Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell'ufficiale giudiziario


PROGETTI DI LEGGE ...UFFICIALI..." GIUDIZIARI"


CAMERA DEI DEPUTATI

 PROPOSTA DI LEGGE N° 4401 

d'iniziativa del deputato SAPONARA

Istituzione della professione di ufficiale giudiziario

Presentata il 12 dicembre 1997

 RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è diretta a definire in modo moderno e chiaro la figura ed il ruolo dell'ufficiale giudiziario nel nostro ordinamento.
Come è noto, oggi l'ufficiale giudiziario è per qualche aspetto un libero professionista e per qualche aspetto un dipendente pubblico; è evidente che questa ambiguità determina una serie di inconvenienti operativi e funzionali che devono trovare una soluzione.
Nell'ordinamento dei maggiori Paesi europei la figura dell'ufficiale giudiziario è trattata in modo in genere più netto e definito.
In Svezia, ad esempio, la figura paragonabile al nostro ufficiale giudiziario è burocratica, mentre in Francia e nel Benelux è prevalsa la scelta libero-professionale.
Nel quadro del necessario ridimensionamento della sfera pubblica e soprattutto di quella burocratica nel nostro Paese la scelta più conveniente è quella libero-professionale che peraltro meglio risponde alle caratteristiche peculiari degli ufficiali giudiziari.
In sostanza, l'iniziativa è articolata nel modo seguente:

a) è istituita la professione di ufficiale giudiziario dando la possibilità a coloro che non intendono compiere una scelta di tipo libero-professionale di essere assorbiti nella amministrazione civile dello Stato;

 b) sono definite le funzioni ed i compiti che gli ufficiali giudiziari possono svolgere nella loro qualità di pubblici ufficiali liberi professionisti, in analogia con i notai ma senza interferire nella sfera delle attribuzioni del notariato;
c) è stabilito l'obbligo della laurea in giurisprudenza per potere aspirare all'esercizio della professione di ufficiale giudiziario;

 d) sono fissate le modalità per la definizione del tariffario professionale degli ufficiali giudiziari, i quali nella loro qualità di liberi professionisti non usufruiranno più della garanzia reddituale finora accordata dallo Stato;

e) sono determinati, infine, i criteri direttivi in base ai quali il Governo definirà l'albo degli ufficiali giudiziari ed il relativo ordinamento.

 PROGETTO DI LEGGE - N. 4401

Art. 1.

1. E' istituita la professione di ufficiale giudiziario.

Art. 2.

1. Fanno parte della categoria di cui all'articolo 1 tutti gli ufficiali giudiziari in servizio che ne fanno domanda entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.

1. Gli ufficiali giudiziari sono pubblici ufficiali e procedono all'espletamento degli atti di esecuzione e notificazione loro demandati dall'autorità giudiziaria, dai cancellieri e dai privati.
2. Gli ufficiali giudiziari hanno l'esclusività delle esecuzioni immobiliari e di quelle mobiliari civili in materia penale, civili a pagamento ed a debito, nonché amministrative.
3. Gli ufficiali giudiziari provvedono altresì alla levata dei protesti di cambiali ed assegni bancari ai sensi del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e della legge 12 giugno 1973, n. 349.

Art. 4.

1. Agli ufficiali giudiziari compete altresì di:

a) notificare atti civili a pagamento;

b) ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale;
c) ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredità con il beneficio dell'inventario di cui all'articolo 484 del codice civile, che acquistano efficacia dal giorno della loro trascrizione negli appositi registri all'uopo tenuti nelle cancellerie giudiziarie;

d) procedere, a seguito di delegazione dell'autorità giudiziaria:

1) all'apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali;

2) agli inventari in materia civile e commerciale, ai sensi dell'articolo 679 del codice di procedura civile;

3) agli incanti e alle divisioni giudiziarie ed a tutte le operazioni all'uopo necessarie;

