5. CATANZARO:

 distretti delle Corti di Appello di Catanzaro e Reggio Calabria - 11 posti

Nome

qualifica

incarico

Fortunato R. Barone

Magistrato di Cassazione - CA Catanzaro

Presidente

Rocco Barillari

Dirigente CA Catanzaro

componente

Antonio Iaquinta

Ufficiale Giudiziario - Trib. Crotone

componente

Maria J. Pegorari

Cancelliere C2 - CA Catanzaro

segretario

Antonella G. Magnavita

Magistrato Appello - CA catanzaro

Pres. Supplente

Francesco Scopelliti

Dirigente CA Reggio Calabria

Comp.Supplente

Maria S. Gambardella

Ufficiale Giudiziario CA Catanzaro

Comp. Supplente

Marisa Melina

Cancelliere C1 - CA Catanzaro

Segr. Supplente


  1. soggetti della cambiale tratta e del vaglia cambiario.

I soggetti della tratta sono:

  - il traente (colui che emette la cambiale);

  - il trattario (colui che è designato a pagare);

  - il prenditore (colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento).

I soggetti del vaglia cambiario sono:

  - l'emittente (colui che promette di pagare una somma determinata);

  - il prenditore (colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento).


2.Le caratteristiche della cambiale in bianco.

La cambiale è in bianco quando manca almeno un requisito essenziale fra quelli indicati nell’art.1 della legge cambiaria. L’unico elemento che al momento della emissione deve essere presente è la sottoscrizione dell’emittente. Perché la cambiale sia valida l’importante è che al momento della presentazione la cambiale sia completa. Quest'ultima caratteristica vale a differenziare la cambiale in bianco dal titolo incompleto quando fu emesso anche se ad entrambe le fattispecie si applica comunque l'art. 14 del r.d. n. 1669/1933.

Se una cambiale, incompleta quando fu emessa, venga completata contrariamente agli accordi interceduti, l’inosservanza di tali accordi non può essere opposta al portatore, a meno che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede, ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola.


Ufficiali abilitati all'elevazione del protesto.

Il protesto deve essere elevato da un notaio o da un Ufficiale Giudiziario (di area C e B) e nei comuni dove non esiste notaio o Ufficiale Giudiziario il protesto può essere levato dal segretario comunale.

Le aziende di credito, quando il pagamento o l’accertamento del titolo deve eseguirsi in uno dei comuni non sede di ufficio notarile o giudiziario, esercitano, prima della ripartizione dei titoli, la scelta inerente all’incarico del protesto tra segretario comunale ed i pubblici ufficiali delle altre categorie e comunicano le loro decisioni all’ufficio giudiziario competente a disporre la ripartizione”. Il terzo comma dello stesso articolo 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349. stabilisce inoltre che “le aziende di credito, in tutti i casi di indisponibilità, per qualsiasi ragione, di una delle categorie dei pubblici ufficiali, possono incaricare per il protesto le altre categorie disponibili”.


 

Il termine di presentazione per il protesto dell'assegno bancario.

8 giorni dalla data di emissione, se è pagabile nello stesso comune in cui è stato emesso  (in piazza),

15 giorni se invece si tratta di comuni diversi (fuori piazza).

  L'assegno  bancario  emesso in un paese diverso da quello nel quale è pagabile deve essere presentato entro il termine di venti giorni o di  sessanta  giorni  a secondo che il luogo di emissione e quello di pagamento [81] siano nello stesso o in diversi continenti.  A questo effetto gli assegni bancari emessi in un paese di Europa e pagabili  in  un  paese  litoraneo  del Mediterraneo o viceversa sono considerati  come  assegni  bancari  emessi  e  pagabili nello stesso continente. I  termini  suddetti  decorrono  dal  giorno  indicato nell'assegno bancario come data di emissione

La presentazione dell’assegno da parte dell’Ufficiale Giudiziario, va fatta presso il trattario (banca) prima che sia spirato il termine di presentazione ed il protesto è l’atto che accerta in forma solenne l’avvenuta presentazione del titolo in tempo utile ed il conseguente rifiuto della Banca di pagare.

