Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa
Sede nazionale < Via del Poggio 329 > 47032 Bertinoro (FC) > presso D’Aurora > 347.23.58.950
La
lettera in formato pdf (consigliato per la stampa)
Italia,
14 dicembre 2005
All’
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Piazza G. Verdi, 6/a <
00198 Roma
Alla
Commissione Europea
DG
Mercato interno e servizi Politica degli Appalti Pubblici
Bruxelles
Oggetto:
Convenzione
tra ministero della Giustizia e Poste italiane SpA sul SERVIZIO DI GESTIONE
INTEGRATA dell’esito delle notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari
in materia penale e civile. Violazione dell’articolo 226 del Trattato CE (Reclamo
A. D’Aurora C/ Ministero della Giustizia n. 20045074) e della legislazione
italiana per stipula di convenzione senza indizione di gara.
Con la presente, ad integrazione della
documentazione già depositata presso Codeste Autorità a seguito di ricorso
alla commissione europea ed esposto presentato dalla CODACONS all’Autorità
Garante, si comunicano nuovi
elementi (del TAR e Consiglio di Stato) al fine di valutare la legittimità
della convenzione indicata in
oggetto.
Bando
di gara?
Prima
di esaminare questa particolare questione è bene precisare che la convezione
tra il Ministero della Giustizia e le poste italiane SpA “dovrebbe”
riguardare solo il “servizio di gestione integrata dell’esito delle
notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari in materia penale e civile”.
Il
condizionale è d’obbligo perché vi sono altri aspetti di illegittimità che
sono e saranno portati a
conoscenza degli organi competenti ((TAR
– Lazio) (Garante sulla Privacy e Corte dei Conti)). In questa nota, dando per
“certo” che tale servizio riguarda solo la “gestione integrata
dell’esito delle notifiche a mezzo posta”, si dimostrerà che la violazione
alla mancanza di un bando di gara non è solo una interpretazione di questa
associazione, ma è condivisa anche dai Tribunali Amministrativi italiani.
Cosa
prevede la convenzione?
“articolo
2 (oggetto della convenzione). Poste si impegna a fornire
all’amministrazione il servizio di gestione integrata dell’esito delle
notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari, in materia civile e penale, di
seguito denominati atti, quale evoluzione telematica del servizio postale di
base, al fine di rendere più spedita la procedura di notifica di cui alla L.890/82
e di assicurare il recapito e l’esito della notifica in tempo utile per il
regolare svolgimento dei processi….”
Le
prime osservazioni spontanee leggendo la convenzione sono:
Poteva
il Ministero della Giustizia stipulare una convenzione con Poste Italiane
senza pubblicare un bando di
gara ed in totale assenza di gara stessa?
La
situazione di assoluto e indiscusso monopolio delle Poste italiane SpA con
posizione dominante è in netta violazione dei principi comunitari
sulla concorrenza?
La
SpA Poste Italiane a queste domande risponde (indirettamente:tratto dalla
memoria per la sospensiva presentata al TAR del Lazio da AUGE c/ Poste Italiane
SpA) tramite il proprio legale il 4 maggio 2005, quanto segue:
“Basti
considerare:
1….
che l’utilizzazione del servizio postale e delle strutture di Poste italiane
ai fini della notifica degli atti giudiziari , risale adirittura alla
legislazione preunitaria e trova collocazione già a livello codicistico (artt.
149 cpc e 170 cpp)
2…
che, ove ci si voglia
riferire specificamente alle funzioni istituzionali di Poste, anche
dopo la trasformazione in SpA a capitale pubblico, la classificazione della
collaborazione prestata nel servizio di notifica di atti giudiziari, che trova
il suo fondamento normativo essenzialmente nell’articolo 1 della legge n.890/82,
rientra nel c.d. servizio universale riservato e quindi nella sua
competenza esclusiva, a mente dell’art. 4, quinto comma, del
dlgs 261/99 (di recepimento della direttiva 97/67/CE, nello specifico, art.8 ;
che appunto include nella riserva di Poste gli invii raccomandati afferenti le
procedure giudiziarie.
