7. GENOVA:

 distretti delle Corti di Appello di Genova - 30 posti

Nome

qualifica

incarico

Vincenzo Ferro

Magistrato di Cassazione - CA Genova

Presidente

Angelo Scanu

Dirigente Tr. M. Genova

componente

Girolamo Mazzarino

Ufficiale Giudiziario - CA Genova

componente

Daniela Bordo

Cancelliere C2 - CA Genova

segretario

Giovanna C. Dominici

Magistrato Cassazione - trib. Genova

Pres. Supplente

Mario Baldini

Dirigente Tribunale La Spezia

Comp.Supplente

Claudio Camanini

Ufficiale Giudiziario CA Genova

Comp. Supplente

Francesca Colasanto

Cancelliere C2 - CA Genova

Segr. Supplente

 


1.Quali sono le conseguenze della mancanza degli elementi dei quali la legge richiede l’indicazione nel testo dell’assegno bancario (con riferimento specifico ad ognuno di essi).

Se manca la denominazione di "assegno bancario", l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata, l'indicazione del trattario e la sottoscrizione del traente il titolo non vale come assegno ex art. 2 del r.d. n. 1736/1933.

Se manca l'indicazione del luogo di pagamento viene considerato tale quello indicato accanto al nome del trattario e, in mancanza, quello di emissione o quello in cui il trattario ha lo stabilimento principale.

Se manca l'indicazione del luogo di emissione viene considerato tale quello indicato accanto al nome del traente.

Se manca l'indicazione della data di emissione l'assegno è invalido e inefficace come titolo esecutivo ma se esso viene successivamente riempito e messo in circolazione dal prenditore, l'incompletezza originaria non è opponibile al portatore di buona fede che abbia ricevuto il titolo già completo.


 

2.Condizioni di capacità per l’emissione della cambiale

Il fatto di obbligarsi mediante sottoscrizione di una cambiale costituisce un atto che eccede l'ordinaria amministrazione per cui:

  - il minore emancipato e l'inabilitato non autorizzati all'esercizio o alla continuazione di un'impresa commerciale non possono assumere un'obbligazione cambiaria se la loro volontà non risulta integrata da quella del curatore che deve quindi sottoscrivere la cambiale con la clausola "per assistenza" o altra equivalente altrimenti si considera come se avesse firmato in proprio;

  - il minore emancipato e l'inabilitato autorizzati all'esercizio o alla continuazione di un'impresa commerciale possono validamente assumere un'obbligazione cambiaria senza l'assistenza del curatore;

  - per il minore non emancipato e l'interdetto è necessario che l'obbligazione cambiaria venga assunta dai genitori congiuntamente o da quello che esercita in modo esclusivo la potestà o dal tutore in nome e per conto dell'incapace e previa autorizzazione del giudice tutelare;

  - se colui che al momento della sottoscrizione era incapace di intendere e di volere, l'obbligazione assunta è annullabile se da essa deriva grave pregiudizio per il suo autore.

In fine è importante sottolineare che chi sottoscrive una cambiale in qualità di rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire o eccede comunque i propri poteri di rappresentante, risulta obbligato come se avesse firmato in proprio e, se paga, acquista gli stessi diritti che avrebbe avuto il preteso rappresentato.(marco)


 

3.Come è determinato il computo dei termini ai fini della scadenza della cambiale

Nel calcolare il termine di scadenza non si computa il giorno da cui comincia a decorrere.


4.In quali casi può essere esercitato il regresso prima della scadenza della cambiale

Max

L’azione cambiaria è diretta o di regresso. La seconda può essere esercitata, nei confronti dei giranti, del traente o degli altri obbligati, anche prima della scadenza

a) se l’accettazione sia stata rifiutata in tutto o in parte

b) in caso di fallimento del trattario che abbia o non abbia accettato ovvero nell’ipotesi in cui il trattario abbia cessato i pagamenti ancorché non constatati con sentenza ovvero in caso di esecuzione infruttuosa sui suoi beni;

c) in caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile


5.Quale particolarità prevede a disciplina del protesto nei confronti delle persone offese da reati di usura

Marco

E' prevista la riabilitazione ex art. 17 della legge n. 108/96 e la possibilità per il presidente del tribunale di disporre la sospensione della pubblicazione o la cancellazione del protesto levato in seguito alla presentazione al pagamento di un titolo di credito da parte di un soggetto imputato del reato di usura sempre che quest'ultimo venga rinviato a giudizio (art.18 l. n. 108/96).

