Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell'ufficiale giudiziario

disposizioni legislative attinenti alla professione dell'ufficiale giudiziario    


 Comunicazione interna poste

a TUTTI DIRETTORI UFFICI P.T. PROVINCIA

c/c oggetto: Disposizione di servizio n.34: nuova disciplina assegni postali

18.05.2001

 Si trasmettono le disposizioni di servizio riguardanti la nuova disciplina assegni postali. (Ail. 5).

 Poste italiane  comunicazione interna 

da DIVISIONE RETE TERRITORIALE  - DIVISIONE BANCOPOSTA

ai DIRETTORI DI FILIALE- DIRETTORI DI UFFICIO POSTALE e. p.c. AI DIRETTORI REGIONALI

Roma, 16.05.2001

 Oggetto:Disposizione di servizio n. 34. Nuova disciplina assegni postali.

 PREMESSA

 A seguito dell’emanazione del nuovo “Regolamento recante norme in materia di servizi di Bancoposta”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.. 94 del 23 aprile u.s., a partire dal giorno 8 maggio 2001, data di entrata in vigore del citato Regolamento, agli assegni postali si applica, in quanto compatibile, la disciplina degli assegni bancari.

 Alla luce di quanto sopra e in attesa che venga riformulata l’intera normativa in materia, si rende necessario comunicarvi quanto segue in merito all’istituto del protesto (applicabile agli assegni postali emessi a partire dall’8 maggio 2001).

 11 protesto è / ‘atto autentico, redatto da un pubblico ufficiale, che permette, a fronte di assegni risultati impagati (privi di copertura) e/o irregolari nella firma, di esercitare da parte del terzo portatore l’azione di regresso verso gli obbligati (eventuali giranti e avallantìf).

 OPERATIVITA’

 Dalla data del 18 maggio 2001 e fino a nuove comunicazioni in merito, si hanno le seguenti operatività:

 ATTIVITA’ SVOLTA DAI CUAS

 effettua  l’invio degli assegni al pubblico ufficiale per la levata del protesto, per i titoli negoziati tramite banca, e scambiati in stanza dì compensazione, risultati impagati, e per gli assegni versati s.b.f. su conto corrente postale successivamente riscontrati dal CUAS irregolari nella firma di traenza; 

ATTIVITA’ SVOLTA DALL’UFFICIO POSTALE

E’ essenziale che l’operatore dell’Ufficio Postale non completi in alcun modo gli assegni anche se privi di elementi essenziali, in tal caso deve restituire l’assegno al portatore affinché lo regolarizzi.

E’ altresì essenziale che solo dopo il buon fine dell’operazione l’operatore provveda ad apporre i timbri previsti e a tagliare l’angolo superiore sinistro degli assegni. In caso di operazioni non andate a buon fine l’operatore:

a.       restituisce al portatore l’assegno presentato all’ufficio di radicamento del conto su cui è tratto l’assegno per la riscossione in contanti, ma non pagabile (insufficienza fondi, firma non conforme allo specimen);

b.       restituisce al portatore correntista l’assegno presentato per il versamento s.b.f e non pagato per mancanza di fondi.

 

In questi due casi l’Ufficio Postale non invia il titolo al Pubblico Ufficiale.

 Sono in corso di predisposizione le procedure operative, che permetteranno di inserire tra i servizi offerti alla clientela, quello di invio al protesto degli assegni postali nei casi finora non previsti.

 MODALITÀ’ OPERATIVE DEGLI UFFICI POSTALI

 Tutti gli assegni postali presentati, sia per il pagamento (che potrà avvenire solo presso l’ufficio di radicamento del conto) che per 11 versamento su conto corrente postale, vanno lavorati in tempo reale al momento della presentazione.

 Pertanto per gli assegni postali versati s.b.f con distinta mcd. CII 55 va modificata la. sequenza di lavorazione prevista alla scheda 6.3.6 del volume Il Bancoposta con le seguenti modalità:

1       l’operatore deve effettuare le attività preliminari di cui alla scheda 6.3.5 dei volume Il Bancoposta;

2       procede alla verifica della capienza del conto del traente ed al relativo addebito;

3     effettua la transazione di versamento con distinta mod. CH 55 ritirando il titolo sul quale verrà apposta, sopra la firma di girata, la dicitura “Per me pagate a Poste Italiane valuta per l’incasso”.

(Gli assegni che in fase di estinzione non presentano la necessaria copertura vanno restituiti al portatore che potrà esercitare l’eventuale azione di regresso.

 Nei soli casi in cm il portatore esigesse la dichiarazione scritta di constatazione di impagato, l’operatore deve apporre sul retro dell’assegno il luogo, la data di presentazione, i dati anagrafici e il codice fiscale del traente, la dicitura “Assegno impagato per      (causale di impagato, es. mancanza fondi, firma di traenza irregolare)”, il timbro e la firma.

Questa dichiarazione per avere gli effetti del protesto deve essere sottoposta dal portatore a registrazione nei termini previsti (art. 64 l.a.); In tal caso l’operatore deve anche elevare verbale di constatazione da inviare al CUAS ai tini degli adempimenti previsti dalla Legge 386/90.

 Presso tutti gli uffici postali deve essere affisso in modo ben visibile al pubblico l’allegato avviso alla clientela (all. I).