   Se  la  presentazione (prenditore: beneficiario) è  fatta  l'ultimo  giorno  del termine, il protesto  o  la  constatazione equivalente può farsi il primo giorno feriale successivo. (articolo 46)


Imposta di bollo: applicabilità nel procedimento civile e penale.

Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con d.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115, ha inciso anche sulla disciplina dell'imposta di bollo.In particolare, quelle che interessano l'imposta sul bollo, sono riportate all'articolo 18 dello stesso Testo unico (Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui e' dovuto il contributo unificato).

Tale articolo, che ha modificato e riscritto la norma originaria in funzione del riordino complessivo della materia delle spese di Giustizia, recita: "Agli atti e ai provvedimenti del processo penale non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica, altresi', agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato (omissis)".

Un'interpretazione logico-sistematica permette di evidenziare i presupposti per l'applicazione del contributo unificato e della conseguente esenzione dall'imposta di bollo .

L'imposta di bollo in materia di atti giudiziari acquisisce una natura residuale, perché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato. Occorre precisare, però, che l'esclusione dal pagamento del contributo unificato non comporta sempre il pagamento dell'imposta di bollo.

Sono soggetti, pertanto, all'imposta di bollo - in quanto non rientranti nei procedimenti giurisdizionali - ad esempio: gli atti di notorietà, la trascrizione della vendita di automobili con riserva di proprietà, la pubblicità dei testamenti e i procedimenti di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici . Pertanto la disciplina dell'imposta di bollo e' invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1"(cfr art. 18 c.2 Testo unico). I terzi, in genere, scontano ordinariamente l'imposta di bollo sulle istanze, domande e copie degli atti e dei provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali perché non sono, a differenza delle parti, elementi costitutivi del rapporto processuale. Il legislatore, infatti, indicando nella parte processuale il "presupposto soggettivo" dell'esenzione, ha inteso indirettamente confermare il 'presupposto oggettivo' del 'procedimento giurisdizionale' come ambito e limite del contributo unificato.


supplenze ed applicazioni dell' ufficiale giudiziario.

L'applicazione viene disposta dal presidente della corte d'appello qualora in un ufficio manchi, per qualunque motivo, un ufficiale giudiziario mentre la supplenza consiste nel fatto che un u.g. B3 può, quando particolari esigenze di servizio lo richiedono o in caso di impedimento temporaneo di un u.g. C1, eseguire, secondo le direttive ricevute dal dirigente UNEP, tutti gli atti attribuiti alla competenza dell'u.g. compresi gli atti di esecuzione.

Nei casi di applicazione e supplenza, l'applicato o il sostituto percepisce i diritti e le indennità che spetterebbero all'u.g. sostituito.


Definizione dello stato mensile e del verbale di riparto nonché i relativi adempimenti dell'ufficiale giudiziario.

   L’Ufficiale Giudiziario Dirigente in virtù dell’articolo 146 del D.P.R.1229/1959 amministra, sotto la propria responsabilità, tutte le somme incassate dall’ufficio a titolo di: diritti, trasferte, tassa erariale, percentuale e le somme recuperate mediante il modello 69.  Lo stesso articolo stabilisce che il Dirigente UNEP è tenuto a presentare al Capo dell’ufficio un rendiconto mensile sia sulle somme riscosse che sulla trattenuta del 3% da destinare al fondo spese ufficio.Pertanto lo stato mensile è un prospetto riepilogativo mensile dei proventi riscosse dall'UNEP.

 

 Il verbale di riparto è un documento con il quale il dirigente UNEP determina la quota pro-capite spettante a ciascun u.g. a titolo di diritti e  che successivamente deposita in cancelleria entro il ventesimo giorno successivo a quello di riferimento.

Ai sensi degli articoli 147 e 168 u.c. l’Ufficiale Giudiziario Dirigente è tenuto a comunicare agli interessati sia l’importo delle quote spettanti che la data del deposito del verbale di riparto, in quanto gli stessi hanno diritto di proporre reclamo con ricorso al Capo dell’ufficio giudiziario, entro 10 giorni dal deposito citato.

