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SPESE DI GIUSTIZIA
Stralcio.
Articoli che riguardano gli UNEP
Titolo
II
Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali
giudiziari
Capo
I
Disposizioni generali
ART.
19 (R)
(Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali
giudiziari)
1. Il presente titolo disciplina le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione.
Nel presente titolo sono
individuate tutte le spettanze dovute agli ufficiali giudiziari quando ad essi
si ricorre - sulla base di norme sulle notifiche estranee al testo unico - nel
procedimento giurisdizionale. Nel termine di “spettanze” sono ricompresse le
somme dovute a vario titolo, quali i diritti per la notifica degli atti a
richiesta d'ufficio e delle parti, le indennità di trasferta, i diritti di
esecuzione, le spese di spedizione.
Per le spese postali, alternative all'indennità di trasferta, si è usata la
definizione generica “ spese di spedizione” per non precludere possibilità
future. Naturalmente, oggi, sono le spese postali. Queste, quando sono a carico
dell'erario sono versate direttamente alle Poste, se a carico dei privati,
invece, sono versate all'ufficiale giudiziario.
La prospettiva scelta è quella funzionale al testo unico: conseguentemente, non
ci sono le norme sul riparto tra gli ufficiali giudiziari, né quelle
sull'indennità integrativa.
Il termine “ufficiale giudiziario “ è usato in modo onnicomprensivo
prescindendo dalle qualifiche.
ART.
20 (L)
(Indennità di trasferta)
1.
L'indennità di trasferta, che rimborsa ogni spesa, spetta per gli atti compiuti
fuori dall'edificio in cui ha sede l'ufficiale giudiziario.
2. L'indennità di trasferta non è dovuta in caso di spedizione dell'atto.
3. L'importo dell'indennità di trasferta di cui agli articoli 26 e 35 è
adeguato annualmente, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto
dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze.
Il comma 1 indica quando è dovuta l'indennità di
trasferta, riformulando il dettato precedentemente contenuto negli artt. 142 e
133 dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari (d.P.R. 1229/1959). La norma si
riferisce sia alle notifiche nel processo penale che a quelle nel processo
civile. Infatti, l'articolo 142 richiama il 133 citato.
Le norme originarie recitavano: “a rimborso di ogni spesa” (art. 133); “a
titolo di rimborso spese” (art. 142). La formulazione dell'articolo in
commento: “che rimborsa ogni spesa” tiene conto dell'art. 48, comma
6, d.PR n. 917/1986, come introdotto dall'art. 3, d. lgs n. 314/1997, che ha
previsto la tassazione di tale indennità nella misura del 50 per cento,
risolvendo un lungo contenzioso sulla natura retributiva e/o risarcitoria della
stessa. La definizione delle situazioni pregresse è stata poi risolta dall'art.
35, legge n. 342/2000.
Oggi, quindi, l'indennità ha per metà natura retributiva e per metà natura
risarcitoria.
E' eliminato il termine “ritualmente”, e, conseguentemente, le
decurtazioni di cui al sopracitato art. 142, ultimo comma, perché mai applicate
nella prassi, stante la difficoltà di distinguere notificazioni rituali e
irrituali.
Si è precisato che rileva l'ufficio dell'ufficiale giudiziario perché spesso
questo non è ubicato nello stesso stabile dell'ufficio giudiziario.
Il comma 2 prevede che l'indennità di trasferta non è dovuta in caso di
spedizione dell'atto.
Il comma 3 prevede l'adeguamento stabile dell'indennità di trasferta attraverso
decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, poiché, qualificandosi l'attività in questione
come meramente amministrativa, tale strumento risulta più idoneo rispetto al
decreto del ministro originariamente previsto.
Infatti, la possibilità dell'adeguamento -secondo la previsione originaria –
non si collega alla discrezionalità, ma all'accertamento delle variazioni da
parte dell'ISTAT. In tal senso è stata riformulata la previsione originaria, qui e in altre
parti del testo unico.
ART.
21 (R)
(Calcolo delle distanze)
1.
Nel calcolo delle distanze computabili ai
fini dell'indennità di trasferta si deve tener conto della più breve fra
quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo dove l'atto deve
essere eseguito.
2. Le distanze sono calcolate secondo tavole note del Comune dove ha sede
l'ufficio e, comunque, secondo tavole note, fondate su parametri obiettivi e
comprovabili.
La disposizione in commento stabilisce che nel
calcolo delle distanze si deve tener conto di quella più breve per raggiungere
il luogo in cui l'atto deve essere eseguito. Le tavole polimetriche per
calcolare le distanze, a cui faceva rinvio la norma originaria, non esistono più
e gli uffici non ne conservano neanche memoria. Oggi le distanze sono calcolate
chiedendo informazioni presso il Comune (che è l'ipotesi più ricorrente in
quanto gli ufficiali giudiziari compiono personalmente le notifiche all'interno
del Comune, mentre normalmente ricorrono alle Poste per le notifiche al di fuori
di tale ambito) ed, eccezionalmente, alle Ferrovie dello Stato s.p.a. e ad altre
società di servizio passeggeri per collegamento su strada nell'ambito
regionale.
La norma in commento registra la prassi diffusa sul presupposto che presso il
Comune esistono tavole idonee al calcolo delle distanze e lascia aperta la
possibilità di ricorrere, quando occorre, ad altre tavole note, purchè fondate
su parametri obiettivi e comprovabili.
ART.
22 (R)
(Equiparazioni alla notifica a richiesta d'ufficio)
Alla
notifica richiesta dall'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a
debito, alla notifica dell'invito al pagamento e alla notifica richiesta dal
pubblico ministero, di cui agli articoli 145, 158, 212 e 248, si applica la
disciplina della notifica a richiesta d'ufficio del processo in cui è inserita.
La
norma in commento individua i casi in cui le notifiche sono equiparate a quelle
a richiesta d'ufficio, ai fini delle spettanze degli ufficiali giudiziari,
desumendoli dal sistema legislativo vigente per come è concretamente vissuto
nella prassi applicativa. Per quanto riguarda l'invito al pagamento si rinvia al
commento dell'articolo relativo nella parte riscossione. Con riferimento alle
notifiche chieste dalle amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a
debito è indubitabile che, al di là della lettera della norma originaria (art.
143 D.P.R. n. 1229/59), l'Avvocatura anticipa solo le spese di spedizione o
l'importo delle trasferte e non i diritti, proprio come nelle notifiche
d'ufficio. In sostanza, è pacificamente vissuta nell'ordinamento come notifica
a richiesta d'ufficio quanto al tipo di spettanze agli ufficiali giudiziari.
Infatti, ai sensi dell'art. 6, L. n. 59/1979, sono anticipate solo le indennità
di trasferta o le spese di spedizione e non i diritti.
Notificazioni
nel processo penale
Sezione
I
Norme generali
ART.
23 (L)
(Diritti)
1.
Per la notificazione degli atti è dovuto il diritto unico, di cui all'articolo
34, salvo quanto previsto per la notifica degli atti a richiesta d'ufficio
dall'articolo 25.
ART. 24 (L)
(Indennità di trasferta)
1.
Per gli atti di notificazione relativi allo stesso processo, spetta una sola
indennità di trasferta se i luoghi dove la notificazione deve essere eseguita
distano fra di loro meno di cinquecento metri.
Sezione II
Notificazioni a richiesta dell'ufficio
ART. 25 (L)
(Importo dei diritti)
All'ufficiale
giudiziario spetta per diritti la quota forfettaria stabilita con il decreto
previsto dall'articolo 205.
2. I diritti sono attribuiti solo se recuperati.
L'art. 142, comma 3, del d.PR 1229/1959, non ha mai
trovato applicazione. Il decreto ministeriale con il quale si sarebbe dovuto
individuare quanto, sul recuperato (secondo la forfetizzazione prevista
dall'art. 199 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale e
attuata dal decreto ministeriale n. 347/89) sarebbe dovuto spettare agli
ufficiali giudiziari per diritti, non è stato mai emanato.
Oggi lo Stato recupera un importo forfettario unitario per diritti e trasferte e
chiamata di causa (oltre le spese postali secondo il dm. n. 347/89); le
trasferte le ha già anticipate con il meccanismo dell'anticipazione postuma, le
spese postali le ha già versate alle Poste (conto di credito), i diritti li
restituisce con un meccanismo farraginoso, in mancanza del decreto previsto
dalla norme originaria.
