Telecom - In ipotesi di contestazione della bolletta telefonica da parte dell'utente, grava sul gestore del servizio l'onere di provare la corrispondenza delle registrazioni in essa riportate - Corte di cassazione Sezione III civile Sentenza 28 maggio 2004, n. 10313
Corte di cassazione Sezione III civile Sentenza 28 maggio 2004, n. 10313
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.V. ha proposto opposizione
avverso il decreto, con il quale il giudice di pace di Roma le ha ingiunto di
pagare alla Telecom Italia spa lire 2.749.000 per canoni telefonici.
La Telecom ha resistito all'opposizione, che il giudice di pace ha rigettato.
Proposto appello, il Tribunale di Roma lo ha accolto, revocando il decreto
ingiuntivo e condannando la C. al pagamento della sola somma di lire 8.600.
Secondo il Tribunale il contratto di utenza telefonica, pur mutuando il proprio
contenuto da provvedimenti legislativi ed amministrativi, ha natura privatistica
ed i rapporti che ne discendono sono regolati dal codice civile; pertanto, la
Telecom, al pari di qualsiasi altro creditore, ha l'onere di provare la
prestazione eseguita ed a tale onere non adempie producendo la bolletta di
pagamento, che è un atto unilaterale di natura contabile, inidonea a spiegare
efficacia probatoria a favore della parte che l'ha emessa; il fatto che sia
mancata la richiesta di controllo del traffico telefonico, prevista
dall'articolo 12, comma 5, del regolamento di servizio, non incide sull'onere
probatorio in quanto la richiesta attiene al sistema di comunicazione dei dati
concernenti le utenze telefoniche tra abbonato e società erogatrice del
servizio; l'utilizzazione di apparecchio "cordless" non autorizzato
non vale a provare che vi siano state interferenze di terzi sui consumi con
conseguente responsabilità dell'utente.
La Telecom ha proposto ricorso per cassazione, affidandone l'accoglimento a due
motivi; la Casatelli ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso
si denuncia «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto nonché
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito alla mancata prova
del traffico telefonico»; in particolare si sostiene: 1) prima di ritenere che
la Telecom non ha fornito prova del traffico telefonico, in relazione al quale
pretende il pagamento, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che l'utente si
è limitata a sostenere apoditticamente di non avere effettuato il traffico
addebitatole senza né dedurre né provare il cattivo funzionamento del
contatore centrale; proprio per non averlo considerato ha escluso che le
registrazioni del contatore costituissero prova del traffico; 2) il Tribunale ha
omesso di considerare che per espressa previsione contrattuale il traffico
telefonico poteva essere documentato solo a richiesta dell'utente; 3) il
Tribunale ha ritenuto che il traffico sia solo quello risultante dai tabulati
relativi al periodo compreso tra il 23 ed il 30 maggio 1995, mentre, considerato
che l'utente non ha contestato di avere beneficiato del servizio, avrebbe dovuto
ritenere che il traffico è stato quanto meno corrispondente ad uno standard
medio.
Occorre considerare che la giurisprudenza pacificamente riconosce natura
privatistica al contratto di abbonamento telefonico, il cui contenuto è
predeterminato per legge secondo uno schema al quale l'utente rimane libero di
aderire senza poterlo modificare (ex plurimis, Cass. 5613/1978).
Nella struttura del contratto il contatore centrale assume la funzione di
strumento di registrazione del traffico telefonico, imposto dallo schema
normativo ed accettato con la sottoscrizione, che si presume idoneo in ragione
dei collaudi e dei controlli, ai quali è sottoposto da parte della pubblica
amministrazione (Cass., 3686/1997).
Il mezzo attraverso il quale le registrazioni del contatore vengono comunicate
all'utente è la bolletta telefonica, atto unilaterale di natura contabile non
dissimile dalla fattura (Cass., 947/1986), che costituisce prova delle
registrazioni riportate se l'utente non le contesta (Cass., 8901/1997); nel caso
contrario la bolletta perde qualsiasi efficacia probatoria e la società
telefonica ha l'onere di fornire la dimostrazione della corrispondenza delle
registrazioni in essa riportate a quelle del contatore centrale, avvalendosi di
qualsiasi mezzo, come i tabulati e le rilevazioni fotografiche mensili del
contatore medesimo (Cass., 3686/1997, in motivazione, e più recentemente Cass.,
17041/2002, nella quale l'affermazione che l'obbligo del gestore di effettuare
gli addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore centrale non
si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità
del dato recato in bolletta, sicché l'utente ha il diritto di contestazione ed
il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore
centrale e la corrispondenza tra il dato fornito da esso e quello trascritto
nella bolletta).
La distribuzione dell'onere probatorio secondo lo schema sopra indicato non è
influenzata dalla scelta dell'utente di non chiedere il controllo del traffico
telefonico, essendo la richiesta rivolta al conseguimento di finalità
differenti.
Con la dimostrazione della corrispondenza delle registrazioni riportate nella
bolletta a quelle del contatore centrale si esaurisce l'onere probatorio della
società telefonica, salvo che non venga specificamente dedotto il cattivo
funzionamento del contatore; nel qual caso si apre una serie di altri problemi
che non è necessario affrontare.
Nell'ambito di questa diversa problematica può assumere rilievo l'uso di
apparecchi "cordless" non omologati, che in certe condizioni rende
possibile l'inserimento di terzi, aumentando indebitamente il traffico
riferibile all'utenza.
In questo inquadramento della questione non rileva il riferimento ad uno
standard medio di prestazione del servizio.
Agli enunciati principi si è sostanzialmente uniformata la sentenza impugnata,
ond'è che il motivo non può essere accolto.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce «violazione e falsa applicazione
delle norme di legge e carenza di motivazione in merito all'uso di cordless non
omologati», si lamenta che il Tribunale non ha statuito in ordine alla
responsabilità della Casatelli, ritenendola in relazione ai danni dipendenti
dalla violazione del divieto di usare "cordless" non omologati.
Neppure questo motivo può trovare accoglimento.
Va, in primo luogo, rilevato che l'esame degli atti - possibile per il tipo di
vizio denunciato - e la loro interpretazione portano ad escludere che sia stata
proposta una vera e propria domanda nei termini sopra indicati tanto nel
giudizio di primo grado quanto in quello di secondo (in questo caso l'omissione
di pronuncia non sarebbe stata neppure denunciabile fondatamente, non avendo il
giudice di secondo grado l'obbligo di pronunciare sulle domande proposte per la
prima volta davanti a lui).
Va, in secondo luogo, considerato che la sentenza impugnata contiene
l'affermazione che l'uso di apparecchio "cordless" non omologato è
inidoneo «a comprovare l'effettivo utilizzo abusivo da parte di terzi e la
responsabilità dell'utente» e tale affermazione costituisce pronuncia
implicita di rigetto.
In conclusione, il ricorso va rigettato; sussistono, tuttavia, giusti motivi per
compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.