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CAMERA
DEI DEPUTATI
PROPOSTA
DI LEGGE N° 4401
d'iniziativa
del deputato SAPONARA
Istituzione
della professione di ufficiale giudiziario
Presentata
il 12 dicembre 1997
Onorevoli
Colleghi! - La presente proposta di legge è diretta a definire in modo moderno
e chiaro la figura ed il ruolo dell'ufficiale giudiziario nel nostro
ordinamento.
Come è noto, oggi l'ufficiale giudiziario è per qualche aspetto un libero
professionista e per qualche aspetto un dipendente pubblico; è evidente che
questa ambiguità determina una serie di inconvenienti operativi e funzionali
che devono trovare una soluzione.
Nell'ordinamento dei maggiori Paesi europei la figura dell'ufficiale giudiziario
è trattata in modo in genere più netto e definito.
In Svezia, ad esempio, la figura paragonabile al nostro ufficiale giudiziario è
burocratica, mentre in Francia e nel Benelux è prevalsa la scelta
libero-professionale.
Nel quadro del necessario ridimensionamento della sfera pubblica e soprattutto
di quella burocratica nel nostro Paese la scelta più conveniente è quella
libero-professionale che peraltro meglio risponde alle caratteristiche peculiari
degli ufficiali giudiziari.
In sostanza, l'iniziativa è articolata nel modo seguente:
a) è
istituita la professione di ufficiale giudiziario dando la possibilità a coloro
che non intendono compiere una scelta di tipo libero-professionale di essere
assorbiti nella amministrazione civile dello Stato;
b) sono
definite le funzioni ed i compiti che gli ufficiali giudiziari possono svolgere
nella loro qualità di pubblici ufficiali liberi professionisti, in analogia con
i notai ma senza interferire nella sfera delle attribuzioni del notariato;
c) è stabilito l'obbligo della laurea in giurisprudenza per potere
aspirare all'esercizio della professione di ufficiale giudiziario;
d) sono
fissate le modalità per la definizione del tariffario professionale degli
ufficiali giudiziari, i quali nella loro qualità di liberi professionisti non
usufruiranno più della garanzia reddituale finora accordata dallo Stato;
e) sono
determinati, infine, i criteri direttivi in base ai quali il Governo definirà
l'albo degli ufficiali giudiziari ed il relativo ordinamento.
Art. 1.
1.
E' istituita la professione di ufficiale giudiziario.
1.
Fanno parte della categoria di cui all'articolo 1 tutti gli ufficiali giudiziari
in servizio che ne fanno domanda entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art.
3.
1.
Gli ufficiali giudiziari sono pubblici ufficiali e procedono all'espletamento
degli atti di esecuzione e notificazione loro demandati dall'autorità
giudiziaria, dai cancellieri e dai privati.
2. Gli ufficiali giudiziari hanno l'esclusività delle esecuzioni immobiliari e
di quelle mobiliari civili in materia penale, civili a pagamento ed a debito,
nonché amministrative.
3. Gli ufficiali giudiziari provvedono altresì alla levata dei protesti di
cambiali ed assegni bancari ai sensi del regio decreto 14 dicembre 1933, n.
1669, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e della legge 12 giugno 1973,
n. 349.
Art. 4.
1.
