Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell'ufficiale giudiziario


SPESE DI GIUSTIZIA

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).Gazzetta Ufficiale N. 139 del 15 Giugno 2002 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115


Stralcio. Articoli che riguardano gli UNEP


Titolo II
Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari

Capo I
Disposizioni generali

ART. 19 (R)
(Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari)

1. Il presente titolo disciplina le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione.

Nel presente titolo sono individuate tutte le spettanze dovute agli ufficiali giudiziari quando ad essi si ricorre - sulla base di norme sulle notifiche estranee al testo unico - nel procedimento giurisdizionale. Nel termine di “spettanze” sono ricompresse le  somme dovute a vario titolo, quali i diritti per la notifica degli atti a richiesta d'ufficio e delle parti, le indennità di trasferta, i diritti di esecuzione, le spese di spedizione.
Per le spese postali, alternative all'indennità di trasferta, si è usata la definizione generica “ spese di spedizione” per non precludere possibilità future. Naturalmente, oggi, sono le spese postali. Queste, quando sono a carico dell'erario sono versate direttamente alle Poste, se a carico dei privati, invece, sono versate all'ufficiale giudiziario.
La prospettiva scelta è quella funzionale al testo unico: conseguentemente, non ci sono le norme sul riparto tra gli ufficiali giudiziari, né quelle sull'indennità integrativa.
Il termine “ufficiale giudiziario “ è usato in modo onnicomprensivo prescindendo dalle qualifiche.


ART. 20 (L)
(Indennità di trasferta)

1. L'indennità di trasferta, che rimborsa ogni spesa, spetta per gli atti compiuti fuori dall'edificio in cui ha sede l'ufficiale giudiziario.
2. L'indennità di trasferta non è dovuta in caso di spedizione dell'atto.
3. L'importo dell'indennità di trasferta di cui agli articoli 26 e 35 è adeguato annualmente, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 1 indica quando è dovuta l'indennità di trasferta, riformulando il dettato precedentemente contenuto negli artt. 142 e 133 dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari (d.P.R. 1229/1959). La norma si riferisce sia alle notifiche nel processo penale che a quelle nel processo civile. Infatti, l'articolo 142 richiama il 133 citato.
Le norme originarie recitavano: “a rimborso di ogni spesa” (art. 133); “a titolo di rimborso spese” (art. 142). La formulazione dell'articolo in commento: “che rimborsa ogni spesa” tiene conto dell'art. 48, comma 6, d.PR n. 917/1986, come introdotto dall'art. 3, d. lgs n. 314/1997, che ha previsto la tassazione di tale indennità nella misura del 50 per cento, risolvendo un lungo contenzioso sulla natura retributiva e/o risarcitoria della stessa. La definizione delle situazioni pregresse è stata poi risolta dall'art. 35, legge n. 342/2000.
Oggi, quindi, l'indennità ha per metà natura retributiva e per metà natura risarcitoria.
 E' eliminato il termine “ritualmente”, e, conseguentemente, le decurtazioni di cui al sopracitato art. 142, ultimo comma, perché mai applicate nella prassi, stante la difficoltà di distinguere notificazioni rituali e irrituali.
Si è precisato che rileva l'ufficio dell'ufficiale giudiziario perché spesso questo non è ubicato nello stesso stabile dell'ufficio giudiziario.
Il comma 2 prevede che l'indennità di trasferta non è dovuta in caso di spedizione dell'atto.
Il comma 3 prevede l'adeguamento stabile dell'indennità di trasferta attraverso decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, poiché, qualificandosi l'attività in questione come meramente amministrativa, tale strumento risulta più idoneo rispetto al decreto del ministro originariamente previsto.
Infatti, la possibilità dell'adeguamento -secondo la previsione originaria – non si collega alla discrezionalità, ma all'accertamento delle variazioni da parte dell'ISTAT. In tal senso è stata
riformulata la previsione originaria, qui e in altre parti del testo unico.


ART. 21 (R)
(Calcolo delle distanze)

1.      Nel calcolo delle distanze computabili ai fini dell'indennità di trasferta si deve tener conto della più breve fra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo dove l'atto deve essere eseguito.
2. Le distanze sono calcolate secondo tavole note del Comune dove ha sede l'ufficio e, comunque, secondo tavole note, fondate su parametri obiettivi e comprovabili.

La disposizione in commento stabilisce che nel calcolo delle distanze si deve tener conto di quella più breve per raggiungere il luogo in cui l'atto deve essere eseguito. Le tavole polimetriche per calcolare le distanze, a cui faceva rinvio la norma originaria, non esistono più e gli uffici non ne conservano neanche memoria. Oggi le distanze sono calcolate chiedendo informazioni presso il Comune (che è l'ipotesi più ricorrente in quanto gli ufficiali giudiziari compiono personalmente le notifiche all'interno del Comune, mentre normalmente ricorrono alle Poste per le notifiche al di fuori di tale ambito) ed, eccezionalmente, alle Ferrovie dello Stato s.p.a. e ad altre società di servizio passeggeri per collegamento su strada nell'ambito regionale.
La norma in commento registra la prassi diffusa sul presupposto che presso il Comune esistono tavole idonee al calcolo delle distanze e lascia aperta la possibilità di ricorrere, quando occorre, ad altre tavole note, purchè fondate su parametri obiettivi e comprovabili.


ART. 22 (R)
(Equiparazioni alla notifica a richiesta d'ufficio)

Alla notifica richiesta dall'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito, alla notifica dell'invito al pagamento e alla notifica richiesta dal pubblico ministero, di cui agli articoli 145, 158, 212 e 248, si applica la disciplina della notifica a richiesta d'ufficio del processo in cui è inserita.

La norma in commento individua i casi in cui le notifiche sono equiparate a quelle a richiesta d'ufficio, ai fini delle spettanze degli ufficiali giudiziari, desumendoli dal sistema legislativo vigente per come è concretamente vissuto nella prassi applicativa. Per quanto riguarda l'invito al pagamento si rinvia al commento dell'articolo relativo nella parte riscossione. Con riferimento alle notifiche chieste dalle amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito è indubitabile che, al di là della lettera della norma originaria (art. 143 D.P.R. n. 1229/59), l'Avvocatura anticipa solo le spese di spedizione o l'importo delle trasferte e non i diritti, proprio come nelle notifiche d'ufficio. In sostanza, è pacificamente vissuta nell'ordinamento come notifica a richiesta d'ufficio quanto al tipo di spettanze agli ufficiali giudiziari. Infatti, ai sensi dell'art. 6, L. n. 59/1979, sono anticipate solo le indennità di trasferta o le spese di spedizione e non i diritti.


 

Notificazioni nel processo penale

Sezione I
Norme generali

ART. 23 (L)
(Diritti)

1. Per la notificazione degli atti è dovuto il diritto unico, di cui all'articolo 34, salvo quanto previsto per la notifica degli atti a richiesta d'ufficio dall'articolo 25.



ART. 24 (L)
(Indennità di trasferta)

1. Per gli atti di notificazione relativi allo stesso processo, spetta una sola indennità di trasferta se i luoghi dove la notificazione deve essere eseguita distano fra di loro meno di cinquecento metri.



Sezione II
Notificazioni a richiesta dell'ufficio


ART. 25 (L)
(Importo dei diritti)

All'ufficiale giudiziario spetta per diritti la quota forfettaria stabilita con il decreto previsto dall'articolo 205.
2. I diritti sono attribuiti solo se recuperati.

