LA MODIFICA DEL PROCESSO CIVILE

 


MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

RIGUARDANTI LA FIGURA DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO

Parte seconda aggiornata con la legge28/12/2005 n. 263

di Franco Scialpi > UG C1 UNEP Taranto


  

Art. 136 (Comunicazioni)

Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice o dal pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.

Il biglietto è consegnato al cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica.

Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

 

Nel rapporto cancelliere-ufficiale giudiziario non vi è stata alcuna modifica ad eccezione della nuova dicitura “è rimesso......”

 

Art. 145 (Notificazioni alle persone giuridiche)

La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere della stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli art. 138,139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata dall’art. 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 e 143.

 

La modifica delle formalità di notifica previste dall’art. 145, era tra gli obiettivi che la Commissione di studio per la riforma presieduta dal Prof. Vaccarella si era proposto causa i vari contrasti in Dottrina e Giurisprudenza.

 Il Legislatore della riforma, specialmente per il 143, si riporta ai principi stabiliti dalla sentenza a sezione unite della Cassazione del 4/6/2002 n. 8091.

Le novità sostanziali vanno invece ravvisate nella possibilità di notificare al portiere dello stabile in cui ha sede la società, ed il vincolo per l’art. 143 al solo rappresentante.

Rimane irrisolto la questione sull’applicabilità della notifica ai sensi dell’art. 140 nell’eventualità manchi il nome del legale rappresentante, ma, sempre facendo riferimento alla sentenza a sezione unite è da ritenere che è possibile la notifica ai sensi art. 140 cpc ove se ne ravvisano i presupposti. Nella pratica, peraltro, sarebbe alquanto raccomandabile effettuare la notifica ai sensi dell’art. 140 con un atto in scadenza.

 

Art. 147 (Tempo delle notificazioni)

Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21

 

La modifica che di riflesso coinvolge anche il tempo del pignoramento (art. 519 cpc), merita una riflessione sull’operatività della riforma.

Le nuove norme avranno efficacia nei seguenti tempi:

procedimento esecutivo: le modifiche si applicano anche alle procedure pendenti al 1/3/2006. Nel caso in cui sia stata già fissata la vendita, il procedimento segue il vecchio rito.

Altri procedimenti:le nuove norme ai applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente all’1/3/2006.

Nella pratica giornaliera diventerà indispensabile per la parte istante indicare in calce all’atto gli elementi idonei per permettere all’u.g. di  riconoscere il rito da applicare.

 

Art. 149 (Notificazione a mezzo del servizio postale)

Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale. In tal caso l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notifica sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest’ultimo è allegato all’originale.

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto.

 

Vi è l’adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale del 26.11.2002 n. 477. Per analogia la medesima modifica dell’ultimo comma andava inserita nelle forme di notificazione non a mezzo del servizio postale, avendo il Giudice delle leggi assimilato il principio anche sulle notifiche “ a mani” e per il 140 cpc.

 

Art. 155 (Computo dei termini)

Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.

Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.

 I giorni festivi si computano nel termine.

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata di sabato.

Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.

 

La giornata del sabato è equiparata ai giorni festivi per lo slittamento dei termini. In verità una norma così importante meritava una dicitura più chiara. Dall’esame letterale dovrebbero essere esclusi gli atti che le parti svolgono in udienza che recano un provvedimento del magistrato.  Come esempi si possono indicare le istanze al G.I. o al Giudice dell’Esecuzione fatte in udienza, l’integrazione del contraddittorio, la chiamata in garanzia autorizzata in udienza, il provvedimento d’autorizzazione all’interrogatorio formale, quei provvedimenti emanati dal Magistrato che recano la dicitura “si notifichi entro...............”, etc. etc.

 

«Art. 163-bis (Termini per comparire).                                                                                                                                                               

Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma. Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente.».

 

Il termine da sessanta è stato portato a novanta giorni, in conseguenza slitta anche il termine dell’appello previsto dall’art. 342 cpc.

Sul punto è necessaria una critica in quanto, contrariamente a quanto previsto dalle indicazioni della commissione di studio, non è stato modificato il termine per la costituzione dell’attore (iscrizione a ruolo), che opportunamente era stato preventivato in venti giorni dall’ultima notifica.

 

Art. 250 (Intimazione ai testimoni)

L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.

L’intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.