………
che … poste espleta in modo esclusivo il servizio postale, quale
titolare del servizio universale ai sensi dell’art.1 della legge 261/1999”
Cosa
prevede la convenzione al punto G) delle premesse:
Poste
espleta in modo esclusivo il servizio postale di
base, quale titolare del servizio universale ai sensi della legge
261/1999.
Cosa
prevede la legge 261/99?
8
articolo 1 > La
fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed
alla distribuzione degli invii postali nonché la realizzazione e l'esercizio
della rete postale pubblica costituiscono attivita' di preminente interesse
generale
8
mentre all’art. 4, quinto comma, del dlgs 261/99 > Indipendentemente
dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva di cui al comma 1 gli invii raccomandati attinenti alle procedure
amministrative e giudiziarie; per procedure amministrative si intendono le
procedure riguardanti l'attivita' della pubblica amministrazione e le gare ad
evidenza pubblica.
8
Articolo 23 >
In sede di
prima attuazione, con riferimento all'articolo 14 del decreto legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
il servizio universale e' affidato alla società p.a. Poste Italiane per un
periodo, comunque non superiore a quindici anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, da determinarsi dall'autorità' di regolamentazione,
compatibilmente con il processo di liberalizzazione in sede comunitaria.
Dal
quadro normativo sopra indicato scaturisce con tutta evidenza che l’invio
dei plichi raccomandati afferenti le procedure riguardanti l’attività
della Pubblica Amministrazione in generale può essere riservato, per espressa
disposizione di legge, al servizio fornito dalla Poste Italiane S.p.a. con
esclusione, perciò, di qualsiasi altro servizio gestito da soggetti diversi ed
in particolare relativamente
agli invii raccomandati ed assicurati.
Quali
sono i limiti all’esclusività del servizio universale?
Secondo
Poste italiane (
stralcio della sentenza del Tar del Piemonte)
-
l’art. 23 del D.lgs. 22.7.1999 n. 261, attuativo della direttiva
97/67/CEE in materia di servizi postali comunitari, ha individuato all’art. 1
nella società Poste Italiane s.p.a. il fornitore del servizio universale a cui
sono affidate in via esclusiva alcuni servizi indicati nel successivo art. 4 che
contempla, tra l’altro, gli invii raccomandati attinenti le procedure
amministrative e giudiziarie, laddove per le prime si devono intendere quelle
riguardanti la pubblica amministrazione.
-
Secondo Poste italiane un bando di gara che consenta la notificazione ad
un soggetto diverso da Poste Italiane s.p.a., violerebbe la predetta riserva,
risultando viziato da palese illegittimità, riscontrabile anche per contrasto
con la deliberazione del Ministero delle Comunicazioni del 22.12.2000 che
sancisce un’analoga riserva in favore della ricorrente per la raccolta,,
trasporto, smistamento e distribuzione di corrispondenza interna e
transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, di prezzo inferiore alle
6.000 lire ed al peso di 350 grammi.
-
Ulteriore profilo di illegittimità, secondo poste italiane Spa, il
contrasto con l’art. 10 della Legge 10.8.1999 n. 265 che estende
l’applicazione delle norme sulla notificazione degli atti a mezzo posta alla
notifica degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni.
A
queste affermazioni, presentate in un ricorso contro un bando di gara -
adottato dal Comune di Torino, in data
29 gennaio 2002, avente ad oggetto trattativa privata (procedura negoziata) per
l’affidamento del servizio di notificazione dei verbali di violazione del
Codice della strada relativamente al Comune di Torino ed ai Comuni limitrofi, da
effettuarsi secondo le modalità indicate in Capitolato speciale – il Tar
ha risposto che tali motivi sono infondati (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 11
gennaio 2003, n. 23)
e precisa che:
”L’art. 23, secondo comma del D.lgs. 22.7.1999 n.