L'art. 142, comma 3, del d.PR 1229/1959, non ha mai trovato applicazione. Il decreto ministeriale con il quale si sarebbe dovuto individuare quanto, sul recuperato (secondo la forfetizzazione prevista dall'art. 199 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale e attuata dal decreto ministeriale n. 347/89) sarebbe dovuto spettare agli ufficiali giudiziari per diritti, non è stato mai emanato.
Oggi lo Stato recupera un importo forfettario unitario per diritti e trasferte e chiamata di causa (oltre le spese postali secondo il dm. n. 347/89); le trasferte le ha già anticipate con il meccanismo dell'anticipazione postuma, le spese postali le ha già versate alle Poste (conto di credito), i diritti li restituisce con un meccanismo farraginoso, in mancanza del decreto previsto dalla norme originaria.
Dalla somma totale recuperata ex decreto ministeriale n. 347/89 si sottrae l'importo anticipato per trasferte con il meccanismo dell'anticipazione postuma (dall'importo forfettizzato per tipo di procedimento, la somma delle anticipazioni postume di tutte le notifiche effettivamente effettuate); il risultato, se positivo, viene versato agli ufficiali giudiziari ex art. 138 d.P.R. 1229/1959, insieme alle altre spettanze prenotate a debito. Per consentire il versamento finale da parte dell'ufficio del registro, l'ufficio giudiziario faceva emergere la distinzione nei versamenti all'ufficio del registro. Con la conseguenza che i versamenti delle spettanze agli ufficiali giudiziari, ai sensi dell'art. 138 d.P.R. 1229/1959, non riguardavano solo gli importi prenotati a debito (a cui avevano diritto se recuperati), ma anche questi diritti, a cui allo stesso modo avevano diritto solo se recuperati.
La norma in commento si collega all'art. 204, secondo cui lo stesso decreto ministeriale che forfettizza tutte le spese per notifiche individua la quota spettante per diritti sul riscosso come già previsto dall'art.199 att. c.p.p.

ART. 205 (L)
(Recupero per intero e forfettizzato)

1.      Le spese del processo anticipate dall'erario sono recuperate per intero, ad eccezione dei diritti e delle indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario e delle spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio, che sono recuperati nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al numero degli atti e delle attività mediamente compiute in ciascun processo e stabilisce la quota spettante per diritti all'ufficiale giudiziario.


ART. 26 (L)
(Indennità di trasferta e spese di spedizione)

1. L'indennità di trasferta è per ciascun atto di euro 0,33, compresa la maggiorazione per l'urgenza.
2. Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta, rispettivamente, nella misura di euro 0,83 e di euro 1,22.
3. L'indennità di trasferta è corrisposta dall'erario; le spese di spedizione sono a carico dell'erario.

Gli importi riportati sono stati aumentati dall' art. 1, co. 2, d. P.R. n. 601/1996, sulla base dell'art. 133 d.P.R. 1229/1959, come sostituito dall'art. 1, legge n. 407/1984, che prevede un meccanismo di adeguamento stabile. Gli importi sono stati bloccati da leggi finanziarie successive (sino alla legge n. 488/99 per l'anno 2000).
L'art. 142, comma 5, originario, prevedeva la destinazione delle trasferte, se recuperate, dall'ufficio del registro in conto di eventuali entrate del Tesoro, previa trasmissione dall'ufficio giudiziario che procedeva al recupero, all'ufficio del registro. Oggi la disciplina della riscossione, affidata ai concessionari, regolamenta il versamento del recuperato.


Sezione III
Notificazioni a richiesta delle parti

ART. 27 (L)
(Notificazioni a richiesta delle parti)

1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione, relativi agli atti richiesti.

2. Il diritto unico e l'indennità di trasferta sono dovuti in misura pari a quella prevista dagli articoli 34 e 35.

Il comma 1 individua che cosa le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari.
Il comma 2, riproducendo le norme originarie, per la determinazione del diritto unico e dell'indennità di trasferta rinvia alle disposizioni del testo unico relative alle notificazioni a richiesta di parte nel processo civile.



Capo III
Notificazioni nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario

Sezione I
Norme generali


ART. 28 (L)
(Contestualità di trasferte)

1. L'ufficiale giudiziario che procede nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa parte, a diversi atti del suo ufficio nella medesima località, percepisce una sola indennità di trasferta, ripartita in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione non si applica quando gli atti sono richiesti dalla stessa persona per conto e nell'interesse di parti diverse, né quando l'ufficiale giudiziario compie tali atti in Comuni diversi, ovvero, compiendoli nello stesso Comune, deve percorrere tra un luogo e l'altro una distanza eccedente i cinquecento metri.



ART. 29 (L)
(Diritti)

1. Per la notificazione degli atti è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico di cui all'articolo 34, fatta eccezione per le notificazioni a richiesta d'ufficio.


Sezione II
Notificazioni a richiesta dell'ufficio

ART. 30 (L)
(Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile)

1.      La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura stabilita nella tabella, contenuta nell'allegato n. 1 al presente testo unico, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo.

2.      L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 134, secondo comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto; il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.

 

Stabilisce che le spettanze degli ufficiali giudiziari relative alle notificazioni a richiesta dell'ufficio sono a carico delle parti, mediante anticipazione all'erario, nella misura indicata  nell'allegata tabella, che risulta dalla riformulazione dell'allegato 2 della legge n. 59 del 1979, sulla base delle innovazioni introdotte nella materia dall'articolo 9 della legge n. 488 del 1999.
Per le notificazioni a richiesta d'ufficio la legge prevede anticipazioni forfettarie dai privati all'erario per tutte le voci (diritti, indennità, spese di spedizione). L'erario, invece, verserà agli ufficiali giudiziari l'importo pieno (artt. 31 e 35) per trasferte, o verserà direttamente alle Poste l'importo per spese di spedizione, mentre non verserà nulla per i diritti, secondo l'originario articolo 6, comma 1, l. n. 59/1979.
La previsione legislativa originaria per le anticipazioni forfettarie è relativa al solo processo civile. Trattandosi di prestazione patrimoniale imposta, non può essere estesa al processo amministrativo, come suggerisce il Consiglio di Stato.
Opera l'esenzione prevista dall'articolo unico della legge n. 319/1958, come sostituito dall'articolo 10, legge n. 533/1973 per i procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza e per quelli relativi all'azione di risarcimento del danno cagionato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie per i quali l'articolo citato è applicabile perché espressamente richiamato (art. 15, l. n. 117/1988).
La norma in commento disciplina, inoltre, una ipotesi particolare: il raddoppio dell'importo in caso di mancato invio delle marche nell'impugnazione presentata a mezzo posta. Qui tale previsione è stata raccordata con la nuova disciplina sulla riscossione perché la norma originaria rinviava alla vecchia normativa sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Nonostante l'esiguità dell'importo (raddoppiato non raggiunge euro 5,16) con la conseguenza che è estinto legalmente sulla base delle norme transitorie, si è riportata la fattispecie per l'ipotesi che il legislatore aumenti l'importo.


ART. 31 (L)
(Indennità di trasferta e spese di spedizione)

1. Per le notificazioni a richiesta d'ufficio è dovuto dall'erario all'ufficiale giudiziario soltanto il pagamento delle indennità di trasferta di cui all'articolo 35.
2. Le spese di spedizione sono a carico dell'erario.

Disciplina le spettanze degli ufficiali giudiziari: non spettano i diritti, pur compresi nel deposito forfetario della parte, ma non corrisposti agli ufficiali giudiziari, come risulta dall'art. 6 della legge n. 59/1979, nè le spese postali che sono pagate dall'erario alle Poste, ma solo l'indennità di trasferta di importo pari a quello previsto per le notificazioni a richiesta di parte.
Sezione III
Notificazioni a richiesta delle parti


ART. 32 (L)
(Notificazioni a richiesta delle parti)

1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti; nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste spese sono a carico dell'erario.

Stabilisce che le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta, relative a notificazioni di atti a richiesta delle parti, debbono da queste essere anticipate agli ufficiali giudiziari.
Per effetto dell'esenzione prevista dall'articolo unico della l. n. 319/1958, come sostituito dall'articolo 10, l. n. 533/1973, le stesse spese sono a carico dell'erario nei procedimenti in materia di controversie di lavoro, di assistenza e previdenza e in quelli relativi all'azione di risarcimento del danno cagionato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie. Per questi ultimi, l'art. 10 citato è richiamato dall'articolo 15, l. n. 117/1988.