Dalla somma totale recuperata ex decreto ministeriale n. 347/89 si sottrae
l'importo anticipato per trasferte con il meccanismo dell'anticipazione postuma
(dall'importo forfettizzato per tipo di procedimento, la somma delle
anticipazioni postume di tutte le notifiche effettivamente effettuate); il
risultato, se positivo, viene versato agli ufficiali giudiziari ex art. 138
d.P.R. 1229/1959, insieme alle altre spettanze prenotate a debito. Per
consentire il versamento finale da parte dell'ufficio del registro, l'ufficio
giudiziario faceva emergere la distinzione nei versamenti all'ufficio del
registro. Con la conseguenza che i versamenti delle spettanze agli
ufficiali giudiziari, ai sensi dell'art. 138 d.P.R. 1229/1959, non riguardavano
solo gli importi prenotati a debito (a cui avevano diritto se recuperati), ma
anche questi diritti, a cui allo stesso modo avevano diritto solo se recuperati.
La norma in commento si collega all'art. 204, secondo cui lo stesso decreto
ministeriale che forfettizza tutte le spese per notifiche individua la quota
spettante per diritti sul riscosso come già previsto dall'art.199 att. c.p.p.
ART.
205 (L)
(Recupero per intero e forfettizzato)
1. Le spese del processo anticipate dall'erario sono recuperate per intero, ad eccezione dei diritti e delle indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario e delle spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio, che sono recuperati nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al numero degli atti e delle attività mediamente compiute in ciascun processo e stabilisce la quota spettante per diritti all'ufficiale giudiziario.
ART.
26 (L)
(Indennità di trasferta e spese di spedizione)
1.
L'indennità di trasferta è per ciascun atto di euro 0,33, compresa la
maggiorazione per l'urgenza.
2. Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri
o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta, rispettivamente, nella
misura di euro 0,83 e di euro 1,22.
3. L'indennità di trasferta è corrisposta dall'erario; le spese di spedizione
sono a carico dell'erario.
Gli importi riportati sono stati
aumentati dall' art. 1, co. 2, d. P.R. n. 601/1996, sulla base dell'art. 133
d.P.R. 1229/1959, come sostituito dall'art. 1, legge n. 407/1984, che prevede un
meccanismo di adeguamento stabile. Gli importi sono stati bloccati da leggi
finanziarie successive (sino alla legge n. 488/99 per l'anno 2000).
L'art. 142, comma 5, originario, prevedeva la destinazione delle trasferte, se
recuperate, dall'ufficio del registro in conto di eventuali entrate del Tesoro,
previa trasmissione dall'ufficio giudiziario che procedeva al recupero,
all'ufficio del registro. Oggi la disciplina della riscossione, affidata ai
concessionari, regolamenta il versamento del recuperato.
Sezione
III
Notificazioni a richiesta delle parti
ART.
27 (L)
(Notificazioni a richiesta delle parti)
1.
Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità
di trasferta o le spese di spedizione, relativi agli atti richiesti.
2.
Il diritto unico e l'indennità di trasferta sono dovuti in misura pari a quella
prevista dagli articoli 34 e 35.
Il comma 1 individua che cosa le parti devono
anticipare agli ufficiali giudiziari.
Il comma 2, riproducendo le norme originarie, per la determinazione del diritto
unico e dell'indennità di trasferta rinvia alle disposizioni del testo unico
relative alle notificazioni a richiesta di parte nel processo civile.
Capo III
Notificazioni nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario
Sezione
I
Norme generali
ART. 28 (L)
(Contestualità di trasferte)
1.
L'ufficiale giudiziario che procede nello stesso viaggio, su richiesta di una
stessa parte, a diversi atti del suo ufficio nella medesima località,
percepisce una sola indennità di trasferta, ripartita in misura uguale fra
tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione non si applica quando gli atti sono
richiesti dalla stessa persona per conto e nell'interesse di parti diverse, né
quando l'ufficiale giudiziario compie tali atti in Comuni diversi, ovvero,
compiendoli nello stesso Comune, deve percorrere tra un luogo e l'altro una
distanza eccedente i cinquecento metri.
ART. 29 (L)
(Diritti)
1.
Per la notificazione degli atti è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto
unico di cui all'articolo 34, fatta eccezione per le notificazioni a richiesta
d'ufficio.
Sezione
II
Notificazioni a richiesta dell'ufficio
ART.
30 (L)
(Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile)
1.
La parte che per prima si costituisce in
giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi
esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita
di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di
spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto
all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura stabilita nella tabella,
contenuta nell'allegato n. 1 al presente testo unico, eccetto che nei processi
previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito
dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica
lo stesso articolo.
2.
L'inosservanza delle prescrizioni di cui
all'articolo 134, secondo comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma
dello stesso articolo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive
modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto; il funzionario
addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le
disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei
confronti dell'impugnante e del difensore.
Stabilisce
che le spettanze degli ufficiali giudiziari relative alle notificazioni a
richiesta dell'ufficio sono a carico delle parti, mediante anticipazione
all'erario, nella misura indicata nell'allegata tabella, che risulta dalla
riformulazione dell'allegato 2 della legge n. 59 del 1979, sulla base delle
innovazioni introdotte nella materia dall'articolo 9 della legge n. 488 del
1999.
Per le notificazioni a richiesta d'ufficio la legge prevede anticipazioni
forfettarie dai privati all'erario per tutte le voci (diritti, indennità, spese
di spedizione). L'erario, invece, verserà agli ufficiali giudiziari
l'importo pieno (artt. 31 e 35) per trasferte, o verserà direttamente alle
Poste l'importo per spese di spedizione, mentre non verserà nulla per i
diritti, secondo l'originario articolo 6, comma 1, l. n. 59/1979.
La previsione legislativa originaria per le anticipazioni forfettarie è
relativa al solo processo civile. Trattandosi di prestazione patrimoniale
imposta, non può essere estesa al processo amministrativo, come suggerisce il
Consiglio di Stato.
Opera l'esenzione prevista dall'articolo unico della legge n. 319/1958, come
sostituito dall'articolo 10, legge n. 533/1973 per i procedimenti in materia di
lavoro, previdenza e assistenza e per quelli relativi all'azione di risarcimento
del danno cagionato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie per i quali
l'articolo citato è applicabile perché espressamente richiamato (art. 15, l.
n. 117/1988).
La norma in commento disciplina, inoltre, una ipotesi particolare: il raddoppio
dell'importo in caso di mancato invio delle marche nell'impugnazione presentata
a mezzo posta. Qui tale previsione è stata raccordata con la nuova disciplina
sulla riscossione perché la norma originaria rinviava alla vecchia normativa
sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Nonostante l'esiguità
dell'importo (raddoppiato non raggiunge euro 5,16) con la conseguenza che è
estinto legalmente sulla base delle norme transitorie, si è riportata la
fattispecie per l'ipotesi che il legislatore aumenti l'importo.
ART.
31 (L)
(Indennità di trasferta e spese di spedizione)
1.
Per le notificazioni a richiesta d'ufficio è dovuto dall'erario all'ufficiale
giudiziario soltanto il pagamento delle indennità di trasferta di cui
all'articolo 35.
2. Le spese di spedizione sono a carico dell'erario.
Disciplina le spettanze degli
ufficiali giudiziari: non spettano i diritti, pur compresi nel deposito
forfetario della parte, ma non corrisposti agli ufficiali giudiziari, come
risulta dall'art. 6 della legge n. 59/1979, nè le spese postali che sono pagate
dall'erario alle Poste, ma solo l'indennità di trasferta di importo pari a
quello previsto per le notificazioni a richiesta di parte.
Sezione III
Notificazioni a richiesta delle parti
ART.
32 (L)
(Notificazioni a richiesta delle parti)
1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti; nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste spese sono a carico dell'erario.
Stabilisce
che le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta, relative a
notificazioni di atti a richiesta delle parti, debbono da queste essere
anticipate agli ufficiali giudiziari.
Per effetto dell'esenzione prevista dall'articolo unico della l. n. 319/1958,
come sostituito dall'articolo 10, l. n. 533/1973, le stesse spese sono a carico
dell'erario nei procedimenti in materia di controversie di lavoro, di assistenza
e previdenza e in quelli relativi all'azione di risarcimento del danno cagionato
nell'esercizio delle funzioni giudiziarie. Per questi ultimi, l'art. 10 citato
è richiamato dall'articolo 15, l. n. 117/1988.
ART. 33 (L)
(Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa
al patrocinio a spese dello Stato)
1.
Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al
patrocinio a spese dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a
pagamento, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione
degli ufficiali giudiziari sono assorbiti.
2. Se gli accessi sono in Comuni diversi o intercorre una distanza superiore a
500 metri, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono
prenotati a debito.
3. Se gli ufficiali giudiziari non compiono gli atti contemporaneamente a
quelli a pagamento, le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono
anticipate dall'erario e i diritti sono prenotati a debito.
4. Se agli ufficiali giudiziari competono più indennità di trasferta per atti
in Comuni diversi o con accessi a distanza superiore a 500 metri, è anticipata
dall'erario solo l'indennità di maggiore importo e le altre sono prenotate a
debito insieme ai diritti.
Rispetto
alla formulazione di cui all'art. 143 del d.P.R. 1229/1959, si prescinde dal
riferimento agli atti a richiesta del pubblico ministero per le spettanze degli
ufficiali giudiziari, perché l'ipotesi coincide con una forma particolare di
patrocinio a spese dello Stato (interdizione a richiesta del P.M.). Inoltre,
dalla verifica fatta con gli uffici giudiziari, non risultano atti gratuiti,
previsti dalla norma originaria.
La norma in commento si basa sul modo in cui la norma originaria è
concretamente sempre vissuta nell'ordinamento, confortata dall'interpretazione
risultante da circolari e note del Ministero della giustizia e dall'analisi dei
registri, tanto che si può considerare diritto vivente. Di conseguenza se, in
accoglimento del suggerimento del Consiglio di Stato, si escludesse il
meccanismo dell'assorbimento dalla ricostruzione della normativa effettuata con
il testo unico, si apporterebbe un'innovazione di carattere sostanziale nelle
spettanze degli ufficiali giudiziari.
Il
precetto previsto nei commi 1 e 2 è l'unico effettivamente operante perché in
concreto gli ufficiali giudiziari procedono contemporaneamente ad atti a
richiesta di parte a pagamento e a richiesta di parte ammessa al patrocinio a
spese dello Stato. Il meccanismo dell'assorbimento non opera in caso di
contestualità di atti a richiesta di parte privata a pagamento e atti a
richiesta d'ufficio, in caso di contestualità di atti a richiesta di
parte privata a pagamento e atti a richiesta dell'Amministrazione, e nel penale.
Nei commi 3 e 4 è riportata la disciplina risultante dalle norme
originarie (art. 143, comma 1, e 135, comma 2, del d.P.R. 1229/1959) riferita
anche agli atti di esecuzione.
ART.
34 (L)
(Importo dei diritti)
1. Il diritto unico è dovuto nella seguente misura:
a)
per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 2,58;
b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 7,75;
c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 12,39.
ART.
35 (L)
(Importo dell'indennità di trasferta)
1. L'indennità di trasferta è stabilità nella seguente misura:
a)
fino a sei chilometri: euro 1,22;
b) fino a dodici chilometri: euro 2,25;
c) fino a diciotto chilometri: euro 3,06;
d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di
frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui
alla lettera c), aumentata di euro 0,65.
Prevede gli importi dell'indennità di trasferta, riproducendo il precetto della norma originaria, tenuto conto delle successive modifiche che li hanno aumentati. L'ultimo aumento è stato disposto dal d.P.R. 17 ottobre 1996, n. 601, poi sono stati bloccati dalle leggi finanziarie successive (sino alla legge n. 488/1999 per il 2000).
ART.
36 (L)
(Maggiorazioni per l'urgenza)
1.
I diritti e l'indennità di trasferta sono aumentati della metà per gli atti
urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del
giudice dell'esecuzione.
2. Nel caso previsto dall'articolo 28, la maggiorazione spettante per l'urgenza
è dovuta una sola volta nella misura stabilita per l'atto che importa il
maggior diritto o la maggior indennità.
3. Si considera urgente l'atto da eseguirsi nello stesso giorno o in quello
successivo.
4. La richiesta, con l'indicazione della data, può farsi solo per atti in
scadenza nello stesso termine per espressa disposizione di legge o per volontà
delle parti.
Tale disposizione disciplina i casi in cui può
essere chiesto il compimento degli atti con urgenza, precisando quando
l'atto sia da considerarsi urgente, e la conseguente maggiorazione delle
spettanze. Essa riprende i precetti della norma originaria, esplicitandoli con
chiarezza ed eliminando solo la disciplina di dettaglio sulle modalità della
richiesta. L'espressione originaria “per espressa disposizione di legge e per
volontà delle parti” può essere interpretata soltanto, e la prassi lo
conferma, nel senso disgiuntivo.
Capo
IV
Atti di esecuzione nel processo civile
ART. 37 (L)
(Diritto di esecuzione)
1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto agli ufficiali giudiziari il diritto unico nella seguente misura:
a)
per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro 516,46: euro 2,58;
b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 516,46 fino a euro
2.582,28: euro 3,62;
c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di
valore indeterminabile: euro 6,71.
ART.
38 (L)
(Indennità di trasferta per atti di esecuzione)
1.
Per gli atti di esecuzione, l'indennità di trasferta è dovuta, per il viaggio
di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia a quella prevista
dall'articolo 35.
Titolo
III
Spese di spedizione
ART. 39 (R)
(Spese di spedizione)
1.
Al fine di
conseguire la riduzione delle spese per la comunicazione e notificazione di atti
e per la trasmissione di documenti, possono essere stipulate apposite
convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore,
scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono
approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Nella convenzione, che può prevedere differenziazioni
a livello territoriale, sono stabiliti, in particolare :
a) i compensi, anche forfettizzati;
b) le modalità e le cadenze temporali del pagamento dei compensi;
c) le penalità per l'inosservanza degli obblighi.
Oggi
le comunicazioni e notificazioni di atti sono effettuate con il servizio postale
e per il tramite degli ufficiali giudiziari (art. 149 c.p.c.). La trasmissione
di documenti avviene sempre per mezzo del servizio postale.
Per la prima ipotesi, quando le comunicazioni o notificazioni sono a richiesta
di parte, l'importo della spesa è anticipato agli ufficiali giudiziari che di
volta in volta versano alle poste. Quando sono a richiesta di ufficio e di parte
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, essendo a carico dell'erario, gli
importi, che sono quelli delle tariffe ordinarie, sono versati mensilmente
all'ufficio postale – sulla base di accordi intervenuti agli inizi degli anni
novanta con l'allora Ente Poste e recepiti in circolare – tramite ordini di
pagamento del cancelliere su richiesta dell'ufficiale giudiziario (nel testo
unico, nella parte sulle norme transitorie in materia di pagamento la procedura
è stata innovata attribuendo la competenza degli ordini di pagamento agli
ufficiali giudiziari).
Per
la trasmissione di documenti oggi si fa ricorso al servizio postale e il
relativo onere fa capo alle spese di ufficio.
La norma in commento prevede lo strumento della convenzione per perseguire la
riduzione dei costi e perché, anche attraverso la forfetizzazione, si possono
raggiungere accordi che evitino di aggravare l'attività degli uffici con il
calcolo atto per atto.
E'
volutamente generica sui soggetti con cui le convenzioni possono essere
stipulate per consentire il massimo della scelta- nell'ambito della compatibilità
con altre norme di legge – tra quelli che operano nell'ordinamento. Oggi, per
esempio, per le comunicazioni e notificazioni di atti, il servizio postale è
una scelta obbligata ai sensi dell'articolo 149 c.p.c.. Comunque, la scelta è
ancorata alla vigente normativa sull'evidenza pubblica. Poiché si tratta di
convenzioni quadro, che non comportano impegni di spesa, si è rimessa
l'approvazione ai Ministeri della giustizia e dell'economia, per tutti i tipi di
processi, non accogliendo il suggerimento del Consiglio di Stato e della Corte
dei conti di approvazioni differenziate per le giurisdizioni speciali.
La
norma in commento estende la possibilità di convenzioni anche alla trasmissione
di documenti, che propriamente non rientrano nel sistema spese di giustizia, per
perseguire esigenze di uniformità
ART. 44 (L)
(Trasferte degli ufficiali giudiziari)
1. All'ufficiale giudiziario, che accompagna il magistrato
o l'appartenente all'ufficio per l'assistenza ad atti, spetta, in aggiunta alle
spese di viaggio e all'indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano
la missione per i dipendenti statali, in relazione al trattamento economico di
cui gode ai sensi degli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, un diritto di importo pari a euro 0,52 per
ogni ora o frazione di ora superiore a trenta minuti, in ragione del tempo
impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste.
La norma prevede che all'ufficiale giudiziario che
accompagna il magistrato o l'appartenente all'ufficio per l'assistenza ad atti
spetta, oltre all'indennità di missione e alle spese di viaggio, un diritto il
cui importo è parametrato al tempo impiegato nella redazione degli atti cui
assiste.
La disposizione scioglie il rinvio all'art. 32 dello stesso D.P.R. 1229/59,
contenuto nella norma originaria.
ART.
146 (L)
(Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)
1. Nella procedura fallimentare, che è la procedura dalla
sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel
fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese
sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
b) l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma
1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
c) il contributo unificato;
d) i diritti di copia.
3. Sono spese anticipate dall'erario:
a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta
degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti
agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si
svolge;
c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità
giudiziaria.
4. Le spese prenotate a debito o anticipate sono
recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla
liquidazione dell'attivo.
5. Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero.
ART.
161 (R)
(Elenco registri)
1. Presso gli uffici che svolgono le relative funzioni
sono tenuti i seguenti registri:
registro delle spese pagate dall'erario;
registro delle spese prenotate a debito;
registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito.
Premesse
Prima di analizzare le singole disposizioni dedicate ai registri occorre
premettere una breve sintesi della situazione esistente, anche sotto il
profilo del contesto ordinamentale in materia, e chiarire le scelte operate con
il testo unico.
1.Situazione normativa e fattuale ad oggi
Oggi esistono:
- il registro
delle spese anticipate dall'erario, solo presso gli uffici giudicanti, mod. 12;
- il registro, c.d.
del campione civile (mod. 20), “delle spese concernenti le cause in cui siano
parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito”, presso gli uffici
civili di merito e la Cassazione. Oltre alle spese prenotate a debito, sono
riportate le spese anticipate (già annotate nel mod. 12). Le annotazioni
riguardano le cause civili in cui è parte un'amministrazione, quelle in cui una
parte è ammessa al gratuito patrocinio, l'azione civile nel processo penale.
- il registro delle
spese nelle procedure fallimentari, solo presso la cancelleria fallimentare di
primo grado, dove sono annotate le spese anticipate (già annotate nel mod. 12)
e quelle prenotate a debito;
- il registro del
c.d. campione penale (mod. 29) del Ministero delle Finanze, solo
presso gli uffici di merito della giurisdizione penale, dove sono riportati gli
importi recuperabili e le successive vicende;
- tavola alfabetica,
(mod. 18, che è stato superato nella prassi, dopo che la riscossione è stata
affidata ai concessionari), presso gli uffici giudicanti di merito, dove sono
riportati i crediti di dubbia solvibilità;
- il registro
dei ruoli, collegato al nuovo regime della riscossione, presso tutti gli uffici
giudicanti di merito, unitario per il penale e civile, dove sono annotati gli
importi da recuperare (già risultanti dall'attuale campione civile e campione
penale) e le successive vicende del credito; questo, previsto dal regolamento
(decreto ministeriale 27.03.2000, n. 264) non è ancora operativo, non essendo
stati emanati i modelli.
- alcuni registri di
comodo nati nella prassi e in vario modo ufficializzati dall'amministrazione
centrale.
2. Contesto ordinamentale.
Alle vecchie norme - primarie e secondarie - che istituivano i
registri e regolavano i dettagli (dai due regi decreti n. 2700 - tariffa civile
- e n. 2701-tariffa penale - del 1865, alle relative istruzioni, ai decreti
ministeriali precedenti e successivi ai citati regi decreti, ad alcune norme di
attuazione del codice di procedura civile, a norme collaterali, quali l'art. 2
della legge n.182/1956, attributivo di competenza ai funzionari amministrativi)
si è aggiunta la legislazione del 1989 (per il penale) e la legge n.399/91 (a
carattere generale), ed alcune norme più recenti, quale l'articolo 17, del
decreto legislativo n. 51/1998, sino al regolamento n. 264/2000.
In sintesi, dalla disciplina con fonte primaria si è giunti ad un contesto di
delegificazione della materia, seguendo, però, strade diverse in ambito penale
e in ambito civile.
Con riferimento al penale, i registri sono individuati con decreto ministeriale
sin dal 1989, sulla base dell'art. 206 att. c.p.p. che rinvia al regolamento di
attuazione del codice (della tipologia ex articolo 17, comma 3 legge n. 400/88)
il quale, a sua volta all'articolo 2 prevede l'emanazione di un decreto
ministeriale.
Con riferimento al civile, la legge n. 399/1991 rimette al decreto ministeriale
l'individuazione dei registri, delle modalità di tenuta, anche con riferimento
a quelle automatizzate, e abroga alcune norme di legge, che sono tuttavia,
mantenute in vigore sino all'emanazione dei decreti ministeriali. Non essendo
mai stati emanati i decreti ministeriali per i registri relativi al civile,
l'art. 17, del decreto legislativo n. 51/1998 ripete il rinvio a decreti
ministeriali per i modelli.
Le norme di delegificazione citate non hanno mai fatto espresso riferimento alle
norme originarie istitutive dei registri delle spese, ma piuttosto alle norme di
attuazione del codice di procedura civile, che elencavano anche i registri
relativi alle spese, con l'eccezione del campione penale, di competenza del
Ministero delle finanze.
Con il decreto del Ministro della giustizia del 27 marzo 2000, n. 264
(della tipologia ex articolo 17, comma 3 legge n. 400/88), che assume come fonti
legittimanti la legge del 1991, la legge del 1998 e tutte le norme sulla tenuta
informatizzata, è stato individuato l'elenco dei registri civili (in cui
rientrano tutti quelli disciplinati dal testo unico, con eccezione del campione
penale) ed è fatto rinvio ai decreti ministeriali per i modelli
(prevedibili come operati per il gennaio 2002).
3.La disciplina del T.U.
La scelta innovativa fondamentale è quella di individuare i registri
necessari sulla base della necessità della funzione da registrare.
Le funzioni che rilevano sono tre:
- l'esborso del
denaro da parte dell'erario;
- l'annotazione
di un importo a futura memoria - nei casi in cui per diverse ragioni il
legislatore non ha ritenuto opportuno un passaggio materiale di denaro - per un
credito che potrà sorgere: prenotazione a debito;
- l'importo del
credito ai fini del recupero: quando è sorto nei confronti di soggetti
determinati e le successive vicende.
Proprio perché i registri sono individuati sulla base delle funzioni, che sono
trasversali rispetto alla tipologia dei processi, non è necessario indicare
presso quali uffici sono tenuti i registri, ma è sufficiente individuare
il nesso tra la tenuta del registro e la funzione. Ad esempio, il registro
delle spese pagate, ci sarà laddove il pagamento è disposto (presso l'ufficio
giudicante o requirente, o presso l'ufficio UNEP, non presso la cassazione);
il registro delle spese prenotate a debito sarà previsto laddove nasce la spesa
da prenotarsi (presso l'ufficio giudicante o requirente, presso l'ufficio UNEP,
presso la cassazione); il registro dei crediti ci sarà presso l'ufficio del
giudice dell'esecuzione (presso gli uffici giudicanti di I e II grado, non
presso le procure, non presso la cassazione).
L'obiettivo del testo unico è di semplificare al massimo la materia, riducendo
il numero dei registri e eliminando duplicazioni di annotazioni, di aumentare
l'efficacia e la correttezza della registrazione e di impedire che le norme di
legge siano di ostacolo alle possibilità aperte dall'informatizzazione.
Questa scelta appare idonea al raggiungimento degli obiettivi.
In un contesto informatizzato integrato, l'ufficio che svolge la funzione di
determinare l'importo da recuperare è in grado di estrarre i dati che gli
servono telematicamente, rintracciandoli in un sistema in cui altri hanno
provveduto all'annotazione, così controllando la corrispondenza tra quanto
risulta dai registri e quanto risulta dagli atti processuali contenuti nel
fascicolo in suo possesso.