L’intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l’invio di copia dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

Il difensore che ha spedito l’atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell’atto inviato, attestandone la conformità all’originale, e l’avviso di ricevimento.

 

Art. 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile (Termine per l’intimazione al testimone)

L’intimazione di cui all’art. 250 del codice deve essere fatta ai testimoni almeno sette giorni prima dell’udienza in cui sono chiamati a comparire. Con l’autorizzazione del giudice il termine può essere ridotto nei casi d’urgenza.
L'intimazione a cura del difensore contiene:
1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;
2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;
3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;
4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro».

 

Art. 255 (Mancata comparizione dei testimoni). Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.

Se il testimone si trova nell'impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all'esame il giudice istruttore del luogo

 

 

Rispetto alla prima riforma l’intimazione ai testimoni è stata ulteriormente modificata.

E’ importante rilevare l’aumento dei termini da tre a sette ed in ogni caso ancora non liberi, e l’avvertimento circa la pena pecuniaria.

L’atto notificato a cura dell’ufficiale giudiziario, che nella prassi pur essendo proprio dell’u.g. è predisposto dalla parte, deve contenere l’avvertimento previsto dal n.4 dell’art. 103 delle disp. att. cpc.

Sarà inoltre indispensabile che la parte indichi se trattasi di procedimento relativo al vecchio o al nuovo rito per i termini di notifica.

 

 

lArt. 476 (Altre copie in forma esecutiva)

Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.

Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell'ufficio che l'ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato.

Sull'istanza si provvede con decreto.

Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo e' condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 a 5.000, con decreto del capo dell'ufficio o del presidente del tribunale competente a norma del secondo comma.

 

Trattasi di modifica che riguarda l’aumento delle pene pecuniarie da cinque euro, originariamente previste nella vecchia formulazione.

 

 

Art. 490 (Pubblicità degli avvisi)

Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.

In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell’ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell’articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi siti internet almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto.

Il giudice può anche disporre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa. Sono equiparati ai quotidiani i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell’avviso è omessa l’indicazione del debitore.

 

Rispetto alla prima lettura, diventa a discrezione del Giudice la pubblicità dell’avviso sui quotidiani di informazione locale, o nazionale, o mediante divulgazione con altra forma di pubblicità.

L’avviso va inserito in appositi siti Internet che saranno individuati dal Ministero. Per l’espropriazione immobiliare, tale forma di pubblicità sostituisce quella originariamente prevista sul F.A.L.

 

 

Art 492 (Forma del pignoramento)

Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi.

Il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

Il pignoramento deve inoltre contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'art. 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

L’ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore ad indicare, i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano.

Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicati beni dal debitore, questi dal momento della dichiarazione, sono considerati pignorati anche agli effetti dell’articolo 388, terzo comma, del codice penale.

Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente il creditore procedente può richiedere all’ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e, successivamente, esercitare la facoltà di cui all’articolo 499, quarto comma.

In ogni caso l’ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione, può, su richiesta del creditore e previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione, rivolgere richiesta ai soggetti gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, anche riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente la completa generalità di ciascuno, nonché quella dei creditori istanti e gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione.

L’ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l’assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.

Quando la legge richiede che l’ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l’esecuzione può concedere al creditore l’autorizzazione prevista nell’articolo 488 secondo comma.

 

La parte in grassetto ha corretto l’evidente errore della prima stesura, che imponeva l’elezione di domicilio solo nel comune in cui operava il giudice dell’esecuzione. Permangono comunque seri dubbi sull’attuazione di tale punto della norma che di fatto convoglierà tutte le notifiche successive alla prima in cancelleria con seri danni per il diritto di difesa per il debitore. La legislazione garantista che le nuove norme e pronunce della Cassazione tendono sempre più ad affermare, contrastano con tale obbligo di dichiarazione di residenza. Va rimarcato che il più delle volte il debitore non è dotato della cultura necessaria a percepire l’innovazione, e comunque tradisce lo spirito guida della notifica che tende a portare nella sfera di conoscenza del destinatario l’atto.

La norma, già approvata nella recente riforma appare alquanto penalizzante per i diritti del debitore. Se si analizza l’art. 499, che prevede l’intervento del creditore senza titolo, e la penalizzazione prevista dal quinto comma del medesimo articolo, si avrà che la notifica al debitore in cancelleria avrà poche possibilità di essere conosciuta con il rischio di veder ammessi crediti non muniti da titolo esecutivo e forse contestabili.