ART. 33 (L)
(Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato)

1. Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari sono assorbiti.
2. Se gli accessi sono in Comuni diversi o intercorre una distanza superiore a 500 metri, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono prenotati a debito.
3. Se gli ufficiali giudiziari non compiono gli atti contemporaneamente a quelli a pagamento, le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono anticipate dall'erario e i diritti sono prenotati a debito.
4. Se agli ufficiali giudiziari competono più indennità di trasferta per atti in Comuni diversi o con accessi a distanza superiore a 500 metri, è anticipata dall'erario solo l'indennità di maggiore importo e le altre sono prenotate a debito insieme ai diritti.

Rispetto alla formulazione di cui all'art. 143 del d.P.R. 1229/1959, si prescinde dal riferimento agli atti a richiesta del pubblico ministero per le spettanze degli ufficiali giudiziari, perché l'ipotesi coincide con una forma particolare di patrocinio a spese dello Stato (interdizione a richiesta del P.M.). Inoltre, dalla verifica fatta con gli uffici giudiziari, non risultano atti gratuiti, previsti dalla norma originaria.
La norma in commento si basa sul modo in cui la norma originaria è concretamente sempre vissuta nell'ordinamento, confortata dall'interpretazione risultante da circolari e note del Ministero della giustizia e dall'analisi dei registri, tanto che si può considerare diritto vivente. Di conseguenza se, in accoglimento del suggerimento del Consiglio di Stato, si escludesse il meccanismo dell'assorbimento dalla ricostruzione della normativa effettuata con il testo unico, si apporterebbe un'innovazione di carattere sostanziale nelle spettanze degli ufficiali giudiziari.

Il precetto previsto nei commi 1 e 2 è l'unico effettivamente operante perché in concreto gli ufficiali giudiziari procedono contemporaneamente ad atti a richiesta di parte a pagamento e a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il meccanismo dell'assorbimento non opera in caso di contestualità di atti a richiesta di parte privata a pagamento e atti a richiesta d'ufficio,  in caso di contestualità di atti a richiesta di parte privata a pagamento e atti a richiesta dell'Amministrazione, e nel penale.
Nei commi  3 e 4 è riportata la disciplina risultante dalle norme originarie (art. 143, comma 1, e 135, comma 2, del d.P.R. 1229/1959) riferita anche agli atti di esecuzione.


ART. 34 (L)
(Importo dei diritti)

1. Il diritto unico è dovuto nella seguente misura:

a) per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 2,58;
b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 7,75;
c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 12,39.


ART. 35 (L)
(Importo dell'indennità di trasferta)

1. L'indennità di trasferta è stabilità nella seguente misura:

a) fino a sei chilometri: euro 1,22;
b) fino a dodici chilometri: euro 2,25;
c) fino a diciotto chilometri: euro 3,06;
d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 0,65.

Prevede gli importi dell'indennità di trasferta, riproducendo il precetto della norma originaria, tenuto conto delle successive modifiche che li hanno aumentati. L'ultimo aumento è stato disposto dal d.P.R. 17 ottobre 1996, n. 601, poi sono stati bloccati dalle leggi finanziarie successive (sino alla legge n. 488/1999 per il 2000).


ART. 36 (L)
(Maggiorazioni per l'urgenza)

1. I diritti e l'indennità di trasferta sono aumentati della metà per gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione.
2. Nel caso previsto dall'articolo 28, la maggiorazione spettante per l'urgenza è dovuta una sola volta nella misura stabilita per l'atto che importa il maggior diritto o la maggior indennità.
3. Si considera urgente l'atto da eseguirsi nello stesso giorno o in quello successivo.
4. La richiesta, con l'indicazione della data, può farsi solo per atti in scadenza nello stesso termine per espressa disposizione di legge o per volontà delle parti.


Tale disposizione disciplina i casi in cui può essere chiesto il compimento  degli atti con urgenza, precisando quando l'atto sia da considerarsi urgente, e la conseguente maggiorazione delle spettanze. Essa riprende i precetti della norma originaria, esplicitandoli con chiarezza ed eliminando solo la disciplina di dettaglio sulle modalità della richiesta. L'espressione originaria “per espressa disposizione di legge e per volontà delle parti” può essere interpretata soltanto, e la prassi lo conferma, nel senso disgiuntivo.


Capo IV
Atti di esecuzione nel processo civile


ART. 37 (L)
(Diritto di esecuzione)

1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto agli ufficiali giudiziari il diritto unico nella seguente misura:

a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro 516,46: euro 2,58;
b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 516,46 fino a euro 2.582,28: euro 3,62;
c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di valore indeterminabile: euro 6,71.


ART. 38 (L)
(Indennità di trasferta per atti di esecuzione)

1. Per gli atti di esecuzione, l'indennità di trasferta è dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia a quella prevista dall'articolo 35.


Titolo III
Spese di spedizione


ART. 39 (R)
(Spese di spedizione)

1.      Al fine di conseguire la riduzione delle spese per la comunicazione e notificazione di atti e per la trasmissione di documenti, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Nella convenzione, che può prevedere differenziazioni a livello territoriale, sono stabiliti, in particolare :

a) i compensi, anche forfettizzati;
b) le modalità e le cadenze temporali del pagamento dei compensi;
c) le penalità per l'inosservanza degli obblighi.

Oggi le comunicazioni e notificazioni di atti sono effettuate con il servizio postale e per il tramite degli ufficiali giudiziari (art. 149 c.p.c.). La trasmissione di documenti avviene sempre per mezzo del servizio postale.
Per la prima ipotesi, quando le comunicazioni o notificazioni sono a richiesta di parte, l'importo della spesa è anticipato agli ufficiali giudiziari che di volta in volta versano alle poste. Quando sono a richiesta di ufficio e di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, essendo a carico dell'erario, gli importi, che sono quelli delle tariffe ordinarie, sono versati mensilmente all'ufficio postale – sulla base di accordi intervenuti agli inizi degli anni novanta con l'allora Ente Poste e recepiti in circolare – tramite ordini di pagamento del cancelliere su richiesta dell'ufficiale giudiziario (nel testo unico, nella parte sulle norme transitorie in materia di pagamento la procedura è stata innovata attribuendo la competenza degli ordini di pagamento agli ufficiali giudiziari).

Per la trasmissione di documenti oggi si fa ricorso al servizio postale e il relativo onere fa capo alle spese di ufficio.
La norma in commento prevede lo strumento della convenzione per perseguire la riduzione dei costi e perché, anche attraverso la forfetizzazione, si possono raggiungere accordi che evitino di aggravare l'attività degli uffici con il calcolo atto per atto.

E' volutamente generica sui soggetti con cui le convenzioni possono essere stipulate per consentire il massimo della scelta- nell'ambito della compatibilità con altre norme di legge – tra quelli che operano nell'ordinamento. Oggi, per esempio, per le comunicazioni e notificazioni di atti, il servizio postale è una scelta obbligata ai sensi dell'articolo 149 c.p.c.. Comunque, la scelta è ancorata alla vigente normativa sull'evidenza pubblica. Poiché si tratta di convenzioni quadro, che non comportano impegni di spesa, si è rimessa l'approvazione ai Ministeri della giustizia e dell'economia, per tutti i tipi di processi, non accogliendo il suggerimento del Consiglio di Stato e della Corte dei conti di approvazioni differenziate per le giurisdizioni speciali.