La vidimazione del Procuratore, presente nelle norme originarie, è già superata dall'art. 2, legge n. 182/1956, attributivo di competenza ai funzionari amministrativi.
ART.
162 (R)
(Attività dell'ufficio)
1. L'ufficio che procede annota sui rispettivi registri le
spese pagate dall'erario, le spese prenotate a debito, l'importo del credito
recuperabile e tutte le vicende successive dello stesso.
Prevede l'annotazione, da parte dell'ufficio procedente,
delle spese pagate dall'erario, delle spese prenotate a debito, dell'importo del
credito recuperabile e di tutte le vicende successive.
ART.
163 (R)
(Determinazione dei modelli dei registri)
1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati i modelli dei registri.
Per più ragioni si è preferito prevedere con norma
autonoma lo strumento di individuazione dei modelli dei registri delle spese,
anziché operare un rinvio diretto alle norme del d.m. n. 264/2000.
Innanzitutto è stato previsto uno strumento più agile, quale è il decreto
dirigenziale dei ministeri competenti, anziché il decreto del Ministro che è
lo strumento con cui sono approvati i modelli degli altri registri rilevanti
nell'attività degli uffici giudiziari. Non c'è dubbio che trattandosi solo di
modalità tecniche, non occorre un decreto del Ministro. La scelta del decreto
del Ministro nel regolamento del 2000, è stata, invece, mutuata dall'art. 17
d.lgs. n. 51/1998 e dalla legge generale di delegificazione dei registri n.
399/1991. Quindi, da un contesto ordinamentale ormai superato. Oggi, infatti, è
ormai affermata la separazione tra politica e amministrazione.
Inoltre, è stato possibile sciogliere il rinvio, presente nella norma
originaria, all'art. 646 del regolamento generale di contabilità. Poiché nella
materia de qua rileva sempre, trattandosi di servizi amministrativi che hanno
attinenza con la contabilità, si è previsto il concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Infine, si è eliminato il richiamo alle norme,
contenuto nell'ultimo periodo dell'art.14 del d.m. n. 264/2000. Si tratta di
norme già abrogate espressamente dall'art. 7, legge n. 399/1991 e mantenute in
vigore sino all'emanazione dei decreti ministeriali per i modelli di registri.
Il nuovo richiamo a queste norme, proprio nel contesto della previsione dei
decreti ministeriali, potrebbe far sorgere il dubbio che le norme stesse
rimangano ferme anche a decreti ministeriali emanati.
PARTE
VI
PAGAMENTO
Premesse generali al Titolo I (Titoli di pagamento
delle spese)
In
relazione ai soggetti competenti all'emissione del provvedimento con cui è
disposto il pagamento, occorre premettere che oggi esistono due
diversificazioni:
a)
l'attribuzione a soggetti diversi - in funzione della diversità dei
beneficiari - dell'emissione dell'ordine di pagamento e della contestuale
quantificazione dell'importo (a funzionari amministrativi per le spese a favore
dei testimoni; a magistrati per le spese a favore di magistrati);
b)
l'attribuzione a soggetti diversi della competenza alla quantificazione
dell'importo e della competenza all'emissione dell'ordine di pagamento, per
tutte le altre spese, diverse da quelle a favore dei magistrati e dei testimoni
(il magistrato, con decreto, quantificava l'importo, quindi il funzionario
emetteva l'ordine di pagamento).
Le disposizioni del testo unico eliminano entrambe le suddette diversificazioni,
non essendoci fondate ragioni né per la ripartizione delle competenze in
funzione dei beneficiari, né per una sostanziale duplicazione del titolo di
pagamento.
L'unica distinzione è fondata sull'indispensabilità
dell'attribuzione al magistrato della competenza a provvedere alla
quantificazione, quando rilevano aspetti valutativi: come è nel caso degli
onorari agli ausiliari, dell'indennità di custodia, dell'importo da
corrispondere per l'attività di demolizione e riduzione in pristino dei luoghi.
Pertanto, in base alla nuova disciplina, se la
quantificazione è effettuata dal funzionario è questi ad emettere l'ordine di
pagamento, se la quantificazione è effettuata dal magistrato, è questi ad
emettere il decreto di pagamento.
La disciplina originaria era fondata sull'articolo 7 della legge n. 182/1956,
mentre le norme in commento trovano conferma nell'art. 10 d. lgs. n. 237/97, che
testualmente parla di “ordine o decreto” di pagamento, il cui contenuto
confluisce nel modello di pagamento, trasmesso dall'ufficio che dispone il
pagamento al soggetto abilitato a pagare.
In ordine a quest'ultimo aspetto, non è stato
possibile superare la distinzione tra ordine-decreto di pagamento e modello di
pagamento, costituendo il primo il titolo, da annotare nel registro (ex mod. 12
e sulla base del T.U., registro delle spese pagate dall'erario), e il secondo
uno strumento per far conoscere il titolo al soggetto concretamente abilitato
all'erogazione del denaro.
ART.
165 (L)
(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)
1. La liquidazione delle spese disciplinate nel presente
testo unico è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto
all'ufficio se non espressamente attribuita al magistrato.
Nell'originario art. 7, della legge n. 182/1956 si
rinveniva il seguente schema:
- per le spettanze
ai testi, il funzionario amministrativo quantificava ed emetteva l'ordine di
pagamento;
- per le spettanze a
titolo di trasferta si distingueva a seconda dei beneficiari: se questi erano
magistrati, era un magistrato a quantificare ed emettere ordine di pagamento;
per gli altri la quantificazione spettava ad un magistrato mentre ad emettere
l'ordine di pagamento era un funzionario amministrativo;
- per le spettanze a
titolo di indennità a giudici onorari ed esperti, era un magistrato a
quantificare e ad emettere l'ordine di pagamento.
L'unificazione in capo al funzionario amministrativo della quantificazione e
dell'emissione dell'ordine di pagamento ha finalità di riordino, non essendovi
ragioni ostative all'innovazione di carattere procedurale.
La quantificazione non presenta alcun elemento di discrezionalità, le norme
applicabili sono oramai chiare - proprio per effetto del testo unico -, non vi
sono ragioni per distinguere, anzi non ha senso la distinzione, sulla base dei
beneficiari.
Dato che nel capo che segue, e altrove nel testo unico, risultano i casi in cui
la liquidazione è effettuata dal magistrato, non occorre elencare i casi in cui
la liquidazione è effettuata dal funzionario ed è più opportuno costruire la
norma in generale.
ART.
167 (L)
(Ordine di pagamento dell'indennità di trasferta agli ufficiali giudiziari)
1.
Le indennità
di trasferta per notificazioni pagate dall'erario agli ufficiali giudiziari sono
liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo
penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato
militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto
secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo
tributario, nonché dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la
disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali
amministrativi regionali e della Corte dei conti, se relative al processo
amministrativo e contabile.
2. L'ordine di pagamento è emesso in favore dell'UNEP.
Le disposizioni contenute nell'originario articolo 6,
commi 2 e 3, legge n. 59/1979 sono o inutili (comma 2) o superate (comma 3):
inutili, perché la richiesta da parte dell'ufficiale giudiziario non può non
essere fatta sulla base dell'elenco delle trasferte effettuate per notifiche
risultante dal registro cronologico A bis (d.m. 13 giugno 1979, che lo
istituisce); superate, perché oggi, sulla base delle modifiche introdotte
dall'art. 10 d.lgs. n. 237/1997 (v. capo dedicato ai soggetti abilitati al
pagamento) al soggetto che paga per conto dello Stato non si trasmette l'ordine
di pagamento ma un modello contenente i dati dell'ordine.
Nella norma originaria (art. 6 citato), l'emissione del mandato di pagamento era
attribuita al dirigente della cancelleria ed espressamente solo per le notifiche
civili a richiesta d'ufficio.
Tuttavia, questa regola è stata estesa nella prassi anche alle richieste di
notifica delle parti ammesse al gratuito patrocinio o al patrocinio a spese
dello Stato e delle parti esenti a norma di legge.