 ALTRI ADEMPEMENTI

 Gli uffici postali ovvero le Filiali che dovessero ricevere notizia da parte dei Notai e/o dai Segretari Comunali di un assegno postale protestato devono immediatamente darne comunicazione al CUAS competente ai tini degli adempimenti previsti dalla legge 386/90.

 INFORMATIVA SUL PROTESTO

 L’atto di protesto viene levato per gli assegni trasferibili e muniti di almeno una girata, conseguentemente il protesto non va levato nel caso in cui traente e beneficiano coincidano.

 Il protesto deve essere levato presso il comune coincidente con il luogo di pagamento degli assegni.

Per gli assegni postali, a differenza di quello che normalmente avviene nel sistema bancario, il luogo di pagamento è individuato nella Filiale indicata nel corpo dell’assegno a fianco della dicitura “Poste Italiane S.p.A”.

 Per gli assegni mod. CH 16, in assenza di apposito spazio nel corpo del titolo, il luogo di emissione va indicato, a cura del traente, accanto allo spazio data.

Pertanto l’operatore al momento dell’accettazione di tale assegno è tenuto a verificare che sia correttamente compilato.

Su questo tipo di assegni il luogo di pagamento è:

 1   Il comune del luogo indicato nell’apposito spazio del modulo oppure, in assenza di questo, il comune del luogo di emissione dell’assegno come indicato nel capoverso precedente;

2      in assenza di entrambi il comune di Roma quale stabilimento principale di Poste Italiane,

Gli assegni mod. CH 16 risultati impagati sono protestabili presso il luogo di pagamento, da individuare secondo quanto sopra indicato.

I termini entro cui è possibile levare il protesto sono i seguenti:

1)    entro 8 giorni solari dalla data di emissione dell’assegno per gli assegni “su piazza”, ossia gli assegni per i quali coincide il comune del luogo di emissione con il comune del luogo di pagamento (Es. un assegno emesso dal traente con indicazione di Roma come luogo di emissione e recante, a fianco all’indicazione “Poste Italiane s.p.a.”, la scritta a stampa “Filiale di Roma Via della Vite 106).

2)    Entro 15 giorni solari dalla data di emissione dell’assegno per gli assegni “fuori piazza” ossia gli assegni per i quali non coincide il comune del luogo di emissione con il comune del luogo di pagamento (Es. un assegno emesso dal traente a Milano recante, a fianco all’indicazione “Poste Italiane s.p.a.”, la scritta a stampa “Filiale di Roma Via della Vite 106).

Le norme che precedono modificano in parte la normativa del volume II Bancoposta e sostituiscono la disposizione di servizio n. 3 dell’ 11.1.2001.

Divisione Rete Territoriale                                Divisione BancoPosta
Marco Cesareo                                Gennaro Massimo De Simone
(originale firmato)                                (originale firmato)


Pagina W
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
In Posta come in banca. Firmato l'accordo con Abi: dal 2 luglio i titolari di cc postali 
potranno versare qualunque tipo di assegno bancario sul loro conto. Entro l'anno l'intesa sul bancomat
Il presidente dell'Abi, Maurizio Sella, e il presidente di Poste Italiane, Enzo Cardi, hanno  firmato oggi l'accordo per lo scambio e l'incasso dei titoli bancari e postali.
L'accordo, che sarà operativo dal 2 luglio, regola lo scambio fra le Poste e le banche di tutte le tipologie di assegni postali, bancari e circolari, rendendo possibile la piena negoziabilità in Poste Italiane dei titoli bancari e in banca di quelli postali. In altre parole, a partire dal 2 luglio tutti i titolari di un conto corrente postale saranno in grado di versare qualunque tipo di assegno bancario sul loro conto, anche quelli con girata.
Con questo accordo - ha affermato il presidente delle Poste Enzo Cardi - si arriva alla piena negoziabilità degli strumenti del circuito bancario e di quello postale.
In vista dell'adeguamento all'euro, si potrà - sempre secondo Cardi - facilitare i 
pagamenti utilizzando meno moneta corrente. Ma non è tutto.
Sia i vertici di Poste sia quelli dell'Abi hanno garantito il proprio impegno per arrivare a trovare un accordo per l'ultimo nodo verso l'integrazione fra i sistemi di pagamento bancario e postale - Bancomat e Pagobancomat - nei tempi più brevi possibili.
Sarebbe bello - ha detto l'amministratore delegato di Poste Italiane, Corrado Passera - arrivare alla conclusione di quest'ultimo accordo prima dell'avvio dell'euro (il che significherebbe entro il 2000, ndr) e entrambi ce la metteremo tutta.
Durante la conferenza stampa di presentazione dell'accordo si è verificato un episodio che fa pensare che non tutti i problemi siano risolti: Giuseppe Zadra, direttore dell'Abi, ha detto che "Freccia", il bollettino bancario che permetterà ad esempio di pagare in banca le bollette di luce e gas, è già pronto. Enzo Cardi ha replicato che bisogna vedere se ci sono "problemi di Antitrust". Ma Zadra ha precisato che Freccia non ha sostanziali problemi di Antitrust, limitati solo al lancio commerciale del nuovo prodotto.
L'accordo prevede un prezzo di massima, fissato a 2.000 lire, rispetto al quale la singola banca deciderà di far pagare al cliente ciò che vuole.
26 giugno 2001

disposizioni legislative attinenti alla professione dell'ufficiale giudiziario  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 MARZO 2001 N. 144.Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta.