|
Notifica e deposito alla Casa
Comunale - Computo della trasferta. (Nota
n. 5/441/03-1, in data 21 maggio
1999, del Min. Giustizia, Aff. civ., Uff. V)
Con riferimento al quesito proposto dal dirigente dell'UNEP di… sull'argomento in oggetto, quest'ufficio ribadisce quanto affermato più volte circa il diritto dell'ufficiale giudiziario a percepire l'indennità di trasferta relativa agli «effettivi» chilometri percorsi nel caso in cui, in assenza del destinatario o delle altre persone idonee per legge a ricevere l'atto, egli sia tenuto a compiere gli ulteriori adempimenti prescritti dal codice di procedura civile, quali il deposito alla Casa Comunale, l'affissione dell'avviso, la spedizione della raccomandata presso l'ufficio postale.
È di tutta evidenza, infatti, che nel caso sopra descritto, l'originaria indennità di trasferta, percepita quando non era ipotizzabile l'assenza del destinatario, può non essere sufficiente a coprire i chilometri ulteriori percorsi.
In tal caso all'ufficiale giudiziario spetterà la trasferta superiore, corrispondente alla relativa fascia chilometrica. È consentita, quindi, la sommatoria degli effettivi chilometri percorsi·, purché si proceda sempre alla loro indicazione e/o documentazione sul registro cronologico di competenza.
Si raccomanda tale adempimento, in guanto 1'Ispettorato Generale presso questo Ministero ha segnalato che in alcuni UNEP si richiede talvolta una ulteriore indennità di trasferta oltre a quella originariamente percepita, senza l’indicazione degli ulteriori chilometri percorsi e del passaggio alla fascia successiva.