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Comunicazione
interna poste
a TUTTI DIRETTORI UFFICI P.T. PROVINCIA
c/c
18.05.2001
Si trasmettono le disposizioni di servizio riguardanti la nuova disciplina assegni postali. (Ail. 5).
Poste
italiane comunicazione
interna
da DIVISIONE RETE TERRITORIALE - DIVISIONE BANCOPOSTA
ai DIRETTORI DI FILIALE- DIRETTORI DI UFFICIO POSTALE e. p.c. AI DIRETTORI REGIONALI
Roma, 16.05.2001
Oggetto:Disposizione di servizio n. 34. Nuova disciplina assegni postali.
PREMESSA
A seguito dell’emanazione del nuovo “Regolamento recante norme in materia di servizi di Bancoposta”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.. 94 del 23 aprile u.s., a partire dal giorno 8 maggio 2001, data di entrata in vigore del citato Regolamento, agli assegni postali si applica, in quanto compatibile, la disciplina degli assegni bancari.
Alla luce di quanto sopra e in attesa che venga riformulata l’intera normativa in materia, si rende necessario comunicarvi quanto segue in merito all’istituto del protesto (applicabile agli assegni postali emessi a partire dall’8 maggio 2001).
11 protesto è / ‘atto
autentico, redatto da un pubblico ufficiale, che permette, a fronte
di assegni risultati impagati (privi di copertura) e/o irregolari nella firma,
di esercitare da parte del terzo portatore l’azione di regresso verso gli
obbligati (eventuali giranti e avallantìf).
OPERATIVITA’
Dalla
data del 18 maggio 2001 e fino a nuove comunicazioni in merito, si hanno le
seguenti operatività:
ATTIVITA’ SVOLTA DAI
CUAS
effettua
l’invio degli assegni al pubblico ufficiale per la levata del protesto,
per i titoli negoziati tramite banca, e scambiati in stanza dì compensazione,
risultati impagati, e per gli assegni versati s.b.f. su conto corrente postale
successivamente riscontrati dal CUAS irregolari nella firma di traenza;
ATTIVITA’
SVOLTA DALL’UFFICIO POSTALE
E’ essenziale che
l’operatore dell’Ufficio Postale non completi in alcun modo gli assegni
anche se privi di elementi essenziali, in tal caso deve restituire l’assegno
al portatore affinché lo regolarizzi.
E’ altresì
essenziale che solo dopo il buon fine dell’operazione l’operatore provveda
ad apporre i timbri previsti e a tagliare l’angolo superiore sinistro degli
assegni. In caso di operazioni non andate a buon fine l’operatore:
a.
restituisce al portatore l’assegno presentato all’ufficio di
radicamento del conto su cui è tratto l’assegno per la riscossione in
contanti, ma non pagabile (insufficienza fondi, firma non conforme allo
specimen);
b.
restituisce al portatore correntista l’assegno presentato per il
versamento s.b.f e non pagato per mancanza di fondi.
In questi due casi l’Ufficio
Postale non invia il
titolo al Pubblico Ufficiale.
Sono in corso di predisposizione
le procedure operative, che permetteranno di inserire tra i servizi offerti alla
clientela, quello di invio al protesto degli assegni postali nei casi finora non
previsti.
MODALITÀ’ OPERATIVE DEGLI
UFFICI POSTALI
Tutti gli
assegni postali presentati, sia per il pagamento (che potrà avvenire solo
presso l’ufficio di radicamento del conto) che per 11 versamento su conto
corrente postale, vanno lavorati in tempo reale al momento
della presentazione.
Pertanto per gli assegni postali
versati s.b.f con distinta mcd. CII 55 va modificata la. sequenza
di lavorazione prevista alla scheda 6.3.6 del volume Il Bancoposta con le
seguenti modalità:
1
l’operatore deve effettuare le attività preliminari di cui alla scheda
6.3.5 dei volume Il Bancoposta;
2
procede alla verifica della capienza del conto del traente ed al relativo
addebito;
3 effettua la transazione di versamento con distinta mod. CH 55 ritirando il titolo sul quale verrà apposta, sopra la firma di girata, la dicitura “Per me pagate a Poste Italiane valuta per l’incasso”.
(Gli assegni che in fase di estinzione
non presentano la necessaria copertura vanno restituiti al portatore che potrà
esercitare l’eventuale azione di regresso.
Nei soli casi in
cm il portatore esigesse la dichiarazione scritta di constatazione di impagato,
l’operatore deve apporre sul retro dell’assegno il luogo, la data di
presentazione, i dati anagrafici e il codice fiscale del traente, la dicitura
“Assegno impagato per
(causale di impagato, es. mancanza fondi, firma di traenza
irregolare)”, il timbro e la firma.
Questa dichiarazione
per avere gli effetti del protesto deve essere sottoposta dal portatore a
registrazione nei termini previsti (art. 64 l.a.); In tal caso l’operatore
deve anche elevare verbale di constatazione da inviare al CUAS ai tini degli
adempimenti previsti dalla Legge 386/90.
Presso tutti gli
uffici postali deve essere affisso in modo ben visibile al pubblico l’allegato
avviso alla clientela (all. I).