Agli ufficiali giudiziari compete altresì di:
a) notificare
atti civili a pagamento;
b) ricevere
con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale;
c) ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredità con il beneficio
dell'inventario di cui all'articolo 484 del codice civile, che acquistano
efficacia dal giorno della loro trascrizione negli appositi registri all'uopo
tenuti nelle cancellerie giudiziarie;
d) procedere,
a seguito di delegazione dell'autorità giudiziaria:
1) all'apposizione
e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali;
2) agli inventari
in materia civile e commerciale, ai sensi dell'articolo 679 del codice di
procedura civile;
3) agli incanti e
alle divisioni giudiziarie ed a tutte le operazioni all'uopo necessarie;
4) al rilascio di
certificati di esistenza in vita ai pensionati ed agli altri assegnatari;
e) procedere
ad atto di interpellanza, di constatazione, ai sensi dell'articolo 2674, secondo
comma, del codice civile;
f) procedere
ad atti di offerta reale e per intimazione, ai sensi dell'articolo 1209 e
seguenti del codice civile;
g) autenticare
atti privati e legalizzare firme, ai sensi degli articoli 2657 e 2837 del codice
civile;
h) firmare
e vidimare libri commerciali, ai sensi degli articoli 2315, 2216 e 2217 del
codice civile;
i) ricevere
atti di asseverazione con giuramento di perizie stragiudiziali e di traduzioni
di atti o di scritti, ai sensi degli articoli 2736 e 2738 del codice civile;
l) rilasciare
copie ed estratti di documenti e registri ad essi esibiti;
m) rilasciare
le dichiarazioni di rinunzia all'eredità di cui all'articolo 519 del codice
civile;
n) ricevere
dichiarazioni, avere atti di notorietà ai sensi dell'articolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15;
o) procedere alle vendite dei mobili pignorati e dei corpi di
reato;
p) procedere
alle vendite degli immobili pignorati ai sensi dell'articolo 581 del codice di
procedura civile.
1. L'esercizio della professione di ufficiale
giudiziario richiede il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza e
l'iscrizione al consiglio distrettuale degli ufficiali giudiziari.
2. L'iscrizione al consiglio distrettuale avviene dopo aver superato prove
scritte e orali secondo modalità da definire con decreto del Ministro di grazia
e giustizia, sentito il Consiglio nazionale degli ufficiali giudiziari.
3. Alle prove di cui al comma 2 sono ammessi coloro che hanno svolto una pratica
almeno biennale presso un ufficiale giudiziario del distretto, secondo le
modalità stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia sentito il
Consiglio nazionale degli ufficiali giudiziari.
1.
L'esercizio della professione di ufficiale giudiziario è incompatibile con
qualsiasi rapporto di impiego pubblico e privato, con la professione di
avvocato, di mediatore, agente di cambio, e con la qualità di ministro del
culto.
1.
L'Amministrazione autonoma degli archivi notarili estende le proprie funzioni e
competenze alle attività dell'ufficiale giudiziario, secondo la disciplina
vigente, in quanto compatibile.
2. La denominazione "Archivi notarili" è modificata nella seguente:
"Archivi notarili e degli ufficiali giudiziari".
Art.
8.
1.
L'ufficiale giudiziario ha diritto per ogni atto, estratto o certificato, e per
ogni altra operazione eseguita nell'esercizio della sua professione, ad essere
retribuito dalle parti mediante onorari, oltre al rimborso delle spese e dei
diritti accessori.
2. Gli onorari, i diritti accessori e le spese dovute quale rimborso
all'ufficiale giudiziario, sono stabiliti da un tariffario approvato dal
Consiglio nazionale degli ufficiali giudiziari.
3. Per gli atti di esecuzione civile in materia penale, civile, a debito ed
amministrativi, le cancellerie degli uffici giudiziari dei tribunali del
distretto, ove operano gli ufficiali giudiziari richiesti, devono anticipare le
spese ed i diritti accessori di ciascun atto.
4. Per gli atti di cui al comma 3, gli ufficiali giudiziari non hanno diritto ad
alcun onorario. Agli stessi è liquidata una percentuale sui crediti recuperati
dall'erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme
introitate dall'erario per effetto della vendita dei corpi di reato e delle
somme confiscate, in ragione del 20 per cento.
1.
Gli ufficiali giudiziari che non si avvalgono della facoltà di cui all'articolo
2 sono inquadrati, con le modalità da stabilire con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, fatta salva l'anzianità di servizio, nei ruoli
dell'amministrazione civile dello Stato.