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2. BARI: distretti delle Corti di Appello di Bari, Potenza e Lecce - 17 posti |
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Nome | qualifica | incarico |
Francesco La Malfa | Magistrato di Cassazione - Trib. Bari | Presidente |
Nicola A. Macerollo | Dirigente Procura R. CA Bari | componente |
Vito R. Cuscito | Ufficiale Giudiziario - CA Bari | componente |
Anna M. Tateo | Cancelliere C1 - CA Bari | segretario |
Riccardo Greco | Magistrato Appello - CA Bari | Pres. Supplente |
Rosalba Cipparano | Dirigente Tribunale M. Bari | Comp.Supplente |
Nunzia Stornata | Ufficiale Giudiziario CA Bari | Comp. Supplente |
Giovanna Schiavone | Cancelliere C1 - CA Bari | Segr. Supplente |
BARI
1. In relazione ad un decreto ingiuntivo munito di clausola di provvisoria esecuzione recante la condanna al pagamento di una parte del prezzo di una vendita di immobile quale sia l'imposta di registro applicabile e se per la sua applicazione rilevi l'apposizione della formula esecutiva.
Marco
2. Se e con quali modalità gli atti stragiudiziali debbono assolvere l'imposta sul bollo.
3. Cos'è'autoliquidazione dell'imposta di bollo e in quale circostanza può essere effettuata.
Marco
Si ha quando i singoli uffici statali riscuotono direttamente l'imposta per le domande presentate agli uffici stessi e per gli atti e i documenti da loro formati. In ogni caso presuppone l'autorizzazione della Direzione Generale delle Entrate nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio statale.
Nb.. in fondo a questa pagina le osservazioni di Tommaso
4. Se vi sono differenze di natura giuridica tra cambiale finanziaria e cambiale
ipotecaria, specificando eventualmente quali esse siano.
Entrambe sono titoli di credito all'ordine aventi però funzioni diverse: mentre l'emissione di cambiali finanziarie costituisce raccolta del risparmio, le cambiali ipotecarie servono per garantire la somma riportata nel titolo mediante ipoteca.
5. Entro quale termine deve essere presentato per il pagamento l'assegno
bancario e quali sono le conseguenze della sua tardiva presentazione.
6. Se sia possibile elevare protesto per una cambiale senza indicazione di
scadenza ovvero per una cambiale in cui il traente abbia inserito le
parole non all'ordine;.
Si, una cambiale priva della scadenza è protestabile in quanto si considera a vista, mentre se sulla cambiale c'è la clausola "non all'ordine" o equivalente significa che non si può trasferire con la girata e quindi (Ritengo) che non sia protestabile in quanto si ha una trasformazione del titolo da titolo di credito all'ordine (cambiale) in titolo nominativo.
Nb.. in fondo a questa pagina le osservazioni di Tommaso
7. Quali sono le detrazioni fiscali che l'UG Dirigente è obbligato a trattenere e versare.
Domanda poco chiara.
Genericamente le detrazioni fiscali sono degli importi, stabiliti nella legge, che DIMINUISCONO l'ammontare delle trattenute fiscali IRPEF lorde dovute sul reddito di lavoro dipendente o di pensione. La domanda ovviamente chiede il contrario...
Cosa avrei risposto?
L'ug ha l'obbligo di versare le seguenti trattenute:
1. IRPEF
2. contributi obbligatori
nonché l'obbligo di versare le seguenti tasse/tributi :
10% della tassa erariale, la quota del 16% degli ex operatori UNEP, le somme residue non richieste dalle parti, la soprattassa del 95%.
8. Per quale motivo al momento dell'assunzione in servizio, l'UG e AUG devono versare una cauzione.
A garanzia dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni.
9. In quali casi vi è esenzione dal contributo unificato?
ART. 10 (Esenzioni) DPR 1115/2002.
1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo
previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di
bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il
processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il
processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo di cui all'articolo 3,
della legge 24 marzo 2001, n. 89.
2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di
opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole,
e quello comunque riguardante la stessa.
3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV,
titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile.
4. Non è soggetto al contributo unificato il processo di valore inferiore a
euro 1.033 e il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500.
5. Il contributo unificato non è dovuto per il processo cautelare attivato in
corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di
giurisdizione.
6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla
parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
10. Quali sono gli obblighi e le facoltà dell'UG nel corso dell'esecuzione di
un provvedimento di rilascio d'immobile nel quale siano presenti cose
appartenenti alla parte tenuta al rilascio?
Ai sensi dell'articolo 609 cpc, l'uff. giud. ha la facoltà di disporne la custodia sul posto o il trasporto in altro luogo sempre che la parte tenuta al rilascio non provveda immediatamente alla loro asportazione. Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'uff. giud. dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.
OSSERVAZIONI
SULLA DOMANDA N. 3
- Tommaso Taranto
"COSA E' L'AUTOLIQUIDAZIONE
DELL'IMPOSTA DI BOLLO ED IN QUALI CIRCOSTANZE PUO' ESSERE EFFETTUATA"
Posto che per
“liquidazione” dell'imposta si intende quella parte del procedimento
applicativo del tributo volta alla DETERMINAZIONE del QUANTUM DEBEATUR, ne
consegue de plano che l'AUTOLIQUIDAZIONE non è altro che l'AUTODETERMINAZIONE
DEI TRIBUTI ad opera degli stessi soggetti passivi d'imposta o comunque ad opera
di soggetti diversi dagli Uffici fiscali (ad. es. da parte dei sostituti e dei
responsabili d'imposta).
