L
di Ciano Santanocita
a riforma delle esecuzioni mobiliari solleva una impressionante serie di problemi, dubbi ed incertezze. Mi ha sorpreso il fatto che l’attenzione degli ufficiali giudiziari, per il momento, sia rivolta al solo aspetto della fotografia, che personalmente non credo sia il più importante e significativo.
Per
quanto attiene allo stato del bene
pignorato è stata introdotta l’assoluta novità della rappresentazione
fotografica o ripresa audiovisiva. La novità viene mal digerita dagli ufficiali
giudiziari , i quali, tutto pensavano fuorché di diventare anche fotografi.
Tuttavia, le reazioni della categoria degli ufficiali giudiziari mi sembrano
esagerate perchè la norma, a mio parere, va correttamente interpretata.
1.
La legge non dice affatto che in ogni pignoramento mobiliare è
obbligatoria la documentazione fotografica o audiovisiva; prescrive il requisito
soltanto ai fini della descrizione
sullo stato del bene; la legge così
recita: l’ufficiale giudiziario descrive
le cose pignorate, nonché il loro stato,….il “nonché” non è una
congiunzione, ha proprio il suo significato di “inoltre” “e per di più”;
si tratta di un adempimento che non è affatto costitutivo perché la forma del
pignoramento è, e rimane, quella della descrizione fatta dall’ufficiale
giudiziario nel processo verbale. Ne discende che l’omessa rappresentazione
fotografica non inficia minimamente la validità del pignoramento che produce
regolarmente tutti i suoi effetti procedurali e sostanziali. Per allontanare
ogni dubbio basta pensare al fatto che il pignoramento produce i suoi effetti
con la semplice dichiarazione del debitore in ordine alla possidenza di beni
(forse che la dichiarazione ha una
tale forza da contenere anche la rappresentazione fotografica!?) ; sarebbe
assurdo, nonché ridicolo, ipotizzare
una qualsiasi nullità del pignoramento eseguito direttamente dall’ufficiale
giudiziario senza la documentazione-rappresentazione fotografica che non sempre
è necessaria per la descrizione del bene. Ad esempio, è da escludere se il bene è nuovo di fabbrica, confezionato
o imballato; anche perché può
essere soltanto grottesca una foto che riproduce soltanto l’aspetto esterno di
un qualsiasi congegno meccanico, informatico,
ecc, dal momento che lo stato del bene
si rileva con il suo funzionamento e può essere oggetto soltanto
di accurata descrizione.
2.
Non
occorre affatto il corredo della fotografia laddove la descrizione
dell’oggetto ne fissi lo stato in modo incontrovertibile.
3.
Il
requisito, a mio parere, va limitato anche
con riferimento al valore del bene, trascurandolo in tutte le ipotesi
marginali.
4.
Il
codice non può surrettiziamente riconoscere all’ufficiale giudiziario, per
legge, conoscenze tecniche di fotografia o riprese audiovisive. Di converso, non
esiste la paventata deminutio
capitis se l’ufficiale giudiziario ritiene di dovere scattare una foto (
la fotografia è una nobile arte); se egli,
invece, non possiede le elementari conoscenze tecniche della fotografia,
o semplicemente dichiara di non averle, ha tutto pieno il diritto-dovere di
nominare, a sua scelta, un fotografo professionista, ove il creditore istante
non possa o non voglia provvedere.
5.
Per
concludere, il mio sommesso parere è che la fotografia rappresenti un di più
che, di volta in volta sulla scorta delle superiori riflessioni, sarà valutato
dall’ufficiale giudiziario , in armonia a tutte le altre ben più importanti
valutazioni che si rinvengono nell’intero corpo della legge di riforma. Il
vero problema, miei cari ex colleghi, e ve ne accorgerete presto, sarà la
reazione dei debitori, non certo benevola, alla vista della macchina
fotografica.
Avv.
Ciano Santanocita
ufficiale
giudiziario in pensione