4) al rilascio di certificati di esistenza in vita ai pensionati ed agli altri assegnatari;

 e) procedere ad atto di interpellanza, di constatazione, ai sensi dell'articolo 2674, secondo comma, del codice civile;

f) procedere ad atti di offerta reale e per intimazione, ai sensi dell'articolo 1209 e seguenti del codice civile;

g) autenticare atti privati e legalizzare firme, ai sensi degli articoli 2657 e 2837 del codice civile;

h) firmare e vidimare libri commerciali, ai sensi degli articoli 2315, 2216 e 2217 del codice civile;

i) ricevere atti di asseverazione con giuramento di perizie stragiudiziali e di traduzioni di atti o di scritti, ai sensi degli articoli 2736 e 2738 del codice civile;

l) rilasciare copie ed estratti di documenti e registri ad essi esibiti;

m) rilasciare le dichiarazioni di rinunzia all'eredità di cui all'articolo 519 del codice civile;

n) ricevere dichiarazioni, avere atti di notorietà ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
 o) procedere alle vendite dei mobili pignorati e dei corpi di reato;

 p) procedere alle vendite degli immobili pignorati ai sensi dell'articolo 581 del codice di procedura civile.

Art. 5.
1. L'esercizio della professione di ufficiale giudiziario richiede il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza e l'iscrizione al consiglio distrettuale degli ufficiali giudiziari.
2. L'iscrizione al consiglio distrettuale avviene dopo aver superato prove scritte e orali secondo modalità da definire con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale degli ufficiali giudiziari.
3. Alle prove di cui al comma 2 sono ammessi coloro che hanno svolto una pratica almeno biennale presso un ufficiale giudiziario del distretto, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia sentito il Consiglio nazionale degli ufficiali giudiziari.

Art. 6.

1. L'esercizio della professione di ufficiale giudiziario è incompatibile con qualsiasi rapporto di impiego pubblico e privato, con la professione di avvocato, di mediatore, agente di cambio, e con la qualità di ministro del culto.

Art. 7.

1. L'Amministrazione autonoma degli archivi notarili estende le proprie funzioni e competenze alle attività dell'ufficiale giudiziario, secondo la disciplina vigente, in quanto compatibile.
2. La denominazione "Archivi notarili" è modificata nella seguente: "Archivi notarili e degli ufficiali giudiziari".

Art. 8.

1. L'ufficiale giudiziario ha diritto per ogni atto, estratto o certificato, e per ogni altra operazione eseguita nell'esercizio della sua professione, ad essere retribuito dalle parti mediante onorari, oltre al rimborso delle spese e dei diritti accessori.
2. Gli onorari, i diritti accessori e le spese dovute quale rimborso all'ufficiale giudiziario, sono stabiliti da un tariffario approvato dal Consiglio nazionale degli ufficiali giudiziari.
3. Per gli atti di esecuzione civile in materia penale, civile, a debito ed amministrativi, le cancellerie degli uffici giudiziari dei tribunali del distretto, ove operano gli ufficiali giudiziari richiesti, devono anticipare le spese ed i diritti accessori di ciascun atto.
4. Per gli atti di cui al comma 3, gli ufficiali giudiziari non hanno diritto ad alcun onorario. Agli stessi è liquidata una percentuale sui crediti recuperati dall'erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'erario per effetto della vendita dei corpi di reato e delle somme confiscate, in ragione del 20 per cento.

Art. 9.

1. Gli ufficiali giudiziari che non si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 2 sono inquadrati, con le modalità da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, fatta salva l'anzianità di servizio, nei ruoli dell'amministrazione civile dello Stato.

Art. 10.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che provvedano a:

 a) individuare le circoscrizioni distrettuali degli ufficiali giudiziari nell'ambito, di norma, della circoscrizione di ciascun tribunale;
b) istituire e ordinare il Consiglio nazionale dei consigli distrettuali degli ufficiali giudiziari;
c) istituire e ordinare l'albo professionale unico nazionale degli ufficiali giudiziari;
d) istituire una cassa nazionale di previdenza e assistenza degli ufficiali giudiziari;
e) organizzare le attività di formazione e aggiornamento periodiche ed obbligatorie per gli appartenenti alla categoria;
f) fissare le modalità di determinazione di tariffe e onorari;
g) disciplinare le modalità della vigilanza sull'esercizio della professione e determinare il regime delle sanzioni disciplinari.

TORNA ALLA PAGINA PROGETTI DI LEGGE