Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell'ufficiale giudiziario

disposizioni legislative attinenti alla professione dell'ufficiale giudiziario  


23-4-2001  GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA  Serie generale n. 94

 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 MARZO 2001 N. 144.

Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costitu­zione;

 Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di banco posta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni ed integrazioni;

 Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 Visto il regolamento di esecuzione in materia di servizi di bancoposta, approvato con decreto del Presi­dente della Repubblica il 1° giugno 1989, n. 256;

 Vista la legge 10 ottobre 1990 n. 287, in materia di tutela della concorrenza e del mercato;

 Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settem­bre 1993, n. 385;

 Visto il decreto-legge 10 dicembre 1993, n. 487, con­vertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, concernente la trasformazione dell’Ammi­nistrazione delle poste e delle telecomunicazioni in Ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero;

 Vista la deliberazione C.I.P.E. del 18 dicembre 1997, come modificata con deliberazione C.I.P.E. del 2 novembre 2000, concernente la trasformazione in società per azioni dell’Ente Poste Italiane;

 Vista la delibera dell’Assemblea del 28 febbraio 1998 di trasformazione dell’Ente Poste Italiane in società per azioni;

 Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, concernente il riordino della Cassa depositi e prestiti;

 Visto l’articolo 40, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che autorizza il Governo ad emanare apposito provvedimento di modificazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, nonché a defi­nire le modalità di applicazione ai servizi di bancoposta della normativa di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fatti salvi i principi normativi che gover­nano il risparmio postale nelle sue peculiari caratteri­stiche;

 Considerata l’esigenza di assicurare il regolare fun­zionamento dei sistemi di pagamento, come previsto dall’articolo 146 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;

 Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 12 febbraio 2001;

 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’8 marzo 2001;

 Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro delle comunicazioni;

 EMANA

 il seguente regolamento:

 Titolo I  DISPOSIZIONI GENERALI

 Art. 1.Definizioni

 1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

 a)  Poste: la società per azioni Poste Italiane isti­tuita ai sensi della deliberazione C.I.P.E. del 18 dicem­bre 1997, come modificata con deliberazione C.I.P.E. del 2 novembre 2000;

 b)  testo unico bancario: il decreto legislativo IO settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;

 c)   testo unico finanza: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

d)  conto corrente postale: il conto corrente aperto presso le Poste Italiane S.p.a.;

e)  assegno postale: l’assegno tratto su Poste;

f) vaglia postale: lo strumento di trasferimento nazionale ed internazionale di fondi emesso da      Poste;

g) bollettino di conto corrente postale: il modulo emesso da Poste per il versamento di fondi su un conto corrente postale;

h)          risparmio postale: la raccolta di fondi attra­verso libretti di risparmio postale e buoni postali frutti­feri effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.Attività di bancoposta

 1. Le attività di bancoposta svolte da Poste compren­dono:

 a)  raccolta di risparmio tra il pubblico, come defi­nita dall’articolo Il, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse o strumentali;

 b)  raccolta del risparmio postale;

 c)   servizi di pagamento, comprese l’emissione, la gestione e la vendita di carte prepagate e di altri mezzi di pagamento, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo unico bancario;

 d)  servizio di intermediazione in cambi;

 e)          promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari abilitati;

 f) servizi di investimento ed accessori di cui all’ar­ticolo 12.

 2. Poste è autorizzata a prestare tutti i servizi di ban­coposta senza necessità di iscrizione in albi od elenchi.

 3. In quanto compatibili, si applicano alle attività di cui al comma 1, gli articoli 5, 12, da 20 a 23, 24, commi i e 2, 25, 26, 50, 51, 52, 53, commi 1, 2 e 3, 54, comma 1, da 56 a 58, da 65 a.67, 68, comma 1, 78, da 115 a 120, 121, comma 3, da 127 a 129, 134, 140, da 143

a 145 del testo unico bancario.

 4. Alla prestazione da parte di Poste di servizi di inve­stimento ed accessori si applicano, in quanto compati­bili, i seguenti articoli del testo unico finanza: 5, 6, comma 1, lettera a) e b), e comma 2, 7, commi i e 2, 8, 10, commi i e 2, da 21 a 23, 25, limitatamente ai mercati regolamentati italiani, 30, 31, commi 1, 3 e 7, 32, 51, 59, 168, 171, commi 1 e 2,190, commi 1, 3 e 4, 195.

