UNIONE
ITALIANA
UFFICIALI
GIUDIZIARI
Con
una nuova ordinanza n° 3093/2000 dell' 8/11/2000 il Ministro dell'interno ha
stabilito che il blocco degli sfratti si applica soltanto nei comuni
direttamente interessati dagli eventi alluvionali ed individuati entro il
termine perentorio del 20 novembre 2000 dai prefetti delle province interessate.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 18 ottobre 2000, n. 3090
Interventi urgenti di protezione civile
diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai
dissesti idrogeologici che dal 13 ottobre 2000 hanno colpito il territorio della
regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed
Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 3090)
(G.U. n. 246, 20 ottobre 2000, Serie Generale)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre
2000, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della
regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte e Liguria, colpiti dagli
eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 13 ottobre 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 ottobre
2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza è stata estesa ai
territori delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna;
Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno
alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, la ripresa delle
attività produttive e il ripristino delle infrastrutture;
Sentite le regioni interessate;
Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile prof. Franco
Barberi;
Dispone:
Art.
1.
1. La regione
autonoma Valle d'Aosta e le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed
Emilia-Romagna, nei limiti delle somme assegnate, adottano entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, un piano di interventi straordinari per il ripristino
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la
pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e per la
stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate opere di prevenzione dei
rischi utilizzando di regola come soggetti attuatori dei singoli interventi gli
enti locali competenti o i soggetti titolari delle infrastrutture. Possono
essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla
presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalla Comunità
europea, dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da
enti o società erogatori di servizi pubblici e, comunque, connessi con l'evento
calamitoso e finalizzati alla riparazione dei danni, alla rimozione del pericolo
o alla prevenzione del rischio. La priorità nell'attuazione degli interventi
deve essere attribuita al ripristino delle infrastrutture essenziali danneggiate
e alla pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e
delle opere di difesa idraulica.
2. Il piano,
comprensivo degli importi previsti per ciascun intervento, preliminarmente alla
sua attuazione, è sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della
protezione civile, anche per stralci, e può essere rimodulato ed integrato con
la stessa procedura.
3. Decorso
inutilmente il termine di sessanta giorni, si applica l'art. 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art.
2.
1. I soggetti
attuatori, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche,
possono affidare la progettazione degli interventi ricompresi nel piano anche a
liberi professionisti avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al
successivo comma 5.
2. I soggetti
attuatori provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo ove necessario
alla conferenza di servizi da attuare entro sette giorni dalla disponibilità
dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di
un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di
adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla
loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti
intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve
essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni
progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso
espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico -
territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute dei
cittadini, la determinazione del soggetto attuatore è subordinata, in deroga
all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito
dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del
Ministro competente che deve esprimersi entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, visti
e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero
rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al
comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni
dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono
inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
4. Gli interventi
ricompresi nel piano dovranno essere affidati entro novanta giorni dalla data
della presa d'atto di cui all'art. 1, e dovranno essere comunque completati
entro i successivi dodici mesi.
5. Per
l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi è
autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle
sotto elencate norme:
regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, art. 3, art. 5, art. 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11,
13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;
legge 7 agosto
1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive modificazioni;
legge 11 febbraio
1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998,
n. 415, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-quater, 14, 16, 17, 19, 20,
21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34 e le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate
all'applicazione delle suindicate norme;
decreto
legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;
decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni
articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;
decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6,
8;
leggi regionali
strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.
Art.
3.
1. Per favorire il
rapido rientro nelle abitazioni e il ritorno alle normali condizioni di vita, le
regioni interessate, per la parte di rispettiva competenza e nei limiti delle
disponibilità di cui all'art. 7, possono riconoscere contributi fino ad un
massimo di lire 40 milioni per unità abitativa.
2. Per l'autonoma
sistemazione dei nuclei familiari evacuati dall'alloggio distrutto o dichiarato
totalmente o parzialmente inagibile, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero,
è assegnato un contributo mensile fino a L. 600.000, per la durata massima di
dodici mesi.
3.
All'assegnazione del contributo di cui al comma 2 provvede la regione
interessata che trasferisce le relative somme ai sindaci dei comuni in cui
risiedono i nuclei familiari, entro venti giorni dalla ricezione da parte dei
comuni stessi della documentazione necessaria.
4. Il contributo
di cui al comma 2 deve essere erogato dai sindaci entro quindici giorni
dall'avvenuta disponibilità dei fondi.
5. Per favorire la
ripresa delle attività produttive danneggiate, le regioni interessate possono
concedere contributi fino ad un massimo di 60 milioni di lire.
6. Per assicurare
omogeneità e rapidità nella concessione dei contributi di cui ai commi 1, 2 e
5, il Dipartimento della protezione civile emana apposita direttiva, avendo come
riferimento la priorità per gli interventi di immediato ripristino, il limite
di danno rapportato al valore del bene e la possibilità di ricorso ad
autocertificazione al sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Art.
4.
1. Ai lavoratori
dipendenti da datori di lavoro privati e ai soci lavoratori delle cooperative di
lavoro non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di
cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per
effetto degli eventi calamitosi oggetto della presente ordinanza, è corrisposta
per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il
30 novembre 2000, un'indennità pari al trattamento straordinario di
integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata
alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare
ove spettanti.
Art.
5.
1. Nei confronti
dei soggetti residenti nei territori delle regioni di cui alle premesse, ed
aventi sede operativa alla data degli eventi calamitosi le cui abitazioni e i
cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze
sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, sono sospesi, a
decorrere dal 13 ottobre 2000 fino al 31 dicembre 2001, i pagamenti dei
contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei
contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni
del servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, e successive modificazioni, il versamento delle somme dovute e non
corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di
sanzioni, interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la
data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana non si dà luogo a rimborso.
