2. BARI:

 distretti delle Corti di Appello di Bari, Potenza e Lecce - 17 posti

Nome qualifica incarico
Francesco La Malfa Magistrato di Cassazione - Trib. Bari Presidente
Nicola A. Macerollo Dirigente Procura R. CA Bari componente
Vito R. Cuscito Ufficiale Giudiziario - CA Bari componente
Anna M. Tateo Cancelliere C1 - CA Bari segretario
Riccardo Greco Magistrato Appello - CA Bari Pres. Supplente
Rosalba Cipparano Dirigente Tribunale M. Bari Comp.Supplente
Nunzia Stornata Ufficiale Giudiziario CA Bari Comp. Supplente
Giovanna Schiavone Cancelliere C1 - CA Bari Segr. Supplente

BARI

1. In relazione ad un decreto ingiuntivo munito di clausola di provvisoria esecuzione recante la condanna al pagamento di una parte del prezzo di una vendita di immobile quale sia l'imposta di registro applicabile e se per la sua applicazione rilevi l'apposizione della formula esecutiva.

Marco

Si tratta di atto soggetto a registrazione in termine fisso (in particolare è il 3% della somma riportata nel titolo).
L'apposizione della formula esecutiva è rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta perché solo i decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti a registrazione in termine fisso.

 

2. Se e con quali modalità gli atti stragiudiziali debbono assolvere l'imposta sul bollo.

Gli atti stragiudiziali sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine alla quale si assolve mediante l'uso di carta bollata (modo ordinario), marche da bollo o bollo a punzone (modo straordinario).
 

3. Cos'è'autoliquidazione dell'imposta di bollo e in quale circostanza può essere effettuata.

Marco

Si ha quando i singoli uffici statali riscuotono direttamente l'imposta per le domande presentate agli uffici stessi e per gli atti e i documenti da loro formati. In ogni caso presuppone l'autorizzazione della Direzione Generale delle Entrate nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio statale.

Nb.. in fondo a questa pagina le osservazioni di Tommaso 



4. Se vi sono differenze di natura giuridica tra cambiale finanziaria e cambiale ipotecaria, specificando eventualmente quali esse siano.

Entrambe sono titoli di credito all'ordine aventi però funzioni diverse: mentre l'emissione di cambiali finanziarie costituisce raccolta del risparmio, le cambiali ipotecarie servono per garantire la somma riportata nel titolo mediante ipoteca.



5. Entro quale termine deve essere presentato per il pagamento l'assegno bancario e quali sono le conseguenze della sua tardiva presentazione.

L'assegno deve essere presentato al pagamento entro 8 gg. se su piazza o entro 15 gg. se fuori piazza. Inoltre, l'assegno emesso in un paese diverso da quello in cui è pagabile deve essere presentato entro 20 gg. o 60 gg. a seconda che il luogo di emissione e quello di pagamento si trovino o meno nello stesso continente.
In caso di tardiva presentazione non è più protestabile ma se la presentazione avviene nell'ultimo giorno del termine, il protesto può essere levato nel primo giorno feriale successivo (nono o sedicesimo giorno).


6. Se sia possibile elevare protesto per una cambiale senza indicazione di scadenza ovvero per una cambiale in cui il traente abbia inserito le parole non all'ordine;.

Si, una cambiale priva della scadenza è protestabile in quanto si considera a vista, mentre se sulla cambiale c'è la clausola "non all'ordine" o equivalente significa che non si può trasferire con la girata e quindi (Ritengo) che non sia protestabile in quanto si ha una trasformazione del titolo da titolo di credito all'ordine (cambiale) in titolo nominativo.

Nb.. in fondo a questa pagina le osservazioni di Tommaso 


7. Quali sono le detrazioni fiscali che l'UG Dirigente è obbligato a trattenere e versare.

Domanda poco chiara.

Genericamente le detrazioni fiscali sono degli importi, stabiliti nella legge, che DIMINUISCONO l'ammontare delle trattenute fiscali IRPEF lorde dovute sul reddito di lavoro dipendente o di pensione. La domanda ovviamente chiede il contrario...

Cosa avrei risposto?

L'ug ha l'obbligo di versare le seguenti trattenute:

1.  IRPEF

2. contributi obbligatori

nonché l'obbligo di versare le seguenti tasse/tributi :

10% della tassa erariale, la quota del 16% degli ex operatori UNEP, le somme residue non richieste dalle parti, la soprattassa del 95%.


8. Per quale motivo al momento dell'assunzione in servizio, l'UG e AUG devono versare una cauzione.

A garanzia dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni.