La norma in commento estende la possibilità di convenzioni anche alla trasmissione di documenti, che propriamente non rientrano nel sistema spese di giustizia, per perseguire esigenze di uniformità


ART. 44 (L)
(Trasferte degli ufficiali giudiziari)

1. All'ufficiale giudiziario, che accompagna il magistrato o l'appartenente all'ufficio per l'assistenza ad atti, spetta, in aggiunta alle spese di viaggio e all'indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione per i dipendenti statali, in relazione al trattamento economico di cui gode ai sensi degli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, un diritto di importo pari a euro 0,52 per ogni ora o frazione di ora superiore a trenta minuti, in ragione del tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste.

La norma prevede che all'ufficiale giudiziario che accompagna il magistrato o l'appartenente all'ufficio per l'assistenza ad atti spetta, oltre all'indennità di missione e alle spese di viaggio, un diritto il cui importo è parametrato al tempo impiegato nella redazione degli atti cui assiste.
La disposizione scioglie il rinvio all'art. 32 dello stesso D.P.R. 1229/59, contenuto nella norma originaria.


ART. 146 (L)
(Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)

1. Nella procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:

a) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
b) l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
c) il contributo unificato;
d) i diritti di copia.

3. Sono spese anticipate dall'erario:

a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

4. Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.
5. Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero.


ART. 161 (R)
(Elenco registri)

1. Presso gli uffici che svolgono le relative funzioni sono tenuti i seguenti registri:

registro delle spese pagate dall'erario;
registro delle spese prenotate a debito;
registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito.

Premesse
Prima di analizzare le singole disposizioni dedicate ai registri occorre premettere una breve sintesi della situazione  esistente, anche sotto il profilo del contesto ordinamentale in materia, e chiarire le scelte operate con il testo unico.
1.Situazione normativa e fattuale ad oggi
Oggi esistono:
-           il registro delle spese anticipate dall'erario, solo presso gli uffici giudicanti, mod. 12;
-           il registro, c.d. del campione civile (mod. 20), “delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito”, presso gli uffici civili di merito e la Cassazione. Oltre alle spese prenotate a debito, sono riportate le spese anticipate (già annotate nel mod. 12). Le annotazioni riguardano le cause civili in cui è parte un'amministrazione, quelle in cui una parte è ammessa al gratuito patrocinio, l'azione civile nel processo penale.
-           il registro delle spese nelle procedure fallimentari, solo presso la cancelleria fallimentare di primo grado, dove sono annotate le spese anticipate (già annotate nel mod. 12) e quelle prenotate a debito;
-           il registro del c.d. campione penale (mod. 29) del Ministero delle  Finanze,  solo presso gli uffici di merito della giurisdizione penale, dove sono riportati gli importi recuperabili e le successive vicende;
-           tavola alfabetica, (mod. 18, che è stato superato nella prassi, dopo che la riscossione è stata affidata ai concessionari), presso gli uffici giudicanti di merito, dove sono riportati i crediti di dubbia solvibilità;
-           il registro dei ruoli, collegato al nuovo regime della riscossione, presso tutti gli uffici  giudicanti di merito, unitario per il penale e civile, dove sono annotati gli importi da recuperare (già risultanti dall'attuale campione civile e campione penale) e le successive vicende del credito; questo, previsto dal regolamento (decreto ministeriale 27.03.2000, n. 264) non è ancora operativo, non essendo stati emanati i modelli.
-           alcuni registri di comodo nati nella prassi e in vario modo ufficializzati dall'amministrazione centrale.
2. Contesto ordinamentale.
 Alle vecchie norme - primarie e secondarie - che istituivano i registri e regolavano i dettagli (dai due regi decreti n. 2700 - tariffa civile - e n. 2701-tariffa penale - del 1865, alle relative istruzioni, ai decreti ministeriali precedenti e successivi ai citati regi decreti, ad alcune norme di attuazione del codice di procedura civile, a norme collaterali, quali l'art. 2 della legge n.182/1956, attributivo di competenza ai funzionari amministrativi) si è aggiunta la legislazione del 1989 (per il penale) e la legge n.399/91 (a carattere generale), ed alcune norme più recenti, quale l'articolo 17, del decreto legislativo n. 51/1998, sino al regolamento n. 264/2000.
In sintesi, dalla disciplina con fonte primaria si è giunti ad un contesto di delegificazione della materia, seguendo, però, strade diverse in ambito penale e in ambito civile.
Con riferimento al penale, i registri sono individuati con decreto ministeriale sin dal 1989, sulla base dell'art. 206 att. c.p.p. che rinvia al regolamento di attuazione del codice (della tipologia ex articolo 17, comma 3 legge n. 400/88) il quale, a sua volta all'articolo 2 prevede l'emanazione di un decreto ministeriale.
Con riferimento al civile, la legge n. 399/1991 rimette al decreto ministeriale l'individuazione dei registri, delle modalità di tenuta, anche con riferimento a quelle automatizzate, e abroga alcune norme di legge,  che sono tuttavia, mantenute in vigore sino all'emanazione dei decreti ministeriali. Non essendo mai stati emanati i decreti ministeriali per i registri relativi al civile, l'art. 17, del decreto legislativo n. 51/1998 ripete il rinvio a decreti ministeriali per i modelli.
Le norme di delegificazione citate non hanno mai fatto espresso riferimento alle norme originarie istitutive dei registri delle spese, ma piuttosto alle norme di attuazione del codice di procedura civile,  che elencavano anche i registri relativi alle spese, con l'eccezione del campione penale, di competenza del Ministero  delle  finanze.
Con il decreto del Ministro della giustizia  del 27 marzo 2000, n. 264 (della tipologia ex articolo 17, comma 3 legge n. 400/88), che assume come fonti legittimanti la legge del 1991, la legge del 1998 e tutte le norme sulla tenuta informatizzata, è stato individuato l'elenco dei registri civili (in cui rientrano tutti quelli disciplinati dal testo unico, con eccezione del campione penale) ed  è fatto rinvio ai decreti ministeriali per i modelli (prevedibili come operati per il gennaio 2002).
3.La disciplina del T.U.
La scelta innovativa fondamentale è quella di  individuare i registri necessari sulla base della necessità della funzione da registrare.
Le funzioni che rilevano sono tre:
-           l'esborso del denaro da parte dell'erario;
-           l'annotazione di un importo a futura memoria - nei casi in cui per diverse ragioni il legislatore non ha ritenuto opportuno un passaggio materiale di denaro - per un credito che potrà sorgere: prenotazione a debito;
-           l'importo del credito ai fini del recupero: quando è sorto nei confronti di soggetti determinati e le successive vicende.
Proprio perché i registri sono individuati sulla base delle funzioni, che sono trasversali rispetto alla tipologia dei processi, non è necessario indicare presso quali uffici  sono tenuti i registri, ma è sufficiente individuare il nesso tra la tenuta del registro e la funzione. Ad esempio, il registro delle spese pagate, ci sarà laddove il pagamento è disposto (presso l'ufficio giudicante o requirente, o presso l'ufficio UNEP, non presso la cassazione); il registro delle spese prenotate a debito sarà previsto laddove nasce la spesa da prenotarsi (presso l'ufficio giudicante o requirente, presso l'ufficio UNEP, presso la cassazione); il registro dei crediti ci sarà presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione (presso gli uffici giudicanti di I e II grado, non presso le procure, non presso la cassazione).
L'obiettivo del testo unico è di semplificare al massimo la materia, riducendo il numero dei registri e eliminando duplicazioni di annotazioni, di aumentare l'efficacia e la correttezza della registrazione e di impedire che le norme di legge  siano di ostacolo alle possibilità aperte dall'informatizzazione.
Questa scelta appare idonea al raggiungimento degli obiettivi.
In un contesto informatizzato integrato, l'ufficio che svolge la funzione di determinare l'importo da recuperare è in grado di estrarre i dati che gli servono telematicamente, rintracciandoli in un sistema in cui altri hanno provveduto all'annotazione, così controllando la corrispondenza tra quanto risulta dai registri e quanto risulta dagli atti processuali contenuti nel fascicolo in suo possesso.

