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CAMERA
DEI DEPUTATI N. 4591
PROPOSTA
DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
TARADASH,
BALOCCHI, BECCHETTI, COLLAVINI, TERESIO DELFINO,FEI, FILOCAMO, LO JUCCO, MARRAS,
MARZANO, NICCOLINI, PISAPIA,POLI BORTONE, POSSA,
PROIETTI, RIVOLTA, TARDITI, LEONE, COLA,VIALE, BICOCCHI, ROSSO, PIVA, d'IPPOLITO
Modifiche
al codice di procedura civile
in
materia di attribuzioni degli ufficiali giudiziari
Presentata il 24 febbraio 1998
Onorevoli
Colleghi! - L'attuale procedura esecutiva, in particolare quella mobiliare, deve
considerarsi uno strumento obsoleto ed inadeguato la cui inefficacia si
manifesta con la sistematica difficoltà di recuperare i crediti vantati.
Tale inadeguatezza rappresenta
un fenomeno devastante per la vita delle imprese, al punto da condizionare
fortemente l'attività economico-produttiva ed, in alcuni casi, addirittura
mettere a repentaglio la sopravvivenza delle stesse.
Il fenomeno riguarda soprattutto
le imprese piccole e medie, giacché quelle di dimensioni grandi e medio-grandi
possono vantare risorse, sia in termini di potere contrattuale che di struttura
organizzativa, che permettono loro di contenere l'impatto negativo.
Va rilevato che, nonostante tali
imprese siano unanimemente considerate il motore ed il fulcro dell'economia
nazionale, non vi è una seria attenzione alle problematiche ed alle esigenze
del mondo della piccola e media imprenditoria.
Al coro di dichiarazioni di
intenti, fra cui si annoverano quelle di autorevoli esponenti politici, fa
riscontro l'assenza dalle agende parlamentari delle tematiche e delle questioni
che appartengono a questa categoria di imprenditori ritenuta così determinante
per il nostro Paese.
Si è pensato, pertanto, di
affrontare concretamente uno dei molti aspetti che condizionano fortemente
l'attività imprenditoriale al fine di indicare soluzioni idonee a risolvere
l'annosa e sofferta questione dell'effettivo recupero dei crediti vantati.
Al naturale rischio d'impresa
quale sopportazione di tutti gli oneri inerenti alla organizzazione ed
all'assunzione delle alee relative all'attività esercitata, al quale
l'imprenditore è sottoposto, si aggiunge infatti quello "artificiale"
costituito dalla notevole incertezza di ottenere il soddisfacimento dei crediti.
E', quindi, necessario
intervenire al fine di sollecitare il legislatore e la maggior parte degli
operatori dell'informazione i quali probabilmente ritengono che l'emergenza
giustizia riguardi unicamente quella penale.
Va, inoltre, sottolineato che le
sporadiche iniziative legislative volte ad eliminare le disfunzioni del processo
di esecuzione non hanno risolto il problema della piccola e media impresa.
Il recente disegno di legge
presentato dal Ministro di grazia e giustizia, che demanda ai notai le
operazioni di vendita nelle esecuzioni immobiliari, incide quasi esclusivamente
a favore degli istituti bancari, non producendo alcun effetto sostanziale nei
confronti delle imprese di contenute dimensioni.
Infatti, l'attività diretta
alla produzione e allo scambio di beni e servizi svolta dal piccolo e medio
imprenditore, nonché le caratteristiche del mercato in cui lo stesso opera,
certamente non rendono possibile il ricorso alle garanzie ipotecarie che
attribuiscono al creditore il potere di espropriare il bene oggetto di ipoteca.
Il vero calvario
dell'imprenditore inizia quando deve ottenere l'esecuzione del titolo esecutivo
per il soddisfacimento del proprio credito.
Alle spese ed ai tempi
sopportati, nel caso del provvedimento giudiziale, nonché al versamento
anticipato dell'imposta sul valore aggiunto esposta sulla fattura insoluta, si
aggiungono quelli per la procedura esecutiva.
A fronte della realtà descritta
l'imprenditore ottiene, troppe volte, un ricavo assai modesto se non nullo e con
l'unico risultato di aggravare il danno economico.
Le cause di tale stato di fatto
sono molteplici ed in via del tutto generale possono essere ascritte
all'inefficacia dello strumento dell'esecuzione pensato, più di cinquant'anni
fa, per una realtà socio-economica completamente diversa da quella attuale.
Deve essere, in tal senso,
evidenziata l'inadeguatezza del ruolo professionale degli ufficiali giudiziari
che sono completamente deresponsabilizzati rispetto ai risultati conseguiti.
Deve essere, pertanto,
restituita a questa categoria la piena autonomia e, conseguentemente, la
responsabilità al fine di investirla del potere di seguire l'intero iter
espropriativo, dal pignoramento alla vendita dei beni.
Meritano, altresì, rilievo le
procedure degli istituti vendite giudiziarie le quali favoriscono di fatto la
partecipazione alle aste di un certo sottobosco di operatori non propriamente
adamantini, con l'effetto di ridurne gravemente il ricavato.
Non è un caso, infatti, che la
maggior parte delle persone sia completamente all'oscuro in ordine ai luoghi, ai
tempi ed alle modalità delle vendite giudiziarie.
Art.
1.
1.
L'articolo 534 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art.
534. - (Vendita all'incanto). - Quando la vendita deve essere fatta ai
pubblici incanti, il pretore, con il provvedimento di cui all'articolo 530,
stabilisce il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'incanto deve eseguirsi e ne
affida l'esecuzione all'ufficiale giudiziario.
Nello stesso provvedimento il
pretore può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma
dell'articolo 490, sia data anche una pubblicità straordinaria a norma del
terzo comma dello stesso articolo".
1.
L'articolo 592 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art.
592. - (Nomina dell'amministratore giudiziario). - L'amministrazione
giudiziaria dell'immobile è disposta per un tempo non superiore a tre anni e
affidata ad uno o più creditori o all'ufficiale giudiziario, oppure allo stesso
debitore se tutti i creditori vi consentono.
All'amministratore si applica il
disposto degli articoli 65 e seguenti".
Art.
3.
1.
L'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941,
n. 1368, è sostituito dal seguente:
"Art.
159. - (Soggetti autorizzati all'incanto ed all'amministrazione dei
beni). - Agli ufficiali giudiziari sono affidate la vendita all'incanto dei
beni mobili a norma dell'articolo 534 del codice o l'amministrazione giudiziaria
dei beni immobili a norma dell'articolo 592 del codice.
Agli ufficiali giudiziari
autorizzati alle vendite all'incanto dei mobili pignorati può essere affidata
anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli articoli 520,
secondo comma, e 532 del codice; ad essi può essere inoltre affidata qualsiasi
altra vendita mobiliare disposta dall'autorità giudiziaria.
Il Ministro di grazia e
giustizia stabilisce le modalità e i controlli per l'esecuzione degli incarichi
indicati nei commi precedenti, nonché la misura dei compensi dovuti agli
ufficiali giudiziari da determinare proporzionalmente in relazione al ricavo
delle vendite".