Notificazione di atti a mezzo posta. Competenza tra Ufficio NEP di sede centrale di Tribunale e Uffici NEP di sezioni distaccate.... a cura dell'Avv. Ciano Santanocita (ufficiale  giudiziario in pensione)


 

Per affrontare bene l’argomento, occorre sgombrare il campo da un luogo comune ricorrente e secondo il quale,  per le attività svolte dall’ufficiale giudiziario non è lecito  parlare di competenze bensì di potestà relative alle sue attribuzioni.

Al solito, quando si gioca con le parole, i concetti restano nebulosi.

Il giudice, il cancelliere e l’ufficiale giudiziario sono i tre organi che compongono il tribunale; in senso tecnico, la competenza  indica la sfera di attribuzioni che le leggi affidano a ciascuno di essi, il loro esercizio con i poteri e le limitazioni previste. La competenza è per definizione “la misura della giurisdizione”.

 

 Il desiderio, che a nulla serve, di volere pronunciare che l’organo ufficiale giudiziario non è investito di “competenze” ma destinatario soltanto di attribuzioni, oltre a non voler significare alcunché ( perché proprio il complesso di “attribuzioni” forma la “competenza”), nasce da una minoritaria giurisprudenza che si sente unica depositaria della funzione giurisdizionale alla quale si lega il concetto di                “competenza”; non si vuole ammettere che, sia pure in misura notevolmente diversa, i cancellieri e gli ufficiali giudiziari sono anch’essi organi giurisdizionali, come ha sempre affermato la dottrina in modo univoco: hanno una loro competenza funzionale, in quanto organi autonomi componenti il tribunale.

 

E’ fondamentale, per l’argomento che trattiamo, l’Ordinamento degli ufficiali giudiziari nella parte prima, titolo secondo, capo primo che s’intitola “Obblighi, Attribuzioni, Competenze”. L’art. 106 enuncia il principio che “l’ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell’ambito del mandamento ove ha sede l’ufficio nel quale è addetto”. Viene in evidenza la competenza funzionale in capo all’ufficiale giudiziario per gli atti a lui demandati dalle leggi e regolamenti, e la competenza territoriale circoscritta in un predeterminato ambito territoriale. Il successivo art. 107 non pone limiti alla competenza territoriale per gli atti da notificare a mezzo posta a condizione che siano, o possano essere, relativi “ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti”. In altri termini, soltanto per le notificazioni a mezzo posta viene meno il principio dell’attribuzione esclusiva e si realizza una competenza promiscua, concorrente, tra l’ufficiale giudiziario addetto all’Unep del luogo in cui deve avvenire la notificazione e l’ufficiale giudiziario di un altro ufficio NEP addetto all’ufficio giudiziario che tratta,  ha trattato, o tratterà l’affare dal quale scaturisce la notificazione di un atto.  

        

A seguito della istituzione della pretura circondariale e delle sue sezioni distaccate fu sollevato il problema se l’UNEP presso la sede centrale, per le notifiche a mezzo posta, assorbisse la competenza dell’Unep della sezione: se l’affare trattato dalla sezione distaccata potesse rientrare nella competenza generale della sede circondariale, e pertanto fosse ammissibile che la parte si rivolgesse indifferentemente all’Unep sede centrale o all’Unep sede distaccata alla quale era affidata la trattazione dell’affare. Non si pose per nulla il problema inverso: se l’Unep della sezione avesse la competenza per gli atti della sede centrale.

Intervenne a chiarimento(?) la Circolare Ministero della Giustizia 5/721/03-1/035del 18/4/1994- Dopo la premessa che: “l’ufficio giudiziario investito di competenza in senso tecnico vada individuato esclusivamente nella pretura circondariale, costituendo le sezioni distaccate articolazioni dell’ufficio stesso prive di autonomia funzionale” il Ministero non ha ritenuto che l’ufficiale giudiziario della sede centrale potesse autonomamente procedere alla notificazione a mezzo posta di atti di competenza della sezione distaccata.

La circolare prevedeva una mera possibilità, in caso di necessità, “che va valutata e riconosciuta con apposito provvedimento del capo dell’ufficio giudiziario“; provvedimento da inoltrare  al Presidente del tribunale o di Corte d’Appello i quali potranno autorizzare il personale dell’Ufficio Unico ad eseguire le notificazioni degli atti della sezione distaccata.

Era quasi impossibile pensare un meccanismo più tortuoso e complesso!  oggetto di facile e  severa critica (V. Mondo Giudiziario m. 48 del 28/11/1994)-

Il Ministero della Giustizia, avrebbe dovuto trarre le conseguente logiche da quanto in  premessa ed affermare la concorrente competenza tra i due uffici, così come si pronunciò la Cassazione civile (sezione I, 20 ottobre 1994, n. 8552) : “ i rapporti tra sede distaccata e sede principale di un medesimo ufficio giudiziario  si pongono in termini di ripartizione di affari  nell’ambito di un unico ufficio, non di competenza”,…. conseguentemente la notificazione “non può ritenersi affetta da nullità per incompetenza dell’ufficiale giudiziario”.

