1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di
lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002:
a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono autorizzati, nell'ambito
della disciplina prevista dal predetto decreto legislativo, a proseguire
l'attuazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento;
b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di
inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del 1998 si
applica anche ai comuni compresi nei territori per i quali sono stati
approvati, alla data del 30 giugno 2000, i patti territoriali di cui
all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai
quali hanno aderito e che comprendono comuni già individuati o da
individuare ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n.
237 del 1998.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 8 marzo
2000, n. 53, è aggiunto il seguente:
"4-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei
fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione
di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima
da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui
all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta legge n. 104 del 1992 per
l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al
comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta.
Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire
un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo
è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione
figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70
milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è
rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro
secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti
economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia
contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei
contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i
dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i
quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità,
l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito
ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori, anche
adottivi, non può superare la durata complessiva di due anni; durante il
periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di
cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le
disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo".
3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti
di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonchè agli
invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità
superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della
tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive
modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di
servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero
cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di
contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e
dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite
massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.
4. Il comma 3 dell'articolo 65 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, è sostituito dal seguente:
"3. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto
integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici
mensilità, per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla
differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo
dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi
tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1
l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui
al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a
20.000 lire".
5. L'assegno di cui all'articolo 65 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente
modificato dal presente articolo, e come interpretato ai sensi del comma
9, è concesso, nella misura e alle condizioni previste dal medesimo
articolo 65 e dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive
modificazioni, nei quali siano presenti il richiedente, cittadino italiano
o comunitario, residente nel territorio dello Stato, e tre minori di anni
18 conviventi con il richiedente, che siano figli del richiedente medesimo
o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono efficaci
per gli assegni da concedere per l'anno 2001 e successivi.
7. La potestà concessiva degli assegni di cui agli
articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, può essere esercitata dai comuni anche in forma associata
o mediante un apposito servizio comune, ovvero dall'INPS, a seguito della
stipula di specifici accordi tra i comuni e l'Istituto medesimo;
nell'ambito dei suddetti accordi, sono definiti, tra l'altro, i termini
per la conclusione del procedimento, le modalità dell'istruttoria delle
domande e dello scambio, anche in via telematica, dei dati relativi al
nucleo familiare e alla situazione economica dei richiedenti, nonchè le
eventuali risorse strumentali e professionali che possono essere destinate
in via temporanea dai comuni all'INPS per il più efficiente svolgimento
dei procedimenti concessori.
8. Le regioni possono prevedere che la potestà
concessiva dei trattamenti di invalidità civile di cui all'articolo 130
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni,
può essere esercitata dall'INPS a seguito della stipula di specifici
accordi tra le regioni medesime ed il predetto Istituto. Negli accordi
possono essere definiti, tra l'altro, i rapporti conseguenti all'eventuale
estensione della potestà concessiva ai benefici aggiuntivi disposti dalle
regioni con risorse proprie, nonché la destinazione all'INPS, per il
periodo dell'esercizio della potestà concessiva da parte dell'Istituto,
di risorse derivanti dai provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del
predetto decreto legislativo n. 112 del 1998.
9. Le disposizioni dell'articolo 65 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che il diritto a
percepire l'assegno spetta al richiedente convivente con i tre figli
minori, che ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle
disposizioni di attuazione.
10. Le disposizioni dell'articolo 66 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 49, comma 8, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, si interpretano nel senso che ai trattamenti
previdenziali di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di
maternità erogati ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonchè gli altri
trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non
tenuti al versamento dei contributi di maternità.
11. L'importo dell'assegno di cui all'articolo 66 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per ogni
figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1º
gennaio 2001, è elevato da lire 300.000 mensili a lire 500.000 nel limite
massimo di cinque mensilità. Resta ferma la disciplina della
rivalutazione dell'importo di cui all'articolo 49, comma 11, della legge
23 dicembre 1999, n. 488.
12. La disposizione di cui al comma 16, quarto periodo,
dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel
senso che l'estensione ivi prevista della tutela relativa alla maternità
e agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalità
previste per il lavoro dipendente.
13. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui
all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, è incrementato di lire 350 miliardi per l'anno
2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002.
14. Una quota del Fondo di cui al comma 13, nel limite
massimo di lire 10 miliardi annue, è destinata al sostegno dei servizi di
telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di
volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata
esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscano un
servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane
per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel
territorio. Una quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 3
miliardi, viene destinata alle famiglie nel cui nucleo siano comprese una
o più persone anziane titolari di assegno di accompagnamento, totalmente
immobili, costrette a letto e bisognose di assistenza continuativa di cui
la famiglia si fa carico. Un'ulteriore quota del medesimo Fondo, nel
limite massimo di lire 20 miliardi, è destinata al cofinanziamento delle
iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali entro il 30 settembre
2000, per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle
attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle
famiglie. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, con propri decreti definisce i criteri, i
requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la
revoca dei contributi di cui al presente comma, nonchè per la verifica
delle attività svolte.
