UNIONE ITALIANA

UFFICIALI GIUDIZIARI

Con una nuova ordinanza n° 3093/2000 dell' 8/11/2000 il Ministro dell'interno ha stabilito che il blocco degli sfratti si applica soltanto nei comuni direttamente interessati dagli eventi alluvionali ed individuati entro il termine perentorio del 20 novembre 2000 dai prefetti delle province interessate.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 ottobre 2000, n. 3090

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che dal 13 ottobre 2000 hanno colpito il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 3090)

(G.U. n. 246, 20 ottobre 2000, Serie Generale)

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte e Liguria, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 13 ottobre 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 ottobre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza è stata estesa ai territori delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna;
Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, la ripresa delle attività produttive e il ripristino delle infrastrutture;
Sentite le regioni interessate;
Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;
Dispone:

Art. 1.

1. La regione autonoma Valle d'Aosta e le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna, nei limiti delle somme assegnate, adottano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un piano di interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate opere di prevenzione dei rischi utilizzando di regola come soggetti attuatori dei singoli interventi gli enti locali competenti o i soggetti titolari delle infrastrutture. Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalla Comunità europea, dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da enti o società erogatori di servizi pubblici e, comunque, connessi con l'evento calamitoso e finalizzati alla riparazione dei danni, alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. La priorità nell'attuazione degli interventi deve essere attribuita al ripristino delle infrastrutture essenziali danneggiate e alla pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e delle opere di difesa idraulica.

2. Il piano, comprensivo degli importi previsti per ciascun intervento, preliminarmente alla sua attuazione, è sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile, anche per stralci, e può essere rimodulato ed integrato con la stessa procedura.

3. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, si applica l'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 2.

1. I soggetti attuatori, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione degli interventi ricompresi nel piano anche a liberi professionisti avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo comma 5.

2. I soggetti attuatori provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo ove necessario alla conferenza di servizi da attuare entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione del soggetto attuatore è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. Gli interventi ricompresi nel piano dovranno essere affidati entro novanta giorni dalla data della presa d'atto di cui all'art. 1, e dovranno essere comunque completati entro i successivi dodici mesi.

5. Per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, art. 5, art. 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive modificazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-quater, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;

leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 3.

1. Per favorire il rapido rientro nelle abitazioni e il ritorno alle normali condizioni di vita, le regioni interessate, per la parte di rispettiva competenza e nei limiti delle disponibilità di cui all'art. 7, possono riconoscere contributi fino ad un massimo di lire 40 milioni per unità abitativa.

2. Per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati dall'alloggio distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente inagibile, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, è assegnato un contributo mensile fino a L. 600.000, per la durata massima di dodici mesi.

3. All'assegnazione del contributo di cui al comma 2 provvede la regione interessata che trasferisce le relative somme ai sindaci dei comuni in cui risiedono i nuclei familiari, entro venti giorni dalla ricezione da parte dei comuni stessi della documentazione necessaria.

4. Il contributo di cui al comma 2 deve essere erogato dai sindaci entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi.

5. Per favorire la ripresa delle attività produttive danneggiate, le regioni interessate possono concedere contributi fino ad un massimo di 60 milioni di lire.

6. Per assicurare omogeneità e rapidità nella concessione dei contributi di cui ai commi 1, 2 e 5, il Dipartimento della protezione civile emana apposita direttiva, avendo come riferimento la priorità per gli interventi di immediato ripristino, il limite di danno rapportato al valore del bene e la possibilità di ricorso ad autocertificazione al sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati e ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per effetto degli eventi calamitosi oggetto della presente ordinanza, è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il 30 novembre 2000, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

Art. 5.

1. Nei confronti dei soggetti residenti nei territori delle regioni di cui alle premesse, ed aventi sede operativa alla data degli eventi calamitosi le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, sono sospesi, a decorrere dal 13 ottobre 2000 fino al 31 dicembre 2001, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non si dà luogo a rimborso.

2. Nei confronti delle persone fisiche, società ed enti, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 13 ottobre 2000 avevano il domicilio e la residenza nei comuni le cui abitazioni e i cui immobili sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale, sono sospesi i termini relativi ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali. Per i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria si provvede ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie o assicurative di cui all'art. 2195, comma 1, n. 4, del codice civile.