La norma in commento, oltre a recepire la prassi suddetta, la estende alle
notifiche a richiesta d'ufficio nel processo penale, per le quali (sulla base
della circolare del Dipartimento affari civili, Ufficio V, n. 5/2443/035 del
9.07.80, punto 6), l'ordine di pagamento era emesso da parte del capo
dell'ufficio giudiziario, probabilmente perché era prevista la verifica di
ritualità, mai effettuata in concreto e oggi venuta meno già in forza di
circolare (v. spettanze ufficiali giudiziari).
Inoltre, è innovata la competenza che viene attribuita agli ufficiali
giudiziari.
Nell'articolo in commento non è riportata la parte della norma originaria
relativa al soggetto abilitato al pagamento (oggi concessionario o Poste) perché
sviluppata, unitariamente a tutte le altre spese, nel Titolo II di questa stessa
parte.
Per il procedimento civile e penale, in sostanza, l'innovazione consiste
nell'attribuzione, al funzionario addetto dell'ufficio UNEP, della competenza a
liquidare le spese per notifiche con ordini di pagamento a favore del proprio
ufficio, sostituendo l'originaria competenza frammentata tra cancelliere e capo
dell'ufficio giudiziario. Infatti, alla competenza in capo a questi ultimi non
si accompagnava un controllo, visto che la quantificazione veniva effettuata
sulla base dell'elenco fornito dagli ufficiali giudiziari.
Inoltre, si è estesa la procedura agli altri procedimenti, nel rispetto delle
regole sull'autonomia finanziaria, per perseguire uniformità semplificando la
procedura in essere. Infatti, in questi l'erario seguiva le regole poste per i
privati: pagamento volta per volta all'ufficio UNEP.
ART.
172 (L)
(Responsabilità)
1.
I magistrati
e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei
pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito
dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni,
secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa.
La norma in commento riproduce
l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 237/97 che, a sua volta, riprende
testualmente l'art. 455, del r.d. n. 827/1924. In più, solo per esigenze di
chiarezza, si è fatto rinvio alla normativa generale in tema di responsabilità
amministrativa. Inoltre, si è attualizzata la terminologia, riferendo
espressamente la responsabilità a funzionari e magistrati. Infatti,
all'epoca della disciplina del 1924, gli ordini di pagamento erano emessi solo
da magistrati e, presumibilmente, solo ad essi si riferiva la norma;
successivamente l'emissione di tali ordini è stata affidata alla competenza
esclusiva di funzionari, o alla competenza esclusiva di magistrati, o ad
entrambi (il decreto più l'ordine).
Nel testo unico alcuni ordini di pagamento sono esclusivi dei funzionari, altri
sono esclusivi dei magistrati: se quantifica il funzionario è questo che emette
l'ordine di pagamento; se quantifica il magistrato (per le ipotesi in cui sono
necessarie valutazioni) è questo che emette il decreto. Ai fini dell'attualizzazione
della terminologia, non osta la natura “giurisdizionale” del decreto di
liquidazione del magistrato. Al di là della discussione, anche
giurisprudenziale, sulla natura giurisdizionale o meno di tale decreto, pur
ammettendo che si tratta di provvedimento giurisdizionale (nell'ambito di una
definizione ampia della funzione giurisdizionale), il legislatore può prevedere
casi e forme di responsabilità per atti giudiziari del tipo in questione atteso
che può prevederli anche per la giurisdizione in senso stretto. Infatti, la
Costituzione non assicura al magistrato lo status di assoluta
irresponsabilità, ma lascia aperto il campo alla discrezionalità del
legislatore, in un contesto di tendenziale generalità della giurisdizione della
Corte dei conti in materia di contabilità pubblica (v. Corte costituzionale
sentenza n. 385/1996).
La norma prevista nel testo unico non introduce una forma di responsabilità
inesistente per i magistrati. Attualizzando il linguaggio, evidenzia ciò che
era stato a lungo oscurato dalla circostanza che da moltissimi anni
(concretamente almeno dal 1956 con la costituzione del Consiglio Superiore della
Magistratura) i magistrati non potevano essere agevolmente ricompresi nella
categoria di “funzionari giudiziari”.
Titolo
II
Pagamento delle spese per conto dell'erario
Capo I
Soggetti abilitati e modalità di pagamento
Premessa
Negli articoli che seguono è stato incorporata la normativa secondaria,
elaborata da una commissione mista (Finanze, Giustizia, Tesoro, Poste). Le
disposizioni contenute in tale elaborato sono state coordinate con le
disposizioni dello stesso d.lgs.273/97 e con l'intero sistema del testo unico.
L'espressione “l'ufficio che dispone il pagamento”, è stata preferita a
quella di ”ufficio giudiziario ordinario” in quanto coerente con la
definizione generale di ufficio (come apparato strumentale di quello giudiziario
- v. Parte I Definizioni). Inoltre, il termine che si è preferito utilizzare
tiene conto delle altre giurisdizioni (amministrativa, tributaria, contabile).
Per quanto concerne i “soggetti abilitati al pagamento”, cioè il
concessionario e l'ufficio postale, ferma restando la sussidiarietà
dell'ufficio postale se non esistono sportelli del concessionario, si è
ritenuto preferibile che la scelta spetti al beneficiario, indipendentemente
dall'importo.
Quanto alle modalità di pagamento, la disciplina è stata formulata in modo da
essere in sintonia con quella generale in materia di procedure di spesa,
prevista dal D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.
Di conseguenza, la modalità di pagamento ordinaria è quella mediante accredito
sul conto corrente bancario o postale, o altro mezzo di pagamento disponibile a
scelta del creditore (art.1 del D.P.R. n. 367/1994). Allo stesso creditore è
data la possibilità di scegliere di ricevere il pagamento in contanti sino
all'importo (oggi di euro 4.131,66) previsto dall'articolo 13 del D.P.R. n.
367/1994, come eventualmente modificato secondo la procedura prevista nello
stesso articolo.
In tal modo il pagamento delle spese di giustizia non si discosterà dalle norme
generali dell'ordinamento.
Con riferimento alla decadenza del diritto del beneficiario di incassare
l'importo, le norme in esame raccordano la fattispecie alla disciplina prevista
in altra parte del testo unico (Parte II, Titolo XIII), dove la decadenza è
prevista solo per l'incasso in contanti. Infatti, la decadenza del diritto del
beneficiario si pone concretamente solo se si sceglie il pagamento in contanti
e, naturalmente è comune alle Poste e al concessionario, dato che è stata
lasciata l'opzione al beneficiario. Se il beneficiario sceglie l'accredito, nel
momento in cui richiede il pagamento, indica gli estremi del conto corrente e
l'eventuale delega e non deve compiere più alcuna attività sottoponibile a
decadenza, mentre prima, si rivolgeva all'ufficio che dispone il pagamento e
doveva presentarsi al soggetto che pagava. Pertanto, solo in caso di richiesta
di pagamento in contanti, si può configurare l'ipotesi di decadenza, e
l'ufficio abilitato al pagamento restituisce il modello di pagamento all'ufficio
che lo ha disposto. Invece, in caso di mancato accredito –per qualunque
motivo- ferma la comunicazione negativa prevista nei prospetti riepilogativi,
l'ufficio abilitato potrà pagare sino al compimento della prescrizione.
Per quanto concerne il controllo da svolgersi sul soggetto abilitato al
pagamento, il testo unico ha scelto la strada più semplice garantendone
l'efficacia. Si tratta del controllo sui concessionari e sulle poste prima
dell'emissione degli ordini di pagamento in loro favore, relativi alle
regolazioni contabili e ai rimborsi.
Il testo unico affida tale controllo ai funzionari delegati, cioè ai soggetti
che emettono gli ordini di pagamento, relativi alle regolazioni contabili e ai
rimborsi, in favore di concessionari e poste. I funzionari delegati effettuano
il controllo sulla base dei modelli di pagamento e dei prospetti riepilogativi,
dove risultano anche i mancati accrediti e i mancati pagamenti in contanti, che
sono stati loro inviati dai concessionari e dalle poste, nonché sulla base
della documentazione allegata ai singoli modelli di pagamento, loro trasmessa
dagli uffici che dispongono il pagamento.
In sostanza, chi è delegato ad emettere gli ordinativi in favore di
concessionari e poste svolge anche la funzione di controllo. Se si attribuisce
tale controllo all'ufficio che dispone il pagamento della spesa anticipata
dall'erario, si allungherebbe la procedura senza garantire maggiore efficacia.