La vidimazione del Procuratore, presente nelle norme originarie, è già superata dall'art. 2, legge n. 182/1956, attributivo di competenza ai funzionari amministrativi.

ART. 162 (R)
(Attività dell'ufficio)

1. L'ufficio che procede annota sui rispettivi registri le spese pagate dall'erario, le spese prenotate a debito, l'importo del credito recuperabile e tutte le vicende successive dello stesso.

Prevede l'annotazione, da parte dell'ufficio procedente, delle spese pagate dall'erario, delle spese prenotate a debito, dell'importo del credito recuperabile e di tutte le vicende successive.

ART. 163 (R)
(Determinazione dei modelli dei registri)

1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati i modelli dei registri.

Per più ragioni si è preferito prevedere con norma autonoma lo strumento di individuazione dei modelli dei registri delle spese, anziché operare un rinvio diretto alle norme del d.m. n. 264/2000.
Innanzitutto è stato previsto uno strumento più agile, quale è il decreto dirigenziale dei ministeri competenti, anziché il decreto del Ministro che è lo strumento con cui sono approvati i modelli degli altri registri rilevanti nell'attività degli uffici giudiziari. Non c'è dubbio che trattandosi solo di modalità tecniche, non occorre un decreto del Ministro. La scelta del decreto del Ministro nel regolamento del 2000, è stata, invece, mutuata dall'art. 17 d.lgs. n. 51/1998 e dalla legge generale di delegificazione dei registri n. 399/1991. Quindi, da un contesto ordinamentale ormai superato. Oggi, infatti, è ormai affermata la separazione tra politica e amministrazione.
Inoltre, è stato possibile sciogliere il rinvio, presente nella norma originaria, all'art. 646 del regolamento generale di contabilità. Poiché nella materia de qua rileva sempre, trattandosi di servizi amministrativi che hanno attinenza con la contabilità,  si è previsto il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Infine, si è eliminato il richiamo alle norme, contenuto nell'ultimo periodo dell'art.14 del d.m. n. 264/2000. Si tratta di norme già abrogate espressamente dall'art. 7, legge n. 399/1991 e mantenute in vigore sino all'emanazione dei decreti ministeriali per i modelli di registri. Il nuovo richiamo a queste norme, proprio nel contesto della previsione dei decreti ministeriali, potrebbe far sorgere il dubbio che le norme stesse rimangano ferme anche a decreti
ministeriali emanati.


PARTE VI
PAGAMENTO

Premesse generali al Titolo I (Titoli di pagamento delle spese)

In relazione ai soggetti competenti all'emissione del provvedimento con cui è disposto il pagamento, occorre premettere che oggi esistono due diversificazioni:

a)      l'attribuzione a soggetti diversi - in funzione della diversità dei beneficiari - dell'emissione dell'ordine di pagamento e della contestuale quantificazione dell'importo (a funzionari amministrativi per le spese a favore dei testimoni; a magistrati per le spese a favore di magistrati);

b)      l'attribuzione a soggetti diversi della competenza alla quantificazione dell'importo e della competenza all'emissione dell'ordine di pagamento, per tutte le altre spese, diverse da quelle a favore dei magistrati e dei testimoni (il magistrato, con decreto, quantificava l'importo, quindi il funzionario emetteva l'ordine di pagamento).


Le disposizioni del testo unico eliminano entrambe le suddette diversificazioni, non essendoci fondate ragioni né per la ripartizione delle competenze in funzione dei beneficiari, né per una sostanziale duplicazione del titolo di pagamento.

L'unica distinzione è fondata sull'indispensabilità dell'attribuzione al magistrato della competenza a provvedere alla quantificazione, quando rilevano aspetti valutativi: come è nel caso degli onorari agli ausiliari, dell'indennità di custodia, dell'importo da corrispondere per l'attività di demolizione e riduzione in pristino dei luoghi.

Pertanto, in base alla nuova disciplina, se la quantificazione è effettuata dal funzionario è questi ad emettere l'ordine di pagamento, se la quantificazione è effettuata dal magistrato, è questi ad  emettere il decreto di pagamento.


La disciplina originaria era fondata sull'articolo 7 della legge n. 182/1956, mentre le norme in commento trovano conferma nell'art. 10 d. lgs. n. 237/97, che testualmente parla di “ordine o decreto” di pagamento, il cui contenuto confluisce nel modello di pagamento, trasmesso dall'ufficio che dispone il pagamento al soggetto abilitato a pagare.

In ordine a quest'ultimo aspetto, non è stato possibile superare la distinzione tra ordine-decreto di pagamento e modello di pagamento, costituendo il primo il titolo, da annotare nel registro (ex mod. 12 e sulla base del T.U., registro delle spese pagate dall'erario), e il secondo uno strumento per far conoscere il titolo al soggetto concretamente abilitato all'erogazione del denaro.

ART. 165 (L)
(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)

1. La liquidazione delle spese disciplinate nel presente testo unico è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'ufficio se non espressamente attribuita al magistrato.

Nell'originario art. 7, della legge n. 182/1956 si rinveniva il seguente schema:
-           per le spettanze ai testi, il funzionario amministrativo quantificava ed emetteva l'ordine di pagamento;
-           per le spettanze a titolo di trasferta si distingueva a seconda dei beneficiari: se questi erano magistrati, era un magistrato a quantificare ed emettere ordine di pagamento; per gli altri la quantificazione spettava ad un magistrato mentre ad emettere l'ordine di pagamento era un funzionario amministrativo;
-           per le spettanze a titolo di indennità a giudici onorari ed esperti, era un magistrato a quantificare e ad emettere l'ordine di pagamento.

L'unificazione in capo al funzionario amministrativo della quantificazione e dell'emissione dell'ordine di pagamento ha finalità di riordino, non essendovi ragioni ostative all'innovazione di carattere procedurale.
La quantificazione non presenta alcun elemento di discrezionalità, le norme applicabili sono oramai chiare - proprio per effetto del testo unico -, non vi sono ragioni per distinguere, anzi non ha senso la distinzione, sulla base dei beneficiari.
Dato che nel capo che segue, e altrove nel testo unico, risultano i casi in cui la liquidazione è effettuata dal magistrato, non occorre elencare i casi in cui la liquidazione è effettuata dal funzionario ed è più opportuno costruire la norma in generale.

 

ART. 167 (L)
(Ordine di pagamento dell'indennità di trasferta agli ufficiali giudiziari)

1.      Le indennità di trasferta per notificazioni pagate dall'erario agli ufficiali giudiziari sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonché dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, se relative al processo amministrativo e contabile.

2. L'ordine di pagamento è emesso in favore dell'UNEP.

 

