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Entro nel dibattito sulla"fotografia" ...... mie considerazioni.

di Ciano Santanocita

a riforma delle esecuzioni mobiliari solleva una impressionante serie di problemi, dubbi ed incertezze. Mi ha sorpreso il fatto che l’attenzione degli ufficiali giudiziari, per il momento, sia rivolta al solo aspetto della fotografia, che personalmente non credo sia il più importante e significativo.

Per quanto attiene allo stato del bene pignorato è stata introdotta l’assoluta novità della rappresentazione fotografica o ripresa audiovisiva. La novità viene mal digerita dagli ufficiali giudiziari , i quali, tutto pensavano fuorché di diventare anche fotografi. Tuttavia, le reazioni della categoria degli ufficiali giudiziari mi sembrano esagerate perchè la norma, a mio parere, va correttamente interpretata.

1.      La legge non dice affatto che in ogni pignoramento mobiliare è obbligatoria la documentazione fotografica o audiovisiva; prescrive il requisito soltanto ai fini della descrizione sullo stato del bene; la legge così recita: l’ufficiale giudiziario descrive le cose pignorate, nonché il loro stato,….il “nonché” non è una congiunzione, ha proprio il suo significato di “inoltre” “e per di più”; si tratta di un adempimento che non è affatto costitutivo perché la forma del pignoramento è, e rimane, quella della descrizione fatta dall’ufficiale giudiziario nel processo verbale. Ne discende che l’omessa rappresentazione fotografica non inficia minimamente la validità del pignoramento che produce regolarmente tutti i suoi effetti procedurali e sostanziali. Per allontanare ogni dubbio basta pensare al fatto che il pignoramento produce i suoi effetti con la semplice dichiarazione del debitore in ordine alla possidenza di beni (forse che la dichiarazione  ha una tale forza da contenere anche la rappresentazione fotografica!?) ; sarebbe assurdo, nonché ridicolo, ipotizzare una qualsiasi nullità del pignoramento eseguito direttamente dall’ufficiale giudiziario senza la documentazione-rappresentazione fotografica che non sempre è necessaria per la descrizione del bene. Ad esempio,  è da escludere se il bene è nuovo di fabbrica, confezionato o imballato; anche perché  può essere soltanto grottesca una foto che riproduce soltanto l’aspetto esterno di un qualsiasi congegno meccanico,  informatico, ecc, dal momento che lo stato del bene si rileva con il suo funzionamento e può essere oggetto soltanto  di accurata descrizione.


2. Non occorre affatto il corredo della fotografia laddove la descrizione dell’oggetto ne fissi lo stato in modo incontrovertibile.


3.  Il requisito, a mio parere, va limitato anche  con riferimento al valore del bene, trascurandolo in tutte le ipotesi marginali.


4.  Il codice non può surrettiziamente riconoscere all’ufficiale giudiziario, per legge, conoscenze tecniche di fotografia o riprese audiovisive. Di converso, non esiste  la paventata deminutio capitis se l’ufficiale giudiziario ritiene di dovere scattare una foto ( la fotografia è una nobile arte); se egli,  invece, non possiede le elementari conoscenze tecniche della fotografia, o semplicemente dichiara di non averle, ha tutto pieno il diritto-dovere di nominare, a sua scelta, un fotografo professionista, ove il creditore istante non possa o non voglia provvedere.


5.  Per concludere, il mio sommesso parere è che la fotografia rappresenti un di più che, di volta in volta sulla scorta delle superiori riflessioni, sarà valutato dall’ufficiale giudiziario , in armonia a tutte le altre ben più importanti valutazioni che si rinvengono nell’intero corpo della legge di riforma. Il vero problema, miei cari ex colleghi, e ve ne accorgerete presto, sarà la reazione dei debitori, non certo benevola, alla vista della macchina fotografica.

Avv. Ciano Santanocita

ufficiale giudiziario in pensione


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