261 affida alla società Poste Italiane s.p.a. il servizio postale universale
che comprende ai sensi dell’art. 3 la raccolta, il trasporto, lo smistamento e
la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg e dei pacchi postali fino a 20
kg, oltre ai servizi relativi agli invii raccomandati ed assicurati;
inoltre,
l’art. 4, quinto comma riserva al fornitore del servizio universale,
indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, gli invii raccomandati
attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, laddove per
procedure amministrative sono intese quelle riguardanti l'attività della
pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica.
L’invio
raccomandato è definito dall’art. 1, lettera i) come quel servizio che
consiste nel garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento, furto o
danneggiamento e che fornisce al mittente una
prova del deposito dell'invio postale e, a sua richiesta, dell’avvenuta
consegna al destinatario.
Ritiene
il Collegio che trattandosi di un attività riservata ad uno specifico
soggetto, e ciò per garantirne un standard qualitativo determinato e per
fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale un servizio
a prezzi accessibili a tutti gli utenti, la portata della norma deve comunque
essere tassativa, nel senso che non
può esserne ammessa un’ estensione ad ambiti e settori liberi di mercato in
cui il legislatore non ha ritenuto cautelarsi mediante la concessione di una
esclusiva in favore della società Poste Italiane s.p.a..
L’attività
relativa all’invio raccomandato, oggetto di riserva ai sensi dell’art. 4,
deve quindi essere limitata a quella di invii postali aventi specifiche
caratteristiche di garanzia contro smarrimenti, furti e danneggiamenti e di
attestazione di avvenuta ricezione e consegna del plico di cui alla lettera i)
dell’art. 1 del D.lgs. 22.7.99 n. 261, invii che costituiscono solo un
momento - ancorché di rilevanza centrale - della
più complessa attività di notificazione e che non è stata, nella sua globalità,
certamente oggetto di riserva piena in favore della società ricorrente come
affidataria del servizio universale.
…..
L’oggetto del servizio affidato alla concessionaria non si limita alla
notificazione degli atti di contravvenzione ma comprende anche alcune attività
precedenti ed altre successive alla notificazione medesima, compiti che, non
rientrano nella riserva di cui al D.lgs. 22.7.1999 n. 261, attesa la sua
natura tassativa, limitata cioè alle sole attività di cui all’art. 4,
ultimo comma ed al più a quelle di cui al primo comma, concernente la
raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii
raccomandati.
La
concessionaria deve, infatti, occuparsi, oltre
che della notificazione, anche dell’attività di predisposizione dei dati
(comprendente la loro ricezione, la stampa dei verbali, la preparazione dei
moduli di cui alla legge 20.11.1982 n. 890 ed eventuali accertamenti
anagrafici), nonché della loro certificazione ed archiviazione.
Osserva il Collegio che sia l’art. 2.2. del Capitolato che il successivo art. 2.6. impongono espressamente alla concessionaria l’osservanza della riserva di cui all’art. 4 del D.Lgs. 22.7.1999 n. 261 in favore della ricorrente e cioè tutte le volte in cui, conformemente a quanto previsto dall’art. 201 del D.lgs. 30.4.1992 n. 285, essa decida di avvalersi per la notificazione dei verbali di contravvenzione al Codice della Strada del sistema postale.
Oltre
a tale ambito, rispetto al quale il Capitolato ne impone alla concessionaria la
rigorosa osservanza, alcuna ulteriore riserva può essere riconosciuta alla
società ricorrente, trattandosi di attività che possono essere oggetto di
libero esercizio anche da parte di altre imprese del settore.”
Contro
tale decisione, Poste italiane presentava appello al Consiglio di Stato e -
nonostante alcune precisazioni - il Consiglio di Stato confermava la sentenza
del TAR.