15. Nell'anno 2001, al fondo di cui all'articolo 17,
comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, è attribuita una somma di 20
miliardi di lire, ad incremento della quota prevista dal citato comma 2,
per il finanziamento di specifici programmi di prevenzione, assistenza e
recupero psicoterapeutico dei minori vittime dei reati ivi previsti. Il
Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri dell'interno,
della giustizia e della sanità, provvede con propri decreti, sulla base
delle risorse disponibili, alla definizione dei programmi di cui al citato
articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, delle condizioni
e modalità per l'erogazione dei finanziamenti e per la verifica degli
interventi.
16. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, secondo
periodo, della legge 28 agosto 1997, n. 285, successivamente
all'attribuzione delle quote del Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza loro riservate, sono autorizzati a disporre sui fondi
assegnati anticipazioni fino al 40 per cento del costo dei singoli
interventi attuati in convenzione con terzi.
17. Con effetto dal 1º gennaio 2001 il Fondo nazionale
per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è determinato dagli
stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle seguenti
disposizioni legislative, e successive modificazioni:
a) testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
b) legge 19 luglio 1991, n. 216;
c) legge 11 agosto 1991, n. 266;
d) legge 5 febbraio 1992, n. 104;
e) decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 1994, n. 465;
f) legge 28 agosto 1997, n. 284;
g) legge 28 agosto 1997, n. 285;
h) legge 23 dicembre 1997, n. 451;
i) articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
l) legge 21 maggio 1998, n. 162;
m) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
n) legge 3 agosto 1998, n. 269;
o) legge 15 dicembre 1998, n. 438;
p) articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
q) legge 31 dicembre 1998, n. 476;
r) legge 18 febbraio 1999, n. 45.
18. Le risorse afferenti alle disposizioni indicate al
comma 17, lettere a), d), f), g), h), l), m), r), sono ripartite in unica
soluzione, sulla base della vigente normativa, fra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano con decreto annuale del Ministro
per la solidarietà sociale.
19. Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che
costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in
materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla
legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di
soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con
i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano
almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un
anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18
giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni.
20. I comuni indicati dall'articolo 6 della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono destinare fino al 10 per cento
delle somme ad essi attribuite sul Fondo di cui all'articolo 11 della
medesima legge alla locazione di immobili per inquilini assoggettati a
procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare
ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongano di
altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una
nuova casa. Al medesimo fine i comuni medesimi possono utilizzare immobili
del proprio patrimonio, ovvero destinare ulteriori risorse proprie ad
integrazione del Fondo anzidetto.
21. Ai fini dell'applicazione del comma 20 i comuni predispongono
graduatorie degli inquilini per cui vengano accertate le condizioni di cui
al medesimo comma 20. Nella prima applicazione le graduatorie sono
predisposte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
22. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 21 sono sospese le
procedure esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini che si
trovino nelle condizioni di cui al comma 20.
23. Le disponibilità finanziarie stanziate dal decreto-legge 3 aprile
1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985,
n. 211, come individuate dall'articolo 23 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.
341, trasferite al comune di Napoli, possono essere utilizzate, in misura
non superiore al 30 per cento, oltre che per l'acquisto di alloggi ad
incremento del patrimonio alloggiativo dello stesso comune di Napoli,
anche per la riduzione del costo di acquisto della prima casa da parte dei
nuclei familari sfrattati o interessati dalla mobilità abitativa per i
piani di recupero. Ai fini dell'assegnazione dei contributi il comune
procede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge
29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1986, n. 899.
24. Il contributo in conto capitale di cui al comma 23 può essere
maggiorato fino al 50 per cento del limite massimo di mutuo agevolato
ammissibile per ciascuna delle fasce di reddito prevista dalla normativa
della regione Campania. In ogni caso, il contributo per l'acquisto di
ciascun alloggio non può superare l'importo di 50 milioni di lire.
25. In caso di rinuncia all'azione giudiziaria promossa da parte dei
lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27
marzo 1992, n. 257, e cessati dall'attività lavorativa antecedentemente
all'entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le
spese e gli onorari relativi alle attività antecedenti all'estinzione
sono compensati. Non si dà luogo da parte dell'INPS al recupero dei
relativi importi oggetto di ripetizione di indebito nei confronti dei
titolari di pensione interessati. |