L’altra novità introdotta è l’avvertimento al debitore che potrà avvalersi della conversione.

Da considerare che riferendosi genericamente al pignoramento di cui all’art. 492 cpc, l’invito deve essere rivolto anche nell’ingiunzione del pignoramento presso terzi e nell’immobiliare, pertanto sarà necessario sensibilizzare la parte richiedente su tale innovazione, considerato che per prassi consolidata l’atto giunge all’u.g. con l’ingiunzione già predisposta.

Per quel che riguarda l’anagrafe tributaria, va rimarcato che si tratta di una richiesta scritta da parte dell’ufficiale giudiziario e non di un suo accesso sul posto.

 

. Art. 495 (Conversione del pignoramento)

Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose pignorate o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui e' stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma e' depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.

La somma da sostituire al bene pignorato e' determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza di conversione.

Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di diciotto mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito, ovvero, in difetto, al tasso legale.

Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il Giudice dell’esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito del titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.

Con l’ordinanza che ammette la sostituzione il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell’intera somma.

L’istanza può essere avanzata, una sola volta a pena di inammissibilità.

 

E’ stata introdotto un termine per chiedere la conversione che non potrà avvenire in qualsiasi momento anteriore alla vendita, ma solo prima che sia disposta la vendita. o l’assegnazione, a norma degli artt. 530 (provvedimento per l’assegnazione o per l’autorizzazione della vendita), 552 (assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo) e 569 (provvedimento per l’autorizzazione alla vendita nelle procedure esecutive immobiliari).

E’ stato altresì modificato il termine massimo di rateizzazione nelle procedure esecutive immobiliari, elevato da 9 a 18 mesi.

 

Art. 524 (Pignoramento successivo)

L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto, ne da' atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati, e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono.

Il processo verbale e' depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo e' compiuto anteriormente alla udienza prevista nell'articolo 525 primo comma, ovvero alla presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nella ipotesi prevista nel secondo comma dell'articolo 525. In tal caso il cancelliere ne da' notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione si svolge in unico processo.

Il pignoramento successivo, se e' compiuto dopo l'udienza di cui sopra ovvero dopo la presentazione del ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo.

 

Viene modificato il secondo comma per adeguarlo alla nuova formulazione dell’art. 525.

 

Art. 525 (Condizione e tempo dell'intervento)

Abrogato il primo comma (Possono intervenire a norma dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile.)

Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione. Di tale intervento il cancelliere da' notizia al creditore pignorante.

Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell’articolo 518, non superi ventimila euro, l’intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall’articolo 529.

 

Il primo comma è stato abrogato per collegarlo alle modifiche dell’art. 499.

E’ stato aumentato, dai 5.164,57 euro ai 20.000,00, il limite precedentemente previsto. Pertanto l’intervento d’altri creditori, nell’ipotesi in cui il valore dei beni pignorati non superi €. 20.000.00, non potrà avvenire oltre il termine per il deposito dell’istanza d’assegnazione o vendita prevista dall’art. 529 c.p.c.

 

 

Art. 546 (Obblighi del terzo)

Dal giorno in cui gli e' notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo e' soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.

Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell’articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell’esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall’istanza.

 

E’ introdotto un limite per l’importo che il terzo è obbligato a non disporre e che viene a detenere in custodia.

La norma valida può creare problemi nell’espropriazione per piccole somme (es. il procuratore antistatario che agisce per € 800.00, difficilmente con i diritti ed onorari successivi entrerà  nel limite). Per evitare la vessazione dell’espropriazione presso terzi presso vari istituti di credito, la norma regola espressamente la facoltà del debitore di richiedere la riduzione del pignoramento, chiedendo la riduzione proporzionale o la dichiarazione di inefficacia per taluno di essi.

 

Art. 557 (Deposito dell'atto di pignoramento)

L'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro dieci giorni dal pignoramento e, nell'ipotesi di cui all'articolo 555 ultimo comma, la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il cancelliere al momento del deposito dell'atto di pignoramento forma il fascicolo dell'esecuzione.