Infatti, questi ultimi uffici non hanno altri documenti rilevanti per il
controllo ed effettuerebbero lo stesso comunque sui modelli di pagamento e sui
prospetti riepilogativi e sulla documentazione allegata
ART. 173 (L)
(Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese)
1. Il pagamento delle spese per conto dell'erario è
eseguito dal concessionario, che utilizza le entrate del bilancio dell'erario di
cui all'articolo 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive
modificazioni, nonché quelle di cui al presente testo unico, trattenendo le
somme pagate da quelle destinate all'erario a fronte delle riscossioni.
2. Il pagamento è eseguito dall'ufficio postale nei casi previsti dall'articolo
174.
La norma in commento riprende quella
originaria attualizzandola e sciogliendo il rinvio in essa contenuto. Il
riferimento alle entrate già riscosse “dallo stesso ufficio del registro”,
è stato sciolto richiamando l'articolo 2 del d.lgs n. 237/97. Ed inoltre, è
stato sciolto ed attualizzato il rinvio all'articolo 454 del r.d. n. 827/1924,
attraverso il richiamo alle entrate disciplinate dal presente testo unico.
Infine, rispetto all'originario art. 454, si deve precisare che le spese
relative alle inchieste amministrative per gli infortuni sul lavoro e per gli
infortuni agricoli non ci sono più; non si fa riferimento a chi paga per i
reati finanziari perché nell'ambito del testo unico è stata soppressa la
disciplina particolare (v. Relazione relativa alla Parte Riscossione).
Il comma 2 riprende la norma originaria, che rimette alla normativa secondaria
l'individuazione dei casi in cui il pagamento è eseguito dall'ufficio postale,
e rinvia alla norma secondaria che li disciplina
ART.
174 (R)
(Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale)
1. Il pagamento è eseguito
dall'ufficio postale a richiesta del beneficiario.
2. Il pagamento è sempre eseguito dall'ufficio postale se nel Comune dove ha
sede l'ufficio che dispone il pagamento non esistono sportelli del
concessionario o se particolari circostanze ne impediscono il regolare
funzionamento.
La disposizione
individua la competenza territoriale dell'ufficio che esegue il pagamento.
Naturalmente, l'esigenza di individuare quale è, sul territorio, l'ufficio del
concessionario o delle poste che è competente ad eseguire il pagamento si pone
solo se gli uffici non sono collegati con tecnologie informatiche. Peraltro, in
un contesto non informatizzato in cui la modalità ordinaria di pagamento è
l'accredito sul conto corrente bancario o postale, l'esigenza di privilegiare la
comodità del beneficiario è marginale, mentre è ragionevole privilegiare la
comodità dell'ufficio che dispone il pagamento, che dovrà inviare i modelli di
pagamento al soggetto che lo esegue. Da ciò la formulazione della norma che
individua il criterio della maggior vicinanza tra ufficio che dispone il
pagamento e quello che lo esegue
ART.
175 (R)
(Ufficio competente ad eseguire il pagamento)
1. Sino a che l'ufficio che dispone il pagamento e quello che lo esegue non sono collegati con tecnologie informatiche, il concessionario o l'ufficio postale competente ad eseguire il pagamento è quello territorialmente più vicino all'ufficio che dispone il pagamento.
ART. 176 (R)
(Modalità di pagamento)
1. Il pagamento è effettuato in via ordinaria mediante
accreditamento sul conto corrente bancario o postale, ovvero mediante altri
mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, a scelta del
creditore; il creditore può chiedere il pagamento in contanti sino all'importo
indicato dall'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367, come eventualmente modificato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo.
2. E' ammesso il pagamento in contanti a soggetto diverso dal beneficiario,
munito di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. E' ammesso l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale intestato a
soggetto diverso dal beneficiario, in presenza di delega con firma autenticata
nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
In linea con quanto
rappresentato nelle premesse, tale disposizione individua nell'accredito, o
altro mezzo esistente nel circuito bancario e postale, la modalità di pagamento
ordinaria e rimette al creditore la scelta del pagamento in contanti, sino
all'importo risultante dalle norme generali in materia di procedure di spesa
(articolo 13 D.P.R. n. 367/1994).
I commi 2 e 3 disciplinano l'ipotesi di pagamento a soggetto delegato dal
beneficiario.
Capo
II
Adempimenti degli uffici che dispongono il pagamento
ART. 177 (R)
(Modello di pagamento)
1. Per ciascun ordine o decreto di pagamento emesso,
l'ufficio che dispone il pagamento compila l'apposito modello, con i seguenti
dati:
il
numero d'iscrizione nel registro delle spese pagate dall'erario;
i
dati anagrafici e il codice fiscale del beneficiario se persona fisica, ovvero
la denominazione, la sede, il codice fiscale e i dati identificativi del legale
rappresentante se persona giuridica o ente;
gli estremi della fattura qualora il beneficiario sia soggetto all'imposta sul
valore aggiunto;
l'indicazione dell'importo lordo, delle ritenute da operare, dell'ammontare
delle imposte dovute e dell'importo netto;
le
coordinate bancarie del conto corrente ovvero il numero di conto corrente
postale sul quale effettuare l'accreditamento;
gli estremi dell'eventuale delega per l'accreditamento, se il conto corrente è
intestato a soggetto diverso dal beneficiario;
gli
estremi dell'eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal
beneficiario;
il timbro con la data dell'ufficio che dispone il pagamento e la sottoscrizione
del funzionario addetto.
2.
Il modello di pagamento è conforme agli allegati n. 2 e n. 3 del presente testo
unico e ha appositi spazi per la quietanza del beneficiario e per l'indicazione
degli estremi dell'accreditamento.
3. Entro un mese dall'emissione dell'ordine o decreto di pagamento, il modello
è trasmesso al competente concessionario in duplice copia, ovvero al competente
ufficio postale in unico esemplare, nonché al beneficiario, per il quale, solo
in caso di pagamento in contanti, assume valore di avviso di pagamento. Entro lo
stesso termine l'ufficio trasmette copia della documentazione relativa ai
singoli modelli di pagamento al funzionario delegato.
ART.
197 (L)
(Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a
richiesta di parte
nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario)
1. La parte che ha richiesto la notificazione versa
all'ufficiale giudiziario i diritti e le spese di spedizione o l'indennità di
trasferta.
2. Le spese eventualmente necessarie per l'invio della raccomandata di cui agli
articoli 139, 140 e 660, del codice di procedura civile sono anticipate
dall'ufficiale giudiziario e rimborsate dalla parte.
3. Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva
determinazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il
rilevante numero delle richieste, la parte versa una congrua somma a favore
degli ufficiali giudiziari. L'eventuale somma residua, se non richiesta dalla
parte entro un mese dal compimento dell'ultimo atto richiesto, è devoluta allo
Stato. Gli ufficiali giudiziari provvedono al versamento entro un mese.
La norma in commento disciplina il pagamento delle
spettanze agli ufficiali giudiziari da parte dei privati che richiedono il
compimento degli atti. Essa riprende i precetti di quella originaria e innova
solo gli aspetti procedurali relativi alla fattispecie delle spese per notifica
nei casi in cui non sia possibile la preventiva determinazione delle somme
occorrenti.
Secondo la disciplina originaria, trattandosi di somme non esattamente
determinabili preventivamente, la parte mette una “congrua somma” a
disposizione dell'ufficiale giudiziario che la annota nel registro; l'ufficiale
giudiziario prende quanto gli spetta e versa mensilmente in conto corrente
postale quanto residuato e non richiesto dalla parte nei trenta giorni dal
compimento dell'atto; una volta depositate in conto corrente postale, la parte
può chiedere all'ufficiale giudiziario il rimborso entro 6 mesi del deposito;
se non lo chiede, o non lo chiede nei termini, le somme sono devolute allo Stato
che percepisce gli interessi sui depositi.
Tale meccanismo è evidentemente farraginoso.
La norma in commento ha ridotto notevolmente i
tempi della possibilità di richiesta di rimborso, rendendo così inutile la
fase del deposito presso le Poste. Le somme residue passano direttamente dagli
ufficiali giudiziari allo Stato.
ART. 198 (R)
(Determinazione delle
regole tecniche telematiche)
1.
Per le spettanze degli ufficiali giudiziari relative alle notifiche a richiesta
di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, e tributario,
le regole tecniche telematiche per l'anticipo, il versamento, l'eventuale
rimborso delle somme, sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero
della giustizia, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2001, n. 123.