Le disposizioni contenute nell'originario articolo 6, commi 2 e 3, legge n. 59/1979 sono o inutili (comma 2) o superate (comma 3): inutili, perché la richiesta da parte dell'ufficiale giudiziario non può non essere fatta sulla base dell'elenco delle trasferte effettuate per notifiche risultante dal registro cronologico A bis (d.m. 13 giugno 1979, che lo istituisce); superate, perché oggi, sulla base delle modifiche introdotte dall'art. 10 d.lgs. n. 237/1997 (v. capo dedicato ai soggetti abilitati al pagamento) al soggetto che paga per conto dello Stato non si trasmette l'ordine di pagamento ma un modello contenente i dati dell'ordine.
Nella norma originaria (art. 6 citato), l'emissione del mandato di pagamento era attribuita al dirigente della cancelleria ed espressamente solo per le notifiche civili a richiesta d'ufficio.
Tuttavia, questa regola è stata estesa nella prassi anche alle richieste di notifica delle parti ammesse al gratuito patrocinio o al patrocinio a spese dello Stato e delle parti esenti a norma di legge.
La norma in commento, oltre a recepire la prassi suddetta, la estende alle notifiche a richiesta d'ufficio nel processo penale, per le quali (sulla base della circolare del Dipartimento affari civili, Ufficio V, n. 5/2443/035 del 9.07.80, punto 6), l'ordine di pagamento era emesso da parte del capo dell'ufficio giudiziario, probabilmente perché era prevista la verifica di ritualità, mai effettuata in concreto e oggi venuta meno già in forza di circolare (v. spettanze ufficiali giudiziari).
Inoltre, è innovata la competenza che viene attribuita agli ufficiali giudiziari.
Nell'articolo in commento non è riportata la parte della norma originaria relativa al soggetto abilitato al pagamento (oggi concessionario o Poste) perché sviluppata, unitariamente a tutte le altre spese, nel Titolo II di questa stessa parte.
Per il procedimento civile e penale, in sostanza, l'innovazione consiste nell'attribuzione, al funzionario addetto dell'ufficio UNEP, della competenza a liquidare le spese per notifiche con ordini di pagamento a favore del proprio ufficio, sostituendo l'originaria competenza frammentata tra cancelliere e capo dell'ufficio giudiziario. Infatti, alla competenza in capo a questi ultimi non si accompagnava un controllo, visto che la quantificazione veniva effettuata sulla base dell'elenco fornito dagli ufficiali giudiziari.
Inoltre, si è estesa la procedura agli altri procedimenti, nel rispetto delle regole sull'autonomia finanziaria, per perseguire uniformità semplificando la procedura in essere. Infatti, in questi l'erario seguiva le regole poste per i privati: pagamento volta per volta all'ufficio UNEP.


ART. 172 (L)
(Responsabilità)

1.      I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa.

 

La norma in commento riproduce l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 237/97 che, a sua volta, riprende testualmente l'art. 455, del r.d. n. 827/1924. In più, solo per esigenze di chiarezza, si è fatto rinvio alla normativa generale in tema di responsabilità amministrativa. Inoltre, si è attualizzata la terminologia, riferendo espressamente la responsabilità a funzionari e magistrati. Infatti,  all'epoca della disciplina del 1924, gli ordini di pagamento erano emessi solo da magistrati e, presumibilmente, solo ad essi si riferiva la norma; successivamente l'emissione di tali ordini è stata affidata alla competenza esclusiva di funzionari, o alla competenza esclusiva di magistrati, o ad entrambi (il decreto più l'ordine).
Nel testo unico alcuni ordini di pagamento sono esclusivi dei funzionari, altri sono esclusivi dei magistrati: se quantifica il funzionario è questo che emette l'ordine di pagamento; se quantifica il magistrato (per le ipotesi in cui sono necessarie valutazioni) è questo che emette il decreto. Ai fini dell'attualizzazione della terminologia, non osta la natura “giurisdizionale” del decreto di liquidazione del magistrato. Al di là della discussione, anche giurisprudenziale, sulla natura giurisdizionale o meno di tale decreto, pur ammettendo che si tratta di provvedimento giurisdizionale (nell'ambito di una definizione ampia della funzione giurisdizionale), il legislatore può prevedere casi e forme di responsabilità per atti giudiziari del tipo in questione atteso che può prevederli anche per la giurisdizione in senso stretto. Infatti, la Costituzione non assicura al magistrato lo status di assoluta irresponsabilità, ma lascia aperto il campo alla discrezionalità del legislatore, in un contesto di tendenziale generalità della giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica (v. Corte costituzionale sentenza n. 385/1996).
La norma prevista nel testo unico non introduce una forma di responsabilità inesistente per i magistrati. Attualizzando il linguaggio, evidenzia ciò che era stato a lungo oscurato dalla circostanza che da moltissimi anni (concretamente almeno dal 1956 con la costituzione del Consiglio Superiore della Magistratura) i magistrati non potevano essere agevolmente ricompresi nella categoria di “funzionari giudiziari”.


Titolo II
Pagamento delle spese per conto dell'erario


Capo I
Soggetti abilitati e modalità di pagamento

Premessa
Negli articoli che seguono è stato incorporata la normativa secondaria, elaborata da una commissione mista (Finanze, Giustizia, Tesoro, Poste). Le disposizioni contenute in tale elaborato sono state coordinate con le disposizioni dello stesso d.lgs.273/97 e con l'intero sistema del testo unico.
L'espressione “l'ufficio che dispone il pagamento”, è stata preferita a quella di ”ufficio giudiziario ordinario” in quanto coerente con la definizione generale di ufficio (come apparato strumentale di quello giudiziario - v. Parte I Definizioni). Inoltre, il termine che si è preferito utilizzare tiene conto delle altre giurisdizioni (amministrativa, tributaria, contabile).
Per quanto concerne i “soggetti abilitati al pagamento”, cioè il concessionario e l'ufficio postale, ferma restando la sussidiarietà dell'ufficio postale se non esistono sportelli del concessionario, si è ritenuto preferibile che la scelta spetti al beneficiario, indipendentemente dall'importo.
Quanto alle modalità di pagamento, la disciplina è stata formulata in modo da essere in sintonia con quella generale in materia di procedure di spesa, prevista dal D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.
Di conseguenza, la modalità di pagamento ordinaria è quella mediante accredito sul conto corrente bancario o postale, o altro mezzo di pagamento disponibile a scelta del creditore (art.1 del D.P.R. n. 367/1994). Allo stesso creditore è data la possibilità di scegliere di ricevere il pagamento in contanti sino all'importo (oggi di euro 4.131,66) previsto dall'articolo 13 del D.P.R. n. 367/1994, come eventualmente modificato secondo la procedura prevista nello stesso articolo.
In tal modo il pagamento delle spese di giustizia non si discosterà dalle norme generali dell'ordinamento.
Con riferimento alla decadenza del diritto del beneficiario di incassare l'importo, le norme in esame raccordano la fattispecie alla disciplina prevista in altra parte del testo unico (Parte II, Titolo XIII), dove la decadenza è prevista solo per l'incasso in contanti. Infatti, la decadenza del diritto del beneficiario si pone concretamente solo se si sceglie il pagamento in contanti e, naturalmente è comune alle Poste e al concessionario, dato che è stata lasciata l'opzione al beneficiario. Se il beneficiario sceglie l'accredito, nel momento in cui richiede il pagamento, indica gli estremi del conto corrente e l'eventuale delega e non deve compiere più alcuna attività sottoponibile a decadenza, mentre prima, si rivolgeva all'ufficio che dispone il pagamento e doveva presentarsi al soggetto che pagava. Pertanto, solo in caso di richiesta di pagamento in contanti, si può configurare l'ipotesi di decadenza, e l'ufficio abilitato al pagamento restituisce il modello di pagamento all'ufficio che lo ha disposto. Invece, in caso di mancato accredito –per qualunque motivo- ferma la comunicazione negativa prevista nei prospetti riepilogativi, l'ufficio abilitato potrà pagare sino al compimento della prescrizione.
Per quanto concerne il controllo da svolgersi sul soggetto abilitato al pagamento, il testo unico ha scelto la strada più semplice garantendone l'efficacia. Si tratta del controllo sui concessionari e sulle poste prima dell'emissione degli ordini di pagamento in loro favore, relativi alle regolazioni contabili e ai rimborsi.
Il testo unico affida tale controllo ai funzionari delegati, cioè ai soggetti che emettono gli ordini di pagamento, relativi alle regolazioni contabili e ai rimborsi, in favore di concessionari e poste. I funzionari delegati effettuano il controllo sulla base dei modelli di pagamento e dei prospetti riepilogativi, dove risultano anche i mancati accrediti e i mancati pagamenti in contanti, che sono stati loro inviati dai concessionari e dalle poste, nonché sulla base della documentazione allegata ai singoli modelli di pagamento, loro trasmessa dagli uffici che dispongono il pagamento.
In sostanza, chi è delegato ad emettere gli ordinativi in favore di concessionari e poste svolge anche la funzione di controllo. Se si attribuisce tale controllo all'ufficio che dispone il pagamento della spesa anticipata dall'erario, si allungherebbe la procedura senza garantire maggiore efficacia. Infatti, questi ultimi uffici non hanno altri documenti rilevanti per il controllo ed effettuerebbero lo stesso comunque sui modelli di pagamento e sui prospetti riepilogativi e sulla documentazione allegata



ART. 173 (L)
(Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese)

1. Il pagamento delle spese per conto dell'erario è eseguito dal concessionario, che utilizza le entrate del bilancio dell'erario di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni, nonché quelle di cui al presente testo unico, trattenendo le somme pagate da quelle destinate all'erario a fronte delle riscossioni.
2. Il pagamento è eseguito dall'ufficio postale nei casi previsti dall'articolo 174.