Consiglio di Stato, Sezione VI – Sentenza 3 settembre 2003 n. 4906 –
Poste Italiane s.p.a c. Comune di Torino:
“ Con esse, secondo quanto chiarito dall’appellante nelle difese svolte nel
presente grado del giudizio, si sarebbe inteso sostenere non già che la
riserva del c.d. "sevizio universale" debba estendersi ad attività ad
esso estranee (vi sarebbe dunque stato travisamento dei motivi da parte
del giudice di primo grado), bensì che, affidando la notificazione a
dipendenti dell’impresa affidataria del servizio o a soggetti dalla stessa
"procurati" per il servizio, si inciderebbe su detta riserva.
Anche
così riformulati (a prescindere dalla novità di impostazione) i motivi di
censura appaiono destituiti di fondamento, innanzitutto alla luce dell’oggetto
dell’affidamento, quale emerge dai primi due articoli del capitolato speciale,
la cui testuale formulazione è tale da evidenziare e tenere ferma, la
"notifica a mezzo posta"…"tenuto conto dei vincoli di cui
all’art. 4 del D.Lgs. n. 261 del 1999" (art.2.2. del capitolato), quale
oggetto dello specifico obbligo dell’impresa affidataria di "garantire il
rispetto della riserva prevista dall’art. 4 del D.Lvo 261/99" ed in
generale di "rispettare tutta la normativa prevista dal suddetto
decreto".
Fatte
queste premesse e chiarito che la riserva di legge a favore di poste italiane è
limitata all’invio della raccomandata dell’atto giudiziario e non a
tutte quelle attività esterne come appunto la
gestione integrata degli avvisi di ricevimento,
questa Associazione, chiede agli organi istituzionali competenti la
sospensione immediata della convenzione perché palesemente illegittima anche
alla luce di quanto legalmente adottato dal Comune di Torino ovvero di quanto
illegalmente stipulato tra il Ministro della Giustizia e Poste italiane SpA.
Infine
si riporta l’articolo 39 del testo unico sulle spese di giustizia entrato in
vigore nel 2002 che impone:
ART. 39 >
(Spese di spedizione)
1.
Al fine di conseguire la riduzione delle spese per la comunicazione e
notificazione di atti e per la trasmissione di documenti, possono essere
stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici
operanti nel settore, scelti secondo la
vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con
decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze.
2.
Nella convenzione, che può prevedere differenziazioni a livello territoriale,
sono stabiliti, in particolare :
a)
i compensi, anche forfettizzati;
b)
le modalità e le cadenze temporali del pagamento dei compensi;
c)
le penalità per l'inosservanza degli obblighi.
E’
superfluo sottolineare che per evidenza pubblica si intende quel procedimento
amministrativo che precede e segue la conclusione di un contratto della pubblica
amministrazione poiché l’amministrazione deve esternare con trasparenza e
“rendere note le ragioni di pubblico interesse che giustificano l’intenzione
di contrattare, la scelta della controparte e la formazione del consenso.
In
occasione di questa convenzione il parere dei sindacati e di numerose forze
politiche di governo e di opposizione è stato nettamente negativo (sono stati
proclamati scioperi, interrogazioni parlamentari, ecc..); in merito alla
trasparenza si fa notare che la convenzione stipulata il 15 luglio 2004 è stata
resa pubblica e ufficializzata nel gennaio 2005.
Chi
risponde di tutto questo?
In
attesa di risposta resto a disposizione per ulteriori approfondimenti nonché a
fornire tutta la documentazione a cui si fa riferimento nella presente
comunicazione.
Distinti
saluti
Arcangelo
D’Aurora
Presidente
AUGE
Sentenze< Poste Italiane C/ comune di Torino
> bando di gara su servizio notificazioni a mezzo del servizio postale ....Sentenza
TAR Piemonte (anno 2003) .... 2.Sentenza
Consiglio di Stato (anno 2003) |
Articolo 226
<
La
Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli
obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato, emette un parere
motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le
sue osservazioni.Qualora
lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla
Commissione, questa può adire la Corte di giustizia.