9. In quali casi vi è esenzione dal contributo unificato?

ART. 10 (Esenzioni) DPR 1115/2002.

1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89.
2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.
3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile.
4. Non è soggetto al contributo unificato il processo di valore inferiore a euro 1.033 e il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500.
5. Il contributo unificato non è dovuto per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione.
6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.



10. Quali sono gli obblighi e le facoltà dell'UG nel corso dell'esecuzione di un provvedimento di rilascio d'immobile nel quale siano presenti cose appartenenti alla parte tenuta al rilascio?

Ai sensi dell'articolo 609 cpc, l'uff. giud. ha la facoltà di disporne la custodia sul posto o il trasporto in altro luogo sempre che la parte tenuta al rilascio non provveda immediatamente alla loro asportazione. Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'uff. giud. dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.


OSSERVAZIONI SULLA DOMANDA N. 3 - Tommaso Taranto

"COSA E' L'AUTOLIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO ED IN QUALI CIRCOSTANZE PUO' ESSERE EFFETTUATA"

Posto che per “liquidazione” dell'imposta si intende quella parte del procedimento applicativo del tributo volta alla DETERMINAZIONE del QUANTUM DEBEATUR, ne consegue de plano che l'AUTOLIQUIDAZIONE non è altro che l'AUTODETERMINAZIONE DEI TRIBUTI ad opera degli stessi soggetti passivi d'imposta o comunque ad opera di soggetti diversi dagli Uffici fiscali (ad. es. da parte dei sostituti e dei responsabili d'imposta).

Anche in materia d'imposta di bollo, nonostante la caratteristica di tributo c.d. "istantaneo", è possibile separare concettualmente la fase della determinazione del tributo (LIQUIDAZIONE) da quella del suo pagamento. Infatti, secondo autorevole dottrina (Raffaello Lupi, DIRITTO TRIBUTARIO, Parte Generale, pag. 137, § 33, 1999) "In alcune imposte a struttura elementare, come l'imposta di bollo, l'autoliquidazione dell'imposta di bollo avviene senza comunicare agli Uffici alcuna informazione, ad esempio sulle generalità del contribuente o la ragione del versamento."

Ma è bene fare degli esempi per vedere in concreto alcuni casi di applicazione dell'imposta:

*- se devo emettere una cambiale tratta, devo essere io stesso e non l'Ufficio finanziario a calcolare (fase dell'AUTOLIQUIDAZIONE) l'entità del valore bollato da acquistare (fase del pagamento). *- Se redigo un atto stragiudiziale devo essere io contribuente (o il pubblico ufficiale che ha collaborato in qualche modo alla redazione dell'atto - al quale la legge tributaria gli affida la qualifica di "responsabile d'imposta") a determinare "se" l'atto è soggetto al tributo fin dall'origine e "qual'è" (AUTOLIQUIDAZIONE) la misura e la modalità di pagamento dell'imposta.

*- Se porto a registrare presso l'Ufficio del Registro (ora ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate) un atto per il quale l'imposta è dovuta in caso d'uso, sarà l'Ufficio fiscale a determinare, ex art. 41 TU 131/86, le imposte dovute (fase della LIQUIDAZIONE), tra cui quella di bollo, e a chiederne il pagamento ai sensi dell'art. 54 del citato TU, a mezzo F23 (fase del PAGAMENTO).

Dagli esempi fatti si vede bene che, IN GENERALE, l'autoliquidazione dell'imposta di bollo si ha in tutti i casi in cui l'imposta deve essere pagata fin dall'origine (AUTODETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA AD OPERA DELLO STESSO SOGGETTO PASSIVO), mentre si ha la LIQUIDAZIONE nei casi in cui il tributo è dovuto al momento della registrazione.

Vi sono inoltre due casi normativamente previsti di autoliquidazione:

*- Ai sensi dell’art. 11 del decreto-legge 28-3-1997, n. 79, che ha stabilito nuove modalità di liquidazione e di pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell' imposta sostitutiva dell' INVIM, relative alle successioni.

*- Ai sensi dell'Art. 3 bis - (Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione) del D.Lgs. n. 237/1997, ai sensi del quale è prevista l'autoliquidazione dei tributi di registro ed accessori, in caso di registrazione telematica.