La norma in commento riprende quella originaria attualizzandola e sciogliendo il rinvio in essa contenuto. Il riferimento alle entrate già riscosse “dallo stesso ufficio del registro”, è stato sciolto richiamando l'articolo 2 del d.lgs n. 237/97. Ed inoltre, è stato sciolto ed attualizzato il rinvio all'articolo 454 del r.d. n. 827/1924, attraverso il richiamo alle entrate disciplinate dal presente testo unico. Infine, rispetto all'originario art. 454, si deve precisare che le spese relative alle inchieste amministrative per gli infortuni sul lavoro e per gli infortuni agricoli non ci sono più; non si fa riferimento a chi paga per i reati finanziari perché nell'ambito del testo unico è stata soppressa la disciplina particolare (v. Relazione relativa alla Parte Riscossione).
Il comma 2 riprende la norma originaria, che rimette alla normativa secondaria l'individuazione dei casi in cui il pagamento è eseguito dall'ufficio postale, e rinvia alla norma secondaria che li disciplina
 

ART. 174 (R)
(Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale)

1. Il pagamento è eseguito dall'ufficio postale a richiesta del beneficiario.
2. Il pagamento è sempre eseguito dall'ufficio postale se nel Comune dove ha sede l'ufficio che dispone il pagamento non esistono sportelli del concessionario o se particolari circostanze ne impediscono il regolare funzionamento.


La disposizione individua la competenza territoriale dell'ufficio che esegue il pagamento.
Naturalmente, l'esigenza di individuare quale è, sul territorio, l'ufficio del concessionario o delle poste che è competente ad eseguire il pagamento si pone solo se gli uffici non sono collegati con tecnologie informatiche. Peraltro, in un contesto non informatizzato in cui la modalità ordinaria di pagamento è l'accredito sul conto corrente bancario o postale, l'esigenza di privilegiare la comodità del beneficiario è marginale, mentre è ragionevole privilegiare la comodità dell'ufficio che dispone il pagamento, che dovrà inviare i modelli di pagamento al soggetto che lo esegue. Da ciò la formulazione della norma che individua il criterio della maggior vicinanza tra ufficio che dispone il pagamento e quello che lo esegue


ART. 175 (R)
(Ufficio competente ad eseguire il pagamento)

1. Sino a che l'ufficio che dispone il pagamento e quello che lo esegue non sono collegati con tecnologie informatiche, il concessionario o l'ufficio postale competente ad eseguire il pagamento è quello territorialmente più vicino all'ufficio che dispone il pagamento.



ART. 176 (R)
(Modalità di pagamento)

1. Il pagamento è effettuato in via ordinaria mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, a scelta del creditore; il creditore può chiedere il pagamento in contanti sino all'importo indicato dall'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, come eventualmente modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo.
2. E' ammesso il pagamento in contanti a soggetto diverso dal beneficiario, munito di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. E' ammesso l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale intestato a soggetto diverso dal beneficiario, in presenza di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.


In linea con quanto rappresentato nelle premesse, tale disposizione individua nell'accredito, o altro mezzo esistente nel circuito bancario e postale, la modalità di pagamento ordinaria e rimette al creditore la scelta del pagamento in contanti, sino all'importo risultante dalle norme generali in materia di procedure di spesa (articolo 13 D.P.R. n. 367/1994).
I commi 2 e 3 disciplinano l'ipotesi di pagamento a soggetto delegato dal beneficiario.

Capo II
Adempimenti degli uffici che dispongono il pagamento


ART. 177 (R)
(Modello di pagamento)

1. Per ciascun ordine o decreto di pagamento emesso, l'ufficio che dispone il pagamento compila l'apposito modello, con i seguenti dati:

il numero d'iscrizione nel registro delle spese pagate dall'erario;

i dati anagrafici e il codice fiscale del beneficiario se persona fisica, ovvero la denominazione, la sede, il codice fiscale e i dati identificativi del legale rappresentante se persona giuridica o ente;
gli estremi della fattura qualora il beneficiario sia soggetto all'imposta sul valore aggiunto;
l'indicazione dell'importo lordo, delle ritenute da operare, dell'ammontare delle imposte dovute e dell'importo netto;

le coordinate bancarie del conto corrente ovvero il numero di conto corrente postale sul quale effettuare l'accreditamento;
gli estremi dell'eventuale delega per l'accreditamento, se il conto corrente è intestato a soggetto diverso dal beneficiario;

gli estremi dell'eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario;
il timbro con la data dell'ufficio che dispone il pagamento e la sottoscrizione del funzionario addetto.

2. Il modello di pagamento è conforme agli allegati n. 2 e n. 3 del presente testo unico e ha appositi spazi per la quietanza del beneficiario e per l'indicazione degli estremi dell'accreditamento.
3. Entro un mese dall'emissione dell'ordine o decreto di pagamento, il modello è trasmesso al competente concessionario in duplice copia, ovvero al competente ufficio postale in unico esemplare, nonché al beneficiario, per il quale, solo in caso di pagamento in contanti, assume valore di avviso di pagamento. Entro lo stesso termine l'ufficio trasmette copia della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento al funzionario delegato.


ART. 197 (L)
(Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte
nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario)

1. La parte che ha richiesto la notificazione versa all'ufficiale giudiziario i diritti e le spese di spedizione o l'indennità di trasferta.
2. Le spese eventualmente necessarie per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660, del codice di procedura civile sono anticipate dall'ufficiale giudiziario e rimborsate dalla parte.
3. Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva determinazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, la parte versa una congrua somma a favore degli ufficiali giudiziari. L'eventuale somma residua, se non richiesta dalla parte entro un mese dal compimento dell'ultimo atto richiesto, è devoluta allo Stato. Gli ufficiali giudiziari provvedono al versamento entro un mese.

La norma in commento disciplina il pagamento delle spettanze agli ufficiali giudiziari da parte dei privati che richiedono il compimento degli atti. Essa riprende i precetti di quella originaria e innova solo gli aspetti procedurali relativi alla fattispecie delle spese per notifica nei casi in cui non sia possibile la preventiva determinazione delle somme occorrenti.
Secondo la disciplina originaria, trattandosi di somme non esattamente determinabili preventivamente, la parte mette una “congrua somma” a disposizione dell'ufficiale giudiziario che la annota nel registro; l'ufficiale giudiziario prende quanto gli spetta e versa mensilmente in conto corrente postale quanto residuato e non richiesto dalla parte nei trenta giorni dal compimento dell'atto; una volta depositate in conto corrente postale, la parte può chiedere all'ufficiale giudiziario il rimborso entro 6 mesi del deposito; se non lo chiede, o non lo chiede nei termini, le somme sono devolute allo Stato che percepisce gli interessi sui depositi.
Tale meccanismo è evidentemente farraginoso.
La norma in commento ha ridotto notevolmente i tempi della possibilità di richiesta di rimborso, rendendo così inutile la fase del deposito presso le Poste. Le somme residue passano direttamente dagli ufficiali giudiziari allo Stato.


