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(Pubblicato
sulla G.U. 26/03/97 n° 71 e convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge
23/05/97 n° 135 –G.U. n° 119/97)
Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e
amministrativa promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali
in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con
l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o
provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono
rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti
congrui dall’Avvocatura dello Stato.
Le
amministrazioni interessate, sentita l’Avvocatura dello Stato, possono
concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza
definitiva che accerti la responsabilità.
All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in £ 2 miliardi per l’anno 1997 e in £ 3 miliardi annui a decorrere dal
1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento inserito,
ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del Tesoro.
La
richiesta va inviata a:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE
DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
AFFARI GENERALI
UFFICIO III CONTENZIOSO
Fac-simile
domanda:
IL SOTTOSCRITTO ....NATO A
.....IL...... E RESIDENTE IN ____________________________
CODICE FISCALE N°..........
IN SRVIZIO PRESSO IL ......
Allegare:
1.
copia della sentenza passata in giudicato;
2.
fattura quietanzata (l’avvocato deve specificare l’attività svolta).
Per ulteriori informazioni telefonare all’Ufficio III Contenzioso.