La disposizione prevede una
ulteriore estensione dello strumento previsto dall'art. 4, D.P.R. n.126/2001,
per il pagamento del contributo unificato e già applicato ai pagamenti delle
spese per conto dello Stato (vedi art. 190).
ART. 243 (R)
(Versamenti di somme agli ufficiali giudiziari)
1. Il concessionario, previa ritenuta della tassa del
dieci per cento di cui all'articolo 154, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, versa alla fine di ogni mese all'UNEP le
somme relative a diritti e indennità di trasferta prenotate a debito e le somme
relative ai diritti di cui all'articolo 25.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le
modalità e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.
3. Le somme sono ripartite ai sensi dell'articolo 138, commi 4, 5 e 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.
E' disciplinata con norma secondaria la procedura di
versamento degli importi a favore degli ufficiali giudiziari perché il diritto
a tali somme (che matura solo se le somme sono recuperate) è disciplinato
altrove (nella Parte II, titolo II).
Oggi, il concessionario dispone dei soldi della riscossione (sia spontanea che
coattiva) e dispone delle informazioni utili per individuare che cosa versare
(v. articolo sulle voci del modello di pagamento e del ruolo). Non ha quindi
senso ipotizzare un coinvolgimento degli uffici finanziari, come prima, quando
la procedura faceva capo agli uffici del registro.
Il versamento, prelevato dal riscosso, si riferisce ai diritti e alle indennità
prenotati a debito e all'importo, quantificato con decreto ministeriale,
relativo ai diritti per le notifiche penali a richiesta d'ufficio.
Per rendere la norma più elastica si è rinviata alla fonte secondaria
l'individuazione delle modalità di pagamento, anche telematiche. Trattandosi di
modalità tecniche lo strumento può essere un decreto dirigenziale.
ART.
246 (R)
(Versamento
agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso)
1.
La percentuale spettante agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati
relativi alle spese processuali, civili, amministrative e contabili, e alle pene
pecuniarie, considerati al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle
somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale, è liquidata,
con cadenza bimestrale, dai concessionari all'UNEP.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le
modalità e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.
L'abbassamento della fonte trova
giustificazione nel fatto che il diritto alla percentuale considerata -
che rientra tra gli elementi della retribuzione valevoli per la pensione
ordinaria - è disciplinato altrove (art. 122, n. 2, DPR 1229/59). Qui viene in
questione solo la procedura di liquidazione che, in quanto tale, può
essere delegificata.
La disposizione in commento si propone di semplificare al massimo la procedura
esistente, che non ha funzionato.
I concessionari sono in grado di pagare direttamente avendo tutte le
informazioni utili: hanno l'evidenza del riscosso, detratte le somme spettanti a
terzi, ed hanno l'evidenza delle somme ricavate dalla vendita dei beni
confiscati, perché nei modelli di versamento dagli uffici giudiziari ai
concessionari c'è un apposito codice tributo 919 T.
La liquidazione della percentuale da parte dei concessionari è più funzionale
e celere. Il modello è quello proposto per i versamenti di somme di cui
all'articolo 243.
Ben diversa e molto più complicata la procedura vigente. Sino a tutto il 1997,
le cancellerie – sulla base delle notizie sul riscosso avute dall'ufficio
registro, alle quali univano le proprie relative alla vendita di corpi reato
(beni confiscati) – facevano una proposta (specchietto) all'ufficio del
registro, che provvedeva a liquidare l'importo agli ufficiali giudiziari sulla
base di un apposito capitolo di bilancio 3585.
Le norme secondarie utilizzate, ai sensi del rinvio alla legge n. 556/1895 del
comma 1 dell'art. 139, erano l'art. 3, r.d. n. 25/1896 (regolamento di
attuazione della legge richiamata), che rinviava all'art. 64 r.d. n. 1103/1882
(regolamento). In sostanza questa liquidazione si era innestata sulla procedura
prevista per la liquidazione del cosiddetto doppio decimo ai cancellieri.
Con l'entrata in vigore della riforma la percentuale non è stata più liquidata
per problemi operativi:
- ritardo nell'invio
delle comunicazioni sul riscosso dai concessionari agli uffici giudiziari ai
fini dello specchietto;
- incompleta-erronea
compilazione del mod. F 23 con difficoltà ad individuare l'ufficio giudiziario
destinatario delle somme e, conseguentemente, quello degli ufficiali giudiziari.
La procedura in questa fase è stata regolata dalla
circolare 2.6.1998 della Direzione centrale per la riscossione, che vedeva
coinvolti gli uffici giudiziari, i concessionari, e più livelli di
uffici finanziari, ed era basata sulle norme regolamentari richiamate
(specchietto), aggiornando solo gli uffici coinvolti.
Il mancato funzionamento è dimostrato dalla circostanza che è stata necessaria
una legge per regolare gli anni 98-99, sulla base di quanto percepito nel 1997
(legge n. 11/2001).
E' usata l'espressione: “beni oggetto di confisca penale” anziché quella
generica “corpi di reato”, perché più corretta. Infatti, il ricavato della
vendita di beni sequestrati non confiscati è devoluto alla cassa ammende,
se non c'è richiesta degli aventi diritto, e quindi non può rientrare tra la
base di calcolo della percentuale in oggetto.
Nella percentuale non sono comprese le “somme confiscate”, l'improprio
riferimento alle quali nel capitolo di bilancio ha creato problemi
interpretativi e ha indotto alcuni giudici a riconoscerne la spettanza
nonostante la diversa interpretazione del Ministero della giustizia, avvalorata
dalla lettera dell'art. 122, d.P.R. 1229/59, che fa esplicito riferimento alle
somme ricavate dalla vendita.
Si è rinviato ad un decreto dirigenziale, trattandosi di modalità tecniche,
l'individuazione delle modalità di pagamento.
ART. 283 (R)
(Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni)
1.
Sino all'approvazione della convenzione prevista dall'articolo 39, le
spese postali per notificazioni a carico dell'erario sono liquidate mensilmente
dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal
funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al
processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento
dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonché
dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina
dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi
regionali e della Corte dei conti se relative al processo amministrativo e
contabile.
2. L'ordine di pagamento è emesso in favore dell'ufficio
postale.
Nelle
more del regolamento previsto a regime, la disciplina transitoria del pagamento
delle spese postali a carico dell'erario estende un meccanismo già operativo
attraverso circolari, e ne semplifica la procedura.
Infatti, le circolari 6 maggio 1992, per il penale, e 27 gennaio 1993 per il
civile, hanno disciplinato il pagamento differito direttamente all'ufficio
postale, superando l'art.142, comma 1, Ord. uff. giud. Queste circolari
prevedevano tale meccanismo espressamente solo per le notifiche penali e civili
a richiesta d'ufficio, ma nella prassi, il meccanismo è stato esteso anche al
caso di gratuito patrocinio e di patrocinio a spese dello Stato.
Il
testo unico, inoltre, attribuisce la competenza agli stessi ufficiali
giudiziari, che concretamente curano le notifiche, anche tramite posta; manca,
in effetti, una ragione sostanziale per richiedere che il calcolo dell'importo e
l'ordine di pagamento siano effettuati dal cancelliere; si tratta, comunque,
della stessa amministrazione.
Nè c'è l'esigenza che i cancellieri conoscano l'importo per procedere
all'annotazione ai fini del recupero.
Infatti, per le notifiche a richiesta d'ufficio, nel processo penale il quantum
della spesa è recuperato nella misura forfettizzata indicata con decreto
ministeriale; nel processo civile, la parte le ha già anticipate in misura
forfettizzata (legge del 1979, n. 59); per le notifiche a richiesta della parte
ammessa al patrocinio a spese dello Stato o gratuito patrocinio, i cancellieri
vengono a conoscenza delle spese, per annotarle nei registri, quando, secondo le
regole della procedura penale e civile, la parte ammessa produce la lista testi
notificata.
Infine, con riferimento alle altre amministrazioni interessate, diverse dal
Ministero della giustizia, si è individuata la competenza all'emissione
dell'ordine di pagamento nel rispetto dell'autonomia delle amministrazioni cui
si riferisce il capitolo di bilancio e delle regole dell'autonomia finanziaria
del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti.