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Dipendenti pubblici -
TFR e previdenza complementare
( Risoluzione Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
n° 80 del 08/03/2002)
Trattamento
di fine rapporto e previdenza complementare per i dipendenti pubblici
Con nota del 4 luglio 2001, l'INPDAP ha sottoposto all'esame della scrivente
alcune problematiche concernenti l'applicazione della disciplina fiscale
relativa al trattamento di fine rapporto ed alla previdenza complementare dei
dipendenti pubblici.
In particolare l'Istituto chiede chiarimenti in merito all'applicazione al
comparto del pubblico impiego delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, come modificato e integrato dal decreto
legislativo 12 aprile 2001, n. 168, recante la riforma della disciplina
tributaria della previdenza complementare, dei contratti assicurativi e del
trattamento di fine rapporto.
Com'e' noto, con tale riforma e' stato previsto, tra l'altro:
- l'ampliamento dell'ambito soggettivo della deduzione dei contributi e
l'aumento fino a lire 10 milioni del suo limite massimo;
- un nuovo regime fiscale per le forme pensionistiche complementari, uniformato
a quello previsto per gli organismi di investimento collettivo del risparmio,
con l'applicazione di una imposta sostitutiva nella misura dell'11 per cento
applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta;
- un criterio di tassazione delle prestazioni erogate basato sulla esclusione
dall'imposizione della parte di esse corrispondente ai redditi gia' assoggettati
ad imposta in capo al fondo pensione e sulla tassazione della parte residua in
via ordinaria, se le prestazioni sono corrisposte in forma periodica, e a
tassazione separata se corrisposte in forma di capitale (a condizione che
l'ammontare di queste ultime non sia superiore ad un terzo dell'intera
prestazione).
Si ricorda che in base all'accordo quadro del 29 luglio 1999 e al DPCM del 20
dicembre 1999 anche i dipendenti pubblici possono optare, tramite la
sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione, per la trasformazione
dell'indennita' di fine servizio in TFR.
In tale ipotesi il trattamento di fine rapporto viene accantonato
figurativamente e viene liquidato dall'INPDAP alla cessazione dell'attivita'
lavorativa del dipendente.
Tramite gli accantonamenti figurativi, utilizzati sia per la liquidazione della
prestazione che per il finanziamento della previdenza complementare, vengono
quindi a configurarsi dei conti virtuali contabilizzati dall'INPDAP.
Solo al momento della liquidazione delle prestazioni i predetti conti virtuali
si trasformano in reali poiche' l'Istituto determina e trasferisce al lavoratore
(nel caso di TFR) o al fondo pensione (nel caso della previdenza complementare)
il montante maturato, pur non avendo, di fatto, mai accantonato risorse reali a
tali scopi.
Infatti, la contribuzione versata dalle Amministrazioni per i propri dipendenti
presso le gestioni dei trattamenti di fine servizio viene di fatto utilizzata
per far fronte agli impegni di pagamento delle prestazioni di fine servizio (indennita'
premio di servizio e indennita' di buonuscita).
In considerazione della natura meramente virtuale degli accantonamenti
effettuati, viene quindi chiesto dall'INPDAP in che modo debba avvenire la
tassazione dei rendimenti del TFR attribuiti al conto virtuale gestito dallo
stesso Istituto, nonche' dei rendimenti finanziari che maturano nella fase di
accumulo delle somme destinate alla previdenza complementare.
Al riguardo l'Inpdap prospetta la seguente soluzione:
. calcolo virtuale dell'imposta sostitutiva sui rendimenti maturati;
. contabilizzazione nei conti virtuali (quello relativo al TFR e quello per la
previdenza complementare) del rendimento al netto dell'imposta sostitutiva;
. tassazione della prestazione con esclusione dalla base imponibile del montante
riferibile alle rivalutazioni gia' assoggettate, virtualmente, ad imposta
sostitutiva.
Tale soluzione, che secondo l'Istituto necessiterebbe di un'apposita modifica
legislativa, avrebbe il pregio di evitare "inutili partite di giro
nell'ambito dei bilanci della Pubblica Amministrazione e, nel contempo,
disparita' di trattamento tra lavoratori dipendenti pubblici e privati".
In ordine alla soluzione proposta dall'INPDAP si formulano le considerazioni che
seguono.
