Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell'ufficiale giudiziario


PROGETTI DI LEGGE ...UFFICIALI..." GIUDIZIARI"


CAMERA DEI DEPUTATI    N. 4591

PROPOSTA DI LEGGE

 d'iniziativa dei deputati

TARADASH, BALOCCHI, BECCHETTI, COLLAVINI, TERESIO DELFINO,FEI, FILOCAMO, LO JUCCO, MARRAS, MARZANO, NICCOLINI, PISAPIA,POLI BORTONE, POSSA, PROIETTI, RIVOLTA, TARDITI, LEONE, COLA,VIALE, BICOCCHI, ROSSO, PIVA, d'IPPOLITO

 

Modifiche al codice di procedura civile

in materia di attribuzioni degli ufficiali giudiziari

 Presentata il 24 febbraio 1998

RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - L'attuale procedura esecutiva, in particolare quella mobiliare, deve considerarsi uno strumento obsoleto ed inadeguato la cui inefficacia si manifesta con la sistematica difficoltà di recuperare i crediti vantati.
        Tale inadeguatezza rappresenta un fenomeno devastante per la vita delle imprese, al punto da condizionare fortemente l'attività economico-produttiva ed, in alcuni casi, addirittura mettere a repentaglio la sopravvivenza delle stesse.
        Il fenomeno riguarda soprattutto le imprese piccole e medie, giacché quelle di dimensioni grandi e medio-grandi possono vantare risorse, sia in termini di potere contrattuale che di struttura organizzativa, che permettono loro di contenere l'impatto negativo.
        Va rilevato che, nonostante tali imprese siano unanimemente considerate il motore ed il fulcro dell'economia nazionale, non vi è una seria attenzione alle problematiche ed alle esigenze del mondo della piccola e media imprenditoria.
        Al coro di dichiarazioni di intenti, fra cui si annoverano quelle di autorevoli esponenti politici, fa riscontro l'assenza dalle agende parlamentari delle tematiche e delle questioni che appartengono a questa categoria di imprenditori ritenuta così determinante per il nostro Paese.
        Si è pensato, pertanto, di affrontare concretamente uno dei molti aspetti che condizionano fortemente l'attività imprenditoriale al fine di indicare soluzioni idonee a risolvere l'annosa e sofferta questione dell'effettivo recupero dei crediti vantati.
        Al naturale rischio d'impresa quale sopportazione di tutti gli oneri inerenti alla organizzazione ed all'assunzione delle alee relative all'attività esercitata, al quale l'imprenditore è sottoposto, si aggiunge infatti quello "artificiale" costituito dalla notevole incertezza di ottenere il soddisfacimento dei crediti.
        E', quindi, necessario intervenire al fine di sollecitare il legislatore e la maggior parte degli operatori dell'informazione i quali probabilmente ritengono che l'emergenza giustizia riguardi unicamente quella penale.
        Va, inoltre, sottolineato che le sporadiche iniziative legislative volte ad eliminare le disfunzioni del processo di esecuzione non hanno risolto il problema della piccola e media impresa.
        Il recente disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia, che demanda ai notai le operazioni di vendita nelle esecuzioni immobiliari, incide quasi esclusivamente a favore degli istituti bancari, non producendo alcun effetto sostanziale nei confronti delle imprese di contenute dimensioni.
        Infatti, l'attività diretta alla produzione e allo scambio di beni e servizi svolta dal piccolo e medio imprenditore, nonché le caratteristiche del mercato in cui lo stesso opera, certamente non rendono possibile il ricorso alle garanzie ipotecarie che attribuiscono al creditore il potere di espropriare il bene oggetto di ipoteca.
        Il vero calvario dell'imprenditore inizia quando deve ottenere l'esecuzione del titolo esecutivo per il soddisfacimento del proprio credito.
        Alle spese ed ai tempi sopportati, nel caso del provvedimento giudiziale, nonché al versamento anticipato dell'imposta sul valore aggiunto esposta sulla fattura insoluta, si aggiungono quelli per la procedura esecutiva.
        A fronte della realtà descritta l'imprenditore ottiene, troppe volte, un ricavo assai modesto se non nullo e con l'unico risultato di aggravare il danno economico.
        Le cause di tale stato di fatto sono molteplici ed in via del tutto generale possono essere ascritte all'inefficacia dello strumento dell'esecuzione pensato, più di cinquant'anni fa, per una realtà socio-economica completamente diversa da quella attuale.
        Deve essere, in tal senso, evidenziata l'inadeguatezza del ruolo professionale degli ufficiali giudiziari che sono completamente deresponsabilizzati rispetto ai risultati conseguiti.
        Deve essere, pertanto, restituita a questa categoria la piena autonomia e, conseguentemente, la responsabilità al fine di investirla del potere di seguire l'intero iter espropriativo, dal pignoramento alla vendita dei beni.
        Meritano, altresì, rilievo le procedure degli istituti vendite giudiziarie le quali favoriscono di fatto la partecipazione alle aste di un certo sottobosco di operatori non propriamente adamantini, con l'effetto di ridurne gravemente il ricavato.
        Non è un caso, infatti, che la maggior parte delle persone sia completamente all'oscuro in ordine ai luoghi, ai tempi ed alle modalità delle vendite giudiziarie.

 PROPOSTA DI LEGGE

 Art. 1.

1. L'articolo 534 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 534. - (Vendita all'incanto). - Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il pretore, con il provvedimento di cui all'articolo 530, stabilisce il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'incanto deve eseguirsi e ne affida l'esecuzione all'ufficiale giudiziario.
        Nello stesso provvedimento il pretore può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell'articolo 490, sia data anche una pubblicità straordinaria a norma del terzo comma dello stesso articolo".
Art. 2.
        1. L'articolo 592 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 592. - (Nomina dell'amministratore giudiziario). - L'amministrazione giudiziaria dell'immobile è disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata ad uno o più creditori o all'ufficiale giudiziario, oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono.
        All'amministratore si applica il disposto degli articoli 65 e seguenti".
Art. 3.
        1. L'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

        "Art. 159. - (Soggetti autorizzati all'incanto ed all'amministrazione dei beni). - Agli ufficiali giudiziari sono affidate la vendita all'incanto dei beni mobili a norma dell'articolo 534 del codice o l'amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell'articolo 592 del codice.
        Agli ufficiali giudiziari autorizzati alle vendite all'incanto dei mobili pignorati può essere affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli articoli 520, secondo comma, e 532 del codice; ad essi può essere inoltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall'autorità giudiziaria.
        Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonché la misura dei compensi dovuti agli ufficiali giudiziari da determinare proporzionalmente in relazione al ricavo delle vendite".

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