Anche in materia d'imposta di
bollo, nonostante la caratteristica di tributo c.d. "istantaneo", è
possibile separare concettualmente la fase della determinazione del tributo
(LIQUIDAZIONE) da quella del suo pagamento. Infatti, secondo autorevole dottrina
(Raffaello Lupi, DIRITTO TRIBUTARIO, Parte Generale, pag. 137, § 33, 1999)
"In alcune imposte a struttura elementare, come l'imposta di bollo, l'autoliquidazione
dell'imposta di bollo avviene senza comunicare agli Uffici alcuna informazione,
ad esempio sulle generalità del contribuente o la ragione del versamento."
Ma è bene fare degli esempi
per vedere in concreto alcuni casi di applicazione dell'imposta:
*- se devo emettere una
cambiale tratta, devo essere io stesso e non l'Ufficio finanziario a calcolare
(fase dell'AUTOLIQUIDAZIONE) l'entità del valore bollato da acquistare (fase
del pagamento). *- Se redigo un atto stragiudiziale devo essere io contribuente
(o il pubblico ufficiale che ha collaborato in qualche modo alla redazione
dell'atto - al quale la legge tributaria gli affida la qualifica di
"responsabile d'imposta") a determinare "se" l'atto è
soggetto al tributo fin dall'origine e "qual'è" (AUTOLIQUIDAZIONE) la
misura e la modalità di pagamento dell'imposta.
*- Se porto a registrare presso
l'Ufficio del Registro (ora ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate) un atto
per il quale l'imposta è dovuta in caso d'uso, sarà l'Ufficio fiscale a
determinare, ex art. 41 TU 131/86, le imposte dovute (fase della LIQUIDAZIONE),
tra cui quella di bollo, e a chiederne il pagamento ai sensi dell'art. 54 del
citato TU, a mezzo F23 (fase del PAGAMENTO).
Dagli esempi fatti si vede bene
che, IN GENERALE, l'autoliquidazione dell'imposta di bollo si ha in tutti i casi
in cui l'imposta deve essere pagata fin dall'origine (AUTODETERMINAZIONE
DELL'IMPOSTA AD OPERA DELLO STESSO SOGGETTO PASSIVO), mentre si ha la
LIQUIDAZIONE nei casi in cui il tributo è dovuto al momento della
registrazione.
Vi sono inoltre due casi
normativamente previsti di autoliquidazione:
*- Ai sensi dell’art. 11 del
decreto-legge 28-3-1997, n. 79, che ha stabilito nuove modalità di liquidazione
e di pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse
ipotecarie e dell' imposta sostitutiva dell' INVIM, relative alle successioni.
*- Ai sensi dell'Art. 3
bis - (Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione) del
D.Lgs. n. 237/1997, ai sensi del quale è prevista l'autoliquidazione dei
tributi di registro ed accessori, in caso di registrazione telematica.
OSSERVAZIONI
SULLA DOMANDA N. 6, II^ PARTE - Tommaso Taranto
SE SIA POSSIBILE ELEVARE
PROTESTO ...... PER UNA CAMBIALE IN CUI IL TRAENTE ABBIA INSERITO LE PAROLE
“NON ALL’ORDINE”
Nel caso in cui il traente
abbia inserito la clausola “NON ALL’ORDINE” in una cambiale si verifica
una modifica negoziale della legge di circolazione del titolo cambiario che non
può avvenire più a mezzo GIRATA, ma esclusivamente con la forma e gli effetti
della cessione (art. 15, c. 2. L.C.). In tale ipotesi si possono quindi
verificare le seguenti eventualità: 1) La cambiale è trattenuta fino alla
scadenza dall’originario prenditore e perciò non viene ceduta a terzi
cessionari; 2) La cambiale viene trasferita a mezzo contratto di cessione a
successivi beneficiari. Nel primo caso, non c’è dubbio che la cambiale sia
protestabile per il sol fatto di garantire al portatore l’esperibilità
dell’azione di regresso nei confronti del traente (soggetto del rapporto
cartolare appartenente al novero degli obbligati di “regresso”). Quid iuris
invece nella seconda possibilità? Poiché l’istituto della cessione è privo
della funzione costitutiva (o di garanzia) tipica della girata, è pacifico che
il cedente non è tenuto a rispondere (a differenza del girante) della solvenza
del debitore ceduto, ovvero del trattario. Tuttavia, va evidenziato che, a norma
dell’art. 25 L.C., al cessionario si trasmettono tutti i diritti cambiari del
cedente, non dovrebbe quindi essere dubbio che tra i diritti stessi debba
comprendersi anche quello di garanzia di cui godeva il primo prenditore-cedente
nei confronti del traente. Ne discende l’esperibilità da parte del
cessionario dell’azione di regresso nei confronti dell’unico obbligato di
regresso e per l’effetto, la protestabilità della cambiale anche in tale
ipotesi.
A conforto di quanto precede
richiamo Segreto-Carrato (La Cambiale, Giuffrè 2000, pag. 407) secondo i quali
al di là degli ordinari casi di legittimazione attiva al protesto,
“l’ordinamento cambiario, anche in virtù dei contributi chiarificatori
giurisprudenziali, riconosce una legittimazione straordinaria anche a coloro che
hanno acquistato il titolo con un mezzo diverso dalla girata, come accade
esemplificativamente nelle fattispecie di cessione (art. 25 L.C., v. in
giurisprudenza Trib. Napoli, 8/10/1966….)”. Pavone La Rosa (La Cambiale,
Messineo, 1994) precisa che, in tale evenienza, il pubblico ufficiale richiesto
in merito ha l’onere di accertare che chi intende far protestare il titolo sia
a ciò legittimato alla stregua di un atto di acquisto extra-cartolare.