Le prestazioni di fine servizio erogate ai dipendenti pubblici (indennita' di
buonuscita per i dipendenti statali e indennita' premio di servizio per i
dipendenti degli enti locali) e il trattamento di fine rapporto del settore
privato, oltre ad avere differenti basi imponibili (diverse voci retributive
utili e mancato riconoscimento, per il TFR maturato dal 2001, della riduzione
annuale di lire 600.000), subiscono una diversa tassazione. Infatti:
. il TFR di cui al vigente art. 17 del Tuir viene tassato annualmente nella sua
componente "rivalutazione", mediante il versamento dell'imposta
sostitutiva nella misura dell'11 per cento, e alla cessazione del rapporto di
lavoro dipendente, assoggettando a tassazione separata la prestazione finale al
netto delle rivalutazioni gia' assoggettate a tassazione definitiva;
. l'indennita' di buonuscita e l'indennita' premio di servizio, invece, vengono
assoggettate a tassazione previo abbattimento di una percentuale esente,
determinata dal rapporto tra i contributi a carico del lavoratore e la
contribuzione complessiva. Come e' noto, infatti, a differenza del settore
privato, per i dipendenti dello Stato vengono versati contributi pari al 9,6 per
cento della base imponibile (2,5 per cento a carico del lavoratore e 7,1 a
carico del datore di lavoro)
e per i dipendenti degli enti locali vengono versati contributi pari al 6,1 per
cento della base imponibile (2,5 per cento a carico del lavoratore e 3,6 per
cento a carico del datore di lavoro).
Per i dipendenti pubblici in servizio al 31 dicembre 2000 che esercitano
l'opzione per la trasformazione del trattamento di fine servizio in TFR,
quest'ultimo sara' composto da una quota pari all'importo maturato fino alla
data dell'opzione determinato secondo le regole della vigente disciplina sull'indennita'
di fine servizio, rivalutato, e da una quota formata dagli ordinari
accantonamenti annuali al TFR effettuati a far data dall'opzione.
All'atto dell'erogazione del trattamento, la base imponibile della prima quota
formata dall'indennita' di fine servizio maturata fino alla data dell'opzione,
sara' costituita dall'importo della relativa indennita', ridotto della
deduzione, spettante fino a tale data, di lire 600.000 per ogni anno preso a
base di commisurazione. Poiche' alla formazione di tale indennita' concorrono
anche i contributi previdenziali a carico dei lavoratori, dall'importo dell'indennita'
e dalle sue rivalutazioni deve essere detratta una somma pari alla percentuale
corrispondente al rapporto tra l'aliquota del contributo previdenziale posto a
carico del lavoratore e l'aliquota complessiva del contributo versato dal datore
di lavoro.
In sostanza sulla prima quota del TFR composta dall'importo dell'indennita' di
fine servizio maturato fino alla data dell'opzione ed alle sue rivalutazioni
spettera' un abbattimento pari al 26,04 per cento per i dipendenti dello Stato
ed al 40,98 per cento per i dipendenti degli enti locali.
Sulla seconda quota, sara' invece applicabile la tassazione ordinaria prevista
per il trattamento di fine rapporto.
E' di rilievo sottolineare che gli accantonamenti annuali al TFR gestiti dall'INPDAP
sono figurativi. Parimenti figurativa e' anche la contribuzione ai fondi
pensione dell'1,5 per cento della base contributiva di riferimento ai fini dei
vigenti trattamenti di fine servizio.
Solo alla cessazione del rapporto di lavoro l'INPDAP conferira' al fondo
pensione di riferimento il montante maturato, costituito dagli accantonamenti
figurativi delle quote di TFR nonche' di quelli relativi all'aliquota dell'1,5
per cento, applicando ad entrambi gli accantonamenti un tasso di rendimento
determinato, in via provvisoria, dalla media dei rendimenti netti di un paniere
di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato, appositamente
individuati.
Il fondo pensione, invece, liquidera' al singolo lavoratore una prestazione
complessiva costituita dalla somma ricevuta dall'INPDAP e dal montante maturato
direttamente presso il fondo pensione medesimo per effetto delle ordinarie
contribuzioni.
Il sistema delineato non si preoccupa di fornire specifici elementi in ordine
alla tassazione delle rivalutazioni sul trattamento di fine rapporto ritenendo
indispensabile, invece, specificare che tanto l'accantonamento della quota
annuale al TFR quanto la contribuzione dell'1,5 per cento da destinare ai fondi
pensione hanno natura figurativa.
Cio' posto, la scrivente ritiene che l'imposta sostitutiva in questione non
debba essere effettivamente versata tenuto conto che la stessa grava su un
importo che ha natura figurativa e, in quanto tale, virtuale. Pertanto, e' da
ritenersi, che l'imposta sostitutiva non puo' che essere considerata anch'essa
virtuale.
A parere di questo Agenzia, non sembra necessaria una modifica normativa volta a
definire l'imposta sostitutiva come una posta figurativa, atteso che tale
caratteristica sembra potersi desumere dalla ratio della norma e da
un'interpretazione sistematica della stessa.
Cio' posto, si ritiene che l'INPDAP sia tenuto a:
. gestire i conti virtuali relativi agli accantonamenti del TFR e dell'aliquota
contributiva da destinare ai fondi pensione;
. determinare le rivalutazioni sui predetti accantonamenti e applicare sugli
stessi annualmente, in modo virtuale, l'imposta sostitutiva;
. scomputare l'imposta sostitutiva virtuale dai fondi virtuali.