 5.    Nell’ambito delle attività di cui al comma 1, Poste è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell’appli­cazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate ai commi 3 e 4, nonché della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A Poste si appli­cano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l’adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti.

 6. Il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 10 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modifi­cazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel comma 4, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico banca­rio, ove applicabili.

 7. Per quanto non diversamente previsto nel presente decreto, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di prescrizione.

 8. Poste non può esercitare attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico.

 9. Per l’esercizio dell’attività di bancoposta,, Poste si avvale di strutture organizzative autonome. E tenuta, altresì, ad istituire un sistema di separazione contabile dell’attività di bancoposta rispetto alle altre attività.

 Art. 3.Rapporti con i clienti

 1. Per quanto non diversamente previsto nel presente decreto, i rapporti con la clientela ed il conto corrente postale sono disciplinati in via contrattuale nel rispetto delle norme del codice civile e delle leggi speciali.

 2. Fatte salve le disposizioni del C.I.C.R. emanate ai sensi dell’articolo 118 del testo unico bancario, la comu­nicazione ai clienti delle unilaterali variazioni contrat­tuali sfavorevoli eventualmente apportate ai tassi di interesse, prezzi o altre condizioni previsti nei contratti di durata è effettuata mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale con efficacia a decorrere dal quindi­cesimo giorno dalla pubblicazione stessa, nonché mediante avviso inviato ai correntisti.

 3. Salvo diversa disposizione della sede centrale e salva diversa comunicazione scritta del preposto al­l’ufficio postale che individuino differenti strumenti operativi, i clienti possono impartire a Poste disposi­zioni solo personalmente o a mezzo di rappresentante e nelle forme prescritte, a seguito di accesso ad uno degli uffici postali abilitati all’operazione richiesta.

 4. Salve le speciali disposizioni concernenti le ammi­nistrazioni pubbliche, ove l’operazione richiesta con-senta il conferimento di procura questa, scritta o docu­mentata per iscritto dal preposto all’ufficio postale, secondo la forma richiesta per l’atto da compiere, e conservata presso l’ufficio medesimo e conserva effica­cia fino alla notificazione al predetto preposto della sua modifica o revoca.

 5. La legittimazione del cliente è controllata in base:

 a)  alla corrispondenza della sottoscrizione, se richiesta dalla legge, o del diverso strumento di identifi­cazione utilizzato su indicazione di Poste per singoli servizi, rispettivamente alla sottoscrizione depositata presso Poste od allo strumento da questa indicato;

 b)  ai documenti di riconoscimento esibiti, ove ciò sia richiesto dalla legge.  

TitoloII IL CONTO CORRENTE POSTALE
Art. 4.

Il bollettino di conto corrente postale

  1. Per i versamenti su conto corrente postale effet­tuati presso gli uffici postali da soggetti diversi dal tito­lare del conto beneficiano sono impiegati appositi bol­lettini stampati da Poste, su cui può essere riservato uno spazio per le operazioni di postagiro.

 2. Poste può autorizzare i correntisti a stampare in proprio i bollettini.

 3. L’uso di bollettini non autorizzati può costituire causa di risoluzione del rapporto di conto corrente.

 4. I bollettini di versamento devono essere presentati già compilati in ogni loro parte agli uffici postali, i quali accertano esclusivamente la integrale compila­zione e la corrispondenza della somma vérsata dal cliente con quella indicata nel bollettino. L’indicazione della causale del versamento è obbligatoria quando trattasi di pagamenti a favore di Amministrazioni pub­bliche.

 5. Nel caso di discordanza tra le generalità del cor­rentista e il numero del conto corrente, l’accredito viene effettuato sul conto corrispondente alle generalità del correntista.

 6. Il versamento in conto corrente postale ha valore liberatorio per la somma riportata sulla relativa rice­vuta dal timbro apposto da Poste, con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito, salve le disposi­zioni stabilite da leggi e regolamenti speciali.

 Titolo III SERVIZI DI PAGAMENTO

 Capo I GENERALITÀ

 Art. 5.Tipologie

 1. Poste può svolgere servizi di pagamento, compreso il servizio di riscossione di crediti, nei confronti del pubblico.

 2. Il servizio di trasferimento fondi può avere luogo tramite vaglia postale, assegno postale e in ogni altra forma, con o senza emissione di mezzi di pagamento.

 Capo lI IL VAGLIA POSTAJ,.E

 Art. 6.Caratteristiche

 1. Il trasferimento di fondi mediante vaglia postale si perfeziona con la consegna del vaglia postale al benefi­ciario.

 2. Il vaglia postale può essere ceduto mediante girata se non munito, su richiesta del mittente, della clausola di non trasferibilità.