2. Nei confronti
delle persone fisiche, società ed enti, anche in qualità di sostituti
d'imposta, che alla data del 13 ottobre 2000 avevano il domicilio e la residenza
nei comuni le cui abitazioni e i cui immobili sono stati oggetto di ordinanza
sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale, sono sospesi i termini
relativi ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata,
dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali. Per i
termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria si
provvede ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. La sospensione
non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie o assicurative di cui
all'art. 2195, comma 1, n. 4, del codice civile.
4. Sono sospesi,
fino al 31 dicembre 2001, tutti i termini relativi ai procedimenti
amministrativi e giurisdizionali in materia fiscale.
5. I redditi dei
fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché
inagibili totalmente o parzialmente per effetto dell'evento calamitoso, non
concorrono alla formazione del reddito imponibile al fini dell'IRPEF, dell'IRPEG
e dell'ICI fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati
stessi. Non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate.
6. Per i
contributi di competenza regionale, agli adempimenti previsti dal presente
articolo provvede la regione.
7.
Per far fronte alla vastità del fenomeno alluvionale, all'eccezionalità del
numero delle unità abitative interessate dallo stesso e preso atto della
presenza di oltre 40.000 sfollati nelle aree interessate, in tutti i comuni
inseriti nei territori interessati dalla presente ordinanza, in deroga a quanto
disposto dall'art. 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, così come modificato
dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 2, convertito dalla
legge 20 aprile 2000 n. 97, è disposta, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, la sospensione di tutte le procedure di sfratto e dei relativi termini
per la corrente stagione invernale, fino al 31 marzo 2001.
Art.
6.
1. I prefetti
provvedono agli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi,
l'assistenza e la rimozione di situazioni di pericolo, nonché agli oneri per
gli interventi disposti in emergenza dagli enti locali, per il rimborso degli
oneri sostenuti per il trasporto dei beni mobili della protezione civile e per
il rimborso alle organizzazioni di volontariato, compresi gli oneri sostenuti
dai datori di lavoro dei volontari impiegati che operano per le finalità della
presente ordinanza.
2. I prefetti
delle provincie di residenza delle organizzazioni di volontariato chiamate ad
intervenire nelle operazioni connesse alla presente emergenza sono autorizzate
ad anticipare, sulle proprie contabilità speciali, le spese di viaggio dei
volontari nonché le spese di trasporto dei loro materiali. Il Dipartimento
della protezione civile provvederà al rimborso delle spese anticipate a valere
sulle disponibilità di cui all'art. 7 comma 1.
3. Le
amministrazioni e gli enti pubblici sono autorizzati, con onere a carico dei
propri bilanci, a corrispondere al personale dipendente, per l'espletamento di
attività direttamente connesse agli eventi di cui alla presente ordinanza e per
la durata massima di due mesi, compensi per lavoro straordinario effettivamente
reso oltre i limiti previsti dalla vigente normativa e comunque nel limite di 70
ore mensili. Ai dirigenti a cui sono stati affidati specifici compiti per
attività direttamente connesse con l'emergenza, viene corrisposto un compenso
forfettario rapportato alla retribuzione dello stipendio base.
4. Il Dipartimento
della protezione civile e le prefetture interessate agli eventi di cui alla
presente ordinanza sono autorizzate a corrispondere, con onere a carico della
disponibilità di cui all'art. 7, comma 1, per la durata massima di due mesi,
compensi per lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti
dalla vigente normativa e comunque nel limite di 70 ore mensili.
5. Il Ministero
dell'interno è autorizzato ad erogare compensi per lavoro straordinario al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso quello
dirigente, oltre ai limiti previsti dalla vigente normativa, nei limiti della
somma di lire un miliardo che sarà versata in conto entrate dello Stato per la
successiva riassegnazione del Ministero dell'interno. L'onere è posto a carico
delle disponibilità di cui all'art. 7, comma 1.
6.
L'autorizzazione di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2618 del 28 giugno 1997,
aumentata di dieci unità è prorogata al 30 settembre 2001 e l'onere è posto a
carico delle disponibilità di cui al successivo art. 7, comma 1.
Art.
7.
1. Agli oneri
derivanti dalla presente ordinanza si provvede per lire 150 miliardi a carico
dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo
9353 - Fondo della protezione civile) che verrà reintegrata di pari importo dal
Fondo spese impreviste. La somma viene ripartita con provvedimenti del
Dipartimento della protezione civile secondo le obiettive esigenze che si
verranno a determinare.
2. In aggiunta
alla disponibilità di cui al comma 1 le regioni interessate contraggono mutui
quindicennali con la Cassa depositi e prestiti o con altri enti creditizi
nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla
normativa vigente e trasferiscono le risorse ai soggetti attuatori. A tal fine
il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con
contributi pari a lire 40 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001. Al relativo
onere si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge
3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991,
n. 195, così come determinato dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n.
488, volta ad assicurare il finanziamento del "Fondo della protezione
civile".
3. Alla
ripartizione dei fondi di cui al comma 1 e dei contributi di cui al comma 2,
provvede il Dipartimento della protezione civile in base alle esigenze.
4. Le regioni, in
attesa del trasferimento delle risorse di cui al presente articolo, sono
autorizzate ad anticipare i fondi necessari a carico dei propri bilanci.
Art.
8.
1. Il Dipartimento
della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito
dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti
da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a
carico dei bilanci degli enti attuatori.La presente ordinanza sarà pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.