 

Il termine per la formazione del fascicolo dell’esecuzione immobiliare (prima di cinque giorni) ora è stato portato a dieci giorni. Il termine comunque non era qualificato perentorio dalla giurisprudenza, ma la modifica è stata possibile attuarla solo in quanto è stato cambiato il termine dell’art. 617 per proporre opposizione agli atti esecutivi.

 

 

Art. 608 bis (Estinzione dell’esecuzione per rinuncia della parte istante)

L’esecuzione di cui all’articolo 605 si estingue se la parte istante prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all’ufficiale giudiziario procedente.

 

E’ stato disciplinato l’istituto della rinuncia all’esecuzione per rilascio, precedentemente non previsto.

 

 

Art. 611 (Spese dell’esecuzione)

Nel processo verbale l’ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante.

La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell’esecuzione a norma degli artt. 91 e seguenti con decreto che costituisce titolo esecutivo.

 

 

La novità consiste nel richiamo dell’art. 91del codice di procedura civile che a ben guardare poteva essere ristretto al solo secondo comma. La ragione di quest’inserimento è da ricercarsi nei contrasti sulla natura delle spese. Il Legislatore della riforma, prende spunto dalla sentenza a sezioni unite della Cassazione del 24.2.1996 n. 1471, formalizzando il principio secondo il quale l’art. 611 riguarda solo gli esborsi tanto che il relativo decreto ha valore di titolo esecutivo.

Per quel che riguarda i diritti di procuratore e gli eventuali onorari bisogna riferirsi all’art. 614.

 Si usa la terminologia “eventuali onorari” poichè la Cassazione parla di rappresentanza tecnica non riconoscendo gli onorari (sent.2396/1963).

 

 

 

Art. 624 bis (Sospensione su istanza delle parti)

Il giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. La sospensione è disposta per una sola volta. L’ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.

L’istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d’acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell’incanto.

Sull’istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l’accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell’art. 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima. 

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell’udienza in cui il processo deve proseguire.

 

La previsione di una sospensione volontaria del processo esecutivo è nuova, tende a favorire un bonario componimento delle posizioni debitorie lasciando la possibilità ai creditori di chiederne la revoca in qualsiasi momento.Con la parte in grassetto la nuova riforma ha posto un limite per la proposizione dell’istanza.

 

Art. 709 (Notificazione dell’ordinanza e fissazione dell’udienza)

L’ordinanza con la quale il presidente fissa l’udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell’attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell’ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.

Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all’articolo 163-bis ridotti a metà.

Con l’ordinanza il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 167, primo e secondo comma, e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.

I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l’ordinanza di cui al terzo comma dell’articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore.

 

 

Legge 21/1/0994 n. 53- (Facoltà di notificazione degli atti civili, ammin. e strag. per gli avvocati)

 

Art. 3-bis. Il notificante di cui all'art. 1 che intenda avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge può anche servirsi delle procedure informatiche, già disciplinate dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, e dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso:

a) il notificante esegue la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale trasmettendoli per via telematica all'ufficio postale, sottoscritti con firma digitale, completi della relazione di notificazione e del numero di registro cronologico di cui all'articolo 8;

b) l'ufficio postale trae dall'atto ricevuto telematicamente un originale e la copia su supporto cartaceo, apponendo in calce agli stessi il timbro di vidimazione. L'ufficio postale compila, quindi, le buste ed i moduli di cui all'art. 2 e, inserita la copia o le copie nella busta, provvede alla spedizione per la notifica al destinatario, restituendo all'avvocato notificante, sempre a mezzo del servizio postale, l'originale dell'atto vidimato, con la relazione di notificazione;

c) su espressa richiesta dell'avvocato notificante, formulata con la trasmissione dell'atto, l'ufficio postale dà conferma in via telematica dell'avvenuta consegna dell'atto.».

E’opportuno precisare che per la notificazione degli atti gli Avvocati devono apporre i diritti (del medesimo importo di quelli dell’u.g.) mediante apposizione di marche ai sensi dell’art. 2 del D.M. 27/5/1994. Con una recentissima circolare, il Ministero della Giustizia ha ribadito la permanenza dell’obbligo del pagamento dei diritti in quanto la norma non è stata assorbita o abrogata  dal D.P.R. 115/2002 e nemmeno dall’art. 9 comma 2 legge 488/1999 (contributo unificato)


Torna alla pagina dedicata alla riforma del processo civile