 

Soppresse le preture sono state istituite le sezioni distaccate di Tribunale con  un loro preciso ambito territoriale; pertanto, proprio nulla è cambiato con riferimento alle competenze degli uffici NEP delle sezioni distaccate che godono assoluta autonomia funzionale e non hanno alcun rapporto con l’Ufficio Nep della sede principale. Le sezioni hanno una loro pianta organica di personale ed il passaggio dalla sede centrale alla sezione, o viceversa, può avvenire per trasferimento o temporanea applicazione con decreto del Presidente della Corte d’Appello.

        

Allo stato delle cose l’ufficiale giudiziario della sede principale non può procedere alla notificazione a mezzo posta di atti di competenza della sezione.

 

Nella mia pregressa attività di dirigente Unep spesso ero costretto a dichiarare l’impedimento, per incompetenza territoriale, a ricevermi un atto di competenza della sezione; gli avvocati richiedenti in un primo momento mi guardavano come un alieno, poi con stupore sostenevano che la “sparavo grossa”, infine qualcuno si spingeva a minacciare denunce, ricorsi e quant’altro.

 

Lo stupore degli avvocati era, ed è, del tutto legittimo perché, giustamente, non riescono a comprendere come possa sussistere ancora una norma (che non ha più ragion d’essere e che ha il solo scopo di procurare disagi e problemi), che occorrerebbe rimuovere o modificare oppure ancora, essere correttamente interpretata dal Ministero della Giustizia.

 

Il mio modesto parere è questo. Fermo restando il principio dell’art. 106 Ordinamento: competenza territoriale esclusiva dell’ufficiale giudiziario nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario cui è addetto, nulla vieta che laddove è prevista la concorrente competenza di due ufficiali giudiziari, essa sia estesa a tre: a quello del luogo in cui deve avvenire la notificazione; all’altro addetto alla sezione che tratta l’affare, nonché all’ufficiale giudiziario della sede centrale. Lo stesso criterio dovrebbe adottarsi per l’unep della sezione, da ritenere competente, a notificare a  mezzo posta, anche  gli atti della sede centrale.

Il secondo comma dell’art. 107 Ordinamento, del lontanissimo 1959, va rivisitato alla luce delle  notevoli modificazioni organizzative degli uffici giudiziari. Alla base della disposizione vi era la ragione di distribuire il lavoro tra i vari uffici con la finalità di  un’equa ripartizione degli introiti che formavano la retribuzione, prettamente proventistica, degli ufficiali giudiziari. Oggi, questa ragione  è venuta meno, perché l’ufficiale giudiziario è esclusivamente un lavoratore dipendente, non sa che farsene, pochi o tanti, dei proventi riscossi, ed ogni ufficio più che accaparrarsi gli atti, tende, fin dove può, ad abbassarne il carico che sempre più spesso si rivela insostenibile.

 

Occorre comprendere e tenere sempre in evidenza ciò che veramente  è importante: rendere un servizio che vada incontro alle esigenze ed alle legittime aspettative dell’utenza. A tal fine basterebbe affermare il concetto di unicità dell’ufficio giudiziario- composto da sede centrale e sezioni- e che, pertanto, la “sede” (di cui al secondo comma dell’art. 107 Ord.) con riferimento a quella dov’è addetto l’ufficiale giudiziario della sezione distaccata di Tribunale, è anche quella dell’ufficio centrale del Tribunale e quindi dell’Unep ivi addetto.

 

         Quali sarebbero le conseguenze se, allo stato attuale delle cose, l’ufficiale giudiziario della sede centrale procedesse a mezzo posta alla notificazione di un atto di competenza della sezione distaccata? Occorre esaminare due aspetti: sotto il profilo tecnico l’atto è da ritenersi viziato a causa dell’incompetenza dell’organo che lo ha posto in essere;  tuttavia, difficilmente  potrà  dichiararsi la nullità perché l’atto notificato a mezzo  posta, eseguito dall’ ufficiale giudiziario della sede principale anziché da quello addetto alla sezione, raggiunge sempre il medesimo scopo cui è diretto.

 L’altro aspetto consiste nella concreta possibilità che s’instauri un procedimento disciplinare a carico dell’ufficiale giudiziario per avere agito travalicando i suoi poteri nell’esecuzione di  un atto viziato di’incompetenza territoriale.

Ne consegue, a mio avviso,  l’assoluta legittimità dell’astensione del dirigente Unep sede centrale a ricevere atti di competenza delle sezioni.

        

         Nella pratica giudiziaria, per quanto è di mia conoscenza, gli uffici Nep centrali adottano tre diversi criteri: 1) non accettano, per la notifica a mezzo posta, atti di competenza delle sezioni. 2) accettano tutti gli atti senza porsi alcun problema. 3) accettano gli atti previa richiesta scritta del richiedente con assunzione di responsabilità per eventuale impugnazione.

Quest’ultimo criterio per me resta incomprensibile perché la responsabilità civile del richiedente non fa venire meno quella dell’ufficiale giudiziario e non esclude quella disciplinare.

Avv. Ciano Santanocita

(ufficiale  giudiziario in pensione)


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