quelle relative alle esecuzioni. Si precisa che nell'ipotesi che un UG C1 partecipa all'attività di notificazione (o viceversa un UG b3 al servizio esecuzioni) ha diritto ad una quota dell'indennità di trasferta spettante al profilo professionale B3