Max

Il debitore che sia parte offesa del delitto di usura può fare istanza al Presidente del Tribunale affinchè questi, con decreto nn impugnabile, disponga la sospensione della pubblicazione ovvero la cancellazione del protesto elevato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte dell’imputato del predetto delitto, direttamente o per interposta persona, quando l’imputato sia stato rinviato a giudizio. Il decreto di sospensione o cancellazione perde efficacia giuridica nell’ipotesi in cui l’imputato sia stato assolto dal delitto di usura con sentenza definitiva.


 

6.Quali proventi e indennità l’ufficiale giudiziario è autorizzato a percepire per gli atti di sua competenza

L'Ufficiale Giudiziario procede all’espletamento degli atti demandati quando tali atti siano ordinati dall’autorità giudiziaria o siano richiesti dal cancelliere o dalla parte, sia in campo civile, penale, amministrativo, che stragiudiziale. Per tali atti è autorizzato a percepire i seguenti proventi e indennità:

7.Quali sono le sanzioni disciplinari applicabili all’ug; quali sono gli organi competenti ad irrogarle

Max

L’UG è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

-rimprovero verbale

-censura

-multa sino a 4 ore di retribuzione

-sospensione dal servizio sino a 10 giorni

-sospensione dal servizio da 11 giorni a 6 mesi

-licenziamento con preavviso

-licenziamento senza preavviso

 Le prime due sono irrogate dal Presidente del Tribunale (o Capo struttura) mentre tutte le altre dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari presso il Ministero della Giustizia.


8.Cosa è e quando compete la maggiorazione per l’urgenza

 

ARTICOLI 36 testo unico spese di giustizia (Maggiorazioni per l'urgenza)

1. I diritti e l'indennità di trasferta sono aumentati della metà per gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione.
2. Nel caso previsto dall'articolo 28**, la maggiorazione spettante per l'urgenza è dovuta una sola volta nella misura stabilita per l'atto che importa il maggior diritto o la maggior indennità.
3. Si considera urgente l'atto da eseguirsi nello stesso giorno o in quello successivo.
4. La richiesta, con l'indicazione della data, può farsi solo per atti in scadenza nello stesso termine per espressa disposizione di legge o per volontà delle parti.


 

9.Vidimazione e controllo del repertorio degli atti soggetti a registrazione tenuto dall’ug

I fogli del repertorio devono essere numerati  e vidimati dal Presidente del Tribunale o da altro funzionario delegato salvo per i notai quanto disposto dalle leggi ad essi relative. L’UG deve entro il mese successivo a ciascun quadrimestre solare presentare il repertorio all’Ufficio Registro (ora Agenzia delle Entrate) che ne rilascia ricevuta. L’agenzia delle entrate dopo aver controllato la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonché la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri appone il proprio visto dopo l’ultima iscrizione indicando la data di presentazione e il numero degli atti iscritti o dichiarando che non ha avuto luogo alcuna iscrizione (max)

Il repertorio deve poi essere restituito entro 3 gg. dalla presentazione.


 

10)  In quale modo e in quale momento sconta l’imposta di bollo la cambiale emessa all’estero?

La cambiale emessa all’estero sconta l’imposta di bollo nel momento in cui è negoziata o presentata in Italia e sconta l’imposta nella stessa misura stabilite per le cambiali emsse in Italia. L’imposta è assolta con marche per cambiali da annullarsi dall’Ufficio Registro (ora Agenzia Entrate) o dagli uffici postali ovvero con visto per bollo (max)


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