4. Sono sospesi, fino al 31 dicembre 2001, tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia fiscale.

5. I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto dell'evento calamitoso, non concorrono alla formazione del reddito imponibile al fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ICI fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi. Non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate.

6. Per i contributi di competenza regionale, agli adempimenti previsti dal presente articolo provvede la regione.

7. Per far fronte alla vastità del fenomeno alluvionale, all'eccezionalità del numero delle unità abitative interessate dallo stesso e preso atto della presenza di oltre 40.000 sfollati nelle aree interessate, in tutti i comuni inseriti nei territori interessati dalla presente ordinanza, in deroga a quanto disposto dall'art. 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, così come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 2, convertito dalla legge 20 aprile 2000 n. 97, è disposta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, la sospensione di tutte le procedure di sfratto e dei relativi termini per la corrente stagione invernale, fino al 31 marzo 2001.

Art. 6.

1. I prefetti provvedono agli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi, l'assistenza e la rimozione di situazioni di pericolo, nonché agli oneri per gli interventi disposti in emergenza dagli enti locali, per il rimborso degli oneri sostenuti per il trasporto dei beni mobili della protezione civile e per il rimborso alle organizzazioni di volontariato, compresi gli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari impiegati che operano per le finalità della presente ordinanza.

2. I prefetti delle provincie di residenza delle organizzazioni di volontariato chiamate ad intervenire nelle operazioni connesse alla presente emergenza sono autorizzate ad anticipare, sulle proprie contabilità speciali, le spese di viaggio dei volontari nonché le spese di trasporto dei loro materiali. Il Dipartimento della protezione civile provvederà al rimborso delle spese anticipate a valere sulle disponibilità di cui all'art. 7 comma 1.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici sono autorizzati, con onere a carico dei propri bilanci, a corrispondere al personale dipendente, per l'espletamento di attività direttamente connesse agli eventi di cui alla presente ordinanza e per la durata massima di due mesi, compensi per lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla vigente normativa e comunque nel limite di 70 ore mensili. Ai dirigenti a cui sono stati affidati specifici compiti per attività direttamente connesse con l'emergenza, viene corrisposto un compenso forfettario rapportato alla retribuzione dello stipendio base.

4. Il Dipartimento della protezione civile e le prefetture interessate agli eventi di cui alla presente ordinanza sono autorizzate a corrispondere, con onere a carico della disponibilità di cui all'art. 7, comma 1, per la durata massima di due mesi, compensi per lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla vigente normativa e comunque nel limite di 70 ore mensili.

5. Il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare compensi per lavoro straordinario al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso quello dirigente, oltre ai limiti previsti dalla vigente normativa, nei limiti della somma di lire un miliardo che sarà versata in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione del Ministero dell'interno. L'onere è posto a carico delle disponibilità di cui all'art. 7, comma 1.

6. L'autorizzazione di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2618 del 28 giugno 1997, aumentata di dieci unità è prorogata al 30 settembre 2001 e l'onere è posto a carico delle disponibilità di cui al successivo art. 7, comma 1.

Art. 7.

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede per lire 150 miliardi a carico dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353 - Fondo della protezione civile) che verrà reintegrata di pari importo dal Fondo spese impreviste. La somma viene ripartita con provvedimenti del Dipartimento della protezione civile secondo le obiettive esigenze che si verranno a determinare.

2. In aggiunta alla disponibilità di cui al comma 1 le regioni interessate contraggono mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti o con altri enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente e trasferiscono le risorse ai soggetti attuatori. A tal fine il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pari a lire 40 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001. Al relativo onere si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinato dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del "Fondo della protezione civile".

3. Alla ripartizione dei fondi di cui al comma 1 e dei contributi di cui al comma 2, provvede il Dipartimento della protezione civile in base alle esigenze.

4. Le regioni, in attesa del trasferimento delle risorse di cui al presente articolo, sono autorizzate ad anticipare i fondi necessari a carico dei propri bilanci.

Art. 8.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.