ART. 198 (R)
(Determinazione delle regole tecniche telematiche)

1. Per le spettanze degli ufficiali giudiziari relative alle notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, e tributario, le regole tecniche telematiche per l'anticipo, il versamento, l'eventuale rimborso delle somme, sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.

 La disposizione prevede una ulteriore estensione dello strumento previsto dall'art. 4, D.P.R. n.126/2001, per il pagamento del contributo unificato e già applicato ai pagamenti delle spese per conto dello Stato (vedi art. 190).


ART. 243 (R)
(Versamenti di somme agli ufficiali giudiziari)

1. Il concessionario, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all'articolo 154, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, versa alla fine di ogni mese all'UNEP le somme relative a diritti e indennità di trasferta prenotate a debito e le somme relative ai diritti di cui all'articolo 25.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.
3. Le somme sono ripartite ai sensi dell'articolo 138, commi 4, 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

E' disciplinata con norma secondaria la procedura di versamento degli importi a favore degli ufficiali giudiziari perché il diritto a tali somme (che matura solo se le somme sono recuperate) è disciplinato altrove (nella Parte II, titolo II).
Oggi, il concessionario dispone dei soldi della riscossione (sia spontanea che coattiva) e dispone delle informazioni utili per individuare che cosa versare (v. articolo sulle voci del modello di pagamento e del ruolo). Non ha quindi senso ipotizzare un coinvolgimento degli uffici finanziari, come prima, quando la procedura faceva capo agli uffici del registro.
Il versamento, prelevato dal riscosso, si riferisce ai diritti e alle indennità prenotati a debito e all'importo, quantificato con decreto ministeriale, relativo ai diritti per le notifiche penali a richiesta d'ufficio.
Per rendere la norma più elastica si è rinviata alla fonte secondaria l'individuazione delle modalità di pagamento, anche telematiche. Trattandosi di modalità tecniche lo strumento può essere un decreto dirigenziale.


ART. 246 (R)

(Versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso)

1. La percentuale spettante agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati relativi alle spese processuali, civili, amministrative e contabili, e alle pene pecuniarie, considerati al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale, è liquidata, con cadenza bimestrale, dai concessionari all'UNEP.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.

 L'abbassamento della fonte trova giustificazione nel  fatto che il diritto alla percentuale considerata - che rientra tra gli elementi della retribuzione valevoli per la pensione ordinaria - è disciplinato altrove (art. 122, n. 2, DPR 1229/59). Qui viene in questione solo la procedura di liquidazione che, in quanto tale,  può essere delegificata.
La disposizione in commento si propone di semplificare al massimo la procedura esistente, che non ha funzionato.
I concessionari sono in grado di pagare direttamente avendo tutte le informazioni utili: hanno l'evidenza del riscosso, detratte le somme spettanti a terzi, ed hanno l'evidenza delle somme ricavate dalla vendita dei beni confiscati, perché nei modelli di versamento dagli uffici giudiziari ai concessionari c'è un apposito codice tributo 919 T.
La liquidazione della percentuale da parte dei concessionari è più funzionale e celere. Il modello è quello proposto per i versamenti di somme di cui all'articolo 243.
Ben diversa e molto più complicata la procedura vigente. Sino a tutto il 1997, le cancellerie – sulla base delle notizie sul riscosso avute dall'ufficio registro, alle quali univano le proprie relative alla vendita di corpi reato (beni confiscati) – facevano una proposta (specchietto) all'ufficio del registro, che provvedeva a liquidare l'importo agli ufficiali giudiziari sulla base di un apposito capitolo di bilancio 3585.
Le norme secondarie utilizzate, ai sensi del rinvio alla legge n. 556/1895 del comma 1 dell'art. 139, erano l'art. 3, r.d. n. 25/1896 (regolamento di attuazione della legge richiamata), che rinviava all'art. 64 r.d. n. 1103/1882 (regolamento). In sostanza questa liquidazione si era innestata sulla procedura prevista per la liquidazione del cosiddetto doppio decimo ai cancellieri.
Con l'entrata in vigore della riforma la percentuale non è stata più liquidata per problemi operativi:
-           ritardo nell'invio delle comunicazioni sul riscosso dai concessionari agli uffici giudiziari ai fini dello specchietto;
-           incompleta-erronea compilazione del mod. F 23 con difficoltà ad individuare l'ufficio giudiziario destinatario delle somme e, conseguentemente, quello degli ufficiali giudiziari.

La procedura in questa fase è stata regolata dalla circolare 2.6.1998 della Direzione centrale per la riscossione, che vedeva coinvolti gli uffici giudiziari,  i concessionari,  e più livelli di uffici finanziari, ed era basata sulle norme regolamentari richiamate (specchietto), aggiornando solo gli uffici coinvolti.
Il mancato funzionamento è dimostrato dalla circostanza che è stata necessaria una legge per regolare gli anni 98-99, sulla base di quanto percepito nel 1997 (legge n. 11/2001).
E' usata l'espressione: “beni oggetto di confisca penale” anziché quella generica “corpi di reato”, perché più corretta. Infatti, il ricavato della vendita di beni sequestrati non confiscati è devoluto alla cassa ammende,  se non c'è richiesta degli aventi diritto, e quindi non può rientrare tra la base di calcolo della percentuale in oggetto.
Nella percentuale non sono comprese le “somme confiscate”, l'improprio riferimento alle quali nel capitolo di bilancio ha creato problemi interpretativi e ha indotto alcuni giudici a riconoscerne la spettanza nonostante la diversa interpretazione del Ministero della giustizia, avvalorata dalla lettera dell'art. 122, d.P.R. 1229/59, che fa esplicito riferimento alle somme ricavate dalla vendita.
Si è rinviato ad un decreto dirigenziale, trattandosi di modalità tecniche, l'individuazione delle modalità di pagamento.

ART. 283 (R)
(Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni)

1.      Sino all'approvazione della convenzione prevista dall'articolo 39, le spese postali per notificazioni a carico dell'erario sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonché dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti se relative al processo amministrativo e contabile.

2. L'ordine di pagamento è emesso in favore dell'ufficio postale.

Nelle more del regolamento previsto a regime, la disciplina transitoria del pagamento delle spese postali a carico dell'erario estende un meccanismo già operativo attraverso circolari, e ne semplifica la procedura.
Infatti, le circolari 6 maggio 1992, per il penale, e 27 gennaio 1993 per il civile, hanno disciplinato il pagamento differito direttamente all'ufficio postale, superando l'art.142, comma 1, Ord. uff. giud. Queste circolari prevedevano tale meccanismo espressamente solo per le notifiche penali e civili a richiesta d'ufficio, ma nella prassi, il meccanismo è stato esteso anche al caso di gratuito patrocinio e di patrocinio a spese dello Stato.

Il testo unico, inoltre, attribuisce la competenza agli stessi ufficiali giudiziari, che concretamente curano le notifiche, anche tramite posta; manca, in effetti, una ragione sostanziale per richiedere che il calcolo dell'importo e l'ordine di pagamento siano effettuati dal cancelliere; si tratta, comunque, della stessa amministrazione.
Nè c'è l'esigenza che i cancellieri conoscano l'importo per procedere all'annotazione ai fini del recupero.
Infatti, per le notifiche a richiesta d'ufficio, nel processo penale il quantum della spesa è recuperato nella misura forfettizzata indicata con decreto ministeriale; nel processo civile, la parte le ha già anticipate in misura forfettizzata (legge del 1979, n. 59); per le notifiche a richiesta della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato o gratuito patrocinio, i cancellieri vengono a conoscenza delle spese, per annotarle nei registri, quando, secondo le regole della procedura penale e civile, la parte ammessa produce la lista testi notificata.
Infine, con riferimento alle altre amministrazioni interessate, diverse dal Ministero della giustizia, si è individuata la competenza all'emissione dell'ordine di pagamento nel rispetto dell'autonomia delle amministrazioni cui si riferisce il capitolo di bilancio e delle regole dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti.


 

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