 3. Il credito incorporato nel vaglia postale si pre­scrive il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di emissione.

 4. Ai vaglia postali si applicano, in quanto compati­bili, le disposizioni applicabili all’assegno circolare.

 Capo III  L’ASSEGNO POSTALE

 Art. 7.Caratteristiche

 1. Gli assegni postali possono essere ordinari o vidi­mati.

 2. L’assegno postale ordinario è tratto su conto cor­rente postale. All’atto della sua presentazione al paga­mento, Poste accerta la disponibilità dei fondi, annulla il titolo e provvede all’addebito sul conto corrente del traente.

 3. L’assegno postale vidimato è tratto su Poste anche da chi non è correntista postale e non può essere riscosso se non reca la vidimazione che comprova l’av­venuta acquisizione dei fondi da parte di Poste.

 4. Agli assegni postali si applicano, in quanto compa­tibili, le disposizioni applicabili all’assegno bancario.

 Art. 8.Termini di validità

 1. Gli assegni ordinari sono pagabili entro il termine di sessanta giorni dalla data di traenza.

 2. Gli assegni vidimati sono pagabili a vista, entro il termine di due mesi dal momento in cui viene apposta la vidimazione.

 Art. 9.Assegno di pagamento estero

 1. L’assegno di pagamento estero è utilizzato per il pagamento di fondi trasferiti dall’estero ed è spedito da Poste al beneficiano.

 2. L’assegno è emesso da Poste con la clausola di non trasferibilità e con un termine di validità, scaduto il quale non può essere pagato, né rinnovato.

 Capo IV ALTRE OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO FONDI

 Art. 10.Integrazione nei sistemi di trasferimento fondi

 1. La Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 146 del testo unico bancario, adotta le misure necessarie ad assicurare l’integrazione di Poste nei sistemi di paga­mento e l’interoperabilità dei circuiti di pagamento postale e bancario.

Art. 11.Trasferimenti internazionali di fondi

 I. Ai trasferimenti internazionali di fondi si appli­cano le convenzioni e gli accordi internazionali e le relative disposizioni applicative.

 Titolo IV I SERVIZI DI INVESTIMENTO

 Art. 12.Prestazioni dei servizi di investimento

 1. Salvo quanto già previsto all’articolo 2, comma 1, Poste può svolgere nei confronti del pubblico i servizi di investimento e i servizi accessori previsti, rispettiva­mente, dall’articolo 1, comma 5, lettere b), c), ed e), e dall’articolo 1, comma 6, lettere a), b), d), e), f) e

del testo unico finanza, nonché le attività connesse e strumentali ai servizi di investimento.

 2. La promozione ed il collocamento nei confronti del pubblico, da parte di Poste presso la propria sede e dipendenze, di strumenti finanziari e di prodotti finan­ziari non costituisce offerta fuori sede ai sensi dell’arti­colo 30 del testo unico finanza.

 Titolo V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 Art. 13. Norma finale

 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai rapporti esistenti tra Poste e clientela alla data di entrata in vigore delle stesse, fatti salvi gli atti posti in essere e gli effetti prodotti in applicazione della norma­tiva previgente.

 2. Sono abrogati:

 a)  gli articoli da 100 a 137, 138, comma 2, da 139 a 142, 144 e 145 del decreto del Presidente della Repub­blica 29 marzo 1973, n. 156;

 b)  gli articoli da l a 5 ,da7 a l3, da 16 a 63, da 67a 95, 96 comma 2, da 97 a 100, da 102 a 104, 105, comma 1, limitatamente alle parole da: «il correntista» a: «tuttavia», nonché i commi 3 e 4, da 106 a 121, 122, comma 1, limitatamente alla lettera a), ed alle parole da: «rettificare» a: «od» della lettera b), da 123 a 134 del decreto del Presidente della Repubblica 1º giugno 1989, n. 256;

 c)   tutte le istruzioni per i servizi di bancoposta;

 d)    gli articoli 4, comma 3-bis, 8, comma 3, e 11 del decreto-legge 1~ dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, nella parte relativa ai servizi di bancoposta, nonché tutte le disposizioni emanate in applicazione degli stessi.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 Dato a Roma addì 14 marzo 2001

 Comunicazione interna poste : nuova disciplina assegni postali e assegno postale

disposizioni legislative attinenti alla professione dell'ufficiale giudiziario