ALTRI ADEMPEMENTI
Gli
uffici postali ovvero le Filiali che dovessero ricevere notizia da parte dei
Notai e/o dai Segretari Comunali di un assegno postale protestato devono
immediatamente darne comunicazione al CUAS competente ai tini degli adempimenti
previsti dalla legge 386/90.
INFORMATIVA SUL
PROTESTO
L’atto di
protesto viene levato per gli assegni trasferibili e muniti di almeno una
girata, conseguentemente il protesto non va levato nel caso in cui traente e
beneficiano coincidano.
Il protesto deve
essere levato presso il comune coincidente con il luogo di pagamento degli
assegni.
Per gli assegni
postali, a differenza di quello che normalmente avviene nel sistema bancario, il
luogo di pagamento è individuato nella Filiale indicata nel corpo
dell’assegno a fianco della dicitura “Poste Italiane S.p.A”.
Per gli assegni mod. CH 16, in assenza di apposito spazio nel corpo del titolo, il luogo di emissione va indicato, a cura del traente, accanto allo spazio data.
Pertanto l’operatore al momento dell’accettazione di tale assegno è tenuto a verificare che sia correttamente compilato.
Su questo tipo di assegni il luogo di pagamento è:
1 Il comune del luogo indicato nell’apposito spazio del modulo oppure, in assenza di questo, il comune del luogo di emissione dell’assegno come indicato nel capoverso precedente;
2 in assenza di entrambi il comune di Roma quale stabilimento principale di Poste Italiane,
Gli assegni mod. CH 16 risultati impagati sono protestabili presso il luogo di pagamento, da individuare secondo quanto sopra indicato.
I termini entro cui è possibile levare il protesto sono i seguenti:
1) entro 8 giorni solari dalla data di emissione dell’assegno per gli assegni “su piazza”, ossia gli assegni per i quali coincide il comune del luogo di emissione con il comune del luogo di pagamento (Es. un assegno emesso dal traente con indicazione di Roma come luogo di emissione e recante, a fianco all’indicazione “Poste Italiane s.p.a.”, la scritta a stampa “Filiale di Roma Via della Vite 106).
2)
Entro 15 giorni solari dalla data
di emissione dell’assegno per gli assegni “fuori piazza” ossia gli assegni
per i quali non coincide il comune del luogo di emissione con il comune del
luogo di pagamento (Es. un assegno emesso dal traente a Milano recante, a fianco
all’indicazione “Poste Italiane s.p.a.”, la scritta a stampa “Filiale di
Roma Via della Vite 106).
Le norme che precedono
modificano in parte la normativa del volume II Bancoposta e sostituiscono la
disposizione di servizio n. 3 dell’ 11.1.2001.
Divisione Rete Territoriale
Divisione BancoPosta
Marco Cesareo
Gennaro Massimo De Simone
(originale firmato)
(originale firmato)
Pagina W
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
In Posta come in banca. Firmato l'accordo con Abi: dal 2 luglio i titolari di cc postali
potranno versare qualunque tipo di assegno bancario sul loro conto. Entro l'anno l'intesa
sul bancomat
Il presidente dell'Abi, Maurizio Sella, e il presidente di Poste Italiane, Enzo Cardi, hanno
firmato oggi l'accordo per lo scambio e l'incasso dei titoli bancari e postali.
L'accordo, che sarà operativo dal 2 luglio, regola lo scambio fra le Poste e le banche di
tutte le tipologie di assegni postali, bancari e circolari, rendendo possibile la piena negoziabilità in Poste Italiane dei titoli bancari e in banca di quelli postali. In altre parole, a partire dal 2 luglio tutti i titolari di un conto corrente postale saranno in grado di versare qualunque tipo di assegno bancario sul loro conto, anche quelli con girata.
Con questo accordo - ha affermato il presidente delle Poste Enzo Cardi - si arriva alla piena
negoziabilità degli strumenti del circuito bancario e di quello postale.
In vista dell'adeguamento all'euro, si potrà - sempre secondo Cardi - facilitare i
pagamenti utilizzando meno moneta corrente. Ma non è tutto.
Sia i vertici di Poste sia quelli dell'Abi hanno garantito il proprio impegno per arrivare a
trovare un accordo per l'ultimo nodo verso l'integrazione fra i sistemi di pagamento
bancario e postale - Bancomat e Pagobancomat - nei tempi più brevi possibili.
Sarebbe bello - ha detto l'amministratore delegato di Poste Italiane, Corrado Passera -
arrivare alla conclusione di quest'ultimo accordo prima dell'avvio dell'euro (il che
significherebbe entro il 2000, ndr) e entrambi ce la metteremo tutta.
Durante la conferenza stampa di presentazione dell'accordo si è verificato un episodio che
fa pensare che non tutti i problemi siano risolti: Giuseppe Zadra, direttore
dell'Abi, ha detto che "Freccia", il bollettino bancario che permetterà ad esempio di pagare in banca le
bollette di luce e gas, è già pronto. Enzo Cardi ha replicato che bisogna vedere se ci sono
"problemi di Antitrust". Ma Zadra ha precisato che Freccia non ha sostanziali problemi di
Antitrust, limitati solo al lancio commerciale del nuovo prodotto.
L'accordo prevede un prezzo di massima, fissato a 2.000 lire, rispetto al quale la singola
banca deciderà di far pagare al cliente ciò che vuole.
26 giugno 2001