 

La somma complessiva dei diritti, trasferte e percentuale da prendere in considerazione ai fini della ripartizione,  deve essere al netto della trattenuta del fondo spese ufficio e della tassa erariale del 10%, tenendo distinte la quota spettante agli ufficiali giudiziari C1 da quella degli Ufficiali Giudiziari di area B (B3).

 In ipotesi di assenza per malattia, l’Ufficiale Giudiziario Dirigente, prima di procedere alla ripartizione in parti uguali, dei diritti netti computabili tra tutti gli Ufficiali Giudiziari in servizio, deve defalcare dalla massa dei diritti netti la quota spettante al dipendente in malattia pari al minimo garantito (o in proporzione ai giorni di assenza).


Procedimento disciplinare a carico dell'UG con particolare riferimento all'impugnazione.

La sanzione disciplinare può essere impugnata davanti al collegio arbitrale di disciplina del ministero della giustizia, innanzi al giudice del lavoro o all'arbitro unico.

 

La condizione di procedibilità del ricorso contro la sanzione irrogata e’ , per il Giudice del lavoro il Tentativo obbligatorio di conciliazione. Se questa non riesce  il giudizio si svolgerà secondo il rito del lavoro disciplinato dal cpc.

Mentre il collegio arbitrale di disciplina (art.55 d.lgs.165/01) è chiamato a decidere sulle impugnazioni proposte dal dipendente, anche per mezzo di procuratore o di associazione sindacale cui conferisce mandato, entro 20 giorni dalla sanzione inflitta dall’organo competente.  Il collegio emette la sua decisione entro 90 giorni dall’impugnazione e l’amministrazione deve conformarsi. 

Giova ricordare che le decisioni avverso le impugnazioni dei provvedimenti davanti all’arbitro  unico devono essere precedute obbligatoriamente da un tentativo di conciliazione.  Inoltre, diversamente da quanto accade per le impugnazione davanti al Collegio, l’amministrazione, in caso di pronuncia di risoluzione del contratto da parte del arbitro unico, e quindi quando trattasi di sanzioni espulsive non ha l’obbligo di adeguarvisi. La ragione di ciò, probabilmente risiede in una carenza di sicurezza da parte dell’amministrazione, poiché in presenza di un giudizio davanti ad un organo monocratico, qual è l’arbitro unico, è estromessa dalla partecipazione al giudizio. Così non è per il procedimento davanti al Collegio la cui composizione prevede anche due rappresentanti dell’amministrazione. Perciò, di fronte a sanzioni di una certa entità quali il licenziamento, l’amministrazione non si assume l’obbligo dell’adeguamento alla sanzione irrogata dall’arbitro unico.


Sanzioni disciplinari a carico dell'UG, in particolare la censura.

L’art.12  del CCNL 2002-2005 ha sostituito l’art.24 del CCNL del 1995.

     In base alla nuova normativa la violazione da parte dei lavoratori degli obblighi disciplinari all’art.23 del CCNL 1995 danno luogo a seconda della gravità della infrazione alle seguenti sanzioni disciplinari, previo provvedimento disciplinare:

a.      rimprovero verbale;

b.      rimprovero scritto (censura);

c.      multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;

d.      sospensione del servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni;

e.      sospensione del servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;

f.      licenziamento con preavviso;

g.     licenziamento senza preavviso

In particolare il rimprovero scritto o censura si applica in caso di insufficiente rendimento; di inosservanza degli ordini di servizio anche relativi alle assenze per malattia o all'orario di lavoro; di comportamento scorretto verso gli altri dipendenti o il pubblico; di negligenza nella cura o nella vigilanza di strumenti o beni a lui affidati; di rifiuto ad assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione; di inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi.

E' applicata dal capo della struttura (presidente del tribunale o della corte d'appello) in cui il dipendente lavora.


Se l'UG presta contemporaneamente servizio in più uffici  a quali di questi spetta la liquidazione dell'indennità integrativa?

Si tiene conto dei diritti di importo maggiore mentre la liquidazione spetta al capo dell'ufficio cui l'u.g. è assegnato in organico.


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