Stralcio "MANUALE di Contabilità UNEP" Edizione ottobre 99

Supero (Soprattassa del 95%)

Quando l’ammontare dei diritti computabili, al netto delle ritenute di legge, eccedano annualmente il minimo garantito, l’ufficiale giudiziario deve versare all’erario il 95% della parte dei diritti eccedenti tale importo(articolo 155 ord.).

L’importo della tassa dovuta all’Erario deve essere versata, a cura dell’Ufficiale Giudiziario Dirigente, entro il mese successivo a quello cui si riferisce, all’ufficio di riscossione (cfr articolo 155 bis dell’ordinamento).

Nulla vieta all’Ufficiale giudiziario di versare integralmente (100%) l’eccedenza per poi procedere nella contabilità di dicembre il recupero a conguaglio del 5% sul supero, se dovuto.

Occorre avere presente inoltre che, quando sono riconosciuti dei miglioramenti economici con decorrenza economica riferita ad anni precedenti, per evitare eventuali restituzioni di somme all’Erario, è opportuno, quando si procede alla richiesta degli arretrati, di non tralasciare di conteggiare anche il 5% già percepito.

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