OSSERVAZIONI SULLA DOMANDA N. 6, II^ PARTE - Tommaso Taranto

SE SIA POSSIBILE ELEVARE PROTESTO ...... PER UNA CAMBIALE IN CUI IL TRAENTE ABBIA INSERITO LE PAROLE “NON ALL’ORDINE”

Nel caso in cui il traente abbia inserito la clausola “NON ALL’ORDINE” in una cambiale si verifica una modifica negoziale della legge di circolazione del titolo cambiario che non può avvenire più a mezzo GIRATA, ma esclusivamente con la forma e gli effetti della cessione (art. 15, c. 2. L.C.). In tale ipotesi si possono quindi verificare le seguenti eventualità: 1) La cambiale è trattenuta fino alla scadenza dall’originario prenditore e perciò non viene ceduta a terzi cessionari; 2) La cambiale viene trasferita a mezzo contratto di cessione a successivi beneficiari. Nel primo caso, non c’è dubbio che la cambiale sia protestabile per il sol fatto di garantire al portatore l’esperibilità dell’azione di regresso nei confronti del traente (soggetto del rapporto cartolare appartenente al novero degli obbligati di “regresso”). Quid iuris invece nella seconda possibilità? Poiché l’istituto della cessione è privo della funzione costitutiva (o di garanzia) tipica della girata, è pacifico che il cedente non è tenuto a rispondere (a differenza del girante) della solvenza del debitore ceduto, ovvero del trattario. Tuttavia, va evidenziato che, a norma dell’art. 25 L.C., al cessionario si trasmettono tutti i diritti cambiari del cedente, non dovrebbe quindi essere dubbio che tra i diritti stessi debba comprendersi anche quello di garanzia di cui godeva il primo prenditore-cedente nei confronti del traente. Ne discende l’esperibilità da parte del cessionario dell’azione di regresso nei confronti dell’unico obbligato di regresso e per l’effetto, la protestabilità della cambiale anche in tale ipotesi.

A conforto di quanto precede richiamo Segreto-Carrato (La Cambiale, Giuffrè 2000, pag. 407) secondo i quali al di là degli ordinari casi di legittimazione attiva al protesto, “l’ordinamento cambiario, anche in virtù dei contributi chiarificatori giurisprudenziali, riconosce una legittimazione straordinaria anche a coloro che hanno acquistato il titolo con un mezzo diverso dalla girata, come accade esemplificativamente nelle fattispecie di cessione (art. 25 L.C., v. in giurisprudenza Trib. Napoli, 8/10/1966….)”. Pavone La Rosa (La Cambiale, Messineo, 1994) precisa che, in tale evenienza, il pubblico ufficiale richiesto in merito ha l’onere di accertare che chi intende far protestare il titolo sia a ciò legittimato alla stregua di un atto di acquisto extra-cartolare.

Ma v’è di più: una tale cambiale è protestabile a prescindere delle sopra descritte motivazioni. Tanto è asserito in G. Fedeli (Protesto, pubblicazione e rimedi. CEDAM, 2000 – pag. 6): “….La giurisprudenza e’ dell’avviso che il protesto si possa elevare anche successivamente alla scadenza dei termini di legge, ovvero allorquando, pur risultando vano ai fini dell’esercizio dell’azione di regresso, «non si puo’ negare in linea di principio, l’utile sua funzione di attestare, con l’efficacia probatoria degli atti pubblici, il mancato pagamento del titolo, non foss’altro per accertare l’inadempienza dell’obbligato principale, rafforzando con la pubblicita’ di quest’atto, l’obbligazione cambiaria» (Cass. 4/6/1968, n. 1683 GI, 1969 I, 1, 1573, che riconosce un’ «utile funzione del protesto (tardivo) quale messa in mora» ….Altra funzione peculiare del protesto e’ quella indiretta, potendo tale atto costituire indice dello stato d’insolvenza (Cass. 3525/99).” Insomma la legittimita’ del protesto anche quando non costituisce un presupposto per l’azione di regresso e’ ravvisato dalla dottrina e dalla giurisprudenza “nell’interesse del creditore a far constatare con atto autentico la mora del debitore nonche’ di esercitare una pressione psicologica sullo stesso, dato il discredito commerciale proveniente dalla pubblicita’ che accompagna questa forma di constatazione del pagamento del titolo. Questa ulteriore funzione e’ supportata da due rilievi: * Dal fatto che la legge cambiaria lascia il portatore arbitro di accontentarsi della dichiarazione di rifiuto limitandosi ad agire con l’azione causale; * Dal fatto che l’obbligo imposto dalla legge al pubblico ufficiale di trasmettere periodicamente alla Camera di Commercio l’elenco dei protesti per l’iscrizione nel registro informatico NULLA HA A CHE VEDERE CON LA TUTELA DEGLI OBBLIGATI DI REGRESSO alla certezza dell’avvenuta presentazione del titolo (Zampieron, 1996, pag. 71).”

 


 

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